Piattaforme online. In Gazzetta il D.Lgs. che recepisce la direttiva Dac7 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023 il D.Lgs. 1° marzo 2023, n. 32, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale».

Il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (cd. DAC 7), che modifica la normativa europea in materia di scambio di informazioni nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC).

In pratica, con il decreto legislativo viene esercitata, la delega contenuta nel combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022) e del relativo allegato A, n. 10 alla legge medesima.

Si ricorda, in estrema sintesi, che la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 reca un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva intesa a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, mediante la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali. A tal fine, essa modifica la direttiva 2011/16/UE (cosiddetta DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri. La DAC 1 è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni, con sei direttive successive, per estendere progressivamente l’ambito applicativo dello scambio di informazioni nel settore fiscale. La direttiva 2021/514/UE interviene su tale impianto normativo per estendere, dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell’economia digitale. Essa intende codificare il concetto di prevedibile pertinenza (foreseeable relevance) delle informazioni, delineare le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti (group request), estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (royalties), ampliare il novero delle informazioni da trasmettere, nonché regolamentare l’esecuzione dei controlli congiunti (joint audits). Essa persegue lo scopo di contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell’economia mediante l’introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme. La DAC 7 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2023 e che siano invece adottate e pubblicate entro il 31 dicembre 2023, con applicazione, al più tardi a decorrere dall’1 gennaio 2024, le disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei dati.

Tornando al contenuto del decreto delegato n. 32/2023, si evidenzia che i capi da I a IV (articoli da 1 a 15) recepiscono le definizioni e delineano le procedure relative agli obblighi di comunicazione periodica all’amministrazione fiscale degli altri Stati che le norme europee pongono in capo ai gestori delle piattaforme digitali. Il capo V (articoli da 16 a 19) introduce ulteriori modifiche che riguardano tra l’altro la protezione e violazione dei dati, le verifiche congiunte e i termini di decorrenza del provvedimento delegato.

In particolare, l’articolo 1 delinea l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi da I a IV del decreto legislativo in esame, precisando che esse riguardano lo scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini fiscali (di cui al successivo articolo 11), raccolte dai gestori di piattaforma su cui incombono gli obblighi di comunicazione. L’articolo 2 reca le definizioni rilevanti.

Quanto alla nozione di «venditore escluso», la definizione di cui alla lettera q) comprende quattro categorie, che presentano un rischio limitato con riferimento all’osservanza degli obblighi fiscali.

Conseguentemente, è escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al D.Lgs. in esame, il venditore che è:

  • un’entità statale come definita dalla successiva lettera t), ossia il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;
  • un’entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un’entità collegata di un’entità di tal tipo e pertanto, si tratta di entità escluse in quanto generalmente soggette ad altre forme di controllo e di trasparenza;
  • un’entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una «proprietà inserzionata» durante il periodo oggetto di comunicazione. Per proprietà inserzionata, secondo la definizione di cui alla lettera bb), si intende l’insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore. La disposizione mira a escludere i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero che forniscono alloggi con una frequenza elevata e rispetto ai quali l’Amministrazione fiscale è in grado di verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi sulla base di altre fonti informative esistenti;
  • un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a duemila euro durante il periodo oggetto di comunicazione. Si tratta, quindi, di venditori la cui attività non appare significativa in relazione alle finalità perseguite dalla direttiva.

L’articolo 3 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica per identificare i venditori esclusi.

L’articolo 4 stabilisce, ai commi 1 e 2, le informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori, diversi dai venditori esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche. Il comma 3 e il comma 4 prevedono alcune deroghe all’obbligo di acquisizione di informazioni, legate alla provenienza delle informazioni o alla loro indisponibilità. In base al comma 5, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è tenuto a determinare l’affidabilità delle informazioni acquisite attraverso le informazioni e i documenti di cui dispone negli archivi di cui dispone. Il comma 6, in deroga a quanto previsto in via generale, dispone che il gestore, ai fini dell’espletamento delle procedure di adeguata verifica sui venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un’entità è divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del D.Lgs.), può determinare l’affidabilità delle informazioni acquisite utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone. Infine, il comma 7 dispone, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 5 e 6, che qualora il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni acquisite sono inesatte – alla luce delle informazioni fornite dall’autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore – è tenuto ad attivarsi per chiedere al venditore di rettificare le informazioni inesatte e, al contempo, fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili, provenienti da una fonte indipendente.

L’articolo 5 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riferimento alla determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore.

L’articolo 6 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all’acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma.

L’articolo 7 prescrive la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse.

L’articolo 8 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori attivi, ossia coloro che prestano almeno un’attività pertinente (per esempio locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto).

L’articolo 9 disciplina l’ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi.

L’articolo 10 delinea gli obblighi di comunicazione dei gestori di piattaforma e i casi di esonero.

L’articolo 11 elenca le informazioni che devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

L’articolo 12 introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione.

L’articolo 13 disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria.

L’articolo 14 regola la procedura di registrazione unica di un gestore estero.

L’articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni tra l’Agenzia delle entrate e le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforma.

L’articolo 16 specifica le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, con particolare riferimento al:

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» (comma 1); e
  • Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, «Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE» (comma 2).

Con riguardo al D.P.R. 600/73, all’articolo 31-bis sono :

  • al comma terzo, inserito il riferimento al nuovo articolo 8-bis quater della Direttiva 2011/16/UE, necessario per estendere i termini di operatività dell’assistenza amministrativa al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforma;
  • al comma sesto, inserite alle già indicate imposte sul reddito e sul patrimonio – l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, tra quelle per cui il corretto accertamento e le comunicazioni tra gli Stati membri non configurano una violazione del segreto d’ufficio.
  • al comma settimo, ammessi i mezzi di comunicazione elettronici, in sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni.
  • al comma decimo, inserito il riferimento al nuovo termine di 60 giorni, a far data dal ricevimento della proposta del controllo simultaneo, entro i quali l’Amministrazione finanziaria comunica l’esito, adesione o rifiuto motivato della proposta.

Dopo l’articolo 31-bis è aggiunto il nuovo articolo 31-bis.1, che introduce le verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea. Al tal fine ed in conformità alla nozione di cui all’articolo 2, lett. ee) del decreto legislativo in esame, per verifica congiunta si intende un’indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta, i quali rappresentano un interesse comune o complementare per le medesime autorità competenti di detti Stati membri. Ad integrazione del quadro normativo vigente, che già disciplina la presenza negli uffici amministrativi di funzionari di un altro Stato membro e la loro partecipazione alle indagini amministrative (ex art. 31-bis, comma 7, D.P.R. 600/73), nonché i controlli simultanei (ex art. 31-bis, commi 8-10, D.P.R. 600/73), ed allo scopo di rafforzare ulteriormente la cooperazione amministrativa, si è ritenuto necessario introdurre anche lo strumento delle verifiche congiunte, disciplinate dal nuovo articolo 12-bis della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2021/514 in recepimento.

L’articolo 17 introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali.

Infine, l’articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 19 dispone che le norme entrano in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, (ossia il 26 marzo 2023).

 

Link al testo del Decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2022

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Speciale – Manovra 2023

 

La Legge di Bilancio 2023

Tutte le novità per imprese, professionisti e contribuenti

Il testo della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Vedi anche:

 

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2023 per imprese, professionisti e contribuenti

 

Primi chiarimenti

 

Regole ed esemplificazioni per la definizione degli avvisi bonari (o degli importi residui) e per il prolungamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali dei piani di rateazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 13 gennaio 2023: «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – Rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni – Proroga dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2 e 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Le misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 

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Attenzione nuovi attacchi di phishing. Segnalazione dell’Agenzia delle entrate di ulteriore campagna di malspam Gozi/Ursnif | La finta email dell’Agenzia delle entrate

 

 

Avviso dell’Agenzia delle Entrate del 5 gennaio 2023 – Ulteriore campagna di malspam Gozi/Ursnif

 

Con l’inizio del nuovo anno, non poteva mancare l’ennesima campagna di diffusione del malware Ursnif che utilizza indebitamente il nome dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima variante, in particolare, fa riferimento alle disposizioni in materia di efficientamento energetico e ripropone con poche modifiche gli stessi contenuti già segnalati in passato, come ad esempio nella news del 18 febbraio 2022.

La mail ha oggetto “Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria” ed è inviata dalla casella ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it.

Nel corpo del messaggio si chiede di prendere immediatamente visione delle “disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici” presenti nell’immancabile allegato con contenuto malevolo. Saltano subito all’occhio alcune grossolane imprecisioni tipiche dei messaggi di questo tipo.

È appena il caso di citarne alcuni, quali la spaziatura scostante (due o più spazi fra le parole, uno spazio prima della virgola) o le improprietà di linguaggio (“potersi regolamentare”).

Di seguito un esempio:

L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara totalmente estranea e ricorda che, in caso di dubbi sull’autenticità di eventuali comunicazioni, si può far riferimento ai contatti reperibili sul sito istituzionale o all’ufficio delle Entrate territorialmente competente.




Albo dei gestori della crisi d’impresa. Al via la presentazione delle domande di iscrizione

In attuazione dell’articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», con decreto del Ministro della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 è stato adottato il «Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza».

Con disposizione del Capo di Gabinetto Ministro della giustizia del 3 gennaio 2023 (prot. GAB 0000251.U) è stato comunicato che a partire dal 5 gennaio 2023 alle ore 12.00 i soggetti interessati all’iscrizione  all’Albo potranno inserire le domande sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.

Di seguito il link al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, di adozione delle specifiche tecniche di funzionamento dell’albo dei gestori delle procedure disciplinate dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Le specifiche sono efficaci a decorrere dal 5 gennaio 2023 alle ore 12.00; a partire da tale momento i soggetti interessati all’iscrizione all’albo possono inserire le domande sul portale raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.

Vedi anche “Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Modalità di versamento del contributo per l’iscrizione”

(Link esterni verso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia)

Ai fini della consultazione da parte dei Magistrati per la selezione dei gestori da nominare nelle procedure regolate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e da parte del pubblico in generale, l’Albo sarà disponibile dopo il primo popolamento straordinario, all’esito della procedura di verifica delle domande presentate.

Fino al 31 marzo 2023, in funzione della creazione di un primo elenco di soggetti incaricabili nelle procedure indicate, si svolgerà la fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’iscrizione e di valutazione delle stesse ad opera dell’ufficio competente.

A partire dal 1° aprile 2023 l’Albo sarà, pertanto, accessibile in consultazione al pubblico e ai Magistrati, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75 e nei termini di cui all’art. 5, comma secondo del decreto ministeriale. Nelle more, quindi, l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

Dalla data del 1° aprile 2023 l’Albo sarà costantemente aggiornato, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto ministeriale.

Fonte: Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia




Non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro. Online le istruzioni per gli enti creditori “diversi”

L’Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori” sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso.

 

Cosa prevede la Legge di bilancio

 

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute.

Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

La Legge (art. 1, comma 229) prevede inoltre che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 5 gennaio 2023)




Contributo annuale 2023 per il registro dei revisori legali. In arrivo l’avviso di pagamento a mezzo PEC

Il 31 gennaio 2023 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2023, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 318 del 23/12/2020) – è pari ad euro 35,00.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che sarà recapitato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria (PEO) e, in via residuale, tramite posta ordinaria.

In caso di mancata ricezione dell’avviso è possibile in ogni caso procedere al pagamento del contributo con le modalità indicate nella sezione “Contributi Annuali”.

Si ricorda infine che nell’area riservata, accessibile tramite SPID, sarà possibile per ciascun revisore consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo PEC.

Riguardo all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) si sollecita, per coloro che non avessero ancora provveduto, l’inserimento di tale dato, al fine di non incorrere nelle sanzioni espressamente previste dall’articolo 13 del Regolamento n. 135 del 2021 in caso di inosservanza di tale obbligo.

(Così, comunicazione pubblicata 4 gennaio 2023 nel portale della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato – Mef: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/)

 

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, recante: «Regolamento concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. In vigore dal 19 ottobre 2021

Link al testo della Circolare Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 3 dicembre 2020, n. 23, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese – D.L. 16/07/2020, n.76, conv., con mod., dalla L. 11/09/2020, n.120, “c.d. Decreto Semplificazioni” – Art. 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, , conv., con mod., dalla L. 28 01 2009, n. 2 – MEF-RGS -(Prot. 229083 del 03/12/2020)




Libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale. Inps al lavoro per recepire le novità della legge di bilancio 2023

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 342 a 354) introduce importanti novità per quanto riguarda il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

In particolare, dall’ 1° gennaio 2023, è previsto:

  • l’aumento a 10.000 euro per anno civile del limite di compenso erogabile dall’utilizzatore nei confronti dei prestatori di lavoro;
  • l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • il superamento dei precedenti limiti che imponevano alle imprese del turismo di occupare solo particolari categorie di lavoratori.

Per le imprese agricole sono introdotte forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato.

Il nuovo regime specifico prevede, tra l’altro, l’inoltro della Comunicazione Obbligatoria di assunzione al competente Centro per l’impiego.

“L’INPS sta lavorando per adeguare i sistemi informativi alle novità normative, con progressivi aggiornamenti a decorrere dal 1° gennaio 2023 e per completare le modifiche della sezione dedicata alle imprese del turismo entro questo mese” ha annunciato Vincenzo Caridi – Direttore generale dell’INPS.

Così, comunicato stampa del 2 gennaio 2023




Contributo di 40 euro al mese per spese alimentari, sanitarie e contro caro bollette. Pronti i nuovi moduli per Carta Acquisti

Dal 1° gennaio sono disponibili sul sito del Mef i moduli per richiedere la Carta Acquisti che consente ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, di ottenere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

I destinatari del contributo possono effettuare acquisti attraverso una carta elettronica di pagamento presso negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata.

La domanda per la Carta Acquisti (completamente gratuita per gli aventi diritto) può essere presentata negli Uffici Postali compilando il modulo sulla base dei requisiti richiesti.

Coloro che hanno ottenuto la Carta negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, potranno usufruire del beneficio senza bisogno di una nuova richiesta.

(Così, comunicato stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 2 gennaio 2023)

Qui per saperne di più e scaricare i moduli

(Link esterno al sito: https://www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti/)

 

Informazioni introduttive

 

Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili.

Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.

Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua fascia di età, oppure andando alle Poste o all’INPS, dove otterrà tutte le informazioni del caso. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione

Fonte: Mef, sito: https://www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti/




Legge di Bilancio 2023. Le principali misure in favore di lavoratori e famiglie

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie.

 

Taglio del cuneo fiscale per l’anno 2023

 

Incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico.

 

Incremento della dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacolo

 

Incrementate di 60 milioni di euro per l’anno 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025 le risorse del “Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET” a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

 

Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile

 

In via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni (“pensione anticipata flessibile”, cd. quota 103). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale)

 

Estesa al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall’INPS (sino al raggiungimento dell’età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d’età e non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.

 

Modifiche al trattamento cosiddetto “Opzione Donna“

 

Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.

 

Incremento dei trattamenti previsti dal Fondo per le vittime dell’amianto

 

Dal primo gennaio 2023, è elevata dal 15 al 17% della rendita in godimento la prestazione aggiuntiva a carico dell’INAIL e da 10.000 a 15.000 euro la prestazione di importo fisso i favore dei malati di mesotelioma.

 

Agevolazione per l’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza

 

Previsto l’esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

 

Agevolazione per l’assunzione di donne e giovani e nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anni

 

Analoga agevolazione è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani. Esteso a tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant’anni.

 

Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori fragili

 

Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti cosiddetti fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

 

Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici

 

Rivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell’85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

 

Nuove linee di indirizzo per la gestione degli enti previdenziali

 

Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell’INPGI. Decorso infruttuosamente il termine, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta, che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all’approvazione ministeriale.

 

Riforma del Reddito di Cittadinanza

 

Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti e, comunque, per l’efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e, nell’ottica di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all’abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’anno 2024.

 

Istituzione del Fondo per la sperimentazione del Reddito Alimentare, del Fondo per le periferie inclusive e del Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo

 

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, pertanto, il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l’erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del trattamento, la platea dei beneficiari, nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al fine di favorire e promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo denominato “Fondo per le periferie inclusive“. I criteri di gestione saranno previsti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l’inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Il Fondo avrà una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

Presentazione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’ISEE

 

A decorrere dal primo luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.

 

Nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione e proroghe di trattamenti di sostegni al reddito

 

Stanziate ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione per il rifinanziamento: – del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, per l’anno 2023; – di un’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio; – delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center; – dell’integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche; – per la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018 (convertito in legge n. 130/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

 

Una tantum per i pubblici dipendenti

 

Nel solo anno 2023, sarà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

 

Riconoscimento dell’indennità di amministrazione per il personale di INL e ANPAL

 

Al fine di perseguire l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall’anno 2023 al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l’indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Nuove risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e il Fondo per la crescita sostenibile

 

Nuove importanti risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché per il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Versati 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, per il Piano nazionale di azione contro tratta e sfruttamento. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

 

Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali

 

Anzitutto, è prevista l’applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club. È abrogata la previsione che richiedeva, nell’ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l’autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall’utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale. Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

 

Incremento dell’assegno unico e universale per i figli a carico

 

Dal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

 

Congedo parentale

 

Previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all’80%, fino al sesto anno di vita del bambino.

 

Previsione del “buono portuale“

 

Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all’80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/legge-di-bilancio-2023.aspx/




Bonus energetici I e II trimestre 2022. Dal 2023 stop alle compensazioni | La fruizione dei bonus deve avvenire entro il 31 dicembre 2022

Con la risoluzione n. 81 del 30 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo relativi ai crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante primo e nel secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Al riguardo, la disciplina di riferimento dei crediti d’imposta riportati nella tabella contenuta nella citata risoluzione ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

In pratica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo 6960, 6961, 6966, 6962, 6963, 6964, 6965, 6967, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727 non saranno più utilizzabili in compensazione.

 

 

 

 

 

 




Le principali misure previste della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio per il 2023)

La Legge di Bilancio per il 2023, approvata dal Consiglio dei ministri il 21 novembre 2022, ha ricevuto il via libera definitivo del Senato il 29 dicembre 2022.

 

 

Già pubblicati in Gazzetta ufficiale sia il Milleproroghe 2023 (D.L. n. 198/2022) sia la Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

Legge di bilancio 2023

Nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, Suppl. Ordinario n. 43, è pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (Legge di bilancio 2023). In vigore dal 1° gennaio 2023.

Decreto-legge “Milleproroghe 2023”

Nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è pubblicato il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», c.d. “Milleproroghe 2023”. In vigore dal 30 dicembre 2022

 

Ecco le principali misure previste nella manovra.

 

Pacchetto contro il caro energia

 

Le risorse destinate alle misure contro il caro energia ammontano a oltre 21 miliardi di euro e consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese allargando anche la platea dei beneficiari.

Nel dettaglio, per il primo trimestre 2023 è confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette e rifinanziato il credito d’imposta per le imprese piccole e le attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali che salirà dal 30% al 35%, mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%.

Inoltre, nel 2023 l’aliquota IVA si riduce al 10% per i pellet e al 5% per i consumi associati al teleriscaldamento relativi al primo trimestre dell’anno.

Prorogata anche al primo trimestre 2023 l’aliquota IVA ridotta al 5% per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

L’Autorità per l’energia potrà sospendere fino al 31 gennaio 2023 i distacchi di gas per le grandi imprese morose.

Per il comparto sanità stanziati circa 2 miliardi di euro per il 2023 (compresi i costi per l’energia), mentre agli enti territoriali, comprese le risorse per il trasporto pubblico locale, è destinato circa un miliardo di euro.

 

Pacchetto famiglia

 

Bonus sociale bollette

Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.

Misure contro inflazione

Riduzione dell’IVA al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima femminile. Viene inoltre istituito un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una “Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 15mila euro gestita dai Comuni e volta all’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di una sorta di “buoni spesa” da utilizzare presso punti vendita che aderiscono all’iniziativa con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari.

Assegno unico per le famiglie

Dal 1° gennaio 2023 previsto un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con Isee fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per i disabili.

 

 

 

Assegno Unico e Universale: INPS pronta per riconoscere le maggiorazioni

 

La legge di bilancio 2023 apporta significative modifiche agli importi spettanti alle famiglie beneficiarie di Assegno Unico e Universale con figli di età inferiore a un anno e per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, con la presenza di almeno un figlio in età compresa tra uno e tre anni.

In particolare, per il 2023 è sancito:

  • l’aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che sale a 150 euro mensili a nucleo;
  • l’aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l’importo spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;
  • l’aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce ISEE di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.

La manovra interviene anche in favore dei nuclei con figli disabili, disponendo la corresponsione a regime degli aumenti che erano stati riconosciuti nel corso del 2022.

“L’INPS è già pronta a riconoscere le maggiorazioni e la rivalutazione degli assegni” ha annunciato Vincenzo Caridi – Direttore generale dell’INPS.

Gli importi definitivi saranno comunicati con una successiva circolare dell’INPS, anche per tenere conto della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita, rivalutazione che sarà resa nota con decreto ministeriale entro la metà di gennaio.

Gli aumenti spettanti, rivalutati a norma di legge, saranno conseguentemente erogati a partire dalla mensilità di febbraio 2023, fatto salvo il diritto ad eventuali conguagli spettanti a decorrere da gennaio 2023.

(Così, comunicato stampa Inps del 30 dicembre 2022)

 

Congedo parentale

Previsto un mese in più di congedo facoltativo e retribuito all’80%, utilizzabile da uno dei due genitori (in via alternativa) fino ai sei anni di vita del figlio.

Reddito alimentare

Avvio della sperimentazione del reddito alimentare per chi è in povertà assoluta. Con un fondo da 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 saranno distribuiti pacchi alimentari, realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare.

 

Misure fiscali per dipendenti, micro imprese e professionisti

 

Taglio cuneo fiscale fino 3% per i lavoratori dipendenti con redditi bassi

Esonero contributivo del 2% per redditi fino a 35.000 euro e del 3% per redditi fino a 25.000 euro. La riduzione del cuneo è tutta a beneficio dei lavoratori.

Premi di produttività detassati

Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.

Agevolazioni assunzioni a tempo indeterminato

Agevolazioni, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 8 mila euro per donne e giovani che hanno già un contratto a tempo determinato e per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Agevolazioni per acquisto prima casa

Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario

Per attenuare l’impatto degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile è stata ripristinata la norma del 2012 che permette di trasformare i mutui ipotecari da tasso variabile a tasso fisso. Per beneficiare di questa misura è previsto un Isee massimo di 35.000 euro e un tetto massimo del mutuo fino a 200.000 euro per l’acquisto della prima casa.

Flat tax incrementale per i lavoratori al 15%

Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.

Flat tax per autonomi e partite IVA

Estesa la flat tax al 15% per autonomi e partite Iva con ricavi fino a 85mila.

Accesso al regime di contabilità semplificata con l’innalzamento soglia

Rivista la disciplina per l’accesso al regime di contabilità semplificata con l’innalzamento da 400mila a 500mila euro di ricavi e compensi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e da 700mila a 800mila per le imprese aventi per oggetto altre attività. Inoltre, previsto l’innalzamento dal 3% al 6% della deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori.

Superbonus

Modifica dei termini previsti dal D.L quater per la presentazione della Cilas per i condomini.

I condomini per poter beneficiare del Superbonus al 110% potranno presentare la Cilas entro il 31 dicembre 2022 a condizione che la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori sia stata adottata entro il 18 novembre 2022.

Confermata a partire dal 1° gennaio 2023 la rimodulazione del bonus dal 110% al 90%.

Bonus mobili e elettrodomestici green

Proroga della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici green. Il tetto per il 2023 viene innalzato a 8.000 euro (rispetto ai 5mila previsti a legislazione vigente).

Bonus psicologo

Il bonus psicologo diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro, con tetto Isee a 50.000 euro.

Carta cultura giovani e carta del merito

Per favorire l’accesso dei giovani ad iniziative culturali è stata rivista la misura per la card diciottenni, e sono state istituite la “carta della cultura giovani”, destinata a tutti i residenti appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro e utilizzabile nel diciannovesimo anno di età, e la “carta del merito”, in favore dei ragazzi che hanno conseguito entro il diciannovesimo anno di età il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi.

 

Pensioni

 

Stop alla Legge Fornero

Avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro rifinanziato bonus Maroni che prevede una decontribuzione del 10%.

Opzione Donna

Prorogata per il 2023 “Opzione donna” con modifiche: in pensione a 58 anni con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi. “Opzione donna” è riservata a particolari categorie: caregiver, invalide (invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.

Ape sociale

Confermata anche per il 2023 la misura dell’Ape sociale (“Anticipo pensionistico” sociale) per i lavori usuranti.

Indicizzazione pensioni

Revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023-2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell’85% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo.

Pensioni minime

Previsto per il 2023 l’innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75.

 

Imprese

 

Prevista la sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate.

Per il rilancio degli investimenti privati viene rifinanziata la misura agevolativa nuova Sabatini (150 milioni complessivi).

Rifinanziamento per il 2023 del Fondo di garanzia Pmi. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro).

Prorogato bonus Ipo: il credito d’imposta per favorire la quotazione delle Pmi in Borsa.

 

Misure per il sud

 

Prorogati al 2023 le agevolazioni (credito d’imposta e incentivi) sugli investimenti effettuati nelle regioni del Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali (Zes) e per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione in favore delle imprese localizzate al Sud.

 

Altri interventi

 

Reddito di cittadinanza

Inizia il periodo transitorio verso l’abolizione del reddito di cittadinanza. Dal 1 gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. È inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, il beneficio del reddito decade come nel caso in cui si rifiuti la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari.

Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e sarà sostituito da una nuova riforma. I risparmi di spesa verranno allocati in un apposito fondo che finanzierà la riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all’inclusione.

Tregua fiscale

A partire dal 31 marzo 2023 cancellazione delle cartelle fino al 2015 che hanno un importo inferiore a 1.000 euro.

Rateizzazione (fino a 5 anni) dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022 senza aggravio di sanzioni e interessi per chi, a causa dell’emergenza Covid, caro bollette e difficoltà economiche, non ha versato le tasse. Prevista una mini sanzione del 3% sui debiti del biennio 2019-2020.

Per le società sportive è previsto che paghino tutti i contributi previdenziali entro il 29 dicembre 2022 e dal 1° gennaio il 3% (sanzione) anticipato sugli importi dovuti al fisco (sospesi durante emergenza sanitaria), che potranno essere corrisposti in 60 rate, con le stesse modalità previste per tutte le aziende che intendono regolarizzare la loro posizione.

 

 

 

 

Definizione agevolata 2022

 

La“Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022), recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.

La disposizione normativa prevede lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, e la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”.

 

“Stralcio” dei debiti fino a 1000 euro

 

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1000 euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a 1000 euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

 

Definizione agevolata

 

L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova “Definizione agevolata” per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla “Definizione agevolata”, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate su questo sito entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione – https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-2022/

 

 

Istituti deflattivi del contenzioso tributario

 

Nell’ambito delle disposizioni presenti nell’articolo 1, i commi 186 e seguenti prevedono la chiusura delle liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che risultano pendenti in ogni stato e grado del giudizio alla data del 1° gennaio 2023, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione. Possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il versamento di un importo, pari al valore della controversia stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Nei commi da 187 a 191 sono individuate le percentuali e i parametri di determinazione degli importi da pagare.

Vedi anche:

Le definizioni agevolate delle controversie fiscali pendenti previste dalla legge di bilancio 2023
di Enrico Molteni

 

 

 

Tetto al contante

Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro.

Costi commissioni Pos

Istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate per valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche tra 0 e 30 euro per gli esercenti con fatturato fino a 400mila euro. Qualora non si raggiunga un’intesa sarà previsto un contributo straordinario a carico delle banche pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni e dalle transazioni fino a 30 euro.

Entrate da extraprofitti società energetiche

Nel 2023 è istituito un “contributo di solidarietà” temporaneo del 50% sul reddito 2022 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nel periodo 2018-2021. L’ammontare del contributo non può superare il 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022.

La tassa sugli extraprofitti si applicherà alle società che generano almeno il 75% dei loro ricavi da attività nei settori della produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi.

Riattivazione società “Ponte Stretto”

Per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto prevista la riattivazione della società “Stretto di Messina spa” attualmente in liquidazione.

Fonte: https://www.mef.gov.it/inevidenza/Legge-di-bilancio-2023-approvata-dal-Parlamento/




Il Senato ha approvato definitivamente il Ddl di bilancio 2023

Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato, giovedì 29 dicembre, ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023 (A.S. 442) dopo aver rinnovato la fiducia al Governo sull’approvazione dell’art.1, nel testo licenziato dalla Camera, con 109 voti favorevoli, 76 contrari e un’astensione. Il 28 dicembre il ddl è stato discusso in Aula e si è proceduto alla votazione degli articoli da 2-21 (II Sezione).

Link al testo dell’ Atto Senato 442 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

 

Aggiornamento ore 9:00

Legge di bilancio 2023. Dalle 9, sono previste le dichiarazioni di voto. Seguirà la votazione del Ddl di bilancio 2023 nel suo complesso (A.S. 442)

L’Assemblea del Senato è convocata oggi, giovedì 29 dicembre, per il seguito della discussione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, approvato dalla Camera (A.S. n. 442).

Nella seduta di mercoledì 28 dicembre, il ddl di bilancio 2023 è stato discusso in Aula senza la relazione della Commissione Bilancio: a conclusione della discussione generale, dopo la votazione degli articoli da 2 a 22 (II Sezione ovvero stati di previsione), il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’art. 1 del ddl, nel testo identico a quello approvato dalla Camera. Come stabilito dalla Capigruppo, le dichiarazioni di voto, con trasmissione diretta televisiva, e la votazione nominale con appello avranno luogo oggi, giovedì 29 dicembre; a seguire, si procederà al voto finale a scrutinio elettronico del disegno di legge di bilancio nel suo complesso.

Vedi anche: https://webtv.senato.it/Leg19/webtv_aula?seduta_assemblea=25155

 

 




Prorogato l’aggiornamento dei registratori di cassa

È prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità per l’Agenzia di approvare, in via transitoria, le modifiche necessarie per adeguare i registratori di cassa adattati a “registratore telematico” già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello.  Lo slittamento del termine consente così ai produttori di adeguare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli ancora molto diffusi sul mercato, altrimenti non aggiornabili.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 480030 del 28 dicembre 2022 prorogata la possibilità per l’Agenzia, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, che si rendano necessarie per l’adeguamento di Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti. 

Link al testo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 480030 del 28 dicembre 2022, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri», pubblicato il 28.12.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2022

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Commenti

 

Le definizioni agevolate delle controversie fiscali pendenti previste dalla legge di bilancio 2023
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia UE:

Frodi IVA – Regime probatorio

 

Il punto della Corte di giustizia Ue sull’onere della prova nelle frodi carosello, con particolare riguardo all’attribuzione della “conoscenza o conoscibilità” dell’evasione fiscale nelle filiere

Corte di Giustizia UE – Sezione X – Sentenza del 1° dicembre 2022, Causa C-512/21: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Controlli necessari e attribuzione della conoscenza dell’evasione fiscale nelle filiere – Soggetti passivi che commissionano a terzi varie parti del loro processo di acquisto o vendita – Diritto a detrazione dell’IVA – Determinazione del soggetto passivo – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Frode fiscale o frode carosello – Obbligo di diligenza del soggetto passivo – Ripartizione dell’onere della prova tra il soggetto passivo e l’amministrazione tributaria quando è presente il sospetto di frodi carosello – Presa in considerazione di una violazione degli obblighi derivanti da disposizioni nazionali e dal diritto dell’Unione relative alla sicurezza della catena alimentare – Mandato conferito dal soggetto passivo a un terzo per effettuare le operazioni soggette ad imposta – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Diritto ad un processo equo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, CDFUE (vincolante con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009) – Interpretazione degli artt. 9, par. 1, 10, 167, 168, lett. a) e 178, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Valutazione delle rimanenze di magazzino

 

Magazzino. La valutazione delle rimanenze va effettuata al minore tra “costo” e “mercato”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 35571 del 2 dicembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Valutazione delle rimanenze di magazzino – Criteri – Art. 92, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2426 c.c.»

 

Debiti tributari del “de cuius” – Rinunzia all’eredità

 

La “definitività” della pretesa impositiva irrilevante nei confronti del chiamato che ha rinunciato all’eredità. La successiva cartella va annullata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 37064 del 19 dicembre 2022: «SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Disposizioni generali – Delazione dell’eredità – Chiamato all’eredità – Avviso di accertamento dell’imposta – Omessa impugnazione – Rinuncia all’eredità legittimamente esercitata – Effetti – Debiti tributari del “de cuius” – Chiamato all’eredità rinunciante – Soggetto passivo dell’imposizione – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del rinunciante di far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto – Art. 521 c.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente

 

Fatture soggettivamente inesistenti. Il Fisco non può chiedere al contribuente-cessionario approfondite indagini (anche internazionali) proprie dell’A.F.

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ancona – Sezione II – Sentenza n. 501 del 22 novembre 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Rilevanza che le caratteristiche della società fornitrice (Cartiera) siano state accertate soltanto a seguito di approfondite indagini da parte degli organi inquirenti – Potenzialità investigative approfondite sul fornitore non richiedibili al destinatario delle fatture soggettivamente inesistenti – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Artt. 19, 21 e 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Prassi

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Contenzioso tributario – Onere della prova

 

L’onere della prova nel processo tributario, a seguito della Legge 31 agosto 2022, n. 130

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 dicembre 2022

 

 

Legislazione

 

Saggio di interesse legale

 

Interessi legali: dal 2023 al 5 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022: «Modifica del saggio degli interessi legali»

 

 

 

Registrazione del contratto di comodato

 

Registrare un contratto di comodato. Dal 20 dicembre nuovo servizio via web. La novità sarà presto estesa anche ad altri atti privati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2022, prot. n. 465502/2022: «Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni»

 

 

 

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Pagamenti società sportive entro il 29 dicembre. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate per i versamento dei tributi sospesi

In favore di società e gli enti sportivi,  il comma 160, del Ddl “di Bilancio 2023” ha riaperto i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l’IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e scaduti il 22 dicembre 2022.

Si seguito il testo dei commi 160 e 161 del Ddl.

«160. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall’articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

161. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.».

Sulla rimessione in termini dei versamenti delle ritenute e dei tributi da parte delle società e gli enti sportivi entro i 29 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 80 del 27 dicembre 2022 (di seguito riportata) ha fornito chiarimenti sulla compilazione del modello di pagamento F24.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 80 del 27 dicembre 2022, con oggetto: «RISCOSSIONE – Disposizioni in materia di sport – Versamenti già sospesi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche – Rimessione in termini dei versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, in scadenza il 22 dicembre 2022 – Art. 13, comma 1, del D.L. 18/11/2022, n. 176»

 

Il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 dicembre 2022, contiene all’articolo 1, commi 160 e 161, disposizioni sulla rimessione in termini dei versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, scaduti il 22 dicembre 2022, relativamente ai quali si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello F24.

I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere effettuati dai soggetti interessati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023.

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del tre per cento delle somme complessivamente dovute, che dovrà essere versata per l’intero importo contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento “2022”.

 




Il Ddl di bilancio 2023 passa al Senato

Nella seduta odierna la Camera con 221 voti favorevoli e 152 voti contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nel nuovo testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea (A.C. 643-bis-A/R).

Successivamente la Camera ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nel nuovo testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea (A.C. 643-bis-A/R) e la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Il provvedimento passa all’esame dell’altro ramo del Parlamento

Ddl di bilancio 2023 (A.S.442)

Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, approvato dalla Camera, è stato trasmesso al Senato (A.S. 442). L’Assemblea di Palazzo Madama è convocata martedì 27 dicembre alle 14 per l’avvio della sessione di bilancio con le comunicazioni del Presidente ai sensi dell’articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto del ddl.

 




Legge di Bilancio 2023, si vota la fiducia alla Camera

Alle ore 19 le dichiarazioni di voto, alle ore 20,30 chiama per appello nominale sulla questione di fiducia posta dal governo sull’approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nel nuovo testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea (A.C. 643-bis-A/R).




Bonus pubblicità. Dal 9 gennaio possibile inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari 2022

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 sarà possibile inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Il nuovo modello è disponibile sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” serve per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

 

Per saperne di più:




Dichiarazioni 2023. Online le bozze di tutti i modelli con le istruzioni

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli 2023, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa. Nel dettaglio, sono online le bozze dei modelli 730, 770, Redditi persone fisiche (fascicoli 1, 2 e 3), Redditi società di capitali, Redditi società di persone, Redditi enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale e Irap. Da segnalare nei modelli 730 e Redditi persone fisiche la riconferma di Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili, mentre nei modelli Imprese, Enti e Società debuttano i crediti d’imposta per sostenere imprese e operatori economici nell’acquisto di gas e prodotti energetici.

 

Le principali innovazioni per i modelli 730 e Redditi persone fisiche

 

Nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2022 trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Con l’introduzione, da marzo 2022, dell’Assegno unico universale per i figli a carico di età non superiore a 20 anni cambia anche la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia e di conseguenza anche il prospetto della dichiarazione dei “Familiari a carico”.

Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

Rimangono poi confermate le agevolazioni Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili.

 

Modello 770/2023

 

Nella nuova dichiarazione sono stati inseriti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti. Inoltre, per l’indicazione dei versamenti effettuati nell’anno 2022, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l’emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli appositi codici. Nel quadro SO, invece, viene introdotto un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi.

 

Modelli Imprese, Enti e Società e modello Irap, le novità

 

I modelli e le relative istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le novità normative riguardanti le imposte sui redditi e l’Irap.

Tra le novità, il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, e l’abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica”.

Inoltre, tra i nuovi crediti gestiti nel quadro RU particolare rilevo assumono i contributi, sotto forma di crediti d’imposta, introdotti per far fronte agli effetti negativi derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas. Tra questi sono compresi il credito d’imposta in favore delle imprese energivore, quello in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e i bonus per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

Per gli enti non commerciali è gestita nel modello la detassazione degli utili percepiti dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Nel modello Irap, infine, è stato eliminato il quadro IQ conseguente all’esclusione delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni dal novero dei soggetti passivi dell’imposta ed è stata introdotta la nuova gestione “semplificata” delle deduzioni per lavoro dipendente nel quadro IS.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2022)

 

Le bozze dei modelli e relative istruzioni
Link al sito dell’Agenzia delle entrate

  

Certificazione unica 2023 bozze

Modello ordinario Certificazione unica

Istruzioni per l compilazione

 

Dichiarazione Iva annuale 2023 bozze

Modello Iva annuale

Istruzioni per la compilazione

 

Dichiarazione 770 2023 bozze

Modello 770

Istruzioni per la compilazione

 

Dichiarazione 730 2023 bozze

Modello 730

Istruzioni per la compilazione

 

Dichiarazione Redditi persone fisiche 2023

Modello Redditi Pf fascicolo 1

Istruzioni per la compilazione

Modello Redditi Pf fascicolo 2

Istruzioni per la compilazione

Modello Redditi Pf fascicolo 3

Istruzioni per la compilazione

 

Dichiarazione Redditi Enti non commerciali 2023 bozze

Modello Enc

Istruzioni per la compilazione

 

Dichiarazione Redditi Società di capitali 2023 bozze

Modello Sc

Istruzioni per la compilazione

 

Dichiarazione Redditi Società di persone 2023 bozze

Modello Sp

Istruzioni per la compilazione

 

Dichiarazione Irap 2023 bozze

Modello Irap

Istruzioni per la compilazione

 

Consolidato nazionale e mondiale 2023 bozze

Modello Cnm

Istruzioni per la compilazione




Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto “Milleproroghe 2023”

Il Consiglio dei ministri di riunito mercoledì 21 dicembre 2022, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Di seguito alcune tra le disposizioni previste.

 

Pubblica amministrazione

 

Si prorogano determinate autorizzazioni alle assunzioni già adottate per le pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al comparto sicurezza-difesa, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e agli enti pubblici.

 

Interno

 

Si autorizza l’impiego, per l’anno 2023, delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 in un apposito fondo di solidarietà presso il Ministero dell’interno, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili a causa dell’occupazione abusiva.

Si proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità dei titoli abilitativi alla guida rilasciati dal Regno Unito ai residenti in Italia.

 

Economia e finanze

 

Si proroga di ulteriori sei mesi (dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023) il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr).

Si proroga anche per il 2023 il regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera Sanitaria.

Nell’ambito delle disposizioni dedicate alla trasmissione dei dati sulle vendite di beni alle quali si applica l’IVA, si differisce, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine per l’applicazione dell’obbligo dell’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte esclusivamente attraverso strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, ivi compresi i POS.

Si rinvia l’efficacia delle norme introdotte con il decreto-legge 50 del 2022, in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa resi, in particolare, a mezzo “buoni pasto”, mantenendo l’attuale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fino alla data di acquisizione dell’efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023.

Si proroga anche al 2023 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell’interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR.

 

Salute

 

Si conferma, per l’anno 2023, la facoltà del Ministro della salute di ripartire le quote premiali per il finanziamento del Servizio sanitario regionale a favore delle regioni che abbiano istituito una Centrale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi e per quelle che hanno introdotto misure idonee in materia di equilibrio di bilancio.

Si proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per l’Agenzia italiana del farmaco di rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di prestazione di lavoro flessibile in scadenza, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Per tali rinnovi è previsto uno stanziamento di risorse per le quali viene indicata la copertura finanziaria.

È prorogata fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo della ricetta elettronica.

 

Istruzione e università

 

Si concedono ulteriori due mesi agli enti locali per l’aggiudicazione dei lavori e il conseguimento degli obiettivi del PNRR, nel rispetto della milestone europea fissata al 30 giugno 2023. In particolare, l’intervento si riferisce all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Si proroga per l’anno scolastico 2023/2024, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo.

Si proroga il periodo di 180 giorni previsto dalla disposizione che consente alle università, ad alcune istituzioni che rilasciano diploma di perfezionamento scientifico e agli enti pubblici di ricerca, di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca.

Si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l’erogazione dei mutui per l’edilizia residenziale universitaria da parte di Cassa depositi e prestiti alle Università interessate. S

i proroga all’anno accademico 2023-2024 la validità delle graduatorie nazionali utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato nel comparto AFAM e si rinvia all’anno accademico 2023/2024 l’entrata in vigore del regolamento per il reclutamento del personale docente e amministrativo del comparto.

 

Cultura

 

Si proroga al 31 dicembre 2023 la durata delle funzioni del commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di consentire il proseguimento dell’attività di monitoraggio dei piani di risanamento presentati. Inoltre, si proroga alla stessa data la possibilità, per ciascuna fondazione lirico-sinfonica, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale in possesso di specifici requisiti.
È prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di posare in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività degli esercizi stessi.

 

Giustizia

 

Si proroga, sino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale è consentito agli uffici giudiziari – per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria – di continuare ad avvalersi, previa stipulazione di apposite convenzioni autorizzate dal Ministero della giustizia, del personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificatamente destinato presso gli uffici giudiziari stessi, nonché la limitazione a comandi, distacchi o assegnazioni presso altre pubbliche amministrazioni del personale in servizio presso l’amministrazione della giustizia.

 

Lavoro e politiche sociali 

 

Si proroga, per il biennio 2024-2025, il contratto di espansione. Inoltre, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, si amplia la platea delle imprese ammesse al contratto di espansione e si riduce da 1.000 a 500 la soglia occupazionale necessaria la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. Qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto il 35°anno di età, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.

Si proroga poi l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Si proroga al sino 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti e si differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.

Si proroga per tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.

Si consente alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.

Si proroga al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022.

 

Infrastrutture e trasporti

 

Si rinvia al 1° gennaio 2024 il divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2.

Si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure per l’affidamento della concessione autostradale A22 Brennero-Modena. Si proroga al 31 dicembre 2023 la sospensione dell’efficacia delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

 

Ambiente e della sicurezza energetica

 

Si proroga il termine per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.

Si ridetermina nel 30 giugno 2024 il termine previsto in materia di riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.

 

Imprese e Made in Italy

 

Si proroga al 31 dicembre 2023 la durata dell’amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana.

Si differisce al 31 luglio 2023 il termine di efficacia del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del Made in Italy e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.

Si estende al 2023 la durata dello stanziamento di 40 milioni di euro per l’erogazione dei contributi per l’installazione delle “colonnine” per la ricarica dei veicoli elettrici.

In materia di credito d’imposta, considerate le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali acquistati entro il 31 dicembre 2022, sempre a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del corrispettivo pattuito.

 

Esteri e cooperazione internazionale

 

Si proroga al 31 dicembre 2023 l’applicazione delle speciali misure di sostegno in deroga (cofinanziamento a fondo perduto) in favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia e la possibilità di accedere a cofinanziamenti a fondo perduto, in favore di imprese esportatrici, al fine di far fronte agli impatti negativi sulle esportazioni.

 

Difesa

 

Si differisce, al 30 settembre 2023, il termine fissato per gli adempimenti preliminari alle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

 

Agricoltura e sovranità alimentare

 

Si prevede che le disposizioni relative ai parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, nonché alle informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, si applichino anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi (ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura) fino al 31 dicembre 2023.

 

Sport

 

Si differisce al 1° luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Si proroga sino al 30 giugno 2023 il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo.

 

Editoria

 

Si proroga al 30 giugno 2023 il termine legislativo relativo alla scadenza dei contratti in essere stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi.

Inoltre, si consente a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare, mediante procedura negoziata, notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video-fotografico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si prevede per il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo di centrale di committenza per tutte le altre amministrazioni dello Stato.

Si individuano le modalità per la classificazione della rilevanza nazionale delle Agenzie di stampa attraverso un decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria.

Infine, si consente alle amministrazioni di acquistare mediante procedura competitiva o aperta servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale, anche video-fotografico, da Agenzie di stampa, anche diverse da quelle di rilevanza nazionale.




Il Senato approva il D.L. n. 176/2022, cd. “Aiuti-quater”: Il provvedimento passa all’esame della Camera

Con 105 voti favorevoli, 76 contrari e 3 astenuti, oggi, mercoledì 21 dicembre, l’Assemblea del Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul ddl n. 345, di conversione del decreto-legge n. 176 sul sostegno al settore energetico e sulla finanza pubblica, nel testo licenziato dalla V Commissione il 16 dicembre.

Il provvedimento passa all’esame della Camera.

 

Link al testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, comprendente le modificazioni proposte dalla V Commissione permanente Senato (Programmazione Economica, Bilancio)




D.L. n. 176/2022, cd. “Aiuti-quater” in Aula al Senato: posta la questione di fiducia

Prosegue oggi, mercoledì 21 dicembre, alle 14, la discussione del ddl n. 345, di conversione del decreto-legge n. 176 sul sostegno al settore energetico e sulla finanza pubblica, incardinato in Aula martedì 20 dicembre (relatori sen. Claudio Borghi e Liris), sull’approvazione del quale, nel testo licenziato dalla V Commissione il 16 dicembre, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia.

 

Link al testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, comprendente le modificazioni proposte dalla V Commissione permanente Senato (Programmazione Economica, Bilancio)




Registrare un contratto di comodato. Dal 20 dicembre, nuovo servizio via web | La novità sarà presto estesa anche ad altri atti privati

La registrazione dei contratti di comodato d’uso arriva online. Da domani, 20 dicembre, sarà infatti disponibile un nuovo servizio che consente di inviare la richiesta direttamente dal proprio pc insieme agli allegati (contratto, eventuali planimetrie, ecc). Questa possibilità viene resa operativa da un provvedimento  (prot. n. 465502/2022 del 16 dicembre 2022) del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che approva il modello “Registrazione di atto privato” (“Rap”) da compilare e inviare esclusivamente in via telematica. La novità sarà progressivamente estesa anche alle altre tipologie di atti, come per esempio i preliminari di compravendita. Per questo adempimento era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula o dalla decorrenza dell’atto.

 

Il comodato si registra online

 

Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 del c.c.). Gli utenti e gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica attraverso la specifica procedura web che sarà attiva da domani, 20 dicembre 2022, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Con successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il prodotto di controllo.

 

Come utilizzare il nuovo servizio

 

Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari, quindi: tipologia di contratto (se gratuito), dati del comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto. La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell’atto da registrare, firmata dalle parti, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari). Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 dicembre 2022)




Consiglio nazionale Commercialisti: ravvedimento operoso, ridurre il tasso degli interessi 

Il Consiglio nazionale scrive a Giorgetti e Leo. De Nuccio: “L’incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno renderà più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo e comporterà rilevanti effetti distorsivi”

 

Un intervento normativo che riduca il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento “al tasso legale” degli interessi.

È la richiesta formulata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo.

Come ricorda nella missiva il presidente della categoria Elbano de Nuccio,

“il ravvedimento operoso è un importante e diffuso strumento di compliance che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse (tipicamente il ritardo nel pagamento) beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più celere e tempestiva è la regolarizzazione stessa. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

Dal 1° gennaio 2022, il saggio degli interessi legali è pari all’1,25 per cento su base annua, per effetto del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 297 del 15 dicembre 2021. Con il recente e analogo decreto ministeriale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

“L’incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno – afferma de Nuccio – oltre a rendere più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo in oggetto con ripercussioni negative sulla compliance dei contribuenti, comporterà anche effetti distorsivi di particolare rilevanza. In caso, ad esempio, di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione, pagando, oltre alle imposte, una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, pari pertanto al 3,75 per cento (la sanzione ordinaria per omesso versamento è infatti pari al 30 per cento).

Alla sanzione così ridotta, vanno poi aggiunti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno” che, nel 2023, saranno dovuti in misura pari al 5 per cento e, quindi, per un importo superiore, nel caso esemplificato, alle sanzioni contestualmente dovute per la regolarizzazione. Il che si traduce, evidentemente, in un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l’utilizzo dell’istituto da parte dei contribuenti”.

Nella lettera, i commercialisti aggiungono che

“la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in via di approvazione con l’articolo 47 della legge di bilancio per l’anno 2023, prevede la possibilità di estinguere i debiti senza alcun pagamento di sanzioni e interessi: ciò determina l’ulteriore iniquità che coloro che spontaneamente rimuovono le violazioni tributarie con il ravvedimento operoso (evitando quindi l’avvio dell’attività di riscossione) subirebbero un onere sensibilmente superiore rispetto a coloro che, viceversa, si trovano in situazioni di ritardo nei pagamenti decisamente più marcate, che hanno comportato l’iscrizione a ruolo del debito tributario”.

Infine, la categoria evidenzia che

“la misura del tasso legale è legata anche alle dinamiche inflazionistiche che, come noto, in questa fase economica sono strettamente connesse all’aumento dei prezzi delle materie prime (in particolare energetiche) che stanno già mettendo in grave difficoltà imprese e famiglie: l’incidenza degli interessi per perfezionare il ravvedimento operoso appare, quindi, come un’ulteriore gravosa conseguenza che amplifica gli effetti negativi del contesto economico generale”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 19 dicembre 2022)




Legge di bilancio 2023. Gli emendamenti governativi per la proroga delle agevolazioni per gli investimenti nei territori svantaggiati  

 

Le proroghe delle agevolazioni per gli investimenti nei territori svantaggiati

 

Credito per investimenti SUD al 31 dicembre 2023
Art. 51, commi 1-bis e 1-ter

 

La proposta prevede la proroga del credito per investimenti SUD al 31 dicembre 2023. La normativa attualmente vigente agevola gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022.

Rif: codice tributo “6869 – credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98-108 legge 28 dicembre 2015, n. 208”

 

Credito per gli investimenti effettuati nelle Zes, nonché per le imprese operano nelle Zls
Art. 51, comma 1-quater

 

La proposta emendativa prevede, al comma 1-quater, la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell’incentivo correlato agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, nonché, giuste le previsioni di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da parte di imprese operano nelle Zone logistiche semplificate ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ad esclusione di quelle costituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 del medesimo articolo 1.

Rif.: codice tributo “6906 – Credito di imposta investimenti ZES – art. 5, c. 2, D.L. 20 giugno 2017, n. 91)”

 

 

Maggiorazioni disposte dall’articolo 244 del decreto-legge n. 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S
Art. 51, commi 1-quinquies

 

La proposta emendativa reca, alla lettera a) del comma 1-bis, modifiche all’articolo 1, comma 185, della legge di bilancio 2021, allo scopo di prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2023 delle maggiorazioni disposte dall’articolo 244 del decreto-legge n. 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

 

Credito d’imposta per le spese relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Art. 51, comma 1-sexies

 

Il comma 1-sexies modifica l’articolo 1, comma 831, della legge n. 234 del 2021 che ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023. Si riconosce il contributo anche in relazione alle spese documentate, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sostenute fino al 31 dicembre 2023. A tale fine, a copertura dell’onere, pari all’importo di euro 1 milione per l’anno 2024, che costituisce limite spesa, viene stabilita la corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Link alle proposte emendative 18.01000 e 51.1000 del Governo

 




Elenco dei revisori dei conti degli enti locali anno 2023. Alle ore 12.00 del 19 dicembre 2022 scade il termine di presentazione delle nuove domande di iscrizione e gli adempimenti per i soggetti già iscritti

Avviso pubblico della Direzione centrale per la finanza locale – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno – per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Anno 2023 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti.

“Si rende noto che, a decorrere dalle ore 12.00 del 3 novembre 2022, i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, formato in applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, di seguito Regolamento, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso Regolamento, a dimostrare il permanere dei requisiti previsti dall’articolo 3 a pena di cancellazione dall’elenco.

Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del Regolamento.

Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario.

1. Termine utile per la presentazione delle domande

Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 19 dicembre 2022.

A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda che dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate”.

Come si evince dal sopra riportato stralcio dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Interno, opportunamente segnalato con l’informativa n. 100 dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili – per il mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali anno 2023, dal quale verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2023 – entro il termine perentorio del 19 dicembre 2022 alle ore 12.00, i residenti nelle regioni a statuto ordinario iscritti nell’Albo, nonché nel Registro dei revisori legali, possono presentare domanda per l’inserimento nell’elenco ovvero, se già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2022, comprovare il permanere dei requisiti per l’iscrizione, secondo le modalità indicate nel predetto avviso.




Trasmigrazione al registro unico Terzo settore e personalità giuridica del Ente del Terzo. I chiarimenti in merito all’iscrizione al Runts per “silenzio assenso”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la nota n. 18655 del 2 dicembre 2022, con la quale fornisce chiarimenti in merito ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso o anche senza alcuna interlocuzione con il competente Ufficio del RUNTS, i termini procedimentali di 180 giorni di cui all’art. 54 del Codice del Terzo settore (al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo del CTS).




Tasso di interesse legale. Fissato al 5 per cento dal 1° gennaio 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il Decreto Mef del 13 dicembre 2022 (di seguito riportato) che modifica del saggio di interesse legale.

 

Il testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2022, recante: «Modifica del saggio degli interessi legali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1,25 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;

Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;

Decreta:
Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022

Il Ministro: Giorgetti




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2022

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Commenti

 

Premi incentivanti ad amministratori e dirigenti: deducibilità, inerenza e aspetti contabili
di Marco Orlandi

 

“Buon” diritto nel processo tributario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione enuncia importanti principi meritevoli di approfondita meditazione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Qualificazione redditi conseguiti dall’agente sportivo

 

I compensi dell’agente sportivo sono redditi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta. D’impresa se l’attività è svolta in forma societaria

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 21 novembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Attività di agente sportivo – Qualificazione – Esercizio di una libera professione compiutamente regolamentata – Redditi conseguiti dall’agente sportivo – Redditi di lavoro autonomo – Affermazione – Qualificazione dei redditi prodotti dalle Società di agenti sportivi costituite ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. n. 37/2021 – Reddito di impresa – Fondamento – D.M. 24/02/2020 – Artt. 8 e 9, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 37 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 25, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Bonus imprese energia, gas e carburante 2022

 

Bonus energetici dicembre 2022. Pronti i codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 12 dicembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 -Art. 1, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 del D.L. 23/09/2022, n. 144, conv., con mod., dalla L. 17/11/2022, n. 175 (DL Aiuti-ter) – Art. 1, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (DL Aiuti-quater)»

Bonus energetici ottobre e novembre 2022 e carburante quarto trimestre 2022: pronti i codici tributo per l’utilizzo di crediti d’imposta acquistati dai cessionari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 13 dicembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E CARBURANTE -Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai beneficiari relativi alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 – Artt. 1 e 2 del D.L. 23/09/2022, n. 144 (DL Aiuti-ter) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 450517/2022 del 6 dicembre 2022»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

STP – Società tra professionisti

 

La partecipazione dei soci professionisti di STP

Studio n. 106-2022/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 26 ottobre 2022

 

 

 

Legislazione

 

 

 

Fatture elettroniche
Utilizzo “No Limits” ai fini dei controlli fiscali

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Bonus imprese energia e gas 2022
Nuova comunicazione

 

Crediti d’imposta “Caro energia”. La procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater”. Le nuove scadenze per l’utilizzo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»

 

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Commercialisti: bene ipotesi Sisto di stop a reati formali con pace fiscale

De Nuccio: “Obiettivo deve essere una riforma del sistema sanzionatorio, sia amministrativo che penale che eviti congestionamento tribunali”

 

“Il Consiglio nazionale dei commercialisti accoglie con particolare favore e apprezzamento le dichiarazioni del Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, circa la possibilità che, attraverso l’integrale adempimento dell’obbligazione fiscale e mediante il pagamento di una sanzione aggiuntiva, si possa giungere all’estinzione dei connessi procedimenti penali per reati meramente formali e scevri da condotte fraudolente”.

È il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, all’anticipazione fatta ad un’agenzia di stampa dal Viceministro della Giustizia Sisto, secondo il quale su questa ipotesi i ministeri dell’Economia e della Giustizia starebbero facendo una valutazione preliminare.

“Peraltro – aggiunge de Nuccio – l’indicazione di Sisto è in sintonia con l’auspicio del nostro Consiglio nazionale che si possa giungere, in tempi brevi, ad una riforma del sistema sanzionatorio, sia amministrativo che penale, che, attraverso un’opportuna armonizzazione ispirata anche al principio del ne bis in idem, eviti il congestionamento dei tribunali per vicende penali spesso di scarsa rilevanza”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 15 dicembre 2022)