Bonus edilizi e novità del decreto-legge “antifrode”. Diffuse la Faq

 

Sono online le risposte dell’Agenzia ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus. In particolare, nelle Faq appena pubblicate sul proprio sito internet, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.

 

Alcune risposte dell’Agenzia

 

Ad esempio, con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal D.L. n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata. Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del D.L. n. 157/2021.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 novembre 2021)

 

Le Faq dell’Agenzia delle entrate

Faq aggiornate il 22 novembre 2021

 

Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.

A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?

L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.

Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

 

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?

Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

 

L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?

L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati «asseverano la congruità delle spese sostenute» e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.

 

Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021. In considerazione dell’obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto legge 157 del 2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?

Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito). Va da sé che il visto sull’intera dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119.

 

I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal decreto-legge n. 157 del 2021?

Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 157 del 2021. Ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.

 

 

 




Bonus edilizi: Commercialisti, il visto di conformità sia detraibile

Il Consiglio nazionale della categoria in audizione parlamentare: “Fare chiarezza normativa sugli interventi trainati del Superbonus”

 

Prevedere che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione esteso a tutti i bonus edilizi rientrino tra le spese detraibili. E’ una delle proposte contenute nel documento consegnato alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato dal Consiglio nazionale dei commercialisti in occasione dell’audizione svoltasi oggi sulla legge di Bilancio, alla quale hanno preso parte i due delegati alla fiscalità, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal.

Nel documento il Consiglio nazionale della categoria spiega che la proposta è finalizzata “a non gravare i contribuenti del costo dei nuovi controlli previsti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, attualmente in corso di conversione, in caso di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d’imposta relative agli interventi edilizi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”. 

Tra le proposte avanzate dalla categoria anche quella, relativa al superbonus fiscale, di “chiarire espressamente in via normativa che le proroghe previste per i lavori sulle parti comuni condominiali valgono anche per gli interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari del condominio, come, ad esempio, la sostituzione delle finestre o della caldaia autonoma dei singoli appartamenti”.

Nel corso dell’audizione, Gelosa ha poi ribadito la richiesta già più volte formulata dalla categoria di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo, al fine di “favorire e incentivare concretamente le società tra professionisti”.

Si tratta, secondo Gelosa, di “garantire la necessaria parità di trattamento fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo rispetto alle analoghe operazioni straordinarie poste in essere nell’ambito delle attività commerciali, favorendo lo sviluppo di una forma societaria, la società tra professionisti, attualmente ancora poco utilizzata, proprio per le incertezze sulla normativa fiscale applicabile a tali fattispecie”.

Sempre a proposito di Società tra i professionisti, la categoria ha infine ribadito anche la proposta di un regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle stesse società. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 19 novembre 2021)

 

Link al testo del documento presentato in audizione preliminare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Disegno di legge – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – (Atto Senato n. 2448).

Il documento, oltre alle osservazioni relative ad alcune misure previste nel disegno di legge in esame, contiene altresì ulteriori proposte che CNDCEC ritieni utili per integrare il quadro delle misure da inserire nel provvedimento, che si sottopongono alla valutazione Commissioni parlamentari riunite. Queste ulteriori proposte sono state predisposte in forma di emendamento, con corrispondente relazione illustrativa, al fine di agevolare i lavori di esame e di eventuale approvazione delle medesime.




Credito d’imposta ACE. Rilasciato il software ComunicazioneCreditoACE

Rilasciato il software ComunicazioneCreditoACE che consente la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 

Link per prelevare i software:

Comunicazione Credito ACE:  software di compilazione (versione 1.0.0 del 19/11/2021)

Comunicazione Credito ACE:  software di controllo (versione 1.0.0 del 19/11/2021)

 

Si ricorda che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, (prot. n. 238235/2021), sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE ex articolo 19, D.L. 73/2021, nonché le modalità attuative per la cessione dello stesso credito. Nel provvedimento, adottato ai sensi del comma 7 del citato articolo 19 del cd. D.L. “Sostegni-bis”, stabilito che la comunicazione possa essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) . Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Per saperne di più:

 

Il nuovo credito d’imposta “Super-ACE”: quadro normativo e aspetti applicativi  di Marco Orlandi

 

Modalità e termini di comunicazione per l’utilizzo o cessione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, prot. n. 238235/2021: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito»




Commercialisti. Il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti

Aggiornamento del  3 gennaio 2022 – vedi: Informativa n. 1 del 3 gennaio 2022 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

Con una informativa, la n. 108 del 19 novembre 2021, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rende noti ai presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

  • il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, nel quale sono specificati gli incarichi che ciascun professionista potrà documentare per comprovare le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • il modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle Camere di commercio compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (il primo foglio è compilato a cura del professionista e inviato da quest’ultimo all’Ordine di appartenenza unitamente alla domanda completa della documentazione prevista dalla normativa; il secondo foglio è compilato a cura dell’Ordine di appartenenza).

Nell’informativa, si ricorda altresì che la possibilità di allegare la dichiarazione dalla quale risulta che l’iscritto produrrà l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni (art. 2, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dal CNDCEC) è prevista al solo fine di consentire all’Ordine di avviare l’attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda e di provvedere all’iscrizione nell’elenco solo dopo aver verificato l’effettivo espletamento dell’obbligo formativo di 55 ore da parte dell’iscritto.

 

Link all’informativa n. 108 del 19 novembre 2021 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

108 – Modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 – modulo/tracciato per la trasmissione dei dati dell’elenco alle Camere di Commercio

Link al testo del “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147” (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

 




Cfp dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi con più di 10mila abitanti. La percentuale è pari al 51,6050 per cento

 

Determinata in 51,6050 per cento la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020). Pertanto, l’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale sopra indicata troncando il risultato all’unità di euro.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2021, prot. n. 317675: «Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi», pubblicato il 18.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




In Gazzetta il decreto applicativo che disciplina la banca dati strutture ricettive e immobili destinati a locazioni brevi

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021 il decreto ministeriale 29 settembre 2021, n. 161 del Ministero del turismo, recante: «Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

Il decreto regolamenta le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:

a) tipologia di alloggio;

b) ubicazione;

c) capacità ricettiva;

d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;

f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Si ricorda che i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza

L’inosservanza delle disposizioni sulla pubblicazione del codice comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Link al testo del decreto del Ministero del turismo 29 settembre 2021, n. 161: «Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021




Bonus Idrico: disponibile online le faq e il modello esercente

Per fornire ai cittadini un utile supporto informativo, nell’attesa della messa in rete della piattaforma dedicata, attraverso la quale sarà possibile allegare la documentazione per richiedere il bonus idrico, il Ministero della Transizione Ecologica mette a disposizione sul proprio sito istituzionale un’area dedicata, con una serie di FAQ che sono state aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento ad oggi pervenute. L’obiettivo è quello di fornire agli utenti il supporto necessario per un confronto sulle questioni più specifiche e tecniche, in funzione del buon esito della domanda, che potrà essere caricata in piattaforma nel mese di gennaio 2022.

È inoltre disponibile online anche il “Modello esercente bonus idrico”, tramite il quale il venditore certifica le modalità di pagamento, le tipologie di beni acquistati e il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso, come richiesto all’articolo 4, comma 8 del D.M. n. 395/2021.

(Così, comunicato del Ministero della Transizione Ecologica del 11 novembre 2021)

Link al decreto che definisce modalità e termini per l’ottenimento del bonus idrico come previsto dai commi 61 al 65 dell’articolo 1 della legge n.178 del 30 dicembre 2020.

 

L’Agevolazione in sintesi

Per favorire il risparmio di risorse idriche è riconosciuto un bonus di 1.000 euro alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari

  • i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto,
  • la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato.

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti,
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

È possibile utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2021.

L’agevolazione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).




Contributi a fondo perduto per Asd e Ssd che non hanno beneficiato delle precedenti iniziative nel 2020

 

Nuovo avviso per contributi a fondo perduto per ASD e SSD

 

Al fine di assicurare ulteriori interventi a sostegno all’attività sportiva di base, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione dei contributi a fondo perduto da destinare alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche che, in via generale, non siano state già beneficiarie dei precedenti contributi erogati dal Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza pubblica nell’anno 2020.

Per le specifiche relative alle ASD e SSD che possono presentare domanda anche in deroga a quanto sopra comunicato, si rimanda a quanto contenuto nell’Avviso.

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo sport che sarà attiva, come per le precedenti procedure, in base allo svolgimento di due diverse sessioni di partecipazione.

Sessione canoni di locazione e canoni concessori dalle ore 16:00 del giorno 22 novembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021.

Sessione contributi forfettari dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021.

Al termine della procedura telematica di presentazione della domanda sarà necessario scaricare dalla piattaforma la ricevuta elettronica a conferma dell’esito positivo dell’invio della domanda, che dovrà essere conservata con cura per permettere il supporto nella soluzione di eventuali problematiche.

Link al testo integrale dell’avviso

Link al testo del decreto

Link alle FAQ (Aggiornate al 18 novembre 2021)

Fonte: Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei ministri




Esonero contributivo autonomi e professionisti: l’Inps comunica l’esito delle verifiche preliminari. Dal 29 novembre 2021 sarà visibile l’importo concesso provvisoriamente a titolo di esonero

 

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Inps ha dettagliato requisiti e modalità per beneficiare dell’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, previsto dalla legge di bilancio 2021.

Il messaggio 15 novembre 2021, n. 3974 informa che l’esito delle verifiche preliminari per accedere al beneficio è visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di appartenenza e che dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero.

Se l’ammontare della contribuzione dovuta per il 2021 dovesse eccedere l’importo concesso per l’esonero, il contribuente dovrà versare la differenza contributiva entro il 29 dicembre 2021.

Avverso l’esito sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.

Gli importi – visualizzabili dal 29 novembre 2021 – si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento.

Questi i percorsi per la consultazione della domanda:

Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Fonte: Inps – www.inps.it

 

Link al testo del messaggio INPS 15 novembre 2021, n. 3974, con oggetto: CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – D.M. Lavoro del 17/05/2021 – Comunicazione esiti

 

Per saperne di più:

I criteri e le modalità per la concessione

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 124 del 6 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – D.M. Lavoro del 17/05/2021»

Le domande a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 2909 del 20 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – Presentazione della domanda di esonero – D.M. Lavoro del 17/05/2021»

I chiarimenti per le nuove attività avviate nel corso del 2019

Messaggio INPS n. 3217 del 24 settembre 2021, con oggetto: «Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Requisiti – Beneficiari – Verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019 – Chiarimenti»

Il decreto Lavoro attuativo dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 maggio 2021, repertorio n. 82/2021




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2021

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Speciale – Riforma Crisi d’impresa

 

 Il decreto-legge“Emersione anticipata della crisi d’impresa” convertito in legge

 

 

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, conv., con mod., dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Il Regolamento MinGiustizia sulla composizione negoziata della Crisi d’impresa con le linee guida sulla formazione degli esperti

Decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, recante: «Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA afferenti il triennio di imposta 2016-2018

 

 

 

Con provvedimento del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021, prot. n. 314145/2021 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2016-2018, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno accedere agli elementi e alle informazioni d consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o rilasciate dall’Agenzia) sarà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui sarà data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

In alternativa, contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Si ricorda, che lo scorso luglio 2021 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021 sono state individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2017-2019.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021, prot. n. 314145/2021: «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», pubblicato il 15.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021, recante: «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.», pubblicato il 20.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Bonus edilizi: riaperto il canale per comunicare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura

 

Si comunica che è stato riaperto il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. La temporanea chiusura si è resa necessaria per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021)

 

 

Nuovi software per la Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus

Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.0)
Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.0)

I software sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche approvate con provvedimento del 12/11/2021.

 




Le novità nella gestione dei flussi di informazione tra le aziende iscritte e l’Inps tramite lo strumento dell’Uniemens

Con il messaggio Hermes n. 3897 dell’11 novembre 2021, l’INPS introduce un’innovazione nella gestione flussi di informazione tra le aziende iscritte e l’Istituto, tramite lo strumento dell’Uniemens.

La nuova procedura permette, infatti, la visualizzazione delle ricevute dei flussi informativi che provengono dalle aziende non solo a chi ha trasmesso i flussi, ma anche agli intermediari e agli altri soggetti a vario titolo delegati alla gestione della posizione contributiva dei lavoratori di queste aziende.

Un passo in avanti, nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza e circolarità delle informazioni, a garanzia della semplificazione e della funzionalità dei processi di erogazione delle prestazioni INPS.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare l’Hermes di seguito riportato. (Così, comunicato stampa Inps del 15 novembre 2021)

 

Il testo del messaggio Inps n. 3897 del 11 novembre 2021, con oggetto: Servizio di consultazione dei flussi Uniemens – Innovazione nella gestione delle visualizzazioni delle ricevute

 

Si comunica, a far data dalla pubblicazione del presente messaggio, il rilascio di una nuova modalità di visualizzazione delle ricevute relative alla trasmissione dei flussi Uniemens. Il sistema ne permetteva la visualizzazione esclusivamente al soggetto trasmettitore del flusso Uniemens e non a tutti i soggetti che, a vario titolo, possono operare per le Posizioni contributive esposte nel flusso Uniemens.

La nuova modalità, interagendo con il sistema “Gestione Deleghe”, permette la visualizzazione a tutti i soggetti delegati o titolati a gestire le Posizioni contributive delle informazioni presenti all’interno dei flussi Uniemens trasmessi.

Di seguito le tipologie di soggetto che hanno titolo o delega su una Posizione contributiva aziendale:

  • il Titolare dell’azienda o il Rappresentante legale o Altro responsabile e il dipendente delegato;
  • gli intermediari con delega esplicita per la Posizione contributiva e i loro dipendenti subdelegati.

Considerato che il flusso Uniemens può contenere le denunce inerenti a più Posizioni aziendali e a più Gestioni previdenziali, si è reso necessario distinguere il grado di accesso alle informazioni all’interno del flusso Uniemens in base al legame tra le Posizioni esposte e le deleghe dell’utente, ossia si è reso necessario “spacchettare” il flusso Uniemens nelle sue componenti atomiche, con riferimento alle singole Posizioni trasmesse.

In dettaglio, il sistema di visualizzazione opererà nel seguente modo:

 

  • per le Gestioni per le quali è attivo il sistema ”Gestione Deleghe” (Gestione datori di lavoro privati non agricoli, Gestione datori di lavoro agricoli, Gestione ex Enpals ante 2015):

 

    • se l’utente autenticato è il trasmettitore del flusso ma non ha più la delega, allora visualizzerà solamente informazioni di sintesi, e in particolare:

-IdTrasmissione
-Data ricezione
-Mittente
-Origine (File, Comp. Online)
-CF Azienda
-Posizione (Matricola o CIDA o Codice gruppo/N. attività)
-Ragione sociale
-Periodo di competenza

    • se l’utente autenticato ha il titolo o la delega (a prescindere dal fatto che abbia trasmesso o meno il flusso), visualizzerà tutte le informazioni di dettaglio relative alle Posizioni per le quali ha la delega;
    • se l’utente autenticato non è trasmettitore e non ha la delega per una certa Posizione, non visualizzerà alcuna informazione su tale Posizione. Qualora il flusso contenga anche Posizioni aziendali per le quali l’utente ha delega, la visualizzazione sarà consentita esclusivamente per tali Posizioni, fermo restando che, per maggior trasparenza, un messaggio a video informerà l’utente che la trasmissione contiene anche Posizioni per le quali l’utente stesso non ha titolo o delega a visualizzare le informazioni;
    • se l’utente autenticato non è il trasmettitore del flusso e non ha titolo o delega su alcuna Posizione presente nel flusso, non verrà mostrata alcuna informazione;

 

  • per le Posizioni relative a Gestioni per cui non è ancora attiva o integrata l’interazione con  il sistema  ”Gestione Deleghe” (Gestione Pubblica, Gestione Separata), il criterio di accesso, nelle more del completamento delle suddette attività di integrazione, continuerà ad essere collegato al soggetto trasmettitore:
    • se l’utente autenticato è il trasmettitore del flusso, allora sono mostrate le informazioni sulla Posizione;
    • se l’utente autenticato non è il trasmettitore del flusso, allora non sono mostrate le informazioni sulla Posizione.

 

Alla luce delle indicazioni esposte si riepilogano, in breve, le regole e le informazioni visualizzabili relativamente alle Gestioni in cui è presente il sistema “Gestione Deleghe”:

  1. un intermediario può accedere ai flussi Uniemens di tutte le Posizioni contributive per le quali ha delega;

  2. un intermediario può accedere ai flussi inviati da un altro delegato (è il caso in cui l’azienda abbia delegato più di un intermediario e pertanto il delegato D1 può visualizzare le trasmissioni inviate per la medesima Posizione aziendale dal delegato D2);

  3. se per un’azienda ci sono 2 delegati, D1 e D2, e D1 ha il subdelegato S1, allora S1 può visualizzare le trasmissioni inviate per la medesima Posizione aziendale da D2;

  4. un delegato aziendale può visualizzare i flussi inviati dal Titolare dell’azienda di cui ha delega;

  5. un delegato aziendale può accedere a tutte le trasmissioni inviate dall’intermediario, per le Posizioni di quell’azienda;

  6. se un flusso Uniemens è stato trasmesso dal Titolare di un’azienda per la quale un intermediario ha delega, tale flusso è visibile anche all’intermediario.




Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Attivazione dal 23 novembre 2021

A partire dal 23 novembre 2021, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS. Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus. (Vedi comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021).




Da lunedì 15 novembre on-line la piattaforma telematica per la composizione negoziata per le crisi

 

Attese a regime 10mila domande

 

Ai nastri di partenza la composizione negoziata della crisi d’impresa attraverso la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio, che sarà online il 15 novembre. Perno fondamentale del nuovo istituto divenuto legge ad ottobre, è il sito www.composizionenegoziata.camcom.it che costituisce il punto di riferimento su cui viaggia in automatico l’intera procedura volontaria, finalizzata a recuperare e riportare “in bonis” tutte le aziende, dalle commerciali alle agricole, che pur strutturalmente sane versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario.

La piattaforma camerale è composta da due aree, una pubblica di tipo informativo e l’altra “riservata” alle istanze formali, che guidano passo dopo passo, l’imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe a punto dal ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.

L’accesso alla sezione pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità – o meno – del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale. Attraverso l’area riservata, invece, l’impresa può presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

“Permettere alle imprese di riconoscere i segnali di crisi prima che si arrivi all’insolvenza, è fondamentale sia per le imprese interessate, ma anche per i creditori e l’indotto. Attraverso questo strumento, già nel giro di un anno e mezzo, si conta di potere contribuire a ridurre del 10% le oltre 48mila procedure concorsuali presentate tra il 2019 e il 2020. E a regime stimiamo che la nostra piattaforma possa essere utilizzata da 10mila imprenditori che chiederanno la collaborazione di un esperto per ristrutturare l’azienda, redigere un piano di risanamento per evitare, così, di ricorrere alle tradizionali strade giudiziali, spesso anticamera del procedimento di liquidazione giudiziale”.

È quanto ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, che ha aggiunto “le Camere di commercio sono state pioniere della digitalizzazione, e la realizzazione di questa piattaforma è il segno della nostra capacità di innovare gli strumenti con i quali aiutare le imprese a dialogare ed utilizzare una PA più moderna, più attenta e utile ai bisogni degli imprenditori.”

Oltre alla gestione della piattaforma, al sistema camerale spetta anche la tenuta degli elenchi regionali degli esperti, la nomina diretta degli esperti per le imprese di dimensioni più piccole (quelle che hanno un attivo patrimoniale inferiore a 300mila euro, ricavi lordi sotto i 200mila euro e debiti inferiori a 500mila euro) ospitando le commissioni regionali cui spetterà, invece, l’onere di scegliere il miglior esperto per le imprese di dimensione maggiore.

È proprio l’assegnazione dell’esperto, infatti, uno dei punti cardine per la riuscita di questo processo: a lui è assegnato il compito di assistere l’imprenditore nel percorso di risanamento ed a lui sta gran parte del successo della procedura, sulla base delle competenze specifiche, dell’esperienza ricoperta e della capacità di mediazione da cui dipendono il successo del procedimento.

Anche per questo le Camere di commercio hanno formato oltre 150 dipendenti in grado di supportare le imprese che faranno domanda, ma anche gli esperti nello svolgimento del proprio ruolo e le stesse commissioni regionali che li nomineranno.

A regime – dopo 6 mesi circa dalla partenza del 15 novembre – ci si attende che siano circa 40mila i professionisti abilitati che alimenteranno gli elenchi regionali degli esperti (concluso l’iter formativo di 55 ore stabilito dal ministero): un numero questo che consentirà di avere una scelta più ampia per l’individuazione del giusto professionista, a tutto vantaggio del buon esito finale del provvedimento. (Così, comunicato stampa Unioncamere del 12 novembre 2021)




ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente): dal 15 novembre certificati anagrafici online e gratuiti per i Cittadini

 

A partire dal 15 novembre, sarà possibile scaricare online, gratuitamente e in maniera autonoma, 14 tipologie di certificati (nascita, stato di famiglia, residenza, matrimonio…), per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo al portale con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS), senza bisogno di recarsi allo sportello.

I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale e prima dell’emissione definitiva (che contiene il QRCODE ed il Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno) occorre visualizzare l’anteprima al fine di controllare i dati esposti e infine è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli all’indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente.

http://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagrafici-online-egratuiti-i-cittadini

 

Nel dettaglio, potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

  • Anagrafico di nascita
  • Anagrafico di matrimonio
  • di Cittadinanza
  • di Esistenza in vita
  • di Residenza
  • di Residenza AIRE
  • di Stato civile
  • di Stato di famiglia
  • di Stato di famiglia e di stato civile
  • di Residenza in convivenza
  • di Stato di famiglia AIRE
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di Stato Libero
  • Anagrafico di Unione Civile
  • di Contratto di Convivenza

 

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Sul portale https://www.anpr.interno.it/ è possibile monitorare l’avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni italiani.

Fonte: https://www.interno.gov.it/ – https://www.anpr.interno.it/

 




Parte dal Senato della Repubblica la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2022

 

 

Presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge 2448, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Il disegno di legge sarà assegnato alla V Commissione permanente (Bilancio) in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

 

Di seguito i link per prelevare i documenti.

 

La ratio del Ddl bilancio 2022

Il testo della relazione illustrativa alla sezione prima del disegno di legge di bilancio 2022

 

La relazione tecnica del Ddl bilancio 2022

Il testo della-relazione tecnica al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» – Sezione I

 

Il disegno di legge di bilancio 2022

Il testo del disegno di legge 2448, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» – Sezioni I e II




Applicazione della nuove misure antifrode per Bonus edilizi. Approvato il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

 

 

“Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello, approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021)

 

Si ricorda che comma 1-ter dell’articolo 121 del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutte le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Come chiarisce la relazione illustrativa del citato decreto-legge “la lettera b) interviene sull’articolo 121, prevedendo, in relazione alle detrazioni fiscali per lavori di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110 per cento), per le quali è esercitata l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura:

a) l’estensione dell’obbligo del visto di conformità;

b) l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.”

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021, recante: «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021», pubblicato il 12.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge per il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi

 

 

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – (Atto Senato n. 2449).

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) delle misure antifrode su Bonus e Superbonus

Link al testo relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche» – Atto Senato n. 2449.

 

Il testo del decreto-legge per il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi

Link al testo del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche». In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021

Il decreto-legge introduce disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano la fruizione (diretta ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura) di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi.

 

 

 




In Gazzetta il decreto-legge per il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021
Manutenzione straordinaria canale cessione e sconto in fattura detrazioni lavori edilizi

 

“A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021), la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non è al momento disponibile, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.

L’avvenuta riapertura del canale sarà prontamente comunicata.”.

 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’ 11 novembre 2021 il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157. Il provvedimento introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

Il decreto-legge, in vigore dal 12 novembre 2021, contiene disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta. Il decreto urgente estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “Superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

Link al testo del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche». In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021




MinLavoro ufficializza l’avvio del Runts

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021)

Individuazione della data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore

Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 261 del 21 ottobre 2020), è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente.

Il provvedimento, cui si rinvia, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale» e alla pagina «Registro Unico Nazionale del Terzo settore» https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx

Dal 23 novembre 2021, non potranno essere inviate richieste di iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS la presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema del RUNTS, a decorrere dal 24 novembre 2021.

 




L’OIC pubblica in consultazione la bozza del principio contabile n. 34 sui ricavi

 

L’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, ha posto in consultazione la bozza del principio contabile n.34 sui ricavi (Link esterno al sito dell’Organismo Italiano di Contabilità: https://www.fondazioneoic.eu/)

Il nuovo standard prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n.15 (crediti) redatto dello stesso OIC ed è funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato. Ed è per questo che l’OIC, venendo incontro a numerose richieste, ha redatto un principio specifico applicabile a tutte le transazioni che comportano la rilevazione di un valore nella voce “A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico.

La principale novità del nuovo principio contabile riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”.

Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata. Può essere questo il caso, ad esempio, della vendita di un veicolo associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. In quell’eventualità il ricavato della vendita del bene – secondo il nuovo principio contabile – deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte. È stata comunque prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese. In quel caso, a fronte di un unico corrispettivo per la vendita di un bene e la prestazione di un servizio in un esercizio successivo, le società potranno applicare un modello semplificato che non rende necessaria la separazione e la valorizzazione delle diverse unità elementari di contabilizzazione. Potranno pertanto rilevare l’intero ricavo al momento della vendita del bene valutando l’iscrizione in bilancio di un fondo rischi ed oneri a fronte del costo che prevedono di sostenere per il servizio.

Altra rilevante novità del nuovo principio contabile riguarda la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. Questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento al verificarsi di due condizioni, ossia che:

  • l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo matura via via che la prestazione è eseguita;
  • l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Diversamente il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

Nel principio è inclusa una Guida Applicativa che tratta alcune fattispecie specifiche (tra cui vendita con garanzia, cessione di licenze, vendite con obbligo di riacquisto, casi di società che agiscono in conto proprio o per conto di terzi). Inoltre sono stati inseriti 12 esempi che, seppur non sono parte integrante del principio, rispondono ad esigenze di chiarimento sollevate dai vari stakeholder.

Interpellato sul tema, il Presidente del Consiglio di Gestione dell’OIC Angelo Casò ha dichiarato: “La bozza di PC sui ricavi pubblicata in data odierna è un documento atteso da molti stakeholder dell’OIC. Un particolare ringraziamento a nome di tutti i membri del Consiglio di Gestione dell’OIC va ai membri del Gruppo di lavoro Nazionale. I loro contributi sono stati fondamentali per la finalizzazione del documento e l’avvio della consultazione.

Adesso l’aspettativa è quella che al termine della consultazione pubblica il documento si arricchisca grazie al contributo di tutti gli stakeholder dell’OIC. Pertanto l’invito rivolto a tutti è quello di partecipare alla consultazione inviando le proprie considerazioni sul documento.”

(Cosi, comunicato stampa OIC del 9 novembre 2021)

I commenti possono essere inviati entro il 7 marzo 2022 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830




Tax credit sanificazione: istituito il codice tributo per la compensazione

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E dell’11 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Come è noto i beneficiari, ovvero gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure, utilizzando esclusivamente i servizi telematici delle Entrate, in compensazione tramite modello F24. In questo secondo caso, i beneficiari dovranno utilizzare il seguente codice tributo “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73” istituto con la sopra citata risoluzione”.

  

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E dell’11 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-

Il credito d’imposta spetta ai soggetti indicati nello stesso articolo 32, nella misura e alle condizioni ivi stabilite e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:

  1. i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 4 novembre 2021;
  2. per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
  3. ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, 73, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  4. il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
  5. ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 100 per cento.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, in assenza di successiva rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

·                “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

 

Per saperne di più:

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021, prot. n. 309145/2021: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», pubblicato il 10.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»

Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 2 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Art. 32 del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021»




“Superbonus al 110%”. Approvate nuove misure per il contrasto alle frodi

 

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (decreto-legge)

 

Link al testo del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche». In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021

 

Il Consiglio dei Ministri di riunito mercoledì 10 novembre 2021, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. In particolare, il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “Superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “Superbonus al 110%”.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto rilancio”).




Bonus “Teatro e Spettacoli”. Diffuso il vademecum per beneficiare del credito d’imposta

 

Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il nuovo bonus destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, così come previsto dal D.L. Sostegni. Nella circolare n. 14/E pubblicata oggi vengono, infatti, fornite indicazioni su come ottenere il contributo, sotto forma di credito d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, sui requisiti da rispettare e sulle tipologie di spese ammissibili.

 

Bonus Teatro e Spettacoli, la platea dei destinatari

 

Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Oltre alle imprese residenti, il bonus può essere utilizzato anche dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo. Tra queste attività, a titolo esemplificativo, rientrano naturalmente il teatro, la musica, inclusa la lirica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Possono inoltre beneficiare del contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, ma con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

 

Per il bonus vale il calo di fatturato

 

Tutti questi soggetti rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato. In particolare, è necessario che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019. Verificata tale condizione, la norma prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, che, è utile ricordare, spetta anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

 

Quali spese rientrano nel bonus

 

La circolare indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta. Vi rientrano, in particolare, i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui i costi per il personale, i costi di produzione (come il noleggio per scenografie, costumi e strumenti, l’affitto di sale prove), la pubblicità, la formazione, i trasferimenti, ma anche, gli acquisti di nuove attrazioni, impianti e attrezzature, i danni per eventi fortuiti e la strutturazione delle aree attrezzate per i circhi e gli spettacoli viaggianti. Una carrellata di esempi è contenuta nella tabella dei costi ammissibili allegata alla circolare.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14 E del 10 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE ESERCENTI LE ATTIVITÀ TEATRALI E GLI SPETTACOLI DAL VIVO – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Tabella costi ammissibili – Art.36-bis del D.L. 22/03/2021, n. 41, conv, con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021

 

Per saperne di più:

 

La Comunicazione può essere inviata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina, in rapporto alle risorse disponibili, la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, che sarà resa nota entro il 25 novembre 2021 con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

 

Link al software ComunicazioneSpeseTeatraliSpettacoliVivo consente la compilazione della comunicazione per la richiesta del credito d’imposta da parte degli esercenti attività d’impresa in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo.

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021 – Bonus teatro e spettacoli

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, con le relative istruzioni», pubblicato il 11.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Tax credit al 30% per le spese per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19. Utilizzabile il 100% del credito richiesto

 

I contribuenti che hanno presentato alle Entrate la domanda per l’accesso al credito d’imposta previsto per le spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari quindi al 30% delle spese comunicate. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia ha, infatti, determinato la possibilità di fruire interamente del credito d’imposta al 30%, in quanto il totale degli importi richiesti è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziate.

 

Come usufruire del credito d’imposta

 

I beneficiari, ovvero gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure in compensazione, tramite modello F24. In questo secondo caso, il modello dovrà essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate utilizzando il codice tributo che sarà istituito con un’apposita risoluzione dell’Agenzia.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del proprio credito d’imposta consultando il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it .

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021)

 

Per saperne di più:

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021, prot. n. 309145/2021: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», pubblicato il 10.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 2 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Art. 32 del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021»




Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Le prime indicazioni INL

 

Con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Si ricorda che in materia di salute e sicurezza su lavoro la lettera d), del comma 1 dell’art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto Legge “Fisco e Lavoro” ha previsto sostanziali modifiche istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, in particolare legate a una rivisitazione delle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare (10 per cento e non più 20 per cento del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro; individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi). Per quanto concerne gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento. Il provvedimento di sospensione scatterà quindi a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al citato decreto legislativo n. 81 del 2008. In essa sono quindi riportate alcune fattispecie di illecito considerate particolarmente gravi e che consentiranno non soltanto la sospensione della “parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” ma, in alcuni casi (mancata formazione e addestramento e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto), la sospensione dal lavoro dei lavoratori interessati con mantenimento, secondo i principi generali dell’ordinamento, del diritto alla retribuzione. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 9 novembre 2021, con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Condizioni per l’adozione del provvedimento – Adozione del provvedimento per lavoro irregolare – Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza – Individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi – Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione – Inottemperanza al provvedimento di sospensione – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro”




Riscatto di laurea, al via la campagna di comunicazione Inps

 

È iniziata la campagna di comunicazione dell’Inps per il riscatto di laurea, strumento con il quale le persone possono intervenire sul loro futuro.

Con il claim “La vita è fatta di due cose: ciò che accade e ciò che facciamo accadere” l’Inps pone l’accento sul fatto che il nostro futuro non dipende solo dalle circostanze ma anche dalle nostre scelte.

Il riscatto del corso di laurea, infatti, è lo strumento che consente di trasformare gli anni di università in anni contributivi, e quindi integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche.

Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996), tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Condizione necessaria è aver conseguito il titolo di studio. I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli di iscrizione fuori corso o già coperti da contribuzione obbligatoria.

È un’opportunità anche per chi è inoccupato o non è iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza.

Oltre al riscatto di laurea ordinario, la normativa vigente prevede la possibilità del riscatto di laurea agevolato, con un risparmio fino al 70% in meno rispetto a quello ordinario, ma solo per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

Sul sito dell’Inps è disponibile un simulatore che consente di avere informazioni personalizzate. Una simulazione orientativa del costo del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell’onere. Non sono richieste credenziali, basta inserire in modo anonimo alcuni dati.

Si possono riscattare:

  • diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei);
  • diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale;
  • diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

L’eventuale domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • inps.it con il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti-ricongiunzioni” (con accesso tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure Carta Nazionale dei Servizi oppure carta d’identità elettronica 3.0);
  • Patronati e Intermediari dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 06164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico. (Così, comunicato stampa Inps del 9 novembre 2021)

Vedi anche il messaggio Inps 13 settembre 2021, n. 3080.




Riforma fiscale. Si parte dalla Camera

 

Coordinato dalle relazioni è stato presentato alla Camera dei Deputati il Ddl di delega al Governo per la riforma fiscale.

 

Link al testo del disegno di legge «Delega al Governo per la riforma fiscale» (A.C. 3343)

Link al testo della relazione illustrativa del disegno di legge «Delega al Governo per la riforma fiscale» (A.C. 3343)

Link al testo della relazione tecnica del disegno di legge «Delega al Governo per la riforma fiscale» (A.C. 3343)

 




Al via il Cfp start-up per le Partite IVA aperte nel 2018 e che hanno iniziato l’attività nel 2019

 

Al via il contributo fino a mille euro per le partite IVA aperte nel 2018 e che hanno iniziato l’attività nel 2019. Con un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono definite le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita IVA tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019. Un mese per presentare la domanda: la finestra che si apre oggi, 9 novembre, si chiuderà infatti il 9 dicembre 2021. Il contributo spetta in particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30 per cento sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all’articolo 1 del D.L. Sostegni (n. 41/2021), tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro.

 

A chi spetta il contributo

 

Come previsto dall’articolo 1-ter del decreto Sostegni, introdotto in sede di conversione, il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, come per il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni; tuttavia occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

 

Come e quando trasmettere l’istanza

 

La domanda è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per l’invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, c’è tempo fino al 9 dicembre 2021. Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro, il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Inoltre, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 novembre 2021)