L’estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro

La proposta normativa introdotta dal commi 5 e 6 (Estensione del regime forfetario) dell’articolo 1 del disegno legge di bilancio 2019 – A.S. n. 981, già approvato dalla Camera dei deputati – modifica il vigente regime fiscale forfetario di cui ai commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) applicabile ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa arti o professioni.

Di seguito le modifiche introdotte.

Il comma 5, lettera a), dell’articolo 1 del Ddl di bilancio 2019, sostituisce integralmente il comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, al fine di rendere applicabile il regime fiscale in commento a tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni in possesso di un unico requisito di accesso, quello di aver conseguito nell’anno precedente un ammontare dei ricavi ovvero di compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

Cosi, il nuovo comma: «54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».

Parimenti, ad opera della citata lett a), del comma 5, riscritto il successivo comma 55: il nuovo testo specifica che ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso del regime in argomento (i citati 65.000 euro) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali di cui all’art. 9, comma 9-bis del D.L. n. 50 del 2017. In altri termini, il nuovo comma stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario non rilevano gli ulteriori componenti positivi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (lett. a)). Nello stesso comma, riproposta inoltre, la disposizione secondo la quale, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, ai fini della verifica del citato limite massimo di ricavi o compensi, si assume la somma delle componenti positive di reddito relative alle differenti attività esercitate (lett. b)).

Cosi, il nuovo comma: «55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario di cui al comma 54:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate».

La lett b) del comma 5 introduce una novella di mero coordinamento al fine di tener conto della richiesta di un unico requisito di accesso al nuovo regime (il limite dei 65.000 euro di ricavi o compensi derivanti dalle attività svolte) in luogo «dei requisiti» in precedenza previsti.

La lett c) del comma 5 modifica le lettere d) e d-bis) del comma 57 in tema di esclusione dei soggetti dal regime forfetario. Le novelle riguardano rispettivamente l’ampliamento dell’esclusione anche alle imprese familiari, alle associazioni in partecipazione ed a tutte le società a responsabilità limitata (lettera d)) e, a seguito delle modifiche inserite dalla Camera, l’esclusione delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (lettera d-bis).

Le nuove lettere d) e d-bis) del comma 57: «d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro »;

La lett e) del comma 5 modifica il comma 71 della legge di stabilità 2015 al fine di chiarire che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro.

Anche la lettera g) del comma 5 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro.

Il comma 6 sostituisce l’allegato 4 annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate.

Link al testo del disegno di legge (A.S. n. 981) presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA) (V. Stampato Camera n. 1334) approvato dalla Camera dei deputati l’8 dicembre 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l’8 dicembre 2018 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021




E-fattura, online dal 18 dicembre il portale dei commercialisti

Presentato l’HUB B2B che il Consiglio nazionale dei commercialisti metterà a disposizione degli iscritti: 50 fatture gratuite e la possibilità di acquistare pacchetti a partire da mezzo centesimo a documento.

Una piattaforma studiata per gli studi professionali dei commercialisti ed organizzata su due livelli per dare ai clienti l’idea di un contenitore fornito direttamente dal professionista. Si tratta del portale “HUB B2B” per la fatturazione elettronica, gestito dalla società Unimatica, che il Consiglio nazionale dei commercialisti metterà a disposizione degli iscritti all’Albo dal prossimo 18 dicembre. L’iniziativa è stata presentata oggi a Roma nel corso di una diretta streaming seguita da oltre 90 Ordini territoriali della categoria e più di 10 mila commercialisti dalle loro postazioni.

La procedura 

I commercialisti interessati riceveranno una Pec per registrarsi e accedere alla piattaforma ed iniziare a lavorare. Ogni commercialista avrà a disposizione 50 fatture gratuite (ciclo attivo e passivo). Terminato il pacchetto messo a disposizione dal Consiglio nazionale, sarà possibile acquistare pacchetti di fatture a partire da mezzo centesimo a documento che la società Unimatica fatturerà a consuntivo: quindi un pacchetto di 1000 fatture potrà essere acquistato a 5 euro.

Link al sito: http://commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=2fb01d8e-b739-4e52-be78-ed016f1e1c7f




E-fattura.  Disponibile il servizio di registrazione massiva degli indirizzi telematici

Online la nuova registrazione massiva di Pec o Codice Destinatario

Con il provvedimento del 30 aprile 2018, l’Agenzia ha messo a disposizione degli operatori Iva un servizio per la registrazione dell’indirizzo telematico dove si intende ricevere in automatico, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), tutte le fatture. Da oggi il servizio viene potenziato in modo da consentire agli intermediari delegati da più clienti di registrare l’indirizzo telematico prescelto (codice destinatario o indirizzo Pec) per ricevere le fatture elettroniche.

Per accedere al servizio di registrazione massiva è necessario accedere all’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.




Decreto Fiscale. Ancora poche ore per il via libera del Senato

Riprenderà alle 15,30 l’esame dell’Assemblea del Senato del disegno di legge A.S. n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria per l’approvazione. Poi il testo andrà alla Camera.

Il contenuto del Cd “Decreto Fiscale

Gli articoli da 1 a 9 recano disposizioni in materia di pacificazione fiscale, che consentono ai contribuenti la definizione agevolata (senza sanzioni o interessi e mediante rate) dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento, dei carichi di riscossione tra il 2000 e il 2017, delle controversie tributarie pendenti con l’Agenzia delle entrate. È previsto inoltre l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro dal 2000 al 2010.

Gli articoli da 10 a 16 recano norme di innovazione del processo tributario e di semplificazione fiscale, che prevedono l’emissione delle fatture entro dieci giorni dall’effettuazione delle operazioni, la modifica dei termini dell’annotazione, l’abrogazione dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti, la possibilità di detrazioni IVA con riferimento ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo.

Altre disposizioni fiscali (articoli da 17 a 20) riguardano la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, il rinvio della lotteria dei corrispettivi e la materia delle accise.

Gli articoli da 21 a 26 contengono disposizioni finanziarie urgenti che autorizzano la spesa di 40 milioni per il contratto di programma di Ferrovie dello Stato, uno stanziamento di 735 milioni a favore del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese, un incremento di 26,4 milioni per la ristrutturazione dell’autotrasporto e di 130 milioni a favore del Fondo per le missioni internazionali, una proroga di 12 mesi degli ammortizzatori sociali in deroga per imprese in crisi con più di cento unità.

Il relatore, sen. FENU (M5S), ha sottolineato che le misure per la pace fiscale sono rivolte ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le imposte per difficoltà economiche, escludendo i grandi evasori. Le misure di semplificazione del sistema impositivo per le imprese mirano a ridurre la pressione fiscale e a ricostituire un rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente.

La relatrice di minoranza, sen. CONZATTI (FI), ha evidenziato che il decreto è collegato a una manovra di 37 miliardi che contiene misure assistenziali, non riduce le imposte, prevede più tasse per banche e assicurazioni e minori agevolazioni nette per le imprese. Tra gli aspetti più criticabili del decreto, l’utilizzo della fatturazione elettronica per fare cassa e la parzialità delle misure di pace fiscale.

Il relatore di minoranza, sen. D’ALFONSO (PD), ha evidenziato che il decreto contiene misure di condono fiscale, ha criticato la rinuncia da parte del Governo a contrastare seriamente l’evasione fiscale, che in Italia ammonta a 120 miliardi, e ha lamentato il depotenziamento della fatturazione elettronica.

Le novità in arrivo

 

 

Di seguito il contenuto degli emendamenti approvati in Commissione finanze all’esame dell’Assemblea.

 

Articolo 1 (emendamento 01.1 testo 2)
(Modifica della soglia di accesso all’interpello sui nuovi investimenti)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 01.1 (testo 2) che propone la modifica dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alla possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di presentare all’Agenzia delle entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione.

Il testo vigente dell’articolo citato prevede due condizioni a limitare gli investimenti per i quali può essere effettuata l’istanza di interpello. In particolare, gli investimenti oggetto della stessa:

  • devono risultare di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e
  • devono produrre ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e durature.

Il comma 1 dell’emendamento modifica la prima delle due condizioni, riducendo da trenta a venti milioni l’ammontare degli investimenti per i quali è possibile effettuare l’istanza.

Il comma 2 prevede che tale modifica sia applicata agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Articolo 1 (em. 1.32)
(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)

L’articolo 1 consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione – PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame). In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un’apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 1.32, che introduce disposizioni specifiche in merito ai termini e alla determinazione quantitativa delle rate successive alla prima. In particolare, si viene a prevedere che tali rate siano versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e che sul relativo importo siano applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata.

A seguito di tali integrazioni, l’emendamento propone l’eliminazione, nel secondo periodo del comma 7, del riferimento all’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, n. 218 relativo alle modalità di rateazione delle somme dovute. Rimane ferma l’applicazione dei successivi commi 3 e 4 del citato articolo 8, relativi rispettivamente alle quietanze ed al pagamento del dovuto tramite F24, nonché alle conseguenze dell’eventuale inadempimento.

 

Articolo 2 (em. 2.28)
(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

L’articolo 2 consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un’unica soluzione o in più rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.

La Commissione in sede referente ha proposto alcune modifiche di carattere formale (emendamento 2.28).

 

 Articolo 2, comma 2-bis (em. 2.23, testo 3)
(Proroga applicazione reverse charge a fini IVA)

Durante l’esame in sede referente, la Commissione ha proposto l’introduzione del comma 2-bis (emendamento 2.23, testo 3) all’articolo 2. Detta disposizione intende prorogare al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

Più in dettaglio, il comma 2-bis modifica l’articolo 17, comma 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 che nella sua attuale formulazione dispone che l’inversione contabile “facoltativa” IVA per alcune operazioni specifiche si applichi fino al 2018.

 

 Articolo 3 (em. 3.17 testo 2, 3.1000, 3.32 testo 2)
(Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione)

L’articolo 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Durante l’esame in sede referente sono stati approvati alcuni emendamenti relativi:

  • alle modalità di pagamento rateale degli importi dovuti (emendamento 3.17, testo 2) che sono state specificate in dettaglio;
  • agli effetti della definizione agevolata sul rilascio del DURC (emendamento 3.100);
  • alla mitigazione delle conseguenze per il tardivo versamento del dovuto (emendamento 3.32, testo 2).

La definizione agevolata si perfeziona col versamento delle somme dovute.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato un emendamento (emendamento 3.17, testo 2) che intende modificare, nonché specificare con maggior dettaglio, la disciplina applicabile ai pagamenti rateali.

La Commissione, in sede referente, ha approvato un emendamento (emendamento 3.32 testo 2) che propone di inserire nel corpo dell’articolo il nuovo comma 14-bis, che mitiga il regime del ritardato versamento. Ai sensi delle norme proposte, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione (previsto dal comma 14) se il ritardo nel pagamento delle rate non supera i 5 giorni; né sono dovuti interessi.

 

Articolo 6 (em. 6.25)
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

L’articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

La Commissione in sede referente propone una modifica di carattere formale (emendamento 6.25) e quattro modifiche sostanziali.

Queste ultime:

  • modificano la percentuale del valore delle controversie pagando la quale le stesse possono essere definite (emendamento 6.9 testo 3);
  • introducono regimi specifici per la definizione delle controversie per le quali il ricorso sia pendente nel primo grado di giudizio e per quelle pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (emendamento 6.9 testo 3);
  • introducono un regime specifico per i casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate (emendamento 6.100);
  • concedono agli enti territoriali di applicare le norme sulla definizione agevolata in commento anche alle controversie tributarie che coinvolgono gli enti strumentali degli enti territoriali stessi (30).

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 6.9 (testo 2), che propone l’introduzione di una specifica disposizione in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, prevedendo che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della stessa (nuovo comma 1-bis).

In deroga al comma 1, e per il solo caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (comma 2).

L’emendamento 6.9 (testo 2) propone di modificare tali quote, prevedendo che, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, la controversia possa essere definita con il pagamento del 40 per cento del valore della stessa mentre in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, si propone che la definizione avvenga a seguito del pagamento del 15 per cento del valore della controversia.

L’emendamento 6.9 (testo 2) propone poi l’inserimento di un ulteriore comma relativo alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per le quali risulti soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio. In tali casi, si viene a prevedere che le controversie possano essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del relativo valore.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato, inoltre, approvato l’emendamento 6.100, che propone l’introduzione di una specifica disposizione in relazione ai casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate (nuovo comma 2-bis).

Per tali fattispecie, viene chiarito che è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta, secondo le disposizioni del comma 2.

Ai sensi del comma 3, le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Possono essere definite le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (comma 4).

Sono invece escluse dalla definizione, ai sensi del comma 5, le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

In particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE/Euratom richiama le risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato – ormai scaduto – che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. L’articolo 1, comma 819, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) dà piena e diretta esecuzione a tale alla decisione, che fissa le norme relative all’attribuzione delle risorse proprie dell’Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale, conformemente all’articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Essa stabilisce, tra l’altro, che dal 1° gennaio 2014, gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 20% degli importi riscossi (in luogo del 25% previsto per il periodo 2007-2013).

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun annoa partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 6).

Nel caso in cui le somme interessate sono oggetto di definizione agevolata, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme ancora pendenti (comma 7).

La Commissione in sede referente propone una modifica di carattere formale al presente comma con l’approvazione dell’emendamento 6.25.

 

Articolo 8 (em. 8.9)
(Definizione agevolata delle imposte di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui liquidi da inalazione)

L’articolo 8 consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 – per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato – relativi alle imposte di consumo su:

prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco);

prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.

La definizione agevolata (di cui vengono fissate le scadenze temporali e le modalità) è ammessa con il versamento pari al 5 per cento degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni.

La Commissione in sede referente propone una modifica di carattere formale al presente articolo con l’approvazione dell’emendamento 8.9.

Le imposte in oggetto sono previste dall’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995. Trattandosi di prodotti diversi dal tabacco, essi sono assoggettati ad imposta di consumo e non ad accisa.

 

Articolo 10-bis (em. 10.0.100)
(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori sanitari)

Con l’approvazione dell’emendamento 10.0.100 la Commissione in sede referente propone l’introduzione di un nuovo articolo in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, prevedendo l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica -per il periodo d’imposta 2019per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

La norma si applica ai soggetti tenuti all’invio dei dati, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”)

Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Essi sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, con alcune esclusioni, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

Quanto al comma 4, esso demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito (diverse da quelle indicate dal comma 3). In attuazione di quanto disposto dal suddetto comma 4 sono stati emanati decreti ministeriali concernenti le seguenti tipologie di spese: universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi volti alla riqualificazione energetica; relative alle rette per la frequenza di asili nido, per le erogazioni liberali.

Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell’ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il d.P.C.M. 26 marzo 2008. Inoltre, con decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono state fissate le “specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell’Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014”.

 

Articolo 10-bis (emendamento 10.0.200)
(Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità )

Con l’approvazione dell’emendamento 10.0.200, la Commissione in sede referente propone l’introduzione di un nuovo articolo in materia di fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi IVA con riferimento alle operazioni effettuate nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione.

Finalità della disposizione è quella “di preservare i servizi di pubblica utilità”.

La disposizione si riferisce ai servizi regolamentati dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 (“Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni”), e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370 (“Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta”).

La norma demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l’emissione tramite il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche da parte dei suddetti soggetti passivi IVA, nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione. Tali regole tecniche si applicano solamente alle fatture elettroniche riferite a contratti stipulati con i consumatori finali precedentemente al 1° gennaio 2005, ove non sia stato possibile identificare il codice fiscale degli stessi, anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate.

 

Articolo 15 (emendamento 15.2, testo 2)
(Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica)

L’articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l’Italia a disporre l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 15.2 (testo 2) che propone l’integrale sostituzione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, relativo alle semplificazioni amministrative e contabili connesse alla introduzione della fatturazione elettronica.

In primo luogo si viene a prevedere che, a partire dalle operazioni IVA relative all’anno 2020, l’Agenzia delle entrate, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati dalla stessa acquisiti, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata, le bozze relative a:

  • il registro delle fatture emesse;
  • il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
  • la liquidazione periodica dell’IVA;
  • la dichiarazione annuale dell’IVA.

Per i soggetti passivi IVA che convalidano ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’articolo proposto fa salva la tenuta dei registri dei ricavi percepiti e delle spese sostenute nell’esercizio previsti dall’articolo 18, comma 2, del D.P.R n. 600 del 1973. Il comma 5 di tale ultimo articolo prevede inoltre un regime opzionale di contabilità semplificata per le imprese minori, le quali possono scegliere, rimanendo vincolate a tale opzione per un triennio, di tenere i registri ai fini dell’IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. Per i soggetti che optano per tali modalità, l’emendamento in esame prevede che permanga l’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’IVA.

L’emendamento propone, infine, che le disposizioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute siano adottate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

 Articolo 15-bis (emendamento 15.0.1, testo 2)
(Disposizione di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 15.0.1 (testo 2) che propone l’inserimento del nuovo articolo 15-bis, che modifica l’articolo 1, comma 213, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Con tale modifica si prevede che, con decreto del MEF possano essere definite le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

 

 Articoli da 16-bis a 16-quinquies (emendamento 16.0.300 testo 3)
(Disposizioni per il contrasto dell’evasione fiscale)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 16.0.300 (testo 3), che propone una serie di articoli volti a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. Conseguentemente, il Capo II, nel quale tali norme vengono incise, viene rinominato “disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario, nonché di contrasto all’evasione fiscale”.

L’articolo 16-bis reca disposizioni in materia di accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari e modifica l’articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto legge n. 201 del 2011.

Al comma 3, in relazione alle comunicazioni all’anagrafe finanziaria delle transazioni finanziarie da parte di banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, si chiarisce che la conservazione di tali dati non può superare i dieci anni.

Il comma 4 prevede che le predette comunicazioni, effettuate ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973, siano utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione, per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Il comma 1, lettera a) dell’articolo 16-bis inserisce un nuovo periodo in cui viene specificato che le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza, anche in coordinamento con l’Agenzia delle entrate, per i medesimi fini e per la prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie, finanziarie e, in generale, connesse a ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Ue, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini della valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell’evasione fiscale.

Il comma 4-bis del decreto legge n. 201 del 2011 stabilisce che l’Agenzia delle entrate trasmetta annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’utilizzo delle comunicazioni all’anagrafe tributaria. Il comma 1, lettera b) dell’articolo 16-bis specifica che la relazione deve presentare anche i risultati relativi all’attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le medesime informazioni.

L’articolo 16-ter reca disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni e modifica l’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2010, relativo al contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica, sostituendo integralmente il comma 2. La nuova formulazione della disposizione prevede che nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzino piani di intervento annuali coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l’utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine.

L’articolo 16-quater reca disposizioni in materia di scambio automatico d’informazioni e prevede che l’Agenzia delle entrate comunichi alla Guardia di finanza, previa la stipula di un’apposita convenzione, le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e 146, della n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), nonché quelle ricevute nell’ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l’Italia e gli Stati esteri.

Il comma 145 della legge di stabilità 2016 prevede che le società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi del TUIR, che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato conseguito dal gruppo di imprese multinazionali di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche, presentino annualmente all’Agenzia delle entrate una rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva. Tali obblighi informativi derivano dall’attuazione di direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. In caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Il successivo comma 146 estende gli obblighi suddetti alle società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che redige il bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese, non abbia in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese o, ancora, sia inadempiente rispetto all’obbligo di scambio delle medesime informazioni.

La direttiva 2011/16/UE stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali. Dall’ambito di applicazione vengono, tuttavia, escluse l’imposta sul valore aggiunto, i dazi doganali e le accise oggetto di altri atti normativi dell’Unione europea in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri. Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione i contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.

L’articolo 16-quinquies reca disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie e modifica l’articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Il comma 1 del suddetto articolo, che disciplina gli istituti dell’ipoteca e del sequestro conservativo, stabilisce l’ufficio o l’ente che ha formalmente notificato l’atto di contestazione, il provvedimento di irrogazione della sanzione o il processo verbale di constatazione, quando ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.

L’articolo 16-quinquies, per rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, prevede che le istanze appena citate possano essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti. Il comandante informa dell’istanza la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante stesso, entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza in argomento. Trascorso tale termine, che si interrompe in caso di richiesta di chiarimenti o di ogni ulteriore elemento alla Guardia di finanza, si intende acquisito il conforme parere dell’Agenzia.

 

Articolo 17
(Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

L’articolo 17 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi.

In sede referente, la Commissione propone la sostituzione, al comma 1, lettera c), del capoverso 6-quater (emendamento 17.6 (testo 2)), delle modifiche di carattere formale (emendamento 17.11) e l’inserimento del comma 1-bis (emendamento 17.15 (testo 2)).

Il comma 1-bis, aggiunto con l’approvazione in sede referente dell’emendamento 17.15 (testo 2), estende anche al registro dei corrispettivi la deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti dall’articolo 7, comma 4-quater, del decreto legge n. 357 del 1994. In base a tale deroga, la tenuta di quei registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Il comma 2 apporta ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 fissandone la decorrenza dal 1° gennaio 2020. In particolare: dispone l’abrogazione dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 127 del 2015;

Si ricorda che l’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 esclude dall’applicazione della riduzione del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti i soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 che non abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica.

Dispone inoltre le seguenti modificazioni all’articolo 4:

  • al comma 1 è soppresso il riferimento all’esercizio dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi;
  • al comma 2 si dispone il mantenimento dell’obbligo di tenuta del registro dei ricavi e delle spese di cui all’articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata.

Si stabilisce inoltre che l’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973, cioè senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

Il comma 3 rinvia all’articolo 26 del decreto legge in esame per la definizione delle coperture finanziarie degli oneri derivanti dal presente articolo.

 

Articolo 20 (emendamenti 20.10 testo 2 e 20.7 testo 2
(Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi)

L’articolo 20 disciplina l’istituto del gruppo IVA con riferimento ai gruppi bancari cooperativi.

Per effetto delle norme in esame si chiarisce che il vincolo finanziario, la cui esistenza è presupposto per la costituzione del gruppo IVA, si considera sussistente anche tra i partecipanti al gruppo bancario cooperativo.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato altresì approvato l’emendamento 20.7 (testo 2) che incide sulla disciplina delle banche popolari, prorogando dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine previsto dal decreto legge n. 3 del 2015 per l’adeguamento ai requisiti di attivo delle banche popolari stabilito dall’articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – TUB).

Secondo l’articolo 29 del TUB, l’attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro e, trascorso un anno dal superamento di tale limite, ove lo stesso non sia stato ridotto al di sotto della soglia né sia stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, vengono previsti rilevanti poteri di intervento da parte dell’autorità di vigilanza, che può proporre la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa della banca.

Il termine era stato già oggetto di proroga, per effetto dell’articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2018 che al termine di adeguamento precedentemente indicato (18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia il 9 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 29 del TUB) aveva sostituito la data del 31 dicembre 2018. L’emendamento 20.7 (testo 2) propone una ulteriore proroga, sostituendo la vigente data del 31 dicembre 2018 con quella del 31 dicembre 2019.

 

 Articolo 20-bis (emendamento 20.0.32)
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 20.0.32 che propone l’adozione di una disciplina contabile speciale per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali.

In particolare, al comma 1 si prevede che nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, tali soggetti possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del MEF.

Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e non utilizzano i principi contabili internazionali, il comma 2 prevede che le modalità attuative delle precedenti disposizioni siano stabilite dall’IVASS con regolamento. Alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che si avvalgono del criterio di valutazione consentito dal comma 1, il comma 3 impone di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori di iscrizione in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.




Tassata come reddito diverso la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall’abitazione principale

 

La plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall’abitazione principale, costituisce reddito “diverso” ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR e, quindi, soggetto ad IRPEF. Questo perché, la cessione separata elide il vincolo di strumentalità funzionale della pertinenza (box) rispetto al bene principale, per cui l’operazione posta in essere assume una diversa connotazione, avendo ad oggetto un immobile che non può essere assimilato all’abitazione principale di cui alla citata norma (art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR). In altri termini, il vincolo pertinenziale stabile e duraturo (cfr. citato art. 10, comma 3-bis, del TUIR) che deve intercorrere tra la cosa principale e la cosa accessoria, viene meno nel momento in cui il cedente esercitando una facoltà che è espressamente riconosciuta al proprietario dall’art. 818, secondo comma, del codice civile – cede il box separatamente dall’abitazione principale. Peraltro, la cessione del box prima del decorso dei 5 anni dal suo acquisto determina la decadenza, limitatamente alla pertinenza, delle agevolazioni previste in materia di “prima casa” ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Queste, in sintesi, le conclusioni contenute nella risposta n. 83 ad interpello del 22 novembre 2018.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 83 del 22 novembre 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenza da cessione infraquinquennale di box auto separatamente dall’abitazione principale – Imponibilità – Ragioni – Rottura del vincolo pertinenziale stabile e duraturo con l’abitazione principale – Ulteriori  conseguenze – Perdita delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di pertinenze della c.d. “prima casa” – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima del DPR 26/04/1986, n. 131 – Articolo 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 818, c.c.




Manovra gialloverde: in Gazzetta le disposizioni fiscali

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – n. 247 del 23 ottobre 2018– il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.

Il testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2018, e poi ritoccato con successivo CDM, prima della firma del Presidente della Repubblica.
Questi in temi toccati dal Decreto:

  • Rottamazione-Ter;
  • Stralcio dei debiti fino 1000 euro;
  • Varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;
  • Fatturazione elettronica;
  • Semplificazione per emissione fatture;
  • Processo tributario telematico.

Link al testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 247 del 23 ottobre 2018




Incroci tra volume d’affari e spesometro. In arrivo le comunicazioni delle anomalie riscontrate

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, approvate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici (Pec, cassetto fiscale), le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. Naturalmente i contribuenti, avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78», pubblicato l’8 ottobre 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2018

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Commenti

 

Detrazione dell’IVA in assenza di operazioni attive 
di Marco Peirolo

L’importante differenza tra motivazione e prova negli atti impositivi: aspetti di riflessione e valutazioni sistematiche 
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

 

Società tra avvocati – Società multi-professionale

 

Sancita la legittimità “sopravvenuta” di una società tra avvocati con partecipazione di soci non iscritti all’albo forense. Applicabile d’ufficio lo “ius superveniens” del nuovo art. 4-bis della legge professionale

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018: «PROFESSIONISTI -SOCIETÀ – Società tra professionisti – Società per l’esercizio di attività professionali – Albo – Iscrizione – Esercizio della professione forense in forma societaria – Art. 4-bis, della L. 31/12/2012, n. 247 (legge forense) – Società tra avvocati con partecipazione di socio non avvocato (società professionale in accomandita semplice degli avvocati C. & C.) – Art. 1, comma 141, lett. b), L. 04/08/2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) – “Ius superveniens” – Società multi-professionale – Legittimità – Applicabilità anche d’ufficio in sede di legittimità»

 

Sezioni tributarie

 

Avviso di accertamento – Motivazione “per relationem”

 

Rettifica del valore dichiarato ai fini ICI ed IMU sulla base del valore di cessione di un terreno limitrofo. Per la motivazione non basta il generico riferimento ad un atto di un soggetto terzo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 13814 del 31 maggio 2018: «ACCERTAMENTO -Avviso di accertamento – Motivazione – Motivazione “per relationem” – Legittimità – Condizioni – Art. 7 della L n. 212 del 2000 – Allegazione dell’atto richiamato – Riproduzione del contenuto essenziale – Necessità – Fattispecie -Motivazione di rettifica del valore attribuito all’area edificabile – Generico riferimento ad atto di compravendita (privo d’indicazione di numero di repertorio, di raccolta, dell’indicazione delle parti contraenti, dell’epoca di stipula dell’atto medesimo) di analoga area situata nelle vicinanze – Conseguenze – Difetto di motivazione per mancanza dei dettagli dell’atto richiamato – Ulteriori vizi dell’atto impugnato – Lesione del diritto alla difesa – Art. 7, comma 1, della L 27/07/2000, n. 212»

 

Cooperative – Rapporto percentuale tra il costo del lavoro e ammontare complessivo di tutti i costi

 

Accertamento a società cooperative: nel rapporto percentuale per l’esenzione compresi anche i costi indeducibili

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi d’impresa – Determinazione del reddito – Spese di promozione – Costi per regalie natalizie – Prova dell’inerenza della spesa all’attività – Applicazione del cd. criterio quantitativo secondo cui l’inerenza si evincerebbe dalla congruità del rapporto tra i costi ed il volume di affari prodotto dall’impresa – Insufficienza – Applicazione del criterio qualitativo dell’attinenza delle spese all’attività imprenditoriale – Necessità – Irrilevanza – Artt. 107 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Componenti negative del reddito d’impresa – Spese di acquisizione dei beni mobili – Esercizio di competenza – Data di consegna o spedizione – Riferimento – Necessità – Data di ricezione della fattura – Irrilevanza – Detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza – Inammissibilità – Fondamento -Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – Agevolazioni per la cooperazione – Cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi – Esenzione ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 (testo originario) -Condizioni per l’esenzione – Rapporto percentuale tra il costo del lavoro e ammontare complessivo di tutti i costi – Costi indeducibili – Computo – Necessità – Art. 11, del D.P.R. 29/09/1973, n. 601»

 

Sezione III Penale

 

Reati per l’omesso versamento di imposte – Cause di esclusione del dolo e della colpa

 

Nei reati da omesso versamento l’impossibilità integra la causa di forza maggiore. Fondato il vizio motivazionale della sentenza che non valuta adeguatamente il fallimento dei maggiori clienti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 37089 del 1° agosto 2018: «PENALE TRIBUTARIO – Versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore alla soglia per ciascun periodo d’imposta – Reato di omesso versamento di IVA – Cause di esclusione del dolo e della colpa – Forza Maggiore -Rilevanza – Fattispecie – Presenza di probante documentazione per l’esclusione della colpevolezza (documentazione dal quale emergeva che il contribuente non avesse potuto versare l’IVA a causa di eventi imprevisti ed imprevedibili, legati a fallimento dei più importanti clienti che non avevano pagato le prestazioni ricevute e fatturate) – Sentenza di merito di condanna carente in motivazione (anche in forza della precedente sentenza assolutoria), alla luce del copioso materiale prodotto (probante la crisi di liquidità, il mancato pagamento delle prestazioni fatturate per fallimento dei clienti e l’apporto di risorse proprie) – Conseguenze – Annullamento con rinvio della pronuncia della Corte d’Appello di condanna – Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 45 c.p.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

 

Revisione del classamento catastale – Motivazioni

 

Accertamenti Docfa: la motivazione carente non può essere integrata nel corso del processo tributario

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia – Sezione II – Sentenza n. 375 del 21 giugno 2018: «ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) – Revisione del classamento catastale – Motivazione in termini meramente enunciativi -Insufficienza – Integrazione in sede processuale – Ammissibilità – Esclusione – Conseguenze – Caducazione dell’atto -Fattispecie – Provvedimento di classamento a seguito di lavori di ristrutturazione di immobile – Provvedimento di classamento conclusivo di procedura DOCFA – Rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente con la procedura DOCFA – D.M. Finanze 19/04/1994, n. 701 – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Accertamento catastale: vanno indicati i motivi tecnici del rifiuto della Docfa

 

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione III – Sentenza n. 227 del 25 giugno 2018: «ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) – Revisione del classamento catastale – Motivazione in termini meramente enunciativi -Insufficienza – Conseguenze – Caducazione dell’atto – Fattispecie – Provvedimento di classamento a seguito di lavori di ristrutturazione di immobile – Provvedimento di classamento conclusivo di procedura DOCFA – Rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente con la procedura DOCFA – D.M. Finanze 19/04/1994, n. 701 – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prassi

 

Regimi contabili e fiscali – Opzioni e revoche

 

Opzione per la cassa “virtuale”. Il vincolo triennale vale solo per chi sceglie di rimanere nel regime semplificato

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 E del 14 settembre 2018: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa in possesso dei requisiti previsti – Compresenza dei requisiti per l’ingresso nel regime comunque “naturale” cd. forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) – Conseguenze – Non applicabilità dei vincoli temporali per l’uscita dal regime semplificato per entrare nel regime forfetario – Opzione prevista dal comma 5 dell’arti. 18, del D.P.R. n. 600/1973 per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti – Vincolo triennale – Limiti – Passaggio all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 – Applicazione del vincolo triennale – Esclusione – Ragioni – Vincolo triennale al rispetto del criterio di cassa “virtuale” applicabile solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi passa al regime forfettario»

 

Dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate

 

La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018

 

Negozio a favore di terzo – Rilevanza ai fini delle imposte dirette

 

Negozio a favore di terzo: profili di interesse notarile nella disciplina delle imposte dirette

Studio n. 26-2018/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 15 giugno 2018

 

Diritto societario  – I chiarimenti dei notai

 

Nuovi orientamenti dei notai del Triveneto: focus sulla riforma delle S.r.l.-PMI

Nuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2018

 

Indici Istat

 

Gli indici Istat per il mese di agosto 2018

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I criteri per l’individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti

 

La decorrenza del termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti di cui all’articolo 38 del D.P.R. 602/73, qualora sia incerta la spettanza di un’agevolazione, l’applicabilità di un’aliquota o la qualificazione di un soggetto, deve essere individuata secondo la regola dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato. Così, l’Agenzia delle entrate nella prima risposta (la n. 1 del 4 ottobre 2018), ad istanza di consulenza giuridica, resa pubblica in ottemperanza del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 agosto 2018, prot. n. 185630/2018, sulla trasparenza e pubblicità dell’interpretazione del Fisco sulle varie questioni poste dai contribuenti.

 

La giurisprudenza del giudice di legittimità, ricorda l’Agenzia, hanno infatti escluso che il termine decadenziale decorra dal versamento del saldo in caso di richiesta di rimborso:

  • dell’IRAP versata per carenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 4166 del 21 febbraio 2014, “quando, come nella specie, venga contestato in radice l’obbligo del pagamento del tributo, la eventuale non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere, […], dalla data dei versamenti delle dette rate di acconto; […]”. In tal senso anche Corte di Cassazione, sentenza n. 11920 del 28 maggio 2014; Corte di Cassazione, ordinanza n. 17912 del 13 agosto 2014; Corte di Cassazione, sentenza n. 24391 del 30 novembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 26434 del 20 dicembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 4656 del 22 febbraio 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 6786 del 15 marzo 2017; Corte di Cassazione, sentenza n. 7248 del 22 marzo 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 9325 dell’11 aprile 2017);
  • dell’IRPEF versata in eccesso in relazione ad un immobile di interesse storico artistico (perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 10077 del 9 maggio 2014, la causale della richiesta di rimborso – ovvero la mancata applicazione dell’agevolazione fiscale che determina la tassazione del bene in base al reddito effettivo e non secondo la rendita catastale dello stesso – “sicuramente sussisteva fin dall’epoca del versamento degli acconti.”. In tal senso anche Corte di Cassazione, sentenza n. 1161 del 22 gennaio 2016);
  • dell’IRPEG e dell’ILOR versate indebitamente per non essere state conteggiate, in sede di dichiarazione dei redditi, le variazioni in diminuzione riferibili all’utilizzo dei fondi rischi contenzioso e oneri da partecipazioni (perché, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 6497 del 31 marzo 2015,“nascendo, nel caso di specie, il diritto al rimborso preteso dalla contribuente dalla questione relativa al trattamento fiscale da applicare ai due fondi […] di cui sopra (se ritenerli assimilabili a “fondi tassati”, i cui utilizzi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ovvero a “fondi non tassati”, i cui utilizzi concorrono alla formazione del reddito imponibile)”, la circostanza risultava “rilevabile indipendentemente dal calcolo dell’imposta dovuta a saldo, […].”);
  • della maggiore IRPEG erroneamente versata relativamente a fabbricati e terreni di cui è stato successivamente disconosciuto il diritto di proprietà (perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 15427 del 22 luglio 2015, “non vi è dubbio che il contribuente aveva la possibilità legale di agire al fine di giungere ad un accertamento giudiziale sulla proprietà degli immobili in questione, sicché la sua inerzia sino al deposito della sentenza del Tribunale non è in alcun modo tutelabile, e nulla può quindi rilevare in ordine al termine iniziale della prevista decadenza.”);
  • dell’IRPEF versata a titolo di maggiore ritenuta operata sulla somma erogata quale incentivazione straordinaria all’esodo, (perché, come precisato dalla Corte di Cassazione, citata ordinanza n. 11602 del 2016, “nella specie, la contestazione su cui si fondava la domanda di rimborso del contribuente – ossia che la ritenuta era stata operata applicando l’aliquota piena e non l’aliquota dimidiata – attingeva la struttura stessa del calcolo della ritenuta e, pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione della ritenuta, mediante la ripetizione del 50% dell’importo calcolato dal datore di lavoro in base all’aliquota intera, senza necessità di attendere né eventuali conguagli di fine anno del datore di lavoro né eventuali riliquidazioni da parte dell’Ufficio; […]”. In tal senso anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 25177 del 7 dicembre 2016; Corte di Cassazione, ordinanza n. 28847 dell’1 dicembre 2017; Corte di Cassazione, ordinanza n. 2533 dell’1 febbraio 2018 in relazione all’eccedenza di ritenute IRPEF operate dal sostituto d’imposta sulle somme corrisposte a titolo di indennità di cessazione del rapporto di lavoro ed assoggettate a tassazione separata).

Link alla Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad istanza di consulenza giuridica n. 1 del 4 ottobre 2018, con oggetto: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Versamento diretto – Rimborsi – Termine decadenziale di 48 mesi fissato dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Versamenti in acconto – Decorrenza – Differenti ipotesi – Nel caso in cui si contesti in radice l’obbligo di pagamento dell’imposta – Dai singoli acconti – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602




Aggiornata la guida Ae alla fatturazione elettronica

Aggiornato il vademecum dell’Agenzia delle entrate che fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il “postino” che si occupa di far viaggiare le e-fatture.

Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall’Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l’app Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Link alla Guida dell’Agenzia delle Entrate




Fatture e corrispettivi – Aggiornate le specifiche tecniche (3 ottobre 2018)

 

Si tratta dell’aggiornamento del documento delle specifiche tecniche  e della rappresentazione tabellare della fattura semplificata, in italiano e in inglese, per introdurre un nuovo controllo per le fatture semplificate al fine di verificare che l’importo totale non ecceda, per questa tipologia di fatture, il limite previsto dall’art. 21 bis del DPR 633/72 (100 euro). Il relativo codice di errore è 00460 (pag. 141)

 

Link (al sito dell’agenzia delle entrate) ai documenti modificati

Le Specifiche tecniche aggiornate

LArea tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

 

Normativa e prassi

 

Primi chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti Pa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Credito d’imposta per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, commi 919-927, della L. 27/12/2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018»

 

E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 2 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA – Prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti – Modalità di inoltro di una fattura scartata – Fatturazione immediata – Fatturazione differita – Registrazione e conservazione – Servizio di conservazione – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – D.L. 28/06/2018, n. 79»

 

La guida, che spiega come predisporre, inviare e conservare le e-fatture

 

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

«Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»




La fatturazione elettronica è un processo simmetrico che riguarda cliente e fornitore

“E opportuno evidenziare che quello della fatturazione elettronica è un processo “simmetrico” che vincola non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura. Per tale ragione, qualora si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l’obbligo a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati, con la necessità di individuare – di volta in volta – se il soggetto emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie per le quali decorre l’obbligo nonché trattare alcune fatture come elettroniche altre come analogiche.”.

È quanto afferma il neo Direttore dell’Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore nell’audizione del 3 ottobre 2018, presso la Camera dei deputati – VI Commissione finanze, riguardo l’obbligo generalizzato della E-fattura.




SERVIZI DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA ALLA RICERCA DOCUMENTALE: CHIUSI VENERDÌ PROSSIMO 2 NOVEMBRE




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2018

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SPECIALE
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

 

IL “CORRETTIVO” DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

 

Articolo per articolo tutte le modifiche al Codice

 

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”»

—————————   In nota le norme richiamate o modificate   —————————

 

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Il “vecchio” Codice della privacy adeguato al regolamento (UE) 2016/679

Il Garante pubblica sul proprio sito web istituzionale il testo aggiornato del Codice della privacy. L’operazione di coordinamento effettuata dal Garante è estremamente utile, considerato che legislatore delegato, ha deciso di novellare direttamente il codice della privacy, nonostante il regolamento Ue abbia cambiato completamente la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al vecchio Codice.

Si ricorda che le modifiche del Codice della privacy, ad opera del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, sono entrate in vigore, trascorso l’ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 19 settembre 2018.

Link al testo ricostruito del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2018 (Serie Generale n.205) ed entrato in vigore il 19 settembre 2018.

Testo prelevato dal sito web del Garante Privacy (https://www.garanteprivacy.it). Come precisato dalla summenzionata autorità di controllo il testo coordinato è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore ufficiale.

Link al testo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018




Opzione per la cassa “virtuale”. Il vincolo triennale vale solo per chi sceglie di rimanere nel regime semplificato

Il vincolo triennale di permanenza, per la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa “virtuale”, vale solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi essendo in possesso dei requisiti, sceglie di accedere al regime forfettario. In altre parole, l’opzione prevista dal comma 5 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, (espressa per mezzo del rigo VO26 della dichiarazione IVA 2018) secondo cui l’ammontare dei corrispettivi e degli acquisti, registrati rispettivamente ai sensi dei citati art. 24 e 25, si considera incassato e pagato, vincola per un triennio, solo in caso di permanenza nella nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa improntata al “criterio di cassa” ai sensi del nuovo art. 66 del TUIR. Questo, l’importante chiarimento contenuto nella risoluzione 64 del 14 settembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate (riportata di seguito).

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 del 14 settembre 2018, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa in possesso dei requisiti previsti – Compresenza dei requisiti per l’ingresso nel regime comunque “naturale” cd. forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) – Conseguenze – Non applicabilità dei vincoli temporali per l’uscita dal regime semplificato per entrare nel regime forfetario – Opzione prevista dal comma 5 dell’arti. 18, del D.P.R. 600/1973 per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti – Vincolo triennale – Limiti – Passaggio all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 – Applicazione del vincolo triennale – Esclusione – Ragioni – Vincolo triennale al rispetto del criterio di cassa “virtuale” applicabile solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi passa al regime forfettario

 

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

 

Imprese in contabilità semplificata. I chiarimenti per il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 aprile 2017: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP – Articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 18, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Regime forfetario

 

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»




Compensazioni incerte. Criteri di rischio e procedure di sospensione dell’esecuzione dei pagamenti a mezzo F24

L’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta ha introdotto il comma 49-ter nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Il citato comma prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ora, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per bloccare le deleghe di pagamento. I criteri di selezione dei modelli F24 da sottoporre alla verifica si riferiscono:

a) alla tipologia dei debiti pagati;

b) alla tipologia dei crediti compensati;

c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;

d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;

e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 

Compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte

 

Allo scopo di controllare tempestivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti, a decorrere dalla data del 29 ottobre 2018, i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, saranno presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato il 28.08.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disciplina normativa di riferimento:

  • decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 febbraio 2011, recante le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte ai sensi dell’articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che prevede, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti IVA, ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante disposizioni concernenti le modalità di presentazione del modello F24, in caso di utilizzo di crediti in compensazione;
  • articolo 10, comma 1, lettera a), nn. 7 e 7-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che prevedono, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi annui superiori a 5.000 euro (n. 7) oppure superiori a 50.000 euro (n. 7-bis, per le start-up innovative), l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o istanza da cui emerge il credito;
  • articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che prevede, in caso di utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emergono tali crediti;
  • articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserito dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni in tema di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.



Sport dilettantistico. Il quesitario sulle agevolazioni fiscali

Nessun rischio di uscita dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae ma hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione. È uno dei chiarimenti forniti con la circolare n. 18/E di oggi, (1° agosto 2018) con la quale l’Agenzia scioglie i dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni e risponde ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.

 

Focus sui regimi agevolati previsti per lo sport dilettantistico

 

La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali di interesse degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi, relative alle previsioni agevolative contenute nella legge n. 398/1991 e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nel documento di prassi, inoltre, viene chiarito l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per alcuni atti delle “federazioni sportive” e degli “enti di promozione sportiva” riconosciuti dal Coni.

 

Il perimetro della legge n. 398/1991

 

Le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 sono solo quelle “connesse agli scopi istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. In ogni caso l’Agenzia sottolinea che restano escluse da questo regime le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato (ad es. avvalendosi di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi o di altri strumenti propri degli operatori di mercato).

 

Cosa succede in caso di mancata comunicazione alla Siae

 

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato alla Siae la comunicazione di voler fruire del regime di favore disciplinato dalla legge n. 398/1991 (che prevede, tra l’altro, il calcolo del reddito imponibile in misura ridotta) non decadono dalle agevolazioni se hanno attuato un comportamento concludente e se hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 11 del D.Lgs n. 471/1997.

 

Sì alla cessione di un giocatore senza finalità speculative

 

Con la circolare di oggi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in generale le cessioni verso corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato previsto dall’art. 148, comma 3, del Tuir se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un’unica Federazione Sportiva. Si applicano, invece, le regole generali di tassazione se la cessione di un giocatore tra queste categorie di enti costituisce un trasferimento meramente speculativo, ad esempio se il diritto alla prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto senza che l’atleta sia stato coinvolto dall’ente nella pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, la cessione risulterà tassabile secondo le regole generali anche nel caso in cui la destinataria non è un’altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.

 

Pagamenti sopra i 1.000 euro, ok se con bollettino postale

 

Nel documento di prassi, l’Agenzia risolve il dubbio riguardante le quote di iscrizione a corsi o di tesseramento di importo modesto, incassate in contanti, versate successivamente sul conto corrente dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro con un versamento cumulativo di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di 1.000 euro previsto dalla legge per gli enti sportivi dilettantistici che rientrano nel regime della legge 398/1991. In questo caso l’ente, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità, dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.

 

Cosa verificare nei casi di custodia di attrezzature o animali

 

Ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso del contenuto degli accordi tra l’associazione sportiva e l’associato/socio o il tesserato, per l’Agenzia la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall’associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro (il tipico esempio è quello dei cavalli negli sport equestri) possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali (e quindi agevolabili ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir) a condizione che vi sia l’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Nel caso degli sport equestri, ad esempio, i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise). (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2018)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 1° agosto 2018, con oggetto:IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTA DI BOLLO – Associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro – Qualificazione tributaria – Applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 – Applicazione del regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR – Effetti della riforma del terzo settore (CTS) sull’applicabilità del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 e dell’agevolazione di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR – Questioni emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Art. 90, della L. 27/12/ 2002, n. 289 – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.Lgs.03/07/ 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (CTS)

Raccolta di circolari e risoluzioni in tema agevolazione per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche

Associazioni sportive dilettantistiche: la violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti, di importo pari o superiore a 1.000 euro ex art. 25, comma 5, della L. 133/1999, comporta la decadenza delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991. Salvi gli atleti e sponsor

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45 E del 6 maggio 2015: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Adempimenti contabili – Violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dal comma 5 dell’art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 – Conseguenze – Rilevanza nella disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 – Vigenza dell’art. 4, comma 3, del D.M. 26/11/1999, n. 473 – Esclusione – Conseguenze – Non fondatezza del disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti – Non fondatezza del disconoscimento del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ASD»

Società sportive professionistiche: le risposte ai quesiti su trattamento fiscale da riservare ad ammortamenti, contratti, trasferte, ritiri e sponsorizzazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 20 dicembre 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP – IVA – Risposte a quesiti su questioni fiscali d’interesse per società di calcio professionistiche e sportivi professionisti emerse nel corso delle riunioni del Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e delle Leghe Nazionali Professionisti – L. 23/03/1981, n. 91»

Obblighi contabili e statutari per le associazioni e società sportive dilettantistiche: solo le violazioni sostanziali rilevano per la disapplicazione del regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 24 aprile 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Risposte ai quesiti – Adempimenti contabili – Violazione degli obblighi – Conseguenze – Sanzioni tributarie applicabili – Art. 9, comma 3, del D.P.R. 30/12/1999, n. 544 – D.M. 11/02/1997 – Art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 e relativo regolamento di attuazione D.M. 26/11/1999, n. 473 – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 9 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Obblighi statutari concernenti la democraticità e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati – Violazione – Conseguenze – Rilevanza nella disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 – Art. 90, comma 18, della L. 27/12/2002, n. 289»

Ulteriori chiarimenti sull’ ambito di applicazione della remissione in bonis

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 E del 12 dicembre 2012: «Modello EAS – Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis».

Enti non profit: sempre obbligatorio il rendiconto annuale economico e finanziario, ma nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’ente che non svolge attività di impresa 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 126 E del 16 dicembre 2011: «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Scritture contabili degli enti non commerciali – Adempimenti contabili ed obbligo di rendicontazione – Esclusione dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’ente non commerciale che non svolge attività di impresa commerciale – Fondamento – Obbligo di redigere un rendiconto annuale economico e finanziario anche in assenza di attività commerciale – Sussistenza – Specifico rendiconto in relazione alle raccolte pubbliche di fondi – Adempimento obbligatorio solo ai fini dell’agevolazione fiscale prevista per le raccolte pubbliche di fondi occasionali – Art. 20, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Sponsor di associazioni o società sportive dilettantistiche: deducibili i corrispettivi per contratti in misura eccedente l’importo annuo di 200.000 euro in presenza di tutti i requisiti formali e sostanziali della sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 23 giugno 2010: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica (Associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro) – Reddito di impresa – Sponsorizzazioni con erogazione di somme non superiori all’importo annuo di 200.000 euro – Per “presunzione assoluta” le somme erogate costituiscono, in ogni caso, entro tale limite, spese di pubblicità integralmente deducibili dal reddito d’impresa per le imprese-sponsor – Deducibilità dal reddito d’impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all’importo annuo di 200.000 euro – Possibilità – Condizioni – Natura del rapporto contrattuale che presenti tutti i requisiti formali e sostanziali della sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria – Rispetto dei principi generali recati dall’art. 109 del D.P.R. 917/86 (competenza, certezza, inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili) – Società e associazioni sportive dilettantistiche – Rilevanza reddituale dei proventi delle sponsorizzazioni – Entro il limite dei 250mila euro l’anno (compresi gli altri proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali) – Possibilità tramite opzione della determinazione agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi prevista dalla legge 398/1991 e conseguente applicazione del regime speciale previsto ai fini Iva, dall’art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, nonché di disposizioni agevolative ai fini degli adempimenti contabili – Limite massimo dei proventi per l’esercizio dell’opzione per il regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Superamento nel periodo d’imposta della soglia pari dei 250.000 euro – Conseguenze – Passaggio al regime ordinario nel mese successivo ai fini IVA e imposte sui redditi – Art. 90, della L. 27/12/ 2002, n. 289 – L. 16/12/1991, n. 398 – Artt. 108, comma 2 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Le risposte contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010

Agevolazione IRPEF per i compensi corrisposti dalle associazioni sportive: il concetto di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» esteso anche alle attività non direttamente finalizzate a realizzare una manifestazione sportiva

Risposta Quesito 1 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «IMPOSTA SUI REDDITI – Redditi diversi – Compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche – Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche – Concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche – Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa – Estensione alla formazione, didattica, preparazione e all’assistenza all’attività sportiva dilettantistica – Art. 67 (già 81) comma 1, lettera m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 35, comma 5, del D.L. 30/12/2008, n. 207, conv., con mod., dalla L. 27/02/2009, n. 14»

Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro: decommercializzate solo le attività nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” tesserati

Risposta Quesito 2Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Associazioni sportive senza scopo di lucro – Associazioni sportive dilettantistiche – Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro – Applicazione della disciplina tributaria prevista dalla legge n. 398/91 anche alle società di capitali senza fini di lucro – Fondamento – Applicazione del regime agevolativo recato dal comma 3 dell’art. 148 del TUIR anche nei confronti delle società di capitali senza fini di lucro – Fondamento – Decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici – Attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci – Condizione per la decommercializzazione delle attività – I destinatari delle attività risultino «tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali» (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva) – Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né sono tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali – Rilevanza ai fini reddituali – Sussistenza – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Il bagno turco e l’idromassaggio non possono essere attività decommercializzate

Risposta Quesito 3Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Associazioni sportive senza scopo di lucro – Associazioni sportive dilettantistiche – Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro – Specifiche prestazioni agli associati e frequentatori e/o praticanti” tesserati – Bagno turco e dell’idromassaggio – Attività decommercializzate ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Esclusione»

Il tetto agli stipendi e compensi è norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione

Risposta Quesito 4Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Condizione per l’applicazione dei regimi agevolati – Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette – Art. 90, comma 18, della L. 27/12/2002, n. 289 – Interpretazione – Richiamo ai parametri stabiliti all’art. 10, comma 6, del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 – Applicazione – Disposizione antielusiva di tipo sostanziale – Disapplicazione di norme antielusive – Ammissibilità – Condizioni e onere della prova che l’operazione non concretizza un comportamento elusivo – Dimostrazione, in concreto, che la corresponsione di compensi oltre i parametri stabiliti dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460/1997 non concretizza distribuzione indiretta di utili, ma sia essenziale al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non altrimenti perseguibili – Necessità – Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – D.M. 19/06/1998, n. 259»

Modello enti associativi (mod. Eas): ulteriori chiarimenti su modalità e obblighi di compilazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51 E del 1° dicembre 2009: «ENTI ASSOCIATIVI E ONLUS – Enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo) – Controlli sui circoli privati – Modello enti associativi (modello EAS) – Modalità di compilazione del modello – Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dei controlli fiscali – Risposte ai quesiti – Ulteriori chiarimenti – Art. 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 148, del D.P.R. 22/12/986, n. 917 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 30, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Provvedimento del 02/09/2009»

Modello enti associativi (mod. Eas): natura, effetti, enti interessati e modalità di compilazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45 E del 29 ottobre 2009: «ENTI ASSOCIATIVI E ONLUS – Enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo) – Controlli sui circoli privati – Modello enti associativi (modello EAS) – Natura, effetti, contenuto – Modalità di compilazione del modello – Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dei controlli fiscali – Art. 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 148 del D.P.R. 22/12/986, n. 917 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 30, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Provvedimento del 02/09/2009»

Enti di tipo associativo e associazioni e società sportive dilettantistiche: i soggetti tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 9 aprile 2009: «ENTI ASSOCIATIVI E ONLUS – Enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo) – Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Associazioni di volontariato – Nozione di ente non commerciale – Controlli sui circoli privati – Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dei controlli fiscali – Attività di beneficenza rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle ONLUS – Agevolazione fino al 31.12.2009 in favore delle ONLUS relativa esclusivamente all’imposta catastale – Art. 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 148 del D.P.R. 22/12/986, n. 917 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 30, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2»

Società sportive dilettantistiche: il divieto di distribuzione anche indiretto dei proventi non vieta, nei limiti previsti dalla disciplina delle ONLUS, l’erogazione di compensi ai soci

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 25 gennaio 2007: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003) – Condizione per l’applicazione dei regimi agevolati – Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette – Interpretazione – Richiamo ai criteri stabiliti all’art. 10, comma 6 del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 – Applicazione – Caso di specie – Società sportiva di capitali (Srl) senza fini di lucro che eroga compensi al socio in qualità di amministratore, al socio in qualità di istruttore e canoni per l’utilizzo in locazione di strutture di proprietà del socio – Ipotesi per la configurabilità di distribuzione indiretta di utili ai soci»

Associazioni e società di capitali senza fine di lucro in regime ex legge n. 398/91: il superamento del limite dei 250.000 euro in corso d’anno porta al passaggio al regime ordinario nel mese successivo ai fini IVA e imposte sui redditi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 123 E del 7 novembre 2006: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Applicabilità del regime anche alle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco – Limite massimo dei proventi per l’esercizio dell’opzione per il regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Superamento nel periodo d’imposta del limite d’importo di 250.000 euro – Conseguenze – Passaggio al regime ordinario nel mese successivo ai fini IVA e imposte sui redditi – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 25, della L. 13/05/1999, n. 133 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 9-bis del D.L. 30/12/1991, n. 417, conv., dalla L. 06/02/1992, n. 66»

Regime agevolato per IVA e imposte sui redditi ex L. n. 398/91: per l’opzione il limite massimo dei proventi va ragguagliato alla minore durata del primo esercizio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 63 E del 16 maggio 2006: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Applicabilità del regime anche alle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco – Esercizio sociale inferiore all’anno – Rilevanza ai fini del calcolo del limite massimo dei proventi per l’esercizio dell’opzione per il regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Conseguenze – Ragguaglio alla minore durata del periodo di imposta – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 25, della L. 13/05/1999, n. 133 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 9-bis del D.L. 30/12/1991, n. 417, conv., dalla L. 06/02/1992, n. 66»

La certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 27 giugno 2003: «CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – IVA – Installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all’emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche – Art. 94, comma 5, della L. 27/12/2002, n. 289 – D.P.R. 30/12/1999, n. 544»

Società e associazioni sportive dilettantistiche: la guida alle disposizioni introdotte dalla finanziaria 2003

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 22 aprile 2003: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – IMPOSTE INDIRETTE – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003) – L. 16/12/1991, n. 398»

La disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo

Circolare del Ministero delle Finanze n. 165 E del 7 settembre 2000: «IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – IVA per lo spettacolo – Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo – D.Lgs. 26/02/1999, n. 60 – D.P.R. 30/12/1999, n. 544»

Modifiche al regime tributario per le associazioni sportive dilettantistiche: i chiarimenti del Ministero delle Finanze sui proventi che non concorrono a formare il reddito, l’applicazione di ritenute ai compensi e i nuovi adempimenti contabili

Circolare del Ministero delle Finanze n. 43 E dell’8 marzo 2000: «AGEVOLAZIONI – IVA e imposte sui redditi – Disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche – Art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 e relativo regolamento di attuazione D.M. 26/11/1999, n. 473 – L. 16/12/1991, n. 398»

Opzioni e scelte contabili: la comunicazione non rileva più ai fini della validità ma l’omissione comporta ancora riflessi ai fini sanzionatori

Circolare del Ministero delle Finanze n. 209 E del 27 agosto 1998: «IVA – IMPOSTE DIRETTE – ACCERTAMENTO – D.P.R. 10/11/1997, n. 442 – Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette»

Enti non commerciali: i criteri per la qualificazione e la determinazione del reddito

Circolare del Ministero delle Finanze n. 124 E del 12 maggio 1998: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – D.Lgs. 04/12/1997, n. 460, Sez. I – Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto»

Chiarimenti sulla legge n. 398, intesa a semplificare gli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini IVA dell’associazionismo sportivo

Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 dell’11 febbraio 1992: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche – Modifiche introdotte dalla legge 16/12/1991, n. 398 in materia di regime forfetario particolare per IVA ed imposte dirette, con particolare riguardo all’esercizio dell’opzione ed ai suoi effetti – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 25, della L. 13/05/1999, n. 133»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2018

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Commenti

 

Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA 
di Marco Peirolo

Gli avvisi di addebito INPS derivanti da avvisi di accertamento tributario: l’importanza dell’impugnazione, della richiesta di sospensione ed evoluzione della giurisprudenza 
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

Sezione Lavoro

Cartella dell’INPS fondata su accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate. La lite fiscale pendente impedisce la formazione di un valido atto di recupero

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 27672 del 21 novembre 2017: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa”) – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata -Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Notifica cartella dalla S.C.C.I. S.p.A. per conto dell’INPS ai fini del recupero del credito relativo alla parte variabile della contribuzione per la gestione dei commercianti per fatti accertati dall’Agenzia delle entrate su cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per violazione dell’art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46/99 – Fondamento – Conseguenze – Nullità della cartella (ora sostituita dall’avviso di addebito INPS) – Art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

Sezioni Civili

 

Pignoramento presso terzi – Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario

 

Sulle liti sui pignoramenti non preceduti dall’atto prodromico di natura tributaria è competente a decidere il giudice tributario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – Ordinanza n. 12608 del 22 maggio 2018: «GIURISDIZIONE CIVILE – Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario – Pignoramento presso terzi – Opposizione all’esecuzione – RISCOSSIONE COATTIVA – Riscossione dei tributi locali (ICI e TOSAP in favore del Comune) – Espropriazione forzata – Pignoramento – Omessa o invalida notifica dell’atto prodromico (cartella di pagamento o di altro) – Opposizione agli atti esecutivi – Ammissibilità – Giurisdizione tributaria – Sussistenza – Art. 57, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 12, della L. 28/12/2001, n. 448 – Art. 617 c.p.c.»

Sezioni tributarie

 

Società di comodo – Prova contraria contro la presunzione di reddito minimo

 

Società di comodo. La nozione d’impossibilità va intesa non in termini assoluti ma economici

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 16204 del 20 giugno 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Società di comodo – Presunzione di reddito minimo – Prova contraria – Oggetto – Impossibilità – Nozione – Impossibilità intesa non in termini assoluti ma economici, relativi alle effettive condizioni di mercato – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724»

 

Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa

 

L’incertezza oggettiva non è ignoranza. I più comuni fatti “indice” che salvano il contribuente dall’applicazione delle sanzioni tributarie

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 18405 del 12 luglio 2018: «SANZIONI TRIBUTARIE – Commissioni tributarie – Poteri – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria -Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa – Onere dell’accertamento della situazione giuridica oggettiva di incertezza normativa – Spettanza al giudice tributario – Sussistenza – Situazione di incertezza interpretativa – Nozione – Fattispecie – Incertezza nell’applicazione dell’articolo 60 (ora art. 93) del TUIR in merito all’imputazione temporale dei corrispettivi di appalto di durata pluriennale – Sussistenza – Art. 8, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Scomputo delle ritenute non certificate – Condizioni

 

Ritenute d’acconto subite dal professionista. La mancata certificazione non preclude il diritto allo scomputo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Certificati dei sostituti d’imposta (CU) – Ritenute di acconto non certificate dal sostituto d’imposta – Detrazione ritenute subite – Scomputo delle ritenute non certificate – Compete – Condizioni – Prova della ritenuta subita con idonea documentazione – Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art 22, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Prassi

 

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

 

Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell’interpello “probatorio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell’interpello pre-costituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Beni significativi nell’ambito di interventi di recupero edilizio

 

IVA al 10% nell’ambito dei lavori di manutenzione: le modalità di fatturazione delle prestazioni in presenza di beni significativi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 12 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Ristrutturazioni edilizie – Lavori di manutenzione – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – Disciplina dei beni significativi – Rilevanza delle parti staccate – Modalità di fatturazione dell’intervento agevolato (manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria) in presenza di beni significativi – Norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lett. b), della L. n. 488/99, dall’articolo 1, comma 19, della L. 27/12/2017, n. 205 – Art. 7, comma 1, lett. b), della L 23/12/1999, n. 488 – D.M. 29/12/1999»

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Considerazioni sull’articolo 20 del testo unico dell’imposta di registro dopo la legge di bilancio 2018

Studio n. 17-2018/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 22 febbraio 2018

 

Autotrasportatori – Agevolazioni fiscali 2018

 

 Autotrasportatori per conto terzi: le agevolazioni fiscali 2018

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comunicato stampa n. 112 del 16 luglio 2018 – Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa del 16 luglio 2018

 

Legislazione

 

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

 

Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

 

Atti dell’autorità giudiziaria – Somme dovute per la registrazione

 

Modello F24 per le somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018, prot. n. 143035/2018: «Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate»

I codici tributo per il versamento tramite modello F24 delle somme dovute in relazione alla registrazione di atti giudiziari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 18 luglio 2018: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 37 del D.P.R. n. 131/1986 – Ridenominazione dei codici tributo istituiti con la risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 – Art. 37 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Provv. del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 09/07/2018, prot. n. 143035/2018»

 

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Agevolazioni fiscali 2018 per gli autotrasportatori. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi  

 

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle agevolazioni a favore degli autotrasportatori per il 2018.

 

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 16 luglio 2018)




Autotrasportatori, agevolazioni fiscali 2018

Il Mef ha comunicato le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018

 

 “Importi delle deduzioni forfetarie

 

Per ciascun trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 

Misura relativa al recupero del contributo al Ssn

 

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo 6793”. (Così, Comunicato stampa Mef del 16 luglio 2018)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14 del 2018

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Commenti

I finanziamenti soci fruttiferi e infruttiferi: profili contabili e fiscali 
di Marco Orlandi

 

Regime IVA della cessione dei beni lavorati all’interno dell’Unione europea 
di Marco Peirolo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche

Formazione ed aggiornamento professionale: per l’esenzione IVA basta essere accreditati dalla Regione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 14124 del 1° giugno 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni esenti dall’imposta – Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’art. 10, n. 20) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Presupposti – Riconoscimento della pubblica autorità – Sufficienza -Irrilevanza del finanziamento del corso da un ente pubblico – Irrilevanza dell’inserimento dei corsi in cataloghi informativi di enti pubblici – Fattispecie – Società esercente attività di corsi di formazione ed aggiornamento professionale accreditata presso la Regione Umbria»

 

Prassi

Applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino

Versamento carente dell’acconto Irpef 2017 a causa del posticipo dell’IRI. No a sanzioni e interessi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 22 giugno 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Opzione IRI per l’anno d’imposta 2017 della società di persone partecipata – Slittamento dei termini di applicazione regime – Conseguenze – Versamento carente acconti IRPEF – Regolarizzazione del versamento carente dell’acconto Irpef relativo al periodo d’imposta 2017, causato esclusivamente dal differimento di un anno, al 1° gennaio 2018, dell’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – Applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino – Non applicabilità delle sanzioni per carente versamento dell’acconto – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 1, commi 547 e 548, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 55-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Studi di settore 2018 – Anno di imposta 2017

Chiarimenti su studi di settore e parametri 2018. Nero su bianco gli obblighi dichiarativi per le imprese minori in contabilità semplificata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 6 luglio 2018: «STUDI DI SETTORE – REDDITI 2018 – Periodo d’imposta 2017 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Interventi correttivi – “Cassa”, previsti dal D.M. 23/03/2018, da applicare alle imprese minori in contabilità semplificata – “Crisi”, previsti dal D.M. del 23/04/2018 – Obblighi dichiarativi per i contribuenti minori in contabilità semplificata che determinano il reddito secondo quanto previsto dall’articolo 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Aggiornamento delle analisi della territorialità – Applicazione del regime premiale – Comunicazioni di anomalia 2018 – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110050/2018»

 

Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni
Ambito applicativo, modalità di corresponsione ammesse e sanzioni

 

Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni: ambito applicativo, modalità di corresponsione ammesse e sanzioni

 

Precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione

Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 5828 del 4 luglio 2018: «LAVORO – Retribuzione ai lavoratori -Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni a decorre dal 1° luglio 2018 – Procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Ulteriori precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione – Integrazione a nota n. 4538 del 22 maggio 2018 – Casistica»

 

Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni a decorre dal 1° luglio 2018. Prime istruzioni

Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 4538 del 22 maggio 2018«LAVORO – Retribuzione ai lavoratori -Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni a decorre dal 1° luglio 2018 – Deroga per i rapporti di lavoro con le P.A. ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e per i rapporti di lavoro domestico – Esclusione dei compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale – Procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910-913, della Legge 27/12/2017, n. 205 – Non diffidabilità della sanzione»

 

Terreni – Qualificazione

La qualificazione urbanistica dei terreni: effetti sulle imposte indirette

Studio n. 16-2018/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 19 aprile 2018

 

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Diffusa la circolare con i chiarimenti su studi di settore e parametri 2018. Confermati i criteri per l’applicazione del regime premiale

Non solo novità, ma anche conferme in arrivo per i 193 studi di settore applicabili all’anno d’imposta 2017. In particolare, sono confermati gli stessi criteri degli anni scorsi per avere accesso al cosiddetto regime “premiale”, sentite le Organizzazioni di categoria e vista l’esigenza di garantirne l’applicazione ai contribuenti che dichiarano correttamente i dati. A confermarlo è la Circolare 14/E di oggi con cui l’Agenzia delle Entrate passa in rassegna le principali novità relative agli studi di settore che vanno presentati con il modello Redditi 2018. 

 

Il regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata

 

Tra le modifiche di maggior rilievo vi sono gli interventi correttivi agli studi di settore per le imprese minori in contabilità semplificata. Tale intervento si è reso necessario per recepire le nuove regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP, introdotte dalla legge di bilancio 2017, evitando distorsioni nella stima. A tal fine, in relazione al solo periodo d’imposta 2017, è stata elaborata, con il supporto della SOSE, una metodologia ad hoc che prevede, oltre agli interventi correttivi, la partecipazione al calcolo delle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino, in modo da garantire e recepire correttamente il passaggio dal regime contabile basato sul principio di “competenza” a quello “improntato alla cassa”.

 

Le altre novità, correttivi anticrisi, integrazioni territoriali e una modulistica più snella

 

La Circolare, inoltre, fornisce chiarimenti in merito agli interventi per la revisione congiunturale speciale adottati al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, rispetto ai quali è previsto un quadro applicativo sostanzialmente analogo allo scorso anno. Spazio anche alle integrazioni agli studi di settore riguardanti l’aggiornamento, a partire dal periodo d’imposta 2017, delle analisi territoriali a livello comunale e provinciale, a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni, nonché dell’introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna. E per finire, il documento di prassi evidenzia le principali novità riguardanti la modulistica. In merito, infatti, sono state operate alcune modifiche al fine di aggiornare modelli e istruzioni degli studi di settore e dei parametri alla nuova annualità e recepire gli interventi correttivi approvati con i DM 23 marzo e 24 maggio 2018, applicabili, per il periodo di imposta 2017, in particolare alle imprese minori in contabilità semplificata. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2018)

 

Le principali novità in relazione all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2017

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 6 luglio 2018: «STUDI DI SETTORE – REDDITI 2018 – Periodo d’imposta 2017 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Interventi correttivi agli per le imprese minori in contabilità semplificata – Aggiornamento delle analisi della territorialità – Applicazione del regime premiale –Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2018

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Commenti

Profili IVA delle triangolazioni nazionali 

di Marco Peirolo

 

La non tempestiva consegna di documenti richiesti determina il loro non utilizzo in sede processuale? C’è differenza tra rifiuto all’esibizione e difficoltà di tempestivo ritrovamento?

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

La Corte di giustizia interviene sulla qualificazione delle cessioni come operazioni soggette all’IVA 

di Vincenzo Cristiano

 

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Presupposti impositivi IVA – Qualificazione delle cessioni soggette all’IVA

Il trasferimento ex lege di bene immobile dal Comune all’Erario eseguito dietro pagamento di una indennità è un’operazione soggetta ad IVA

Corte di Giustizia CE – Sezione VII – Sentenza del 13 giugno 2018, Causa C-665/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di beni – Operazioni assoggettabili ad imposta – Interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA) – “Lex specialis” – Trasmissione all’erario, dietro pagamento di un’indennità, della proprietà di un bene appartenente ad un comune in vista della costruzione di una strada nazionale – Trasferimento, ex lege, della proprietà di beni immobili, accompagnato dal pagamento di un’indennità – Configurabilità come cessione di beni soggetta ad IVA – Nozione di “indennità” ex art. 14, par. 2, lett. a) – Normativa interna di riferimento – Artt. 2 e 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Se destinato ad un’attività economica, soggetto ad IVA il trasferimento di un immobile per “pagare” il riacquisto delle azioni

Corte di Giustizia CE – Sezione VII – Sentenza del 13 giugno 2018, Causa C-421/17: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rinvio pregiudiziale – Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Ristrutturazione societaria ove una società per azioni ha acquisito azioni proprie mediante la cessione di alcuni asset immobiliari – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Trasferimento di un immobile da parte di una società per azioni a favore di un azionista quale corrispettivo del riacquisto delle sue azioni – Assoggettamento ad IVA – Condizioni – Artt. 9, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE – Normativa interna di riferimento – Artt. 2 e 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Documenti non esibiti in sede di controllo
Condizioni per l’utilizzabilità in sede contenziosa

Inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa: solo la non volontarietà, per causa non imputabile, ritualmente e tempestivamente eccepita elimina la preclusione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 16106 del 19 giugno 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Attribuzioni e poteri degli uffici – Procedimento – Richieste di dati, notizie, documenti – Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 – Omessa o intempestiva esibizione di dati e documenti in sede amministrativa – Inutilizzabilità della documentazione – Inutilizzabilità in sede contenziosa – Effetto automatico dell’inottemperanza all’invito dell’Ufficio accertatore – Derogabilità – Condizioni – Deposito della documentazione con l’atto introduttivo del giudizio e contestuale dichiarazione del contribuente dell’impossibilità di adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile – Art. 32, quarto e quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Libri, registri e documenti non esibiti in sede di controllo fiscale: le condizioni per l’inutilizzabilità processuale o amministrativa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16548 del 22 giugno 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento sintetico (redditometro) – Poteri degli uffici delle imposte – Accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche determinato sinteticamente – Richieste di dati, notizie, documenti – Risposta a questionario per la concreta individuazione della capacità contributiva – Esibizione nella fase contenziosa di documenti non prodotti in sede di risposta al questionario – Inutilizzabilità – Portata – Limite al diritto alla prova – Eccezione a regole generali – Conseguenze – Inutilizzabilità contenuta entro limiti rigorosi che garantiscano il rispetto del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. – Necessità di una interpretazione rigorosa in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli artt. 24 e 53 Cost. – Fondamento – Condizioni per inutilizzabilità processuale – Avvertimento delle conseguenze per il mancato adempimento – Specifica richiesta da parte dell’Amministrazione – Necessità – Fondamento – Art. 52, quinto comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32, quarto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Documenti in possesso dell’Amministrazione Finanziaria – Onere della stessa di produrli in giudizio, ex artt. 18 della legge n. 241 del 1990 e 6 della legge n. 212 del 2000 – Configurabilità – Conseguenze in tema di prova contraria all’applicazione delle presunzioni derivanti dal cd. Redditometro – Art. 18, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 6, della L. 27/07/2000, n. 212 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Giudizio di appello – Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 – Omessa o intempestiva esibizione di dati e documenti in sede amministrativa – Inutilizzabilità in sede contenziosa – Proposizione della relativa eccezione in appello – Divieto di nuove eccezioni – Non applicabilità – Ragioni – Art. 57, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi

Fatturazione elettronica – Risposte ai quesiti

E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 2 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA – Prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti – Modalità di inoltro di una fattura scartata – Fatturazione immediata – Fatturazione differita – Registrazione e conservazione – Servizio di conservazione – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – D.L. 28/06/2018, n. 79»

 

Legislazione

Credito d’imposta formazione 4.0 – Disposizioni applicative

Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0. Decreto attuativo e relazione illustrativa

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018: «Disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0», coordinato con la relazione illustrativa

 

Contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo
Proroga termini comunicazione dati

Locazioni brevi: per chi esercita l’attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, comunicazione dei dati al 20 agosto 2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 giugno 2018, prot. n. 123723/2018: «Termini di trasmissione dei dati relativi ai contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

Assistenza fiscale – Controlli preventivi del modello 730/2018

Modifiche rispetto alla precompilata. Gli elementi di incoerenza del modello 730/2018 con esito a rimborso

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 127084/2018: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

 

Fatturazione elettronica
P
roroga del termine di entrata in vigore degli obblighi

Obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione. Il rinvio al 1° gennaio 2019

Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2018: «Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante», coordinato con la relazione illustrativa

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2018

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Commenti

Professionisti: le principali spese deducibili dal reddito e dal valore della produzione 

di Gianluca Martani

 

La fattura generica non comporta l’automatica negazione della rilevanza IVA e del costo 

di Vincenzo Cristiano

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Fattura generica – Contestazione della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA afferente – Difesa del contribuente

Diritto alla detrazione IVA in caso di fatture generiche “integrate” e nozione di inerenza nel reddito d’impresa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 13882 del 31 maggio 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Rettifica del reddito di una società di persone – Impugnazione – Litisconsorzio necessario tra società e soci – Configurabilità – Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito – Giudizio di cassazione – Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità – Possibilità – Condizioni – Fondamento – Attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo – Necessità – Artt. 14 e 29, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 -Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 111 Cost. – Artt. 6 e 13 della Conv. Eur. Diritti dell’Uomo • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione dell’IVA – Mancato rispetto di obblighi formali – Fattura generica -Prestazione di servizi – Carenza nel documento delle informazioni relative all’entità e alla natura delle cessione o dei servizi resi – Conseguenze – Mancato rispetto dei requisiti formali – Esclusione dalla perdita del diritto alla detrazione del cessionario/committente in presenza dei requisiti sostanziali per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA – Condizioni – Presenza di informazioni per provare aliunde sia la natura delle operazioni sia i requisiti sostanziali relativi al diritto alla detrazione IVA – Artt. 19, 21 e 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IMPOSTA SUL REDDITO – Base imponibile – Reddito complessivo – Deducibilità dei componenti negativi del reddito di impresa – Principio di inerenza – Costi – Deducibilità – Condizioni – Inerenza all’attività d’impresa – Nozione – Art. 109, comma 5 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917»

 

Per la deduzione la fattura “sospetta” può essere efficacemente supportata da altri elementi probanti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 14858 del 7 giugno 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accertamento e riscossione – Indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti – Contestazione al contribuente – Contestazioni dell’Ufficio sulla base di riscontri indiziari – Onere della – Distribuzione – Artt. 19, 21 e 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2697 c.c. • IMPOSTA SUL REDDITO – Deducibilità dei componenti negativi del reddito di impresa – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione dell’IVA – Regime di prova dei costi -Prova dell’effettiva sussistenza, dell’ammontare e dell’inerenza – Fattura generica per eccessiva ampiezza – Fattura che in un’unica descrizione accorpa attività non puntualmente individuate (nella specie, “prestazioni di manodopera relativa ad operazioni di carico e scarico e di sistemazione di materiali effettuati c/o i vs stabilimenti in …) – Contestazione della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA afferente – Conseguenze – Prova – Onere della prova a carico del contribuente – Documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa – Utilizzabilità per la prova a favore del contribuente di documentazione integrativa rappresentata dalle schede riepilogative delle ore di lavoro impiegate dal personale presso il contribuente per l’assolvimento delle attività (prestazione di servizi) indicate in fattura – Art. 21, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

Mini-Voluntary – Attività da lavoro dipendente o autonomo

Mini-voluntary per ex frontalieri o ex Aire: ambito di applicazione e modalità di accesso alla regolarizzazione delle attività frutto di lavoro autonomo o dipendente

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 giugno 2018: «PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – MINI-VOLUNTARY – Regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) – Lavoratori dipendenti o autonomi ex frontalieri o in precedenza residenti all’estero e iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) – Art. 5-septies del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172, recante «Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero» – Indicazioni operative»

 

Contributi Inps – Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata autonomi di cui all’art. 2, comma 26, legge 335/95

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2018 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 82 del 14 giugno 2018: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2018 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Legislazione

Adeguata verifica “fiscale” – Scambio di informazioni

Nuove norme sull’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio. Analisi normativa

 

Informazioni necessarie per le indagini antiriciclaggio. Per Entrate e Gdf accesso ampio ai dati

Decreto Legislativo n. 60 del 18 maggio 2018: «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio»

 

Credito di imposta per le librerie

Tax credit librerie. Il decreto Mibact che disciplina l’agevolazione

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018: «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri»

 

Fatturazione elettronica – Invio e gestione

E-fattura, al via pre-registrazione e QR-Code. Ecco come utilizzare i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2018

 

E-fattura. Fissate le regole per delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi a supporto

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018: «Conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica»

 

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Dati dichiarati ai fini degli studi di settore: in arrivo le comunicazioni “invito” a regolarizzare

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018, prot. n. 121001/2018 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2014-2016, che saranno a breve comunicate ai contribuenti mediante il proprio “Cassetto Fiscale. Come previsto dal provvedimento del 18 giugno 2015, le comunicazioni di anomalie saranno trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di REDDITI 2017, per il periodo di imposta 2016, e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l’intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l’Agenzia delle entrate comunicherà l’alert, per mezzo degli indirizzi di Pec, che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata. Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate verrà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con l’invio delle citate comunicazioni di anomalie.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018, prot. n. 121001/2018: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore», pubblicato il 18 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Normativa e prassi

Le 70 tipologie di anomalie individuate per il triennio 2013-2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2017, prot. n. 106666/2017: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore e modifiche alla modulistica degli studi di settore»

Le risposte ai quesiti sulle comunicazioni di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore relativi al triennio 2013-2015

Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alle comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2013-2015 – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 6 giugno 2017

Le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2012-2014

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016, prot. 85525/2016: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore»

Le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2011-2013

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015, prot. n. 83317/2015: «Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2018

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Commenti

Sulla cristallizzazione della deduzione/detrazione per quote “pluriennali” per effetto del mancato tempestivo esercizio dei poteri di accertamento dell’A.F. 

di Eugenio Grimaldi

 

Detrazione IVA: semaforo verde per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi

di Vincenzo Cristiano

 

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Diritto alla detrazione – Dichiarazione integrativa a favore ai fini IVA al fine di far valere il diritto alla detrazione dell’IVA

Detrarre dall’IVA di cui si è debitore l’IVA dovuta o versata a monte costituisce un principio fondamentale

Corte di Giustizia CE – Sezione IX – Sentenza del 26 aprile 2018, Causa C-81/17: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’IVA – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Nascita del diritto alla detrazione dell’imposta e termine entro il quale deve essere esercitato – Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa – Dichiarazione integrativa a favore ai fini IVA al fine di far valere il diritto alla detrazione dell’IVA – Entro il termine di decadenza (di cinque anni) – Esclusione della possibilità per il contribuente di rettificare a proprio favore le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale (preclusione prevista da normativa di Stato membro, nella specie: Romania) – Principio di effettività – Neutralità fiscale – Certezza del diritto – Applicazione – Conseguenze -Declaratoria di incompatibilità con il diritto comunitario di una siffatta normativa nazionale (rumena) – Articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Normativa interna di riferimento – Esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta mediante la dichiarazione integrativa c.d. “a favore” previsto dall’ art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione IVA – Dichiarazioni IVA – Rettifica ed emenda a favore del contribuente – Disciplina della decadenza – Conformità ai principi di diritto comunitario – Decadenza anticipata nel caso di verifica fiscale – Incompatibilità con il diritto comunitario – Sussistenza»

 

Corte Costituzionale:

Opposizione all’esecuzione esattoriale

La Consulta boccia i limiti alla difesa posti dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. L’opposizione all’esecuzione esattoriale ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. è ora ammissibile

Corte Costituzionale – Sentenza n. 114 del 31 maggio 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Esecuzione esattoriale – Esecuzione forzata presso terzi – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi -Inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni – Applicabilità di tale regime all’attività di riscossione mediante ruolo effettuata da Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) – Illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lett. a), D.P.R. 29/09/1973, n. 602, come sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. – Sussistenza -Art. 57, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 24 e 113 Cost.»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

Detrazione IVA su beni di terzi – Diritto – Condizioni

Ristrutturazione di residence di proprietà di terzi e ad uso abitativo. Detraibile l’IVA se destinato in prospettiva ad attività imprenditoriale

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 11533 dell’11 maggio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Operazioni concernenti beni non di proprietà del soggetto passivo – Fattispecie – Ristrutturazione di immobili altrui in vista dell’esercizio di un’attività di impresa – Detraibilità – Condizioni – Inerenza o strumentalità rispetto all’attività imprenditoriale esercitata o da avviare – Necessità – Circostanza che nel corso della ristrutturazione il complesso immobiliare era accatastato in categoria abitativa (A/2) – Irrilevanza – Artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Sezioni tributarie

Motivazione e contraddittorio per la cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 fondata su un ruolo straordinario per crisi finanziaria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 9450 del 18 aprile 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Liquidazione delle imposte – Controllo automatizzato – Dichiarazione annuale -Cartella emessa ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 fondata su ruolo straordinario per ipotizzato pericolo per la riscossione – Contraddittorio preventivo – Appropriata motivazione – Necessità – Fondamento e limiti – Fattispecie – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 6, comma 5, della L 27/07/2000, n. 212 – Art. 11, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 15-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Costi a deducibilità frazionata – Decadenza azione accertativa

Costi ammortizzati: non contestabili se iscritti per la prima volta in esercizio non più accertabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 9993 del 24 aprile 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Deduzioni – Costi di utilità pluriennale – Beni immateriali – Ammortamento costi pluriennali – Termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo – Decorrenza – Dall’anno in cui i costi (da ripartire) sono stati iscritti in bilancio (o rendiconto) e hanno avuto, per la prima volta, rilevanza fiscale – Legittimità – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

Rate di detrazioneTermini di accertamento

Oneri detraibili ripartibili su più anni: il disconoscimento deve essere effettuato nell’anno di imposta in cui le spese sono state sostenute negli ordinari termini di decadenza

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sezione II – Sentenza n. 128 del 15 maggio 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle  persone fisiche) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione – Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Oneri detraibili ripartibili su più anni (nella specie spese sostenute ex art. 1 della L. 449/97 relative alla ristrutturazione dell’abitazione) – Contestazione della legittimità delle detrazioni – Obbligo di emissione di motivato avviso di accertamento – Fondamento – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Decorrenza – Dal periodo d’imposta di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni – Decadenza del potere di accertamento in relazione al periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute – Conseguenze – Disconoscimento di rate di detrazione negli esercizi successivi – Illegittimità -Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 43 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Prassi

Soggetti OIC adopter – Determinazione base imponibile IRES e IRAP

Soggetti nuovi OIC. Ai fini IRES, il corrispettivo per la costituzione di diritto di superficie a tempo rileva anno per anno

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 15 maggio 2018: «IRES (Imposta sul reddito delle società) -Determinazione del reddito complessivo – Soggetti Nuovi OIC a norma dell’articolo 83, comma 1-bis, del TUIR -Corrispettivo della concessione del diritto di superficie a tempo determinato – Contabilizzazione dei ricavi in base alla maturazione contrattuale, analogamente a quanto avviene nelle locazione – Applicazione del principio di derivazione rafforzata – Rilevazione come “ricavi” (e non come plusvalenza) dei canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato – Ammissibilità – Art. 83, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Riqualificazione energetica – Cessione della detrazione

Ecobonus. Nuove istruzioni per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 18 maggio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI (IRPEF E IRES) – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (Ecobonus) – Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica – Modalità e soggetti interessati – Art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 3/08/2013, n. 90 – Art. 1, comma 3, della L. 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)»

 

Legislazione

TRANSFER PRICING

Adeguamento della disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento. Le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7 del TUIR

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018: «Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento»

 

Le modalità per ridurre possibili doppie imposizioni derivanti da rettifiche effettuate dal Fisco di uno Stato estero

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2018, prot. n. 108954/2018: «Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31-quater, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 59 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

Regime premiale per i contribuenti che applicano gli studi di settore

Le attività ammesse al regime premiale per il 2017 per i contribuenti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore. Ancora fuori i professionisti, salvo amministratori di condominio e dentisti

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110050/2018: «Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017»

 

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L’Agenzia delle entrate indica la competenza per interpelli e consulenza giuridica

 

Aggiornamento dell’ 8 giugno 2026 L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica (Provvedimento dell’8 giugno 2026, n. 171016).

 

 

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, stabilisce la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica. La disposizione direttoriali è figlia del precedente atto del Direttore dell’Agenzia n. 245401 del 3 novembre 2017, emanato a seguito della delibera del Comitato di gestione n. 38 del 30 ottobre 2017, con il quale è stata definita la nuova articolazione interna degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo provvedimento, alla luce del citato riassetto organizzativo, prevede che:

  • gli interpelli di maggiore rilevanza, per i quali la competenza ai fini della istruttoria e della firma resta assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, sono quelli relativi a norme di recente introduzione, per tali intendendosi quelle entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza, comprese quelle modificative di istituti già esistenti;
  • la competenza per la trattazione delle istanze di consulenza giuridica che abbiano ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza presentate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, e dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione e presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico, è assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento

Resta ferma la competenza delle Direzioni Regionali per la ricezione e trattazione delle istanze di consulenza giuridica e la competenza generale della Divisione contribuenti per tutte le istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle espressamente assegnate alla DCCN.

Resta ferma, altresì, la validità degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Direzioni Regionali indicati nell’Allegato A al Provvedimento prot. n. 27 del 4 gennaio 2016 per tutte le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente e per le consulenze giuridiche, e l’individuazione, a seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, della previsione degli indirizzi telematici cui inviare le istanze di interpello “centrali”, contenuti nel punto 3 del provvedimento prot. n. 47688 del 1° marzo 2018.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, recante: «Ripartizione delle competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo in ordine alle istanze di interpello e di consulenza giuridica», pubblicato il 31 maggio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Inadempimenti di natura formale nella fruizione di benefici fiscali o nell’accesso a regimi fiscali opzionali: solo con F24 “identificativi” possibile pagare le sanzioni e tornare in bonis

 

I codici tributo 8114 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS” e 8115 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”, istituiti con la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 per versare, tramite modello F24, le sanzioni conseguenti a specifiche inadempienze formali e usufruire dell’istituto della Cd. remissione in bonis cambiano modello di pagamento. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018, ha previsto che, a decorrere dall’11 giugno 2018, i suddetti codici tributo siano utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Nel documento precisate, altresì, le modalità di compilazione della delega di pagamento.

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”,  sono indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, il codice tributo;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 1° giugno 2018, con oggetto: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – REMISSIONE IN BONIS – Adempimenti formali per la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali – Assolvimento tardivo – Utilizzo dei codici tributo 8114 e 8115 nel modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” per il pagamento delle sanzioni per la rimessione in bonis dovute ai sensi dell’art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L 26/04/2012, n. 44»

Prassi:

Mancate comunicazioni per la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali: le istruzioni per mettersi in regola, pagare la sanzione e tornare in bonis

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 28 settembre 2012: «ADEMPIMENTI TRIBUTARI – Comunicazione di opzioni – Adempimenti formali per la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali – Adempimenti formali non eseguiti tempestivamente – Remissione in bonis di carattere generale – Possibilità di assolvimento tardivo (ravvedimento) entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dei controlli – Ambito oggettivo di applicazione della speciale forma di ravvedimento e fattispecie sanabili – Rapporto tra in nuovo istituto ed il regolamento sulla disciplina delle opzioni di cui al D.P.R. 10/11/1997, n. 442 che consente l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili in virtù della concreta attuazione sin dall’inizio di comportamenti concludenti del contribuente – Art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del DL 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L 26/04/2012, n. 44»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 20 dicembre 2012: «Questioni interpretative in merito all’applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. “cedolare secca”) e dell’articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. “remissione in bonis”)»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 10 del 2018

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Commenti

Il principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC adopter 

di Marco Orlandi

In appendice il testo del § 6. Principio di derivazione rafforzata del Documento di ricerca del CNDCEC e della FNC con oggetto “La fiscalità delle imprese OIC adopter (III versione)” del 24 aprile 2018

 

La c.d. “contabilità parallela di terzi” può fare piena prova contro il contribuente? Aspetti di riflessione ed evoluzione della giurisprudenza

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

La cartella di pagamento deve indicare i criteri di calcolo degli interessi sul debito tributario

di Vincenzo Cristiano

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Accertamenti presuntivi fondati su prove indiziarie
Valutazione globale degli indizi

Valutazione degli indizi: deve essere articolata e globale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 7022 del 21 marzo 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Accertamento di maggiore imponibile su base presuntiva  -Presunzioni – Gravità, precisione e concordanza – Prove indiziarie – Valutazione da parte del giudice di merito – Valutazione globale degli indizi – Necessità – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

 

Preavviso di fermo amministrativo
per crediti di
natura tributaria

Il preavviso di fermo amministrativo per una pretesa creditoria di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 9516 del 18 aprile 2018: «GIURISDIZIONE CIVILE – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Giurisdizione in materia tributaria – Preavviso di fermo amministrativo – Impugnazione – Atto non elencato nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 avente natura impositiva -Impugnabilità – Giurisdizione tributaria – Sussistenza – Fondamento – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 86, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 24 e 97 Cost. – Art. 100 c.p.c.»

 

Documentazione extracontabile presso terzi
e onere
della prova

La contabilità “in nero” su pen drive di terzo sposta l’onere della prova in capo al contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 10395 del 30 aprile 2018: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Incompletezza della dichiarazione risultante dalla contabilità in nero di altro contribuente – Contabilità extracontabile, costituita da documenti informatici, cosiddetti files, estrapolati da pen drive nella disponibilità di terzo – Contabilità in attestante l’esistenza di operazioni commerciali non fatturate dalla società – Determinazione del reddito con metodi presuntivi – Legittimità – Onere della prova contraria a carico del contribuente – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 2697 e 2709 c.c.»

 

Cartella di pagamento
Obblighi motivazionali

Cartella esattoriale emessa a seguito di sentenza irrevocabile. Necessaria l’esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 10481 del 3 maggio 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella esattoriale emessa a seguito di sentenza irrevocabile su ricorso avverso avviso di accertamento – Motivazione – Debito tributario – Interessi – Esplicitazione dei criteri di calcolo – Necessità – Fondamento – Conseguenze – Annullamento della predetta cartella limitatamente all’importo degli interessi dovuti – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

Debiti tributari della società di persone
Applicazione del beneficio di escussione

Preavviso di fermo amministrativo per debiti tributari della società di persone. Il socio non può invocare il “beneficium excussionis” davanti al giudice tributario

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XVII – Sentenza n. 1442 del 3 aprile 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – GIURISDIZIONE CIVILE – Modalità di riscossione – Riscossione coattiva – Preavviso di fermo amministrativo notificato al socio solidalmente e illimitatamente responsabile per debiti tributari di società di persone (Sas) – Applicazione del beneficio di escussione nel procedimento tributario – Esclusione – Ragioni – Applicabilità dell’art. 2304 c.c. solo nella fase esecutiva di competenza del Giudice ordinario – Art. 86, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 • SOCIETÀ – Di persone fisiche – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario di S.a.s. – Rapporti con i terzi – Agenzia delle entrate – Responsabilità dei soci – Applicazione del beneficio di escussione nel procedimento tributario – Prova dell’insufficienza del patrimonio sociale – Onere del creditore – Dichiarazione di fallimento della società – Prova presuntiva dell’incapienza del patrimonio della società – In assenza di prova contraria da parte del socio-contribuente – Idoneità – Artt. 2304 e 2499 c.c. – Art. 147, della L. 16/03/1942, n. 267»

 

Prassi

Allargamento dell’ambito applicativo del c.d. “split payment

Split payment dal 2018. La guida per individuare i nuovi soggetti verso cui si applica

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti -Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art. 3, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – D.M. del 09/01/2018»

 

Qualificazione dei redditi prodotti dalle società tra avvocati (STP)

Le società tra avvocati producono reddito d’impresa

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 7 maggio 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Esercizio della professione forense in forma societaria – Qualificazione dei redditi prodotti dalle società tra avvocati (STP) costituite per l’esercizio dell’attività di avvocato ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 – Reddito di impresa – Fondamento – Art. 4-bis, della L. 31/12/2012, n. 247, introdotto dall’art. 1, comma 141 della L. 04/08/2017, n. 124»

 

Sanzioni per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
o non spettanti

Crediti di imposta non spettanti e/o inesistenti: tre diverse discipline sanzionatorie e niente cumulo materiale

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E dell’8 maggio 2018: «SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) – Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione – Ulteriore applicazione delle sanzioni per l’utilizzo in compensazione di credito inesistenti – Esclusione – Ragioni – Definizione normativa di credito inesistente – Ambito applicativo dell’avviso di recupero dello previsto dall’articolo 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158»

 

Legislazione

Interessi di mora per il ritardato pagamento
delle
somme iscritte a ruolo

Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 15 maggio 2018 fissata al 3,01% la misura degli interessi di mora

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2018, prot. n. 95624/2018: «Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

 

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