Commercialisti, su concordato preventivo biennale e cooperative compliance necessarie maggiori premialità

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in vista dell’emanazione dei decreti correttivi previsti dalla Legge Delega per la Riforma fiscale, ha predisposto un nutrito pacchetto di proposte migliorative sui decreti delegati relativi a adempimenti, concordato preventivo biennale e cooperative compliance.

“Veicoleremo le nostre proposte nelle competenti sedi istituzionali – afferma il Presidente della categoria, Elbano de Nuccio – nell’ambito del modello di dialogo e confronto preventivo ormai consolidato. In particolare, relativamente al concordato preventivo biennale proponiamo una tassazione flat sul reddito incrementale che dovrà essere dichiarato per effetto dell’adesione al nuovo istituto. In materia di adempimento collaborativo abbiamo formulato un ventaglio di proposte per rendere maggiormente attrattivo il regime nel presupposto che i soggetti aderenti, effettuando una totale disclosure della loro posizione fiscale, debbano essere per quanto più possibile preservati da conseguenze accertative e, soprattutto, sanzionatore. Ciò anche per i soggetti di minori dimensioni che volontariamente si doteranno del tax control framework che, ricordo, dovrà essere sempre certificato da un commercialista o da un avvocato”.

 

“Tra le numerose e articolate proposte presentate – aggiunge Salvatore Regalbuto, Tesoriere del Consiglio Nazionale con delega alla fiscalità – chiediamo, sempre in materia di concordato preventivo biennale, maggiori premialità, in particolare estendendo ai forfettari lo scudo totale dagli accertamenti basati su presunzioni semplici analogamente a quanto già previsto per i soggetti ISA e che tra gli elementi che andranno a ridurre il reddito concordato rientrino anche le perdite su crediti, così come avviene per minusvalenze e  sopravvenienze passive”.

 

“Per quanto attiene agli adempimenti – aggiunge Regalbuto – proponiamo che il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi venga fissato per il 2024 e a regime al 31 ottobre, termine che per quest’anno dovrebbe coincidere anche con quello per aderire al concordato preventivo”.

 

“Per fugare ogni dubbio – conclude – abbiamo chiesto che venga precisato che per l’anno 2024 tutti i soggetti ISA e forfettari, indipendentemente dall’adesione al concordato, possano versare il saldo e il primo acconto delle imposte entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4 per cento e che, per coloro che aderiranno, quanto dovuto a conguaglio in sede di secondo acconto sul maggior reddito concordato sia calcolato con modalità semplificate”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 giugno 2024)

Link al documento con le proposte dei Commercialisti

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 giugno 2024)




Pubblicato un documento dei Commercialisti sulle problematiche relative ai trust le cui dotazioni patrimoniali sono state perfezionate anteriormente all’emanazione della circolare n. 34/E del 2022

“I trust istituiti prima della circolare n. 34/e del 2022 tra tassazione “in entrata”, tassazione “in uscita” e tutela dell’affidamento del contribuente” è il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazionale nazionali dei commercialisti, che si  si propone di esaminare, con taglio operativo, le principali tematiche inerenti ai trust le cui dotazioni patrimoniali sono state perfezionate anteriormente all’emanazione della circolare dell’Agenzia delle entrate.

La Circolare, aderendo ad un ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale è rilevante, ai fini dell’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, il solo trasferimento stabile e definitivo dei beni in trust a favore dei beneficiari, ha rovesciato la precedente impostazione dell’Amministrazione finanziaria che prevedeva l’applicazione delle imposte di successione e donazione all’atto della destinazione dei beni in trust, aderendo al diverso schema di tassazione al momento del trasferimento dei beni in trust ai beneficiari del medesimo.

“Il passaggio dalla regola di tassazione “in entrata” a quella “in uscita” – scrivono i commercialisti nella prefazione – pone la necessità di risolvere una serie di problemi di coordinamento intertemporale con riferimento ai trust le cui dotazioni patrimoniali si sono (almeno in parte) perfezionate in costanza del precedente orientamento manifestato dalla prassi amministrativa. Ciò in quanto le vicende che riguardano i trust si sviluppano nel corso del tempo e non esauriscono i loro effetti istantaneamente”.

Il documento, predisposto dalla Commissione “Fiscalità del trust e norme di comportamento tributario per il trustee”, presieduta da Roberto D’Imperio e operante nell’area fiscalità alla quale è delegato il Consigliere nazionale tesoriere Salvatore Regalbuto, prende in considerazione le fattispecie che potrebbero presentarsi con maggiore frequenza e propone delle linee interpretative da impiegare per altre casistiche che potrebbero sorgere nella pratica. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 6 giugno 2024)

Link al Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 6 giugno 2024 – I trust istituiti prima della circolare n. 34/E del 2022 tra tassazione “in entrata”, tassazione “in uscita” e tutela dell’affidamento del contribuente – Link al sito: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1770

 




Banca dati strutture ricettive(BDSR): dal 3 giugno le strutture della regione Puglia possono richiedere il cin

È stata avviata la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), istituita per la tutela dei consumatori ai sensi dell’art. 13-quater del decreto-legge n. 34/2019.

L’innovativa piattaforma, sviluppata dal Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, utilizza sistemi di interoperabilità per integrare gradualmente le banche dati regionali e delle P.A. in modo efficace e sicuro.

Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

Dal 3 giugno 2024 possono accedere alla BDSR i titolari delle strutture e i locatori degli immobili situati nella Regione Puglia. In seguito, sul sito del Ministero sarà data notizia dell’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale.

La fase di avvio sperimentale consente ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo, fermo restando che le disposizioni di legge saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

Fonte: MiTur – https://www.ministeroturismo.gov.it/