Operazioni di “ribaltamento” nei confronti dei consociati da società consortile per lavori e dei servizi in esecuzione del contratto di appalto. Gli effetti del mandato senza rappresentanza

Qualora il rapporto tra la Società consortile costituita per l’esecuzione di lavori e servizi in esecuzione di un contratto di appalto e i Consociati sia riconducibile all’istituto del mandato senza rappresentanza, applicabile dell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l’operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante. In tale ipotesi, le singole società consorziate, nelle fatture emesse per il ribaltamento dei compensi percepiti dalla Società consortile, in relazione al valore dei lavori e dei servizi effettuati, devono applicare l’IVA con l’aliquota propria delle operazioni rese dalla stessa Società consortile alla “Stazione appaltante”. Parimenti, alle somme addebitate dalla Società consortile alle società consorziate per il ribaltamento dei costi sostenuti per l’effettuazione dei lavori e dei servizi si applica il regime IVA previsto per i servizi acquistati dalla Società consortile, mediante i contratti stipulati dalla stessa con le imprese socie consorziate o con i terzi. Anche ai fini delle imposte dirette e IRAP, alla riconducibilità del rapporto tra la Società consortile e i Consociati all’istituto del mandato senza rappresentanza, consegue che gli effetti giuridici delle operazioni poste in essere si producono direttamente in capo alla società consortile. Questo è il principio che si ricava dalla risposta n. 188 del 12 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 188 del 12 giugno 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Imposte sui redditi – Reddito di impresa – Rapporti fiscali tra consorziate e consorzio – Ribaltamento ai consociati dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti da società consortile per l’esecuzione di lavori e servizi per l’esecuzione del contratto di appalto – Prestazioni di servizi rese dalla società consortile verso i propri consociati riconducibili allo schema del mandato senza rappresentanza di cui all’articolo 1703 del codice civile – Effetti ai fini IVA e sull’imposizione diretta – Articolo 3, terzo comma, ultimo periodo del DPR 26/10/1972, n. 633




Software di compilazione Isa. Rilasciato un primo aggiornamento

L’aggiornamento va a risolvere una serie di problematiche, prevedendo le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • effettuato adeguamento grafico dei loghi;
  • per tutti gli ISA risolto un’anomalia nell’importazione delle forniture massive.

Link al software il tuo ISA 2019 (versione 1.0.1 del 11/06/2019) che consente il calcolo dell’indici sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Si evidenzia che l’utilizzo del software è condizionato dall’effettiva messa a disposizione degli ulteriori dati, forniti per “posizione ISA”. Tuttavia, allo stato attuale della procedura, i contribuenti possono semplicemente inoltrare, con l’apposito software, la Richiesta Precalcolate ISA 2019.

Deleghe – Acquisizione dati Isa

Come ricordato nella pagine del sito delle Entrate, ai fini della applicazione degli ISA, l’Agenzia rende disponibili al contribuente e al suo intermediario alcune variabili, indicate in allegato 3 (Allegato così sostituito dall’all. 1 al Provv. 10/05/2019, prot. n. 126200 — in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 621)

Tali ulteriori dati sono forniti per “posizione ISA”.

La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi:

  • Codice fiscale;
  • Codice ISA;
  • Tipologia di reddito.

Sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA presentati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell’amministrazione finanziaria vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito, una o più posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA.

Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.

In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla Tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all’indice selezionato dall’utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

L’acquisizione di tali ulteriori dati può avvenire:

  • in modo “puntuale” per un singolo contribuente;
  • in modo “massivo” per più contribuenti.

Gli ulteriori dati saranno direttamente utilizzati dai contribuenti interessati, mediante il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 dell’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 602), di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, oppure possono essere dagli stessi modificati, laddove non corretti, e successivamente utilizzati per l’applicazione dei citati indici.

Link correlati

Scheda informativa – Acquisizione dati Isa

(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/deleghe+acquisizione+dati+isa/acquisizione+degli+ulteriori+dati+necessari+applicazione+isa)




Dichiarazioni dei redditi. Rilasciate le prime versioni dei software di compilazione

Pronti i software di compilazione e controllo per i modelli dichiarativi 2019.
Di seguito i link.

 

Redditi PF

“Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2019”.

Software di compilazione Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

Redditi SP

 “Dichiarazione dei redditi di società di persone 2019”.

Software di compilazione  – Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

Redditi SC

 “Dichiarazione redditi società di capitali 2019”.

Software di compilazione Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

CNM

“Dichiarazione Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2019”.

Software di compilazione  – Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

ENC
“Dichiarazione redditi Enti non commerciali 2019”.

Software di compilazione  – Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 




Online il software per i professionisti e le imprese che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

È online in versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa”, il software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, in funzione del valore raggiunto, di una serie di vantaggi come l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. Gli indici di affidabilità fiscale (Isa), che a partire dalla dichiarazione Redditi 2019 sostituiscono gli studi di settore e i parametri, riguardano varie attività economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni.

Come calcolare #IltuoISA

Il programma che consente di calcolare l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, al percorso Home – Schede – Dichiarazioni – ISA (Indici sintetici di affidabilità). Una volta scaricato, il software consente di: caricare i dati forniti dall’Agenzia delle entrate, creare una nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata), inserire i dati necessari per il calcolo e preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei redditi. I dati forniti dall’Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall’intermediario delegato, sia in modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti. Una volta valorizzati i quadri l’applicazione fornisce un riscontro trasparente – espresso con un punteggio da 1 a 10 – sul livello di affidabilità raggiunto. “Il tuo Isa” mette anche a disposizione delle funzionalità aggiuntive, come per esempio il salvataggio archivi. In caso di problemi nell’installazione del prodotto è possibile contattate il servizio di assistenza telefonica al numero verde 800-279107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

I benefici per i contribuenti più affidabili

Per il periodo d’imposta 2018 viene attribuito un grado di affidabilità fiscale espresso in una scala che varia da 1 a 10. Come stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, per le imprese e i professionisti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 è previsto l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta, nonché la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e dell’IVA. I contribuenti con Isa almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; coloro che ottengono un punteggio da 9 in su sono esclusi anche dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

La consultazione dei dati da parte degli intermediari

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento del delegante (in formato cartaceo o elettronico) e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

Gli Isa, in breve

A partire dall’anno di imposta 2018, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (introdotti con il D.L. n. 50/2017) sostituiscono definitivamente gli studi di settore. Il nuovo strumento – costruito con una metodologia statistico-economica che si basa su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta – punta a fornire a lavoratori autonomi e imprese un riscontro accurato e trasparente sul proprio livello di affidabilità fiscale nell’ottica di incrementare la tax compliance. Con gli Isa gli operatori economici possono quindi valutare autonomamente la propria posizione ed eventualmente correggere i dati comunicati al Fisco, oltre a dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare la propria “pagella” di affidabilità.

IltuoISA

Link al Software di compilazione Indici Sintetici di Affidabilità – il tuo ISA 2019
(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/isa+2017/sw+compilazione_isa+2019)

Il prodotto software il tuo ISA 2019 versione 1.0.0 del 10/06/2019 consente il calcolo dell’indici sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Caratteristiche del prodotto

Per operare correttamente con il prodotto il tuo ISA 2019 è necessario:

  • avere sull’hard disk circa 70 MB liberi
  • disporre dell’ambiente di run-time JAVA (versione 1.8), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile ai link di seguito indicati;
  • scaricare ed installare sul proprio personal computer l’applicazione ISA 2019 per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità;

Precisazioni

  • Con riferimento all’ISA AG73U e ai codici Ateco 52.10.10 “Magazzini di custodia e deposito per conto terzi”, 52.24.30 “Movimento merci relativo a trasporti ferroviari” e 52.24.40 “Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri”, si precisa che l’applicazione è solo per i soggetti che svolgono tali attività esclusivamente in forma d’impresa e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento
  • Con riferimento all’ISA AG99U e ai codici Ateco 82.92.10 “Imballaggio e confezionamento di generi alimentari” e 82.92.20 “Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari”, si precisa che l’applicazione è solo per i soggetti che svolgono tali attività esclusivamente in forma d’impresa e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento mentre in relazione ai codici Ateco 82.19.09 – “Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio” e 82.99.91 – “Servizi di stenotipia”, l’ISA si applica esclusivamente ai soggetti che svolgono tali attività in forma di impresa e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento. I soggetti che svolgono tali attività in forma di lavoro autonomo, tuttavia, pur non essendo soggetti all’applicazione degli ISA, sono tenuti alla compilazione del presente modello per la sola acquisizione di dati (in funzione di c.d. “questionario”), in modo da consentire l’applicazione dell’ISA a partire dalla prossima revisione dello stesso e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800-279107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2019” (versione 1.0.0 del 10 giugno 2019)

Guida Il tuo ISA 2019 – pdf

Documentazione

 ISA Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019

Istruzioni

Il provvedimento di approvazione dei modelli ISA

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23721/2019: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.»

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d’imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 126200/2019: «Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo continua 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018»

Versamento integrativo dell’IVA per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA. Istituito il codice tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 10 maggio 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Integrazione IVA – Versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA – Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo “6494” – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»




Acquisto di azioni e percezione di dividendi in valuta estera, acquisizioni monetarie e valutazioni di fine esercizio. Disciplina fiscale e contabile per i soggetti Oic adopter

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 57 del 6 giugno 2019, ha fornito alcune interessanti risposte in merito al trattamento fiscale di singole operazioni in valuta estera effettuate da una società Oic adopter. Di seguito i chiarimenti forniti.

Acquisto di valuta estera

Per l’acquisto di valuta estera previa apertura del conto corrente espresso in valuta estera con contestuale prelievo dal conto liquidità espresso in euro, in applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 110 del TUIR, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l’operazione di acquisto è effettuata. Resta ferma, nell’ipotesi in cui l’istituto di credito applicasse un tasso di cambio diverso da quello ufficiale, l’applicabilità di un tasso di cambio alternativo, purché fornito da operatori internazionali indipendenti, ai sensi di quanto dal comma 9 del citato articolo 110 del TUIR.

Acquisto di azioni in valuta

Per l’acquisto titoli azionari espressi in valuta estera – iscritti sia tra le immobilizzazioni finanziarie sia nell’attivo circolante – con prelievo dal conto in valuta estera, in applicazione del articolo 9, comma 2, del TUIR, il prelievo della disponibilità liquida dal conto espresso in valuta estera per acquistare i titoli azionari – a prescindere se si tratta di immobilizzazioni finanziare o di titoli del circolante – determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla  valuta estera tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l’acquisto dei titoli. Di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stato sostenuto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 110 del TUIR.

Percezione dei dividendi

Riguardo la percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti, incassati sul conto corrente nella medesima valuta, in applicazione del citato articolo 9, secondo comma, del TUIR, la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione del suddetto dividendo. Configurando i dividendi incassati in valuta una posta monetaria, alla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convertita al tasso di cambio a pronti, con la conseguente emersione di una componente di reddito, positiva o negativa, che concorre alla formazione del reddito di periodo che, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, rappresenta una provento o onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto.

Smobilizzo dei titoli in portafoglio

In merito al corrispettivo della cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio, in applicazione del combinato disposto tra l’articolo 83 (sulla base del quale per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili) ed il citato articolo 9, comma 2, del TUIR, lo stesso deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata. Le differenze cambio positive o negative non daranno, quindi, luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, che concorrono alla formazione del reddito ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 101 del TUIR.

Valutazioni di fine esercizio

Con riferimento alle valutazioni di fine esercizio:

  • l’eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell’esercizio concorre alla formazione del reddito imponibile, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, che rappresenta una provento od onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto;
  • in merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla chiusura dell’esercizio,
    • per i titoli partecipativi, in quanto attivi di natura non monetaria, ai sensi dell’OIC 26 devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze cambio positive o negative non danno luogo a un’autonoma e separata rilevazione;
    • per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o i titoli assimilati, in applicazione del comma 3 dell’articolo 110 del TUIR, la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 6 giugno 2019, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito d’impresa – Contribuente, Oic adopter – Operazioni in valuta estera – Uscita monetaria dal conto intrattenuto in euro e acquisto di valuta estera, al cambio del giorno dell’operazione, con contestuale apertura di un conto nella medesima valuta estera – Acquisto di azioni in valuta estera attraverso il conto aperto in valuta estera – Percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti, incassati sul conto corrente nella medesima valuta – Cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio – Valutazioni di fine esercizio – Articoli 9 e 110, del D.P.R. 22 121986, n. 917 – Art. 2426, comma 1, numero 8-bis, c.c.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14/15 del 2019

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Commenti

 

Il punto sulla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva  incertezza normativa
di Antonino Russo

L’istituto della rimessione in termini nel processo tributario 
di Dario Festa e Giuseppe Balbi

 

Giurisprudenza

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Rimessione nei termini nell’ambito del processo tributario

 

Ricovero in ospedale e perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. Negata la “decadenza incolpevole ” per l’impugnativa dell’avviso di accertamento se la dimissione è antecedente allo spirare del termine dei 60 giorni

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione XXXVIII – Sentenza n. 18275 del 30 ottobre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Termine per la proposizione del ricorso – Rimessione nei termini nell’ambito del processo tributario – Applicazione – Possibilità – Avviso di accertamento – Mancata impugnazione – Conseguente iscrizione a ruolo – Ricorso contro il ruolo e sottostante avviso di accertamento – Richiesta di rimessione in termine per l’impugnazione dell’accertamento presupposto – Rimessione in termine per decadenza incolpevole – Prova a carico del contribuente di essere incorso nella decadenza per colpe a lui non imputabili – Necessità – Ricovero presso struttura sanitaria nel periodo di perfezionamento dalla notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. – Dimissione dal ricovero prima dello spirare del termine ultimo per il ricorso – Conseguenze – Rigetto della richiesta di concessione della rimessione in termini e impossibilità della contestazione dell’avviso di accertamento nel merito – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 153 c.p.c.»

 

Prassi

 

Note di variazione IVA nel regime speciale per il settore editoriale

 

Regime speciale IVA editoria. Il metodo della forfettizzazione della resa non esclude la variazione IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 22 maggio 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Metodo “della forfetizzazione della resa” – Fallimento del distributore – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Ammissibilità – Condizioni – Art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Assistenza fiscale – Responsabilità e sanzioni

 

Visto infedele. Per l’Agenzia delle entrate la mitigazione delle responsabilità in capo al Caf o al professionista vale solo per il futuro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 24 maggio 2019: «VISTO DI CONFORMITÀ – ASSISTENZA FISCALE – CAF dipendenti – CAF imprese – Professionisti – Responsabilità e sanzioni per l’apposizione del visto di conformità infedele sul Modello 730 – Nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai CAF e dai professionisti solo con il pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata – Ambito di applicazione temporale della nuova normativa – Solo a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (Modello 730/2019 relativo al 2018) – Fondamento -Applicazione delle disposizioni più favorevoli al trasgressore (Favor rei) – Esclusione – Art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L 28/03/2019, n. 26»

 

Note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo

 

Sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa. Nota di variazione IVA entro un anno dall’operazione originaria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 178 del 3 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Procedura, presupposti e termini per l’emissione della nota di variazione – Note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo – Accordo transattivo – Natura – Dichiarativa o innovativa – Caratteri distintivi – Caso di specie – Sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa – Assimilazione agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 al quale si applica il limite temporale di cui al successivo comma 3 – Conseguenze – Variazione IVA ammessa solo se eseguita entro un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie – Contratto di transazione – Trattamento ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 29, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 1965 c.c.»

 

Rivalutazione dei beni d’impresa – Beni gratuitamente devolvibili contabilizzati come beni “di terzi”

 

Manufatti su area demaniale non iscritti in bilancio. Esclusa la rivalutazione dei beni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 180 del 4 giugno 2019: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – Beni rivalutabili – Beni gratuitamente devolvibili – Contabilizzati come beni “di terzi” in bilancio, mediante la rilevazione nel conto economico di competenza delle spese di manutenzione ordinaria e tra gli oneri pluriennali quelle a carattere straordinario – Difetto del requisito di iscrizione in bilancio richiesto dalla norma – Conseguenze – Impossibilità di avvalersi della disposizione agevolativa – Art. 1, commi da 940 a 950, della L. 30/12/2018, n. 145»

 

Legislazione

 

 

ISA Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019

 

Istruzioni

 

Il provvedimento di approvazione dei modelli ISA

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23721/2019: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.»

 

 

Obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

 

Scontrino elettronico: in Gazzetta il decreto Mef che individua gli esoneri dall’obbligo

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019: «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi»

La relazione illustrativa

 

Flat tax per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono in una piccola città del Mezzogiorno

 

Pensionati che dall’estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud. Le regole per l’imposta sostitutiva al 7% sui redditi prodotti all’estero di qualsiasi categoria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019: «Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)»

 

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Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

 

 

Con la Legge di Bilancio 2018 è stato modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate (1). Tuttavia, la stessa legge ha previsto uno specifico regime transitorio. Su tale ultimo aspetto, con risoluzione 56 del 6 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti precisazioni riguardo la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate distribuiti sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.

In particolare, l’Agenzia ritiene che la volontà del legislatore, espressa per mezzo del comma 1006, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), sia quella di salvaguardare il previgente regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale introdotto dalla legge di bilancio 2018, anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017.

In altri termini, ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate «dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», sulla base di una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni richiamate, il regime transitorio trova applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.

Pertanto, al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio previsto dal citato comma 1006, occorre che le società emittenti tengano separata evidenza delle riserve di utili prodotti:

  • fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

A tal fine, le società ne daranno separata evidenza nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali.

Di conseguenza, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati (Cupe) deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.

In proposito, si rammenta che in base al regime previgente di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale; detta misura varia (in forza di appositi decreti ministeriali) in relazione all’aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell’utile.

La misura del 40 per cento, prevista dall’abrogato primo periodo del comma 1 del citato articolo 47, ed applicabile agli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, è stata elevata al 49,72 per cento con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per effetto dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2008. Successivamente, la misura del 49,72 è stata elevata a 58,14 ad opera del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Inoltre, tali decreti prevedono, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56 E del 6 giugno 2019, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Fondamento – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Articolo 67, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 121986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008


Nota (1) – Vedi anche: “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate” – Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018. Il documento analizza, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che hanno modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate.

 

Normativa e prassi – Disciplina previgente ancora applicabile nel periodo transitorio di cui art. 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017

Dividendi e plusvalenze – Percentuali di concorso al reddito

 

Incremento della quota imponibile IRPEF dei dividendi e delle plusvalenze del socio per tener conto della riduzione dell’IRES

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»

Dividendi, plusvalenze e minusvalenze: le percentuali rideterminate di imponibilità

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

Vedi, circolare del 13 marzo 2009, n. 8, par. 1.2 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2009, Pag. 1622) nella quale è stato chiarito che “qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla loro distribuzione, quale ad esempio la copertura delle perdite, ossia quando non si tratta di vere e proprie ‘distribuzioni di utili’, la presunzione suddetta non opera e pertanto si possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi”. Ciò dovrebbe assicurare la possibilità di considerare utilizzate per prime e, fino a loro concorrenza, le riserve formate con gli utili prodotti negli esercizi in cui l’aliquota IRES risulta meno elevata.

Riforma fiscale del 2003. Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione ed equiparati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 16 giugno 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Il nuovo regime di tassazione dei dividendi – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344

Le principali di note di associazioni di categoria:




R&S: i costi per le prestazioni dell’amministratore nell’attività di ricerca e sviluppo sono eleggibili al credito d’imposta

Le spese sostenute nell’ambito dell’attività di ricerca e sviluppo imputabili all’amministratore sono eleggibili al credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche e integrazioni (da ultimo dall’articolo 1, commi 70-72, della legge 30 dicembre 2018 n. 145). Resta inteso che l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore. È quanto si ricava dalla risposta n. 182 del 6 giugno 2019, con la quale la Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito ad una istanza presentata da una società che, in assenza di dipendenti e collaboratori, svolge l’attività di ricerca esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società stessa.

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 182 del 6 giugno 2019, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Spese per il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.) – Attività di ricerca è svolta esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società – Ammissibilità della spesa al Bonus R&S – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L 21/02/2014, n. 9 – Modificato, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 70 a 72, della L. 30/12/2018 n. 145 – Decreto 27/05/2015

Le circolari sulle modifiche introdotto dalla legge di bilancio 2019

Link al testo della circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 15 Febbraio 2019, n. 38584, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo –Documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Oneri di certificazione della documentazione contabile introdotti dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 – Art.1 comma 70, L. 30/12/2018, n. 145 – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015

Vedi anche circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019) – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Primi chiarimenti

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 16 maggio 2018, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Problematiche applicative in presenza di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti) – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L 21/02/2014, n. 9 come modificato dai commi 15 e 16 dell’art. 1 della L 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Decreto 27/05/2015

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 Febbraio 2018, n. 59990, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Ulteriori istruzioni sull’applicazione della disciplina del nel settore del software – Documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 121 E del 9 ottobre 2017 – OGGETTO: Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo -Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni – Modifica dell’esercizio sociale –Indicazioni per la corretta determinazione dell’agevolazione

Circolare n. 13 E del 27 aprile 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L …

Risoluzione n. 12 E del 25 gennaio 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Bonus R&S) – Cumulabilità del credito …

Circolare n. 5 E del 16 marzo 2016 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL n. 145/2013, conv., con mod., dalla L n. 9/2014, …

Risoluzione n. 97 E del 25 novembre 2015 – OGGETTO: RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo …

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1071), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del bonus R&S, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.

 

 




Manufatti su area demaniale non iscritti in bilancio. Esclusa la rivalutazione dei beni

Non si possono rivalutare i manufatti utilizzati nell’ambito della concessione demaniale non iscritti in bilancio, in quanto realizzati da precedenti concessionari, e oggetto di devoluzione gratuita in favore dello Stato al termine di scadenza della concessione. La classificazione contabile dei beni tra quelli di terzi e la conseguente mancata di iscrizione in bilancio non consente di fruire dell’agevolazione della rivalutazione beni d’impresa in relazione a beni che insistono su area demaniale e che saranno devoluti gratuitamente allo Stato al termine della concessione. Questa in sintesi la risposta ad interpello n. 180 del 4 giugno 2019, riguardante la possibilità o meno, di rivalutare alcuni beni trattati contabilmente come beni “di terzi” in bilancio, mediante la rilevazione nel conto economico di competenza delle spese di manutenzione ordinaria e tra gli oneri pluriennali quelle a carattere straordinario.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 180 del 4 giugno 2019, con oggetto: RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – Beni rivalutabili – Beni gratuitamente devolvibili – Contabilizzati come beni “di terzi” in bilancio, mediante la rilevazione nel conto economico di competenza delle spese di manutenzione ordinaria e tra gli oneri pluriennali quelle a carattere straordinario – Difetto del requisito di iscrizione in bilancio richiesto dalla norma – Conseguenze – Impossibilità di avvalersi della disposizione agevolativa – Articolo 1, commi da 940 a 950, della L. 30/12/2018, n. 145

 

Prassi 

 

La circolare “Omnibus” sulla legge di Bilancio 2019

  • Estensione del regime forfetario
  • Estromissione agevolata immobili strumentali
  • Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni
  • Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni
  • Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale
  • Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF
  • Abrogazione deduzioni e credito d’imposta IRAP
  • Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca
  • Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
  • Definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica – Saldo e stralcio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – Legge di Bilancio 2019 – Primi chiarimenti – Estensione del regime forfetario – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi – Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Proroghe delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico – Iper ammortamento e Cloud computing – Credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) – Definizione agevolata dei debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

 

Le circolari su analoghe misure per la rivalutazione dei beni d’impresa

 

Rivalutazione, affrancamento del saldo attivo e riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (c.d. riallineamento): la disciplina prevista della legge di bilancio 2017

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 27 aprile 2017: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio – AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – RIALLINEAMENTO DEI VALORI – Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per imprese IAS/IFRS e per quelle che adottano i principi contabili nazionali – Art. 1, commi da 556 a 563 della L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 1, commi da 140 a 147, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 1, commi 475, 477 e 478, della L. 30/12/2004, n. 311 – D.M. 13/04/2001, n. 162 – D.M. 19/04/2002, n. 86 – Artt. 11, 13 e 15, della L. 21/11/2000, n. 342»

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, affrancamento del saldo attivo e riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (c.d. riallineamento): nuova disciplina nel solco della precedente

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 4 giugno 2014: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio – Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione – RIALLINEAMENTO DEI VALORI – Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per imprese IAS/IFRS e per quelle che adottano i principi contabili nazionali – Art. 1, commi da 140 a 147, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Artt. 11, 13 e 15, della L 21/11/2000, n. 342 – D.M. 13/04/2001, n. 162 – DM 19/04/2002, n. 86 – Art. 1, commi 475, 477 e 478, della L. 30/12/2004, n. 311»

 

La nuova rivalutazione dei beni immobili d’impresa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 19 marzo 2009: «RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI RELATIVI ALL’IMPRESA – Art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Arttt. 11, 13 e 15 della L. 21/11/2000, n. 342 – D.M. 13/04/2001, n. 162 – D.M. 19/04/2002, n. 86»

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle aree fabbricabili: i nuovi chiarimenti prima della scadenza

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 13 giugno 2006: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE AREE FABBRICABILI – Art. 1, commi 469-476, della L. 23/12/2005, n. 266 – Sezione II, capo I della L. 21/11/2000, n. 342»

 

La “Nuova” rivalutazione agevolata dei beni d’impresa: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 25 giugno 2002: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – Sezione II, capo I della L 21/11/2000, n. 342 – Art. 3, commi da 1 a 3, della L 28/12/2001, n. 448 – Art. 3, comma 12, del D.M. 19/04/2002, n. 86»

Collegato fiscale 2000. I primi chiarimenti
Circolare del Ministero delle Finanze n. 207 E del 16 novembre 2000 con oggetto: Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 – Primi chiarimenti

 

Altri documenti interpretativi

Rivalutazione dei beni d’impresa: disciplina fiscale e adempimenti civilistici
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 7 del 6 giugno 2001

Link al documento Interpretativo n. 5: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa
(link al sito web dell’OIC – Organismo Italiano di Contabilità – http://www.fondazioneoic.eu)

 




Sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa. Nota di variazione IVA entro un anno dall’operazione originaria

Ai fini dell’emissione delle nota di variazione IVA in diminuzione, il sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa è riconducibile agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 al quale si applica il limite temporale di cui al successivo comma 3 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. In pratica, la variazione non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie. Questo è quanto precisano le Entrate con la risposta ad istanza di interpello del 3 giugno 2019, n. 178.

Natura ed effetti della transazione. Riflessi ai fini IVA

Nel documento di prassi, l’Agenzia ricorda che gli effetti della transazione possono essere di natura dichiarativa o innovativa, a seconda della circostanza che dalla transazione non scaturiscano nuovi rapporti tra le parti (concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie), ovvero si determini la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni. Nella transazione dichiarativa (o conservativa), non configurandosi un nuovo rapporto giuridico, la disciplina IVA è stabilita con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa; al contrario, nella transazione “novativa” le parti assumono una nuova o diversa obbligazione, la cui riconducibilità o meno all’ambito applicativo dell’IVA deve essere oggetto di specifica valutazione.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 178 del 3 giugno 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Procedura, presupposti e termini per l’emissione della nota di variazione – Note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo – Accordo transattivo – Natura – Dichiarativa o innovativa – Caratteri distintivi – Caso di specie – Sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa – Assimilazione agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 al quale si applica il limite temporale di cui al successivo comma 3 – Conseguenze – Variazione IVA ammessa solo se eseguita entro un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie – Contratto di transazione – Trattamento ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo – Art. 26, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 29, del DPR 26/04/1986, n. 131 – Art. 1965 c.c.




Scontrino elettronico 2019. Come individuare il volume d’affari cui la norma associa l’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio

Con risoluzione n. 47 E dell’8 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate in relazione a quanto indicato dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, precisa come vada individuato il volume d’affari cui la norma associa l’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio 2019. In particolare, nel documento di prassi evidenziato, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, che per «volume d’affari» non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. …».

Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).

Dal riferimento contenuto nell’articolo 20 del decreto IVA al computo su base annuale discende, peraltro, che:

  • per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015 occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018;
  • le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.

In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E dell’8 maggio 2019, con oggetto: SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Anno 2019 – Determinazione del volume d’affari superiore a 400.000 euro – Criteri – Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art.20, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




Pensionati che dall’estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud-Italia. Pronte le regole delle Entrate per l’imposta sostitutiva al 7%

Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, beneficiando in tal modo di un’imposta sostitutiva pari al 7% da applicarsi a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero. L’opzione è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca. Tale disposizione, introdotta con la Legge di bilancio 2019, è finalizzata a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera. Con il provvedimento di oggi (31 maggio 2019) del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.

I 5 requisiti per esercitare l’opzione

L’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni del Sud aventi le caratteristiche previste dalla norma ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d’imposta. In particolare, nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a riportare i 5 requisiti che danno diritto all’opzione: lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione; la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva; lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

Come individuare i Comuni del Sud in cui trasferire la residenza

In primo luogo, ai fini dell’individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si decide di trasferire la residenza, si considera il dato riferito a tale Comune come risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione. Tale dato si considera rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione e decadenza dal regime

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi i cinque anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione. Ad ogni modo, il contribuente che ha esercitato l’opzione può revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione. Riguardo l’eventuale decadenza da tale regime, questa si verifica nei seguenti casi: qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma; per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi; in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati, oppure, se il contribuente decide di trasferire la residenza fiscale all’estero. Al riguardo, il provvedimento chiarisce come l’opzione rimane comunque efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell’opzione, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune del Sud e con le stesse caratteristiche indicate dalla norma per fruire dell’agevolazione. Inoltre, l’opzione è inefficace, e quindi decade, laddove, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio della stessa. E comunque, la revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Come versare l’imposta

Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i soggetti che hanno esercitato l’opzione provvedono al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l’aliquota del 7 per cento sui redditi prodotti all’estero. In una successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo ad hoc da indicare in fase di versamento e saranno impartite le specifiche istruzioni per la compilazione del modello F24. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, n. 167878/2019: «Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare-guida 2019 delle Entrate

Stagione dichiarativa 2019

 

Pubblicata la Guida 2019 alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018

Pubblicato il “vademecum”, aggiornato, delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Il corposo documento “omnibus” contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri delle dichiarazioni dei redditi, su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. La maxi circolare, per ogni tipo di spesa, contiene l’elenco dei documenti che i contribuenti devono presentare, a seconda delle circostanze, al Caf o al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità. La nuova guida alla dichiarazione aggiorna la circolare n 7 E del 27 aprile 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 5-6/2018) tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2018.

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità




Precisazione del MEF. Non necessari finanziamenti speciali per i pagamenti PA che sono in costante miglioramento

Il MEF precisa che non c’è nessuna necessità né sono allo studio misure di finanziamento di alcun tipo, tanto meno emissioni di titoli di Stato di piccolo taglio, per far fronte a presunti ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane.

I tempi di pagamento della PA sono in costante miglioramento.

Nel 2018 sono state pagate circa 20 milioni di fatture con in media 1 giorno di anticipo rispetto ai tempi di legge.

Risultanti incoraggianti: solo due anni fa i giorni di ritardo erano 16. Sono dati medi ma indicano uno sforzo notevole, sia pure con ovvie differenze sia per comparti sia per aree territoriali.

Alla luce di questi fatti, appaiono ingiustificate le preoccupazioni e le critiche, evidentemente espresse sulla base di elementi che non tengono conto dei dati aggiornati pubblicati dal MEF. Invitiamo quindi a consultare il sito http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html (Comunicato stampa Mef n.106 del 31 maggio 2019)




Servizio di consultazione delle e-fatture. La scelta è possibile dall’1° luglio fino al 31 ottobre 2019

Gli operatori IVA e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture dall’1° luglio al 31 ottobre 2019. In caso di mancata adesione, l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml. Il nuovo calendario viene fissato da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, che modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio – 2 settembre), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Quattro mesi per scegliere il servizio dell’Agenzia

Per consentire ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il provvedimento di oggi (del 30 maggio 2019) amplia da tre a quattro mesi – dal prossimo 1 luglio fino al 31 ottobre – il periodo di tempo a disposizione degli operatori e dei consumatori finali per effettuare la scelta. Per gli operatori IVA l’adesione può essere effettuata anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.

Cancellazione dei file, ecco le tempistiche

Dopo il 31 ottobre, se non si aderisce al servizio, l’operatore non potrà più consultare le sue fatture elettroniche (emesse e ricevute) e l’Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml memorizzati entro il 30 dicembre 2019, ovvero entro 60 giorni. In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, i file xml saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione. (Così, comunicato stampa del 31 maggio 2019)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per maggiore facilità di lettura, si riporta link al testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dal provvedimento del 29 aprile 2019 (link al sito web: https://www.agenziaentrate.gov.it)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2019

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Commenti

Soggetti Irpef. Il nuovo regime del riporto delle perdite d’impresa
di Gianluca Martani

L’acquisto e la cessione di partecipazioni: aspetti contabili e fiscali. Ultime sul regime Pex
di Marco Orlandi

 

Prassi

 

Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

 

Ristrutturazioni edilizie con risparmio energetico. Detrazione salva anche se manca la comunicazione all’ENEA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E del 18 aprile 2019: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico – Conseguenze – Perdita del diritto alla detrazione – Esclusione – Art. 16-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 18/02/1998, n. 41»

 

Chiusura delle liti fiscali pendenti

 

L’Agenzia risponde ai dubbi degli operatori. In una circolare come risolvere i casi particolari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 15 maggio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti – Atti oggetto delle liti definibili – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Sospensione delle controversie definibili – Rapporti con le rottamazioni e le precedenti richieste di definizione agevolata – Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

 

Legislazione

 

Interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 1° luglio 2019 fissata al 2,68% la misura degli interessi di mora

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019, prot. n. 148038/2019: «Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

 

Fatturazione semplificata delle operazioni

In vigore il decreto che innalza da 100 a 400 euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019: «Innalzamento a 400 euro dell’ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata»

Il testo della Relazione illustrativa del decreto

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d’imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 126200/2019: «Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo continua 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018»

Versamento integrativo dell’IVA per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA. Istituito il codice tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 10 maggio 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Integrazione IVA – Versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA – Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo “6494” – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

 

 

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Visto infedele. Per l’Agenzia delle entrate la mitigazione delle responsabilità in capo al Caf o al professionista vale solo per il futuro

L’articolo 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L. 28/03/2019, n. 26, (in “Finanza & Fisco” n. 3/2019, pag. 219), ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele contenuta nell’art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997. La modifica riguarda l’importo della somma richiesta al RAF/CAF o al professionista nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale. In particolare, il comma 1, lettera a), citato sostituisce la lettera a) dell’articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disponendo che i responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l’assistenza fiscale, non sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale delle dichiarazione; essi sono invece tenuti al solo pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Riguardo, l’ambito temporale di applicazione delle mitigazioni della responsabilità degli intermediari, con circolare del 24 maggio 2019, n. 12, l’Agenzia delle entrate, con un interpretazione, per la verità molto pro Fisco, chiarisce che citata disposizione si applica a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (Modello 730/2019 relativo al 2018). A giudizio delle Entrate “l’attuale norma ha conservato dell’impianto punitivo la sola quota riferibile alla sanzione (sempre ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997), eliminando le voci risarcitorie. Ne deriva che il favor rei nei confronti dei CAF e dei professionisti abilitati potrebbe essere potenzialmente applicabile limitatamente alla quota commisurata alle sanzioni, mentre non può trovare applicazione per quella quota richiesta a titolo di risarcimento, parametrata all’imposta e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Peraltro, tenuto conto che la misura riferibile alla sola sanzione è rimasta la medesima (pari al 30 per cento dell’imposta), non si ravvisano le condizioni per applicare il principio del favor rei. In conclusione, le nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019”.

Un’interpretazione non condivisibile

Tale soluzione presta il fianco ad una critica concettuale. Non può escludersi, infatti, la natura afflittiva del versamento di una somma equivalente all’imposta e configurare l’obbligo di pagamento come sanzione impropria a cui si applica il principio di legalità di cui all’art. 3 del D.Lgs. 472/1997. In altri termini, non ci sono ragioni per escludere che il pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, che sarebbe stata richiesta al contribuente in caso di controllo formale, costituisca una sorta di sanzione, con conseguente applicazione retroattiva della norma più vantaggiosa per il contribuente in applicazione del principio del “favor rei”. A riprova di ciò si consideri, a tacer d’altro, che la norma ora novellata escludeva “indiscriminatamente” (dall’imposta, dagli interessi e dalla sanzione) da ogni responsabilità gli intermediari nel caso in cui l’infedeltà del visto fosse stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. È evidente che trattavasi di un esimente – adottata per escludere la colpevolezza – dalla responsabilità “tipica” dei sistemi sanzionatori.

In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, l’eliminazione della “sanzione impropria” del pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta va equiparata all’abrogazione di un regime sanzionatorio al quale devono applicarsi le previsioni in tema di favor rei, a motivo delle quali: «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile», e in ogni caso «se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo» (Art. 3, D.Lgs. 472 del 1997). Peraltro, tali principi sono stati applicati dalle Sezioni Unite della Cassazione che con le sentenze del 27 dicembre 2010, nn. 26126 (in “Finanza & Fisco” n. 47/2010, pag. 4036) e 26127 in una fattispecie riguardante l’obbligo del cessionario o committente di pagare l’imposta sul valore aggiunto in caso di mancata trasmissione della fattura. (Cfr. la successiva sent. n. 16437 del 27 luglio 2011 e la circolare n. 52 del 2 dicembre 2011 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Pertanto, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 riguardanti il visto di conformità infedele, non comporteranno più la richiesta dell’imposta e agli interessi e tale richiesta deve essere disapplicata anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, all’unica condizione che il provvedimento impugnato non debba qualificarsi “definitivo” (cfr. Cass., Sez. V, Sent. n. 4408/2001 — in “Finanza & Fisco” n. 19/2001, pag. 2624; Cass., Sez. V, Sent. n. 450/2002 — in “Finanza & Fisco” n. 16/2002, pag. 1595; Cass., Sez. V, Sent. 1945/2001 — in “Finanza & Fisco” n. 19/2001, pag. 2621; Cass., Sez. V, Sent. n. 9451/2003 — in “Finanza & Fisco” n. 29/2003, pag. 2926; Cass., Sez. V, Sent. n. 16425/2008).

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 24 maggio 2019, con oggetto: VISTO DI CONFORMITÀ – ASSISTENZA FISCALE – CAF dipendenti – CAF imprese – Professionisti — Responsabilità e sanzioni per l’apposizione del visto di conformità infedele sul Modello 730 – Nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai CAF e dai professionisti solo con il pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata – Ambito di applicazione temporale della nuova normativa – Solo a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (Modello 730/2019 relativo al 2018) – Fondamento – Applicazione delle disposizioni più favorevoli al trasgressore (Favor rei)- Esclusione – Articolo 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Articolo 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L. 28/03/2019, n. 26




Requisiti Pex. Le operazioni di trasformazione non interrompono il c.d. holding period

Riguardo ai riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR per ottenere l’esenzione delle plusvalenze, l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2019, in linea con suoi precedenti interpretativi e fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie di trasformazione effettuate ai sensi dell’articolo 170 del TUIR, ha confermato che le stesse non interrompono il computo del c.d. “holding period” (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione). In pratica, il soggetto trasformato, tiene conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 70 del 1° marzo 2019, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Trasformazione societaria omogenea – Effetti – Estinzione e creazione di un nuovo ente – Esclusione – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Effetti della doppia trasformazione di società effettuate in regime di neutralità fiscale (dapprima regressiva e successivamente progressiva) sul calcolo cd. Minimum holding period di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR, (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione) in riferimento a partecipazione – Art. 86, del DPR 22/12/1986, n. 917

La circolare richiamata nel documento interpretativo

Il nuovo regime di esenzione delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 4 agosto 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344»

Alcuni arresti della Corte Suprema di Cassazione sugli effetti delle trasformazioni societarie omogenee

Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 7258 del 13/07/1990
(Presidente: Maltese D. Estensore: Sensale A.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – Estinzione e creazione di un nuovo ente – Esclusione – Trasformazione di una società a responsabilità limitata in una in nome collettivo – Intimazione di pagamento (avvisi di mora) riguardanti imposte relative ad esercizi precedenti alla trasformazione – Intestazione e notifica alla società risultante dalla trasformazione – Validità

In tema di società, ogni specie di trasformazione – sia che una società di persone si trasformi in una società di capitali, sia che si verifichi l’ipotesi inversa – comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente e non la sua estinzione e creazione di un nuovo ente che succede ad un altro. Pertanto, nel caso in cui una società a responsabilità limitata si trasformi in una in nome collettivo, è valida l’intestazione e la notifica alla società risultante dalla trasformazione di intimazioni di pagamento (avvisi di mora) riguardanti imposte (nella specie, di R.M. e di società) relative ad esercizi precedenti alla trasformazione stessa.
Art. 2498 Cod. Civ.

Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 9569 del 23/04/2007
(Presidente: Saccucci B. Relatore: Genovese FA.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – – Nascita di un nuovo soggetto giuridico – Esclusione – Mutazione formale dell’organizzazione societaria – Configurabilità anche in caso di trasformazione regressiva – Conseguenze – Riduzione del soggetto a persona fisica – Esclusione.

Il principio secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un’organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità, trova applicazione anche al fenomeno inverso (trasformazione, c.d. regressiva, di società di capitali in società di persone), ed anche ai mutamenti intervenuti nell’ambito di ognuno dei due tipi di società, come nell’ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società che, essendo rimasta ferma l’identità e l’integrità dell’impresa commerciale già gestita nella forma precedente, deve qualificarsi come irregolare, ancorché nel relativo atto sia stata qualificata “semplice”, dovendo escludersi, in ogni caso, la possibilità di equiparare il soggetto risultante dalla trasformazione ad una persona fisica, in quanto tale assimilazione comporterebbe uno stravolgimento dei principi che regolano la diversità dei soggetti di diritto e dei relativi statuti.
Art. 2249 Cod. Civ.

Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 21961 del 27/10/2010
(Presidente: Rovelli LA. Estensore: Giusti A. Relatore: Giusti A.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – Trasformazione di società di capitali in società di persone – Creazione di un nuovo soggetto – Esclusione – Conseguenze – Mancanza del trasferimento del diritto immobiliare e della trascrizione – Società di persone risultante dalla trasformazione – Qualità di terzo ai fini di cui all’art. 2652, n. 6) cod. civ. – Esclusione – Fondamento.

La trasformazione di una società di capitali in una società di persone non si traduce nell’estinzione di un soggetto giuridico e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità e poiché l’atto di trasformazione, non comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non è, come tale, soggetto a trascrizione, ne consegue che la società di persone risultante dalla trasformazione non può rivendicare la qualità di terzo acquirente ai fini di quanto previsto dall’art. 2652, n. 6), cod. civ., in tema di salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.




I riflessi fiscali di un’operazione di cessione di partecipazioni “dote” in ragione del negativo andamento della società partecipata

Con riferimento all’ipotesi in cui una società acquisisca una partecipazione pari al 50% con dote in un’altra società, in ragione della gestione deficitaria della società partecipata, l’intero ammontare della dote (nella specie, sia per la quota-parte già rilasciata a conto economico a seguito di capitalizzazione, sia per quella residua rilasciata a conto economico a seguito del trasferimento finale), in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, il quale concorrerà alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, al ricorrere dei presupposti ivi previsti. Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 39 del 19 ottobre 2018.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 39 del 19 ottobre 2018, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Cessione di partecipazioni con la c.d. dote (per aver ricevuto dal dante causa una provvista, contestualmente al trasferimento della partecipazione al valore simbolico di 1 euro, considerato il valore economico negativo della stessa) – Dote – Indennità riconosciuta dal suo dante causa nel passivo dello stato patrimoniale, denominata come “fondo rischi su partecipazioni” – Successiva capitalizzazione della partecipata con rinuncia a un credito finanziario e contestuale rilascio a conto economico di quota-parte del fondo rischi per pari ammontare – Natura dote – Assimilazione ad un costo fiscale – Ragioni – La stretta connessione alla specifica partecipazione cui inerisce, consente l’assimilazione a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo – Concorrenza alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell’articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917, al ricorrere dei presupposti ivi previsti – Artt. 86, 87 e 101, del DPR 22/12/1986, n. 917




Commercialisti a Tria, ISA ancora non disponibili, serve una proroga dei termini di versamento

All’Agenzia delle entrate la categoria chiede di spostare i termini per l’adesione al servizio di consultazione delle E-fatture e di confermare la possibilità di utilizzo della Pec per l’invio dei moduli di conferimento delle deleghe

Prorogare i termini di versamento delle imposte e quelli per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche e confermare la possibilità di invio tramite Pec dei moduli di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Sono le richieste formulate dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, in due distinte lettere, inviate rispettivamente al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e al Capo Divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate, Paolo Savini.

Nella missiva inviata Tria (e per conoscenza al Direttore Generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella e a quello delle Entrate, Antonino Maggiore), la proroga dei termini di versamento delle imposte viene invocata a causa dei ritardi accumulati nella messa a punto degli strumenti necessari all’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Miani sottolinea che “la definizione dell’ambito di applicazione e dei requisiti di accesso ai benefici premiali previsti è stata effettuata soltanto il 10 maggio e che per determinare il punteggio di affidabilità di ciascun contribuente, oltre ai dati indicati nel modello ISA, sono necessari gli “ulteriori dati” che non sono stati ancora resi disponibili all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate”. Alla luce dell’“ancora attuale indisponibilità degli stessi applicativi necessari per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale” Miani evidenzia “la necessità di disporre un congruo differimento dei termini di versamento delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza il 1° luglio”. (Così, comunicato stampa Cndcec del  24 maggio 2019)

Link al  testo integrale del comunicato del Consiglio nazionale dei commercialisti 

(Link esterno al sito web: www.commercialisti.it)

 




Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 1° luglio 2019 fissata al 2,68 la misura degli interessi di mora

A partire dal 1° luglio 2019 gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti, ha rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa dal 3,01 per cento al 2,68 per cento.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019, prot. n. 148038/2019: «Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», pubblicato il 24.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Antiriciclaggio: diffuse le linee guida per i commercialisti

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il documento “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela”, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)”, redatto dai gruppi di lavoro: “valutazione del rischio”, “adeguata verifica” e “conservazione”.

Il documento, elaborato alla luce delle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale e diffuse con l’informativa CNDCEC n. 8/2019, contiene numerose indicazioni ed esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali. Alle Linee Guida è allegata la nuova modulistica

Come evidenziato nelle premesse del documento interpretativo, il nuovo impianto normativo-regolamentare del settore è basato sia sulle norme “primarie” del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sia sulle Regole Tecniche che devono essere considerate vincolanti per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Pertanto le Linee Guida approvate dal CNDCEC hanno valenza meramente esemplificativa, relative alle citate Regole Tecniche. Le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti.

Link al testo delle Linee Guida per l’attuazione delle regole tecniche ex art. 11, co. 2, D.Lgs. 231/2007

(Link esterno al sito web: www.commercialisti.it)

Il testo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»




Scomputo dall’importo lordo da pagare per la definizione delle liti fiscali: l’Agenzia risponde a due interpelli

Con due risposte ad altrettanti interpelli (nn. 141 e 154), l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sulla determinazione degli importi dovuti per la sanatoria del contenzioso in relazione al precedente utilizzo di altri istituti mitigatori delle sanzioni.

Risposta n. 141/2019

Le somme versate a seguito del ravvedimento operoso possono essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della controversia tributari

La definizione delle liti pendenti si realizza con il pagamento di un importo pari al valore della controversia cui si applicano eventualmente le percentuali di riduzione stabilite dai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter e 3 dell’articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 in relazione allo stato e al grado del giudizio. Dall’importo lordo dovuto per la definizione possono essere detratti, ai sensi del comma 9 dell’articolo 6, del citato D.L. 119/2018 «quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio». In ogni caso, secondo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 9, «la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione». Pertanto, pur non trattandosi di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria, l’importo versato in sede di ravvedimento operoso, ancorché ritenuto inefficace dall’Agenzia delle Entrate, è scomputabile dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata. Mentre, le somme versate, a qualsiasi titolo, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia, restano definitivamente acquisite all’Erario e non sono quindi rimborsabili. Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate contenuti nella risposta 141/2019 ad una richiesta di interpello.

Risposta n. 154/2019

Rottamazione-bis e definizione delle liti pendenti. Stop al versamento le somme residue del ruolo. Restano assorbite dagli importi dovuti nell’ambito della sanatoria del contenzioso

Possibile definire in via agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le controversie pendenti relative ad avvisi di accertamento le cui somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio ex articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. rottamazione-bis), nel caso in cui il contribuente abbia rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018. In tal caso, le somme residue delle rottamazione non dovranno essere più versate, in quanto confluiscono nella definizione delle liti pendenti. Inoltre, dall’importo lordo dovuto per la definizione della controversia vanno scomputati, ai sensi del comma 9 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Queste le conclusioni contenute nella risposta 154/2019 sulla scia di quanto già affermato nel paragrafo 6 (Rapporti con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione) della circolare n. 6 del 2019 con i chiarimenti di dettaglio sulla chiusura delle liti fiscali pendenti introdotta dal D.L. n. 119/2018.

I documenti dell’Agenzia delle entrate

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 141 del 14 maggio 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Importo in sede di ravvedimento operoso, ritenuto inefficace dall’Ufficio – Scomputo dall’importo lordo da pagare per la definizione agevolata, anche se non si tratta di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria – Possibilità – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b), del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 154 del 22 maggio 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Rapporti con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – Somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio ex articolo 68, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 oggetto della cd. Rottamazione-bis con procedimento avviato ma non ancora concluso – Accesso alla definizione agevolata della controversia – Possibilità – Condizioni – Aver correttamente rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 – Determinazione degli importi dovuti – Scomputo dall’importo lordo da pagare per la definizione agevolata degli importi pagati al 7 dicembre 2018 – Ammissibilità – Art. 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2019

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Commenti

 

Le perdite su crediti e la correzione di errori contabili: profili contabili e fiscali  di Marco Orlandi

Cause ostative al regime forfetario: tutti i chiarimenti dalle Entrate

 

Prassi

 

Regime forfetario 
Requisiti per l’ingresso e permanenza

La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Professionista (psicologo) che detiene partecipazioni in società semplice immobiliare – Esclusione che la detenzione di partecipazioni in una società possa costituire causa ostativa (tranne nei casi in cui la S.S. produca redditi di lavoro autonomo o d’impresa) – Istruzioni per l’indicazione in dichiarazione (Modello 730/2019 – Redditi 2019 Pf) del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Non esce dal regime agevolato l’ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Emissione di fatture principalmente nei confronti del precedente datore di lavoro – Fatturazione prevalente nei confronti del proprio “dominus” nel precedente periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio della professione di Dottore commercialista – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57 dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Medico chirurgo, che percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso di reddito di lavoro autonomo, che svolge contemporaneamente, l’attività di “Continuità Assistenziale”, per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57, dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Stp S.r.l. “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti “di famiglia” (possesso da parte dei genitori del professionista del restante 60% delle quote) indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M) – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio al 50% di Stp S.r.l. con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di S.r.l. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario ai codici ATECO formalmente dichiarati – Necessità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l’anno 2019, l’imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di S.r.l. applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Liquidatore della società S.r.l. controllata – Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57, dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se il professionista non emette alcuna fattura nei confronti della società controllata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50% – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Periodo d’imposta 2019. La partecipazione nel 2018 in una società di persone, quale socio accomandatario non esclude dal regime forfettario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Medico detentore di una quota di partecipazione in società di persone. La trasformazione in S.r.l. della società salva dall’esclusione dal 2020 dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Trasformazione “progressiva” da società di persone a società a responsabilità limitata nel 2019 – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, salvo l’applicazione delle disposizioni riguardanti la causa ostativa prevista per la detenzione di partecipazioni di controllo in S.r.l. – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio accomandante di S.a.s. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Donazione dell’usufrutto della partecipazione – Irrilevanza- Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione in una STP S.r.l. pari al 49%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario anche nel 2020, se non emetterà alcuna fattura alla società partecipata dopo il 10 aprile 2019

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione al 49 per cento in una STP S.r.l. – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il possesso a titolo della nuda proprietà di una partecipazione di una società di persone costituisce causa ostativa al regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Titolare di nuda proprietà di una partecipazione, come socio accomandante, di una società di persone – Tassazione dell’utile d’esercizio in capo all’usufruttuario della quota di partecipazione – Irrilevanza – Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare titolare al 72% del capitale di SRL dello stesso settore, nonché amministratore della stessa. Le condizioni per evitare la decadenza dal regime forfetario nel 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 30 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della società S.r.l. (codice Ateco 68.31.00) nella misura del 72 per cento, nonché amministratore della stessa – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il contribuente non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Regime forfetario anno 2019. Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Intermediario che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo ex datore di lavoro con riguardo al 2019, provvigioni inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta 2019 – Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata nell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 del 13 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ragioniere che “collabora” con la società S.r.l. posseduta all’80 per cento dal coniuge – Configurabilità di una forma di controllo indiretto – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora l’attività economica svolta dalla società controllata non è ricompresa nella stessa sezione Ateco di quella esercitata dal contribuente in regime forfetario – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall’anno del superamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 14 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso – Passaggio in corso d’anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario – Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo – Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d’imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario – Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

 

Sanatoria delle irregolarità formali

 

Sanatoria delle violazioni formali. Le irregolarità definibili

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2019: «SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – PACE FISCALE – Definizione agevolata delle violazioni formali – Chiarimenti sull’ambito e sulle modalità di applicazione della definizione agevolata – Art. 9 del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019»

 

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Regime speciale IVA editoria. Il metodo della forfettizzazione della resa non esclude la variazioni IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

Con riguardo al regime speciale IVA monofase per l’editoria, la variazione IVA, possibile solo per i fatti previsti dall’articolo 26 provabili contabilmente e con la relativa documentazione probatoria, anche in assenza di fattura, trattandosi di sistema con tassazione unica alla fonte, deve ritenersi ammessa anche nel caso in cui l’imposta IVA sia determinata con il criterio della forfettizzazione della resa. La scelta di tale criterio – laddove possibile – non deroga ai principi sostanziali di effettività e neutralità che disciplinano l’IVA. Tali principi legittimano, pertanto, il recupero dell’imposta monofase già assolta sul prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, qualora venga meno, a posteriori, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, la cessione dei prodotti editoriali da parte dell’editore. In tale ipotesi, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta versata può essere detratta) al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (nella specie, passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato preventivo). Questo l’importante principio espresso nella risposta ad interpello n. 155 del 22 giugno 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 22 maggio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Metodo “della forfetizzazione della resa” – Fallimento del distributore – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Ammissibilità – Condizioni – Art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

I documenti richiamati dalla risposta ad interpello

Regime speciale IVA per l’editoria: i chiarimenti sulla stretta IVA per allegati e supporti integrativi di quotidiani e periodici

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi – Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi e altri beni – Analisi della disciplina e primi chiarimenti sulle novità applicabili alle cessioni di prodotti effettuate dal 1° gennaio 2014 – Art. 19, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. 02/09/1993»

 

Le modalità di storno dell’IVA ex art. 26, c. 2 D.P.R. 633/72 nei confronti dei clienti insolventi

Circolare del Ministero delle Finanze n. 77 E del 17 aprile 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Art. 26, secondo comma, del DPR 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni – Art. 2, comma 1, lett. c-bis) del DL 31/12/1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L 28/02/1997, n. 30 – Art. 13-bis, commi 1 e 2, del DL 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla L 28/05/1997, n. 140»

 

Editoria. Il nuovo articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R.  n. 633 del 1972, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997

Circolare del Ministero delle Finanze n. 328 E del 24 dicembre 1997 – Parte Seconda – CAPITOLO VII – Nuovo regime speciale IVA per il settore editoriale

 

L’art. 26, del D.P.R. n. 633/72 non è conforme alla Direttiva IVA. Legare la riduzione dell’IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale che può durare più di 10 anni viola i principi di proporzionalità e non discriminazione

Corte di Giustizia CE – Sezione I – Sentenza del 23 novembre 2017, Causa C-246/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma della Sesta direttiva 77/388/CEE (ora trasfuso nell’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE) – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Applicazione del principio di proporzionalità che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione – Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore/professionista – Necessità – Discriminazione di fatto degli operatori economici italiani rispetto ai concorrenti appartenenti a Paesi membri dell’UE – Conseguenze – Non conformità della normativa italiana rispetto alle Direttiva IVA nella parte in cui prevede la riduzione della base imponibile IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale contro il debitore, quando tale procedura può durare più di dieci anni – Artt. 73 e 90, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




Professionista al 50 per cento di una Srl operante nello stesso settore. Confermata la decadenza dal forfetario a partire dal 2020

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società Srl, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restando, in ogni caso, l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Peraltro, il possesso della partecipazione non comporterà la decadenza nemmeno nel 2020, se il contribuente non effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla Srl “controllata” . Questo in sintesi il contenuto delle risposte nn. 146 e 151 rispettivamente del 20 e 21 maggio 2020 in tema di cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 146 del 20 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ingegnere che detiene una quota di partecipazione al 50% in una S.r.l. operante nel settore della progettazione – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora a decorrere dal 10 aprile 2019 il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 151 del 21 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Consulente amministrativo che detiene una quota di partecipazione al 50% in una S.r.l. dello stesso settore ATECO – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora a decorrere dal 10 aprile 2019 il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2019

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Speciale Modulistica 2019

 

In ragione delle modifiche apportate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 125594/2019 si procede alla ripubblicazione integrale, in formato .pdf, del modello “Redditi 2019-PF” fascicoli 1, 2 e 3, con le relative istruzioni. Nella versione cartacea sarà spedito solo fascicolo 3.

Il modello “Redditi 2019-PF” fascicoli 1, 2 e 3, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019 per il periodo d’imposta 2018

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

Fascicolo 1 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

Fascicolo 3 (aggiornato al 10 maggio 2019)

Riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2019-PF” intero con le relative istruzioni

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 13.05.2019 e tengono conto delle modifiche apportate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019, prot. n. 85457/2019 e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 125594/2019.

 

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Scontrino elettronico: in Gazzetta il decreto Mef che individua gli esoneri dall’obbligo

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il decreto Mf che indica gli esoneri all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico) per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

L’obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 riguarda solo i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. A partire dal primo gennaio 2020 l’obbligo sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati e, dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi.

Il decreto esonera dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Tra questi, tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli. Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, recante: «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019

 

La relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019

Attualmente i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni di «commercio al minuto e attività assimilate», non sono tenuti ad emettere fattura verso i clienti consumatori finali, salvo che tale documento non sia richiesto dal cliente stesso. Essi, in base al D.P.R. n. 696 del 1996, certificano i corrispettivi ricevuti mediante rilascio della ricevuta fiscale oppure dello scontrino fiscale e possono scegliere se certificare fiscalmente le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione di fattura con uno strumento piuttosto che con l’altro. Il predetto D.P.R. n. 696 ha, altresì, esonerato specifiche operazioni dall’obbligo di certificazione fiscale in ragione della gravosità dell’adempimento e della scarsa rilevanza e utilità ai fini del controllo.

L’articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, prevede in via generalizzata che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i predetti soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, indipendentemente dal volume d’affari realizzato. Tale obbligo sostituisce l’annotazione nel registro dei corrispettivi, prevista dall’articolo 24, primo comma, del medesimo decreto n. 633/72, e le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale prima declinato attraverso ricevuta o scontrino fiscale.

La decorrenza dell’adempimento telematico è anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari fino a euro 400.000; intendendosi per tale quello realizzato nell’anno 2018, i soggetti che iniziano l’attività nell’anno 2019 saranno tenuti all’adempimento in parola a partire dal 1° gennaio 2020.

Il medesimo articolo 2 del citato D.Lgs. n. 127 del 2015 prevede la possibilità di adottare appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze per individuare specifici casi di esonero dall’adempimento in parola, in ragione della tipologia di attività esercitata.

A tale riguardo, il 12 aprile 2019 è stata avviata una consultazione pubblica con le associazioni di categoria al fine di acquisire osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri da considerare nel decreto. La consultazione si è conclusa il successivo 26 aprile; ha fatto seguito un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori e degli ordini professionali per esaminare-e condividere i contributi pervenuti.

All’esito, è stato predisposto il presente decreto che individua specifici esoneri, previsti nella sola fase di prima applicazione delle disposizioni in argomento, in linea con l’obiettivo di superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura (scontrini e ricevute fiscali), al fine di attuare una uniforme modalità digitale di certificazione dei ricavi/compensi.

L’articolo 1, comma 1, in particolare, esonera dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematicamente dei dati dei corrispettivi giornalieri:

  • alla lettera a), le operazioni attualmente escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione);
  • alla lettera b), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, secondo quanto già previsto dalla legge 413/91 e dal D.P.R. n. 696/96;
  • la successiva lettera c) esonera, poi, fino al 31 dicembre 2019, e quindi a prescindere dal volume d’affari del soggetto che le pone in essere, le operazioni collegate e connesse a quelle indicate alle precedenti lettere a) e b), nonché le operazioni marginali rispetto a quelle di cui alle citate lettere a) e b) o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria la emissione della fattura, che rappresentino una quota non superiore all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018;
  • infine, la lettera d) esonera dall’adempimento in esame le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasposto durante tragitti internazionali, quali, ad esempio le cessioni a bordo di navi nel corso di crociere internazionali.

Il successivo comma 2 chiarisce che le operazioni per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972; invece, le operazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, oltre ad essere annotate, devono continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

Il comma 3 esplicita, poi, che in ogni caso i soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

L’articolo 2 prevede, quindi, al comma 1, che per le cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici resta ferma la disciplina settoriale di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, ad esse specificamente dedicata e per la cui applicazione sono già in vigore apposite disposizioni.

Il successivo comma 2, analogamente a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera c) per le cosiddette “operazioni marginali”, dispone che, fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo telematico per le operazioni, diverse da quelle di cessioni di benzina o di gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018. Tali operazioni continuano, pertanto, ad essere assoggettate all’obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi, ferma restando, in virtù della previsione del successivo comma 3, la facoltà per l’esercente l’impianto di distribuzione di carburante di scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi.

L’articolo 3, infine, esplicita il carattere provvisorio degli esoneri previsti dal presente decreto, disponendo che con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali detti esoneri verranno meno.




Cedolare secca. Ammesse al regime sostitutivo le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori persone fisiche o società che svolgono attività commerciali

Immobile ad uso commerciale

Possono accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale. Resta ferma, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, la condizione che lo stesso sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni. Questa in sintesi la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 E del 17 maggio 2019.

Le disposizioni della legge di bilancio 2019

Si ricorda, che la legge di bilancio per il 2019, all’articolo 1 comma 59 (in “Finanza & Fisco” n. 33-34/2018, pag. 2379) ha esteso il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e le relative pertinenze,  classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (Tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate. Per usufruire del regime opzionale in questione, l’unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati. Al fine di evitare che i soggetti, con contratti già in corso, stipulino un nuovo contratto per avvalersi del regime opzionale della cedolare secca, è previsto che l’estensione al regime opzionale non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

L’opzione

L’esercizio o la modifica dell’opzione può essere effettuata:

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
  • presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 E del 17 maggio 2019, con oggetto: CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Locazione di immobili ad uso commerciale – Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) di superficie fino a 600 metri – Ambito applicativo – Contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo – Ammissibilità – Art. 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Art. 1, comma 59, della L. 30/12/2018, n. 145

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019, con oggetto: NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – Legge di Bilancio 2019 – Primi chiarimenti – Estensione del regime forfetario – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi – Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Proroghe delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico – Iper ammortamento e Cloud computing – Credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) – Definizione agevolata dei debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n.136». Cfr. Paragrafo 1.9 (Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale – comma 59) e 1.10 (Acconto cedolare secca – comma 1127)

Chiarimenti in ordine al regime fiscale oggetto di estensione dall’ art. 1, comma 59, della L. 30/12/2018, n. 145 sono stati forniti dalla scrivente, tra l’altro, con le circolari n. 26/E del 1° giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2011, pag. 1333), n. 20/E del 4 giugno 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2012, pag. 1221), n. 47/E del 20 dicembre 2012 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), n. 13/E del 9 maggio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2013, pag. 831) e con la risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2017, pag. 1520).

 

Locazione di unità immobiliare abitativa

La giurisprudenza sull’applicazione della cedolare secca anche ai contratti di locazione in cui il conduttore risulta un esercente attività d’impresa o un professionista

Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. I, n. 825 del 2 maggio 2019

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Natura giuridica del conduttore e del locatore – Immobile uso abitativo

La disciplina del particolare regime fiscale, denominato “cedolare secca”, è disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011, il cui art. 1 dispone che «in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime». Il presupposto pertanto è che la locazione sia destinata ad uso abitativo e che il locatore non abbia stipulato il contratto nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni, come disciplinato dal sesto comma del citato articolo 3. In altri termini, se il locatore è una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, sussistendo il requisito previsto dalla legge della destinazione dell’immobile ad uso abitativo, e possibile optare per la cedolare secca per la tassazione dei canoni di locazione, e non ha alcuna rilevanza il fatto che il conduttore sia una società.

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, Sez. III, n. 222 del 25 giugno 2018

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Immobile ad uso abitativo – Locatore persona fisica che non esercita attività imprenditoriale – Locatario società – Applicabilità

Il regime della cd. “cedolare secca” è applicabile in caso di locazione di immobile ad uso abitativo da parte di una persona fisica ad una società, se il locatore persona fisica non esercita un’attività imprenditoriale, poiché, per usufruire del predetto regime, il locatore non deve agire nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo, mentre nessuna limitazione è indicata in capo al locatario.

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. XIV, n. 2614 dell’8 giugno 2018

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Natura giuridica del conduttore e del locatore – Immobile uso abitativo

È corretta l’interpretazione secondo cui tutta la normativa sulla cedolare secca concerne il locatore dell’unità immobiliare, quando, come nel caso di specie, sia pacifico che il contratto di locazione abbia ad oggetto unità immobiliare ad uso abitativo. È il locatore a non dover svolgere attività di impresa, arti o professioni, mentre è ininfluente la natura giuridica del locatario.

Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, Sez.III, n. 117 del 16 febbraio 2018

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Locazioni ad uso abitativo – Cedolare secca – Regime fiscale

In tema di tassazione dei canoni di locazione, il locatore persona fisica che non eserciti attività imprenditoriale può optare per il regime della c.d. cedola secca di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 23/2011 anche quando il contratto – purché inerente immobile con destinazione abitativa – sia posto in essere con un conduttore che abbia la veste di imprenditore o lavoratore autonomo. E’ dunque errata la decisione del giudice di primo grado, essendo il locatore l’unico beneficiario della cedolare secca oltre che l’unico a poter optare per il suddetto regime fiscale, a nulla rilevando la diversa interpretazione effettuata con la circolare citata dall’Ufficio finanziario, come noto “tam quam non esset” ove in contrasto con la legge.

Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Sez.I, n. 800 del 31 maggio 2017

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Cedolare secca su locazioni abitative – Art. 3 D.Lgs. 23/2011 – Circ. 26/E/2011

La normativa di riferimento, ossia l’art. 3 del D.lgs. 23/2011, sotto il profilo soggettivo, si limita ad affermare che le disposizioni di cui ai commi 1,2,4,5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio d’impresa, o di arti e professioni, con ciò precludendo chiaramente l’applicabilità della cedolare solo quando è il locatore ad agire nella veste di imprenditore o di lavoratore autonomo.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2019

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Speciale Modulistica 2019

 

Il modello “Redditi 2019-PF” fascicoli 1, e 2 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019 per il periodo d’imposta 2018

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

Fascicolo 1 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

I modelli e le istruzioni  tengono conto delle modifiche apportate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019, prot. n. 85457/2019.

 

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 10 maggio 2019), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 11 del 2019)

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