Stagione dichiarativa 2023. On-line le bozze dei modelli IVA e certificazione unica

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le bozze dei modelli Certificazione unica e IVA 2023, con le relative istruzioni.

Tra le novità di quest’anno, l’introduzione del nuovo quadro CS nel modello IVA 2023 e l’ingresso nella Certificazione unica dei nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico e del trattamento integrativo. Nel modello CU 2023 entrano inoltre anche i bonus carburante, che possono essere erogati ai dipendenti dai datori di lavoro del settore privato.

 

Certificazione Unica, le principali innovazioni del modello 2023

 

Tra le novità presenti nella versione aggiornata della Certificazione unica si segnalano:

  • la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino ad un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati;
  • i nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell’assegno unico e universale corrisposto da parte dell’Inps a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
  • le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

 

IVA, tutti gli aggiornamenti quadro per quadro

 

Anche il modello di dichiarazione IVA è stato aggiornato per accogliere le novità normative del 2022. Tra gli aggiornamenti, al quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’Iva e alla determinazione del reddito nei modi ordinari. Inoltre, nel modello è stato previsto un nuovo quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall’articolo 37 del D.L. n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro CS deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo e che sono tenuti ad effettuare i versamenti stabiliti dalla norma. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2022)

 

 

I modelli in bozza
Link alle bozze dei modelli e relative istruzioni sul sito dell’Agenzia delle entrate

 

Certificazione unica 2023 bozze

Modello ordinario Certificazione unica
Istruzioni per l compilazione

 

Dichiarazione IVA annuale 2023 bozze

Modello Iva annuale
Istruzioni per la compilazione




Ddl di Bilancio 2023. La sanatoria delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (con proroga dei termini di decadenza per la costatazione e irrogazione delle sanzioni)

L’articolo 39, rubricato: «Regolarizzazione irregolarità formali», introduce la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo. In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, il comma 6 dispone, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un PVC, che i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione ovvero dell’atto di irrogazione sanzione, di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. Ciò significa che presupposto di operatività della proroga è la semplice presenza di violazioni formali constatate in un processo verbale rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 39 in esame, prescindendo dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.

Nel dettaglio, il disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (A.C. 643-bis) nel testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 1° dicembre 2022, degli articoli 109 e 153, comma 9, all’articolo 39, così prevede:

«(Regolarizzazione delle irregolarità formali) – 1. Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il pagamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.»

 

La disposizione consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Si ricorda l’articolo 9 (Irregolarità formali) decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 3005), nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, ha consentito di definire «Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018» con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Successivamente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019 del 15 marzo 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 3003) sono state disciplinate le modalità di attuazione della citata definizione agevolata. Con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) è stato istituito il codice tributo da utilizzare per eseguire il versamento delle somme dovute. Infine, con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2019, pag. 556) forniti i chiarimenti sull’ambito e sulle modalità di applicazione della definizione agevolata.

L’articolo 39 del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» presenta un contenuto sostanzialmente analogo al richiamato articolo 9, da cui si differenziano per la tempistica.

 

Il comma 1 prevede la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione (comma 3) e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate (comma 2) di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Trattasi, termini generali, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd “violazioni sostanziali”. Trattasi, in ogni caso, di inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”, per le quali l’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dispone, al comma 5-bis (introdotto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 32 del 2001), la non punibilità, trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta, ovvero sul versamento del tributo e che non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 77/E del 3 agosto 2001 — in “Finanza & Fisco” n. 30/2001, pag. 3856).

Sono, pertanto, escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 39 le violazioni sostanziali ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

Sono, inoltre, escluse, le infrazioni, le inosservanze e le omissioni afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, etc.);

La procedura di regolarizzazione, per espressa previsione normativa, non può essere esperita:

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 (comma 4);
  •  per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 5);
  • per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore delle legge di bilancio 2013 in esame (comma 7).

Il comma 6 della norma prevede che, in deroga a quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, constatate con processo verbale, i termini (cinque anni) di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

Il comma 7 consente, quindi, di definire le irregolarità, infrazioni o inosservanze di natura formale anche se oggetto di controversia tributaria pendente e, quindi, definibili, in alternativa, ai sensi del successivo art. 42 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) del Ddl di bilancio 2023.

Il comma 8 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano disciplinate le relative modalità di attuazione.




La consulenza in ambito privacy: dal Cndcec una guida per i Commercialisti

Il Cndcec con informativa n. 117 del 12 dicembre 2022 ha diffuso il documento di ricerca “La consulenza in ambito privacy: una guida per i commercialisti”.

Il documento rappresenta l’inizio di un progetto di valorizzazione della Professione Commercialista attraverso l’individuazione di nuovi e maggiori ambiti operativi di attività professionale. Redatto da un gruppo redatto da un gruppo di commercialisti coordinati dai consiglieri Fabrizio Escheri ed Eliana Quintili, costituisce una sintesi ragionata della complessa disciplina del trattamento dei dati personali, unitamente ad un primo set di allegati e indicazioni operative per tutti i Commercialisti che vogliono sviluppare le proprie competenze professionali al fine di offrire una consulenza qualificata anche in questo ambito. In particolare, si segnala l’allegato 2 nel quale si fornisce un esempio di check list utile per poter valutare e, se del caso, implementare misure di sicurezza sia tecniche che organizzative.

È evidente, osserva il Cndcec, che trattandosi di un ambito professionale nel quale sono richieste competenze giuridiche, economiche, informatiche e organizzative, la professionalità del Commercialista può costituire un elemento di forza con riferimento ai diversi ruoli richiesti, principalmente quelli del consulente e/o del DPO.

 

Allegato 1 – Esempio di DPIA relativa all’installazione di un sistema di videosorveglianza (mediante utilizzo del software messo a disposizione dal CNIL)

Allegato 2 – Check list per la valutazione e l’eventuale implementazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative

Allegato 3 – Proposta di collaborazione in materia di privacy per l’assunzione dell’incarico professionale di data protection officer (DPO)

Allegato 4 – Proposta di collaborazione in materia di consulenza privacy

(Link esterni verso il sito web: https://www.commercialisti.it/)

 




Cessione crediti da Superbonus. I codici tributo ad hoc relativi alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° novembre 2022

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), in tema di interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce, infatti, che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

In particolare, il citato comma 4 stabilisce che per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In ogni caso, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a garantire l’equilibrio dei conti pubblici previsti al verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri rispetto alle previsioni (ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009). Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione del comma in esame.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022 (di seguito riportata) istituiti due nuovi codici tributi per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022, al quale non si applicata la novella introdotta dall’articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022.

Con la risoluzione citata istituiti, pertanto, i codici tributo:

  • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

Infine, nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate specifica che “I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022”.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022, con oggetto: «RISCOSSIONE – SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 – Art. 9, comma 4, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (D.L. Aiuti-quater) – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), ha previsto che «Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate  all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».

Tanto premesso, tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus — in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2022, pag. 1732), inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo articolo 121.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto del Superbonus comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° novembre 2022.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

 

 

 




Dati al sistema Tessera sanitaria (Ts) dai commercianti al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Prevista, nell’ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nuove modalità di verifica degli “esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero iscritti nell’archivio anagrafico tenuto dall’Agenzia delle entrate, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2022, recante: «Modifica del decreto 1° settembre 2016 concernente ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 287 del 9 dicembre 2022




Legge di bilancio. Le proposte emendative del Governo per la proroga delle agevolazioni per gli investimenti nei territori svantaggiati

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concordato con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alcune proposte emendative che saranno presentato al disegno di legge di bilancio per sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale, nelle Z.E.S. e nelle Z.L.S.

Nel dettaglio, le proposte emendative riguarderanno:

  • la proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia;
  • la proroga dell’agevolazione c.d. “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione;
  • la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate;
  • la proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Inoltre, si prevede, anche per l’anno 2023, il riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

(Così, nota 9 Dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri)




Contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva: l’obbligo imposto all’avvocato di informare gli altri intermediari coinvolti non è necessario e viola il diritto al rispetto delle comunicazioni con il suo cliente

Sentenza della Corte nella causa C-694/20 | Orde van Vlaamse Balies e a.

  

Tutti gli altri intermediari coinvolti in una tale pianificazione, nonché il contribuente stesso, sono soggetti all’obbligo di comunicazione in parola, il che consente di assicurare che l’amministrazione fiscale sia informata

Una direttiva dell’Unione (Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (GU 2018, L 139, pag. 1) prevede che tutti gli intermediari coinvolti in pianificazioni fiscali transfrontaliere potenzialmente aggressive (meccanismi che possono portare all’elusione e all’evasione fiscali) sono tenuti a comunicarle alle autorità fiscali competenti. Detto obbligo riguarda tutti coloro che sono coinvolti nell’elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione dell’attuazione di tali pianificazioni. Ciò concerne del pari tutti coloro che al riguardo forniscono assistenza o consulenza e, in mancanza, il contribuente stesso. Tuttavia, ciascuno Stato membro può concedere agli avvocati un’esenzione dall’obbligo di cui trattasi quando esso violerebbe il segreto professionale tutelato in forza del diritto nazionale. In un caso del genere, gli avvocati intermediari sono tuttavia tenuti a notificare senza indugio i rispettivi obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità competenti a qualunque altro intermediario.

Il decreto fiammingo che traspone la direttiva in parola prevede quindi che, quando un avvocato coinvolto in una pianificazione fiscale transfrontaliera è tenuto al segreto professionale, questi deve informare gli altri intermediari di non poter provvedere egli stesso a tale comunicazione.

Due organizzazioni professionali di avvocati hanno adito la Corte costituzionale belga. A loro avviso è impossibile rispettare l’obbligo di informare gli altri intermediari senza violare il segreto professionale cui sono tenuti gli avvocati. La Corte costituzionale belga interroga la Corte al riguardo.

Nella sua sentenza in data odierna, la Corte ricorda innanzitutto che l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutela la riservatezza di ogni scambio di corrispondenza tra individui e concede una tutela rafforzata alle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti. Detta tutela specifica del segreto professionale degli avvocati è giustificata dal fatto che agli avvocati è affidata una missione fondamentale in una società democratica, ossia la difesa dei singoli. Tale missione impone che chiunque debba avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, ciò che è riconosciuto in tutti gli Stati membri. Il segreto professionale copre del pari la consulenza legale, e ciò tanto riguardo al suo contenuto quanto alla sua esistenza. A parte situazioni eccezionali, i clienti devono poter legittimamente confidare nel fatto che, senza il loro consenso, il loro avvocato non renderà noto a nessuno che esse lo consultano.

Orbene, l’obbligo previsto dalla direttiva in esame (ex Articolo 8 bis-ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16) per l’avvocato intermediario soggetto al segreto professionale di notificare senza indugio agli altri intermediari i rispettivi obblighi di comunicazione, comporta che tali altri intermediari vengono a conoscenza dell’identità dell’avvocato intermediario. Essi vengono parimenti a conoscenza della sua analisi secondo cui il meccanismo fiscale in parola deve essere oggetto di una notifica così come del fatto che questi è stato consultato in proposito. Tale obbligo di notifica comporta un’ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, garantito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. Dato che gli altri intermediari sono tenuti ad informare le autorità fiscali competenti dell’identità e della consultazione dell’avvocato, l’obbligo di cui trattasi comporta anche indirettamente una seconda ingerenza nel diritto al segreto professionale.

La Corte verifica poi se tali ingerenze possano essere giustificate, in particolare se esse rispondano a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione e se siano necessarie al perseguimento di dette finalità.

Essa ricorda che la modifica apportata nel 2018 alla direttiva rientra nell’ambito di una cooperazione fiscale internazionale che ha l’obiettivo di contribuire alla prevenzione del rischio di elusione ed evasione fiscali, la quale rappresenta una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione.

La Corte considera tuttavia che l’obbligo di notifica spettante all’avvocato intermediario soggetto al segreto professionale non è necessario per realizzare tale obiettivo. Tutti gli intermediari, infatti, sono tenuti a trasmettere le informazioni suddette alle autorità fiscali competenti. Nessun intermediario può sostenere che ignorava gli obblighi di comunicazione, chiaramente enunciati nella direttiva, cui è direttamente e individualmente soggetto.

In effetti, la direttiva fa dell’avvocato intermediario una persona da cui gli altri intermediari non possono, a priori, attendere alcuna iniziativa idonea a dispensarli dai loro propri obblighi di comunicazione.

La divulgazione all’amministrazione fiscale, da parte dei terzi intermediari che hanno ricevuto la notifica, dell’identità e della consultazione dell’avvocato intermediario non appare nemmeno necessaria al perseguimento degli obiettivi della direttiva. L’obbligo di comunicazione che spetta agli altri intermediari non soggetti al segreto professionale e, in mancanza degli intermediari in parola, quello che spetta al contribuente pertinente, garantiscono, in linea di principio, che l’amministrazione fiscale sia informata. Dopo aver ricevuto siffatta informazione, l’amministrazione fiscale può chiedere informazioni supplementari direttamente al contribuente pertinente, il quale potrà allora rivolgersi al suo avvocato affinché lo assista.

L’amministrazione fiscale potrà altresì effettuare un controllo della situazione fiscale di detto contribuente.

La Corte dichiara pertanto che l’obbligo di notifica previsto dalla direttiva non è necessario e viola pertanto il diritto al rispetto delle comunicazioni tra l’avvocato e il suo cliente.

(Così, comunicato stampa Corte di giustizia dell’Unione europea 8 dicembre 2022, n. 198/22)

Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.




Commercialisti. Sul regime transitorio dividendi da partecipazioni qualificate, bene principio di diritto 3/2022 dell’Agenzia delle entrate

 

Regalbuto: “Accolta la tesi del Consiglio nazionale sull’interpretazione della norma. Positivo confronto tecnico con l’Agenzia”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti apprende con favore la pubblicazione avvenuta ieri del principio di diritto n. 3/2022 dell’Agenzia delle Entrate in materia di regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate. Il principio supera la precedente interpretazione contenuta nella risposta a interpello n.454 del 16.09.2022.

È stato quindi chiarito che per godere del regime transitorio di tassazione degli utili prodotti antecedentemente al 2008 è sufficiente la delibera assembleare di distribuzione e non anche il pagamento, così come peraltro previsto dal dettato normativo.

Il Consigliere nazionale e tesoriere dei commercialisti delegato all’area fiscale, Salvatore Regalbuto sottolinea come sul tema, a seguito della pubblicazione della risposta a interpello 454/2022, “sia stata avviata un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate già nei primi giorni di ottobre e proseguita poi a novembre nel corso di incontri con gli esponenti della Divisione contribuenti della stessa Agenzia. E’ quindi apprezzabile la nuova interpretazione, che risponde al dettato normativo, così come è apprezzabile la disponibilità ricevuta per un confronto prettamente tecnico tra operatori della materia. Soprattutto su temi operativi, questo confronto non può che determinare maggior chiarezza e condivisione nell’applicazione delle norme, limitando errori e contenzioso, ed è con questo modus operandi che intendiamo radicare l’interlocuzione con le Istituzioni di riferimento”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 7 dicembre 2022)




Crediti d’imposta “Caro energia”. La procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater” | Le nuove scadenze per l’utilizzo

Nuove disposizioni, tra le più recenti i decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater”, hanno riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese “energivore” (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;

b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;

c) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 30% delle spese sostenute;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;

e) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

I citata crediti d’imposta di cui alle precedenti lettere da a) a d) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 giugno 2023; il credito d’imposta di cui alla lettera e) è utilizzabile entro il 31 marzo 2023.

In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini;

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con il provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 del medesimo provvedimento.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022, le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere da a) ad e), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari. Inoltre, il provvedimento recepisce le nuove scadenze previste, dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, cd “Aiuti-quater”, per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere da a) ad e), con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022 sono approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 6 ottobre 2022.

 

Termini di comunicazione della cessione dei nuovi crediti d’imposta

 

La cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 dicembre 2022 al:

  • 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d). Entro lo stesso termine sono comunicate le cessioni dei crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022.
  • 22 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui alla lettera e).



SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37/38 del 2022

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 Speciale – Decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater”

 

Il decreto-legge “Aiuti-Ter” convertito in legge
D.L. 23/09/2022, n. 144, conv., con mod., dalla L. 17/11/2022, n. 175

 

Le principali misure

Il testo del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, conv., con mod., dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Il decreto-legge “Aiuti-Quater”
D.L. 18/11/2022, n. 176

 

Il testo del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

Prassi

Agenzia delle Entrate

 

Bonus imprese energia e gas 2022
Ulteriori chiarimenti – Codici tributo

 

Bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022. Chiarimenti e risposte ai quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 29 novembre 2022: «CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – Disciplina e proroga dei crediti d’imposta a favore delle imprese danneggiate dal caro energia, per gli acquisti relativi al 3° e 4° trimestre 2022 – Chiarimenti e risposte ai quesiti – D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142 (D.L Aiuti-bis) – D.L. 23/09/2022, n. 144, conv., con mod., dalla L. 17/11/2022, n. 175 (D.L. Aiuti-ter) – D.L. 18/11/2022, n. 176 (D.L. Aiuti-quater)»

 

Bonus energetici ottobre e novembre 2022 e carburante quarto trimestre 2022: pronti i codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 54 del 30 settembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E CARBURANTE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 – Artt. 1 e 2 del D.L. 23/09/2022, n. 144 (D.L. Aiuti-ter)»

 

 

 

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Ddl di Bilancio 2023. La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari)

L’articolo 38 del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del1997.

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della norma in esame, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Nel dettaglio il disegno di legge, all’articolo 38 (Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni), così dispone:

«1. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

3. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

4. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 3 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

5. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili

6. In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.

7. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,» sono soppresse».

La disposizione in esame come spiega la relazione illustrativa “intende fornire supporto alle imprese e ai contribuenti in generale, soprattutto nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, attraverso alcune soluzioni che possono concretamente agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione”.

Nel dettaglio il comma 1 individua le somme oggetto di definizione agevolata.

Si tratta dei debiti emergenti dalle comunicazioni d’irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72 relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni, oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto. Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito e la sanzione è prevista nella misura agevolata di 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%). Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso del 3,5% annuo, dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della comunicazione (articolo 6, comma 1 del D.M. 21 maggio 2009 e articolo 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997). A decorrere dall’anno d’imposta 2017 il controllo automatico è effettuato anche sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. In questo caso, prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un’apposita lettera di invito alla compliance.

Condizione per la definizione agevolata è che, al momento di entrata in vigore della norma in commento:
  • non sia scaduto il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ovvero non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta; tale termine, è stato allungato a 60 giorni fino al 31 agosto 2022 dal decreto-legge n. 21 del 2022;
  • ovvero, che le comunicazioni di irregolarità siano state recapitate successivamente all’entrata in vigore della norma in esame.

Come anticipato, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ivi contenuti, degli interessi e delle somme aggiuntive (maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale).

Inoltre, in caso di adesione (comma 2), è previsto che il versamento delle somme dovute avvenga secondo le modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, in un’unica soluzione entro 30 giorni ovvero a rate, rispettivamente ai sensi degli articoli 2 e 3-bis del già citato D.Lgs. n. 462 del 1997.

Il comma 7 dell’articolo in esame interviene sull’articolo 3-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 462 del 1997, al fine di prevedere che il pagamento delle somme da versare possa sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal quantum dovuto. Viene dunque eliminata la previsione che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali, per gli importi pari o inferiori a cinquemila euro.

Il comma 3 consente di definire con modalità agevolate anche le rate, relative a comunicazioni di irregolarità, delle dilazioni ancora in corso all’entrata in vigore della norma in commento (ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, come modificato dalle norme in esame), mediante il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.

Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Il pagamento rateale delle suddette somme prosegue quindi secondo le modalità e i termini già illustrati (previsti dall’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997, come modificato).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione (comma 4). Le somme residue sono dunque iscritte a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione per gli omessi o ritardati versamenti (come chiarisce la relazione illustrativa che accompagna la norma; la sanzione è dovuta nella misura del 30% ordinariamente prevista dall’articolo 13 del D.lgs. n. 471 del 1997).

La relazione illustrativa chiarisce che per i pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d’imposta, è previsto che:

  • la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (cfr. comma 7), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate;
  • le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione);
  • anche in questa ipotesi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’ 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Quanto previsto ai commi 3 e 4 si applica ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione ai sensi delle norme vigenti.

Ai sensi del comma 5, le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disposizione in commento, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Il comma 6 chiarisce che, in deroga allo Statuto del contribuente, è differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute in esito alle comunicazioni d’irregolarità recapitate per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il comma 7 viene modificato l’articolo 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 462 del 1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Attualmente, invece, per i debiti fino a 5 mila euro, è ammesso solo il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.




Manovra 2023: Commercialisti, bene impianto complessivo

La categoria propone però una rateizzazione più lunga dei pagamenti, maggiore chiarezza su bonus edilizi e l’eliminazione della responsabilità solidale degli intermediari per l’inizio dell’attività IVA

“Un impianto normativo nel complesso positivo, che ovviamente potrà essere migliorato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni”.

È il giudizio sulla legge di Bilancio espresso dal Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduto da Elbano de Nuccio, in un documento inviato a Camera e Senato. Giudizio positivo che, a parere della categoria,

“va innanzitutto rivolto agli interventi di riduzione della pressione fiscale e, segnatamente agli interventi tesi ad ampliare la platea dei contribuenti ammessi al regime forfettario nonché alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti consistenti nella riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e nella riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato”.

Altrettanto positivo “è il quadro di norme teso a consentire il pagamento dei debiti tributari pregressi e la definizione dei contenziosi tributari in essere”.

Nel documento, i commercialisti avanzano anche proposte emendative. Per le varie forme di definizione agevolata della pretesa tributaria previste dal disegno di legge (ad eccezione della sanatoria delle irregolarità formali), i commercialisti,

“al fine di rendere maggiormente sostenibile il pagamento di quanto dovuto dai contribuenti e garantire il buon fine delle misure di sostegno, nonché di rendere più omogenee le modalità di pagamento in forma rateale”, propongono, la “facoltà di rateizzare il pagamento in un massimo di 28 rate trimestrali (ovvero di sette anni), per importi dovuti superiori a euro 30.000 e fino a euro 50.000, e in un massimo di 40 rate trimestrali (ovvero di dieci anni), per importi dovuti superiori a euro 50.000”.

Dalla categoria arriva anche la ferma richiesta di eliminazione della responsabilità solidale dell’intermediario che trasmette la dichiarazione di inizio attività, per la sanzione di 3mila euro prevista a carico del contribuente che, in esito ai controlli dell’Agenzia delle entrate connessi al rilascio di nuove partite IVA, non abbia risposto all’invito a comparire ovvero non sia riuscito a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività, e che pertanto risulti destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA.

“Responsabilità del tutto ingiustificata”, affermano i commercialisti,

“non disponendo certo l’intermediario degli strumenti e dei poteri riconosciuti all’Agenzia delle entrate per verificare l’affidabilità del soggetto che richiede l’attribuzione della partita IVA”. Peraltro, aggiungono, “la responsabilità scatterebbe per una violazione del contribuente che si perfeziona soltanto dopo l’apertura della partita IVA, che viene constatata attraverso controlli ex post dell’Agenzia delle entrate e che l’intermediario è impossibilitato a conoscere all’atto della trasmissione telematica della dichiarazione di inizio attività. Il che si traduce in una impropria attribuzione di responsabilità a carico dell’intermediario per comportamenti del contribuente soltanto successivi all’incarico ricevuto e neppure prevedibili all’atto dell’effettuazione dell’adempimento”.

La categoria ribadisce anche la richiesta di una misura che consenta alle banche di liberare una parte del plafond che hanno ancora disponibile per l’acquisizione dei crediti da bonus fiscali, già avanzata nei giorni scorsi in audizione al Senato. La proposta è che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possano essere riportati, ai fini del loro utilizzo in compensazione, sino al sesto periodo di imposta successivo a quello di competenza.

Ribadita anche la richiesta di una norma di interpretazione autentica in tema di bonus fiscali diversi dai super bonus che, a seguito delle recenti pronunce della Corte di cassazione, chiarisca definitivamente che per i bonus minori non è necessario il riscontro dello stato avanzamento lavori, così come più volte ribadito sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che dall’Agenzia delle Entrate.

“Un provvedimento assolutamente necessario per tutelare la buona fede e l’affidamento degli operatori e dei loro professionisti, che hanno seguito le indicazione interpretative del MEF e dell’Agenzia delle Entrate che ora, a seguito delle pronunce della Corte di cassazione, rischiano di essere messe in discussione aprendo squarci preoccupanti nella credibilità delle istituzioni interessate e alimentano nuove incertezze per le operazioni in corso”, concludono.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 5 dicembre 2022)




Ddl di Bilancio 2023. Le modifiche al regime forfetario (con una raccolta della prassi in materia)

L’articolo 12, rubricato: «Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni», innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

Nel dettaglio il disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» nel testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 1° dicembre 2022, degli articoli 109 e 153, comma 9, all’articolo 12 così prevede:

«1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, lettera a), le parole: «euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 85.000»;
b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».

 

La disposizione innalza da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi di cui al comma 54 della legge n. 190 del 2014, che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Il nuovo limite di 85.000 euro si applica a partire dal periodo d’imposta 2023.
Pertanto, applicano il regime forfetario nel 2023 i contribuenti che, al ricorrere degli altri requisiti, nel 2022 non hanno superato detta soglia.

Ai fini della franchigia IVA riservata ai soggetti in regime forfettario, l’innalzamento della soglia dei ricavi e compensi fino a 85.000 euro tiene conto della direttiva (UE) 2020/285 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese che si applica a partire dal 1° gennaio 2025. Detta direttiva prevede che gli Stati possono ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con volume di ricavi e compensi non superiore a 85.000 euro; la medesima direttiva prevede che se nel corso dell’anno solare il soggetto passivo supera la soglia di volume d’affari di 100.000 euro il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento.

In attesa del recepimento della citata direttiva, l’innalzamento della soglia fino a 85.000 euro, così come previsto dalla presente disposizione, è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee.  Tale richiesta, presentata il 4 novembre u.s., è attualmente al vaglio delle competenti autorità europee. Il regime dì franchigia IVA è stato già oggetto di autorizzazione da parte degli organismi dell’Unione Europea; da ultimo il regime è stato autorizzato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio dell’11 maggio 2020, per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65.000 EUR.

La disposizione della lettera b) dell’articolo 12 del disegno di legge modifica, altresì, il successivo comma 71 per prevedere l’ipotesi di cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro; per espressa previsione normativa, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.

Pertanto, in conseguenza delle modifiche apportate e fermi restando tutti gli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime:

  • in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
  • in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso.

Si ricorda che la disciplina del regime forfetario, a legislazione vigente, è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.

In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti vantaggi:

  • determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;
  • applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

 

La prassi recente in tema di applicazione del cd. regime forfettario

 

Regime forfetario. L’Imposta di bollo addebitata in fattura assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva

Risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022 – OGGETTO: Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (regime forfetario). Imposta di bollo addebitata in fattura…

 

Nuovo esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 13 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Fatturazione elettronica – Ambito di applicazione dell’esterometro – Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Risposte ai quesiti – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione»

La circolare fornisce istruzioni ai forfetari e enti non commerciali (sopra soglia dei 25.000, fino al 31 dicembre 2023), compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, che rientrando tra i soggetti passivi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 66 del 9 giugno 2022: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

La circolare fornisce istruzioni ai forfetari in merito al regime contributivo agevolato.

 

Regime forfetario – Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario: la soglia dei 30.000 euro si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all’estero. Fuori i residenti extra UE. Possibile lo svolgimento di attività verso committenti esteri

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 257 del 16 aprile 2021: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Residenza extra UE e produzione di reddito in Italia inferiore al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto – Lettera b), comma 57, dell’articolo 1, della legge n. 190/2014 – Esclusione dal regime per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro – Causa di esclusione applicabile anche in caso di rapporti di lavoro all’estero – Lettera d-ter), del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Possibilità per il contribuente forfettario di svolgere l’attività nei confronti dei committenti esteri – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190»

 

Regimi agevolati che determinano il reddito secondo il criterio di cassa. Compensi riscossi ad attività cessata

 

Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell’attività va nei redditi “diversi”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 299 del 2 settembre 2020: «REGIMI CONTABILI E FISCALI AGEVOLATI – Regime fiscale di vantaggio (cd. “dei Minimi”) – Regime forfetario – Regimi che determinano il reddito secondo il criterio di cassa – Cessazione dell’attività – Compensi riscossi ad attività cessata – Fatturazione di compenso prima della chiusura della Partita IVA – Modalità di indicazione in dichiarazione dell’emolumento riscosso dopo la cessazione dell’attività esercitata – Qualificazione della tipologia di reddito – Redditi diversi – Affermazione – Art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Regime forfetario – Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Sostituti medici in continuità assistenziale. Producono redditi professionali ex art. 53 del TUIR e sono soggetti passivi IVA. Ammesso, qualora ricorrano tutte le condizioni, l’accesso al regime forfettario

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 15 luglio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Attività di sostituto medico in continuità assistenziale (c.d. guardia medica) con contratto a tempo determinato – Emolumenti inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo occasionale – Esclusione – In via generale – Compensi inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni – Affermazione – Assoggettamento ad IVA – Sussistenza – Art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 3 e 5, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Risposta ad interpello n. 161 del 29 maggio 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Applicazione del ...

Per l‘aliquota agevolata ridotta (al cinque per cento) per le nuove iniziative produttive nel regime forfetario va verificato se l’attività si rivolge alla medesima clientela e necessita per lo svolgimento delle stesse competenze lavorative.

 

Risposta ad interpello n. 103 del 14 aprile 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Cause ..

Riguardo al requisito della non “prevalenza” del lavoro esercitato nei confronti dell’ex titolare, un contribuente che nel 2019 ha percepito dal precedente ex datore di lavoro un importo che supera il limite del 50% degli incassi totali, dal 1° gennaio 2020 non potrà applicare il regime forfetario di cui fruiva in precedenza ma lo potrà fare trascorsi i due anni richiesti dalla normativa, cioè dal 1° gennaio 2021, Naturalmente in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge potrà rientrare nel regime forfetario a decorrere dall’anno d’imposta 2021.

 

Risposta ad interpello n. 106 del 15 aprile 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Applicazione del …

Ribadito che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

 

Risposta ad interpello n. 119 del 24 aprile 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n.160 – Applicazione del .

Il regime forfetario di cui all’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non può essere applicato a un contribuente extra UE (non residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, SEE).

 

Ammesso al forfetario il “compro oro” che non ha mai utilizzato i regime del margine

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 48 dell’11 febbraio 2020: «REGIME FORFETARIO – Applicabilità del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni a un soggetto neo costituito al primo anno di attività».

Nella risposta affermato che il titolare di una gioielleria al primo anno di attività può applicare il forfetario senza effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’applicazione del regime speciale, condizione che, prevista dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 10 aprile 2019, non riguarda, infatti, le nuove partite IVA, ma i soggetti passivi preesistenti che esercitano un’attività già sottoposta al regime del margine. Pertanto, spiega la risposta n. 48/2020 non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2019, si ritiene che il contribuente, “in relazione all’ulteriore attività di compro oro che intende svolgere, possa applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019, a condizione che lo stesso, come sembra emergere dall’Istanza, non abbia mai applicato il regime del margine.
L’adesione al regime forfetario va comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12), barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A, dove l’Istante comunica lo svolgimento di un’ulteriore attività, e la casella “regimi fiscali agevolati” del quadro B. L’adesione al regime forfetario va poi successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime, ivi inclusa l’assenza delle relative cause ostative (rigo LM 21). L’Istante, quindi, non è tenuto a effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’adozione del regime forfetario, atteso che quanto affermato in tal senso dalla circolare n. 9 del 10 aprile 2019, sopra riportato, deve intendersi riferito a soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine”.

 

Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 11 febbraio 2020, oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Requisiti di applicazione – Cause di esclusione – Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020 – Decorrenza dal periodo di imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificati dall’articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell’aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Nel documento di prassi, evidenziato infine, che quanto rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate alla Camera dei Deputati.

Si segnala, tuttavia, che con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate una nota tecnica nella quale sono stati evidenziati i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

 

Regime forfetario: le nuove regole dal 2019

 

Le modifiche al regime forfetario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 10 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Applicazione e disapplicazione – Modalità di determinazione del reddito imponibile – Utilizzo delle perdite fiscali pregresse – Applicazione dell’imposta sostitutiva – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

 

Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Il contratto “misto” lavoro autonomo e subordinato non esclude l’applicazione del regime forfettario a patto che non si facciano transitare redditi da dipendente nella quota di quelli di lavoro autonomo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 484 del 13 novembre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Stipula successivamente al 1° gennaio 2019, in forza di un accordo sindacale, di contratti misti in cui il contribuente intrattiene, con lo stesso soggetto (datore di lavoro e committente), sia un rapporto di lavoro subordinato sia uno di natura professionale – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Condizioni – Assenza di un preesistente rapporto di lavoro dipendente – Ragioni – Riscontro che il rapporto misto non nasconde una trasformazione artificiosa di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Disapplicata la causa ostativa all’applicazione del regime se la fatturazione prevalentemente nei confronti del datore di lavoro è dipesa da cause estranee alla volontà della professionista

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 401 del 9 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lett. d-bis), comma 57, dell’art. 1, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Obbligo di fatturare al proprio datore di lavoro, non imputabile al contribuente, ma derivante da accordo concluso tra il datore di datore e l’Agenzia per la tutela della salute (ATS) in adempimento di obbligo imposto dall’autorità giudiziaria – Conseguenze – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

La verifica della prevalenza sul fatturato alla fine del periodo di imposta di applicazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 399 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Perito industriale che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo nuovo datore di lavoro con riguardo al 2019, compensi professionali superiori al 50 per cento del fatturato annuo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta (nella specie 2019) – Affermazione – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata al termine dell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Socio al 40% e co-amministratore di società di ingegneria Srl. Salvo la verifica di un controllo c.d. di fatto, l’ingegnere non decade dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 398 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Società di ingegneria S.r.l., di cui il contribuente ingegnere è anche co-amministratore – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società S.r.l. partecipata al 40% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Non configurabilità di un controllo di diritto né dell’esercizio di una influenza dominante – Esclusione della presenza della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall’anno del superamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 14 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso – Passaggio in corso d’anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario – Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo – Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d’imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario – Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 del 13 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ragioniere che “collabora” con la società S.r.l. posseduta all’80 per cento dal coniuge – Configurabilità di una forma di controllo indiretto – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora l’attività economica svolta dalla società controllata non è ricompresa nella stessa sezione Ateco di quella esercitata dal contribuente in regime forfetario – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Regime forfetario anno 2019. Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Intermediario che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo ex datore di lavoro con riguardo al 2019, provvigioni inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta 2019 – Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata nell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare titolare al 72% del capitale di SRL dello stesso settore, nonché amministratore della stessa. Le condizioni per evitare la decadenza dal regime forfetario nel 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 30 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della società S.r.l. (codice Ateco 68.31.00) nella misura del 72 per cento, nonché amministratore della stessa – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il contribuente non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Professionista (psicologo) che detiene partecipazioni in società semplice immobiliare – Esclusione che la detenzione di partecipazioni in una società possa costituire causa ostativa (tranne nei casi in cui la S.S. produca redditi di lavoro autonomo o d’impresa) – Istruzioni per l’indicazione in dichiarazione (Modello 730/2019 – Redditi 2019 Pf) del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Non esce dal regime agevolato l’ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Emissione di fatture principalmente nei confronti del precedente datore di lavoro – Fatturazione prevalente nei confronti del proprio “dominus” nel precedente periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio della professione di Dottore commercialista – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57 dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Medico chirurgo, che percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso di reddito di lavoro autonomo, che svolge contemporaneamente, l’attività di “Continuità Assistenziale”, per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57, dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Stp S.r.l. “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti “di famiglia” (possesso da parte dei genitori del professionista del restante 60% delle quote) indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M) – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio al 50% di Stp S.r.l. con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di S.r.l. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario ai codici ATECO formalmente dichiarati – Necessità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l’anno 2019, l’imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di S.r.l. applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Liquidatore della società S.r.l. controllata – Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57, dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se il professionista non emette alcuna fattura nei confronti della società controllata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50% – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Periodo d’imposta 2019. La partecipazione nel 2018 in una società di persone, quale socio accomandatario non esclude dal regime forfettario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Medico detentore di una quota di partecipazione in società di persone. La trasformazione in S.r.l. della società salva dall’esclusione dal 2020 dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Trasformazione “progressiva” da società di persone a società a responsabilità limitata nel 2019 – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, salvo l’applicazione delle disposizioni riguardanti la causa ostativa prevista per la detenzione di partecipazioni di controllo in S.r.l. – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio accomandante di S.a.s. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Donazione dell’usufrutto della partecipazione – Irrilevanza- Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione in una STP S.r.l. pari al 49%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario anche nel 2020, se non emetterà alcuna fattura alla società partecipata dopo il 10 aprile 2019

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione al 49 per cento in una STP S.r.l. – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il possesso a titolo della nuda proprietà di una partecipazione di una società di persone costituisce causa ostativa al regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Titolare di nuda proprietà di una partecipazione, come socio accomandante, di una società di persone – Tassazione dell’utile d’esercizio in capo all’usufruttuario della quota di partecipazione – Irrilevanza – Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»




Parte dalla Camera la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2023

Presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 643, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».

Di seguito i link per prelevare i documenti.

 

La ratio del Ddl bilancio 2023

Il testo della relazione illustrativa al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» – Sezioni I e II del disegno di legge A.C. 643

 

La relazione tecnica del Ddl bilancio 2023

Il testo della relazione tecnica al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» – Parte I (Sezione I del disegno di legge A.C 643) – Parte II (Sezione II del disegno di legge A.C. 643)

 

Il disegno di legge di bilancio 2023

Il testo del disegno di legge n. 643, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» – Disegno di legge A.C. 643 – Articoli, Parte I




Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: accolta richiesta di proroga del Consiglio Nazionale Commercialisti

De Nuccio: “Provvedimento necessario, ma in questi casi occorre maggiore tempestività”

 

È stata accolta la richiesta di proroga dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19 avanzata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a seguito delle ripetute segnalazione di impossibilità ad accedere al sito rna.gov.it nel quale sono reperibili informazioni essenziali per la corretta gestione dell’adempimento.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, appena diffuso, è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2023 per la presentazione dell’autodichiarazione.

Per il Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio si tratta di “un provvedimento necessario, che ha richiesto una fitta interlocuzione istituzionale con i vertici del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy e con l’Agenzia delle Entrate, per limitare i disagi che i Commercialisti ed i loro assistiti hanno subito in questi giorni nei quali, peraltro, sono in scadenza numerosi altri adempimenti. Quando l’apparato pubblico evidenza difficoltà nel fornire i servizi necessari ai cittadini è però indispensabile una maggiore tempestività per evitare che all’adempimento si sommino difficoltà operative che non possono che creare tensioni e malumori”.

“Auspichiamo un futuro, molto prossimo”, conclude de Nuccio, “in cui non sia più necessaria la continua richiesta di proroghe, ma che sia caratterizzato da un minor numero di adempimenti di cui, sovente, non si scorge l’effettiva utilità. I Commercialisti sono pronti a contribuire in modo decisivo a quest’opera di semplificazione”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti)




Autodichiarazione requisiti Temporary framework: la proroga al 31 gennaio 2023

Per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che l’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022. Inoltre, con il medesimo provvedimento disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.

Si ricorda che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (Temporary Framework), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 233822 del 22 giugno 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato al 30 novembre 2022 (ora prorogato ulteriormente al 31 gennaio 2023).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 398976 del 25 ottobre 2022 il modello di Autodichiarazione è stato modificato al fine di renderne più agevole la compilazione.

 

 

 

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-19. Due mesi in più per l’invio telematico all’Agenzia.
Termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022

 

Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sposta il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, recante: «Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022», pubblicato il 29.11.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Revisione legale dei conti 2022: dal Consiglio nazionale dei commercialisti corso e-learning gratuito per gli iscritti all’albo

Realizzato dal Consiglio nazionale della categoria, è articolato in 20 moduli e permetterà di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti annualmente per assolvere l’obbligo formativo

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso disponibile per gli iscritti all’Albo il corso e-learning gratuito “Revisione legale dei conti 2022”, utile per assolvere l’obbligo formativo previsto dal D.Lgs. n. 39 del 29 gennaio 2010 (art. 5).

Il corso formativo, articolato in 20 moduli per un totale di 20 ore, è incentrato sui nuovi principi di revisione ISA Italia, che sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi all’esercizio 2022, e su altre novità e prospettive inerenti alla revisione legale.

I commercialisti potranno seguire le lezioni sulla piattaforma Concerto, acquisendo in questo modo la totalità dei 20 crediti formativi richiesti annualmente in quanto i 20 moduli hanno per oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale.

I relatori sono: Valerio Antonelli, Cristina Bauco, Marcello Bessone, Ermando Bozza, Nicola Cavalluzzo, Annalisa De Vivo, Ciro Di Carluccio, Giuseppe D’Onza, Riccardo Losi, Maurizio Masini, Claudio Miglio, Alessandra Pagani, Laura Pedicini, Alfonsina Pisano, Luisa Polignano, Matteo Pozzoli, Amedeo Sacrestano.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 24 novembre 2022)

 

 




Bozza del disegno di legge di Bilancio 2023: le modifiche al regime forfettario

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

ART. 11.
(Modifiche al regime forfetario)

 

1.  All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 54, lettera a), le parole: “euro 65.000” sono sostituite dalle parole: “euro 85.000”;
b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.”.

 

In pratica, la soglia di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfettario viene elevato a 85.000 euro. Previsto, inoltre, che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Pertanto, in caso di superamento nell’anno della nuova e più elevata soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime sarà posticipata all’anno successivo.

Link alla bozza al 23 novembre 2023 del disegno di legge di Bilancio 2023




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Aiuti-quater”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Meloni) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Giorgetti) di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy (Urso) con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (Pichetto Fratin) con il Ministro della difesa (Crosetto) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Salvini) e con il Ministro per lo sport e i giovani (Abodi), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante: ‘Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica’» – (Atto Senato n. 345).

 

La ratio del decreto-legge “Aiuti-quater”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» – (A.S. n. 345).

 

La relazione tecnica del decreto-legge “Aiuti-quater”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» – (A.S. n. 345).

 

Il decreto-legge “Aiuti-quater”

Link al testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 e in vigore dal 19 novembre 2022.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36 del 2022

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Commenti

 

La presunzione di distribuzione di utili extracontabili da società a ristretta base sociale e/o familiare nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
di Enrico Molteni

La Corte di Cassazione inizia ad esprimersi sul nuovo comma 5-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

Accertamento di utili extracontabili a società di capitali a ristretta base sociale
Presunzione di distribuzione ai soci

 

Società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa. Nullo l’accertamento dell’utile extracontabile al socio receduto motivato solo per relationem

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 4239 del 10 febbraio 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Motivazione – Accertamento di maggior reddito nei confronti di società di capitali – Società a responsabilità limitata e a ristretta base partecipativa – Accertamento conseguente nei confronti del socio – Obbligo di motivazione dell’atto impositivo notificato al socio – Rinvio “per relationem” alla motivazione dell’avviso emesso nei confronti della società e notificato esclusivamente a quest’ultima – Idoneità – Limiti – Compromissione del diritto di difesa del contribuente – Sussistenza – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2476 c.c. – Art. 24 Cost.»

Raddoppio dei termini e imputazione dell’utile extracontabile delle società di capitali a ristretta base sociale. La “difficile” posizione del socio subentrante

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 21295 del 5 luglio 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale – Conseguenze – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale -Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Subentro di un socio nella posizione giuridica di altro socio – Redditi relativi all’esercizio sociale – Utili extra bilancio – Imputazione – Criteri – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

La definitività dell’accertamento nei confronti della società di capitali a ristretta base societaria costituisce un punto fermo per il socio. Non sempre

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 21356 del 6 luglio 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Notifica – Avviso di accertamento nei confronti di società di capitali – Società a ristretta base sociale – Notifica ai soci – Necessità – Limiti – Atto impositivo emesso nei confronti del socio – Validità – Condizioni -Uscita del socio dalla compagine sociale – Contestabilità di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria -Ammissibilità – Allegazione degli atti impositivi e istruttori relativi alla società – Necessità – Omessa allegazione o riproduzione del contenuto essenziale del verbale di contestazione nell’avviso di accertamento notificato al socio -Conseguenze – Illegittimità dell’avviso al socio – Limitazione del diritto alle difesa riguardo motivi riferiti alla infondatezza/illegittimità dell’accertamento nei confronti della società»

Accertamento con adesione e “simili” da parte della S.p.A. a ristretta base sociale. L’accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, di fatto, “incontestabile”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 21487 del 7 luglio 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali (S.p.A.) a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi extracontabili – Legittimità – Estraneità del socio all’accertamento verso società – Motivazione “per relationem” – Irrilevanza – Fondamento – Fattispecie – Adesione ai verbali di constatazione ex art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/97 – Avviso di accertamento “di natura consequenziale ad atto di definizione dei P.V.C. notificati alla società – Artt. 2261 e 2476 c.c. – Art. 5-bis, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ADESIONE AI PVC – Società a ristretta base azionaria – Presunzione di distribuzione nei confronti dei soci – Operatività – Fondamento – Prova contraria – Ammissibilità – Art. 5-bis, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Conseguenze – Presunzione di maggior reddito – Presunzione della distribuzione degli utili nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti – Legittimità – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale (nella specie S.p.A.) – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Subentro di un socio nella posizione giuridica di altro socio – Nella specie, modifica delle percentuali di titolarità di azioni – Redditi relativi all’esercizio sociale – Imputazione degli utili – Criteri – Compagine sociale al 31 dicembre del periodo di imposta – Rilevanza – Fondamento»

La presunzione di distribuzione ai soci degli utili non dichiarati della società di società a ristretta base sociale tra accertamento pregiudicante e accertamento pregiudicato e prova contraria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 33978 del 17 novembre 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Presunzione di distribuzione ai soci dei ricavi non dichiarati della società di società a ristretta base sociale della quale il contribuente è socio al 90 per cento – Accertamento pregiudicante e accertamento pregiudicato – Accertamento a carico dei soci – Presupposto – Validità accertamento a carico di S.r.l. a ristretta base azionaria – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta – Accertamento nei confronti della società e dei soci -Impugnazione – Giudizi separati aventi ad oggetto maggiori redditi – Sospensione ex art. 295 c.p.c. – Necessità – Fondamento – Art. 2909 c.c. • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento nei confronti di società di capitali – Utili extracontabili – Imputazione – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Utili extracontabili – Distribuzione ai soci – Presunzione – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti – Art. 2729 c.c.»

 

Codificazione in materia tributaria delle regole sul riparto dell’onere della prova

 

Prova (e ripartizione dell’onere) in giudizio delle violazioni contestate con l’atto impugnato. Dalla riforma del processo solo ribadito il ruolo centrale dell’istruttoria dibattimentale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Modifica dell’art. 43 L Fall. per effetto dell’art. 41 del D.Lgs. n. 5 del 2006 – Apertura del fallimento – Interruzione del processo – Applicabilità nel giudizio di cassazione – Esclusione – Fondamento – Art. 43 comma 3, L Fall. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo – Riparto dell’onere della prova – Operazioni soggettivamente inesistenti triangolari – Onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Prova contraria del contribuente – Contenuto – Rilevanza dell’introduzione del comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 – Codificazione in materia tributaria delle regole sul riparto dell’onere della prova – Esclusione dell’introduzione di oneri probatori diversi o più gravosi rispetto ai principi già vigenti in materia – Affermazione – Ragioni – Novella “evolutiva” di adeguamento alle ulteriori modifiche legislative in tema di prova che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale – Art. 2697 c.c. – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, comma 1, della L. 31/08/2022, n. 130»

 

Compensazioni oltre il limite annuo. L’innalzamento successivo del limite riduce l’ambito della condotta illecita

 

L’estensione del limite annuo dei crediti compensabili rileva sull’applicazione delle sanzioni conseguenti alla indebita compensazione per superamento del “vecchio” plafond annuale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 14795 del 10 maggio 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Compensazione di un credito di imposta superiore a quello previsto dalla legge – Omesso versamento del tributo – Equiparazione della condotta – Innalzamento ex art. 9, comma 2, DL n. 35 del 2013 – Rilevanza – Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria – Applicazione del principio del “favor rei” – L’innalzamento del limite per la compensazione riduce l’ambito della condotta rilevante – Sanzionabilità circoscritta all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto – Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 34, comma 1, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 9, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, conv., con mod., dalla L. 06/06/2013, n. 64 – Art. 22, comma 1, del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106»

 

Calcolo del limite massimo dei proventi (“plafond”) per la permanenza nel regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991

 

Associazioni/società sportive dilettantistiche in regime Legge n. 398/91. Per il computo del “plafond” limite di proventi commerciali si applica il criterio di cassa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22440 del 15 luglio 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e alle società sportive dilettantistiche (Ssd) senza fine di lucro – Primo periodo di esercizio sociale – Esercizio sociale inferiore all’anno – Rilevanza ai fini del calcolo del limite massimo dei proventi (“plafond”) per la permanenza nel regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Conseguenze – Ragguaglio alla minore durata del periodo di imposta – Computo del “plafond” – Applicazione del criterio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati – Fondamento – Ragioni – Artt. 1 e 2, della L. 16/12/1991, n. 398 – D.M. 18/05/1995, all. E»

 

Divieto sanzioni sproporzionate – Applicabilità della rideterminazione in melius della sanzione per tardivi o omessi versamenti

 

Sanzioni sproporzionate rispetto all’entità del tributo o della violazione. La riduzione fino al 50% si applica anche ai tardivi o omessi versamenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 33097 del 9 novembre 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Accise – Cause di non punibilità – Mancato o ritardato pagamento – Esimente della forza maggiore – Situazione di illiquidità – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Causa di non punibilità della forza maggiore – Nozione – Art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • SANZIONI TRIBUTARIE – Criteri di determinazione della sanzione – Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472 del 1997 – Possibilità di riduzione di sanzioni sproporzionate – Ambito di applicazione – Sanzioni determinate in misura fissa o proporzionale – Applicabilità della rideterminazione in melius della sanzione per tardivi o omessi versamenti – Ragioni – Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio:

 

 

Calcolo del contributo unificato – Ricorso contro intimazione di pagamento

 

Processo tributario. Nel ricorso avverso l’intimazione di pagamento il contributo unificato si calcola anche in relazione agli atti presupposti

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (ex CTR) del Lazio – Sezione XI – Sentenza n. 4001 del 20 settembre 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Spese di giustizia – Contributo unificato (CUT) – Modalità di calcolo in relazione a ricorsi cumulativi – Calcolo del contributo unificato – Modalità – Somma dei contributi dovuti per ciascun atto impositivo – Sussistenza – Fattispecie – Ricorso contro intimazione di pagamento coinvolgente anche le cartelle prodromiche e presupposte – Calcolo del contributo unificato sul valore di tutti gli atti oggetto di impugnazione in base al valore di tutti gli atti impugnati – Il contributo unificato si applica anche su valore degli atti presupposti – Affermazione – Art. 12, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. 30/05/2002 n. 115»

 

 

Prassi

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Bilancio degli enti del terzo settore

 

Enti del Terzo settore: ulteriori chiarimenti di MinLavoro su redazione e deposito dei bilanci

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 17146 del 15 novembre 2022: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – Enti del Terzo – Redazione e deposito bilanci – Obbligo di deposito del bilancio 2021 per gli enti costituiti prima del 2022 che acquistano la qualifica di Ets mediante iscrizione al Runts nel corso del 2022 – Obbligo di depositare nel Runts oltre al bilancio anche la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale – Rendicontazione raccolte fondi – Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220mila euro – Adozione degli schemi di bilancio – Enti trasmigrati – Procedimento di verifica -Integrazione documentale – Natura dei termini per adempiere – Artt. 13 e 48, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020 – D.M. 15/09/2020 – D.M. 09/06/2022»

 

Enti del Terzo settore e bilancio d’esercizio: il punto, per tipologia di ente, sulle decorrenze delle nuove regole

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 5941 del 5 aprile 2022: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – Enti del Terzo – Redazione e deposito bilanci – Tempistica per adempiere – Tabella riepilogativa decorrenze – Art. 13, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020 – D.M. 09/06/2022»

 

 

Legislazione

 

 

Istituti tecnologici (ITS Academy) – Agevolazioni fiscali

 

Misure in favore degli istituti tecnologici (Its Academy). Definite le modalità di fruizione dei bonus per le erogazioni liberali e per coloro che seguono i percorsi formativi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366/2022: «Definizione delle modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, nonché delle altre agevolazioni previste dal medesimo articolo 4»

 

Erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy: il codice tributo per compensare il credito di imposta

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 E del 18 novembre 2022: «RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’art. 4, comma 6, della L. 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy»

 

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Al via la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà)

Da oggi (22 novembre 2022) è possibile inviare i file contenenti le istanze per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Con il provvedimento del 18 novembre 2022 sono state definite le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto per il sostegno di ristoranti, bar e altri settori in difficoltà.

Per l’invio delle istanze mediante flusso massivo, si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, i file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” dell’Agenzia delle entrate è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Agevolazioni la versione 1.0.0 del 22/11/2022  relativa al modulo Controlli Istanza Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà (codice fornitura: RIS22).

Per maggiori informazioni consulta la scheda informativa pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle entrate.

La misura, introdotta dal decreto “Sostegni-bis”, prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022 che saranno ripartiti, secondo la modalità fissata dal decreto interministeriale del 19 agosto 2022, nella misura del 70% a tutti i richiedenti che presenteranno istanza, per il 20% alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e per il 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.

Tra i requisiti di accesso è necessario che le imprese abbiano subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel 2020, invece, il meccanismo di quantificazione del danno è differente e terrà conto della riduzione del fatturato mensile del 2020 confrontato con quello del 2021.

Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’istanza.




Revisori e società di revisione degli enti del terzo. Avviso Mef sugli obblighi di comunicazione al registro della revisione legale

Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato disposto che il trasferimento dei dati degli Enti del Terzo Settore (ETS) al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) decorra dal 23 novembre 2021. Dalla medesima data il RUNTS è operativo.

Si ricorda che ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 31 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.), le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del citato Codice.

Si richiama pertanto l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012. Ai sensi di tali disposizioni, le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare, tramite le modalità indicate dagli uffici di questo Ministero dell’economia e delle finanze, al registro della revisione legale dei conti di cui agli articoli 6 e ss. del decreto legislativo n. 39/2010, tra l’altro, gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell’organo di controllo (ai sensi dell’articolo 30, comma 6, D. Lgs. n. 117/2017), la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità.

I medesimi obblighi di comunicazione si applicano anche alla revisione legale dei conti delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, articolo 10, comma 5, qualora l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.

Infine, si evidenzia che la mancata comunicazione di quanto sopra è sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Così, comunicazione pubblicata 18 novembre 2022 nel portale della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato – Mef: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/)




Approvato dal Cdm il Ddl Bilancio 2023. Le novità

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 21 novembre 2022, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

I provvedimenti, che verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee, prendono come riferimento il quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 e quantificano l’ammontare del valore delle misure contenute nella manovra di bilancio in 35 miliardi di euro.

La manovra si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione.

Altre risorse sono stanziate per interventi di riduzione del cuneo fiscale e dell’IVA su alcuni prodotti, di aumento dell’assegno unico per le famiglie, per agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori di reddito di cittadinanza, per la proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i giovani.

In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite IVA e si ampliano le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a intervenire con una “tregua fiscale” per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell’impennata dei costi energetici.

Sul fronte delle pensioni, oltre alla conferma di “opzione donna” rivisitata e “Ape sociale”, si attua l’indicizzazione delle pensioni al 120% e si introduce per l’anno 2023 un nuovo schema di anticipo pensionistico, che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età e prevede bonus per chi decide di restare al lavoro.

 

Misure contro il caro energia

 

Le risorse destinate alle misure contro caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese allargando anche la platea dei beneficiari ammontano a oltre 21 miliardi di euro. Nel dettaglio, confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%.

Per il comparto sanità e per gli enti locali, compreso il trasporto pubblico locale, stanziati circa 3.1 miliardi.

 

Pacchetto famiglia

 

Bonus sociale bollette – Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.

Misure contro inflazione – Riduzione dell’IVA dal 10 al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima femminile. Viene inoltre istituito un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una “Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 15mila gestita dai comuni e volta all’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di una sorta di “buoni spesa” da utilizzare presso punti vendita che aderiscono all’iniziativa con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari.

Assegno unico per le famiglie con 3 o più figli (610 milioni) – Per il 2023 sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Confermato l’assegno per i disabili.

Premi di produttività detassati – Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.

Agevolazioni assunzioni a tempo indeterminato – Agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare per le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza.

Agevolazioni per acquisto prima casa – Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36

Flat tax incrementale per i lavoratori al 15% – Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.

 

Scuole

 

Per le scuole partitarie è previsto il ripristino del contributo (70 mln) + trasporto disabili (24 mln)

 

Pensioni

 

Si avvia un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro decontribuzione del 10%.

Opzione donna – Prorogata per il 2023 Opzione donna con modifiche: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi.

Confermata anche Ape sociale per i lavori usuranti.

 

Reddito di cittadinanza

 

Dal 1° gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7/8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. E’ inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Si decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua.

 

Tetto al contante

 

Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro.

 

Imprese

 

Sospensione plastic e sugar tax – Prevista la sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate. 600mln

Fondo garanzia Pmi – Rifinanziato il fondo per 1 miliardo per il 2023. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro). Prorogato bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa)

 

Riattivazione società Ponte Stretto

 

Per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina prevista la riattivazione della società Stretto di Messina spa attualmente in liquidazione.




Il decreto legge “Aiuti-quater” in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 , recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica».

Link al testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 270 del 18 novembre 2022) e in vigore dal 19.11.2022.




Il Dossier Inps sulle indennità una tantum previste dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-ter”. Un sintesi sistemica per orientarsi tra Bonus

Con la circolare 73 del 24 giugno 2022, Inps ha recepito il disposto del “Decreto Aiuti” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022) attraverso cui il Legislatore ha stabilito – tra le altre misure – l’introduzione di una indennità una tantum di 200 euro per una vasta platea di cittadini. Il provvedimento normativo si è inserito nel novero delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

Successivamente, sulla base del “Decreto Aiuti-ter” (decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022), il Legislatore ha rinnovato l’indennità una tantum nella misura di 150 euro (il cd. “bonus 150″). Inps ha quindi provveduto a recepire le nuove indicazioni con la pubblicazione delle circolari 116/2022 e 127/2022.

La rilevanza dei sostegni e la necessità di provvedere tempestivamente all’erogazione delle prestazioni ha impegnato l’Istituto all’emanazione di una serie di atti che approfondiremo nel presente documento, atti che hanno progressivamente delineato i confini della platea di beneficiari.

Questo dossier rappresenta, quindi, uno sforzo di sintesi sistemica per orientarsi sulla materia.

 

Bonus 200: una priorità per il paese

 

  1. Destinatari dell’indennità

 

La platea è composita, abbraccia lavoratori pubblici e privati, soggetti ancora attivi e pensionati, subordinati e liberi professionisti, disoccupati e categorie colpite dall’emergenza pandemica.

Nel dettaglio hanno beneficiato/stanno beneficiando dell’indennità:

  • i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato;
  • i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
  • i titolari di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
  • i beneficiari di NASpI, Dis-COLL per il mese di giugno 2022, disoccupazione agricola di competenza 2021;
  • i percettori delle indennità Covid 19 ai sensi dei decreti Sostegni e Sostegni bis;
  • i lavoratori domestici;
  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro nel 2021;
  • i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021;
  • i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • gli incaricati di vendite a domicilio;
  • i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

 

  1. Lavoratori dipendenti

 

Nel parterre dei lavoratori dipendenti sono ricompresi i lavoratori del pubblico e del privato, titolari di uno o più contratti di lavoro, stipulati entro il 23 giugno del 2022 e destinatari del diritto all’esonero contributivo dello 0,8%.

Il datore è stato chiamato a riconoscere in modo automatico il sostegno nel mese di luglio 2022, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di RdC. L’Istituto, sul punto, ha fornito precise indicazioni nell’ambito del messaggio 2259/2022, evidenziando gli elementi da porre in risalto nell’ambito della dichiarazione con l’intento di agevolare ogni potenziale beneficiario.

Fin dall’emanazione della circolare 73/22, il bonus è stato riconosciuto anche in presenza di eventi tutelati che azzerassero la retribuzione nel mese di luglio 2022. Con successivo messaggio, il 3805/2022, Inps ha chiarito che gli eventi tutelati, oltre a CIGO/CIGS, Fis o Fondi di Solidarietà, CISOA e congedi sono anche l’aspettativa sindacale, le aspettative/i congedi previsti dai CCNL di settore comunque denominati e le eventuali sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie a carico di soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.

La circolare 111/2022, infine, recependo quanto previsto dal decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, ha annoverato fra i destinatari del provvedimento anche i lavoratori che non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps nei primi mesi dell’anno. Questi ultimi, per l’accesso all’indennità, sono stati chiamati a presentare una dichiarazione con cui affermavano di non aver già fruito del bonus, di essere stati destinatari degli eventi con copertura di contribuzione figurativa nell’intervallo tra il 1° gennaio e il 18 maggio del 2022 (indipendentemente se sorti in data antecedente e/o proseguiti al termine della deadline indicata) e di essere consapevoli di non avere diritto al bonus laddove rientranti in altre categorie beneficiarie dell’erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto.

Al termine della prima tranche di pagamenti si sono registrate sporadiche situazioni di criticità: alcuni lavoratori non avevano potuto accedere al bonus in virtù dell’abbattimento della contribuzione o in ragione di errori formali (es. una tardiva dichiarazione resa al datore). Per consentire la fruizione dell’indennità, anche in ragione della ratio del provvedimento, Inps è intervenuta col già citato messaggio 3805/2022, consentendo di sanare tali posizioni.

 

  1. Le indennità liquidate d’ufficio da Inps

 

Per poter intervenire tempestivamente e rispondere alle esigenze della cittadinanza, Inps ha effettuato una distinzione tra le indennità che l’Istituto avrebbe potuto liquidare autonomamente e quelle per cui, invece, era necessario realizzare una procedura per la ricezione delle istanze. In entrambi i casi è stato sfruttato il processo di digitalizzazione che l’Ente porta avanti e per il quale l’esperienza pandemica è stata, alla prova dei fatti, un acceleratore involontario. In tal senso è stato possibile, già nella fase di definizione dei processi, stilare una periodizzazione dei pagamenti, un calendario delle liquidazioni che in un’ottica di massima trasparenza è stato reso noto già nella circolare 73/2022.

Massimizzando le informazioni possedute nei database dell’Istituto, Inps ha potuto erogare la prestazione nel mese di luglio a:

  • 13 milioni e 137 mila pensionati;
  • 753mila nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza;
  • 634 lavoratori domestici.

Uno sforzo che è fondamentale sottolineare, rimarcando l’importanza del pronto intervento al termine della “fase uno” del processo. Dalla pubblicazione della prima circolare in materia, datata 24 giugno, al momento dell’erogazione della valuta il lasso temporale è stato estremamente ridotto.

 

  1. I titolari di pensione

 

Tra le categorie aventi diritto all’indennità figurano i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Per l’accesso all’indennità l’Istituto ha processato le informazioni correlate ai requisiti richiesti dal Legislatore, vale a dire la titolarità del trattamento a giugno 2022 e un reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

I soggetti in attesa del rinnovo dell’invalidità al 30 giugno hanno ottenuto l’accredito ove il trattamento sia stato confermato senza soluzione di continuità.

 

  1. I lavoratori in stato di disoccupazione e i lavoratori “ex Sostegni”

 

Tra i destinatari dell’indennità il Legislatore ha ricompreso i titolari di disoccupazione. In tal senso ai percettori di NASpI, Dis-COLL e ai beneficiari di disoccupazione agricola di competenza 2021 è stato riconosciuto l’importo spettante. Parallelamente il bonus è stato erogato anche agli ex beneficiari delle indennità Covid varate dai decreti Sostegni e Sostegni bis. La liquidazione di tali indennità era stata calendarizzata ad ottobre, proprio per consentire – tra le diverse prestazioni – di identificare i profili aventi titolarità. Anche qui i dati confermano l’impegno profuso da Inps.

 

 

Prestazione Pagate
Percettori NASpI/DisColl 755.033
Percettori Disoccupazione Agricola 441.294
Percettori bonus covid 2021 183.511
1.379.838

Dati al 17.11.2022

 

  1. Gli altri lavoratori e le categorie chiamate a presentare domanda

 

Oltre al processo d’erogazione d’ufficio, Inps ha costruito un’infrastruttura digitale sul portale dell’istituto (www.inps.it) per poter registrare le istanze pervenute dalle altre categorie professionali tutelate dalla normativa. È un lavoro di back-end che è oggi possibile sviluppare agilmente grazie ai fondi garantiti dal Pnrr e all’impegno profuso sotto il profilo dell’Innovazione, cui dedicheremo un ulteriore approfondimento. Hanno dovuto trasmettere domanda i lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 409 del c.p.c., con un contratto attivo ed iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art.2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022, con almeno un contributo mensile versato nel corso del 2021;
  • incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022, con un reddito 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro.

La circolare 103/2022 ha poi ampliato il range dei potenziali beneficiari, recependo quanto disposto dal decreto-legge n. 50/2022, cui è seguito il decreto interministeriale attuativo del 19 agosto 2022. Inps ha così riconosciuto il beneficio anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti individuati dal Legislatore. Nel dettaglio hanno potuto presentare istanza i lavoratori:

  • iscritti alla gestione speciale Inps degli artigiani;
  • iscritti alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;
  • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958 iscritti all’Inps;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, ivi compresi i componenti degli studi associati o società semplici;
  • iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Poiché per la libera professione è possibile la contemporanea iscrizione a Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (vd. decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la circolare 103/2022 ha altresì chiarito in forma preventiva che, nell’ipotesi del caso, la competenza a gestire la domanda sarebbe stata esclusivamente di Inps.

Per poter accedere alla prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti hanno dovuto rispettare i requisiti previsti dal Legislatore. Hanno potuto ottenere l’accredito quanti hanno percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro, a condizione che non avessero già fruito del bonus 200 euro nelle more degli artt. 31 e 32 del “Decreto Aiuti”.

Nella medesima circolare 103 è stato chiarito che, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, l’indennità a favore delle sopra richiamate categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti è incrementata di 150 euro per coloro che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

 

Il bonus 150: un sostegno per chi versa in maggiori difficoltà

 

In armonia col percorso intrapreso, il Legislatore ha deciso di introdurre nell’impianto normativo un altro strumento a supporto dei soggetti più esposti alla difficoltà congiunturale vissuta dal Paese. Con il “Decreto Aiuti ter“, come abbiamo anticipato, è stata così varata una nuova indennità una tantum, ribattezzata dalla stampa e dall’informazione online “Bonus 150″.

La circolare 127/2022 fornisce in tal senso tutte le indicazioni utili per l’individuazione dell’utenza che può accedere alla prestazione con erogazione da parte dell’Inps. Le caratteristiche, i profili se vogliamo, dei beneficiari sono simili a quelli già indicati in precedenza e oggetto del presente dossier. A cambiare è principalmente il criterio reddituale, laddove la soglia limite – rispetto al reddito ottenuto nel 2021 – non si ancora più ai 35.000 euro, bensì a quota 20.000.

 

  1. Le categorie che hanno ricevuto il bonus d’ufficio

 

Il bonus è stato liquidato da Inps, senza la necessità che sia trasmessa alcuna istanza, ai soggetti residenti in Italia e titolari al 1° ottobre di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Gli interessati sopra indicati hanno potuto beneficiare della misura con la mensilità di novembre 2022, ove siano risultati in possesso di un reddito personale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 sono stati ricompresi tra i destinatari del beneficio qualora il trattamento sia stato confermato dal 1° ottobre 2022.

Oltre ai titolari di pensione, hanno beneficiato della prestazione senza necessità di trasmettere domanda:

  • i lavoratori domestici, che avevano uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto (23.09.2022), già fruitori del “Bonus 200”;
  • i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, a patto che i componenti non risultassero fruitori dell’indennità in quanto appartenenti ad altra categoria titolare del diritto alla prestazione;
  • i beneficiari delle indennità Covid – 19 derivanti dai Decreti Sostegni e Sostegni bis;
  • i percettori di NASpI o Dis-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità per il mese di novembre 2022;
  • i titolari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021;
  • i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio beneficiari del “bonus 200”.

 

  1. I lavoratori dipendenti

 

Detto il diverso ancoraggio al criterio reddituale, i lavoratori dipendenti hanno potuto accedere al beneficio sempre grazie al tramite offerto dal datore di lavoro, ottenendo l’indennità con la retribuzione della competenza del mese di novembre. Unico passaggio formale richiesto era la presentazione di una dichiarazione resa dal lavoratore attraverso la quale lo stesso precisasse “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16 del decreto-legge n. 144/2022”. Un modello di tale dichiarazione è stato allegato al messaggio 3806/2022.

Come già sancito dalla circolare 116/2022, per accedere al beneficio era necessario avere, a novembre 2022, una retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccedente l’importo di 1.538 euro, anche nelle ipotesi in cui – per tale mese – fosse presente una copertura figurativa parziale. Sul punto, poi, con messaggio 4159 del 17 novembre 2022 Inps ha precisato che – in riferimento alla posizione dei lavoratori dipendenti, con l’esclusione dei lavoratori domestici – il limite retributivo previsto dalla norma è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o di eventuali ratei della stessa, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Hanno potuto ottenere la prestazione i lavoratori dipendenti, anche somministrati, presso datori pubblici e privati, ivi compresi quelli interessati nel mese di novembre da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale Inps (congedi parentali, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro).

Con la retribuzione di novembre 2022, i datori hanno assunto l’obbligo di pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nello stesso mese e con il limite retributivo sopra indicato.

 

  1. I lavoratori chiamati a presentare domanda

 

Tra i soggetti vincolati alla trasmissione dell’istanza risultano invece i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS che non abbiano percepito la stessa dal datore di lavoro. Devono quindi presentare domanda entro il 31 gennaio 2023:

  • i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 20.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito per lo stesso anno non superiore a 20.000 euro;
  • i Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto ai sensi dell’articolo 409 del c.p.c., i dottorandi e gli assegnisti di ricerca. Tali lavoratori devono avere un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022, devono essere iscritti alla Gestione separata e non devono aver maturato – nel 2021 – un reddito derivante dai suddetti rapporti superiore a 20.000 euro.

 

  1. Il cronoprogramma del bonus 150

 

Nel mese di novembre 2022 l’indennità è stata liquidata ai beneficiari dei trattamenti pensionistici, di assegno sociale, ai titolari di invalidità, ciechi e sordomuti, ai titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, ai lavoratori domestici e ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

A febbraio 2023 il bonus sarà erogato ai titolari di NASpI, Dis-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, disoccupazione agricola 2021, ai beneficiari delle indennità Covid – 19 di cui ai decreti Sostegni e Sostegni bis, ai lavoratori autonomi occasionali, agli incaricati di vendite a domicilio che hanno fruito del bonus 200 e – infine – ai lavoratori chiamati a presentare domanda.

 

Uno sforzo costante per raggiungere l’obiettivo

 

È chiaro che un processo così articolato, strutturato per step, non è di semplice gestione e il suo perfezionamento è soggetto a continuo monitoraggio da parte del personale Inps. A dispetto delle possibili insidie, e delle criticità legate ai tempi di reazione imposti dal contesto esterno, l’Istituto è riuscito a realizzare la mission assegnata in tempi estremamente contenuti, risolvendo anche le possibili difficoltà legate alla eccezionalità di alcune situazioni.




Il Senato ha approvato definitivamente il c.d. decreto-legge Aiuti-ter

Con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 311 (c.d. decreto-legge aiuti-ter) recante: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

Il decreto-legge, varato dal precedente Governo, stanzia ulteriori 14 miliardi per mitigare gli effetti del caro energia. Il provvedimento reca, al Capo I, misure quali la proroga dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia, la sua estensione ai settori dell’agricoltura e della pesca, le garanzie Sace sui finanziamenti alle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti e l’IVA al 5 per cento sul gas, lo stanziamento di 200 milioni a sostegno degli enti locali, l’incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale, la disciplina per i rigassificatori. Il capo II reca disposizioni in materia di politiche sociali (indennità per lavoratori dipendenti e pensionati, sostegno al reddito dei lavoratori autonomi); il capo III reca interventi per l’attuazione del Piano di ripresa e resilienza. Fra le ulteriori disposizioni va evidenziata la proroga in materia di occupazione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali e il fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.

 

Link al  testo del decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022, conv., con mod., dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 269 del 17 novembre 2022)

 




Webinar Commercialisti sull’autodichiarazione per gli aiuti di stato covid-19. Le slide utilizzate durante le relazioni

Entro il 30 novembre prossimo, i beneficiari degli aiuti riconosciuti nell’ambito del c.d. “regime ombrello” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro Temporaneo (c.d. Temporary Framework).

Per accompagnare i professionisti nell’avvio di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e l’Agenzia delle Entrate, ha tenuto un webinar dal titolo “L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della modulistica e questioni applicative”. Dopo un inquadramento normativo della disciplina di fonte unionale in materia di aiuti di Stato, durante il webinar sono stati esaminati l’ambito soggettivo dell’adempimento, le fattispecie di esonero e quelle ammesse alle semplificazioni recentemente introdotte.

Fornite, inoltre, indicazioni sulla compilazione del modello, sulla riallocazione degli aiuti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, sulla gestione del superamento dei massimali e sul riversamento volontario degli aiuti eccedenti. Svolta, infine, un’analisi sul rapporto con il prospetto aiuti di Stato contenuto nel Modello REDDITI 2022.

Nel corso del webinar i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate hanno dato risposta ad alcuni quesiti su taluni aspetti di criticità dell’adempimento.

 

Di seguito il link alle slide utilizzate durante le relazioni (link esterni: https://www.commercialisti.it/).

Slide Relazioni Mauro Nicola – Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

Slide Relazioni Pasquale Saggese – Coordinatore Area Fiscalità Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Webinar in differita

 

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35 del 2022

ATTENZIONE:

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Commenti

 

Il contratto di lease back: aspetti contabili e fiscali
di Marco Orlandi

Con la chiusura attraverso la pace fiscale della causa presupposta la giurisprudenza inizia a pronunciarsi sulle cause c.d. “dipendenti”: aspetti di riflessione e valutazioni sistematiche
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Mancata apposizione del visto di conformità – Natura della violazione

 

La compensazione di crediti “sopra soglia” senza visto di conformità costituisce violazione meramente formale non sanzionabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 25736 del 1° settembre 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Cause di non punibilità – COMPENSAZIONE – Compensazione dei crediti IVA (esistente) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi – Mancata apposizione del visto di conformità ex art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. n. 78 del 2009 – Natura della violazione – Carattere meramente formale – Configurabilità – Fondamento – Fattispecie – Illegittimità atto di recupero per indebita compensazione di crediti senza dichiarazione di conformità con irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 471 del 1997 – Art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, comma 3, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Consolidato nazionale – Costo per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato. Iscrizione nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali

 

Disciplina fiscale del costo una tantum per il diritto di superficie a tempo determinato “accessorio” e divieto di “travaso” delle perdite fiscali pregresse della consolidata nella fiscal unit

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 29345 del 7 ottobre 2022: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Redditi di impresa – Rettifiche di consolidamento – Perdite pregresse -Utilizzabilità in relazione alla quota di dividendi percepiti dalla consolidata – Esclusione – Fondamento – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – DM 09/06/2004 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione – Costo una tantum per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato – Iscrizione nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali – Patrimonializzazione unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato – Presupposti – Costo accessorio a quello del fabbricato – Necessità – Ammortamento omogeneo al fabbricato – Applicabilità – Artt. 83, 102 e 103, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 934 e 952 c.c. – Art. 2426, primo comma, n. 1, c.c.»

 

Processo tributario – Obbligo dell’Agenzia delle entrate di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente

 

Il diritto alla detrazione IVA tra applicazione del principio di neutralità e obbligo del Fisco di prendere posizione nel processo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 29415 del 10 ottobre 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Istruzione del processo – Ricorso del contribuente – Amministrazione finanziaria – Obbligo di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente – Inottemperanza – Conseguenze – Fattispecie – Non contestazione dell’esistenza di credito IVA a fronte della consegna presso l’Ufficio di registri IVA e scritture contabili – Annullamento cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/72, con cui l’Agenzia ha recuperato l’IVA compensata nella dichiarazione modello unico 2008 per il periodo 2007 non essendo stata presentata la dichiarazione IVA nell’anno precedente – Art. 18, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 6, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 88 e 116 c.p.c. – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione IVA – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali – Omissione di obblighi formali da parte di soggetti passivi – Omessa o tardiva (oltre i novanta giorni) dichiarazione IVA sui crediti IVA – Principio di neutralità fiscale – Conseguenze sul diritto alla detrazione IVA in presenza dei presupposti sostanziali del diritto di detrazione – Ammissibilità del diritto di detrazione IVA – Artt. 19, 27, 28, 30 e 55, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Fringe benefit
Istruzioni per l’utilizzo dei nuovi bonus 2022

 

Bonus carburante 200 euro per i dipendenti del settore privato: le regole per la detassazione in capo ai percipienti e la deducibilità dal reddito d’impresa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 14 luglio 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione periodo d’imposta 2022 – Bonus carburante per i dipendenti del settore privato – Ambito applicativo – Art. 51, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2, del D.L. 21/03/2022, n. 21, conv., con mod., dalla L. 20/05/2022, n. 51, cd. decreto-legge “Ucraina”»

 

Welfare aziendale: il vademecum delle Entrate sulle nuove misure di favore introdotte per il periodo d’imposta 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 4 novembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Agevolazioni fiscali per il Welfare aziendale – Nuova disciplina temporanea (ambito applicativo, documentale e temporale) – Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche (somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale) – Rapporti con il bonus carburante – Art. 51, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 12, del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142, cd. decreto-legge “Aiuti-bis”»

 

Piani di incentivazione offerti al top management

 

Bonus ai manager. Deduzione ammessa anche se “exit”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 539 del 31 ottobre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Criteri di valutazione – Costi ed oneri – Riferimento – All’oggetto dell’impresa – Principio di inerenza – Premi incentivanti – Piano di incentivazione offerto al top management (per l’amministratore e per il direttore finanziario) -Inerenza dei bonus all’attività di impresa – Affermazione – Fattispecie – Remunerazione dell’apporto di una prestazione di lavoro resa dall’amministratore e dal dipendente con l’obiettivo di stimolare l’impegno degli stessi al miglioramento della performance aziendale, introducendo una componente retributiva proporzionata a quest’ultima (“Exit bonus” ai manager) – Art. 109, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Compensi corrisposti in relazione agli uffici di amministratore – Assimilazione sotto profilo fiscale dei redditi a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR – Assimilazione solo sulle modalità di determinazione del reddito delle due tipologie di rapporto di lavoro – Non equiparazione generale a tutti gli effetti di legge – Conseguenze – Non applicazione delle deduzioni IRAP previste per i costi del lavoro sostenuti in relazione a personale dipendente impiegato a tempo indeterminato – Caso di specie – Non applicazione delle deduzioni ai compensi corrisposti agli amministratori – Art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Deduzione delle spese dei mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni

 

Automezzi. L’integrale deduzione passa dall’essenzialità per lo svolgimento dell’attività

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 553 del 7 novembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni – Istituti di vigilanza ed investigativi – Autovetture con utilizzo esclusivo – Automezzi dotati delle attrezzature obbligatorie ai sensi del DM n. 269/2010 – Beni strumentali interamente deducibili – Affermazione – Art. 164-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del Ministero dell’Interno 1° dicembre 2010, n. 269»

 

Enti del terzo settore
Modifiche alla disciplina delle agevolazioni

 

Le novità per il Terzo Settore nel c.d. “Decreto Semplificazioni”

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 26 ottobre 2022

 

 

 

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Erogazioni liberali a favore degli Istituti tecnologici (Its Academy). Definite le modalità di fruizione dei bonus, in dichiarazione o in F24

Pronte le regole per beneficiare del bonus pari al 30% o al 60% riconosciuto a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore delle fondazioni Its Academy, gli Istituti tecnologici superiori previsti dalla legge di riforma n. 99/2022. Un provvedimento di oggi, firmato dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce le modalità di fruizione del credito d’imposta e fa il punto sulle altre agevolazioni connesse.

 

Il credito d’imposta

 

La Legge di riforma degli Istituti tecnici superiori ha previsto un credito d’imposta pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni Its Academy, cui è affidato il compito di potenziare e ampliare, tramite gli Istituti tecnologici superiori, la formazione professionalizzante nel nostro Paese. Sono ammesse al beneficio le elargizioni effettuate con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento così come donazioni, lasciti e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Il credito d’imposta sale al 60% se la fondazione beneficiaria opera in province con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale.

 

Come si utilizza il bonus

 

Il provvedimento spiega che il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione. In alternativa, potrà essere usato in compensazione tramite F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, con un codice tributo che verrà successivamente istituito. Per i titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo.

 

Le altre agevolazioni dell’universo ITS Academy

 

Il provvedimento ricorda gli altri benefici stabiliti dalla legge n. 99/2022: in particolare, è prevista la possibilità, per chi segue i percorsi formativi degli ITS Academy, di riscattare ai fini previdenziali il relativo periodo di frequenza e la deduzione ai fini IRPEF dei relativi contributi oppure la detrazione nella misura del 19% da parte dei soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. Per gli iscritti sono inoltre detraibili al 19% le rette per la frequenza così come le erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022)




Cdm. Approvato un nuovo decreto-legge su energia, superbonus e benefit aziendali

Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (decreto-legge)

 

Link al testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 270 del 18 novembre 2022) e in vigore dal 19.11.2022.

 

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 10 novembre 2022, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Sulla base dell’autorizzazione parlamentare già ricevuta, il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia.

Di seguito le principali misure introdotte.

 

Benefit aziendali esentasse

 

Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).

 

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022

 

Con uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro, si proroga fino al 31 dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:

40 per cento per le imprese energivore e gasivore;
30 per cento per imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.

 

Disposizioni in materia di accise e d’imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

 

Si stanziano 1,3 miliardi di euro per la proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 dello sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel, che conferma il taglio di 30,5 centesimi al litro (considerato anche l’effetto sull’IVA). Per il GPL lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi considerando l’impatto sull’IVA.

 

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

 

Per fronteggiare l’incremento dei costi dell’energia, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.a. è autorizzata a concedere una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo.

 

Misure per l’incremento della produzione di gas naturale

 

Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici). Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale il GSE potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale.

Sono previste inoltre, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale, l’aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone di mare e l’autorizzazione di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia.

 

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

 

Si stanziano 80 milioni di euro per la concessione di un credito d’imposta agli esercenti per la trasmissione della fattura telematica all’Agenzia delle entrate. Il contributo è pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.

 

Tetto al contante

 

Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti passa da 1.000 a 5.000 euro.

 

Superbonus

 

Si anticipa la rimodulazione al 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare).

Il superbonus si applica invece al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.

 

Esenzioni in materia di imposte

 

Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività.

 

Rinnovo del contratto degli insegnanti

 

Si stanziano ulteriori 100 milioni per il rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca.

 

Esenzione imposta di bollo emergenze

 

Si introduce una disposizione che prevede, a regime, l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, comunque denominati, a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.