Novità sul modello LIPE 2024. Un provvedimento modifica il modello e istruzioni | Tra i motivi l’aumento della soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica da 25,82 a 100 euro

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654/2024 apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, come modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.

Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.

Il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, sostituisce quanto approvato con il citato provvedimento del 21 marzo 2018.

 

Le scadenze  delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE)

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo
giorno del mese di febbraio.

Riepilogando:

  • 31 maggio 2024 è il termine ultimo per l’invio della LIPE del primo trimestre 2024;
  • 30 settembre 2024 è il termine ultimo per l’invio della LIPE del secondo trimestre 2024;
  • 2 dicembre 2024 è il termine ultimo per l’invio della LIPE del terzo trimestre 2024;
  • 28 febbraio 2025 è il termine ultimo per l’invio della LIPE dell’ultimo trimestre 2024.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

 

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 11806 del 19 gennaio 2024, ha esteso all’anno 2024 il periodo sperimentale nell’ambito del quale i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva mediante un sistema di cooperazione applicativa su rete internet le bozze dei registri Iva mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; la bozza della dichiarazione IVA annuale. 

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654/2024, recante: «Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni», pubblicato il 14.03.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Nuova versione del modulo di controllo per le Comunicazioni delle Liquidazioni Trimestrali IVA (IVP18)

Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli Comunicazioni Istanze, la versione 2.0.4 del 20/03/2024 relativa al modulo Controlli Comunicazioni Liquidazioni Trimestrali IVA (codice fornitura: IVP18).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione.

Qualora il modulo di controllo risulti già installato all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Si consiglia, comunque, di verificare l’avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del “Desktop Telematico




Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Nuova versione a decorrere dalle liquidazioni relative al primo trimestre 2018, da presentare entro 31 maggio 2018

Con il provvedimento del 21 marzo 2018, l’Agenzia delle entrate, al fine di integrare le informazioni contenute nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, ha approvato una nuova versione del modello (insieme alle relative istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche), che sostituisce quella già adottata lo scorso anno con il provvedimento del 27 marzo 2017. La nuova versione deve essere utilizzata a partire dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2018, che vanno trasmesse entro il 31 maggio 2018.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018, prot. n. 62214/2018: «Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni», pubblicato il 21.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 Normativa e prassi

 

  • Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017, prot. n. 275294, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193.»

 

  • Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»

 

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

  • Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225