Regime speciale IVA editoria. Forfetizzazione della resa al 95% per tutto il 2021

L’agevolazione consistente nell’applicazione della forfetizzazione della resa al 95 per cento rispetto alla misura ordinaria dell’80 per cento si applica per l’intero anno 2021. Questo in sintesi quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in risposta a un quesito (risposta ad interpello n. 207/2022) nel quale si chiedeva se il criterio di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali e periodici cartacei di cui all’art. 67, comma 7, del D.L. Sostegni Bis potesse essere applicato per l’intero anno 2021 ovvero se si doveva applicare solo dal giorno di entrata in vigore della predetta disposizione.

La risposta, per quanto scontata, offre l’occasione per ricordare e sintetizzare i principi applicativi del regime speciale monofase dell’editoria di cui all’articolo 74, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.  In base al predetto regime, per il commercio di prodotti editoriali, l’IVA viene assolta esclusivamente dall’editore, intendendosi per tale colui che intraprende l’iniziativa economica editoriale, ossia si assume il rischio dell’opera per lo sfruttamento economico della stessa; le successive cessioni, ovvero quelle poste in essere da distributori, edicolanti, librai, sono operazioni “escluse”, per cui viene meno il meccanismo della rivalsa e della detrazione.

In applicazione del regime speciale, l’imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico con due criteri alternativi:

  • metodo delle copie vendute. Con questo sistema l’imposta è calcolata dall’editore sulla vendita effettiva al pubblico dei prodotti editoriali. La base imponibile, su cui calcolare l’IVA è data, quindi, dalla differenza tra tutte le copie spedite dall’editore e quelle a lui restituite perché invendute (si ricorda che in genere il commercio dei prodotti editoriali avviene con il contratto estimatorio);
  • metodo delle copie consegnate o spedite diminuito della forfetizzazione della resa, (metodo largamente usato dagli editori) che, dal 1° gennaio 2002, ( articolo 52, comma 75, legge 28 dicembre 2001, n. 448) è pari all’80% per i giornali quotidiani e i periodici e al 70% per i libri. Questo metodo è adottabile solo per i giornali quotidiani, i periodici e i libri, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. La somma su cui applicare la percentuale forfetizzata è determinata dal prezzo di copertina di tutte le copie consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti estimatori. L’imposta a carico dell’editore, quindi si determina scorporandola dai corrispettivi diminuiti dalla percentuale di resa forfetaria. In assenza del prezzo di vendita, non si applica il regime speciale.

Con l’intento di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 che si sono registrati in capo al settore della commercializzazione di giornali e periodici, prima con il Decreto Rilancio, per l’anno 2020, poi con il Decreto Sostegni Bis, per l’anno 2021, la suddetta percentuale di forfetizzazione della resa è stata elevata dall’80% al 95%.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 207 del 22 aprile 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Metodo della forfetizzazione della resa – Percentuale forfetaria di resa per l’anno 2021 – Al 95 per cento per l’intero anno 2021 per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi – Affermazione – Articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 67, comma 7, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106, (cd. Decreto Sostegni-Bis)

 

 

Raccolta di prassi (circolari e risoluzioni) in materia di regime speciale IVA per il settore editoriale

 

Editoria digitale. Per l’IVA al 4 per cento i codici ISBN o ISSN da soli non bastano

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 850 del 22 dicembre 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Banche dati online in abbonamento – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018

Regime speciale IVA editoria. Il metodo della forfettizzazione della resa non esclude la variazioni IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 22 maggio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Metodo “della forfetizzazione della resa” – Fallimento del distributore – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Ammissibilità – Condizioni – Art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici” di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 1° marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018»

Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati muniti di codice ISBN o ISSN scontano l’aliquota IVA del 4 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 28 settembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

La circolare n. 20/2016, al CAPITOLO III, paragrafo 4, chiarisce che per l’applicazione dell’aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. L’IVA ridotta del 4% si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web.

Regime speciale IVA per l’editoria: i chiarimenti sulla stretta IVA per allegati e supporti integrativi di quotidiani e periodici

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi – Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi e altri beni – Analisi della disciplina e primi chiarimenti sulle novità applicabili alle cessioni di prodotti effettuate dal 1° gennaio 2014 – Art. 19, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. 02/09/1993»

Vendita a distanza di giornali o periodici nei confronti di privati consumatori italiani: la società Ue per scelta o, in ogni caso, al superamento della soglia dei 35mila euro annui, obbligata ad identificarsi e a versare l’Iva applicando, eventualmente, il sistema della resa forfetaria all’80%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 90 E del 25 settembre 2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Operazioni in ambito UE – Attività di vendita a distanza di giornali quotidiani o periodici – Cessioni in abbonamento nei confronti di privati consumatori, di giornali o periodici commercializzati in Italia da un soggetto passivo comunitario (società inglese) – Rapporti intercorrenti tra il regime speciale dell’editoria (art. 74, lett. c), del D.P.R. 633 del 1972) e quello delle vendite a distanza (art. 40 del D.L. n. 331 del 1993) – Applicazione del regime delle “vendite a distanza” fino alla soglia di 35.000 euro su base annua – Possibilità di opzione per la tassazione in Italia da parte del cedente comunitario – Obblighi del soggetto passivo comunitario – Al superamento della soglia di 35.000 euro o in caso di opzione, necessità di identificarsi ai fini IVA in Italia, tramite la nomina di un rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta (art. 17, terzo comma, e art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972), prima di procedere alle cessioni dirette a privati consumatori – Modalità di calcolo della soglia di euro 35.000 – Forfetizzazione – Esclusione – Calcolo della soglia sulla base dei corrispettivi effettivamente percepiti – Necessità – Conseguenze per il soggetto passivo comunitario identificato in Italia (per obbligo di legge o per scelta) – Assolvimento dell’imposta con il metodo del monofase per la commercializzazione di prodotti editoriali in Italia sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria – Acquisti intracomunitari – Differente disciplina a seconda se gli stessi sono destinati o meno alla successiva commercializzazione – Se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione, l’IVA è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile – Se i beni sono destinati alla successiva commercializzazione, l’imposta è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando la forfetizzazione della resa – Art. 40, del D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito dalla L. 29/10/1997, n. 427 – Art. 34 della Direttiva 2006/112/CE – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, del D.M. 09/04/1993»

Prodotti editoriali su qualsiasi supporto fisico: necessaria la natura informativa e divulgativa per essere considerati libri e scontare l’IVA al 4%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 223 E del 13 agosto 2009: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Opere librarie – Pubblicazioni di natura informativa – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni per la qualificazione come “libri” ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Punti 18) e 35), Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Possibilità di applicazione del regime speciale IVA per l’editoria e delle aliquote agevolate per la stampa e allestimento di pubblicazioni di natura informativa e divulgativa occorrenti per le elezioni amministrative»

Free press: non applicabile né il regime speciale IVA per il settore editoriale né l’art. 2, secondo comma, n. 4) che assoggetta ad IVA le cessioni gratuite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 4 febbraio 2005: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE SUI REDDITI – Cessioni di periodici in distribuzione gratuita – Free press – Cessioni di beni – Art. 2, secondo comma, n. 4) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Ricavi – Art. 85, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Destinazione dei periodici a finalità estranee all’esercizio dell’impresa editrice – Non configurabilità – Stretta correlazione tra vendita degli spazi pubblicitari e la distribuzione free press del periodico stampato – Conseguenze – Assoggettamento ad IVA del solo corrispettivo dovuto dagli inserzionisti pubblicitari»

L’attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore configura esercizio di attività di impresa ed ai fini IVA si rende applicabile il regime monofase ex art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 15 novembre 2004: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Editoria – Artt. 53 e ss. del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore – Esercizio di attività d’impresa – Sussistenza – Applicazione del regime monofase – Applicabilità»

Regime IVA delle cessioni dei prodotti editoriali rimasti invenduti, privi di valore intrinseco, effettuate nei confronti di raccoglitori o rivenditori di carta da macero

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 231 del 15 luglio 2002: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di prodotti editoriali invenduti come carta da macero, dopo aver provveduto ad accantonare un limitato numero di copie per soddisfare eventuali richieste di arretrati»

I dispacci a contenuto economico e finanziario delle agenzie di stampa iscritte nell’apposito registro sono soggetti all’aliquota IVA del 4%

Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 127 E del 7 agosto 2001: « IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispacci delle agenzie di stampa – Aliquota IVA applicabile – Tab. A, parte II, n. 18, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Condizioni e limiti per l’applicazione dell’IVA al 4%»

Prodotti editoriali: la registrazione al tribunale ex L. n. 47/1948 come periodico non determina l’automatica applicazione al regime IVA agevolato. Necessaria la periodicità e la presenza di contenuto divulgativo

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 88 E del 19 giugno 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Agenda-Diario – Registrazione al tribunale – L 06/02/1948, n. 47 – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicazione regime agevolato ad agenda-diario»

Editoria. Il nuovo articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R.  n. 633 del 1972, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997

Circolare del Ministero delle Finanze n. 328 E del 24 dicembre 1997 – Parte Seconda – CAPITOLO VII – Nuovo regime speciale IVA per il settore editoriale

Esercizio del diritto alla detrazione da parte dei rivenditori di prodotti editoriali

Circolare del Ministero delle Finanze n. 100 E del 23 aprile 1996: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Editoria – Articolo 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Esercizio del diritto alla detrazione ed all’eventuale rimborso da parte dei rivenditori di prodotti editoriali – Articolo 7, comma 3 del D.M. 9 aprile 1993 – È disposizione sostanziale e non interpretativa ed efficace quindi dall’1° gennaio 1993»




Le principali novità della dichiarazione IVA 2022 relativa all’anno 2021

Con la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate del Provvedimento del 14 gennaio 2022, prot. n. 11160/2022, di approvazione della dichiarazione annuale IVA, per i soggetti passivi IVA si apre stagione dichiarativa 2022.

Il nuovo modello deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA concernente l’anno d’imposta 2021. La dichiarazione IVA, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022. Tuttavia, per i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2021, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio 2022.

In tema di termini, si ricorda che l’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, prevede che l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Tra le novità della nuova dichiarazione, da presentare, come anticipato, entro il 2 maggio, l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; nuove regole, inoltre, per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce.

 

Di seguito, le principali modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2022.

 

Quadro VA – Informazioni e dati relativi all’attività

 

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 – Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

Nella sezione 2, il Rigo VA16 riservato alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che operando nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, hanno usufruito della sospensione dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 disposta dall’articolo 1, comma 36, lettera c), della legge n. 178 del 2020. Nel rigo va indicato l’ammontare complessivo dei versamenti sospesi.

Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano partecipato nel 2021 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa (cfr. circolare 11/E del 6 maggio 2020, risposta 2.16)

 

 

Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari

 

Nella sezione 1, rigo VE3, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv., con mod., dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. Decreto Sostegni-bis. Conseguentemente i righi della sezione sono stati rinumerati.

 

 

 

Nella sezione 4, il Rigo VE33 per indicare l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10. Nel rigo vanno indicate anche le operazioni esenti di cui all’art. 1, commi 452 e 453, della legge n. 178 del 2020. I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l’anno 2021, la dispensa di cui all’art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, devono indicare in questo rigo esclusivamente le operazioni di cui ai nn. 11, 18 e 19, e al terzo comma dell’art. 10 per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione (vedi infra).

 

 

 

Quadro VF – Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

 

Nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv., con mod., dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. Decreto Sostegni-bis. Conseguentemente i righi della sezione e anche i righi della sezione 2 sono stati rinumerati.

Nella sezione 3-A, rigo VF34, il campo 7 è stato ridenominato “Operazioni esenti art. 19, co.3, lett. a-bis) e d-bis)” per consentire l’indicazione delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, terzo comma, equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.

 

Si ricorda che l’articolo 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2021, pag. pag. 1409), ha modificato in più punti la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in materia di e-commerce transfrontaliero, introducendo un regime IVA applicabile alle cessioni a distanza facilitate dalle interfacce elettroniche. Nel dettaglio, per quello che interessa ai fini della comprensione della ratio della modifiche al campo 7 del rigo VF34, con il comma 1, lett. a), del citato art. 1 del D.Lgs. n. 183/2021 è stato introdotto un nuovo articolo 2-bis nel decreto IVA (Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche) al fine di prevede che le cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), allorché riguardino:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea;
  • le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all’articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Il comma 2, del nuovo articolo 2-bis del D.P.R. n. 633/72, infine, chiarisce che la presunzione in capo alla piattaforma riguarda, oltre alla cessione, anche l’acquisto.

Nello stesso tempo, con la successiva lett. d), per mezzo dell’introduzione di un nuovo comma (il terzo) all’articolo 10, del D.P.R. n. 633/72 (Operazioni esenti dall’imposta) stabilito che sono esenti dall’IVA le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni come previsto dal sopra citato nuovo articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R 633/72. Di conseguenza, con la lettera e) inserita una nuova lettera d-bis) all’articolo 19, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 (Detrazione) per sancire il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati nei confronti del fornitore “presunto” e con la lettera f), modificando l’articolo 36-bis, del D.P.R. n. 633/72 (Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti) stabilito l’obbligo di fatturazione per la cessione “presunta” nel caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni e di vendite domestiche facilitate da piattaforma indicate nell’introdotto comma 3 dell’articolo 10 del medesimo D.P.R. n. 633/72.

 

Inoltre, il campo 9, quest’anno, è denominato “Operazioni esenti legge n. 178/2020” per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all’articolo 1, commi 452 e 453 della legge n. 178 del 2020. Si ricorda che i commi 452 e 453 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) hanno concesso l’esenzione IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta (ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), per i vaccini COVID-19 e per i kit diagnostici.

 

 

Nella sezione 3-B, rigo VF41, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv., con mod., dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. Decreto Sostegni-bis. Conseguentemente i righi dello scorso anno da VF44 a VF50 sono stati rinumerati.

 

Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

 

Nella sezione 1, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni – Art. 41, primo comma, lett. b), D.L. n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel decreto-legge n. 331 del 1993 dal decreto legislativo n. 83 del 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2021, pag. pag. 1409).

 

Il Rigo VO10, è destinato ai contribuenti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni, i quali hanno effettuato nell’anno precedente prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-octies, comma 3, lettera b), e vendite a distanza intracomunitarie di beni per un ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a 10.000 euro che esercitano l’opzione, a partire dal 2021, per l’applicazione dell’IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni barrando la casella corrispondente. L’articolo 15 (Vendite a distanza) del decreto ministeriale 21 giugno 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 25/2021, pag. pag. 1627) che disciplina i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l’applicazione dell’IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino. Le suddette opzioni hanno effetto a partire dal 2021 e sono valide fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno due anni.

Le caselle indicate al rigo VO11 vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 2021 intendono comunicare la revoca dell’opzione precedentemente richiesta.

 

Inoltre, è stato introdotto il nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.

 

 

 

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2021, pag. pag. 1409), ha modificato il citato l’articolo 7-octies del D.P.R. n. 633/72 (Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi) nella parte in cui prevede la soglia di 10.000 euro entro la quale le prestazioni transfrontaliere di servizi telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi d’imposta stabiliti nella UE sono tassate nello stato di stabilimento del prestatore. Con la modifica introdotta viene incluso nel limite di 10.000 euro annui anche l’ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea, di cui al richiamato articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

 

QUADRO VX – Determinazione dell’IVA da versare o a credito

 

Nel rigo VX4 è stato eliminato il campo 6 riservato ai subappaltatori. L’abrogato campo 6 era riservato ai subappaltatori che nell’anno precedente avevano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto nei confronti dei quali, per effetto dell’art. 35, comma 6-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il limite annuo per la compensazione è elevato ad un milione di euro. Ora a seguito dell’innalzamento generalizzato del limite il citato campo è stato eliminato.

 

 

A regime il nuovo limite di compensazione orizzontale fissato a 2 milioni di euro nel 2021

 

Si ricorda che il comma 72 dell’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha modificato a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milioni di euro. La norma in esame disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro, stabilizza la misura. La disposizione in esame eleva il limite previsto dall’articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fissato: in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare e successivamente aumentato a 700.000 euro (art. 9, comma 2, D.L. n. 35 del 2013); incrementato ulteriormente per l’anno 2020 a 1 milione di euro (art. 147 del D.L. n. 34 del 2020) e successivamente per il solo anno 2021, portato a 2 milioni di euro (art. 22 del D.L. n. 73 del 2021)

 

 

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11160/2022, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto», pubblicato il 14.01.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Il Mef conferma le percentuali di compensazione IVA applicabili al legno e alla legna da ardere

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 dicembre 2021, recante: «Proroga delle percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili al legno e alla legna da ardere».

Il decreto, conferma per il 2021 l’incremento di talune percentuali di compensazione per la detrazione forfetizzata. In particolare, conferma le percentuali di compensazione di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, e successive modificazioni, già stabilite con il decreto Mef emanato di concerto con il MiPAAF, il 5 febbraio 2021, per l’anno 2020, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle seguenti misure:

  • prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura» (v.d. 44.01):..6,4 per cento;
  • prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04):..6,4 per cento.

Le disposizioni del decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2021

Link al testo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 dicembre 2021, recante: «Proroga delle percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili al legno e alla legna da ardere», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41 del 2021

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Speciale – Manovra 2022

 

Legge di Bilancio 2022
Legge 30 dicembre 2021, n. 234

La mappa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

 

 

Disposizioni attuative

 

Modello di cartella di pagamento

 

Addio all’aggio. Approvato il nuovo modello di cartella per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2022, prot. n. 14113/2022: «Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

 

Primi chiarimenti

 

Indennità di disoccupazione per collaboratori (Dis-Coll)

 

Indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” 2022. Istruzioni su requisiti, importo, calcolo e domanda

Circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – n. 3 del 4 gennaio 2022: «LAVORO – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)»

 

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Revisori legali. Per regolarizzare il debito formativo degli anni 2017, 2018 e 2019 piattaforma accessibile fino 16 febbraio 2022

Con circolare del 17 gennaio 2022, n. 3, Prot. 8089, la Ragioneria generale dello Stato dispone che la piattaforma della formazione sarà accessibile ai revisori legali dei conti tenuti a regolarizzare il debito formativo degli anni 2017, 2018 e 2019 fino e non oltre alla data del 16 febbraio 2022. La posticipazione della chiusura della piattaforma ai fini della regolarizzazione del debito formativo pregresso è necessaria affinché le interruzioni non previste del servizio non pregiudichino l’effettività del periodo di novanta giorni utile al recupero concesso ai sensi dell’articolo 14 del D.M. 8/7/2021, n. 135.

Nel documento Mef-Rgs, chiarito che da un ricognizione delle citate interruzioni intervenute dalla data del 19 ottobre 2021 si evidenzia un periodo di inattività complessivamente quantificabile in 30 giornate. Di conseguenza, la corretta attuazione della disposizione di cui all’articolo 14 del regolamento di cui al D.M. 8/7/2021, n. 135, nonché le obiettive ragioni di tutela degli iscritti al registro della revisione cui le disposizioni concedono la possibilità di recuperare il debito formativo pregresso, richiedono che nel computo di tale complessivo periodo si tenga conto di tali situazioni, nonché delle ragioni di tutela dei revisori sopra esposte. Pertanto, conclude la circolare “si comunica che la posizione degli iscritti riguardo al debito formativo pregresso degli anni 2017, 2018 e 2019 sarà valutata alla data del 17 febbraio 2022“.

Link al testo della circolare del 17 gennaio 2022, n. 3, Prot. 8089, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Obbligo formativo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17/07/2016, n. 135- Recupero del debito formativo ai sensi dell’articolo 14 del D.M. 8 luglio 2021, n. 135




Monitoraggio e controllo degli aiuti Covid. In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il D.M. Mef

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante: modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il decreto, adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “decreto Sostegni”), definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, tenuto anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell’iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell’adozione di una decisione positiva di autorizzazione.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, recante: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», coordinato dalla relazione illustrativa




Esonero contributivo turismo, cultura e commercio: esiti, richieste di riesame e istruzioni UNIEMENS

L’Inps, con la circolare 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime istruzioni ai fini dell’applicazione della decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo.

Con la circolare n. 169 del 11 novembre 2021, ha poi fornito indicazioni sulla presentazione delle domande e sull’ampliamento della misura per nuovi codici Ateco.

Con il messaggio 10 gennaio 2022, n. 96 (di seguito riportato), l’Inps comunica che le domande online pervenute tra l’11 novembre e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione) sono state elaborate.

Nel messaggio, si forniscono le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero. Al riguardo, precisato che l’esito delle domande e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata e laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto previdenziale non sia corrispondente a quanto spettante, i datori di lavoro potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio, una richiesta online di riesame, volta a una nuova valutazione dell’ammontare dell’esonero.

Il messaggio contiene inoltre le istruzioni contabili e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione “PosContributiva” del flusso UNIEMENS .

 

Testo completo del messaggio Inps n. 96 del 10 gennaio 2022

Oggetto: Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Elaborazione delle richieste di esonero e richieste di riesame. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

 

1. Premessa

 

L’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Con la successiva circolare n. 169 dell’11 novembre 2021 l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 final dell’8 novembre 2021, ha ampliato l’elencazione dei codici Ateco di cui all’Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021 e quindi la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione l’agevolazione introdotta dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 e ha fornito indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto.

Con il presente messaggio si comunica che le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel messaggio n. 4438/2021) sono state elaborate e si forniscono le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.

Al riguardo, si precisa che l’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata.

 

2. Importo autorizzato e possibilità di proporre istanza di riesame

 

Con specifico riferimento all’importo autorizzato, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 169/2021, che l’Istituto, al fine di controllare la spettanza dell’esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le seguenti attività:

  • ha verificato che, per la matricola indicata nel modulo di istanza on line, il relativo codice Ateco, riferito all’inquadramento previdenziale di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, rientri tra quelli oggetto di esonero, autorizzando la fruizione della misura esclusivamente alle matricole con un codice Ateco compreso nella specifica previsione;
  • ha verificato la sussistenza della copertura finanziaria, pari a 770,9 milioni di euro per l’anno 2021, per l’ammontare degli esoneri richiesti;
  • ha verificato la coerenza dell’importo dichiarato in domanda con l’esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

In forza dei suesposti controlli, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 (1) (istanza “accolta”).

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale”).

Al riguardo, si precisa che, laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione – da parte della Struttura territoriale competente – dell’ammontare dell’esonero.

La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.

A tale fine, il modulo “SOST.BIS_ES” in trattazione è stato implementato affinché il soggetto interessato possa, accedendo all’interno della propria istanza parzialmente accolta, inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.

Per le istanze per le quali sarà presentata richiesta di riesame da parte dei datori di lavoro interessati, le Strutture territoriali potranno, conseguentemente, ricalcolare gli importi spettanti ed eventualmente rideterminare l’ammontare dell’esonero nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.

Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione) e che abbiano presentato un’unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare nel modulo di istanza on line documentazione probante l’avvenuto processo di fusione nonché documentazione probante le ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione.

La documentazione allegata nel modulo di richiesta sarà esaminata dalla Struttura territoriale INPS competente. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell’Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo, la Struttura territoriale competente provvederà a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante. L’esito del riesame sarà visionabile in calce al modulo di domanda.

Si sottolinea, infine, che le Strutture territoriali potranno verificare l’esistenza di domande da riesaminare accedendo al “Portale delle Agevolazioni”, modulo “SOST.BIS_ES” e usando il filtro di ricerca “da riesaminare”.

L’importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive come di seguito indicato.

Al riguardo, si precisa che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021).

Si evidenzia, infine, che l’esonero in oggetto è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

 

3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione “L553” avente il significato di ““Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e, nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.

Si fa presente che il codice sopra riportato potrà essere esposto nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.

 

4. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione ListaPosPA del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di dicembre 2021 e fino a quello del mese di maggio 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;

– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;

– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “25”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;

– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.

In caso di riesame, ove lo stesso dovesse comportare un diverso ammontare dell’esonero già denunciato, dovrà essere trasmesso l’elemento <V1_PeriodoPrecedente>, Causale 5 “Sostituzione di Periodi Pregressi Trasmessi in Precedenza”, relativo al mese inteso come <GiornoInizio> e <GiornoFine>, nel quale era stato dichiarato il precedente importo dello sgravio, da compilare con tutti gli elementi suddetti, ripetendone i valori identificativi, ad eccezione del campo <Importo> dove andrà invece dichiarato il nuovo valore dell’esonero riconosciuto.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l’elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi, con i dati illustrati al primo capoverso del presente paragrafo.

 

5. Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

GAW37191 – per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, nella misura del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 a favore dei datori di lavoro privati del settore del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo – art. 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 3. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM “VIRTUALE”, al codice “L553”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei datori di lavoro iscritti alle Gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (omissis).

 


[1] Con riferimento alle specifiche modalità di calcolo dell’ammontare dell’esonero spettante in base ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo 1° gennaio 2021- 31 marzo 2021, si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 169/2021.

 

Per saperne di più (Link esterni al sito www.inps.it)

Link al testo della circolare INPS 21 settembre 2021, n. 140, con le prime istruzioni sulla decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo.

Link al testo della circolare INPS 11 novembre 2021, n. 169, con le indicazioni in merito alla presentazione delle domande per richiedere l’esonero contributivo, prevedendo che queste potessero essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare stessa.




Formazione continua del Revisore legale: talune scadenze

Il 17 gennaio 2022 scadrà la possibilità di colmare i debiti formativi relativi al triennio 2017/2019 da parte degli iscritti al registro dei revisori legali che non avessero ancora provveduto.

L’articolo 14 del Decreto Ministeriale 8 luglio 2021, n. 135: «Regolamento concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39» ha previsto infatti la postdatazione dell’accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, ovvero alla data del 17 gennaio 2022.

In sostanza è stata data la possibilità ai revisori iscritti al registro, non in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019, di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del Ministero dell’economia e delle finanze e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali.

Si segnala pertanto l’importanza che ciascun revisore proceda con la verifica della corretta attribuzione dei crediti formativi maturati per gli anni 2017-2018-2019 direttamente dall’area riservata della revisione legale e, nel caso di constatazione del mancato assolvimento, di provvedere a tale adempimento entro la data del 17 gennaio 2022, attenendosi scupolosamente alle indicazioni contenute nelle linee guida per l’accesso alla piattaforma FAD
(link: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF//Guida_operativa_FAD_v03.pdf).

 

Formazione 2020/2022: sospensione temporanea catalogo corsi formazione Mef/Fad

Si comunica che l’accesso ai cataloghi corsi di formazione FAD-MEF per l’aggiornamento professionale continuo relativo al triennio 2020/2022 è momentaneamente sospeso. Con l’occasione si segnala che relativamente al triennio formativo 2020/2022, per effetto della proroga dell’obbligo formativo relativo agli anni 2020 e 2021 al 31 dicembre 2022 prevista dall’articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, l’obbligo formativo complessivo – pari ad almeno 60 crediti, di cui almeno 30 in materie caratterizzanti la revisione legale – potrà essere assolto fino alla data del 31 dicembre 2022.

 

Fonte: avvisi pubblicati nel sito web: del Registro dei revisori legali – Ministero dell’economia e delle finanze – https://www.revisionelegale.mef.gov.it/

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2021

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Speciale – Manovra 2022

 

La Legge di Bilancio 2022

 

Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022

Il testo della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

 

Chiarimenti

 

Bonus affitto giovani, proroghe in materia di detrazioni fiscali in edilizia e stabilizzazione a 2 milioni di euro del limite per le compensazioni. L’Agenzia delle entrate spiega le novità della legge di Bilancio 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 1° aprile 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di agevolazioni ai fini della imposte su redditi, regimi sostitutivi e compensazione contenute nella L. 30/12/2021, n. 234 – Proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali (comma 25) – Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili (comma 37) – Proroga del bonus verde (comma 38) – Proroga del bonus facciate (comma 39) – Bonus affitto per i giovani (comma 155) – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (commi da 185 a 190) – Proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici (comma 456) – Regime di tassazione delle Società di investimento immobiliare quotate e non (Siiq e Siinq) (comma 718) – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» (comma 763) – Enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano (comma 1006) – Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (comma 72)»

 

Le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Novità in materia di crediti d’imposta – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44) – Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45) – Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (comma 46) – Credito d’imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (FOB) per i versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” – Tax credit librerie (comma 351) – Bonus acqua potabile (comma 713) – Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834) – L. 30/12/2021, n. 234»

 

Nuova curva IRPEF e esclusione dall’Irap delle persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti e imprese individuali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 18 febbraio 2022: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Trattamento integrativo – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Istituzione dell’assegno unico e universale – Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia – Esclusione dall’ambito soggettivo IRAP per professionisti e imprenditori individuali – Artt. 11, 12 e 13, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi da 2 a 8, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Art. 1, del D.Lgs. 29/12/2021, n. 230»

 

Sospensione termini per gli adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia o di infortunio. Procedura e termini

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 248 del 13 marzo 2023: «PROFESSIONI – Adempimenti tributari – Disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio (nella specie, Dottore Commercialista) – Scadenze sospese e oneri comunicativi – Adempimenti che beneficiano di sospensione – Computo dei termini – Oneri comunicativi da espletare nei confronti dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione – Art. 1, commi dal 927 al 944, della L. 30/12/2021, n. 234 – Art. 2704 del c.c.»

 

Nuovo Regime Patent Box
Le regole per la maxi deduzione

 

I chiarimenti sulla nuova disciplina

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 24 febbraio 2023: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – PATENT BOX -Nuovo Regime – Deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo -Requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo – Condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziaria – Soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box – Art. 6, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215, così come modificato dall’art. 1, commi 10 e 11, della L. 30/12/2021, n. 234 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022, così come modificato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023»

 

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Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per le installazioni pubblicitarie. Le istruzioni per usufruire del bonus

Pronte le istruzioni operative per ottenere il credito d’imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico. Con la circolare n. 1/E, firmata (il 7 gennaio 2022) dal direttore dell’Agenzia, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus, introdotto dal D.L. Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria. Il tax credit, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, potrà essere richiesto dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 comunicando l’importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell’Agenzia, come stabilito con il provvedimento del 29 ottobre 2021.

 

Chi può richiedere il tax credit

 

Il credito d’imposta è rivolto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone. In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.

 

Come calcolare il canone da comunicare

 

La circolare dell’Agenzia chiarisce che il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi. Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l’importo versato ai 6 mesi, seguendo questo schema esemplificativo:

  • in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell’anno 2021 (ad esempio 4), il contribuente prenderà in considerazione l’intero importo versato;
  • in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell’anno 2021, il contribuente dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi se ad esempio il canone è stato versato per 8 mesi, l’importo andrà diviso per 8 e moltiplicato per 6;
  • in caso di canone versato per l’intero anno 2021, il canone versato va diviso per 12 e moltiplicato per 6.

 

Ammontare del credito d’imposta e utilizzo

 

Dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, i contribuenti devono comunicare (direttamente o tramite un incaricato abilitato) l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia. Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal D.L. Sostegni bis, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato entro il 21 marzo 2022.

A partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di questo provvedimento, il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.

 

Cos’è il canone unico patrimoniale

 

Il canone unico patrimoniale (canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 a partire dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, Tosap e Cosap). Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 gennaio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 gennaio 2022, con oggetto: Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 2019 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021 – Art. 67-bis del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021, recante: «Definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto e approvazione del modello di comunicazione con le relative istruzioni», pubblicato il 29.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Lavoratori over 50. Il Cdm approva le disposizione per il Super Green Pass obbligatorio

COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 5 gennaio 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

 

Obbligo vaccinale

 

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

 

Green Pass Base

 

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

 

Smart working

 

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

 

Scuola

 

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

 

Scuola dell’infanzia

 

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

 

Scuola primaria (Scuola elementare)

 

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

 

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

 

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.




Indennità di disoccupazione DIS-COLL: istruzioni in ordine alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Il comma 223 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022) ha modificato la disciplina dell’indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, introducendo una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (cd. décalage) della prestazione, un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della stessa, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI .

L’inps con circolare 4 gennaio 2022, n. 3 illustra le novità legislative per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Per le cessazioni involontarie dal lavoro avvenute a partire da gennaio 2022, le nuove disposizioni normative fissano la durata della DIS-COLL ad un periodo massimo di 12 mesi. La circolare fornisce, inoltre, le indicazioni per la presentazione della domanda e il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – n. 3 del 4 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa–Dis-Coll – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) –




Obbligo del Super green pass. Diramata la nuova circolare del Viminale

Con la circolare del 4 gennaio 2022, prot. n. 15350/117/2/1 del Ministero dell’interno ha illustrato le disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono il campo di applicazione della certificazione verde “rafforzata”.

In particolare, spiega il documento del Viminale, a decorrere dal prossimo 10 gennaio e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) il possesso del green pass “rafforzato” diviene obbligatorio per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Inoltre, il possesso della certificazione verde “rafforzata”, sempre a decorrere dal 10 gennaio prossimo, sarà necessario per accedere o utilizzare i seguenti servizi o attività:

  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Le disposizioni che hanno assoggettato lo svolgimento delle attività al possesso del green-pass “rafforzato” in luogo del certificato verde base, non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Link al testo della circolare Ministero dell’interno 4 gennaio 2022 – Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.»

(Link al sito: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/circolare_gabinetto_del_ministro_04.01.2022.pdf

Fonte: Ministero dell’Interno – sito: www.interno.gov.it




Legge di Bilancio 2022. Il punto Inps sul riordino della disciplina NASpI

La legge di Bilancio 2022, ha apportato importanti modificazioni e integrazioni alle disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l’ambito di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI, i requisiti di accesso alla prestazione, nonché la misura e la durata della prestazione medesima.

Con la circolare 4 gennaio 2022, n. 2 l’Inps illustra le novità legislative e le modalità di applicazione per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022 e precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Nella circolare sono inoltre individuate le diverse tipologie di destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI: i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Si ricorda che sono esclusi dalla tutela dell’indennità di disoccupazione NASpI, i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Si fa presente che gli operai agricoli a tempo indeterminato, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.

Fonte: www.inps.it

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali- Direzione Centrale Entrate – n. 2 del 4 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Indennità di disoccupazione NASpI – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Ambito soggettivo di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI – Requisiti di accesso alla prestazione, nonché la misura e la durata della prestazione – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).




Pubblicato il decreto Interministeriale per il credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Pubblicato sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it il decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

Il provvedimento reca le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con riferimento in particolare:

a) ai soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivo, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;

b) alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo;

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell’incentivo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.

Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali, della pertinente misura del PNRR, il decreto disciplina, altresì, le modalità di riduzione o revoca degli incentivi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche, attraverso lo scorrimento dell’elenco dei beneficiari ammessi, formatosi in seguito alla presentazione delle relative domande al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea.

Link al testo del decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».




Legge di Bilancio 2022: prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’introduzione dei nuovi criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro.

Con la citata circolare il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario. Nel documento interpretativo, evidenziato che le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.49/L del 31 dicembre 2021 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).




Legge di Bilancio 2022. Le nuove misure per la tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che «alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità». Si tratta di lavoratrici:

  • iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151);
  • iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.Lgs. n. 151/2001);
  • di libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.Lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente (cfr. gli artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.Lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 04/04/2002).

 

Nella medesima legge di bilancio 2022, l’articolo 1, comma 134, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

L’Inps con la prima circolare del 2022 ha fornito le istruzioni sulla citata estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e sulla stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

La circolare definisce nel dettaglio destinatari, requisiti di accesso e periodo indennizzabile degli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, e richiama le indicazioni contenute nella precedente circolare dell’ 11 marzo 2021, n. 42 di riferimento per il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità.

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Tutela della maternità e della paternità – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

 




Esperti nella composizione negoziata della crisi d’impresa. Mingiustizia detta le Linee di guida per la valutazione delle domande

Il Ministero della Giustizia ha emanato il 29 dicembre 2021 le Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147). Ne dà notizia, l’Informativa n. 1/2022 del 3 gennaio 2022 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Nel documento CNDCEC evidenziato che l’emanazione delle suddette Linee di indirizzo, rende necessario l’aggiornamento parziale del modello di domanda di cui alla precedente Informativa n. 108 del 19 novembre 2021, che sarà inviato quanto prima.

Link all’informativa n. 1 del 3 gennaio 2022 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)




Contributo annuale 2022 a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali. Il 31 gennaio 2022 scade il termine per il versamento

Il 31 gennaio 2022 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2022, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 318 del 23 dicembre 2020) – è pari ad euro 35,00.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che sarà recapitato al domicilio digitale comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria e, in via residuale, tramite posta ordinaria.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”. Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso il domicilio digitale.

Fonte: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Revisione legale (Mef) – https://www.revisionelegale.mef.gov.it/

Link al testo della Circolare Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 3 dicembre 2020, n. 23, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese – D.L. 16/07/2020, n.76, conv., con mod., dalla L. 11/09/2020, n.120, “c.d. Decreto Semplificazioni” – Art. 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, , conv., con mod., dalla L. 28 01 2009, n. 2 – MEF-RGS -(Prot. 229083 del 03/12/2020)




Assegno unico e universale. Pronta la procedura per la presentazione delle domande

Dal 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare le domande per l’assegno unico e universale per i figli a carico che sostituirà le seguenti misure: il premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno al nucleo familiare per i figli, gli assegni familiari e l’assegno di natalità (bonus bebè). A partire dal 1° marzo 2022, cessa l’erogazione dell’assegno erogato dai Comuni ai nuclei familiari numerosi e l’applicazione in busta paga delle detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni di età (al ricorrere di certe condizioni). Si ricorda che il bonus asilo nido rimane pienamente in vigore.

L’assegno unico e universale per i figli riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

Il beneficio ha durata annuale (da marzo a febbraio dell’anno successivo) e può essere chiesto a partire dal 1° gennaio, compilando on line la domanda sul sito dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica, carta dei servizi ovvero recandosi presso un istituto di patronato di propria fiducia o contattando il contact center di Inps.

Per tutte le domande di assegno unico e universale che saranno presentate entro il 30 giugno, è previsto il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo, primo mese di erogazione della prestazione.

Per le famiglie che, al momento della domanda, sono in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno verrà corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla fascia di ISEE. Le medesime maggiorazioni saranno comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva, anche a coloro che al momento della domanda non siano in possesso dell’indicatore, ma che presentino l’ISEE entro il 30 giugno.

Si potrà accedere al beneficio, in misura minima, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.

Si ricorda che si può presentare l’ISEE presso gli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’Inps in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.

L’INPS ha realizzato una scheda semplificata sull’assegno unico, che riporta in pochi passaggi tutte le informazioni necessarie per comprendere in cosa consiste il beneficio, chi ne ha diritto, come presentare la domanda e quale sarà l’importo corrisposto dall’Inps.

È stato pubblicato, inoltre, sul sito Inps, un simulatore che fornisce una previsione di quanto potrebbe essere l’importo dell’assegno, sulla base di alcuni dati forniti in modo anonimo dall’utente. È una previsione che non tiene conto dei dati effettivamente presenti negli archivi dell’Istituto, ed è quindi puramente indicativa.

La scheda, allegata al comunicato, sarà pubblicata sul sito www.inps.it. (Così, comunicato stampa Inps del 31 dicembre 2021)

 

Link al testo del messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13663

 

Per saperne di più:

 

Il D.Lgs. n. 230/2021 che istituisce l’assegno unico ed universale

Link al testo del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46». In Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021

 

Faq

Per maggiori informazioni è possibile consultare le Faq sull’Assegno unico.

 

Le informative

Pubblicate le informative ai sostituti d’imposta e ai dipendenti e agli autonomi  per ottenere dall’Inps l’assegno unico e universale (AUU)




Classificazione delle attività economiche Ateco 2007: disponibile l’aggiornamento 2022

Sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica www.istat.it è pubblicata la classificazione delle attività economiche Ateco 2007 – Aggiornamento 2022, predisposta dall’Istat. (Cfr. comunicato Istat pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.309 del 30 dicembre 2022)

Come spiega una nota pubblicata nel sito web dell’Istat, l’Istituto ha predisposto la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 aggiornamento 2022 per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. La classificazione delle attività economiche in oggetto, sin dal 2008, viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative e, per tale ragione, è necessario un coordinamento inter-istituzionale. Per consentire la sua implementazione operativa, la nuova classificazione sarà adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.

Link alle pagine dell’Istituto nazionale di statistica dedicate all’Aggiornamento Classificazione delle attività economiche Ateco 2007




Il Viminale diffonde la circolare per i controlli anti contagio alla luce del decreto-legge n. 221/2021

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305, del decreto-legge di pari data n. 221 che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da Covid19, è stata emanata una circolare a tutti i prefetti.

Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, la circolare segnala disposizioni in materia di:

a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8);

b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4);

c) eventi, feste e discoteche (art. 6).

L’esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.

Si conferma, inoltre, la disposizione, già contenuta nella circolare del 2 dicembre scorso, riguardante l’invio della relazione settimanale circa gli esiti dell’attività di controllo e le conseguenti sanzioni applicabili ai casi di violazione delle disposizioni del D.L. n. 221 in base alla normativa vigente e, in particolare, all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Link al testo della circolare 29 dicembre 2021 – Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»

(Link al sito: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-12/circolare_decreto_legge_n._221_del_2021_acc.pdf)

Fonte: Ministero dell’Interno – sito: www.interno.gov.it




Misure sul lavoro e politiche sociali contenute nella Legge di Bilancio 2022: Le slide di MinLavoro

Con il definitivo via libera alla Camera dei Deputati, è stata approvata la Legge di Bilancio per il 2022 che include rilevanti misure per il lavoro e le politiche sociali.

Il provvedimento contiene interventi che cambiano in modo significativo il quadro normativo vigente su numerosi tra i più importanti temi del lavoro e delle politiche sociali: riforma degli ammortizzatori sociali, gestione delle crisi aziendali, rilancio dell’apprendistato formativo e tirocini extracurriculari, riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro, interventi per giovani e donne, contrasto alla delocalizzazione, riforma del Reddito di cittadinanza, misure per la non autosufficienza.

Per il quadro completo delle misure per il lavoro e le politiche sociali inserite nella Legge di Bilancio 2022, vai alle slide di presentazione.

Fonte: Portale: www.lavoro.gov.it – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali




Credito di imposta per i servizi digitali: pubblicato l’elenco delle imprese editrici ammesse per l’anno 2021

È stato emanato oggi, 29 dicembre 2021, il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco delle imprese editrici di quotidiani e periodici cui è riconosciuto, per l’anno 2021, il credito di imposta per l’acquisizione di servizi digitali, previsto dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prorogato dall’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con l’indicazione dell’importo a ciascuna spettante. Nell’elenco sono indicate le imprese che, pur avendo titolo teorico al credito, non ne potranno fruire, in tutto o in parte, a causa delle comunicazioni pervenute dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. L’elenco è stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il modello F24 può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e dell’elenco allegato sopra citati sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri – www.informazioneeditoria.gov.it. Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 81/E del 23 dicembre 2020.

Fonte:  Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sito www.informazioneeditoria.gov.it

 

Per saperne di più:

Editori. Pubblicate le disposizioni di dettaglio per la richiesta del credito d’imposta per testate online e information technology di gestione della connettività

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2020: «Disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici»

 




Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva. Le nuove misure in favore di imprese e professionisti

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (A.C. 3424) e la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.C. 3424/I).

 

Le nuove misure in favore di imprese e professionisti

 

Nuovi incentivi per aziende in crisi. Rifinanziati Contratti di sviluppo, Nuova Sabatini, Fondo di Garanzia e Bonus Tv-decoder

 

Nella legge di bilancio 2022 approvata dal Parlamento sono state introdotte numerose misure per favorire la competitività del sistema produttivo del Paese. Dal sostegno alle imprese attraverso investimenti legati alla transizione digitale e green alle norme anti delocalizzazioni che puntano a tutelare i lavoratori senza penalizzare gli imprenditori. Nella Manovra 2022 sono stati inoltre rifinanziati, il Bonus tv con una nuova agevolazione in favore degli anziani over 70 che potranno ricevere a casa il decoder, i Contratti di sviluppo, la Nuova Sabatini, il Fondo di garanzia. Riformata anche la misura agevolativa Patent box, finanziato l’intervento per contrastare il rincaro delle bollette e istituito il fondo per la transizione industriale.

Le nuove misure:

 

Incentivi e norma anti delocalizzazioni

 

Sono state introdotte misure per i lavoratori di aziende in crisi: un fondo speciale di 100 milioni di euro per favorire il prepensionamento ma anche la decontribuzione totale per chi assume a tempo indeterminato questi lavoratori. Previste inoltre agevolazioni per l’acquisto di immobili da imprese in crisi.

Un’altra misura che si rivolge alle imprese, già operativa, è la direttiva del ministro Giorgetti del 6 agosto 2021, indirizzata a tutte le Direzioni del Ministero per dare priorità, nella richiesta di incentivi di vario tipo, alle aziende che investono in aree già dichiarate di crisi e che si impegnano ad assumere i percettori di sostegno al reddito, i disoccupati e i lavoratori per i quali è attivo un tavolo di crisi al Mise.

La norma antidelocalizzazione si applicherà alle aziende con più di 250 dipendenti che non risultano in crisi ma che decidono di chiudere una sede, licenziando più di 50 dipendenti. In questo caso l’azienda dovrà darne comunicazione tre mesi prima a sindacati, regioni interessate, ministero del Lavoro, Mise, Anpal e presentare un piano per gestire la cessazione delle attività che tuteli i lavoratori.

 

Contratti di sviluppo

 

È stato rifinanziato con 450 milioni di euro lo strumento di politica industriale dei Contratti di sviluppo per agevolare i progetti di investimento a sostegno della competitività.

 

Patent box

 

Presente anche la modifica della misura agevolativa Patent box: l’incentivo passa dal 90% al 110%, escludendo dall’ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa e limitandolo quindi ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso tempo, elimina il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.

 

Riduzione costi bollette elettriche e gas

 

Finanziato l’intervento per contrastare il rincaro delle bollette con 3,8 miliardi di euro per ridurre i costi delle utenze elettriche e gas. Previsto anche 1 miliardo per consentire piani di rateizzazione fino a 10 mesi delle bollette per i clienti domestici.

 

Bonus tv e decoder a domicilio per over 70

 

Ulteriori 68 milioni di euro sono stati destinati agli incentivi per i bonus tv – decoder. Introdotta inoltre la possibilità per i cittadini over 70, che hanno un reddito inferiore a 20 mila euro, di ricevere il decoder a domicilio, attraverso un accordo tra Mise e Poste italiane.

 

Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia

 

A sostegno delle imprese sono state rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con un incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027.

 

Fondo transizione industriale

 

E’ stato istituito al Mise il fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro dal 2022, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.

 

Investimenti 4.0 e per internazionalizzazione

 

Previsto anche un incremento delle risorse a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese e la proroga dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica.

 

Sgravio contributivo per contratti apprendistato

 

Via libera allo sgravio contributivo al 100% per tre anni a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25. La norma prevede un’esenzione per tre anni per i contratti di apprendistato di primo livello firmati nel 2022 dalle piccole imprese fino a 9 dipendenti.

 

Credito d’imposta per collocamento in Borsa Pmi

 

Prorogato a fine 2022 il credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza per le piccole e medie imprese che si collocano in Borsa in un paese dell’Unione europea. La norma riduce il massimale del beneficio da 500 mila e 200 mila euro.

 

Riforma IRPEF e cancellazione Irap per autonomi e professionisti

 

Oltre alla riforma dell’Irpef (le aliquote passano da cinque a quattro), per cui sono stati messi in campo 8 miliardi di euro per il taglio delle tasse, è stata approvata la cancellazione dell’Irap per le ditte individuali, gli autonomi e i professionisti. La misura riguarderà 835 mila autonomi e professionisti con partita Iva, pari al 41,2% della platea complessiva (2 milioni circa), e avrà un costo stimato di poco più di un miliardo nel 2022 e di 1,2 miliardi dal 2023.

 

Rinvio sugar e plastic tax

 

Rinviato al 1 gennaio 2023 l’entrata in vigore della sugar e plastic tax.

 

Rinvio entrata in vigore IVA terzo settore

 

Viene rinviata di due anni l’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore e il mondo dello spettacolo.

 

Rinvio pagamento cartelle esattoriali ed esenzione Tosap/Cosap

 

Rinvio fino a sei mesi per il pagamento, senza interessi di mora, delle cartelle esattoriali notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022. Infine è stata prorogata per tre mesi l’esenzione Tosap/Cosap per esercenti e ambulanti.

Fonte: Ministero dello sviluppo economico – sito www.mise.gov.it




Comunicazioni di debito Inps Gestione Separata Committenti. Più tempo per rispondere

Con il messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021, l’Inps ha reso noto di aver proceduto all’invio delle comunicazioni di debito, per gli anni 2020 e precedenti, alle aziende committenti, pubbliche e private, che hanno denunciato tramite flussi Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, relative ad alcune specifiche fattispecie di situazioni connesse agli atti notificati, l’Istituto previdenziale con successivo messaggio n. 4716 del 29 dicembre 2021 ha chiarito che “Nelle istruzioni allegate alla suddetta comunicazione di debito viene indicato, in presenza di “Situazione debitoria non corretta”, un termine di 15 giorni per la trasmissione dei flussi di correzione di eventuali denunce erroneamente presentate dalle aziende committenti. A tale proposito, si precisa che il suddetto termine, oltre a essere ordinatorio, è finalizzato a facilitare l’allineamento tra i dati rilevabili dalla lettura delle denunce Uniemens e i versamenti acquisiti a sistema e la corretta esposizione dei dati utili nell’estratto conto dei soggetti beneficiari della contribuzione”. Inoltre, … “vista la coincidenza con il periodo festivo e al fine di venire incontro alle esigenze degli intermediari delegati, si comunica che le attività relative all’eventuale recupero dovranno essere avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di trenta giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022. Si puntualizza che la quantificazione delle sanzioni civili di cui all’avviso di addebito avverrà ai sensi di quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000”.




Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa: l’Inps detta le istruzioni per il rilascio della certificazione dei debiti contributivi

Con il messaggio 28 dicembre 2021, n. 4696, l’Inps illustra il contenuto e il termine per il rilascio del Certificato unico dei debiti contributivi e la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”.

Si ricorda che seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 (ovvero decorsi 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 14/2019), è stata differita, da ultimo, al 16 maggio 2022 a opera del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

All’originaria data di entrata in vigore del decreto legislativo e alle successive proroghe hanno fatto eccezione, in virtù dell’articolo 389, comma 2, del Codice, alcuni articoli per i quali è stata fissata come data di entrata in vigore il 16 marzo 2019. Tra tali articoli figura l’articolo 363, nel quale si stabilisce che l’INPS e l’INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti vantati a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. Con la determinazione del Direttore generale n. 99 del 14 giugno 2019 l’Istituto ha provveduto a definire i contenuti della “Certificazione dei debiti contributivi” e i tempi per il rilascio della stessa. La Certificazione è necessaria per l’accesso alla nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Nel messaggio, in ragione della finalità rivestita dalla certificazione nell’ambito della procedura di composizione negoziata illustrata e, a regime, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019, nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza ivi disciplinate, evidenziata la necessità che tutte le richieste siano definite nel rispetto dei termini del procedimento fissati con la determinazione direttoriale n. 99/2019, al fine di escludere che il ritardo possa incidere sulle fasi di svolgimento delle predette procedure rendendo necessaria la reiterazione della richiesta.




Nuove misure anti-Covid. Super Green Pass per bus, treni e metro

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, di mercoledì 29 dicembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

 

Green Pass rafforzato

 

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

Quarantene

 

Il decreto-legge approvato prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

 

Capienze

 

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.




Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali. I chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. Sostegni-bis

In caso di fatture emesse nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali, la nota di variazione può essere emessa a partire dall’avvio delle procedure e non più alla loro conclusione. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce indicazioni operative sulla disciplina delle note di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).

 

Le novità

 

La circolare pubblicata oggi, che recepisce gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia, precisa che l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non è preclusa al creditore che non si sia preventivamente insinuato nel passivo del debitore. Inoltre, stabilisce che la nota deve essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto dell’avvio della procedura concorsuale e che la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno di emissione della nota.

Nel documento di prassi trovano spazio anche diversi esempi esplicativi sulle modalità con cui il cedente/prestatore può recuperare l’Iva relativa alle note di variazione regolarmente emesse tramite le liquidazioni periodiche o la dichiarazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2021)




Piani di risparmio a lungo termine (Pir). L’ Agenzia delle entrate fa il punto sulle regole

È online la circolare n. 19/E di oggi con cui le Entrate forniscono indicazioni sulle modifiche apportate alla disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine (Pir). Si tratta di una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia – con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa – le Casse di previdenza e i Fondi pensione.

 

Le nuove indicazioni della circolare

 

La disciplina dei Pir è stata modificata dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019), dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020). Alla luce di queste novità, e dopo aver acquisito tramite consultazione pubblica i contributi di privati investitori, operatori finanziari e Associazioni di categoria, l’Agenzia fa il punto sulle regole da tenere in considerazione, vista anche la complessità tecnica della materia. Tra i chiarimenti, le Entrate specificano ad esempio che le quote di srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei Piani ordinari solo se offerte al pubblico, mentre non vi sono limitazioni per le quote detenute nei Piani alternativi (cioè quelli costituiti a partire dal 19 maggio 2020). Il documento di prassi chiarisce inoltre che il regime dei Pir e il regime fiscale degli investimenti in start-up e in Pmi innovative non sono alternativi: possono quindi essere applicati insieme.

 

Cosa sono i Piani di risparmio a lungo termine

 

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. La ratio è favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia. Attualmente, è possibile costituire “Pir 3.0” (Piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020) e “Pir alternativi” (dal 19 maggio 2020). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2021)

 

In Archivio

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 26 febbraio 2018, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine – Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi da 100 a 114, L 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 57, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96

Linee guida, pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) (link esterno al sito: www.finanze.it)