In G.U. il Decreto Legge Sblocca Cantieri convertito

Nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 è stata pubblicata la Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. In vigore dal 18/06/2019.

Link al testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 140 del 17 giugno 2019)




Fatturazione elettronica. Ambito di applicazione, modalità di emissione e registrazione, autofatture, sanzioni e novità normative in una circolare delle Entrate

Fattura elettronica via Sdi: chi la deve emettere? Cosa va fatturato? Quando e come va emessa? E ancora: cosa fare in caso di fatture che presentano sia spese sanitarie che non? Cosa succede con l’imposta di bollo se la fattura viene scartata? Quale data occorre indicare nelle fatture inviate entro i 10 giorni dall’operazione? L’Agenzia delle Entrate risponde a questi e altri dubbi con la circolare n. 14/E di oggi (17 giugno 2019), che fornisce ulteriori chiarimenti sulle questioni relative agli ambiti di applicazione dell’e-fattura, alle sue modalità di emissione e registrazione, ai criteri di compilazione delle autofatture, alle sanzioni e alle altre novità normative sull’Iva che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.

Esterometro: esonerati i forfetari

La circolare chiarisce che l’esterometro è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e ne sono, quindi, esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.

Fattura extra Sdi anche per spese “miste”

Per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture “miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Chiarimenti sulla data di emissione

Nelle fatture elettroniche immediate via Sdi, che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E’ sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.

Le fatture e l’imposta di bollo

Ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. Il documento di prassi ricorda anche il servizio che rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdi, riportando l’informazione all’interno del portale Fatture e corrispettivi e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale. 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica»

 

 

 Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021

 

 

 




Convertito in legge il cd. decreto Sblocca cantieri. Per le Srl cambiano i parametri per l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno (o del revisore)

L’assemblea di Montecitorio, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge (A.C. n. 1898) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Al fine di superare le criticità della misura introdotta nel codice della crisi di impresa, l’articolo 2-bis decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, introdotto in sede di conversione in legge, ai commi 2 e 3 prevede, in sostanza, la modifica dell’articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.Lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l’art. 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

 

Il testo della novella:

Articolo 2-bis, commi 2 e 3 (Nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata)

 2. All’articolo 2477 del codice civile, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti».

3. Al quinto comma dell’articolo 2477 del codice civile, le parole: «limiti indicati al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «limiti indicati al secondo comma».”

 

Nel dettaglio, la modifica, che interviene direttamente nel corpo dell’articolo 2477 del codice civile, è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l’organo di controllo o il revisore.

Più specificamente, rispetto al testo vigente dell’art. 2477 c.c., sono innalzate le soglie – di totale dell’attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l’esercizio – che non devono essere superate ai fini dell’esenzione dall’obbligo.

Le soglie sono così rideterminate:

  • il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è ampliato dagli attuali 2 milioni di euro a 4 milioni di euro;
  • i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ampliati dagli attuali 2 milioni di euro a 4 milioni di euro;
  • il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio è ampliato dalle attuali 10 unità a 20 unità.

Non è oggetto di modifica la norma che prevede che l’obbligo di nomina del revisore scatta quando si supera per due anni consecutivi anche uno solo dei parametri indicati.

La verifica del superamento dei parametri deve essere effettuata, in prima battuta, sui dati del bilancio 2017 e 2018 in quanto l’art. 379 del citato D.Lgs. n. 14 del 2019 prevede che, secondo le nuove disposizioni dell’art. 2477 c.c., si dovrà avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine di nove mesi previsto dal nuovo Codice.

Resta altresì inalterata la disposizione che prevede che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alle suddette ipotesi cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nulla è disposto con riguardo alle società che hanno già adempiuto all’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo, in ottemperanza ai limiti più stringenti stabiliti dall’art. 379 del codice della crisi di impresa (come si è detto entrato in vigore il 16 marzo 2019). Tuttavia la modifica di tale articolo apportata dalla disposizione in commento, con l’innalzamento dei limiti previsti, ha come effetto quello di rendere in alcuni casi la nomina effettuata non più obbligatoria e di consentire la possibilità di revoca dell’organo di controllo appena nominato. Si segnala, al riguardo, che in occasione delle modifiche apportate al medesimo articolo 2477 del codice civile da parte del D.L. 24/06/2014, n. 91 era stata introdotta un’esplicita norma volta a specificare che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca. (Art. 20, ultimo periodo del comma 8).

Il comma 3 apporta un coordinamento di natura formale al quinto comma dell’articolo 2477 del codice civile, il quale dispone che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti (correttamente riferiti al secondo e non al terzo comma) sopra i quali scatta l’obbligo di nomina, deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Link al testo del Disegno di legge (DDL), approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il giorno 13 giugno 2019, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». (Già approvato dal Senato) (A.C. 1898)

Link al testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 140 del 17 giugno 2019)

 




Contributo unificato. Pagamento tramite pagoPA estenso a tutte le Regioni

Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di tutte le Regioni italiane a decorrere dal 24 giugno 2019. Questo è quanto si legge nel decreto del Direttore generale delle finanze del 6 giugno 2019, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Link al testo del decreto Direttore Generale delle finanze 6 giugno 2019, recante: estensione nelle rimanenti regioni del sistema di pagamento telematico del contributo unificato tributario tramite “pagoPA

Vedi anche, il decreto del Direttore Generale delle finanze 10 marzo 2017, recante: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017.




Operazioni di “ribaltamento” nei confronti dei consociati da società consortile per lavori e dei servizi in esecuzione del contratto di appalto. Gli effetti del mandato senza rappresentanza

Qualora il rapporto tra la Società consortile costituita per l’esecuzione di lavori e servizi in esecuzione di un contratto di appalto e i Consociati sia riconducibile all’istituto del mandato senza rappresentanza, applicabile dell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l’operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante. In tale ipotesi, le singole società consorziate, nelle fatture emesse per il ribaltamento dei compensi percepiti dalla Società consortile, in relazione al valore dei lavori e dei servizi effettuati, devono applicare l’IVA con l’aliquota propria delle operazioni rese dalla stessa Società consortile alla “Stazione appaltante”. Parimenti, alle somme addebitate dalla Società consortile alle società consorziate per il ribaltamento dei costi sostenuti per l’effettuazione dei lavori e dei servizi si applica il regime IVA previsto per i servizi acquistati dalla Società consortile, mediante i contratti stipulati dalla stessa con le imprese socie consorziate o con i terzi. Anche ai fini delle imposte dirette e IRAP, alla riconducibilità del rapporto tra la Società consortile e i Consociati all’istituto del mandato senza rappresentanza, consegue che gli effetti giuridici delle operazioni poste in essere si producono direttamente in capo alla società consortile. Questo è il principio che si ricava dalla risposta n. 188 del 12 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 188 del 12 giugno 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Imposte sui redditi – Reddito di impresa – Rapporti fiscali tra consorziate e consorzio – Ribaltamento ai consociati dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti da società consortile per l’esecuzione di lavori e servizi per l’esecuzione del contratto di appalto – Prestazioni di servizi rese dalla società consortile verso i propri consociati riconducibili allo schema del mandato senza rappresentanza di cui all’articolo 1703 del codice civile – Effetti ai fini IVA e sull’imposizione diretta – Articolo 3, terzo comma, ultimo periodo del DPR 26/10/1972, n. 633




Software di compilazione Isa. Rilasciato un primo aggiornamento

L’aggiornamento va a risolvere una serie di problematiche, prevedendo le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • effettuato adeguamento grafico dei loghi;
  • per tutti gli ISA risolto un’anomalia nell’importazione delle forniture massive.

Link al software il tuo ISA 2019 (versione 1.0.1 del 11/06/2019) che consente il calcolo dell’indici sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Si evidenzia che l’utilizzo del software è condizionato dall’effettiva messa a disposizione degli ulteriori dati, forniti per “posizione ISA”. Tuttavia, allo stato attuale della procedura, i contribuenti possono semplicemente inoltrare, con l’apposito software, la Richiesta Precalcolate ISA 2019.

Deleghe – Acquisizione dati Isa

Come ricordato nella pagine del sito delle Entrate, ai fini della applicazione degli ISA, l’Agenzia rende disponibili al contribuente e al suo intermediario alcune variabili, indicate in allegato 3 (Allegato così sostituito dall’all. 1 al Provv. 10/05/2019, prot. n. 126200 — in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 621)

Tali ulteriori dati sono forniti per “posizione ISA”.

La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi:

  • Codice fiscale;
  • Codice ISA;
  • Tipologia di reddito.

Sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA presentati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell’amministrazione finanziaria vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito, una o più posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA.

Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.

In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla Tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all’indice selezionato dall’utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

L’acquisizione di tali ulteriori dati può avvenire:

  • in modo “puntuale” per un singolo contribuente;
  • in modo “massivo” per più contribuenti.

Gli ulteriori dati saranno direttamente utilizzati dai contribuenti interessati, mediante il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 dell’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 602), di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, oppure possono essere dagli stessi modificati, laddove non corretti, e successivamente utilizzati per l’applicazione dei citati indici.

Link correlati

Scheda informativa – Acquisizione dati Isa

(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/deleghe+acquisizione+dati+isa/acquisizione+degli+ulteriori+dati+necessari+applicazione+isa)




Dichiarazioni dei redditi. Rilasciate le prime versioni dei software di compilazione

Pronti i software di compilazione e controllo per i modelli dichiarativi 2019.
Di seguito i link.

 

Redditi PF

“Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2019”.

Software di compilazione Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

Redditi SP

 “Dichiarazione dei redditi di società di persone 2019”.

Software di compilazione  – Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

Redditi SC

 “Dichiarazione redditi società di capitali 2019”.

Software di compilazione Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

CNM

“Dichiarazione Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2019”.

Software di compilazione  – Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

ENC
“Dichiarazione redditi Enti non commerciali 2019”.

Software di compilazione  – Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 




Online il software per i professionisti e le imprese che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

È online in versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa”, il software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, in funzione del valore raggiunto, di una serie di vantaggi come l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. Gli indici di affidabilità fiscale (Isa), che a partire dalla dichiarazione Redditi 2019 sostituiscono gli studi di settore e i parametri, riguardano varie attività economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni.

Come calcolare #IltuoISA

Il programma che consente di calcolare l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, al percorso Home – Schede – Dichiarazioni – ISA (Indici sintetici di affidabilità). Una volta scaricato, il software consente di: caricare i dati forniti dall’Agenzia delle entrate, creare una nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata), inserire i dati necessari per il calcolo e preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei redditi. I dati forniti dall’Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall’intermediario delegato, sia in modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti. Una volta valorizzati i quadri l’applicazione fornisce un riscontro trasparente – espresso con un punteggio da 1 a 10 – sul livello di affidabilità raggiunto. “Il tuo Isa” mette anche a disposizione delle funzionalità aggiuntive, come per esempio il salvataggio archivi. In caso di problemi nell’installazione del prodotto è possibile contattate il servizio di assistenza telefonica al numero verde 800-279107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

I benefici per i contribuenti più affidabili

Per il periodo d’imposta 2018 viene attribuito un grado di affidabilità fiscale espresso in una scala che varia da 1 a 10. Come stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, per le imprese e i professionisti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 è previsto l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta, nonché la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e dell’IVA. I contribuenti con Isa almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; coloro che ottengono un punteggio da 9 in su sono esclusi anche dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

La consultazione dei dati da parte degli intermediari

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento del delegante (in formato cartaceo o elettronico) e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

Gli Isa, in breve

A partire dall’anno di imposta 2018, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (introdotti con il D.L. n. 50/2017) sostituiscono definitivamente gli studi di settore. Il nuovo strumento – costruito con una metodologia statistico-economica che si basa su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta – punta a fornire a lavoratori autonomi e imprese un riscontro accurato e trasparente sul proprio livello di affidabilità fiscale nell’ottica di incrementare la tax compliance. Con gli Isa gli operatori economici possono quindi valutare autonomamente la propria posizione ed eventualmente correggere i dati comunicati al Fisco, oltre a dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare la propria “pagella” di affidabilità.

IltuoISA

Link al Software di compilazione Indici Sintetici di Affidabilità – il tuo ISA 2019
(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/isa+2017/sw+compilazione_isa+2019)

Il prodotto software il tuo ISA 2019 versione 1.0.0 del 10/06/2019 consente il calcolo dell’indici sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Caratteristiche del prodotto

Per operare correttamente con il prodotto il tuo ISA 2019 è necessario:

  • avere sull’hard disk circa 70 MB liberi
  • disporre dell’ambiente di run-time JAVA (versione 1.8), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile ai link di seguito indicati;
  • scaricare ed installare sul proprio personal computer l’applicazione ISA 2019 per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità;

Precisazioni

  • Con riferimento all’ISA AG73U e ai codici Ateco 52.10.10 “Magazzini di custodia e deposito per conto terzi”, 52.24.30 “Movimento merci relativo a trasporti ferroviari” e 52.24.40 “Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri”, si precisa che l’applicazione è solo per i soggetti che svolgono tali attività esclusivamente in forma d’impresa e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento
  • Con riferimento all’ISA AG99U e ai codici Ateco 82.92.10 “Imballaggio e confezionamento di generi alimentari” e 82.92.20 “Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari”, si precisa che l’applicazione è solo per i soggetti che svolgono tali attività esclusivamente in forma d’impresa e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento mentre in relazione ai codici Ateco 82.19.09 – “Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio” e 82.99.91 – “Servizi di stenotipia”, l’ISA si applica esclusivamente ai soggetti che svolgono tali attività in forma di impresa e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento. I soggetti che svolgono tali attività in forma di lavoro autonomo, tuttavia, pur non essendo soggetti all’applicazione degli ISA, sono tenuti alla compilazione del presente modello per la sola acquisizione di dati (in funzione di c.d. “questionario”), in modo da consentire l’applicazione dell’ISA a partire dalla prossima revisione dello stesso e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800-279107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2019” (versione 1.0.0 del 10 giugno 2019)

Guida Il tuo ISA 2019 – pdf

Documentazione

 ISA Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019

Istruzioni

Il provvedimento di approvazione dei modelli ISA

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23721/2019: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.»

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d’imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 126200/2019: «Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo continua 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018»

Versamento integrativo dell’IVA per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA. Istituito il codice tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 10 maggio 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Integrazione IVA – Versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA – Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo “6494” – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»




Acquisto di azioni e percezione di dividendi in valuta estera, acquisizioni monetarie e valutazioni di fine esercizio. Disciplina fiscale e contabile per i soggetti Oic adopter

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 57 del 6 giugno 2019, ha fornito alcune interessanti risposte in merito al trattamento fiscale di singole operazioni in valuta estera effettuate da una società Oic adopter. Di seguito i chiarimenti forniti.

Acquisto di valuta estera

Per l’acquisto di valuta estera previa apertura del conto corrente espresso in valuta estera con contestuale prelievo dal conto liquidità espresso in euro, in applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 110 del TUIR, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l’operazione di acquisto è effettuata. Resta ferma, nell’ipotesi in cui l’istituto di credito applicasse un tasso di cambio diverso da quello ufficiale, l’applicabilità di un tasso di cambio alternativo, purché fornito da operatori internazionali indipendenti, ai sensi di quanto dal comma 9 del citato articolo 110 del TUIR.

Acquisto di azioni in valuta

Per l’acquisto titoli azionari espressi in valuta estera iscritti sia tra le immobilizzazioni finanziarie sia nell’attivo circolante – con prelievo dal conto in valuta estera, in applicazione del articolo 9, comma 2, del TUIR, il prelievo della disponibilità liquida dal conto espresso in valuta estera per acquistare i titoli azionari – a prescindere se si tratta di immobilizzazioni finanziare o di titoli del circolante – determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla  valuta estera tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l’acquisto dei titoli. Di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stato sostenuto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 110 del TUIR.

Percezione dei dividendi

Riguardo la percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti, incassati sul conto corrente nella medesima valuta, in applicazione del citato articolo 9, secondo comma, del TUIR, la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione del suddetto dividendo. Configurando i dividendi incassati in valuta una posta monetaria, alla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convertita al tasso di cambio a pronti, con la conseguente emersione di una componente di reddito, positiva o negativa, che concorre alla formazione del reddito di periodo che, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, rappresenta una provento o onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto.

Smobilizzo dei titoli in portafoglio

In merito al corrispettivo della cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio, in applicazione del combinato disposto tra l’articolo 83 (sulla base del quale per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili) ed il citato articolo 9, comma 2, del TUIR, lo stesso deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata. Le differenze cambio positive o negative non daranno, quindi, luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, che concorrono alla formazione del reddito ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 101 del TUIR.

Valutazioni di fine esercizio

Con riferimento alle valutazioni di fine esercizio:

  • l’eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell’esercizio concorre alla formazione del reddito imponibile, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, che rappresenta una provento od onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto;
  • in merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla chiusura dell’esercizio,
    • per i titoli partecipativi, in quanto attivi di natura non monetaria, ai sensi dell’OIC 26 devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze cambio positive o negative non danno luogo a un’autonoma e separata rilevazione;
    • per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o i titoli assimilati, in applicazione del comma 3 dell’articolo 110 del TUIR, la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 6 giugno 2019, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito d’impresa – Contribuente, Oic adopter – Operazioni in valuta estera – Uscita monetaria dal conto intrattenuto in euro e acquisto di valuta estera, al cambio del giorno dell’operazione, con contestuale apertura di un conto nella medesima valuta estera – Acquisto di azioni in valuta estera attraverso il conto aperto in valuta estera – Percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti, incassati sul conto corrente nella medesima valuta – Cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio – Valutazioni di fine esercizio – Articoli 9 e 110, del D.P.R. 22 121986, n. 917 – Art. 2426, comma 1, numero 8-bis, c.c.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14/15 del 2019

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Commenti

 

Il punto sulla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva  incertezza normativa
di Antonino Russo

L’istituto della rimessione in termini nel processo tributario 
di Dario Festa e Giuseppe Balbi

 

Giurisprudenza

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Rimessione nei termini nell’ambito del processo tributario

 

Ricovero in ospedale e perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. Negata la “decadenza incolpevole ” per l’impugnativa dell’avviso di accertamento se la dimissione è antecedente allo spirare del termine dei 60 giorni

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione XXXVIII – Sentenza n. 18275 del 30 ottobre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Termine per la proposizione del ricorso – Rimessione nei termini nell’ambito del processo tributario – Applicazione – Possibilità – Avviso di accertamento – Mancata impugnazione – Conseguente iscrizione a ruolo – Ricorso contro il ruolo e sottostante avviso di accertamento – Richiesta di rimessione in termine per l’impugnazione dell’accertamento presupposto – Rimessione in termine per decadenza incolpevole – Prova a carico del contribuente di essere incorso nella decadenza per colpe a lui non imputabili – Necessità – Ricovero presso struttura sanitaria nel periodo di perfezionamento dalla notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. – Dimissione dal ricovero prima dello spirare del termine ultimo per il ricorso – Conseguenze – Rigetto della richiesta di concessione della rimessione in termini e impossibilità della contestazione dell’avviso di accertamento nel merito – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 153 c.p.c.»

 

Prassi

 

Note di variazione IVA nel regime speciale per il settore editoriale

 

Regime speciale IVA editoria. Il metodo della forfettizzazione della resa non esclude la variazione IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 22 maggio 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Metodo “della forfetizzazione della resa” – Fallimento del distributore – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Ammissibilità – Condizioni – Art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Assistenza fiscale – Responsabilità e sanzioni

 

Visto infedele. Per l’Agenzia delle entrate la mitigazione delle responsabilità in capo al Caf o al professionista vale solo per il futuro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 24 maggio 2019: «VISTO DI CONFORMITÀ – ASSISTENZA FISCALE – CAF dipendenti – CAF imprese – Professionisti – Responsabilità e sanzioni per l’apposizione del visto di conformità infedele sul Modello 730 – Nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai CAF e dai professionisti solo con il pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata – Ambito di applicazione temporale della nuova normativa – Solo a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (Modello 730/2019 relativo al 2018) – Fondamento -Applicazione delle disposizioni più favorevoli al trasgressore (Favor rei) – Esclusione – Art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L 28/03/2019, n. 26»

 

Note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo

 

Sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa. Nota di variazione IVA entro un anno dall’operazione originaria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 178 del 3 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Procedura, presupposti e termini per l’emissione della nota di variazione – Note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo – Accordo transattivo – Natura – Dichiarativa o innovativa – Caratteri distintivi – Caso di specie – Sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa – Assimilazione agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 al quale si applica il limite temporale di cui al successivo comma 3 – Conseguenze – Variazione IVA ammessa solo se eseguita entro un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie – Contratto di transazione – Trattamento ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 29, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 1965 c.c.»

 

Rivalutazione dei beni d’impresa – Beni gratuitamente devolvibili contabilizzati come beni “di terzi

 

Manufatti su area demaniale non iscritti in bilancio. Esclusa la rivalutazione dei beni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 180 del 4 giugno 2019: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – Beni rivalutabili – Beni gratuitamente devolvibili – Contabilizzati come beni “di terzi” in bilancio, mediante la rilevazione nel conto economico di competenza delle spese di manutenzione ordinaria e tra gli oneri pluriennali quelle a carattere straordinario – Difetto del requisito di iscrizione in bilancio richiesto dalla norma – Conseguenze – Impossibilità di avvalersi della disposizione agevolativa – Art. 1, commi da 940 a 950, della L. 30/12/2018, n. 145»

 

Legislazione

 

 

ISA Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019

 

Istruzioni

 

Il provvedimento di approvazione dei modelli ISA

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23721/2019: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.»

 

 

Obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

 

Scontrino elettronico: in Gazzetta il decreto Mef che individua gli esoneri dall’obbligo

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019: «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi»

La relazione illustrativa

 

Flat tax per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono in una piccola città del Mezzogiorno

 

Pensionati che dall’estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud. Le regole per l’imposta sostitutiva al 7% sui redditi prodotti all’estero di qualsiasi categoria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019: «Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)»

 

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Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

 

 

Con la Legge di Bilancio 2018 è stato modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate (1). Tuttavia, la stessa legge ha previsto uno specifico regime transitorio. Su tale ultimo aspetto, con risoluzione 56 del 6 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti precisazioni riguardo la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate distribuiti sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.

In particolare, l’Agenzia ritiene che la volontà del legislatore, espressa per mezzo del comma 1006, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), sia quella di salvaguardare il previgente regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale introdotto dalla legge di bilancio 2018, anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017.

In altri termini, ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate «dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», sulla base di una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni richiamate, il regime transitorio trova applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.

Pertanto, al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio previsto dal citato comma 1006, occorre che le società emittenti tengano separata evidenza delle riserve di utili prodotti:

  • fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

A tal fine, le società ne daranno separata evidenza nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali.

Di conseguenza, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati (Cupe) deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.

In proposito, si rammenta che in base al regime previgente di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale; detta misura varia (in forza di appositi decreti ministeriali) in relazione all’aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell’utile.

La misura del 40 per cento, prevista dall’abrogato primo periodo del comma 1 del citato articolo 47, ed applicabile agli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, è stata elevata al 49,72 per cento con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per effetto dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2008. Successivamente, la misura del 49,72 è stata elevata a 58,14 ad opera del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Inoltre, tali decreti prevedono, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56 E del 6 giugno 2019, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITIRedditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Fondamento – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Articolo 67, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 121986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017D.M. 02/04/2008


Nota (1) – Vedi anche: “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate – Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018. Il documento analizza, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che hanno modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate.

 

Normativa e prassi – Disciplina previgente ancora applicabile nel periodo transitorio di cui art. 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017

Dividendi e plusvalenze – Percentuali di concorso al reddito

 

Incremento della quota imponibile IRPEF dei dividendi e delle plusvalenze del socio per tener conto della riduzione dell’IRES

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»

Dividendi, plusvalenze e minusvalenze: le percentuali rideterminate di imponibilità

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

Vedi, circolare del 13 marzo 2009, n. 8, par. 1.2 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2009, Pag. 1622) nella quale è stato chiarito che “qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla loro distribuzione, quale ad esempio la copertura delle perdite, ossia quando non si tratta di vere e proprie ‘distribuzioni di utili’, la presunzione suddetta non opera e pertanto si possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi”. Ciò dovrebbe assicurare la possibilità di considerare utilizzate per prime e, fino a loro concorrenza, le riserve formate con gli utili prodotti negli esercizi in cui l’aliquota IRES risulta meno elevata.

Riforma fiscale del 2003. Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione ed equiparati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 16 giugno 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Il nuovo regime di tassazione dei dividendi – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344

Le principali di note di associazioni di categoria:




Cessione di bovini e suini vivi: confermate per il 2019, con effetto dal 1° gennaio, le percentuali di compensazione IVA 2018

Le percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina  fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento dall’art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 si applicano  anche nell’anno 2019.

La conferma dell’innalzamento delle percentuali di compensazione è contenuta nel decreto 29 marzo 2019 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2019 (di seguito riportato).

La decreto Mef di “proroga” delle percentuali per l’anno 2019 ha effetto dal 1° gennaio 2019. Pertanto, i contribuenti dovranno considerare tali valori già a partire dalla prima liquidazione IVA periodica 2019. La disposizione interessa i produttori agricoli che applicano il regime speciale previsto dall’articolo 34, D.P.R. 633/1972, in base al quale determinano con modalità forfetaria  l’Iva pagata ai fornitori per le cessioni, appunto, di bovini e suini vivi.

 

 

 

La norma che proroga le percentuali per l’anno in corso con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2019

 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2019, recante: «Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2019

 

IL MINISTRO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

 

Visto l’art. 1, comma 506, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina siano innalzate, per ciascuna delle predette annualità, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;

Visto, in particolare, l’art. 34, comma 1, del citato decreto n. 633 del 1972, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell’imposta sul valore aggiunto basato sull’applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, emanato di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto l’art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (in“Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2277) che ha stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del citato art. 34 del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento nonché, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, quelle applicabili nell’anno 2016 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all’8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2016, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, (in “Finanza & Fisco” n. 35/2015, pag. 2452) concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con i citati decreti del 30 dicembre 1997 e del 23 dicembre 2005, ed, in particolare, l’art. 1, comma 2, che ha determinato, per il solo anno 2016, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto l’art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, le percentuali di compensazione applicabili nell’anno 2017 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all’8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 gennaio 2017, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2673) contenente la proroga dell’innalzamento di talune percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 febbraio 2018, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2018, (in “Finanza & Fisco” n. 43/2017, pag. 3040) contenente la proroga dell’innalzamento di talune percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;

Considerato che, al fine di rispettare, per il 2019, il limite di 20 milioni di euro di minori entrate derivanti dall’innalzamento delle percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento e che, conseguentemente, le misure contenute nell’art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 possono essere applicate anche nell’anno 2019;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1
Proroga di talune percentuali di compensazione

1. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 26 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, e successive modificazioni, le parole «Per gli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».

Art. 2
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Roma, 29 marzo 2019

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tria

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio

 

Prassi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 6 maggio 2016, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale per il settore agricolo – Detrazione “forfettizzata” – Aumento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti – Prodotti agricoli interessati dalle modifiche – Criteri di determinazione del momento impositivo IVA – Art. 1, comma 908, L. 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – D.M. 26/01/2016

Circolare del Ministero delle Finanze  n. 154 E del 19 giugno 1998Regime speciale IVA per il settore agricolo: le integrazioni alla circolare 328/97 esplicativa della riforma dell’IVA

Circolare del Ministero delle Finanze n. 328 E del 24 dicembre 1997 – Parte Seconda – CAPITOLO VI – Regime speciale per il settore agricolo

 

 

 




R&S: i costi per le prestazioni dell’amministratore nell’attività di ricerca e sviluppo sono eleggibili al credito d’imposta

Le spese sostenute nell’ambito dell’attività di ricerca e sviluppo imputabili all’amministratore sono eleggibili al credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche e integrazioni (da ultimo dall’articolo 1, commi 70-72, della legge 30 dicembre 2018 n. 145). Resta inteso che l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore. È quanto si ricava dalla risposta n. 182 del 6 giugno 2019, con la quale la Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito ad una istanza presentata da una società che, in assenza di dipendenti e collaboratori, svolge l’attività di ricerca esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società stessa.

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 182 del 6 giugno 2019, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Spese per il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.) – Attività di ricerca è svolta esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società – Ammissibilità della spesa al Bonus R&S – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L 21/02/2014, n. 9 – Modificato, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 70 a 72, della L. 30/12/2018 n. 145 – Decreto 27/05/2015

Le circolari sulle modifiche introdotto dalla legge di bilancio 2019

Link al testo della circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 15 Febbraio 2019, n. 38584, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo –Documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Oneri di certificazione della documentazione contabile introdotti dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 – Art.1 comma 70, L. 30/12/2018, n. 145 – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015

Vedi anche circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019) – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Primi chiarimenti

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 16 maggio 2018, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Problematiche applicative in presenza di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti) – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L 21/02/2014, n. 9 come modificato dai commi 15 e 16 dell’art. 1 della L 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Decreto 27/05/2015

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 Febbraio 2018, n. 59990, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Ulteriori istruzioni sull’applicazione della disciplina del nel settore del software – Documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 121 E del 9 ottobre 2017 – OGGETTO: Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo -Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni – Modifica dell’esercizio sociale –Indicazioni per la corretta determinazione dell’agevolazione

Circolare n. 13 E del 27 aprile 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L …

Risoluzione n. 12 E del 25 gennaio 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Bonus R&S) – Cumulabilità del credito …

Circolare n. 5 E del 16 marzo 2016 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL n. 145/2013, conv., con mod., dalla L n. 9/2014, …

Risoluzione n. 97 E del 25 novembre 2015 – OGGETTO: RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo …

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1071), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del bonus R&S, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.

 

 




Via Giorgione n. 106, Roma. A decorrere dal 15 giugno 2019 è l’indirizzo della nuova sede legale dell’Agenzia delle entrate

In considerazione dell’imminente conclusione delle operazioni di trasferimento in Via Giorgione n. 106 degli uffici centrali dell’Agenzia, attualmente ubicati in Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2019, individuata la data di decorrenza della nuova sede legale. Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che «A decorrere dal 15 giugno 2019, la sede legale dell’Agenzia delle entrate è trasferita da via Cristoforo Colombo n. 426 c/d a Via Giorgione n. 106, Roma.»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2019, prot. n. 179742/2019, recante: «Variazione sede legale dell’Agenzia delle entrate», pubblicato il 06.06.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 Riferimenti

 Sede dell’Agenzia delle entrate

Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 1, comma 4)




Manufatti su area demaniale non iscritti in bilancio. Esclusa la rivalutazione dei beni

Non si possono rivalutare i manufatti utilizzati nell’ambito della concessione demaniale non iscritti in bilancio, in quanto realizzati da precedenti concessionari, e oggetto di devoluzione gratuita in favore dello Stato al termine di scadenza della concessione. La classificazione contabile dei beni tra quelli di terzi e la conseguente mancata di iscrizione in bilancio non consente di fruire dell’agevolazione della rivalutazione beni d’impresa in relazione a beni che insistono su area demaniale e che saranno devoluti gratuitamente allo Stato al termine della concessione. Questa in sintesi la risposta ad interpello n. 180 del 4 giugno 2019, riguardante la possibilità o meno, di rivalutare alcuni beni trattati contabilmente come beni “di terzi” in bilancio, mediante la rilevazione nel conto economico di competenza delle spese di manutenzione ordinaria e tra gli oneri pluriennali quelle a carattere straordinario.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 180 del 4 giugno 2019, con oggetto: RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – Beni rivalutabili – Beni gratuitamente devolvibili – Contabilizzati come beni “di terzi” in bilancio, mediante la rilevazione nel conto economico di competenza delle spese di manutenzione ordinaria e tra gli oneri pluriennali quelle a carattere straordinario – Difetto del requisito di iscrizione in bilancio richiesto dalla norma – Conseguenze – Impossibilità di avvalersi della disposizione agevolativa – Articolo 1, commi da 940 a 950, della L. 30/12/2018, n. 145

 

Prassi 

 

La circolare “Omnibus” sulla legge di Bilancio 2019

  • Estensione del regime forfetario
  • Estromissione agevolata immobili strumentali
  • Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni
  • Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni
  • Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale
  • Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF
  • Abrogazione deduzioni e credito d’imposta IRAP
  • Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca
  • Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
  • Definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica – Saldo e stralcio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – Legge di Bilancio 2019 – Primi chiarimenti – Estensione del regime forfetario – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi – Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Proroghe delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico – Iper ammortamento e Cloud computing – Credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) – Definizione agevolata dei debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

 

Le circolari su analoghe misure per la rivalutazione dei beni d’impresa

 

Rivalutazione, affrancamento del saldo attivo e riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (c.d. riallineamento): la disciplina prevista della legge di bilancio 2017

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 27 aprile 2017: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio – AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – RIALLINEAMENTO DEI VALORI – Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per imprese IAS/IFRS e per quelle che adottano i principi contabili nazionali – Art. 1, commi da 556 a 563 della L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 1, commi da 140 a 147, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 1, commi 475, 477 e 478, della L. 30/12/2004, n. 311 – D.M. 13/04/2001, n. 162 – D.M. 19/04/2002, n. 86 – Artt. 11, 13 e 15, della L. 21/11/2000, n. 342»

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, affrancamento del saldo attivo e riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (c.d. riallineamento): nuova disciplina nel solco della precedente

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 4 giugno 2014: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio – Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione – RIALLINEAMENTO DEI VALORI – Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per imprese IAS/IFRS e per quelle che adottano i principi contabili nazionali – Art. 1, commi da 140 a 147, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Artt. 11, 13 e 15, della L 21/11/2000, n. 342 – D.M. 13/04/2001, n. 162 – DM 19/04/2002, n. 86 – Art. 1, commi 475, 477 e 478, della L. 30/12/2004, n. 311»

 

La nuova rivalutazione dei beni immobili d’impresa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 19 marzo 2009: «RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI RELATIVI ALL’IMPRESA – Art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Arttt. 11, 13 e 15 della L. 21/11/2000, n. 342 – D.M. 13/04/2001, n. 162 – D.M. 19/04/2002, n. 86»

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle aree fabbricabili: i nuovi chiarimenti prima della scadenza

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 13 giugno 2006: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE AREE FABBRICABILI – Art. 1, commi 469-476, della L. 23/12/2005, n. 266 – Sezione II, capo I della L. 21/11/2000, n. 342»

 

La “Nuova” rivalutazione agevolata dei beni d’impresa: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 25 giugno 2002: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – Sezione II, capo I della L 21/11/2000, n. 342 – Art. 3, commi da 1 a 3, della L 28/12/2001, n. 448 – Art. 3, comma 12, del D.M. 19/04/2002, n. 86»

Collegato fiscale 2000. I primi chiarimenti
Circolare del Ministero delle Finanze n. 207 E del 16 novembre 2000 con oggetto: Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 – Primi chiarimenti

 

Altri documenti interpretativi

Rivalutazione dei beni d’impresa: disciplina fiscale e adempimenti civilistici
Circolare Fondazione Luca Pacioli n. 7 del 6 giugno 2001

Link al documento Interpretativo n. 5: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa
(link al sito web dell’OIC – Organismo Italiano di Contabilità – http://www.fondazioneoic.eu)

 




Sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa. Nota di variazione IVA entro un anno dall’operazione originaria

Ai fini dell’emissione delle nota di variazione IVA in diminuzione, il sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa è riconducibile agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 al quale si applica il limite temporale di cui al successivo comma 3 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. In pratica, la variazione non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie. Questo è quanto precisano le Entrate con la risposta ad istanza di interpello del 3 giugno 2019, n. 178.

Natura ed effetti della transazione. Riflessi ai fini IVA

Nel documento di prassi, l’Agenzia ricorda che gli effetti della transazione possono essere di natura dichiarativa o innovativa, a seconda della circostanza che dalla transazione non scaturiscano nuovi rapporti tra le parti (concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie), ovvero si determini la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni. Nella transazione dichiarativa (o conservativa), non configurandosi un nuovo rapporto giuridico, la disciplina IVA è stabilita con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa; al contrario, nella transazione “novativa” le parti assumono una nuova o diversa obbligazione, la cui riconducibilità o meno all’ambito applicativo dell’IVA deve essere oggetto di specifica valutazione.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 178 del 3 giugno 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Procedura, presupposti e termini per l’emissione della nota di variazione – Note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo – Accordo transattivo – Natura – Dichiarativa o innovativa – Caratteri distintivi – Caso di specie – Sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa – Assimilazione agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 al quale si applica il limite temporale di cui al successivo comma 3 – Conseguenze – Variazione IVA ammessa solo se eseguita entro un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie – Contratto di transazione – Trattamento ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo – Art. 26, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 29, del DPR 26/04/1986, n. 131 – Art. 1965 c.c.




Scontrino elettronico 2019. Come individuare il volume d’affari cui la norma associa l’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio

Con risoluzione n. 47 E dell’8 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate in relazione a quanto indicato dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, precisa come vada individuato il volume d’affari cui la norma associa l’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio 2019. In particolare, nel documento di prassi evidenziato, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, che per «volume d’affari» non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. …».

Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).

Dal riferimento contenuto nell’articolo 20 del decreto IVA al computo su base annuale discende, peraltro, che:

  • per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015 occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018;
  • le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.

In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E dell’8 maggio 2019, con oggetto: SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Anno 2019 – Determinazione del volume d’affari superiore a 400.000 euro – Criteri – Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art.20, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




Pensionati che dall’estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud-Italia. Pronte le regole delle Entrate per l’imposta sostitutiva al 7%

Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, beneficiando in tal modo di un’imposta sostitutiva pari al 7% da applicarsi a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero. L’opzione è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca. Tale disposizione, introdotta con la Legge di bilancio 2019, è finalizzata a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera. Con il provvedimento di oggi (31 maggio 2019) del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.

I 5 requisiti per esercitare l’opzione

L’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni del Sud aventi le caratteristiche previste dalla norma ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d’imposta. In particolare, nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a riportare i 5 requisiti che danno diritto all’opzione: lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione; la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva; lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

Come individuare i Comuni del Sud in cui trasferire la residenza

In primo luogo, ai fini dell’individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si decide di trasferire la residenza, si considera il dato riferito a tale Comune come risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione. Tale dato si considera rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione e decadenza dal regime

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi i cinque anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione. Ad ogni modo, il contribuente che ha esercitato l’opzione può revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione. Riguardo l’eventuale decadenza da tale regime, questa si verifica nei seguenti casi: qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma; per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi; in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati, oppure, se il contribuente decide di trasferire la residenza fiscale all’estero. Al riguardo, il provvedimento chiarisce come l’opzione rimane comunque efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell’opzione, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune del Sud e con le stesse caratteristiche indicate dalla norma per fruire dell’agevolazione. Inoltre, l’opzione è inefficace, e quindi decade, laddove, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio della stessa. E comunque, la revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Come versare l’imposta

Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i soggetti che hanno esercitato l’opzione provvedono al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l’aliquota del 7 per cento sui redditi prodotti all’estero. In una successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo ad hoc da indicare in fase di versamento e saranno impartite le specifiche istruzioni per la compilazione del modello F24. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, n. 167878/2019: «Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare-guida 2019 delle Entrate

Stagione dichiarativa 2019

 

Pubblicata la Guida 2019 alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018

Pubblicato il vademecum, aggiornato, delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Il corposo documento “omnibus” contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri delle dichiarazioni dei redditi, su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. La maxi circolare, per ogni tipo di spesa, contiene l’elenco dei documenti che i contribuenti devono presentare, a seconda delle circostanze, al Caf o al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità. La nuova guida alla dichiarazione aggiorna la circolare n 7 E del 27 aprile 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 5-6/2018) tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2018.

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità




Precisazione del MEF. Non necessari finanziamenti speciali per i pagamenti PA che sono in costante miglioramento

Il MEF precisa che non c’è nessuna necessità né sono allo studio misure di finanziamento di alcun tipo, tanto meno emissioni di titoli di Stato di piccolo taglio, per far fronte a presunti ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane.

I tempi di pagamento della PA sono in costante miglioramento.

Nel 2018 sono state pagate circa 20 milioni di fatture con in media 1 giorno di anticipo rispetto ai tempi di legge.

Risultanti incoraggianti: solo due anni fa i giorni di ritardo erano 16. Sono dati medi ma indicano uno sforzo notevole, sia pure con ovvie differenze sia per comparti sia per aree territoriali.

Alla luce di questi fatti, appaiono ingiustificate le preoccupazioni e le critiche, evidentemente espresse sulla base di elementi che non tengono conto dei dati aggiornati pubblicati dal MEF. Invitiamo quindi a consultare il sito http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html (Comunicato stampa Mef n.106 del 31 maggio 2019)




Servizio di consultazione delle e-fatture. La scelta è possibile dall’1° luglio fino al 31 ottobre 2019

Gli operatori IVA e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture dall’1° luglio al 31 ottobre 2019. In caso di mancata adesione, l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml. Il nuovo calendario viene fissato da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, che modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio – 2 settembre), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Quattro mesi per scegliere il servizio dell’Agenzia

Per consentire ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il provvedimento di oggi (del 30 maggio 2019) amplia da tre a quattro mesi – dal prossimo 1 luglio fino al 31 ottobre – il periodo di tempo a disposizione degli operatori e dei consumatori finali per effettuare la scelta. Per gli operatori IVA l’adesione può essere effettuata anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.

Cancellazione dei file, ecco le tempistiche

Dopo il 31 ottobre, se non si aderisce al servizio, l’operatore non potrà più consultare le sue fatture elettroniche (emesse e ricevute) e l’Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml memorizzati entro il 30 dicembre 2019, ovvero entro 60 giorni. In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, i file xml saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione. (Così, comunicato stampa del 31 maggio 2019)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per maggiore facilità di lettura, si riporta link al testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dal provvedimento del 29 aprile 2019 (link al sito web: https://www.agenziaentrate.gov.it)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2019

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Commenti

Soggetti Irpef. Il nuovo regime del riporto delle perdite d’impresa
di Gianluca Martani

L’acquisto e la cessione di partecipazioni: aspetti contabili e fiscali. Ultime sul regime Pex
di Marco Orlandi

 

Prassi

 

Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

 

Ristrutturazioni edilizie con risparmio energetico. Detrazione salva anche se manca la comunicazione all’ENEA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E del 18 aprile 2019: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico – Conseguenze – Perdita del diritto alla detrazione – Esclusione – Art. 16-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 18/02/1998, n. 41»

 

Chiusura delle liti fiscali pendenti

 

L’Agenzia risponde ai dubbi degli operatori. In una circolare come risolvere i casi particolari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 15 maggio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti – Atti oggetto delle liti definibili – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Sospensione delle controversie definibili – Rapporti con le rottamazioni e le precedenti richieste di definizione agevolata – Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

 

Legislazione

 

Interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 1° luglio 2019 fissata al 2,68% la misura degli interessi di mora

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019, prot. n. 148038/2019: «Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

 

Fatturazione semplificata delle operazioni

In vigore il decreto che innalza da 100 a 400 euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019: «Innalzamento a 400 euro dell’ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata»

Il testo della Relazione illustrativa del decreto

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d’imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 126200/2019: «Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo continua 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018»

Versamento integrativo dell’IVA per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA. Istituito il codice tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 10 maggio 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Integrazione IVA – Versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA – Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo “6494” – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

 

 

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Requisiti Pex. Le operazioni di trasformazione non interrompono il c.d. holding period

Riguardo ai riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR per ottenere l’esenzione delle plusvalenze, l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2019, in linea con suoi precedenti interpretativi e fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie di trasformazione effettuate ai sensi dell’articolo 170 del TUIR, ha confermato che le stesse non interrompono il computo del c.d. “holding period” (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione). In pratica, il soggetto trasformato, tiene conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 70 del 1° marzo 2019, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Trasformazione societaria omogenea – Effetti – Estinzione e creazione di un nuovo ente – Esclusione – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Effetti della doppia trasformazione di società effettuate in regime di neutralità fiscale (dapprima regressiva e successivamente progressiva) sul calcolo cd. Minimum holding period di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR, (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione) in riferimento a partecipazione – Art. 86, del DPR 22/12/1986, n. 917

La circolare richiamata nel documento interpretativo

Il nuovo regime di esenzione delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 4 agosto 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344»

Alcuni arresti della Corte Suprema di Cassazione sugli effetti delle trasformazioni societarie omogenee

Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 7258 del 13/07/1990
(Presidente: Maltese D. Estensore: Sensale A.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – Estinzione e creazione di un nuovo ente – Esclusione – Trasformazione di una società a responsabilità limitata in una in nome collettivo – Intimazione di pagamento (avvisi di mora) riguardanti imposte relative ad esercizi precedenti alla trasformazione – Intestazione e notifica alla società risultante dalla trasformazione – Validità

In tema di società, ogni specie di trasformazione – sia che una società di persone si trasformi in una società di capitali, sia che si verifichi l’ipotesi inversa – comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente e non la sua estinzione e creazione di un nuovo ente che succede ad un altro. Pertanto, nel caso in cui una società a responsabilità limitata si trasformi in una in nome collettivo, è valida l’intestazione e la notifica alla società risultante dalla trasformazione di intimazioni di pagamento (avvisi di mora) riguardanti imposte (nella specie, di R.M. e di società) relative ad esercizi precedenti alla trasformazione stessa.
Art. 2498 Cod. Civ.

Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 9569 del 23/04/2007
(Presidente: Saccucci B. Relatore: Genovese FA.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – – Nascita di un nuovo soggetto giuridico – Esclusione – Mutazione formale dell’organizzazione societaria – Configurabilità anche in caso di trasformazione regressiva – Conseguenze – Riduzione del soggetto a persona fisica – Esclusione.

Il principio secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un’organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità, trova applicazione anche al fenomeno inverso (trasformazione, c.d. regressiva, di società di capitali in società di persone), ed anche ai mutamenti intervenuti nell’ambito di ognuno dei due tipi di società, come nell’ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società che, essendo rimasta ferma l’identità e l’integrità dell’impresa commerciale già gestita nella forma precedente, deve qualificarsi come irregolare, ancorché nel relativo atto sia stata qualificata “semplice”, dovendo escludersi, in ogni caso, la possibilità di equiparare il soggetto risultante dalla trasformazione ad una persona fisica, in quanto tale assimilazione comporterebbe uno stravolgimento dei principi che regolano la diversità dei soggetti di diritto e dei relativi statuti.
Art. 2249 Cod. Civ.

Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 21961 del 27/10/2010
(Presidente: Rovelli LA. Estensore: Giusti A. Relatore: Giusti A.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – Trasformazione di società di capitali in società di persone – Creazione di un nuovo soggetto – Esclusione – Conseguenze – Mancanza del trasferimento del diritto immobiliare e della trascrizione – Società di persone risultante dalla trasformazione – Qualità di terzo ai fini di cui all’art. 2652, n. 6) cod. civ. – Esclusione – Fondamento.

La trasformazione di una società di capitali in una società di persone non si traduce nell’estinzione di un soggetto giuridico e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità e poiché l’atto di trasformazione, non comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non è, come tale, soggetto a trascrizione, ne consegue che la società di persone risultante dalla trasformazione non può rivendicare la qualità di terzo acquirente ai fini di quanto previsto dall’art. 2652, n. 6), cod. civ., in tema di salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.




I riflessi fiscali di un’operazione di cessione di partecipazioni “dote” in ragione del negativo andamento della società partecipata

Con riferimento all’ipotesi in cui una società acquisisca una partecipazione pari al 50% con dote in un’altra società, in ragione della gestione deficitaria della società partecipata, l’intero ammontare della dote (nella specie, sia per la quota-parte già rilasciata a conto economico a seguito di capitalizzazione, sia per quella residua rilasciata a conto economico a seguito del trasferimento finale), in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, il quale concorrerà alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, al ricorrere dei presupposti ivi previsti. Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 39 del 19 ottobre 2018.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 39 del 19 ottobre 2018, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Cessione di partecipazioni con la c.d. dote (per aver ricevuto dal dante causa una provvista, contestualmente al trasferimento della partecipazione al valore simbolico di 1 euro, considerato il valore economico negativo della stessa) – Dote – Indennità riconosciuta dal suo dante causa nel passivo dello stato patrimoniale, denominata come “fondo rischi su partecipazioni” – Successiva capitalizzazione della partecipata con rinuncia a un credito finanziario e contestuale rilascio a conto economico di quota-parte del fondo rischi per pari ammontare – Natura dote – Assimilazione ad un costo fiscale – Ragioni – La stretta connessione alla specifica partecipazione cui inerisce, consente l’assimilazione a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo – Concorrenza alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell’articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917, al ricorrere dei presupposti ivi previsti – Artt. 86, 87 e 101, del DPR 22/12/1986, n. 917




In vigore il decreto che innalza da 100 a 400 euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019, il Decreto MEF 10 maggio 2019 che innalza da 100 a 400 euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate. Il decreto è già in vigore.

Si ricorda che la fattura semplificata, prevista ora per importi non superiori a 400 euro, consente, senza precludere l’esercizio del diritto alla detrazione, di riportare gli elementi “tradizionali” di cui al primo periodo della lettera e) del richiamato articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) oppure, in alternativa, di riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, essendo sufficiente indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Da ultimo, la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale. Ulteriore semplificazione è quella di utilizzare la fattura semplificata emessa in formato elettronico in luogo dello scontrino elettronico.

Tale semplificazione non è ammessa per le seguenti operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto legge n. 331 del 1993;

b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a). Si tratta delle operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità, effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell’inversione contabile, per le quali in fattura deve essere apposta l’annotazione «inversione contabile».

Come già chiarito circolare n. 15/E del 2015, la scissione dei pagamenti non si applica alle operazioni certificate mediante fattura semplificata.

Nella fattura elettronica semplificata, il campo “TipoDocumento” da compilare deve contenere le seguenti casistiche:

– fattura semplificata (TD07);

– nota di credito semplificata (TD08).

 

Principali documenti di prassi sulla fattura semplificata

In una circolare tutte le novità fiscali della legge di stabilità 2013 e del decreto-legge “Crescita 2.0

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 3 maggio 2013: «NOVITÀ FISCALI – Legge di stabilità 2013 e Decreto-Legge “Crescita 2.0” – D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 17/12/2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» – L. 24/12/2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» – Primi chiarimenti»

Le novità per la fatturazione elettronica e le risposte ai quesiti in tema di fattura differita e semplificata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 24 giugno 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Modifiche alla disciplina per il recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di IVA – Risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione – Artt. 21, e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi da 325 a 328, della L. 24/12/2012, n. 228»

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – DM del 20/02/2015»

Il testo del decreto Mef

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019, recante: «Innalzamento a 400 euro dell’ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata», Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019)

  

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l’art. 220-bis, il quale prevede che gli Stati consentono ai soggetti passivi, tranne che per alcune specifiche operazioni, di emettere fattura semplificata quando la stessa è di importo non superiore a cento euro o quando modifica fatture iniziali, e l’art. 238, il quale prevede che gli Stati, previa consultazione del Comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, possono consentire di emettere fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l’art. 21-bis il quale prevede, al comma 1, che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a cento euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto e, al comma 3, che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare il limite di importo della fattura semplificata fino a quattrocento euro;

Ritenuta la necessità innalzare a quattrocento euro l’ammontare complessivo per il quale la fattura può essere emessa in modalità semplificata;

Vista la consultazione del Comitato IVA effettuata dall’Italia, ai sensi dell’art. 238 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in data 12 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1
Limiti di importo per le fatture semplificate

1. La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2
Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

La relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019

La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, prevede, all’articolo 220-bis, che gli Stati consentono ai soggetti passivi di emettere la fattura in modalità semplificata quando l’importo della stessa è di ammontare non superiore a cento euro o quando il documento modifica una fattura iniziale, stabilendo, altresì, le ipotesi in cui la fattura semplificata non può essere emessa.

Il successivo articolo 238 accorda agli Stati la possibilità di consentire l’emissione della fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro, alle condizioni da essi stabilite, previa consultazione del Comitato IV A.

L’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972, inserito dall’articolo 1, comma 325, lettera e), della legge n. 228 del 2012, prevede, in conformità alla normativa europea, che possano essere emesse in modalità semplificata fatture di ammontare complessivo non superiore a euro cento e fatture rettificative di cui all’articolo 26 del medesimo decreto e che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, il suddetto limite di cento euro possa essere innalzato fino a quattrocento euro.

Il presente decreto, adottato ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 21-bis e previa consultazione del Comitato IVA, dispone, pertanto, che le fatture possono essere emesse in modalità semplificata se di importo complessivo non superiore a euro quattrocento.

Il processo di fatturazione risulta, pertanto, semplificato, senza pregiudizio, tuttavia, per l’attività di verifica, la quale risulta, peraltro, potenziata dalla introduzione dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica.

La fattura semplificata di cui al citato articolo 21-bis è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi.

In particolare, il cessionario o committente può essere identificato mediante la sola partita IVA o il solo codice fiscale, se stabilito nel territorio dello Stato, o mediante il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se non stabilito nel territorio delle Stato, anziché mediante gli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall’articolo 21, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio).

Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, essendo sufficiente indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Il presente decreto non fa venir meno l’applicazione delle restanti previsioni di cui all’articolo 21-bis e, in particolare, la possibilità di emettere in modalità semplificata, senza limiti di importo, le fatture rettificative di precedenti documenti di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, e il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità (operazioni di cui articolo 21, comma 6-bis del D.P.R. n. 633 del 1972)

 




Commercialisti a Tria, ISA ancora non disponibili, serve una proroga dei termini di versamento

All’Agenzia delle entrate la categoria chiede di spostare i termini per l’adesione al servizio di consultazione delle E-fatture e di confermare la possibilità di utilizzo della Pec per l’invio dei moduli di conferimento delle deleghe

Prorogare i termini di versamento delle imposte e quelli per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche e confermare la possibilità di invio tramite Pec dei moduli di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Sono le richieste formulate dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, in due distinte lettere, inviate rispettivamente al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e al Capo Divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate, Paolo Savini.

Nella missiva inviata Tria (e per conoscenza al Direttore Generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella e a quello delle Entrate, Antonino Maggiore), la proroga dei termini di versamento delle imposte viene invocata a causa dei ritardi accumulati nella messa a punto degli strumenti necessari all’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Miani sottolinea che “la definizione dell’ambito di applicazione e dei requisiti di accesso ai benefici premiali previsti è stata effettuata soltanto il 10 maggio e che per determinare il punteggio di affidabilità di ciascun contribuente, oltre ai dati indicati nel modello ISA, sono necessari gli “ulteriori dati” che non sono stati ancora resi disponibili all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate”. Alla luce dell’“ancora attuale indisponibilità degli stessi applicativi necessari per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale” Miani evidenzia “la necessità di disporre un congruo differimento dei termini di versamento delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza il 1° luglio”. (Così, comunicato stampa Cndcec del  24 maggio 2019)

Link al  testo integrale del comunicato del Consiglio nazionale dei commercialisti 

(Link esterno al sito web: www.commercialisti.it)

 




Antiriciclaggio: diffuse le linee guida per i commercialisti

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il documento “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela”, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)”, redatto dai gruppi di lavoro: “valutazione del rischio”, “adeguata verifica” e “conservazione”.

Il documento, elaborato alla luce delle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale e diffuse con l’informativa CNDCEC n. 8/2019, contiene numerose indicazioni ed esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali. Alle Linee Guida è allegata la nuova modulistica

Come evidenziato nelle premesse del documento interpretativo, il nuovo impianto normativo-regolamentare del settore è basato sia sulle norme “primarie” del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sia sulle Regole Tecniche che devono essere considerate vincolanti per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Pertanto le Linee Guida approvate dal CNDCEC hanno valenza meramente esemplificativa, relative alle citate Regole Tecniche. Le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti.

Link al testo delle Linee Guida per l’attuazione delle regole tecniche ex art. 11, co. 2, D.Lgs. 231/2007

(Link esterno al sito web: www.commercialisti.it)

Il testo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»




Scomputo dall’importo lordo da pagare per la definizione delle liti fiscali: l’Agenzia risponde a due interpelli

Con due risposte ad altrettanti interpelli (nn. 141 e 154), l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sulla determinazione degli importi dovuti per la sanatoria del contenzioso in relazione al precedente utilizzo di altri istituti mitigatori delle sanzioni.

Risposta n. 141/2019

Le somme versate a seguito del ravvedimento operoso possono essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della controversia tributari

La definizione delle liti pendenti si realizza con il pagamento di un importo pari al valore della controversia cui si applicano eventualmente le percentuali di riduzione stabilite dai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter e 3 dell’articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 in relazione allo stato e al grado del giudizio. Dall’importo lordo dovuto per la definizione possono essere detratti, ai sensi del comma 9 dell’articolo 6, del citato D.L. 119/2018 «quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio». In ogni caso, secondo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 9, «la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione». Pertanto, pur non trattandosi di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria, l’importo versato in sede di ravvedimento operoso, ancorché ritenuto inefficace dall’Agenzia delle Entrate, è scomputabile dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata. Mentre, le somme versate, a qualsiasi titolo, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia, restano definitivamente acquisite all’Erario e non sono quindi rimborsabili. Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate contenuti nella risposta 141/2019 ad una richiesta di interpello.

Risposta n. 154/2019

Rottamazione-bis e definizione delle liti pendenti. Stop al versamento le somme residue del ruolo. Restano assorbite dagli importi dovuti nell’ambito della sanatoria del contenzioso

Possibile definire in via agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le controversie pendenti relative ad avvisi di accertamento le cui somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio ex articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. rottamazione-bis), nel caso in cui il contribuente abbia rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018. In tal caso, le somme residue delle rottamazione non dovranno essere più versate, in quanto confluiscono nella definizione delle liti pendenti. Inoltre, dall’importo lordo dovuto per la definizione della controversia vanno scomputati, ai sensi del comma 9 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Queste le conclusioni contenute nella risposta 154/2019 sulla scia di quanto già affermato nel paragrafo 6 (Rapporti con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione) della circolare n. 6 del 2019 con i chiarimenti di dettaglio sulla chiusura delle liti fiscali pendenti introdotta dal D.L. n. 119/2018.

I documenti dell’Agenzia delle entrate

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 141 del 14 maggio 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Importo in sede di ravvedimento operoso, ritenuto inefficace dall’Ufficio – Scomputo dall’importo lordo da pagare per la definizione agevolata, anche se non si tratta di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria – Possibilità – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b), del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 154 del 22 maggio 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Rapporti con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – Somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio ex articolo 68, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 oggetto della cd. Rottamazione-bis con procedimento avviato ma non ancora concluso – Accesso alla definizione agevolata della controversia – Possibilità – Condizioni – Aver correttamente rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 – Determinazione degli importi dovuti – Scomputo dall’importo lordo da pagare per la definizione agevolata degli importi pagati al 7 dicembre 2018 – Ammissibilità – Art. 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2019

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Commenti

 

Le perdite su crediti e la correzione di errori contabili: profili contabili e fiscali  di Marco Orlandi

Cause ostative al regime forfetario: tutti i chiarimenti dalle Entrate

 

Prassi

 

Regime forfetario 
Requisiti per l’ingresso e permanenza

La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Professionista (psicologo) che detiene partecipazioni in società semplice immobiliare – Esclusione che la detenzione di partecipazioni in una società possa costituire causa ostativa (tranne nei casi in cui la S.S. produca redditi di lavoro autonomo o d’impresa) – Istruzioni per l’indicazione in dichiarazione (Modello 730/2019 – Redditi 2019 Pf) del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Non esce dal regime agevolato l’ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Emissione di fatture principalmente nei confronti del precedente datore di lavoro – Fatturazione prevalente nei confronti del proprio “dominus” nel precedente periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio della professione di Dottore commercialista – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57 dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Medico chirurgo, che percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso di reddito di lavoro autonomo, che svolge contemporaneamente, l’attività di “Continuità Assistenziale”, per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57, dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Stp S.r.l. “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti “di famiglia” (possesso da parte dei genitori del professionista del restante 60% delle quote) indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M) – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio al 50% di Stp S.r.l. con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di S.r.l. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario ai codici ATECO formalmente dichiarati – Necessità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l’anno 2019, l’imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di S.r.l. applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Liquidatore della società S.r.l. controllata – Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57, dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se il professionista non emette alcuna fattura nei confronti della società controllata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50% – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Periodo d’imposta 2019. La partecipazione nel 2018 in una società di persone, quale socio accomandatario non esclude dal regime forfettario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Medico detentore di una quota di partecipazione in società di persone. La trasformazione in S.r.l. della società salva dall’esclusione dal 2020 dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Trasformazione “progressiva” da società di persone a società a responsabilità limitata nel 2019 – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, salvo l’applicazione delle disposizioni riguardanti la causa ostativa prevista per la detenzione di partecipazioni di controllo in S.r.l. – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio accomandante di S.a.s. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Donazione dell’usufrutto della partecipazione – Irrilevanza- Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione in una STP S.r.l. pari al 49%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario anche nel 2020, se non emetterà alcuna fattura alla società partecipata dopo il 10 aprile 2019

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione al 49 per cento in una STP S.r.l. – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il possesso a titolo della nuda proprietà di una partecipazione di una società di persone costituisce causa ostativa al regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Titolare di nuda proprietà di una partecipazione, come socio accomandante, di una società di persone – Tassazione dell’utile d’esercizio in capo all’usufruttuario della quota di partecipazione – Irrilevanza – Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare titolare al 72% del capitale di SRL dello stesso settore, nonché amministratore della stessa. Le condizioni per evitare la decadenza dal regime forfetario nel 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 30 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della società S.r.l. (codice Ateco 68.31.00) nella misura del 72 per cento, nonché amministratore della stessa – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il contribuente non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Regime forfetario anno 2019. Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Intermediario che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo ex datore di lavoro con riguardo al 2019, provvigioni inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta 2019 – Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata nell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 del 13 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ragioniere che “collabora” con la società S.r.l. posseduta all’80 per cento dal coniuge – Configurabilità di una forma di controllo indiretto – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora l’attività economica svolta dalla società controllata non è ricompresa nella stessa sezione Ateco di quella esercitata dal contribuente in regime forfetario – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall’anno del superamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 14 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso – Passaggio in corso d’anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario – Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo – Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d’imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario – Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

 

Sanatoria delle irregolarità formali

 

Sanatoria delle violazioni formali. Le irregolarità definibili

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2019: «SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – PACE FISCALE – Definizione agevolata delle violazioni formali – Chiarimenti sull’ambito e sulle modalità di applicazione della definizione agevolata – Art. 9 del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019»

 

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Regime speciale IVA editoria. Il metodo della forfettizzazione della resa non esclude la variazioni IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

Con riguardo al regime speciale IVA monofase per l’editoria, la variazione IVA, possibile solo per i fatti previsti dall’articolo 26 provabili contabilmente e con la relativa documentazione probatoria, anche in assenza di fattura, trattandosi di sistema con tassazione unica alla fonte, deve ritenersi ammessa anche nel caso in cui l’imposta IVA sia determinata con il criterio della forfettizzazione della resa. La scelta di tale criterio – laddove possibile – non deroga ai principi sostanziali di effettività e neutralità che disciplinano l’IVA. Tali principi legittimano, pertanto, il recupero dell’imposta monofase già assolta sul prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, qualora venga meno, a posteriori, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, la cessione dei prodotti editoriali da parte dell’editore. In tale ipotesi, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta versata può essere detratta) al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (nella specie, passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato preventivo). Questo l’importante principio espresso nella risposta ad interpello n. 155 del 22 giugno 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 22 maggio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale Metodo “della forfetizzazione della resa” – Fallimento del distributore Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Ammissibilità – Condizioni – Art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

I documenti richiamati dalla risposta ad interpello

Regime speciale IVA per l’editoria: i chiarimenti sulla stretta IVA per allegati e supporti integrativi di quotidiani e periodici

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi – Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi e altri beni – Analisi della disciplina e primi chiarimenti sulle novità applicabili alle cessioni di prodotti effettuate dal 1° gennaio 2014 – Art. 19, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. 02/09/1993»

 

Le modalità di storno dell’IVA ex art. 26, c. 2 D.P.R. 633/72 nei confronti dei clienti insolventi

Circolare del Ministero delle Finanze n. 77 E del 17 aprile 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Art. 26, secondo comma, del DPR 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni – Art. 2, comma 1, lett. c-bis) del DL 31/12/1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L 28/02/1997, n. 30 – Art. 13-bis, commi 1 e 2, del DL 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla L 28/05/1997, n. 140»

 

Editoria. Il nuovo articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R.  n. 633 del 1972, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997

Circolare del Ministero delle Finanze n. 328 E del 24 dicembre 1997 – Parte Seconda – CAPITOLO VII – Nuovo regime speciale IVA per il settore editoriale

 

L’art. 26, del D.P.R. n. 633/72 non è conforme alla Direttiva IVA. Legare la riduzione dell’IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale che può durare più di 10 anni viola i principi di proporzionalità e non discriminazione

Corte di Giustizia CE – Sezione I – Sentenza del 23 novembre 2017, Causa C-246/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma della Sesta direttiva 77/388/CEE (ora trasfuso nell’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE) – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Applicazione del principio di proporzionalità che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione – Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore/professionista – Necessità – Discriminazione di fatto degli operatori economici italiani rispetto ai concorrenti appartenenti a Paesi membri dell’UE – Conseguenze – Non conformità della normativa italiana rispetto alle Direttiva IVA nella parte in cui prevede la riduzione della base imponibile IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale contro il debitore, quando tale procedura può durare più di dieci anni – Artt. 73 e 90, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633