Bonus psicologo. In Gazzetta il decreto MinSalute con le regole per la richiesta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto 31 maggio 2022 del Ministero della salute, recante: «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15».

Il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, in particolare:

– le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all’art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 1).

– i beneficiari ammessi alla fruizione del contributo, i requisiti reddituali richiesti e l’importo dello stesso (con un tetto per seduta e un tetto massimo complessivo) (artt. 2 e 4);

 

 

Art. 4.
Contributo e requisiti reddituali

1. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

2. Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:

a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

 

– le modalità di richiesta e attribuzione del contributo (art. 5), prevedendo, tra le altre cose, che:

  • l’INPS mette a disposizione la prestazione “Contributo sessioni psicoterapia” sulla sua piattaforma informatica, fruibile anche mediante il contact center dell’Istituto, per gestire l’intera procedura per conto delle Regioni e delle Province autonome;
  • l’autenticazione informatica alla prestazione da parte dei richiedenti avviene mediante SPID, CIE o CNS;
  • all’atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall’interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell’INPS; il richiedente dichiara, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso di una DSU valida, in relazione ai requisiti ISEE previsti; l’INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e informa il richiedente circa la presenza o meno di una DSU valida, acquisendo la domanda se la DSU è presente, ovvero, in caso negativo, informando il richiedente della necessità di presentare la medesima dichiarazione a fine di poter presentare la domanda di accesso al beneficio;
  • concluso il periodo di presentazione delle domande (non inferiore a sessanta giorni rispetto alla data di annuncio da parte di Ministero e INPS), l’INPS redige le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili, e comunica a questi ultimi l’accoglimento della domanda nonché il codice univoco associato e l’importo del beneficio a scalare;

– le modalità di adesione all’iniziativa (nonché di autenticazione informatica alla piattaforma) da parte dei professionisti iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, e dei relativi flussi di dati, con il coinvolgimento del Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (di seguito, CNOP) e la pubblicazione dell’elenco dei professionisti aderenti nella sezione riservata della piattaforma dell’INPS (artt. 3 e 6);

– le modalità di utilizzo del contributo, mediante comunicazioni di dati personali tra beneficiario, professionista e INPS (art. 7);

– le funzioni di monitoraggio della fruizione del beneficio in capo al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome, cui l’INPS trasmette una relazione con informazioni in forma aggregata in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l’interessato (art. 9);

– i ruoli, nei trattamenti di dati personali previsti, rivestiti da Regioni e Province autonome, INPS e CNOP (art. 10);

– le misure tecniche e organizzative, ulteriori specificazioni in relazione alle tipologie di dati personali trattate, alle descrizioni dei flussi e ai tempi di conservazione (allegato disciplinare tecnico);

Link al testo del decreto del Ministero della salute 31 maggio 2022, recante: «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022




Autotrasportatori. Le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate

Con un comunicato stampa di oggi (di seguito riportato) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2021. Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 giugno 2022)

 

 

Comunicato Stampa Mef n. 125 del 28 giugno 2022

Sulla base delle risorse disponibili, si comunicano le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2022.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2021, nella misura di 55,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 

 

 




Discoteche e sale da ballo chiuse durante l’emergenza Covid. Il contributo a fondo perduto è pari a 22.002

L’ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari a 22.002 euro. Lo stabilisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2022, Prot. n. 244635/2022, recante: «Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».

 

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 giugno 2022

Discoteche e sale da ballo rimaste chiuse per le misure anti-Covid. Fissato l’importo da accreditare a ogni beneficiario

Stabilita la misura del contributo a fondo perduto riconosciuto ai titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene quantificato l’importo spettante – pari a 22.002 euro – a ciascun operatore in possesso dei requisiti che ha validamente presentato la domanda nel periodo 6-20 giugno 2022. La misura era destinata alle imprese che, al 27 gennaio 2022, svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia.

La platea del contributo “discoteche” – Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita IVA attivata prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19. L’importo pari a 22.002 euro è stato quantificato tenendo conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate fino al 20 giugno 2022.

A ciascun operatore verrà riconosciuto il minore tra l’importo di 22.002 euro e l’ammontare residuo degli aiuti fruibili da ciascuna impresa sulla base dei dati indicati in istanza riguardo ai limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework. Come indicato sul provvedimento dello scorso 18 maggio, la somma sarà accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2022, Prot. n. 244635/2022, recante: «Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25», pubblicato il 27.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 maggio 2022, Prot. n. 171638/2022, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25», pubblicato il 18.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il decreto attuativo per il sostegno delle attività chiuse durante l’emergenza Covid. I termini per l’invio delle istanze saranno comunicati dall’agenzia delle entrate

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 settembre 2021: «Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse»




Bonus 200 euro. Al via le domande per cococo, stagionali a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, occasionali senza partita IVA, porta a porta e domestici

È attivo sul sito dell’Inps il servizio on line per presentare la domanda per il bonus 200 euro.

 

Possono presentare domanda i lavoratori:

  • domestici;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
  • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • incaricati alle vendite a domicilio.

“I lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 (art. 32, comma 8) e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare la domanda per l’accesso all’indennità una tantum fino al 30 settembre 2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.

Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022; si rammenta, inoltre, che per queste tipologie di lavoratori, la domanda deve essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora non siano già destinatari dell’indennità una tantum ad altro titolo. I pagamenti saranno effettuati secondo la calendarizzazione prevista nella circolare n. 73/2022.

Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario”.

(Cfr. Messaggio Inps n. 2580 del 27 giugno 2022)

 

L’Inps ricorda che:

  • i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, riceveranno l’indennità dai propri datori di lavoro;
  • la domanda di bonus da parte dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti nonché degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo deve essere presentata esclusivamente se tali lavoratori non percepiscono il bonus direttamente dal datore di lavoro in quanto titolari di rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022;
  • i beneficiari delle indennità Covid-19, di cui ai decreti Sostegni e Sostegni bis, e i titolari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, otterranno l’erogazione d’ufficio del bonus 200 euro da parte dell’Inps, senza necessità di inoltrare la domanda.

 

Per inoltrare la domanda è sufficiente collegarsi al sito www.inps.it e seguire il percorso:

“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Una volta autenticati (con Spid, CIE o CNS), sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al sito web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

Per approfondire è possibile consultare la circolare n.73/2022 disponibile sul sito Inps. (Cfr. comunicato stampa Inps del 27 giugno 2022)

 

Link al testo della circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50

Link al testo del messaggio Inps del 24 giugno 2022, n. 2559, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Dichiarazione del lavoratore

Link al testo del messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM– Messaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

Link al testo del messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM  – Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

 

 

 




D.L. Semplificazioni 2022. Le relazioni

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco), trasmesso al Camera dei Deputati, recante: Conversione in legge decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» – (Atto Camera n. 3653).

 

La ratio del decreto-legge “Semplificazioni fiscali 2022”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali». (A.C. 3653).

 

La relazione tecnica del decreto-legge “Semplificazioni fiscali 2022”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali». (A.C. 3653).

 

Il decreto-legge “Semplificazioni fiscali 2022”

Link al testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali». (A.C. 3653).




Diffuso il fac-simile di dichiarazione per l’indennità una tantum 200 euro

Pubblicato il messaggio Inps n. 2559 del 24 giugno 2022 (di seguito riportato) che “approva” il fac-simile di dichiarazione – personalizzabile e non vincolante – che consente al datore di riconoscere in modo automatico l’indennità una tantum, 200 euro.

Quest’ultimo, infatti, dovrà acquisire la predetta dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Ove il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi).

L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF. Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione; al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

 

Il testo integrale del messaggio Inps del 24 giugno 2022, n. 2559, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Dichiarazione del lavoratore

 

Con la circolare n.73 del 24 giugno 2022, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, l’Istituto ha fornito le istruzioni per accedere all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

In particolare, l’articolo 31, comma 1, del citato decreto-legge prevede che l’indennità sia riconosciuta «previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18».

ll lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l’Inps a erogare a luglio l’indennità una tantum, ai sensi dell’articolo 32 del medesimo D.L. n. 50/2022 (incompatibile con la modalità di pagamento prevista dall’articolo 31).

Tanto rappresentato, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, al presente messaggio si allega un fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1), che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Link al sito dell’Inps per prelevare il fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1) in formato word
(https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13860)

 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

 

Io sottoscritto/a

Cognome …………………………………………………… Nome …………………………………………………………..

Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF ………………………………………….

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso ……………………………………………………………………………………………………….,

codice fiscale (P.IVA)………………………………………….,

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022

 

DICHIARO

 

  • di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
  • che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità;
  • che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
  • di essere consapevole che l’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
  • di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

 

Allego copia del documento di identità.

 

Data ………………………                                    Firma…………………….

 




Bonus 200 euro. Tutti i chiarimenti Inps

È stata pubblicata la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 per l’erogazione del contributo una tantum di 200 euro disposto dal “Decreto Aiuti” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022).

La misura riguarda un’ampia platea di cittadini. Potranno ricevere il contributo i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%.

Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Su questo punto è stato emanato il messaggio Hermes n. 2559 del 24 giugno 2022 (vedi messaggio 2559). Ove il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi).

L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF. Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione; al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Tra i beneficiari del provvedimento anche quanti, nel mese di giugno, risultino titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni-bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da Inps.

Dovranno, invece, presentare domanda all’Istituto i lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art. 2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
  • incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.

Per queste categorie il termine di presentazione delle domande è fissato al 31.10.2022.

Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione.

I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere, o la cui instaurazione non sia stata respinta, alla data di entrata in vigore del Decreto (18.05.2022).

Con riferimento ai soli lavoratori domestici, le istanze potranno essere trasmesse entro il 30.09.2022.

La misura sarà infine liquidata anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Per questi ultimi si provvederà a stanziare la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.

Il calendario dei pagamenti, pertanto, è il seguente.

A luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

A ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di NASpI, DIS-COLL, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex Indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.

(Così, comunicato stampa Inps del 25 giugno 2022)

 

Link al testo della circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50

Link al testo del messaggio Inps del 24 giugno 2022, n. 2559, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Dichiarazione del lavoratore

Link al testo del messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM– Messaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

Link al testo del messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM  – Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

 

 

 




Firmato il nuovo Decreto carburanti. Sconto di 30 centesimi esteso fino al 2 agosto

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 2 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. (Così, comunicato Stampa Mef n. 121 del 24 giugno 2022)

 




Deduzione fiscale dei maggiori valori rivalutati/riallineati di marchi e avviamento in 18 anni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva integrativa. Istituito il codice tributo

Pronto il codice tributo per i contribuenti che intendono mantenere la deduzione fiscale dei maggiori valori rivalutati/riallineati di marchi e avviamento in 18 anni. Con la risoluzione n. 31/E di oggi (di seguito riportata) viene, infatti, istituito il codice tributo “1862” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITA’ IMMATERIALI – art. 110, comma 8-quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 31 del 24 giugno 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 – Mantenimento della deduzione fiscale del maggior valore attribuito in fase di rivalutazione nella misura di 1/18 con versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 110, del DL 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L 13/10/2020, n. 126 (DL “Agosto”) – Art. 1, comma 622, della L 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)

 

L’articolo 1, comma 622, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha inserito i commi 8-ter e 8-quater all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2022, pag. 614), in materia di rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020.

In particolare, il citato comma 8-ter ha stabilito che «la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto  importo.»

Il successivo comma 8-quater ha previsto inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, la possibilità di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, da effettuare alle condizioni ivi previste.

 

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo:

  •  “1862” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITA’ IMMATERIALI – art. 110, comma 8- quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.




Tutto sul Superbonus. La circolare dell’Agenzia delle entrate che raccoglie tutti i chiarimenti e gli aggiornamenti (giugno 2022)

Pronta la circolare delle Entrate con tutte le regole aggiornate sul Superbonus. L’Agenzia fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare, la circolare n. 23/E, firmata oggi, riepiloga in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.

 

Tutte le indicazioni in un documento

 

La circolare fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il documento tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le più recenti modifiche normative.

Il documento si focalizza su soggetti beneficiari, edifici interessati dagli interventi, spese ammesse all’agevolazione e, infine, sui principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti.

 

Dal decreto “Agosto” al decreto “Aiuti”

 

In seguito alle modiche normative, da ultimo apportate dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

Infine, il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 23 giugno 2022, con oggetto: SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Applicazione in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all’agevolazione – Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti




Credito d’imposta tessile, moda e accessori. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 percentuale di utilizzo al 100%

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.

Lo stabilisce il Provvedimento, firmato di oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che definisce la percentuale del credito d’imposta utilizzabile dai beneficiari. Ciascun richiedente, inoltre, potrà visualizzare l’ammontare del bonus tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

I crediti di importo superiore a 150 mila euro utilizzabili solo dopo le verifiche antimafia

 

I crediti di importo superiore a 150 mila euro potranno essere utilizzati solo dopo l’autorizzazione dell’Agenzia, a seguito delle verifiche svolte sensi delle disposizioni vigenti.

 

Come fruire del bonus, già pronto il codice tributo “6953”

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6953”, già istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021.

 

In cosa consiste il bonus Tessile, moda e accessori

 

L’agevolazione è stata introdotta dal D.L. n. 34/2020 come forma di sostegno alle imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.  (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022)

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022, prot. n. 236366/2022, recante: «Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021», pubblicato il 23.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

 

Bonus “Tessile e Moda”. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 64,2944 per cento dell’importo del credito richiesto

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334506, recante: «Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020», pubblicato il 26.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Bonus “Tessile e Moda”. In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea stabiliti i termini di presentazione della comunicazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, recante: «Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 28.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

L’Agenzia delle entrate approva le disposizioni di dettaglio per beneficiare delle agevolazioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis».


Settore del tessile, moda e accessori. I criteri del MiSE per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2021: «Criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta»




Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Per l’invio dell’autodichiarazione c’è tempo fino al 30 novembre

Più tempo per consentire agli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 di inviare le dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene infatti prorogato al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per l’invio del documento che serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

L’autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Il provvedimento di oggi tiene conto di quanto disposto dall’articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 giugno 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 giugno 2022, prot. n. 233822/2022, recante: «Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022»

 

 

Per saperne di più:

 

Aiuti Covid ricevuti – Monitoraggio e restituzione

 

Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022, anche per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici»

 

Aiuti di stato Covid fruiti: il decreto Mef sul monitoraggio e verifica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69». Testo coordinato dalla relazione illustrativa

 

Avvisi bonari – Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive

 

Definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. Per l’autodichiarazione più tempo e modello “ufficiale”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021»

 




Bonus 200 euro: nuove precisazioni in merito alla “retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”

L’articolo 31, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede l’erogazione di una indennità una tantum di 200 euro, riconosciuta a luglio 2022, per i lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti.

Con il messaggio 13 giugno 2022, n. 2397 l’Inps ha fornito le prime istruzioni per la corretta gestione del bonus 200 euro.

Con il messaggio 21 giugno 2022, n. 2505 (di seguito riportato) l’istituto previdenziale fornisce ulteriori precisazioni in merito a quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nel citato decreto legge n. 50/2022.

La retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022 oppure, in base all’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o alla previsione dei CCNL , quella erogata a luglio, seppure di competenza del mese di giugno. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere a luglio 2022.

Nel nuovo messaggio, inoltre, vengono impartite nuove istruzioni operative aggiornate riguardo alla modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità nel flusso UNIEMENS .

 

Il testo integrale del messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Messaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

 

 

1. Retribuzione nella quale riconoscere l’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

 

L’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede per i lavoratori dipendenti, in possesso di determinati requisiti, l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro che sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”; inoltre “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.

Con il presente messaggio, che segue il messaggio n. 2397/2022, con cui l’Istituto ha fornito le prime indicazioni in materia, si precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella predetta disposizione di legge.

In particolare, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.

Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Alla luce dei chiarimenti forniti, si riportano le istruzioni operative aggiornate.

 

2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum

2.1 Esposizione nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

 

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

 

2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens

 

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

 

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce “Posagri” del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:

  • nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022;
  • nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022.

 

3. Istruzioni contabili

 

Per tale aspetto, si rinvia al messaggio n. 2397/2022 e alla circolare di prossima pubblicazione.




In Gazzetta Ufficiale il D.L. Semplificazioni 2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 143 del 21 giugno 2022, il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali». Il provvedimento entra in vigore il 22 giugno 2022.

Il testo del decreto-legge consta 47 articoli ripartiti in 3 titoli:

  • il Titolo I (articoli 1-26) reca semplificazioni e proroghe fiscali;
  • il Titolo II (articoli 27-41) prevede modifiche alla procedure di incasso e pagamento presso la tesoreria dello stato in materia economico-finanziaria e sociale;
  • il Titolo III (articoli 42-47) reca misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e disposizioni finanziarie e finali.

Tra i numerosi interventi sui termini fiscali, si segnala:

  • la proroga della presentazione LIPE del secondo trimestre al 30 settembre 2022 (art. 3, comma 1);
  • la possibilità di prorogare l’autodichiarazione Aiuti Covid (art. 35);
  • la proroga presentazione dichiarazione IMU 2021 (art. 35, comma 4).

Link al testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali».




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2022

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Commenti

 

Il nuovo Patent box e la deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo (inerenti all’ottenimento di un titolo di privativa industriale)
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Civili

 

Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale – Conseguenze

 

Ripianamento delle perdite. Responsabilità per la mancata convocazione dell’assemblea e natura del termine per la ricostituzione del capitale eroso

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – 1 – Ordinanza n. 2984 del 1° febbraio 2022: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Società a responsabilità limitata – Perdite della società – Perdita rilevante di capitale – Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale – Convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori – Assemblea – Provvedimenti ex art. 2482-ter c.c. – Adozione – Termine decadenziale – Esclusione – Conseguenze – Artt. 2482-ter e 2484, comma 1, n. 4 c.c.»

 

  • Sezioni Tributarie

 

Decadenza dall’esercizio del potere di accertamento – Effetti sui rimborsi

 

Gli effetti preclusivi della decadenza dal potere accertativo attengono unicamente alle imposte dovute. Il Fisco può sempre contestare la richiesta di rimborso

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 9559 del 24 marzo 2022: «RIMBORSI – Credito d’imposta esposto in dichiarazione – Provvedimento dell’Amministrazione finanziaria – Mancata adozione – Scadenza dei termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Cristallizzazione del diritto del contribuente – Esclusione – Gli effetti preclusivi della decadenza dall’accertamento riguardano le sole imposte dovute – Rifiuto di rimborso per mancata prova dei versamenti – Legittimità – Decorso dei termini di accertamento – Irrilevanza – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Accertamenti e controlli – Diritti e garanzie del contribuente

 

Osservanza del termine dilatorio di 60 giorni anche dopo l’accesso presso il Commercialista tenutario delle scritture contabili del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10352 del 31 marzo 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000 – Accesso fuori dalla sede aziendale presso il professionista tenutario delle scritture contabili del contribuente – Applicabilità – Sussistenza – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

La sanzione dell’invalidità dell’avviso di accertamento emesso “ante tempus” rispetto al termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12 dello Statuto del contribuente alla luce delle recenti sentenze della Cassazione

 

Accesso in loco sfociato in un PVC dell’imposta di registro asseritamente evasa. Anche per la riqualificazione come cessione di azienda di una serie di operazioni negoziali si applica al termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12412 del 19 aprile 2022: «IMPOSTA DI REGISTRO – Attribuzioni e poteri degli uffici – Statuto del contribuente – Estensione delle prerogative dell’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale – Avviso di accertamento – Contraddittorio endoprocedimentale – Contestazioni in tema di imposta di registro – Rispetto del termine dilatorio – Necessità – Fondamento – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 53-bis, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Rinunzia all’eredità – Effetti retroattivi

 

La rinuncia all’eredità prevale sulla “definitività” della pretesa impositiva. Non può considerarsi soggetto passivo il chiamato all’eredità che ha rinunciato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 11832 del 12 aprile 2022: «SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Disposizioni generali – Delazione dell’eredità – Chiamato all’eredità – Avviso di accertamento dell’imposta di successione – Omessa impugnazione – Successiva rinuncia all’eredità legittimamente esercitata – Efficacia retroattiva – Conseguenze – Rinunzia all’eredità – Effetti (devoluzione) – Retroattività – Debiti tributari del “de cuius” – Chiamato all’eredità rinunciante – Soggetto passivo dell’imposizione – Esclusione – Fondamento – Conseguenze -Art. 521 c.c. – Art. 7, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346»

 

Gli orientamenti della Corte Suprema sull’accettazione di eredità e la sua rinuncia. Focus sui riflessi sui debiti tributari

 

Rinuncia al credito del socio nei confronti della società – Rilevanza del cd. “incasso giuridico”

 

Rinuncia ai crediti (Tfm amministratore) da parte dei soci: dalla Corte di Cassazione altra conferma della tesi dell’“incasso giuridico”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 12222 del 14 aprile 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) – Credito nei confronti della società – Rinuncia – Rinuncia al trattamento di fine mandato da parte degli amministratori soci in qualità di persone fisiche – Regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia – Ritenuta alla fonte da parte della società – Ragioni – Rinuncia al TFM equivale all’incasso (c.d. giuridico) dell’indennità – Art. 25, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 17, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUL REDDITO – Credito del socio nei confronti della società – Rinuncia – Rilevanza del cd. “incasso giuridico”»

 

Diritto alla detrazione IVA – Condizioni

 

Fabbricato (A2) utilizzato come studio. Detrazione IVA ammessa con la prova dell’utilizzo professionale dell’immobile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 13259 del 28 aprile 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazioni – Immobile acquistato in comproprietà dal contribuente di fatto utilizzato come ufficio (studio legale) iscritto in catasto con categoria A/2 (civile abitazione) – Detraibilità – Condizioni – Prova dell’inerenza e strumentalità del bene acquistato rispetto all’attività professionale/imprenditoriale – Necessità – Artt. 19 e 19-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Divieto sanzioni sproporzionate

 

Le sanzioni devono essere proporzionate alla violazione commessa. In caso contrario, spetta al giudice tributario la rideterminazione anche disapplicando la norma nazionale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 14908 dell’11 maggio 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Infrazioni alla normativa doganale – Sanzioni doganali – Principio di proporzionalità – Rideterminazione delle sanzioni – Potere del giudice nazionale – Sanzione prevista dall’art. 303 del D.P.R. n. 43 del 1973 eccessiva ed irrispettosa dei principi dell’Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni – Conseguenze – Disapplicazione per incompatibilità con il diritto dell’Unione europea – Ammissibilità – Art. 303, del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 (TULD)»

 

Prassi

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 66 del 9 giugno 2022: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

 

Legislazione

 

Bonus edilizi – Modifiche alle disposizioni attuative

 

Approvato il nuovo provvedimento delle Entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022, prot. n. 202205/2022: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022»

 

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Piattaforma cessione crediti. Dall’Agenzia delle entrate nuovo aggiornamento della guida

La guida illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

All’attualità, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto- legge n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).

La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità. La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

  1. Monitoraggio crediti
  2. Cessione crediti
  3. Accettazione crediti/sconti
  4. Lista movimenti

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

vedi anche:

La guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento Aprile 2021

 




Tutte le novità su aliquote e agevolazioni nel settore del gas

Iva ridotta sulle somministrazioni di gas, taglio dell’imposta sul metano per autotrazione, contributi per le imprese “gasivore” e non. Sono alcuni dei temi contenuti nella circolare n. 20/E di oggi, che illustra le novità in tema di aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas, previste dai decreti Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), Energia (D.L. n.17/2022), Ucraina (D.L. n. 21/2022) e Aiuti (D.L. n. 50/2022).

 

Iva “morbida” per le forniture di gas metano

 

Il decreto Energia ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Prevista anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che scivola dal 22% al 5%.

 

Il credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale

 

Lo stesso decreto Energia ha introdotto, per il secondo trimestre 2022, un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e da ultimo al 25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “gasivore”, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. Il decreto Aiuti ha di recente esteso l’agevolazione anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%.

 

I requisiti per accedere all’agevolazione

 

Per poter fruire del beneficio è necessario che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato, rispettivamente, per quanto riguarda le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all’ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019 e, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e del 25% delle stesse spese relative al secondo trimestre 2022.

Per le imprese “non gasivore” (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale), laddove abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno in corso.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 giugno 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 16 giugno 2022, con oggetto: ALIQUOTA IVA AGEVOLATA NEL SETTORE DEL GAS. – CREDITO D’IMPOSTA PER “IMPRESE PER L’ACQUISTO DI GAS – Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Primi chiarimenti.




Agenzia delle entrate. Gli indirizzi operativi per le attività 2022

Servizi più efficienti e dialogo online grazie agli strumenti messi in campo durante la pandemia e ora potenziati. Dagli appuntamenti programmati in ufficio alle videocall, dal telefono ai servizi via web, l’Agenzia delle Entrate punta a migliorare l’assistenza ai cittadini e accelerare l’erogazione di rimborsi e contributi a fondo perduto, per restituire alla collettività la liquidità necessaria. Sono alcuni degli input agli uffici contenuti nella circolare n. 21/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, che illustra gli indirizzi operativi nelle diverse aree di attività: servizi, consulenza, prevenzione, contrasto all’evasione, contenzioso. L’azione di promozione dell’adempimento spontaneo, prioritaria per la riduzione del tax gap, sarà intensificata con l’incremento delle lettere di invito a mettersi in regola, che hanno la funzione di segnalare in via bonaria possibili anomalie e consentire ai contribuenti di rimediare a un eventuale errore o dimenticanza tempestivamente e senza aggravi.

 

Servizi più semplici online

 

“Far evolvere sempre più in senso digitale il modello dell’assistenza”, offrendo servizi online nuovi o ulteriormente potenziati, in modo da ridurre progressivamente l’esigenza di recarsi presso gli uffici. In questo quadro si inserisce il nuovo modello di accoglienza delle Entrate: accesso programmato all’orario concordato e senza code, mentre è operativo dallo scorso mese di febbraio il nuovo servizio di videocall, che consente di dialogare con un esperto dell’Agenzia direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Potenziata anche l’assistenza telefonica, per soddisfare un maggior numero di utenti e gestire anche gli approfondimenti legati a richieste provenienti da altri canali (come webmail e Civis) mentre i servizi “agili”, ovvero quelli erogati via email o pec, messi in campo durante il periodo emergenziale, lasceranno via via spazio a servizi online e videocall. È infine pienamente operativo l’applicativo “Consegna documenti e istanze”, che consente di inviare documentazione agli uffici dell’Agenzia via internet, in maniera semplice e veloce tramite un canale aperto h24.

 

Si accelera sui rimborsi

 

Trattare tempestivamente le richieste di rimborsi e contributi a fondo perduto, per immettere liquidità nel tessuto economico e contribuire allo sviluppo dell’economia del Paese, è “un obiettivo strategico e un servizio essenziale” per l’Agenzia. Lo sviluppo dei processi di semplificazione e digitalizzazione contribuirà al taglio dei tempi di erogazione. Particolare attenzione sarà prestata alla lavorazione dei rimborsi richiesti con la presentazione del modello 730, ma anche i rimborsi Iva potranno guadagnare in celerità grazie alla possibilità per l’Agenzia di interrogare direttamente i “dati fattura integrati” per ottenere la documentazione necessaria alla trattazione della pratica. Quanto alle modalità operative, la lavorazione dei rimborsi dovrà essere eseguita quanto più possibile con soluzioni volte a limitare gli spostamenti fisici da parte dei contribuenti o dei loro rappresentanti, utilizzando non solo la posta elettronica, posta certificata o raccomandata, ma soprattutto i canali di colloquio disponibili tramite i servizi telematici.

 

Comunicazioni di reminder e controlli anti-frode

 

Con l’obiettivo di ridurre il tax gap, in linea con le indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo 2022-2024 e coerentemente con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si darà ulteriore impulso, da una parte, alle comunicazioni per agevolare l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e, dall’altra, alle attività di controllo. In particolare, le comunicazioni saranno supportate anche da nuovi strumenti di data analysis. Lo sviluppo di analisi del rischio, capacità di selezione e uso delle banche dati consentirà all’Agenzia di indirizzare l’attività sul contrasto dei fenomeni a più elevata pericolosità fiscale. Particolare attenzione sarà rivolta alle frodi, attuate sia attraverso l’utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta che l’accesso illegittimo ai contributi a fondo perduto e ai ristori destinati agli operatori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Ci sarà in ogni caso spazio al dialogo e alle forme di interlocuzione con il contribuente durante tutte le fasi del controllo: nello svolgimento delle attività istruttorie, gli uffici assicureranno il ricorso generalizzato al contraddittorio preventivo, privilegiando l’utilizzo degli strumenti a distanza e minimizzando il più possibile l’impatto delle attività per i contribuenti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 giugno 2022)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 20 giugno 2022, con oggetto: AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – AGENZIA DELLE ENTRATE – CONTROLLI E VERIFICHE – Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti




Contenimento dei prezzi e delle tariffe dell’energia. Pronte regole, codici tributo e Faq per il Contributo straordinario contro il caro bollette

Pronte le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico finalizzato ad alleggerire i costi di energia e gas a beneficio di famiglie e imprese. Si tratta, in particolare, del contributo a titolo solidaristico straordinario previsto dal Decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Con un provvedimento del 17 giugno 2022 firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di pagamento del contributo. Il versamento deve essere effettuato, per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando i codici tributo istituiti con separata risoluzione (di seguito riportata).

 

Come si determina il contributo

 

La base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è invece dovuto se l’incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo si considera il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto dell’Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022)

Vedi anche la Faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate che arricchiscono le indicazioni fornite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, Prot. n. 221978/2022, attuativo dell’articolo 37, del Decreto “Ucraina” (D.L. n. 21/2022) che lo ha istituito.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, prot. n. 221978/2022: «Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza», pubblicato il 17.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il testo della risoluzione del Agenzia delle entrate n. 29 del 20 giugno 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 – Articolo 37 del D.L. 31/03/2022, n. 21, conv., con mod., dalla L. 20/05/2022, n. 51 (Decreto Ucraina) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, prot. n. 221978

 

L’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Il comma 5 del citato articolo 37 prevede, tra l’altro, che il contributo è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “2710” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – ACCONTO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “2711” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SALDO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “1939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette- INTERESSI – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “8939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette- SANZIONE – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.




Commercialisti,  prorogare il termine dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi

Lettera di De Nuccio a Mef e Agenzia delle Entrate: “Più tempo per consentire ai contribuenti e ai commercialisti che li assistono di effettuare l’adempimento senza affanni e con la dovuta diligenza professionale”  

 

Disporre il differimento del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza il 30 giugno.

E’ la richiesta formulata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. 

I commercialisti chiedono “un intervento che disponga, con il necessario anticipo rispetto all’attuale scadenza, la proroga al 20 luglio 2022 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, con possibilità di versamento delle stesse entro il 20 agosto 2022 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”. Il rinvio, è spiegato nella missiva, viene richiesto “al fine di consentire ai contribuenti e ai commercialisti che li assistono di effettuare l’adempimento senza affanni e con la dovuta diligenza professionale, nell’ottica di favorire la compliance e razionalizzare il calendario fiscale”.   

De Nuccio sottolinea anche come “quest’anno l’attività di elaborazione e compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, funzionale al calcolo del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2021 e del primo acconto relativo al periodo d’imposta 2022, è in considerevole ritardo a causa, tra l’altro, di alcune contingenze che hanno imposto il differimento della messa a disposizione degli strumenti necessari per l’adempimento. Innanzitutto, i correttivi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2021 al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria, sono stati approvati con decreto del 29 aprile 2022, pubblicato il 13 maggio 2022 sulla G.U.  Soltanto a partire dal 4 maggio scorso – spiega – gli studi professionali hanno potuto inviare all’Agenzia delle entrate le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA 2022”, indispensabili per il calcolo degli importi dovuti da ciascun contribuente per migliorare eventualmente il proprio punteggio di affidabilità fiscale”   

A ciò si è aggiunge che “le dichiarazioni precompilate sono state pertanto rese disponibili a partire dal 23 maggio 2022 (invece che dal 30 aprile) ed è stato possibile modificare e inviare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione (730 e Redditi) o accettare senza modifiche il modello 730 precompilato soltanto dallo scorso 31 maggio. Circostanze che hanno avuto ripercussioni anche sul lavoro delle software house che hanno dovuto ritardare il rilascio agli studi professionali degli applicativi necessari per l’elaborazione delle dichiarazioni”.   

De Nuccio ricorda inoltre come “in questi primi mesi del 2022 è proseguita l’attività di supporto che i commercialisti hanno assicurato durante l’intero periodo emergenziale al fine di permettere a imprese, lavoratori e famiglie colpiti dalla pandemia l’accesso alle molteplici forme di sostegno che hanno alleviato gli effetti conseguenti sia alle misure di lockdown che al rallentamento brusco e generalizzato dell’economia”

Il presidente dei commercialisti invita infine a “tener conto anche degli ulteriori adempimenti ordinariamente in scadenza nel mese di giugno – tra cui, solo per citarne alcuni, quelli ai fini IMU, IVA e delle ritenute e contributi”.  

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 17 giugno 2022)




Il Cdm approva il decreto-legge per le semplificazioni fiscali

 

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (decreto-legge)

 

Link al testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali».

 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 15 giugno 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.

Il testo introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili; sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. Vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.

E’ semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.

Per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta. Sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.




Il Ddl governativo sulla riforma della Giustizia tributaria approda al Senato

E’ stato presentato al Senato il Disegno di legge, di iniziativa governativa, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636).

Con tale intervento il Governo, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR.

Nel merito il disegno di legge governativo, che consta di 4 articoli:

  • prevede la professionalizzazione dei magistrati tributari, attraverso il reclutamento di un giudice tributario, selezionato per concorso. Fino al compimento del percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare i giudici onorari (togati e non) presenti nelle Commissioni tributarie, che rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature;
  • interviene sulla disciplina del processo tributario, inserendo nel giudizio di merito di primo e secondo grado la prova testimoniale; l’istituto della conciliazione su iniziativa del giudice; una specifica disciplina per l’appello di alcune sentenze del giudice monocratico;
  • introduce l’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte delle Commissioni tributarie;
  • istituisce un Ufficio ispettivo presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e un Ufficio del Massimario presso l’organo di autogoverno.

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e dal Ministro della giustizia (Cartabia), trasmesso al Senato, recante: recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

 

La ratio del DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo della relazione illustrativa del disegno di legge, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

La relazione tecnica del DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo della relazione tecnica del disegno di legge, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

Il DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo del Disegno di legge, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)




Bonus 200 euro. Prime istruzioni Inps

Con messaggio n. 2397/2022, (di seguito riportato) l’Inps impartisce le prime istruzioni sul bonus 200 euro che dovrà essere corrisposto a luglio ai dipendenti. Tale indennità una tantum di 200 euro, i relazione solo ai dipendenti, è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, «di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18»

 

Vedi anche il successivo messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Messaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

 

Nel messaggio chiarito che i datori di lavoro, in mancanza di dichiarazione contraria da parte dei dipendenti, devono erogare il bonus insieme alla retribuzione del mese di luglio, e poi compenseranno il relativo importo in Uniemens .

Il bonus spetta a ciascun lavoratore subordinato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro.

Possono accedere all’indennità di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:

  • rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
  • trattamenti di fine rapporto;
  • emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
  • assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
  • indennità di accompagnamento.

 

Il bonus una tantum da 200 euro è fiscalmente esente.

L’indennità da 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno.

In entrambi i casi sarà l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.

Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, imponibile ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro.

L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

Di seguito, il testo completo del Messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022.

 

 

Vedi anche il documento “Bonus 200 euro, un percorso a ostacoli per le imprese” della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Il documento interpretativo analizza le principali novità introdotte dagli articoli 31, 32 e 33 del D.L. n. 50/2022.

In allegato, la dichiarazione articolo 31 d.l. n. 50/2022 indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
(link al sito: https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2022/FS/Approfondimento_FS_20220609.pdf)

 

 

 

Testo completo del Messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM  – Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

 

 

1. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Quadro normativo

 

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto, all’articolo 31, comma 1, che: «Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18».

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per l’esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens. Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente dall’INPS ai soggetti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto-legge si rinvia a una successiva circolare.

L’articolo 31 citato dispone che l’indennità «è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia» Uniemens.

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, «di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18»

Al riguardo, si osserva che il medesimo articolo 31 individua i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro nei «lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità».

Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La misura agevolativa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, trova applicazione – mese per mese – per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 43/2022.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è previsto che: «L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro».

Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Come anticipato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 31 in commento, l’erogazione dell’indennità una tantum genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni di seguito riportate.

 

2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum

 

2.1 Sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “07/2022”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

 

2.2 Sezione <PosPA> del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a essi erogata, dovranno compilare l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

 

2.3 Sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

 

3. Istruzioni contabili

 

Gli oneri per l’indennità una tantum prevista dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, sono carico dello Stato e saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – GAZ – Gestione oneri vari.

Tale indennità verrà anticipata ai beneficiari dai datori di lavoro e sarà recuperata utilizzando in sede di denuncia contributiva mensile il codice elemento “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, come illustrato nel precedente paragrafo 2.1.

A tale fine, si istituisce il seguente conto:

GAZ30141 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce Uniemens – art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione delle indennità una tantum corrisposte ai dipendenti iscritti alle Gestioni dei dipendenti pubblici e ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno regolati dalla Direzione generale.

Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale    

Vincenzo Caridi

Allegato n. 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione I
Codice conto GAZ30141
Denominazione completa Indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Denominazione abbreviata

 

Validità e Movimentabilità

INDENN.UNA TANTUM LAV.DIP.-ART.31 C.1 DL50/2022 DM

 

Mese 06 Anno 2022 /M. P10




L’OIC ha approvato in via definitiva il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali necessari a disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. Dato il novero limitato delle modifiche, già sottoposte a consultazione, OIC ha preferito intervenire con emendamenti ai principi generali piuttosto che emanare un principio contabile ad hoc. Il risultato dell’intervento normativo sarà quello di dirimere le incertezze interpretative nella redazione dei bilanci delle società mutualistiche, un segmento tutt’altro che trascurabile dell’economia italiana.

Nel merito, la novità principale è legata al trattamento contabile dei ristorni. Il ristorno è un istituto tipico delle società cooperative e rappresenta l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa. L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenze nella prassi. Alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico; altre, invece, contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci come una distribuzione di utili.

Su questo tema, l’OIC ha optato per una soluzione principle-based facendo perno sull’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio. In mancanza di un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, questo sarà contabilizzato al pari di una distribuzione di utile. Diversamente, se l’atto costitutivo, lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo, il ristorno sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore (OIC 28).

Gli altri punti affrontati negli emendamenti riguardano:

  • la classificazione nel capitale sociale delle società cooperative delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa previste dalla Legge 59/1992 (OIC 28);
  • le modalità di impairment test per le cooperative che tengono conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve (OIC 9);
  • le specifiche indicazioni da inserire in nota integrativa ex 2513 e 2545-sexies del codice civile (OIC 12). Sul punto l’OIC ha ritenuto di confermare la prassi già consolidata che vede le società cooperative rientranti nella categoria delle micro-imprese e che non redigono la nota integrativa, fornire le informazioni in calce allo stato patrimoniale.

(Così, comunicato stampa Oic – Organismo italiano di contabilità del 9 giugno 2022)




Approvato il nuovo provvedimento Entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi

L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto che per gli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all’epoca vigente.

Successivamente, l’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, modificato in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è intervenuto sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo:

  • la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Inoltre, l’articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Tanto premesso, viste le novità introdotte dalle richiamate disposizioni successivamente intervenute, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 202205 del 10 giugno 2022 sono state aggiornate le regole per la cessione dei bonus edilizi, alla luce dei sopra citai interventi normativi. Aggiornata anche la piattaforma telematica per comunicare le cessioni dei crediti per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali dei bonus edilizi.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022, prot. n. 202205/2022, recante: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022», pubblicato il 10.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Vedi anche:

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Con circolare n. 66 del 9 giugno 2022, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nella circolare, l’Istituto previdenziale, oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, ricorda che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2021, pag. 1387), ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

Il versamento dei contributi previdenziali

 

La circolare, si sofferma sulla determinazione dei contributi che devono essere versati e sulla rateizzazione che interessano gli iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani, Commercianti e Gestione separata, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2021.

I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

 

La rateizzazione dei contributi

 

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2021 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2022-PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2022 (entro il 30 novembre 2022).

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 66 del 9 giugno 2022, con oggetto : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

 

Vedi messaggio Inps n. 2413 del  14 giugno 2022 con oggetto: errata corrige circolare n. 66  del  9  giugno  2022.  Gestioni speciali  artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del  Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022.

Con riferimento alla circolare n. 66 del 9 giugno 2022 si comunica  che  al paragrafo 2.2  “Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS”, al punto “Calcolo del contributo dovuto”, per mero errore materiale, nel penultimo capoverso è stato riportato un valore errato anziché l’aliquota corretta pari al 25,98% (cfr. la circolare n. 12/2021).

Si è pertanto provveduto a modificare la frase come segue: “Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota (24% e/o 25,98%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria”.

 

 

 

 

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2022

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Commenti

 

Il giudicato/“risultato” penale nel processo tributario può avere non pochi punti di contatto: spunti di riflessione
di Alvise Bullo, Elena De Campo e Fabio Gasparini

La sola iscrizione ad un Albo professionale non è una condizione sufficiente a qualificare la prestazione come abituale
di Dario Festa

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Agevolazioni nel settore dell’edilizia – Visto, attestazione e utilizzo dei crediti

 

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77

 

 

Legislazione

 

 

Riversamento “spontaneo” credito di imposta
Sanatoria bonus ricerca e sviluppo

 

Indebito utilizzo credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S). Per il riversamento “spontaneo”, istanza entro il 30 settembre 2022 e versamento entro il 16 dicembre 2022. Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di sanatoria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022: «Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146»

 

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

 

Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022»

 

 

 

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5 per mille 2021. Pubblicati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi per la destinazione del 5 per mille dell’anno finanziario 2021 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Si tratta di oltre 72mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è consultabile online, nell’area tematica “5 per mille”, insieme agli importi attribuiti.

 

5 per mille: i numeri del 2021

 

L’elenco degli ammessi comprende in totale 72.738 enti, suddivisi per categoria. Anche quest’anno in cima alla classifica si trovano gli enti del volontariato (52.162), seguiti da associazioni sportive dilettantistiche (11.854), enti impegnati nella ricerca scientifica (528), enti che operano nel settore della sanità (106), enti dei beni culturali e paesaggistici (146) ed enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco figurano anche 7.918 Comuni, a cui sono destinati 14,9 milioni di euro.

 

Le preferenze dei contribuenti, il volontariato in cima alle preferenze

 

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2021 distribuirà nel complesso quasi 507milioni di euro agli oltre 72mila enti ammessi. In testa, come settore, si conferma il volontariato, destinatario di oltre 331milioni. Il secondo settore è la ricerca sanitaria, premiata con oltre 76milioni di euro, mentre al terzo posto si trova un altro settore collegato alla ricerca, quella scientifica, al quale saranno destinati nel complesso 66,2 milioni di euro. Seguono i Comuni (14,9 milioni di euro), le associazioni sportive dilettantistiche (15,4 milioni), gli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (con oltre 2milioni) e gli enti gestori delle aree protette (609mila euro).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 giugno 2022)




Istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi

È stata pubblicata, la risoluzione n. 26/E dell’8 giugno 2022 che istituisce il codice tributo per fruire del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi (L. n. 220/2016). Di seguito il testo integrale.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 8 giugno 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220

L’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 12 maggio 2021, emanato ai sensi dell’articolo 21 della citata legge n. 220 del 2016, sono state disciplinate le modalità applicative del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi.

L’articolo 8 del citato decreto prevede che il credito d’imposta in parola sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del richiamato decreto del 12 maggio 2021, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:

“6977” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi – art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato decreto del 12 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa Direzione.




Contributi a fondo perduto per wedding, intrattenimento, hotel, ristoranti e catering  | Domande al via dal 9 al 23 giugno,approvate le regole

Pronte le istruzioni operative per accedere al contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (HO.RE.CA), previsto dal D.L. Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 1-ter). Rientrano tra i beneficiari le imprese con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione dei ricavi e del risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia sono approvati il modello e le modalità per la trasmissione dell’istanza, che può essere effettuata in via telematica a partire dal 9 giugno e fino al 23 giugno 2022. L’importo riconosciuto sarà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario.

 

 

 

09/06/2022 – Presentazione Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i settori “wedding”, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA(WED22)

Da oggi è possibile inviare i file contenenti le istanze per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con il provvedimento dell’ 8 giugno 2022 sono state definite le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto per il sostegno dei settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA a seguito dell’emergenza epidemiologica “Covid-19“. Per maggiori informazioni consulta la scheda informativa (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-dell-8-giugno-2022).

Per l’invio delle istanze mediante flusso massivo, si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, i file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Agevolazioni la versione 1.0.0 del 09/06/2022 relativa al modulo Controlli Istanza contributo a Fondo Perduto per i settori Wedding (codice fornitura: WED22).

 

 

Chi può accedere al contributo

 

Come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, possono accedere al contributo le imprese, con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione nei ricavi e nel risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente.

Per i soggetti costituiti nel 2019 il confronto dovrà essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020.

Deve trattarsi di imprese che operano nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell’HO.RE.CA. (hotellerie-restaurant- catering) e che abbiano, in particolare, come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell’allegato 1 al citato decreto interministeriale. I contributi per i settori economici wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.

 

Come e quando inviare l’istanza

 

Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso dal 9 giugno al 23 giugno 2022 utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega. L’istanza deve contenere, tra le altre cose, l’indicazione del possesso dei requisiti previsti, l’attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Stato e la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche”).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate e Mise del 8 giugno 2022)