Credito d’imposta sulla formazione dei giovani imprenditori agricoli: online il modello di comunicazione | Definiti i termini e le modalità per l’invio telematico della richiesta

Il modello deve essere trasmesso dal 25 agosto al 24 settembre 2025

 

I giovani agricoltori, che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola, possono fruire di un contributo pari all’80 per cento dell’importo versato. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305754/2025 è stato approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, che gli interessati devono inviare in via telematica, a partire dal 25 agosto, per poter beneficiare del contributo.

 

Il tax credit

 

Il contributo per la formazione dei giovani agricoltori è pari all’80 per cento delle spese sostenute nel 2024 fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è stato introdotto dalla legge n. 36 del 2024 (art.6), mentre con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° aprile 2025 sono stati definiti criteri e modalità d’attuazione.

 

I requisiti

 

Possono richiedere il contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021. Inoltre, sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01. Riguardo le spese, invece, oltre ai costi sostenuti per corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola, sono ammissibili anche le spese di viaggio e soggiorno, fino al 50% delle spese totali agevolabili. Infine, le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili.

 

Come e quando inviare la comunicazione all’Agenzia

 

La comunicazione, con l’indicazione sul modello delle spese sostenute e del credito spettante, deve essere inviata alle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione, a partire dal 25 agosto 2025 e fino al 24 settembre 2025. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”. Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione è utilizzabile in compensazione; le istruzioni per la compilazione dell’F24 saranno oggetto di specifica risoluzione.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2025)

Nota: A breve sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il software per l’invio telematico della comunicazione.

 

Credito per la formazione dei giovani imprenditori agricoli: Il Decreto (Masaf)

Link al testo del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, recante: «Criteri e modalità per l’attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 120 del 26 maggio 2025

 

Credito d’imposta per la formazione dei giovani imprenditori agricoli – Approvazione del modello di comunicazione e definizione di termini e modalità per l’invio telematico

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305754/2025, recante: «Approvazione del modello di comunicazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di presentazione e delle modalità di trasmissione telematica». Pubblicato il 24.07.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Da oggi è possibile inviare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura

Da oggi (20/11/2024) è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, per gli per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico”, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Link alla sezione del sito dell’Agenzia delle entrate dove è possibile prelevare il software ZES_AGRICOLTURA che consente la compilazione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

Vedi anche:

Tax credit Zes unica. Approvato il modello per comunicare gli investimenti effettuati nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura | Domande a partire dal 20 novembre

 




Tax credit Zes unica. Approvato il modello per comunicare gli investimenti effettuati nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura | Domande a partire dal 20 novembre

Approvato, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 418393 /2024, il modello per accedere al tax credit riconosciuto per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes unica in favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e PMI attive nella pesca e nell’acquacoltura. La finestra per comunicare gli investimenti agevolabili, effettuati dal 16 maggio al 15 novembre 2024, si aprirà domani, 20 novembre, per poi chiudersi il 17 gennaio 2025. Il provvedimento definisce contenuto e modalità di trasmissione della comunicazione, necessaria per accedere al contributo introdotto dall’articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023.

 

A chi è destinato il contributo

 

II credito d’imposta è riservato alle imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e in quello forestale e alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che fra il 16 maggio e il 15 novembre 2024 hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

Il provvedimento specifica che l’accesso al credito è subordinato anche alla presentazione di una certificazione che attesti la corrispondenza delle spese indicate e la relativa documentazione contabile.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile, solo in compensazione tramite F24, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà resa nota la percentuale per determinare l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del relativo limite di spesa.

 

Come presentare la comunicazione

 

La comunicazione può essere inviata, anche tramite un soggetto incaricato alla presentazione delle dichiarazioni, esclusivamente attraverso il software “ZESUNICAAGRICOLA” disponibile sul sito delle Entrate; nei cinque giorni successivi alla presentazione della comunicazione, sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Come specificato dal provvedimento, saranno considerate valide le comunicazioni trasmesse alla data del 17 gennaio 2025 e nei quattro giorni precedenti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. Fino al 17 gennaio 2025 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 novembre 2024)

 

ZES Unica. In Gazzetta il decreto attuativo sul credito di imposta per gli investimenti agricoli e nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’ 11 novembre 2024 il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024, recante: «Modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura» , che detta la disciplina per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica, di cui all’art. 16-bis del decreto-legge n. 124/2023.

L’agevolazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è riconosciuta nel limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La misura è riconosciuta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Possono accedere al contributo tutte le imprese attive nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già stabilite o che si insediano nella ZES unica.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, per le spese relative all’acquisto o al leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore ai 50.000 euro.

Per accedere al contributo, i soggetti comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 (vedi supra), l’ammontare delle spese ammissibili.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, a pena di decadenza dai benefici goduti.

 

Documentazione:

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024, recante: «Modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’ 11 novembre 2024)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024, prot. n. 418393/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione», pubblicato il 18.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Decreto Agricoltura convertito in legge. Sintesi dei contenuti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale». Il decreto-legge è entrato in vigore dal giorno 16 maggio 2024. Ai sensi dell’articolo 1 della legge di conversione, quest’ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dunque dal giorno 14 luglio 2024.

 

Di seguito la sintesi del contenuto:

  • l’articolo 1, finalizzato a fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con particolare riguardo al settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura, prevede:
    • una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
    • l’ampliamento della platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali, cui l’ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;
    • l’incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare (1 milione di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) nonché l’estensione degli obiettivi perseguiti dallo stesso Fondo, includendovi il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell’acquacoltura e tra gli interventi, la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati;
    • uno stanziamento di 5 milioni per la ristrutturazione delle imprese agricole del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino;
    • la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell’acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu;
    • la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;
    • la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis;

 

Il comma 6 dell’articolo 1 sostituisce, riproducendone parzialmente il contenuto, il comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, che ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

La finalità dell’intervento, che deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), è quella di a garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Con la novella in esame, modificata dal Senato, viene, in primo luogo, posticipato di un anno (rispetto alla norma in vigore) il termine originariamente previsto, per cui i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) sono prorogati di due anni (uno in più di quanto già previsto a  legislazione vigente) senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge.

Inoltre, vengono inclusi nell’ambito applicativo della norma i termini per la notifica degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti di cui all’articolo 38-bis del decreto del D.P.R. n. 600 del 1973, e degli avvisi di accertamento di cui all’articolo 43 del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.

 

    • la riformulazione della disciplina specifica per il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli oltre che a quello della pesca e dell’acquacoltura;

 

L’articolo 1, comma 7, introduce il nuovo articolo 16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo. Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

    • la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale può essere svolta, previa autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, l’attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati per il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali;
    • il differimento dei termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi dell’agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni i prodotti energetici;

 

Il comma 9-ter dell’articolo 1, differisce per le aziende agricole i termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi di aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni i prodotti energetici.

La norma prevede uno slittamento dei termini previsti per presentare la documentazione necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (per gasolio nella misura del 22 per cento dell’aliquota normale, esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente, per la benzine nella  misura del 49 per cento dell’aliquota normale) nonché di quella prevista dall’articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche accisa nella misura del 10 per cento dell’aliquota normale). Tali agevolazioni si applicano, previa denaturazione alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo punto della citata tabella A, con l’impiego delle macchine adibite a lavori agricoli e sono riconosciute:

  • agli esercenti le attività svolte in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e nell’anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica  1° dicembre 1999, n. 503;
  • alle cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti sopra citati, per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all’esercizio delle singole imprese;
  • alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
  • ai consorzi di bonifica e di irrigazione;
  • alle imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.

Nello specifico si prevede che, al fine di garantire ai sopra citati soggetti (indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454) l’accesso a tutte le funzionalità del sistema “Carta dell’uso dei suoli” i termini di cui al comma 3 dell’articolo 2 e al comma 6 dell’articolo del medesimo decreto sono stabiliti, limitatamente all’anno 2024, al 31 agosto.

 

    • l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 che prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici;
  • l’articolo 1-bis prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all’ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cosiddetta «Carta dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici;
  • l’articolo 1–ter prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
  • l’articolo 2 prevede per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione – pari al 68 per cento – dei premi e contributi a carico delle imprese agricole operanti in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché talune modifiche alla normativa relativa agli elenchi nominativi, curati dall’INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni;
  • l’articolo 2-bis reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Il comma 5 della stessa disposizione interviene in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale della regione Basilicata;
  • l’articolo 2-ter, al fine di rafforzare l’attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, prevede che anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l’INL abbia accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati trattate dall’INPS e autorizza l’Inps e l’Inail, per l’anno 2024, ad assumere, nuove unità di personale;
  • l’articolo 2-quater prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato e di monitorare e vigilare sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli;
  • l’articolo 2-quinquies istituisce, presso l’INPS, una banca dati degli appalti in agricoltura allo scopo di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo;
  • l‘articolo 3 introduce:
    • sostegni alle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023;
    • l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 44 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole;
    • la riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di un milione di euro per incrementare la dotazione per il 2024 del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite;
    • l’incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché della dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024;
    • la rideterminazione della dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall’epidemia dell’insetto Ips typographus;
    • l’autorizzazione della spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture, al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa;
    • la previsione della possibilità per le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
  • l’articolo 3-bis prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli – disciplinati dalla normativa dell’Unione europea – e lo schedario viticolo;
  • l’articolo 4, esso introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto sono inserite alcune definizioni – «costo di produzione» e «costo medio di produzione» – si specifica che, nell’ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione e sono apportate modifiche al sistema sanzionatorio;
  • l’articolo 4-bis, ridefinisce gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende, che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali;
  • l’articolo 4-ter, intende rafforzare le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell’olio d’oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all’apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti;
  • l’articolo 5, esso limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:
    • i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
    • le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
    • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
    • i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
    • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
    • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tale limitazione, non si applica ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.Viene, poi, disciplinata la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Trattamento fiscale produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra

 I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 5,  prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di “agrarietà” previsto dalla legislazione vigente, determina il reddito di impresa nei modi ordinari.

Il comma 2-ter, prevede, attraverso l’aggiunta del comma 423-bis all’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari. In base alla legislazione vigente, invece, il contribuente può scegliere l’opzione, per la parte eccedente il limite di agrarietà (sino a 260.000 kWh anno), di determinare il reddito applicando ai corrispettivi un coefficiente di redditività del 25% .

Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra prevedono pannelli fotovoltaici fissati al suolo tramite strutture in alluminio o in acciaio direzionate verso il sole. A seconda degli spazi disponibili e delle necessità, le strutture portanti degli impianti fotovoltaici a terra possono essere dotate di un unico palo o di due. Il funzionamento è simile a quello degli impianti tradizionali montati sui tetti. Anche in questo caso, infatti, le componenti principali sono costituite da pannelli fotovoltaici composti principalmente da celle in silicio monocristallino o policristallino che assorbono la luce solare e, grazie all’effetto fotovoltaico, ne trasformano l’energia in corrente continua. Nel caso del fotovoltaico a terra, i pannelli possono essere orientati e posizionati al meglio per catturare la maggiore quantità possibile di energia solare, non dovendo dipendere dalla conformazione del tetto; l’inverter, una componente che ha il ruolo di convertire la corrente continua proveniente dai pannelli in corrente alternata, utilizzabile sotto forma di elettricità negli edifici e vendibile se immessa nella rete elettrica; un eventuale sistema di accumulo composto da batterie che consentono di immagazzinare l’energia e utilizzarla in un secondo momento.

La normativa riguardante gli impianti fotovoltaici a terra, diversamente da quanto previsto per gli impianti su tetto, non contempla procedure di semplificazione per quanto concerne l’installazione.

Ai sensi del comma 423 della legge finanziaria 2006, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Il comma 2-quater precisa che le disposizioni del comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

 

  • l’articolo 5-bis contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole;
  • l’articolo 6, comma 1 rifinanzia di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Il comma 2-bis della stessa disposizione consente, sino al 31 dicembre 2028, la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l’ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo. Il comma 3 definisce i poteri del Commissario straordinario per il contrasto alla peste suina. La norma prevede anche il concorso del personale delle Forze armate all’attuazione delle misure per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. Il comma 3-bis interviene sulla disciplina degli strumenti per l’esercizio dell’attività venatoria, stabilendo che per l’attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa) è consentito l’impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna con l’esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento;
  • l’articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu;
  • l’articolo 8 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l’eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell’incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. Segnala che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, è chiamata ad assicurare il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni del Commissario e può essere potenziata con l’assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni;
  • l’articolo 9, esso istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell’agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
  • l’articolo 9-bis prevede la riduzione della forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione, che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell’anno 2024;
  • l’articolo 9-ter reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche. In particolare, si interviene sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l’applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell’ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare;
  • l‘articolo 9-quater reca disposizioni volte ad operare l’incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (SIN S.p.A.), nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La finalità di tale modifica dell’assetto istituzionale è da rinvenire nella razionalizzazione del sistema di controllo. Nelle more dell’operazione, la norma in esame disciplina i trattamenti economici dei dipendenti di SIN, oltre a consentire una riorganizzazione interna ad AGEA;
  • l’articolo 10 definisce il novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell’applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, stabilendo nuovi requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza. Estende, poi, dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l’attività venatoria al cinghiale (Sus Scrofa);
  • l’articolo 10-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l’anno 2024;
  • l’articolo 11 proroga la durata dell’incarico del Commissario straordinario per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l’articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti;
  • l’articolo 12 prevede l’istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • l’articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza;
  • l’articolo 13, comma 1, si prevede che l’amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. può incrementare le risorse da trasferire all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva versate in apposito patrimonio destinato. Il comma 2 interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A. Il comma dispone che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di primarie istituzioni finanziarie senza applicazione delle disposizioni vigenti in materia di limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. Il comma 2-bis, interviene sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all’esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate anche all’attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti. Il comma 2-ter, interviene sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.a., precisando che queste siano versate in un patrimonio destinato alle bonifiche ambientali e, solo ove queste siano completate e residuino disponibilità, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.
  • l’articolo 14 modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie;
  • l’articolo 15 contiene, nell’ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell’ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto «affitto ponte» nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali e, dall’altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell’ambito della procedura speciale di accesso diretto all’amministrazione straordinaria, per l’individuazione dell’affittuario;
  • L’articolo 15-bis si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente;
  • L’articolo 15-ter contiene la clausola di salvaguardia mentre l’articolo 16 dispone in ordine all’entrata in vigore del provvedimento.

Link al testo del decreto-legge 15 maggio 12024, n. 63, conv., con mod., dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale».




In Gazzetta le nuove misure per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile. Le agevolazioni Fiscali

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, la Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo». La Legge entrerà in vigore il 10 aprile 2024.

Le finalità principali legge sono:

  • la promozione e il sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
  • il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. In particolare, il comma 1 consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un’attività d’impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), che disciplina il reddito agrario. L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Il comma 2 precisa che il suddetto regime agevolato è riconosciuto a condizione che:

  • i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge;
  • l’agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli (soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole (costituite nelle forme di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

L’articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze. Il comma 1 stabilisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l‘acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dalle imprese giovanili agricole e dai giovani imprenditori agricoli, i compensi per l’attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

L’articolo 6 istituisce un credito d’imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione. Il comma 1 prevede, in favore dei giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la concessione un credito di imposta, pari all’80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell’azienda agricola.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del comma 1.

L’articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate. Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze siano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

 

Link al testo della Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo».

 




Credito d’imposta del 40% per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari o aderenti alle cd. “strade del vino”. Approvato il provvedimento delle Entrate con le modalità di applicazione e di fruizione del bonus

Il comma 131, dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha esteso il credito d’imposta del 40 per cento, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, previsto per il sostegno del made in Italy alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti.

Ora con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni», adottato ai sensi del citato comma 131, definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. La predetta comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione dovrà essere inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:

• dotazioni tecnologiche;
• software;
• progettazione e implementazione;
• sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa di cui al comma 131, ultimo periodo, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Come evidenzia la parte “motiva” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, le disposizioni del citato comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in caso di grandi imprese, oppure alle condizioni stabilite dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in caso di piccole e medie imprese. Per le piccole e medie imprese agroalimentari, invece, le disposizioni del comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il regime di aiuto è stato pubblicato dalla Commissione europea con numero di caso SA.102630.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni», pubblicato il 20.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




In vigore la Legge (n. 30/2022) per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (PPL)

Il nostro Paese si caratterizza per la varietà e la bellezza del territorio e per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità che rappresentano una vera e propria miniera a disposizione del consumatore e del turista. I consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime e quello delle piccole produzioni locali (PPL) è una proposta che permette esclusivamente agli imprenditori agricoli e alle loro associazioni di trasformare alcuni prodotti primari ottenuti presso la propria azienda agricola.

Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le piccole produzioni, tipiche e di qualità, che caratterizzano alcuni ambiti territoriali e a cui sono spesso dedicate manifestazioni.

Le «PPL – piccole produzioni locali» sono molto apprezzate dal consumatore che ha la possibilità di testare un prodotto genuino, sotto casa.

Ora con la Legge 1° aprile 2022, n. 30, recante: «Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022 (in vigore da 23 aprile 2022) prevista la possibilità di valorizzare ulteriormente il prodotto della tradizione contadina locale tracciando un percorso semplice per la commercializzazione dei prodotti agricoli dal produttore primario al consumatore finale.

La Legge n. 30/2022, composta di 14 articoli, reca, come anticipato, disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L’articolo 1 (Finalità e princìpi), indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirata la Legge n. 30/2022. Nel corso dell’esame parlamentare, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. Il comma 2, contiene la definizione di «PPL – piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda) destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue. Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall’azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

L’articolo 2 (Ambito di applicazione), indica l’ambito soggettivo di applicazione della Legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L’articolo 3 (Etichettatura), reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono essere riportate nelle etichette dei prodotti. Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

L’articolo 4 (Logo PPL), reca disposizioni in materia di logo «PPL – piccole produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l’istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l’altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 5 (Consumo immediato e vendita diretta), reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell’ambito della provincia in cui ha sede l’azienda o in quelle contermini, all’interno dello stesso territorio regionale. Il comma 2 prevede la facoltà – da parte dei comuni – di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell’area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L’articolo 6 (Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature), reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L’articolo 7 (Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività), reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

L’articolo 8 (Sezione internet per le piccole produzioni locali), istituisce, al comma 1, all’interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un’apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell’ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell’aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 9 (Corsi di formazione), prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

Anche l’articolo 10 (Attività di controllo), recante disposizioni in materia di attività di controllo.

L’articolo 11 (Disposizioni applicative), reca una serie di disposizioni applicative. Nell’articolo chiarito che ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

L’articolo 12 (Sanzioni), recante norme in materia di sanzioni. Ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro colui che: violi le disposizioni di cui all’articolo 1, utilizzi un’etichettatura (art. 3) o il logo (art. 4) in assenza dei requisiti di cui all’art.1. Nel dettaglio, salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, o utilizzi l’etichettatura di cui all’articolo 3 o il logo di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all’articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. Nel caso del logo è prevista, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della licenza d’uso del logo per un periodo da uno a tre mesi; in caso di reiterazione è disposta la revoca della licenza d’uso del logo. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf è designato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’ articolo in esame.

L’articolo 13 (Clausola di invarianza finanziaria), reca le disposizioni finanziarie, statuendo che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 14 (Entrata in vigore) dispone infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (23 aprile 2022).

Link al testo della Legge 1° aprile 2022, n. 30, recante: «Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022 (in vigore da 23 aprile 2022)




Società a responsabilità limitata “agricola” nel consolidato nazionale: l’opzione per comportamento concludente e le modalità di determinazione del reddito d’impresa con criteri catastali

Comportamento concludente per la validità di un opzione, accesso al consolidato fiscale, fruizione del beneficio ACE, possibilità di scegliere di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e interessi passivi indeducibili degli esercizi precedenti. Sono questi i temi affrontati dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 28 del 11 aprile 2018, nel rispondere ad una serie di quesiti di una società agricola di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che ha optato per il regime c.d. “catastale”, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Opzioni. Il “comportamento concludente” può consistere nella scelta assunta in sede di versamento delle imposte

Di indubbia rilevanza, è il chiarimento, di portata generale, secondo cui comportamento concludente rilevante ai fini della validità di un opzione può consistere nel versamento delle imposte in applicazione del regime fiscale scelto. Secondo l’Agenzia, infatti, ferma restando la sanzionabilità dell’omessa comunicazione dell’opzione, il comportamento concludente posto in essere dal contribuente – consistente nel versamento delle imposte in applicazione del regime catastale e nella successiva consacrazione della scelta di tale regime nel Modello Redditi – consente il concretizzarsi della possibilità di determinare il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.

L’opzione per il regime “catastale” della consolidata non esclude dal regime della tassazione di gruppo

In mancanza di una norma che escluda espressamente la partecipazione al regime della tassazione di gruppo, le società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale, possono accedere, in qualità di consolidate, al regime della tassazione di gruppo. Ciò, naturalmente, puntualizza l’Agenzia delle entrate, a condizione che sussistano, sin dall’inizio del periodo d’imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni per l’accesso al regime della tassazione di gruppo.

Possibile rateizzare le plusvalenze realizzate nei periodi in cui si è optato per il c.d. regime “catastale”

La società agricole, che determinano “catastalmente” il reddito, possono scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e realizzate in costanza del regime catastale, sempreché ricorrano i requisiti normativamente richiesti. Questo perchè, l’articolo 5 del D.M. 213 del 2007 contiene un espresso riferimento all’intero articolo 86 del TUIR, (fra le quali sono comprese le plusvalenze rateizzabili di cui al citato comma 4)

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 11 aprile 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società a responsabilità limitata che riveste la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell’opzione per mezzo di comportamento concludente – Possibilità – Comportamenti rilevanti – Adempimenti di carattere fiscale – Versamenti delle imposte e relativa dichiarazione dei redditi – Irrilevanza di atti di carattere civilistico (nella specie calcolo delle imposte rappresentato nel bilancio) – Consolidato nazionale – Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo – Opzione per il regime “catastale” – Ammissibilità della possibilità di optare, in qualità di consolidata, per il regime della tassazione di gruppo insieme alla propria controllante – Fondamento – Utilizzo delle eccedenza ACE formata da una società idonea alla sua “produzione” – Limiti – Possibilità di scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, Tuir le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili realizzate in costanza del regime catastale – Fondamento – Inapplicabilità delle disposizioni in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili ex articolo 96, comma 4, Tuir – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM dell’Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del DPR 22/12/1986, n. 917 – DPR 10/11/1997, n. 442

Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola: le condizioni per l’opzione e le modalità di determinazione del reddito d’impresa applicando i criteri catastali

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50 E del 1° ottobre 2010, con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell’opzione e sua efficacia nella determinazione del reddito – Applicazione della disciplina delle società non operative – Possibilità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM dell’Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724

Si ricorda che le disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) hanno trovato attuazione con il regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 settembre 2007, n. 213 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2007, pag. 3421)