D.P.C.M. approvato domenica 18 ottobre, il testo “ufficiale”

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 258 del 18 ottobre 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”».

Le disposizioni del decreto presidenziale si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 258 del 18 ottobre 2020

Il provvedimento modificato

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020




Recupero dei crediti civili e commerciali nella Ue. Approvata in via definitiva la procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, , di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2914 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il regolamento introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione.

Le norme si affiancano ai procedimenti nazionali, ma non li sostituiscono; la procedura si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Il procedimento è esperibile sia prima dell’avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento; l’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa; qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore. Per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva del debitore sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.




Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza. Approvate in via definitiva le disposizioni correttive

Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto legislativo interviene, tra l’altro, al fine di:

  • chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione «difficoltà» quella di «squilibrio» e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
  • riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;
  • chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
  • ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;
  • rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli «Organismi di composizione della crisi d’impresa» (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.




Semplificate le modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020 su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

Il testo prevede una radicale semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In seguito all’entrata in vigore delle nuove norme, si prevede che il necessario tirocinio pratico-valutativo sia svolto all’interno dei corsi di laurea e che, di conseguenza, l’esame conclusivo del corso di studi divenga anche la sede nella quale espletare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.

In particolare, il nuovo modello di abilitazione si applicherà alle classi di laurea e alle relative professioni di seguito indicate.

Le lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, in Farmacia e farmacia industriale, in Medicina veterinaria, in Psicologia conferiranno l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo.

Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, in professioni tecniche industriali e dell’informazione, abiliteranno all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Si prevede, infine, che gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l’accesso agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, di dottore agronomo e dottore forestale, di pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possano essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con  uno o più regolamenti da adottare su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente.

Con i medesimi regolamenti saranno disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio hanno valore abilitante all’esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi.




Riscossione esattoriale. Tutto fermo fino al 31 dicembre 2020. Differito di 12 mesi il termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle

 

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

Viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.




Il Cdm ha approvato il Ddl bilancio 2021

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2021 che viene quindi trasmesso alla Commissione europea.

Il disegno di legge prevede una significativa espansione fiscale e contiene importanti provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure intraprese sinora per proteggere la salute dei cittadini e garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese. Allo stesso tempo, vengono messe in campo le risorse necessarie per garantire il rilancio del sistema economico, attraverso interventi su fisco, investimenti, occupazione, scuola, università e cultura.

Di seguito, i punti principali del provvedimento:

Sanità – vengono stanziati circa 4 miliardi di euro. Le diverse misure riguardano in particolare il sostegno del personale medico e infermieristico, fra queste la conferma anche per l’anno 2021 di 30.000 fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie, e l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all’emergenza COVID-19. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale;

Famiglie – viene finanziata a partire da luglio 2021 una grande riforma per le famiglie, con l’introduzione dell’assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Viene inoltre prolungata la durata del congedo di paternità;

Mezzogiorno – viene portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio 2021-2023 e prorogato per il 2021 il credito di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione;

Cuneo fiscale – con circa 1,8 miliardi di euro aggiuntivi, per uno stanziamento annuale complessivo di 7 miliardi, viene portato a regime il taglio del cuneo per i redditi sopra i 28.000 euro;

Riforma fiscale – vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma fiscale, che comprende l’assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo “per la fedeltà fiscale”;

Giovani – vengono azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under-35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale;

Misure di sostegno all’economia – viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza COVID. Viene prorogata la moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI e da SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle imprese, con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro. Vengono prorogate le misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese;

Lavoro e previdenza – vengono finanziate ulteriori settimane di Cig COVID, con lo stesso meccanismo che prevede la gratuità della Cassa per chi ha registrato perdite oltre una certa soglia. Vengono prorogate le misure Ape Social e Opzione Donna;

Trasporti pubblici – con fondi aggiuntivi da utilizzare nei primi mesi del 2021, vengono incrementate le risorse per il trasporto pubblico locale, in particolare modo quello scolastico;

Scuola, università e cultura – viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l’edilizia scolastica. È previsto un contributo di 500 milioni di euro l’anno per il diritto allo studio e sono stanziati 500 milioni di euro l’anno per il settore universitario. Sono destinati 2,4 miliardi all’edilizia universitaria e ai progetti di ricerca. Vengono inoltre destinati 600 milioni di euro all’anno per sostenere l’occupazione nei settori del cinema e della cultura.




Fatturazione elettronica. Aggiornate le risposte alle domande più frequenti

Elenco degli aggiornamenti del 15 ottobre 2020

 

 

Pubblicazione della FAQ n.149 pubblicata il 15 ottobre 2020 nelle sezioni:

Argomento di riferimento: chiarimento sul superamento dei controlli con utilizzo del vecchio schema a seguito dell’aggiornamento dello schema delle fatture elettroniche.

 

Aggiornamento della FAQ n. 45 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell’aggiornamento: esplicitazione del valore da inserire nel campo “RiferimentoTesto” del tracciato della fattura elettronica nel caso si debba inserire un riferimento all’identificativo del RT/ server RT relativo ad un documento commerciale.

 

Aggiornamento delle seguenti FAQ:

  • FAQ n. 55 pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 143 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 144 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 145 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 146 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 147 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020

 

Argomento dell’aggiornamento: l’adesione al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, può esser fatta fino al 28 febbraio 2021 (periodo transitorio) e non più fino al 30 settembre 2020 come modificato dal provv. 311557 del 23/09/2020.

 

 Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021




Commercialisti, positiva risposta Mef su prima nomina revisori

Miani: “La risposta all’interrogazione del senatore De Bertoldi fa chiarezza su un tema decisivo per decine di migliaia di società”  

  

 “La risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito quello della Giustizia, all’interrogazione del senatore Andrea De Bertoldi, fa chiarezza su un tema molto delicato per decine di migliaia di società, sgombrando opportunamente il campo da dubbi interpretativi della norma”.

E’ quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.   

  

Nell’interrogazione citata dal presidente dei commercialisti, De Bertoldi aveva chiesto chiarimenti circa l’interpretazione in sede applicativa dell’articolo 51-bis del decreto legge n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 nel luglio di quest’anno, che posticipa ai bilanci relativi al 2021 (e quindi al periodo aprile – giugno 2022) l’obbligo delle società a responsabilità limitata e cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo seguendo le novità introdotte dal codice della crisi d’impresa del 2019.    

  

Secondo il MEF “si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all’obbligo entro la data di bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini. Per chi avesse già provveduto, il Mef afferma che “non pare intervenire alcun elemento innovativo”. La norma, spiega nella sua risposta il Ministero, “indica infatti un termine finale entro il quale adempiere l’obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo medio tempore”.   

  

“La risposta del Mef – sostiene Miani – chiarisce in sostanza, come da noi sostenuto e auspicato, che l’articolo 51- bis consente alle società che non avevano già provveduto alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, di mettersi in regola e di provvedere alle nomine entro il nuovo termine indicato. Il che non equivale a dire che revisori già nominati possano essere revocati per il solo effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51-bis”.  

 

Dell’argomento si occupa diffusamente anche il documento di ricerca “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”, diffuso oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Cosi, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 15 ottobre 2020)




“Contribuenti solidali”: firmato il decreto per la menzione di chi ha rinunciato alle sospensioni dei pagamenti dei tributi

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha firmato il decreto che attribuisce la menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur potendo usufruire delle sospensioni dei tributi erariali disposte con i decreti legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio, abbiano deciso di effettuare comunque i versamenti sospesi.

La menzione, prevista dall’articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, è il riconoscimento che lo Stato vuole dare a quei contribuenti i quali, in una fase di difficoltà senza precedenti per il Paese, hanno volontariamente pagato le tasse pur potendo rinviarne il pagamento.

Da questi cittadini è venuto un sostegno importante alla tenuta dell’economia italiana. È anche grazie alla loro scelta che il Paese può ora guardare con fiducia all’uscita dalla crisi e alla ripresa nazionale.

Sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze sarà pubblicato un elenco dei “contribuenti solidali” che ne abbiano fatta espressa richiesta.

L’istanza per conseguire la menzione di “contribuente solidale” è gratuita e può essere presentata, sia dalle persone giuridiche che dalle persone fisiche, esclusivamente in via telematica a uno degli indirizzi e-mail dedicati: contribuentisolidali@mef.gov.it e contribuentisolidali@pec.mef.gov.it, entro dodici mesi dalla data del versamento dei tributi erariali sopra indicati.

Nell’area dedicata del sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze sarà pubblicato il modello di istanza e le relative istruzioni, nonché un elenco dei tributi erariali che legittimano il riconoscimento della menzione di contribuente solidale.

Ai contribuenti, poi, sarà inviata una comunicazione dell’avvenuta menzione, il riconoscimento espresso della qualità di “contribuente solidale”. (Così, comunicato Stampa Mef, n. 230 del 15/10/2020)

 

Il decreto definisce le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rilascia l’attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.

 

 

 

 




Aliquota IVA 5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti fino al 31 dicembre 2020. Le risposte dell’Agenzia delle entrate

 

Via libera all’IVA agevolata, prevista dall’articolo 124 del D.L. Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di ”ricaricabili”. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Il documento fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato IVA introdotto dal D.L. n. 34/2020 (D.L. Rilancio).

 

Iva agevolata, disco verde ai termoscanner

 

Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.

 

Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti

 

La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

 

Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici

 

Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 30 maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

 

Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili

 

Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 15 ottobre 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Riduzione aliquota IVA (al 5 per cento) per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Applicazione in via transitoria sino al 31 dicembre 2020 di un regime di maggior favore consistente nell’introduzione di un regime di esenzione da IVA che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente – Prime istruzioni e risposte a quesiti – Art. 124 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633

 




Importazioni beni agevolati anti covid-19. L’elencazione e codici TARIC

Con circolare n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU, l’Agenzia delle Dogane, ha fornito le prime istruzioni per l’applicazione dell’articolo 124 del Decreto Rilancio che ha previsto la riduzione (esenzione nel periodo transitorio) dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia. Nel documento chiarito che a partire dalla data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall’IVA.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota IVA nella misura del 5 per cento; che nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”, escluse le mascherine generiche (o filtranti) che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI).

Si segnala, infine, che allegata al circolare sono stati riportati i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione.

 

In proposito si fa presente, che con circolare n. 26 E del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha puntualizzato “che i beni agevolabili ai sensi dell’articolo 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare n. 12/2020 dell’ADM. Quest’ultima infatti antepone ‘ex’ alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento. Per ‘ex’ si intende in sostanza “una parte di” e pertanto occorre individuare all’interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124”.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU, con oggetto: IMPORTAZIONI – Riduzione aliquota IVA (al 5 per cento) da applicare regime sui beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza covid-19 – Esenzione transitoria dall’IVA con diritto alla detrazione sino al 31 dicembre 2020 – Codici TARIC – Classificazione merci di cui all’art.124 D.L. n. 34/2020 – Esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1 del D.L. n. 34/2020 – Art. 124 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 68 e 69 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2020

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Commenti

 

 

Conversione in legge del Decreto “Agosto”: sintesi delle novità fiscali
di Enrico Molteni

Escluso il reverse charge interno per i soggetti passivi non residenti senza partita IVA
di Francesco Zondini

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – Applicazione del reverse charge

 

Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi a soggetti intracomunitari. Per l’applicazione del reverse charge non basta la mera qualifica di soggetto passivo IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10152 del 28 maggio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – Cessioni a soggetti intracomunitari privi di un rappresentante fiscale in Italia e non identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633 del 1972 – Applicazione del reverse charge – Esclusione – Necessità che il soggetto passivo IVA sia soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato – Affermazione – Applicazione dell’IVA dal cedente – Necessità – Artt. 17, commi quinto, sesto e settimo e 74, commi settimo e ottavo del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Violazioni relative all’applicazione del sistema dell’inversione contabile o reverse charge

 

Errato utilizzo del regime del margine e mancata applicazione del cd. reverse charge. I doveri di diligenza e sulla prova che gravano sul contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 16367 del 30 luglio 2020: «SANZIONI TRIBUTARIE – Colpevolezza – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale d’imposizione del margine -Regime del margine previsto dall’art. 36 del D.L. n. 41 del 1995 – Indebita fruizione – Buona fede del cessionario – Onere della prova – Condizioni – Artt. 36 e segg., del D.L. 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n. 85 – Art. 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Fatturazione delle operazioni – Modalità – Acquisti intracomunitari – “Reverse charge” – Inadempimento da parte del contribuente degli obblighi formali – Conseguenze – Perdita del diritto alla detrazione – Esclusione – Condizioni – Prova o mancata contestazione della sussistenza dei requisiti sostanziali – Impedimento all’esercizio del diritto alla detrazione -Sussistenza – Limiti – Fattispecie – Artt. 41, 42, 44, 45, 46 e 47, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Artt. 19, 23, 25, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • SANZIONI TRIBUTARIE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Revisione del sistema sanzionatorio tributario ex D.Lgs. 158/2015 – Violazioni relative all’applicazione del sistema dell’inversione contabile o reverse charge – Trattamento sanzionatorio – Errata applicazione del sistema dell’inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. n. 471 del 1997 – Retroattività – Applicabilità anche d’ufficio alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016 – Limiti – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Trasferimento all’estero della sede sociale – Titolarità passiva delle obbligazioni tributarie e capacità processuale

 

La cancellazione della società dal registro delle imprese per trasferimento della sede sociale all’estero non libera dai debiti fiscali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16775 del 6 agosto 2020: «SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Cancellazione dal registro delle imprese – Trasferimento all’estero della sede sociale – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Effetto estintivo – Esclusione – Titolarità passiva delle obbligazioni tributarie e capacità processuale – Persistenza – Art. 2945 c.c.»

 

Tutela integrità patrimoniale del contribuente
Rimborso del costo delle fideiussioni

Costi delle garanzie fideiussorie richieste per ottenere i rimborsi IVA. Da rimborsare anche quando non connessi ad attività accertativa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19756 del 22 settembre 2020: «STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Polizze fideiussorie necessarie, ex art. 38-bis, comma 1 D.P.R. n. 633/72, per conseguire il rimborso del credito IVA (cd. rimborsi IVA accelerati) – Costo relativo – Obbligo di procedere al rimborso dei costi sostenuti in relazione alle fideiussioni per il caso di rimborsi IVA accelerati – Sussistenza – Art. 8, comma 4, della L. 27/07/2000, n. 212- Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi – Polizza fideiussoria ex art. 38-bis D.P.R. n. 633 del 1972 – Configurazione di contratto autonomo di garanzia, con funzione “indennitaria” – Conseguenze – Non applicabilità per l’azione di rimborso dei costi del termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 – Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Il Fisco deve sempre rimborsare i costi delle garanzie fideiussorie. La richiesta dal contribuente non è soggetta a decadenza biennale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 5508 del 28 febbraio 2020: «CASSAZIONE (RICORSO PER) – Procedimento – Pronuncia in camera di consiglio – Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 – Fissazione di adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. – Parte rimasta intimata – Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Rimborsi IVA – Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi – Costo relativo – Diritto al rimborso – Fondamento – Art. 8, comma 4, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi – Polizza fideiussoria ex art. 38-bis D.P.R. n. 633 del 1972 – Funzione – Accessorietà rispetto al rapporto di imposta – Esclusione – Conseguenze – Non applicabilità per l’azione di rimborso dei costi del termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 – Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Notificazione a mezzo posta – Prova dell’invio dell’avviso di ricevimento del CAD

 

Notifica a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità relativa. Il notificante deve esibire la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa o quella di ritorno? La questione rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza interlocutoria n. 21714 dell’8 ottobre 2020: «NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Irreperibilità relativa del destinatario – Prova della regolarità del procedimento notificatorio compiuto a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità relativa del destinatario – Contrasto relativo ad atti di imposizione fiscale – Questione di massima di particolare importanza – Art. 8, comma 4, della L. 20/11/1982, n. 892»

 

 

Prassi 

 

 

Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – Applicazione del reverse charge

 

Cessioni tra operatori economici di cui all’art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972. Per l’Agenzia delle entrate l’IVA va assolta dal cessionario in ogni caso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 11 del 24 gennaio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – Applicazione del reverse charge – Debitore dell’imposta – Individuazione – Cessionario, ove soggetto passivo ai fini IVA, indipendentemente dal fatto che il cedente sia identificato ai fini IVA in Italia – Affermazione – Artt. 17, commi quinto, sesto e settimo e 74, commi settimo e ottavo del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Indicazione del in fattura del riferimento alla disposizione agevolativa

 

Bonus per gli investimenti in beni strumentali ex legge n. 160/2019. Non si decade dal beneficio se l’omessa indicazione nelle fatture della legge di riferimento è stata regolarizzata prima dell’inizio dell’attività di controllo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 439 del 5 ottobre 2020: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti – Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nella misura del 6 per cento di cui ai commi 184-197 della L. 27/12/2019, n. 160 – Controlli e monitoraggio – Documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili – Fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati (nella specie, fattura e contratto di locazione finanziaria) – Indicazione del riferimento alla disposizione agevolativa – Necessità – Assenza del riferimento alla norma agevolativa sulla fattura – Conseguenze – Fattura sprovvista di tale dicitura considerata non valida nel corso dei controlli e delle verifiche – Revoca della quota corrispondente di agevolazione – Possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria – Termini – Prima dell’inizio di eventuali attività di controllo»

 

Superbonus del 110 per cento

 

Accesso al Superbonus per la demolizione e ricostruzione dell’edificio residenziale unifamiliare anche non adibito ad abitazione principale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 455 del 7 ottobre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Accesso all’agevolazione per le spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce «abitazione principale» – Possibilità – Recupero del patrimonio edilizio (abbattimento e costruzione) unitamente al Sismabonus – Limite massimo di spesa – Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

 

 

Legislazione

 

ECOBONUS E SUPERBONUS

Ecobonus, bonus facciate e superbonus: in Gazzetta i decreti Mise per asseverazione e requisiti tecnici

 

 

Il decreto sui requisiti tecnici degli interventi

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

 

Il decreto sulle asseverazioni

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

 

 

 

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Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. In Gazzetta il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020

In Gazzetta Ufficiale  il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 con le nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020




Ha il n. 126 la Legge di conversione del Decreto Agosto. Pubblicato il testo nella Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020, la legge di conversione (del 13 ottobre 2020, n. 126) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia».

Link al testo del decreto legge n. 104 del 14/08/2020, conv., con con mod., dalla legge n. 126 del 13/10/2020, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020

 

 




Decreto Agosto, approvato in via definitiva

 

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (già approvato dal Senato) (A.C. 2700).

Link al testo a fronte, ante e post modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. 104/2020, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).




Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. Firmato il D.P.C.M. del 13 ottobre

Il Presidente del Consiglio, ha firmato il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. (In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Link al testo del provvedimento




Superbonus del 110%. Modificato il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, il citato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020, rimandando a un successivo provvedimento l’approvazione delle specifiche tecniche per l’invio del modello tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Tanto premesso, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Con lo stesso provvedimento, inoltre, apportate alcune modifiche al modello e alle relative istruzioni, al fine di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In conseguenza di tale modifiche, il provvedimento ha approvato un nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” con le relative istruzioni.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020, recante: «Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione».




Decreto Agosto, lunedì il voto finale della Camera

I lavori dell’Assemblea della Camera riprendono alle ore 12 con il seguito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (Approvato dal Senato) (A. C. 2700) sul quale è stata posta dal governo la fiducia nella seduta di giovedì 8 ottobre.

Le dichiarazioni di voto sulla fiducia hanno inizio alle ore 12, la chiama per appello nominale alle ore 13.30. A seguire, l’esame degli ordini del giorno e la votazione finale del provvedimento entro le ore 21, con inizio delle dichiarazioni di voto a partire dalle ore 19.




Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione UE un regime da 1,5 miliardi di euro dello Stato italiano a sostegno delle imprese del Sud Italia colpite dall’emergenza coronavirus

 

 

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,5 miliardi di euro destinato ad aiutare le imprese che operano nelle regioni del Sud Italia colpite dall’emergenza coronavirus, riducendone il costo del lavoro e aiutandole a mantenere il livello occupazionale in questo difficile momento. Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo (link: https://eur-lex.europa.eu/) per gli aiuti di Stato.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Il Sud Italia è stato duramente colpito dall’impatto economico dell’emergenza coronavirus. La presente misura da 1,5 miliardi di euro sosterrà l’occupazione e aiuterà le imprese attive nelle regioni del Sud Italia ad affrontare i problemi di liquidità che incontrano a causa dell’emergenza, mantenendo il livello dell’occupazione e assicurando la continuità delle attività economiche durante e dopo l’emergenza. Continueremo a collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’UE.”

 

La misura italiana a favore delle regioni del Sud Italia

L’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo, un regime di agevolazioni fiscali (che prevede la riduzione dei contributi previdenziali) per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 destinato ai datori di lavoro privati attivi nel Sud Italia.

L’obiettivo del regime è ridurre il costo del lavoro a carico dei beneficiari, aiutandoli in tal modo a soddisfare il fabbisogno di liquidità, a proseguire le attività e a mantenere i livelli occupazionali durante e dopo l’emergenza.

La misura prevede una riduzione del 30% dei contributi previdenziali che i beneficiari devono versare nel quadro di contratti di lavoro che contemplano una sede di lavoro nelle regioni del Sud Italia. La misura si applica alle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dove il PIL regionale è inferiore al 90% della media UE e il tasso di occupazione è inferiore alla media nazionale. Del regime potranno beneficiare le imprese di tutte le dimensioni e attive in tutti i settori, ad eccezione dei settori finanziario, agricolo e del lavoro domestico.

La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibile con le condizioni previste dal quadro temporaneo.

In particolare:

i) l’aiuto per ogni singola impresa non supererà i 120000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e gli 800000 euro per le imprese attive in tutti gli altri settori ammissibili e

ii) l’obbligo rispetto al quale è concesso il vantaggio a livello di contributi previdenziali deve essere sorto entro il 31 dicembre 2020.

La Commissione ha concluso che la misura del Governo italiano contribuirà alla gestione dell’impatto economico del coronavirus nelle regioni del Sud Italia.

La misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Su tale base la Commissione ha approvato la misura in conformità alle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.

 

Contesto

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile, l’8 maggio e il 29 giugno 2020 (Link: https://ec.europa.eu/), prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:

i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e anticipi fino a 100000 euro a un’impresa operante nel settore dell’agricoltura primaria, 120000 euro a un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 800000 euro a un’impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100% del rischio fino al valore nominale di 800000 euro per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100000 euro e 120000 euro per impresa;

ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90% del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale. Tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse; sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;

v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”;

vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) connesse al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;

vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a fronteggiare l’emergenza coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;

viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;

ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;

x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa dell’emergenza Coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;

xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l’adeguatezza e l’entità dell’intervento; condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione. Le ricapitalizzazioni al di sopra della soglia di 250 milioni di euro sono soggette all’obbligo di notifica separata e, se vanno a beneficio di imprese che detengono un significativo potere di mercato in almeno uno dei mercati rilevanti in cui operano, gli Stati membri sono tenuti a proporre misure supplementari, sotto forma di impegni strutturali o comportamentali, volte a garantire l’esistenza di una concorrenza effettiva in tali mercati.

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro temporaneo. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti “de minimis” alle imprese, fino a un massimo di 25000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30000 euro per quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200000 euro per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e direttamente causati dall’emergenza coronavirus.

Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021, poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva con l’evolversi della crisi. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato.

 

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.58802 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).

Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l’impatto economico dell’emergenza coronavirus sono disponibili qui (link: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html.

(Così, comunicato rappresentanza in Italia Commissione europea del 7 ottobre 2020)




Bonus per gli investimenti in beni strumentali ex legge n. 160/2019. Non si decade dal beneficio se l’omessa indicazione nelle fatture della legge di riferimento è stata regolarizzata prima dell’inizio dell’attività di controllo

 

 

Con due risposte a interpello, la n. 438 e n. 439 , entrambe del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni al fine di poter non perdere il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dall’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019, nel caso in cui la relativa documentazione non riporti gli estremi della legge di riferimento. Nei documenti interpretativi, ammessa la regolarizzazione dei documenti già emessi nel caso in cui non siano state già avviate attività di controllo e dettate le istruzioni per la regolarizzazione dei documenti di spesa già in possesso del contribuente privi del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In particolare l’Agenzia, premesso che fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione, stabilisce:

  • in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, che il citato riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • in relazione alle fatture elettroniche, che il beneficiario, in alternativa, può:
    • stampare il documento di spesa apponendo il predetto riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con scritta indelebile da conservare ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R n. 600 del 1973 (il quale rinvia all’articolo 39 del Decreto IVA);
    • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019, (paragrafo 6.2. in “Finanza & Fisco” n. 18/2019, pag. 791).

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 438 del 5 ottobre 2020, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti – Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nella misura del 6 per cento di cui commi 184-197 della L. 27/12/2019, n. 160 – Controlli e monitoraggio – Documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili – Fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati – Indicazione del riferimento alla disposizione agevolativa – Necessità – Assenza del riferimento alla norma agevolativa sulla fattura – Conseguenze – Fattura sprovvista di tale dicitura considerata non valida nel corso dei controlli e delle verifiche – Revoca della quota corrispondente di agevolazione – Possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria – Termini – Prima dell’inizio di eventuali attività di controllo

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 439 del 5 ottobre 2020, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti – Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nella misura del 6 per cento di cui commi 184-197 della L. 27/12/2019, n. 160 – Controlli e monitoraggio – Documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili – Fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati (nella specie, fattura e contratto di locazione finanziaria) – Indicazione del riferimento alla disposizione agevolativa – Necessità – Assenza del riferimento alla norma agevolativa sulla fattura – Conseguenze – Fattura sprovvista di tale dicitura considerata non valida nel corso dei controlli e delle verifiche – Revoca della quota corrispondente di agevolazione – Possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria – Termini – Prima dell’inizio di eventuali attività di controllo




Decreto-legge “agosto”: il Senato approva

 

Con 148 voti favorevoli, 117 contrari e nessun astenuto, martedì 6 ottobre, l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1925 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (decreto agosto), sul quale lunedì 5 ottobre il Ministro per i rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia.

Il testo passa alla Camera.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2020

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Commenti

 

 

La rivalutazione dei beni d’impresa con il decreto “Agosto” (il D.L. n. 104/2020)
di Marco Orlandi

 

IRAP professionisti: questioni ancora “aperte” e/o non del tutto condivisibili
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Notificazione a mezzo posta – Prova dell’invio dell’avviso di ricevimento del CAD

 

Contestazione della notifica di cartelle ex art. 140 c.p.c. a mezzo posta: necessario il vaglio del deposito della documentazione inerente l’invio e la ricezione della raccomandata di avviso dall’avvenuto deposito del plico

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20647 del 29 settembre 2020: «NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Prova dell’invio dell’avviso di ricevimento del CAD – Necessità – Fondamento – Caso di specie – Difetto di regolare notificazione degli atti prodromici all’avviso di fermo – Artt. 8 e 14, della L. 20/11/1982, n. 890 – Art. 140 c.p.c. • NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Invio di raccomandata di avviso – Adempimento previsto dall’art. 7, comma 6, della L. n. 890 del 1982 – Applicabilità alle notifiche eseguite a far data dal 28 febbraio 2008 – Efficacia retroattiva della norma – Esclusione – Fattispecie in tema di notifica della cartella eseguita a mezzo posta consegnata a mani di familiare convivente del destinatario prima del 28 febbraio 2008 – Art. 7, comma 6, della L. 20/11/1982, n. 892»

 

Indagini bancarie nei confronti di professionisti – Differenze tra prelevamenti e versamenti sul conto corrente

 

La correlazione “prelievo in banca = costo = compenso” inapplicabile ai lavoratori autonomi per tutti i rapporti non ancora esauriti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 20841 del 30 settembre 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito da lavoro autonomo e professionale – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie – Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a compensi professionali – Sindacato di legittimità – Illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 limitatamente alle parole «o compensi» – Effetti accoglimento (illegittimità costituzionale) – Rapporti non ancora esauriti – Applicabilità – Art. 32, comma 1°, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, come modificato dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, della L. 30/12/2004, n. 311»

 

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

 

Accertamenti analitico-induttivi – “Appiattimento” ai risultati di Gerico quale motivo legittimante l’accertamento – Esclusione

 

L’asserito appiattimento alla congruità degli studi di settore non legittima l’accertamento analitico-induttivo in presenza di contabilità regolare

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sezione II – Sentenza n. 146 del 17 giugno 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento presuntivo del reddito d’impresa – Contabilità formalmente regolare – Ricorso all’art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 – Condizioni – Presenza di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – Gravità, precisione, concordanza – Necessità – Fattispecie – Asserito appiattimento ai risultati di Gerico quale motivo legittimante l’accertamento – Idoneità a dar luogo a una presunzione valida – Esclusione – Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

 

 

 

Prassi 

 

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO

 

Superbonus per acquisto di immobile sito in zona a rischio sismico 1, 2 o 3, demolito e ricostruito. Il costruttore può applicare uno sconto in fattura “parziale”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 325 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di cd. case antisismiche – Spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3 – Richiesta all’impresa venditrice di applicare lo sconto in fattura, anche parziale, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione spettante – Possibilità – Condizioni – Art. 16, comma 1-septies del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Superbonus anche nel caso dell’efficientamento energetico effettuato su un’unità collabente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 326 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi realizzati su fabbricato censiti nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) da accorpare all’abitazione principale – Interventi agevolabili – Fondamento – Condizioni – Artt. 14 e 16, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 08/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus anche al detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 327 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi realizzati su immobile agevolabile detenuto per mezzo di contratto comodato d’uso gratuito registrato -Fruibilità dell’agevolazione – Affermazione – Condizioni – Commi 9 e 10 dell’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus per lavori di efficientamento energetico sulla villetta a schiera «funzionalmente indipendente»

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 328 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi efficientamento energetico realizzati su “villetta a schiera”, terra tetto, «funzionalmente indipendente» – Interventi agevolabili – Fondamento – Condizioni – Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Interventi in edifici in comproprietà. In presenza di parti comuni, Superbonus riconosciuto solo nel caso in cui vi sia un condominio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 329 del 10 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi su parti comuni riferibili a più unità immobiliari non inserite in un condominio, in comproprietà, autonomamente accatastate, facenti parte del medesimo edificio – Impossibilità di beneficiare della detrazione del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio -Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Cappotto termico “parziale” autorizzato dal condominio. Le condizioni per fruire del Superbonus per il singolo appartamento sulle superfici di propria pertinenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 408 del 24 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Efficienza energetica – Interventi di isolamento termico sugli involucri – Intervento, anziché essere realizzato dal condominio, effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile di propria pertinenza – Intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella pertinenza del singolo condomino, previo nulla osta degli enti competenti e autorizzato dal condominio – Intervento agevolabile – Condizioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Superbonus 110% per interventi sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari. Chiarimenti sui limiti di spesa agevolabili comuni e individuali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 28 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi agevolati realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari -Limiti di spesa e modalità di riparto delle detrazioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Le risposte del Mef in Commissione VI Finanze della Camera

 

Superbonus 110%. Può ritenersi autonomo l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Ammesso anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-04686 Ungaro della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 30 settembre 2020 – recante: «Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto “Superbonus” fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari»

 

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-04688 Fragomeli della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 30 settembre 2020 – recante: «Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto “Superbonus” fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari»

 

 

Legislazione

 

 

Edicole – Contributo una tantum fino a 500 euro

 

Bonus una tantum agli esercenti delle edicole. Le regole per la richiesta da inoltrare dal 1° al 30 ottobre 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2020: «Disposizioni applicative in materia di contributo una tantum a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione»

 

 

Contributo per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici

 

Editori. Pubblicate le disposizioni di dettaglio per la richiesta del credito d’imposta per testate online e information technology di gestione della connettività

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2020: «Disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici»

 

 

 

 

 

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Le novità inserite da alcuni emendamenti al D.L. 104/2020 (Decreto agosto) approvati in commissione Bilancio del Senato

Sospensione dell’imputazione degli ammortamenti
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali potranno non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, anche in deroga all’articolo 2426, comma 1 n. 2, del Codice civile.

 

Proroga con maggiorazione dello 0,8 al 30 ottobre del versamento delle imposte che erano dovute 20 agosto scorso.
(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)

I soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

 

Superbonus al 160% per gli interventi edilizi nelle aree colpite dai terremoti che non hanno già ottenuto contributi pubblici
(Modifiche all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)

Aumentati del 50 per cento i bonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.




Bollo auto veicoli in locazione a lungo termine: entro il 10 ottobre la comunicazione dati

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, il Decreto interministeriale 28 settembre 2020, con cui sono state definite le modalità operative per l’acquisizione dei dati necessari all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. In sede di prima applicazione, i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del P.R.A. entro il termine del 10 ottobre 2020 i dati indicati nell’art. 2 del decreto relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020.

Si ricorda che l’articolo 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. Disponendo, inoltre, che tale termine riguarda i periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020, in luogo del primo semestre 2020.

 

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 settembre 2020, recante: «Modalità operative per l’acquisizione dei dati necessari all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2020

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Commenti

 

Il 31 luglio 2020 scadeva il termine per notificare l’eventuale diniego della pace fiscale: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

La residenza fiscale delle società
di Fabio Carrirolo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Imposta di registro. Legittimi i limiti alla riqualificazione degli atti. La Corte Costituzionale “promuove” l’art. 20 del T.U.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 158 del 21 luglio 2020: «IMPOSTA DI REGISTRO – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Applicazione dell’imposta – Criteri – Intrinseca natura ed effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione – Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili continua da atti collegati – Denunciata violazione del principio dell’effettività dell’imposizione, nonché di uguaglianza e ragionevolezza – Non fondatezza delle questioni – Art. 20, del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della L. 30/12/2018, n. 145 – Artt. 3 e 53 Costituzione»

 

Redditi prodotti dalle società di persone – Imputazione al socio «indipendentemente dalla percezione»

 

La Corte Costituzionale salva (di nuovo) l’art. 5, comma 1, TUIR sulla tassazione per trasparenza dei soci delle società di persone per i redditi non effettivamente percepiti

Corte Costituzionale – Sentenza n. 201 del 17 settembre 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI -IRPEF – Redditi di partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice – Società in accomandita semplice (SAS) – Rettifica dei redditi delle società di persone e del reddito dei soci – Imputazione a ciascun socio pro quota ex art. 5 D.P.R. n. 917/86 – Effettiva percezione degli utili da parte del socio accomandante – Irrilevanza – Imputazione al socio «indipendentemente dalla percezione» – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Infondatezza della censura di incostituzionalità in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo comma della Costituzione – Art. 40, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, D.P.R. del 22/12/1986, n. 917»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Ricorso e appello – Copia notificata alla parte priva della firma

 

Inammissibilità dell’appello per mancata sottoscrizione: solo in casi limite

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17356 del 19 agosto 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione extra-contabile di dividendi in capo ai soci di società di capitali, a ristretta base sociale per presenza di fatture fittizie – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti -Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697 e 2729 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società a ristretta base sociale – Redditi di capitale – Presunzione di distribuzione di utili extracontabili – Posizione del socio -Intervenuta definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società per mancata impugnazione – Applicazione del principi costituzionali della difesa (art. 24 Cost.) e della impugnabilità davanti al giudice degli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.) – Contestazione del reddito della società di capitali accertato in separato giudizio -Ammissibilità – Possibilità per socio di contestare il maggior reddito consequenziale accertato nei suoi confronti -Ammissibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Appello – Contenuto – Sottoscrizione – Assenza radicale del requisito – Sottoscrizione dell’originale depositato presso la segreteria della commissione tributaria – Copia notificata alla parte priva della firma – Mera irregolarità – Artt. 18, 22 e 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Inopponibilità al Fisco degli atti elusivi ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73 – Tipicità delle condotte elusive

 

“Vecchio” abuso di diritto ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73. Contestabile solo per le operazioni tipizzate. Nella previgente disciplina, il Fisco non può contestare l’abuso all’immobiliare che restituisce la caparra ai promissari acquirenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19340 del 17 settembre 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Abuso del diritto – Sussistenza delle condotte elusive tipizzate dal legislatore – Necessità – Atto opposto all’Amministrazione finanziaria – Scrittura di risoluzione consensuale, assimilabile a uno scioglimento del contratto per mutuo dissenso (art. 1372 cod. civ.), alla quale si è accompagnata la restituzione della caparra confirmatoria versata al promittente venditore – Atto che non rientra tra le operazioni negoziali tipizzate dal legislatore in presenza delle quali può configurarsi un abuso del diritto – Conseguenze – Inapplicabilità del principio di inopponibilità all’Amministrazione finanziaria degli atti elusivi – Art. 37-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

 

Anche il semplice accesso in loco fa scattare l’obbligo di osservanza del termine dilatorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19363 del 17 settembre 2020: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L n. 212 del 2000 – Accesso cd. “breve” volto all’acquisizione della documentazione – Applicabilità – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Effetti fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese

 

L’ex socio di una società cancellata è legittimato a richiedere l’intero credito IVA già maturato dalla società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19641 del 21 settembre 2020: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Liquidazione – Cancellazione della società – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti – Legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta – Rapporti pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese – Successione dei soci – Litisconsorzio processuale – Limiti – Legittimazione del socio di una società estinta a far valere il rimborso del credito IVA per l’intero e non solo pro quota – Sussistenza – In misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale – Esclusione»

 

 

  • Sezione lavoro

 

Prescrizione e decadenza – Contributi Inps cd. “a percentuale”

 

Dies a quo dei termini di prescrizione contributiva Inps. Inizia dalla scadenza del termine di pagamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 6106 del 4 marzo 2020: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Riscossione – Contributi INPS cd. “a percentuale” – Fatto costitutivo – Individuazione – Prescrizione – Decorrenza – Dalla scadenza del termine per il loro pagamento – Affermazione – Infondatezza della tesi secondo cui il diritto ai contributi sul reddito sorge dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – Art. 1, comma 4, della L. 02/08/1990, n. 233 – Art. 3, della L. 08/08/1995, n. 335»

 

 

Prassi 

 

 

Bonus affitti per botteghe e negozi

 

Bonus negozi e botteghe condotti a mezzo leasing operativo o in concessione. Se la struttura contrattuale ha la stessa funzione economica del contratto di locazione “tipico” ammesso l’utilizzo del credito

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 318 del 7 settembre 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Applicazione anche nel caso in cui l’immobile sia condotto in forza di un provvedimento amministrativo di concessione da parte di un ente pubblico o nel caso di contratto di leasing operativo -Affermazione – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Contratto di locazione unitario per diverse unità immobiliari. Bonus negozi e botteghe in proporzione alla rendita degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 321 dell’8 settembre 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Determinazione in caso di contratto unitario avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali, alcune delle quali non agevolabili – Riparametrazione del canone di locazione del mese di marzo ai soli immobili appartenenti alla categoria oggetto del beneficio fiscale ai fini della determinazione del credito d’imposta – Modalità – In proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Servizi di intermediazione via internet – Disciplina IVA applicabile

 

Piattaforma di e-commerce per l’acquisto di servizi di spedizione o trasporto. La prenotazione on line di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di servizi elettronici. Nella fattura semplificata obbligatoria la partita IVA o il codice fiscale del cliente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 324 del 9 settembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Utilizzo di piattaforma di e-commerce per raccogliere e trasmettere ordini – Utilizzo di applicazione web, volta a permettere continua la stipula di contratti di spedizione o trasporto – Qualificazione come attività di prenotazione di “servizi tangibili” -Esclusione che i servizi possano essere qualificati come “elettronici” – Conseguenze – Esclusione dall’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi – Interposizione nella circolazione di servizi – Riconducibilità dei servizi alle prestazioni di intermediazione – Affermazione – Fatturazione delle operazioni – Fattura semplificata -Regole tecniche qualora il committente sia un privato consumatore – Obbligo di indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente – Affermazione – Impossibilità di indicare, in alternativa, i soli dati anagrafici del cliente – Artt. 21-bis e 22, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»

 

Bonus affitti D.L. “Rilancio”

 

Bonus canoni locazione immobili adibiti all’esercizio dell’attività professionale. Credito di imposta anche per il subaffitto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 356 del 16 settembre 2020: «BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Ambito oggettivo di applicazione -Accesso al credito d’imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile -Ammissibilità – Art. 28, del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77, cd. Decreto “Rilancio”»

 

Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Cumulabilità con altre agevolazioni

 

I nuovi crediti d’imposta introdotti dalla Legge n. 160/2019 sono cumulabili con il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Basta che la somma dei bonus non superi il costo sostenuto per l’investimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 360 del 16 settembre 2020: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1 commi da 98 a 108 della legge n. 208/2015 – Credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, della legge n. 160/2019 – Nella specie, investimento in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “industria 4.0” – Cumulo dell’Agevolazioni – Condizioni – A condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento – Art. 1, comma 192, della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)»

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione. Nell’interpretare l’atto presentato a registrazione, ai fini del Registro, si deve prescindere dagli elementi «extratestuali e dagli atti ad esso collegati»

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 371 del 17 settembre 2020: «IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione – Interpretazione degli atti – Qualificazione del contratto ai fini dell’“imposta d’atto” – Criteri – Applicazione dell’articolo 20 del TUR – Intrinseca natura ed effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione – Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati – Caso di specie – Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione – Eventuale configurabilità di abuso del diritto e dell’elusione d’imposta non rilevato mediante l’attività interpretativa di cui all’articolo 20 del TUR – Circostanza valutabile sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Art. 20 del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della L. 30/12/2018, n. 145»

 

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Dall’Agenzia delle entrate le risposte alle domande più frequenti sul Superbonus 110%

L’Agenzia delle entrate nella sezione FAQ nell’area tematica relativa al Superbonus del 110 per cento ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti.  Di seguito il testo.

 

Le Faq Aggiornate
(Risposte aggiornate al 22/09/2020)

 

Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio?

Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

 

In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le quote residue del Superbonus?

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).

 

Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento – autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento – applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).

 

Se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di proprietà, l’acquirente (o donatario) può godere del Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa?

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis, del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 08/07/2020, n. 19 /E, pag. 250 e 351).

 

Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%?

Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

 

Il Superbonus spetta solo se gli interventi di isolamento termico (ad esempio cappotto termico) sono realizzati sull’intero edificio in condominio oppure spetta anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità abitative?

Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.

Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa. Resta fermo che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).

 

In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari?

Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.

 

Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1,2 o 3, demolito e ricostruito?

Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 325 del 9 settembre 2020.

 

Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto “parziale”?

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 325 del 9 settembre 2020.

 

Posso usufruire del Superbonus nel caso di spese di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico o per l’efficientamento energetico effettuate su un’unità collabente?

Sì. Sempre che siano rispettati tutte le condizioni e gli adempimenti previsti, si può usufruire del Superbonus per le spese sostenute anche sulle unità collabenti, ovvero per gli immobili classificati nella categoria catastale F/2.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 326 del 9 settembre 2020.

 

È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata esterna di un edificio sostenute nell’anno 2020?

No, questa tipologia di interventi non rientra nell’ambito applicativo della norma. È possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può, inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 327 del 9 settembre 2020.

 

Posso accedere al super bonus per la mia seconda casa?

Sì, la limitazione, emersa nel corso dell’iter legislativo di approvazione della norma, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stata eliminata.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 327 del 9 settembre 2020.

 

Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile ma lo detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?

Si, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 327 del 9 settembre 2020.

 

Posso accedere al Superbonus per i lavori di efficientamento energetico sulla mia villetta a schiera? La villetta è la mia prima casa dal 2015.

In linea generale è possibile fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla efficienza energetica purché, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa,  la villetta a schiera sia funzionalmente indipendente (dotata cioè di allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà esclusiva ) e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno. Ciò a prescindere dalla condizione che la villetta sia adibita a “prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015”.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta a istanza di interpello n. 328 del 9 settembre 2020.

 

 Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Il provvedimento e il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici»

 

Decreti Mise

 

Il decreto requisiti

Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante: «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020

 

Il decreto asseverazioni

Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante: «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020

 

Prassi

 

La circolare delle Entrate. Soggetti destinatari, interventi ammessi e adempimenti necessari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E dell’8 agosto 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847 – Primi chiarimenti»

 

Superbonus per acquisto di immobile sito in zona a rischio sismico 1, 2 o 3, demolito e ricostruito. Il costruttore può applicare uno sconto in fattura “parziale”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 325 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di cd. case antisismiche – Spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3 – Richiesta all’impresa venditrice di applicare lo sconto in fattura, anche parziale, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione spettante – Possibilità – Condizioni – Art. 16, comma 1-septies del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Superbonus anche nel caso dell’efficientamento energetico effettuato su un’unità collabente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 326 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi realizzati su fabbricato censiti nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) da accorpare all’abitazione principale – Interventi agevolabili – Fondamento – Condizioni – Artt. 14 e 16, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 08/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus anche al detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 327 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi realizzati su immobile agevolabile detenuto per mezzo di contratto comodato d’uso gratuito registrato -Fruibilità dell’agevolazione – Affermazione – Condizioni – Commi 9 e 10 dell’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus per lavori di efficientamento energetico sulla villetta a schiera «funzionalmente indipendente»

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 328 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi efficientamento energetico realizzati su “villetta a schiera”, terra tetto, «funzionalmente indipendente» – Interventi agevolabili – Fondamento – Condizioni – Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Interventi in edifici in comproprietà. In presenza di parti comuni, Superbonus riconosciuto solo nel caso in cui vi sia un condominio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 329 del 10 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi su parti comuni riferibili a più unità immobiliari non inserite in un condominio, in comproprietà, autonomamente accatastate, facenti parte del medesimo edificio – Impossibilità di beneficiare della detrazione del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio -Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Cappotto termico “parziale” autorizzato dal condominio. Le condizioni per fruire del Superbonus per il singolo appartamento sulle superfici di propria pertinenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 408 del 24 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Efficienza energetica – Interventi di isolamento termico sugli involucri – Intervento, anziché essere realizzato dal condominio, effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile di propria pertinenza – Intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella pertinenza del singolo condomino, previo nulla osta degli enti competenti e autorizzato dal condominio – Intervento agevolabile – Condizioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Superbonus 110% per interventi sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari. Chiarimenti sui limiti di spesa agevolabili comuni e individuali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 28 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi agevolati realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari -Limiti di spesa e modalità di riparto delle detrazioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Le risposte del Mef in Commissione VI Finanze della Camera

 

Superbonus 110%. Può ritenersi autonomo l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Ammesso anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-04686 Ungaro della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 30 settembre 2020 – recante: «Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto “Superbonus” fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari»

 

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-04688 Fragomeli della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 30 settembre 2020 – recante: «Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto “Superbonus” fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari»

 

 

 




Proroga dei contratti a termine, divieto di licenziamento e cumulabilità dei due nuovi esoneri contributivi. L’INL fornisce le prime indicazioni sulle misure introdotte dal “Decreto Agosto”

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota del 16 settembre 2020, n. 713 ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni, di interesse materia giuslavoristica del Decreto Legge n. 104/2020 (cd. “Decreto agosto”). Di particolare interesse, il chiarimento sugli effetti dell’art. 8 del Decreto legge citato relativo ai contratti a termine, nel quale viene evidenziato che è possibile utilizzare la speciale proroga “acausale” di 12 mesi anche qualora sia già stato raggiunto il numero massimo di 4 proroghe previsto in via ordinaria.

 

Nel dettaglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro “in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata”, precisa “che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi. La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi”.

 

Nel nota l’INL interviene, inoltre, sulle seguenti disposizioni:

 

Link al testo della nota del Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 16 settembre 2020, n. 713, con oggetto: DECRETO AGOSTO – Nuove disposizioni introdotte dal “Decreto agosto” (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020) in materia giuslavoristica – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 3) – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6 ) – Contratti a termine (Art. 8) – Licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o. (Art. 14) – Proroga riscossione coattiva (Art. 99)




In circolazione false email a nome dell’Agenzia delle entrate. Non aprire gli allegati e cestinare immediatamente

Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso email che sembrano essere riconducibili all’Agenzia. L’Agenzia è estranea a tali messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente messaggi di posta elettronica che riportano nell’intestazione la dicitura “IL DIRETTORE DELL’AGENZIA” o “GLI ORGANI DELL’AGENZIA” e che, nel testo, invitano a prendere visione di documenti contenuti in un archivio allegato per verificare “alcune incoerenze” emerse “dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva”. Le email, infatti, non provengono dall’Agenzia, ma costituiscono il tentativo di installare un malware sui dispositivi dei destinatari anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate.

Di seguito due esempi di questi messaggi:

 

 

L’Agenzia raccomanda ai contribuenti di verificare sempre attentamente i messaggi ricevuti e, se questi appaiono sospetti, soprattutto se i mittenti sono sconosciuti, di non aprire gli allegati o seguire i collegamenti presenti nelle mail (anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone) e cestinarli. Inoltre, precisa che non vengono mai inviate per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Le informazioni personali sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2020)




Il tax credit patrimonializzazione per le società con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro colpite dalle conseguenze economiche della pandemia

L’articolo 26, comma 4, del Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta, pari al 20%, a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro, per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro, in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%.

Il credito è concesso a condizione che l’aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023. L’investimento può essere effettuato anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Inoltre, il comma 8 dell’art. 26 prevede che la società conferitaria può beneficiare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Il riconoscimento di questo credito di imposta è subordinato al soddisfacimento, da parte della società conferitaria, di alcune specifiche condizioni di “virtuosità” (per esempio, regolarità fiscale e contributiva). La distribuzione di riserve prima del 1º gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, comprensivo degli interessi.

Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l’investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per i crediti di imposta previsti dall’Articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 agosto 2020, (in “Finanza & Fisco” n. 23/2020, pag. 1374), stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. I modelli per presentare la relativa istanza all’Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.

 

Caratteristiche delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale

 

Società di capitali aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:

  • abbiano un ammontare di ricavi 2019 tra i 5 milioni e i 50 milioni. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
  • abbiano subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
  • abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

 

Altri requisiti

 

A fini del credito di imposta in capo al conferente (comma 4):

  • l’ammontare massimo di conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta a livello di ogni singolo investitore non può eccedere euro 2.000.000.
  • la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 (Attenzione: la distribuzione di riserve prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito insieme agli interessi legali);
  • non possono beneficiare del credito d’imposta le società in rapporto di controllo o collegamento con la conferitaria;
  • nel caso di conferimento indiretto, attraverso quote o azioni di OICR, gli OICR devono essere residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE/SEE e investire in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale.

 

Società conferitaria

 

Ai fini del credito di imposta in capo alla conferitaria (comma 8):

  • la società deve rispettare alcune specifiche condizioni di “virtuosità” (per esempio, non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, deve trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva, deve trovarsi in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, ecc.);
  • la distribuzione di riserve prima dell’1° gennaio 2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito.

 

Per saperne di più (link sito Mef):

 

Le slides della conferenza stampa: incentivi fiscali e Fondo Patrimoniale PMI

Esempio di applicazione dell’art. 26 del DL rilancio




Attuazione del Decreto Agosto. Le istruzioni Inps per l’esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione

 

L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», cd. Decreto Agosto, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Con circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020 diffuse le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Si ricorda che il citato articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge.

Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La novella normativa, inoltre, prevede l’estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, il regime di  aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, cd. Decreto Agosto