Dilazione dei debiti contributivi ancora in “fase amministrativa” presso l’INPS e l’INAIL. In Gazzetta il Dm MinLavoro che disciplina la facoltà di richiedere una rateizzazione fino ad un massimo di 60 mesi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025 del decreto 24 ottobre 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si dà avvio al percorso di attuazione dell’articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. “Collegato lavoro”), che sarà completato con i provvedimenti attuativi di INPS e INAIL,  in materia di dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.

Il nuovo decreto ministeriale individua, infatti, i casi in cui INPS e INAIL possono autorizzare piani di rientro fino a 60 rate mensili per i debiti ancora non affidati agli agenti della riscossione.

Il cuore del decreto è l’articolo 1 (Pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge) che fissa la nuova architettura della “rateizzazione lunga”. INPS e INAIL potranno concedere il pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, «non affidati per il recupero agli agenti della riscossione», in presenza di una dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, fino a un massimo di 36 rate mensili per importi fino a 500.000 euro e fino a 60 rate mensili per debiti di importo pari o superiore a 500.001 euro. È inoltre prevista la possibilità di riconoscere una seconda dilazione anche in presenza di un piano già in corso, ampliando così gli spazi di gestione negoziata dell’esposizione contributiva. Naturalmente, in presenza di tutti i requisiti fissati dal decreto i citati Enti non potranno legittimamente negare la rateizzazione.

Il decreto, all’articolo 2 (Requisiti, criteri e modalità di accesso e di pagamento della dilazione) rinvia agli enti la definizione dei requisiti e dei criteri di accesso. Saranno i consigli di amministrazione di INPS e INAIL, con propri atti da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, a stabilire quali indici attestino la «la situazione di difficoltà economico-finanziaria», le condizioni per il mantenimento della dilazione e le regole operative di pagamento, nel rispetto del principio di contestualità della riscossione e della continuità negli adempimenti correnti. Tale difficoltà potrà, ad esempio, dipendere da cali di fatturato conseguente a perdita di commesse, indebitamento pregresso elevato e difficoltà di accesso al credito, da documentare tramite bilanci, estratti conto bancari e dichiarazioni fiscali.

 

 

 

Sul piano procedurale, il decreto si limita a fissare il quadro di principio. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso i portali INPS o INAIL. Inoltre, il provvedimento prevede che le domande presentate dal 12 gennaio 2025 in avanti possano essere oggetto, su istanza del debitore, di rideterminazione del numero di rate alla luce del nuovo quadro regolatorio, una volta adottati gli atti degli enti.

In particolare, il decreto all’articolo 3 (Decorrenza) dispone: «1. I requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, definiti negli atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL trovano applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti.

2. Le domande di rateazione presentate, a partire dal 12 gennaio 2025, ai sensi dell’art. 2, comma 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, potranno essere oggetto, su istanza del debitore presentata, entro il termine di cui al comma 1, tramite i servizi on-line all’INPS e all’INAIL, di rideterminazione del numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni fissate al comma 1 dell’art. 2 del presente decreto».

Nel complesso, il decreto 24 ottobre 2025 non riscrive la scelta di fondo del Collegato lavoro, ma la rende operativa, definendo con precisione i limiti oggettivi (36 o 60 rate, a seconda della soglia) e rafforzando il ruolo di INPS e INAIL nella valutazione delle situazioni di difficoltà e nella gestione dei piani di rientro.

 

Istruzioni operative

Dilazione dei debiti contributivi INPS/INAIL fino a 60 mesi (DM 24/10/2025)

 

Chi può chiedere la nuova dilazione

Soggetti con debiti per contributi, premi e accessori di legge verso INPS o INAIL.

Debiti devono essere ancora in fase amministrativa, cioè non affidati agli agenti della riscossione.

In pratica: datori di lavoro, aziende, studi professionali e lavoratori autonomi con esposizioni contributive INPS/INAIL non ancora passate all’Agente della riscossione.

 

Quali debiti sono dilazionabili e per quanto tempo

Il DM fissa due fasce di debito con due tetti distinti di durata:

Debiti fino a 500.000 euro
dilazionabili fino a un massimo di 36 rate mensili.

Debiti da 500.001 euro in su
dilazionabili fino a un massimo di 60 rate mensili.

È sempre richiesta una «dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria»

È inoltre possibile ottenere una seconda dilazione anche in presenza di un piano già in corso.

 

Requisito chiave: temporanea difficoltà economico-finanziaria

Condizione necessaria per accedere alla dilazione straordinaria è la presenza di una temporanea «situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria» .

La situazione dovrà risultare temporanea e coerente con un piano di rientro sostenibile.

 

Scadenze da monitorare

Atti INPS/INAIL

I consigli di amministrazione INPS e INAIL devono adottare i propri atti su requisiti, criteri e modalità della dilazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del DM in G.U.

 

Decorrenza delle nuove regole

Le regole fissate da questi atti si applicheranno alle domande di rateazione presentate a partire dal 30° giorno successivo all’adozione degli stessi.

 

Domande già presentate dal 12 gennaio 2025

Le domande di rateazione presentate dal 12 gennaio 2025 in poi ai sensi dell’art. 2, comma 11-bis, D.L. n. 338/1989 possono essere oggetto, su istanza del debitore, di rideterminazione del numero di rate concesse,

  • l’istanza andrà presentata tramite i servizi online di INPS/INAIL.
  • entro il termine previsto dall’art. 3, comma 1 DM (ossia entro il 30° giorno successivo all’adozione degli atti INPS/INAIL).

 

Valutare e motivare la “temporanea difficoltà”

  • analisi di flussi di cassa, fatturato, commesse, indebitamento;
  • motivazione chiara della non sostenibilità del pagamento immediato.

 

Link al testo del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2025, recante: «Dilazione del pagamento dei debiti contributivi». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 278 del 29 novembre 2025)




Anomalie nelle detrazione IVA: le lettere di compliance possono contenere degli errori. Non tengono conto di tutte le bollette doganali del 2022

Avviso all’Utenza dell’Agenzia dell’entrate

 

Nei giorni scorsi, precisamente il 24 e il 25 novembre, sono state inviate delle lettere di compliance con le quali è stata segnalata ai destinatari una possibile incoerenza tra l’ammontare dell’IVA portato in detrazione e quello risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali.

Alcuni contribuenti hanno segnalato che nelle lettere ricevute non sono state riportate tutte le bollette doganali del 2022 e che questa mancanza giustificherebbe l’incoerenza circa la detrazione dell’IVA. Nello scusarci del disguido, che stiamo prontamente verificando con il partner tecnologico Sogei, invitiamo i contribuenti interessati a segnalarci questa circostanza secondo i canali ordinari e cioè utilizzando il canale telematico Civis. Ricordiamo che le lettere di compliance hanno il solo fine di consentire un dialogo effettivo tra contribuenti e amministrazione finanziaria e facilitare la correzione di errori prima che vengano effettuati i controlli.

 

(Così, avviso del 26 novembre 2026, pubblicato nel sito dell’Agenzia dell’entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/)

 

 

 

 

 




Delega unica per l’utilizzo dei servizi on-line AdE- AdeR. Dal prossimo 8 dicembre cambiano le modalità con cui i contribuenti potranno delegare gli intermediari

A partire dall’8 dicembre 2025 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2025, prot. n. 321918/2025), i contribuenti potranno delegare, con un’unica operazione, gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La data di avvio della nuova procedura è stata resa nota con un congruo lasso di tempo per consentire agli intermediari di adeguare le proprie procedure e i propri sistemi informatici (Specifiche tecniche per la comunicazione dei dati relativi alla delega unica).

Le deleghe attivate prima dell’8 dicembre 2025, conservano la loro efficacia fino alla scadenza originaria ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027.

 

 

La delega potrà essere conferita al massimo a due intermediari e scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento.

Per attivare (o revocare) le deleghe agli intermediari sono previste modalità esclusivamente digitali: la comunicazione potrà essere fatta direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web, presente nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate; in alternativa, la delega potrà essere comunicata dall’intermediario delegato.

Per approfondimenti e dettagli consulta i Provvedimenti del 2 ottobre 2024, prot. n. 375356/2024 e del 20 maggio 2025, prot. n. 225394/2025.

Sarà possibile delegare tutti o alcuni dei servizi on-line tra quelli di seguito elencati:

a) la consultazione del Cassetto fiscale delegato;

b) uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:

  1. consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
  2. consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
  3. registrazione dell’indirizzo telematico;
  4. fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
  5. accreditamento e censimento dispositivi.

c) l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale

d) i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (ad esempio consultazione della posizione debitoria, istanza di rateizzazione, etc).

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2025, prot. n. 321918/2025, recante: «Disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024», pubblicato il 08.08.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2025, prot. n. 225394/2025, «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 recante la disciplina della “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”», pubblicato il 20.05.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




In Gazzetta e in vigore le nuove norme su aree idonee l’installazione di impianti agrivoltaici e Transizione 5.0

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» Il provvedimento urgente è vigore dal 22 novembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta.

 

Vedi anche: DDL e relazioni – Disegno di legge 1718

“Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili“

Relazione illustrativa e Relazione tecnica

 

 

 

Il decreto interviene su due fronti: (i) gestione del Piano Transizione 5.0 e (ii) accelerazione dell’installazione di impianti da FER, con novità rilevanti su aree idonee e agrivoltaico.

 

1) Piano Transizione 5.0 – Scadenze, controlli e divieto di cumulo

 

Comunicazioni ex art. 38, comma 10, primo periodo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro il 27 novembre 2025. Per le comunicazioni presentate dal 7 novembre alle ore 18:00 del 27 novembre 2025, se i dati sono incompleti/errati o la documentazione è incompleta/non leggibile, il GSE può chiedere integrazioni da effettuare entro il termine perentorio indicato e, comunque, non oltre il 6 dicembre 2025.

 

Sanzione procedurale sostanziale

 

«Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta».

Si evidenzia che non è sanabile la mancanza di elementi della certificazione di riduzione dei consumi energetici (DM 24 luglio 2024, art. 15, comma 1, lett. a)).

 

Divieto di cumulo

 

Si chiarisce che l’impresa non può presentare, per i medesimi beni, sia la domanda per il credito 5.0 (art. 38, D.L. n. 19/2024) sia quella per il credito beni strumentali nuovi (L. n.178/2020, art. 1, commi 1051 ss.).

Le imprese che alla data del 22 novembre 2025, hanno presentato entrambe le domande devono optare con modalità telematiche entro il 27 novembre 2025 per uno dei due crediti.

Se si opta per il 5.0 ma il beneficio non è riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta salva (verificati i requisiti) la possibilità di accedere al credito beni strumentali nei limiti delle risorse vigenti.

Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente.

 

Vigilanza e controlli GSE

 

Rafforzati i poteri: vigilanza sui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni i (nuovo comma 11-ter) e controlli tecnici su tutta la documentazione (nuovo comma 16), con annullamento della prenotazione e segnalazione all’AE per recupero del credito con interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Rinnovabili – aree idonee e agrivoltaico

 

Definizioni e principio chiave

 

Nel D.Lgs. n. 190/2024 è introdotta la definizione di impianto agrivoltaico: impianto FV che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali; è ammessa rotazione dei moduli in posizione elevata e l’uso di agricoltura digitale/di precisione.

Per effetto dell’art. 2, comma 2: «È comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.».

 

Link al testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025.

 

 




Pensioni, semplificato il ricongiungimento dei contributi dalle diverse gestioni separate

Da oggi è più semplice effettuare la ricongiunzione dei contributi di differenti gestioni separate per costruire la propria pensione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricongiungere i contributi:

  • verso la Gestione separata INPS da altre gestioni previdenziali;
  • dalla Gestione separata INPS verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.

 

 

Quindi è possibile ricongiungere i contributi anche quando è coinvolta la Gestione separata dell’INPS. In concreto, i periodi contributivi possono essere trasferiti sia verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali, sia dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascun ente.

In passato questa possibilità era stata esclusa perché la Gestione separata è nata fin dall’inizio interamente con il sistema contributivo, mentre altre gestioni erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo.

Con il progressivo completamento di questa transizione, non vi è più motivo di tenere la Gestione separata “isolata” dalle altre forme di ricongiunzione.

Per il libero professionista questo significa poter valorizzare meglio tutta la propria storia contributiva.

Chi ad esempio ha versato contributi sia alla propria Cassa professionale sia alla Gestione separata INPS può chiedere, nei limiti e secondo le regole previste, che tali periodi vengano riuniti, evitando che restino frammentati e poco utili ai fini della pensione.

La ricongiunzione si aggiunge così alle opzioni a disposizione del professionista a fianco della totalizzazione e del cumulo. (Così, comunicato stampa MinLavoro del 21 novembre 2025)




Scadenze Rottamazione-quater. Prossima rata entro il 30 novembre anche per i riammessi. Tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025

Il 30 novembre scade il termine per la prossima rata della Rottamazione-quater. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la decima rata e, nel caso dei riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025), la seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025.

 

 

Per effettuare il versamento è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Copia moduli di pagamento e servizio ContiTu

 

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la comunicazione delle somme dovute con i moduli di pagamento possono sempre ottenerne una copia direttamente nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (a cui si accede con Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, tramite Entratel) oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

Sul sito è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute.

 

Rottamazione-quater e riammissione

 

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Successivamente, la Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti. Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare, entro il 30 aprile 2025, domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 21 novembre 2025)

 

Per la nuova rottamazione (la quinquies), vedi:

 

La rottamazione-quinquies: prima lettura dell’art. 23 DdL Bilancio 2026
di Enrico Molteni

Il testo dell’articolo 23, rubricato: «Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione» del Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689)

 

 




Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025. Brevi sui provvedimenti approvati in tema di Fisco, incentivi alle imprese e Terzo settore

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 20 novembre 2025 ha licenziato una serie misure con impatto diretto su investimenti, transizione energetica e disciplina fiscale. Di seguito il quadro dei provvedimenti adottati.

 

Decreto-legge “Investimenti ed Energia da Fonti Rinnovabili”

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le norme introdotte intervengono in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0. al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, si apportano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Terzo settore, crisi d’impresa, Sport e IVA – Decreto legislativo (esame definitivo)

 

Su proposta del Ministro Giancarlo Giorgetti, il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della delega fiscale (legge 111/2023). Tra gli interventi più rilevanti figura la proroga al 2036 dell’entrata in vigore degli obblighi IVA relativi agli enti del Terzo settore. La proroga garantisce continuità gestionale agli enti del Terzo Settore non commerciali, preservando il regime agevolato e la non imposizione fino all’entrata in vigore piena delle nuove regole.

 

Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo contenente interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali.

Si tratta di un blocco normativo di natura prevalentemente correttiva e sistematica, destinato ad allineare la disciplina ai principi della delega fiscale.

 

Approvazione del “Codice degli incentivi”

 

In attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 160/2023, è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo recante il nuovo Codice degli incentivi.

Il decreto legislativo si fonda su tre pilastri – digitalizzazione, semplificazione e trasparenza – e disciplina in modo organico tutte le fasi delle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall’attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati.

Elemento centrale della riforma è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Mimit, a partire dalla piattaforma “Incentivi.gov.it” e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, che costituiranno il nucleo del nuovo “Sistema incentivi Italia”.

Il Codice introduce inoltre il bando-tipo, per uniformare i principali contenuti dei procedimenti, e istituisce il Tavolo permanente degli incentivi, quale sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni.

Il testo è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale con le amministrazioni centrali, la Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio di Stato e il Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. Il Codice entrerà in vigore il primo gennaio 2026.

Il Codice:

  • razionalizza il quadro degli incentivi statali,
  • introduce criteri uniformi di accesso, monitoraggio e valutazione,
  • mira a ridurre la frammentazione normativa,
  • supporta la trasparenza degli strumenti di sostegno alle imprese.

 

Inoltre, il decreto introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

 

 

 

 

 




Proroga al 2036 delle norme sull’IVA per il Terzo Settore. Le dichiarazioni del Sottosegretario Mantovano

La proroga al 2036 delle norme sull’IVA per il Terzo Settore, approvata oggi (giovedì 20 novembre 2025), dal Consiglio dei ministri, è un risultato positivo e concreto. Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati.

Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale.

Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Ancora qualche ultimo tassello e la “narrazione” della nuova L. n. 212/2000 è quasi pronta: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

L’abuso del diritto tra legge, prassi ministeriale e giurisprudenza
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Sopravvenienze attive – Esercizio di competenza

 

Sopravvenienze attive da sentenza: l’anno di tassazione è quello del deposito, non quello del passaggio in giudicato (a condizione che l’efficacia esecutiva della sentenza non sia sospesa)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 13361 del 20 maggio 2025: «IMPOSTA SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienze attive – Riconoscimento di credito (o disconoscimento di un debito preesistente) in sede giudiziale – Esercizio di competenza – Individuazione – Art. 109, D.P.R.  n. 917 del 1986 – Anno d’imposta di deposito della sentenza – Limiti – Rilevanza della sospensione dell’efficacia esecutiva (artt. 283 e 373 c.p.c.) ai fini del differimento della tassazione – Art. 88, comma 1, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Motivazione del provvedimento di riclassamento

 

Riclassamento per microzona: la Cassazione alza l’asticella sulla motivazione degli avvisi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17352 del 27 giugno 2025: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO CATASTALE – Riclassamento catastale per microzona – Revisione parziale del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 30/12/2004, n. 311 – Motivazione del provvedimento di riclassamento attributivo della classe e della rendita catastale – Microzone comunali “anomale” – Significativo scostamento del rapporto tra valori medi di mercato e valori medi catastali rispetto all’insieme delle microzone comunali – Natura perequativa e di massa della procedura – Distinzione rispetto alla revisione puntuale per mancato aggiornamento o palese incongruità ex art. 3, comma 58, L. n. 662/1996 e rispetto al riclassamento d’ufficio ex art. 1, comma 336, L. n. 311/2004 – Avviso di riclassamento catastale – Onere di motivazione “bifasica” – Necessità di giustificare sia il presupposto generale di incremento dei valori nella microzona sia la concreta ricaduta sul singolo immobile – Obbligo di tener conto, oltre al fattore posizionale, delle caratteristiche edilizie del fabbricato e della specifica unità immobiliare ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 23/03/1998, n. 138 – Insufficienza dei soli richiami allo scostamento medio della microzona o a formule generiche di rivalutazione del contesto – Nullità dell’avviso carente di indicazione degli elementi concreti della microzona e delle ragioni specifiche del nuovo classamento – Art. 1, comma 335, L. 30/12/2004, n. 311 – Artt. 2, 8 e 9, D.P.R. 23/03/1998, n. 138 – Art. 7, L. 27/07/2000, n. 212»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Errore che incide sull’obbligazione tributaria – Emendabilità in giudizio

 

Emendabilità, CU/770 contestabili, 730 integrabile e F24 rettificabile: tre Corti di giustizia e un’ordinanza della Cassazione che rafforzano la centralità del rapporto d’imposta

 

Emendabilità della dichiarazione e doppia imposizione: il contribuente può correggere in giudizio gli errori dichiarativi e ottenere il rimborso delle imposte versate due volte

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione I – Sentenza n. 1621 del 3 luglio 2025: «DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Principio di generale emendabilità – Integrativa ex art. 2 D.P.R. n. 322/1998 e istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973 – Tutela giurisdizionale più ampia – Opposizione alla maggiore pretesa anche solo in sede contenziosa • DICHIARAZIONI FISCALI -ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Controlli formali – Errore “dichiarativo” che determina doppia imposizione – Versamento in sede di controllo su somme già assoggettate a ritenuta – Somme ripetibili in giudizio – Restituzione dell’indebito»

 

Emendabilità del 730: il quadro RT non è autonomo. Correzioni ammesse anche in giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione XIX – Sentenza n. 1953 del 29 agosto 2025: «DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Imposte sui redditi – Modello 730 -Natura – Quadro RT non “dichiarazione autonoma” – Emendabilità/integrazione – Possibile recupero di plus/minusvalenze con integrativa o in giudizio – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Emendabilità in sede contenziosa – Opposizione alla maggiore pretesa per errori di fatto o di diritto – Indipendenza dalle decadenze amministrative – Art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione integrativa -Presupposto della tempestiva presentazione della dichiarazione originaria – Ammissibilità anche se incompleta o inesatta – Art. 2, comma 8, D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Integrativa per correzione di errori parziali – Valorizzazione della buona fede del contribuente – Principio di leale collaborazione – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Doppio canale di tutela: (i) dichiarazione integrativa; (ii) deduzione dell’errore direttamente in giudizio se incide sull’obbligazione tributaria – Opposizione giudiziale alla maggiore pretesa – Deducibilità sempre degli errori dichiarativi (fatto/diritto) – Il diritto alla giusta tassazione nasce dalla legge e non dalla dichiarazione • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Quadri omessi (RT/RW) – Integrazione ammessa se l’originaria è tempestiva – Non integra omessa dichiarazione • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Prevalenza della sostanza sulla forma – Minusvalenze 2015-2016 riportate al 2017 -Irrilevanza dell’uso non corretto del modello (730 e non Unico Pf) – Rigetto dell’appello dell’Ufficio»

 

Emendabilità in giudizio dei dati CU/770: il contribuente/sostituito può correggere gli errori e contestare le risultanze del sostituto per ottenere l’annullamento o la riduzione della cartella

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso – Sezione II – Sentenza n. 301 dell’8 agosto 2025: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Dichiarazioni fiscali – Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta – Principio di generale emendabilità – Correzione degli errori di fatto o di diritto anche in sede contenziosa – Sostituto e sostituito d’imposta – Certificazione Unica e modello 770 – Valore probatorio non vincolante nei confronti del sostituito – Possibilità per il contribuente di contestare e modificare in giudizio i dati indicati dal sostituto, anche in sede di opposizione alla cartella di pagamento – Sostituto e sostituito d’imposta – Certificazione unica (CU) e modello 770 – Valore probatorio – Facoltà del sostituito di contestare i dati in sede di opposizione alla cartella – Rilevanza probatoria del verbale di conciliazione da dove si desume l’importo percepito contribuente – Art. 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Riforma della disciplina di determinazione dei redditi di lavoro autonomo

 

Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 277 del 3 novembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 del principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-2024 – Art. 54, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Verifiche fiscali e principi Cedu

 

Le verifiche fiscali all’indomani della sentenza “Italgomme”: il nuovo articolo 12 dello Statuto del Contribuente

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 12 novembre 2025

 

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PEC degli amministratori: cosa cambia dopo il D.L. n. 159/2025 e la nota Unioncamere | Per le società di persone nessun nuovo adempimento

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, è intervenuto sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell’impresa come “domicilio digitale” dell’amministratore.

Ora con nota del 10 novembre, Unioncamere fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte. Con il citato documento interpretativo l’Unione Italiana delle Camere di Commercio evidenzia che l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese, a decorrere dal 31 ottobre 2025, non grava più indistintamente su tutti i componenti dell’organo amministrativo, ma si concentra solo su amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza di quest’ultimo – Presidente del Consiglio di amministrazione; si tratta quindi di un perimetro soggettivo circoscritto alle società di capitali, società consortili e cooperative, con esclusione degli amministratori di società di persone e di chi riveste cariche diverse (ad es. consiglieri o presidenti di comitati) . Unioncamere chiarisce, inoltre, che il domicilio digitale dell’amministratore deve essere univoco e non può coincidere con quello dell’impresa presso cui la carica è esercitata.

Sul piano operativo, per nuove nomine o conferme la PEC va indicata contestualmente al deposito della relativa pratica: in mancanza, l’ufficio sospende l’istanza fino all’integrazione con il domicilio digitale; per le cariche già in essere al 31 ottobre 2025, la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. L’obbligo di comunicazione è formalmente in capo all’impresa e si assolve per uno solo dei tre soggetti individuati dalla norma (A.U., A.D. o Presidente del CDA in assenza dell’A.D.).

 

 

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, il mancato adempimento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008 (conv. con mod. dalla L. n. 2/2009) ovvero della sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata, con forbice da 206 a 2.064 euro.

Sul fronte dei costi amministrativi, è prevista l’esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo quando si presenta la sola comunicazione del domicilio digitale per uno dei soggetti obbligati; restano invece dovuti diritti e bollo nelle pratiche di nuove nomine/rinnovi (secondo la disciplina dell’adempimento principale) e per le comunicazioni facoltative riferite ad altri soggetti con cariche societarie.

In chiusura, la nota richiama un’avvertenza: nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.

 

Società di persone: ci sono obblighi aggiuntivi?

 

Secondo la nota Unioncamere, non sussiste l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore per le società di persone (S.n.c., S.a.s., società semplice). La misura modificata dall’articolo 13 del D.L. n. 159/2025 riguarda infatti solo gli amministratori che, nelle società di capitali, società consortili e cooperative, ricoprono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza dell’A.D. – Presidente del CdA; gli amministratori di società di persone sono esclusi dall’obbligo.

Resta ferma, invece, la regola generale per cui il domicilio digitale dell’impresa (cioè la PEC della società come soggetto iscritto) deve essere iscritto e mantenuto attivo: la novità Unioncamere non incide su questo piano, ma si limita a chiarire che la PEC personale dell’amministratore va comunicata solo nei casi e per le cariche sopra elencate, non nelle società di persone.

In sintesi: per le società di persone nessun nuovo adempimento sulla PEC degli amministratori; rimane solo la corretta gestione del domicilio digitale dell’impresa già iscritto al Registro.

 

La novella introdotta:

 

Si riporta il testo dell’art. 13 del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ai commi 3 e 4 così dispone: «3. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;

b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.»

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l’articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

 

Link alla nota di Unioncamere sulle nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società

(Link esterno: https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2025-11/Comunicato_pec_amministratori_7112025_0.pdf)




Bonus elettrodomestici, pubblicato il decreto: domande al via dal 18 novembre alle 7:00

Online il Decreto direttoriale del 12 novembre 2025 che apre ufficialmente la fase per le istanze dei consumatori relative al contributo “Bonus elettrodomestici”.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 7:00 di martedì 18 novembre 2025.

I consumatori potranno presentare l’istanza di concessione del contributo elettrodomestici ed accedere alla Piattaforma informatica mediante l’app IO oppure tramite l’interfaccia applicativa resa disponibile attraverso il link: https://bonuselettrodomestici.it/utente.

 

Attenzione: il contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili. L’agevolazione sarà fruibile da ciascun nucleo familiare «rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie» (“Click day” di fatto).

 

 

Cos’è

 

Un voucher pensato per incentivare la sostituzione di un elettrodomestico con un modello ad alta efficienza energetica, favorendo sostenibilità e transizione energetica. Il contributo copre fino al 30% del prezzo di acquisto con tetti massimi di:

  • 100 euro per nucleo familiare;
  • 200 euro per nuclei con ISEE < 25.000 euro annui.

È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.

 

Requisiti principali

 

Un solo elettrodomestico agevolabile per famiglia anagrafica (beneficiario maggiorenne), tramite voucher da spendere presso il venditore.

Ammessi solo prodotti ad elevata efficienza di cui all’art. 3 del DM 3 settembre 2025 (es. lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni, piani cottura), distinti per categoria.

Obbligo di consegna al venditore di un elettrodomestico usato della stessa tipologia e di classe energetica inferiore, che sarà avviato a corretto smaltimento/riciclo.

 

Come presentare domanda (dal 18/11, ore 7:00)

 

  • Accedere con SPID/CIE all’app IO oppure al sito https://bonuselettrodomestici.it
  • Seguire la procedura guidata per la richiesta del voucher e scegliere il venditore aderente.
  • Utilizzare il voucher in fase di acquisto presso il punto vendita/portale aderente.

 

Contesto

 

La fase per i produttori e i venditori si è aperta a ottobre; con il decreto odierno arriva il via libera ai consumatori per la presentazione delle istanze.

 

Per maggiori informazioni (link al sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT)

 

Link al testo del Decreto direttoriale 12 novembre 2025 – Contributo elettrodomestici. Termini di apertura
Il decreto direttoriale 12 novembre 2025 indica i termini di apertura dei termini per le istanze, da parte degli utenti finali, relative al contributo (“bonus”) elettrodomestici.

Link al testo del Decreto direttoriale 22 ottobre 2025 – Bonus elettrodomestici. Modalità di richiesta, concessione ed erogazione – Allegato 1 – Linee guida – Allegato 2 – Informativa privacy

Contributo (“bonus“) elettrodomestici

FAQ – Risposte alle domande frequenti sul Bonus Elettrodomestici

 




Credito d’imposta ZES Unica 2025: le ultime risposte AE e perché tutto ruota al 15 novembre 2025

L’Agenzia delle Entrate, con due risposte  ad interpelli ha assestato due tasselli interpretativi chiave sul credito d’imposta ZES Unica proprio in vista della comunicazione integrativa (finestra 18 novembre – 2 dicembre 2025):

 

Quando si misura la “dimensione” d’impresa ai fini dell’intensità d’aiuto;

Come calcolare il limite del 50% sulla componente immobiliare nei progetti “misti”.

 

Il tutto con un punto fermo: gli investimenti vanno realizzati entro il 15 novembre 2025 per poter confermare il credito prenotato con la comunicazione “originaria” (invio 31 marzo – 30 maggio 2025).

 

Dimensione d’impresa: il fotogramma che conta è quello della comunicazione integrativa

 

Con la Risposta n. 168/2025, l’Agenzia chiarisce che la dimensione d’impresa) si verifica al momento dell’invio della comunicazione integrativa, a prescindere da quanto indicato nella comunicazione originaria. Tradotto: se nel frattempo, con l’approvazione del bilancio 2024, l’impresa “diventa grande”, si applicano le percentuali da grande nella fase integrativa.

 

Investimenti “misti”: immobili agevolabili solo entro il 50% dell’investimento complessivo

 

La Risposta n. 183/2025 ribadisce e dettaglia il principio: nei progetti che combinano beni mobili e immobili, la componente immobiliare agevolabile è massimo pari alla metà del valore complessivo agevolato (e, in concreto, non può superare la componente non-immobiliare). Nel limite rientrano anche i costi accessori capitalizzabili (es. notaio, ampliamenti). Se l’investimento è solo immobiliare, niente credito.

 

 

 

Finestra di spesa (ZES 2025). Gli investimenti agevolabili devono essere ultimati entro il 15 novembre 2025

 

Comunicazione integrativa: da martedì 18 novembre a martedì 2 dicembre 2025, attestando l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre degli investimenti indicati nella comunicazione originaria. La mancata attestazione comporta decadenza.

 

In particolare, in forza del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 3 del Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2024, pag. 855), l’investimento agevolabile deve essere effettuato, ai sensi dell’art. 109, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), entro il 15 novembre 2025. Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a prescindere dai principi contabili adottati.

A tal riguardo si ricorda che il richiamato comma 1 dell’articolo 109 del TUIR stabilisce, in linea generale, che le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia, laddove nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Il successivo comma 2 stabilisce che ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:

«2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:

a) (…) le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) (…) le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;».

 

Pertanto, il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato, secondo i criteri appena richiamati, oltre la data del 15 novembre 2025 non assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d’imposta.

A tal riguardo va ricordato che ai fini del riconoscimento del credito, la disciplina distingue gli investimenti immobiliari da quelli non immobiliari. Nello specifico, è stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto agevolabile, il valore della sua componente immobiliare non può essere superiore alla metà del valore complessivo del bonus richiesto. (Vedi supra).

In tale ipotesi, non rilevano agli effetti dell’ammissibilità al credito d’imposta del predetto costo neanche eventuali “ordini effettuati” e “acconti pagati” entro la predetta data del 15 novembre 2025, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso (a differenza di quanto espressamente previsto in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 2020).

 

Documentazione:

 

Credito ZES Unica 2025 e dimensione d’impresa: vale la data dell’integrativa (non della comunicazione originaria)

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 168 del 23 giungo 2025, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito d’imposta ZES Unica-Mezzogiorno e Credito “Transizione 5.0” – Requisito dimensionale dell’impresa: momento di individuazione ai fini della corretta misura del beneficio ZES Unica (verifica alla data di invio della comunicazione integrativa 2025, indipendentemente dalla comunicazione originaria) – Periodo agevolabile e adempimenti: investimenti da effettuare entro il 15 novembre 2025; comunicazioni “originaria” (31 marzo–30 maggio 2025) e “integrativa” (18 novembre-2 dicembre 2025) – Modelli approvati con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 (prot. n. 25972) – Cumulo con “Transizione 5.0” e profili del cd. divieto di doppio finanziamento (competenza MEF-RGS, circ. n. 33/2021) – Rinvio sul dimensionamento ai fini di “Transizione 5.0” a MIMIT/GSE  – Art. 16, del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L. 13/11/2023, n. 162, come modificato dal comma 485 dell’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 – D.M. 17/05/2024

 

Credito d’imposta ZES Unica: immobili agevolabili solo entro il 50% dell’investimento complessivo

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 183 dell’8 luglio 2025: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito di imposta ZES Unica-Mezzogiorno – Spese agevolabili – Investimento immobiliare – Chiarimenti su investimenti “misti” e limiti alla componente immobiliare – Limiti alla componente agevolata riferita all’acquisto di beni immobili strumentali (cd. componente immobiliare) – Rispetto a quella relativa all’acquisizione degli altri asset strumentali agevolati “non immobiliari” – Calcolo limite del 50% – Determinazione del valore della sua componente immobiliare (inclusi i costi accessori capitalizzabili), agevolata, che non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato – Criterio – Art. 16, del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L. 13/11/2023, n. 162, come modificato dal comma 485 dell’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 3, comma 5, del D.M. 17/05/2024»

 

Ultimo aggiornamento: marzo 2025

AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

 

Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2025

AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

 

Vedi anche:

 

Speciale – Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)

 

Credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica. La proroga per il 2025 e i nuovi modelli di comunicazione

Comunicazioni ZES Unica: tutti i modelli 2025 e le modalità di utilizzo del credito e dei controlli antimafia

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025: «Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica»

 

 

 




Transizione 5.0: Domande fino al 31 dicembre. Nuovo Piano operativo dal 1° gennaio, in piena continuità con l’attuale misura

Prosegue la presentazione dei progetti relativi a Transizione 5.0. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, nel fine settimana e nella giornata di ieri, risultano caricati sulla piattaforma GSE ulteriori 742 progetti, per un valore complessivo di 231.084.152,50 euro. Tali progetti si aggiungono ai 12.461 già conteggiati allo scorso 7 novembre, prima dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse, per un ammontare complessivo di circa 2,9 miliardi di euro.

Per questi nuovi progetti, come già precisato dal Mimit nel comunicato stampa dello scorso 7 novembre, il Governo sta operando per reperire le risorse aggiuntive necessarie al soddisfacimento delle domande.

La presentazione dei progetti proseguirà fino al 31 dicembre e le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Dal 1° gennaio sarà invece operativo il nuovo Piano Transizione 5.0, in piena continuità operativa con l’attuale misura.

 

 

Il Mimit segnala infine che, dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse di Transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione delle imprese, si è registrata una forte accelerazione nella presentazione dei progetti relativi a Industria 4.0, con la prospettiva di un prossimo esaurimento anche delle risorse destinate a tale misura.

Transizione 4.0, pubblicato il contatore delle risorse residue

Su indicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il GSE procederà a pubblicare il contatore delle risorse residue disponibili per il Piano Transizione 4.0.

Il contatore sarà consultabile al seguente link e verrà aggiornato quotidianamente in base alle comunicazioni pervenute.

 

Fonte sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – https://www.mimit.gov.it 

 




Spese sanitarie e Sistema TS: pubblicato in Gazzetta il D.M. Mef per la cadenza di invio annuale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025 il D.M. Mef 29 ottobre 2025 che modifica il D.M. 19 ottobre 2020 sulla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS) e sostituisce il relativo Allegato B – Disciplinare tecnico.

 

 

Cosa cambia: 

 

La scadenza dell’invio diventa annuale

 

A decorrere dai dati 2025, i soggetti tenuti all’invio trasmettono al Sistema TS entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

 

Controlli formali (art. 36-ter D.P.R. n. 600/73)

 

Per le sole dichiarazioni selezionate centralmente dall’Agenzia delle Entrate, il Sistema TS rende consultabili ai dipendenti AE autorizzati i dati di dettaglio delle spese sanitarie/veterinarie quando il contribuente (o sostituto/intermediario) ha effettuato integrazioni o rettifiche in compilazione semplificata. Restano esclusi i dati per cui è stata esercitata opposizione.

 

 

Nuovo disciplinare tecnico

 

 

Il decreto ridefinisce modalità di accesso, tracciamento (log conservati per 5 anni), sicurezza e canali di cooperazione applicativa.

 

Per approfondire:

Link testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025, recante: «Modifiche al decreto 19 ottobre 2020 e al relativo disciplinare tecnico allegato B, in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025 




IMU 2026: dal 12 novembre attiva “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale. Pubblicati il decreto 6 novembre 2025 e le Linee guida aggiornate

Il Mef comunica ai Comuni dell’apertura, a decorrere dal 12 novembre 2025, dell’applicazione informatica “Gestione IMU” per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU per l’anno d’imposta 2026. Contestualmente on-line il decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze e le Linee guida aggiornate.

 

 

 

Di seguito in testo del comunicato:

 

Link ai documenti:

Decreto Vice Ministro del 6 novembre 2025 e Allegato A

Il decreto del 6 novembre 2025 approva l’Allegato A (che sostituisce quello del 6 settembre 2024) aggiornando e integrando le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre differenziazioni delle aliquote all’interno delle fattispecie già individuate dal decreto 7 luglio 2023; le nuove condizioni si applicano dal 2026.  Resta esclusa la possibilità di differenziare le aliquote per abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU

Le Linee guida illustrano l’uso dell’applicazione “Gestione IMU” per redigere la delibera con il Prospetto, che forma parte integrante della delibera stessa.

 

Comunicato Mef del 10 novembre 2025

 

Apertura ai comuni dell’applicazione informatica per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU per l’anno d’imposta 2026. Pubblicazione del decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze e delle linee guida aggiornate.

 

In considerazione delle esigenze emerse nel corso del primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, vale a dire l’anno d’imposta 2025, è stato adottato il decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – integrativo del decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze avente ad oggetto ”Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160” – con il quale è stato riapprovato l’Allegato A.

In particolare, tale Allegato A, che sostituisce il precedente, modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 6 settembre 2024.

L’applicazione informatica attraverso la quale elaborare e trasmettere il Prospetto per l’anno d’imposta 2026 sarà resa disponibile ai comuni, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, a decorrere dal giorno 12 novembre 2025.

Sono, altresì, pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 novembre 2025.

Si evidenzia che, in virtù dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge del Prospetto, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente. Si ricorda, infine, che con riferimento ai comuni che, per l’anno d’imposta 2025, non hanno approvato e pubblicato un Prospetto secondo le modalità previste dalla legge, continueranno ad applicarsi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, le aliquote di base sino a quando non approvino e pubblichino un primo Prospetto secondo dette modalità.




Mimit: esaurite le risorse Transizione 5.0 | Nuove prenotazioni ancora possibili fino al 31 dicembre: verranno gestite in ordine cronologico in caso di disponibilità di nuove risorse

Con decreto direttoriale pubblicato sul proprio portale in data 7 novembre 2025, il Mimit ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0.

Le risorse REPowerEU destinate alla misura, anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano infatti interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.

Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta.

 

Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

In caso di nuova disponibilità finanziaria – derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse – il gestore della piattaforma informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

Link al testo del Decreto del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2025 – “Transizione 5.0. Esaurimento risorse” 




Aiuti “de minimis” alle imprese. L’Inps aggiornati i moduli | Le indicazioni sui Regolamenti UE e sui nuovi massimali di aiuto alle imprese

Con il messaggio 6 novembre 2025, n. 3339, l’Inps fornisce le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “de minimis“), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili.

 

Di seguito i massimali:

 

Norma de minimis: dispensa dalla notifica degli aiuti di Stato di modesto importo (dal 2024)

Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale): 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024);

Il massimale di aiuto previsto è di 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa (o per impresa unica), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente. Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE.

Quanto all’ambito di applicazione, il nuovo regolamento opera in tutti i settori, tranne specifiche eccezioni, tra le quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura è incluso nell’ambito di applicazione del regolamento, a meno che l’importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che – in caso di trasformazione dei prodotti agricoli – l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. (Cfr. art. 1 del nuovo Regolamento).

 

Aiuti de minimis per servizi di interesse economico generale (dal 2024)

Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG): 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024);

 

Regolamento per settore della pesca e acquacoltura

Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023); (link Consolidated text)

 

Aiuti de minimis all’agricoltura

Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).

 

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di 300.000 euro.

L’aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola “impresa unica“.

 

Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:

  • moduli telematici: per le agevolazioni gestite online, i moduli sul Portale delle Agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
  • moduli cartacei: per le agevolazioni che non hanno un modulo online (es. alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale (modulo SC105).

 

 

Si ricorda che il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, successivamente abrogato e rifuso nel Regolamento (UE) n. 2015/1588, ha consentito alla Commissione di adottare i regolamenti “de minimis”, con i quali la Commissione decide che taluni aiuti ivi indicati non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, par. 1, TFUE e li dispensa quindi dalla procedura di notifica ex ante, a condizione che tali aiuti, in un determinato arco di tempo, non superino un importo prestabilito per singola impresa.

I regolamenti “de minimis” vigenti sono il:

  • Regolamento 2831/2023/UE del 13 dicembre 2023, della Commissione, applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione primaria di prodotti agricoli della pesca e dell’acquacoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste;
  • Regolamento(UE) 1408/2013, della Commissione, per le imprese del settore agricolo, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;
  • Regolamento (UE) 717/2014, della Commissione, per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;
  • Regolamento (UE) 2832/2023 del 13 dicembre 2023, della Commissione, per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) in qualsiasi settore, con talune eccezioni (tra le quali quello della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura)

 

Link al testo del Messaggio Inps del 6 novembre 2025, n. 3339, con oggetto: AIUTI DI STATO – Di piccola entità (il regime “de minimis”) – Nuovi Regolamenti (UE) “de minimis” che innalzano i massimali di aiuto concedibili – Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime – Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2025

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Gli approfondimenti

 

La rottamazione-quinquies: prima lettura dell’art. 23 DdL Bilancio 2026
di Enrico Molteni

Il testo dell’articolo 23, rubricato: «Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione» del Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689)

 

La nuova L. n. 212 del 2000 è un autentico capolavoro di inestimabile ed infungibile valore culturale: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Principio del contraddittorio – Schema d’atto

 

L’obbligo dello schema d’atto tradotto in giurisprudenza

 

Schema d’atto obbligatorio e supporto tecnico MiSE nei recuperi R&S: fuori dall’eccezione del 6-bis i crediti non “oggettivamente inesistenti”

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Gorizia – Sezione II – Sentenza n. 26 dell’11 marzo 2025: «ATTO DI RECUPERO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva notificati dopo il 30 aprile 2024 – Interpretazione autentica ex art. 7-bis, D.L. 29/03/2024, n. 39 – Qualificazione del caso concreto come credito “inesistente” – Esclusione – Ragioni – Le contestazioni si fondano su interpretazioni delle disposizioni o valutazioni tecnico-contabili – Conseguenze – Applicabilità dell’obbligo di schema d’atto – Omissione -Conseguenze – Annullabilità dell’atto – Riflessi sui termini di accertamento – Raddoppio escluso se manca l’oggettiva inesistenza – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 7-bis, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 • AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo (crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo maturati nel 2015 e nel 2016) – Disconoscimento, da parte dell’Ufficio, del credito d’imposta da ricerca e sviluppo di cui al D.L. n. 145 del 2013 – “Manuale di Frascati” – Non applicabile “ante 2020” – Attività ammissibili anche se di “miglioramento”, purché non “ordinarie o periodiche” (art. 3, commi 4 e 5, D.L. n. 145/2013) – Valutazioni tecnico-scientifiche – Necessità di un adeguato supporto tecnico (parere MiSE, oggi MIMIT, ex art. 8, comma 2, D.M. 27/05/2015) in presenza di questioni complesse – Difetto di istruttoria e motivazione dell’Ufficio – Illegittimità dell’atto»

 

Nuovo contraddittorio preventivo. Solo se l’invito ex D.Lgs. n. 218/97, è stato notificato (non solo emesso) prima del 30 aprile 2024 l’obbligo dello schema di atto non si applica

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa – Sezione III – Sentenza n. 1326 del 24 giugno 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva – Avviso di accertamento fondato su processo verbale di constatazione (PVC) a cui ha fatto seguito ex D.Lgs. 218/97 un invito al contraddittorio per l’attivazione del procedimento con adesione spedito il 29.04.2024, è notificato (però) il 02.05.2024 – Applicabilità del nuovo principio del contraddittorio ex art. 6-bis della L. 212/2000 ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67, secondo cui le nuove disposizioni non si applicano agli atti preceduti da un invito ai sensi del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, emesso prima del 30.04.2024 – Ragioni – L’invito al contraddittorio va classificato come atto “recettizio” – Indispensabilità dell’espletamento di una fase preliminare, pre-accertativa ovvero pre-decisionale, mediante l’emissione, da parte dell’ente impositore, dello schema d’atto – Affermazione – Omissione – Conseguenze – Annullabilità dell’atto -Equipollenza invito/schema d’atto – Esclusione – Prova di resistenza – Necessità – Esclusione – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Obbligo di motivazione “rafforzata” in caso di presentazione di osservazioni da parte del contribuente a seguito della comunicazione dello schema d’atto ex art. 6-bis L. n. 212/2000

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Foggia – Sezione I – Sentenza n. 1484 del 30 giugno 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva – Schema d’atto ex art. 6-bis L. 212/2000 – Avviso notificato il 04.10.2024 – Presentazione di osservazioni da parte del contribuente – Obbligo di motivazione “rafforzata” dell’atto impositivi impugnabile con specifico riferimento alle osservazioni del contribuente – Sussistenza – Omissione – Conseguenze – Annullabilità dell’atto – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Motivazione rafforzata da 6-bis: sul diritto bastano le ragioni essenziali; i fatti prevalgono ex art. 7, comma 1-bis dello Statuto

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Padova – Sezione I – Sentenza n. 402 del 31 luglio 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva notificati dopo il 30.04.2024 – Art. 6-bis L. n. 212/2000 – Schema d’atto e controdeduzioni – Obbligo di motivazione “rafforzata” dell’atto impositivo finale – Osservazioni del contribuente limitate a profili giuridici – Confutazione da parte dell’Ufficio – Sufficienza dell’indicazione delle ragioni giuridiche essenziali (anche per relationem a principi e precedenti) – Confutazione analitica – Non necessità – Condizioni – Diversamente, la motivazione “rafforzata” deve prioritariamente presidiare i fatti posti a base della pretesa – La motivazione deve confrontarsi specificamente con essi, anche alla luce del nuovo art. 7, comma 1-bis, L n. 212/2000, che cristallizza fatti e mezzi di prova e ne impedisce modifiche postume – Legittimità dell’avviso – Art. 7, comma 1-bis, L 27/07/2000, n. 212 – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Schema d’atto. L’obbligo si estende anche ai tributi locali, inclusa la TARI, ogni qualvolta l’atto impositivo non presenti natura automatizzata o di pronta liquidazione

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti – Sezione I – Sentenza n. 393 dell’11 agosto 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – TRIBUTI LOCALI – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva – Atti impositivi emessi dopo il 30 aprile 2024 – Applicabilità – Art. 6-bis della L. 27/07/2000, n. 212 – Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo ex art. 6-bis, dello Statuto del contribuente – Avviso di accertamento relativo alla TARI concernente l’anno d’imposta 2019 – Natura automatizzata e di pronta liquidazione e, come tale, non soggetto a contraddittorio obbligatorio – Esclusione – Avviso di accertamento con cui è stato determinato l’an debeatur dell’imposizione – Avviso di accertamento non preceduto dallo schema d’atto dall’art. 6-bis L n. 212/2000 – Indispensabilità dell’espletamento di una fase preliminare, pre-accertativa ovvero pre-decisionale, mediante l’emissione, da parte dell’ente impositore, dello schema d’atto – Omissione – Conseguenze – Illegittimità dell’atto gravato – Prova di resistenza – Necessità – Esclusione»

 

 

Prassi

 

 

Principio del contraddittorio

 

 

Il contraddittorio anticipato nell’accertamento tributario

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 ottobre 2025

 

 

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D.L. n. 159/2025 (“Decreto Sicurezza-lavoro”): cosa cambia per il domicilio digitale degli amministratori

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, interviene sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell’impresa come “domicilio digitale” dell’amministratore.

La nuova disciplina recepisce di fatto l’indirizzo già anticipato dalla nota MIMIT prot. n. 43836 del 12 marzo 2025.

In particolare, l’articolo 13 del decreto-legge, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria – attraverso modifiche all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 –  dispone che l’obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell’impresa, come previsto finora, ma sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese si prevede che esse comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.

Viene altresì specificato che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell’impresa (comma 3). In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si dispone che l’ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (comma 4).

 

Si riporta il testo dell’art. 13 del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ai commi 3 e 4 così dispone: «3. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;

b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.»

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l’articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

 

 

 

 

 




Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c’è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi.

Secondo i tecnici di via Giorgione, i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRPEF. Diversamente, se il contributo in conto impianti è stato percepito dal professionista in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale e se, nelle more della percezione di tali contributi, il professionista ha anche dedotto le quote di ammortamento calcolate, sul costo di acquisto del bene strumentale, sarà necessario rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta in cui sono percepiti i contributi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei predetti contributi.

Ad esempio se il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all’acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, si dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 277 del 3 novembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-­2024 – Riduzione del valore residuo delle attrezzature per la parte residua del contributo, con conseguente calcolo di minori quote di ammortamento per gli anni residui – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192