Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti e rateizzazione. Le istruzioni 2021

Con circolare n. 26 del 16 febbraio 2021, l’INPS fornisce chiarimenti sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai fini previdenziali, per i liberi professionisti e sulla rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2021.

L’Istituto previdenziale premette che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere eseguito ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo pari al tasso di variazione accertato dall’ISTAT per l’anno precedente.

Per il 2020 il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è negativo e, precisamente, pari a – 0,3%.

Pertanto, l’INPS comunica che gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del 2021 potranno essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Link al testo della circolare Inps n. 26 del 16 febbraio 2021, con oggetto: LIBERI PROFESSIONISTI – Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti – Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali i ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2021




Decreto Covid di febbraio. Il Cdm ha approvato nuove misure per il contrasto del contagio

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 22 febbraio 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.




Istruzioni Inps per l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa

Con circolare 17 febbraio 2021, n. 29, l’Inps riepiloga il quadro normativo relativo alla disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e fornisce istruzioni in merito alla tutela previdenziale di questa categoria di soggetti.

Nel documento interpretativo evidenziato che l’attività di una impresa artigiana può svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano è prevista l’iscrizione del lavoratore alla Gestione speciale autonoma degli artigiani.

In attesa della nuova funzione procedurale che consenta la corretta individuazione dei soggetti interessati dalla iscrivibilità alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, la circolare dispone i primi adempimenti a carico delle strutture territoriali INPS per la lavorazione in automatico delle delibere d’iscrizione alla Gestione inviate dall’Albo delle imprese artigiane. Ricorda infine che, con l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, diviene obbligatoria la compilazione del quadro RR posto all’interno della dichiarazione fiscale “Redditi Persone Fisiche” e pertanto la circolare fornisce le indicazioni per l’individuazione della base imponibile.

Link al testo della circolare Inps n. 29 del 17 febbraio 2021, con oggetto: LAVORO – Lavoro artigiano – Tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa artigiana – Iscrivibilità alla Gestione speciale autonoma degli artigiani – Individuazione della base imponibile contributiva – Artt. 2, 3, comma 2, e 4 della L. 8/08/1985, n. 443 – L. 3 aprile 2001, n. 142 – Art. 2222 c.c.




Legge di bilancio 2021: i principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno del reddito

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), entrata in vigore il 1° gennaio 2021, racchiude una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito destinate a produrre effetti nel corso dell’anno.

Con circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, l’INPS fornisce la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla Legge di Bilancio 2021, illustrando le novità apportate all’impianto regolatorio nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l’INPS richiama nel dettaglio le condizioni, i termini e le modalità di accesso con riferimento alle seguenti fattispecie:

 – proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività;

 – proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;

 – proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

 – proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica;

 – Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, con la precisazione delle prestazioni integrative della Cassa integrazione in deroga (CIGD);

 – modifiche in materia di trattamenti di Cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario con causale “COVID-19“, con l’indicazione dei destinatari, dei lavoratori beneficiari e delle modalità di presentazione della richiesta;

 – trattamenti di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020;

 – domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS);

 – trattamenti di Cassa integrazione in deroga (CIGD);

 – Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA);

 

Link al testo della Circolare Inps n. 28 del 17 febbraio 2021, con oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO – Sintesi dei principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2021

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

 

Speciale Modulistica 2021

Modelli dichiarativi dei redditi 2020


Modelli e istruzioni

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate 

 

 

Dichiarazioni Redditi 2021 SC. Le novità dei modelli

 

Approvato il nuovo modello dichiarativo 2021 dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati – Redditi 2021 SC.

Di seguito il dettaglio delle principali modifiche introdotte nel modello SC 2021.

Continua a leggere →

 

 

Modelli “Redditi 2021” delle Società e degli Enti
Redditi SC • Redditi SP • Redditi ENC

 

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2021 degli enti e delle società

 

 

Modello “Redditi 2021-SC”
per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

 

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021, prot. n. 28929/2021, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021-SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi».

 

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 16.02.2021

 

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Dichiarazioni Redditi 2021 SC. Le novità dei modelli

Approvato il nuovo modello dichiarativo 2021 dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati – Redditi 2021 SC.

Tra le novità nel modello trovano spazio:

  • nel quadro RQ, la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020);
  • il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 19;
  • il crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato nonché i bonus istituiti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (per botteghe e negozi, i per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda e per le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro).

Di seguito il dettaglio delle principali modifiche introdotte nel modello SC 2021.

 

Frontespizio

 

Errori contabili – nel frontespizio è stata prevista la nuova casella “Dichiarazione integrativa errori contabili” (di cui art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/98) per segnalare la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

 

 

Quadro RF – Determinazione del reddito di impresa

 

Sospensione ammortamenti – nel quadro RF, in relazione al rigo RF55 è stato inserito il codice 81, riservato ai soggetti che, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, non hanno effettuano l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, per indicare la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

 

Si ricorda che i commi 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cd. “Decreto Agosto” – inseriti dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del predetto decreto legge – prevedono che sia possibile non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Il comma 7-quater richiede che sia dato conto delle ragioni che hanno indotto la società a imputare a conto economico una minore quota di ammortamento rispetto a quella prevista dal piano di ammortamento. La scelta in merito alla quota di ammortamenti che la società decide di non effettuare deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa ai sensi del comma 7-quater.

 

Quote di ammortamento maggiorate per gli acquisti di colture arboree – nel quadro RF, in relazione al rigo RF55, è stato inserito il codice 82, per indicare la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali a norma dell’articolo 108, comma 1 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (di Bilancio 2020 in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2155) consente per il triennio 2020-2022, di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. Con le modifiche in esame, ai fini del calcolo della quota di ammortamento deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell’articolo 108 (Spese relative a più esercizi) del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, le spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento, esclusi i costi relativi all’acquisto dei terreni. Si ricorda, al riguardo, che per colture arboree si intendono la vite, l’olivo, i frutti maggiori (pero, melo, pesco, ecc.), gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali. Tra le specie arboree coltivate in Italia, quelle che occupano la maggiore superficie sono sicuramente la vite e l’olivo; più limitata coltura hanno le piante arboree da frutto (diffuse soprattutto in alcune regioni del Nord), gli agrumi e le altre specie minori.

 

Contributi a fondo perduto – nel quadro RF è stata prevista l’indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (art. 25 del D.L. n. 34 del 2020, art. 59 del D.L. n. 104 del 2020, art. 1 del D.L. n. 137 del 2020 e art. 2 del D.L. n. 149 del 2020).

In particolare, nel rigo RF55, sono stati introdotti i seguenti un codici:

– codice 83, per indicare l’ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020:

  • art. 25 del D.L. n. 34/2020 – Contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “Decreto Rilancio”) – Disposizioni attuative: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 779) – Prassi: circolari n. 15/E del 13 giugno 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2020, pag. 847), n. 22/E del 21 luglio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2020, pag. 1229), n. 25/E del 20 agosto 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2020, pag. 1310);
  • art. 59 del D.L. n. 104/2020 – Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici di comuni ad alta vocazione turistica previsto dall’art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv., con mod., dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. “Decreto Agosto” – Disposizioni attuative: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 352471/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 29/2020, pag. 1862);
  • art. 1 del D.L. n. 137/2020 – Contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Ristori” (Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2409), a favore dei titolari di partita IVA che, sulla base della codifica ATECO, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge “Ristori” con una specifica tabella contenuta nell’allegato 1;
  • art. 2 del D.L. n. 149/2020 (cd. D.L. “Ristori bis”) poi trasfuso nel articolo 1-bis del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2412) – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
  • art. 2 del D.L. n. 172/2020 (cd. D.L. “Natale”) – Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione previsto dall’art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, conv., con mod., dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6.
Si ricorda che i sopra citati contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.

 

  • codice 84, per indicare l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. I bonus si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2432, rubricato: Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19).

 

 

Quadro RQ – Altre imposte

 

Rivalutazioni beni d’impresa – nel quadro RQ sono state previste la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020” (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020, cd. Decreto Agosto) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione gratuita dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020, Decreto “Liquidità”).

 

Quadro RS – Prospetti vari

 

Superbonus e bonus facciate – nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto delle spese di riqualificazione energetica per il calcolo della detrazione nella misura del 110 per cento (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020), righi da RS80 a RS87, inoltre è stato previsto il prospetto per il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti indicate nel rigo RS152 (art. 1, commi da 219 a 223, della legge n. 160 del 2019).

 

Riscatto alloggi sociali – nel quadro RS (rigo RS470) è stato previsto il prospetto per il credito d’imposta in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore (art. 8 del D.L. n. 47 del 2014).

 

Versamenti sospesi COVID-19 – nel quadro RS (rigo RS480) è stato previsto il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID -19. In particolare, nel rigo RS480 va indicato:

  • in colonna 1, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” (di seguito riportata);
  • nel campo 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella colonna 1.

 

TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

 

2 – Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020

Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

3 – Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019 (art. 19 D.L. n. 23/2020).

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono dell’opzione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 126, c. 2, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020, (cfr. risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020).

10 – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (art. 13-quinquies, comma 1, D.L. 137/2020 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2438).

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

11 – Soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti. Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi.

Il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 30 aprile 2021 per:

  • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 (art. 98 D.L. n. 104/2020);
  • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al punto precedente (art. 9-quinquies D.L. n. 137/2020);
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (art. 13-quinquies, c.3, D.L. n. 137/2020);
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L n. 137/2020. La proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel punto precedente (art. 13-quinquies, c.4, D.L. n. 137/2020).

14 – Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (art. 1, c. 36, L. 178/2020)

Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

 

Quadro RX – Risultato della dichiarazione

 

Rimborso IVA e versamenti periodici IVA omessi – nel quadro RX sono state inserite due nuove sezioni per l’indicazione delle informazioni ai fini della richiesta del rimborso IVA (sezione III) e per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodi IVA omessi (sezione IV).

La sezione III è riservata ai soggetti IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma e che intendano chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente da una dichiarazione annuale IVA relativa a periodi d’imposta precedenti in cui sussisteva l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (è il caso, ad esempio, di un contribuente che ha aderito a un Gruppo IVA e non può presentare una dichiarazione integrativa per l’anno di origine del credito IVA). La sezione IV è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d’imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi.

 

Quadro RU – Crediti d’imposta

 

Crediti d’imposta – nel quadro RU sono stati previsti:

 

 




Gruppi industriali: requisiti per la classificazione delle imprese

In considerazione dell’evoluzione e dei cambiamenti della realtà economica e lavorativa del Paese, che impongono una maggiore flessibilità operativa da parte del settore produttivo, con la circolare INPS 9 febbraio 2021, n. 19 l’Istituto fornisce nuove indicazioni sull’attestazione dei requisiti richiesti in materia di classificazione delle imprese facenti parte di gruppi industriali.

Nell’ambito di un gruppo industriale, in linea generale, ci sono:

  • una società capogruppo (holding), con attività di direzione e di controllo;
  • una o più società che svolgono attività produttiva di natura manifatturiera;
  • una o più società di servizi e di distribuzione.

Dopo aver richiamato i requisiti dettati con la circolare INPS 9 dicembre 1994, n. 321 (link sito Inps: https://www.inps.it/) per l’applicazione dei criteri dell’inquadramento unico, nel settore Industria, alle imprese appartenenti a un gruppo industriale si indicano le nuove modalità con cui deve essere attestato il requisito dell’attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese dello stesso gruppo, parti di un unico processo produttivo, che dovrà permanere nel tempo.

Si precisa che ai gruppi di imprese derivanti da aggregazione avvenuta sulla base dell’acquisto di pacchetti azionari non si applicano gli stessi requisiti.

Link al testo della Circolare Inps n. 9 febbraio 2021, n. 19, con oggetto: INPS – Classificazione delle imprese facenti parte di gruppi industriali – Nuove indicazioni

Fonte: sito Inps – https://www.inps.it/




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2020

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Speciale – Manovra 2021

La Legge di bilancio 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

 

La mappa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti

 

La guida
alla normativa

 

Comma per comma, l’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti

 

 

Primi chiarimenti

 

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

 

Rideterminazione del valore di partecipazioni e di terreni. Quadro sistematico della materia e recepimento d’indirizzo espresso dalle SS.UU. della Cassazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 22 gennaio 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2021 – Riapertura -Art. 1, commi 693 e 694, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Art. 137, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Art. 1, commi 1122 e 1123, della L. 30/12/2020, n. 178 – Ulteriori chiarimenti e recepimento dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 2020»

 

Società di capitali – Cause di scioglimento

 

Sospensione delle cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Solo per le perdite emerse nell’esercizio 2020

Lettera circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle Società e sul Sistema camerale – prot. n. 26890 del 29 gennaio 2021: «SOCIETÀ DI CAPITALI -Società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata – Cause di scioglimento – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale delle società – Sospensione delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), c.c. per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale – Art. 6, del D.L. 08/04/2020, n. 23, conv., con mod., dalla L. 05/06/2020, n. 40 – Art. 1, comma 266, della L. 30/12/2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator fino al 30 aprile 2021. Approvato un nuovo modello per comunicare la cessione del credito

 

 

L’articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha estenso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020. Tanto premesso, per consentire la comunicazione della cessione dei crediti di cui trattasi anche con riferimento ai mesi fino ad aprile 2021, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021 approvato il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni, in sostituzione del modello e delle istruzioni allegati al provvedimento del 14 dicembre 2020.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021, recante: «Approvazione del nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e delle relative istruzioni.», pubblicato il 15.02.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Superbonus del 110%. Aggiornata la guida agli interventi agevolati con la maxi detrazione

Aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate al Superbonus al 110% al fine di tener conto delle modifiche e proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2021. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal D.L. “Rilancio” di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» in “Finanza & Fisco” n. 39-40/2020, pag. 2481) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.

In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 66 a 75, della citata legge di bilancio 2021 modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd. Superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici. Il comma 66 introduce tra l’altro, la proroga dell’applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023). La norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Il comma 67 proroga l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.

 

Link alla Guida al Superbonus del 110% – Aggiornamento febbraio 2021

 

 

 




Sospensione ammortamenti nei Bilanci 2020. L’OIC pubblica in bozza documento interpretativo

L’OIC pubblica in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

Il documento analizza, sotto il profilo tecnico contabile, le disposizioni dei commi 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – inseriti dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del predetto decreto legge –, che come è noto, introducono una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica, altresì, alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e l’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento dei beni materiali e immateriali risultanti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020 ossia il 15 agosto 2020.

Nella bozza di comunicazione, consultabile nel sito web della Fondazione Oic, fornite le indicazioni sotto il profilo tecnico contabile e rappresentati esempi illustrativi (nella parte non integrante la comunicazione) sviluppati prendendo a riferimento: le ragioni che inducono ad avvalersi della deroga; la sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile; la sospensione degli ammortamenti in caso di impossibilità di aggiornamento della vita utile; la sospensione degli ammortamenti per acquisti effettuati nell’esercizio.

Link alla bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”

Link sito Oic:

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Bozza-per-la-consultazione-Documento-Interpretativo-9-Sospensione-ammortamenti.pdf

 

Si ricorda che l’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. con mod., dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis dell’articolo consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 104, di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno. In relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, il comma 7-bis prevede che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l’ammortamento delle immobilizzazioni possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (comma 7-ter). In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Il comma 7-quater prevede che la nota integrativa dia conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Il comma 7-quinquies chiarisce che per i soggetti che sia avvalgono della facoltà prevista al comma 7-bis, la deduzione della quota equivalente all’ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del D.P.R n. 917 del 1986, a prescindere dall’imputazione al conto economico. La deduzione è altresì ammessa ai fini dell’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Per un ulteriore approfondimento vedi:

Ammortamenti nel bilancio al 31.12.2020: la facoltà di sospensione prevista dal decreto-legge “Agosto” – di Marco Orlandi

 

 




Bonus fiscali. L’OIC pubblica in consultazione la bozza della comunicazione sulle modalità di contabilizzazione

 

 

L’OIC pubblica in consultazione la bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali. La comunicazione trae origine da una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi“.

I bonus fiscali oggetto comunicazione sono quelli a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n.77 cd. Decreto Rilancio, che ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta del beneficio fiscale, di un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell’impresa commissionaria dei lavori o per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Rientra in tale categoria di bonus fiscali anche il cd superbonus 110% disciplinato dall’articolo 119 del medesimo Decreto Rilancio.

Nello specifico, l’intervento della Fondazione OIC riguarda:

  • la contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale [quesito 1 – diritto alla detrazione fiscale];
  • la contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente [quesito 2 – sconto in fattura];
  • la contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto [quesito 3 – cessione del credito (cedente)];
  • la contabilizzazione nel bilancio della società (cessionario) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione [quesito 4 – ricezione del credito (cessionario)].

 

La bozza di comunicazione, consultabile nel sito web della Fondazione Oic, fornisce  indicazioni sulle modalità di contabilizzazione adottabili dai soggetti OIC e presenta esempi illustrativi (nella parte non integrante la comunicazione) sviluppati prendendo a riferimento un riconoscimento fiscale del 110% (Superbonus).

Link al sito: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Bozza-per-consultazione-della-Comunicazione-sulle-modalit%C3%A0-di-contabilizzazione-dei-bonus-fiscali.pdf




Approvate nuove cause di esclusione dall’applicazione degli ISA p.i. 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il Decreto Mef con il quale sono state approvate nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2020. Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 febbraio 2021, recante «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020» (di seguito riportato), è stato approvato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 148 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha introdotto alcune misure per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nel 2021 volte ad alleggerire il carico degli oneri dichiarativi dei contribuenti alla luce degli effetti dell’emergenza sanitaria, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA.

In particolare, il citato dell’articolo 148 del decreto Rilancio, in tener conto dell’emergenza sanitari,a nonché per prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ha introdotto alcune modifiche al procedimento della loro elaborazione per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte a valorizzare l’utilizzo delle informazioni già a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente.

In particolare prevede che:

  • la società a partecipazione pubblica, Soluzioni per il Sistema Economico (SOSE), a cui è affidata l’elaborazione degli ISA, dovrà definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando banche dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;
  • potranno essere individuati ulteriori dati ed informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi dei singoli soggetti, dietro valutazione di specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti;
  • i termini previsti per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo, in luogo del 31 dicembre, ed al 30 aprile invece che entro febbraio, dell’anno successivo a quello di applicazione.

Inoltre, al comma 2, stabilisce che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 – considerate le difficoltà correlate al primo anno di applicazione degli ISA e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo – l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019; analogamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 si tiene conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2019.

Infine, va segnalato, che il Decreto Mef del 2 febbraio 2021 prevede che contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sulla base di quanto disposto dallo stesso decreto, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

Il testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 febbraio 2021, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021

Decreto 2 febbraio 2021

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate;

Visto l’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto il comma 2 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati;

Visto il comma 3 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto il comma 7 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

Visto il comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l’istituzione di una commissione di esperti che è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell’approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull’idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce, nonche’ sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita’ fiscale;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 9 dicembre 2020;

 

Decreta:

Art. 1

Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti:

a) che, nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

c)  che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 1 al presente decreto.

2. La metodologia seguita per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 1 è riportata nell’allegato 2 (di seguito riportato).

3. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri

Allegato 1 – Link al testo in formato .pdf

 

Allegato 2

ANALISI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE p.i. 2020.

Nel presente documento sono descritti i criteri seguiti per l’individuazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, delle ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come previsto dall’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano anche ai soggetti:

  1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
  2. che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;
  3. che esercitano le attività economiche individuate nell’allegato n. 1 al presente decreto.

Le ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sono state individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del COVID-19.

Per quanto riguarda la causa di esclusione correlata alla diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, il criterio segue le medesime logiche di quello già adottato con l’emanazione del decreto-legge n. 34 del 2020, con cui è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La disposizione in parola e quelle successive che hanno regolato l’erogazione di tali contributi, hanno individuato il periodo di osservazione su cui calcolare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi ad un solo mese (quello di aprile 2020) ovvero ai primi sei mesi del 2020; nelle ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA si fa invece riferimento ai ricavi o compensi relativi all’intero periodo d’imposta 2020, da confrontare con quelli relativi al 2019.

Tali differenze permettono di rendere coerenti i suddetti criteri con le norme che regolano gli indici sintetici di affidabilità fiscale anche in un’ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti.

Il riferimento ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero ai compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dichiarati per l’intero periodo di imposta, risulta, infatti, coerente con le disposizioni già vigenti in materia di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed evita l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell’art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Anche la causa di esclusione prevista per i contribuenti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019, segue un criterio già adottato con l’emanazione di una precedente disposizione; in particolare tale criterio è stato utilizzato per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente, in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all’anno precedente per chi ha iniziato l’attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell’art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L’esclusione in argomento si pone, altresì, in continuità logica con quella ordinariamente prevista per gli indici sintetici di affidabilità fiscale dalla lettera a) del comma 6 dell’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l’attività.

Per quanto riguarda la causa di esclusione basata sui giorni di sospensione dell’attività, l’elenco delle attività escluse è stato individuato a seguito di una disamina della normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono stati analizzati i decreti che sono stati emanati nel corso del 2020 e che hanno determinato una sospensione, più o meno prolungata, di attività riconducibili a numerosi comparti economici.

Ciò premesso, le attività per cui è stata prevista l’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2020 sono quelle che sono state sottoposte alle misure di sospensione dell’attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre. In altri termini, si tratta delle attività che per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati dopo l’estate sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell’attività che si sono sommate alle chiusure definite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, dell’11 marzo e del 22 marzo 2020.

I provvedimenti innanzi richiamati hanno individuato i settori di attività economica oggetto della chiusura (ad esempio i negozi al dettaglio, le attività di ristorazione, i servizi alla persona, ecc.) e non i singoli codici ATECO oggetto della sospensione dell’attività.

Al fine di evitare, anche in questo caso, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell’art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato individuato un elenco di codici ATECO da escludere dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale effettuando una riconciliazione tra i comparti di attività economica individuati dai richiamati provvedimenti e la corrispondente classificazione ATECO.




Legge di Bilancio 2021. Per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata nuova aliquota per l’ISCRO

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni sulle aliquote contributive per l’anno 2021 per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.

Il documento di prassi premette che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 398) ha disposto l’aumento pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023 dell’aliquota destinata al finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (di cui all’art. 59, comma 16 della Legge n. 449/1997).

L’Istituto previdenziale chiarisce che tale aumento dell’aliquata è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 386, della Legge di Bilancio 2021 che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Di conseguenza, per l’anno 2021, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, cd. “senza cassa”, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva del 25% per invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 1, comma 165, L. 11 dicembre 2016, n. 232);
  • aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale (art. 59, comma 16, L. n. 449/1997 e art. 7 del D.M. 12 luglio 2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,26% per “ISCRO” (art. 1, comma 398, L. n. 178/2020).

Nel circolare confermato che, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è ferma al 24% sia per i collaboratori e le figure assimilate, sia per i professionisti.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it




Regime di comunicazione obbligatoria dei meccanismi transfrontalieri. Pubblicata la circolare con i primi chiarimenti

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare recante i primi chiarimenti in merito alla disciplina di recepimento della Direttiva DAC 6 – Direttiva (UE) 2018/822 del 25 maggio 2018. Nella circolare, come anticipato dal comunicato stampa del 29 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate conferma che “in considerazione della complessità della materia, che fra l’altro prevede un obbligo di ricognizione retrospettivo dei meccanismi transfrontalieri, per effetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nonché per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997” non applicherà sanzioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 “per tutte le comunicazioni inviate entro il 28 febbraio 2021, anche qualora il termine ordinario scada antecedentemente a tale data”.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 10 febbraio 2021, con oggetto: Regime di comunicazione obbligatoria dei meccanismi transfrontalieri – Primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione – Decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva “DAC 6”)

 

Vedi: Consultazione pubblica del 28 dicembre 2020 – Consultazione pubblica sulla bozza di circolare che recepisce la Direttiva “Dac 6”

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2020, prot. n. 364425/2020, recante: «Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica e del decreto del Ministro dell’economia delle finanze del 17 novembre 2020. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni», pubblicato il 26.11.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link al testo del Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 11 agosto 2020

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2020, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate




Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2021

 

Il contributo calcolato sul reddito “minimale”

 

Con la circolare 9 febbraio 2021, n. 17, l’Inps indica gli importi dei contributi dovuti per il 2021 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, e al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, anche nel 2021 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

La circolare specifica, inoltre, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili nel servizio online.

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 17 del 9 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2021 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

 

La recente prassi in materia:

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 28 del 17 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori …

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2015 – Contribuzione IVS sul …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2014 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell’8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2013 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione …

MSG-Inps – Messaggio  n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che hanno compiuto l’età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2012 …

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2011 – Art. 1, co. 768, L. n. 296/2006

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive – Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni …

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175 del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale – Liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63 del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni di età – Allegato fac-simile di domanda – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449




Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari a 0,26%

 

Con la circolare del 5 febbraio 2021, n. 12, l’Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

 

Professionisti. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

 

L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ha disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.

Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Ne consegue che per l’anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva per “ISCRO” pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 12 del 5 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2021 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178




Nuovo servizio per operatori IVA. Più facile mettersi in regola se nell’E-fattura manca l’imposta di bollo

Chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dalle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. È quanto stabilisce un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque indicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

 

I nuovi elenchi

 

In base a quanto disposto dal Decreto crescita (D.L. n. 34/2019), il provvedimento pubblicato ieri stabilisce che, per ogni trimestre dell’anno, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori IVA due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. Nel primo elenco saranno indicate le fatture che già riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mentre nel secondo si troveranno le fatture che non riportano tale indicazioni ma per le quali l’imposta risulta dovuta (sulla base dei criteri descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento). Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti (e procedere con il pagamento di quanto dovuto), oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. L’operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta.

 

Le date da ricordare

 

I due elenchi vengono resi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento, anziché entro il 31 luglio). Se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

 

Le comunicazioni in caso di mancato versamento

 

La nuova procedura calcolerà, dopo le eventuali modifiche dei contribuenti, l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre solare). Il contribuente potrà procedere al pagamento dell’imposta mediante addebito sul conto corrente grazie alla funzionalità presente nel portale Fatture e Corrispettivi. Possibile anche effettuare il pagamento utilizzando il modello F24. Ai contribuenti che non versano quanto risulta dovuto, verrà inviata una comunicazione elettronica all’indirizzo registrato nell’elenco INIPEC (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese). In questo caso sarà possibile fornire chiarimenti entro 30 giorni, anche tramite un intermediario.

 

Il perimetro della norma

 

Il Decreto Crescita ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, verifichi il corretto assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che transitano nel sistema di interscambio (SDI) intercettando, in particolare, quelle che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta. Successivamente, con decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, si è affidato a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia il compito di definire le modalità tecniche per effettuare tali “integrazioni” e individuare le modalità telematiche per consentire ai contribuenti di consultare ed eventualmente modificare i dati proposti dalle Entrate. Il provvedimento è stato emanato d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2021)




lmposta di bollo sulle e-fatture. Il provvedimento che consente la verifica e le eventuali integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, stabilite le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato. In particolare, l’Agenzia delle entrate stabilisce che per ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, vengano messi a disposizione due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta. La messa a disposizione dei dati è eseguita mediante servizi web esposti nell’area riservata del contribuente. Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nei citati elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti sarà calcolato e messo a disposizione l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato oppure in modalità telematica tramite modello F24. Nel provvedimento stabilite, inoltre, le modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta da parte del cedente/prestatore.

Si ricorda che l’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita 2019), convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e, successivamente, dall’ art. 143, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, prevede che l’Agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi dovuti.

Si ricorda, ancora, che con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, sono state introdotte modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche anche al fine di predisporre le procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata; il decreto demanda, appunto, ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la definizione delle modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall’Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta dovuta e non versata.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, recante: «Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.». Pubblicato il 04.02.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Le nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2020, recante: «Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020

 

 




Accertamenti, pignoramenti e pagamento cartelle: nuovo stop fino al 28 febbraio 2021

Il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, recante: »Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», ha differito al 28 febbraio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal D.L. n. 3/2021.

Di seguito vengono riepilogate le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria, aggiornate con i nuovi termini definiti nel D.L. n. 7/2021.

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 28 febbraio 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/05/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Fonte: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/

 

Per saperne di più:

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Gualtieri) e dal Ministro della giustizia (Bonafede), presentato al Senato della Repubblica il 30 gennaio 2021 e trasferito alla Camera dei deputati il 2 febbraio 2021, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica» – (Atto Camera n. 2879).

 

La ratio del D.L. per il differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di riscossione e accertamento

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante «Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» – A.C. n. 2879

 

La relazione tecnica del D.L. per il differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di riscossione e accertamento

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante «Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» – A.C. n. 2879

 

Il testo del decreto legge n. 7/2021

Link al testo del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante «Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, n. 24

 




Sospensione delle cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Solo per le perdite emerse nell’esercizio 2020

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare del 29 gennaio 2021, prot. 26890, ha fornito chiarimenti in relazione alla sospensione delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c. disposta dal comma 266 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), nel sostituire integralmente l’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

In primo luogo, nel documento del Mise evidenziato che la locuzione «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», contenuta nel comma 1 del riscritto articolo 6 del D.L. n. 23/2020 sembra chiarire che oggetto della norma sia “solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)”.

Pertanto, continua il documento interpretativo, sembra da escludersi, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).

In secondo luogo, il Mise evidenzia che per società interessate dalle perdite contemplate dal novellato articolo 6 del Decreto “Liquidità, lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge.

Pertanto, ove le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame di «deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2») ad avviso del Ministero dello Sviluppo, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l’adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell’intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ..

Peraltro, in merito all’accertamento della causa di scioglimento, il Ministero rileva che l’art. 2485 del codice civile rimette, come noto, l’accertamento in questione alla competenza degli amministratori della società. Nel contempo, come detto, la nuova formulazione dell’art. 6 cit. prevede, al comma 3, che la decisione di rinvio (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all’assemblea. In definitiva “sembra doversene dedurre che l’eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 della norma in esame, ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell’assemblea stessa, da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo.

 

Link al testo della lettera circolare alle Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale – del 29 gennaio 2021, prot. 26890, con oggetto: SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata – Cause di scioglimento – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale delle società – Sospensione delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), c.c. per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale – Art. 6 del D.L. 8/04/2020, n. 23, conv., con mod. dalla L. 05/06/2020, n. 40 – Art. 1, comma 266, della L. 30/12/2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)




Nuove ordinanze. In area gialla Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove Ordinanze il 29 gennaio 2021, che saranno in vigore dal 1° febbraio, in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia.

La prima classifica in area gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

La seconda classifica in area arancione Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a confermare sempre in area arancione Puglia e Umbria.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 1° febbraio:

area gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria.
area rossa: nessuna Regione

 

Link alle Ordinanze del Ministero della salute:

Ordinanza ministeriale 29 gennaio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 Regioni Puglia, Umbria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano

Ordinanza ministeriale 29 gennaio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Per saperne di più sulle restrizioni:

D.P.C.M. del 14 gennaio 2021

Faq del Governo

 




Lotteria degli scontrini. Al via dal prossimo 1° febbraio per gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro 

Appuntamento a giovedì 11 marzo per la prima estrazione

 

Ai nastri di partenza la Lotteria degli scontrini. Dal prossimo 1° febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. La lotteria ha in serbo tantissimi premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.

Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente. Nel provvedimento congiunto pubblicato oggi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate fissano le regole per il funzionamento della Lotteria.

 

Per partecipare basta il codice lotteria

 

Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto.

Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto.

 

Tanti biglietti quanti sono gli euro spesi

 

Se l’importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Successivamente all’estrazione dei biglietti vincenti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli risalirà dal codice lotteria associato al biglietto estratto sia al codice fiscale dell’acquirente sia alla partita IVA dell’esercente.

Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

 

I premi in palio

 

Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l’acquirente sia per l’esercente presso cui è avvenuto l’acquisto.

 

 

Le vincite sono comunicate tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-PEC). In assenza di una PEC, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

 

Il calendario delle estrazioni, si parte da quella mensile

 

Per giovedì 11 marzo 2021 è fissato l’appuntamento con la prima estrazione che decreterà i primi venti vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiano prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021. Le estrazioni mensili verranno effettuate, poi, ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione. Da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, sempre di giovedì, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Prima estrazione settimanale fissata per giovedì 10 giugno. Infine, l’estrazione annuale, che vale un premio da 5 milioni di euro per l’acquirente e 1 milione di euro per l’esercente e per cui competono tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla prima estrazione annuale – che si terrà a inizio 2022 – si concorrerà però con tutti i biglietti generati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021. Un provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli fisserà la data dell’estrazione annuale. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle dogane e dei monopoli del 30 gennaio 2021)

 

Per saperne di più:

Il portale della Lotteria degli Scontrini

La guida rapida per gli esercenti sul sito dell’Agenzia delle entrate

 

 




Isa 2021, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti

 

Sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Con il provvedimento di del 28 gennaio 2021, infatti, vengono approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2020 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2021 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2021” per il periodo d’imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021.

 

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021 (provvedimento del 28/01/2021)

 

Link alla  modulistica ISA per il periodo d’imposta 2020 approvata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 gennaio 2021




Approvati i modelli 2021 “Redditi”, Irap e Consolidato

On-line i modelli Redditi 2021 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2020.

Da oggi sono disponibili infatti, sul sito delle Entrate, nella sezione ad hoc dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2021 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2020. I nuovi modelli sono stati approvati con i provvedimenti firmati oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate. Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi per le persone fisiche oltre al Superbonus al 110% ed alle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, sono presenti anche il bonus facciate e il bonus vacanze. Nei modelli per Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali entra la rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni nonché quella per il settore alberghiero e termale. Trova spazio, nel modello Irap, il credito d’imposta riconosciuto al locatore in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del modello Redditi

Il nuovo modello per le persone fisiche, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dalla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica. Confermata per l’anno 2020 anche la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni e dei beni d’impresa. Nella “Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF” inserito un apposito riquadro per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali.

 

Spazio alla rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni nonché quella per il settore alberghiero e termale

Nei modelli Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali trovano spazio, nel quadro RQ, la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020).

 

I versamenti sospesi COVID-19 e l’agevolazione per Campione d’Italia

All’interno dei modelli Irap, Enti non commerciali, Società di persone, Società di capitali e Consolidato nazionale e mondiale è inserito il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID–19. Viene gestita, inoltre, la riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito e dell’Irap per le imprese che svolgono l’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, comma 574, della legge n. 160 del 2019).

 

Nuovi crediti d’imposta per le imprese

Nei modelli Redditi trovano collocazione il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione e quello per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato nonché i crediti d’imposta istituiti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 tra cui: il credito per botteghe e negozi, il credito per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda e il credito per le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021)

 

Link ai Modelli dichiarativi 2021, Redditi (PF, SP, SC e ENC), CNM e IRAP

Redditi 2021–PF

Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2021–PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2021, per il periodo d’imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–SP

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–SC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–ENC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Irap 2021

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2021”, con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2020 (provvedimento del 29/01/2021)

Consolidato nazionale e mondiale 2021

Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2021”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (provvedimento del 29/01/2021)




Comunicazioni DAC 6. Non applicazione di sanzioni se effettuate entro il 28 febbraio 2021

A seguito dei numerosi contributi pervenuti in occasione della pubblica consultazione avviata il 28 dicembre 2020 e ultimata il 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate sta finalizzando l’esame degli stessi ai fini della prossima pubblicazione della circolare recante i primi chiarimenti in merito alla disciplina di recepimento della Direttiva DAC 6 – Direttiva (UE) 2018/822 del 25 maggio 2018. La circolare chiarirà che non si darà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100, qualora le predette comunicazioni saranno effettuate entro il 28 febbraio 2021. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021)

Vedi:  Consultazione pubblica del 28 dicembre 2020 – Consultazione pubblica sulla bozza di circolare che recepisce la Direttiva “Dac 6”

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2020, prot. n. 364425/2020, recante: «Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica e del decreto del Ministro dell’economia delle finanze del 17 novembre 2020. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni», pubblicato il 26.11.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link al testo del Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 11 agosto 2020

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2020, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate




Decontribuzione Sud ex decreto Agosto e legge di Bilancio 2021. Ultimi chiarimenti

La Decontribuzione Sud, introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è un’agevolazione che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Facendo seguito alle istruzioni fornite con la circolare INPS 22 ottobre 2020, n. 122, con il messaggio 11 gennaio 2021, n. 72  forniti i chiarimenti sull’applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità e sui riflessi nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo.

L’esonero spetta ai datori privati la cui sede di lavoro (anche sede secondaria o unità operativa) sia ubicata in una delle regioni cosiddette svantaggiate. Il beneficio non è riconoscibile quando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività in unità operative dell’azienda ubicate in quelle aree, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle dove si può usufruire dello sgravio.

Per quanto riguarda i marittimi, le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo per i lavoratori che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate. Nel messaggio vengono indicate, inoltre, le tipologie di agevolazioni contributive di cui possono beneficiare le imprese armatoriali.

Si precisa, infine, che la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020-dicembre 2020.

 

Decontribuzione Sud estesa fino al 2029

 

Si ricorda che la riduzione del costo del lavoro al Sud (sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) è stato esteso fino al 2029 dalla legge di Bilancio 2021, (commi da 161 a 169 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178); la riduzione è del 30% fino al 2025 (misura già in vigore per l’ultimo trimestre 2020); poi andrà a scalare, al 20% nel 2026-27 e al 10% al 2028-29.

L’intervento interesserà circa 500.000 imprese e 3 milioni di lavoratori dipendenti. Le imprese beneficeranno di una riduzione del costo del lavoro complessivo medio per dipendente pari al 7,5%.

 

 

Link al testo della circolare dell’INPS n. 122 del 22 ottobre 2020, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

 

Link al testo del messaggio dell’INPS n. 72 del 11 gennaio 2021, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità

 

 

 




Imposta sui servizi digitali: approvato il modello DST (Digital Services Tax) di dichiarazione

Aggiornamento dei Modelli e istruzioni

Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2025. Motivi dell’aggiornamento

Modello e istruzioni da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2026

Vedi anche: l’articolo 1, commi 21 e 22, della legge n. 207 del 2024– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

 

 

È disponibile da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, il nuovo modello Dst, Digital services tax, da utilizzare per comunicare all’Agenzia i dati relativi all’Imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020. Con la stessa dichiarazione è inoltre possibile chiedere il rimborso, nel caso l’imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l’eventuale credito all’anno successivo.

 

Chi deve presentare la dichiarazione

 

La platea dei soggetti tenuti alla presentazione del modello è costituita dai soggetti esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 e, nel medesimo periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato. In caso di designazione, la società del gruppo designata assolve al predetto obbligo per ciascuna società designante.

 

Più tempo per gli invii in coincidenza con l’esordio della Dst

 

Ordinariamente, il modello deve essere presentato in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. Ad ogni modo, in occasione della prima annualità applicativa, la dichiarazione relativa al 2020 si potrà presentare entro il 30 aprile 2021, allargando quindi di 30 giorni la finestra temporale per l’invio d’esordio.

 

Le operazioni soggette a imposta

 

La Digital services tax si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura, nel corso dell’anno solare, dei seguenti servizi digitali: veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Il nuovo modello Dst è disponibile, con le relative istruzioni, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate all’interno della sezione “Modelli”.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021, prot. n. 22879/2021, recante: «Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 25.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021, recante: «Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità applicative.», pubblicato il 15.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla pagina destinata alla consultazione pubblica della Bozza del provvedimento attuativo. (Sono presenti oltre 40 contributi, da professionisti, studi professionali con attività internazionale e dalle associazioni di categoria rappresentative degli operatori e dei settori economici maggiormente interessati dall’applicazione dell’imposta)




Ammortizzatori sociali: in una circolare indicati gli importi massimi dal 1° gennaio 2021

Con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, l’INPS ha indicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativamente all’anno 2021.

In particolare, l’Istituto ha individuato dettagliatamente gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2021 in base a quanto disposto dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, secondo cui dal 1° gennaio di ogni anno gli importi dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da considerare quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, sono aumentati del 100% in virtù della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Nella circolare, sono inserite le tabelle con il dettaglio di tutti gli importi stabiliti per i trattamenti di integrazione salariale, gli assegni e le indennità.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it

Link al testo delle circolare INPS 21 gennaio 2021, n. 7, con oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI – Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2021




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37/38 del 2020

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

Speciale Modulistica 2021

Modelli dichiarativi ai fini IVA
Modelli e istruzioni

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate 

 

 

Pronto il modello IVA 2021. Le principali novità

Approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13095/2021 il modello IVA 2021 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2020.

La dichiarazione IVA, che deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021, contiene alcune rilevanti novità.

Continua a leggere →

 

 

La dichiarazione annuale IVA 2021

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2020

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13095/2021: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

 

 

 


Avvertenze 
– Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.