Discoteche, sale da ballo e altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine. Il contributo spetta per intero. Per le attività Ateco 2007 “93.29.10” se richiesto si può aggiungere 8.661 euro

Con provvedimento del 29 dicembre 2021, prot. n. 379919, l’Agenzia delle entrate ha reso noto che:

 

Si ricorda che il contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale, spetta se l’attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili” e alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19 previste agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; il contributo previsto dall’articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto interministeriale spetta se l’attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, è una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del predetto decreto interministeriale, rimaste chiuse – per effetto delle suddette disposizioni di contenimento dell’epidemia – tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

I contributi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale non sono alternativi. Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti in entrambe le lettere del citato comma potevano richiederli entrambi.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2021, prot. n. 379919, recante: «Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 29.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336230: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126», pubblicato il 29.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il decreto Mise attuativo per il sostegno delle attività chiuse durante l’emergenza Covid

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 settembre 2021: «Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse»

 




Modelli Intrastat 2022. Novità in materia di obblighi comunicativi dei contribuenti

Si comunica che, in data odierna, nell’apposita sezione del portale ADM, è stata pubblicata la Determinazione prot. n.493869/ RU del 23 dicembre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, avente ad oggetto le misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT).

Il provvedimento contiene le disposizioni di applicazione del Regolamento (UE) n. 2020/1197 – recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese – e delle recenti novità introdotte, in materia di IVA, dal Decreto legislativo n.192/2021 con riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”.

Le disposizioni contenute nel suddetto provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. (Così, avviso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 24 dicembre 2021)

 

Per saperne di più:

 

Il provvedimento delle Dogane che approva le nuove Dichiarazioni Intrastat

Link al testo della determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, con oggetto: «Dichiarazioni Intrastat, nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario – periodi di riferimento decorrenti dal 2022»

Le Slide dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulle nuova dichiarazione INTRASTAT 2022 (Modelli, Istruzioni e Tracciati)

 

In archivio

 

Disposizioni di riferimento:

Le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi Intrastat si adeguano alle semplificazioni 2018 – Determinazione n. 13799 del 8 febbraio 2018 dell’Agenzia delle Dogane di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, recante: modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti

Soppressi i modelli trimestrali relativi agli acquisti e ridotto il numero dei contribuenti obbligati alla comunicazione – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017, prot. n. 194409/2017, recante: misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie … (in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1642)

Modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti – Determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Dogane, recante: modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.

Modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2010, pag. 611);

Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario – Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010dell’Agenzia delle Dogane (in “Finanza & Fisco” n. 6/2010, pag. 525);

 

Prassi:

 

Semplificazione INTRA. Le novità per gli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018

Nota del Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –  prot. n. 18558/RU del 20 febbraio 2018, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Semplificazione degli obblighi comunicativi operanti dal 1° gennaio 2018 – Attuazione dell’art. 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv. dalla L. 29/10/1993, n. 427 come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del D.L. 30/12/2016, n. 244, conv. dalla L. 27/02/2017, n. 19 – D.M. 22/02/2010 – Provvedimento del 25/09/2017, prot. n. 194409/2017 – Determinazione prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 110586/RU del 9 ottobre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2017, pag. 1868) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43 E del 6 agosto 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 30/2010, pag. 2589) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Ulteriori chiarimenti – Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – D.M. 22/02/2010 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 21 giugno 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 24/2010, pag. 1983) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Risposte ai quesiti pervenuti al Forum Intrastat– Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 50, del D.L .30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – D.M. 22/02/2010 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010;

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 marzo 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 9/2010, pag. 772)  con oggetto: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia – Applicazione del meccanismo del reverse charge – Esercizio da parte del legislatore nazionale della facoltà ex art. 194 della direttiva 2006/112/CE – Conseguenze – Obbligo di utilizzo del meccanismo dell’inversione contabile in tutte le ipotesi in cui il cedente o prestatore sia un soggetto non residente – Primo periodo di applicazione – Non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni concernenti l’applicazione non corretta delle nuove regole sull’inversione contabile – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Termini di presentazione – Periodicità – Contenuto – Modalità di presentazione-Nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi – Primo periodo di applicazione – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria dovuta al tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni concernenti la compilazione dei nuovi elenchi – Artt. 194 e 196, della direttiva 2006/112/CE – Modifiche alla direttiva IVA – Direttiva 2008/8/CE – Direttiva 2008/117/CE – Provvedimenti nazionali di recepimento – Art. 1, comma 1, lettera h), D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010 – D.M. 22/02/2010 – Disposizioni esimenti l’applicazione delle sanzioni – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471




Legge di Bilancio 2022, posta la questione di fiducia

La Camera ha svolto la discussione sulle linee generali del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (A.C. 3424​) e della Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424​/I).

Successivamente il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (C. 3424​), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

La fiducia sarà votata nella seduta di domani.




Abolizione dell’esterometro solo dal 1° luglio 2022. Le Entrate adeguano le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica

L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere siano trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, a pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, cd. Decreto “Fisco e Lavoro”», è stato nuovamente modificato il citato comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 prevedendo che la disposizione in argomento entri in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

Di conseguenza, con il provvedimento del 23 dicembre 2021, prot. n. 374343/2021,  l’Agenzia delle entrate  ha adeguato, di nuovo, le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore e, al contempo, abrogato il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, n. 293384.

Inoltre, decorrere dal 1° luglio 2022, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, è apportata la seguente modifica:

  • Il punto 9 è sostituito come segue:

 

“9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

9.3 Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

 

Vedi:

 

Fattura elettronica:  software di compilazione (versione 2.1.3)

Versione 2.1.3 del 01/03/2023

  • motivo dell’aggiornamento: nell’ elenco delle aliquote IVA, inserimento della nuova percentuale: “7% – Perc. Compensazione agricoltura”.

 




Gestione Separata Inps Committenti: inviate le comunicazione di anomalia per gli anni dal 2010 al 2020

L’INPS, con il messaggio 23 dicembre 2021, n. 4637, (di seguito riportato) comunica di aver concluso le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti pubbliche e private che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata, per il periodo di competenza 2020 e anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

La comunicazione della situazione debitoria, inviata tramite PEC e visualizzabile anche nel Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata, ha valore di atto interruttivo della prescrizione e comprende l’omesso pagamento della contribuzione dovuta ed eventuali sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento.

Fonte: www.inps.it

 

Il testo integrale del Messaggio Inps n. 4637 del 23 dicembre 2021

 

Oggetto: Gestione Separata Committenti. Comunicazione di debito anno di competenza 2020 e precedenti

Si comunica che sono terminate le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il periodo di competenza 2020 o anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

Come per gli anni precedenti, si ricorda che:

  • la situazione debitoria comprende l’omesso pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;
  • le sanzioni civili sono calcolate sulla contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • la comunicazione – composta da testo fisso, prospetti relativi alla situazione debitoria (contributi e sanzioni) e istruzioni di pagamento (utili per la compilazione delle delega di pagamento F24) – è inviata tramite PEC, in formato PDF, all’indirizzo conosciuto dall’Istituto e registrato nella sezione anagrafica presente nella funzionalità “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”. La PEC è inviata all’azienda committente, mentre ai delegati intermediari è inviata una comunicazione nella quale sono indicati i codici fiscali interessati dalla comunicazione stessa. Inoltre, è possibile visualizzare la stessa sul “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata” sotto la voce “Comunicazioni”;
  • la comunicazione ha valore di atto interruttivo della prescrizione.

Nel ricordare che la comunicazione di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite l’emissione dell’Avviso di Addebito, le aziende committenti e/o i loro intermediari (delegati), che hanno ricevuto la comunicazione di debito e che, all’esito del controllo, hanno verificato di avere erroneamente denunciato compensi non corrisposti o corrisposti in misura inferiore, e quindi hanno inserito nel flusso Uniemens dati errati, devono inviare con urgenza i flussi di correzione, al fine di evitare errate emissioni di Avvisi di Addebito. Si precisa che nel caso di errato campo chiave (CF collaboratore, tipo rapporto, aliquota o Mese/Anno di competenza) il committente deve inviare prima il flusso di cancellazione della denuncia errata e poi il nuovo flusso corretto, mentre per la sola modifica dell’importo imponibile è sufficiente il solo invio della denuncia con l’imponibile corretto.

Nel caso di aziende che sono state incorporate o interessate da operazioni di fusione, la comunicazione riporta nell’oggetto sia il codice fiscale del soggetto incorporato che, tra parentesi, il codice fiscale del soggetto incorporante, e viene inviata all’incorporante, che può visualizzarla anche nel “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata”.

Le aziende committenti e i loro intermediari (delegati) possono visualizzare le proprie posizioni tramite il “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata” accessibile sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”.

Gli operatori delle Strutture territoriali possono verificare la comunicazione inviata al singolo committente attraverso la consultazione del “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”; le comunicazioni inviate ai committenti in carico sono consultabili anche in “Gestione Accertamento Puntuale” > “Posizioni Irregolari” > “Consultazione Comunic. Irregolari” (abilitata a tutti gli utenti in possesso dei ruoli IDM di “Consultatore Comunicazioni di Anomalia” o “Gestore Comunicazioni di Anomalia”). Tramite la funzionalità “Consultazione Comunic. Irregolari” è possibile visualizzare tutte le comunicazioni elaborate o per singola azienda committente (la colonna CF Validato permette la verifica del CF incorporato o in ogni caso il codice fiscale ultimo). Inoltre, è possibile seguire l’iter della comunicazione, verificando la data di lettura della comunicazione e quella di notifica della PEC e il soggetto che ha letto la comunicazione; le due ultime colonne permettono di visualizzare l’indirizzo PEC sia del delegato che del committente.

Dal pannello di ricerca è inoltre possibile selezionare le comunicazioni di debito “NON notificate via PEC al committente”, cioè le comunicazioni non inviate o per mancanza di indirizzo PEC o per indirizzo errato (presente in archivio anagrafico).

Per tali comunicazioni, con il calcolo sanzioni ancora non scaduto, è necessario che la Struttura territoriale provveda, tramite la funzione “Nuova PEC”, a inserire un nuovo indirizzo PEC e a effettuare il relativo invio (solo per gli utenti in possesso del ruolo IDM di “Gestore Comunicazioni di Anomalia”).




Aula della Camera dei deputati. Iniziato l’esame della Legge di bilancio 2022

In aula della Camera dei deputati l’esame del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (C. 3424) e della Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424/I).




Novellata disciplina CFC applicabile a partire dal periodo d’imposta 2019. Pubblicati provvedimento delle Entrate e circolare

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate la circolare n. 18/E che illustra la disciplina relativa alle Società controllate estere (Controlled Foreign Companies, Cfc) e il provvedimento recante i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassazione indicato dall’articolo 167, comma 4, lettera a del Tuir (tassazione effettiva dell’utile inferiore al 50 per cento di quella italiana). Entrambi i documenti sono stati integrati a seguito dei numerosi contributi pervenuti in occasione della consultazione pubblica avviata lo scorso luglio 2021.

 

La circolare

 

La circolare fornisce i chiarimenti definitivi sulla disciplina Cfc attualmente in vigore in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs n.142/2018 (Decreto ATAD). Il documento si sofferma, in particolare, sui requisiti soggettivi e oggettivi per la sua applicazione, sulle modalità di determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) italiano. Inoltre, la circolare fornisce indicazioni sulla circostanza esimente per disapplicare la disciplina Cfc, sulla determinazione e tassazione del reddito del soggetto controllato, nonché sull’applicazione della disciplina in occasione di operazioni straordinarie.

 

Il provvedimento

 

La disciplina prevista dal decreto ATAD prevede l’individuazione di criteri per verificare, con modalità semplificate, la congruità della tassazione effettiva estera rispetto a quella virtuale domestica, da effettuarsi attraverso un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo provvedimento delle Entrate tiene conto delle novità recate alla disciplina Cfc e aggiorna le indicazioni contenute nel precedente provvedimento, che viene in tal modo sostituito.

 

Novità in dettaglio

 

In particolare, con il documento di prassi pubblicato oggi vengono fornite le definizioni rilevanti ai fini della disciplina, nonché le imposte estere da considerare ai fini della determinazione della tassazione effettiva estera e le imposte italiane da considerare ai fini della tassazione virtuale interna. Tra le altre novità contenute nel provvedimento rientrano l’illustrazione dei criteri di determinazione della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale interna. Viene infine confermata la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera o, in alternativa, di attivare il monitoraggio dei valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità estera, da effettuarsi attraverso una manifestazione di volontà, non modificabile, nel modello di dichiarazione dei redditi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 E del 27 dicembre 2021, con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali – Disciplina antielusione relativa alle controlled foreign companies (CFC) – Circolare ATAD n. 1 – Chiarimenti in tema di Società Controllate Estere (CFC) – Modalità di determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) italiano – Circostanza esimente per disapplicare la disciplina Cfc – Determinazione e tassazione del reddito del soggetto controllato – Applicazione della disciplina in occasione di operazioni straordinarie – Nuovi criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui al comma 4, lettera a), dell’articolo 167 del TUIR – Art. 167, del DPR 22/12/1986, n. 917 come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 29/11/2018, n. 142 – DM 21/11/2001, n. 429 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021, prot. n. 376652/2021»

 

Link al testo del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021, prot. n. 376652/2021, recante: «Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Nuovi criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui al comma 4, lettera a), dell’articolo 167 del TUIR», pubblicato il 27.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Approvate nuove misure di contenimento dell’epidemia

Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, giovedì 23 dicembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

 

Green Pass

 

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

 

Mascherine

 

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

 

Ristoranti e locali al chiuso

 

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.  

 

Eventi, feste, discoteche

 

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

 

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

 

Estensione del Green Pass

 

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

 

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Link al testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 24 dicembre 2021

 




Legge di bilancio 2022. Il Senato Approva

Con 215 voti favorevoli e 16 contrari, l’Assemblea del Senato della Repubblica, nella seduta del 23 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl n. 2448 di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. L’Aula ha poi approvato la Nota di variazioni e il ddl nel suo complesso (194 voti favorevoli e 12 contrari) che passa all’esame della Camera.

Link all’emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl n. 2448 (Ddl Legge di bilancio 2022)




Stagione dichiarativa 2022. On-line le bozze dei modelli 730, Certificazione unica, 770 e Iva

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli 2022 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica (CU), 770 e dichiarazione annuale Iva, con le relative istruzioni. Tra le novità, nel 730 fanno il loro ingresso il credito d’imposta sull’acquisto della prima casa per coloro che hanno meno di 36 anni d’età e il Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nella CU trovano spazio le misure a sostegno del lavoro e l’indicazione della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI), mentre nel 770 si aggiungono nuovi campi per la gestione del credito e per l’inserimento dell’ID Arrangement relativo al meccanismo transfrontaliero rilasciato da uno Stato membro Ue.

Nella dichiarazione annuale Iva si inseriscono le novità sopraggiunte nel 2021 per agricoltori, e-commerce e per i beni e servizi necessari nella lotta alla pandemia da Covid-19.

 

Modello 730/2022, nuove agevolazioni

 

Nel nuovo 730/2022 per l’anno d’imposta 2021 entrano gli aumenti, pari a 1.200 euro, del trattamento integrativo a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo fino a 28.000 euro e dell’ulteriore detrazione decrescente prevista per i redditi fino a 40.000 euro.

Fa inoltre il suo debutto il “bonus musica”, ovvero la detrazione per l’iscrizione e l’abbonamento di bambini e ragazzi tra i 5 e 18 anni a scuole di musica, conservatori e cori, bande e scuole di musica riconosciute, che spetta per un importo fino a 1.000 euro se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. Altra novità riguarda la possibilità di fruire del Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% per le spese sostenute unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus.

Spazio anche al nuovo credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. In dichiarazione sarà inoltre possibile inserire gli eventuali residui del credito che non ha trovato capienza nell’imposta della precedente dichiarazione. Da segnalare tra le new entry anche il credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano (per spese fino ad un importo massimo di 1.000 euro).

 

Le novità della Certificazione Unica 2022

 

Nella CU 2022, che i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate e rilasciare ai singoli percipienti entro il termine unico del 16 marzo, trovano spazio l’aumento a 609,50 euro della riduzione dell’imposta a favore del personale dipendente del “comparto sicurezza”, oltre alle nuove agevolazioni previste per il TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà e per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa. Fra le novità, anche l’indicazione della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI).

 

Modello 770/2022

 

Nel modello 770 sono stati inseriti nuovi campi per la gestione del credito connesso all’erogazione del trattamento integrativo e per indicare l’”ID Arrangement”, relativo al meccanismo transfrontaliero, rilasciato da un’Amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea. Per l’inserimento dei versamenti effettuati nell’anno 2021, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l’emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli speciali codici Covid-19 introdotti lo scorso anno.

 

Modello Iva, novità per agricoltori, e-commerce e sul fronte pandemia

 

La dichiarazione annuale IVA è stata aggiornata per accogliere le novità normative riguardanti l’applicazione dell’imposta nel 2021, tra cui le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le nuove regole per l’applicazione dell’Iva nell’e-commerce. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2021)

 

Link alla bozze dei modelli e relative istruzioni sul sito dell’Agenzia delle entrate




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2021

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Speciale – Decreto “Fisco-Lavoro” convertito in legge

 

Il Decreto Legge “Fisco e Lavoro” convertito in Legge

 

La guida normativa delle misure fiscali

Il testo del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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D.L. n. 153/2021 (Decreto Recovery): votazioni sulla questione di fiducia in Aula

E’ in corso nell’Aula del Senato la votazione nominale con appello sulla questione di fiducia, posta dal Governo sull’approvazione, nel testo trasmesso dalla Camera, del ddl n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 152/2021 sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, incardinato questa mattina in Aula (A.S. 2483).

 

Dal 1° gennaio 2023 in vigore la sanzione per chi non accetta pagamenti con la carta o bancomat

 

Tra le novità intervenute nel corso delle conversione in legge si segnala inserimento dell’articolo 19-ter al fine di disciplinare e istituire, con norma primaria, sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L’importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative

In particolare, il nuovo comma 4-bis dell’articolo 15 (introdotto dalla lettera b) del comma 1) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede espressamente con normativa primaria che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica:

  • una sanzione di importa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione;
  • le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

Viene esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

La disposizione individua nel Prefetto competente per territorio l’autorità che riceve il rapporto redatto dal funzionario o dall’agente che ha accertato la violazione (articolo 17 della legge n. 689 del 1981, recante «Modifiche al sistema penale»).

La norma in esame prevede quindi l’applicabilità della disciplina sugli atti di accertamento di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981. Tale norma stabilisce che gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possano assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Inoltre, sempre il comma aggiuntivo 4-bis prevede (mediante il richiamo all’articolo 13, comma 4 della medesima legge n. 689 del 1981) che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano provvedere all’accertamento della violazione.

 

Il testo dell’art. 19-ter del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

 

Art. 19-ter. – (Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.




Agevolazioni contributive per le assunzioni di donne: stabiliti i settori e professioni agevolati nel 2022

In attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché ai fini previsti dall’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero) con il decreto 17 dicembre 2021 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, individuati, per il 2022, i settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2020.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B in allegato al decreto. I settori e professioni così individuati rilevano – limitatamente al settore privato – ai fini della concessione degli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’anno 2022.

Il decreto interviene sullo sgravio contributivo per l’assunzione di “donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.

Tali settori e professioni di cui all’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono, come previsto nel decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 16 aprile 2013, e ribadito nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34/2013,“annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, sulla base delle risultanze acquisite dall’lSTAT. Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, la donna priva di impiego deve essere assunta o in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del citato decreto”

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 dicembre 2021, recante: Individuazione, per il 2022, dei settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2020

Per gli incentivi per chi assume donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, vedi da ultimo la circolare Inps n. 32 del 22 febbraio 2021




Decreto-Legge “Fisco e Lavoro” convertito in Legge: ulteriori misure a tutela del lavoro

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante la «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

In sede di conversione, in tema di tutela del lavoro, sono state apportate le seguenti principali modifiche:

 

Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale (art. 11-bis)

 

I termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre, le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non accolte, sono considerate validamente presentate.

 

Fondo Nuove Competenze (art. 11-ter)

 

Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 324, L. 30 dicembre 2020, n. 178) possono essere altresì destinate in favore dell’ANPAL per essere utilizzate per le finalità indicate dall’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 77/ 2020). Quest’ultima disposizione, in particolare, prevede che – per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica – per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa oppure per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

 

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13)

 

La Legge di conversione, modificando l’art. 14 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), introduce la previsione secondo cui, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, per svolgere il monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 per il lavoro intermittente.

In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Peraltro, in caso di provvedimento di sospensione per violazioni sulla sicurezza o per lavoro irregolare, per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). In tali ipotesi, il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 

Si ricorda che con circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, c.d. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro”. nel testo ante conversione in legge

 

 

 

 

 




Editoria digitale. Per l’IVA al 4 per cento i codici ISBN o ISSN da soli non bastano

In tema di editoria digitale, la presenza del codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Occorre, altresì, che il prodotto editoriale elettronico, anche se offerto per mezzo di abbonamento a banche dati elettroniche, abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici. In altri termini, per l’applicabilità della disposizione agevolativa in argomento, è necessario che sia consentito all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN. Questo in estrema sintesi quanto espresso oggi dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 850 del 22 dicembre 2021.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 850 del 22 dicembre 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Banche dati online in abbonamento – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018

 

Raccolta di prassi (circolari e risoluzioni) in materia di regime speciale IVA per il settore editoriale

 

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici” di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 1° marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018»

 

Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati muniti di codice ISBN o ISSN scontano l’aliquota IVA del 4 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 28 settembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

La circolare n. 20/2016, al CAPITOLO III, paragrafo 4, chiarisce che per l’applicazione dell’aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. L’IVA ridotta del 4% si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web.

Regime speciale IVA per l’editoria: i chiarimenti sulla stretta IVA per allegati e supporti integrativi di quotidiani e periodici

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi – Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi e altri beni – Analisi della disciplina e primi chiarimenti sulle novità applicabili alle cessioni di prodotti effettuate dal 1° gennaio 2014 – Art. 19, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. 02/09/1993»

Vendita a distanza di giornali o periodici nei confronti di privati consumatori italiani: la società Ue per scelta o, in ogni caso, al superamento della soglia dei 35mila euro annui, obbligata ad identificarsi e a versare l’Iva applicando, eventualmente, il sistema della resa forfetaria all’80%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 90 E del 25 settembre 2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Operazioni in ambito UE – Attività di vendita a distanza di giornali quotidiani o periodici – Cessioni in abbonamento nei confronti di privati consumatori, di giornali o periodici commercializzati in Italia da un soggetto passivo comunitario (società inglese) – Rapporti intercorrenti tra il regime speciale dell’editoria (art. 74, lett. c), del D.P.R. 633 del 1972) e quello delle vendite a distanza (art. 40 del D.L. n. 331 del 1993) – Applicazione del regime delle “vendite a distanza” fino alla soglia di 35.000 euro su base annua – Possibilità di opzione per la tassazione in Italia da parte del cedente comunitario – Obblighi del soggetto passivo comunitario – Al superamento della soglia di 35.000 euro o in caso di opzione, necessità di identificarsi ai fini IVA in Italia, tramite la nomina di un rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta (art. 17, terzo comma, e art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972), prima di procedere alle cessioni dirette a privati consumatori – Modalità di calcolo della soglia di euro 35.000 – Forfetizzazione – Esclusione – Calcolo della soglia sulla base dei corrispettivi effettivamente percepiti – Necessità – Conseguenze per il soggetto passivo comunitario identificato in Italia (per obbligo di legge o per scelta) – Assolvimento dell’imposta con il metodo del monofase per la commercializzazione di prodotti editoriali in Italia sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria – Acquisti intracomunitari – Differente disciplina a seconda se gli stessi sono destinati o meno alla successiva commercializzazione – Se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione, l’IVA è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile – Se i beni sono destinati alla successiva commercializzazione, l’imposta è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando la forfetizzazione della resa – Art. 40, del D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito dalla L. 29/10/1997, n. 427 – Art. 34 della Direttiva 2006/112/CE – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, del D.M. 09/04/1993»

Prodotti editoriali su qualsiasi supporto fisico: necessaria la natura informativa e divulgativa per essere considerati libri e scontare l’IVA al 4%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 223 E del 13 agosto 2009: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Opere librarie – Pubblicazioni di natura informativa – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni per la qualificazione come “libri” ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Punti 18) e 35), Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Possibilità di applicazione del regime speciale IVA per l’editoria e delle aliquote agevolate per la stampa e allestimento di pubblicazioni di natura informativa e divulgativa occorrenti per le elezioni amministrative»

Free press: non applicabile né il regime speciale IVA per il settore editoriale né l’art. 2, secondo comma, n. 4) che assoggetta ad IVA le cessioni gratuite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 4 febbraio 2005: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE SUI REDDITI – Cessioni di periodici in distribuzione gratuita – Free press – Cessioni di beni – Art. 2, secondo comma, n. 4) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Ricavi – Art. 85, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Destinazione dei periodici a finalità estranee all’esercizio dell’impresa editrice – Non configurabilità – Stretta correlazione tra vendita degli spazi pubblicitari e la distribuzione free press del periodico stampato – Conseguenze – Assoggettamento ad IVA del solo corrispettivo dovuto dagli inserzionisti pubblicitari»

L’attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore configura esercizio di attività di impresa ed ai fini IVA si rende applicabile il regime monofase ex art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 15 novembre 2004: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Editoria – Artt. 53 e ss. del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore – Esercizio di attività d’impresa – Sussistenza – Applicazione del regime monofase – Applicabilità»

Regime IVA delle cessioni dei prodotti editoriali rimasti invenduti, privi di valore intrinseco, effettuate nei confronti di raccoglitori o rivenditori di carta da macero

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 231 del 15 luglio 2002: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di prodotti editoriali invenduti come carta da macero, dopo aver provveduto ad accantonare un limitato numero di copie per soddisfare eventuali richieste di arretrati»

I dispacci a contenuto economico e finanziario delle agenzie di stampa iscritte nell’apposito registro sono soggetti all’aliquota IVA del 4%

Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 127 E del 7 agosto 2001: « IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispacci delle agenzie di stampa – Aliquota IVA applicabile – Tab. A, parte II, n. 18, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Condizioni e limiti per l’applicazione dell’IVA al 4%»

Prodotti editoriali: la registrazione al tribunale ex L. n. 47/1948 come periodico non determina l’automatica applicazione al regime IVA agevolato. Necessaria la periodicità e la presenza di contenuto divulgativo

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 88 E del 19 giugno 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Agenda-Diario – Registrazione al tribunale – L 06/02/1948, n. 47 – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicazione regime agevolato ad agenda-diario»

Editoria. Il nuovo articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R.  n. 633 del 1972, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997

Circolare del Ministero delle Finanze n. 328 E del 24 dicembre 1997 – Parte Seconda – CAPITOLO VII – Nuovo regime speciale IVA per il settore editoriale

Esercizio del diritto alla detrazione da parte dei rivenditori di prodotti editoriali

Circolare del Ministero delle Finanze n. 100 E del 23 aprile 1996: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Editoria – Articolo 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Esercizio del diritto alla detrazione ed all’eventuale rimborso da parte dei rivenditori di prodotti editoriali – Articolo 7, comma 3 del D.M. 9 aprile 1993 – È disposizione sostanziale e non interpretativa ed efficace quindi dall’1° gennaio 1993»

 




Il contributo a fondo perduto per le start-up spetta al 100%

Il contributo alle start-up riconosciuto per l’intero ammontare. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2021, prot. n. 365798/2021.

Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente o, per chi lo ha scelto, potrà essere utilizzato in compensazione come credito d’imposta. In quest’ultimo caso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, è  stato istituito con la risoluzione n. 75 del 20 dicembre 2021 il seguente codice tributo:

– “6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1- ter DL n. 41 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Si ricorda che al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto un contributo a fondo perduto ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41/2021, gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR. I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il contributo spetta in assenza del requisito previsto per il contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 41/2021, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, e purché sussistano gli altri requisiti previsti dal citato articolo 1. Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell’economia e finanze del 10 settembre 2021, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1-ter.

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2021, prot. n. 365798/2021, recante: «Determinazione della percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», pubblicato il 20.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», pubblicato il 9.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Cpf start-up. I criteri e le modalità di attuazione

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 settembre 2021, recante: «Contributo a fondo perduto per le start-up», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre




Sostegno dell’impresa femminile. In Gazzetta Ufficiale il Decreto per l’attivazione del Fondo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 14 dicembre 2021, il decreto interministeriale 30 settembre 2021 recante: «Modalità d’intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile e ripartizione delle relative risorse finanziarie», previsto dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per il 2021) al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. L’obiettivo della misura è quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

Con un successivo provvedimento ministeriale saranno indicati i termini di apertura per la presentazione delle domande attraverso cui richiedere le agevolazioni.

 

Per saperne di più:

Link al sito del Mise:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile




Legge di Bilancio 2022. Gli emendamenti “fiscali” depositati dal Governo in commissione Bilancio al Senato

Di seguito, il testo delle modifiche riguardanti la deduzione per costi di ricerca e sviluppo, la patent box, la riforma dell’Irpef e la cancellazione dell’Irap per autonomi e ditte individuali.

Il testo di parte dell’emendamento del Governo alla Manovra 2022 all’esame della commissione Bilancio al Senato.

 

2.2000

Il Governo

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche

 

L’articolo 2 è sostituito dai seguenti:

«Art. 2. – (Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 a) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.”;

 

 b) all’articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

”a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.”;

  2) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

”2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.”;

  3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

”a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.”;

  4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.”;

  5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

”a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.”;

  6) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

”5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.”.

 

2. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 a) all’articolo 1:

1) al comma 1, le parole: ”28.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: ”15.000 euro” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.”;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: ”, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2” sono soppresse;

 

 b) l’articolo 2 è abrogato.

Art. 2-bis. – (Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche) – 1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall’articolo 2, il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 50, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il temine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Esclusione IRAP per le persone fisiche

 

Art. 2-ter. – (Esclusione IRAP per le persone fisiche) – 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. A decorrere dall’esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 di euro finalizzato a compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti da applicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non compensate nell’ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero da applicazione di maggiorazioni regionali vigenti derivante dal presente articolo e dall’articolo 2. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a valere del fondo sono indicati nella tabella di cui all’Allegato 1-bis annesso alla presente legge e per gli anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 ”Trasferimenti correnti da Ministeri”.

 

Modifiche alla disciplina del patent box

 

Art. 2-quater. – (Modifiche alla disciplina del patent box) – 1. All’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 ”3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 1”;

 b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

”8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta”;

 c) il comma 9 è soppresso;

 d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

”10. Con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”;

 e) dopo il comma 10 è aggiunto i seguenti:

 ”10-bis. Qualora in uno o più periodi di imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale”.

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge».

 

Per saperne di più:

Lavori V Commissione permanente (Bilancio) Senato – Seduta n. 495

Legislatura 18ª – 5ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 495 del 17/12/2021

 BILANCIO (5ª) – Venerdì 17 dicembre 2021 – 495ª Seduta




Contributi a fondo perduto destinati ad Asd/Ssd. In corso le procedure di erogazione della seconda tranche

 

Sono in corso le procedure di erogazione della seconda parte della seconda tranche dei contributi automatici a fondo perduto per l’anno 2021, destinati alle ASD/SSD già beneficiarie per i bandi del 2020 emanati dal Dipartimento per lo sport.

Le ASD/SSD ammesse al contributo “canoni di locazione” riceveranno un importo pari a 1,5 mensilità di canone locativo sulla base del valore del canone annuale di locazione fornito nella domanda già compilata per l’anno 2020, individuando una soglia minima di contributo pari a euro 2.500,00 e una soglia massima pari a euro 30.000,00.

Le ASD/SSD ammesse al contributo “forfettario” riceveranno ciascuna un contributo forfettario pari a euro 2.500,00.

Nel corso della prossima settimana gli accrediti di pagamento saranno disponibili.

 

Elenco delle ASD/SSD interessate – Importi della seconda parte della seconda tranche di contributo
(Link sito: https://www.sport.governo.it/media/3134/elenco-beneficiari-contributo-automatico-2021-seconda-tranche-seconda-parte.pdf)

ATTENZIONE: è disponibile l’elenco delle ASD/SSD beneficiarie che hanno inserito nella domanda un IBAN errato. In questo caso, le ASD/SSD riportate nell’elenco sono invitate a comunicare l’IBAN corretto inviando una mail a invioiban@sportgov.it secondo le indicazioni riportate qui di seguito:

  1. Scrivere nell’oggetto della mail la dicitura “CORREZIONE IBAN TRANCHE FINALE”;
  2. Indicare nel corpo della mail il codice fiscale della ASD/SSD e il codice IBAN corretto del conto corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD.

Fonte: Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei ministri




Credito di imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2020 e 2021. Al via le domande per l’accesso al credito di imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2020 e 2021

 

 

Dal 15 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 è possibile presentare le domande di ammissione per l’anno 2020 e per l’anno 2021 al credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta carta 2020 (spese sostenute nell’anno 2019)“ oppure “Credito di imposta carta 2021 (spese sostenute nell’anno 2020)“. È necessario inviare domande di ammissione distinte per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

La Commissione europea si è pronunciata sulla compatibilità della misura agevolativa con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato: con la decisione n. C(2021) 7601 final pubblicata in data 9 dicembre 2021 sul sito della stessa Commissione Europea, ha approvato il credito di imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2020 e 2021, con riferimento alle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2019 e 2020.

La circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 14 dicembre 2021 fornisce precisazioni in relazione alle modalità applicative del credito d’imposta per l’anno 2020 e 2021. (link al sito: https://www.informazioneeditoria.gov.it/media/3619/circolare-14dicembre2021_credito-carta_2020-2021.pdf

Per istruzioni sulla compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 14 dicembre 2021)

Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica credito.carta@governo.it

INVIA LA DOMANDA PER L’ANNO 2020 – (link al sito: https://www.impresa.gov.it/servizi_impresa/servizi/Control?action=pcm_carta_2020)

INVIA LA DOMANDA PER L’ANNO 2021 – (link al sito: https://www.impresa.gov.it/servizi_impresa/servizi/Control?action=pcm_carta_2021 )

Fonte:  Dipartimento per l’informazione e l’editoria – https://www.informazioneeditoria.gov.it/




Comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici: il punto sui termini per beneficiare della riduzione delle sanzioni

Con risoluzione n. 72 del 16 dicembre 2021, in tema di comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia delle entrate, nel fornire chiarimenti in merito agli effetti della presentazione dell’istanza di riesame, tramite il canale CIVIS, sotto il profilo dell’applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui questa sia inviata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero successivamente, ha evidenziato che nel caso di presentazione dell’istanza entro detto termine, se a seguito dell’istruttoria:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997, dal ricevimento della comunicazione “definitiva” – contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute – decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, come già detto, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme.

Diversamente, nel caso in cui l’istanza in autotutela è inviata oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, se a seguito dell’esame istruttorio:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione. Il contribuente, tuttavia, non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. Anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 72 del 16 dicembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Statuto del contribuente – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Invio del cosiddetto “avviso bonario” – Invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti in esito all’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni – Avviso in forma telematica all’intermediario – Termini per il pagamento agevolato delle imposte liquidante – Canali di assistenza Civis – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 3, comma 3, del DPR 22/07/1998, n. 322 – Art. 6, comma 5, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 2-bis del D.L. 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248  

 

Per saperne di più:

Liquidazione delle imposte risultanti da dichiarazioni: le condizioni e le modalità per l’invio in forma telematica dell’invito tramite intermediario a fornire chiarimenti o a produrre documenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 4 novembre 2009: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Statuto del contribuente – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Invio del cosiddetto “avviso bonario” – Invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti in esito all’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni – Avviso in forma telematica all’intermediario – Domiciliazione presso gli intermediari al fine dell’invio telematico degli esiti – Modalità – Condizioni – Accettazione da parte dell’intermediario di ricevere l’avviso telematico, mediante la barratura della casella “Ricezione avviso telematico”  inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” del modello Unico – Scelta del contribuente mediante la barratura della casella “Invio avviso telematico all’intermediario” di far recapitare l’esito della liquidazione all’intermediario – Procedura per il download delle comunicazioni – Termini per il pagamento agevolato delle imposte liquidante – Canali di assistenza dedicati agli intermediari Pec e Civis – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 6, comma 5, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 2-bis del D.L. 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248»




Tasso di interesse legale. Fissato all’1,25 per cento dal 1° gennaio 2022

 

 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, il Decreto Mef del 13 dicembre 2021 (di seguito riportato) che modifica del saggio di interesse legale.

    

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2021, recante: «Modifica del saggio di interesse legale».

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021)

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

 

Visto l’art. 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2020, n. 310, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,01 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;

Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata all’1,25 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2021

Il Ministro: Franco




Dal 1° gennaio 2022 sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con carte di debito e credito (rifiuta l’utilizzo del Pos)

 

 

 

 

ALLEGATO 2

D.L. 152/2021: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (A.C. 3354 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE 

Questo è il contenuto di un emendamento che, se confermato, coinvolgerà gli imprenditori dal 1° gennaio 2022

 

Vedi : Dal 1° gennaio 2023 in vigore la sanzione per chi non accetta pagamenti con la carta o bancomat

 

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento che introducono dal 1° gennaio 2022 una sanzione per chi rifiuta l’utilizzo del Pos.

Questo è il testo dell’emendamento che, se confermato dall’assemblea, interesserà gli imprenditori già dal 1° gennaio 2022:

Art. 19-bis.
(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981».

*19.03. (Nuova formulazione) Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster
*19.010. (Nuova formulazione) Fassina.




Decreto “Fisco e Lavoro”. Approvato in via definitiva

Nel pomeriggio la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Approvato dal Senato) (A.C. 3395).

 

 




Datori di lavoro. In arrivo le ordinanze-ingiunzione Inps per chi non ha versato in tempo

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha avviato l’attività di notifica delle ordinanze-ingiunzione nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Il datore di lavoro che provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione non è punibile con la sanzione penale né assoggettabile alla sanzione amministrativa.

Ai fini dell’estinzione della sanzione amministrativa, l’autore dell’illecito che non provvede al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro i successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa nella misura ridotta di 16.666 euro, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981.

Con l’ordinanza-ingiunzione saranno applicate, in relazione all’ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e non versate e all’eventuale reiterazione dell’omissione, le sanzioni amministrative a partire da 17.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro.

Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere effettuato dal datore di lavoro in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione (sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero) ed entro lo stesso termine, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 689/1981, può essere richiesto il pagamento rateale da tre a trenta rate mensili.

Per maggiore comprensione, si ricorda che il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 ha parzialmente depenalizzato il reato di “omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti” introdotto dal decreto-legge n. 463/1983 (convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983), prevedendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione: reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a 10.000 euro annui (fattispecie di reato) e sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a 10.000 euro annui (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). (Così, comunicato stampa Inps del 15 dicembre 2021)




Esonero contributivo turismo, cultura e commercio: scadenza domanda prorogata a giovedì 16 dicembre 2021

Con il messaggio 13 dicembre 2021, n. 4438 l’Inps (di seguito riportato) ha comunicato che la scadenza per presentare le domande di esonero in scadenza l’11 dicembre, anche in considerazione della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza Covid-19, è stata differita a giovedì 16 dicembre 2021.

 

Il testo del messaggio Inps 13 dicembre 2021, n. 4438 

 

OGGETTO: Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Differimento al 16 dicembre 2021 del Termine di presentazione delle domande di esonero

L’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l‘esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

L’Istituto, con la circolare n. 140/2021, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo e, con la successiva circolare n. 169/2021, ha fornito indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto, prevedendo che le stesse potessero essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare.

In ragione del termine di presentazione delle domande di esonero in scadenza in data 11 dicembre 2021 (sabato), si comunica che lo stesso, anche in considerazione della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è differito a giovedì 16 dicembre 2021.

Con riferimento al termine del 31 dicembre 2021 previsto dall’articolo 43 del decreto legge n. 73/2021 per la fruizione della misura, si precisa, come già previsto nel messaggio n. 4420/2021, che lo stesso non va inteso come un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì come il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (dal 26 maggio 2021 alla competenza del mese di novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo.

Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’elaborazione delle domande di esonero pervenute all’Istituto, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 

Per saperne di più
(Link esterni al sito www.inps.it)

Link al testo della circolare INPS 21 settembre 2021, n. 140, con le prime istruzioni sulla decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo.

Link al testo della circolare INPS 11 novembre 2021, n. 169, con le indicazioni in merito alla presentazione delle domande per richiedere l’esonero contributivo, prevedendo che queste potessero essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare stessa.




Decreto-legge “Fisco e Lavoro”. Il Governo pone la fiducia

 

La Camera è convocata alle ore 16,20. Nel pomeriggio di lunedì 13 dicembre il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Approvato dal Senato) (A.C. 3395) nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

Link al testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica – (A.C. 3395 Governo, approvato dal Senato)

 




La generica condivisione della decisione di prime cure senza vaglio critico in base ai motivi di appello è causa di nullità della sentenza della Regionale

 

Costituisce ius receptum che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre anche nel caso in cui il giudice di appello pur manifestando la sua condivisione alla decisione di prime cure, abbia poi mancato di illustrare le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame (cfr. Sez. I, 18/06/2018, n. 16057; Sez. L, 25/10/2018, n. 27112; Sez. I, 19/06/2019, n. 16504); egualmente, la mera adesione acritica all’atto di accertamento impugnato, senza indicazione, né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto corredata da motivazione solo apparente (cfr., Sez. V, 14/10/2015, n. 20648; SS.UU., 16/01/2015, n. 642).

Questo, in sintesi, l’interessante principio contenuto nell’ordinanza, n. 37204 del 29/11/2021, Sez. V della Suprema Corte di Cassazione.

 




Contributi a fondo perduto da Covid-19 erogati dall’Agenzia delle entrate. Nessuna verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 dell’11 dicembre 2021 il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante: «Misure urgenti finanziarie e fiscali».
In vigore dall’11 dicembre 2021, il decreto all’articolo 3, con una norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede in un unico comma, che: «1. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

 

La verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)

 

Si ricorda che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

Normativa e prassi

 

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 21 marzo 2018, con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 69 del RD 18/11/1923, n. 2440

Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 23 settembre 2011: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Pagamenti di somme in base a sentenza – Pagamenti di incentivi e finanziamenti alle imprese – Trattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all’effettuazione della verifica prescritta dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73 – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell’8 ottobre 2009: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Ulteriori chiarimenti»

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Chiarimenti»




Ristori per gli enti del terzo settore: ulteriormente prorogato al 14 dicembre 2021 (ore 18:00) il termine di presentazione delle istanze

 

 

La Direzione generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, comunica che, essendo pervenute in data odierna numerose richieste di assistenza tecnica relative alla procedura di caricamento delle istanze sulla piattaforma elettronica denominata “Ristori Enti Terzo Settore”, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente il termine ultimo di presentazione delle istanze alle 18:00 di martedì 14 dicembre 2021.

 

Si ricorda che in attuazione dell’articolo 13-quaterdecies del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 30 ottobre 2021 con il quale erano stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, pari a complessivi 210 milioni di euro, destinate alle categorie di Enti del Terzo Settore individuate proprio dall’articolo 13-quaterdecies del D.L. n. 176/2020.

In attuazione del sopracitato Decreto interministeriale, con Decreto direttoriale n. 614 è stato adottato l’Avviso 2/2021 che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo.

 

Modulistica:

ALLEGATO 1 – Codici Ateco
ALLEGATO 2 – Manuale utente

Nella pagina dedicata del “Portale Web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” (https://www.lavoro.gov.it) dedicata al Fondo Straordinario Ristori, è possibile reperire maggiori informazioni e consultare la modulistica.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Portale: www.lavoro.gov.it