Dichiarazioni Redditi 2023 per il periodo d’imposta 2022. Online i modelli definitivi con le istruzioni

Pronti i nuovi modelli dichiarativi 2023 con le relative istruzioni che le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali utilizzeranno nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2022. Da oggi sono disponibili, infatti, sul sito delle Entrate i nuovi modelli Redditi e Irap 2023 per le persone fisiche, Società di persone, le Società di capitali, Enti non commerciali. I nuovi modelli sono stati approvati con i provvedimenti del 28 febbraio 2023.

 

Link ai modelli dichiarativi 2023, Redditi (PF, SP, SC e ENC), IRAP e CNM

 

Redditi 2023–PF

Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2023-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2023, per il periodo d’imposta 2022, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2023-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF – (Provvedimento del 28/02/2023 – Pubblicato il 28/02/2023)

 

Redditi 2023–SP

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2023–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2023-SP” – (Provvedimento del 28/02/2023 – Pubblicato il 28/02/2023)

 

Redditi 2023–SC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2023–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2023-SC” – (Provvedimento del 28/02/2023 – Pubblicato il 28/02/2023)

 

Redditi 2023–ENC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2023–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2023-ENC” – (Provvedimento del 28/02/2023 – Pubblicato il 28/02/2023)

 

Irap 2023

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2023”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2023 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2023” – (Provvedimento del 28/02/2023 – Pubblicato il 28/02/2023)

 

Consolidato nazionale e mondiale 2022

Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2023”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2023” – (Provvedimento del 28/02/2023 – Pubblicato il 28/02/2023)




Certificazione Unica (CU) 2023 dall’Inps. Online dal 16 marzo

A partire dal 16 marzo 2023 l’INPS renderà disponibile la Certificazione Unica (CU) 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022.

Accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al portale www.inps.it – “Servizio Certificazione unica 2023 (Cittadino)” – sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare il modello della CU/2023 da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i pensionati ciò sarà possibile anche dal servizio on-line “Cedolino pensione”.

Dalla stessa data, la CU/2023 sarà disponibile anche sull’App INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.

In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite patronati, CAF e professionisti abilitati o tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it allegando una copia del documento di identità del richiedente. In tal caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.




Commercialisti: albo gestori della crisi, accolte le nostre proposte sul tirocinio | Pubblicato sul sito del MinGiustizia un aggiornamento delle FAQ

 

Ulteriori precisazioni

Circolare 13 marzo 2023 – Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Ulteriori precisazioni

 

 

De Nuccio: “Indicazioni particolarmente soddisfacenti su tirocinio semestrale e attestazione tirocinio”

“Particolare soddisfazione” viene espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti relativamente alle nuove indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l’iscrizione nell’albo dei gestori della crisi e per l’attestazione del compiuto tirocinio, contenute in un aggiornamento delle FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto grazie all’intensa interlocuzione intrapresa con il Ministero della Giustizia, con cui abbiamo avviato un modello di comunicazione concomitante e di confronto collaborativo che auspichiamo possa continuare nel futuro a tutela e a favore dei professionisti, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

“Siamo comunque pienamente consapevoli – aggiunge – che permangono importanti criticità nell’impianto normativo. Il nostro impegno è costantemente finalizzato ad alleviare i disagi cui i colleghi vanno incontro nella fase di prima applicazione della norma”.

Per quanto attiene alla data entro cui il tirocinio deve essere posseduto, il Consiglio nazionale, sottolinea De Nuccio, “preso atto della difficoltà incontrata dal Ministero nel superare il testo della norma che non lascerebbe spazio a diverse interpretazioni, ha suggerito agli uffici di Via Arenula di assumere  una presa di posizione ragionevole e volta a favorire quanto più possibile i professionisti impegnati non solo nello svolgimento della propria attività di studio, ma anche nel concomitante svolgimento dei corsi di formazione specialistica di durata non inferiore alle quaranta ore.

Al riguardo, il Ministero nella FAQ n. 3 chiarisce che l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto. Insomma, nessun limite temporale per i nostri iscritti”. “Ovviamente – puntualizza il presidente dei commercialisti – alla data della domanda, il tirocinio deve essere stato concluso”.

Con riguardo alle modalità tramite cui comprovare l’avvenuto svolgimento del tirocinio, la FAQ n. 4 spiega che il requisito dello svolgimento del tirocinio va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell’apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d) del D.M. n. 202/2014. Può essere documentato attraverso apposita certificazione resa ai sensi dell’art. 4, comma 2,- lett. d) del D.M. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:
a) l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i;
b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine);
c) l’attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure);
d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante. Si precisa, infine, che non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato preventivamente al competente Ordine professionale.

Con riferimento alla FAQ n. 2, il Ministero torna a precisare come l’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 202/2014 – richiamato dall’art. 356, comma 2, CCII, richieda: lo “svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni”.

Il Ministero chiarisce poi che il tirocinio:

a) deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio – non concomitanti – svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo;
b) deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento;
c) deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
d) deve consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze.

 “Colmando le lacune della normativa – sottolinea de Nuccio – il Ministero precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività – aspetto di fondamentale importanza per chi è professionista e impegnato a svolgere la propria attività professionale tutti i giorni – e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale – la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall’articolo 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 202/2014 -, l’interessato deve aver partecipato all’attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure”

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 27 febbraio 2023)

 

Link alle risposte alle domande più frequenti aggiornate al 24 febbraio 2023

Per ulteriori chiarimenti in ordine agli obblighi formativi e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento, vedi anche la circolare Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2023, con oggetto: «Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Modalità di documentazione» nella quale sono stati forniti una serie di chiarimenti in merito agli obblighi formativi ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi d’impresa ex art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento.

(Link diretti sul sito del Ministero della Giustizia)

Link al portale Albo dei gestori della crisi di impresa: https://albocrisiimpresa.giustizia.it/crisi-di-impresa/#/home

 

 




ISA 2023: approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2022

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52595/2023 sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52595/2023, recante: «Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.», pubblicato il 24.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

Richiesta variabili “precalcolate ISA” – Revisione degli ISA 2023

 

Approvate le modalità di richiesta e acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022. Individuati anche i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27650/2023: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023»

 




Nuovo Patent box. I chiarimenti delle Entrate | Chiusa la consultazione pubblica arrivano circolare e provvedimento

Conclusa la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal D.L. n. 146/2021. Pubblicato anche il provvedimento che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all’attuale quadro normativo.

 

Il nuovo regime

 

L’attuale Patent box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa.

Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front–end”). Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime. Tra le differenze rispetto al passato, il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi.

 

Quando scatta il nuovo regime

 

La circolare chiarisce che il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n.146/2021. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L.) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

 

Il periodo transitorio

 

Il documento di prassi fornisce alcune indicazioni sul regime transitorio. I contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto. La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

(Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 24 febbraio 2023, con oggetto: NUOVO REGIME PATENT BOX – Deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo – Requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo – Condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziaria – Soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box – Articolo 6 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 come modificato dall’art. 1, commi 10 e 11, della L 30/12/2021, n. 234 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate  del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022.

 

Link al testo della provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 in tema di ‘nuovo regime patent box’ introdotto dall’articolo 6 del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234», pubblicato il 24.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Sono disponibili nuove FAQ di chiarimento per gli utenti che utilizzano intr@web

Sono disponibili nuove FAQ del Agenzia delle dogane per gli utenti che utilizzano Intr@Web. Il pacchetto software che fornisce agli operatori economici una serie di servizi per la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi o ricevuti in ambito comunitario.

(Link al sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: https://www.adm.gov.it/)




Contributo di solidarietà per le imprese del settore energetico. Pronta la circolare

On-line l’attesa circolare n. 4 del 23 febbraio 2023 con cui l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sul contributo di solidarietà straordinario, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, per le imprese che operano nel settore di produzione e vendita di energia elettrica o gas metano, di estrazione e rivendita di gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 23 febbraio 2023, con oggetto: Contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 – Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina) – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023) – Art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2023

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(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Speciale – Decreti-legge “Aiuti-Quater” e “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi”

 

 

Il decreto-legge “Aiuti-Quater” convertito in legge
D.L. 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L. 13/01/2023, n. 6

 

 

Guida alle principali misure

Il testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, conv., con mod., dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Il decreto-legge “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi”
D.L. 16/02/2023, n. 11

 

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

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Tregua fiscale: Commercialisti, evitare disparità di trattamento tra i contribuenti

Le proposte del Consiglio nazionale della categoria in un documento trasmesso al Viceministro all’Economia e alle Finanze, Maurizio Leo. Il Presidente de Nuccio: “Proposte ragionevoli che migliorano il testo normativo ampliandolo ad alcune fattispecie attualmente escluse dal perimetro applicativo”

 

Ammettere la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità relative al controllo formale delle dichiarazioni, prevedere anche per i contribuenti in regola con i pagamenti rateali relativi a accertamento con adesione, reclamo/mediazione, conciliazione e acquiescenza, la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni sulle somme ancora dovute, estendere gli effetti della definizione delle liti pendenti anche ai contributi previdenziali e assistenziali determinati in dichiarazione. Sono alcune delle proposte che il Consiglio nazionale dei commercialisti ha trasmesso al viceministro all’Economia e alle Finanze, On.le Maurizio Leo, con l’auspicio di un loro rapido recepimento normativo.

Per il presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, “si tratta di proposte ragionevoli finalizzate a dare piena attuazione all’articolato pacchetto di misure relative alla Tregua fiscale, che migliorano il testo normativo ampliandolo ad alcune fattispecie attualmente escluse dal perimetro applicativo, garantendo un miglior coordinamento normativo tra i vari istituti previsti”.

“Siamo confidenti – ha proseguito il presidente de Nuccio – che il viceministro Leo, sempre molto attento alle istanze dei commercialisti, possa condividere e far proprie le proposte contenute nel documento che gli abbiamo consegnato”.

“Una delle più evidenti lacune dell’attuale contesto normativo – ha evidenziato la consigliera delegata all’area Contenzioso tributario, Rosa D’Angiolella – riguarda l’esclusione delle comunicazioni relative al controllo formale delle dichiarazioni dal campo di applicazione della definizione agevolata degli avvisi bonari, che penalizza ingiustificatamente i contribuenti destinatari di tali comunicazioni. Occorre poi garantire anche ai contribuenti più virtuosi che si siano avvalsi degli istituti deflativi del contenzioso (quali accertamento con adesione, reclamo/mediazione, conciliazione e acquiescenza) e che siano in regola con i piani di rateazione sottoscritti – prosegue – la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, analogamente a quanto previsto per chi è in regola con i piani di rateazione relativi agli avvisi di bonari derivanti dai controlli automatizzati della dichiarazione”.

Per quanto concerne la definizione delle liti pendenti, la consigliera delegata all’area Contenzioso tributario sottolinea invece l’esigenza di “rimuovere l’attuale “doppio binario” fiscale/previdenziale, prevedendo l’estensione degli effetti della definizione anche ai contributi la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi”.

“In termini più generali – conclude D’Angiolella – andrebbe inoltre verificata la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti della rate relative agli istituti deflattivi del contenzioso a prescindere dalla notifica della cartella di pagamento successivamente al primo gennaio 2023”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 22 febbraio 2023)




Gestori della crisi d’impresa. Dal 6 marzo iscrizioni al corso e-learning gratuito organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti

Organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in convenzione con l’Università LUMSA, ha una durata di 44 ore ed è suddiviso in 10 moduli a cui si affiancano due ore di laboratorio

Dal prossimo 6 marzo sarà possibile iscriversi al corso di formazione e-learning gratuito organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in convenzione con l’Università LUMSA, per l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa, che consentirà ai commercialisti di assolvere agli obblighi formativi necessari per l’iscrizione all’Albo dei soggetti incaricati dall’Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate nel Codice della crisi e dell’insolvenza (ex art. 356, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Il corso, predisposto nel rispetto delle Linee Guida generali per la definizione dei programmi elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura e aggiornate al 1° febbraio 2023, ha una durata complessiva di 44 ore ed è suddiviso in 10 moduli, ai quali si affiancano due ore di laboratorio.

Ogni modulo sarà propedeutico per l’accesso al modulo successivo.

L’evento potrà essere fruito da tutti gli iscritti attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Dal 6 marzo 2023 sarà quindi possibile iscriversi al corso accedendo alla pagina https://academy.assosoftware.it e, con l’apposito pulsante, compilare correttamente tutti i campi richiesti. Al termine della procedura, ogni iscritto riceverà un’e-mail di conferma contenente le istruzioni e il link per partecipare al corso.

Per assolvere agli obblighi di formazione richiesti dall’art. 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 sarà necessario partecipare a tutte le 44 ore in cui si articola il corso. Al termine dell’interno percorso formativo sarà disponibile, nell’area riservata di ciascun iscritto alla piattaforma, la certificazione che attesterà la partecipazione al corso e che potrà essere utilizzata per documentare l’assolvimento degli obblighi formativi ai fini dell’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi.

Coloro che non parteciperanno a tutte le 44 ore del corso potranno in ogni caso utilizzare i crediti formativi conseguiti solo al fine dell’assolvimento dell’obbligo formativo professionale.

Il corso sarà disponibile fino al 31 dicembre 2023 e sarà possibile scaricare gli attestati entro il 30 settembre 2024.

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 22 febbraio 2023)

 




Approvazione D.L. Milleproroghe 2023: oggi (23.02.2023) il voto finale

Aggiornamento al  23-02-2023

In Aula alle ore 9.30 l’esame del disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (Approvato dal Senato) – (A.C. 888)

 

Aggiornamento al  22-02-2023

Dalle ore 17 le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (Approvato dal Senato) – (A.C. 888).

Dalle ore 18.30 la votazione per appello nominale.

 

Aggiornamento al  21-02-2023

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (Approvato dal Senato) (A.C. 888), nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (Approvato dal Senato) – (A.C. 888).

 




Blocco cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi. Esito incontri a Palazzo Chigi

In un nota del 20 febbraio 2023 “al termine degli incontri svolti oggi a Palazzo Chigi, sentito il Presidente Giorgia Meloni, il Ministro Giancarlo Giorgetti conferma, unitamente al Sottosegretario Alfredo Mantovano, al ministro Gilberto Pichetto Fratin e agli altri esponenti di Governo presenti, la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi. Partendo dal decreto-legge approvato lo scorso 16 febbraio, il Governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme. Tale situazione, che l’Esecutivo Meloni ha ereditato riguardante i cosiddetti ‘crediti incagliati’ (cioè i crediti maturati e che il sistema bancario ha difficoltà ad assorbire) verrà esaminata al più presto in un tavolo tecnico al quale saranno presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria oggi intervenuti. Nel tavolo tecnico saranno individuate norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto-legge a quello attuale, tenendo conto della situazione delle imprese di piccole dimensioni e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma. Il Governo ribadisce, come già illustrato al termine del Consiglio dei Ministri, la permanenza dei bonus per l’edilizia nella forma delle consuete detrazioni d’imposta dalla dichiarazione dei redditi”.

 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Meloni) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Giorgetti), trasmesso al Camera dei Deputati, recante: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – (Atto Camera n. 889).

 

La ratio delle misure blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Il testo della relazione illustrativa:

“Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui contenuto è di seguito illustrato.
  L’articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il comma 1-quinquies nell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (riguardante il cosiddetto «superbonus»). La nuova disposizione esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d’imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, al fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico.
  La lettera b) del medesimo comma 1, aggiungendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, interviene sul regime della responsabilità solidale nei casi di cessione dei suddetti crediti d’imposta, chiarendone il contenuto, al fine di offrire agli operatori un quadro di certezza che potrà significativamente incidere in positivo sulla propensione all’acquisto dei crediti d’imposta, nel rispetto di prassi di controllo della bontà dei crediti offerti in cessione, che vengono ad essere esse stesse meglio definite, con sicure conseguenze positive anche sui tempi che intercorrono tra l’offerta in cessione del credito e la sua liquidazione da parte dell’acquirente, una volta acquisita la documentazione che gli consente di avere certezza dell’insussistenza dei presupposti che possono esporlo a rischi futuri di sequestro o di responsabilità tributaria solidale.
  Il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave a carico del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso di quest’ultimo nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 121. Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  L’articolo 2, al comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono più consentite le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio;

b) efficienza energetica;

c) adozione di misure antisismiche;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

e) installazione di impianti fotovoltaici;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

  Il comma 2 fa salvo l’esercizio delle predette opzioni in relazione alle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per:

a) gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

  Il comma 3 fa salvo l’esercizio delle predette opzioni in relazione alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto-legge:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;

c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  Il comma 4 dispone l’abrogazione delle disposizioni dell’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dell’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
  L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

 

 

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» – Atto Camera n. 889

Il testo delle nuove misure blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Link al testo decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023




Superbonus, Commercialisti: “su SOA accolta l’interpretazione del Consiglio Nazionale”

De Nuccio: “Fatta chiarezza su norma che ha generato molti dubbi applicativi”

Regalbuto: “Intervento interpretativo opportuno e atteso, anche per evitare ulteriori blocchi”

 

Con una FAQ pubblicata (di seguito riportata) oggi sul sito dell’Agenzia delle entrate è stata accolta l’interpretazione del Consiglio Nazionale dei commercialisti in materia di decorrenza del requisito SOA in ambito di interventi Superbonus, proposta nei giorni scorsi in una lettera al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al Viceministro Maurizio Leo e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

Il Presidente della categoria, Elbano de Nuccio, esprime “apprezzamento per la disponibilità nel fornire una rapida risposta che ha recepito le tesi avanzate dal Consiglio Nazionale al fine di chiarire il contesto applicativo di una norma che ha generato molti dubbi applicativi”. 

“Il Consiglio Nazionale – prosegue de Nuccio – è a disposizione delle Istituzioni anche per valutare gli impatti e le possibili modifiche migliorative del Decreto Legge 11/2023 pubblicato ieri”.

“Nel comprendere le motivazioni che sottendono a tale Decreto, sarebbe opportuno individuare soluzioni che tutelino coloro che, pur non avendo ancora iniziato le opere, hanno già investito ingenti risorse nell’attività propedeutica”, aggiunge de Nuccio.

Per Salvatore Regalbuto, Tesoriere del Consiglio nazionale con delega all’area Fiscalità, “l’intervento interpretativo è quanto mai opportuno e atteso, anche per evitare ulteriori blocchi a coloro che, faticosamente, hanno individuato un banca disposta ad acquistare i crediti e in questo contesto fa particolarmente piacere che l’interpretazione del Consiglio Nazionale, ispirata a criteri di ragionevolezza, sia stata pienamente recepita” 

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 17 febbraio 2023)

 

 

FAQ

Faq del 17 febbraio 2023 dell’Agenzia delle entrate

In caso di lavori, di importo superiore a 516.000 euro, che beneficiano degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34 del 2020, affidati con contratti sottoscritti tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è necessario che le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione (“condizione SOA”), prevista dall’articolo 10-bis del D.L. n. 21 del 2022, già al momento della sottoscrizione del contratto?

 

L’articolo 10-bis, comma 1, del D.L. n. 21 del 2022, in vigore dal 21 maggio 2022, ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata:

a) ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
b) ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Si evidenzia infine che, a sensi del comma 2 del citato articolo 10-bis, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA.

 

Link alla raccolta completa delle FAQ
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq1

 




Dal Cdm via libera allo stop alla cessione dei crediti e sconti in fattura da Superbonus. Il testo del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale

Misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali (decreto-legge)

Aggiornamento 17-02-2023


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023, il decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

 

Il Consiglio dei ministri di giovedì 16 febbraio 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali.

Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.

Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.

Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.

Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Il Consiglio ha concordato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio.




Bonus energetici 2022. Approvato il modello per la comunicazione (da presentare dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023)

 

Aggiornamento al 1° marzo 2023

L’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedendo che la comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, le disposizioni attuative del provvedimento del 16 febbraio 2023 sono state estese al credito d’imposta di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022, spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2023, prot. n. 44905/2023, approvato il modello per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei crediti d’imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici.
La comunicazione riguarda l’ammontare dei seguenti crediti d’imposta maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici:
a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022;
b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;
d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.

La comunicazione è inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

L’invio della comunicazione non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito, ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, i crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione di non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

Considerato che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2023, prot. n. 44905/2023, recante: «Comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici», pubblicato il 17.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Online il servizio per chiedere l’elenco delle cartelle rottamabili (prospetto informativo dei carichi definibili, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

Al via il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”.

Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Il Prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023.

 

Come richiedere il prospetto informativo

 

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell’istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento). È possibile chiedere il Prospetto informativo anche dall’area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

 

Cosa prevede la legge e come presentare la domanda

 

La Definizione agevolata delle cartelle è prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

La richiesta di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’apposito servizio disponibile, a partire dallo scorso 20 gennaio, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente). A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. (Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 16 febbraio 2023)




L’Assemblea del Senato ha approvato in prima lettura il Ddl di conversione in legge del decreto-legge Milleproroghe 2023

Con 88 voti favorevoli, 63 contrari e 3 astenuti l’Assemblea del Senato ha approvato oggi, mercoledì 15 febbraio, il ddl n. 452, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nel testo licenziato dalle Commissioni riunite I e V il 9 febbraio, incardinato e illustrato dai relatori, sen. Balboni per la I e sen. Damiani per la V nella seduta di martedì 14 febbraio. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera dei Deputati.

Il decreto-legge, nel testo originario presentato dal Governo, recava, agli articoli da 1 a 22, disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni; in materie di competenza del Ministero dell’interno; in materia economica e finanziaria; in materia di salute; in materia di istruzione e merito; in materia di università e ricerca; in materia di cultura; in materia di giustizia; in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy; in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; in materie di competenza del Ministero della difesa; in materia di agricoltura; in materia di sport; in materia di editoria; disposizioni di proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina; disposizioni di proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell’ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell’Unità tecnica amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania; proroga di termini in materia di politiche per il mare; proroghe in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza; disposizioni di ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19.

Nel testo proposto dalle Commissioni sono stati modificati e inseriti ulteriori articoli che riguardano il potenziamento degli ispettori di Polizia e Guardia di finanza, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la semplificazione delle procedure di assunzione, la proroga della facoltà di annullamento dei debiti inferiori a 1000 euro, l’alleggerimento degli oneri di indebitamento degli enti locali, l’utilizzo del credito d’imposta per investimenti nel settore turistico, il personale sanitario, i contributi per la messa in sicurezza di edifici e territori, l’utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali e l’istituzione di un tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, la prevenzione degli incendi nelle strutture turistiche, le accise sulla birra, l’utilizzo di quote di avanzo da parte degli enti locali, il sostegno al settore editoriale, l’operatività del fondo per le aree svantaggiate.

Nella seduta di ieri i relatori, sen. Balboni (FdI) e Damiani (FI-BP), hanno dato conto del lavoro approfondito e costruttivo svolto in sede referente, sottolineando la ritrovata centralità del Parlamento; fra i numerosi emendamenti di maggioranza e opposizione approvati in Commissione hanno ricordato in particolare l’intervento relativo al payback sui dispositivi medici, le proroghe relative all’utilizzo di suolo pubblico e allo smart working per i lavoratori fragili, la proroga al 2024 delle concessioni balneari, lo stanziamento per il piano oncologico nazionale, la stabilizzazione del personale sanitario precario, gli interventi nei settori dell’energia, della scuola, degli enti locali, dell’editoria.

 




Trasmissione dei dati delle spese sanitarie. La nuova scadenza è fissata al 22 febbraio 2023

Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie possono inviare le informazioni relative al secondo semestre del 2022 entro il 22 febbraio 2023. Stesso termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi all’anno 2022 da parte degli ottici. Lo spostamento in avanti della scadenza per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (originariamente fissata al 31 gennaio 2023), stabilito dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, va incontro alle difficoltà rappresentate da alcune associazioni di categoria ed è finalizzato ad acquisire informazioni il più possibile complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2023.

 

Più tempo anche per l’opposizione all’utilizzo dei dati

 

Con il provvedimento (prot. n. 43425/2023 del 15 febbraio 2023) firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, per il rispetto del sistema di tutela della privacy, viene inoltre prorogato il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2022 per l’elaborazione del 730 precompilato 2023. Per esercitare questa facoltà sarà possibile trasmettere il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate fino al 22 febbraio 2023 oppure accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2023)




Bonus energia, gas naturale e carburante: i codici tributo per fruire delle agevolazioni relative al primo trimestre 2023

Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la risoluzione n. 8/E del 14/02/2023, che istituisce i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – Primo trimestre 2023.




Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma dell’Agenzia delle entrate

Pubblicata dall’Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 7/E del 14/02/2023, in materia definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.




I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale”

L’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha introdotto, tra l’altro, una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202) e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221). Con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023 istituiti i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti sopra citati.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2023

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Commenti

 

Il principio di derivazione rafforzata per le micro-imprese e la correzione degli errori contabili (dopo la Legge di bilancio 2023)
di Marco Orlandi

Liti fiscali: brevi spunti di riflessione a margine della circolare n. 2/E/2023 sulla cd. “tregua fiscale”
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Regimi speciali IVA OSS E IOSS

 

Vendite a distanza verso consumatori finali nell’UE tramite un modello di business c.d. “omnichannel”. Le risposte sulla applicabilità del regime IVA speciale OSS

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 51 del 17 gennaio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -REGIME IVA SPECIALE OSS – E-commerce transfrontaliero – Operazioni di vendita a distanza (per mezzo di modelli complessi “omnichannel”) nei confronti di consumatori finali residenti nella Ue – Semplificazione degli obblighi IVA per le imprese Ue – Risposte su alcuni casi pratici di utilizzo dello sportello unico europeo per forniture transfrontaliere di beni – Cessione dei beni, acquistati online e successivamente spediti da negozi italiani ai domicili di privati di consumatori europei (rapporto B2C) – Qualifica come vendita a distanza intracomunitaria – Adempimenti IVA – Possibilità di assolvimenti tramite OSS (One Stop Shop) – La circostanza che i beni siano spediti in un altro Stato Ue dal magazzino munito di proprio identificativo IVA tedesco qualifica parimenti l’operazione come vendita a distanza IntraUe assoggettabile al regime speciale OSS – Art. 74-sexies, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Vedi anche la risposta ad interpello n. 58 del 17 gennaio 2023, nella quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ricorrendo i requisiti per l’opzione al regime OSS, per una società non residente e senza stabile organizzazione ai fini IVA in Italia, il Paese di identificazione ai fini dell’adesione al citato regime OSS UE, ai sensi dell’articolo 74-sexies, comma 1, del decreto IVA, è quello dello Stato membro di stabilimento, a nulla rilevando la circostanza che in un diverso Stato membro è presente una logistica che eroga un servizio di “pick and pack”, appartenente a terzi, dalla quale la società spedisce i beni ai relativi acquirenti. Restano escluse dal predetto regime le vendite a distanza nazionali e, cioè, le cessioni di beni che si trovano nello stesso Stato membro dell’acquirente al quale vengono inviate, a meno che esse non risultino facilitate mediante l’utilizzo di una piattaforma elettronica ex articolo 74-sexies, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che, una volta iscrittasi allo sportello OSS UE del Paese di stabilimento (nella specie Irlanda), la società indicherà nella relativa dichiarazione IVA solo le vendite a distanza intracomunitarie effettuate. Diversamente, le vendite in Italia dei beni ivi stoccati presso la logistica di terzi si configurano quali cessioni nazionali e dovranno essere incluse nella dichiarazione IVA italiana, previa identificazione della società istante secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 35-ter del decreto IVA.

 

Il regime IOSS si applica alle piattaforme facilitatrici o ai fornitori che aderiscono al regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 18 gennaio 2023: «REGIME FORFETARIO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – REGIME IVA SPECIALE IOSS – Applicabilità del regime IOSS a vendite effettuate secondo il modello commerciale c.d. “dropshipping” nei confronti di consumatori residenti in Italia, nell’ipotesi in cui il cedente aderisca al regime c.d. forfetario – Affermazione – Utilizzabilità del regime IOSS anche dai soggetti in regime forfetario, al pari di quanto in precedenza chiarito per il sistema MOSS (cfr. cir. n. 22 del 26 maggio 2016) – Modalità di compilazione della dichiarazione IVA IOSS di cui all’art. 74-sexies.1, comma 10, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 168315 del 25/06/2021»

 

Il regime IOSS si applica anche alle piattaforme operanti attraverso il modello “dropshipping”. L’IVA dev’essere calcolata sul corrispettivo pagato al “dropshipper”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 77 del 18 gennaio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – REGIME IVA SPECIALE IOSS, disciplinato dall’articolo 74-sexies.1 del D.P.R. n. 633/1972 – Commercio nel territorio UE beni importati il cui valore intrinseco non supera i 150 euro – Piattaforma intermediaria operante attraverso la schema del c.d. “dropshipping” – Concetto di valore intrinseco – Individuazione del fornitore presunto di cui all’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA), come modificata dalla Direttiva n. 2017/2455 – Modalità di compilazione della dichiarazione IVA IOSS di cui all’art. 74-sexies.1, comma 10, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Ammortamento dei diritti di concessione – Determinazione delle quote deducibili

 

Disciplina civilistica e fiscale degli ammortamenti dei diritti di concessione. Ammessi a quote differenziate (crescenti o decrescenti)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 19 gennaio 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS adopter – Ammortamento dei diritti di concessione – Applicazione del “principio della derivazione rafforzata” – Esclusione – Determinazione delle quote deducibili – Limite temporale per la deduzione delle quote di ammortamento – Inderogabilità – Vincoli in ordine al quantum deducibile all’interno della finestra temporale di durata della concessione – Superabilità – Condizioni – Variabilità da un anno all’altro purché rispondente al principio di sistematicità – Caso di specie – Concessioni, di durata ventennale, relative alla realizzazione e alla gestione di una rete di proprietà pubblica, contabilizzate secondo l’IFRIC 12 – Artt. 83 e 103, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Determinazione del valore fiscale dei lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale

 

La valutazione fiscale delle commesse infrannuali per i soggetti OIC. L’art. 92, comma 6 del TUIR non può essere “disapplicato” per effetto del principio di derivazione rafforzata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 19 gennaio 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Regole di determinazione del reddito dei soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (ITA GAAP) – Lavori su ordinazione – Valutazione delle commesse infrannuali – Contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione con il criterio della percentuale di completamento sulla base di quanto previsto dal principio contabile OIC 23 – Disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali in caso di valutazione contabile di commesse infrannuali con il criterio della percentuale di completamento – Irrilevanza – Applicazione del “principio della derivazione rafforzata” – Esclusione – Determinazione del valore fiscale dei lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale in applicazione del criterio del costo previsto dal TUIR – Artt. 83 e 92, comma 6, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 2426, comma 1, n. 11 del c.c.»

 

Modalità di deduzione delle spese di manutenzione straordinaria, trasformazione e ammodernamento di punti vendita (negozi)

 

Migliorie su beni di terzi (negozi) condotti in locazione: trattamento civilistico e fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 105 del 19 gennaio 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS adopter – Spese relative a più esercizi contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali – Contratti di locazione commerciale della durata di sei anni, con rinnovo tacito per ulteriori sei anni – Spese di manutenzione straordinaria, trasformazione e ammodernamento di punti vendita (negozi), sia in sede di apertura che durante il periodo di affitto – Contabilizzate in applicazione degli standard contabili internazionali IAS/IFRS in una specifica categoria tra le Immobilizzazioni Materiali, denominata “Migliorie su beni di terzi e ammortizzate a quote costanti in 5 anni” – Deducibilità nei limiti dei coefficienti tabellari di cui all’articolo 102 del TUIR in materia di ammortamento dei beni materiali – Esclusione – Sulla base della quota imputabile a ciascun esercizio ex articolo 108 del TUIR in materia di spese relative a più esercizi – Affermazione – Artt. 83, 102 e 108, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Superbonus – Onlus, Aps e Odv

 

Superbonus per Onlus, Odv e Aps. Le condizioni per l’utilizzo delle “particolari” modalità di calcolo dei massimali di spesa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E dell’8 febbraio 2023: «SUPERBONUS – Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Criteri di calcolo delle spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali – Edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 – Specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa – Condizioni – Esemplificazioni – Art. 119, comma 10-bis, del D.L.19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L.17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

 

Legislazione

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Richiesta variabili “precalcolate ISA” – Revisione degli ISA 2023

 

Approvate le modalità di richiesta e acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022.

Individuati anche i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27650/2023: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023»

 

Dichiarazione delle operazioni IVA – Modello IVA 74-bis

 

Liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa: il nuovo modello IVA 74-bis con le relative istruzioni per la compilazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 febbraio 2023, prot. n. 36026/2023: «Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74-bis, con le relative istruzioni»

Modello IVA 74-bis e Istruzioni per la compilazione della “Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa”

 

 

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Titoli non immobilizzati. L’OIC approva il Documento Interpretativo 11

L’OIC ha approvato in via definitiva il documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.

ll documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del decreto-legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalle legge 4 agosto 2022 n. 122 (cd. Decreto-legge “Semplificazioni e proroghe”).  Il documento si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali.

Link al documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”. (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/)

 

Nelle parta motiva (parte non integrante il documento) l’Organismo Italiano Contabilità ricorda che l’articolo 45 comma 3-octies del Decreto-Legge 73/2022 convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2022 n. 122, “prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La norma, che ha carattere transitorio, di fatto concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del codice civile e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell’OIC 11 (Finalità e postulati del bilancio d’esercizio), per i titoli iscritti nell’attivo circolante”.

Il Decreto Legge, di fatto, ricalca le previsioni dell’articolo 20-quater del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136, a fronte del quale l’OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo 4 (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/) per disciplinarne gli aspetti tecnico contabili. A seguito dell’emanazione della norma del 2022, l’OIC ha predisposto il nuovo documento interpretativo tenuto conto del disposto dell’articolo 45 comma 3-novies che prevede che sia l’OIC a stabilire le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali diverse dalle assicurazioni.

 

 

 




Decreto-legge “Milleproroghe 2023”: dal 14 febbraio all’esame dell’Assemblea del Senato

È atteso in Aula del Senato della Repubblica, martedì 14 febbraio alle 16,30 il ddl n. 452, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi nel testo licenziato dalle Commissioni riunite 1a e 5a, il 9 febbraio, con mandato ai relatori, sen. Balboni per la 1a e sen. Damiani per la 5a, a riferirne all’Assemblea con le modifiche apportate.




Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2023

Con la circolare n. 19 del 10 febbraio 2023, l’Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, sono pari alla misura del 24%, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2023, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:

  • la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili.

 

Pertanto, le aliquote per l’anno  2023 risultano come segue:

 

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 23,25% 23,73%

 

La circolare ricorda che i soggetti contribuenti forfetari che hanno, intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato (riduzione contributiva del 35%), devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

 

 

La recente prassi in materia:

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 22 dell’8 febbraio 2022, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2022 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

 

 

Contributi previdenziali IVS – Reddito imponibile

 

Socio di S.r.l. che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono soggetti a contributi. La conferma Inps

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 84 del 10 giugno 2021: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., nella L. 14/11/1992, n. 438»

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 17 del 9 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2021 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 28 del 17 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori …

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2015 – Contribuzione IVS sul …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2014 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell’8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2013 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione …

MSG-Inps – Messaggio  n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che hanno compiuto l’età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2012 …

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2011 – Art. 1, co. 768, L. n. 296/2006

CIR- INPS – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 12 del 22 gennaio 2004, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Esercenti attività commerciali – Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, con effetto dal 1° gennaio 2004 – Lavoratori sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto, ancorché inferiore al minimale contributivo valevole per la generalità degli assicurati

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive – Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni …

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175 del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale – Liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63 del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni di età – Allegato fac-simile di domanda – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

 




Al via la Dichiarazione precompilata IVA 2023 (anno d’imposta 2022)

Dopo il 730 precompilato, già disponibile per dipendenti e pensionati, nuove semplificazioni fiscali arrivano anche per le Partite IVA. Prende infatti il via da oggi la dichiarazione IVA precompilata, che consentirà a 2,4 milioni di imprese e professionisti di visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio. La nuova funzionalità, disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi” consente anche di calcolare e pagare l’imposta ed eventualmente di inviare una dichiarazione correttiva o integrativa. Si possono inoltre importare nei propri sistemi gestionali i dati precompilati, in modo da poterli confrontare con quelli contenuti nei propri data base. La dichiarazione annuale si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite IVA e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe).

Con la realizzazione della precompilata IVA l’Agenzia delle entrate contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.

“L’introduzione di questo nuovo servizio – afferma il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – è un supporto concreto che l’Agenzia mette a disposizione di una significativa platea del tessuto economico e produttivo, in un’ottica di trasparenza e collaborazione. Un sistema fiscale più semplice e che funziona meglio è un investimento non solo per il sistema-Paese ma anche per le prossime generazioni”.

 

La platea interessata

 

Il servizio è disponibile per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Con il provvedimento dello scorso gennaio sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.

 

Come visualizzare la propria Precompilata Iva

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA”.

Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri che non sono precompilati, inviare la dichiarazione ed effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Per tutte le informazioni sulle nuove funzionalità è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti Iva precompilati disponibile sempre all’interno del portale.

 

Qual è la fonte dei dati precompilati dall’Agenzia

 

La bozza della dichiarazione IVA è stata elaborata grazie ai dati dei registri IVA precompilati, anche se non validati, ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, a quelli della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente e ad altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).

 

Cosa si può fare con il nuovo servizio

 

È possibile modificare, integrare e inviare i dati riportati nei differenti quadri e righi della dichiarazione, ma anche scaricare la dichiarazione elaborata per poterla confrontare con i dati presenti nei propri applicativi. È possibile inoltre procedere al pagamento dell’IVA a debito, scegliendo la data di versamento, il numero delle rate in cui suddividere il pagamento, calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate. Il nuovo servizio consente, eventualmente, di inviare una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2023)

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate:

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Aggiornato il modello IVA 74-bis

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 febbraio 2023, prot. n. 36026/2023, emanato in base all’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, approvato il nuovo modello IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, che deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023. L’aggiornamento si è reso necessario al fine di renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il modello deve essere utilizzato dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina per inviare, esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i dati IVA relativi alla parte dell’anno d’imposta antecedente l’apertura della procedura concorsuale. I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. In pratica, per “informare” l’ufficio dell’Agenzia delle entrate sulla posizione debitoria o creditoria ai fini IVA alla data della procedura in relazione alle operazioni effettuate nella frazione dell’anno precedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.

Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

Il modello IVA 74-bis non rappresenta una vera e propria dichiarazione; quindi non è possibile chiedere il rimborso dell’IVA eventualmente risultante a credito. Tuttavia, una avvertenza contenuta nella istruzioni rinvia per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione in esame ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA (in “Finanza & Fisco” n. 3/2023, pag. 3).

.

Infatti, come chiarito nelle istruzioni al modello “i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare, altresì, la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente”.

Si ricorda che sulla natura della dichiarazione IVA ex art. 74-bis del D.P.R. n. 633/1972, la recente Ordinanza della Cassazione, Sez. VI, n 36385 del 13 dicembre 2022 (Presidente: Luciotti Lucio, Relatore: Succio Roberto) ha stabilito che “luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (in argomento Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27948 del 30/12/2009) in tema di IVA, la dichiarazione, prevista dall’art. 74-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis, del curatore o del commissario liquidatore, relativamente alle operazioni anteriori all’apertura o all’inizio delle procedure concorsuali, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività, con la conseguenza che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiudendo il rapporto tributario antecedente alle procedure concorsuali, fa sorgere, da quella data, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultino effettuati in eccedenza. Ne deriva, quindi, che il termine decennale di prescrizione per la richiesta del rimborso dei crediti IVA, relativo ad operazioni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, decorre dalla dichiarazione di cui all’art. 74-bis cit. oppure dallo scadere del termine per presentarla (cioè dal quarto mese successivo alla nomina del curatore fallimentare); ancora, in argomento si è precisato che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9794 del 23/04/2010; ma anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18915 del 16/09/2011) la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal comma 2 dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; diversamente opinando proprio perché l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo”

 

Le specifiche tecniche sono state aggiornate al 3 febbraio 2023. Motivi dell’aggiornamento

Allegato A  – Specifiche tecniche per la trasmissione telematica modello Iva 74-bis

Provvedimento del 26 febbraio 2019 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello IVA 74-bis (Pubblicato il 26/02/2019)

Link al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/

 

 




On-line i modelli 730/2023 relativi all’anno d’imposta 2022 con le relative istruzioni

Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, che approva la versione definitiva del modello 730/2023.

I contribuenti dovranno utilizzarlo per dichiarare i redditi maturati nel 2022.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale», pubblicato il 06.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2023

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Speciale “Tregua fiscale”

 

 

Commenti

 

Alcuni aspetti critici sui nuovi condoni/definizioni agevolate del 2023
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Il ravvedimento speciale con ulteriore sconto delle sanzioni
di Sergio Mogorovich

 

Legislazione

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Regolarizzazione delle violazioni formali

 

Definizione delle violazioni formali (con proroga dei termini di decadenza per la costatazione e irrogazione delle sanzioni). Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27629/2023: «Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

 

Definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento indicati nei commi da 179 a 185 della Legge n. 197/2022

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27663/2023: «Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate

 

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Modello e Istruzioni per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”
(Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitorie delle pretese fiscali

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Aggiornamento del 14 febbraio 2023

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale”

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 

 

 

 

Prassi

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps)

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2023 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 12 del 1° febbraio 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2023 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234»

 

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