Spesometro primo semestre 2017: le faq e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file

NERVOUS

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet una serie Faq e relative risposte che riguardano le regole di compilazione e di trasmissione del file contenenti le comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda.

Link ad una selezione di risposte che riguardano la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute, in scadenza il 28 settembre 2017




Comunicazione dei dati delle fatture: l’Agenzia eviterà duplicazioni in caso di errato invio di dati di fatture che sono oggetto di trasmissione al sistema Sts

Comunicazione dei dati delle fatture - nuovi chiarimenti
Comunicazione dei dati delle fatture – nuovi chiarimenti

 
Per Curatori e commissari obbligo di invio solo per documenti di loro “competenza”

Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014 – in “Finanza & Fisco” n. 14/2016, pag. 1047). L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi. (Così, avviso pubblicato nel sito web dell’Agenzia delle entrate il 12 settembre 2017)

Per saperne di più:

Circolari e Risoluzioni

Comunicazione dei dati delle fatture per i produttori agricoli ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72: esonero solo se l’attività viene svolta in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 105 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Esonero dall’obbligo previsto per i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane – Requisiti per poter beneficiare dell’esonero – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 9 del D.P.R. 29/09/1973, n. 601»

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Le risposte ai quesiti dell’Agenzia delle entrate

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Definizione delle informazioni da trasmettere – Riposte ai quesiti – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017»

Nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Invio per tutte le fatture. Confermate le esclusioni per forfetari e contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016 – Primi chiarimenti»

Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione telematica

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Posticipato al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture del primo semestre del 2017

Prorogato al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture I semestre 2017
Prorogato al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture I semestre 2017

Prorogato al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate relative al primo semestre del 2017. La proroga è stata prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  (Cfr. comunicato stampa Mef del 1° settembre 2017)




Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Per le comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articoli 21 e 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il primo sostituito e il secondo inserito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 — in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1933), il comma 3, del citato articolo 4 del D.L. 193/2016, cd Decreto Fiscale “collegato”, prevede un pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle comunicazioni. In particolare, con l’aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, il famigerato decreto fiscale prevede:

–      per l’omissione o per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel computo delle sanzione non si applica la disciplina prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, n. 472 (c.d. cumulo giuridico), in caso di concorso e continuazione della violazione: pertanto per il computo delle sanzioni relative alla mancata o errata trasmissione di singole fatture si applica il cumulo materiale (in pratica si sommano singolarmente);

–      per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’articolo 21-bis, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per questo tipo di violazioni non è stato previsto alcun tipo di limitazione all’applicazione del c.d. cumulo giuridico delle sanzioni.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 104 E del 28 luglio 2017, ha diffuso una bussola per permettere ai contribuenti di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1960). Nel rimandare a tale documento per ulteriori approfondimenti, si riporta un esempio di regolarizzazione dell’omissione di una comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017).

La riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività. Ad esempio il ravvedimento, effettuato in data:

  • 31 luglio 2017, sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9 (euro 55,56), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (contestualmente il contribuente dovrà assolvere l’obbligo comunicativo e versare la sanzione ridotta. In questo caso la regolarizzazione intervenendo prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, obbliga comunque all’invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata).

 

  • il 30 aprile 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8 (euro 62,50), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (In questo caso, invece, l’obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, viene meno a causa regolarizzazione intervenuta direttamente con la dichiarazione annuale IVA).

 

  • il 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 non sonostati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IVA integrativa versando la relativa sanzione (cfr., sul punto, circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016) cui si aggiunge la sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (euro 71,43).

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delli comunicazione – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017– Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471




Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017. L’Agenzia scrive

Lettera di compliance ai fini IVA
Come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, inviate le prime lettere di compliance con cui l’Agenzia delle entrate invita i contribuenti a chiarire la loro la posizione e a saldare il debito IVA se dovuto.

La fonte normativa del nuovo tipo di Alert

Come detto, il fonte normativa dell’informativa relativa alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’IVA da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, è costituita comma 5 del nuovo articolo 21-bis D.L. 78/2010. Mentre, la fonte secondaria è il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017, (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2016, pag. 2774). Il citato provvedimento e i suoi allegati, oltre a definire le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per la trasmissione delle stesse, stabilisce che le informazioni acquisite tramite le comunicazioni trimestrali liquidazioni IVA saranno tempestivamente messe a disposizione – in forma organizzata e sicura – dei soggetti passivi IVA, al fine di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni IVA. In particolare, con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, stabilisce che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno rese consultabili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Cosa fare

Anche sul punto, soccorre il citato comma 5 del nuovo articolo 21-bis D.L. 78/2010, secondo cui: « … quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito (…). Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l’articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste».In sostanza, anche senza il pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 405, comunicando l’esito della liquidazione al contribuente. Pertanto, i titolari di partita IVA destinatari delle comunicazioni relative al I trimestre 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. I contribuenti così, potranno beneficiare della riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Una chance che resta salva a prescindere dalla comunicazione preventiva, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui al citato 54-bis del D.P.R. 633/1972, che come detto, potrà essere inviata anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

A titolo di ravvedimento operoso sono dovuti:

a) in caso di versamento tardivo:

— sanzione graduata in ragione della tempestività (1) e commisurata all’importo pagato in ritardo:

• se il ritardo è inferiore a 15 giorni dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 della sanzione applicabile in base ai giorni di ritardo (ossia 0,1 per cento per ciascun giorno);

• se il ritardo è compreso tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 del 15 per cento (ossia 1,5 per cento);

• se il ritardo è compreso tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta a 1/9 del 15 per cento (ossia 1,67 per cento);

• se il ritardo è oltre 90 giorni dalla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione (2) = sanzione ridotta a 1/8 del 30 per cento (ossia 3,75 per cento);

— interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2017 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,1% – vedi D.M. Mef del 7 dicembre 2016).

b) in caso di versamento carente:

— frazione non pagata

— sanzione graduata in ragione della tempestività (1) e commisurata alla frazione non pagata:

• se il ritardo con cui versa la carenza è inferiore a 15 giorni dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 della sanzione applicabile in base ai giorni di ritardo (ossia 0,1 per cento per ciascun giorno);

• se il ritardo con cui versa la carenza è compreso tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta ad 1/10 del 15 per cento (ossia 1,5 per cento);

• se il ritardo con cui versa la carenza è compreso tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza = sanzione ridotta a 1/9 del 15 per cento (ossia 1,67 per cento);

• se il ritardo con cui versa la carenza è oltre 90 giorni dalla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione (2) = sanzione ridotta a 1/8 del 30 per cento (ossia 3,75 per cento).

— interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2017 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,1% – vedi D.M. Mef del 7 dicembre 2016).

Il ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico tramite compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive

Riguardo alla possibilità di regolarizzare (3) l’omesso versamento IVA periodico, mediante compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive, con circolare n. 42 E del 12 ottobre 2016, (par. 4.3 in “Finanza & Fisco” n. 19/2016, pag. 1518) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che detto credito sia rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR”. Trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la stessa andrà evidenziata nel modello F24 e sarà subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui di cui al comma 1 del citato articolo 17, e di 700.000 euro annui di cui al già citato articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 5.000 euro occorre il visto di conformità di cui all’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009. In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell’omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione. Trattandosi, di utilizzo del credito IVA trimestrale e/o annuale – di compensazione esterna ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la stessa deve essere evidenziata nel modello F24 ed è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui di cui al comma 1 del citato articolo 17, e di 700.000 euro annui di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 5.000 euro, occorre la preventiva apposizione sulla dichiarazione annuale del visto di conformità prescritto dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

 


Nota (1) – Si ricorda che l’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1522) come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha previsto la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).


Nota (2) – Esiste poi il ravvedimento cd. lunghissimo, che prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (ossia 4,29 per cento), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore (art. 13, comma. 1, lett. b-bis del D.Lgs. 472/97,) e il ravvedimento cd. ultrabiennaleche prevede sanzioni pari ad 1/6 del minimo (ossia 5,00 per cento), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore (successiva lett. b-ter);


Nota (3) – Naturalmente il mancato pagamento può essere dovuto all’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, che determina, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (come introdotto dall’articolo 15, comma 1, lett. q), n. 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1497), l’applicazione della sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. In tal caso è possibile sanare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso con le seguenti graduate sanzioni in ragione della tempestività:

 – alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (euro 5,56);

– alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (euro 11,11).

Trascorso il termine di novanta giorni e qualora ne ricorrano le condizioni, torneranno applicabili le diverse ed ulteriori riduzioni di cui alle lettere da b) a b-quater) dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00. In particolare, sarà dovuta la sanzione di:

– euro 12,50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione (lettera b));

– euro 14,29, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall’omissione (lettera b-bis));

– euro 16,67, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall’omissione (lettera b-ter));

– euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929 (lettera b-quater)).

Con riferimento all’ammontare di tali sanzioni si evidenzia che, poiché la sanzione base stabilita dall’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 è attualmente espressa in euro, non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire. Le sanzioni ridotte sono state, quindi, arrotondate al centesimo di euro. (Cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 20 marzo 2017 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2016, pag. 2713)




Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute: le risposte ai quesiti dell’Agenzia delle entrate

Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “cointestate”? È possibile integrare e rettificare la comunicazione dei “dati fattura” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento? Sono alcuni dei dubbi sollevati dai professionisti e dalle associazioni di categoria in merito alla trasmissione telematica alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, a cui l’Agenzia fornisce risposte e chiarimenti con la risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017.

Cosa fare in caso di errori

L’Agenzia delle Entrate precisa che per ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo è consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento.

Chiarimenti anche sui tempi

Il documento di prassi conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Per esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante in quel semestre. Inoltre, la risoluzione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.

Le fatture “cointestate”

Cosa succede nel caso di fatture “cointestate”? L’Agenzia ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso un cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B). Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017, con oggetto: Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Ulteriori chiarimenti – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Per saperne di più:

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Firmato il D.P.C.M di proroga al 12 giugno 2017

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è in via di pubblicazione sulla G.U.

Viene posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. (Così, comunicato Stampa Mef del 29/05/2017)

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Software di compilazione (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Link alle prime risposte ai quesiti sulla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (FAQ)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti –Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Le prime risposte ai quesiti sulla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Nel rigo VP8 deve essere indicato l’intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?

Il rigo VP8 va compilato indicando l’intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.

L’imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell’imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?

Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l’imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell’imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all’art. 17, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633 del 1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l’imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).

Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate?

Si. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 74 del DPR n. 633 del 1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione).

L’imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell’operazione o in quello di esigibilità dell’IVA?

L’imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell’operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l’esigibilità dell’imposta.

In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l’altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all’ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre?

In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l’eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva.

A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso n. 1

  • Liquidazione di marzo a debito di 500
  • Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.

  • Liquidazione di giugno a debito
  • Liquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.

Caso n. 2

  • Liquidazione di marzo a debito di 300
  • Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200.

  • Liquidazione di giugno a debito
  • Liquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile.

Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente destinato all’utilizzo in compensazione/detrazione?

Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell’anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell’anno precedente?

Una volta indicato il credito dell’anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l’eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell’anno precedente, per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.

Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l’intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?

Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell’anno precedente occorre esporre l’importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-“.

A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso n. 1

  • Credito dell’anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo
  • La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000

Il contribuente intende estromettere l’intera quota residua del credito dell’anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato – 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.

Caso n. 2

Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell’anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato – 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l’eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.

Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare regolarizzando poi l’omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione?

Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L’unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all’IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

In caso di fatture emesse in regime di split payment, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l’imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l’imposta nell’IVA esigibile (rigo VP4)?

La modalità di compilazione descritta è corretta.

Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l’obbligo di presentare la Comunicazione?

L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del D.P.R. 633 del 1972?

Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del D.P.R. 633 del 1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (ad esempio, l’editore deve indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell’IVA). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

In quale rigo del quadro VP va indicato il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura di cui all’art. 34 del DPR n. 633 del 1972 a quello ordinario?

Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).

Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?

Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l’IVA a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro?

Si. L’IVA a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del D.P.R. n. 100 del 1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lett. a), dell’art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.

Le pubbliche amministrazioni, qualora titolari di partita IVA, devono riportare nel rigo VP4 anche l’IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello split payment?

No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l’IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica IVA e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita IVA, non devono essere incluse nella Comunicazione e l’IVA “scissa” va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015.

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Software di compilazione (versione 1.0.1 del 16/05/2017)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti –Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA. Disponibile il software gratuito

A partire da oggi (10 maggio 2017) è possibile trasmettere online le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. I nuovi servizi permettono ai contribuenti e agli intermediari di condividere con l’Amministrazione finanziaria i dati di sintesi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento, come previsto dall’art. 4 del D.L. n. 193/2016.

La comunicazione dei dati può essere realizzata tramite i nuovi servizi e strumenti messi gratuitamente a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per contribuenti e intermediari. L’Agenzia mette inoltre a disposizione istruzioni e assistenza per contribuenti e intermediari, tutti raggiungibili sul sito www.agenziaentrate.it al seguente percorso: Home – Strumenti – Specifiche tecniche – Modelli di comunicazione – Fatture e corrispettivi.

Dove trovare il software

l software permette la generazione dei file conformi alle “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”, seguendo le istruzioni contenute nel “Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”. Entrambi questi documenti sono allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017.

Il software è disponibile sul sito dell’Agenzia, alla pagina “Software di compilazione Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA” (Home – Cosa devi fare – Comunicare dati – Fatture e corrispettivi – Software di compilazione). Sul sito si trova inoltre il software di controllo (raggiungibile al percorso: Home – Cosa devi fare – Comunicare dati – Fatture e corrispettivi – Software di controllo). I file possono comunque essere generati con altri strumenti informatici che rispettino la struttura definita.

Occhio alla firma elettronica

Ai file contenenti le comunicazioni va apposta una qualsiasi firma qualificata (firma digitale) o, in alternativa, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, anche “firma Entrate”).

La firma Entrate potrà essere apposta con la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme “Desktop Telematico” ed “Entratel Multifile”. Analogamente a quanto succede per la funzione di autentica, la firma potrà essere apposta con un’unica operazione su tutti i file selezionati.

Servizio web “Fatture e Corrispettivi”

Tramite il servizio, disponibile per i contribuenti dotati di credenziali Entratel, Fisconline o SPID, è possibile trasmettere:

  • singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate ovvero “sigillate” tramite l’apposita funzionalità disponibile;
  • file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate;
  • file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente (funzionalità disponibile dal prossimo 16 maggio).

Servizio in cooperazione applicativa (web services)

I soggetti che hanno già accreditato un canale web services per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale:

  • singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) o con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate riferiti ad un singolo contribuente;
  • file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate;
  • file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente .

Servizio di trasferimento file tramite protocollo ftp

I soggetti che hanno accreditato un canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più comunicazioni firmate singolarmente con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità descritte nel documento Istruzioni per il Servizio SDIFTP vers. 1.3 disponibile al seguente indirizzo: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ftp/v2.0/Specifiche_tecniche_FTP_v2.0.pdf. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 maggio 2017)

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.0)

Software di compilazione (versione 1.0.0)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Comunicazioni telematica delle liquidazioni periodiche IVA. Risposta Mef insoddisfacente

Irrisolte le criticità denunciate. Costi insopportabili per gli studi professionali

La risposta fornita dal Mef all’interrogazione parlamentare sulle nuove modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA non è soddisfacente. Restano infatti in piedi tutte le criticità da noi denunciate nei giorni scorsi, a cominciare dagli insopportabili costi per i software necessari al nuovo adempimento”. E’ quanto afferma il presidente nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, secondo il quale, inoltre, “tenuto conto dell’ancora attuale indisponibilità degli applicativi necessari, è indispensabile un rinvio della scadenza, in linea con quanto previsto dallo Statuto del contribuente”. “Da questo punto di vista – afferma ancora Miani – pur apprezzando le aperture venute oggi in tal senso dal Viceministro Casero, il quale ha annunciato un rinvio tecnico di 10-15 giorni, avremmo preferito un maggior lasso di tempo per testare l’adempimento e per formare il personale che dovrà effettuare gli invii telematici con il nuovo sistema di trasmissione”. (Vedi, comunicato stampa Consiglio nazionale dei commercialisti del 4 maggio 2017)




Trasmissione delle liquidazioni IVA in scadenza a maggio: il Viceministro Mef, Casero, preannuncia una breve proroga

Atti parlamentari – Risposta Interrogazione n. 5-11275 della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di Giovedì 4 maggio 2017 – recante: «Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA» Presidenza del presidente: Maurizio Bernardo

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

In tale contesto preannuncia l’intenzione del Governo di disporre nelle prossime ore una breve proroga del termine di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA relativamente alla scadenza di maggio, in considerazione del fatto che non è ancora disponibile il programma informatico necessario per comunicare tali liquidazioni (software rilasciato lo stesso giorno dall’Agenzia delle Entrate).

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), nel ringraziare il Viceministro per la risposta fornita, la quale evidenzia l’attenzione del Governo nei confronti delle preoccupazioni espresse dall’associazione dei commercialisti, evidenzia come, pur tenendo conto della proroga che verrà concessa per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA, i tempi per adempiere i relativi oneri di trasmissione siano comunque ristretti. Rileva inoltre come le difficoltà di realizzazione e distribuzione del nuovo sistema di trasmissione, la cui introduzione era stata sponsorizzata con enfasi dall’Agenzia delle entrate, abbia causato grave insoddisfazione tra i professionisti coinvolti e renda altresì evidente come la qualità tecnica del supporto fornito dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’introduzione di tali misure innovative, sia stata del tutto scadente.

TESTO DELLA RISPOSTA

 Allegato 4 – 5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA.

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità, espresse da parte dei commercialisti, inerenti alle nuove modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA, con particolare riferimento alla richiesta di apposizione della firma e all’invio telematico dei modelli.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere per quale motivo la trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA non possa essere attuata attraverso modalità tradizionali già in uso per gli altri adempimenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

La trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, che ha introdotto l’articolo 21-bis del decreto-legge 78 del 2010, indicando esplicitamente l’adozione di scadenze temporali e modalità di trasmissione analoghe a quelle dell’articolo 21 del menzionato decreto-legge 78 del 2010, concernente la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Tale misura è posta a garanzia dei contribuenti ed intermediari, che in tal modo sono abilitati ad effettuare, a regime con cadenza trimestrale, simultaneamente e con un unico adempimento la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e dei dati delle fatture.

Considerando che la stessa normativa prevede solo per il primo anno di applicazione la trasmissione dei dati fatture con cadenza semestrale, questo vantaggio sarà evidente già nel primo anno per le trasmissioni di settembre 2017 e febbraio 2018, nonché per tutte le successive comunicazioni trimestrali.

Allo stesso tempo, l’Agenzia aveva già realizzato un meccanismo di trasmissione dei dati delle fatture per i soggetti passivi che avessero esercitato l’opzione dell’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in contiguità con le modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (come previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214 della legge n. 244 del 2007) estesa poi dal 1° gennaio 2017 anche alle operazioni tra privati (come previsto dall’articolo 1 comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 127 del 2015).

È importante sottolineare come il tracciato dati fattura è infatti costituito da una porzione dei dati del tracciato della fattura elettronica stessa, come gestita dal Sistema di Interscambio.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, previsto dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, ha uniformato le modalità di trasmissione a quelle già previste in via opzionale ai sensi del decreto legislativo 127 del 2015.

Questa essendo la cornice normativa dell’adempimento in argomento, giova segnalare che appare evidente la necessità di realizzare la trasmissione dei dati su un solo canale trasmissivo per ovvi motivi di economicità e di sforzi di realizzazione; infatti, nell’ipotesi della disponibilità di due canali per l’adempimento unico, non potendo a priori stabilire su quale dei due sistemi gli utenti decideranno di operare, sarebbe stato necessario un adeguamento di entrambe le infrastrutture di ricezione ai valori di picco delle comunicazioni congiunte dati fattura e comunicazione dati liquidazione, che avrebbe implicato eventuali ulteriori espansioni infrastrutturali con costi rilevanti a carico dello Stato e quindi dei contribuenti.

Inoltre, la soluzione delle due trasmissioni separate su due canali distinti, oltre a non essere in linea con il principio dettato dalla norma, non avrebbe comportato una reale semplificazione per i professionisti e per le imprese in quanto essi sarebbero stati costretti ad effettuare nella pratica due adempimenti distinti.

Premesso ciò, relativamente alle preoccupazioni manifestate dall’associazione dei commercialisti italiani e prospettate dagli Onorevoli interroganti, l’Agenzia delle entrate rappresenta che sono stati fatti tutti gli sforzi per consentire a professionisti e imprese l’esecuzione dell’adempimento in modalità digitali integrate con i propri sistemi gestionali e, laddove questi non siano disponibili, attraverso strumenti messi a disposizione dall’Agenzia.

Per quanto concerne la criticità connesse alla firma, giova evidenziare che l’apposizione della firma digitale, strumento ormai in uso diffuso tra i professionisti (come già nel caso della fatturazione elettronica verso la PA), garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati a prescindere dal canale trasmissivo utilizzato, abilitando diversi scenari in cui l’intermediario responsabile della trasmissione e il soggetto che detiene l’infrastruttura di trasmissione possono o meno coincidere in funzione delle esigenze specifiche degli intermediari stessi, creando le condizioni per la massima flessibilità di configurazione del servizio.

Inoltre, nel caso in cui l’intermediario non sia in possesso di firma digitale, l’Agenzia metterà a disposizione all’interno dello strumento gratuito Desktop telematico, una funzione di firma sulla base dei certificati Entratel utilizzabile a questo scopo.

In relazione alla lamentata limitazione che impone l’invio di un distinto file per ciascun contribuente, si sottolinea che, come previsto dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 27 marzo 2017, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA di più soggetti possono essere trasmesse con un unico file compresso, e la firma elettronica può essere apposta solo una volta al file compresso e non ai singoli file in essa contenuti.

Questa possibilità è valida nel caso di trasmissione attraverso il servizio web gratuito messo a disposizione dall’Agenzia per la trasmissione, ovvero attraverso attestazione diretta, anch’essa gratuita, al canale web Service in cooperazione applicativa per le soluzioni software più strutturate.

Il professionista potrà accedere al servizio web anche tramite le credenziali Entratel già in suo possesso.

Infine, come per tutti i documenti da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, sarà disponibile gratuitamente un software per la generazione del file di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In conclusione, l’Agenzia precisa che nonostante la trasmissione di questo adempimento segua modalità diverse da quelle tradizionali per le dichiarazioni, i professionisti saranno messi in condizione di effettuare gli adempimenti previsti con diverse modalità operative, interamente digitali, sia in maniera integrata con i propri software gestionali prodotti dal mercato, sia con i necessari strumenti software messi a disposizione dall’Agenzia, in linea con il principio di unificazione dell’adempimento previsto dalla normativa.

Per saperne di più:

Software di controllo e compilazione delle Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Software di controllo (versione 1.0.0)

Software di compilazione (versione 1.0.0)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Spesometro. Comunicazioni di commercianti al dettaglio e tour operator solo oltre il “tetto”. Confermato l’esonero per la P.A.

Le Pubbliche Amministrazioni e quelle autonome non devono comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. Spesometro) relative all’anno 2016.

È quanto prevede il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi. Il documento esclude dalla comunicazione anche le operazioni dei commercianti al dettaglio, per importi fino a 3mila euro al netto dell’IVA, e quelle dei tour operator, per importi inferiori ai 3.600 euro, al lordo dell’IVA.

Il provvedimento si inserisce in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, evitando ulteriori incombenze a carico degli enti pubblici, e recepisce le richieste dei tour operator e dei commercianti al dettaglio, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti, tenuto conto delle difficoltà che sono state segnalate dalle associazioni di categoria. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6  aprile 2017)

 




Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione

Diffuse dall’Agenzia delle entratele regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, prot. 58793/2017, recante: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070», le Entrate stabiliscono un termine unico valido sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (D.Lgs n. 125/2015) sia per la trasmissione dei dati delle fatture prevista dal D.L. n. 78/2010 modificato dal D.L. n. 193/2016. Per semplificare il più possibile gli adempimenti, pertanto, l’invio dei dati delle fatture previsto dal D.Lgs n. 127/2015 può essere effettuato entro il 16 settembre 2017, per il primo semestre dell’anno in corso, ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, inoltre, stabilisce che i dati acquisiti verranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. In questo modo sarà possibile instaurare un dialogo tra l’Agenzia e i contribuenti prima dell’invio della dichiarazione, nel caso emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

I termini per l’invio

 

Il Provvedimento ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) con i nuovi termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (di cui agli articoli 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) stabiliti dal decreto “Milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). In sintesi:

 

Tipo di comunicazione 1° anno di applicazione (2017) A regime  
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 D.L. n. 78/2010) 1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018 1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 127/2016) 1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018 1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis D.L. n. 78/2010) 1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

1° trimestre entro il 31 maggio2° trimestre entro il 16 settembre

3° trimestre entro il 30 novembre

4° trimestre entro febbraio

 

(Cfr., comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017)

 




Spesometro, P.A. esonerate anche per il 2016. Per commercianti al dettaglio e tour operator resta il tetto dei 3mila euro

È in corso di emanazione un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che esclude, anche per il 2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall’invio dello Spesometro. Il provvedimento recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti.

Ok anche alla trasmissione unica

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal D.L. 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria.

Operazioni con Paesi black list e Comunicazione Polivalente 2017

Il D.L .193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a partire dall’anno di imposta 2016.  Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, nella Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro

Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 marzo 2017)




Dati liquidazioni periodiche IVA: diffusa la bozza comunicazione. La prima trasmissione entro il 31 maggio 2017

Pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate la Bozza del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Adempimento introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge1° dicembre 2016, n. 225. Naturalmente, diffuse anche la bozze delle istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Il modello raccoglie i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del D. P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, il cui invio deve avvenire entro il 16 settembre. Quindi, il primo invio telematico dovrà avvenire entro il 31 maggio 2017.

Obbligo di trasmissione anche per contribuenti IVA speciali

Nelle istruzioni al nuovo modello, (costituito dal frontespizio e dal quadro VP), chiarito che contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nell’IVA esigibile e nell’IVA detratta l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza.

Le sanzioni applicabili

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).




Decreto-Legge “Milleproroghe” 2017: le misure urgenti fiscali

 Il testo e la sintesi delle disposizioni fiscali 

Si pubblicano gli articoli in materia fiscale del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

Le disposizioni sono accompagnate da una sintesi del contenuto.

Si ricorda che nella giornata del 16 febbraio il Senato ha approvato il relativo disegno di legge di conversione, (A.S. 2630) che è stato poi trasmesso alla Camera (A.C. 4304). Il decreto legge è stato definitivamente approvato dalla Camera il 23 febbraio 2017.

Testo del decreto-legge approvato dalla Camera

 

Articolo 3, comma 3-octies (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi)

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l’anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

L’articolo 3, comma 3-octies, proroga fino al 30 giugno 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016) l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL). La proroga concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.

Articolo 3, comma 3-novies (Esercizio dell’opzione lavoratori rimpatriati)

3-novies. Il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3-novies, proroga al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si rammenta che l’opzione in oggetto riguarda la facoltà per i lavoratori rimpatriati di scegliere fra due differenti regimi fiscali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo.

Il primo regime fiscale (recato dall’articolo 3 della legge n. 238 del 2010) stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche in questione concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, pari al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori, in presenza dei requisiti prescritti dalla medesima legge n. 238. Il secondo regime, definito nell’ articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al ricorrere di determinate condizioni.

Articolo 6, comma 8 (Commercio su aree pubbliche)

 8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

L’articolo 6, comma 8, dispone che il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è prorogato fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull’intero territorio nazionale. La norma non dispone la proroga di una specifica disposizione legislativa.

La norma in esame, pertanto, sembra applicarsi, prorogando la relativa scadenza al 31 dicembre 2018:

  • alle concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 7 maggio 2017;
  • alle concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 e nei due anni successivi, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 15 luglio 2017;
  • alle concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, che sono state rinnovate automaticamente e la cui scadenza sia anteriore al 31 dicembre 2018.

Introdotta, infine, la specificazione che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018. Si prevede altresì che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

Articolo 7, comma 3-bis (Proroga termine invio dei dati relativi alle spese veterinarie)

3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Il comma 3-bis dell’articolo 7, dispone una proroga dei termini (dal 31 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento di spese veterinarie) per l’invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle predette spese – in relazione ad animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva – sostenute da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

Articolo 9, comma 3 (Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente)

3. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017.

Il comma 3 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La proroga viene disposta modificando l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 che ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l’esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. L’ultimo periodo del comma 3 prevede infine che la sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea (di cui all’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) operi fino alla data del 31 dicembre 2017. Tale effetto è conseguito attraverso la proroga per l’anno 2017 delle disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009.

Articolo 9, comma 5 (Pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi)

5. Il termine di cui all’articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all’anno 2017, al 31 marzo 2017.

Il comma 5 dell’articolo 9 proroga, limitatamente all’anno 2017, il termine per il pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dall’articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al 31 marzo 2017.

Articolo 9, commi 9-octies e 9-undecies (Detrazione dell’IVA dall’IRPEF per acquisti unità immobiliari)

9-octies. All’articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di euro per l’anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,8 milioni di euro per l’anno 2028.

9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-octies.

Il comma 9-octies, estende all’anno 2017 la detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l’anno 2016. In particolare, si consente di detrarre dall’IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di IVA per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali. I commi dal 9-novies al 9-undecies provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari.

Articolo 10, comma 2-ter (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

2-ter. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Il comma 2-ter, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense. In particolare, la disposizione interviene sull’art. 22 della legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012) che disciplina l’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Modificando la norma transitoria (comma 4), il provvedimento consente l’iscrizione all’albo speciale agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma entro 5 anni (in luogo degli attuali 4 anni) dall’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, e dunque entro il 2 febbraio 2018.

Articolo 10, comma 2-quater (Disciplina transitoria esame di abilitazione forense)

2-quater. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Il comma 2-quater dell’articolo 10, modificando l’art. 49 della legge professionale forense (L. 247 del 2012) proroga di un anno (da 4 a 5 anni) il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), che consente lo svolgimento con la disciplina previgente – sia in relazione alle prove scritte e orali sia alle modalità esecutive – dell’esame di abilitazione all’esercizio alla professione di avvocato. Tale esame continuerà, quindi, ad essere sostenuto con le vecchie regole fino al 2 febbraio 2018.

Articolo 11, comma 2 (Card cultura per i diciottenni)

2. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.

L’articolo 11, comma 2, proroga (dal 31 gennaio 2017) al 30 giugno 2017 il termine previsto dall’art. 5, co. 1, del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 per la registrazione dei giovani che, avendo compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della Card cultura

Articolo 13, comma 4 (Disposizioni in materia di entrate di Enti locali)

4. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017. Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all’articolo 1, comma 3».

Il comma 4 dell’articolo 13, apporta alcune novelle all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.

In particolare, per effetto delle norme introdotte si posticipa dal 3 dicembre 2016 a1° ottobre 2017 (in luogo del termine del 1° luglio 2017, originariamente previsto dal decreto-legge) l’applicazione delle norme che:

 

  • dispongono l’effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l’IMU e la TASI;
  • prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l’utilizzo dell’F24.

 

Sempre per effetto delle norme, si dispone che dal 1º ottobre 2017 il versamento di tutte le entrate riscosse dal gestore del servizio consenta l’acquisizione da parte degli enti locali degli importi riscossi nel medesimo giorno del pagamento.

Si precisa inoltre che le norme in commento non si applicano ai versamenti effettuati al nuovo ente incaricato della riscossione nazionale, ovvero l’Agenzia delle entrate-Riscossione, operativa dal 1° luglio 2017.

Articolo 13, comma 4-bis (Contributo di sbarco)

4-bis. All’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «27 dicembre 2013, n. 147,» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,».

Il comma 4-bis dell’articolo 13, consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017.

Articolo 13, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies (Acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Ue)

4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

Il comma 4-ter ripristina fino al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 193 del 2016).

In estrema sintesi, si rammenta che l’articolo 50, comma 6 obbliga i contribuenti a presentare telematicamente all’Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Sul comma 6 è intervenuto l’articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha disposto l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, degli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Di conseguenza, le norme in esame sostanzialmente fanno rivivere gli obblighi di comunicazione relativi ad acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi rese da soggetti UE fino al 31 dicembre 2017.

Altre modifiche alla disciplina

4-quater. All’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:

  1. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».

4-quinquies. Il provvedimento di cui all’articolo 50, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 4-quater sostituisce il comma 6 dell’articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993, modificando la normativa nei seguenti termini:

1) chiarisce che la presentazione degli elenchi riepilogativi all’Agenzia delle dogane e dei monopoli è effettuata anche per finalità statistiche;

2) gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi;

3) i soggetti identificati ai fini dell’applicazione della disciplina sulla territorialità dell’IVA (enti, associazioni e organizzazioni, anche quelli non soggetti passivi, identificati ai fini IVA), presentano solo l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (e quindi non più l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea);

4) si affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica la definizione di significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti. Esse sono volte a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, si dispone che vengano definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste.

5) non è riproposta di fatto la previsione che esclude dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Il comma 4-quinquies stabilisce che il provvedimento di semplificazione delle comunicazioni di cui al comma 4-quater è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 13, comma 4-sexies (Abrogate le comunicazioni dei beni d’impresa in godimento ai soci)

4-sexies. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

Il comma 4-sexies abroga la disciplina delle comunicazioni al fisco e dei controlli dell’Agenzia delle entrate, relative alla concessione di beni d’impresa in godimento ai soci, previste ai commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Articolo 13, comma 4-sexies (Contrasto all’evasione fiscale internazionale. Non serve un decreto MEF per la raccolta delle informazioni)

4-septies. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 147 è abrogato.

Il comma 4-septies sopprime l’articolo 1, comma 147, della legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell’evasione internazionale, affidando poi a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della norma, con contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

Articolo 13, comma 4-octies. (Reddito dell’unità immobiliare: riduzione del 30 per cento con meno obblighi)

4-octies. All’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 è abrogato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016

Il comma 4-octies abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l’articolo 8, comma 2, della legge n. 431 del 1998. Detta norma subordina la facoltà di usufruire dell’abbattimento al 30% dell’imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI.

Articolo 13, comma 6-quinquiesdecies. (Bilancio “non IFRS” per gli intermediari)

6-quinquiesdecies. All’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell’articolo 10, comma 1, o dell’articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto».

Il comma 6-quinquiesdecies dell’articolo 13, consente agli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo e ai confidi che hanno potuto continuare a svolgere la propria attività anche dopo l’entrata in vigore della riforma degli operatori finanziari di cui al D.Lgs. n. 141 del 2010, di continuare redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari “non IFRS”, ovvero gli intermediari non tenuti al rispetto dei principi contabili internazionali, in relazione agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017.

Articolo 13-bis. 

Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015

Articolo 13-bis. comma 1 (Proroga di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni)

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo d’imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti.

Prorogato (comma 1) di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L’articolo 13-bis, commi da 2 a 11 (Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139 del 2015)

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 83:

  1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,» e le parole: «da detti princìpi contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi princìpi contabili»;

  2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;

    b) al comma 2 dell’articolo 96, dopo le parole: «canoni di locazione finanziaria di beni strumentali» sono inserite le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»;

     c) all’articolo 108:

  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio»;

  2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

  3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3»;

  4) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;

     d) all’articolo 109, comma 4, alinea, la parola: «internazionali» è sostituita dalle seguenti: «adottati dall’impresa»;

     e) al comma 9 dell’articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili»;

     f) all’articolo 112:

  1) il comma 1 è abrogato;

  2) al comma 2, le parole: «delle operazioni “fuori bilancio” in corso» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti finanziari derivati»;

  3) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,»;

  4) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;

  5) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;

  6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

    «6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili adottati dall’impresa»;

  7) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti finanziari derivati».

3. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)» sono inserite le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».

4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

    a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

    b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei princìpi contabili di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

    a) le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

    b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

    c) il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

    d) l’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

    e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei princìpi contabili ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, le disposizioni contenute nell’articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

10. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:

    «7-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei princìpi contabili di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP».

11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l’Aiuto alla crescita economica (Ace)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i princìpi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

L’articolo 13-bis, commi da 2 a 11, estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese (comma 2, lettera a), n. 1), modificando l’articolo 83 del d.lgs. n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi, di seguito TUIR).

Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale (articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 (di seguito, in breve, “Regolamento IAS” — in “Finanza & Fisco” n. 20/2009, pag. 1684), in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali), ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall’articolo 3 del predetto “Regolamento IAS”) al fine di garantire l’applicazione di istituti fiscali quali l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione dei dividendi (comma 2, lettera a), n. 2), che aggiunge un nuovo comma 1-bisall’articolo 83 Tuir). A tal fine, ai soggetti che adottano in nuovi OIC si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell’articolo 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4, comma 7-quater del decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali.

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2011, pag. 1608), sono state definite le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione del reddito d’impresa, previste dal citato art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Sono quindi apportate alcune modifiche di coordinamento al TUIR:

si prevede che, ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tenga conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda (comma 2, lettera b)); si introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza (lettera c)); si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale (lettera d)); si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità (lettera e)); si disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di fair value(lettera f)).

I commi 3 e 4 intervengono sulle modalità di determinazione della base imponibile, anche a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.

Ai sensi dei commi 5 e 6 le nuove norme decorrono dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015

E’ previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

Il comma 7 reca alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini IRAP), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC. Le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell’OIC (comma 8).

Il comma 9 prevede un regime transitorio per le spese “fiscalmente capitalizzate” dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cd. IAS/IFRS Adopter), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.

Il comma 10 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Il comma 11 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la revisione delle disposizioni, recate dal citato D.M. 1 aprile 2009, n. 48 e dal D.M. 8 giugno 2011 (recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e del’IRAP) per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti IAS/IFRS Adopter ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché, al comma 11, delle disposizioni recate dal D.M. 14 marzo 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 369) concernente l’attuazione della disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

Articolo 14, comma 3 (Esclusione dall’IRPEF dei sussidi occasionali a favore dei lavoratori operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016)

3. Il termine di cui all’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.

L’articolo 14, comma 3, estende fino al 31 dicembre 2017 l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016), sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

Articolo 14, comma 4 (Esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze alla P.A. )

 4. Il termine di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

L’articolo 14, comma 4, proroga al 31 dicembre 2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. decreto sisma), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La norma oggetto di proroga ha previsto tale esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1 del citato decreto sisma.

 

Articolo 14, commi 6-bis (Sospensione imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)

6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»

Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 14, novella una disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in materia di redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (terremoti che colpirono l’Emilia-Romagna e altre regioni), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Tali fabbricati sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine, che la novella – indicando la finalità di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dai suddetti eccezionali eventi sismici – proroga, portandolo dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.

Articolo 14, commi 12-quinquies (Estensione esenzioni dalle imposte zone franche urbane Emilia)

12-quinquies. All’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per i periodi d’imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Il comma 12-quinquies dell’articolo 14 modifica l’articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015 il quale disciplina le zone franche urbane Emilia.

In particolare, la lettera a) ne sostituisce il comma 6, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 (anziché per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2015 e per quello successivo) le esenzioni dalle imposte di cui al comma 5 (esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca dell’importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca; esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica).

La lettera b) aggiunge il comma 7-bis al predetto articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015. Tale comma 7-bis stabilisce che, per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, l’agevolazione è concessa a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il primo periodo del citato comma 7 prevede che, nell’ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell’articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sia destinata all’attuazione dell’articolo 12 del D.L. 78/2015.

Articolo 14-bis. (Copertura delle vacanze nell’organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali).

1. All’articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «da espletare entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «da concludere entro il 31 dicembre 2017»

L’articolo 14-bis,  proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall’articolo 4-bis del D.L. 78/2015 (conv. L. 125/2015).

Articolo 14-ter (Semestrale per il 2017 la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21».

L’articolo 14-ter, prevede che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale.

Il temine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

 

 




I primi chiarimenti sulla nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute

Fino al 31 marzo 2017, sarà possibile esercitare l’opzione per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle eventuali variazioni. I termini di trasmissione dei dati delle fatture sarà identico tanto per chi eserciterà l’opzione quanto per chi non lo farà: l’Agenzia delle Entrate, infatti, adeguerà i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre scorso allineandoli a quelli fissati dal decreto legge 193/2016, anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero essere modificate.

È inoltre disponibile, sul sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, la Circolare 1/E di oggi con cui vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa. Il documento di prassi ribadisce che i chiarimenti forniti riguardano anche la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture ai sensi del decreto fiscale n. 193 dello scorso anno e precisa quali contribuenti non sono tenuti all’adempimento.

I dati delle e-fatture sono acquisiti da SdI

Se il contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, i dati delle stesse verranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia e non sarà quindi necessario inviarli all’Amministrazione.

Come compilare la comunicazione in caso di operazioni particolari

Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l’inserimento del valore dell’Iva ovvero, in caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del margine ecc., in luogo dell’imposta l’inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di codificare la natura dell’operazione. Le causali sono identiche a quelle già previste dalla fattura elettronica utilizzata per le Pubbliche Amministrazioni.

Chi è escluso, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione dei dati

Tra queste categorie sono indicati i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei “minimi” e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Società sportive dilettantistiche e PA trasmettono solo le fatture emesse

I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse. Le Amministrazioni pubbliche, nonché quelle autonome, inviano solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 febbraio 2017)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225




Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture C’è tempo fino al 31 marzo per esercitare l’opzione per il 2017 e i 4 anni successivi

Nuovo termine per i contribuenti che intendono avvalersi già dal prossimo anno dell’opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. Con il provvedimento firmato oggi (il primo dicembre) dal direttore, infatti, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, per il primo anno di applicazione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo. A regime, invece, la scelta andrà fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. La finestra temporale, più ampia di quella inizialmente disposta dai provvedimenti del 28 ottobre scorso, viene stabilita dal Fisco per consentire a contribuenti e intermediari di valutare attentamente l’opportunità di esercitare le due opzioni vincolanti per 5 anni.

Inoltre, per semplificare ulteriormente gli adempimenti, lo stesso provvedimento introduce la possibilità, per chi esercita l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre.

Esercizio e durata dell’opzione

Entrambe le opzioni per la trasmissione dei dati, introdotte dal D.Lgs n. 127/2015 e regolate da due provvedimenti delle Entrate del 28 ottobre scorso, vanno esercitate ordinariamente:

  • esclusivamente in modalità telematica mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Una volta esercitate, le opzioni vincolano i contribuenti per 5 anni. Al fine di consentire, sia ai contribuenti che agli intermediari, una più serena e attenta analisi delle nuove modalità di trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi e della loro correlazione con gli usuali processi contabili ed amministrativi e, quindi, permettere un’accurata valutazione dell’opportunità di esercitare le predette opzioni, il provvedimento garantisce un’ampia finestra temporale per l’esercizio dell’opzione per il primo anno di applicazione. Pertanto, in questo caso, la scelta potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017 con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi.

Un ulteriore chance per modificare i dati delle fatture dopo l’invio

Il provvedimento di oggi (primo dicembre) del direttore attribuisce ai contribuenti la possibilità di modificare i dati trasmessi, relativi alle fatture di un trimestre, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro trasmissione. L’opportunità viene introdotta nel provvedimento del 28 ottobre scorso, relativo alla trasmissione dei dati delle fatture. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2016, prot. n. 212804/2016, recante: «Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»

I provvedimento modificati (versione non aggiornata).

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Corrispettivi giornalieri: opzione e modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati riguardanti le operazioni certificate mediante gli appositi “Registratori telematici”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016:«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Fatturazione elettronica: termini di trasmissione telematica, regole e soluzioni tecniche per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e modalità per l’opzione per l’invio generalizzato

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»




Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: approvato il provvedimento con le modalità per l’esercizio dell’opzione

Disponibili, sul sito delle Entrate, le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.

Con un provvedimento 28 ottobre 2016 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene data attuazione alla disposizione introdotta dal D.Lgs n. 127/2015, che prevede la facoltà, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il provvedimento definisce, inoltre, le specifiche tecniche degli strumenti necessari ai fini della memorizzazione e dell’invio telematico dei dati, le modalità per l’esercizio dell’opzione, le informazioni da trasmettere, il formato e i termini di trasmissione.

Opzione al via con il nuovo anno

A partire dal prossimo 1° gennaio, i commercianti al minuto che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati, potranno esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

I dati viaggiano con il nuovo “Registratore Telematico”

Il documento di prassi chiarisce che per l’invio telematico dei dati giornalieri, gli esercenti dovranno dotarsi di un apposito “Registratore Telematico”; si tratta di uno strumento che consentirà in automatico di registrare, memorizzare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente – al momento di chiusura giornaliera della cassa – i dati fiscali, avvalendosi dei servizi online disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo strumento agevolerà gli adempimenti dei contribuenti che non dovranno più registrare i corrispettivi.

Come si esercita la scelta

L’opzione va esercitata, esclusivamente in modalità telematica, mediante un’apposita funzionalità presente all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non viene revocata si estenderà di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha efficacia a decorrere dall’anno solare in cui è esercitata. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del file che contiene le informazioni. (Così, comunicato stampa del 28 ottobre 2016)

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016:«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»




Attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. In Gazzetta la proroga al 6 luglio 2016

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il D.P.C.M. del 15 giugno 2016 che proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il testo definitivo conferma che la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cd. minimi), i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (cd. nuovi forfetari) nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

Vedi anche: Studi di settore. Diffuso il comunicato-legge che proroga al 6 luglio 2016 i termini di versamento

Il testo del D.P.C.M.pubblicato in Gazzetta Ufficiale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2016

Differimento, per l’anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore.

(in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16/06/2016

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)»;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto»;

Visto l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, e i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all’articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Visto l’articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Considerata l’opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2016 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Differimento, per l’anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

De Vincenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016, n. 1634




Proroga spesometro 2016. Anche i mensili al 20 aprile

Sono ritenuti validi gli invii effettuati entro il prossimo 20 aprile 2016 dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativi al 2015, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva.

Con un provvedimento in corso di pubblicazione, l’Agenzia va incontro alle difficoltà tecniche rappresentate dai soggetti interessati da questo adempimento, la cui scadenza ordinaria è prevista per il prossimo 11 aprile (considerato che il 10 è domenica). Il nuovo termine viene così a coincidere con quello stabilito per gli altri operatori tenuti alla comunicazione, fissato al 20 aprile dal provvedimento del 2 agosto 2013. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 8 aprile 2016)




Spesometro 2016, PA ancora esonerate. Per commercianti al dettaglio e tour operator confermato il tetto dei 3mila euro

E’ stato pubblicato il 06.04.2016 su www.agenziaentrate.it, il Provvedimento (del 6 aprile 2016, prot. n. 49798/2016) con il quale l’Agenzia esclude, anche per il 2016 (in relazione al 2015), le amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall’invio dello spesometro e va incontro alle richieste di commercianti al dettaglio e tour operator limitando anche per quest’anno l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA.

Gli adempimenti previsti per chi invia i dati

La Legge di Stabilità 2016, (Art. 1, co. 953), per evitare una duplicazione degli adempimenti in capo a coloro che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, prevede per questi soggetti l’esonero dall’obbligo di inserire tali dati nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Tuttavia, in ragione dell’intento di semplificazione della norma, i contribuenti possono indicare nel Modello polivalente dello spesometro, oltre i dati previsti dall’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, anche i dati già trasmessi al Sistema tessera sanitaria, (sistema TS), qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico.

I soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 sono i seguenti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro

Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972 non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’IVA, effettuate nel 2015 mentre i soggetti di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 (tour operator) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA. Si tratta di semplificazioni che vanno incontro alle esigenze e alle difficoltà segnalate dagli operatori del settore. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2016)




Spesometro, PA esonerate anche per l’invio 2016. Per commercianti e tour operator niente obbligo sotto i 3mila euro. Esclusi anche i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema TS

Il Fisco va incontro alle richieste di commercianti al dettaglio e pubbliche amministrazioni limitando anche per quest’anno l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA. In particolare, dopo l’entrata a regime della fattura elettronica PA e l’introduzione dello split payment (operata dalla legge di Stabilità 2015), con un provvedimento in corso di pubblicazione l’Agenzia esclude, anche per il 2015, la pubblica amministrazione dall’invio dello spesometro. Inoltre, le Entrate ricordano che, in base a un’altra semplificazione prevista in via sperimentale per l’anno 2016 dalla legge di Stabilità (Art. 1, co. 953), sono esclusi dallo spesometro anche i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria.


Articolo 1, comma 953, della L. 28/12/2015, n. 208

953. All’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l’anno 2016, l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».


Adempimento più snello per gli enti pubblici, niente spesometro per la PA

Nel provvedimento che sarà pubblicato nei prossimi giorni viene stabilita, per il 2015, l’esclusione dagli obblighi della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia per le amministrazioni pubbliche sia per quelle autonome. Questa previsione, come illustrato nel testo dello specifico provvedimento, si colloca in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria. In particolare, l’obiettivo esplicito è di proseguire sulla strada aperta con l’adozione della fatturazione elettronica prima e con l’introduzione successiva dello split payment, in modo da continuare nello sfoltimento e nella riduzione delle incombenze che gravano sugli enti pubblici.

Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro

 Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio e gli operatori turistici (articoli 22 e 74-ter del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2015. E’ una semplificazione che viene incontro alle esigenze e alle difficoltà segnalate dagli operatori del settore. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’1 aprile 2016)