On-line la banca dati delle sentenze tributarie di merito

È attivo il servizio di ricerca e consultazione della Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito: sito esterno in una nuova scheda del Ministero dell’economia e delle finanze, gestito dal Dipartimento della Giustizia Tributaria.

L’avvio sperimentale del servizio, finalizzato ad assicurare la conoscenza del precedente giurisprudenziale, è stato finanziato parzialmente con fondi europei nell’ambito di un progetto partecipato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La banca dati si basa su una piattaforma digitale innovativa che offre un accesso semplificato e intuitivo per la consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, native digitali e pseudoanonimizzate.

Il servizio, che attualmente consente la consultazione delle sentenze native digitali depositate dal 2021 al 2023, sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 ed analogiche depositate dal 2021.

Sono in corso, inoltre, implementazioni finalizzate non solo a consentire la ricerca delle ordinanze emesse dagli organi della giustizia tributaria di rinvio alle Corti superiori (Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia dell’Unione Europea), ma anche alla possibilità, previo accordo con la Suprema Corte di Cassazione, di verificare l’eventuale presenza del ricorso di legittimità e della relativa decisione con riguardo alla sentenza di merito oggetto di consultazione.

L’avvio sperimentale della Banca Dati consentirà al Dipartimento della giustizia tributaria di acquisire dagli utenti suggerimenti e indicazioni volti al miglioramento del servizio.

(Così, comunicato del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Mef – sito web https://www.dgt.mef.gov.it)




5 per mille Irpef 2023. Online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi | Dalle preferenze dei contribuenti oltre 520 milioni di euro per quasi 81mila enti

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023: si tratta di quasi 81mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno oltre 520 milioni di euro. Tra i destinatari, Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

 

I numeri 2023

 

L’elenco degli ammessi comprende in totale 80.838 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica si trovano gli Enti del Terzo Settore e Onlus (58.870), a seguire le Associazioni sportive dilettantistiche (13.306), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (446), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (177) e gli Enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco figurano anche 7.909 Comuni.

 

Gli importi assegnati

 

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2023 distribuirà oltre 520 milioni di euro: alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 332 milioni (64%), alla ricerca sanitaria oltre 83 milioni (16%) mentre a quella scientifica saranno destinati nel complesso quasi 70 milioni (13%). Seguono i Comuni (oltre 15 milioni di euro), le Associazioni sportive dilettantistiche (17,8 milioni), gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (2,8 milioni) e gli Enti gestori delle aree protette (716mila euro).

 

I beneficiari

 

Il 5 per mille della propria Irpef può essere destinato a sostegno degli Enti del Terzo settore e delle Onlus, al finanziamento della Ricerca scientifica e sanitaria e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Inoltre, può essere destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza, delle Associazioni sportive dilettantistiche e degli Enti gestori delle aree protette. Nella categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus sono compresi sia gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 giugno 2024)




Arriva il “pre-Durc”. Al via le nuove funzionalità della piattaforma Ve.R.A. sulla regolarità contributiva

Le nuove funzionalità della piattaforma Ve.R.A di INPS, rilasciate il 24 giugno, consentono alle aziende e agli intermediari una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva. L’attivazione degli interventi finalizzati alla normalizzazione delle posizioni contributive con particolare riguardo a quelle che presentano maggiore complessità è demandata alle sedi territoriali dell’Istituto.

Il Durc, come forma di controllo finalizzato alla repressione di fenomeni di evasione ed elusione, ha determinato, finora, una gestione connotata da procedimenti di tipo sanzionatorio.

Con queste nuove funzionalità garantite dal servizio ma soprattutto grazie alle relazioni tra Istituto, aziende e intermediari attraverso più puntuali dinamiche di collaborazione proattiva, si potrà incidere in modo sostanziale su tale procedimento, all’insegna di una maggiore trasparenza e condivisione delle responsabilità. Ciò consentirà di fornire un più elevato livello di servizio in grado di dare adeguate risposte agli attori del sistema, in particolare nell’ambito della contrattualistica pubblica e privata nonché per le erogazioni di contributi, benefici e agevolazioni.

Per il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, l’introduzione di queste nuove funzionalità “Segna una svolta nel rapporto con le imprese e gli intermediari, nel rispetto dei ruoli ma all’insegna della piena collaborazione. Grazie alle nuove funzionalità della piattaforma puntiamo ad una maggiore semplificazione, ma soprattutto a prevenire eventuali criticità. Questo per evitare che le aziende si trovino con un Durc negativo che possa compromettere la continuità delle loro attività”.  In questo gli intermediari sono, per Fava, di grande aiuto per garantire servizi più efficienti ai cittadini. 

La piattaforma Ve.R.A. e il suo funzionamento sono simili a “Un grande armadio proattivo con tanti cassetti che corrispondono a gestioni diverse”, spiega Antonio Pone, Direttore centrale Entrate e vicedirettore generale INPS.  “Lo strumento, proprio perché proattivo, permette in buona sostanza di aprire i cassetti in cui si annida l’irregolarità e di sanarla tempestivamente attraverso l’intervento di un soggetto delegato. Altra funzionalità, che fa parte della piattaforma, è il Simula Durc, che mostra alcuni aspetti rilevanti per conoscere eventuali anomalie per il Documento unico di regolarità contributiva”.

Ricordiamo che questa Piattaforma è un progetto che consente appunto la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva e si inserisce nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della User Experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In questo senso la parola chiave è interazione: tra le aziende, i loro intermediari e l’Istituto che, attraverso dinamiche di collaborazione proattiva, potranno assicurare al contribuente il possesso del Durc senza soluzione di continuità.

L’attivazione del processo di gestione interattiva dell’eventuale situazione di irregolarità, gestita attraverso la funzionalità “pre-Durc, prevede, l’invio all’intermediario, titolare di specifica delega master, della notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del Durc regolare, di un ticket collegato alla verifica Ve.R.A. generata in automatico dal sistema.   

Tutto ciò realizzerà un significativo cambiamento nei rapporti tra l’Istituto e gli intermediari, ridefiniti secondo logiche spiccatamente consulenziali, per orientare il contribuente nel processo di regolarizzazione che favorirà l’operatività delle imprese e lo sblocco delle erogazioni subordinate al possesso del Durc.

(Così, comunicato stampa Inps del 28 giugno 2024)




Approvate le disposizioni di attuazione per beneficiare della maggiorazione del costo ammesso in deduzione del lavoro per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato

Con Decreto del emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (https://www.finanze.gov.it/it/), approvate le modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2024, pag. 197), che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto legislativo n. 216 del 2023.

Si ricorda che l’articolo 4 del citato decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2024, pag. 197) ha introdotto una forma di agevolazione per le imprese e autonomi che assumono nuovi dipendenti. In particolare, l’articolo 4 prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (l’anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti. In virtù della novella, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile «all’incremento occupazionale». L’agevolazione in parola spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni mentre sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (comma 1). Come precisa la relazione illustrativa al D.Lgs., “l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa e, quindi, ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR, alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, nonché agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR. Per gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR il regime in questione si rende operante esclusivamente in relazione al reddito di impresa eventualmente conseguito“.

Sono nello specifico introdotte norme volte a definire come calcolare il costo riferibile all’incremento occupazionale (comma 3) e per garantire il riconoscimento del beneficio solo nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale (commi 2 e 4). Il comma 5 prevede una maggiorazione di tale valore nel caso in cui siano assunti i soggetti svantaggiati di cui all’allegato 1. Il comma 6 rimette ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, le disposizioni attuative dell’articolo in esame, fissando anche uno specifico principio in merito al calcolo dei coefficienti di incremento per i soggetti di cui al comma 5, mentre il comma 7 disciplina le modalità di calcolo dell’acconto sull’imposta sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, prevedendo nella specie che non si tenga conto delle previsioni dell’ articolo in esame.

 

Al via le maxi deduzioni per assunzioni a tempo indeterminato
Pubblicato il decreto che rende operative le agevolazioni alle assunzioni stabili previste dalla riforma dell’Irpef

Imprese e professionisti che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato potranno beneficiare di una maxi deduzione del 120%, sconto che arriva al 130% se le assunzioni riguardano categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. È quanto prevede il decreto attuativo della riforma dell’Irpef firmato dal ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni potranno quindi beneficiare, per l’anno di imposta 2024, di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso di incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta. La quota deducibile del costo del lavoro sale al 130% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela: disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione.

Così, comunicato stampa Mef del 27 giugno 2024

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Link al testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni




ISA 2024. I chiarimenti relativi all’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2023

Con circolare n. 15 del 25 giugno 2024 l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sulle novità relative agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA 2024) per il periodo di imposta 2023. Il documento di prassi contiene una rassegna delle novità normative che hanno modificato la disciplina. In particolare, la circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità introdotte dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (cd. “Decreto Adempimentiin “Finanza & Fisco” n. 6/2024, pag. 250). Vengono, poi, illustrate le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA.

Va segnalato, infine, lo specifico paragrafo che illustra le disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2024, pag. 595) con cui sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, al fine del riconoscimento dei benefici premiali a seguito della applicazione degli ISA. Regime premiale modificato dall’articolo 14 del citato decreto Adempimenti al fine di prevedere un l’incremento:

  • da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei dei crediti II.DD. e IRAP.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 25 giugno 2024, con oggetto: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2023 – Novità della modulistica 2024 – Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale – Eventuale applicazione degli ISA all’attività di agriturismo – Art. 9-bis, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Artt. 5, 6, 7 e 14 del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1Provvedimento del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024 – DM del 18 marzo 2024 – DM del 29 aprile 2024




Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino. Il Mef approva i coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni

Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2024, concernente: «Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’art. 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213», pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (https://www.finanze.gov.it/it/ ) e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione (indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4), da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2479).

I soggetti che, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche:

  • per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
  • quelli che hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;
  • per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 3;
  • I coefficienti di maggiorazione indicati nei citato allegati da 1 a 3, sono stai determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4.

 

Per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, vedi la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 17 giugno 2024 che ha istituito con i codici tributo necessari.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2024, concernente: «Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’art. 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213», pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (https://www.finanze.gov.it/it/) e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

Vedi anche:

Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino in base alla Legge di Bilancio 2024
di Marco Orlandi

 

In relazione alla “vecchia” Rottamazione del magazzino

Circolare del Ministero delle Finanze n. 115 E del 1° giugno 2000: «SANATORIE E CONDONI – Rottamazione del magazzino – Parametri – Studi di settore – Articolo 7, commi da 9 a 14, della L. 23/12/1999, n. 488 – Adeguamento, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.09.1999, delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 59 del DPR 22/12/1986, n. 917»

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2024

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Commenti

 

L’operazione di scissione mediante scorporo
di Marco Orlandi

 

Gran parte della riforma del contenzioso tributario risiede nella “valorizzazione” dell’art. 24 Cost. e ciò lo conferma anche la recente sentenza del TAR Veneto n. 837 del 02/05/2024: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Giustizia Amministrativa:

  • Tribunali Amministrativi Regionali

 

Diritto di accesso ai documenti – Procedimenti tributari

 

Accertamento con adesione. Illegittimo il diniego all’istanza per accedere agli atti e ai documenti, analiticamente indicati, inerenti all’invito a comparire. Non ammessa l’adesione, anche solo parzialmente, “al buio

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Sezione III – Sentenza n. 837 del 2 maggio 2024: «TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – Accesso ai documenti amministrativi – Diritto di accesso ai documenti – Limitazioni del diritto di accesso (L. n. 241/90) – Procedimenti tributari – Adesione del contribuente all’accertamento – Definizione della posizione tributaria con il c.d. “accertamento per adesione” ex D.Lgs. n. 218/1997 – Diniego all’istanza presentata ai sensi della L. n. 241 del 1990, per accedere agli atti e ai documenti, analiticamente indicati, inerenti all’invito a comparire ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218 del 1997, comunicato dall’Agenzia delle Entrate – Accesso degli atti del procedimento tributario nella fase endoprocedimentale – Limitazione dell’accesso documentale prevista dall’art. 24, comma 1, lett. b), L. n. 241/90 – Non applicazione – Ragioni – Lesione del diritto fondamentale di difesa della non solo ai fini di tutela giurisdizionale, ma ancora prima nell’ambito del procedimento di accertamento tributario innanzi all’Amministrazione finanziaria -Applicazione del comma 7 dello stesso art. 24, L. n. 241 del 1990, posto che la conoscenza degli atti per i quali la società ha richiesto l’accesso è essenziale per la difesa dei propri interessi giuridicamente rilevanti – Art. 24, della L. 07/08/1990, n. 241 – Artt. 5 e 5-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Legge di Bilancio 2024 – Plusvalenze immobiliari

 

Le plusvalenze immobiliari da cessione di immobili per i quali si è goduto del beneficio del Superbonus

I chiarimenti sulla nuova fattispecie di plusvalenza imponibile in caso di cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti sulla singola unità – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Decorso di 10 anni dalla conclusione dei lavori – Provenienza ereditaria – Utilizzo come abitazione principale del bene oggetto di vendita – Modalità di calcolo della plusvalenza – Computo dei costi inerenti alle specifiche fattispecie di plusvalenze da Superbonus – Incidenza della rivalutazione Istat nella determinazione del costo di acquisto – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Adeguamento della rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)»

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2024 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 72 del 14 giugno 2024: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2024-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2023 e in acconto 2024 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Scissione mediante scorporo alternativa al conferimento

 

Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell’attuazione della riforma tributaria

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 30 maggio 2024

 

Legislazione

 

Concordato preventivo biennale (Cpb) – Metodologia per la proposta e condizioni straordinarie

 

In Gazzetta Ufficiale il D.M. Mef con le regole per determinare la proposta e le condizioni straordinarie per la cessazione degli effetti del concordato (o la riduzione in percentuale dei redditi)

Contribuenti ISA. La metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale»

 

 

 

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Ruoli “scaduti” oltre 100.000 euro. La preclusione della possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006 non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è in corso una regolare rateazione

Il comma 2 dall’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 ha recentemente modificato l’articolo 37, comma 49-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Tali modifiche – in deroga all’articolo 8, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) che stabilisce il principio generale per cui l’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione – per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi  dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero (emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i seguenti crediti (indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del richiamato articolo 17) relativi:

  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La disposizioni fanno salvo quanto contenuto nel quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Ove non si applichi l’esclusione dalla compensazione testé commentata, restano ferme le disposizioni dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che reca il divieto di autocompensazione ovvero vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Resta ferma, l’applicazione dell’articolo 37, dei commi 49-ter e 49-quater della legge n. 223 del 2006, ai meri fini della verifica delle condizioni a cui opera il divieto di compensazione. Il comma 49-ter consente all’Agenzia delle entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ai sensi del successivo comma 49-quater, qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa e applica le sanzioni di legge al contribuente. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 chiarisce la decorrenza delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 4, comma 2: si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Ebbene, in procinto dell’entrata in vigore della sopra illustrata, ulteriore modifica alla disciplina delle compensazioni, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 136 del 20 giugno 2024, ha evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato (i.e. per il quale non si siano verificate decadenze). In altri termini, alla luce di tale volontà del legislatore, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, i tecnici di Via Giorgione, concordano sul fatto che, ad ora, il divieto di cui all’articolo 37, comma 49-­quinquies, del D.L. n. 223 del 2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

Nella risposta, inoltre, confermato l’orientamento secondo cui il divieto generalizzato alla «facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», qualora l‘importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000 ­euro con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione ­ si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. Per completezza, infine, viene rammentato, che l’utilizzo di crediti d’imposta derivanti dai c.d. ”bonus edilizi, a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro, sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte dell’emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 121, comma 3-­bis, del D.L. n. 34 del 2020.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 136 del 20 giugno 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione – Preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/200) – Inefficacia in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione – Articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 introdotto dall’art. 1, comma 94, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e sostituito dall’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Articolo 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




Bonus “prima casa under 36”. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate per gli atti stipulati nel 2024  

Pronte le istruzioni dell’Agenzia sul bonus prima casa per chi ha meno di 36 anni, l’agevolazione finalizzata a favorire l’acquisto dell’abitazione da parte delle persone più giovani e con ISEE non superiore a 40mila euro, alla luce dell’ultima proroga al 31 dicembre 2024 per coloro che hanno registrato il preliminare entro il 31 dicembre 2023. Con una circolare n. 14 del 18 giugno 2024, l’Agenzia ricorda i requisiti per beneficiare della misura di favore e fornisce indicazioni agli uffici con riguardo al nuovo termine fissato dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023).

Il documento di prassi fornisce inoltre istruzioni sul credito d’imposta riconosciuto a chi ha stipulato prima della proroga e “apre”, sempre per i contratti stipulati nel 2024 entro il 29 febbraio, all’Isee ottenuto successivamente, purché riferito allo stesso nucleo familiare.

 

Il perimetro della proroga

 

Via libera, dunque, al bonusprima casa under 36” fino al 31 dicembre 2024 a patto che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023. Quanto agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (29 febbraio 2024), la circolare ricorda che è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, d’importo pari alle imposte pagate in eccesso: per beneficiarne, sarà possibile rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti. Questo atto integrativo potrà essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.

 

Le istruzioni sull’Isee

 

Per l’accesso al bonus è inoltre necessario avere, al momento del rogito, un valore Isee non superiore a 40mila euro annui. A questo proposito la circolare specifica che, per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un Isee in corso di validità nel 2024 che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto. La circolare fornisce infine istruzioni per beneficiare del credito d’imposta in caso di riacquisto, affrontando il tema con alcuni esempi a seconda che l’atto di acquisto sia soggetto a imposta di registro o a IVA.

 

In cosa consiste il bonus “prima casa under 36

 

L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. In primo luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 18 giugno 2024)

 

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 18 giugno 2024, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36” – Proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni e il riconoscimento di un credito d’imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 . Art. 64, commi da 6 a 10, del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 26/04/1986, n. 131Articolo 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies del DL 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla L 23/02/2024, n. 18

Vedi anche:

Agevolazioni prima casa under 36. Requisiti e vantaggi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 14 ottobre 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36” – Art. 64, commi da 6 a 10, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

 




Adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e termini fiscali. Il Cdm approva,  in via preliminare, le disposizioni correttive

Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri, di giovedì 20 giugno 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Le norme introdotte provvedono, tra l’altro, a:

  • una revisione del calendario fiscale;

 

 Viene fissato:

    • al 30 agosto il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 per i soggetti ISA e forfettari con la maggiorazione dello 0,4%;
    • al 31 ottobre il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuale dei redditi e IRAP, (che per l’anno 2024 coinciderà anche con quello per l’eventuale adesione al Concordato preventivo)

 

  • integrare il concordato preventivo biennale (CPB), sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti;
  • introdurre una sanzione, fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) sia infedele;
  • modificare le sanzioni in merito all’adempimento collaborativo, azzerandole per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.

 




Commercialisti, nel D.Lgs. “Correttivo” approvato in Cdm misure apprezzabili

De Nuccio e Regalbuto: “Accolte diverse richieste del Consiglio nazionale. Passi avanti su cooperative, concordato e adempimenti”

Misure “apprezzabili” su cooperative compliance, concordato preventivo biennale e adempimenti fiscali, anche se “il nostro auspicio è che ulteriori modifiche migliorative possano giungere nel percorso di esame del provvedimento in Parlamento”.

È il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, all’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto correttivo fiscale.

De Nuccio sottolinea il recepimento di alcune proposte avanzate dal Consiglio nazionale in tema di cooperative compliance, come la non applicabilità delle sanzioni penali connesse al reato di dichiarazione infedele nonché delle sanzioni amministrative per coloro che si dotano volontariamente del tax control framework certificato da un commercialista o da un avvocato. “Si tratta di novità quanto mai opportune – afferma – per rendere ancora più efficace il regime, novità che in alcun modo possono essere lette come una depenalizzazione, essendo espressamente escluse simulazioni o frodi, ma rappresentano la logica conseguenza della totale disclosure della posizione fiscale del contribuente nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria”.

“Anche sul concordato preventivo biennale – prosegue – sono state previste norme di semplificazione, in particolare per quanto attiene al versamento del secondo acconto che potrà avvenire, per coloro che aderiranno, con modalità forfettizzate sulla differenza tra il reddito concordato e quello del periodo precedente. Altrettanto opportunamente, come da noi proposto, è stata prevista l’inclusione delle perdite su crediti fra gli elementi che riducono il reddito concordatario”.

“Il Consiglio Nazionale – aggiunge il Consigliere nazionale con delega alla fiscalità e tesoriere Salvatore Regalbuto – nel percorso di esame in commissione parlamentare dello schema di decreto correttivo presenterà le ulteriori proposte tra cui, in particolare, una tassazione flat sul maggior reddito concordato e l’estensione ai forfettari della premialità dell’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici già prevista per i soggetti ISA”.

“Anche in materia di razionalizzazione degli adempimenti – conclude Regalbuto – sono state accolte molte delle proposte del Consiglio Nazionale, fra le quali la messa a regime al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni, termine che per l’anno 2024 coinciderà anche con quello per l’eventuale adesione al Concordato preventivo. Dal 2025 il termine per l’adesione al Concordato preventivo viene fissato al 31 luglio, concedendo un mese in più ai contribuenti per le necessarie valutazioni.

Apprezzabile anche la precisazione che il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 per la platea dei soggetti ISA e forfettari potrà avvenire entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4%”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 20 giugno 2024)

 




Al 24 giugno 2024 il termine per annullare il 730/2024

Le dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dal contribuente via web dalla propria area riservata, possono essere annullate entro le ore 23.59 del 24 giugno 2024, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso. L’Agenzia delle entrate conferma il cronoprogramma della gestione del flusso 730-4 pubblicato con una Faq  del 22 maggio 2024.

Si ricorda che una volta annullato il 730, all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione.

È possibile inviare un nuovo 730 dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento del precedente.

Nella sezione “Ricevuteè possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento del 730 (e dell’F24 predisposto). Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento deve essere richiesta solo dal dichiarante.

 

Link al testo del cronoprogramma delle attività relative all’anno 2024

 

 




Concordato preventivo biennale soggetti che applicano gli ISA: aggiornato il modello CPB per la proposta

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68629/2024 è stato approvato, congiuntamente ai 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale.

Il modello denominato CPB costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Il CPB è disciplinato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato.

In particolare il modello per il concordato preventivo biennale è presentato dai contribuenti che:

  • nel periodo d’imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli Isa;
  • sono tenuti all’applicazione degli Isa per il medesimo periodo d’imposta;
  • intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

 

Link al modello CPB  con le relative istruzioni 

 

Aggiornamento al 15 giugno 2024 – Modello e istruzioni

La modulistica CPB relativa ai periodi d’imposta 2024 e 2025, approvata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 febbraio 2024, tenuto conto di quanto previsto al punto 2.3 del medesimo provvedimento, è stata da ultimo aggiornata in data 15 giugno 2024 anche in considerazione dei contenuti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale».

Modello CPB 2024/2025:

  • righi P02 e P03: integrata la descrizione dei righi;
  • rigo P10: integrata la descrizione del rigo e inserito il relativo campo per la firma.

Istruzioni per la compilazione:

  • integrate le istruzioni dei righi P02, P03 e P10 per allineamento alle integrazioni apportate ai campi del modello ed in considerazione dei contenuti del DM 14 giugno 2024.

 

 Le versioni precedenti

 

Vedi anche:

Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Soggetti ISA. Il Mef approva la metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale (Cpb)

 

 

 




Rilasciata una nuova versione dei moduli di controllo delle dichiarazioni dei redditi e ISA 2024 (73024,CNM24,IRA24,RPF24,RSP24,RSC24,RNC24)

Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” sono disponibili, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2024 i seguenti aggiornamenti:

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

    • aggiornamento per recepire le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione.

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

    • aggiornato controllo multi-modulo quadro IR;
    • aggiornato controllo valori “Eventi eccezionali” frontespizio;
    • aggiornato valori “Codice regione” in “Deduzioni/Detrazioni/Credito d’imposta” quadro IS;
    • aggiornato controllo codici ZFU quadro IS;
    • aggiornato il controllo relativo al “Totale componenti negativi” quadro IK;
    • aggiornato il controllo relativo al “Valore della produzione netta” quadro IP.

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

    • nuova versione 2.0.0 dei Controlli telematici ISA/Redditi per integrazioni ISA CPB;
    • aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione.

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

    • nuova versione 2.0.0 dei Controlli telematici ISA/Redditi per integrazioni ISA CPB;
    • aggiornato il controllo relativo al reddito delle attività agricole ed allevamento animali del quadro RD;
    • aggiornata la descrizione della segnalazione di errore con riferimento al controllo previsto per il campo IVAFE del quadro RW;
    • aggiornato il controllo relativo all’ “Imposta sostitutiva” del quadro RT;
    • eliminati controlli nel quadro RQ righe 94, 95 e 97;
    • aggiornato controllo importo-codice rigo 17 colonne 33, 34, 35 del quadro RN.

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

    • nuova versione 2.0.0 dei Controlli telematici ISA/Redditi per integrazioni ISA CPB.

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

    • nuova versione 2.0.0 dei Controlli telematici ISA/Redditi per integrazioni ISA CPB.

 

Qualora i moduli di controllo risultino già installati all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto tali moduli di controllo si aggiorneranno automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Si consiglia, comunque, di verificare l’avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del “Desktop Telematico”.




Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Dopo la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale», per i contribuenti ai quali si applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), Agenzia dell’entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il nuovo software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2024 CPB integrato con il Concordato Preventivo Biennale (Cpb). La versione evoluta del software è stata realizzata sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e del Concordato Preventivo Biennale disciplinato con D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

L’applicazione “Il tuo ISA 2024 CPB” (versione 2.0.0 del 15/06/2024) consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).  Si ricorda che i forfettari dovranno ancora attendere per la pubblicazione del loro programma di calcolo.

 

Vedi anche la brochure realizzata dall’Agenzia delle entrate che illustra le modalità per aderire all’istituto del CPB e relativi vantaggi

Brochure

 

La versione 2.0.0 del 15/6/2024 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

Integrato il software con l’inserimento del quadro P – Concordato Preventivo Biennale ed altri aggiornamenti di natura grafica.
Integrato il software per consentire il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta.

Per saperne di più:

Guida operativa all’utilizzo di “Il tuo ISA 2024 CPB” (versione 2.0.0 del 15 giugno 2024)

Guida Il tuo ISA 2024 – pdf

Assistenza all’utilizzo dell’applicazione  

L’ Agenzia dell’entrate ha attivato un servizio di assistenza telefonica, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il sabato, al numero verde 800-279107. Il servizio prevede assistenza all’utilizzo operativo del software, dalla fase di installazione a quella di gestione del prodotto stesso.

 

 




Soggetti ISA. Il Mef approva la metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale (Cpb)

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, in attuazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563) approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

Gli elementi necessari all’elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia. Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale». Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024

 

Vedi anche:

Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)




Banca dati strutture ricettive: dal 13 giugno anche nella regione Veneto è possibile richiedere il cin

Prosegue la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR): dopo l’avvio con la Regione Puglia, la piattaforma è ora disponibile anche per le strutture e le locazioni della Regione Veneto. In seguito, sul sito del Ministero sarà data notizia dell’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale.

Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

 

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.

 

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

Fonte: Ministero del Turismo – Portale istituzionale https://www.ministeroturismo.gov.it

 

Vedi anche:

Comunicato del Ministero del turismo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 138 del 14 giugno 2024

Interoperabilità tra la banca dati nazionale e le banche dati regionali e delle province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità  turistiche.

In attuazione dell’art. 13-ter, comma 13 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il decreto del Ministro del turismo del 6 giugno 2024 disciplina le modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all’art. 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle province autonome, al fine di definire a livello nazionale una procedura unica di assegnazione del Codice identificativo nazionale e di contrastare forme irregolari di ospitalità.

Nella sezione Atti generali di Amministrazione trasparente e nella sezione Banca dati strutture ricettive (BDSR), è disponibile il decreto del Ministero del turismo del 6 giugno 2024 (prot. 16726/24)

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Decreto-interoperabilita-BDSR_signed-1.pdf




Faq del 14 giugno 2024 – Ai versamenti della flat tax incrementale si applicano i termini e le modalità delle imposte sui redditi

Pubblicata una nuova risposta dell’Agenzia delle entrate nell’apposita sezione del sito delle Entrate dedicata al modello “Redditi persone fisiche 2024”.

Di seguito il testo:

 

Risposte alle domande più frequenti – Faq del 14 giugno 2024 – Versamenti flat tax incrementale

 

Domanda:

Si chiede se sia possibile applicare alla flat tax incrementale di cui all’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

1. l’istituto della rateazione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

2. il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento), previsto dall’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435

3. il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

 

Risposta:

Si ritiene che gli istituti sopra menzionati possano essere applicati anche alla flat tax incrementale di cui alla legge n. 197 del 2022 citata.

Ciò in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

 

Vedi anche:

 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 18 aprile 2024: «RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (c.d. Flat tax incrementale) – Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

L’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, alle condizioni ivi indicate, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo:

·  “1731 denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA.

IL DIRETTORE CENTRALE

 

 

 Flat tax incrementale 2023

 

Flat tax sostitutiva dell’Irpef con aliquota fissa del 15% per il solo anno 2023. Ambito di applicazione e modalità di calcolo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 28 giugno 2023: «FLAT TAX INCREMENTALE – Introduzione del regime della “tassa piatta incrementale” limitatamente all’anno d’imposta 2023 – Applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15 per cento, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale – Ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Determinazione della base imponibile – Esempi di calcolo – Art. 1, commi 55 e 57, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 




Cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Le istruzioni sulla nuova disciplina delle plusvalenze | Fuori dal perimetro di applicazione la vendita dell’immobile adibito ad abitazione principale

L’articolo 1, comma 64, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470), ha aggiunto tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus; plusvalenza configurabile come reddito diverso solo se non realizzata nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice.

 

Possono essere titolari del predetto reddito diverso:

  • le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni;
  • le società semplici e i soggetti a esse equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio d’impresa commerciale;
  • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del TUIR;
  • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del TUIR al di fuori dalla stabile organizzazione.

 

 

Quindi, con le novelle introdotte dalla legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470), il legislatore si è limitato a individuare una nuova fattispecie di reddito diverso, senza modificare l’ambito soggettivo dell’articolo 67 del TUIR.

Il successivo comma 65 del citato articolo 1 ha previsto che alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento.

Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In estrema sintesi, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024 hanno novellato:

  • l’articolo 67 del TUIR al fine di prevede una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare che riguarda la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, indipendentemente dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di quest’ultima;
  • l’articolo 68 del TUIR, per definire le modalità di calcolo della predetta plusvalenza per il cedente, prevedendo l’irrilevanza (totale o parziale) delle spese relative agli interventi agevolati solo qualora si sia fruito del Superbonus nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Più nel dettaglio, il comma 64, modifica l’articolo 67, comma 1, del TUIR mediante l’aggiunta della lettera b-bis), la quale ora include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, conv., con mod., dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo; la plusvalenza disciplinata dalla nuova lettera b-bis), del TUIR riguarda la prima cessione d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e dalla tipologia d’intervento effettuato.

Sono, quindi,  imponibili le plusvalenze risultanti dalla cessione d’immobili oggetto d’interventi agevolati, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, che si siano conclusi da non più di dieci anni, indipendentemente dalla data di acquisto (o di costruzione) del bene. Diversamente, nell’ipotesi in cui tra la conclusione dei suddetti interventi e la cessione dell’immobile trascorrano più di dieci anni, la plusvalenza non rientrerà nell’ambito di applicazione della lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR e, quindi, non risulterà imponibile ai sensi della nuova disciplina.

Di conseguenza, viene disposto che, quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-bis) del menzionato articolo 67.

Modificato inoltre, l’articolo 68, comma 1, del TUIR prevedendo che la plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Si prevede, tuttavia, che, per gli immobili in esame, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegat

Il comma 65 prevede che alle plusvalenze introdotte dal comma 64 può applicarsi l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento, come previsto dall’articolo 1, comma 496, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) Il comma 66 stabilisce che le disposizioni (commi 64 e 65) sopra illustrate si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Ciò premesso, con circolare n. 13 del 13 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha dettato le prime istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024.

Queste le più rilevanti:

  • niente imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l’acquisto e la vendita.

 Il documento di prassi ricorda che sono fuori dall’ambito di applicazione della norma le plusvalenze relative agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, se al momento della cessione sono stati acquistati (o costruiti) da meno di dieci anni.

  •  a partire dal 1° gennaio 2024 entra in vigore una nuova ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 giugno 2024, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Modifiche agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio, al fine di adeguare la rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)

 




Comunicazione per il bonus investimenti nella Zes unica. Pronta l’applicazione che consente la compilazione del file telematico

Da oggi (12 giugno 2024) è possibile effettuare la trasmissione dei file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124).

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico“, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

 

Il software ZES24 consente la compilazione della comunicazione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. E’ inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione contenente i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta deve essere inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L’eventuale comunicazione integrativa va trasmessa, con le stesse modalità, tra il 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025.

Infine, in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto interministeriale attuativo, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello loro riconosciuto comunicano all’Agenzia delle entrate con le stesse modalità, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.

Si ricorda che l’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER – General Block Exemption Regulation), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, fermo restando l’esclusione prevista dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con riferimento al credito d’imposta investimenti transizione 5.0.

In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

 

Vedi anche:

Disponibile online il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica

Zes unica per il Mezzogiorno. Approvato il modello di comunicazione per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti | Domande al via dal 12 giugno e fino al 12 luglio per le spese 2024




La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi.  Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (548 pagine).

Per agevolare la consultazione, raggruppate in un unico documento le guide alle agevolazioni delle dichiarazione 2024, modello 730 e Redditi Pf.

Si tratta di 13 guide realizzate dall’Agenzia delle entrate riguardanti:

  • Aspetti generali
  • Spese sanitarie
  • Interessi passivi mutui
  • Spese istruzione
  • Erogazioni liberali
  • Premi assicurazione
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Altre detrazioni e deduzioni
  • Crediti d’imposta
  • Recupero patrimonio edilizio
  • Riqualificazione energetica
  • Bonus mobili ed elettrodomestici
  • Superbonus

Nel documento riportato l’elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta.

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), e includono le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2023.

 

 




Disponibile online il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica

Pubblicato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (decreto-legge Sud).

Pertanto, da oggi 12 giugno al 12 luglio 2024 i soggetti interessati possono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

 

Soggetti beneficiari

 

Il Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli», evidenzia che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo previsto all’art. 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, di cui alla tabella ATECO 2024, da indicare nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.

 

Investimenti ammissibili

 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod.civ.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

In particolare, il credito di imposta è determinato:

  • nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
  • nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
  • nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Procedura di accesso al credito di imposta

 

Per accedere al contributo, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

 

Modalità di fruizione

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

 

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

Ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev’essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.

L’accesso al regime di semplificazione procedimentale dell’autorizzazione unica, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, non costituisce, in alcun modo, presupposto necessario per la fruizione del credito d’imposta.

 

Fonte: Struttura di Missione ZES UNICA – Presidenza del Consiglio dei Ministri – sito web: https://strutturazes.gov.it/it/credito-di-imposta/

 

 

Vedi anche:

Credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura

 

 

 




Credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura

Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» ha modificato il decreto-legge Sud, introducendo l’art. 16-bis, rubricato «Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura», al fine di concedere  un contributo, sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica.

 

Per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta. Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, sempre che il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50 % del valore complessivo e dell’investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Le modalità di accesso al beneficio saranno definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

 

 

 

 




Zes unica per il Mezzogiorno. Approvato il modello di comunicazione per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti | Domande al via dal 12 giugno e fino al 12 luglio per le spese 2024

Le imprese che investono o che, in corso d’anno, hanno già investito in beni strumentali da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica del Sud Italia hanno un mese di tempo per richiedere alle Entrate il bonus speciale per il Mezzogiorno, istituito dal decreto-legge n. 124/2023. Da domani mercoledì 12 giugno fino a venerdì 12 luglio sarà possibile richiedere il bonus, istituito per creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per lo sviluppo delle aziende già operanti in tali aree e per stimolare l’insediamento di nuove. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, infatti, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni e le modalità di trasmissione, che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell’agevolazione.

 

Zes unica per il mezzogiorno, al via le domande

 

La comunicazione per le spese sostenute o da sostenere quest’anno potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, esclusivamente in via telematica tramite il software “ZES UNICA”, che sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia a partire da mercoledì 12 giugno. Da questa stessa data, e fino al 12 luglio, le aziende interessate invieranno le comunicazioni relative ai nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio e fino al 15 novembre 2024. Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, è tenuto a conservare la documentazione.

 

Fruizione del credito d’imposta

 

Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni è emanato il provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. A decorrere dal giorno successivo è possibile fruire del credito d’imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

Spazio alla comunicazione integrativa

 

A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello di comunicazione. In caso di molteplici invii, si ricorda che l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’apposita ricevuta.

 

In cosa consistono le agevolazioni e le 8 regioni che ne beneficiano

 

Destinatarie del bonus per il Mezzogiorno sono le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all’interno della Zes unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo. (Così, comunicato stampa dell’11 giugno 2024)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e definizione del relativo contenuto e delle modalità di trasmissione», pubblicato il 11.06.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1,comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Vedi anche:

 

ZES unica: le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti

Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19/20 del 2024

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Speciale Modulistica 2024
Modelli dichiarativi dei redditi 2023

Modello “Redditi-Sp 2024
per le società di persone ed equiparate

 

Modello “Redditi-Sp” 2024 per società di persone ed equiparate. Le novità
Le novità del modello di dichiarazione “Redditi-Sp” 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 da parte delle società …

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68706/2024: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2024-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2024-SP.»

ALLEGATO 1Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli

Istruzioni e Modello Redditi 2024 – Società di persone

 

Il modello e le istruzioni sono stati approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68706/2024. Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 29.05.2024.

 

 

Modelli “Redditi 2024” delle Società e degli Enti
Redditi Sc Redditi Sp Redditi Enc

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2024 degli enti e delle società

 

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

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