Split payment. Rinviata la pubblicazione degli elenchi

La pubblicazione degli elenchi provvisori delle società controllate e quotate soggette alle disposizioni di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, prevista per il 20 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 5-ter, comma 2, del D.M. 27 giugno 2017, è rinviata al prossimo 31 ottobre. Tale rinvio è dovuto all’attivazione di una specifica applicazione informatica che sarà in linea sul sito del Dipartimento delle Finanze e che consentirà alle società interessate di segnalare direttamente eventuali incongruenze o errori, oltre che facilitare la consultazione degli elenchi stessi. (Cfr. comunicato Mef del 20 ottobre 2017)

 




Revisori. Ritenuti validi, ai fini della maturazione dei 20 crediti 2017, tutti i corsi svolti entro il 2018, conformi al Programma 2017

Proroga anche per la formazione continua dei revisori

Con circolare del 19 ottobre 2017, n. 28, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, oltre a fornire ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti, dispone che la data ultima per l’assolvimento dei 20 crediti 2017 non è il 31 dicembre 2017 ma il 31 dicembre 2018. Tale elasticità, continua il documento RGS, non è concepita, né potrebbe riprodurne gli effetti, come proroga di un adempimento normativamente previsto che solo una disposizione di rango primario potrebbe contemplare. Ciò comporta che anche per l’anno 2018 il revisore legale è tenuto ad adempiere all’obbligo formativo, in modo autonomo rispetto ai crediti da maturare nell’ambito della formazione 2017, in

conformità ai contenuti del Programma annuale di formazione 2018.

Link al testo della circolare del 19 ottobre 2017, n. 28, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro – Attuazione dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17/07/2016, n. 135




Detrazioni in caso rapporto a tempo determinato, interessi passivi derivanti da mutuo e somme erogate dall’Università. In tre risoluzioni chiarimenti

Istruzioni sui compensi per il servizio di volontariato civile

Sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, le risoluzioni:

  • 127/E del 18/10/2017 che riguarda la qualificazione reddituale dei compensi percepiti per il servizio di volontariato civile ed il calcolo delle detrazioni per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • 128/E del 18/10/2017 che fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme erogate dall’Università derivanti da finanziamenti europei nell’ambito dell’iniziativa COST;
  • 129/E del 18/10/2017 sulla detraibilità, in capo al coniuge superstite, degli interessi passivi derivanti da un contratto di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale.

 

 




Conversione del D.L. per la Cd. Rottamazione-bis: inizia al Senato l’iter parlamentare

Disegno di legge (A.S. 2942) e Relazioni

Diffuse le relazioni al Disegno di legge (A.S. 2942) di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148

Link al testo del Disegno di legge A.S. 2942 e delle relazioni (illustrativa e tecnica) – Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (DL), recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili 

In G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017, scadenza il 15 dicembre 2017

 




Presentata la Legge di bilancio “Milleproroghe” 2018

Proroghe per “Nuova Sabatini, agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il superammortamento e l’iperammortamento e Bonus cultura per i diciottenni.

Di seguito il proroghe annunciate:

  • Blocco tributi e addizionali locali – Si proroga per il 2018 lo stop all’aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali.
  • Competitività – Sono confermate molte misure di contenimento della pressione fiscale e sviluppo, già contenute nella precedente legge di bilancio, quali le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il superammortamento e l’iperammortamento.
  • Sostegno investimenti Pmi (Nuova Sabatini) – Per assicurare continuità operativa e qualificare maggiormente gli investimenti in chiave “Industria 4.0.” è prorogata la misura di promozione delle piccole e medie imprese nota come “Nuova Sabatini”.
  • Bonus cultura per i diciottenni – Viene confermata la misura introdotta nel 2016. I giovani che compiono 18 anni nel 2018, attraverso apposita piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro spendibili per l’acquisto di biglietti del teatro o del cinema, l’acquisto di libri e musica registrata, per l’ingresso ai musei.
  • Misure per il Mezzogiorno – Viene rifinanziata per il biennio 2018-2019 la misura che prevede l’ampliamento del credito di imposta per acquisto di bene strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud. Vengono prorogate le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, agevolazioni complementari a quelle già previste dalla normativa nazionale. Tra gli altri interventi figurano l’incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione rifinanziando la programmazione 2014-2020 e l’istituzione del Fondo imprese Sud volto alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese.



Obbligo formativo: nel programma di formazione continua incluse le materie relative ai revisori degli enti locali

Modificato il programma per la formazione continua

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 183112 dell’11 ottobre 2017 è stato adottato un aggiornamento del programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali. Rispetto alla precedente determina n. 37343 del 7 marzo 2017, nel programma annuale sono incluse le materie relative alla formazione dei revisori degli enti locali. La frequenza di corsi relativi a queste materie consente ai revisori degli enti locali – o canditati all’iscrizione nel relativo elenco – di maturare, se revisori legali, anche i crediti richiesti dall’iscrizione al registro della revisione legale.

La determina e l’allegato programma sono prelevabili dal link sotto riportato:

Link al testo Determina del Ragioniere Generale dello Stato dell’11 ottobre 2017, recante: «Aggiornamento del programma annuale di Formazione Continua ex art.5 D.lgs. n.39 del 2010»

Vedi, anche: “Formazione a distanza CNDCEC: da metà ottobre al via il Corso E-Learning per Commercialisti revisori di enti locali”




Bozza in consultazione del principio OIC 11: la “Rappresentazione sostanziale” trova ingresso nei postulati del bilancio d’esercizio

Finalità e postulati del bilancio d’esercizio. In arrivo modifiche

La Direttiva 2013/34/UE all’art. 6, paragrafo 1, lettera h), prevede che: «la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell’operazione o del contratto in questione» …; nel successivo comma 3 prevende, inoltre, che «Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h)».

Il D.Lgs. 139/2015 di «Attuazione della direttiva 2013/34/UE» all’art. 6, comma 3, prevede la sostituzione nell’art. 2423‐bis n. 1) della locuzione «nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato», con l’introduzione del numero 1-bis), il quale, afferma che «la rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto». Quest’ultima formulazione, esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form), specificando che esso fa riferimento alla «rilevazione e presentazione delle voci».

Questo, il fondamento normativo di una delle più importanti statuizioni contenute nella bozza del principio n. 11, di seguito riportato:

4.3 Rappresentazione sostanziale (sostanza dell’operazione o del contratto)

21. L’articolo 2423 bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile prevede che: «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto».
22. A tale postulato generale si è conformata l’elaborazione dei principi contabili da parte dell’OIC. Le definizioni, le condizioni richieste per l’iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l’attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale.
23. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici.
24. L’analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l’unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria. Ad esempio, l’OIC 23 Lavori in corso su ordinazione indica le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o viceversa una singola commessa è frazionata in differenti fasi o opere.

(ndr. nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte si chiarirà che al ricorrere di fattispecie, diffuse nella prassi, che non trovano nei canoni generali dei parr. 22-24 criteri sufficienti ed appropriati per essere rappresentate correttamente, l’OIC prevede gli specifici trattamenti ne pertinenti principi contabili, così come, peraltro, già fatto negli OIC emanati nel dicembre del 2016 (*).

Link alla bozza di OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio (Link al sito web della l’Oic – Organismo italiano di contabilità)


Nota (*) – Vedi: “L’OIC aggiorna 20 principi contabili nazionali a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015

 




Modifiche agli OIC: pubblicate in consultazione le proposte emendative

Gli emendamenti, approvati dal Consiglio di Gestione OIC del 9 ottobre 2017 (osservazioni entro il 13 novembre 2017), hanno riguardato i seguenti principi contabili:

OIC 12 – Contabilizzazione delle rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da cambiamento di stima;
OIC 12 e OIC 25 – Rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale in forma abbreviata;
OIC 16 e OIC 24 – Svalutazione di beni precedentemente rivalutati;
OIC 17 – Eliminazione paragrafo delle motivazioni alla base delle decisioni assunte;
OIC 19 – Classificazione di un debito commerciale scaduto e rinegoziato;
OIC 19 – Trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito;
OIC 21- Determinazione del costo di acquisto di una partecipazione in caso di pagamento differito;
OIC 29 – Classificazione dei cambiamenti di stima -Eccedenze dei fondi;
OIC 32 – Classificazione a conto economico delle variazioni di fair value dei derivati non di copertura al momento dell’eliminazione contabile del derivato;
OIC 32 – Significato della previsione di rilascio della riserva di copertura in presenza di perdite non recuperabili;
OIC 32 – Modifica al paragrafo delle motivazioni alla base delle decisioni assunte per i contratti di acquisto/vendita di Merci;
OIC 32 – Acquisto/vendita di merci;
OIC 32 – Derivati incorporati -valutazione dell’elemento coperto nelle Coperture di fair value.

Link al testo delle proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili pubblicati nel 2016 (Link al sito web della l’Oic – Organismo italiano di contabilità)




Rottamazione-bis: le norme sulla riammissione degli esclusi e per l’estensione fino ai carichi al 30 settembre 2017


 

Al via la rottamazione-bis

Le disposizioni in bozza, del D.L. recante: disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili approvato dal Consiglio dei Ministri, il 13 ottobre 2017, riguardanti la cd. Rottamazione

(Per il testo del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», clicca qui.)

TITOLO II
Definizione agevolata dei carichi per crediti previdenziali e fiscali

ART.?
(Differimento termini e regolarizzazione istanze respinte)

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.


In pratica, via consentito al contribuente di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i debitori che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito.


2. All’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: “13-quater. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di cui al comma 1 provvedendo a:
 a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all’agente della riscossione, con le modalità esclusivamente telematiche e in conformità alla modulistica modello pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;
 b) pagare, con le modalità di cui comma 7:
1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;
2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
13-quinquies. Nell’istanza di cui al comma 13-quater, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l’impegno di cui al comma 2.
13-sexies. A seguito della presentazione dell’istanza prevista dal comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:
a) entro il 31 marzo 2018, l’importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-quater;
b) entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e 13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.”.


Se le disposizioni della bozza di decreto saranno confermate, viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile.


ART.?
(Definizione agevolata dei carichi affidati al 30 settembre 2017)

1. Salvo quanto previsto nei commi da 2 a 7 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere definiti estinti secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato “Decreto”.
2. Ai fini della definizione, la dichiarazione di adesione alla definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo è presentata, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità esclusivamente telematiche e in conformità alla modulistica modello pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
4. L’agente della riscossione:
a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 1, invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso previsto dal comma 3-ter dell’articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell’articolo 6 dello stesso Decreto.
5. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell’articolo 6 del Decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.
6. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 1, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
7. In deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione prevista dal comma 1 del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Non si applicano le disposizioni previste dall’alinea dell’articolo 6, comma 8, del Decreto, aventi ad oggetto l’adempimento dei versamenti relativi ai piani rateali in essere.


Esteso l’ambito temporale della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. Secondo la bozza di decreto, la definizione per carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Non si applicano le disposizioni previste dall’alinea dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, aventi ad oggetto l’adempimento dei versamenti relativi ai piani rateali in essere.


Il testo del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

 




Misure urgenti con estensione e proroga della “rottamazione delle cartelle”

Il Consiglio dei Ministri, del 13 ottobre 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Tra le misure principali, si segnalano le seguenti:

Estensione della rottamazione dei carichi fiscali e contributivi

La misura, conosciuta come ‘rottamazione delle cartelle’, amplia la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il D.L. 193/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all’agente della riscossione (si versano le cifre del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora). In particolare:

  • viene consentito al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito;
  • viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile;
  • si amplia il raggio d’azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente ‘rottamazione’ comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016). Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’Iva sull’acquisto di beni e servizi, strumento efficace per contrastare l’evasione fiscale e attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato, viene ulteriormente esteso. Vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.

Investimenti pubblicitari

Le imprese e i lavoratori autonomi possono fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali.

Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, e aumenta al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.




Solo agli amministratori soci che rinunciano alle quote di TFM si applica il principio del c.d. #incasso giuridico

La rinuncia dei soci amministratori al TFM equivale all’incasso (c.d. giuridico), delle quote delle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa accantonate, con conseguente applicazione delle ritenute da parte della società. Questa è la risposta dell’Agenzia delle entrate, contenuta nella risoluzione n. 124 E del 13 ottobre 2017, ad un interpello sugli effetti fiscali derivanti da tale fattispecie, tanto in capo all’interpellante quanto in capo agli amministratori (soci e non soci).

Link al testo della -Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124 E del 13 ottobre 2017, con oggetto: OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co., Co.Co.Pro.) – Credito del socio nei confronti della società – Rinuncia – Rinuncia al trattamento di fine mandato (rinuncia alle quote di TFM accantonate) da parte degli amministratori (soci e non soci) in qualità di persone fisiche – Regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia – Ritenuta alla fonte da parte della società – Necessità – Fondamento – Determinazione del reddito – Rinuncia del socio ad un credito nei confronti della società – Sopravvenienza attiva – Esclusione – Condizioni Ambito di applicazione dell’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR Art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Artt. 88, 94, 101 e 105 del DPR 22/12/1986, n. 917




Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: i chiarimenti dell’Agenzia per intermediari e locatori

Affitti brevi. Gli attesi chiarimenti

A quali contratti si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi, chi sono gli attori coinvolti, cosa devono fare intermediari e locatori, chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti. Sono questi i punti centrali della circolare n. 24/E, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro degli adempimenti, anche alla luce delle questioni emerse nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati.

Focus sulle caratteristiche dei contratti

Secondo quanto previsto dal D.L. 50/2017 (manovra correttiva 2017), ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, può applicarsi, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%. Sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti. Le nuove norme si applicano esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa.

Tipologia di immobili e servizi

Quanto agli immobili, restano fuori dalle nuove regole quelli situati all’estero e quelli che non hanno finalità abitative: la locazione deve quindi riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell’abitazione. Il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell’alloggio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, come, ad esempio, la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata. Restano invece fuori i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell’immobile, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche. La circolare chiarisce inoltre che non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale.

I chiarimenti sulle sanzioni

Le ritenute si applicano ai canoni e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017: gli intermediari erano quindi tenuti a versarle entro il 16 luglio 2017. Tuttavia, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, gli uffici dell’Agenzia potranno escludere le sanzioni per l’omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre 2017. Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre e da versare entro il 16 ottobre 2017. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 poiché l’adempimento deve essere effettuato nel 2018. Sull’argomento, la circolare chiarisce che l’incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore.

Gli intermediari coinvolti e l’applicazione della ritenuta

Le nuove regole riguardano tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve, a prescindere dal fatto che siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano né la forma giuridica del soggetto che intermedia (forma individuale o associata) né la modalità con cui l’attività è svolta (che può riferirsi ai contratti di locazione stipulati on line e off line). La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. In ogni caso la materiale disponibilità delle somme impone all’intermediario di effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare all’erario. In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è quindi tenuto a trattenere la ritenuta, anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2017)

 Per saperne di più:

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 ottobre 2017, con oggetto: CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta – Art. 4, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017




Riforma della legge fallimentare: via libera alla delega al Governo

Il Senato approva definitivamente la delega al Governo per la riforma del fallimento

Il Senato ha approvato definitivamente il Ddl n.2681, Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. (link al sito www.senato.it)

Il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali

Il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell’insolvenza.

Il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

La legge delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per riformare:

  • le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare);
  • la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);
  • il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell’esercizio della delega il Governo deve “tenere conto” della normativa UE (sono espressamente richiamati il Regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza e la Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza), nonché dei principi della model law, elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale – UNCITRAL.

La riforma, per delega interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”. La modifica terminologica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie.

Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d’ufficio, attualmente disciplinata dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999.

La riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza.

Il modello processuale dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall’art. 15 della legge fallimentare. Il procedimento dovrà caratterizzarsi per particolare celerità, anche nella fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l’insolvenza.

A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici. Per quanto riguarda l’autorità giudiziaria territorialmente competente il Governo deve procederne all’individuazione ricorrendo alla nozione di “centro degli interessi principali del debitore“.

Il Governo dovrà dunque applicare l’articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, che definisce il centro degli interessi principali come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d’interessi ad essere titolari dell’apertura della procedura d’insolvenza.

Il Governo dovrà inoltre:

  • prevedere priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio;
  • uniformare, semplificando, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • prevedere che la notificazione degli atti nei confronti del debitore professionista o imprenditore venga effettuata attraverso posta elettronica certificata, attingendo al registro delle imprese ovvero all’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
  • ridurre i costi e la durata delle procedure concorsuali; la delega prevede di responsabilizzare gli organi di gestione e di contenere le ipotesi di prededuzione;
  • riformulare le disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi;
  • assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza;
  • istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione;
  • armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle direttive 2008/94/CE sulla Protezione dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro e 2001/23/CE sulla Tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento della proprietà di un’impresa.



Formazione continua del Revisore legale: le faq RGS in vista della scadenza di fine anno

Formazione continua del Revisore legale. Diffuse la Faq Mef
Formazione continua del Revisore legale. Diffuse la Faq Mef

Tenuto conto che la legge prevede 20 crediti per anno, in ragione di 60 per il triennio, occorre acquisire i 20 crediti stessi entro la fine dell’anno di riferimento. Non sono previsti esoneri. Sono esentati dall’obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi. Sono solo alcuni dei chiarimenti, diffusi dal sito web della Ragioneria Generale dello Stato nella formula della risposta a precisa domanda, di seguito pubblicati.

(Faq): Formazione continua del Revisore legale

Domanda n.1

In cosa consiste l’obbligo di formazione continua?

Risposta

La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

Domanda n.2

Quale rapporto credito – ora è considerato valido ai fini dell’erogazione della formazione? È possibile approssimare le frazioni di ora per ottenere un credito?

Risposta

Vale la regola secondo cui un’ora di partecipazione equivale a un credito.

È esclusa la possibilità di comunicare una frazione di credito (per esempio: 0,5 crediti). In caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l’ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti). .

Domanda n.3

Come può essere assolto l’obbligo di formazione?

Risposta

I revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a tre diverse categoria di soggetti:

1) gli enti accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze;

2) lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze;

3) gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.

Domanda n.4

Entro quale termine annuo il revisore iscritto al Registro deve acquisire i 20 crediti formativi?

Risposta

La maturazione dei crediti deve essere completata nell’ambito del periodo formativo, che si articola in tre anni. Tenuto conto che la legge prevede 20 crediti per anno, in ragione di 60 per il triennio, occorre acquisire i 20 crediti stessi entro la fine dell’anno di riferimento.

Eventuali proroghe non potrebbero che essere previste mediante apposita disposizione normativa. Parimenti, è necessaria una disposizione normativa al fine di poter compensare i crediti mancanti in un determinato anno con quelli eccedenti conseguiti in altro anno dello stesso triennio.

Domanda n.5

Che cosa comporta il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua?

Risposta

L’articolo 24 del decreto legislativo n. 39/2010 include il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione o aggiornamento professionale tra le fattispecie sanzionabili.

Domanda n.6

Dove si può trovare un elenco degli enti accreditati (società, enti pubblici o privati, istituti ed ordini) per l’erogazione dei corsi valevoli ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Come indicato dalla Circolare RGS n. 26 del 6 luglio 2017

(Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro), l’elenco delle società e degli enti accreditati alla formazione è stato pubblicato nell’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della revisione legale. Poiché non sono previsti termini entro i quali inoltrare al Ministero le istanze di accreditamento, tale elenco è aggiornato in funzione dei nuovi accreditamenti.

Domanda n.7

Come posso accedere ai corsi a distanza del Ministero dell’economia e delle finanze per la formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Il Ministero ha predisposto una piattaforma digitale per l’erogazione di corsi a distanza, riguardanti i principali tra i temi inclusi nel programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 37343/2017 (pubblicata sul sito della revisione legale). Tali corsi sono aperti a tutti gli iscritti al registro e hanno la finalità di consentire un agevole accesso ai temi essenziali allo svolgimento degli incarichi di revisione. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l’Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Domanda n.8

I corsi di formazione frequentati dai professionisti presso gli Ordini professionali di appartenenza (es. Ordine dei Dottori Commercialisti) sono riconosciuti ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Si. Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede al comma 10 che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro presso gli Albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, purché sia conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 37343 del 7/3/2017, consultabile sul sito istituzionale della revisione legale.

Sono validi anche i corsi frequentati presso altri Ordini territoriali.

Le comunicazioni al registro sono a carico dell’Ordine e non del professionista.

Domanda n.9

I corsi di formazione frequentati presso gli Ordini professionali da revisori non iscritti agli Ordini stessi sono validi ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

La possibilità per i revisori legali non iscritti a un Ordine professionale di maturare i crediti necessari all’assolvimento degli obblighi formativi è condizionata all’accreditamento dell’Ordine presso il Ministero.

Domanda n.10

L’offerta formativa che le società di revisione organizzano al proprio interno, per essere riconosciuta, deve necessariamente coprire almeno i 10 crediti formativi delle materie caratterizzanti? Deve necessariamente riguardare i 20 crediti annuali complessivi?

Risposta

Non sono previsti particolari vincoli ai fini della validità di una determinata offerta formativa, se non quelli della corrispondenza con uno o più temi del programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Una società di revisione può pertanto organizzare al proprio interno anche un solo corso, in una materia caratterizzante o anche non caratterizzante.

Ciò non esime il dipendente o il responsabile della revisione presso una determinata società di revisione ad assolvere il proprio obbligo formativo maturando tutti i 20 crediti richiesti per ogni anno.

Domanda n.11

Il revisore iscritto nella sezione B del Registro (ex inattivo) è tenuto all’obbligo di formazione continua?

Risposta

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, l’obbligo della formazione riguarda tutti gli iscritti al registro, a prescindere dalla titolarità di incarichi di revisione legale e inclusi, quindi, coloro che sono collocati nella Sezione B del Registro.

Domanda n.12

Il revisore iscritto alla sezione B (ex inattivo) deve preventivamente aver svolto la formazione prima di assumere un nuovo incarico?

Risposta

No. La Legge dispone che tutti gli iscritti al Registro sono tenuti al rispetto dell’obbligo di formazione continua. In ragione dell’estensione di tale obbligo a tutti gli iscritti al registro, viene meno la necessità di svolgere preventivamente un apposito corso prima dell’accettazione di un incarico.

Domanda n.13

In merito all’obbligo di formazione continua dei revisori legali, sono previsti esoneri per maternità, infermità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione?

Risposta

No, non sono previsti esoneri. L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 non prevede esoneri all’obbligo formativo nei casi di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione. Sono esentati dall’obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.

Domanda n.14

Il revisore che desidera cancellarsi volontariamente dal registro della revisione legale è obbligato a seguire la formazione nell’anno della cancellazione?

Risposta

No. Sebbene l’esclusione dell’obbligo formativo nell’anno della cancellazione volontaria non sia espressamente prevista dalle disposizioni vigenti, si ritiene l’esclusione stessa rispondente alle finalità della disciplina. Infatti, sarebbe privo di senso assoggettare un revisore, che, cancellandosi dal registro, non potrà svolgere incarichi di revisione legale, agli obblighi di formazione nelle relative materie.

Domanda n.15

Nel caso in cui il revisore decidesse di cancellarsi dal registro perché, non essendo titolare di incarichi di revisione legale, non può o non intende seguire corsi di formazione, può successivamente reiscriversi?

Risposta

Nei casi di cancellazione volontaria (che è prevista, ovviamente, soltanto in relazione alla scelta di non frequentare corsi di formazione) il revisore legale può presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, se in possesso dei requisiti per l’iscrizione, senza ulteriori esami. Occorre tenere presente, tuttavia, che nel regime antecedente al decreto legislativo n. 39/2010, i requisiti per l’iscrizione al registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, in tale previgente regime, non era necessario essere in possesso di diploma di laurea. Si suggerisce pertanto, prima di procedere alla cancellazione volontaria, di accertare sempre, eventualmente rivolgendosi al registro, l’effettiva possibilità di reiscriversi.

Domanda n.16

Da quando decorre l’obbligo formativo per un revisore che si è iscritto al registro?

Risposta

Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

Domanda n.17

A quali comunicazioni nei riguardi del registro è tenuto il revisore al fine di aggiornare la sua posizione in merito all’assolvimento degli obblighi della formazione?

Risposta

Il revisore che ha adempiuto all’obbligo formativo non è tenuto a nessuna comunicazione al registro. L’aggiornamento del registro infatti è a carico dell’ente che ha organizzato la formazione, sia esso un ordine professionale o un ente pubblico o privato che è stato accreditato.

Domanda n.18

Sono validi i corsi in materia di revisione degli enti locali?

Risposta

Ad oggi, i corsi in materia di revisione degli enti locali non sono validi, in quanto le relative materie non sono incluse nel programma annuale del Ministero (determina 37343/2017). La ragione dell’esclusione riguarda la differente disciplina normativa della contabilità, dei bilanci e dei controlli, rispettivamente, della revisione legale e della revisione presso gli enti locali. Tuttavia, al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri relativi alla formazione, è in corso l’aggiornamento del suddetto programma annuale, al fine di includere anche le materie relative alla revisione degli enti locali.

Domanda n.19

Sono assoggettati agli obblighi della formazione anche i professionisti collocati in elenchi speciali degli Albi di appartenenza?

Risposta

Sì, sono altresì assoggettati agli obblighi di formazione anche quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi previsti per l’iscrizione all’Albo.

Per saperne di più:

Il programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010

Con determina (con l’allegato programma) del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.

 

Link al testo della determina prot. n. 37343 del 7 marzo 2017




Pensioni professionisti: cumulo gratuito, dal Ministero del Lavoro nulla osta alla circolare INPS

Ok del ministero del Lavoro alla circolare Inps che disciplina il cumulo gratuito dei contributi versati alle casse previdenziali dei professionisti
Ok del ministero del Lavoro alla circolare Inps che disciplina il cumulo gratuito dei contributi versati alle casse previdenziali dei professionisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alla Direzione Generale dell’INPS il nulla osta allo schema di circolare concernente il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle  casse di previdenza dei professionisti.




Dal 12 ottobre 2017, disponibile il corso E-learning gratuito CNDCEC per l’assolvimento dell’obbligo di formativo dei revisori

Il CNDCEC organizza un corso E-learning in materia di revisione legale dei conti
Il CNDCEC organizza un corso E-learning in materia di revisione legale dei conti

Con Informativa n. 46/2017 CNDCECdel6 ottobre 2017 diffusi i dettagli tecnici per la fruizione del corso E-learning in materia di revisione legale dei conti organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e offerto gratuitamente agli iscritti nell’albo.

Come anticipato, il corso consentirà di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l’anno 2017 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Il corso sarà, infatti, articolato in un numero di ore pari a 20 ed avrà ad oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale (materie del Gruppo A del programma formativo adottato con determina della Ragioneria Generale dello Stato del 7 marzo 2017, riconducibili alle materie indicate nel raggruppamento C.2 “Revisione aziendale e controllo legale dei conti” dell’elenco materie allegato al Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

Sarà anche possibile fruire di singoli moduli didattici della durata di un’ora che consentiranno di acquisire 1 CFP.

Il corso E-learning, il cui programma è prelevabile nel sito www.commercialisti.it, sarà fruibile, a partire dal 12 ottobre 2017.

Nei prossimi giorni, collegandosi al citato sito web all’indirizzo www.commercialisti.it e cliccando sull’apposito bannerE-Learning Revisione Legale” sarà possibile accedere alla sezione dedicata di Concerto, piattaforma on-line per la formazione a distanza.

Per fruire dei moduli E-Learning, all’utente che abbia già seguito dei corsi sulla piattaforma verrà richiesto di effettuare il login utilizzando le credenziali di accesso già in suo possesso. L’utente che invece non abbia mai utilizzato tale piattaforma potrà registrarsi gratuitamente e iniziare subito a visualizzare le lezioni.

Al fine di maturare i crediti formativi sarà necessario visualizzare l’intero filmato del corso, della durata di un’ora, secondo i tempi stabiliti dallo stesso utente e rispondere alle domande di un questionario finale che, ove non superato, sarà comunque possibile ripetere. Al partecipante verranno, inoltre, poste delle domande intermedie di verifica della effettiva presenza ed attenzione al corso. Al termine di ogni modulo didattico e dopo il superamento del questionario finale, il sistema attribuirà un credito formativo e genererà un attestato di partecipazione.




Revisori legali. Al via la formazione on line gratuita sul portale Mef

7 i moduli per gli iscritti al registro della revisione legale

Dal 5 ottobre 2017, sono accessibili agli iscritti al registro della revisione legale i corsi predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, previsto dall’ art. 5 (Formazione continua) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), che ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. I corsi consistono in moduli riguardanti le principali materie che caratterizzano la preparazione professionale del revisore, suddivise tra materie caratterizzanti la revisione e materie riguardanti, tra l’altro, la contabilità generale, il bilancio di esercizio e consolidato, i principi contabili nazionali e internazionali e il diritto societario. I 7 moduli accessibili saranno integrati, con due successivi rilasci a partire dalla fine del mese di ottobre, con quelli necessari a colmare l’intero debito formativo.

La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l’Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Come accedere ai corsi Mef:

Link alla guida operativa per l’accesso alla piattaforma di formazione a distanza per i revisori legali (al sito www.revisionelegale.mef.gov.it)

Si ricorda che il citato art. 5 (Formazione continua) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135  (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. Tale obbligo ai sensi dell’art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, anche il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019decorre da tale data. Inoltre, ai sensi del comma 2 e del comma 10 del medesimo articolo 5, l’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Adottato con determina prot. n. 37343 del 7/03/2017 del Ragioniere Generale dello Stato il suddetto programma annuale, con circolare 6 luglio 2017, n. 26, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha dettato le prime istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010

Con determina (con l’allegato programma) del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.

Link al testo della determina prot. n. 37343 del 7 marzo 2017




Formazione a distanza CNDCEC: da metà ottobre al via il Corso E-Learning per Commercialisti revisori di enti locali

Da metà ottobre al via il Corso E-Learning per Commercialisti revisori di enti locali
Da metà ottobre al via il Corso E-Learning per Commercialisti revisori di enti locali

Il corso è articolato in dodici moduli di circa 1 ora, fruibili separatamente, ciascuno dei quali consentirà, previo superamento dei test, di acquisire 1 credito formativo professionale in materia C7bis.

Il corso sarà reso disponibile a tutti gli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale dalla seconda metà del mese di ottobre sul sito www.commercialisti.it. I colleghi interessati potranno accedere alla piattaforma inserendo come login il codice fiscale e la password in loro possesso se hanno già utilizzato il sito, ovvero, se sono al primo accesso, la password fadcndcec. Il sistema erogherà online i test e la valutazione. Al termine di ciascun modulo l’attestazione della fruizione e dei crediti maturati sarà automaticamente trasmessa via mail all’iscritto ed archiviata nell’area del portale CNDCEC dedicata ai certificati.

 




Spesometro: prorogato al 16 ottobre 2017 il termine per la trasmissione

Proroga trasmissione Spesometro I semestre 2017
Proroga trasmissione spesometro I semestre 2017

Posticipato al 16 ottobre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017. La proroga è prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, che oggi ha firmato il provvedimento. (Cfr. comunicato Mef del 4 ottobre 2017)




Online le risposte Mef ai quesiti sulle novità introdotte dalla normativa Antiriciclaggio

Il Mef – Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet una serie chiarimenti che riguardano le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs.90 del 2017 che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231. I chiarimento forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda.

Tra le questioni trattate:

  • l’adeguata verifica semplificata;
  • l’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone;
  • il divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore;
  • i passaggi di denaro tra legale rappresentante e socio, tra due società aventi lo stesso amministratore;
  • il pagamento parte in contanti e parte in assegno.
 Domande
  1. Quale procedura occorre attivare per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione o applicazione della normativa di competenza della Direzione?
  2. In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?
  3. Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del D.Lgs.21 novembre 2007, n.231, come modificato dal D.Lgs.25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale?
  4. Quali sono i limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività di compro oro, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92?
  5. Ai fini del superamento della soglia che, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, limita a 500 euro l’utilizzo del pagamento in contanti delle operazioni di compro oro, rileva il pagamento effettuato in diverse rate, ciascuna di importo inferiore alla soglia?
  6. Qual è il regime applicabile ai libretti al portatore nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della norma di cui all’articolo 49, comma 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, che ne vieta l’emissione e il termine ultimo previsto dalla stessa norma per l’estinzione dei libretti esistenti?
  7. Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, relativo alla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore?
  8. Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”?
  9. Quale è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?
  10. E’ possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro?
  11. A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?
  12. A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 3.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra?
  13. Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, è possibile il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di legge?
  14. È possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l’elevazione dell’eventuale protesto, in denaro contante qualora l’importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge?
  15. L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio?
  16. L’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni interessa anche i trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM?
  17. Come deve operare la SIM a fronte di una richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore di trasferire i suddetti titoli in un altro dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM?
  18. Trova applicazione l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, agli assegni tratti da non residenti su conto estero intrattenuto presso la banca italiana?
  19. Trova applicazione l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, agli assegni tratti da residenti su conto intrattenuto presso una banca insediata nel territorio nazionale ma emessi all’estero?
  20. I limiti di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, valgono per l’emissione di polizze di pegno?
  21. Il denaro contante prelevato da SIM, SGR e società fiduciarie per conto della propria clientela, a valere su conti correnti bancari alle stesse intestati può essere trasferito ai propri clienti, anche per importi superiori alla soglia di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.n. 231 del 2007, senza incorrere in violazione?
  22. Nel più ampio contesto dell’attività commerciale e di transazioni frequenti (si pensi ad es. alla vendita all’ingrosso con acquisti anche giornalieri), è possibile un pagamento immediato, in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili, cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 2.999,99 euro rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore?
  23. A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno viene chiesto il pagamento di un onorario di euro 3.600,00. È possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d’altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 300,00 regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione considerato che gli importi dovuti afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge?
  24. L’attività di intermediazione svolta dall’agente immobiliare è qualificabile come prestazione professionale? In quale momento sorge l’obbligo degli adempimenti antiriciclaggio?
  25. L’agente immobiliare nell’espletamento di attività differenti dall’intermediazione, quale la consulenza, è soggetto agli obblighi antiriciclaggio?
  26. Per quanto concerne i contratti di locazione, qual è il valore dell’operazione da prendere come riferimento a partire dalla quale scattano gli obblighi degli adempimenti antiriciclaggio?
  27. Quali procedure e criteri deve seguire l’agente immobiliare per l’analisi del rischio?
  28. L’art. 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, dispone che debbano essere conservati l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. L’agente immobiliare deve quindi conservare copia dei contratti, preliminari e/o definitivi, sottoscritti dai clienti; è sufficiente la conservazione della semplice fotocopia degli stessi o si richiede l’acquisizione degli originali delle scritture private (proposte accettate e preliminari) e copie conformi degli atti pubblici?
  29. Dove si possono reperire tutti i decreti relativi alla misura dei tassi effettivi globali medi, ai fini della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull’usura)?
  30. Dove si possono reperire i decreti con i quali è stata effettuata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull’usura)?
  31. Vorrei accedere ai fondi antiusura, come posso fare?
  32. Quali sono le associazioni e fondazioni riconosciute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la prevenzione del fenomeno dell’usura?
  33. Dove si può prendere visione di tutte le leggi correnti sui mutui, in particolare di quelle relative alla determinazione del loro costo, ai tassi ad essi applicati, alle modalità di apertura di apertura di mutui agevolati e alla rinegoziazione degli stessi?
  34. Il momento di verifica, ai fini del regime de minimis, è da riferirsi al momento della richiesta od a quello concessivo e l’acquisizione della dichiarazione deve venir ripetuta con cadenza triennale?
  35. Può chiarirsi il caso della rinegoziazione di un finanziamento già garantito con il fondo antiusura, sia nel caso di operazione con la stessa banca che con banca diversa?
  36. La motivazione della delibera riguarda gli elementi di valutazione della pre-istruttoria?
  37. E’ possibile inserire lo stanziamento iniziale del confidi tra il patrimonio netto?
  38. E’ possibile utilizzare della garanzia del fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura estendendo il concetto di incremento di linea di credito a breve anche alle aperture di nuovi affidamenti a breve (a titolo esemplificativo: operazioni di anticipo fatture, fido a termine, R.I.B.A )?
Risposte

Quale procedura occorre attivare per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione o applicazione della normativa di competenza della Direzione?

La Direzione V del Dipartimento del Tesoro, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, è preposta all’elaborazione e attuazione delle politiche e strategie di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, in tale veste, fornisce interpretazioni della normativa vigente, attraverso atti ufficiali, (quali circolari interpretative o faq pubblicate su apposita sezione del sito internet istituzionale) indirizzate non a singoli ma a categorie generali di destinatari degli obblighi in materia.

Pertanto, anche al fine di fornire ausilio ai destinatari della normativa nella corretta interpretazione della stessa, garantendo al contempo omogeneità ed univocità delle risposte fornite, i competenti uffici della Direzione forniscono prioritariamente risposta a quesiti inoltrati per il tramite di associazioni, ordini, collegi o altri enti esponenziali, in grado di trasmettere all’amministrazione problematiche interpretative che impattano sull’ordinaria attività delle categorie professionali o economiche rappresentate. I quesiti aventi ad oggetto richieste di consulenza su questioni strettamente operative o attinenti alla liceità e correttezza, in concreto, di attività o relazioni tra privati verranno inoltrati alle autorità di vigilanza di settore per le eventuali valutazioni di competenza.

Nei termini di cui sopra, le richieste di chiarimenti possono essere trasmesse esclusivamente utilizzando la casella di posta elettronica dt.antiriciclaggio@dt.tesoro.it

In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?

Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, di cui all’articolo 23 del D.Lgs.21 novembre 2007, n.231, come modificato dal D.Lgs.25 maggio 2017, n.90, non sono predeterminabili a priori né univocamente valevoli per tutti i destinatari degli obblighi. In omaggio al principio di approccio basato sul rischio, spetta ai soggetti obbligati tanto la valutazione in concreto del rischio quanto la modulazione dell’estensione delle verifiche, della valutazione e del controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell’attività.

Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del D.Lgs.21 novembre 2007, n.231, come modificato dal D.Lgs.25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale?

L’articolo 20 è una norma specifica introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito alla identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. Il problema non si pone evidentemente per le società di persone, laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l’imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante.

Per le società di persone e, più in generale, per i soggetti privi di personalità giuridica, in sostanza, il cliente è una persona fisica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente. Si rammenta inoltre che il decreto ha introdotto l’estensione delle misure di adeguata verifica anche all’esecutore (cfr. articolo 1, comma 2, lettera p) e articolo 18, comma 1, lettera a)) rispetto a cui i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l’ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.

Quali sono i limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività di compro oro, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92?

Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni compro oro, l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, impone l’utilizzo di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie, relative all’attività di compro oro esercitata dall’operatore. Il conto corrente, bancario o postale, garantisce, quindi, la riconducibilità immediata delle movimentazioni ivi registrate, alle operazioni compro oro effettuate dall’operatore compro oro, intestatario del conto corrente, o dal preposto, nell’esercizio dell’attività di compro oro. Il citato comma 1 dell’articolo 5, prescrive che il conto sia “dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro” e, pertanto, è esclusa la possibilità di utilizzo del medesimo conto per transazioni non riferibili all’attività di compro oro. La provvista del predetto conto dedicato può essere movimentata per effettuare giroconti o bonifici a sostegno di altro conto corrente, intestato al medesimo titolare, utilizzato per la copertura dei costi di gestione dell’attività commerciale. Nell’ipotesi in cui l’attività di compro oro venga esercitata in più sedi operative, si ritiene compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di compro oro, che ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente, purché sempre nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma in ordine al suo esclusivo utilizzo “dedicato” alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto medesimo.

Ai fini del superamento della soglia che, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, limita a 500 euro l’utilizzo del pagamento in contanti delle operazioni di compro oro, rileva il pagamento effettuato in diverse rate, ciascuna di importo inferiore alla soglia?

L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 92/2017 dispone che le operazioni di compro oro, di importo pari o superiore a 500,00 euro siano effettuate esclusivamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua riconducibilità al disponente. Al fine dell’individuazione di un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico pari o superiore a 500,00 euro, non rileva la possibilità che l’importo complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d’importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere la disposizione di cui al 2° comma del predetto articolo 4.

Qual è il regime applicabile ai libretti al portatore nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della norma di cui all’articolo 49, comma 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, che ne vieta l’emissione e il termine ultimo previsto dalla stessa norma per l’estinzione dei libretti esistenti?

Il comma 12 dell’articolo 49 del D.Lgs.231/2007, novellato dal decreto

legislativo 25 maggio 2017, n.90, stabilisce che, a decorrere dall’entrata in vigore del citato D.Lgs.90/2017 (4 luglio 2017), è consentita esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. La medesima disposizione vieta il trasferimento dei libretti al portatore esistenti e stabilisce il termine ultimo di estinzione (31 dicembre 2018). A decorrere dal 4 luglio 2017:

  • i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti;
  • nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore della norma e il termine ultimo per l’estinzione dei libretti di deposito al portatore (4 luglio 2017-31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è allineata alla soglia prevista dal comma 1 del medesimo articolo 49;
  • alla prima occasione utile, quale, ad esempio, la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore, banche e Poste italiane sono tenute a richiamare il portatore medesimo all’obbligo di estinzione del libretto.

Si rammenta inoltre che banche e Poste italiane continuano ad essere tenute, durante il periodo transitorio, a monitorare le operazioni effettuate sui libretti al portatore esistenti, anche in funzione di quanto specificato dall’articolo 35, comma 1, 3° periodo, del D.Lgs.231/2007 e successive modificazioni, laddove è precisato che “Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto”.

Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, relativo alla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore?

La limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite. Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano – per la sussistenza della violazione – le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”?

Con le parole «soggetti diversi» il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

Quale è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?

L’avverbio «complessivamente», contenuto nel 1° comma dell’articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

E’ possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro?

Sì, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?

Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 3.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra?

Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, è possibile il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di legge?

Si, è possibile in quanto non configura l’ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione. In altri termini il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell’ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

È possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l’elevazione dell’eventuale protesto, in denaro contante qualora l’importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge?

Sì, è possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge, potendosi considerare, in tale circostanza, il notaio quale “mandatario” dell’istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto.

L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio?

Al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase del trasferimento dei titoli e non sul regime di emissione per il quale rimangono ferme le disposizioni civilistiche e speciali. E’ necessario, dunque, che la società emittente, nella fase di trasferimento dei suddetti titoli a soggetti terzi chieda, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, l’intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l’importo sia pari o superiore a 3.000 euro. Ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli sarà sottoposto a quanto disposto dal menzionato articolo 49. La consegna diretta, quindi, senza avvalersi degli intermediari abilitati, dei titoli ai sottoscrittori rappresenterebbe una violazione del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 49 qualora l’importo sia pari o superiore ad 3.000 euro.

L’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni interessa anche i trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM?

Per quanto riguarda i trasferimenti aventi ad oggetto i titoli dematerializzati si osserva che possono essere eseguiti per il tramite di una SIM anche quando il valore dell’operazione (trasferimento) sia pari o superiore ai limiti di legge perché rientra nell’attività istituzionale tipica delle SIM e viene garantita la tracciabilità dei trasferimenti degli strumenti finanziari. Nei casi di trasferimento di titoli di credito al portatore non dematerializzati, in custodia presso una SIM, trova applicazione l’art. 49 per il quale il trasferimento quando è pari o superiore a 3.000 euro potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari abilitati.

Come deve operare la SIM a fronte di una richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore di trasferire i suddetti titoli in un altro dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM?

Questa fattispecie realizza un trasferimento tra soggetti diversi di titoli al portatore e, pertanto, rientra nella previsione di cui al 1° comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni. Qualora l’importo dei titoli sia pari o superiore a 3.000 euro il trasferimento dovrà avvenire per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 49.

Trova applicazione l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, agli assegni tratti da non residenti su conto estero intrattenuto presso la banca italiana?

Si, trova applicazione in quanto l’articolo 49 non opera alcun distinguo al riguardo sicché anche gli assegni tratti da non residenti su un conto estero intrattenuto presso la banca italiana devono sottostare alle disposizioni previste dal D.Lgs.n. 231/07.

Trova applicazione l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, agli assegni tratti da residenti su conto intrattenuto presso una banca insediata nel territorio nazionale ma emessi all’estero?

Si, in quanto prevale il principio della territorialità in relazione al conto di traenza; l’assegno tratto su di un conto corrente incardinato in Italia è sottoposto alla normativa nazionale e, quindi, deve essere emesso in conformità all’articolo 49.

I limiti di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, valgono per l’emissione di polizze di pegno?

Al riguardo, si fa presente che le limitazioni in merito all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore non incidono sulla mera emissione delle polizze di pegno. Ne deriva che tali titoli possono essere emessi per importi pari o superiori ad euro 3000,00 ancorché al portatore. La natura di titolo al portatore, attribuita alle citate polizze dall’art. 10, comma 2, della L. 10 maggio 1938 n. 745, laddove è previsto, tra l’altro, che “la polizza di pegno, anche se contenga l’indicazione del nome è al portatore”, incide, invece, sul trasferimento dei suddetti titoli i quali, se di importo pari o superiori a 3.000,00 euro, dovranno essere trasferiti con modalità tracciabili avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., come espressamente previsto dal citato art. 49, comma 1.

Il denaro contante prelevato da SIM, SGR e società fiduciarie per conto della propria clientela, a valere su conti correnti bancari alle stesse intestati può essere trasferito ai propri clienti, anche per importi superiori alla soglia di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.n. 231 del 2007, senza incorrere in violazione?

L’articolo 49 vieta il trasferimento effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3000 euro. Ciò posto e considerato che le SIM, le SGR e le società fiduciarie sono soggetti diversi dai rispettivi clienti, anche nelle ipotesi in cui operino per conto dei medesimi, ne consegue che violano la disposizione di cui all’articolo 49, comma 1, le operazioni di trasferimento di contante tra SIM, SGR, fiduciarie e rispettivi clienti, qualora avvengano senza il tramite dei soggetti indicati al comma 1 del predetto articolo 49.

Le disposizioni del D.Lgs.231/2007 sono, infatti, finalizzate a prevenire fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie rappresenta uno degli strumenti principali individuati dal legislatore che ha chiaramente indicato, nel comma 1° dell’articolo 49, i soggetti presso i quali può essere effettuato il trasferimento di somme contanti superiori alla soglia.

Nel più ampio contesto dell’attività commerciale e di transazioni frequenti (si pensi ad es. alla vendita all’ingrosso con acquisti anche giornalieri), è possibile un pagamento immediato, in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili, cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 2.999,99 euro rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore?

No, tale comportamento è sanzionabile, perché il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante è il valore complessivo dell’operazione. Ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria non vale ad escludere l’illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.

A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno viene chiesto il pagamento di un onorario di euro 3.600,00. È possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d’altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 300,00 regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione considerato che gli importi dovuti afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge?

Non è ravvisabile la violazione nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). Il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo, in tal modo, nella violazione dell’articolo 49 del D.Lgs.21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni.

L’attività di intermediazione svolta dall’agente immobiliare è qualificabile come prestazione professionale? In quale momento sorge l’obbligo degli adempimenti antiriciclaggio?

Il mandato conferito all’agente immobiliare rientra a pieno titolo nel perimetro della prestazione intellettuale o commerciale resa a seguito del conferimento di un incarico. Infatti, la definizione di prestazione professionale, prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera gg) D.Lgs.231/07, di ampia portata, si riferisce ad ogni prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata. Ne consegue che il momento in cui l’agente immobiliare è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio è quello del conferimento dell’incarico.

L’agente immobiliare nell’espletamento di attività differenti dall’intermediazione, quale la consulenza, è soggetto agli obblighi antiriciclaggio?

Qualora l’attività di consulenza costituisca oggetto dell’incarico conferito per l’espletamento di una prestazione professionale, secondo le definizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e gg), D.Lgs.n. 231/07 per come novellato dal D.Lgs.n. 90/2017 essa ricade nel raggio d’azione della normativa di prevenzione del riciclaggio, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto.

Per quanto concerne i contratti di locazione, qual è il valore dell’operazione da prendere come riferimento a partire dalla quale scattano gli obblighi degli adempimenti antiriciclaggio?

Il valore dell’operazione da prendere come riferimento per valutare il superamento o meno della soglia dei 15.000,00 euro, a partire dalla quale scattano gli obblighi degli adempimenti antiriciclaggio, è quello relativo al canone complessivo contrattualmente stabilito, anche tenuto conto della durata del contratto medesimo, a prescindere dalle modalità di pagamento del canone di locazione. Ciò detto, resta salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modifiche.

Quali procedure e criteri deve seguire l’agente immobiliare per l’analisi del rischio?

In omaggio al principio di approccio basato sul rischio, sotteso alla novella del decreto legislativo 231 del 2007 ciascun destinatario degli obblighi antiriciclaggio è chiamato in proprio a valutare i rischi cui è esposto nell’esercizio della propria attività, dotandosi di presidi proporzionati nel rispetto del principio di proporzionalità alla dimensione organizzativa e alla natura della medesima attività In tal senso, l’articolo 15 comma 2 del D.Lgs.n. 231/2007 per come novellato dal D.Lgs.n. 90/2017, prescrive l’adozione, da parte dei soggetti obbligati, di procedure oggettive, verificate e aggiornate per analizzare e valutare il rischio in relazione alle caratteristiche del “proprio” cliente, tenendo conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell’operatività richiesta. Tale previsione considera le peculiarità dei singoli soggetti obbligati e le esigenze specifiche delle rispettive attività e operatività, anche laddove non possano essere utilizzate procedure e metodologie per l’analisi e la valutazione del rischio elaborate dalle autorità di vigilanza di settore o dagli organismi di autoregolamentazione. D’altra parte, la mancata adozione di procedure che consentano di standardizzare e dimostrare l’entità del rischio associato a determinati clienti o operatività sortisce come immediata ricaduta l’impossibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela e l’obbligo generalizzato di applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica della clientela, ferma l’applicazione di misure rafforzate nei casi di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo

L’art. 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, dispone che debbano essere conservati l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. L’agente immobiliare deve quindi conservare copia dei contratti, preliminari e/o definitivi, sottoscritti dai clienti; è sufficiente la conservazione della semplice fotocopia degli stessi o si richiede l’acquisizione degli originali delle scritture private (proposte accettate e preliminari) e copie conformi degli atti pubblici?

La semplice fotocopia dell’atto stipulato dal cliente deve essere idonea a garantire la fedele corrispondenza della copia all’originale e, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 31, comma 2, deve essere utilizzata attraverso modalità di conservazione idonee a garantire per ciascun cliente: la data di instaurazione del conferimento dell’incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione, la data, l’importo e la causale dell’operazione e i mezzi di pagamento utilizzati.

Dove si possono reperire tutti i decreti relativi alla misura dei tassi effettivi globali medi, ai fini della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull’usura)?

I decreti relativi ai tassi antiusura applicati fino ad oggi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, si possono reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro alla pagina Decreti operazioni creditizie e tassi usurari ovvero contattando il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. III segreteria.antiusura.dt@tesoro.it

Dove si possono reperire i decreti con i quali è stata effettuata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull’usura)?

I decreti con i quali è stata effettuata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai fini della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull’usura), si possono reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro all’indirizzo: Decreti operazioni creditizie e tassi usurari

Vorrei accedere ai fondi antiusura, come posso fare?

I singoli non possono accedere direttamente ai fondi antiusura ma devono rivolgersi ai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi” o alle associazioni e fondazioni antiusura riconosciute. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. III

(segreteria.antiusura.dt@tesoro.it)

Quali sono le associazioni e fondazioni riconosciute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la prevenzione del fenomeno dell’usura?

L’elenco delle associazioni e fondazioni che hanno ricevuto contributi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la prevenzione del fenomeno dell’usura si può reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro all’indirizzo:

Beneficiari Fondi per l’Usura

Dove si può prendere visione di tutte le leggi correnti sui mutui, in particolare di quelle relative alla determinazione del loro costo, ai tassi ad essi applicati, alle modalità di apertura di apertura di mutui agevolati e alla rinegoziazione degli stessi?

Trattandosi di contratti di diritto privato, le condizioni vengono stabilite tra le parti, per cui, per avere informazioni, bisogna rivolgersi alle banche o consultare i relativi siti Internet.

La rinegoziazione di condizioni contrattuali, sotto un profilo generale, è rimessa all’autonomia delle parti interessate. Per quanto riguarda la valutazione dei tassi applicati ai rapporti creditizi, ai fini dell’eventuale violazione della legge 108 del 7/3/1996 sull’usura, è in ogni caso rimessa alla competente Autorità giudiziaria

Il momento di verifica, ai fini del regime de minimis, è da riferirsi al momento della richiesta od a quello concessivo e l’acquisizione della dichiarazione deve venir ripetuta con cadenza triennale?

La verifica della dichiarazione de minimis rilasciata dall’impresa va effettuata al momento della richiesta di rilascio della garanzia, preliminarmente alla concessione. La dichiarazione va ripetuta solamente nel caso in cui l’impresa richieda un ulteriore intervento del fondo antiusura.

Può chiarirsi il caso della rinegoziazione di un finanziamento già garantito con il fondo antiusura, sia nel caso di operazione con la stessa banca che con banca diversa?

Non viene preclusa la possibilità di rinegoziare un finanziamento già garantito dal Fondo antiusura, sia che la rinegoziazione venga effettuata con una banca diversa sia che venga effettuata con la stessa banca che ha concesso il finanziamento. Il confidi specificherà nella motivazione della delibera che la ratio dell’operazione di rinegoziazione è da rinvenire nell’esigenza di facilitare il rimborso del debito da parte del soggetto beneficiario, validando il piano di rientro. (I riferimenti sono contenuti nella Circolare del 2015 pubblicata sul sito).

La motivazione della delibera riguarda gli elementi di valutazione della pre-istruttoria?

Fermo restando che il rilascio della garanzia, previo riscontro dei presupposti normativi, è prerogativa dei singoli Enti, i quali agiscono sulla base delle disposizioni statutarie e delle convenzioni sottoscritte con gli istituti di credito, la circolare operativa dispone che il confidi motivi la delibera di accoglimento o diniego della garanzia antiusura, sulla base degli elementi emersi in fase di pre-istruttoria e con le ulteriori precisazioni dovute alla peculiarità dei casi di specie, come nelle ipotesi di impresa avviata ed operante nel mercato da breve tempo e rinegoziazione di un finanziamento già garantito dal Fondo antiusura.

E’ possibile inserire lo stanziamento iniziale del confidi tra il patrimonio netto?

La circolare operativa ha riaffermato che il processo che regola l’erogazione dei fondi antiusura a favore dei soggetti beneficiari non ne determina il passaggio di proprietà, ma si configura invece un rapporto finalizzato alla gestione, come già chiarito dal parere n. n. 13127 del 5 febbraio 2000 dell’Avvocatura dello Stato e dalla circolare del 19/04/2007, nonché ribadito da quella del 2015. Stante la persistente natura pubblica dei contributi erogati ai sensi dell’art. 15, comma 2, legge 108/1996, ed il correlato vincolo di restituzione normativamente previsto, i predetti contributi non possono farsi rientrare tra il patrimonio netto dell’ente. Per quanto riguarda lo stanziamento iniziale del confidi, si rimette all’autonomia contabile dello stesso la valutazione circa la più idonea allocazione in bilancio, significando, comunque, che già allo stato attuale i confidi che hanno allocato il Fondo antiusura alla voce “altri debiti” hanno scomputato lo stanziamento iniziale del confidi.

Si precisa altresì che, comunque, il Fondo di prevenzione antiusura, ai fini della rendicontazione (art. 10, D.P.R. 315/1997), è da considerarsi unico, senza alcuna distinzioni delle diverse fonti che lo determinano (fondi MEF, stanziamento iniziale confidi, altri contributi pubblici, interessi, spese, escussioni).

E’ possibile utilizzare della garanzia del fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura estendendo il concetto di incremento di linea di credito a breve anche alle aperture di nuovi affidamenti a breve (a titolo esemplificativo: operazioni di anticipo fatture, fido a termine, R.I.B.A )?

Il comma 2 dall’art. 15 Legge 108/96 prevede che i contribuiti per la prevenzione del fenomeno dell’usura possono essere concessi ai confidi alle seguenti condizioni:

che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del confidi al rilascio della garanzia.

Inoltre, l’art. 7 del D.P.R. 315/97 stabilisce che il fondo speciale antiusura deve avere le seguenti caratteristiche: essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall’articolo 15, comma 2, della legge.

Pertanto, alla luce del dettato normativo, qualsiasi tipo di operazione può essere effettuata esclusivamente nel caso in cui vi sia stato, da parte delle banche e degli istituti di credito, il rifiuto della domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso. Qualora il suddetto rifiuto non sia presente, tale operazione sarà a carico del confidi tramite il fondo rischi ordinario.

La circolare del 2015 specifica inoltre che alcune tipologie di operazioni, attinenti alla quotidianità operativa delle aziende, non sono qualificabili come meritevoli di garanzia pubblica, poiché il Fondo è destinato ad aziende ad elevato rischio finanziario e che necessitano di un finanziamento a carattere straordinario, e dunque sono a priori escluse dalla possibilità di essere garantite. A titolo esemplificativo: operazioni di anticipo fatture, scoperto di conto, R.I.B.A, etc..




Proroga con modifiche degli “incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative”: per la commissione Ue è compatibile le regole del mercato interno

Operative le modifiche che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi investe in start-up innovative, previste dalla legge di bilancio per il 2017 (Commi 66-69) e ora autorizzate dalla Commissione europea (SA 47184) che il 18 settembre ha pubblicato la relativa decisione.

 Di cui si riportano le conclusioni:

Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la misura notificata SA.43005 (2015/N) – Italia – “Incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative”, che costituisce una modifica di un regime esistente, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione decide pertanto di non sollevare obiezioni nei confronti della misura in oggetto”.

Gli incentivi, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico, sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che decidono di investire nel capitale delle startup innovative.

Per le persone fisiche è prevista una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle startup innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui.

Le persone giuridiche possono beneficiare di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.

Tali agevolazioni potranno essere fruite stabilmente: la legge di bilancio per il 2017, infatti, le ha rese permanenti. (Cfr. Comunicato Mef del 2 ottobre 2017)




Accertamento alla Sas: la comprensibile fiducia nell’agire dei familiari/soci e l’estraneità dalla gestione non salva dalla sanzione per infedele dichiarazione il socio accomandante

Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, va imputato al socio (come proprio di questo) ai fini dell’IRPEF, in proporzione della relativa quota di partecipazione. Ciò comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione. Questo vale anche per il socio accomandante di una S.a.s, essendo irrilevante l’estraneità di tali soci all’amministrazione della società, in quanto ad essi è sempre consentito di verificare l’effettivo ammontare degli utili conseguiti: la sanzione, quindi, non viene irrogata all’accomandante sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l’elemento della colpevolezza introdotto dall’ art. 5 del D.Lgs. 472/1997, in quanto, nel suo caso, la colpa consiste nell’omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull’esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., III comma. In altre parole, la qualità di socio accomandante non ha fatto venir meno l’imputabilità allo stesso, quantomeno per colpa, del maggior reddito accertato, di cui ha beneficiato per l’incremento di ricchezza della società. Il fatto, nella specie, che il contribuente avesse una formazione professionale estranea alla materia societaria non rileva, in quanto avrebbe potuto esercitare i suoi diritti amministrativi con l’ausilio di soggetti reputati competenti ed accettando la veste giuridica di socia accomandante, ne ha inevitabilmente assunto i diritti gli obblighi e le responsabilità connesse alla posizione societaria ricoperta. Questa è la massima espressa dai giudici della Suprema di Cassazione, Sez. VI Civile – T – Ord. n. 22011 del 21 settembre 2017 in un caso riguardante sanzioni irrogare per l’infedele dichiarazione del socio accomandante in relazione al reddito risultante dalla rettifica “definiva” a carico della Sas.

 

Link all’ordinanza n. 22011 del 21 settembre 2017 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – – Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Solaini Luca – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – SANZIONI TRIBUTARIE – Redditi prodotti in forma associata – Accertamento definitivo nei confronti di società in accomandita semplice per omessa impugnazione – Socio accomandante – Imputazione “per trasparenza”, ex art. 5 TUIR, nei confronti del socio in proporzione alla quota societaria dallo stesso detenuta – Irrogazione delle sanzioni – Richiesta di disapplicazione per mancanza di dolo o colpa per il maggior reddito accertato in capo alla società per estraneità dal potere gestionale – Rigetto – Ragioni – Omesso controllo sull’esattezza dei bilanci – Art. 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 2320 c.c.




Spesometro I semestre 2017: ufficializzata la proroga al 5 ottobre 2017

clip_image002Il funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” è stato sospeso dal 22 al 25 settembre 2017. Conseguentemente, il termine del 28 settembre 2017 per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute previsti dall’art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è differito al 5 ottobre 2017. Queste le “sintetiche” motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 settembre 2017, prot. 199339/2017 che ha disposto la proroga del termine di scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute al 5 ottobre 2017.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 settembre 2017, prot. 199339/2017, recante: «Irregolare funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»




Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati al 4 per cento

Se muniti di codice ISBN o ISSN scontano l’aliquota IVA del 4 per cento

chiaveL’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 120/E del 28/09/2017 precisa che è applicabile l’aliquota Iva del 4 per cento agli abbonamenti a banche dati online, purché i prodotti editoriali digitalizzati siano in possesso del codice ISBN o ISSN e abbiano le caratteristiche distintive tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.

Si ricorda che con circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato l’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (c.d. legge di stabilità2015) come modificato dall’art. 1, comma 637, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2258), chiarendo che “ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 per cento, il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, per la cui individuazione si rinvia ai precedenti documenti di prassi della scrivente” (cfr. circolare n. 23/E del 2014 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2014, pag. 1487 e circolare n. 328 del 1997 — in “Finanza & Fisco” n. 1/98, pag. 49).

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 28 settembre 2017 con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Art. 1, comma 667, della legge 23/12/2014, n. 190, (c.d. legge di stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, DPR 26/10/1972, n. 633




Spesometro: dal blackout telematico mini proroga al 5 ottobre. Il servizio web riparte dal 26 settembre

L’Agenzia delle entrate comunica che il servizio web ‘Fatture e Corrispettivi’, temporaneamente sospeso dalla serata del 22 settembre scorso, sarà nuovamente disponibile agli utenti entro domani, martedì 26, a valle di alcuni interventi correttivi effettuati da Sogei, che gestisce il sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Il servizio web per l’invio dei dati delle fatture sarà quindi ripristinato, con l’eccezione di alcune funzionalità sulle quali sono in corso ancora interventi da parte di Sogei volti a ripristinare al più presto il servizio completo. In particolare non sono ancora attive le seguenti funzionalità: modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web; la visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali IVA e quelle relative ai corrispettivi; la precompilazione dei dati all’interno della funzionalità di generazione dati fattura.

Si ricorda, in proposito, che sono comunque sempre stati attivi tutti gli altri canali di trasmissione dei dati attraverso software gestionali.

In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del direttore di Agenzia delle entrate in corso di emanazione, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.

Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017)




Spesometro primo semestre 2017: nuovo set di risposte. Focus su agenzie di viaggio ex art. 74-ter e rapporti con soggetti esteri

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuove Faq e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file contenenti le comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda. Di seguito, le ultime pubblicate.

Link ad una selezione di risposte a domande più frequenti in merito alle comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Entrate – Faq inserite il 22 settembre 2017

Per saperne di più:

Spesometro primo semestre 2017: le Faq e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file

Faq – Selezione di risposte a domande più frequenti in merito alle comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 20 settembre 2017 

Comunicazione dei dati delle fatture: l’Agenzia eviterà duplicazioni in caso di errato invio di dati di fatture che sono oggetto di trasmissione al sistema Sts. Per Curatori e commissari obbligo di invio solo per documenti di loro “competenza”

Agenzia delle Entrate – Avviso del 12 settembre 2017

 

Circolari e Risoluzioni

Comunicazione dei dati delle fatture per i produttori agricoli ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72: esonero solo se l’attività viene svolta in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 105 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Esonero dall’obbligo previsto per i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane – Requisiti per poter beneficiare dell’esonero – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 9 del D.P.R. 29/09/1973, n. 601»

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Le risposte ai quesiti dell’Agenzia delle entrate

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Definizione delle informazioni da trasmettere – Riposte ai quesiti – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017»

Nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Invio per tutte le fatture. Confermate le esclusioni per forfetari e contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016 – Primi chiarimenti»

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione telematica

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»




Nuovo aggiornamento della guida al Bonus ristrutturazioni edilizie

Pubblicata la versione aggiornata della Guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

La guida, descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

 

 

Per saperne di più:

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Art. 1, che ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, conv., con mod., dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 – Art. 46-quater, che disciplina gli incentivi per l’acquisto di case antisismiche

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 4 aprile 2017 sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta




Progressiva eliminazione degli studi di settore. Approvato l’elenco degli ISA da elaborare per il periodo d’imposta 2017

Dagli studi di settore agli Isa
Dagli studi di settore agli Isa

L’Agenzia delle Entrate ha individuato i primi Isa (Indici sintetici di affidabilità) destinati a sostituire gli studi di settore di 1,4 milioni di contribuenti già nel 2018. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, prot. n. 191552/2017, infatti, si individuano i primi 70 Indici che dovranno essere elaborati quest’anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal periodo d’imposta 2017. Gli altri Isa saranno individuati entro gennaio 2018 e successivamente elaborati nel corso dell’anno, per coinvolgere, a regime, circa 4 milioni di operatori economici, che rappresentano l’intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore. Dal 2018 imprese e professionisti potranno, così, avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) di affidabilità/compliance. Il provvedimento riporta anche le attività economiche, suddivise per settore, per le quali saranno elaborati gli Indici.

La platea degli interessati dai nuovi Indici, oltre un milione

I nuovi 70 Indici riguarderanno circa 1,4 milioni di contribuenti. In particolare, 29 Indici sintetici di affidabilità saranno elaborati per il settore del commercio; tra le attività interessate vi sono quelle del commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all’ingrosso di mobili. Sono invece 17 gli Indici individuati per il comparto dei servizi, tra cui carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ma anche intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici. Per le manifatture gli Indici individuati sono 15 e riguardano, tra gli altri, la fabbricazione di articoli da viaggio, borse, la fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma. Per i professionisti i nuovi Isa riguardano 9 diverse attività di lavoro autonomo, tra le quali quelle dei disegnatori grafici, dei geometri e degli studi legali.

I vantaggi per i contribuenti

I contribuenti che risulteranno “affidabili” agli Isa avranno accesso a significativi benefici premiali su più livelli. In particolare, in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, la cui definizione è demandata ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia il comma 11, del 9-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1047), prevede:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente all’IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;

b)  l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (art. 30 della legge n. 724 del 1994 e comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);

d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

e)  l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

f)  l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

Peraltro, il successivo comma 12 del 9-bis, del D.L. 50/2017, demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al precedente comma 11. Il comma 13, infine dispone che, in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, non si applicano le agevolazioni previste dalle lettere c), d), e), f) del comma 11 in riferimento al periodo d’imposta interessato dai benefici premiali.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, prot. n. 191552/2017, recante: «Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2017»




Spesometro primo semestre 2017: le faq e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file

NERVOUS

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet una serie Faq e relative risposte che riguardano le regole di compilazione e di trasmissione del file contenenti le comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda.

Link ad una selezione di risposte che riguardano la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute, in scadenza il 28 settembre 2017




Mandato professionale: il CNDCEC metterà a disposizione un software gratuito per la predisposizione di preventivi

Disponibili 24 esempi di mandato per altrettante tipologie di incarico professionale

Sarà disponibile da domani 21 settembreMandato 2.0, la versione completamente rivisitata del software gratuito per la predisposizione del mandato professionale messa a punto dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti negli scorsi anni. Quindici gli esempi di mandato – e relativi budget preventivi di onorari e spese – disponibili per altrettante tipologie di incarico professionale.

 “Mandato 2.0” sarà a fruibile da tutti gli iscritti all’Albo sul sito www.mandatoprofessionale.it e su quello del Consiglio nazionale della categoria, all’indirizzo www.commercialisti.it.

La versione rinnovata del software per la predisposizione di preventivi risulta di estrema utilità. La legge sulla concorrenza ha infatti, introdotto il preventivo scritto obbligatorio.

I facsimile di lettera di incarico professionale disponibili sono 24 e riguardano:

  1. Apertura ditta individuale
  2. Costituzione società
  3. Contabilità semplificata, dichiarazioni e consulenza generica
  4. Contabilità ordinaria, dichiarazioni e consulenza generica
  5. Contabilità ordinaria, bilancio, dichiarazioni e consulenza generica
  6. Bilancio, dichiarazioni e consulenza generica
  7. Dichiarazioni e consulenza generica
  8. Consulenza generica ad enti non commerciali
  9. Consulenza finanziaria
  10. Consulenza gestionale
  11. Controllo di gestione
  12. Perizia di stima
  13. Cessione quote srl
  14. Contratto di hosting su server di studio
  15. Costruzione e adozione del modello di organizzazione e gestione
  16. Mandato professionale consulenza e adempimenti area lavoro
  17. Mandato professionale modello 231
  18. Preventivo incarico generico (al momento non disponibile)
  19. Preventivo di massima ordinaria, bilancio, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
  20. Preventivo di massima ordinaria, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
  21. Preventivo di massima semplificata, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
  22. Preventivo di massima bilancio, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
  23. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio FE fornito da AdE
  24. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio FE fornito da terzi

 

Link al testo della Legge 4 agosto 2017, n. 124recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza». Pubblicata nella Gazzetta ufficiale – Serie Generale – n. 189 del 14 agosto 2017. È quindi entrata in vigore dal 29 agosto 2017.

Le disposizioni sulle professioni regolamentate (articolo unico, commi 150-152)

Il comma 150 interviene sull’articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria del compenso ai clienti. Il comma 152 obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.