Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Nuove istruzioni operative Inps per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione

L’Inps, con il messaggio 27 settembre 2022, n. 3516, illustra i contenuti delle determinazioni ministeriali che incidono sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato sia sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l’ordinanza-ingiunzione e detta le nuove indicazioni operative alle proprie strutture.

Si ricorda che il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (link sito internet: https://temi.camera.it/leg17/temi/depenalizzazione_e_abrogazione_di_reati) ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro.

Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione.

Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

La circolare INPS 25 febbraio 2022, n. 32 ha fornito le disposizioni operative necessarie all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero all’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione.

Tuttavia, la fase di prima applicazione della normativa ha prodotto una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria, che ha reso necessario approfondire i profili di criticità emersi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate la sanzione può essere rateizzata. La richiesta di rateizzazione si presenta all’INPS via PEC, raccomandata o direttamente presso gli uffici, utilizzando il modulo SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza Ingiunzione”.




Dal 28 settembre 2022 possibile presentare l’autodichiarazione per il credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo

Da oggi (28 settembre 2022) è possibile inviare i file contenenti l’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta i cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Per l’invio delle autodichiarazioni si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, i file non controllati saranno scartati e le comunicazioni in essi contenute non saranno acquisite.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli Agevolazioni la versione 1.0.0 del 28/09/2022 relativa al modulo Controlli Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo (codice fornitura: CTU22).

 

Il software Credito IMU per il turismo consente la compilazione dell’Autodichiarazione e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo: software di compilazione (versione 1.0.0)
Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo: software di controllo (versione 1.0.0)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356194/2022, recante: «Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta», pubblicato il 16.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il provvedimento definisce ti i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta dal D.L. n. 21/2022 e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre di quest’anno al 28 febbraio 2023. Con l’autodichiarazione, i contribuenti potranno attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework.

Per maggiori informazioni vedi: “Credito d’imposta per l’IMU a favore delle imprese del turismo. Approvate le regole per accedere al beneficio”




Esonero parziale contributivo del 2% per i lavoratori dipendenti: ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e istruzioni per i datori di lavoro

La legge di bilancio 2022 ha previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La condizione per poter usufruire dell’esonero è che la retribuzione imponibile nel suo complesso non superi il limite mensile di 2.692 euro.

L’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43. Con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori è stata innalzata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

Con messaggio INPS 26 settembre 2022, n. 3499, l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro.

 

Link al testo del messaggio INPS del 26 settembre 2022, n. 3499, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Sgravi di oneri contributivi derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (2%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 – Ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro – Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 – Articolo 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021

Link al testo della circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Sgravio di oneri contributivi, derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (0,8%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – Articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2021, n. 234




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Aiuti-ter”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» – (Atto Camera n. 3705).

 

La ratio del Decreto “Aiuti-ter”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» – (A.C. 3705).

La relazione tecnica del Decreto “Aiuti-ter”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» – (A.C. 3705).

Il testo del Decreto “Aiuti-ter”

Link al testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 e in vigore dal 24 settembre 2022.




Bonus 200 euro (con eventuali ulteriori 150 euro) per autonomi e liberi professionisti: attiva online sul sito Inps la procedura per la richiesta | Domande fino al 30 novembre

Da oggi, e fino al 30 novembre, è attiva online sul sito Inps la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 50/2022. Possono presentare domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 26 settembre 2022, n. 103.

 

Nel dettaglio possono presentare istanza i lavoratori:

  • iscritti alla gestione speciale Inps degli artigiani;
  • iscritti alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;
  • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958 iscritti all’Inps;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

 

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (vd. decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Inps. Ove il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli artt. 31 e 32 del Decreto “Aiuti“.

Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al decreto-legge “Aiuti-Ter” l’indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.

 

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:

  • essere già iscritti alla gestione autonoma;
  • essere titolari di partita IVA attiva;
  • aver versato almeno un contributo nella Gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).

Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.

 

Si precisa, infine, che per fruire della prestazione è necessario che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

Per trasmettere la domanda è sufficiente collegarsi al sito www.inps.it e seguire il percorso:

“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Effettuata l’autenticazione (con SPID, CIE o CNS), sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al sito web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

(Così, comunicato stampa Inps del 26 settembre 2022)

 

Link al testo della circolare INPS 26 settembre 2022, n. 103, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM DI IMPORTO PARI A 200 EURO – Indennità una tantum corrisposta direttamente ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 –  Art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 – DM Lavoro e delle politiche sociali del 19 agosto 2022




Professionisti iscritti alla Cnpr. Dalle ore 12.00 è possibile fare domanda del Bonus 200 euro (e integrazione di ulteriori 150 euro)

“A partire dal 26 settembre alle ore 12.00 gli iscritti alla Cnpr (già iscritti al 18 maggio 2022) possono chiedere le indennità una tantum previste dall’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dal decreto Aiuti-ter.

I benefici (indennità 200 euro e 150 euro) sono corrisposti su domanda, da inviare esclusivamente online tramite l’Area riservata del sito, sezione “Indennità bonus”, entro il 30 novembre 2022. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute tramite altri strumenti.

L’indennità di 150 euro per i liberi professionisti, introdotta dal decreto Aiuti-ter, stabilisce un diverso tetto reddituale rispetto al bonus di 200 euro (reddito 2021 non superiore a 35.000 euro) ovvero un reddito 2021 non superiore a 20.000 euro.

La procedura sul sito è aggiornata, se si è in possesso di entrambi i requisiti sarà pertanto sufficiente inviare online una sola domanda. Alla domanda devono essere allegati, copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come previsto dal decreto.

Le indennità verranno erogate in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

I benefici sono corrisposti sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili alla Cassa al momento del pagamento e sono soggetti alla successiva verifica. Nel caso in cui, in esito ai controlli, la Cassa non riscontri la sussistenza dei requisiti avvierà la procedura di recupero nei confronti di chi ne ha usufruito indebitamente.

I bonus verranno corrisposti sul conto corrente indicato dal richiedente all’atto della domanda on line.

I requisiti in sintesi:

a) essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del già menzionato decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50;

c) aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro oppure, per ottenere anche il bonus di 150 euro, un reddito 2021 non superiore a 20.000 euro;

d) essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (18 maggio 2022) ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. Se si è iscritti anche all’Inps la domanda va presentata all’Inps”.

Così, comunicato della “Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali” – CNPR, pubblicato nel sito: http://www.cassaragionieri.it




Indennità una tantum (c.d. “bonus 200 euro”) per gli iscritti alla Cnpadc. È online la procedura per la presentazione della domanda

 

È online all’interno dell’area riservata il servizio IUT per la presentazione della domanda di indennità una tantum prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022 (convertito con L. 91/2022). Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come espressamente previsto dal D.M. MinLavoro del 19 agosto 2022. Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.

Nella comunicazione del 26 settembre 2022 pubblicata nel sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (www.cnpadc.it) evidenziato che “anno titolo all’indennità prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022, così come stabilito dal D.M. 19/08/2022 (Gazzetta Ufficiale 24/09/2022), coloro che:

  1. non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 (indennità una tantum per lavoratori dipendenti) e 32 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. 17/5/2022 (convertito con L. 91/2022);
  2. risultino già iscritti alla Cassa al 18 maggio 2022, con partita IVA e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
  3. abbiano effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla Cassa con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica agli iscritti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022;
  4. abbiano percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a euro 35.000. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  5. non siano iscritti anche all’INPS per diversa attività lavorativa (nel qual caso è obbligatorio presentare la domanda di indennità una tantum esclusivamente all’INPS);
  6. non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altro Ente previdenziale obbligatorio di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96;
  7. non siano titolari di una pensione. È comunque data la possibilità di presentare domanda di indennità una tantum anche ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 30/6/2022 (esclusi dall’indennità una tantum di euro 200 per i pensionati di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022) per il cui accoglimento la Cassa ha necessità di ulteriori indicazioni.

Il Decreto 19/8/2022 (G.U. 24/09/2022) fissa in euro 200 l’importo dell’indennità una tantum e l’art. 20 del D.L. 23/9/2022, n. 144 (G.U. 23/9/2022) incrementa detto importo di euro 150 per coloro che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a euero 20.000. Al fine di consentire agli interessati di presentare un’unica domanda, il Servizio IUT prevede la possibilità di indicare lo scaglione di reddito 2021 di appartenenza”.

Link al testo integrale della comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (Link esterno al sito www.cnpadc.it)




In Gazzetta il decreto MinLavoro per il bonus 200 euro “autonomi”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 agosto 2022, recante: «Criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza».

 

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto “Aiuti” (art. 33, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.

I beneficiari dell’indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

I destinatari della misura una tantum, pari a 200 euro e corrisposta a seguito di presentazione domanda devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020

Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali.

  

Vista la nuova indennità aggiuntiva di 150 euro, introdotta dall’art. 20 del Decreto Aiuti-ter, per i professionisti e autonomi con redditi percepiti nel 2021 inferiori ai 20.000 euro, il decreto sarà integrato in modo che gli autonomi in possesso dei requisiti possano presentare la richiesta, tenendo conto del doppio tetto reddituale come introdotto dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, il cd. Decreto “Aiuti-ter”

 

Link al testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 agosto 2022, recante: «Criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022




In Gazzetta il Decreto-legge “Aiuti-ter”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», il cd. Decreto “Aiuti-ter”

Link al testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 e in vigore dal 24 settembre 2022.




Istituti nuovi codici tributo. Da oggi possibile versare le somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

Diffuse dall’Agenzia delle Entrate, la seguenti risoluzioni:

 

 




Decreto Aiuti-bis convertito in legge. Le novità più rilevanti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la Legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

Per effetto delle modifiche introdotte dalla citata legge di conversione, il decreto-legge cd. Aiuti-bis, originariamente composto da 44 articoli, risulta incrementato, a 72 articoli.

Il decreto-legge ha per oggetto l’adozione di misure urgenti per il contenimento del costo dell’energia e dei carburanti, per il contrasto dell’emergenza idrica e degli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché di misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali. Sono poi presenti, tuttavia, ulteriori disposizioni in materia di eventi sismici (articolo 17 e 31-bis), trasmissioni televisive (articolo 28), Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (articolo 34, commi 3 e 4), edilizia penitenziaria (articolo 40), Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 22-bis), stabilizzazione del personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 35-bis), circoli della Marina militare (articolo 37-bis), internazionalizzazione del contact center dell’INPS (articolo 42-bis).

Di seguito,un sintetico quadro delle più rilevanti misure introdotte.

L’articolo 1, comma 1, demanda a una delibera dell’ARERA la rideterminazione per il quarto trimestre del 2022:

  • delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
  • la compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore soglia dell’ISEE pari a 12.000 euro. L’obiettivo previsto è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per il 2022 complessivamente tra elettricità e gas. La delibera dell’ARERA deve essere adottata entro il 30 settembre 2022.

L’articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’ARERA con propri provvedimenti; la medesima autorità è incarica anche di definire misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

L’articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (comma 1). Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Si estende dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, infine, il termine di efficacia delle disposizioni relative all’obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall’Unione europea, delle materie prime critiche e dei rottami ferrosi anche non originari dell’Italia.

L’articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1), nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2). La finalità è quella di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

L’articolo 5, comma 1, estende l’applicazione dell’IVA agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 stabilisce che l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022, al fine di contenere per il quarto trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

L’articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta (introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022) per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

Si tratta in particolare:

  • del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
  • del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Si ricorda che con risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 49 del 16 settembre 2022 l’Agenzia ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022.

Nella risoluzione ricordato che “gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. In particolare:

  • l’articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
  • l’articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
  • l’articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • l’articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
  • l’articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi”.

Tanto premesso, nella citata risoluzione “per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 6968 denominato credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • 6969 denominato credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • 6970 denominato credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • 6971 denominato credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • 6972 denominato credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA“”.

Per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, prot. n. 253445/2022, recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici».

L’articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l’acquisto del carburante effettuato ai fini dell’esercizio dell’attività agricola e della pesca. Per i codici tributo vedi la citata risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 49 del 16 settembre 2022.

L’articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

L’articolo 9-ter istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota di tale fondo, fino al 50%, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

L’articolo 11 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal D.L. n. 4/2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. Sono poi meglio precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e all’energia ceduta nel 2023. Infine, si consente all’ARERA di avvalersi del GSE anche per l’espletamento delle proprie funzioni nel settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che, anche qualora l’ARERA si avvalga di società controllate dal GSE, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione prevede, altresì, che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

L’articolo 12 dispone un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti  e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro.

L’articolo 13  introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall’eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

L’articolo 20  eleva al 2 per cento l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L’incremento di 1,2 punti percentuali previsto in via eccezionale dall’articolo in esame per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 – compresa, come specificato, la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga – opera per gli stessi lavoratori e alle medesime condizioni retributive. Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Come precisato dall’INPS nella circolare n. 43 del 22 marzo 2022, l’esonero in questione trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.

L’articolo 21-bis modifica il limite alla pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, integrando l’articolo 545 del codice di procedura civile.

L’articolo 22 dispone la corresponsione dell’indennità di 200 euro prevista dal D.L. n. 50/2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS, non hanno beneficiato dell’esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.A., di un’indennità una tantum di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d’urgenza adottati nel corso dell’emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.

L’articolo 33-ter integra  la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022). Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

L’articolo 33-quater è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili.

L’articolo 41-bis reca modifiche in materia di giustizia tributaria. In primo luogo, viene corretto un errore contenuto dal nuovo articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022 che ha riformato la giustizia tributaria. In secondo luogo, viene modificato l’articolo 1, comma 9 della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito. Infine, viene modificato l’articolo 5 della legge n. 130 del 2022, eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dallo stesso articolo 5.

L’articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l’acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l’applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

 

Link al testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali». In Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 221 del 21 settembre 2022




MinLavoro pubblica la circolare sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 104/2022 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

Con circolare n. 19 del 20 settembre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi connessi alla instaurazione del rapporto di lavoro introdotti dal Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 (cosiddetto “Decreto Trasparenza“) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. I chiarimenti fanno seguito a quelli già pubblicati nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 10 agosto 2022, cui la circolare MinLavoro si raccorda.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2022, n. 19, con oggetto: LAVORO – Informazioni sul rapporto di lavoro – Diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto e sulle condizioni e la relativa tutela – Chiarimenti su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 (cosiddetto “Decreto Trasparenza”) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. – In allegato la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 10 agosto 2022

 

Informazioni sul rapporto di lavoro. Il D.Lgs. n. 104/2022 di recepimento della Direttiva “Trasparenza”

Link al testo del Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022




Approvata definitivamente la legge di conversione del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022)

Con 178 voti favorevoli e 13 astensioni oggi, martedì 20 settembre, il Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 2685-B, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cd. Decreto Aiuti–bis), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Sempre martedì 20 settembre, il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze. Hanno riferito alle Commissioni riunite i senatori D’Alfonso e Pesco.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2022

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Speciale – Riforma della giustizia tributaria e del processo tributario

 

La Riforma della giustizia tributaria
e del processo tributario

 

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 merita qualche riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Tutte le modifiche alla giustizia tributaria
sotto il profilo ordinamentale e processuale

 

Le novità comma per comma

La schematizzazione delle decorrenze delle novelle

Il testo della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Definizione delle liti in Cassazione. Il modello di domanda (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022: «Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione»

  

 

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Tax Credit Librerie: fino al 28 ottobre 2022 possibile presentare le istanze

Dal 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00 possibile presentare domanda Tax Credit Librerie.

Sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/04/2018, riferita all’anno 2021, dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente il portale:

https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/

Per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).

Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda. Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.

Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

 

Tax credit librerie. Il decreto Mibact che disciplina l’agevolazione

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018: «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali

Vedi anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 

Il documento di prassi si sofferma sul tax credit librerie, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 




Ddl di conversione in legge del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022): esame, in seconda lettura al Senato in Commissioni V e VI riunite

Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze, martedì 20 settembre alle 13, hanno in programma l’esame del ddl n. 2685-B, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cd. Decreto Aiuti-bis), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Relatori alle Commissioni riunite sono i senatori D’Alfonso e Pesco.

Il provvedimento è atteso in Aula martedì 20 settembre alle 14,30.




Distribuzione ai soci di riserve di utili ante 31 dicembre 2007 deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022. A partire dal 1° gennaio 2023 comunque soggetta alla ritenuta d’imposta del 26%

Alla distribuzione ai soci di riserve di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022, nel caso in cui la predetta distribuzione venga posta in pagamento oltre il 31 dicembre 2022, non è applicabile disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 205 del 2017. Questo, in sintesi del contenuto della recente risposta ad interpello n. 454 del 16 settembre 2022. Nel documento interpretativo, l’Agenzia delle entrate, con una interpretazione fondata su una asserita volontà del legislatore, ha stabilito che il regime transitorio previsto dal comma 1006 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, è destinato a salvaguardare, solo per un determinato periodo di tempo (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale. In altri termini, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del suddetto principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si  applica in ogni caso la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 454 del 16 settembre 2022, con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Distribuzione ai soci di riserve di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022 – Effettiva erogazione oltre il 31 dicembre 2022 – Applicazione della disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 205 del 2017 – Esclusione – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

 

 

Per saperne di più:

La presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 162 del 30 marzo 2022, con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Riserve di utili stratificate negli anni – Impossibilità in sede di distribuzione di limitare l’applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi ante 2018 ai soli soci qualificati – Affermazione – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili  – Art. 27, comma 1, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L 27/12/2017, n. 205 – DM 26/05/2017 – DM 02/04/2008»

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56 E del 6 giugno 2019, con oggetto:«IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Fondamento – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»

 

Link al testo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

 

Vedi anche: “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate” – Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2018, pag. 1514). Il documento analizza, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che hanno modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate. c

 

Vedi anche le risposte all’interpello n. 332/2019 e n. 505/2019 nelle quali l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla individuazione del periodo di formazione dell’utile derivante dalla distribuzione delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta. In particolare, nella risposta n. 332 dell’8 agosto 2019, chiarito che la riserva in sospensione d’imposta – che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa distribuzione – deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta. In ossequio ai principi statuiti nella risposta n. 322/2019 nella successiva dalla risposta n. 505/2019 l’Agenzia delle entrate ha affermato, nella specifica ipotesi di trasformazione societaria regressiva, in considerazione del rispetto delle previsioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 170 del TUIR e della circostanza per cui il periodo di formazione della riserva di rivalutazione (in sospensione di imposta) corrisponde al 2018, che la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorra a formare il reddito della società in tale periodo d’imposta, secondo le regole previste per le società di persone e non ai sensi dell’articolo 170, comma 5, del TUIR, il quale presuppone viceversa che la riserva sia già confluita ai fini fiscali prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di utili propriamente dette.




Il Cdm approva il nuovo Decreto-legge “Aiuti Ter”

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (decreto-legge)

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», il cd. Decreto “Aiuti-ter”

Link al testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 e in vigore dal 24 settembre 2022.

 

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 16 settembre 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In merito alle disposizioni contro il caro-energia, sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito d’imposta relativo agli stessi mesi è pari al 30 per cento, mentre per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40 per cento.

È prorogata la riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31 ottobre 2022 e alle imprese esercenti attività agricola, pesca, agromeccanica che hanno acquistato carburante nel quarto trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20 per cento.

Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari, è stato prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre novembre e dicembre, se viene applicato al finanziamento un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP.

Per le medesime finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60 all’80 per cento dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette.

È innalzato l’importo massimo dei finanziamenti (da 35 mila a 62 mila euro) garantibili dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in relazione ai mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.
Il contributo straordinario in favore di Regioni ed enti locali è ulteriormente incrementato di 200 milioni di euro complessivi, 160 in favore dei comuni e 40 in favore di città metropolitane e province.

Per far fronte ai rincari energetici e agli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per il 2022 di 400 milioni di euro, che si aggiungono al miliardo di euro già assegnato con la legge di assestamento del bilancio (legge 5 agosto 2022, n. 111).

Sono previsti ulteriori 100 milioni di euro per finanziare il contributo a copertura dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario. Viene istituito, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, un fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto.

Sono stanziate risorse (50 milioni di euro per il 2022) per l’erogazione di contributi a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Specifiche risorse sono stanziate sia per contenere i maggiori costi energetici sostenuti dagli enti del terzo settore, con particolare riguardo a quelli che gestiscono servizi sociosanitari rivolti a persone con disabilità, sia per mitigare il caro-energia in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura.

Infine, le risorse finalizzate all’erogazione del “bonus trasporti” sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2022.

Sono poi previste misure per favorire l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni demaniali in uso al Ministero dell’interno e per accelerare l’installazione degli stessi sulle coperture o sulle facciate di edifici.

In merito all’attuazione del PNRR, sono accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”, prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti.

È altresì istituito l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi.

Sono perfezionate le procedure per l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e sono definite le responsabilità attuative del progetto che prevede la realizzazione a Taranto di investimenti siderurgici legati all’idrogeno.

È istituito il “Fondo per l’housing universitario”, con una dotazione di 660 milioni di euro, per acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

Sono definiti i criteri a cui dovranno attenersi uno o più regolamenti finalizzati alla riforma degli istituti tecnici, nella prospettiva, tra l’altro, di adeguare costantemente l’offerta formativa alle esigenze di competenze richieste dal mercato del lavoro. Sono definite misure finalizzate al potenziamento degli istituti professionali e alla realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione mediante il supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale. In coerenza con tali obiettivi, è istituito l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta.

Sono estese le procedure per l’accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” anche agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con le risorse del “Piano Complementare” al PNRR ed è stabilito che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.

È poi previsto che Invitalia S.p.A., per supportare le amministrazioni titolari degli interventi e per accelerarne la realizzazione, possa promuovere specifici accordi quadro per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori relativi agli interventi PNRR e a quelli dei cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea.

Sono state approvate, inoltre, disposizioni in materia di concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, nell’ottica di contribuire all’obiettivo PNRR di riduzione del contenzioso pendente, e di estensione degli interventi PNRR di potenziamento delle farmacie rurali con uno stanziamento di 28 milioni di euro.

Infine, disposta la proroga dei termini per la cd. sanatoria relativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S): la scadenza prevista dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,  per trasmettere la domanda viene prorogata al 31 ottobre.




Credito d’imposta per l’IMU a favore delle imprese del turismo. Approvate le regole per accedere al beneficio

Pronte le regole per fruire del nuovo bonus previsto per le imprese del settore del turismo, il credito d’imposta per l’IMU versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica.

Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce infatti i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta dal D.L. n. 21/2022 e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre di quest’anno al 28 febbraio 2023. Con l’autodichiarazione, i contribuenti potranno attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

 

Chi può fruire del bonus IMU

 

I destinatari del credito di imposta per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici. Per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate. Inoltre, i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

 

Come fare per accedere all’agevolazione

 

Per fruire del bonus occorrerà comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell’agenzia, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

 

Le data da ricordare

 

L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi mediante i canali telematici dell’agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 21/2022. Una volta ricevuto l’ok, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.

 

In cosa consiste il nuovo bonus

 

Il credito di imposta è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU, dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva. Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo. (Così, comunicato stampa del 16 settembre 2022)

  

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356194/2022, recante: «Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta», pubblicato il 16.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Definizione delle liti in Cassazione. Il modello di domanda (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022, approvato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, data attuazione alle disposizioni che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Il provvedimento approva il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione, unitamente alle relative istruzioni.

Di conseguenza, a partire dal 16 settembre 2022 e fino al 16 gennaio 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente può presentare all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo.

Utilizzando esclusivamente il modello ora approvato con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24, la presentazione è effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito. È consentita la sostituzione dell’istanza originaria, barrando la casella “Istanza sostitutiva”.

 

Si ricorda che l’articolo 5 citato consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia. A tal riguardo, il valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, è stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

 

In particolare, sono definibili le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti:

a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali sia non superiore a 100.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia;

b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.

La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. Come anticipato, in caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione.

Per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall’importo delle stesse.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è ammessa la rateazione. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento. Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. È ammesso lo scomputo delle somme eventualmente già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, purché non siano state oggetto di rimborso, ma non si dà luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego notificato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda – con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione». Pubblicato il 16.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Il Ddl di conversione in legge del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022) trasmesso alla Camera (A.C. 3704)

La Camera è convocata giovedì 15 settembre alle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno: discussione generale ed esame del disegno di legge di conversione del decreto 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cosiddetto Aiuti-bis). 




Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022). Approvazione in Aula del Senato

L’Assemblea di Palazzo Madama, martedì 13 settembre, con 182 voti favorevoli, nessuno contrario e 21 astenuti, ha approvato con modifiche il ddl n. 2685, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cd. Decreto Aiuti-bis).

Il provvedimento è stato licenziato questa mattina dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, che ne avevano avviato la discussione nella seduta del 31 agosto con la relazione dei senatori Pesco (per la V) e D’Alfonso (per la VI).




C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per inviare il 730/2022

Meno di tre settimane, quindi, per consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com’è e premere il tasto “invio”. Coloro che, nei mesi scorsi, hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello lo troveranno salvato e pronto per il click nella propria area riservata.

Quest’anno è ancora più semplice inviare la precompilata online in autonomia: con 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco, infatti, i modelli sono ancora più completi. I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, etc.), quelle sostenute per la scuola e l’università dei figli e molte altre. Da quest’anno, inoltre, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online può “autorizzare” un familiare o un’altra persona di fiducia a operare per proprio conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia e non perdere così i vantaggi della precompilata. La dichiarazione accettata senza modifiche, infatti, esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali; ma anche in caso di modifica basterà conservare solo i documenti relativi alla parte variata.

 

Come visualizzare la dichiarazione

 

Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi).

Per inviare il 730 c’è tempo fino a venerdì 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre 2022.

 

Come “delegare” una persona di fiducia

 

Novità di quest’anno è la possibilità di affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado, il contribuente (rappresentato) può inviare il modello anche online, tramite i servizi telematici, o via pec; se invece è conferita a un’altra persona di fiducia, occorre conferire la procura presso un ufficio. In tutti quei casi in cui, a causa di patologie, la persona rappresentata non può recarsi in Agenzia, la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato.

 

Un video tutorial, una guida e le faq per orientarsi in vista dell’invio

 

È online sul canale YouTube istituzionale dell’Agenzia un video-tutorial che illustra ai contribuenti i passi fondamentali per l’invio. Online sul sito delle Entrate anche la guida L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia che spiega le regole per estendere l’accesso alla propria dichiarazione e agli altri servizi fiscali online a un familiare o a una persona di fiducia. È inoltre online un sito interamente dedicato all’assistenza: “Info 730”, con tutte le informazioni utili e una specifica sezione dedicata alle domande frequenti, in cui i cittadini possono trovare risposte ai loro dubbi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 settembre 2022)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28/29 del 2022

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Speciale – Conversione in legge del D.L. n. 73/2022 (Decreto “Semplificazioni e proroghe”)

 

Il Decreto-Legge

“Semplificazioni e proroghe”

convertito in legge

 

L’analisi, articolo per articolo, delle disposizioni in tema di semplificazioni e proroghe fiscali, Terzo settore e Codice della crisi d’impresa

 

Il testo del Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022): esame in Aula al Senato

La discussione del Ddl n. 2685, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cd. Decreto aiuti-bis), sarà avviata nella seduta di martedì 13 settembre, alle 12.

Il provvedimento è all’esame delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze che ne hanno avviato la discussione nella seduta del 31 agosto con la relazione dei senatori Pesco (per la 5a) e D’Alfonso (per la 6a). Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è scaduto giovedì 1° settembre.

Link al testo del disegno di legge A.S n. 2685, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

Il documento del Senato contiene:

  • relazione illustrativa;
  • relazione tecnica;
  • disegno di legge;
  • testo del decreto-legge;
  • allegati.




Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Aggiornato il software CIM17 (versione 3.4.0)

Rilasciata la versione 3.4.0 del 08/09/2022 del software che consente la trasmissione telematica del modello di Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17).

La pubblicazione della nuova release è motivata dalla necessità di prevedere l’“aggiunta” della ZES relativa alla regione Sardegna, per gli investimenti realizzati successivamente alla data 9 Dicembre 2021.

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022, ha aggiornato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).




Rimborsi al contribuente deceduto. Approvato il modello di comunicazione per soggetti chiamati all’eredità

I soggetti chiamati all’eredità, che non hanno effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto. A tal fine, con provvedimento del 1° settembre 2022, prot. n. 339178/2022, l’Agenzia delle entrate ha approvato ai sensi dell’articolo 28, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate di non voler ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.

Infine, la richiamata disposizione prevede che il chiamato all’eredità deve restituire il rimborso già erogato in suo favore, nel caso in cui non intendeva riceverlo ma non abbia inviato la comunicazione; in proposito, si precisa che la restituzione dovrà avvenire con le modalità definite dalla risoluzione n. 86/E del 12 agosto 2011.

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, conv. con mod., dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La norma introduce un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento. Pertanto, in presenza di una dichiarazione di successione in cui l’eredità è devoluta per legge, l’Agenzia delle entrate procede autonomamente a individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi; se la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l’eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate per la corretta individuazione dei beneficiari. La stessa disposizione prevede, inoltre, che i soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° settembre 2022, prot. n. 339178/2022, recante: «Approvazione del modello di “Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all’eredità” e definizione delle relative modalità di trasmissione, ai sensi dell’articolo 28, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346», pubblicato il 01.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Revisione, adottati i nuovi principi internazionali Isa Italia | In vigore per i bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022

Con determina della Ragioneria Generale dello Stato del 1° settembre 2022, sono stati adottati i nuovi principi di revisione internazionali ISA Italia, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente.

 

I nuovi principi, elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti con Assirevi, INRL, Consob e MEF e adottati con determina della Ragioneria generale sentita la Consob, rappresentano la traduzione in lingua italiana dei principi internazionali ISA, opportunamente adattata ed integrata con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ambito del contesto normativo e regolamentare italiano. Laddove si è reso necessario adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dai principi internazionali ISA sono stati elaborati principi di revisione nazionali (SA Italia).

“L’attuale aggiornamento – afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio – che rappresenta il quinto in ordine di tempo effettuato a partire dalla prima edizione del set dei principi di revisione ISA Italia entrati in vigore per le revisioni dei bilanci 2015, riflette l’evoluzione dei principi di revisione internazionali emanati dallo IAASB nonché le modifiche alla normativa italiana in materia di revisione anche con riferimento alle previsioni normative aventi ad oggetto la disciplina della revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo Settore”.

I nuovi principi di revisione, che sostituiscono le precedenti versioni, sono pubblicati sul sito della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/ADOZIONE-DELLA-NUOVA-VERSIONE-DEI-PRINCIPI-DI-REVISIONE-INTERNAZIONALI-ISA-00001/.

                                                                                        

Come sottolineato dai due consiglieri nazionali dei commercialisti delegati ai sistemi di controllo e alla revisione legale, Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini, questo quinto aggiornamento dell’originario set dei principi di revisione ISA Italia si è reso necessario per riflettere:

  1. il progetto IAASB “ISA 315 (Revised 2019)”. All’esito di tale progetto, concluso a dicembre 2019, lo IAASB ha pubblicato il nuovo principio ISA 315, Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement che entrerà in vigore per le revisioni dei bilanci 2022. Sono inoltre stati oggetto di contenuta modifica (cosidetti “conforming amendments”) anche i seguenti principi di revisione: ISA Italia nr. 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 330, 402, 500, 501, 530, 540, 550, 600, 610, 620, 701;
  2. i conforming amendments derivanti dall’aggiornamento dell’International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) dell’International Ethics Standards Board for Accountants (Codice IESBA) pubblicato nell’aprile 2018. Le modifiche hanno interessato i principi di revisione ISA Italia n. 200, 240, 250, 260, 600, 610, 620, 700.
  3. i conforming amendments derivanti dal nuovo principio di revisione (SA Italia) n. 700B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)” adottato con Determina della RGS dell’11 febbraio 2022. Le modifiche hanno interessato i principi di revisione ISA Italia n. 200, 210, 230, 260, 570, 580, 600, 700, 705, 706, 710;
  4. le considerazioni specifiche per la revisione legale dei conti degli Enti del Terzo Settore ex art. 31 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Le modifiche finalizzate ad ampliare l’ambito di applicazione dei principi ISA Italia alla revisione legale dei conti degli ETS hanno interessato i principi di revisione ISA Italia n. 200, 260, 700, SA 720B e SA 250B;
  5. alcune modifiche editoriali di minore entità ai seguenti principi di revisione: ISA Italia n. 320, 450, 505, 510, 520, 560, 720.

 

Così, comunicato stampa CNDCEC del 6 settembre 2022

 

Il testo della determina
(https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/determina_di_adozione_principi_di_revisione_ISA_2022___29_agosto.pdf)

Principi di Revisione Internazionali (Isa Italia)
(https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

 

 




Giustizia e processo tributario. Sintesi delle novità introdotte dalla Mini-riforma

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, la Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.». La Legge di “iniziativa governativa”, si compone di 8 articoli e interviene sia sul decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e organizzazione degli uffici di collaborazione, sia sulla disciplina del processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992.

Nei processi tributari introdotta la possibilità di ricorrere, nel giudizio di merito, alla prova testimoniale, prima assolutamente non ammessa, e all’istituto della conciliazione su iniziativa del giudice, favorita, in particolar modo, dalla disciplina processuale che prevede una condanna alle spese processuali, aumentata in caso di rifiuto della conciliazione, e successivo esito sfavorevole del giudizio. Quanto alla testimonianza nel processo tributario, giova ricordare che era vietata, come mezzo istruttorio, unitamente al giuramento; resta il divieto di quest’ultimo, ma si ammette ora la testimonianza, seppure con limiti, in forma scritta, e con riferimento a circostanze oggettive, non “attestate” da un pubblico ufficiale. Nella Mini-riforma non manca un importante riferimento al principio dell’inversione dell’onere della prova; si tenta di tutelare il contribuente, la parte debole, che subisce l’atto impositivo. Sarà l’A.F. a dover provare, maggiormente, in modo specifico e circostanziato, la sua pretesa nei confronti del contribuente. Sempre dal punto di vista processuale, è prevista l’istituzione di un giudice monocratico competente in primo grado per cause di valore fino a 3 mila euro. È anche prevista dalla riforma la possibilità del processo da remoto, con tutte le parti che possono collegarsi digitalmente, se richiesto dalle parti, nei termini previsti. Infine, va segnalata la nuova definizione agevolata di taluni giudizi tributari di valore fino a 100.000 euro pendenti davanti alla Cassazione. Di rilievo, la modifica della denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria.

 

Di seguito, una sintesi delle novità introdotte:

 

Disposizioni in materia di giustizia tributaria (articolo 1)

 

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per modificare la denominazione delle «Commissioni tributarie provinciali», delle «Commissioni tributarie regionali» e delle «Commissioni tributarie» che saranno quindi denominate, rispettivamente, «Corti di giustizia tributaria di primo grado», «Corti di giustizia tributaria di secondo grado» e «Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado».

La lettera b) del comma 1, introduce il nuovo articolo 1-bis nel decreto legislativo n. 545 del 1992, che stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari, oltre che dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall’articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011.

Questi ultimi giudici attualmente in organico eserciteranno pertanto le proprie attribuzioni sino al completamento della loro carriera, accompagnando la giurisdizione tributaria verso l’esercizio esclusivo da parte di magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dagli articoli da 4 a 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992, come disposto dalle lettere e) e f) del comma 1 dell’articolo 1 in esame. Il comma 3 del nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992 determina l’organico dei magistrati tributari in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado (in luogo, rispettivamente, delle 450 e 126 unità previste dal testo originario).

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge in esame, modifica l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 545 del 1992, in modo da prevedere che a ciascuna sezione sia assegnato, oltre a un presidente e un vice-presidente, non meno di due magistrati o giudici tributari (in luogo dei quattro giudici tributari previsti dal testo previgente).

La successiva lettera d), numero 1), modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonché i presidenti di sezione delle stesse, siano nominati tra i nuovi magistrati tributari professionali oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo. Inoltre, il numero 2) della medesima lettera d), modifica i criteri in base ai quali redigere la graduatoria per le nomine ai posti direttivi, sostituendo il riferimento alle tabelle E ed F del decreto legislativo n. 545 del 1992 con quello alle nuove disposizioni introdotte nell’articolo 11 del medesimo decreto dalla lettera n) del comma 1 dell’articolo in esame.

La lettera e) sostituisce l’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che disciplina i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado, stabilendo, al comma 1, che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento. I successivi commi del nuovo articolo 4 disciplinano dettagliatamente le modalità di espletamento del concorso che è articolato in una prova scritta che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici (rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale) e una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario, nonché in una prova orale.

La lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 in esame introduce gli articoli da 4-bis a 4-quinquies al decreto legislativo n. 545 del 1992. In particolare, il nuovo l’articolo 4-bis detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria altresì la sussistenza dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili, condotta incensurabile, non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso in argomento, altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il nuovo articolo 4-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992 disciplina l’indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. L’articolo 4-quater disciplina la nomina e la composizione della commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e della prova orale. Il nuovo articolo 4-quinquies, relativo al tirocinio dei magistrati tributari, al comma 1 prevede che i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all’articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella relativa competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali. Al comma 2 si prevede che il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso a un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio ed all’esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

La lettera g) modifica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado) sulla base della nuova disciplina di accesso alla magistratura tributaria e introduce il successivo articolo 5-bis. La disposizione del nuovo articolo 5 prevede che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado siano nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico alla data del 1° gennaio 2022. L’articolo 5-bis, relativo alla formazione continua dei giudici e magistrati tributari, prevede che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei magistrati di cui all’articolo1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012.

La lettera h), al numero 1), disciplina l’assegnazione al giudice monocratico dei ricorsi di primo grado concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro, novellando il comma 1-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992 a seguito dell’introduzione, per effetto dell’articolo 4 della legge in esame, della competenza per valore del giudice monocratico. Il successivo comma 1-ter dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dal numero 2) della lettera h) in esame, consente, nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in altra composizione, di rimettere l’assegnazione al presidente della sezione affinché venga rinnovata.

La lettera i) sposta da settantadue a sessantasette anni il requisito di età che i componenti delle corti di giustizia tributaria non debbano aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992.

La successiva lettera l), novellando l’articolo 8 del decreto legislativo 545 del 1992, stabilisce che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell’ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità.

La lettera m) modifica le norme sui procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria recate dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Viene previsto che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La lettera n) modifica l’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la durata dell’incarico e l’assegnazione degli incarichi per trasferimento. In particolare, il numero 1) della lettera in esame modifica il comma 1 del citato articolo 11 al fine di confermare che la nomina a una delle funzioni non dà luogo a un rapporto di pubblico impiego con riferimento ai componenti delle corti di giustizia tributaria presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico. Il numero 2) della lettera n) interviene sul comma 2 del citato articolo 11 per stabilire che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età. Si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge in esame, la disposizione (la lett. n), numero 2.2) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027, mentre, fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso: il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2023; il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2024; il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2026.

Il numero 3) della lettera n) modifica il comma 4 dell’articolo 11 prevedendo che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.

Il nuovo comma 4-bis, introdotto dal numero 4) della lettera n), stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel successivo comma 4-ter, l’assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla successiva lettera t) del comma 1 dell’articolo 1 della legge in esame. Il nuovo comma 4-bis prevede altresì che in caso di vacanza di posti in una delle funzioni dei componenti delle corte di giustizia tributaria presso una sede giudiziaria, il Consiglio di presidenza bandisce, almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interpelli per il trasferimento di giudici, al quale possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interpello e giudici che ricoprono una funzione superiore. Il successivo comma 4-ter disciplina le modalità per l’assegnazione degli incarichi. Viene previsto che la vacanza in una delle funzioni delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sia portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all’incarico è tenuto a presentare domanda. Ancora, con riferimento all’articolo 11 decreto legislativo n. 545 del 1992, viene modificato il comma 5 introducendo la disciplina del giudizio di demerito. Tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in due casi: qualora nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l’incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare ovvero qualora risulti che il candidato abbia depositato una quota pari o superiore al 60 per cento dei propri provvedimenti oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione.

La lettera o) del comma 1 dell’articolo 1 modifica l’articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina il trattamento economico dei componenti delle corti di giustizia tributaria. In particolare, viene stabilito che il Ministero dell’economia e delle finanze continua a determinare il compenso fisso mensile per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, ai quali continua ad applicarsi il limite massimo di 72.000 euro lordi annui.

Il trattamento economico dei magistrati tributari a tempo pieno assunti mediante concorso viene invece introdotto dalla successiva lettera p) del comma 1, con l’inserimento dell’articolo 13-bis nel decreto legislativo n. 545 del1992. Il comma 1 di tale disposizione prevede che ai nuovi magistrati tributari reclutati per concorso vengano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari. Il comma 2 del nuovo articolo 13-bis precisa che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all’anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella nuova tabella F-bis allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992, fatta salva l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.

La lettera q) modifica il comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e introduce il  comma 2-bis al citato articolo 24, relativo alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La norma citata prevede che il Consiglio vigili sul funzionamento dell’attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria e riconosce allo stesso il potere di disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. Con le modifiche viene abrogata la facoltà di esercizio dell’attività ispettiva mediante affidamento dell’incarico ad uno dei componenti del Consiglio e allo stesso tempo viene prevista l’istituzione, con carattere di autonomia e indipendenza, di un Ufficio ispettivo presso l’organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore.

La lettera r) introduce l’articolo 24-bis nel decreto legislativo n. 545 del1992 che istituisce l’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con la funzione di provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. L’Ufficio sostituisce, accentrandone le funzioni, gli attuali uffici del massimario presenti presso tutte le corti di giustizia tributaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992 n. 545, che viene contestualmente abrogato per effetto della successiva lettera s) del comma 1 dell’articolo 1.

All’Ufficio del massimario nazionale sono assegnati quindici giudici o magistrati tributari e un direttore responsabile, nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che abbiano maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. Le disposizioni di cui alle lettere q) e r) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 8, comma 2 legge in esame).

La lettera t) sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 con due nuove tabelle, la prima (nuova tabella F) recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell’ambito delle corti di giustizia tributaria e la seconda (tabella F-bis) recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

La lettera u), infine, abroga le tabelle C (contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria), D (ripartizione territoriale del contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria) ed E (criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle corti di giustizia tributaria) allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.

I successivi commi da 2 a 14 dell’articolo 1 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recano disposizioni relative al regime transitorio, alle assunzioni di magistrati e personale amministrativo, alle progressioni di carriera, nonché alla continuità di esercizio della funzione giurisdizionale.

In particolare, il comma 2, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite previsto dalla legislazione previgente – pari a 72 mila euro lordi – per le indennità dei giudici tributari.

Il comma 3 prevede una riserva di posti del 30 per cento nei primi tre bandi di concorso per l’assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili, o militari, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferire a quattro anni; presente nel ruolo unico da almeno sei anni; e non titolare di alcun trattamento pensionistico.

Il comma 4 stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni possono optare, con alcune limitazioni, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria. Il transito è sottoposto alle seguenti limitazioni: il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello; il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l’opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta.

Il comma 5 prevede una procedura di interpello per la copertura delle posizioni vacanti nelle sedi giudiziarie, alla quale, ai sensi del comma 6 possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:

  • non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione;
  • non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’interpello il giudizio di demerito di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 7 stabilisce un termine di chiusura (sei mesi dalla data di pubblica del bando) della procedura di interpello.

Il comma 8 stabilisce che, in caso di transito nella giurisdizione tributaria, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l’anzianità complessivamente maturata. Inoltre, in caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

Il comma 9 disciplina la riammissione in servizio dei magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, prevedendo che ad essi si applica l’articolo 211 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il comma 10 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere cento unità di magistrati tributari per l’anno 2023 e (con procedure differenti) 476 unità per gli anni dal 2024 al 2030.

Il comma 11 istituisce, per le medesime finalità indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze, alcune posizioni dirigenziali e autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze stesso ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l’anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, per l’anno 2022, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, per l’anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell’Area assistenti, posizione economica F2.

Per fare fronte all’urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dal provvedimento, il comma 12 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando presso l’ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria possa optare per la permanenza presso l’amministrazione di appartenenza.

Il comma 13 fa salve le procedure concorsuali relative alle progressioni in carriera di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il comma 14 prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individui le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell’abbassamento, in applicazione dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, dell’età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie da 75 a 70 anni, al fine di assegnare d’ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge di stabilità 2012. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un’indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992. Per far fronte all’urgente necessità di attivare le procedure della riforma previste dalla presente legge e rafforzare l’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, il fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissato in quattro milioni di euro, a decorrere dall’anno 2023.

Il comma 15 prevede, infine, che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nell’ambito della propria autonomia contabile ed a carico del proprio bilancio, individui le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell’indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

 

Sospensione dell’atto impugnato. Prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” (articolo 2)

 

L’articolo 2 disciplina la prestazione di garanzia per la sospensione dell’atto impugnato, prevedendo che tale garanzia sia esclusa per i contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”, cioè quei contribuenti a cui sia attribuito punteggio di affidabilità fiscale pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. L’articolo in esame aggiunge dei periodi in fine al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il suddetto comma 5 stabilisce che la sospensione dell’atto impugnato può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di una garanzia.

 

Istituzione presso la Corte di cassazione di una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria (articolo 3)

 

L’articolo 3 istituisce presso la Corte di cassazione una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria (comma 1). Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione (comma 2).

 

Modifiche alla disciplina del processo tributario (articolo 4)

 

La lettera a) del comma 1 apporta le necessarie modifiche alla disciplina relativa al processo tributario, dettata dal decreto legislativo n. 546 del 1992, conseguenti alla nuova articolazione degli organi di giustizia tributaria. Viene così sostituito ovunque ricorra nel testo il riferimento alle commissioni tributarie provinciali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di primo grado; alle commissioni tributarie regionali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado.

La successiva lettera b), che introduce l’articolo 4-bis, al decreto legislativo n. 546 del 1992, attribuisce alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore. Si evidenzia che le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria dettata dal comma 4 dell’articolo 8, troveranno applicazione per le controversie i cui ricorsi siano stati notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La lettera c) sostituisce il comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, introducendo la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, in presenza di specifici presupposti. La citata, la lettera c) del comma 1, nel confermare l’inammissibilità del giuramento, consente l’assunzione della testimonianza in sede processuale quando la Corte di giustizia tributaria lo ritenga necessario ai fini della decisione anche in mancanza di accordo tra le parti. La prova testimoniale deve essere assunta nelle forme della testimonianza scritta, di cui all’art. 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.

 

L’art. 257-bis del codice di procedura civile richiamato prevede che il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, possa disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. L’art. 257-bis del codice di rito, peraltro, consente al giudice, una volta esaminate le risposte o le dichiarazioni, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

 

Testimonianza scritta. Il modulo approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione

Link al testo del Decreto del Ministero della giustizia 17 febbraio 2010, recante: «Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2010, n. 49. Previsto dall’art. 257-bis del codice di procedura civile contiene le relative istruzioni per la sua compilazione.

 

 

La lettera d), che sostituisce il comma 2-octies dell’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, prevede un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50 per cento, per la parte che, dopo non aver accettato (senza giustificato motivo) una proposta di conciliazione, si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione.

La lettera e) prevede che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti per la parte soccombente la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare inoltre ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. A tal fine, la legge in esame aggiunge il comma 9-bis all’articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

La lettera f) reca una serie di modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 che disciplina la sospensione giurisdizionale dell’esecuzione dell’atto impugnato. In particolare:

  • interviene sul comma 2 dell’articolo 47, introducendo un termine (non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza) entro il quale il presidente deve fissare con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima (nel regime previgente 10 giorni) e prevedendo che l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia;
  • modifica il comma 4 dell’articolo 47 precisando che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile «nella stessa udienza di trattazione dell’istanza»;
  • sopprime il comma 5-bis dell’articolo 47 che prevedeva che l’istanza di sospensione fosse decisa entro centottanta giorni (termine ordinatorio) dalla data di presentazione della stessa.

La lettera g) inserisce l’articolo 48-bis.1 nel decreto legislativo n. 546 del 1992 con il quale si introduce l’istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario. La nuova disposizione prevede che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’art. 17-bis (rubricato «Il reclamo e la mediazione») la corte di giustizia tributaria possa proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione (comma 1). La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse (comma 2). La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa (comma 3). Il comma 4 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Infine, in base al comma 5, il giudice, intervenuta la conciliazione, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice (comma 6). Le disposizioni illustrate, trovano applicazione con riguardo ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (art. 8, della legge). A tal riguardo, si ricorda che il comma 3 del citato articolo 8 ha disciplinato l’entrata in vigore delle novelle alle regole del processo tributario, stabilendo che modifiche previste dall’art. 4, comma 1, lett. c), d), g) e h)) si applichino ai ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge.

La successiva lettera h) integra l’articolo 48-ter del medesimo decreto legislativo in materia di definizione e pagamento delle somme dovute, al fine di tenere conto dell’introduzione, nel processo tributario, del nuovo istituto.

Il comma 2 dell’articolo 4 in esame interviene sull’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in tema di iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, aggiungendo – dopo il primo comma, che prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, siano iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati – un secondo comma ai sensi del quale la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell’istanza di cui al già citato articolo 47 del decreto n. 546 del 1992.

Il comma 3 introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato tributario.

Il comma 4 sostituisce il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede con riguardo al processo tributario la possibilità di partecipare all’udienza da remoto e introduce un nuovo comma 4-bis. Rispetto al testo previgente il nuovo testo:

  • prevede che la richiesta di udienza da remoto possa essere presentata dalle parti nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;
  • stabilisce che l’udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell’articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992 con riguardo alle udienze pubbliche;
  • precisa che le udienze pubbliche, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, nonché l’udienza di trattazione della istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992) e quella di trattazione della istanza di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (art. 52, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992) si svolgono esclusivamente a distanza. È comunque fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. In questi casi il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. In ogni caso in cui l’udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributari;
  • introduce nel testo dell’articolo il riferimento al decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020 che detta le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza.

Le disposizioni di cui al citato nuovo comma 4 dell’articolo 1616 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, si applicano, ai sensi del successivo comma 4-bis, ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

 

Definizione agevolata per il contenzioso pendente in Cassazione per le liti fino a 50 o 100 mila euro, con riferimento alle quali l’Agenzia delle entrate è rimasta soccombente in tutto o in parte (articolo 5)

 

L’articolo 5 reca una dettagliata disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, il comma 1 dispone in merito alle controversie tributarie che presentino i concomitanti seguenti requisiti:

  • siano escluse dall’applicazione dell’articolo in esame ai sensi del comma 6 dell’articolo medesimo;
  • siano pendenti – alla data del 15 luglio 2022 – innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dall’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  • in esse l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
  • il loro valore, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 2895, sia non superiore a 100.000 euro.

Il comma in esame prevede che le suddette controversie siano definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 2 reca la disciplina della definizione delle controversie tributarie che si differenziano da quelle di cui al comma 1 in relazione ai due seguenti aspetti:

  • in esse l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito;
  • il loro valore, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è superiore a 50.000 euro.

Tali controversie sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 6 individua le controversie escluse dall’applicazione dell’articolo in esame nelle controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015..

Si evidenzia che i comma 14 dispone che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità di attuazione dell’articolo in esame. Il comma 15 dispone che ciascun ente territoriale possa stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

 

Prova (e ripartizione) in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato (articolo 6)

 

L’articolo 6 aggiunge il comma 5-bis all’articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Ai sensi del citato nuovo comma 5-bis l’amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all’annullamento dell’atto impositivo in mancanza della prova della sua fondatezza o qualora tale prova risulti risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

 

Decorrenza delle nuove disposizioni (articolo 8, commi 2, 3 e 4)

 

Con riferimento all’articolo 8, il comma 2 stabilisce l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 delle modifiche relative alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (art. 1, comma 1, lett. q) e di quelle sull’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (art. 1, comma 1, lett. r).

I commi 3 e 4 introducono disposizioni transitorie relative alle modifiche al processo tributario, stabilendo che alcune di esse si applichino ai ricorsi notificati a decorrere dall’entrata in vigore della legge (segnatamente le modifiche previste dall’art. 4, comma 1, lett. c), d), g) e h)) e che altre invece a decorrere dal 1° gennaio 2023. In particolare, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Riduzione soglia interpello sui nuovi investimenti (articolo 8, commi 6 e 7 )

 

Val la pena ricordare comma 6 dell’articolo 8 interviene sull’articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015, c.d. “decreto internazionalizzazione”, che disciplina l’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti. Il comma in esame riduce a quindici milioni di euro il valore degli investimenti in relazione ai quali le imprese interessate possono formulare l’istanza di interpello. Il comma 7 dell’articolo 8 prevede che la modifica al decreto internazionalizzazione trovi applicazione con riguardo agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.




Giustizia e processo tributario. Le modifiche in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 n. 204 pubblicata la Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.». Il provvedimento entrerà in vigore il 16 settembre 2022.

La legge ha ad oggetto sia l’ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria, sia il processo con l’introduzione di istituti volti non solo a deflazionare il contenzioso esistente ma anche a incentivare l’uniformità dei giudizi in materie analoghe.

Viene introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami mentre 100 degli attuali giudici togati, 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

Sul piano processuale le controversie di modico valore vengono devolute ad un giudice monocratico, si rafforza la conciliazione giudiziale e viene definitivamente superato il divieto di prova testimoniale.

Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.

Link al testo della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari». Provvedimento in vigore il 16 settembre 2022. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 n. 204

 

Testimonianza scritta. Il modulo approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione

Link al testo del Decreto del Ministero della giustizia 17 febbraio 2010, recante: «Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2010, n. 49. Previsto dall’art. 257-bis del codice di procedura civile contiene le relative istruzioni per la sua compilazione.