Crediti di imposta non spettanti e/o inesistenti: tre diverse discipline sanzionatorie e niente cumulo materiale

In caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, ai sensi degli articoli 6, comma 6, e 5, comma 4, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471, esclusa la possibilità di sanzionare, “in aggiunta”, anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente.

È il chiarimento della risoluzione n. 36/E del 8 maggio 2018.

Nel documento evidenziato come “una diversa soluzione, avrebbe l’effetto di punire la medesima violazione:

  • una prima volta, sanzionando la contabilizzazione delle fatture inesistenti e la riduzione del debito d’imposta (o l’indicazione di un maggior credito) ex articoli 5, comma 4, e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzioni tra loro cumulabili in progressione), oltre al recupero del minor credito spettante;
  • una seconda volta, contestando le indebite compensazioni effettuate negli anni successivi, applicando la sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997, e recuperando il credito utilizzato in compensazione.

Fermo restando, quindi, il recupero del minor credito nell’ambito della contestazione per infedele dichiarazione, le compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità e non possono essere più contestate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, né recuperate”.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che la disciplina “speciale” si applica solo per sanzionare e recuperare il credito artatamente creato, “in tal caso, poiché l’inesistenza del credito non è riscontrabile partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali, le modalità di recupero dello stesso non possono che essere quelle previste dall’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e cioè la notifica di apposito atto di recupero”. Viceversa, non può essere irrogata al contribuente una sanzione particolarmente grave nel caso in cui la compensazione indebita, possa comunque essere riscontrata mediante controlli automatizzati.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 8 maggio 2018, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE- RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) – Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione – Ulteriore applicazione delle sanzioni per l’utilizzo in compensazione di credito inesistenti – Esclusione – Ragioni – Definizione normativa di credito inesistente – Ambito applicativo dell’avviso di recupero dello previsto dall’articolo 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158

 

Documentazione sull’argomento:

Prassi

Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti: non applicabile la sanzione dal 100% al 200% se la violazione è rilevata in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 10 maggio 2011: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Controllo automatico effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 – Sanzioni per violazioni rilevate in sede di controllo automatico – Compensazione dei crediti – Indebite compensazioni – Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti – Sanzioni applicabili in sede di liquidazione dei tributi – Applicazione della sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti, elevata al 200% se l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a cinquantamila euro prevista dall’art. 27, comma 18, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Esclusione – Applicazione della sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 – Fondamento – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Comunicazione degli esiti del controllo prima della scadenza dei termini per avvalersi del ravvedimento – Rilevanza sulla possibilità di avvalersi del ravvedimento – Effetti – Preclusione all’utilizzo dell’istituto premiale solo per le sanzioni riscontrabili del controllo automatizzato – Possibilità di avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato – Fondamento – Art. 54-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 27, comma 18, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2»

Vedi anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 25 settembre 2017 (§ 5 – in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1603), con riferimento l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’eccedenza o del credito di imposta esistenti utilizzati in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

 

Commenti

 

Avvisi di recupero: concetto di inesistenza del credito e termini di notifica  di Isabella Buscema

 

Legislazione

 

Link al testo decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, che ha introdotto, nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, una definizione normativa di credito inesistente – da cui, a contrario, far derivare la definizione di credito non spettante – e uno specifico regime sanzionatorio nell’ambito della disposizione dedicata agli omessi versamenti

 

Giurisprudenza

 

Commissioni Tributarie Provinciali

 

Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato

Compensazione priva del visto di conformità: non è di crediti inesistenti

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione III – Sentenza n. 172 del 27 giugno 2017: «RISCOSSIONE – Compensazioni – Mancata apposizione del visto di conformità – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»

Il credito IVA utilizzato prima della presentazione della dichiarazione annuale per un importo superiore alla soglia non è inesistente

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione XXV – Sentenza n. 12205 del 12 luglio 2017: «RISCOSSIONE – Compensazioni – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Compensazione orizzontale del credito IVA per importi superiori a Euro 10.000 (ridotto a Euro 5.000 dal 01/04/2012) – Superamento della soglia massima compensabili prima della presentazione della dichiarazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti non spettanti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»

 




Split payment con platea allargata. Entrano enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate

Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulle regole in materia di split payment. La circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, illustra l’impatto delle norme introdotte dalla legge n. 172/2017, a partire dall’estensione, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti a una serie di nuovi soggetti, dagli enti pubblici economici alle società partecipate pubbliche.

Ecco i nuovi destinatari delle fatture con split payment

Nella circolare di oggi, l’Agenzia fa il punto sulla platea di nuovi soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio di quest’anno.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2017, pag. 2284), infatti, rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti anche:

  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
  • le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
  • le società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split

Questi enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio, sciolti gli ultimi dubbi

Con il documento di prassi di oggi, le Entrate delimitano l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment in riferimento ai due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria. Nel primo caso, l’Agenzia afferma che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell’ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria. Nel secondo caso, invece, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Entrate escludono l’applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio. Questo sia per ragioni di semplificazione, sia perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia.

Una bussola per i contribuenti: gli elenchi del Mef

Il documento di prassi pubblicato oggi ricorda che, per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet, il 19 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, alcuni elenchi che permettono ai soggetti passivi IVA di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. In base a quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero, la disciplina dello split payment ha effetto solo a partire dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Tutta la Pa in un indice

L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), reperibile all’indirizzo http://www.indicepa.gov.it/documentale/n-documentazione.php permette ai fornitori di verificare i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Nessuna sanzione per gli errori da gennaio a oggi

L’Agenzia chiarisce che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare di oggi sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.

Il testo della circolare:

“In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte dal 1° gennaio 2018 (art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, cd. statuto dei diritti del contribuente), sulla portata e sull’ambito della disciplina recata dall’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi, sempre che non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato assolvimento dell’imposta dovuta”.

Cos’è lo split payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore. Con il documento di prassi pubblicato oggi, l’Agenzia illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 172/2017 alla disciplina dello split payment con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 maggio 2018)

Legislazione

Ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: «Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»

Prassi

Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -– D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017» – D.M. del 09/01/2018

Acconto IVA 2017. I criteri di determinazione per i soggetti split payment

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 dicembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 — Acconto IVA 2017 relativamente ai soggetti passivi ricondotti all’interno dell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – Art. 6, comma 2 della L. 29/12/1990, n. 405»

Nuovi chiarimenti delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Disciplina anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, del DL 16/10/2017, n. 148 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del DL 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

I codici tributo per l’IVA dovuta dalle PP.AA. e società in applicazione dello split payment per acquisti nell’esercizio di attività commerciali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 139 E del 10 novembre 2017: «RISCOSSIONE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, comma 01, D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – D.M. del 20/02/2015»

Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment): i primi chiarimenti interpretativi per l’individuazione dell’’’ambito applicativo sotto il profilo soggettivo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 9 febbraio 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Primi chiarimenti interpretativi circa l’individuazione dell’ambito applicativo sotto il profilo soggettivo – Art. 1, comma 629, lett. b), della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015»

 

 




Le società tra avvocati producono reddito d’impresa

Sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa. In estrema sintesi, questo è il contenuto della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35 del 7 maggio 2018.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 7 maggio 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Esercizio della professione forense in forma societaria – Qualificazione dei redditi prodotti dalle società tra avvocati (STP) costituite per l’esercizio dell’attività di avvocato ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 – Reddito di impresa – Fondamento – Art. 4-bis della L. 31/12/2012, n. 247, introdotto dall’art. 1, comma 141 della L. 04/08/2017, n. 124




Studi di settore, il cassetto fiscale si arricchisce di nuovi dati

Da oggi, infatti, il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più significative degli studi presentati nei precedenti periodi d’imposta, viene integrato con i dati e le notizie relative al quinquennio 2012-2016.

Aggiornato il prospetto fino al 2016

Grazie alle informazioni presenti nel proprio prospetto riepilogativo, il contribuente potrà consultare i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore e, nel caso in cui riscontri errori o omissioni, potrà regolarizzare la propria posizione.

Online l’elenco delle informazioni disponibili

 Nella sezione del sito internet dell’Agenzia dedicata agli studi di settore è riportata la tempistica con la quale sono messi a disposizione dei contribuenti e degli intermediari i dati, gli elementi informativi e i software di supporto relativi agli studi di settore, previsti dal provvedimento del 18 giugno 2015, di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014.

La sezione è raggiungibile al seguente percorso: Home – Imprese – Dichiarazioni – Studi di Settore, Parametri, ISA – Studi di settore. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 maggio 2018)




Dai Consulenti del Lavoro una guida all’utilizzo delle nuove regole in materia di privacy

Dal 25 maggio 2018 troverà piena applicazione la nuova normativa in materia di privacy che, come previsto dall’art. 99 del Regolamento UE 2016/679, è obbligatoria in tutti i suoi elementi e abroga espressamente la direttiva 95/46/CE. Per questo motivo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha diffuso un vademecum sui nuovi adempimenti privacy.

Il documento si rivolge ai Consulenti del Lavoro con l’obiettivo di indicare le novità più significative in relazione agli adempimenti necessari ai fini del rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, alla luce della applicazione del Regolamento UE 2016/679. L’approfondimento è arricchito da uno schema sinottico di riepilogo degli adempimenti e degli obblighi; nonché da modelli per l’informativa e il consenso.

Leggi l’approfondimento della Fondazione Studi (Link esterno al sito http://www.consulentidellavoro.it)

Link al Regolamento UE 2016/679 e ai documenti interpretativi (Link esterno al sito del Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it)




Invitati gli ordini professionali ad incentivare i propri iscritti all’utilizzo del processo tributario telematico

Il tempestivo utilizzo del PTT, nelle more della sua obbligatorietà, offrirà indubbi vantaggi: consentirà, in primis, un risparmio di tempo e di costi, in quanto non sarà più necessario recarsi fisicamente negli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) per depositare atti e documenti; permetterà, inoltre, di familiarizzare fin d’ora con una procedura che diverrà a breve obbligatoria ed, infine, darà modo ai professionisti di segnalare eventuali aree di miglioramento degli applicativi. Questo il messaggio inviato con nota del 5 aprile 2018 della Direzione della Giustizia tributaria, ufficio di segreteria regionale Marche, agli ordini professionali per incentivare gli iscritti all’utilizzo del processo tributario telematico.

Per saperne di più:

Link al Portale della Giustizia Tributaria:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link alla pagina di registrazione:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/registrazione-ptt-sigit

Link per la consultazione del fascicolo processuale:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi-

Normativa e prassi

Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario (DF, 218 KB) – Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017: «Modifica delle specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale di revisore legale. Termine al 24 maggio 2018

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 33 del 24 aprile 2018 il bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.

Modalità di presentazione della domanda

Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dall’articolo 2 del bando.

È stata predisposta, a tal fine, un’apposita applicazione informatica che resterà accessibile su questo sito istituzionale fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

Termine di presentazione delle domande

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 24 maggio 2018.

Requisiti

I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it)

Avvertenze

Si ricorda che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando.

Il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame di cui all’articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00. Dovrà, inoltre, assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.

I pagamenti potranno essere assolti direttamente nella fase di compilazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA».

Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Ai fini della regolarità della domanda, si rammenta che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

Il bando d’esame (pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 33 del 24 aprile 2018) – Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it

Accesso al modulo on-line per la presentazione della domanda di ammissione all’esame – Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it




Modificata la modulistica 2018 degli studi di settore: richieste ulteriori informazioni alle imprese in regime di contabilità semplificata

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 maggio 2018, n. 90727/2018, recante: «Approvazione di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017», pubblicato il 03.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Rottamazione: il 15 maggio scade il termine

La definizione agevolata entra nelle fasi finali e supera la soglia delle 450 mila adesioni. Al 26 aprile scorso, le richieste presentate ad Agenzia delle entrate-Riscossione sono state circa 455 mila di cui la metà attraverso i servizi digitali e la posta elettronica certificata, mentre il resto dei contribuenti ha scelto uno dei 200 sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Nella “classifica” per regione, il Lazio è in testa con circa 77 mila domande presentate, seguita dalla Lombardia (circa 58 mila) e dalla Campania (quasi 47 mila).

I contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, pagheranno l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La classifica per regione

Nella “classifica” per regione, il Lazio è in testa con 77.621 domande presentate, seguita dalla Lombardia (58.645) e dalla Campania (46.922). Subito dopo si posiziona la Puglia (46.540) e a seguire Emilia Romagna (32.829), Toscana (32.018), Veneto (29.902), Piemonte/Valle d’Aosta (23.278), Calabria (19.265), Sardegna (18.890), Liguria (13.089), Marche (12.631), Abruzzo (11.584), Friuli Venezia Giulia (8.735), Umbria (8.216), Basilicata (7.183), Trentino Alto-Adige (4.514) e infine chiude la classifica il Molise con 3.626 istanze presentate.

Chi può aderire

Il provvedimento interessa i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. La definizione agevolata non può essere nuovamente presentata per quei debiti interessati dalla precedente richiesta di “rottamazione” delle cartelle ai sensi del D.L. n.193/2016, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le previste scadenze. Possono presentare domanda anche i contribuenti che non sono stati ammessi alla precedente definizione agevolata esclusivamente perché al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateizzazione in essere con l’agente della riscossione e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2016.

Come presentare la domanda

Per aderire bisogna presentare, entro il prossimo 15 maggio, l’apposito modulo DA 2000/17 attraverso una delle seguenti modalità.

1) Chi è titolare di una casella di posta elettronica certificata (Pec), può inviare il modulo utilizzando la propria PEC. Gli indirizzi dedicati a cui inviare la domanda di adesione sono riportati sul modulo DA 2000/17 e anche sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it;

2) la domanda di adesione può essere presentata anche direttamente online con “Fai D.A. te”, il servizio presente in area pubblica e area riservata sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione;

3) è possibile anche delegare un professionista di fiducia a trasmettere la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono utilizzare il servizio EquiPro presente sul portale;

4) il contribuente, infine, può scegliere di consegnare il modulo compilato e firmato, presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

I canali informativi

Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano per legge nel perimetro della Definizione agevolata 2000/17, è possibile richiedere nell’area libera del portale, oltre che nell’area riservata, il prospetto informativo, un documento in cui sono indicati i carichi “definibili” e quelli “non definibili”, in base alle informazioni fornite dagli enti creditori all’atto dell’affidamento all’Agente della riscossione. Agenzia delle entrate-Riscossione, inoltre, ha inviato ai contribuenti per posta ordinaria la comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata alla definizione agevolata sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti (faq) e la guida alla compilazione del modulo di domanda di adesione. Inoltre il numero unico 06.0101 di Agenzia delle entrate-Riscossione offre assistenza tutti i giorni 24 ore su 24 (con operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18). Il numero unico è raggiungibile sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il piano tariffario dell’utente. Infine collegandosi al canale YouTube di Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile trovare il video-tutorial dedicato alla definizione agevolata. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 2 maggio 2018)

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 80 del 2 maggio 2017, con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 6, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Art. 54, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del DL 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L 16/05/2014, n. 78 – DM 30/01/2015

La circolare n. 80/2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

Link al testo del messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 142 del 12 gennaio 2018, con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Estensione della definizione agevolata (Rottamazione-bis) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Esito di regolarità del Durc dal momento della presentazione di adesione al pagamento della prima o unica rata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 1, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 54, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L.21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l’anno 2018, convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, conv., con mod., dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie»




Precompilate 2018: parte la fase due. La compilazione “assistita” riduce i controlli

 

Dichiarazione precompilata al via. A partire da oggi (2 maggio 2018) è possibile accettare, modificare e inviare il 730 o modificare il modello Redditi (che potrà essere trasmesso dal 10 maggio). Si chiude con 1 milione e 866mila accessi la “fase uno” della precompilata 2018, a poco più di due settimane dall’apertura della piattaforma online, lo scorso 16 aprile. Novità assoluta di quest’anno la compilazione “assistita”, che consentirà al contribuente, a partire dal prossimo 7 maggio, di inserire nuovi documenti di spesa tenendo comunque al riparo da eventuali controlli documentali i dati che non vengono modificati. In questo caso, infatti, potrà essere oggetto di controllo esclusivamente il singolo elemento di spesa aggiunto o rettificato dal contribuente, mentre resteranno “salvi” tutti i dati relativi a oneri precompilati dal Fisco e non rettificati dal cittadino.

Adesso è possibile accettare o modificare e inviare il 730

Da oggi (2 maggio 2018), e fino al prossimo 23 luglio, è possibile accettare, modificare e inviare il 730, che consente di ricevere i rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione; sempre da oggi può essere modificato anche il modello Redditi, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre. Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto circa 20 milioni di modelli 730 e 10 milioni di modelli Redditi. Chi accetta la dichiarazione senza apportare modifiche sarà “al riparo” da eventuali controlli sui documenti di spesa; in caso di dichiarazioni inviate, anche con modifiche e integrazioni, tramite Caf e intermediari saranno questi ultimi, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei cittadini.

+32,3% di accessi rispetto al 2017

Dal lancio della piattaforma online, lo scorso 16 aprile, gli accessi per la sola visualizzazione della precompilata sono stati oltre 1,8 milioni, circa il 32,3% in più rispetto all’anno precedente, in cui la “fase uno” si era chiusa con 1 milione e 410mila accessi. Un trend apparso positivo fin dai primi giorni, con oltre 1 milione di accessi registrati al 20 aprile. Quest’anno, con l’ingresso delle spese per la frequenza agli asili nido e delle erogazioni a favore degli enti del terzo settore, i dati a disposizione superano quota 925 milioni, con un incremento del 3,5% rispetto a quelli inseriti lo scorso anno.

La nuova compilazione “assistita”

Da quest’anno, a partire da lunedì 7 maggio, chi presenta la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate potrà, in alternativa alla tradizionale funzionalità di modifica, compilare in modo “assistito” i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E. In particolare, il contribuente che intende modificare la propria dichiarazione 730 potrà inserire nuove spese (ad esempio uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tessera Sanitaria) oppure modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In questo caso eventuali controlli documentali dell’Agenzia riguarderanno esclusivamente i dati aggiunti o rettificati dal contribuente nella fase di compilazione assistita. Non verrà, quindi, effettuato il controllo sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata che non sono stati modificati.

Dove finiscono le imposte versate

Altra novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità, per i cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017, di conoscere, grazie ai dati elaborati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, come lo Stato ha distribuito le imposte relative al 2016. Accedendo alla dichiarazione precompilata o al cassetto fiscale, ogni contribuente può conoscere nel dettaglio come ha contribuito alle principali voci di spesa: sanità pubblica, previdenza, istruzione, sicurezza, ordine pubblico, trasporti, cultura, protezione del territorio e così via.

Come si accede

È possibile accedere direttamente online alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID), con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, i contribuenti hanno la possibilità di rivolgersi a un Caf o di delegare un professionista.

I canali per ottenere assistenza

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all’invio, le novità di quest’anno, le date e le scadenze da ricordare, oltre alle risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2018)

Link a tutte le Faq sulla dichiarazione dei redditi precompilata (aggiornamento 19/04/2018)

Vedi il “vademecum” 2018 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 2017.

 




E-fattura. Fissate le regole tecniche per l’emissione e la gestione. Per la cessione di carburanti e subappalti Pa in circolare i primi chiarimenti

 

Pronte le regole per la fatturazione elettronica tra privati. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa, nel rispetto dei tempi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, le modalità per l’applicazione dell’e-fattura, che, come previsto dalla legge di Bilancio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2508), partirà il 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e da gennaio 2019 per tutte le operazioni. Il direttore ha firmato, inoltre, la circolare n. 8/E, con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale.

Diverse le novità che vanno nella direzione di semplificare il nuovo processo di fatturazione per gli operatori. Ad esempio, per rendere più agevole la predisposizione delle fatture elettroniche e ridurre i tempi, l’Agenzia metterà a disposizione un servizio web e una app dedicata che consentirà al soggetto che emette la fattura anche di acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall’Agenzia a tutte le partite IVA nell’area autenticata del sito internet. Semplificazioni anche sul fronte della conservazione delle fatture, per cui potrà essere la stessa Agenzia, su richiesta, a “custodire” i documenti elettronici per conto degli operatori economici, e sul processo di recapito, con un nuovo servizio web gratuito che consentirà di registrare l’indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture elettroniche.

Predisposizione e trasmissione della fattura elettronica

Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le e-fatture, che viaggeranno in maniera sicura tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app; in alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP). In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.

Recapito “semplificato” per consumatori finali e piccole partite Iva

Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto IVA che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate. Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente IVA che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali standard per la ricezione (Pec, web service, Ftp): troverà le fatture nell’apposita area web riservata dell’Agenzia.

Conservazione facilitata con il supporto delle Entrate

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver  aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.

L’Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito.

Sicurezza dei dati

Tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Inoltre, la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate è garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

Carburanti, chiarimenti in una circolare

L’Agenzia delle Entrate pubblica anche una circolare sulle ultime novità in tema di fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti interessati dall’e-fattura a partire dal prossimo luglio. Nel documento di prassi vengono, inoltre, forniti primi chiarimenti sull’ambito applicativo delle nuove regole sui contratti d’appalto. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate  del 30 aprile 2018)

Prassi e normativa

E-fattura dal 1° luglio 2018. I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, recante: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

Link al testo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018, recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




On line la Guida 2018 alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017

Diffuso il “vademecum” 2018 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 2017. La circolare “omnibus”, che contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri del 730, su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. Inoltre, la guida mette a sistema le numerose novità scaturite dalle recenti modifiche normative e dalle risposte fornite dalla stessa Agenzia ai quesiti posti da Caf e professionisti abilitati sui temi relativi all’assistenza fiscale. La Circolare aggiorna la precedente Guida 2017 (circolare-guida n. 7/2017) tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2017 e lasciandone inalterato l’impianto generale, al fine di consentirne una più agevole consultazione. Viene confermata l’esposizione argomentativa che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2018 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo).

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 27 aprile 2018, con oggetto: MODELLO 730/2018 – MODELLO REDDITI 2018 PF – Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017 – Oneri deducibili – Detrazioni di imposta – Crediti d’imposta – Altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità




General Data Protection Regulation (GDPR). Diffuso documento CNDCEC – FNC

Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”, redatto dal “Gruppo di lavoro Privacy”.

Si tratta di un’analisi della nuova normativa europea e del suo ambito di applicazione con allegata una check list di base, ossia una forma di auto-valutazione preventiva degli studi.

Si tratta di un’analisi della nuova normativa europea e del suo ambito di applicazione con allegata una check list di base, ossia una forma di auto-valutazione preventiva degli studi.

Link al Documento CNDCEC – FNC (Link esterno al sito: http://www.commercialisti.it/) “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”




Sismabonus. Detrazione ed IVA al 10% anche per chi demolisce e ricostruisce la casa

I contribuenti possono fruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici (il cosiddetto “Sismabonus”) anche nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. È il principale chiarimento della risoluzione n. 34 del 27 aprile 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate spiega anche che, ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

 

Ok all’agevolazione in caso di ricostruzione

 

Con la risoluzione, l’Agenzia specifica che il “Sismabonus” può essere fruito anche da coloro che, possedendo o detenendo l’immobile in base a un titolo idoneo, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Tale intervento, infatti rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. In risposta all’interpello di tre comproprietari, inoltre, le Entrate chiariscono che questi soggetti possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno. Infine, la risoluzione afferma che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.

 

Il Sismabonus caso per caso

 

La legge di Bilancio per il 2017 ha modificato la detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3). La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La percentuale di detrazione sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% se l’intervento consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2018)

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 27 aprile 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF- IRES – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazioni fiscali per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche – Riconducibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche per le quali è possibile fruire della detrazione di imposta ex art. 16 del D.L. 63/2013 – Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013 per opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente – Possibilità – Condizioni – Gli interventi devono rientrate tra quelli di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380. (Testo Unico dell’Edilizia) – Conseguenze ai fini dell’applicazione (dell’aliquota IVA del 10%) prevista dal punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 1, commi 2 e 3, della L. 11/12/2016, n. 232




Precompilata. Meno controlli per chi accetta la dichiarazione senza modifiche

Con la dichiarazione dei redditi precompilata, in caso di dichiarazione accettata in autonomia e senza modifiche, il Fisco non richiede più la documentazione che dimostra le spese che danno dritto a deduzioni e detrazioni (scontrini, fatture, bonifici, contratti, ecc.). Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti. Inoltre, se il cittadino modifica alcuni dati aggiungendone di nuovi o modificando quelli già presenti, l’Agenzia effettuerà il controllo documentale esclusivamente sui dati aggiunti o rettificati. Non verrà, infatti, effettuato il controllo documentale sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi che non sono stati variati dal contribuente.

Rimborso facile con il 730

L’Agenzia delle Entrate elabora i dati e calcola direttamente anche le imposte da pagare o il rimborso da incassare. In caso di rimborso, il contribuente che ha utilizzato il modello 730 lo riceverà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Chi, invece, non ha un sostituto d’imposta, per esempio perché ha perso il lavoro nel corso dell’anno, riceverà l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul suo conto corrente bancario o postale (se il contribuente ha indicato sulla piattaforma il suo codice Iban).

Tanti canali di assistenza

I canali di assistenza, messi a disposizione dell’Agenzia, sono diversi. Innanzitutto il sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it, dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti, ma anche il call center, che risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, e il sabato dalle ore 9 alle ore 13, ai seguenti numeri: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero. È possibile dialogare “a tu per tu” con le Entrate anche tramite Facebook, utilizzando la chat Messenger, oppure prenotare online un appuntamento in ufficio con un funzionario. (Cfr. Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 aprile 2018)

Link a tutte le Faq sulla dichiarazione dei redditi precompilata (aggiornamento 19/04/2018)




Ex liquidatore di società estinta. Posizione distinta dagli (ex) soci

In tema di responsabilità del liquidatore, l’azione verso i creditori ex art. 2495 c.c., si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione (ad esempio, rispettando i gradi di privilegio), mentre quella ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c., ed integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege (esercitabile solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione) in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicchè, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorchè implichino l’esistenza della obbligazione tributaria. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018).

Link alle massime e al testo integrale della Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018




Cancellazione della società di capitali. Intrasmissibili agli ex soci le sanzioni irrogate

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il combinato disposto dell’art. 7, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, che pone le stesse, se relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, esclusivamente a carico di quest’ultime e dell’art. 8, D.Lgs. n. 472 del 1997 rende intrasmissibili agli ex soci le sanzioni irrogate alla società di capitali cancellata dal registro delle imprese. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018).

Link alle massime e al testo integrale della Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018




Escluse limitazioni alla successione nel processo dei soci della società estinta

In tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di Cassazione (successivamente al deposito della sentenza della CTR) di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018).

Link alle massime e al testo integrale della Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018

 




La corretta interpretazione della disciplina in materia di tassazione del diritto di superficie

Con la circolare 6 del 20 aprile 2018, “adeguata” l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate all’orientamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza del 4 luglio 2014, n. 15333 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), secondo cui “il reddito afferente tale corrispettivo non può essere inquadrato tra i redditi … derivanti dall’assunzione di obblighi di permettere di cui all’articolo 81, lett. l), (ora 67) del TUIR, in quanto, da un lato, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, correlata all’art. 9 comma 5 del TUIR, non consente, neanche, l’applicazione dell’art. 67, lett. l), del TUIR, in relazione all’obbligo di permettere (concedere a terzi l’utilizzo del terreno), e, dall’altro lato, i redditi determinati dall’assunzione di obblighi, cui fa riferimento tale ultima disposizione, vanno ricollegati specificatamente a diritti personali, piuttosto che a diritti reali. E, nel caso di diritto di superficie, si è indiscutibilmente in presenza di diritti reali”.

Con la nuova circolare, l’A.F. “supera” i chiarimenti forniti nella circolare n. 36 del 19 dicembre 2013 (par. 8 in “Finanza & Fisco” n. 39/2013, pag. 3192) dopo oltre 18 mesi dalla richiesta “parlamentare” in Commissione Finanze della Camera (vedi risposta 5-09475 Pelillo di seguito riportata).

In sostanza, tenuto conto del citato orientamento della Suprema Corte e stante la formulazione generica dell’articolo 9, comma 5, del TUIR, l’Entrate modificano le precedenti istruzioni affermando che “che l’equiparazione effettuata dalla norma debba operare indistintamente ogni volta in cui si configuri la costituzione o la cessione, a titolo oneroso, di diritti reali di godimento e, nel caso specifico, del diritto di superficie”.

Ne consegue che il corrispettivo della cessione del diritto di superficie non potrà essere inquadrato tra i redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di permettere e alla costituzione ed alla cessione di diritti reali di superficie deve essere applicata la normativa prevista per le cessioni a titolo oneroso e, in particolare, quella contenuta negli articoli 67 e 68 del TUIR. Più precisamente, il comma 1, lettera b), del citato articolo 67, del TUIR, secondo il quale sono inclusi fra i redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione»

Posto che la costituzione del diritto di superficie in esame genera una plusvalenza – qualora il terreno agricolo sia posseduto da meno di cinque anni e in ogni caso per le aree fabbricabili, la circolare indica le modalità di determinazione della plusvalenza, richiamando quanto già statuito con la risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 379 del 10 ottobre 2008 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Al riguardo, le Entrate, dopo aver ricordato che ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del TUIR, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i «corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo»; nella specie, differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il costo di acquisto del diritto stesso, puntualizza che nel caso in cui il diritto reale di superficie sia concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza sarà determinata individuando il «prezzo di acquisto» originario del diritto secondo un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell’area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno.

Nel diverso tema delle plusvalenze patrimoniali nell’ambito dell’impresa si ricorda che per la risoluzione n. 112/E del 28 aprile 2009 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) rientra tra le plusvalenze tassabili il corrispettivo spettante per la costituzione del diritto di superficie su un terreno patrimoniale o strumentale.

I documenti richiamati

Per la cessione di diritti di superficie su terreni vale la disciplina fiscale delle cessioni di proprietà

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 20 aprile 2018: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenza – Cessione di diritto di superficie di Terreno – Qualificazione quale “reddito diverso” ex art. 67, comma 1, lett. b) o l), del D.P.R. n. 917 del 1986 – Esclusione della possibilità di inquadramento nella categoria dei redditi derivanti «dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere» – Fondamento – Applicazione della disciplina fiscale delle cessioni di proprietà – Art. 9, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 – Art. 952 del c.c.»

La Guida alla disciplina fiscale e catastale degli impianti fotovoltaici e al nuovo sistema di incentivi “V Conto Energia”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 19 dicembre 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – IRAP – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Impianti fotovoltaici – Qualificazione mobiliare o immobiliare – Profili catastali e aspetti fiscali – Disciplina fiscale dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia (V Conto Energia)»

La richiesta “parlamentare” di chiarimenti sul regime di tassazione

La risposta del Viceministro dell’Economia e delle Finanze Luigi Casero a una interrogazione che aveva chiesto di conformare l’orientamento delle Entrate del 2013 con la giurisprudenza della Cassazione.

5-09475 Pelillo: Chiarimenti circa il regime di tassazione dei corrispettivi derivanti dalla cessione del diritto di superficie, con particolare riferimento alle operazioni relative agli impianti fotovoltaici – Giovedì 15 settembre 2016 — VI Commissione Finanze della Camera

Il Viceministro Luigi Casero dell’Economia e delle finanze risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito

 TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine al trattamento fiscale da applicare al corrispettivo conseguito a seguito della cessione del diritto di superficie su terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Al riguardo, gli Onorevoli segnalano un contrasto tra l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 secondo cui viene attribuito un diverso inquadramento fiscale ai compensi derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, del diritto di superficie a seconda che il cedente abbia, a sua volta, acquistato a titolo derivativo (e oneroso) ovvero a titolo originario il diritto reale oggetto della cessione, con conseguente applicazione, rispettivamente, delle lettere b) e l) del comma 1 dell’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1997 (TUIR), e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, espressa da ultimo con la sentenza n. 15333 del 2014.

Sulla base di tale pronuncia, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR non potendo essere incluso nella fattispecie di cui alla successiva lettera l) sia per l’esplicita equiparazione effettuata dall’articolo 9, comma 5, alle cessioni a titolo oneroso sia perché l’obbligo di permettere a terzi l’utilizzo del terreno nonché i relativi corrispettivi derivanti dall’assunzione degli obblighi devono essere ricollegati a diritti personali e non, come nella fattispecie in oggetto, a diritti reali.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell’economia e delle finanze di sapere “se non ritenga di intervenire in sede amministrativa al fine di chiarire la corretta interpretazione della disciplina in materia di tassazione del diritto di superficie in modo da superare la precedente pronuncia dell’amministrazione finanziaria del 2013 rendendola, quindi, conforme a quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La ratio della disposizione contenuta nell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR in commento è quella di sottoporre a tassazione le cessioni di beni immobili effettuate entro un quinquennio dall’acquisto o costruzione che possono dare luogo ad operazioni di carattere speculativo. Solo a tal fine, la medesima disposizione reca la presunzione per cui, laddove sia decorso più di un quinquennio dall’acquisto o dalla costruzione del bene immobile, la successiva cessione da parte del proprietario del bene non determina alcun fenomeno speculativo da assoggettare a tassazione.

Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella citata circolare n.36/E del 2013 (paragrafo 8), tale presunzione è giustificata dalla circostanza che la fattispecie normata riguarda l’acquisto e la definitiva cessione del bene, vicenda quest’ultima che pone, in ogni caso, termine alle eventuali successive operazioni speculative da parte del titolare del bene in quanto il proprietario non può più effettuare atti di disposizione sul bene medesimo né costituire fonte di reddito da assoggettare eventualmente a tassazione.

La costituzione a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie), non determina invece alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all’originario proprietario, e, pertanto, non estingue ulteriori (seppure, naturalmente, eventuali) vicende speculative sul bene.

Il concedente il diritto reale di godimento, infatti, una volta riacquisita la piena proprietà del bene, avrebbe, ad esempio, la facoltà di costituire nuovamente diritti reali sullo stesso, seguitando così a sfruttarne la potenzialità reddituale, ovvero a cederne l’intera proprietà, incassando corrispettivi che sarebbero sempre ed in ogni caso esenti da tassazione, in quanto detentore del bene da oltre un quinquennio.

Tuttavia, alla luce della giurisprudenza di legittimità segnalata dagli Onorevoli interroganti, l’Agenzia delle entrate si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti che terranno anche conto dell’andamento del contenzioso in corso.




Auto e moto di provenienza comunitaria. Obbligatorio esibire la documentazione in originale

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 19 aprile 2018, introdotto l’obbligo per il contribuente di presentare leistanze necessarie all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale. Tale obbligo risponde all’esigenza di agevolare e semplificare le attività di controllo connesse alla lavorazione delle istanze stesse. Inoltre, al fine di contrastare la contraffazione della documentazione, rende indispensabile l’esibizione in originale della suddetta documentazione e l’acquisizione, da parte della Direzione Provinciale territorialmente competente, della copia conforme.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 19 aprile 2018, prot. n. 84332/2018, recante: «Definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria», pubblicato il 19.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Pubblicate le FAQ sulle dichiarazioni precompilate 2018

“Il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Una volta annullato il 730, all’Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa” o ancora “chi presenta il 730 precompilato – direttamente o tramite il sostituto d’imposta – senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi”, sono solo alcune delle oltre 100 risposte ai quesiti diffuse dall’Agenzia delle entrate nella sezione dedicata alla dichiarazione precompilata 2018.

Link a tutte le Faq (aggiornamento 19/04/2018)




Gruppo IVA: decreto Mef in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018 il D.M. Mef 6 aprile 2018, che stabilisce le modalità attuative della disciplina in materia di Gruppo IVA. In sede di prima applicazione del nuovo regime la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018.

Le principali conseguenze, per i partecipanti, della costituzione di un gruppo IVA è quella di essere considerati come un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per effetto dell’esercizio di tale opzione, gli aderenti al gruppo – fintantoché perdura l’opzione – perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e nasce un nuovo soggetto d’imposta (il gruppo IVA) che agisce come un qualsiasi soggetto passivo, trovando applicazione per lo stesso tutte le disposizioni in materia di IVA, con le specifiche disposizioni attuative approvate del D.M. Mef 6 aprile 2018. Di conseguenza le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA; le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA. Parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. Diritti e obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018, recante: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018

 




L’ABC dell’edilizia libera. Il “glossario” delle opere realizzabili senza alcun titolo abilitativo

Per i piccoli lavori edilizi da realizzare in abitazioni o attività produttive senza particolari autorizzazioni ora c’è un glossario unico per tutto il Paese.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera

Il decreto individua le principali categorie di intervento e un elenco non esaustivo delle 58 principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Per fare alcuni esempi, nelle “manutenzioni ordinarie” si trovano interventi edilizi come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quindi pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. Nella “eliminazione delle barriere architettoniche” non servono permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari. Per quanto riguarda le “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza” sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi e manufati accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.

Il glossario specifica, inoltre, per le “opere contingenti temporanee” di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, che l’installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera.

Il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio nazionale, fermi restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità. (Cfr. comunicato Mit del 10 aprile 2018)

Link al testo del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante: «Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018




Cartella notificata tramite PEC. Nulla se il formato dell’atto è “.pdf” anziché “.p7m”

La notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf senza l’estensione c.d. “.p7m”, non è valida. Di conseguenza illegittima l’intera cartella allegata alla PEC. Solo detta estensione “.p7m” garantisce, infatti, l’integrità e immodificabilità del documento informatico e dall’altro, in relazione alla firma digitale, consente (a chi riceve la notifica) di identificare l’autore della stessa e quindi la paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima. L’estensione .p7m identifica infatti files sui quali è stata apposta una Firma Digitale mediante apposito software. Una volta apposta una firma digitale, l’estensione .p7m si sommerà a quella del file originario che è stato firmato. Questa è la massima espressa dai giudici trevigiani, (Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sezione I, Sent. n. 93 del 16 febbraio 2018 – Presidente: Chiarelli, Relatore: Fadel – di seguito riportata integralmente).

Anche per la C.T.R. della Campania, sent. n. 9464 del 09/11/2017, il file in estensione .pdf costituisce una “mera copia informatica (digitale) dell’atto” che in assenza di attestazione di conformità non consente di affermare che tale documento sia identico all’originale.

Conf.: C.T.P. di Lecce, Sent. n. 611 del 25/02/2016; C.T.P. di Napoli, Ord. n. 1817 del 12/05/2016; C.T.P. di Savona, Sent. n. 100 del 10/02/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2657); C.T.P. di Milano, Sent. n. 1023 del 03/02/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2654), C.T.P. di Novara, Sent. n. 249 del 29/12/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 44/2017, pag. 3102), C.T.P. di Siracusa, Sent. n. 881 del 14/02/2018.

Vedi anche: C.T.P. di Napoli, Sez. XXVIII, Sent. n. 19498 del 18/11/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2646).

 

Il testo integrale della sentenza n. 93 del 16 febbraio 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione I

Presidente: Chiarelli, Relatore: Fadel

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notifica – Notifica della cartella ex art. 26, comma 1-bis (secondo), del DPR n. 602 del 1973 – Cartella di pagamento notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il 25.01.2017 – Notificazione per posta elettronica in formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m” – Non validità -Fondamento – Conseguenze – Nullità della notifica – Nullità della cartella di pagamento impugnata – Art. 26, comma 1-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sez. I, riunita con l’intervento dei Signori: Chiarelli Pierluigi (Presidente), Fadel Pierantonio (Relatore), Dalzotto Gino (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

— sul ricorso n. —/2017 depositato il 12.04.2017

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRPEF-ADD. REG. – IRPEF-ADD. COM – IVA-ALTRO 2013

contro:

AG. ENTRATE – RISCOSSIONE – TREVISO

Piazza —, TREVISO

difeso da:

S. AVV. L., TREVISO

proposto dal ricorrente: —

F.S., CONEGLIANO (TV)

difeso da:

S. AVV. E., PADOVA (PD)

Svolgimento del processo

Il signor F.S. proponeva tempestivo ricorso nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. avverso la cartella di pagamento notificatagli e avverso l’incorporato ruolo relativo ad IVA, addizionale regionale comunale IRPEF per l’anno di imposta 2013

Il ricorrente premette che in data 25.01.2017 Equitalia Nord S.p.A. Agente per la Riscossione per la Provincia di Treviso inoltrava a mezzo PEC la cartella impugnata e che dalla lettura della stessa si evince che il sotteso ruolo è stato iscritto per un omesso versamento di imposte derivante da un controllo automatizzato operato sul modello Unico/2014 presentato dal ricorrente per il periodo d’imposta 2013.

Sarebbe stato riscontrato un omesso/carente versamento di IVA.

Deduce quindi i seguenti motivi di ricorso:

1) Inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto dedotto in giudizio. Parte ricorrente per tale motivo fa presente che la cartella impugnata è stata inviata al medesimo a mezzo PEC. Su tale punto deduce che in base all’art. 26 del D.P.R. 602/73 è consentita la notifica della sola cartella di pagamento via PEC alle ditte individuali. Solleva il dubbio di legittimità costituzionale per tale forma di notifica posto che solo per le categorie indicate nell’art. 26 citato la ricevuta di consegna del certificatore della PEC, inviata all’indirizzo del destinatario, ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata ar indipendentemente dall’effettiva conoscenza della sua esistenza da parte del destinatario, mentre per tutti gli altri contribuenti quali persone fisiche, enti commerciali e non, associazioni ecc., la notifica deve avvenire con modalità tali da garantire al destinatario il rispetto del diritto di effettiva conoscenza legale degli atti impositivi. Quindi vi sarebbe una presunzione giuridica di conoscenza della cartella di pagamento nella notifica via PEC e ciò indipendentemente dalla prova fisica della ricezione e dall’altro sono previste forme di notifica molto rigorose e quindi vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti destinatari del medesimo atto. Sempre su tale motivo la parte eccepisce l’inesistenza della notifica in quanto:

1) non è stato notificato l’originale della cartella bensì una copia informatica priva di attestazione di conformità da parte del Pubblico Ufficiale;

2) non è provata l’effettiva consegna al destinatario, ma solo la disponibilità del documento nella casella telematica del contribuente;

3) non è provata la data della ricezione, né dell’avvenuta conoscenza giuridica del documento.

Eccepisce altresì che la cartella di pagamento è stata trasmessa in PDF.

Contesta che l’atto notificato a mezzo PEC deve essere prodotto da un documento informatico allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avere una estensione del file in “.p7m”. Pertanto il solo allegato in forma “.pdf” alla posta certificata non è valido e di conseguenza ciò renderebbe illegittima l’intera cartella allegata alla PEC appunto per la presenza di tale formato.

2) Illegittimità dell’atto impugnato per carenza di sottoscrizione;

3) Carenza di motivazione dell’atto impugnato anche per omessa allegazione di atti in esso richiamati: omessa notifica di atti presupposti. In particolare omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi;

4) Carenza di motivazione dell’atto impugnato: in particolare, omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi richiesti, illegittimità e infondatezza dell’atto impugnato e carenza quanto alle pretese accessorie.

Chiede pertanto l’annullamento dell’atto impugnato.

L’Agente della riscossione si costituiva con proprie controdeduzioni contestando dettagliatamente i motivi di ricorso e richiedendone il rigetto.

Motivi della decisione

La Commissione osserva che nel caso di specie l’eccezione sollevata dalla parte riguarda preliminarmente le modalità con le quali è stata notificata la cartella di pagamento.

La Commissione osserva che l’art. 26, comma 2 del D.P.R. 602/1973 con riferimento alla notifica di cartelle intervenuta prima dell’1 giugno 2016 ne consentiva la notificazione per posta elettronica certificata con le modalità di cui al D.P.R. 68 del 2005 (regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della Legge n. 3 del 2003) senza l’applicazione dell’art. 149-bis c.p.c. La notifica a mezzo pec prevede la ricevuta telematica di consegna della comunicazione, ricevuta di consegna del certificatore della pec inviata all’indirizzo digitale del destinatario che ha lo stesso valore della ricevuta di ritorno nelle notifiche cartacee che avvengano mediante la raccomandata ar e ciò indipendentemente dalla effettiva conoscenza da parte del destinatario. Nella notificazione oggetto della stessa è il cosiddetto documento informatico così come definito dall’art. 20, comma 1 D.Lgs. n. 82 del 2005 come: “la memorizzazione su supporto informatico e la (sua) trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole dell’art. 71 (del D.Lgs. n. 82 del 2005)”.

Il successivo comma 1-bis prevede che “l’inidoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio – restando fermo quanto disposto dal comma 2”: comma 2 dell’art. 20 D.Lgs. n. 82 del 2005 citato che, attribuendo valore legale al documento informatico (ed al cartaceo sottostante) con l’identificazione del sottoscrittore, prevede che “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata (e/o) digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71, che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità e immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, ai sensi dell’art. 21, co. 2 e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile”.

La disciplina della firma elettronica digitale di cui all’art. 71 D.Lgs. n. 82 del 2015 rinvia al D.P.Cons. 22 febbraio 2013. Richiamato l’art. 26, co. 2, D.P.R. n. 602 del 1973, con la posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella di pagamento viene notificato il documento informatico della cartella medesima.

Venendo al caso di specie il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento posto in essere dall’Agente della riscossione è un cosiddetto “.pdf”.

La Commissione pertanto deve nell’ambito di quanto le è delegato dall’art. 20, co. 1-bis D.Lgs. n. 83 del 2005, accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’Esattoria la quale nel caso di specie peraltro è mancante. In base alle norme richiamate e in particolare l’art. 20, comma 2 e 71 del D.Lgs. n. 82 del 2005 la Commissione ritiene che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf senza l’estensione c.d. “.p7m”, non sia valida e di conseguenza rende illegittima l’intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato peraltro priva di una sottoscrizione. La cartella inoltre risulta essere priva di conformità all’originale, pari ad una semplice fotocopia.

Solo detta estensione “.p7m” garantisce infatti l’integrità e immodificabilità del documento informatico e dall’altro, in relazione alla firma digitale, consente (a chi riceve la notifica) di identificare l’autore della stessa e quindi la paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima. L’estensione .p7m identifica infatti files sui quali è stata apposta una Firma Digitale mediante apposito software. Una volta apposta una firma digitale, l’estensione .p7m si sommerà a quella del file originario che è stato firmato. Il difetto di detta estensione del file, per i motivi esposti, rende la notifica della cartella non valida e quindi la illegittimità della stessa.

L’accoglimento del ricorso per tali motivi ha da avere carattere assorbente sugli altri motivi di ricorso sollevati dalla parte.

Stante la novità della questione e la diversità di orientamenti giurisprudenziali in materia, la Commissione ritiene giustificato disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Treviso, lì 27/09/2017




Agenzia delle Entrate. Selezione pubblica per l’assunzione di 650 funzionari

 

Pubblicati nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. i bandi di concorso per:

Di seguito il dettaglio con i link ai bandi di concorso

  • Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria

Bando di concorso per 510 funzionari – attività amministrativo tributaria

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 17 maggio 2018, al seguente link: www.510trib.it. Il sistema consentirà l’inserimento delle domande di partecipazione dal giorno 17 aprile 2018 sino alle 23.59 del 17 maggio 2018.

 

  • Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 118 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico

Bando di concorso per 118 funzionari tecnici

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 17 maggio 2018, al seguente link: www.118ft.it. Il sistema consentirà l’inserimento delle domande di partecipazione dal giorno 17 aprile 2018 sino alle 23.59 del 17 maggio 2018.

  • Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico, da destinare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate situati nella Regione Valle d’Aosta

Bando di concorso per 2 funzionari tecnici da destinare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate situati nella regione Valle d’Aosta

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 17 maggio 2018, al seguente link: www.2ftao.it. Il sistema consentirà l’inserimento delle domande di partecipazione dal giorno 17 aprile 2018 sino alle 23.59 del 17 maggio 2018.

 

  • Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività di esperto nelle analisi statistico-economiche presso le strutture centrali dell’Agenzia

Bando di concorso per 20 funzionari – attività di esperto nelle analisi statistico-economiche presso le strutture centrali dell’Agenzia

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 17 maggio 2018, al seguente link: www.20stat.it. Il sistema consentirà l’inserimento delle domande di partecipazione dal giorno 17 aprile 2018 sino alle 23.59 del 17 maggio 2018.

 




Deducibilità “assistita” per le sponsorizzazione sostenute nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche

In tema di determinazione del reddito di impresa, i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a e 200.000 euro, a titolo di sponsorizzazione, costituiscono, per presunzione assoluta di legge ex art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002 spese di pubblicità integralmente deducibili, a condizione che la sponsorizzazione sia finalizzata a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Questa è la massima espressa dai giudici maceratesi, (Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, Sezione I, Sent. n. 67 del 7 marzo 2018 – Presidente: Fazzini, Relatore: Zampetti – di seguito riportata) in un caso riguardante la deduzione di spese di pubblicità/sponsorizzazione per euro 145.000 sostenute dalla società a seguito di contratti conclusi alcune società sportive dilettantistiche.

Conf.: Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, Sez. I, Sent. n. 94 del 29 gennaio 2015. A giudizio del giudici pisani “La ratio della norma è di far sì che le Società sportive beneficiarie trovino, nella possibilità di ricevere erogazioni, la loro fonte di finanziamento subordinata all’esistenza di un rapporto sinallagmatico senza alcuna valutazione in termini di proporzione tra prestazione e controprestazioni, ovviamente nell’ambito del tetto stabilito e ciò anche al fine di consentire ad esse di finanziare le loro attività”

Spese di sponsorizzazione definite “spese di pubblicità” (Art. 90, comma 8 Legge 289/2002) nella giurisprudenza del Giudice di legittimità

Ai sensi dell’articolo 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituiscono le spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo di 200.000 euro, le spese sostenute a favore di determinati enti, associazioni che operano nel settore dell’attività sportiva dilettantistica. Tale presunzione circa la natura dei costi di sponsorizzazione, che vengono considerati, nel limite dell’importo di euro 200.000,00 comunque “spese di pubblicità”, non può essere vinta da un l’eventuale giudizio di antieconomicità della spesa sostenuta in rapporto al fatturato aziendale, trattandosi di una ipotesi di presunzione “legale” circa la loro natura pubblicitaria. In questi termini, si è espressa, in recenti arresti giurisprudenziali, la Corte Suprema di Cassazione, (cfr. Cass. Sent. n. 5720 del 23/03/2016 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati); Ord. n. 8981 del 06/04/2017(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati); Ord. n. 14232 del 07/06/2017(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ove si sta consolidato l’orientamento secondo cui: “la norma agevolativa (art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002) ha introdotto una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione”, a determinate condizioni. Precisamente che:

“a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.)”. (excerpta da Cass. 14231/2017, cit.)

 

Il testo integrale della sentenza n. 67 del 7 marzo 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata – Sezione I

 

Commissione Tributaria Provinciale di Macerata – Sezione I – Sentenza (CTP) n. 67 del 7 marzo 2018

Presidente: Fazzini Carla, Relatore: Zampetti Enrico

 

IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002 – Sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche – Spese pubblicitarie per presunzione legale assoluta circa la loro natura – Deducibilità per il soggetto erogante – Legittimità – Condizioni Limite annuo complessivo non superiore a 200.000 euro – Sponsorizzazione finalizzata a promuovere l’immagine e i prodotti dell’impresa – Associazione abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale – Art. 90 comma 8, L 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, Sez. I, riunita con l’intervento dei Signori: Fazzini Carla (Presidente), Zampetti Enrico (Relatore), Spuntarelli Mario (Giudice), ha emesso la seguente

 

Sentenza

 

— sul ricorso n. —/2017 depositato il 21.02.2017

— avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. — IVA-ALTRO – IRAP 2011

contro:

  1. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE MACERATA

—

proposto dal ricorrente: —

difeso da: —

Motivi della decisione

1. Con ricorso proposto in data 26.01.2017 e depositato in data 21.02.2017, il difensore della società —, con sede a — impugnava l’avviso di accertamento n. — emesso dall’Agenzia delle Entrate di Macerata per l’anno d’imposta 2011.

Con detto atto l’Ufficio effettuava una serie di rilievi, ed in particolare contestava:

a) l’indebita deduzione di spese di pubblicità/sponsorizzazione – per euro 145.000 sostenute dalla società a seguito di contratti conclusi con dieci società sportive dilettantistiche; in particolare rilevava, nella fattispecie, il difetto del requisito della inerenza rispetto all’attività della impresa, sia sotto il profilo qualitativo (concreta attività svolta dallo sponsor) che quantitativo (congruità della spesa in relazione ai possibili benefici promozioni e al Bacino di utenza del soggetto sponsorizzato). In proposito richiamava alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la deduzione è ammessa solo ove le spese di sponsorizzazione risultino effettivamente connesse all’attività svolta e abbiano dato luogo ad un incremento commerciale. Evidenziava poi che nel concreto la società — aveva erogato somme a vantaggio di soggetti che non operavano – né direttamente né indirettamente – nel suo settore, per prestazioni pubblicitarie “di dubbia utilità” e che apparivano “sproporzionate” ed “irragionevoli”. Con specifico riguardo ai singoli contratti sottolineava poi che gli stessi risultavano “estremamente generici nei contenuti” ed in particolare nella descrizione delle prestazioni che sarebbero state fornite e che la documentazione fornita non consentiva di individuare “alcun tratto specifico” di dette prestazioni. Non era poi ravvisabile alcun nesso funzionale tra l’attività svolta dalla società — e l’abbinamento pubblicitario con le associazioni sportive sponsorizzate, tenuto anche conto del fatto che la società non si rivolge ai privati bensì ad operatori del settore (—), che la maggior parte del suo fatturato si realizza nei confronti di soggetti con sede all’estero ovvero in regioni diverse dalle Marche e che i ricavi risultano diminuiti significativamente negli anni oggetto di verifica (2011-2012). Dagli atti poi emergeva che erano stati corrisposti compensi differenti a fronte di impegni contrattuali e bacini di utenza analoghi.

b) L’indebita deduzione di costi non inerenti per un importo di euro 3.881,40 (relativi a spese per carburanti senza utilizzo delle schede carburanti e relativi a costi per corsi specialistici non inerenti l’attività di impresa).

A sostegno del gravame il ricorrente deduceva i seguenti motivi:

A) – difetto di motivazione per errata applicazione del principio di inerenza e violazione del disposto di cui all’art. 90, comma 8 della legge n. 289/2002;

B) – illegittimità del rilievo della indeducibilità, ai fini IRAP, dei costi di pubblicità/sponsorizzazione sostenuti (la base imponibile IRAP delle società di capitali è determinata direttamente dai dati di bilancio come differenza tra i componenti positivi e negativi del conto economico e dunque in merito non può essere effettuato alcun sindacato basato sulla dedotta non inerenza dei costi);

C) – illegittimità del rilievo, ai fini IVA, della indebita detrazione d’imposta per euro 29.918,00 (le prestazioni concordate sono state realmente effettuate e dunque l’IVA è stata legittimamente detratta).

2. In data 27.03.2017, quindi, l’Agenzia delle Entrate di Macerata si costituiva in giudizio presentando le proprie controdeduzioni in merito al ricorso, di cui chiedeva il rigetto. In tale sede richiamava le argomentazioni esposte nell’atto impugnato circa il difetto del requisito di inerenza dei costi contestati a sostegno della bontà del proprio assunto, sottolineando in particolare che negli anni 2011 e 2012 le spese pubblicitarie risultavano superiori ai costi per le provvigioni pagate dalla società ricorrente all’unico agente di commercio con mandato per tutto il territorio nazionale e per l’estero. Evidenziava comunque la infondatezza dei motivi sub B) e C) del ricorso poiché, ai fini della deducibilità, i componenti negativi di reddito devono comunque attenere all’attività di impresa (cosa che non si ha nel caso in cui difetti il requisito della inerenza); analogamente per la detrazione dell’IVA che può effettuarsi solo in relazione a spese effettuate nell’ambito dell’attività di impresa.

Il successivo 21.11.2017, poi, la società ricorrente depositava una memoria illustrativa con cui ribadiva le proprie argomentazioni richiamando i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di interpretazione dell’art. 90, comma 8 L. 289/2002.

3. All’esito dell’odierna udienza, infine, ascoltata l’esposizione del giudice relatore, le parti discutevano la causa riportandosi infine alle conclusioni scritte già rassegnate in atti.

4. Ciò chiarito, ritiene questa Commissione che il ricorso sia – in parte – fondato.

Condivisibili appaiono le argomentazioni esposte dalla società in relazione alla interpretazione della richiamata disposizione normativa di cui all’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002.

Va invero affermata, in via generale, la correttezza del comportamento del contribuente nel dedurre spese di sponsorizzazione sostenute nell’anno 2012 nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nell’avviso impugnato.

La questione è nota ed è stata più volte affrontata in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 5720 del 23 marzo 2016 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati; Ordinanza n. 8981 del 6 aprile 2017 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati; Ordinanza n. 14232 del 7 giugno 2017 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ove si è ormai consolidato l’orientamento per cui:

“in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori”; “le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, infatti, sono assistite da una ‘presunzione legale assoluta’ circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:

a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale”.

In tali decisioni la Corte ha superato il precedente indirizzo interpretativo che distingueva tra spese di rappresentanza (affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo) e spese di pubblicità o di propaganda (erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta). Aveva poi affermato la Corte che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti del disposto di cui all’art. 108 TUIR, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21977 del 28/10/2015). Secondo tale impostazione, quindi, laddove non era provato alcun nesso tra attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor le relative spese non potevano essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma dovevano ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti della norma sopra citata.

Il nuovo orientamento valorizza invece – in modo condivisibile – la lettera del citato art. 90, comma 8, L. n. 289/2002.

Se l’art. 108 TUIR (prima della soppressione operata con il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19) distingueva tra spese di pubblicità e di propaganda (interamente deducibili) e spese di rappresentanza (deducibili se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità) e se il legislatore ha espressamente indicato che «il corrispettivo in denaro o in natura in favore di associazioni sportive dilettantistiche … costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2 (oggi 108), del TUIR», appare chiaro come detto corrispettivo sia ex lege interamente deducibile a prescindere dai requisiti della inerenza e della congruità richiesti invece per le spese di rappresentanza.

È stato infatti apertamente indicato che, ove sussistano determinati requisiti, le somme spese devono essere ricondotte alla categoria “spese pubblicitarie” di cui al D.P.R. n. 917/1986 e non già a quella delle “spese di rappresentanza”.

Per le stesse, quindi, non può applicarsi il criterio distintivo, di origine giurisprudenziale, che richiedeva la prova per la società sponsor di una diretta aspettativa di ritorno commerciale.

Risulta così smentito l’assunto dell’Ufficio che ritiene che la presunzione assoluta introdotta dalla norma più volte menzionata si riferisca unicamente alla natura delle spese sostenute, e non già al requisito di inerenza delle stesse rispetto all’attività esercitata da parte di chi intende portarle in deduzione.

In considerazione delle suesposte argomentazioni, dunque, poiché nel caso di specie è stata dimostrata – e comunque non è stata contestata dall’Ufficio – la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, appare chiara l’infondatezza dell’impostazione seguita con l’atto impugnato.

Per quanto attiene alla dedotta illegittimità dell’avviso di accertamento per aver fatto erronea applicazione della normativa che consente la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a e 200.000, quindi, il ricorso deve essere accolto.

Considerato, poi, che non ha formato oggetto di impugnazione l’ulteriore rilievo mosso dall’Ufficio nell’avviso impugnato (riportato sub n. 2 di detto atto), non può evidentemente accogliersi la richiesta di annullamento in toto dell’atto, che deve quindi essere invalidato solo in parte.

Alla luce del parziale accoglimento del gravame va comunque disposta l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Commissione accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla contestata indebita deduzione delle spese di pubblicità/sponsorizzazione. Spese compensate.

Così deciso a Macerata, il 14 febbraio 2018.

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Le sponsorizzazioni deducibili come spese di pubblicità per presunzione solo se l’A.S.D. è iscritta al CONI

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI -Tributaria – Ordinanza n. 7202 del 21 marzo 2017 – (Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Napolitano Lucio) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Spese pubblicitarie per presunzione legale assoluta circa la loro natura – A favore di associazione sportiva dilettantistica – Prova – Iscrizione della società beneficiaria nell’apposito registro – Necessità – Prima dell’obbligatorietà di tale adempimento – Sussistenza – Art. 90, comma 8, L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

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Primi 69 ISA 2018. Pubblicato il decreto Mef di approvazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018, Suppl. Ordinario n. 18, pubblicato il Decreto Mef 23 marzo 2018, recante: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche». Le 3000 pagine del decreto, approvano 69 ISA corredati dalle relative note tecniche metodologiche che descrivono l’applicazione del nuovo strumento. Nei prossimi provvedimenti, entro la fine dell’anno, saranno approvati i restanti ISA.

 

 

Stabilite le ulteriori cause di esclusione dell’applicazione degli indici

Oltre le cause di esclusione previste dal comma 6 del citato articolo 9-bis del D.L. 50/2017, (inizio o cessazione dell’attività, non normale svolgimento della stessa e ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito), il decreto del 23/03/2018, all’articolo 2 (Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale), definisce ulteriori cause di esclusione. In particolare, prevede che i 69 ISA approvati non si applichino nei confronti:

a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

b) dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;

d) degli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

e) delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

f) delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;

g) delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Dagli studi di settore agli ISA

Per effetto dell’art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2514) gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1047), si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Di conseguenza, come stabilito dal comma 18 del citato articolo 9-bis del D.L. 50/2017, «Le disposizioni normative e regolamentari relative all’elaborazione e all’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui si applicano gli indici»

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 marzo 2018, recante: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche». – (Omissis gli allegati) – Per il testo integrale del decreto si rimanda al sito della Gazzetta Ufficiale.




5 per mille per 49mila enti. Sul sito dell’Agenzia delle entrate gli elenchi degli ammessi e degli esclusi del 2016

Sono disponibili online gli elenchi per la destinazione del 5 per mille con i numeri relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Le liste degli ammessi e degli esclusi, insieme agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio, sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “5 per mille”. Ad accedere al 5 per mille 2016 sono stati quasi 49mila enti, tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, e 8.096 Comuni.

Il mondo del 5 per mille 2016 in cifre

Gli elenchi pubblicati sul sito delle Entrate sono suddivisi in base alle categorie ammesse: enti del volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche. In totale, la platea dei beneficiari è di 48.966 enti. In testa, il mondo del volontariato, con 40.742 enti; a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (7.698), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (418) e quelli che operano nel settore della sanità (108). Presenti anche i Comuni (in tutto 8.096) ai quali, per il 2016, sono destinati 15,2 milioni di euro.

Ricerca, prosegue l’impegno per trovare una cura

L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro occupa la prima posizione sia tra gli enti impegnati nella ricerca sanitaria sia tra quelli che operano nel settore della ricerca scientifica. Nel caso della ricerca sanitaria, sono oltre 374mila le scelte espresse, grazie alle quali il beneficio supera i 16,7 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica superano il milione i contribuenti che hanno optato per l’AIRC, cui vanno oltre 39,5 milioni di euro.

Volontariato, la parola ai contribuenti

Quasi 380mila delle scelte espresse nel 2016 per il mondo del volontariato sono andate a Emergency, che continua in testa alla classifica e si vede assegnare 13,5 milioni di euro. A seguire, Medici senza Frontiere, (scelta da quasi 279mila contribuenti) per un importo di oltre 11,4 milioni di euro. (Così, comunicato stampa Agenzia entrate del 13 aprile 2018)

 




Istanze di interpello: gli indirizzi a cui inviare le richieste

A seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, il direttore delle Entrate ha definito gli indirizzi telematici cui inviare le richieste per gli interpelli “centrali”, contenuti nel provvedimento del 1° marzo 2018 prot. n. 47688/2018 (link esterno al sito internet dell’Agenzia delle Entrate). Restano invece validi gli indirizzi regionali per tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, indicati nel Provvedimento del 4 gennaio 2016.

A chi presentare l’istanza

Le richieste di interpello vanno presentate alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto istante in caso di quesiti riguardanti i tributi erariali oppure alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello in caso di quesiti riguardanti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

La richiesta può essere presentata tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure via Pec agli indirizzi indicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Le Amministrazioni Centrali dello Stato, gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione, i soggetti non residenti, le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero (cosiddetti “neo residenti”) e i contribuenti che presentano l’interpello sui nuovi investimenti devono, invece, presentare la richiesta di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione può avvenire tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (all’indirizzo via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma), tramite Pec (interpello@pec.agenziaentrate.it) oppure via mail all’indirizzo div.contr.interpello@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti, comprese le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero e i soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti, che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

I soggetti in regime di cooperative compliance, infine, devono rivolgere i propri interpelli all’Ufficio Adempimento Collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi Contribuenti, tramite Pec, all’indirizzo dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, via mail all’indirizzo dc.acc.ucc@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti privi di Pec, o tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. (Comunicato stampa Agenzia entrate del 12 aprile 2018)




Società a responsabilità limitata “agricola” nel consolidato nazionale: l’opzione per comportamento concludente e le modalità di determinazione del reddito d’impresa con criteri catastali

Comportamento concludente per la validità di un opzione, accesso al consolidato fiscale, fruizione del beneficio ACE, possibilità di scegliere di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e interessi passivi indeducibili degli esercizi precedenti. Sono questi i temi affrontati dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 28 del 11 aprile 2018, nel rispondere ad una serie di quesiti di una società agricola di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che ha optato per il regime c.d. “catastale”, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Opzioni. Il “comportamento concludente” può consistere nella scelta assunta in sede di versamento delle imposte

Di indubbia rilevanza, è il chiarimento, di portata generale, secondo cui comportamento concludente rilevante ai fini della validità di un opzione può consistere nel versamento delle imposte in applicazione del regime fiscale scelto. Secondo l’Agenzia, infatti, ferma restando la sanzionabilità dell’omessa comunicazione dell’opzione, il comportamento concludente posto in essere dal contribuente – consistente nel versamento delle imposte in applicazione del regime catastale e nella successiva consacrazione della scelta di tale regime nel Modello Redditi – consente il concretizzarsi della possibilità di determinare il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.

L’opzione per il regime “catastale” della consolidata non esclude dal regime della tassazione di gruppo

In mancanza di una norma che escluda espressamente la partecipazione al regime della tassazione di gruppo, le società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale, possono accedere, in qualità di consolidate, al regime della tassazione di gruppo. Ciò, naturalmente, puntualizza l’Agenzia delle entrate, a condizione che sussistano, sin dall’inizio del periodo d’imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni per l’accesso al regime della tassazione di gruppo.

Possibile rateizzare le plusvalenze realizzate nei periodi in cui si è optato per il c.d. regime “catastale”

La società agricole, che determinano “catastalmente” il reddito, possono scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e realizzate in costanza del regime catastale, sempreché ricorrano i requisiti normativamente richiesti. Questo perchè, l’articolo 5 del D.M. 213 del 2007 contiene un espresso riferimento all’intero articolo 86 del TUIR, (fra le quali sono comprese le plusvalenze rateizzabili di cui al citato comma 4)

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 11 aprile 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società a responsabilità limitata che riveste la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell’opzione per mezzo di comportamento concludente – Possibilità – Comportamenti rilevanti – Adempimenti di carattere fiscale – Versamenti delle imposte e relativa dichiarazione dei redditi – Irrilevanza di atti di carattere civilistico (nella specie calcolo delle imposte rappresentato nel bilancio) – Consolidato nazionale – Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo – Opzione per il regime “catastale” – Ammissibilità della possibilità di optare, in qualità di consolidata, per il regime della tassazione di gruppo insieme alla propria controllante – Fondamento – Utilizzo delle eccedenza ACE formata da una società idonea alla sua “produzione” – Limiti – Possibilità di scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, Tuir le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili realizzate in costanza del regime catastale – Fondamento – Inapplicabilità delle disposizioni in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili ex articolo 96, comma 4, Tuir – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM dell’Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del DPR 22/12/1986, n. 917 – DPR 10/11/1997, n. 442

Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola: le condizioni per l’opzione e le modalità di determinazione del reddito d’impresa applicando i criteri catastali

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50 E del 1° ottobre 2010, con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell’opzione e sua efficacia nella determinazione del reddito – Applicazione della disciplina delle società non operative – Possibilità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM dell’Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724

Si ricorda che le disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) hanno trovato attuazione con il regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 settembre 2007, n. 213 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2007, pag. 3421)