Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. Dopo la circolare Inl, on-line le risposte ai quesiti (Faq)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato le risposte ai quesiti (Faq) relative “Patente a crediti” nei cantieri temporanei o mobili.

Di seguito il testo FAQ (aggiornate al 15 ottobre 2024).

 

Patente a Crediti: FAQ
Aggiornamento al 15 ottobre

 

1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC.

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

 

2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.

Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

 

3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

 

4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

 

5) Ho inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?

L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.

 

6) Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.

 

7) L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all’entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.

 

8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell’INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l’autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?

Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento.

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.

 

9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.

La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.

 

10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?

Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X». Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.

 

11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come «prestazioni di natura intellettuale» ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?

Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.

 

12) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?

Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

 

13) I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?

Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori «nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485». Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso D.Lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

 

14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?

L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV «ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X». Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso D.Lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

 

15) Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”

Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.

 

16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.

Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

 

Documentazione:

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024, con oggetto: SICUREZZA SUL LAVORO – Opere e cantieri – Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili – DM 18/09/2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili» – Art. 29, comma 19 del D.L. n. 19 del 02/03/2024, conv., con mod., dalla L. n. 56 del 29/04/2024 (Decreto PNRR 2024) – Art. 27 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, rubricato: «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti» – Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 – Prime indicazioni.

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 221 del 20 settembre 2024

Vedi anche: Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024 – Parere n. 1154 del 29 agosto 2024, con oggetto: Schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56” – Numero affare 01090/2024

 

 




Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. I codici tributo per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP

Online la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024 che istituisce i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 50/E di oggi, per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022, sono:

“4074”, denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali”;

“4075”, denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali”;

“4076”, denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP”.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 17 ottobre 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale – Ravvedimento speciale legato all’adesione – Versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva – Articolo 2-quater del D.L. 09/08/2024, n. 113, conv. con mod., dalla L. 07/10/2024, n. 143

Vedi anche: Dal Decreto Omnibus “incentivi” per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb)
di Eugenio Grimaldi

 




Credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura. Al via da oggi le domande

Aperto il canale per presentare le domande per la fruizione del credito d’imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive del Mezzogiorno. Il modello di comunicazione, approvato con un provvedimento pubblicato sul sito delle Entrate lo scorso 15 ottobre, potrà essere inviato esclusivamente in via telematica da oggi fino al 18 novembre 2024.

 

L’agevolazione

 

II credito d’imposta è riservato alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo. Come specifica il provvedimento, l’accesso al credito è vincolato alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione dove dovranno essere indicate alcune informazioni come, ad esempio, i dati dell’impresa beneficiaria e del progetto d’investimento.

 

Come presentare la comunicazione

 

La comunicazione può essere inviata, anche tramite un intermediario abilitato, esclusivamente attraverso il software “CIMAGRICOLTURA23” disponibile sul sito delle Entrate; nei cinque giorni successivi alla presentazione della comunicazione, sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Come specificato dal provvedimento, saranno considerate valide le comunicazioni trasmesse alla data del 18 novembre 2024 e nei quattro giorni precedenti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Fino al 18 novembre 2024 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda.

 

Come utilizzare il credito

 

L’ammontare del credito fruibile è calcolato moltiplicando il credito richiesto per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa (pari a 90 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti richiesti. Tale percentuale sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia, da emanare entro il 28 novembre 2024. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 ottobre 2024)




Cooperative. Dai Commercialisti check-list e indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus cooperative” che fornisce indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative.

Il documento, predisposto dalla Commissione “Società cooperative” presieduta da Paola Maria Rho – istituita nell’ambito della relativa area di delega “Società cooperative (adempimenti, reporting, revisione)” coordinata dal consigliere nazionale Gian Luca Galletti -, integra il documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative”, pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali il 25 luglio 2023. (Link esterno verso: https://commercialisti.it/documenti-studio/assetti-organizzativi-amministrativi-e-contabili-check-list-operative/)

In linea con la struttura di quest’ultimo, di cui costituisce un complemento, anche questo documento, dal taglio prevalentemente pratico, individua specifici aspetti ed elementi esplicitati attraverso una serie di domande – articolate in forma di check-list – relative al modello di business, al modello gestionale e agli asseti organizzativi, amministrativi e contabili, volte a fornire supporto all’imprenditore, all’organo di controllo e al professionista nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti della società, in ordine alla quale la normativa non fornisce ancora elementi sufficientemente esaustivi.

La calibrazione dello strumento valutativo rispetto alle società cooperative nasce dalla consapevolezza dell’importanza di un approccio in cui l’analisi muova da una dimensione puntuale e aderente alla realtà aziendale, individuata in funzione delle caratteristiche, della natura, della dimensione e del settore di riferimento dell’organizzazione, nella prospettiva di implementare assetti adeguati ed efficaci nel perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e nella tutela del presupposto della continuità aziendale.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 17 ottobre 2024)

 

Link al documento CNDCEC – FNC con le indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative

 (Link esterno verso il Sito: Press – Professione Economica e Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) – https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/10/cndcec-assetti-oac-checklist-focus-cooperative-101024.pdf




Imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura. Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno dal 17 ottobre 2024

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, prot. n. 387400/2024, approvato il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e definiti i termini e le modalità di trasmissione telematica.

Il modello è utilizzato per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura.

La Comunicazione va inviata da oggi giovedì, 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2024.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, prot. n. 387400/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura, con le relative istruzioni e definizione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica. Determinazione delle modalità per il rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63»

 




Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

Trasmesso l’11 ottobre 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2024, recante «Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (218)».

Nella trasmissione il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi – Presidenza del Consiglio dei Ministri -, ha evidenziato l’urgenza dell’approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di consentire che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti conseguenti l’introduzione delle nuove previsioni in tema di redditi d’impresa di cui al titolo II, Capo I che, a norma dell’articolo 13, si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (artt. 9, 10 e 11, commi 1 e 2) e quanto alle norme sul riallineamento (11, comma 3 e 12) alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Revisione del regime impositivo del reddito da lavoro autonomo

Introdotto il principio di onnicomprensività nella determinazione e la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali

 

Per quanto il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo, si segnala l’introduzione di disposizioni, ad opera degli articoli 5 e 6 dello schema di decreto legislativo, con le quali si intende allineare, ove compatibile, la disciplina degli autonomi a quella prevista in materia di tassazione del reddito d’impresa.

Al fine di realizzare tale obiettivo, con delle modifche all’articolo 54 e ss del TUIR viene introdotto, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, rispetto al quale sono disciplinati tassativamente i compensi che ne rimangono esclusi, da un lato codificando quanto la prassi amministrativa ha evidenziato nel tempo – si pensi alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del riaddebito ad altri professionisti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività – e, dall’altro lato, prevedendo l’irrilevanza ai fini fiscali delle somme incassate dal lavoratore autonomo che non comportano un incremento del suo reddito imponibile (ad es., spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio addebitate analiticamente al committente). Inoltre, tale disciplina viene completata con delle previsioni che regolano i casi in cui il committente non rimborsi al lavoratore autonomo le spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico.

Risponde, poi, a finalità antielusive la disposizione dell’articolo 54-bis in materia di cessione dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili strumentali (esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione) ovvero beni immobili utilizzati, anche promiscuamente, nell’esercizio dell’arte o professione; infatti detta norma, riproducendo l’analoga disposizione prevista per la determinazione dei redditi d’impresa (cfr. articolo 88, comma 5, del TUIR), realizza il principio secondo cui concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, al netto della quota capitale dei canoni già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.

Inoltre, il nuovo articolo 54-quinquies risponde alla specifica esigenza di stabilire un criterio semplificato per la deducibilità, ripartita nell’anno in cui è sostenuta la spesa e nei cinque anni successivi, delle spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di natura straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente.

Infine, con il nuovo articolo 177-bis del TUIR si persegue l’obiettivo della neutralità fiscale in caso di operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. La neutralità dell’operazione si realizza con l’iscrizione contabile, da parte del soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute con un valore pari alla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite e con il subentro del soggetto conferitario nella posizione del conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. Peraltro, questa nuova disciplina si allinea a quanto previsto dall’articolo 176, comma 1, del TUIR per i conferimenti di azienda. Nello stesso articolo si realizza l’obiettivo della neutralità fiscale anche nei casi di trasferimenti dell’attività professionale per causa di morte o per atto gratuito, analogamente a quanto previsto, per le attività d’impresa, dall’articolo 58, comma 1, del TUIR.

 

Atto del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 218 recante: «Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi»

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso l’11 ottobre 2024 alla Presidenza del Senato della Repubblica

 

La ratio del provvedimento 

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi

 

La relazione tecnica

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi

 

ATN e AIR

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




D.L. economico e fiscale collegato alla Manovra 2025. Ravvedimento speciale anche per i soggetti che aderiscono al Cpb e che per gli anni 2020 e 2021 hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione ISA da Covid

Il Consiglio dei Ministri di martedì 15 ottobre 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Di seguito alcune tra le principali previsioni.

 

Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa

 

Si dispongono tre rifinanziamenti per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma RFI e il servizio civile universale.

 

Rifinanziamento Ape sociale 2024

 

Si incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, l’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale.

 

Misure in favore di grandi eventi

 

Al fine di assicurare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, si incrementa di 25 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa già prevista. Inoltre, per consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, si incrementa di 4 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa relativa alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone con disabilità. Si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 in favore di Roma Capitale per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

 

Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia

 

Al fine di garantire, tra l’altro, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, si incrementa di 100 milioni di euro, per l’anno 2024, rispetto all’ammontare previsto a legislazione vigente, lo stanziamento destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Misure in materia di PNRR

 

Si introduce un complesso di misure urgenti per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR.

In particolare, si introduce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, annualmente, un piano dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, sulla base di modelli elaborati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Inoltre, lo stesso Ministero, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR, di poter avere la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, effettuerà, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis. Tali richieste devono attestare, in particolare, l’esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà effettuare anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti.

 

Disposizioni fiscali

 

Si modifica l’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono nel termine del 31 ottobre 2024, possono adottare un regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il decreto adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

 

Somme da riconoscere alle autonomie territoriali

 

Si riconosce alla Regione Sicilia un contributo pari a euro 74.418.720, per l’anno 2024, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione della riforma fiscale. Inoltre, si riconosce alla Provincia autonoma di Trento l’importo di euro 5.491.000, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l’anno 2013.




Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater del Decreto Omnibus per le annualità dal 2018 al 2022. On-line lo Strumento per calcolare gli importi

On-line lo Strumento di ausilio personalizzato per calcolare gli importi da versare per aderire alla forma di ravvedimento speciale per i periodi di imposta dal 2018 al 2022.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Dal Decreto Omnibus “incentivi” per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb)
di Eugenio Grimaldi

Le cessioni di beni intracomunitarie non imponibili alla prova della fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Sentenza – Nullità, denunziabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360, conseguente al caso di mancanza o apparenza della motivazione

 

Elementi sintomatici del vizio denunziabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. per la mancanza o mera “apparenza” della motivazione della sentenza. Obblighi motivazionali nel giudizio sulla presenza delle condizioni per la non imponibilità di una operazione intracomunitaria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23295 del 28 agosto 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Condizioni per la non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Spedizione/trasporto dei beni nel territorio di altro Stato dell’Unione – Tre condizioni – Vendita con clausola “franco fabbrica” – Vizio di omessa motivazione – Accoglimento – Art. 41, primo comma, lett. a), del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 138, della direttiva IVA 2006/112/CE, c.d. “Direttiva IVA” • IMPUGNAZIONI CIVILI – Provvedimenti del giudice tributario – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Motivazione che prescinde dall’esame delle specifiche fattispecie e degli elementi di prova forniti dalla contribuente – Vizio di omessa motivazione – Duplice configurabilità – Difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente – Nullità, denunziabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360, conseguente al caso di mancanza o apparenza della motivazione – Estremi – Art. 360, n. 4 c.p.c. – Art. 132 c.p.c.»

 

Beni non ammortizzabili – Fabbricato non è entrato nel patrimonio della società

 

Un recente intervento sull’(impossibilità dell’) ammortamento di beni non di proprietà e sulla disciplina fiscale dei contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 22139 del 6 agosto 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Società di trasporto – Sovvenzionamento delle imprese di trasporto pubblico mediante contributi – Contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale – Esentati da imposizione diretta, in quanto non considerati, ex lege, componenti positivi di reddito – Soggezione ad imposizione diretta – Esclusione – Principio enunciato in fattispecie riguardante contributi erogati dal Comune di Messina – Art. 10, comma undicesimo, della LR Sicilia 14/06/1983, n. 68 – Art. 3, comma 1, n. 3, del D.L. 09/12/1986, n. 833, conv., con mod., dalla L. 06/02/1987, n. 18 – Art. 1, comma 310, della L. 24/12/2007, n. 244 – Art. 85, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Detrazioni – Ammortamenti – Beni materiali – Costi di costruzione di un immobile, utilizzato come sede sociale, realizzato su terreno di terzi – Fattispecie relativa a fabbricato adibito a sede della società realizzato su di un terreno di proprietà comunale o, comunque, di terzi in assenza di concessione a costruire o dell’acquisto del diritto di superficie – Applicazione del principio dell’accessione ex art. 934 c.c. – Costi di costruzione del fabbricato, riguardante bene che non è entrato nel patrimonio della società – Beni non ammortizzabili – Fondamento – Art. 102, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Presupposti di applicazione dell’IVA – Art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Legislazione

 

Digitalizzazione del PVC sottoscrizione digitale o mista

 

Processi verbali redatti dalla Agenzia delle entrate. Le modalità operative per la firma digitale. Regole anche per la “mista” e per le ipotesi di rifiuto di sottoscrizione da parte del contribuente

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 settembre 2024, prot. n. 372380/2024: «Individuazione delle modalità operative ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale. Disposizioni attuative dell’articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

 

Delega unica per l’utilizzo dei servizi on-line Ade-Ader

 

Definiti i contenuti e il modello di delega unica per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia entrate-Riscossione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024, prot. n. 375356/2024: «Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione»

 

Prassi 

Consiglio Nazionale del Notariato

Speciale – Plusvalenze immobiliari da Superbonus

Indicazioni operative sulla disciplina delle nuove fattispecie di plusvalenze da Superbonus alla luce della Circolare n. 13 del 13/06/2024

Studio n. 90-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 1° luglio 2024

 

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Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA – D.Lgs. 18/09/2024, n. 139

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 n. 182, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA».

Tale decreto dà attuazione ai principi di cui all’articolo 10 della legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 2023), che reca i princìpi e criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento all’imposta di registro, all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di bollo e alle tasse automobilistiche.

Il decreto si compone di 11 articoli e le disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

Le stesse si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

I principali interventi riguardano:

  • l’imposta sulle successioni e donazioni;
  • l’imposta di registro;
  • le imposte ipotecaria e catastale;
  • l’imposta di bollo e l’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;
  • l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale;
  • le intestazioni catastali;
  • l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo per l’attuazione della delega fiscale.

 

Imposta sulle successioni e donazioni

 

Il provvedimento apporta una revisione complessiva all’imposta sulle donazioni e successioni, modificando l’intero Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. n. 346/1990.

Tra le principali modifiche si segnala quanto segue:

  • la riconduzione, nell’ambito del Testo unico, delle modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie;
  • l’applicazione dell’imposta anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a titolo gratuito, in luogo della locuzione «altra liberalità tra vivi», ricomprendendo in questa definizione i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, introducendo una specifica disciplina;
  • l’esclusione dell’imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d’uso;
  • la previsione dell’applicazione di un’aliquota più elevata quando il disponente o il trustee versano il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione, senza tener conto delle franchigie, qualora non sia possibile determinare la categoria di beneficiari;
  • la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d’azienda familiare;
  • la previsione in base alla quale le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni;
  • la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico. La presentazione della dichiarazione avviene per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; mentre la spedizione tramite raccomandata viene riservata ai non residenti;
  • l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta con successivo controllo da parte dell’amministrazione finanziaria;
  • la previsione secondo cui l’Agenzia delle entrate, qualora ritenga che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, siano incomplete o infedeli, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale.

Inoltre, viene eliminata la misura fissa degli interessi, che in precedenza il Testo Unico fissava nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

 

Imposta di registro

 

Il provvedimento apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, finalizzate a:

  • aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale;
  • semplificare la registrazione degli atti, anche telematicamente, superando le modalità previste precedentemente e rispondendo alle esigenze di digitalizzazione;
  • facilitare il versamento dell’imposta, anche mediante l’autoliquidazione della medesima da parte dei contribuenti;
  • prevedere, in merito alle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, un’apposita pattuizione recante la ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto o nei suoi allegati;
  • prevedere che, anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1%, si assumano i coefficienti previsti dal decreto Mef n. 302 del 30 dicembre 2015.

 

Imposte ipotecaria e catastale

 

La norma modifica le vigenti disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, accorpando le due categorie di imposte.

 

Imposta di bollo e imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine

 

La disposizione prevede che:

  • per gli atti da registrare in termine fisso ai sensi del TUR (Testo unico dell’imposta di Registro), l’imposta di bollo sia assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto;
  • per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, sia possibile assolvere l’imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico.

La dichiarazione dell’imposta di bollo e la dichiarazione dell’imposta sostitutiva, possono essere integrate per correggere errori od omissioni, attraverso successiva dichiarazione da presentare, tramite modelli conformi, non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento.

 

Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale

 

Il provvedimento interviene sulle modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecarie e catastali dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale viene consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Intestazioni catastali

 

Sono state introdotte novità in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali, mediante una semplificazione dei relativi adempimenti tributari.

Nello specifico, nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, il relativo aggiornamento delle intestazioni catastali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate, senza applicazione di tributi e oneri, in base alle comunicazioni effettuate all’Anagrafe Tributaria.

L’eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento, che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari nel caso in cui venga meno la titolarità di qualcuno di essi ed è configurabile sia nella quota ereditaria sia nel legato, deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, esente da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall’avvenuto decesso dei soggetti di cui sopra.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024.

Link al testo delle Relazioni (illustrativa, tecnica, ATN e AIR) allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Atto del Governo n. 171 – Schema approvato con modifiche e divento definitivo con il Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024.

 

Fonte: Dipartimento per il Programma di Governo, sito web: https://www.programmagoverno.gov.it/

 




Commercialisti. Prorogare i termini per l’adesione al concordato preventivo biennale

Il presidente de Nuccio in una lettera al Ministro Giorgetti, al Viceministro Leo e al direttore Ruffini: “Il differimento trova conferma nello Statuto dei diritti del contribuente”.  Dalla categoria arriva anche la richiesta di strumenti che semplifichino la raccolta e il recupero dei dati dei contribuenti relativi al 2018-2023.

 

 “Un intervento urgente finalizzato a riconoscere a tutti i soggetti interessati dal concordato preventivo biennale un congruo differimento sia del termine del 31 ottobre per l’accettazione della proposta sia di quello di presentazione delle dichiarazioni”.

 

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al suo Viceministro Maurizio Leo e al direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. I commercialisti avevano già manifestato la necessità di una proroga attraverso una nota stampa diffusa la scorsa settimana dopo che al Consiglio nazionale erano arrivate numerosissime segnalazioni di contribuenti e professionisti che evidenziano l’insufficienza del termine del 31 ottobre per l’accettazione della proposta e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni, alle quali devono essere allegate dette accettazioni.

 

“Il nuovo istituto – scrive il presidente de Nuccio – si rivolge a una platea molto ampia di contribuenti, rappresentata dai quasi 5 milioni di soggetti titolari di partita IVA che potranno decidere se accettare o meno la proposta di concordato elaborata dall’Agenzia solo dopo un’attenta valutazione dei rischi e delle opportunità che potranno derivare dall’adesione. Tali valutazioni sono svolte con l’ausilio fondamentale dei commercialisti, chiamati a svolgere una delicata attività di informazione e analisi preventiva dell’evoluzione del business dei loro assistiti nel biennio di validità del concordato”.

 

 

I commercialisti sottolineano come la richiesta deriva anche dalle rilevanti modifiche introdotte con il decreto Omnibus che ha previsto, per i soggetti ISA che aderiranno al concordato, il ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022 con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.

 

“Ancorché il termine per avvalersi di quest’ultima opportunità sia stato fissato dal legislatore al 31 marzo 2025 – continua il presidente dei commercialisti –, è evidente il collegamento reciproco tra concordato preventivo e ravvedimento speciale, nel senso che il CPB è il presupposto del ravvedimento che può costituire un elemento decisivo ai fini dell’adesione alla proposta concordataria”.

 

La necessità di tale differimento dei termini trova conferma non solo nei principi generali dello Statuto dei diritti del contribuente, ma anche nel decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172) secondo cui «i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione» (cfr. art. 19-octies, comma 4). 

 

Secondo de Nuccio, infine,

 

“è auspicabile che l’amministrazione finanziaria metta a disposizione dei colleghi strumenti volti a semplificare la raccolta e il recupero dei dati e delle informazioni dei contribuenti relativi alle annualità 2018-2023 necessari per facilitare la definizione e l’adesione al concordato preventivo biennale”.

 

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 10 ottobre 2024)




Bonus Natale per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro. Le istruzioni ai sostituti d’imposta che erogano l’indennità prevista per il 2024 dal D.L. Omnibus

Pronte le indicazioni dell’Agenzia sul “Bonus Natale”, l’indennità prevista per quest’anno dal D.L. Omnibus (D.L. n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. Con la Circolare n. 19 del 10 ottobre 2024, le Entrate spiegano a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre.

Il documento di prassi fornisce anche istruzioni ai sostituti d’imposta che erogano il bonus: l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

 

A chi spetta il bonus Natale

 

Tre i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del Tuir).

Con riguardo al limite dei 28mila euro, la circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.

 

Come richiedere il contributo

 

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 ottobre 2024)

  

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 10 ottobre 2024, con oggetto: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Bonus Natale – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Indennità di importo pari a 100 euro per i lavoratori dipendenti in presenza di talune condizioni – Art. 2-bis del D.L. 9/08/2024, n. 113, conv., con mod., dalla L. 7/10/2024, n. 143, cd. Decreto Omnibus




Il D.L. Omnibus “convertito” è stato pubblicato in Gazzetta

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024, la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» (c.d. Decreto Omnibus).

Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al Decreto Omnibus entrano in vigore il 9 ottobre 2024.

Tra le novità introdotte:

  • il trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono;
  • l’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. 

Per una prima analisi degli articoli:

  • 2-ter (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono);
  • 2-quater (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale).

 

Link al testo del decreto Legge n. 113 del 09/08/2024, conv., con mod., dalla Legge  n. 143 del 07/10/2024, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico». Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024.

 

 




Concordato preventivo biennale. Diffuse le prime faq

Online le risposte alle domande più frequenti per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e per coloro che aderiscono al Regime forfetario.

 

Le risposte alle domande più frequenti

 

Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

Si chiede di sapere se, nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per imposta relativa al periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria sia comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione prevista dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (di seguito, decreto CPB).

 

In via preliminare, si ricorda che l’articolo 20, comma 2, prevede che «per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;

b) se l’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17».

Ciò posto, considerato il tenore letterale della richiamata previsione, in base alla quale la maggiorazione è dovuta sulla «differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16», si conferma che nel caso prospettato il contribuente è tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione come sopra determinata.

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

L’articolo 20-bis del decreto CPB prevede che «per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese». Si chiede se l’esercizio di tale opzione possa essere effettuato solo per uno dei due periodi d’imposta oggetto di CPB.

Si conferma che l’esercizio dell’opzione possa essere effettuato anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB.

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

Nelle risposte di cui ai numeri 6.13 e 6.14 della Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 (di seguito, Circolare) è stato chiarito che il versamento della maggiorazione, in caso di calcolo degli acconti con il cosiddetto metodo storico o il versamento dell’imposta sostitutiva, nel caso di esercizio della relativa opzione, debbano essere effettuati pro quota dai singoli soci o associati nelle ipotesi di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR.

Si chiede se tali risposte possano essere considerate riferibili anche al collaboratore dell’impresa familiare di cui al comma 4 dell’articolo 5 del TUIR.

 

Al riguardo si ricorda che, con riferimento alla impresa familiare, la relazione illustrativa al decreto CPB, richiamata anche dalla stessa Circolare, ha chiarito che «l’importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 230-bis del Codice civile e 5 del TUIR».

Ne deriva che anche i versamenti in argomento devono essere effettuati dai collaboratori dell’impresa familiare pro-quota.

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

Il comma 2 dell’art 20 del decreto CPB prevede che «per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16». Nella Circolare, in risposta al quesito 6.15 viene chiarito che “La maggiorazione può essere determinata come differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025.” Al riguardo, si chiede conferma che, nel caso in cui l’importo dichiarato in P04 sia negativo, ai fini della determinazione della maggiorazione vada considerato un valore pari a zero.

 

Si conferma che, attesa la ratio sottesa alla disposizione di cui al comma 2 dell’art 20 in argomento, la maggiorazione, nel caso in cui il valore dichiarato in P04 sia negativo, debba essere determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero.

Alle medesime conclusioni si può giungere per la determinazione della “parte di reddito eccedente” ai fini dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto CPB.

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

Si chiede conferma che nel caso in cui il contribuente abbia optato per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del decreto CPB le perdite fiscali pregresse debbano essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la “parte eccedente” assoggettata ad imposta sostitutiva.

 

Nel caso prospettato, occorre procedere nel seguente modo:

  • in via preliminare, è necessario determinare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB (cd “parte eccedente”). La “parte eccedente”, così determinata, dovrà essere assoggettata all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto CPB. In particolare, come chiarito nella Circolare, la “parte eccedente” è pari alla differenza fra i righi P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d’imposta 2024 e i righi P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d’imposta 2025;
  • sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente” dovranno applicarsi le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole previste dagli articoli 8 e 84 del TUIR (cd. “reddito rettificato”). Tale importo sarà, quindi, assoggettato a imposta ordinaria.

Ai fini del rispetto della soglia di 2 mila euro di cui agli artt. 15, comma 2, e 16, comma 4, del decreto CPB si ritiene che occorra tener conto, complessivamente, sia dell’importo della “parte eccedente” (assoggettato ad imposta sostitutiva), sia dell’importo del “reddito rettificato” (assoggettato ad imposta ordinaria).

 

Contribuenti forfetari – Superamento soglie

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

Con il quesito di cui al paragrafo 6.10 della Circolare si chiedeva di precisare se un contribuente che ha aderito al CPB previsto per i soggetti forfetari e che, nel corso del periodo d’imposta 2024, ha percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, possa optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB. In risposta a tale quesito, è stato chiarito che la previsione di cui alla lettera b-bis) dell’articolo 32, comma 1, del decreto CPB consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni relative all’istituto del CPB, compresa quella di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB. Si chiede se, in tale caso, il contribuente debba applicare alla parte “rimanente” del reddito le ordinarie aliquote IRPEF.

 

Si conferma che, nel caso prospettato, il contribuente potrà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis) del decreto CPB, mentre la differenza tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (cd “parte eccedente”) sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

Il contribuente forfetario che, superando la soglia di euro 100.000 di ricavi o compensi nel 2023, applica gli ISA per il medesimo periodo d’imposta, può accedere al CPB?

 

Si conferma che nel caso prospettato il contribuente può accedere al CPB riservato ai contribuenti che applicano gli ISA.

 

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

A quali ipotesi si applica, ad esempio, la previsione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB.

 

L’articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB stabilisce che «Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: (…) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni».

La ratio della richiamata condizione di accesso, come chiarito nel paragrafo 2.1 della Circolare, risiede nell’esigenza di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto nelle ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dalle richiamate attività.

 

A titolo esemplificativo, la richiamata causa di esclusione ricorre nei riguardi dei seguenti soggetti: 

  • le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Difatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, il reddito d’impresa di tali imprese concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito in misura pari al 36%. Pertanto, atteso che detto reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64%, tali imprese non possono aderire al CPB;
  • i docenti e i ricercatori che, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo.

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

L’articolo 10, comma 2, del decreto CPB prevede che possono, comunque, accedere al CPB i contribuenti che hanno estinto i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e i debiti contributivi se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Si chiede se l’importo di 5.000 euro previsto dalla richiamata norma debba essere calcolato considerando, complessivamente, sia i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate sia i debiti contributivi.

 

L’articolo 10, comma 2, del decreto CPB stabilisce «possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili».

Considerato il tenore letterale della disposizione richiamata, si ritiene che, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo, debbano considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

La modifica della compagine sociale può essere considerata causa di esclusione anche per un’impresa familiare?

 

L’articolo 11 del decreto CPB, tra le ipotesi di esclusione, prevede anche il caso in cui «la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale». Atteso che l’impresa familiare, come chiarito con la risoluzione n. 176/E del 28 aprile 2008 e ribadito con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, “ha natura individuale e non collettiva (associativa)”, si ritiene che il riferimento della richiamata norma a “società o associazione” non permetta di estendere l’applicazione della causa di esclusione, ivi prevista, anche all’impresa familiare.

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

Tra le condizioni ostative previste dal decreto CPB per l’accesso al concordato vi è la “mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato”. Si chiede conferma che ai fini della applicazione del CPB si debbano considerare omesse (e, quindi, “non presentate”) le dichiarazioni trasmesse oltre i 90 giorni dal termine di presentazione.

 

Si conferma quanto prospettato nel quesito. Ciò in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, secondo cui «Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta».

 

Casistiche particolari

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

Si chiede se per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, la deduzione forfetaria di cui all’articolo 95, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) debba essere considerata, ai fini della determinazione dell’importo del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta 2023, rilevante ai fini della proposta di CPB da dichiarare nel rigo P04 del modello CPB. Si chiede altresì se il reddito concordato per i periodi di imposta 2024 e 2025 debba essere ridotto della medesima deduzione forfetaria.

 

Le istruzioni al rigo P04 del modello CPB forniscono le indicazioni utili alla individuazione del reddito di impresa relativo al p.i. 2023 rilevante ai fini dell’applicazione del CPB.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto CPB, le istruzioni al rigo P04 del modello CPB stabiliscono che il reddito d’impresa rilevante ai fini della determinazione della proposta concordataria è calcolato applicando l’articolo 56 del TUIR e, per i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società, le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, l’articolo 66 del medesimo TUIR.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa non rilevano esclusivamente le seguenti componenti reddituali:

– le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;

– le sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 del TUIR;

– le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti di cui all’articolo 101 del TUIR;

– gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR.

Ciò posto, considerato che la deduzione forfetaria di cui all’articolo 95, comma 4, del TUIR già concorre, secondo le regole ordinarie, alla determinazione del reddito d’impresa, la stessa non deve essere ulteriormente scomputata in sede di calcolo dell’importo del reddito d’impresa da indicare nel rigo P04.

Analogamente, anche la proposta concordataria relativa ai periodi di imposta 2024 e 2025 non deve essere ulteriormente ridotta della deduzione forfetaria di cui all’articolo 95, comma 4, del TUIR.

 

Faq del 8 ottobre 2024

 

Con la risposta di cui al paragrafo 6.14 della Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 è stato chiarito che il versamento dell’imposta sostitutiva, nel caso di esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 20-bis del decreto CPB, deve essere effettuato pro-quota dai singoli soci o associati nelle ipotesi di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR. Al riguardo, si chiede di chiarire se l’opzione prevista dal richiamato art. 20-bis possa essere effettuata esclusivamente dalla società o associazione aderente al concordato.

 

L’art. 20-bis del decreto CPB prevede che «Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, ….».

Come si evince dal tenore letterale del richiamato articolo 20-bis, la facoltà di esercitare l’opzione per la tassazione sostitutiva è consentita al contribuente che aderisce al concordato. Quindi, nel caso di una società o associazione, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere effettuata solo da detti soggetti e vincola anche i soci o gli associati degli stessi.

Tale soluzione è coerente con quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 4, in base ai quali il limite di 2.000 euro deve essere ripartito tra i soci o gli associati in ragione delle proprie quote di partecipazione.




Nuove disposizioni complementari nazionali al codice doganale dell’unione. Dalle Dogane i primi chiarimenti

In vigore dal 4 ottobre 2024, le nuove “disposizioni complementari nazionali al codice doganale dell’Unione”, allegate al decreto legislativo 141 del 26 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024. Si richiama, tuttavia, l’attenzione sull’articolo 7, comma 3 del medesimo decreto, con il quale si dispone che le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’articolo 3 del D.Lgs si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

L’articolato è strutturato in soli 122 articoli, a fronte dei più di 350 del previgente testo unico, che disciplinano, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella Legge 9 agosto 2023, n. 111 – legge delega-, e in modo innovativo, le procedure e le violazioni doganali rimesse dal codice doganale dell’Unione alla disciplina nazionale.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Dogane ha diffuso la Circolare 20, datata 4 ottobre 2024, che fornisce le prime necessarie indicazioni per comprendere le molteplicità novità introdotte.

  

Vedi anche:

In Gazzetta e in vigore il decreto delegato per la revisione della disciplina doganale




Regime di adempimento collaborativo. Modificate le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta

Con Decreto Mef del 3 ottobre 2024 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) apportate modificazioni al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2024, pubblicato nella G.U. del 7 giugno 2024, n. 132, concernente: «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo».

Come spiega la relazione illustrativa, le modifiche si sono rese necessarie per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell’ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

Il  decreto si compone di un solo articolo, rubricato: «Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2024», il quale sostituisce gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce l’articolo 1 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, rubricato: «Approvazione del codice di condotta». Il comma 1, riproduce la disposizione, già contenuta nel decreto del 29 aprile 2024, secondo cui è approvato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle entrate e i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il comma 2 specifica che l’osservanza degli impegni contenuti nel codice di condotta di cui al comma 1 rientra tra i doveri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Il comma 3 specifica che gli impegni reciprocamente assunti dall’Agenzia delle entrate e dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all’Agenzia. Viene, dunque, eliminata la previsione, contenuta nell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime.

L’articolo 1, comma 1, lettera b) sostituisce l’articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, rubricato: «Disposizioni transitorie», prevedendo che per i contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta di cui all’articolo 1 impegna l’Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime a partire dalla medesima data. Viene, dunque, eliminata la previsione, contenuta nell’articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta deve essere sottoscritto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro i centoventi giorni successivi.

 

Le modifiche al DM Mef 29 aprile 2024 per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2024, coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica).

 

Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2024, concernente: «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo» – Testo Integrale

 

Vedi anche:

Il Decreto Mef 31 luglio 2024 n. 126, che approva la procedura con cui gli aderenti al regime di cooperative compliance possono effettuare la regolarizzazione agevolata delle violazioni. Il provvedimento disciplina le modalità di ravvedimento “guidato” per sanare situazioni d’irregolarità. 

 

 

 

 




In Gazzetta e in vigore il decreto delegato per la revisione della disciplina doganale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024, il Decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Il provvedimento delegato reca disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e di revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3 della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).

In particolare, attua l’articolo 11 della legge n. 111 del 2023, che reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso:

  • il riassetto del quadro normativo in materia doganale;
  • il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali;
  • un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
  • il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione;
  • a revisione dell’istituto della controversia doganale.

Mentre, il comma 2 dell’articolo 20 della legge n. 111 del 2023, prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione disciplinato nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali, c.d. testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995). Il comma 3 dell’articolo 20 contiene i principi e criteri direttivi relativi alla revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale.

Il decreto legislativo è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione». Il citato l’Allegato 1 composto di 122 articoli, interviene sul Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), che viene abrogato a seguito dell’entrata in vigore delle norme in esame (cfr. articolo 8 comma 1, lett. f), del decreto legislativo in esame rubricato: abrogazioni). In particolare, l’Allegato 1 interviene, in conformità al diritto dell’Unione europea in materia doganale:

  • sul riassetto del quadro normativo, in relazione all’accrescimento della qualità dei controlli doganali, alla semplificazione delle verifiche inerenti alle procedure, al riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione;
  • sul riordino e la semplificazione del quadro normativo sanzionatorio in coerenza con il diritto dell’Unione europea in materia doganale.

Il Decreto è in vigore dal 4 ottobre 2024. A tal riguardo, si evidenzia che l’articolo 7 del D.Lgs. n. 141/2024, prevede espressamente che le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Di conseguenza per le violazioni commesse prima di tale data risultano ancora applicabili le precedenti disposizioni.

 

Link al testo del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante: «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024.

 




Revisori legali. Cancellati dal registro 901 revisori persone fisiche e 3 società

Visto il provvedimento MEF – RGS – Prot. 278175 del 6 dicembre 2023 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. 15 società di revisione legale e n. 2.243 revisori persone fisiche che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per l’annualità 2023 e/o annualità precedenti e rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, n. 3 società di revisione e n. 901 revisori persone fisiche risultano ancora non aver regolarizzato la propria posizione contributiva, con decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 209538 del 26 settembre 2024, (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/) è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 3 società di revisione (vedi allegato A, al Decreto) e n. 901 revisori persone fisiche (vedi allegato B, al Decreto), ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che il revisore cancellato per morosità può re-iscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Cfr.  FAQ n. 6 pubblicata su https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-legale/FAQ/)

 

 




Concordato preventivo biennale. Commercialisti: “necessaria proroga della scadenza per l’adesione”

De Nuccio: “Poco tempo a disposizione, si rischia insuccesso della misura”

 “Per il concordato preventivo biennale è necessaria una proroga della scadenza del 31 ottobre”.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Elbano de Nuccio.

“Le apprezzate modifiche normative al nuovo istituto, promosse anche dal Consiglio Nazionale – spiega de Nuccio – sono state emanate solo ad agosto inoltrato e l’indispensabile circolare dell’Agenzia delle Entrate è stata diramata il 17 settembre. In questo contesto nel quale, peraltro, permangono dubbi interpretativi, i colleghi, che devono elaborare le proposte e valutarle con i contribuenti loro assistiti, lamentano evidenti difficoltà dovute all’esiguo tempo disponibile. Si rischia un insuccesso della misura”.

Il numero uno dei commercialisti sottolinea anche come

“nell’ambito dell’iter di conversione del Decreto Omnibus dovrebbe essere introdotta una norma che, per i soggetti ISA che aderiranno al concordato, introdurrebbe il ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022. È evidente che nel valutare la proposta concordataria questa possibile novella normativa, che dovrebbe essere definitivamente approvata nei prossimi giorni, può assumere un’importanza decisiva”.

“Per queste evidenti ragioni e per evitare che il poco tempo disponibile non consenta di ai soggetti interessati di effettuare le necessarie valutazioni ed, eventualmente, di aderire alla proposta concordataria – conclude – è necessario valutare un congruo differimento del temine attualmente fissato al 31 ottobre, e ciò non solo nell’interesse dei nostri iscritti e dei loro assistiti ma anche per far sì che il nuovo strumento di compliance possa avere la diffusione auspicata dal legislatore”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 3 ottobre 2024)




Imposte di successione, donazione, registro, bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA. In Gazzetta Ufficiale, con effetto a partire dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. di riforma

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA»

Il Decreto Legislativo entra in vigore il 3 ottobre 2024, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, come previsto dal comma 3 dell’articolo 9, le disposizioni decreto legislativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Nel dettaglio, il citato articolo 9, Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nel dettare le disposizioni finali, di coordinamento e di abrogazione, al comma 1 e al comma 2 prevede l’abrogazione di norme che risultano superate per effetto del provvedimento in esame e contiene disposizioni di raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal medesimo decreto. In particolare, viene prevista l’abrogazione delle disposizioni il cui contenuto è stato riprodotto nell’ambito del decreto legislativo n. 346 del 1990 e si dispone che i riferimenti alle norme abrogate si considerino effettuate alle nuove disposizioni. Analogamente, per quanto riguarda il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, in materia di tributi speciali, e la Tabella delle tasse ipotecarie, allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990, si prevede che riferimenti a dette disposizioni si intendano effettuate alle disposizioni come modificate dal presente decreto. Il comma 3, tenuto conto che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame hanno effetti sugli adempimenti dei contribuenti e che, per la loro attuazione, è richiesto l’adeguamento delle procedure operative degli uffici, prevede che esse abbiano effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e che si applicano per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché per le successioni aperte e per gli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Il comma 4 introduce un criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, si prevede che se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 dicembre 2015.

Link al testo del Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024.

Link al testo delle Relazioni (illustrativa, tecnica, ATN e AIR) allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Atto del Governo n. 171 – Schema approvato con modifiche e divento definitivo con il Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024.




D.L. Omnibus. Il Senato approva. Primo via libera al ravvedimento speciale col concordato

Nella mattinata di martedì 1° Ottobre 2024 , con 98 voti favorevoli, 66 contrari e un’astensione, l’Assembea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione del ddl n. 1222 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 113/2024 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Il ddl passa ora all’esame della Camera.

Link al testo approvato dal Senato

Link al testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.

Per una prima analisi degli articoli:

2-ter (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono); 
2-quater (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale).

 




Conversione D.L. Omnibus 2024. Il testo all’esame del Senato

L’Aula del Senato della Repubblica torna martedì 1° ottobre alle 10, con le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, nel testo definito dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze e comprensivo delle condizioni formulate dalla Commissione Bilancio, del ddl n. 1222 di conversione in legge del decreto-legge n. 113/2024 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Si evidenzia che le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato numerosi emendamenti al ddl di conversione del c.d. decreto Omnibus.

 

Link al testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.

 

Tra questi, vale la pena segnalare quelli che inseriscono gli articoli 2-ter (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono) e 2-quater (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale).

 

Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono

 

L’articolo 2-ter, riduce della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).

Nel dettaglio, il comma 1, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2 (secondo cui l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono), del decreto legislativo n. 13 del 2024, stabilisce che, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 13 del 2024, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (Sanzioni accessorie) come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. p), nn. 1) e 2), del D.Lgs. n. 87/2024, previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto) come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), nn. 1), 2) e 3), del D.Lgs. n. 87/2024, sono ridotte alla metà.

Ai sensi del menzionato articolo 21, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997, costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

a) l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;

b) l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;

c) l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;

d) la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

Il comma 2 specifica che le singole leggi d’imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell’infrazione e alla misura della sanzione principale.

Il menzionato articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 dispone che, quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo (D.Lgs. 472/97) recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000. Quando è irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà.

Ai sensi del comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c) (vedi infra).

 

Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

 

L’articolo 2-quater consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare lo speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’articolo indica il metodo di determinazione della base imponibile nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (commi da 2 a 6); specifica che l’imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro (comma 7); specifica le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio (commi da 8 a 12); indica il periodo di imposta di riferimento (comma 13); stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento (comma 14); rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo (comma 15)..

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024, possono adottare lo speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP di cui ai commi da 2 a 7.

Il comma 2 individua, ai fini del comma 1, la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:

  • 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
  • 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Il comma 3 individua, ai fini del comma 1, la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.

Il comma 4 specifica le aliquote con cui, per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali:

  • 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Il comma 5 stabilisce che l’aliquota, per le annualità 2018, 2019 e 2022, con cui i soggetti di cui al comma 1 applicano l’IRAP è pari al 3,9 per cento.

Il comma 6 riduce del 30 per cento, in considerazione della pandemia da COVID- 19, e per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5.

Il comma 7 precisa che, in ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Il comma 8 disciplina le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva: in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Il comma 9 precisa che il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Ai sensi del comma 10, eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

  • intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024;
  • applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell’articolo 2621 del Codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.

Il comma 11 precisa che, nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l’annualità di riferimento.

In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.

Ai sensi del comma 12, restano altresì validi i ravvedimenti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

Il comma 13 precisa che le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Il comma 14 stabilisce che, in deroga all’articolo 3, comma 3, della della legge 27 luglio 2000,n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1, i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e all’articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Il comma 15 rinvia a un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui all’articolo in esame.

Il comma 16 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’articolo in esame.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2024

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Gli approfondimenti

Eliminazione passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e assoggettamento a imposizione della sopravvenienza attiva
di Marco Orlandi

 

Il rapporto tra tributario e penal-tributario ha importanti punti di contatto: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo, Elena De Campo e Fabio Gasparini

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

Cedolare secca sugli affitti – Contratto concluso dal conduttore nell’esercizio della sua attività professionale

 

Canoni derivanti dalla locazione di un immobile ad uso abitativo. Cedolare secca applicabile anche quando il conduttore è una società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – IMPOSTA DI REGISTRO – Locazioni o affitti e contratti assimilati – Redditi da locazione -Regime della cedolare secca – Opzione del locatore – Contratto concluso dal conduttore nell’esercizio della sua attività professionale – Nella Specie, immobile ad uso abitativo, sito in Milano, destinato al legale rappresentante della società (parte conduttrice del contratto di locazione) – Esclusione – Insussistenza – Fondamento – Principio di diritto – Art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23»

Diritto di detrazione IVA – Prospetticità e potenzialità

IVA su anticipi in sede di preliminare di vendita di un immobile da destinare ad uso ufficio classificato catastalmente come abitazione. Il requisito della “prospetticità” salva la detrazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 15617 del 4 giugno 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione dell’IVA, da parte di professionista, indicata su fatture emesse per anticipi su un preliminare di vendita di un immobile da destinare ad uso ufficio (studio legale) censito in catasto alla categoria abitativo [nella specie, signorile (A/1)] – Condizioni – Rilevanza non della categoria catastale, bensì dell’effettiva destinazione dell’immobile anche in funzione programmatica – Necessità della verifica dell’intenzione ad uso ufficio (anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica) del soggetto passivo di destinare all’attività professionale/d’impresa dell’immobile oggetto del preliminare»

Termine per la proposizione del ricorso avverso l’atto impositivo

Eventi “interruttivi” e ricorso: al termine di proroga semestrale di impugnazione va sommato quello per fare istanza di accertamento con adesione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17328 del 24 giugno 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Termine per la proposizione del ricorso avverso l’atto impositivo – Eventi interruttivi -Venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza – Proroga semestrale ex art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la proposizione del ricorso – Decorrenza – Pendenza di ulteriori termini -Sommatoria con la sospensione relativa alla procedura di accertamento con adesione – Sussistenza – Fattispecie (dichiarazione di fallimento) – Artt. 21 e 40, commi 1 e 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Plusvalenze immobiliari – Cessione infraquinquennale di immobile

(Ri)vendita infraquinquennale di un immobile classificato ad uso ufficio utilizzato per la maggior parte del periodo come effettiva abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Esclusa la tassazione dell’eventuale plusvalenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17528 del 25 giugno 2024: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Cessione infraquinquennale di immobile – Plusvalenza realizzata a seguito di una (ri)vendita infraquinquennale di un immobile in comproprietà, iscritto in catasto in categoria A/10 (uso ufficio) – Definizione del concetto di «abitazione principale» utilizzato dall’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR – Rilievo della oggettiva destinazione abitativa di fatto impressa all’immobile – Onere della prova -Spettanza al contribuente – Periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione – Tassazione della plusvalenza – Esclusione -Condizioni – Fondamento – Artt. 67, comma 1, lett. b) e 68, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)»

Giudizio civile e penale – Rapporto

L’efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio tributario ex art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 si applica anche ai procedimenti instaurati prima del 29 giugno 2024, a condizione che siano ancora pendenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. – Deposito con memoria difensiva di attestazione di passaggio in giudicato di assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. – Giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»

Prassi (con appendice normativa)

Agenzia delle entrate

Speciale – Concordato preventivo biennale

Le linee guida sul Concordato preventivo biennale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 17 settembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Effetti derivanti dalla adesione – Determinazione degli acconti – Modalità di adesione alla proposta di concordato – Attività di controllo – Oneri dichiarativi – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel 2023 – Risposte ai quesiti – Artt. 6 a 37, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dall’art. 4, del D.Lgs. 05/08/2024, n. 108 – D.M. del 14 giugno 2024 – D.M. del 15 luglio 2024»

I codici tributo per il versamento delle maggiorazioni degli acconti e della sostitutiva sul reddito eccedente

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 19 settembre 2024: «RISCOSSIONE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Acconto per il primo anno di applicazione del concordato – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo antecedente – Istituzione codici tributo – Artt. 20, 20-bis, 31 e 31-bis, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Il D.M. “CPB forfetari” di approvazione della metodologia di calcolo della proposta (p.i. 2024) e delle fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario»

Il testo del Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, coordinato con le norme richiamate

Titolo II – Disciplina del concordato preventivo biennale

  • Capo I, articoli da 6 a 9: disposizioni generali;
  • Capo II, articoli da 10 a 22: disposizioni relative ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • Capo III, articoli da 23 a 33: disposizioni relative ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario;
  • Capo IV, articoli da 34 a 37: disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

 

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Codice della crisi e dell’insolvenza. In Gazzetta le disposizioni integrative e correttive

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 227 del 27 settembre 2024 il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14».

Il Decreto Legislativo entra in vigore il 28 settembre 2024, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, come precisato dai commi 2 e 3 dell’articolo 56, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del D.Lgs. n. 136/2024 si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6 (vedi infra), 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4 (vedi infra), del D.Lgs. n. 136/2024 si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Mentre, il comma 4 del medesimo articolo 56, dispone che salva diversa disposizione, il D.Lgs. n. 136/2024 si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente. Come spiega la relazione illustrativa, “in coerenza con la natura correttiva delle modifiche apportate, le disposizioni del decreto legislativo sono applicabili anche a tutti gli istituti in corso al momento della sua entrata in vigore. La finalità di ricomprendere ogni istituto è perseguita facendo riferimento alla composizione negoziata ed ai piani attestati di risanamento – quali strumenti stragiudiziali – nonché a tutti gli strumenti giudiziali ai quali si accede mediante il procedimento unitario introdotti prima nonché a strumenti e/o procedure aperte o pendenti. Tale previsione risulta anche in linea con quanto richiesto nei pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato nei quali, ‘in applicazione del principio del favor debitoris, secondo cui dovrebbe trovare applicazione la norma più favorevole tra due che prevedono una minore afflizione del debitore” si chiede” di prevedere che la disciplina dell’esdebitazione si applichi alle procedure pendenti’”.

 

Transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

 

Si ricorda che l’articoli 16, comma 6, del richiamato dal citato articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136 del 2024 sostituisce l’articolo 63 del D.Lgs. n. 14 del 2019 sulla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L’articolo 63 viene sostituito al fine di risolvere i problemi applicativi determinatisi dopo la sua entrata in vigore e la modifica tiene conto della disciplina emergenziale introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2023 che ha sospeso l’efficacia delle disposizioni del Codice in esame e dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023 con cui sono state dettate disposizioni relative alla presentazione della proposta di transazione, alla documentazione da allegare e all’individuazione degli uffici competenti ad esprimere o meno l’adesione alla proposta.

Nel dettaglio, i commi 1 e 2 del nuovo articolo 63 consentono la presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori. Il comma 3 detta le necessarie disposizioni di raccordo tra i tempi per il perfezionamento della transazione e l’eventuale domanda di omologazione. La disposizione è, in particolare, resa necessaria dall’attuale disallineamento tra il termine concesso dal tribunale a seguito della presentazione di domanda di accesso con riserva ai sensi dell’articolo 44 ed il termine entro il quale i creditori pubblici possono aderire. Sono inoltre trasposte nel comma in esame le disposizioni vigenti dettate dall’articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023, con le quali si prevede l’obbligo del debitore di inviare via PEC agli enti competenti un avviso di deposito della proposta di transazione prevedendo che i termini per proporre opposizione decorrano dalla ricezione di tale avviso. Nel comma 4 e 5 dell’articolo 63 è recepita nel Codice la disciplina del c.d. cram–down fiscale contenuta nel citato decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l’omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti, tra cui la natura non liquidatoria degli accordi e l’entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici, volti ad evitare gli abusi che sono stati registrati nel periodo di prima applicazione dell’istituto in esame.

Il comma 6 contiene ulteriori previsioni “anti abuso”, vale a dire alcune circostanze in presenza delle quali il cram-down non è consentito. In tali ipotesi, quindi, senza l’intervento del tribunale, gli accordi non possono essere omologati.

Non si consente quindi l’intervento del tribunale se il debitore si è già avvantaggiato di accordi negli ultimi cinque anni (sia direttamente sia assumendo una forma giuridica diversa). Tale condizione si applica inoltre, per espressa previsione del comma 7, anche se il debitore sia un soggetto diverso che tuttavia ha acquisito la propria attività produttiva nell’ambito dell’esecuzione di un accordo di ristrutturazione (acquistando cioè l’azienda da un’impresa che si è ristrutturata con tale meccanismo).

Altre condizioni impeditive del cram-down sono, congiuntamente:

  • che il debito, tributario o previdenziale maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione sia pari o superiore all’ottanta per cento dell’importo dei debiti complessivi dell’impresa;
  • l’esistenza di un debito, tributario o previdenziale, pari o superiore a un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici e derivante da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o

Il comma 8 contiene le disposizioni sulla risoluzione di diritto della transazione per inadempimento.

 

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

 

Vale, infine, evidenziare che il già citato articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, dispone anche sulla entrata in vigore dell’articolo 21, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 136/2024, che a sua volta sostituisce l’articolo 88 del D.Lgs. n. 14 del 2019 sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Come spiega la relazione illustrativa, “le disposizioni sulla transazione fiscale nel concordato preventivo sono modificate al fine di chiarire i rapporti con il concordato in continuità aziendale e per allinearle alle modifiche apportate all’articolo 63 in relazione alle modalità di adesione ed all’individuazione degli uffici competenti. È inserito, innanzitutto, nel comma 1 il riferimento alle regole di redazione del piano dettate dai commi 6 e 7 dell’articolo 84 per il concordato in continuità aziendale. Si inserisce inoltre, in linea con ogni altra disposizione del Codice che prevede il confronto tra soddisfazione proposta e soddisfazione ricavabile in caso di liquidazione, la precisazione che il limite di decurtazione delle ragioni creditorie del creditore pubblico è quello del valore che lo stesso riceverebbe in caso di liquidazione “giudiziale” e, di conseguenza, si espunge l’indicazione “di mercato” rispetto al valore dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. Se infatti la soddisfazione va misurata rispetto al ricavato in caso di liquidazione giudiziale non appare corretto il riferimento al valore di mercato che presuppone una liquidazione di tipo negoziale. La norma è inoltre modificata per chiarire il dubbio applicativo sorto in relazione al significato delle parole “mancanza di adesione” e quindi per esplicitare che essa sussiste non solo in presenza di un comportamento omissivo del creditore pubblico – che non fornisce alcun riscontro alla proposta – ma anche nei casi in cui venga espresso un voto contrario. E’ stata inoltre inserita la precisazione che il giudizio di convenienza e di trattamento non deteriore (la prima in caso di concordato liquidatorio e il secondo per il concordato in continuità) deve essere compiuto anch’esso rispetto all’alternativa della liquidazione “giudiziale”.

Sono stati individuati quali sono gli uffici competenti alla ricezione della proposta in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023, disponendo che la domanda deve essere presentata alla competente direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate, al competente agente della riscossione, alla competente direzione interregionale, regionale o interprovinciale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ai competenti enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, individuati sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. Si individuano anche gli uffici competenti ad esprimersi sulla proposta di transazione fiscale e si fa, quindi, riferimento, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, alla competente direzione – su parere conforme della relativa direzione regionale ove competente sia una direzione provinciale-, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale.

I commi 3 e 4 si occupano del cram-down nel giudizio di omologazione. Il primo nell’ambito del concordato liquidatorio, dettando disposizioni analoghe a quelle previste dalla disciplina vigente, ed il secondo per il concordato in continuità.

Rispetto a quest’ultimo si chiarisce che se il trattamento è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l’omologazione può avvenire se il dissenso dei creditori pubblici è ostativo al raggiungimento della maggioranza che consente la ristrutturazione trasversale ma non se il creditore pubblico diventa, a seguito dello stesso cram-down, l’unica classe interessata consenziente. In altre parole, si può superare il dissenso del fisco o degli enti previdenziali per la maggioranza necessaria per giungere alla ristrutturazione trasversale ma non per l’unanimità che consente l’omologazione né per considerare soddisfatto il requisito dell’unica classe di creditori disciplinata dalla lettera d) numeri 1 e 2 dell’articolo 112 (né, tantomeno, per avere l’unanimità necessaria per l’omologazione).

Come richiesto nel parere del Consiglio di Stato, si chiarisce che la norma contempla due meccanismi utili per ottenere la maggioranza: uno escludendo le classi di creditori pubblici dal computo delle maggioranze (quindi dal numero di classi necessario perché la maggioranza sia raggiunta) e tenendo conto solo delle altre classi, e l’altro non considerandole tra le dissenzienti fermo restando il numero complessivo di classi esistenti. Il comma 6 si occupa dell’individuazione degli uffici competenti ad esprimere il voto. In particolare si prevede che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta è espresso dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi, per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall’Istituto nazionale dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. Si prevede al comma 7 che il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024.

 




Sostenibilità. Dai Commercialisti un inquadramento normativo della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo”.

(Link esterno verso: sito web di Press – Professione Economica e  Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – CNDCEC)

In considerazione dell’entrata in vigore, prevista per domani, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), il documento contiene un’analisi di insieme delle principali novità dell’intervento normativo, focalizzando l’attenzione sugli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, sull’ambito di applicazione delle disposizioni, sul regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.

Più nello specifico, il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando particolare attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Al fine di fornire un supporto operativo per i professionisti che, assunte differenti vesti, dovranno confrontarsi con la nuova normativa, la parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche ove si fornisce evidenza delle modalità con cui il D.Lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.

L’obiettivo è quello di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle disposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano. (Così, comunicato stampa del CNDCEC del 24 settembre 2024)

 




Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. On-line circolare Inl e autocertificazione

Al via dal 1°ottobre 2024 il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti“

In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali – n. 132 del 18 settembre 2024 – che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/

In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente link.

Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: mailto:PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it.

(Così, comunicato pubblicato nella sezione news del sito web dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) accessibile all’indirizzo: www.ispettorato.gov.it)

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024, con oggetto: SICUREZZA SUL LAVORO – Opere e cantieri – Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili – DM 18/09/2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili» – Art. 29, comma 19 del D.L. n. 19 del 02/03/2024, conv., con mod., dalla L. n. 56 del 29/04/2024 (Decreto PNRR 2024) – Art. 27 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, rubricato: «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti» – Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 – Prime indicazioni.

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 221 del 20 settembre 2024

Vedi anche: Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024 – Parere n. 1154 del 29 agosto 2024, con oggetto: Schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56” – Numero affare 01090/2024




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2024

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Gli approfondimenti

 

La classificazione reddituale dei compensi arretrati erogati dalle A.S.L. in favore dei Medici di medicina generale (M.M.G.)
di Dario Festa

 

Legislazione

 

Speciale – Decreti legislativi delega fiscale: primi correttivi

Il D.Lgs. “Correttivo”
D.Lgs. 05/08/2024, N. 108

 

Cooperative compliance, adempimenti, concordato, “bonari” e sintetico. La guida al D.Lgs. n. 108/2024

Le disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024 nel regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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730 precompilato, c’è tempo fino al 30 settembre 2024

Conto alla rovescia per il 730 precompilato. Manca una settimana al termine per l’invio, fissato al prossimo lunedì, 30 settembre. Dai primi dati, oltre il 50% dei modelli già restituiti al Fisco è stato trasmesso con la nuova modalità semplificata, che guida l’utente fino al click finale con un percorso più facile e parole di uso comune. Tra i 730 semplificati più di 4 su 10 sono stati accettati dai cittadini senza modifiche.

 

Oltre 1 contribuente su 2 sceglie la ‘semplificata’

 

Da quest’anno, chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia senza campi e codici e più facile da navigare. In questo caso, è il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente. Da un primo bilancio, più della metà dei 730 sono stati inviati in modalità semplificata, il 52%. Sempre considerando i 730 semplificati, il 42% sono stati accettati così come predisposti dal Fisco.

 

Come inviare il 730

 

Per consultare e inviare il proprio modello occorre entrare nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Resta ferma la possibilità di “affidare” la propria dichiarazione a un familiare o una persona di fiducia: è possibile attivare l’abilitazione direttamente online nella propria area riservata, inviando una pec o ancora facendo richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 30 settembre 2024; un mese in più per il modello Redditi, la cui deadline è fissata al 31 ottobre.

 

Le guide e i tutorial

 

Un video-tutorial pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia spiega i passi fondamentali per consultare e inviare la dichiarazione mentre il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti. L’Agenzia ha inoltre messo a disposizione online la guida La dichiarazione precompilata 2024. Quest’anno i dati precaricati dal Fisco – tra cui spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui, ecc. – ammontano a circa 1 miliardo e 300 milioni. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 23 settembre 2024).

 

Vedi anche: “La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento” – Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (548 pagine).
Per agevolare la consultazione, raggruppate in un unico documento le guide alle agevolazioni delle dichiarazione 2024, modello 730 e Redditi Pf.

 




Dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’elenco delle violazioni assoggettabili alla nuova diffida amministrativa

Facendo seguito alla nota n. 1357 del 31 luglio 2024, con la quale sono state fornite prime indicazioni operative sull’applicazione del D.Lgs. n. 103/2024, con nota 6774 del 17 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un l’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del medesimo provvedimento.

Dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

Nel documento di prassi evidenziato in relazione alle violazioni indicate nell’elenco, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione. Inoltre, come già chiarito con la nota prot. n. 1357 sopra citata, va ricordato che la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

 

Link alla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 6774 del 17 settembre 2024: LAVORO – Controlli ispettivi – Diffida amministrativa – Elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa – Artt. 1 e 6 del D.Lgs. 12/07/2024 n. 103




In Gazzetta il D.M. MinLavoro con le regole della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili».

Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dall’articolo 29, del decreto legge n. 19 del 2024, che al comma 19, ha introdotto modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti», il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 221 del 20 settembre 2024

Vedi anche: Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024 – Parere n. 1154 del 29 agosto 2024, con oggetto: Schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56” – Numero affare 01090/2024