Invitati gli ordini professionali ad incentivare i propri iscritti all’utilizzo del processo tributario telematico

Il tempestivo utilizzo del PTT, nelle more della sua obbligatorietà, offrirà indubbi vantaggi: consentirà, in primis, un risparmio di tempo e di costi, in quanto non sarà più necessario recarsi fisicamente negli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) per depositare atti e documenti; permetterà, inoltre, di familiarizzare fin d’ora con una procedura che diverrà a breve obbligatoria ed, infine, darà modo ai professionisti di segnalare eventuali aree di miglioramento degli applicativi. Questo il messaggio inviato con nota del 5 aprile 2018 della Direzione della Giustizia tributaria, ufficio di segreteria regionale Marche, agli ordini professionali per incentivare gli iscritti all’utilizzo del processo tributario telematico.

Per saperne di più:

Link al Portale della Giustizia Tributaria:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link alla pagina di registrazione:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/registrazione-ptt-sigit

Link per la consultazione del fascicolo processuale:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi-

Normativa e prassi

Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario (DF, 218 KB) – Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017: «Modifica delle specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale di revisore legale. Termine al 24 maggio 2018

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 33 del 24 aprile 2018 il bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.

Modalità di presentazione della domanda

Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dall’articolo 2 del bando.

È stata predisposta, a tal fine, un’apposita applicazione informatica che resterà accessibile su questo sito istituzionale fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

Termine di presentazione delle domande

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 24 maggio 2018.

Requisiti

I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it)

Avvertenze

Si ricorda che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando.

Il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame di cui all’articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00. Dovrà, inoltre, assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.

I pagamenti potranno essere assolti direttamente nella fase di compilazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA».

Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Ai fini della regolarità della domanda, si rammenta che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

Il bando d’esame (pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 33 del 24 aprile 2018) – Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it

Accesso al modulo on-line per la presentazione della domanda di ammissione all’esame – Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it




Modificata la modulistica 2018 degli studi di settore: richieste ulteriori informazioni alle imprese in regime di contabilità semplificata

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 maggio 2018, n. 90727/2018, recante: «Approvazione di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017», pubblicato il 03.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Rottamazione: il 15 maggio scade il termine

La definizione agevolata entra nelle fasi finali e supera la soglia delle 450 mila adesioni. Al 26 aprile scorso, le richieste presentate ad Agenzia delle entrate-Riscossione sono state circa 455 mila di cui la metà attraverso i servizi digitali e la posta elettronica certificata, mentre il resto dei contribuenti ha scelto uno dei 200 sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Nella “classifica” per regione, il Lazio è in testa con circa 77 mila domande presentate, seguita dalla Lombardia (circa 58 mila) e dalla Campania (quasi 47 mila).

I contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, pagheranno l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La classifica per regione

Nella “classifica” per regione, il Lazio è in testa con 77.621 domande presentate, seguita dalla Lombardia (58.645) e dalla Campania (46.922). Subito dopo si posiziona la Puglia (46.540) e a seguire Emilia Romagna (32.829), Toscana (32.018), Veneto (29.902), Piemonte/Valle d’Aosta (23.278), Calabria (19.265), Sardegna (18.890), Liguria (13.089), Marche (12.631), Abruzzo (11.584), Friuli Venezia Giulia (8.735), Umbria (8.216), Basilicata (7.183), Trentino Alto-Adige (4.514) e infine chiude la classifica il Molise con 3.626 istanze presentate.

Chi può aderire

Il provvedimento interessa i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. La definizione agevolata non può essere nuovamente presentata per quei debiti interessati dalla precedente richiesta di “rottamazione” delle cartelle ai sensi del D.L. n.193/2016, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le previste scadenze. Possono presentare domanda anche i contribuenti che non sono stati ammessi alla precedente definizione agevolata esclusivamente perché al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateizzazione in essere con l’agente della riscossione e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2016.

Come presentare la domanda

Per aderire bisogna presentare, entro il prossimo 15 maggio, l’apposito modulo DA 2000/17 attraverso una delle seguenti modalità.

1) Chi è titolare di una casella di posta elettronica certificata (Pec), può inviare il modulo utilizzando la propria PEC. Gli indirizzi dedicati a cui inviare la domanda di adesione sono riportati sul modulo DA 2000/17 e anche sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it;

2) la domanda di adesione può essere presentata anche direttamente online con “Fai D.A. te”, il servizio presente in area pubblica e area riservata sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione;

3) è possibile anche delegare un professionista di fiducia a trasmettere la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono utilizzare il servizio EquiPro presente sul portale;

4) il contribuente, infine, può scegliere di consegnare il modulo compilato e firmato, presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

I canali informativi

Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano per legge nel perimetro della Definizione agevolata 2000/17, è possibile richiedere nell’area libera del portale, oltre che nell’area riservata, il prospetto informativo, un documento in cui sono indicati i carichi “definibili” e quelli “non definibili”, in base alle informazioni fornite dagli enti creditori all’atto dell’affidamento all’Agente della riscossione. Agenzia delle entrate-Riscossione, inoltre, ha inviato ai contribuenti per posta ordinaria la comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata alla definizione agevolata sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti (faq) e la guida alla compilazione del modulo di domanda di adesione. Inoltre il numero unico 06.0101 di Agenzia delle entrate-Riscossione offre assistenza tutti i giorni 24 ore su 24 (con operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18). Il numero unico è raggiungibile sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il piano tariffario dell’utente. Infine collegandosi al canale YouTube di Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile trovare il video-tutorial dedicato alla definizione agevolata. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 2 maggio 2018)

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 80 del 2 maggio 2017, con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 6, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Art. 54, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del DL 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L 16/05/2014, n. 78 – DM 30/01/2015

La circolare n. 80/2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

Link al testo del messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 142 del 12 gennaio 2018, con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Estensione della definizione agevolata (Rottamazione-bis) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Esito di regolarità del Durc dal momento della presentazione di adesione al pagamento della prima o unica rata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 1, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 54, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L.21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l’anno 2018, convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, conv., con mod., dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie»




Precompilate 2018: parte la fase due. La compilazione “assistita” riduce i controlli

 

Dichiarazione precompilata al via. A partire da oggi (2 maggio 2018) è possibile accettare, modificare e inviare il 730 o modificare il modello Redditi (che potrà essere trasmesso dal 10 maggio). Si chiude con 1 milione e 866mila accessi la “fase uno” della precompilata 2018, a poco più di due settimane dall’apertura della piattaforma online, lo scorso 16 aprile. Novità assoluta di quest’anno la compilazione “assistita”, che consentirà al contribuente, a partire dal prossimo 7 maggio, di inserire nuovi documenti di spesa tenendo comunque al riparo da eventuali controlli documentali i dati che non vengono modificati. In questo caso, infatti, potrà essere oggetto di controllo esclusivamente il singolo elemento di spesa aggiunto o rettificato dal contribuente, mentre resteranno “salvi” tutti i dati relativi a oneri precompilati dal Fisco e non rettificati dal cittadino.

Adesso è possibile accettare o modificare e inviare il 730

Da oggi (2 maggio 2018), e fino al prossimo 23 luglio, è possibile accettare, modificare e inviare il 730, che consente di ricevere i rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione; sempre da oggi può essere modificato anche il modello Redditi, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre. Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto circa 20 milioni di modelli 730 e 10 milioni di modelli Redditi. Chi accetta la dichiarazione senza apportare modifiche sarà “al riparo” da eventuali controlli sui documenti di spesa; in caso di dichiarazioni inviate, anche con modifiche e integrazioni, tramite Caf e intermediari saranno questi ultimi, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei cittadini.

+32,3% di accessi rispetto al 2017

Dal lancio della piattaforma online, lo scorso 16 aprile, gli accessi per la sola visualizzazione della precompilata sono stati oltre 1,8 milioni, circa il 32,3% in più rispetto all’anno precedente, in cui la “fase uno” si era chiusa con 1 milione e 410mila accessi. Un trend apparso positivo fin dai primi giorni, con oltre 1 milione di accessi registrati al 20 aprile. Quest’anno, con l’ingresso delle spese per la frequenza agli asili nido e delle erogazioni a favore degli enti del terzo settore, i dati a disposizione superano quota 925 milioni, con un incremento del 3,5% rispetto a quelli inseriti lo scorso anno.

La nuova compilazione “assistita”

Da quest’anno, a partire da lunedì 7 maggio, chi presenta la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate potrà, in alternativa alla tradizionale funzionalità di modifica, compilare in modo “assistito” i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E. In particolare, il contribuente che intende modificare la propria dichiarazione 730 potrà inserire nuove spese (ad esempio uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tessera Sanitaria) oppure modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In questo caso eventuali controlli documentali dell’Agenzia riguarderanno esclusivamente i dati aggiunti o rettificati dal contribuente nella fase di compilazione assistita. Non verrà, quindi, effettuato il controllo sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata che non sono stati modificati.

Dove finiscono le imposte versate

Altra novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità, per i cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017, di conoscere, grazie ai dati elaborati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, come lo Stato ha distribuito le imposte relative al 2016. Accedendo alla dichiarazione precompilata o al cassetto fiscale, ogni contribuente può conoscere nel dettaglio come ha contribuito alle principali voci di spesa: sanità pubblica, previdenza, istruzione, sicurezza, ordine pubblico, trasporti, cultura, protezione del territorio e così via.

Come si accede

È possibile accedere direttamente online alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID), con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, i contribuenti hanno la possibilità di rivolgersi a un Caf o di delegare un professionista.

I canali per ottenere assistenza

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all’invio, le novità di quest’anno, le date e le scadenze da ricordare, oltre alle risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2018)

Link a tutte le Faq sulla dichiarazione dei redditi precompilata (aggiornamento 19/04/2018)

Vedi il “vademecum” 2018 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 2017.

 




E-fattura. Fissate le regole tecniche per l’emissione e la gestione. Per la cessione di carburanti e subappalti Pa in circolare i primi chiarimenti

 

Pronte le regole per la fatturazione elettronica tra privati. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa, nel rispetto dei tempi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, le modalità per l’applicazione dell’e-fattura, che, come previsto dalla legge di Bilancio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2508), partirà il 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e da gennaio 2019 per tutte le operazioni. Il direttore ha firmato, inoltre, la circolare n. 8/E, con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale.

Diverse le novità che vanno nella direzione di semplificare il nuovo processo di fatturazione per gli operatori. Ad esempio, per rendere più agevole la predisposizione delle fatture elettroniche e ridurre i tempi, l’Agenzia metterà a disposizione un servizio web e una app dedicata che consentirà al soggetto che emette la fattura anche di acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall’Agenzia a tutte le partite IVA nell’area autenticata del sito internet. Semplificazioni anche sul fronte della conservazione delle fatture, per cui potrà essere la stessa Agenzia, su richiesta, a “custodire” i documenti elettronici per conto degli operatori economici, e sul processo di recapito, con un nuovo servizio web gratuito che consentirà di registrare l’indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture elettroniche.

Predisposizione e trasmissione della fattura elettronica

Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le e-fatture, che viaggeranno in maniera sicura tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app; in alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP). In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.

Recapito “semplificato” per consumatori finali e piccole partite Iva

Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto IVA che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate. Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente IVA che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali standard per la ricezione (Pec, web service, Ftp): troverà le fatture nell’apposita area web riservata dell’Agenzia.

Conservazione facilitata con il supporto delle Entrate

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver  aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.

L’Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito.

Sicurezza dei dati

Tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Inoltre, la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate è garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

Carburanti, chiarimenti in una circolare

L’Agenzia delle Entrate pubblica anche una circolare sulle ultime novità in tema di fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti interessati dall’e-fattura a partire dal prossimo luglio. Nel documento di prassi vengono, inoltre, forniti primi chiarimenti sull’ambito applicativo delle nuove regole sui contratti d’appalto. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate  del 30 aprile 2018)

Prassi e normativa

E-fattura dal 1° luglio 2018. I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, recante: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

Link al testo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018, recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




On line la Guida 2018 alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017

Diffuso il “vademecum” 2018 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 2017. La circolare “omnibus”, che contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri del 730, su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. Inoltre, la guida mette a sistema le numerose novità scaturite dalle recenti modifiche normative e dalle risposte fornite dalla stessa Agenzia ai quesiti posti da Caf e professionisti abilitati sui temi relativi all’assistenza fiscale. La Circolare aggiorna la precedente Guida 2017 (circolare-guida n. 7/2017) tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2017 e lasciandone inalterato l’impianto generale, al fine di consentirne una più agevole consultazione. Viene confermata l’esposizione argomentativa che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2018 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo).

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 27 aprile 2018, con oggetto: MODELLO 730/2018 – MODELLO REDDITI 2018 PF – Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017 – Oneri deducibili – Detrazioni di imposta – Crediti d’imposta – Altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità




General Data Protection Regulation (GDPR). Diffuso documento CNDCEC – FNC

Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”, redatto dal “Gruppo di lavoro Privacy”.

Si tratta di un’analisi della nuova normativa europea e del suo ambito di applicazione con allegata una check list di base, ossia una forma di auto-valutazione preventiva degli studi.

Si tratta di un’analisi della nuova normativa europea e del suo ambito di applicazione con allegata una check list di base, ossia una forma di auto-valutazione preventiva degli studi.

Link al Documento CNDCEC – FNC (Link esterno al sito: http://www.commercialisti.it/) “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”




Precompilata. Meno controlli per chi accetta la dichiarazione senza modifiche

Con la dichiarazione dei redditi precompilata, in caso di dichiarazione accettata in autonomia e senza modifiche, il Fisco non richiede più la documentazione che dimostra le spese che danno dritto a deduzioni e detrazioni (scontrini, fatture, bonifici, contratti, ecc.). Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti. Inoltre, se il cittadino modifica alcuni dati aggiungendone di nuovi o modificando quelli già presenti, l’Agenzia effettuerà il controllo documentale esclusivamente sui dati aggiunti o rettificati. Non verrà, infatti, effettuato il controllo documentale sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi che non sono stati variati dal contribuente.

Rimborso facile con il 730

L’Agenzia delle Entrate elabora i dati e calcola direttamente anche le imposte da pagare o il rimborso da incassare. In caso di rimborso, il contribuente che ha utilizzato il modello 730 lo riceverà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Chi, invece, non ha un sostituto d’imposta, per esempio perché ha perso il lavoro nel corso dell’anno, riceverà l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul suo conto corrente bancario o postale (se il contribuente ha indicato sulla piattaforma il suo codice Iban).

Tanti canali di assistenza

I canali di assistenza, messi a disposizione dell’Agenzia, sono diversi. Innanzitutto il sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it, dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti, ma anche il call center, che risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, e il sabato dalle ore 9 alle ore 13, ai seguenti numeri: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero. È possibile dialogare “a tu per tu” con le Entrate anche tramite Facebook, utilizzando la chat Messenger, oppure prenotare online un appuntamento in ufficio con un funzionario. (Cfr. Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 aprile 2018)

Link a tutte le Faq sulla dichiarazione dei redditi precompilata (aggiornamento 19/04/2018)




Ex liquidatore di società estinta. Posizione distinta dagli (ex) soci

In tema di responsabilità del liquidatore, l’azione verso i creditori ex art. 2495 c.c., si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione (ad esempio, rispettando i gradi di privilegio), mentre quella ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c., ed integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege (esercitabile solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione) in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicchè, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorchè implichino l’esistenza della obbligazione tributaria. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018).

Link alle massime e al testo integrale della Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018




Cancellazione della società di capitali. Intrasmissibili agli ex soci le sanzioni irrogate

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il combinato disposto dell’art. 7, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, che pone le stesse, se relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, esclusivamente a carico di quest’ultime e dell’art. 8, D.Lgs. n. 472 del 1997 rende intrasmissibili agli ex soci le sanzioni irrogate alla società di capitali cancellata dal registro delle imprese. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018).

Link alle massime e al testo integrale della Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018




Escluse limitazioni alla successione nel processo dei soci della società estinta

In tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di Cassazione (successivamente al deposito della sentenza della CTR) di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018).

Link alle massime e al testo integrale della Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018

 




La corretta interpretazione della disciplina in materia di tassazione del diritto di superficie

Con la circolare 6 del 20 aprile 2018, “adeguata” l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate all’orientamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza del 4 luglio 2014, n. 15333 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), secondo cui “il reddito afferente tale corrispettivo non può essere inquadrato tra i redditi … derivanti dall’assunzione di obblighi di permettere di cui all’articolo 81, lett. l), (ora 67) del TUIR, in quanto, da un lato, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, correlata all’art. 9 comma 5 del TUIR, non consente, neanche, l’applicazione dell’art. 67, lett. l), del TUIR, in relazione all’obbligo di permettere (concedere a terzi l’utilizzo del terreno), e, dall’altro lato, i redditi determinati dall’assunzione di obblighi, cui fa riferimento tale ultima disposizione, vanno ricollegati specificatamente a diritti personali, piuttosto che a diritti reali. E, nel caso di diritto di superficie, si è indiscutibilmente in presenza di diritti reali”.

Con la nuova circolare, l’A.F. “supera” i chiarimenti forniti nella circolare n. 36 del 19 dicembre 2013 (par. 8 in “Finanza & Fisco” n. 39/2013, pag. 3192) dopo oltre 18 mesi dalla richiesta “parlamentare” in Commissione Finanze della Camera (vedi risposta 5-09475 Pelillo di seguito riportata).

In sostanza, tenuto conto del citato orientamento della Suprema Corte e stante la formulazione generica dell’articolo 9, comma 5, del TUIR, l’Entrate modificano le precedenti istruzioni affermando che “che l’equiparazione effettuata dalla norma debba operare indistintamente ogni volta in cui si configuri la costituzione o la cessione, a titolo oneroso, di diritti reali di godimento e, nel caso specifico, del diritto di superficie”.

Ne consegue che il corrispettivo della cessione del diritto di superficie non potrà essere inquadrato tra i redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di permettere e alla costituzione ed alla cessione di diritti reali di superficie deve essere applicata la normativa prevista per le cessioni a titolo oneroso e, in particolare, quella contenuta negli articoli 67 e 68 del TUIR. Più precisamente, il comma 1, lettera b), del citato articolo 67, del TUIR, secondo il quale sono inclusi fra i redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione»

Posto che la costituzione del diritto di superficie in esame genera una plusvalenza – qualora il terreno agricolo sia posseduto da meno di cinque anni e in ogni caso per le aree fabbricabili, la circolare indica le modalità di determinazione della plusvalenza, richiamando quanto già statuito con la risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 379 del 10 ottobre 2008 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Al riguardo, le Entrate, dopo aver ricordato che ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del TUIR, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i «corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo»; nella specie, differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il costo di acquisto del diritto stesso, puntualizza che nel caso in cui il diritto reale di superficie sia concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza sarà determinata individuando il «prezzo di acquisto» originario del diritto secondo un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell’area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno.

Nel diverso tema delle plusvalenze patrimoniali nell’ambito dell’impresa si ricorda che per la risoluzione n. 112/E del 28 aprile 2009 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) rientra tra le plusvalenze tassabili il corrispettivo spettante per la costituzione del diritto di superficie su un terreno patrimoniale o strumentale.

I documenti richiamati

Per la cessione di diritti di superficie su terreni vale la disciplina fiscale delle cessioni di proprietà

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 20 aprile 2018: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenza – Cessione di diritto di superficie di Terreno – Qualificazione quale “reddito diverso” ex art. 67, comma 1, lett. b) o l), del D.P.R. n. 917 del 1986 – Esclusione della possibilità di inquadramento nella categoria dei redditi derivanti «dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere» – Fondamento – Applicazione della disciplina fiscale delle cessioni di proprietà – Art. 9, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 – Art. 952 del c.c.»

La Guida alla disciplina fiscale e catastale degli impianti fotovoltaici e al nuovo sistema di incentivi “V Conto Energia”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 19 dicembre 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – IRAP – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Impianti fotovoltaici – Qualificazione mobiliare o immobiliare – Profili catastali e aspetti fiscali – Disciplina fiscale dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia (V Conto Energia)»

La richiesta “parlamentare” di chiarimenti sul regime di tassazione

La risposta del Viceministro dell’Economia e delle Finanze Luigi Casero a una interrogazione che aveva chiesto di conformare l’orientamento delle Entrate del 2013 con la giurisprudenza della Cassazione.

5-09475 Pelillo: Chiarimenti circa il regime di tassazione dei corrispettivi derivanti dalla cessione del diritto di superficie, con particolare riferimento alle operazioni relative agli impianti fotovoltaici – Giovedì 15 settembre 2016 — VI Commissione Finanze della Camera

Il Viceministro Luigi Casero dell’Economia e delle finanze risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito

 TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine al trattamento fiscale da applicare al corrispettivo conseguito a seguito della cessione del diritto di superficie su terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Al riguardo, gli Onorevoli segnalano un contrasto tra l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 secondo cui viene attribuito un diverso inquadramento fiscale ai compensi derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, del diritto di superficie a seconda che il cedente abbia, a sua volta, acquistato a titolo derivativo (e oneroso) ovvero a titolo originario il diritto reale oggetto della cessione, con conseguente applicazione, rispettivamente, delle lettere b) e l) del comma 1 dell’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1997 (TUIR), e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, espressa da ultimo con la sentenza n. 15333 del 2014.

Sulla base di tale pronuncia, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR non potendo essere incluso nella fattispecie di cui alla successiva lettera l) sia per l’esplicita equiparazione effettuata dall’articolo 9, comma 5, alle cessioni a titolo oneroso sia perché l’obbligo di permettere a terzi l’utilizzo del terreno nonché i relativi corrispettivi derivanti dall’assunzione degli obblighi devono essere ricollegati a diritti personali e non, come nella fattispecie in oggetto, a diritti reali.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell’economia e delle finanze di sapere “se non ritenga di intervenire in sede amministrativa al fine di chiarire la corretta interpretazione della disciplina in materia di tassazione del diritto di superficie in modo da superare la precedente pronuncia dell’amministrazione finanziaria del 2013 rendendola, quindi, conforme a quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La ratio della disposizione contenuta nell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR in commento è quella di sottoporre a tassazione le cessioni di beni immobili effettuate entro un quinquennio dall’acquisto o costruzione che possono dare luogo ad operazioni di carattere speculativo. Solo a tal fine, la medesima disposizione reca la presunzione per cui, laddove sia decorso più di un quinquennio dall’acquisto o dalla costruzione del bene immobile, la successiva cessione da parte del proprietario del bene non determina alcun fenomeno speculativo da assoggettare a tassazione.

Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella citata circolare n.36/E del 2013 (paragrafo 8), tale presunzione è giustificata dalla circostanza che la fattispecie normata riguarda l’acquisto e la definitiva cessione del bene, vicenda quest’ultima che pone, in ogni caso, termine alle eventuali successive operazioni speculative da parte del titolare del bene in quanto il proprietario non può più effettuare atti di disposizione sul bene medesimo né costituire fonte di reddito da assoggettare eventualmente a tassazione.

La costituzione a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie), non determina invece alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all’originario proprietario, e, pertanto, non estingue ulteriori (seppure, naturalmente, eventuali) vicende speculative sul bene.

Il concedente il diritto reale di godimento, infatti, una volta riacquisita la piena proprietà del bene, avrebbe, ad esempio, la facoltà di costituire nuovamente diritti reali sullo stesso, seguitando così a sfruttarne la potenzialità reddituale, ovvero a cederne l’intera proprietà, incassando corrispettivi che sarebbero sempre ed in ogni caso esenti da tassazione, in quanto detentore del bene da oltre un quinquennio.

Tuttavia, alla luce della giurisprudenza di legittimità segnalata dagli Onorevoli interroganti, l’Agenzia delle entrate si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti che terranno anche conto dell’andamento del contenzioso in corso.




Auto e moto di provenienza comunitaria. Obbligatorio esibire la documentazione in originale

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 19 aprile 2018, introdotto l’obbligo per il contribuente di presentare leistanze necessarie all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale. Tale obbligo risponde all’esigenza di agevolare e semplificare le attività di controllo connesse alla lavorazione delle istanze stesse. Inoltre, al fine di contrastare la contraffazione della documentazione, rende indispensabile l’esibizione in originale della suddetta documentazione e l’acquisizione, da parte della Direzione Provinciale territorialmente competente, della copia conforme.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 19 aprile 2018, prot. n. 84332/2018, recante: «Definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria», pubblicato il 19.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Pubblicate le FAQ sulle dichiarazioni precompilate 2018

“Il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Una volta annullato il 730, all’Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa” o ancora “chi presenta il 730 precompilato – direttamente o tramite il sostituto d’imposta – senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi”, sono solo alcune delle oltre 100 risposte ai quesiti diffuse dall’Agenzia delle entrate nella sezione dedicata alla dichiarazione precompilata 2018.

Link a tutte le Faq (aggiornamento 19/04/2018)




Gruppo IVA: decreto Mef in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018 il D.M. Mef 6 aprile 2018, che stabilisce le modalità attuative della disciplina in materia di Gruppo IVA. In sede di prima applicazione del nuovo regime la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018.

Le principali conseguenze, per i partecipanti, della costituzione di un gruppo IVA è quella di essere considerati come un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per effetto dell’esercizio di tale opzione, gli aderenti al gruppo – fintantoché perdura l’opzione – perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e nasce un nuovo soggetto d’imposta (il gruppo IVA) che agisce come un qualsiasi soggetto passivo, trovando applicazione per lo stesso tutte le disposizioni in materia di IVA, con le specifiche disposizioni attuative approvate del D.M. Mef 6 aprile 2018. Di conseguenza le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA; le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA. Parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. Diritti e obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018, recante: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018

 




L’ABC dell’edilizia libera. Il “glossario” delle opere realizzabili senza alcun titolo abilitativo

Per i piccoli lavori edilizi da realizzare in abitazioni o attività produttive senza particolari autorizzazioni ora c’è un glossario unico per tutto il Paese.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera

Il decreto individua le principali categorie di intervento e un elenco non esaustivo delle 58 principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Per fare alcuni esempi, nelle “manutenzioni ordinarie” si trovano interventi edilizi come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quindi pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. Nella “eliminazione delle barriere architettoniche” non servono permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari. Per quanto riguarda le “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza” sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi e manufati accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.

Il glossario specifica, inoltre, per le “opere contingenti temporanee” di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, che l’installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera.

Il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio nazionale, fermi restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità. (Cfr. comunicato Mit del 10 aprile 2018)

Link al testo del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante: «Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018




Cartella notificata tramite PEC. Nulla se il formato dell’atto è “.pdf” anziché “.p7m”

La notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf senza l’estensione c.d. “.p7m”, non è valida. Di conseguenza illegittima l’intera cartella allegata alla PEC. Solo detta estensione “.p7m” garantisce, infatti, l’integrità e immodificabilità del documento informatico e dall’altro, in relazione alla firma digitale, consente (a chi riceve la notifica) di identificare l’autore della stessa e quindi la paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima. L’estensione .p7m identifica infatti files sui quali è stata apposta una Firma Digitale mediante apposito software. Una volta apposta una firma digitale, l’estensione .p7m si sommerà a quella del file originario che è stato firmato. Questa è la massima espressa dai giudici trevigiani, (Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sezione I, Sent. n. 93 del 16 febbraio 2018 – Presidente: Chiarelli, Relatore: Fadel – di seguito riportata integralmente).

Anche per la C.T.R. della Campania, sent. n. 9464 del 09/11/2017, il file in estensione .pdf costituisce una “mera copia informatica (digitale) dell’atto” che in assenza di attestazione di conformità non consente di affermare che tale documento sia identico all’originale.

Conf.: C.T.P. di Lecce, Sent. n. 611 del 25/02/2016; C.T.P. di Napoli, Ord. n. 1817 del 12/05/2016; C.T.P. di Savona, Sent. n. 100 del 10/02/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2657); C.T.P. di Milano, Sent. n. 1023 del 03/02/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2654), C.T.P. di Novara, Sent. n. 249 del 29/12/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 44/2017, pag. 3102), C.T.P. di Siracusa, Sent. n. 881 del 14/02/2018.

Vedi anche: C.T.P. di Napoli, Sez. XXVIII, Sent. n. 19498 del 18/11/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2646).

 

Il testo integrale della sentenza n. 93 del 16 febbraio 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione I

Presidente: Chiarelli, Relatore: Fadel

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notifica – Notifica della cartella ex art. 26, comma 1-bis (secondo), del DPR n. 602 del 1973 – Cartella di pagamento notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il 25.01.2017 – Notificazione per posta elettronica in formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m” – Non validità -Fondamento – Conseguenze – Nullità della notifica – Nullità della cartella di pagamento impugnata – Art. 26, comma 1-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sez. I, riunita con l’intervento dei Signori: Chiarelli Pierluigi (Presidente), Fadel Pierantonio (Relatore), Dalzotto Gino (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

— sul ricorso n. —/2017 depositato il 12.04.2017

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRPEF-ADD. REG. – IRPEF-ADD. COM – IVA-ALTRO 2013

contro:

AG. ENTRATE – RISCOSSIONE – TREVISO

Piazza —, TREVISO

difeso da:

S. AVV. L., TREVISO

proposto dal ricorrente: —

F.S., CONEGLIANO (TV)

difeso da:

S. AVV. E., PADOVA (PD)

Svolgimento del processo

Il signor F.S. proponeva tempestivo ricorso nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. avverso la cartella di pagamento notificatagli e avverso l’incorporato ruolo relativo ad IVA, addizionale regionale comunale IRPEF per l’anno di imposta 2013

Il ricorrente premette che in data 25.01.2017 Equitalia Nord S.p.A. Agente per la Riscossione per la Provincia di Treviso inoltrava a mezzo PEC la cartella impugnata e che dalla lettura della stessa si evince che il sotteso ruolo è stato iscritto per un omesso versamento di imposte derivante da un controllo automatizzato operato sul modello Unico/2014 presentato dal ricorrente per il periodo d’imposta 2013.

Sarebbe stato riscontrato un omesso/carente versamento di IVA.

Deduce quindi i seguenti motivi di ricorso:

1) Inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto dedotto in giudizio. Parte ricorrente per tale motivo fa presente che la cartella impugnata è stata inviata al medesimo a mezzo PEC. Su tale punto deduce che in base all’art. 26 del D.P.R. 602/73 è consentita la notifica della sola cartella di pagamento via PEC alle ditte individuali. Solleva il dubbio di legittimità costituzionale per tale forma di notifica posto che solo per le categorie indicate nell’art. 26 citato la ricevuta di consegna del certificatore della PEC, inviata all’indirizzo del destinatario, ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata ar indipendentemente dall’effettiva conoscenza della sua esistenza da parte del destinatario, mentre per tutti gli altri contribuenti quali persone fisiche, enti commerciali e non, associazioni ecc., la notifica deve avvenire con modalità tali da garantire al destinatario il rispetto del diritto di effettiva conoscenza legale degli atti impositivi. Quindi vi sarebbe una presunzione giuridica di conoscenza della cartella di pagamento nella notifica via PEC e ciò indipendentemente dalla prova fisica della ricezione e dall’altro sono previste forme di notifica molto rigorose e quindi vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti destinatari del medesimo atto. Sempre su tale motivo la parte eccepisce l’inesistenza della notifica in quanto:

1) non è stato notificato l’originale della cartella bensì una copia informatica priva di attestazione di conformità da parte del Pubblico Ufficiale;

2) non è provata l’effettiva consegna al destinatario, ma solo la disponibilità del documento nella casella telematica del contribuente;

3) non è provata la data della ricezione, né dell’avvenuta conoscenza giuridica del documento.

Eccepisce altresì che la cartella di pagamento è stata trasmessa in PDF.

Contesta che l’atto notificato a mezzo PEC deve essere prodotto da un documento informatico allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avere una estensione del file in “.p7m”. Pertanto il solo allegato in forma “.pdf” alla posta certificata non è valido e di conseguenza ciò renderebbe illegittima l’intera cartella allegata alla PEC appunto per la presenza di tale formato.

2) Illegittimità dell’atto impugnato per carenza di sottoscrizione;

3) Carenza di motivazione dell’atto impugnato anche per omessa allegazione di atti in esso richiamati: omessa notifica di atti presupposti. In particolare omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi;

4) Carenza di motivazione dell’atto impugnato: in particolare, omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi richiesti, illegittimità e infondatezza dell’atto impugnato e carenza quanto alle pretese accessorie.

Chiede pertanto l’annullamento dell’atto impugnato.

L’Agente della riscossione si costituiva con proprie controdeduzioni contestando dettagliatamente i motivi di ricorso e richiedendone il rigetto.

Motivi della decisione

La Commissione osserva che nel caso di specie l’eccezione sollevata dalla parte riguarda preliminarmente le modalità con le quali è stata notificata la cartella di pagamento.

La Commissione osserva che l’art. 26, comma 2 del D.P.R. 602/1973 con riferimento alla notifica di cartelle intervenuta prima dell’1 giugno 2016 ne consentiva la notificazione per posta elettronica certificata con le modalità di cui al D.P.R. 68 del 2005 (regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della Legge n. 3 del 2003) senza l’applicazione dell’art. 149-bis c.p.c. La notifica a mezzo pec prevede la ricevuta telematica di consegna della comunicazione, ricevuta di consegna del certificatore della pec inviata all’indirizzo digitale del destinatario che ha lo stesso valore della ricevuta di ritorno nelle notifiche cartacee che avvengano mediante la raccomandata ar e ciò indipendentemente dalla effettiva conoscenza da parte del destinatario. Nella notificazione oggetto della stessa è il cosiddetto documento informatico così come definito dall’art. 20, comma 1 D.Lgs. n. 82 del 2005 come: “la memorizzazione su supporto informatico e la (sua) trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole dell’art. 71 (del D.Lgs. n. 82 del 2005)”.

Il successivo comma 1-bis prevede che “l’inidoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio – restando fermo quanto disposto dal comma 2”: comma 2 dell’art. 20 D.Lgs. n. 82 del 2005 citato che, attribuendo valore legale al documento informatico (ed al cartaceo sottostante) con l’identificazione del sottoscrittore, prevede che “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata (e/o) digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71, che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità e immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, ai sensi dell’art. 21, co. 2 e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile”.

La disciplina della firma elettronica digitale di cui all’art. 71 D.Lgs. n. 82 del 2015 rinvia al D.P.Cons. 22 febbraio 2013. Richiamato l’art. 26, co. 2, D.P.R. n. 602 del 1973, con la posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella di pagamento viene notificato il documento informatico della cartella medesima.

Venendo al caso di specie il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento posto in essere dall’Agente della riscossione è un cosiddetto “.pdf”.

La Commissione pertanto deve nell’ambito di quanto le è delegato dall’art. 20, co. 1-bis D.Lgs. n. 83 del 2005, accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’Esattoria la quale nel caso di specie peraltro è mancante. In base alle norme richiamate e in particolare l’art. 20, comma 2 e 71 del D.Lgs. n. 82 del 2005 la Commissione ritiene che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf senza l’estensione c.d. “.p7m”, non sia valida e di conseguenza rende illegittima l’intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato peraltro priva di una sottoscrizione. La cartella inoltre risulta essere priva di conformità all’originale, pari ad una semplice fotocopia.

Solo detta estensione “.p7m” garantisce infatti l’integrità e immodificabilità del documento informatico e dall’altro, in relazione alla firma digitale, consente (a chi riceve la notifica) di identificare l’autore della stessa e quindi la paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima. L’estensione .p7m identifica infatti files sui quali è stata apposta una Firma Digitale mediante apposito software. Una volta apposta una firma digitale, l’estensione .p7m si sommerà a quella del file originario che è stato firmato. Il difetto di detta estensione del file, per i motivi esposti, rende la notifica della cartella non valida e quindi la illegittimità della stessa.

L’accoglimento del ricorso per tali motivi ha da avere carattere assorbente sugli altri motivi di ricorso sollevati dalla parte.

Stante la novità della questione e la diversità di orientamenti giurisprudenziali in materia, la Commissione ritiene giustificato disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Treviso, lì 27/09/2017




Agenzia delle Entrate. Selezione pubblica per l’assunzione di 650 funzionari

 

Pubblicati nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. i bandi di concorso per:

Di seguito il dettaglio con i link ai bandi di concorso

  • Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria

Bando di concorso per 510 funzionari – attività amministrativo tributaria

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 17 maggio 2018, al seguente link: www.510trib.it. Il sistema consentirà l’inserimento delle domande di partecipazione dal giorno 17 aprile 2018 sino alle 23.59 del 17 maggio 2018.

 

  • Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 118 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico

Bando di concorso per 118 funzionari tecnici

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 17 maggio 2018, al seguente link: www.118ft.it. Il sistema consentirà l’inserimento delle domande di partecipazione dal giorno 17 aprile 2018 sino alle 23.59 del 17 maggio 2018.

  • Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico, da destinare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate situati nella Regione Valle d’Aosta

Bando di concorso per 2 funzionari tecnici da destinare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate situati nella regione Valle d’Aosta

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 17 maggio 2018, al seguente link: www.2ftao.it. Il sistema consentirà l’inserimento delle domande di partecipazione dal giorno 17 aprile 2018 sino alle 23.59 del 17 maggio 2018.

 

  • Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività di esperto nelle analisi statistico-economiche presso le strutture centrali dell’Agenzia

Bando di concorso per 20 funzionari – attività di esperto nelle analisi statistico-economiche presso le strutture centrali dell’Agenzia

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 17 maggio 2018, al seguente link: www.20stat.it. Il sistema consentirà l’inserimento delle domande di partecipazione dal giorno 17 aprile 2018 sino alle 23.59 del 17 maggio 2018.

 




Deducibilità “assistita” per le sponsorizzazione sostenute nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche

In tema di determinazione del reddito di impresa, i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a e 200.000 euro, a titolo di sponsorizzazione, costituiscono, per presunzione assoluta di legge ex art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002 spese di pubblicità integralmente deducibili, a condizione che la sponsorizzazione sia finalizzata a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Questa è la massima espressa dai giudici maceratesi, (Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, Sezione I, Sent. n. 67 del 7 marzo 2018 – Presidente: Fazzini, Relatore: Zampetti – di seguito riportata) in un caso riguardante la deduzione di spese di pubblicità/sponsorizzazione per euro 145.000 sostenute dalla società a seguito di contratti conclusi alcune società sportive dilettantistiche.

Conf.: Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, Sez. I, Sent. n. 94 del 29 gennaio 2015. A giudizio del giudici pisani “La ratio della norma è di far sì che le Società sportive beneficiarie trovino, nella possibilità di ricevere erogazioni, la loro fonte di finanziamento subordinata all’esistenza di un rapporto sinallagmatico senza alcuna valutazione in termini di proporzione tra prestazione e controprestazioni, ovviamente nell’ambito del tetto stabilito e ciò anche al fine di consentire ad esse di finanziare le loro attività”

Spese di sponsorizzazione definite “spese di pubblicità” (Art. 90, comma 8 Legge 289/2002) nella giurisprudenza del Giudice di legittimità

Ai sensi dell’articolo 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituiscono le spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo di 200.000 euro, le spese sostenute a favore di determinati enti, associazioni che operano nel settore dell’attività sportiva dilettantistica. Tale presunzione circa la natura dei costi di sponsorizzazione, che vengono considerati, nel limite dell’importo di euro 200.000,00 comunque “spese di pubblicità”, non può essere vinta da un l’eventuale giudizio di antieconomicità della spesa sostenuta in rapporto al fatturato aziendale, trattandosi di una ipotesi di presunzione “legale” circa la loro natura pubblicitaria. In questi termini, si è espressa, in recenti arresti giurisprudenziali, la Corte Suprema di Cassazione, (cfr. Cass. Sent. n. 5720 del 23/03/2016 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati); Ord. n. 8981 del 06/04/2017(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati); Ord. n. 14232 del 07/06/2017(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ove si sta consolidato l’orientamento secondo cui: “la norma agevolativa (art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002) ha introdotto una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione”, a determinate condizioni. Precisamente che:

“a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.)”. (excerpta da Cass. 14231/2017, cit.)

 

Il testo integrale della sentenza n. 67 del 7 marzo 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata – Sezione I

 

Commissione Tributaria Provinciale di Macerata – Sezione I – Sentenza (CTP) n. 67 del 7 marzo 2018

Presidente: Fazzini Carla, Relatore: Zampetti Enrico

 

IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002 – Sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche – Spese pubblicitarie per presunzione legale assoluta circa la loro natura – Deducibilità per il soggetto erogante – Legittimità – Condizioni Limite annuo complessivo non superiore a 200.000 euro – Sponsorizzazione finalizzata a promuovere l’immagine e i prodotti dell’impresa – Associazione abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale – Art. 90 comma 8, L 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, Sez. I, riunita con l’intervento dei Signori: Fazzini Carla (Presidente), Zampetti Enrico (Relatore), Spuntarelli Mario (Giudice), ha emesso la seguente

 

Sentenza

 

— sul ricorso n. —/2017 depositato il 21.02.2017

— avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. — IVA-ALTRO – IRAP 2011

contro:

  1. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE MACERATA

—

proposto dal ricorrente: —

difeso da: —

Motivi della decisione

1. Con ricorso proposto in data 26.01.2017 e depositato in data 21.02.2017, il difensore della società —, con sede a — impugnava l’avviso di accertamento n. — emesso dall’Agenzia delle Entrate di Macerata per l’anno d’imposta 2011.

Con detto atto l’Ufficio effettuava una serie di rilievi, ed in particolare contestava:

a) l’indebita deduzione di spese di pubblicità/sponsorizzazione – per euro 145.000 sostenute dalla società a seguito di contratti conclusi con dieci società sportive dilettantistiche; in particolare rilevava, nella fattispecie, il difetto del requisito della inerenza rispetto all’attività della impresa, sia sotto il profilo qualitativo (concreta attività svolta dallo sponsor) che quantitativo (congruità della spesa in relazione ai possibili benefici promozioni e al Bacino di utenza del soggetto sponsorizzato). In proposito richiamava alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la deduzione è ammessa solo ove le spese di sponsorizzazione risultino effettivamente connesse all’attività svolta e abbiano dato luogo ad un incremento commerciale. Evidenziava poi che nel concreto la società — aveva erogato somme a vantaggio di soggetti che non operavano – né direttamente né indirettamente – nel suo settore, per prestazioni pubblicitarie “di dubbia utilità” e che apparivano “sproporzionate” ed “irragionevoli”. Con specifico riguardo ai singoli contratti sottolineava poi che gli stessi risultavano “estremamente generici nei contenuti” ed in particolare nella descrizione delle prestazioni che sarebbero state fornite e che la documentazione fornita non consentiva di individuare “alcun tratto specifico” di dette prestazioni. Non era poi ravvisabile alcun nesso funzionale tra l’attività svolta dalla società — e l’abbinamento pubblicitario con le associazioni sportive sponsorizzate, tenuto anche conto del fatto che la società non si rivolge ai privati bensì ad operatori del settore (—), che la maggior parte del suo fatturato si realizza nei confronti di soggetti con sede all’estero ovvero in regioni diverse dalle Marche e che i ricavi risultano diminuiti significativamente negli anni oggetto di verifica (2011-2012). Dagli atti poi emergeva che erano stati corrisposti compensi differenti a fronte di impegni contrattuali e bacini di utenza analoghi.

b) L’indebita deduzione di costi non inerenti per un importo di euro 3.881,40 (relativi a spese per carburanti senza utilizzo delle schede carburanti e relativi a costi per corsi specialistici non inerenti l’attività di impresa).

A sostegno del gravame il ricorrente deduceva i seguenti motivi:

A) – difetto di motivazione per errata applicazione del principio di inerenza e violazione del disposto di cui all’art. 90, comma 8 della legge n. 289/2002;

B) – illegittimità del rilievo della indeducibilità, ai fini IRAP, dei costi di pubblicità/sponsorizzazione sostenuti (la base imponibile IRAP delle società di capitali è determinata direttamente dai dati di bilancio come differenza tra i componenti positivi e negativi del conto economico e dunque in merito non può essere effettuato alcun sindacato basato sulla dedotta non inerenza dei costi);

C) – illegittimità del rilievo, ai fini IVA, della indebita detrazione d’imposta per euro 29.918,00 (le prestazioni concordate sono state realmente effettuate e dunque l’IVA è stata legittimamente detratta).

2. In data 27.03.2017, quindi, l’Agenzia delle Entrate di Macerata si costituiva in giudizio presentando le proprie controdeduzioni in merito al ricorso, di cui chiedeva il rigetto. In tale sede richiamava le argomentazioni esposte nell’atto impugnato circa il difetto del requisito di inerenza dei costi contestati a sostegno della bontà del proprio assunto, sottolineando in particolare che negli anni 2011 e 2012 le spese pubblicitarie risultavano superiori ai costi per le provvigioni pagate dalla società ricorrente all’unico agente di commercio con mandato per tutto il territorio nazionale e per l’estero. Evidenziava comunque la infondatezza dei motivi sub B) e C) del ricorso poiché, ai fini della deducibilità, i componenti negativi di reddito devono comunque attenere all’attività di impresa (cosa che non si ha nel caso in cui difetti il requisito della inerenza); analogamente per la detrazione dell’IVA che può effettuarsi solo in relazione a spese effettuate nell’ambito dell’attività di impresa.

Il successivo 21.11.2017, poi, la società ricorrente depositava una memoria illustrativa con cui ribadiva le proprie argomentazioni richiamando i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di interpretazione dell’art. 90, comma 8 L. 289/2002.

3. All’esito dell’odierna udienza, infine, ascoltata l’esposizione del giudice relatore, le parti discutevano la causa riportandosi infine alle conclusioni scritte già rassegnate in atti.

4. Ciò chiarito, ritiene questa Commissione che il ricorso sia – in parte – fondato.

Condivisibili appaiono le argomentazioni esposte dalla società in relazione alla interpretazione della richiamata disposizione normativa di cui all’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002.

Va invero affermata, in via generale, la correttezza del comportamento del contribuente nel dedurre spese di sponsorizzazione sostenute nell’anno 2012 nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nell’avviso impugnato.

La questione è nota ed è stata più volte affrontata in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 5720 del 23 marzo 2016 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati; Ordinanza n. 8981 del 6 aprile 2017 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati; Ordinanza n. 14232 del 7 giugno 2017 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ove si è ormai consolidato l’orientamento per cui:

“in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori”; “le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, infatti, sono assistite da una ‘presunzione legale assoluta’ circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:

a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale”.

In tali decisioni la Corte ha superato il precedente indirizzo interpretativo che distingueva tra spese di rappresentanza (affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo) e spese di pubblicità o di propaganda (erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta). Aveva poi affermato la Corte che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti del disposto di cui all’art. 108 TUIR, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21977 del 28/10/2015). Secondo tale impostazione, quindi, laddove non era provato alcun nesso tra attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor le relative spese non potevano essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma dovevano ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti della norma sopra citata.

Il nuovo orientamento valorizza invece – in modo condivisibile – la lettera del citato art. 90, comma 8, L. n. 289/2002.

Se l’art. 108 TUIR (prima della soppressione operata con il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19) distingueva tra spese di pubblicità e di propaganda (interamente deducibili) e spese di rappresentanza (deducibili se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità) e se il legislatore ha espressamente indicato che «il corrispettivo in denaro o in natura in favore di associazioni sportive dilettantistiche … costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2 (oggi 108), del TUIR», appare chiaro come detto corrispettivo sia ex lege interamente deducibile a prescindere dai requisiti della inerenza e della congruità richiesti invece per le spese di rappresentanza.

È stato infatti apertamente indicato che, ove sussistano determinati requisiti, le somme spese devono essere ricondotte alla categoria “spese pubblicitarie” di cui al D.P.R. n. 917/1986 e non già a quella delle “spese di rappresentanza”.

Per le stesse, quindi, non può applicarsi il criterio distintivo, di origine giurisprudenziale, che richiedeva la prova per la società sponsor di una diretta aspettativa di ritorno commerciale.

Risulta così smentito l’assunto dell’Ufficio che ritiene che la presunzione assoluta introdotta dalla norma più volte menzionata si riferisca unicamente alla natura delle spese sostenute, e non già al requisito di inerenza delle stesse rispetto all’attività esercitata da parte di chi intende portarle in deduzione.

In considerazione delle suesposte argomentazioni, dunque, poiché nel caso di specie è stata dimostrata – e comunque non è stata contestata dall’Ufficio – la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, appare chiara l’infondatezza dell’impostazione seguita con l’atto impugnato.

Per quanto attiene alla dedotta illegittimità dell’avviso di accertamento per aver fatto erronea applicazione della normativa che consente la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a e 200.000, quindi, il ricorso deve essere accolto.

Considerato, poi, che non ha formato oggetto di impugnazione l’ulteriore rilievo mosso dall’Ufficio nell’avviso impugnato (riportato sub n. 2 di detto atto), non può evidentemente accogliersi la richiesta di annullamento in toto dell’atto, che deve quindi essere invalidato solo in parte.

Alla luce del parziale accoglimento del gravame va comunque disposta l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Commissione accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla contestata indebita deduzione delle spese di pubblicità/sponsorizzazione. Spese compensate.

Così deciso a Macerata, il 14 febbraio 2018.

Recenti sentenze/ordinanze della Corte Suprema di Cassazione

Sponsorizzazioni di compagini sportive dilettantistiche deducibili come spese di pubblicità ex lege. La cassazione detta le condizioni

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 5720 del 23 marzo 2016 – (Presidente: Stefano Bielli, Relatore: Ettore Cirillo) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sponsorizzazione a favore di associazione sportiva dilettantistica – Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità – Condizioni – Art. 90, comma 8, L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Le sponsorizzazioni deducibili come spese di pubblicità per presunzione solo se l’A.S.D. è iscritta al CONI

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI -Tributaria – Ordinanza n. 7202 del 21 marzo 2017 – (Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Napolitano Lucio) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Spese pubblicitarie per presunzione legale assoluta circa la loro natura – A favore di associazione sportiva dilettantistica – Prova – Iscrizione della società beneficiaria nell’apposito registro – Necessità – Prima dell’obbligatorietà di tale adempimento – Sussistenza – Art. 90, comma 8, L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Spesa per sponsorizzazione (nel limite di 200 mila euro) sempre deducibile se riferita a società sportiva dilettantistica. Non rileva l’eventuale “antieconomicità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI -Tributaria – Ordinanza n. 8981 del 6 aprile 2017– (Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Enrico Manzon) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Spese di sponsorizzazione nel limite di 200.000 euro – A favore di società sportive dilettantistiche – Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità – Deducibilità – Condizioni – Irrilevanza della affermata irragionevole sproporzione tra l’entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società sponsor – Fattispecie – Art. 90 comma 8, L. 27/12/2002, n. 289

Sponsorizzazioni dall’A.S.D deducibili come spese di pubblicità. Le istruzioni della Cassazione per decidere sulla questione dell’applicabilità dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI – Tributaria – Ordinanza n. 14232 del 7 giugno 2017 – (Presidente: Schirò Stefano, Relatore: Manzon Enrico) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sponsorizzazione a favore di associazione sportiva dilettantistica – Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità – Condizioni – Art. 90, comma 8, L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Primi 69 ISA 2018. Pubblicato il decreto Mef di approvazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018, Suppl. Ordinario n. 18, pubblicato il Decreto Mef 23 marzo 2018, recante: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche». Le 3000 pagine del decreto, approvano 69 ISA corredati dalle relative note tecniche metodologiche che descrivono l’applicazione del nuovo strumento. Nei prossimi provvedimenti, entro la fine dell’anno, saranno approvati i restanti ISA.

 

 

Stabilite le ulteriori cause di esclusione dell’applicazione degli indici

Oltre le cause di esclusione previste dal comma 6 del citato articolo 9-bis del D.L. 50/2017, (inizio o cessazione dell’attività, non normale svolgimento della stessa e ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito), il decreto del 23/03/2018, all’articolo 2 (Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale), definisce ulteriori cause di esclusione. In particolare, prevede che i 69 ISA approvati non si applichino nei confronti:

a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

b) dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;

d) degli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

e) delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

f) delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;

g) delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Dagli studi di settore agli ISA

Per effetto dell’art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2514) gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1047), si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Di conseguenza, come stabilito dal comma 18 del citato articolo 9-bis del D.L. 50/2017, «Le disposizioni normative e regolamentari relative all’elaborazione e all’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui si applicano gli indici»

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 marzo 2018, recante: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche». – (Omissis gli allegati) – Per il testo integrale del decreto si rimanda al sito della Gazzetta Ufficiale.




5 per mille per 49mila enti. Sul sito dell’Agenzia delle entrate gli elenchi degli ammessi e degli esclusi del 2016

Sono disponibili online gli elenchi per la destinazione del 5 per mille con i numeri relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Le liste degli ammessi e degli esclusi, insieme agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio, sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “5 per mille”. Ad accedere al 5 per mille 2016 sono stati quasi 49mila enti, tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, e 8.096 Comuni.

Il mondo del 5 per mille 2016 in cifre

Gli elenchi pubblicati sul sito delle Entrate sono suddivisi in base alle categorie ammesse: enti del volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche. In totale, la platea dei beneficiari è di 48.966 enti. In testa, il mondo del volontariato, con 40.742 enti; a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (7.698), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (418) e quelli che operano nel settore della sanità (108). Presenti anche i Comuni (in tutto 8.096) ai quali, per il 2016, sono destinati 15,2 milioni di euro.

Ricerca, prosegue l’impegno per trovare una cura

L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro occupa la prima posizione sia tra gli enti impegnati nella ricerca sanitaria sia tra quelli che operano nel settore della ricerca scientifica. Nel caso della ricerca sanitaria, sono oltre 374mila le scelte espresse, grazie alle quali il beneficio supera i 16,7 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica superano il milione i contribuenti che hanno optato per l’AIRC, cui vanno oltre 39,5 milioni di euro.

Volontariato, la parola ai contribuenti

Quasi 380mila delle scelte espresse nel 2016 per il mondo del volontariato sono andate a Emergency, che continua in testa alla classifica e si vede assegnare 13,5 milioni di euro. A seguire, Medici senza Frontiere, (scelta da quasi 279mila contribuenti) per un importo di oltre 11,4 milioni di euro. (Così, comunicato stampa Agenzia entrate del 13 aprile 2018)

 




Società a responsabilità limitata “agricola” nel consolidato nazionale: l’opzione per comportamento concludente e le modalità di determinazione del reddito d’impresa con criteri catastali

Comportamento concludente per la validità di un opzione, accesso al consolidato fiscale, fruizione del beneficio ACE, possibilità di scegliere di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e interessi passivi indeducibili degli esercizi precedenti. Sono questi i temi affrontati dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 28 del 11 aprile 2018, nel rispondere ad una serie di quesiti di una società agricola di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che ha optato per il regime c.d. “catastale”, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Opzioni. Il “comportamento concludente” può consistere nella scelta assunta in sede di versamento delle imposte

Di indubbia rilevanza, è il chiarimento, di portata generale, secondo cui comportamento concludente rilevante ai fini della validità di un opzione può consistere nel versamento delle imposte in applicazione del regime fiscale scelto. Secondo l’Agenzia, infatti, ferma restando la sanzionabilità dell’omessa comunicazione dell’opzione, il comportamento concludente posto in essere dal contribuente – consistente nel versamento delle imposte in applicazione del regime catastale e nella successiva consacrazione della scelta di tale regime nel Modello Redditi – consente il concretizzarsi della possibilità di determinare il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.

L’opzione per il regime “catastale” della consolidata non esclude dal regime della tassazione di gruppo

In mancanza di una norma che escluda espressamente la partecipazione al regime della tassazione di gruppo, le società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale, possono accedere, in qualità di consolidate, al regime della tassazione di gruppo. Ciò, naturalmente, puntualizza l’Agenzia delle entrate, a condizione che sussistano, sin dall’inizio del periodo d’imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni per l’accesso al regime della tassazione di gruppo.

Possibile rateizzare le plusvalenze realizzate nei periodi in cui si è optato per il c.d. regime “catastale”

La società agricole, che determinano “catastalmente” il reddito, possono scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e realizzate in costanza del regime catastale, sempreché ricorrano i requisiti normativamente richiesti. Questo perchè, l’articolo 5 del D.M. 213 del 2007 contiene un espresso riferimento all’intero articolo 86 del TUIR, (fra le quali sono comprese le plusvalenze rateizzabili di cui al citato comma 4)

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 11 aprile 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società a responsabilità limitata che riveste la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell’opzione per mezzo di comportamento concludente – Possibilità – Comportamenti rilevanti – Adempimenti di carattere fiscale – Versamenti delle imposte e relativa dichiarazione dei redditi – Irrilevanza di atti di carattere civilistico (nella specie calcolo delle imposte rappresentato nel bilancio) – Consolidato nazionale – Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo – Opzione per il regime “catastale” – Ammissibilità della possibilità di optare, in qualità di consolidata, per il regime della tassazione di gruppo insieme alla propria controllante – Fondamento – Utilizzo delle eccedenza ACE formata da una società idonea alla sua “produzione” – Limiti – Possibilità di scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, Tuir le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili realizzate in costanza del regime catastale – Fondamento – Inapplicabilità delle disposizioni in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili ex articolo 96, comma 4, Tuir – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM dell’Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del DPR 22/12/1986, n. 917 – DPR 10/11/1997, n. 442

Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola: le condizioni per l’opzione e le modalità di determinazione del reddito d’impresa applicando i criteri catastali

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50 E del 1° ottobre 2010, con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell’opzione e sua efficacia nella determinazione del reddito – Applicazione della disciplina delle società non operative – Possibilità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM dell’Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724

Si ricorda che le disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) hanno trovato attuazione con il regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 settembre 2007, n. 213 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2007, pag. 3421)




Firmato il decreto per il “Gruppo IVA”

 

 

È stato firmato dal Ministro il decreto “Gruppo IVA” (in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Con l’emanazione del decreto, si da attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio per l’anno finanziario 2017 (articolo 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), in attuazione dell’articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE.

 

Link a testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018 recante le disposizioni per l’attuazione delle norme sul Gruppo IVA




Precompilate 2018. Dal 16 Aprile i modelli consultabili sul sito delle Entrate

Dal prossimo 16 aprile i cittadini potranno visualizzare via web la propria dichiarazione e consultare l’elenco di tutte le informazioni che il Fisco ha utilizzato per consegnare un modello già compilato. A partire dal 2 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 10 maggio.

Il calendario della dichiarazione precompilata

 Dal prossimo 16 aprile il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. A partire da quel momento il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 2 maggio ma può essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre.

Le novità del 2018

Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno i contribuenti troveranno le spese per la frequenza agli asili nido e i relativi rimborsi e i dati relativi al bonus asili nido. Inoltre, entrano nella precompilata le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore e i relativi rimborsi.

Come ricevere le chiavi di accesso alla tua precompilata

Anche quest’anno è possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID), con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, i contribuenti hanno la possibilità di rivolgersi a un Caf o di delegare un professionista.

Tutte le informazioni utili

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all’invio, le novità di quest’anno, le date e le scadenze da ricordare, oltre alle risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 aprile 2018)

Ultimi documenti pubblicati

Il nuovo provvedimento per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 76047/2018, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

Spese sanitarie e veterinarie. Dal 16 aprile gli interessati potranno controllare la correttezza dei dati inseriti

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 76048/2018, recante: «Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2017»

La nuova modulistica 2018 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10793/2018: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

I modelli e le istruzioni, prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 19.02.2018, tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018, prot. n. 38556/2018.

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018 (3 MB) contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” – Allegato C al Provv. Prot. 38149/2018

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2018 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (Allegati omissis)

Link al testo del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) del 28 dicembre 2017, recante: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda anno 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018

Prassi su spese detraibili/deducibili

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 6 maggio 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Dichiarazione dei redditi per il 2015 – Modello 730/2016 e UNICO PF 2016 – Detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, per interventi di recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici – Utilizzo in dichiarazione del bonus IRPEF – Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti – Risposte ai quesiti – D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




Iper ammortamento. L’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa determina il momento dal quale si inizia a fruire del beneficio

L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità (cfr. comma 11, articolo 1, legge 232/2016 (legge di bilancio 2017 in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2445). Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione (v. la relazione illustrativa della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la circolare n. 4/E del 2017 e la relazione illustrativa della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha prorogato l’agevolazione). Il citato comma 11 non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.

Ciò posto, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione 27/E del 9 aprile 2018, considerato che la documentazione richiesta dal comma 11 riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), ha chiarito che nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti. In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Esemplificando, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, “nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente (v. la circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9)”.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 9 aprile 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IPER AMMORTAMENTO – Ulteriori chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232

Prassi recente sul cd. “Iper ammortamento”

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2017, n. 547750, con oggetto: IPER AMMORTAMENTO – Indicazioni per l’adempimento documentale previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione della maggiorazione delle quote di ammortamento)

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152 E del 15 dicembre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IPER AMMORTAMENTO – Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 24 ottobre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SUPER E IPER AMMORTAMENTO in caso di beni acquisiti in leasing – Ambito temporale delle maggiorazioni – Condizioni affinché si realizzino le ipotesi di ammissibilità delle maggiorazioni anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 – Esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017 – Applicazione della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) in caso di investimenti in leasing – Fattispecie – Compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing – Restituzione dell’acconto e stipula del contratto di leasing con versamento al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L 28/12/2015, n. 208 – Art. 1, commi 8 e 9, della L 11/12/2016, n. 232 – Art. 14, comma 1, lettere a) e b), del DL 20 giugno 2017, n. 91, conv., con mod., dalla L 03/08/2017, n. 123

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232




Identità digitale SPID. La chiave unica di accesso alla PA apre anche il cassetto fiscale

Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale da oggi è ancora più semplice grazie al Sistema pubblico di identità digitale. Tutti i servizi web del Fisco entrano a far parte del mondo Spid, la chiave unica di accesso alla Pubblica amministrazione. Col provvedimento firmato oggi dal direttore di Agenzia delle entrate (di seguito riportato), Ernesto Maria Ruffini, la chiave unica di accesso viene estesa, anche grazie al supporto del partner tecnologico Sogei, a tutti i servizi online offerti dall’Amministrazione finanziaria. L’accesso tramite le credenziali Spid si affianca alle attuali modalità di autenticazione previste per i 7,3 milioni utenti dei servizi telematici dell’Agenzia (di questi 6,7 milioni sono utenti Fisconline).

L’universo Spid

Il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) rappresenta il documento di identificazione online del cittadino. Attraverso un unico nome utente e un’unica password i cittadini possono utilizzare in modo semplice, veloce e sicuro i servizi erogati online da oltre 4mila Pubbliche Amministrazioni, connettendosi da computer. Un unico identificativo, quindi, per iscrivere i figli a scuola, prenotare una visita in ospedale, richiedere il Bonus Mamma, registrare un contratto di locazione, presentare la dichiarazione precompilata. E molto altro. Il sistema non consente la profilazione garantendo la protezione dei dati personali. Spid, nato nel marzo 2016, è stato scelto già da 2,3 milioni di persone, di cui il 61% donne e il 39% uomini.

Come ottenere le credenziali di accesso alla PA web

Per ottenere Spid basta aver compiuto 18 anni ed avere un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria con codice fiscale, un indirizzo e-mail valido e un numero di telefono. Bisogna registrarsi a scelta, sul sito di uno degli 8 gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa) e seguire i vari step per l’identificazione.

Tutte le modalità di registrazione e tutte le possibilità per poter ottenere Spid sono disponibili su http://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Il livello di sicurezza adottato (Spid Livello 2) corrisponde ad un’autenticazione forte a due fattori (password e PIN “dinamico”, ossia che cambia sempre ad ogni accesso), ed è lo stesso già implementato in fase di autenticazione ai servizi “Dichiarazione precompilata” e “Fatture e Corrispettivi”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018)

Il TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO N.75242 DEL 9 APRILE 2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 75242/2018, pubblicato il 09.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ai Servizi telematici dell’Agenzia

 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE:

 

1              Definizioni

 1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

  1. per “Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  2. per “Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;
  3. per “Sister” il servizio telematico per l’accesso alle banche dati catastale ed ipotecaria per persona fisica e persona giuridica ai sensi del decreto del direttore dell’Agenzia del Territorio del 4 maggio 2007;
  4. per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali;
  5. per Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), il Sistema Pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini ed imprese istituito con DPCM 24 ottobre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285) con il quale ne vengono definite le caratteristiche e stabiliti tempi e modalità di adozione;
  6. per “incaricati”, le persone fisiche designate ad utilizzare i servizi telematici in nome e per conto degli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati ai servizi Entratel, Fisconline o Sister e degli utenti persone fisiche abilitati ai servizi Entratel o Sister che ne ravvisino l’esigenza;
  7. per “livello 2”, il livello di sicurezza, corrispondente al Level of Assurance LoA3 dell’ISO/IEC. DIS 29115, specificato nel “Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (di cui all’articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014)”, emanato con determinazione AgID n.44/2015 e successivamente aggiornato con determinazione AgID n.189/2016.

2              Accesso ai servizi on line dell’Agenzia tramite identità digitale SPID

2.1 A partire dal 9 aprile 2018 l’area riservata, unitamente ai servizi telematici dell’Agenzia in essa disponibili, è accessibile dagli utenti persone fisiche anche tramite la propria identità digitale SPID – livello 2.

2.2 L’accesso all’area riservata da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene per il tramite degli incaricati; l’identità digitale di cui al punto precedente, in tal caso, si intende riferita a questi ultimi.

2.3 L’utilizzo dei servizi, che richiedono preliminarmente la presentazione di una dichiarazione di possesso di specifici requisiti ovvero l’adesione ad una convenzione che ne regola la fruizione, sarà consentito con l’autenticazione di cui al punto 2.1 solo agli utenti (direttamente o tramite i loro incaricati) che abbiano preventivamente ottenuto la specifica abilitazione (Entratel/Sister) secondo le procedure attualmente in essere e pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

2.4 Accedendo all’area riservata tramite l’identità digitale di cui al punto 2.1, gli utenti che non ne siano già in possesso, possono ottenere le credenziali Fisconline, da utilizzare per l’invio di file tramite specifici pacchetti software di tipo client rilasciati dall’Agenzia, fino a successivi adeguamenti.

2.5 Con apposite comunicazioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia saranno resi noti gli ulteriori servizi che saranno resi fruibili anche tramite l’identità

Motivazioni

L’Agenzia delle entrate ha avviato un programma di adeguamento dei propri sistemi per consentire l’accesso ai servizi tramite identità SPID in accordo con quanto previsto all’articolo 64, comma 2-quater del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) che prevede che “l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID”. Per garantire continuità nell’utilizzo dei servizi, tale modalità di accesso si va ad affiancare a quelle preesistenti, in modo da consentire un passaggio graduale all’utilizzo dell’identità digitale da parte degli utenti.

In analogia a quanto già realizzato per i servizi “Dichiarazione precompilata” e “Fatture e Corrispettivi” anche l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate sarà accessibile utilizzando un’identità SPID di livello 2.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. (Codice dell’Amministrazione Digitale)

DPCM 24 ottobre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285

Regolamento recante le regole tecniche dello SPID (di cui all’art 4, comma 2 del DPCM 24 ottobre 2014)

Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (di cui all’articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 




Spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA. Le regole per fruire della nuova detrazione IRPEF del 19% sugli strumenti didattici

 

Arrivano le istruzioni per usufruire dello sconto fiscale previsto per i ragazzi con Dsa (disturbo specifico dell’apprendimento) che acquistano strumenti didattici o sussidi tecnici e informatici utili a facilitare gli studi. Con il provvedimento del 6 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per usufruire dell’agevolazione introdotta dall’art. 1, commi da 665 a 667, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di Bilancio 2018), che si applica dal 1° gennaio 2018 alle spese sostenute fino al completamento delle scuole superiori. Rientrano nell’agevolazione gli acquisti di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, alla comunicazione verbale oppure utili ad assicurare ritmi graduali di acquisizione delle lingue straniere.

Chi sono i beneficiari

La detrazione del 19% dall’Irpef spetta ai soggetti, sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. L’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per i figli (e in generale i familiari per i quali è riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia).

Cosa fare per portare in detrazione le spese

Ai fini dell’agevolazione occorre che il beneficiario sia in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé, o per il proprio familiare, la diagnosi di DSA. Le spese, che vanno documentate con fattura o scontrino fiscale “parlante”, sono detraibili a condizione che il collegamento funzionale tra l’acquisto e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Quali sono gli acquisti detraibili

Sono compresi nell’agevolazione gli strumenti compensativi, ovvero gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o aiutano l’alunno con Dsa nella sua attività di apprendimento, come per esempio: la calcolatrice, che aiuta nelle operazioni di calcolo, la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori. Sono inoltre detraibili gli acquisti di sussidi tecnici e informatici come i computer necessari per la video scrittura, anche appositamente fabbricati, che facilitano la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018)

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 aprile 2018, prot. n. 75067/2018, recante: «Modalità attuative per la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», pubblicato il 04.06.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Acquisto intracomunitario di autovetture: nuovo decreto per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi dell’IVA

 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018, (link esterno al sito www.gazzettaufficiale.it) il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 marzo 2018, adottato dal Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, recante: «Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria». Il decreto in vigore il 5 aprile 2018, adegua le procedure di controllo telematico dei dati relativi ai veicoli introdotti in Italia ed oggetto di acquisto intracomunitario, al fine di contrastare e prevenire efficacemente anche i sopravvenuti fenomeni evasivi ed elusivi dell’IVA

Il termine per l’invio della comunicazione è stabilito in quindici giorni successivi all’effettuazione dell’acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

Il provvedimento è consultabile nella sezione Legislazione della banca dati www.pianetafiscale.it.




Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018 che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità IVA e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio.

Dopo un ampio confronto con le associazioni di categoria, il provvedimento attua le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) che prevedono una serie di limitazioni alla detraibilità dell’IVA e alla deducibilità delle spese relative all’acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.

Valide tutte le forme di pagamento ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità

Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

Ok per le carte carburanti e i buoni benzina

Per preservare l’operatività attuale, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. (cfr. circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota IVA). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

Partenza il 1° luglio prossimo

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, l’obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità diverse dal contante entra in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarda solo gli operatori IVA, al fine di poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018)

Di seguito il testo del provvedimento: 

Prot. n. 73203/2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018, pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. In applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini delle detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, (link al sito della Gazzetta Ufficiale) tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

2. I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Motivazioni

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha introdotto, tra l’altro, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (cfr. l’articolo 1, comma 923) relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.

Nel rispetto di tale previsione normativa, il presente provvedimento individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore.

Esse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E  del 9 novembre 2012).

Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nelle lettere a) e b) del presente provvedimento.

Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le forme di pagamento qualificato individuate nel presente provvedimento sono da considerarsi altresì idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

Riferimenti normativi

 a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a; art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, art. 1, comma 923.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 19-bis1, comma 1, lettera d).

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, art. 7, comma 6.

Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, che ha introdotto il regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale, art. 5.

Determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014 DIG, di approvazione ed emanazione del documento recante «Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi».

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 04/04/2018