SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Gli approfondimenti

 

Il riporto delle perdite fiscali nella scissione societaria
di Marco Orlandi

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Esclusioni dal computo della base imponibile IVA

 

Cessioni di beni a titolo di sconto escluse dalla base imponibile IVA e obiettivi specifici di fatturato: ribadita la centralità del collegamento contrattuale originario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 25 dell’11 febbraio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessioni a titolo di sconto o di abbuono di prodotti escluse dalla base imponibile IVA – Cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di obiettivi di fatturato – Applicazione dell’art. 15, n. 2 del D.P.R. n. 633/72 – Condizioni – Che le cessioni siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettano beni soggetti ad una aliquota più elevata – IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Deducibilità dei costi correlati – Inerenza e esclusione dalle spese di rappresentanza – Accantonamenti non deducibili – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile IRAP – Il principio di inerenza rileva in sede civilistica e si presume rispettato se i costi sono deducibili ai fini IRES, nei limiti indicati dalla prassi (cfr. Circ. nn. 36/E e 39/E del 2009) – Art. 15, n. 2, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Concetto di «bene ammortizzabile» nel contesto giuridico dell’IVA

 

Ristrutturazione o manutenzione su beni di proprietà di terzi: l’IVA è rimborsabile (oltre che detraibile), a condizione che vi sia strumentalità rispetto all’attività d’impresa o professionale svolta dal soggetto che effettua la spesa

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 26 marzo 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Operazioni concernenti beni non di proprietà del soggetto passivo – Rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile – Realizzazione di opere su beni di terzi – Lavori di ristrutturazione di fabbricati ed impianti – Acquisto o importazione di beni ammortizzabili – Concetto di «bene ammortizzabile» nel contesto giuridico dell’IVA – Presupposti per il riconoscimento del diritto alla detrazione e del diritto al rimborso IVA – Principio di equivalenza e di effettività – Alternatività tra il diritto alla detrazione e il diritto al rimborso IVA – Affermazione – Ammissibilità del rimborso del credito IVA ai sensi dell’art. 30, comma secondo, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 in relazione a lavori di ristrutturazione di fabbricati e impianti esistenti di terzi – Condizioni – Strumentalità degli immobili all’attività d’impresa o professionale – Nozione – Artt. 19, 19-bis e 30, terzo comma (ora secondo a seguito dell’abrogazione del primo comma), lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 183, Direttiva 2006/112/CEE, c.d. direttiva IVA rifusa – Rettifica di precedenti istruzioni (Risoluzione 27/12/2005, n. 179)»

 

Imposta sulle successioni e donazioni

 

Razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2025

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025: «IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI -Modifiche alle disposizioni concernenti ex art. 1 del D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Art. 7 della L 04/07/2024, n. 104 -Art. 4 del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – Principali novità – Introduzione del principio di autoliquidazione – Modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie – Modifiche relative alle sanzioni – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (c.d. TUS)»

 

IRPEF e tassazione dei redditi di lavoro dipendente

 

Aliquote, trattamento integrativo, agevolazioni e fringe benefit per i lavoratori dipendenti. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate su Legge di Bilancio 2025 e D.Lgs. IRPEF

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 16 maggio 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Novità fiscali contenute nella L 30/12/2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) e modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito – Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato – Trattamento integrativo – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Altre misure concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente – Criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti – Premi di produttività – Misure fiscali per il welfare aziendale – Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere – Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande – Modifiche agli artt. 10, 11, 12, 13 e 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Riordino delle detrazioni. L’Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Tetto più alto per spese scolastiche e per cani guida

L’Agenzia delle entrate ha diffuso la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 29 maggio 2025 che contiene chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. In particolare, come previsto nel nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità. Il documento contiene inoltre indicazioni sul nuovo tetto di spesa, innalzato a mille euro, su cui applicare lo sconto fiscale per le spese scolastiche e sulla detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida.

 

Riordino delle detrazioni

 

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: reddito complessivo del contribuente e numero di figli fiscalmente a carico. La norma prevede quindi una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata. Con riferimento a questa platea di soggetti, la circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.

 

Le altre novità

 

Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Fino al 2024 il tetto di spesa su cui applicare la detrazione era pari a 800 euro. Sale, inoltre, da 1.000 a 1.100 euro l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 29 maggio 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 29 maggio 2025, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Novità in tema di detrazioni – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Novità in tema di detrazioni – Detrazioni dall’imposta sul reddito – Riordino delle detrazioni – Limiti per la fruizione parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare – Art. 1, comma 10, L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 12 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 16-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica – Art. 1, comma 13, L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida – Art. 1, comma 229, L. 30/12/2024, n. 207

 

 




I Commercialisti chiedono la proroga dei termini per (nuovo) blocco dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

Il Consiglio nazionale della categoria:

“Dalle 9:30 di oggi (28 maggio 2025) gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito”

“Prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza alla fine del mese corrente a causa del nuovo blocco informatico dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi a partire dalle ore 9:30 circa di oggi”.

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio in una lettera inviata al Direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.

“Dopo il blocco dell’operatività dei servizi telematici dell’Agenzia dello scorso 16 maggio – afferma de Nuccio – siamo costretti a richiamare di nuovo l’attenzione del Direttore Carbone per chiedere un maggior termine per l’effettuazione degli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono alla luce di quanto disposto dall’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770. Il blocco sta causando notevoli disagi agli utenti. In particolare, molti dei nostri iscritti ci segnalano che l’inacessibilità ai servizi telematici dell’Agenzia compromette l’invio della comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta ZES Unica e del credito d’imposta ZES agricoltura per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 in scadenza il prossimo 30 maggio”.

Salvatore Regalbuto, Tesoriere nazionale con delega alla fiscalità, spiega che,

“oltre alle comunicazioni ZES, numerosi sono gli adempimenti in scadenza per la fine del corrente mese, tra cui l’invio delle liquidazioni IVA periodiche del primo trimestre 2025. Per tali ragioni, il maggior termine dovrebbe riguardare, in ogni caso, anche gli adempimenti in scadenza entro la fine del corrente mese di maggio, ancorché l’operatività dei servizi telematici dovesse essere ripristinata prima. Ciò al fine di garantire, comunque, ai contribuenti e ai professionisti che li assistono un congruo termine per l’effettuazione dei predetti adempimenti”

(Così, comunicato Stampa Cndcec del 28 maggio 2025)

 




Digitale: prorogata al 30 giugno la scadenza del bando Pid-Next, ora aperto anche alle ditte individuali

Più di 1.200 le imprese che hanno già aderito

È stata prorogata alle 16:00 del 30 giugno la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature al bando PID-NEXT, l’iniziativa nazionale diretta ad accompagnare le micro, piccole e medie imprese nei percorsi di transizione digitale. Il progetto è promosso da Unioncamere con il supporto di Dintec e finanziato con risorse PNRR e sostenuto da fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEU,

La proroga si rende necessaria alla luce dell’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, ora estesa – a seguito del Decreto Ministeriale 19 marzo 2025 – anche alle ditte individuali, comprese quelle artigiane e agricole. Un’importante novità che consente a una fascia ancora più ampia del tessuto imprenditoriale italiano di accedere ai servizi messi a disposizione dalla rete dei PID – Punto Impresa Digitale – delle Camere di commercio d’Italia.

Ad oggi, sono oltre 1200 le imprese che hanno già aderito al bando PID-NEXT e che stanno avviando percorsi di assessment digitale e accompagnamento personalizzato, in collaborazione con esperti del Polo d’Innovazione del Sistema camerale.

Il progetto offre servizi ad alto valore aggiunto:

  • una diagnosi digitale personalizzata presso l’impresa;
  • orientamento verso soluzioni tecnologiche avanzate;
  • supporto nella ricerca di finanziamenti per progetti di innovazione e digitalizzazione.

Le imprese, quindi, hanno ancora tempo per cogliere questa opportunità per rafforzare la propria competitività in chiave digitale.
(Così, comunicato stampa Unioncamere del 27 maggio 2025)

Tutte le informazioni e il bando sono disponibili alla pagina:

https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/pid-next




Approvato (in esame preliminare) il Testo unico sui tributi indiretti

Il Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2025 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che introduce il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

ll provvedimento, che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano, in l’attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Le disposizioni oggetto del nuovo Testo unico riguardano:

  • imposta di registro;
  • imposta ipotecaria e catastale;
  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposta di bollo;
  • imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie estere;
  • imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA

Restiamo in attesa della trasmissione del testo presso la Commissioni parlamentari.




5 per mille 2024. Pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2024: si tratta di oltre 91mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno quasi 523 milioni di euro. Tra i destinatari, Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

 

Gli enti beneficiari nel dettaglio

 

L’elenco degli ammessi comprende in totale 91.012 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica Enti del Terzo Settore e Onlus (68.452), seguono le Associazioni sportive dilettantistiche (13.825), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (467), quelli che operano nel settore della sanità (107), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (228) e gli Enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco sono presenti anche 7.909 Comuni.

 

La distribuzione degli importi

 

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2024 distribuirà poco meno di 523 milioni di euro: alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 330 milioni di euro, alla ricerca sanitaria oltre 86 milioni di euro, mentre a quella scientifica saranno destinati nel complesso poco più di 69 milioni di euro. Seguono le Associazioni sportive dilettantistiche (oltre 18 milioni), i Comuni (oltre 15 milioni di euro), gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (quasi 3 milioni) e gli Enti gestori delle aree protette (oltre 667mila euro).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 maggio 2025)

 

Elenco complessivo dei beneficiari e l’elenco degli ammessi ed esclusi per categoria, con i dati sulle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione.




Riapertura procedura di riversamento spontaneo dei credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Domande entro il 3 giugno 2025 | Rilasciato il software dedicato alla predisposizione e all’invio telematico dello stesso modello

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 maggio 2025, prot. n. 224105/2025, (pubblicato il 19.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) approvato il nuovo modello di istanza, da presentare entro il 3 giugno 2025. L’approvazione del nuovo modello segue la riapertura della procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (vedi infra).

Oggetto del riversamento spontaneo ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 sono gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito a causa:

  • di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
  • di attività non ammissibili al credito d’imposta ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, come correttamente applicabile in base alla norma di interpretazione autentica di cui articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;
  • dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 Ottobre 2021. In altri termini, la regolarizzazione riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione a mezzo F24 fino al 22 Ottobre 2021.

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ossia fino al 22 ottobre 2021. Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 3 giugno 2025 il modello di domanda approvato con il provvedimento in esame, secondo le modalità qui riportate. Nel modello il contribuente indica, altresì, gli estremi degli eventuali contenziosi pendenti alla data di presentazione dello stesso ai quali ha rinunciato. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Inoltre, nel modello, il contribuente rinuncia ad impugnare gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di presentazione dello stesso sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546.

La procedura si perfeziona con il versamento, in unica soluzione o dell’ultima rata, del credito indebitamente utilizzato. Il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione deve avvenire entro il 3 giugno 2025.

In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 3 giugno 2025, al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata validamente presentata l’istanza di riversamento spontaneo, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento del credito deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato.

Le istanze presentate con il modello in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono ritenute valide.

I soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, senza procedere al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento in base all’opzione effettuata nell’istanza e nelle scadenze fissate dal decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.69.

 

Link al testo del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 224105/2025 del 19 maggio 2025, recante: «Riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69», pubblicato il 19.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al software “RiversamentoCreditoImposta 2025” che consente la compilazione e la stampa dell’Istanza per la regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

 

I codici tributo per il riversamento spontaneo

 

Si ricorda che con Risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

 

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

  • “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
  • “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
  • “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
  • “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

 

Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione 34/E del 2022 (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
    • nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo.

 

 

Riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. Il Decreto PA 2025 riapre i termini fino al 3 giugno 2025

 

L’articolo 19, commi da 5 a 9 del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 ha prorogato dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 il termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, con conseguente modifica dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di tale adesione.

In particolare il citato articolo 19, comma 5, dispone la riapertura del termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. In particolare, il nuovo termine è fissato al 3 giugno 2025 (in luogo del previgente 31 ottobre 2024).

Vengono, altresì, stabilite le modalità di versamento delle somme dovute in caso di adesione alla procedura:

  • in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
  • ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

La norma in esame prevede, inoltre, l’applicazione, a decorrere dal 4 giugno 2025 (in precedenza 17 dicembre 2024), sulle rate successive alla prima, degli interessi, calcolati al tasso legale, di cui all’articolo 5, comma 11, del menzionato decreto e fa salve le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell’articolo medesimo (come modificato dal comma 7).

Il comma 6 stabilisce che, qualora alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, l’atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti oggetto dell’istanza medesima validamente presentata, sia divenuto definitivo, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

Il comma 7, lettere a) e b), introduce modifiche all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Nello specifico, la lettera a) prevede che, laddove la procedura di riversamento concerna crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, penda un contenzioso, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso stesso, da eseguire entro il termine del 3 giugno 2025, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Peraltro, con riguardo agli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di presentazione del ricorso di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, viene disposto che la dichiarazione di adesione equivale a rinuncia al ricorso medesimo. La lettera b) stabilisce che, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di due anni (e non più di un anno). Il comma 8 modifica, a fini di coordinamento normativo, l’articolo 1, comma 458, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), sostituendo il temine del 31 ottobre 2024 con quello del 3 giugno 2025.

Sul punto, si ricorda che il comma 458 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2480), riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, ai sensi del comma 459, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

Le misure previste dal c.d. “Decreto PA 2025” pubblicate in Gazzetta

Link al testo del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni». Testo coordinato pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 109 del 13 maggio 2025




In Gazzetta Decreto MEF che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026».

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, definisce i criteri tecnici e le modalità di applicazione del concordato Preventivo Biennale (CPB) nei confronti dei contribuenti soggetti all’applicazione degli ISA.

Nella allegata metodologia, vengono descritti i diversi passaggi che conducono alla definizione della proposta di CPB sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette e sia alla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni soggetti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia approvata dal D.M. in esame che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche di cui all’allegato 1 del DM per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal decreto in esame, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.

Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1 (cfr. articolo 2, rubricato: Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale).

 

Redditi oggetto di concordato

 

Per i citati contribuenti, i redditi oggetto di concordato riguardano:

a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR (articolo 15 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati);

b) il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’articolo 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR (articolo 16 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati);

c) il valore della produzione netta ai fini IRAP è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 17 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Effetti dell’adesione al concordato

 

Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare gli importi concordati per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e 2026 del concordato stesso (cfr. articolo 3, rubricato: Oggetto e ambito temporale). In pratica, la metodologia produce un dato tendenzialmente “definitivo” per le due annualità fiscali, da accettare integralmente al momento dell’adesione. A tal riguardo si ricorda all’articolo 19 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, (cd. D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) vengono individuati i termini dell’accordo tra le parti, con cui si definisce preventivamente il quantum della pretesa tributaria attraverso l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato. Nel citato articolo è infatti esplicitato che «Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori». In conseguenza dell’accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, quindi, gli eventuali maggiori o minori redditi (anche in ipotesi di perdita) o valori della produzione conseguiti nei periodi d’imposta oggetto di concordato non potranno influire sul quantum della pretesa tributaria preventivamente stabilito. Il medesimo articolo 19 del cd. Decreto CPB stabilisce, infine, che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato e anche che in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza

È il caso di precisare che, ai fini della verifica del citato scostamento del 30 per cento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del decreto CPB;

 

Cessazione degli effetti del concordato

 

Al riguardo si evidenzia che l’articolo 4 del decreto in esame, rubricato: Cessazione degli effetti del concordato, stabilisce che «1. In base a quanto previsto all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle circostanze eccezionali individuate all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.».

Con riferimento a tale richiamata disposizione, va ricordato che l’articolo 4 del decreto del Mef del 14 giugno 2024, cd “Decreto CPB ISA” (in “Finanza & Fisco” n. 21/2024, pag. 928) individua le seguenti fattispecie quali sintomatiche della sussistenza di circostanze eccezionali:

a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

  1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
  2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
  4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

d) cessione in affitto dell’unica azienda;

e) sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

f) sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

Adeguamento della proposta per il 2025

 

Ciò detto va, inoltre, tenuto presente che per il periodo in corso al 31 dicembre 2025, il decreto all’articolo 5, rubricato: Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, stabilisce che «1. L’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

2. A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono ridotti:

a) in misura pari al 10 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;

b) in misura pari al 20 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;

c) in misura pari al 30 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.

3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.».

 

Graduazione della proposta per l’anno 2025

 

Infine, l’art. 7, rubricato: Misure per graduare la proposta di concordato, interviene sulla “proposta” relativa al 2025, al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato. Nel dettaglio disposto che la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa ai redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1. Ai medesimi fini, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa al valore della produzione netta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dell’importo individuato con la metodologia.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026»




Sito dell’Agenzia delle entrate. Accertato l’irregolare funzionamento del 16 maggio 2025 | Prorogati i termini fino al 30 maggio 2025

Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 225451/2025 del 20 maggio 2025 (il 20.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) di irregolare funzionamento che, in base all’articolo 1 del decreto-legge n. 498/1961, accerta l’impossibilità dei contribuenti di accedere alla propria area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate e, di conseguenza, di utilizzare i servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025

La “proroga” prevista dal citato art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 consente, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, che i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, siano prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

 




L’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 sull’abuso del diritto e la «partecipazione» del contribuente quale condizione di legittimità del procedimento ex art. 10-bis nello Statuto

Con l’atto di indirizzo prot. n. 7 del 27 febbraio 2025, il Vice Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del nuovo art. 10-septies, comma 3, dello Statuto del contribuente, interviene sull’interpretazione dell’art. 10-bis, chiarendo presupposti, limiti e metodo applicativo dell’abuso del diritto.

L’atto di indirizzo rientra fra quelli “interpretativi ed applicativi” di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001, cui le future circolari dell’Amministrazione finanziaria dovranno attenersi.

Ne discende che:

  • l’atto vincola gli Uffici sul piano interno;
  • costituisce parametro di legittimità della prassi amministrativa;
  • diventa, in concreto, uno strumento difensivo spendibile in giudizio per contribuente e difensori, come indice qualificato dell’interpretazione “ufficiale” dell’art. 10-bis.

 

A distanza di dieci anni dall’introduzione della disciplina generale dell’abuso del diritto nel corpo dello Statuto, per effetto del D.Lgs. 128/2015, il Mef prende atto delle criticità applicative emerse nella prassi e nella giurisprudenza e mira a riequilibrare il rapporto tra clausola antiabuso e libertà di pianificazione fiscale.

 

Dall’art. 37-bis all’art. 10-bis: superamento dell’“abuso immanente”

 

L’atto di indirizzo richiama il passaggio dal vecchio art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 – norma casistica e limitata alle imposte sui redditi – alla clausola generale dell’art. 10-bis, applicabile a tutti i tributi, diretti e indiretti, armonizzati e non.

 

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015, richiamata espressamente nel documento, sottolinea che la collocazione dell’art. 10-bis nello Statuto conferisce alla disciplina “a la forza di principio preordinato alle regole previste nelle discipline dei singoli tributi, come è stato più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione relativamente alle altre disposizioni contenute nello statuto”.

Ciò risponde anche all’esigenza – ben descritta in quella stessa relazione – di superare la stagione del “principio antiabuso immanente”, costruito giurisprudenzialmente, con esiti di forte incertezza per operatori e Amministrazione.

 

L’atto di indirizzo si muove in linea di continuità con quella scelta legislativa:

 

  • tipizza i presupposti dell’abuso;
  • ribadisce la residualità della clausola antiabuso rispetto a evasione, simulazione e frode;
  • richiama la necessità di un’analisi oggettiva delle operazioni, lontana dalla ricerca di presunti “motivi soggettivi” del contribuente.

 

I tre presupposti dell’abuso del diritto: il percorso logico imposto agli Uffici

 

Il cuore dell’atto è la ricostruzione, passo per passo, della fattispecie dell’abuso del diritto ex art. 10-bis, comma 1:

 

«Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti».

 

Ne discendono tre requisiti coessenziali, che l’Ufficio deve dimostrare congiuntamente:

  1. Vantaggio fiscale “indebito”;
  2. Assenza di “sostanza economica” dell’operazione o della sequenza di operazioni;
  3. Essenzialità del vantaggio fiscale indebito.

 

L’atto insiste su un ordine logico preciso:

 

Prima tappa: il vantaggio fiscale indebito

 

L’analisi antiabuso deve dare “priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito”, perché è questo il vero discrimine tra abuso del diritto e legittimo risparmio d’imposta. Se il vantaggio risulta conforme alla ratio delle norme applicate e ai principi dell’ordinamento tributario, l’indagine antiabuso si arresta: l’abuso non è configurabile ab origine.

L’atto chiarisce anche la nozione ampia di “vantaggio fiscale”: non solo riduzioni di imposta o rimborsi (come nel vecchio art. 37-bis), ma anche “crediti d’imposta, le maggiori perdite fiscalmente rilevanti, l’applicazione di regimi d’imposizione sostitutiva, le deduzioni o detrazioni d’imposta”

 

Nei casi complessi, il vantaggio indebito va valutato in relazione al risultato complessivo della sequenza negoziale, non dei singoli atti isolati.

In questa prospettiva, possono assumere rilievo principi come:

  • continuità dei valori fiscalmente riconosciuti;
  • divieto di doppia deduzione;
  • divieto di salti d’imposta non voluti dal legislatore.

 

Seconda tappa: l’assenza di sostanza economica

 

Il comma 2, lett. a), definisce «prive di sostanza economica» le operazioni inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali, e individua come indici:

 

  • la non coerenza tra qualificazione delle singole operazioni e fondamento giuridico del loro insieme;
  • la non conformità dell’uso degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

 

L’atto interpreta tali indici alla luce della giurisprudenza unionale e della Raccomandazione 2012/772/UE: è abusiva la costruzione di puro artificio, priva di effettiva funzione economico-giuridica, che spesso si concreta in:

  • operazioni circolari, che riportano il soggetto al medesimo assetto patrimoniale;
  • uso “distorto” di strumenti giuridici, non fisiologico rispetto allo scopo tipico.

Il giudizio è oggettivo: occorre guardare agli esiti effettivi dell’operazione e non all’intento psicologico del contribuente, difficile da accertare e fonte di incertezza.

Terza tappa: l’essenzialità del vantaggio fiscale

 

L’atto sottolinea la relazione “speculare” fra assenza di sostanza economica ed essenzialità: “il vantaggio fiscale indebito può dirsi essenziale – dunque non necessariamente esclusivo, ma comunque più che prevalente – proprio quando, a ben guardare, l’operazione risulta priva di sostanza economica, in quanto inidonea a produrre significativi effetti extrafiscali.”.

 

Su questo piano si innesta il riferimento alle valide ragioni extrafiscali non marginali di cui al comma 3 dell’art. 10-bis: non sono abusive le operazioni giustificate da ragioni extrafiscali, anche organizzative o gestionali, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.

 

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015 – e l’atto la richiama espressamente – chiarisce che la “non marginalità” ricorre solo quando l’operazione non sarebbe stata posta in essere in assenza di tali ragioni.

In particolare, l’atto ricorda quanto sottolineato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 128 del 2015, laddove si afferma che “per cogliere la non marginalità delle ragioni extrafiscali occorra guardare all’intrinseca valenza di tali ragioni rispetto al compimento dell’operazione di cui si sindaca l’abusività. In questo senso, le valide ragioni economiche extrafiscali non marginali sussistono solo se l’operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Occorre, appunto, dimostrare che l’operazione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali ragioni”.

 

Onere della prova e ruolo del contribuente

 

Un profilo di immediato impatto processuale è la ripartizione dell’onere probatorio.

All’Amministrazione spetta dimostrare:

  • la natura indebita del vantaggio fiscale;
  • l’assenza di sostanza economica, sulla base degli indici normativi o della circolarità delle operazioni.

 

Al contribuente compete:

  • descrivere, in sede di interpello o nella risposta ai chiarimenti;
  • oppure provare in giudizio, l’esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali.

 

Sul piano difensivo, questo consente di:

  • eccepire l’insufficienza dell’accertamento laddove la motivazione si limiti a richiamare generici “schemi artificiosi” o a valorizzare soltanto la convenienza fiscale dell’operazione;
  • valorizzare d’altra parte, sin dalla fase precontenziosa, la documentazione delle ragioni economiche e organizzative delle scelte negoziali.

 

Clausola residuale: niente abuso dove c’è evasione, simulazione o frode

 

L’atto di indirizzo ribadisce con forza l’assoluta residualità della clausola antiabuso:

  • l’abuso è configurabile “solo quando la fattispecie non abbia comportato evasione” (violazione di specifiche disposizioni tributarie);
  • il comma 12 dell’art. 10-bis prevede espressamente che l’abuso può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possano essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche norme.

 

Ne sono quindi esclusi:

  • tutte le ipotesi di aperta violazione di legge (evasione);
  • le fattispecie di simulazione (manipolazione della realtà, soggettiva od oggettiva);
  • le frodi con occultamento del presupposto tramite artifizi e raggiri.

 

L’abuso, per contro, si concretizza nell’uso distorto di strumenti giuridici reali, tradendone la naturale funzione, ma nel pieno rispetto formale delle norme.

Per il contenzioso, questo implica un primo filtro logico: se la pretesa è fondata su violazioni puntuali (omessa fatturazione, inesistenza soggettiva, fatture per operazioni inesistenti, ecc.), l’art. 10-bis non è il paradigma corretto, e l’invocazione dell’abuso può essere contestata come uso improprio della clausola residuale.

 

Libertà di pianificazione fiscale “protetta” e allineamento con la giurisprudenza

 

L’atto di indirizzo fa leva sul comma 4 dell’art. 10-bis, secondo cui resta ferma la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali diversi e tra operazioni con diverso carico fiscale.

Il documento chiarisce che il risparmio d’imposta è sempre legittimo quando deriva:

  • dall’opzione per un regime fiscale previsto dall’ordinamento ma meno oneroso;
  • dalla scelta tra operazioni entrambe legittime ma con differente carico fiscale;
  • non è sufficiente, per configurare l’abuso, che l’operazione prescelta sia quella meno onerosa.

 

Alla luce dell’atto di indirizzo:

  • la libertà di pianificazione fiscale è un punto di partenza vincolante anche per gli Uffici;
  • il giudice tributario è chiamato a un controllo più rigoroso sulla dimostrazione dell’indebito, non potendo “punire” la sola scelta del regime più favorevole.

 

Profili procedimentali, art. 10-bis e art. 7-bis: l’angolo visuale del contenzioso

 

L’atto di indirizzo si concentra soprattutto sugli aspetti sostanziali, ma va letto in combinazione con la disciplina procedimentale dei commi 6-9 dell’art. 10-bis, come ricostruita nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015.

 

Da tale combinazione emergono alcuni punti fermi:

  • l’abuso del diritto deve essere accertato con “apposito atto”, contenente i motivi specifici per cui l’Ufficio ritiene configurabile la condotta abusiva;
  • tale atto è preceduto, a pena di nullità, dalla richiesta di chiarimenti al contribuente, notificata ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, con termine minimo di 60 giorni per replicare;
  • la motivazione deve essere analitica, in relazione:
    • alla condotta abusiva;
    • alle norme o ai principi elusi;
    • ai vantaggi fiscali realizzati;
    • ai chiarimenti forniti dal contribuente;
    • l’“apposito atto” non può contenere altri addebiti, che vanno contestati separatamente;
    • il procedimento delineato dai commi 6-9 costituisce l’unica modalità di accertamento dell’abuso, e l’accertamento è nullo in assenza di specifica motivazione.

 

Qui entra in gioco l’art. 7-bis (Annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria), che qualifica gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario come annullabili per violazione di legge, incluse le norme:

  • sulla competenza;
  • sul procedimento;
  • sulla partecipazione del contribuente;
  • sulla validità degli atti.

 

Sul piano operativo, questo combinato disposto consente in contenzioso di formulare eccezioni preliminari di annullabilità dell’accertamento per abuso del diritto quando:

  • manchi la richiesta preventiva di chiarimenti;
  • manchi la partecipazione del contribuente;
  • non sia stato rispettato il termine di 60 giorni;
  • le contestazioni antiabuso siano inserite in un atto “misto” con altri addebiti;
  • la motivazione non distingua in modo analitico i profili di abuso;
  • sostenere che la violazione del procedimento tipico ex art. 10-bis integri una violazione di legge ai sensi dell’art. 7-bis, con conseguente annullabilità dell’atto in sede giurisdizionale.

In questo quadro, la partecipazione del contribuente assurge a snodo centrale del sistema: da un lato, rende più accurata l’istruttoria amministrativa e riduce il rischio di accertamenti “di principio” sull’abuso; dall’altro, offre in giudizio un ulteriore terreno di censura, potendosi far valere l’inosservanza o la mera apparenza del contraddittorio come violazione di legge ex art. 7-bis, con conseguente annullabilità dell’atto.

In pratica, l’accertamento anti-abuso non è legittimo se non è stato realmente “discusso” con il contribuente.

 

Effetti sulle strategie difensive

 

Sul fronte difensivo, il documento offre diversi spunti operativi:

in sede di pianificazione:

  • opportunità di documentare ex ante le ragioni extrafiscali (organizzative, gestionali, finanziarie) delle operazioni potenzialmente sensibili;
  •  utilizzo dell’interpello anti-abuso come strumento di “copertura” preventiva, nei tempi e modi descritti nella Relazione al D.Lgs. n. 128/2015;

in sede precontenziosa:

  • risposte ai chiarimenti costruite già secondo la logica del comma 3 (ragioni extrafiscali non marginali), con evidenze documentali;

in sede contenziosa:

  • eccezioni di annullabilità ex art. 7-bis per violazione del procedimento anti-abuso;
  • eccezioni di annullabilità ex art. 7-bis per violazione dell’obbligo di partecipazione del contribuente
  • contestazione dell’asserito “vantaggio indebito” quando l’operazione risulti coerente con la ratio legis o con principi ordinamentali;
  • valorizzazione della libertà di scelta tra regimi diversi e tra operazioni a diverso carico fiscale, richiamando testualmente il comma 4 dell’art. 10-bis come interpretato dall’atto.

 

 Un atto “di sistema” per l’abuso del diritto

 

L’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 non introduce nuova normativa, ma:

  • allinea prassi amministrativa, relazione al D.Lgs. n. 128/2015 e principi di giurisprudenza (nazionale ed europea) in materia di abuso;
  • fornisce a contribuenti una base argomentativa solida per distinguere l’abuso dal legittimo tax planning.

 

Per chi si occupa di contenzioso tributario, il documento di indirizzo diventa quindi una lettura obbligata:

  • per verificare la correttezza degli accertamenti fondati su abuso del diritto;
  • per strutturare eccezioni processuali (anche ex art. 7-bis);
  • per rafforzare, in positivo, la difesa di scelte negoziali complesse ma sorrette da autentiche ragioni extrafiscali.



Nuova codifica ATECO: le istruzioni INPS per le matricole attive e sospese

Con riferimento alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, con messaggio n. 1471 del 13 maggio 2025, l’Inps importanti chiarimenti in tema di attribuzione dei nuovi codice ATECO:

  • alle matricole aziendali già iscritte alla data del 1° aprile 2025;
  • alle matricole sospese, in fase di eventuale riattivazione.

 

  1. Matricole attive o riattivate

 

L’Inps comunica che, a partire dal 13 maggio 2025 dalla data di pubblicazione del citato messaggio, attribuirà progressivamente il codice ATECO 2025 a tutte le posizioni contributive effettivamente attive o riattivate.

La conversione si basa su una tabella di raccordo elaborata sulla scorta dell’analogo documento predisposto dall’ISTAT, con alcuni adeguamenti determinati dalla diversa funzione che il codice assolve in ambito INPS.

Le matricole coinvolte riceveranno un provvedimento via PEC con l’indicazione del nuovo codice ATECO 2025 e del relativo Codice Statistico Contributivo (CSC) assegnati.

È stato attivato nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, sotto la voce “Posizione Aziendale”, un apposito servizio denominato “Attribuzione codice ATECO 2025”, oggetto di monitoraggio da parte dell’Istituto previdenziale, per garantire una costante e tempestiva gestione delle richieste. Inoltre, per agevolare la lavorazione, le richieste, debitamente circostanziate e motivate, devono essere corredate di ogni documentazione utile all’analisi e definizione dell’istanza (ad esempio, visura camerale aggiornata, statuto, ecc.).

➤ Attenzione:

“Nell’ipotesi in cui l’attività economica individuata e descritta dal nuovo codice ATECO 2025 non corrispondesse all’attività prevalente (…) il datore di lavoro (…) deve inoltrare (…) una comunicazione in ordine all’attività esercitata.”

L’Inps invierà agli intermediari abilitati, con cadenza periodica, l’elenco delle matricole oggetto di conversione, con ATECO e CSC assegnati.

La prima comunicazione include anche:

    • matricole aggiornate per variazione contributiva dopo il 1° aprile 2025 e il giorno 12 aprile 2025;
    • matricole iscritte il 1° e 2 aprile 2025 con codice ATECO 2007 poi convertito;
    • matricole riattivate post 1° aprile 2025, per le quali l’inserimento del codice ATECO 2025 è stato effettuato centralmente.

 

  1. Matricole sospese

 

Per le matricole nello stato di “Sospesa”, il codice ATECO 2025 sarà attribuito al momento della riattivazione, con due modalità operative:

  • per le richieste di riattivazione pervenute attraverso il sito istituzionale, dopo avere verificato e accolto la richiesta, l’operatore di Sede deve accedere alla sezione “Dati contributivi” della procedura “Iscrizione e Variazione Azienda” e, per permettere alla procedura di attribuire il nuovo codice ATECO 2025 dal 1° aprile 2025, deve effettuare la registrazione dei dati, anche senza apportare variazioni;
  • per le riattivazioni effettuate direttamente in procedura “Iscrizione e Variazione Azienda”, al momento della registrazione della ripresa di attività, l’operatore di Sede viene indirizzato automaticamente alla sezione “Dati contributivi” per verificare e aggiornare le caratteristiche contributive e, in ogni caso, per registrare il codice ATECO 2025.

In entrambi i casi, è prevista una comunicazione PEC al datore di lavoro/intermediario, mediante modello che sarà fornito alle Strutture territoriali Inps.

 

Link al testo del Messaggio Inps n. 1471 del 13 maggio 2025, con oggetto: LAVORO – Classificazione dei datori di lavoro – Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 – Integrazione istruzioni impartite dalla Circolare n. 71 del 31 marzo 2025 – Attribuzione del nuovo codice ATECO alle matricole già iscritte alla data del 1° aprile 2025 – Attribuzione del codice ATECO 2025 alle matricole sospese – Articolo 49 della L. 9 marzo 1989, n. 88

 

Le Nuova classificazione ATECO 2025. I documenti Istat (struttura, codici e titoli, note esplicative e tabelle di corrispondenza)

 




Blocco delle funzionalità dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In arrivo la proroga degli adempimenti

Sogei S.p.A. – società di Information Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze – incaricata della realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, anche del sito web e dei servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate, ha comunicato che a partire dalla mattina del 16 maggio 2025 si stanno verificando dei malfunzionamenti all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Alla luce di tale situazione, l’Agenzia comunica che provvederà a emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici non appena Sogei avrà provveduto alla risoluzione dei malfunzionamenti in area riservata.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 maggio 2025)

 

Vedi anche:

AGENZIA DELLE ENTRATE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI IN EVIDENZA

Commercialisti: sito Agenzia Entrate in blocco, serve proroga dei termini

Mag 16, 2025  Redazione Fiscale

l Consiglio nazionale dei Commercialisti: “Dalle 10:30 circa di questa mattina gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità …

2024 AGENZIA DELLE ENTRATE IN EVIDENZA

Irregolare funzionamento del servizio di acquisizione attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate delle deleghe di pagamento F24. Pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento e proroga dei termini

Ott 31, 2024  Redazione Fiscale

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 402623/2024 del 31 ottobre 2024, emanato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 21 …




Commercialisti: sito Agenzia Entrate in blocco, serve proroga dei termini

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti: “Dalle 10:30 circa di questa mattina gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito”

 

 “Prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna a causa del blocco informatico dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate necessari, tra l’altro, alla trasmissione delle deleghe di pagamento, verificatosi a partire dalle ore 10:30 circa di oggi”.

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio in una lettera inviata al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.

“Abbiamo richiesto l’intervento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – spiega il Tesoriere con delega all’area fiscalità, Salvatore Regalbuto – al fine di accertare l’irregolare funzionamento del servizio con conseguente proroga di cui al D.L. 21/06/1961 n. 498”.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 16 maggio 2025)

 

Il testo del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla 28 luglio 1961, n. 770 (G.U. 22 giugno 1961, n. 152) – Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari  – Articolo 1

Art. 1

Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3.

 




Precompilata 2025: via libera all’invio

Semaforo verde per la precompilata 2025: è ora aperto il canale per l’invio della dichiarazione 730 o Redditi. I modelli, disponibili “in sola lettura” dallo scorso 30 aprile, adesso possono essere eventualmente integrati, modificati o restituiti così come predisposti dal Fisco. Nelle prime due settimane (30 aprile-14 maggio) sono oltre 4 milioni e 200mila gli accessi registrati all’applicativo, il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: moltissimi cittadini, dunque, hanno utilizzato la prima finestra temporale per consultare le informazioni precaricate e tenersi pronti allo start di oggi. Per permettere a tutti di sapere quali sono i passi principali per poter visualizzare e modificare la propria precompilata, un breve video pubblicato oggi sul canale YouTube dell’Agenzia fornisce un rapido promemoria con tutte le informazioni fondamentali, dalla A di accesso alla I di invio. Coloro che non hanno dimestichezza con l’applicativo possono delegare un familiare o una persona di fiducia. In totale, sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso. La scadenza per l’invio sulla piattaforma, gestita dal partner tecnologico Sogei, è fissata al 30 settembre per il modello 730 e al 31 ottobre 2025 per Redditi Persone fisiche.

 

Via libera all’invio

 

Da oggi i contribuenti possono accedere all’applicativo, fare eventuali integrazioni/modifiche o accettare il modello senza variazioni e procedere quindi al click finale. Per chi può presentare il 730, è sempre attiva la modalità di compilazione semplificata, un’interfaccia semplice che guida l’utente alla visualizzazione e alle eventuali modifiche: non è più il cittadino a dover conoscere quadri, righi e codici, ma il sistema a inserire “al posto giusto” eventuali nuove informazioni. Da quest’anno è più ampia la platea dei potenziali utilizzatori del modello 730: le persone fisiche non titolari di partita Iva, infatti, possono utilizzare la dichiarazione semplificata anche per i redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria, che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi.

 

Come fare per… in un video dell’Agenzia

 

Oltre alla guida dedicata e al sito “Info e assistenza”, che raccoglie tutti i contenuti utili, è da oggi online sul canale YouTube “Entrate in video” e sugli altri social istituzionali un breve video che riepiloga i passi principali fino all’invio. Anche quest’anno, è possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o ancora presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

 

Gli accessi nelle prime due settimane

 

Dallo scorso 30 aprile, quando i modelli sono stati resi disponibili in consultazione, a ieri, 14 maggio, sono 4.220.223 gli accessi registrati all’applicativo della precompilata 2025, circa il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (3.377.768). Moltissimi cittadini, dunque, hanno approfittato del primo periodo per consultare i dati e verificare se completi e corretti. Nel 2024, grazie anche alla nuova modalità di compilazione semplificata, i 730 inviati in autonomia sono stati 5 milioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2025)

 

💡 NOVITÀ per gli abbonati a Finanza & Fisco: è disponibile 730Pro AI, l’assistente virtuale progettato per supportare CAF, Commercialisti, Consulenti nella gestione del modello 730, sia nella versione ordinaria che precompilata. Uno strumento evoluto per lavorare con più efficienza e precisione.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale Modulistica 2025

Modello “Redditi-Sp 2025”
per le società di persone ed equiparate

 

 

Modelli e Istruzioni

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131066/2025: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SP”.»

Il modello e le istruzioni sono stati approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131066/2025. Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 02.05.2025 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 29 aprile 2025.

 

Modelli “Redditi 2025” delle Società e degli Enti
Redditi Sc • Redditi Sp • Redditi Enc

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2025 degli enti e delle società

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7/8 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale Modulistica 2025

Dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
da presentare nell’anno 2025 

 

I modelli 730/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

La nuova modulistica 2025 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2025, prot. n. 114763/2025: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale» 

 

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 30.04.2025 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 29 aprile 2025.

Dichiarazioni precompilate 730 e Redditi PF 2025. Le regole per l’accesso e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 aprile 2025, prot. n. 193922/2025, recante: «Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2025 (aggiornata il 24 aprile 2025) contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 05/05/2024) – Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2025, prot. n. 120707/2025, (aggiornamento al 24 aprile 2025)

 

Vedi anche: “La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento” – Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi.

 

Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (548 pagine) (Valide per la quasi generalità dei casi per il periodo di d’imposta 2024).

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 19 giugno 2023, con oggetto: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte seconda. La circolare rappresenta il seguito della circolare n. 14/E del 2023 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri” e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

730/2025: Compilazione più facile con 730Pro AI

L’assistente virtuale pensato per CAF, Commercialisti e Consulenti fiscali

🎯 Perché usare 730Pro Ai

✔ Supporto tecnico su tutti i quadri del 730
✔ Gestione di casi complessi e bonus fiscali
✔ Classificazione precisa di oneri detraibili/deducibili
✔ Riscontro tra CU, precompilato e spese sostenute
✔ Fonti ufficiali sempre citate: circolari, risoluzioni, TUIR

🔍 Risposte affidabili e documentate
Ogni risposta è basata su norme vigenti e prassi aggiornate.

📞 Assistenza personalizzata (riservata agli abbonati)
Hai un caso difficile? Parliamone.

Lun – Mar – Gio | 15:30 – 19:00
📞 Numero Verde: 800-867105

🔗 Scopri tutti i vantaggi nella Sezione Abbonamenti
📌 730Pro AI – Il tuo alleato fiscale per il 730/2025

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Nasce l’Assistente Virtuale “F&F Bilancio e Contabilità”

F&F Bilancio e Contabilità. Un nuovo alleato digitale per i professionisti del fisco e della contabilità d’impresa

Nel panorama sempre più complesso della fiscalità d’impresa e della redazione del bilancio, i professionisti necessitano di strumenti aggiornati, affidabili e integrati nella propria operatività quotidiana. È in questo contesto che nasce F&F Bilancio e Contabilità, l’assistente virtuale sviluppato da Finanza & Fisco, pensato appositamente per commercialisti, consulenti fiscali, revisori legali e altri professionisti della consulenza aziendale.
L’obiettivo di semplificare l’attività quotidiana dei nostri lettori che operano nel mondo della fiscalità d’impresa, contabilità e bilancio. 

Questa nuova soluzione sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire risposte operative, aggiornate e affidabili su tutte le principali tematiche contabili, fiscali e civilistiche d’impresa.

 

 

A cosa serve

 

F&F Bilancio e Contabilità nasce con un obiettivo chiaro: semplificare il lavoro tecnico e aumentare l’efficienza nello studio professionale. L’assistente opera con l’obiettivo di integrare e non sostituire l’attività del professionista

Fornisce risposte chiare e contestualizzate su:

  • Redazione del bilancio d’esercizio
  • Applicazione dei principi contabili
  • Assistenza su scritture contabili, assestamenti, classificazioni patrimoniali e economiche

 

 

⚠️ Un’informazione tecnica, ma non vincolante
F&F Bilancio e Contabilità è uno strumento di supporto e orientamento.
Le risposte fornite non costituiscono consulenza professionale, né possono sostituire il parere di un dottore commercialista o di un revisore abilitato.
Ogni informazione fornita va verificata dal professionista, tenendo conto del contesto specifico, dell’interpretazione vigente e dell’evoluzione normativa.

 

 

Perché utilizzarlo nello studio professionale?

 

Riduce i tempi di ricerca interpretativa
Aiuta i praticanti e i collaboratori a crescere più velocemente
Assicura un primo livello di riscontro immediato, utile nelle fasi di chiusura o controllo

 




730Pro AI – L’assistente professionale per il modello 730

730Pro AI è un assistente virtuale, progettato per supportare operatori fiscali, CAF, commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti del settore tributario nella gestione e compilazione del modello 730, sia nella versione ordinaria che precompilata.

Opera con un approccio esclusivamente documentale e normativo, fondato su fonti ufficiali e aggiornate: circolari, risoluzioni, interpelli, sentenze, istruzioni ministeriali, normativa vigente e documentazione tecnico-operativa . Ogni risposta è basata su un metodo rigoroso e tracciabile.

Scopo

Supporto operativo e interpretativo su tutti gli aspetti del modello 730:

  • Compilazione e verifica dei quadri, incluse situazioni complesse e casi particolari (doppio sostituto, bonus edilizi, spese pluriennali, crediti d’imposta, ecc.);
  • Classificazione dettagliata delle spese detraibili e deducibili in base ai codici onere e alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (con riferimento puntuale a circolari e normativa primaria e secondaria);
  • Analisi delle condizioni soggettive del contribuente e dei familiari a carico;
  • Riscontro e confronto tra CU, oneri sostenuti, e dati del precompilato con gestione delle anomalie;
  • Riferimenti di prassi in tempo reale, secondo criteri di pertinenza, autorevolezza e aggiornamento.

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 

Il Metodo

Ogni contenuto fornito da 730Pro AI è il risultato di una ricerca mirata, con priorità a:

  1. Fonti di prassi (Circolari, Risoluzioni, Interpelli, Note ufficiali);
  2. Normativa vigente (TUIR, DPR 600/73, DPR 917/86, ecc.);

Ogni risposta è corredata da riferimenti esatti alla fonte, con numero del documento, data, eventuale pagina e citazione testuale, utili alla compilazione assistita della dichiarazione.

Perché utilizzarlo

🔷 Approccio tecnico-giuridico rigoroso, senza semplificazioni fuorvianti
🔷 Fonti sempre citate e contestualizzate, pronte all’uso
🔷 Supporto su casistiche complesse, fuori standard precompilato
🔷 Risposte strutturate, chiare e direttamente utilizzabili nel lavoro quotidiano

Contatti e Assistenza

📞 Gli abbonati al servizio hanno accesso  al nostro servizio Confronto/Quesiti personalizzato, attivo nei giorni lunedì e giovedì, dalle 15:30 alle 19:00, al numero verde:

800-867105

Per informazioni sull’abbonamento o per un contatto, visita la Sezione Abbonamenti

📞 Assistenza Quesiti – Servizio Riservato agli Abbonati

Hai un dubbio operativo o un caso complesso?

📆 Lunedì e Giovedì
🕒 Orario: 15:30 – 19:00
📞 Numero Verde: 800-867105

 

 




Concordato preventivo biennale. Doppio binario per l’adesione: invio “autonomo” o insieme alla dichiarazione | On-line il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA)

Disponibile sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025 e 2026.

Quest’anno l’adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via “autonoma”, cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.

 

Concordato 2025-2026 al via

 

Possono aderire al Concordato 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).

 

Le modalità per aderire

 

Come previsto dal provvedimento dello scorso 24 aprile, l’adesione per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa, oppure in via autonoma. In quest’ultimo caso, il contribuente potrà trasmettere il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025, tramite lo stesso canale della dichiarazione annuale, entro il termine fissato per l’adesione al Concordato.

A questo scopo, nel frontespizio di Redditi è stata inserita la casella “Comunicazione CPB”, da compilare solo in caso di trasmissione in via autonoma.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2025)

 


Il prodotto Software “Il tuo ISA 2025 CPB” versione 1.0.0 del 30/04/2025 consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) e dell’eventuale Revoca.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile, a cura dell’Agenzia delle entrate, un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “Il tuo ISA 2025 CPB” (versione 1.0.0 del 30 aprile 2025)