Precompilata 2022, da oggi possibile l’invio | Diffusa la guida che spiega le nuove regole per familiari e persone di fiducia

Precompilata 2022, da oggi si parte con l’invio. Due le opzioni per i contribuenti: convalidare il modello così com’è, confermando i dati già inseriti, oppure apportare integrazioni o modifiche prima di cliccare sul tasto “invia”. Numerosi cittadini hanno già visualizzato i dati della propria precompilata, resa disponibile in consultazione dallo scorso 23 maggio: sono infatti 2,6 milioni gli accessi effettuati nei primi 8 giorni. In testa la Lombardia, con oltre 611mila login, a seguire il Lazio (341mila accessi), il Piemonte (230mila) e il Veneto (228mila).

Da oggi sono online anche un video e una nuova guida per conoscere le novità del 2022 e sfruttare al meglio i vantaggi dei servizi fiscali via web: il tutorial, pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia, spiega tutti i passi per arrivare al clic definitivo, mentre la pubblicazione, online sul sito istituzionale, spiega come affidare la gestione della propria precompilata a un familiare o a un’altra persona di fiducia. Una novità, quest’ultima, pensata per agevolare le persone che hanno difficoltà a utilizzare in prima persona la dichiarazione precompilata o gli altri servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il calendario della Precompilata 2022

 

Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Per inviare il 730 c’è tempo fino al 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre.

 

Le novità di quest’anno

 

Sono oltre 1 miliardo e 200 milioni le informazioni che i cittadini hanno trovato quest’anno già inserite nella dichiarazione precompilata 2022: per la maggior parte spese sanitarie – circa 1 miliardo di dati acquisiti – ma anche dati delle certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, spese per ristrutturazioni condominiali, interessi passivi sui mutui, spese universitarie, scolastiche e per asili nido, erogazioni liberali e molte altre. Novità di quest’anno è la possibilità di affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado, il contribuente (rappresentato) può inviare il modello anche online, tramite i servizi telematici, o via pec; se invece è conferita a un’altra persona di fiducia, occorre conferire la procura presso un ufficio. In tutti quei casi in cui, a causa di patologie, la persona rappresentata non può recarsi in Agenzia, la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato. Novità sono previste da quest’anno anche per eredi, genitori, tutori o amministratori di sostegno.

 

Un video tutorial e una guida per affidare la dichiarazione a una persona di fiducia

 

È online sul canale YouTube istituzionale dell’Agenzia un video-tutorial che illustra ai contribuenti tutti i passi necessari per inviare il modello 2022, con o senza modifiche, e come conferire la procura. Online sul sito delle Entrate anche la nuova guida L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia che spiega nel dettaglio tutte le regole per estendere l’accesso alla propria dichiarazione e agli altri servizi fiscali online a un familiare o a una persona di fiducia. (Così, comunicato stampa dell’agenzia delle entrate 31 maggio 2022)

 

Link alla guida “L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia”

Link alla guida “La dichiarazione precompilata 2022”




Organismi sportivi interessati alla sospensione dei contributi: l’Inps spiega la ripresa dei versamenti fissata al 31 agosto 2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei termini – dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 – relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. I termini di sospensione, compresi quelli in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2022, sono stati poi prorogati fino al 31 luglio 2022.

Con la circolare del 30 maggio 2022, n. 64, l’Inps fornisce le indicazioni e le istruzioni operative concernenti le diverse gestioni interessate e le modalità di recupero dei contributi sospesi, ricordando che il termine per la ripresa dei versamenti è fissato al 31 agosto 2022.

Fonte: www.inps.it

 

Link al testo della circolare Inps n. 64 del 30 maggio 2022, con oggetto: CONTRIBUTI INPS – Sospensione contributiva – Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, disposta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti




Modifiche rispetto alla precompilata. Gli elementi di incoerenza del modello 730/2022 con esito a rimborso

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2022, prot. n. 184653/2022, sono stati approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso.

Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti:
    • nei modelli di versamento;
    • nelle certificazioni uniche;
    • nelle dichiarazioni dell’anno precedente.
  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Si ricorda che l’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”. Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2022, prot. n. 184653/2022, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175», pubblicato il 30.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 maggio 2021, prot. n. 2021/125708, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2020, prot. n. 2020/225347, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 giugno 2019 prot. n. 207079/2019, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017 con cui sono stati definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, da utilizzare per l’effettuazione dei controlli preventivi di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175




Sport Bonus 2022. Al via le prenotazioni del credito d’imposta

Con la legge di bilancio (art. 1, comma 190, legge 30/12/2021, n. 234) è stata estesa anche per l’anno 2022 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 627.

I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10‰ (dieci per mille) dei ricavi 2021, mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere 13,2 milioni di euro per l’anno in corso.

Anche per il corrente anno, il procedimento risulta definito dal D.P.C.M. 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio ed il 15 ottobre. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale. A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Si comunica che le domande pervenute  prima del 30 maggio non verranno prese in considerazione e, pertanto, dovranno essere riproposte necessariamente entro i termini citati.

 

I soggetti intenzionati ad usufruirne, devono farne richiesta entro il 30 giugno 2022, seguendo la procedura indicata nel relativo vademecum. (https://www.sport.governo.it/media/3509/vademecum-della-procedura-2022.pdf)

Per tutte le informazioni e la modulistica vai alla sezione dedicata del sito del Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/sport-bonus/annualita-2022/sport-bonus-2022/)

 

 

 

 

 




Superbonus e bonus casa, ok alla detrazione delle spese per visto e congruità | Meno adempimenti per le opere in edilizia libera o fino ai 10mila euro

Le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus. Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate. Cessione o sconto possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 19/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni-ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, “Aiuti”, “Ucraina”). Il documento di prassi commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.

 

Detraibilità estesa per le spese per visto e congruità

 

La circolare precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.

 

Niente visto e asseverazione per l’edilizia libera o fino ai 10mila euro

 

Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

 

Posti auto e box

 

La circolare spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

 

Le norme in materia di cessioni di crediti

 

La circolare ricapitola anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni-ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti.

In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 maggio 2022)

 

Tutte le regole aggiornate nella circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022, con oggetto: SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti – Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




Transfer pricing. Indicazioni in merito alla corretta individuazione dell’intervallo di libera concorrenza

Alla luce della disciplina del TUIR sui transfer pricing, del Decreto Mef del 14 maggio 2018 e delle linee guida Ocse, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 16 del 24 maggio 2022 ha formulato le seguenti conclusioni:

  • la corretta applicazione del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento può portare a ottenere anziché un unico valore, un intervallo di valori tutti conformi al principio di libera concorrenza;
  • in questi casi è possibile ricorrere all’intera gamma di valori all’interno dell’intervallo di libera concorrenza (cd. “full range”) se tutte le operazioni individuate nell’intervallo sono parimenti comparabili;
  • se, invece, alcune delle transazioni comprese nell’intervallo dovessero presentare difetti di comparabilità che non possono essere identificati o quantificati in modo affidabile e, quindi, rettificati, è preferibile l’utilizzo di “metodi statistici” (al fine di rafforzarne l’affidabilità) e di un valore compreso nell’intervallo Il ricorso, invece, ad un valore il più possibile centrale all’interno dell’intervallo (anche al fine di minimizzare il rischio di errore dovuto alla presenza di tali difetti) deve essere limitato ai casi in cui l’intervallo non comprende valori caratterizzati da sufficiente grado di comparabilità neppure per considerare affidabile qualsiasi punto compreso nell’intero intervallo ristretto tramite strumenti statistici e deve, in ogni caso, essere specificamente motivato;
  • sarà cura degli Uffici dell’Agenzia delle entrate far ricorso al “full range” ai fini della individuazione dell’intervallo di libera concorrenza soltanto in quei casi in cui sia ravvisabile una perfetta comparabilità di tutti i soggetti del set con la “tested party”.

 

Infine, il documento di prassi, nel ricordare che secondo le Linee Guida OCSE l’individuazione di un insieme di valori potrebbe essere sintomatico del fatto che l’applicazione del principio di libera concorrenza consente in determinate circostanze di pervenire unicamente a un’approssimazione delle condizioni che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti, raccomanda agli Uffici di argomentare puntualmente le rettifiche che comportano l’individuazione del punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 24 maggio 2022, oggetto: PREZZI DI TRASFERIMENTO – Intervallo di libera concorrenza – Nozione di intervallo – Quadro normativo di riferimento – Previsioni OCSE – Art. 110, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 6 D.M. Finanze del 14/05/2018




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2022

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Commenti

 

La proroga della rivalutazione dei beni d’impresa al 31 dicembre 2021 (ex D.L. n. 23/2020)
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

Divieto sanzioni sproporzionate

 

Giudici nazionali e legislazione armonizzata UE: interpretazione “eurounitariamente orientata” o disapplicazione delle norme di legge che prevedono sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità dell’infrazione

Corte di Giustizia UE – Grande Sezione – Sentenza dell’8 marzo 2022, Causa C-205/20: «SANZIONI – Principio di proporzionalità – Libera prestazione dei servizi – Direttiva UE sul distacco dei lavoratori – Direttiva 2014/67/UE – Articolo 20 della direttiva 2014/67 che impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Riconosciuto effetto diretto del requisito di proporzionalità – Principio del primato del diritto dell’Unione – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene – Settori di attuazione di atti legislativi europei (settori armonizzati da direttive) -Richiamo dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Redditi di impresa – Imputazione temporale delle spese di acquisizione dei servizi

 

Costi per servizi nel reddito di impresa. Onere della prova e determinazione del periodo di imposta di deduzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12127 del 14 aprile 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Reddito d’impresa – Detrazioni – Onere della prova -Distribuzione – Art. 2697 c.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Costi per prestazioni di servizio – Momento dell’imputazione – Ultimazione della prestazione – Diverso momento di pagamento -Irrilevanza – Prova dell’ultimazione della prestazione per l’individuazione del periodo di imposta di competenza – Spetta al contribuente – Affermazione – Conseguenti obblighi del giudice – Art. 2697 cod. civ. • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Spese di acquisizione dei servizi – Imputazione temporale – Nell’esercizio nel quale la prestazione di servizi “è ultimata” – Affermazione – Deroga – Ipotesi di incertezza e indeterminabilità dell’elemento reddituale, in quanto contrattualmente condizionato al buon fine – Provvigioni subordinate al buon fine delle prestazioni – Imputabilità all’esercizio di competenza – Criteri – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

  • Sezioni Civili

 

Disponibilità e distribuibilità delle riserve del patrimonio – Priorità nell’utilizzo

 

La Cassazione interviene su vincoli e priorità di utilizzo delle riserve del patrimonio netto

Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Civile – Sentenza n. 14210 del 5 maggio 2022: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni – Bilancio – Contenuto – Criteri di Valutazione – Azioni di responsabilità dei soci nei confronti degli amministratori – Redazione del bilancio – Partecipazioni in imprese controllate o collegate – Omessa rivalutazione – Illiceità della condotta – Esclusione – Fondamento – Art. 2426, comma 1, n. 4), c.c. • SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni – Modi di formazione del capitale – Riduzione del capitale – Reintegrazione del capitale sociale assunta calcolando le perdite al lordo delle riserve – Esclusione – Rilevanza della “perdita netta”, ossia al netto delle riserve e delle poste di bilancio idonee a ridurla, prima di operare sul capitale – Nullità della deliberazione – Ragioni e fondamento – Caso di specie – Nullità della deliberazione assembleare di approvazione e della conseguente deliberazione di distribuzione dei dividendi per insussistenza di adeguate riserve disponibili • SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni – Disponibilità e distribuibilità delle riserve del patrimonio – Priorità nell’utilizzo delle riserve • SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni – Disponibilità e distribuibilità delle riserve del patrimonio – Riserva formata contabilizzando, con il metodo del patrimonio netto, le plusvalenze inerenti alle immobilizzazioni consistenti nella partecipazione a società controllate o collegate (analogamente alla riserva formata con le plusvalenze da fair value) -Riserva formata con utili solo attesi e non realizzati – Conseguenza – Riserve utilizzabili a copertura perdite, solo dopo che le riserve facoltative, le riserve statuarie e la riserva legale siano state a loro volta utilizzate – Art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. – Caso di specie – Nullità della deliberazione assembleare di approvazione e della conseguente deliberazione di distribuzione dei dividendi per insussistenza di adeguate riserve disponibili»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Ravvedimento operoso
Violazioni derivanti da condotte connotate da “frode”

 

Ammesso il ravvedimento in presenza di condotte dichiarative fraudolente

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 12 maggio 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Delitti previsti dagli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Possibilità di procedere al cosiddetto “ravvedimento operoso”, in presenza di violazioni derivanti da condotte “fraudolente” – Possibilità -Affermazione – Ragioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 e successivamente modificato dall’art. 39, comma 1, lett. q-bis), del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Art. 13-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, inserito dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

 

Registro unico nazionale (RUNTS)
Verifica dei requisiti per l’iscrizione

 

RUNTS. Nuovi chiarimenti del Ministero del Lavoro sul procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione -Caratteristiche dell’attività istruttoria nel procedimento di iscrizione – Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome – Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – DM 15 settembre 2020 – DD 26/10/2021, n. 561»

 

 

Legislazione

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il p.i. 2021

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2021. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143350/2022: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

 

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Voucher connettività per i servizi a banda ultralarga anche per i professionisti. Incentivi fino a 2.500 euro

Anche i professionisti potranno richiedere il voucher connettività per i servizi a banda ultralarga.

È quanto prevede il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2022 entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che amplia la platea dei beneficiari della misura destinata a favorire la digitalizzazione, oltre che delle micro, piccole e medie imprese, anche tra i professionisti che esercitano in proprio o in forma associata.

L’incentivo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, potrà essere richiesto direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si sono accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.

Il piano voucher per le imprese e i professionisti dispone ancora di risorse pari a circa 545 milioni di euro.

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico – https://www.mise.gov.it/

 

Per maggiori informazioni

Link al testo del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2022, recante: «Modifica del decreto 23 dicembre 2021, concernente il Piano voucher fase due, per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 della del 19 maggio 2022 (www.gazzettaufficiale.it)

 




Decreto Ucraina-bis. Tutte le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 51/2022 pubblicata in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022 il Decreto cd. “Decreto Ucraina-bis””. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.» è stato ampiamente modificato nel corso delle conversione in legge; dai 39 articoli per un totale di 142 commi, si è passati a 89 articoli, per un totale di 247 commi.

Di seguito, si illustrano, in sintesi, le novità introdotte dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022.

Articolo 1-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, riproduce le norme contenute all’articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, che viene abrogato dall’articolo 1 del disegno di legge di conversione, facendone ovviamente salvi gli effetti. In particolare il comma 1, lettera a) proroga la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, già disposta dal decreto-legge n. 21 del 2022 e dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, per la benzina e il gasolio con misure uguali a quelle indicate all’articolo 1, per il GPL, l’accisa è pari a 182,61 euro per mille kg come già previsto dal decreto ministeriale del 18 marzo 2022. In conseguenza delle disposizioni sopra descritte, nonché del decreto ministeriale del 6 aprile 2022, le accise ridotte si applicano, senza soluzione di continuità dal 22 marzo all’8 luglio 2022. La medesima lettera a) azzera dal 3 maggio all’8 luglio 2022, l’accisa sul gas naturale usato per autotrazione. La lettera b) del comma 1  riduce al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione. Il comma 2 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il periodo 3 maggio- 8 luglio 2022, disposte ordinariamente in ragione di specifici utilizzi. I commi 3 e 4 introducono adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote ridotte, prevedendo altresì sanzioni pecuniarie nel caso di mancata ottemperanza. I commi 5-7, per prevenire il rischio di manovre speculative, dispongono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Il comma 8 consente di rideterminare le aliquote di accisa ridotte, nonché di prorogare il periodo di applicazione dell’aliquota IVA al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione, con l’emanazione di un decreto ministeriale. Il comma 9 estende l’applicazione delle norme antispeculazione sui prezzi anche nel caso di rideterminazione delle accise con decreto ministeriale.

L’articolo 2-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, reca alcune misure per ridurre l’impatto negativo dell’aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto.

L’articolo 5-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, amplia le funzioni e le finalità dell’INPS alle attività di ricerca e formazione.

L’articolo 5-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede, in alternativa alla sospensione dell’autorizzazione alla gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale in particolari condizioni per il venir meno dei requisiti ivi previsti, la validità dell’autorizzazione la possibilità di continuare l’attività prestando una garanzia, disciplinando anche gli effetti del ripristino delle condizioni di autorizzazione decorsi 12 mesi.

L’articolo 6-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022 le disposizioni recate nella legge di bilancio 2022 che consentono il pagamento rateizzato delle bollette elettriche e del gas per i clienti domestici.

L’articolo 7-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, reca misure di semplificazione volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’articolo 7-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede un potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.

L’articolo 7-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

L’articolo 7-quinquies, introdotto nel corso della conversione in legge, interviene sulla disciplina dei procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti per la produzione di energia da forti rinnovabili, in particolare prevedendo portando da 10 a 20 MW il limite di potenza che – oltre a richiedere la valutazione di impatto ambientale – fa scattare la competenza statale all’autorizzazione.

L’articolo 7-sexies, introdotto nel corso della conversione in legge, reca misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, estendendo le possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra.

L’articolo 7-septies, introdotto nel corso della conversione in legge, reca una semplificazione della procedura di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non è necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche.

L’articolo 8-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, modifica le condizioni alle quali sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI talune tipologie di finanziamenti.

 

L’articolo 10-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede specifici requisiti di qualificazione per le imprese che eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro, ai fini del riconoscimento del superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche con cessione del credito e sconto sul corrispettivo, prevedendo inoltre che dal 1° luglio 2023 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi sopra indicati è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Certificazione SOA imprese per lavori superiori a 516 mila euro: dal 1° gennaio 2023 obbligo per Superbonus e bonus edilizi

 

Articolo 10-bis
Qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77

 

L’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito riportato) prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.

Nello specifico il comma 1 dell’articolo in esame prevede che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2 (cosiddetto superbonus 110%) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, può essere affidata:

  • ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In base a quanto previsto, invece, dal comma 2, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di  cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 3, inoltre, precisa che in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione sopra menzionata.

Da ultimo il comma 4 stabilisce che le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Il testo dell’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

 

Art. 10-bis
Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

L’articolo 10-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, dispone al comma 1 la proroga, sino al 30 settembre 2022, delle autorizzazioni concernenti l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, concesse ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020 (L. 176/2020), salvo disdetta dell’interessato subordinatamente al pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L’articolo 10-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

L’articolo 10-quinquies, introdotto nel corso della conversione in legge, reca una serie di novelle alla disciplina relativa alla cessione della proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) e al corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, la cui disciplina è stata recentemente riscritta dal decreto-legge n. 77 del 2021.

 

L’articolo 10-sexies, introdotto nel corso della conversione in legge, consente di utilizzare in compensazione il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria non già nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione bensì nei “periodi successivi”.

 

Bonus rimanenze magazzino settore tessile, moda, pelletteria. Compensazione in F24 nei «periodi successivi»

 

Articolo 10-sexies
Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria

 

L’articolo 10-sexies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito riportato) consente di utilizzare in compensazione il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria non già nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione bensì nei “periodi successivi“. L’articolo in esame modifica l’articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (cosiddetto Decreto “Rilancio“). Preliminarmente si ricorda che l’articolo 48-bis del decreto Rilancio, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria un credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021. In seguito, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 ha individuato i soggetti beneficiari del credito d’imposta indicandone anche il relativo codice ATECO; si tratta in sintesi di una serie di attività manifatturiere legate al settore del tessile e della moda. Successivamente, con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito. Successivamente, l’articolo 3 comma 3 del decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, (cosiddetto Decreto “Sostegni ter”) ha esteso il sopra citato credito d’imposta, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati, identificati dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51 (prodotti tessili), 47.71 (articoli di abbigliamento), 47.72 (calzature e articoli in pelle).

Per accedere al credito d’imposta occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate  l’“incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Come spiega l’“Attenzione” pubblicata nel sito dell’Agenzia delle entrate: la comunicazione da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata modificata a seguito dell’approvazione (provvedimento del 27 aprile 2022) del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF). In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato).

Le altre modifiche apportate alla comunicazione sono:

– l’introduzione di appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF;

– adeguamento nella dichiarazione sostitutiva dei nuovi massimali applicabile di cui alla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi);

– introduzione di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione operata dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022.

Il comma 3 dell’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con la modifica in esame si consente di utilizzare il credito non già nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione bensì nei «periodi successivi». Il comma 2 dell’articolo chiarisce che dall’attuazione delle relative disposizioni non debbono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Il testo dell’articolo 10-sexies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

 

Art. 10-sexies
Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria

 

1. All’articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione».

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 10-septies, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell’edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

 

L’articolo 12-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, anticipa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 l’applicazione della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della pubblica amministrazione da parte di professionisti colpiti dall’infezione da Covid-19.

 

Professionisti interessati da malattia o infortunio a causa del Covid: Efficacia retroattiva della sospensione degli adempimenti dei professionisti

 

Articolo 12-bis
Adempimenti del libero professionista in caso di malattia o infortunio

 

L’articolo 12-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito riportato), anticipa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 l’applicazione della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della pubblica amministrazione da parte di professionisti colpiti dall’infezione da Covid-19.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che la disciplina dettata dall’art. 22-bis del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 abbia effetti retroattivi e quindi che la sospensione dei termini ivi prevista – che opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione – si applichi non più soltanto ai casi di impedimento determinato da Covid-19 verificatisi a seguito dell’entrata in vigore della citata disposizione, bensì anche agli episodi avvenuti a partire dal 31 gennaio 2020, data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri che dichiarava lo stato di emergenza.

Il comma 1 stabilisce inoltre che:

  • non è previsto il rimborso di sanzioni ed interessi eventualmente già pagati relativi al mancato rispetto dei termini per la trasmissione di atti e documenti o per pagamenti verificatosi nel periodo temporale in cui la sospensione non era ancora operativa (31 gennaio 2020 – 21 maggio 2021);
  • restano salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere riesaminate  o annullate.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, le modalità attuative della disposizione in commento. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Infine, il comma 3 quantifica in 3,6 milioni di euro per l’anno 2022 gli oneri finanziari necessari a coprire l’estensione della sospensione disposta dal comma 1, cui si provvede attraverso le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, della L. n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015).

Si ricorda che l’art. 22-bis del D.L. 41/2021 prevede che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:

  • non comporta decadenza;
  • non costituisce inadempimento;
  • non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

La sospensione dei termini opera dall’inizio dell’impedimento, che può consistere nel ricovero in ospedale, nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o nella quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni dopo la sua cessazione.

La sospensione è accordata soltanto a favore dei clienti che abbiano conferito al professionista un mandato professionale, avente data antecedente all’impedimento. Trascorso il periodo di sospensione, il professionista ha 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti.

Si ricorda inoltre che la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), commi da 927 a 944 dell’art. 1, hanno introdotto una specifica disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista. In tali casi può scattare la sospensione per 30 giorni (6 mesi in caso di morte) della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista e vi è l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per professionista e cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.

 

Il testo dell’articolo 12-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

 

Art. 12-bis
Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

 1. Le disposizioni di cui all’articolo 22-bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

2. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

L’articolo 12-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, introduce una nuova possibile tipologia di prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS. In base alla nuova ipotesi, il fondo può prevedere il versamento mensile, a carico del medesimo fondo, di contributi previdenziali relativi a lavoratori vicini al conseguimento dei requisiti per la pensione, in caso di contestuale assunzione per un periodo non inferiore a tre anni – da parte dei datori di lavoro che optino per la suddetta forma di versamento – di lavoratori di età non superiore a 35 anni.

L’articolo 12-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, modifica il regime fiscale speciale per i lavoratori sportivi impatriati specificando le discipline sportive, le caratteristiche dei contribuenti e l’ammontare dei redditi a cui si applica. Reca, inoltre, alcune disposizioni di coordinamento.

L’articolo 12-quinquies, introdotto nel corso della conversione in legge, differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa – nell’ambito della disciplina della somministrazione di lavoro – alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

L’articolo 12-sexies, introdotto nel corso della conversione in legge, dispone differenti modalità di comunicazione relative all’avvio di attività per alcune categorie di lavoratori autonomi occasionali.

L’articolo 12-septies, introdotto nel corso della conversione in legge, reca alcune modifiche alla disciplina sul collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici privi della vista; le novelle introducono il riferimento agli operatori della comunicazione (privi della vista) con qualifiche equipollenti a quella di centralisti telefonici e riformulano le norme procedurali sull’individuazione dei datori di lavoro, pubblici e privati, presso i quali siano installati o modificati i centralini telefonici e sulle modalità di pubblicazione delle graduatorie dei centralinisti e dei suddetti operatori (privi della vista).

L’articolo 13-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, consente alle Autorità di sistema portuale di ridurre i canoni di concessione al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.

L’articolo 13-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, detta disposizioni per il visto di ingresso in Italia di lavoratori marittimi stranieri.

Gli articoli 17-bis, 17-ter e 17-quater disciplinano un sistema di interscambio di pallet utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci ed aventi specifiche caratteristiche. Tale sistema obbliga i soggetti che ricevono i pallet medesimi, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, a restituire al proprietario o al committente un uguale numero di pallet aventi le medesime caratteristiche. Dall’attuazione di tale sistema di interscambio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 19-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede disposizioni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura, in particolare escludendo il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, quando sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall’ISMEA.

L’articolo 19-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, attraverso alcune novelle introduce misure per il sostegno del settore agro-alimentare, tra cui l’estensione della definizione di “deperibili” a prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche; il divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento e la previsione di modalità speciali per il reclutamento del personale da assegnare all’assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell’Unione europea.

L’articolo 20-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità, attualmente prevista per tutta la durata dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 (il cui termine è attualmente fissato al 31 marzo 2022), per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo. A tal fine, novella l’articolo 78, comma 1-quater, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

L’articolo 20-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, elimina la previsione relativa alla concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell’allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché la disposizione riguardante la concessione, da parte dell’ISMEA, di mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che soddisfano determinate condizioni.

L’articolo 21-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, reca misure in materia di sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024.

L’articolo 22-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, prevede la sospensione per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, nonché dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022.

L’articolo 22-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, concede all’ENIT – Agenzia nazionale del turismo un contributo straordinario, per il 2022, di 15 milioni di euro.

L’articolo 22-quater, introdotto nel corso della conversione in legge, proroga, fino al 30 settembre 2022 le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

L’articolo 23-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, modifica la disciplina che subordina per i lavori edili, rientranti nell’allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro e avviati successivamente al 27 maggio 2022, il riconoscimento di alcuni benefici alla condizione dell’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, dell’esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La novella specifica che la condizione è rispettata anche qualora i datori in esame applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi, non rientranti nella suddetta definizione.

L’articolo 28, modificato nel corso della conversione in legge, prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud. Il nuovo comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 modifica l’oggetto dell’obbligo di notifica funzionale all’esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento al piano annuale degli acquisti da parte delle imprese invece che al singolo contratto. Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi. I commi da 5 a 9 stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina.

L’articolo 29, modificato nel corso della conversione in legge, reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, in considerazione dei rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina. Si demanda l’individuazione delle categorie di prodotti e servizi da diversificare e delle aziende produttrici ad un circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza, anche tenendo conto delle indicazioni del Nucleo per la cybersicurezza presso la medesima Agenzia. Reca, infine, una diposizione concernente la durata dei contratti a tempo determinato per l’assunzione di unità di personale specializzato da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L’articolo 29-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, specifica che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l’elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell’Ucraina e le modalità di realizzazione della stessa, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

L’articolo 30, modificato nel corso della conversione in legge, al comma 1 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’individuazione, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette a una procedura di notifica. I rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica. Il comma 2 prevede l’obbligo di notifica per i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi. Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l’obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria. In base al comma 4, il regime configurato dall’articolo in esame è destinato a operare fino al 31 luglio 2022. Il comma 5 prevede infine la clausola d’invarianza finanziaria.

L’articolo 31, modificato nel corso della conversione in legge, detta disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell’attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell’anno 2022. È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l’anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza

L’articolo 31-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, riconosce un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l’affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.

L’articolo 31–ter, introdotto nel corso della conversione in legge, apporta numerose modifiche alle competenze dell’Agenzia del demanio in seno alle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento al congelamento dei beni. Tra le modifiche più significative, le norme proposte chiariscono che, nello svolgimento di tali compiti, l’Agenzia agisce effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse; consentono all’Agenzia, ove vi siano motivi di indifferibilità ed urgenza, fermi restando i vincoli derivanti dall’applicazione della normativa europea sugli appalti di procedere all’affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del Codice appalti; consentono di nominare amministratori degli asset congelati anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata; estendono il parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in specifiche ipotesi ex lege, anche con riferimento ai beni mobili registrati da sottoporre a manutenzione straordinaria; specificano alcune previsioni di legge in relazione alle spese sostenute nel procedimento di gestione degli asset congelati; riducono i termini di legge per procedere alla vendita dei beni congelati, ovvero – in casi specifici – all’acquisizione degli stessi al Patrimonio dello Stato. Il comma 3 limita, in considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, al solo fatto commissivo doloso la responsabilità contabile dei funzionari dell’Agenzia del demanio per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

L’articolo 31-quater modifica la disciplina in materia di contributo straordinario per i comuni che danno luogo alla fusione. In particolare, al comma 1, viene innalzato a dieci milioni di euro il limite massimo del contributo in caso di comuni non derivanti da fusione per incorporazione e con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Al comma 2 viene stabilito un contributo di 5 milioni di euro per il 2023 in favore dei comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risultasse in corso la procedura di fusione nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19.

L’articolo 32, modificato nel corso della conversione in legge al comma 1 abbrevia a 5 settimane la durata del corso di formazione per l’accesso ai ruoli di capo squadra (e conseguentemente, di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri. Il comma 2-bis dispone che la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.

L’articolo 32-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, reca misure volte a facilitare l’assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA).

L’articolo 32-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, destina risorse alla Polizia di Stato e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento di sistemi tecnologici e informativi in relazione a compiti istituzionali ad essi attribuiti.

L’articolo 33 protrae a tutto il 2022 l’impiego – finora consentito non oltre la fine di marzo 2022 – sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell’interno per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall’Ucraina. Autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti in materia.

L’articolo 34, modificato nel corso della conversione in legge introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

L’articolo 35, modificato nel corso della conversione in legge alla lettera a) del comma 1 consente al MAECI di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo. La lettera b) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell’amministrazione digitale. La lettera c) disciplina le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso. Il comma 2 dispone in relazione ai relativi oneri.

L’articolo 36 dispone, al comma 1, nel limite di spesa indicato, una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. “organico COVID“), già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data. Il comma 2, modificato nel corso della conversione in legge incrementa, per l’anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022”. Il comma 2-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, estende al personale docente della scuola dell’infanzia e primaria alcune disposizioni sull’immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria, introdotte con il decreto- legge n. 36 del 2022. Al riguardo, si consente al docente vincitore di concorso di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo, sin dal primo triennio dall’assegnazione, in deroga al vincolo di permanenza nell’istituzione scolastica, nel medesimo posto e nella medesima classe in cui si è svolto il periodo di prova. Il comma 2-ter, introdotto nel corso della conversione in legge, integra, ricomprendendovi gli idonei, le graduatorie di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, bandito ad aprile 2020.

L’articolo 36-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, integra il Regolamento di polizia mortuaria, al fine di consentire che, in mancanza disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o dei parenti alla cremazione del cadavere possa risultare – oltre che dà atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati – anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

L’articolo 37 istituisce, per l’anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto “extraprofitto“). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento (commi 1-3).

La disposizione disciplina le modalità di calcolo della base imponibile per i gruppi IVA (comma 4) fissa al 30 giugno 2022 il termine per la liquidazione e il versamento del contributo rimettendo ad un provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate sentita l’ARERA alcuni aspetti attuativi (comma 5), individua le modalità di attribuzione del gettito a regioni a statuto speciale e provincie autonome (comma 5-bis, modificato nel corso della conversione in legge), prevede, ai fini dell’accertamento, dell’adozione di sanzioni, della riscossione del contributo e dell’eventuale contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di IVA in quanto compatibili (comma 6), esclude la deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (comma 7) e attribuisce specifici poteri di controllo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (che si può avvalere della Guardia di finanza) alla quale è demandato il compito di predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse dai i soggetti tenuti al pagamento del contributo. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l’Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza (commi 8-9).

L’articolo 37-bis, introdotto nel corso della conversione in legge, assegna al responsabile del servizio finanziario il compito di redigere il provvedimento di rettifica degli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali – concernenti il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione – al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’articolo 37-ter introdotto nel corso della conversione in legge, dispone che per l’anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

L’articolo 37-quater introdotto nel corso della conversione in legge, infine prolunga, da 30 a 60 giorni i termini per il versamento delle somme dovute ai fini della non iscrizione a ruolo per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022.

 

Avvisi bonari. 60 giorni, invece degli ordinari 30 per pagare con le sanzioni ridotte

 

Articolo 37-quater
Prolungamento termini iscrizione a ruolo

L’articolo 37-quater, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito riportato), prolunga i termini per il versamento delle somme dovute ai fini della non iscrizione a ruolo.

La norma, in particolare, prevede che, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d’imposta provvedere a pagare le somme dovute, e conseguentemente evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni piuttosto che trenta come previsto a regime dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. A tale proposito si ricorda che il richiamato articolo 2, comma 2, stabilisce che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. La disposizione precisa che tale agevolazione fiscale è provvisoria e non rimarrà a regime, ovvero si applica per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022.

 

Il testo dell’articolo 12-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

 

Art. 37-quater
Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni.

L’articolo 37-quinquies, modificato nel corso della conversione in legge, dispone che ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall’erario per compensare le minori entrate connesse all’emergenza sanitaria.

L’articolo 37-quinquies, modificato nel corso della conversione in legge, dispone che ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall’erario per compensare le minori entrate connesse all’emergenza sanitaria.

L’articolo 38, modificato nel corso della conversione in legge incrementa il fondo perequativo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020, incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quantifica gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso al maggiore indebitamento, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. L’articolo, infine, dispone la sostituzione dell’allegato 1 alla legge di bilancio 2022, modificando, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022.

L’articolo 39 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire dal 22 marzo 2022.

 

D.L. n. 21/2022, cd. “Decreto-legge Ucraina” convertito in legge. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Link al testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.». In Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 20 maggio 2022

 

 




Decreto “Aiuti”. Tutti gli interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»

Il Decreto-legge prevede ulteriori interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi.

Di seguito, le principali misure in materia di energia:

  • bonus sociale elettricità e gas. Per il terzo trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni per le tariffe di fornitura dell’energia elettrica, riconosciute sulla base del valore ISEE determinato dall’art. 6 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro il 30 giugno 2022. Inoltre, in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permetta l’applicazione del bonus, l’eventuale pagamento intervenuto nell’anno in corso ma in data antecedente al rilascio dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione applicata nelle bollette immediatamente successive, oppure, qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso e compensazione entro il 31 dicembre 2022 (art. 1);
  • incremento dei crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2), previsione del credito d’imposta per gli autotrasportatori (art. 3), estensione al primo trimestre del 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 4).

 

Quanto alle politiche sociali, il provvedimento prevede:

  • un’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021) (art. 31);
  • un’indennità una tantum di 200 euro in favore di pensionati, percettori di NaSPI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, beneficiari nel corso del 202 dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, lavoratori beneficiari nel 2021 di una delle indennità previste dal Decreto Sostegni (art. 10, commi 1-9, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) e dal Decreto Sostegni bis (art. 42, D.L. n- 72/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (art. 32);
  • l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per l‘indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 33);
  • un bonus per il sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. In particolare, al fine di mitigare l’impatto del “caro energia”, in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, si prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto – a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale attuativo e fino al 31 dicembre 2022 – di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento (nel limite di 60 euro) ed è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro (art. 35);
  • incremento di 50 milioni di euro, per il 2022, del fondo per i servizi di trasporto pubblico locale (di cui all’art. 1, comma 816, della L. n. 178/2020, Legge di bilancio 2021) (art. 36);
  • aumento delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 39).

 

Il Decreto-legge introduce, altresì, misure diversificate per il sostegno della liquidità delle imprese, tra le quali:

  • misure temporanee tramite garanzie concesse da SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2022, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della attuale crisi (art. 15);
  • misure temporanee a sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, sotto forma di finanziamenti destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive derivanti dalla crisi ucraina (art. 16);
  • istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’anno 2022, con una dotazione di 130 milioni di euro (art. 18);
  • rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con un incremento di 20 milioni di euro per il 2022 (art. 19);
  • maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 o a determinate condizioni, fino al 23 giugno 2023 (art. 21);
  • aumento delle aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0”, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 22);
  • rifinanziamento del Fondo IPCEI, per il sostegno delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, di 150 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e 150 milioni di euro per il 2024 (art. 24);
  • istituzione del Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022 (art. 25).

Fonte: Ministero del Lavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 

Per saperne di più:

La ratio del Decreto “Aiuti”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

La relazione tecnica Decreto “Aiuti”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

Il Decreto “Aiuti”

Link al testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).




Credito d’imposta del 40% per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari o aderenti alle cd. “strade del vino”. Approvato il provvedimento delle Entrate con le modalità di applicazione e di fruizione del bonus

Il comma 131, dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha esteso il credito d’imposta del 40 per cento, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, previsto per il sostegno del made in Italy alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti.

Ora con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni», adottato ai sensi del citato comma 131, definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. La predetta comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione dovrà essere inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:

• dotazioni tecnologiche;
• software;
• progettazione e implementazione;
• sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa di cui al comma 131, ultimo periodo, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Come evidenzia la parte “motiva” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, le disposizioni del citato comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in caso di grandi imprese, oppure alle condizioni stabilite dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in caso di piccole e medie imprese. Per le piccole e medie imprese agroalimentari, invece, le disposizioni del comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il regime di aiuto è stato pubblicato dalla Commissione europea con numero di caso SA.102630.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni», pubblicato il 20.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Possibile “aprirli” al familiare o a un’altra persona di fiducia | Novità anche per tutori e amministratori di sostegno

Consultare il cassetto fiscale e i dati ipotecari e catastali, richiedere il duplicato della tessera sanitaria, leggere le comunicazioni inviate dal Fisco, accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata.

Da oggi chi non ha modo di accedere in prima persona a questi e ad altri servizi, disponibili nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate, potrà delegare un familiare o una persona di fiducia.

La novità è contenuta in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che punta ad agevolare i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi fiscali online tramite Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. La semplificazione riguarda in primo luogo i tutori e i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori di figli minorenni, ma vale anche per chi vuole consentire a un parente o a un’altra persona di fiducia di accedere per proprio conto. Il provvedimento di oggi illustra, caso per caso, le regole per conferire oppure ottenere l’abilitazione, così da sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Fisco telematico. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.

 

Possibile “aprire” i propri servizi online a un familiare o a una persona di fiducia

 

Un’opzione disponibile per tutti i contribuenti è quella di richiedere l’abilitazione all’accesso, per proprio conto, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate da parte del coniuge, del figlio, di un parente/affine entro il quarto grado o di una persona di fiducia (conferendo una procura sulla base dell’art 63 del D.P.R. n. 600/1973). Ogni contribuente potrà designare un solo rappresentante e ogni persona potrà essere designata al massimo da tre contribuenti. La procura non potrà essere conferita a titolo professionale.

 

Come presentare la procura

 

La procura potrà essere presentata dal rappresentato presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata oppure inviando la documentazione tramite pec ad una Direzione Provinciale delle Entrate. Se invece il rappresentato è impossibilitato a presentare direttamente la procura a causa di patologie, la domanda potrà essere presentata dalla persona di fiducia prescelta presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando copia del documento di identità di entrambi e l’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato rilasciata dal medico di famiglia.

Le informazioni inserite nelle attestazioni non dovranno eccedere quelle presenti nel fac-simile disponibile sul sito dell’Agenzia.

 

Tutori, amministratori di sostegno e soggetti esercenti la responsabilità  genitoriale

 

Il tutore (oppure, nei casi previsti, il curatore speciale) potrà richiedere di essere abilitato all’accesso ai servizi online per conto del soggetto sotto tutela presentando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (“Modulo di richiesta di accesso ai servizi online per tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno”) e allegando la documentazione attestante la propria qualifica. Analoghe modalità sono previste per i curatori speciali e gli amministratori di sostegno. Il provvedimento illustra anche le regole per i genitori di minorenni (soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale).

 

Quali servizi saranno accessibili da un rappresentante

 

L’accesso all’area riservata avverrà sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante che, dopo l’autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, potrà scegliere se operare per conto proprio o del soggetto rappresentato. In quest’ultimo caso il rappresentante potrà operare per diversi servizi online, come visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione precompilata o richiedere un duplicato della tessera sanitaria, ma anche accedere a molte delle informazioni disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, quali le consultazioni ipo-catastali, il cassetto fiscale, la stampa dei modelli F24, le ricevute dei pagamenti pagoPA, gli avvisi di regolarità e irregolarità e altre comunicazioni.

Nella tabella seguente è riportato l’elenco completo dei servizi per cui è già prevista l’abilitazione di un rappresentante.

 

Categoria Dichiarazioni Categoria Istanze
Dichiarazione precompilata Duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale
Categoria Consultazioni e Ricerca Categoria Comunicazioni
Cassetto fiscale (ad esclusione della sezione sulle scelte “2, 5, 8 per mille”) Avvisi di irregolarità
Fatturazione elettronica Avvisi di regolarità
Stampa modelli F24 Altre comunicazioni
Ricevute dei pagamenti pagoPA Contatti
Lista invii effettuati Categoria Servizi di utility e verifica
Ricerca ricevute Controlla PIN
Richiesta reinvio ricevute Stato richiesta certificato
Documenti da prelevare Ripristina Ambiente
Consultazioni ipo-catastali
Interrogazione del Registro delle Comunicazioni

 

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022, prot. n. 173217/2022, recante: «Richiesta di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e di soggetti che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del conferimento di una procura», pubblicato il 20.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Precompilata 2022, dal 23 maggio online con 1,2 miliardi di dati già “caricati” dal Fisco | Da quest’anno può essere inviata anche da un familiare o da una persona di fiducia

Precompilata 2022 al via da lunedì 23 maggio, quando saranno disponibili i modelli predisposti dal Fisco, che in base alle informazioni in suo possesso ha già inserito 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedendo alle opportune modifiche e integrazioni. I cittadini potranno consultare il proprio modello accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da quest’anno sarà inoltre possibile affidare a un familiare o un’altra persona di fiducia l’invio della propria dichiarazione: una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento.

La stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre per chi presenta il 730 e il 30 novembre per chi invece utilizza l’applicazione Redditi web. Una nuova guida, online sul sito istituzionale, e un video, pubblicato sul canale YouTube delle Entrate, illustrano le novità per consultare e inviare la propria dichiarazione.

“La dichiarazione precompilata – afferma il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – si arricchisce ogni anno di ulteriori dati a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate e si conferma un’utile semplificazione: infatti non solo facilita gli adempimenti, ma rappresenta anche una garanzia per il contribuente. Ad esempio, la raccolta automatizzata delle spese detraibili permette di avere consapevolezza delle agevolazioni spettanti, evitando così che alcune opportunità offerte dalla normativa non vengano colte. I numeri dimostrano la crescente familiarità dei cittadini con questo strumento, che fino a pochi anni fa appariva impensabile”.

 

Dati in costante aumento

 

Dall’avvio della dichiarazione precompilata, sette anni fa, il numero dei contribuenti che hanno effettuato direttamente l’invio dei modelli 730 e Redditi è cresciuto fino a toccare nel 2021 quota 4,2 milioni, il triplo rispetto al 2015 (quando erano stati 1,4 milioni). In costante aumento è anche la percentuale dei 730 inviati senza modifiche, che lo scorso anno si è attestata al 22,3% del totale (nel 2015 era pari al 5,8%). Se invece si considera il numero delle informazioni pre-caricate in dichiarazione dall’Agenzia delle Entrate, si è passati dai circa 160 milioni di dati del 2015 a 1,2 miliardi di quest’anno, dunque con un livello di completezza dei modelli a disposizione dei cittadini sempre maggiore.

 

1,2 miliardi di dati già inseriti dal Fisco nelle dichiarazioni 2022

 

Cresce e supera quest’anno quota 1 miliardo e 200 milioni il monte dei dati pre-inseriti dal Fisco per agevolare l’adempimento da parte dei contribuenti. La maggior parte dei dati è riferita alle spese sanitarie, balzati dai 718 milioni dello scorso anno a oltre 1 miliardo (+40%). Gli incrementi più rilevanti si registrano alla voce “bonifici per ristrutturazioni”, con oltre 10 milioni di occorrenze (+36% rispetto al 2021), e “contributi lavoratori domestici”, con 3,8 milioni di dati (+14%). Ma la crescita più significativa in assoluto è rappresentata dai dati relativi alle spese scolastiche – 458mila a fronte dei circa 4.600 dello scorso anno – e da quelli sulle erogazioni liberali, quasi triplicati e passati da 550mila a oltre 1 milione e 600mila.

 

Ok all’invio della dichiarazione da parte di un familiare

 

Novità del 2022 è la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Nel caso di trasmissione tramite pec di una scansione del documento cartaceo (ad esempio il modello di procura firmato su carta) e nel caso di presentazione presso uno sportello dell’Agenzia sarà necessario allegare copia della carta d’identità di entrambi, rappresentato e rappresentante.

 

Possibile scegliere anche una persona di fiducia diversa da un familiare

 

Qualora la persona a cui si intende affidare la gestione della propria dichiarazione non sia il coniuge né un parente entro il quarto grado, sarà comunque possibile conferire la procura presso un ufficio. Una semplificazione ulteriore è poi prevista per le persone impossibilitate a recarsi in Agenzia a causa di patologie: in questo caso la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato. La procura non può essere conferita a titolo professionale; inoltre ogni contribuente può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata al massimo da tre contribuenti. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.

 

Abilitazione online per gli eredi

 

Precompilata più semplice anche per gli eredi, che da quest’anno potranno richiedere l’abilitazione necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare direttamente online, senza necessità quindi di recarsi in ufficio. Infine, chi presenta la dichiarazione in qualità di genitore, tutore o amministratore di sostegno, potrà trasmettere la richiesta per l’abilitazione, oltre che con le consuete modalità, anche tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022, prot. n. 173218/2022, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 19.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il video e la guida con le novità della precompilata 2022




OIC: pubblicati nella versione definitiva il documento interpretativo n. 10 su rivalutazione e riallineamento e gli emendamenti ai principi nazionali per recepimento direttiva contabile UE

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato oggi (4 maggio 2022) il documento interpretativo n. 10 (“Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento”) e gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013.

Il Documento Interpretativo n.10 (link esterno sito: https://www.fondazioneoic.eu)  disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento per effetto delle norme introdotte con l’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (“Legge di bilancio 2022”). L’OIC ha completato la valutazione degli effetti contabili delle norme in oggetto fornendo le proprie indicazioni sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale versando un’imposta sostitutiva integrativa e sia nel caso di revoca dell’affrancamento fiscale operato ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

In particolare, nella versione finale del Documento Interpretativo n. 10, è stato specificato che qualora le società, entro la data di approvazione del bilancio, decidono di avvalersi della facoltà di revoca dell’affrancamento fiscale e anche della revoca civilistica dovranno:

a) eliminare dall’attivo dello stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni a fronte della rivalutazione effettuata nell’esercizio precedente in contropartita al Patrimonio Netto. Gli ammortamenti dell’esercizio saranno calcolati sul valore del bene rideterminato ovvero al netto del citato maggior valore;
b) iscrivere un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio

Gli emendamenti ai principi contabili nazionali conseguenti al completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013 (link esterno sito: https://www.fondazioneoic.eu) prevedono, tra l’altro, che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non hanno più la facoltà di avvalersi delle agevolazioni previste per le microimprese.

Pertanto la disciplina contabile dei derivati prevista dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e declinata nell’OIC 32 si applica anche a tali imprese.

(Così, comunicato stampa Oic – Organismo italiano di contabilità – del 4 maggio 2022)




Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2022 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Con provvedimento del 19 maggio 2022, prot. n. 173218/2022, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l’accesso 2022 alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Per accedere alla Precompilata occorre autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline);
  • Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.

 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, potrà effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

  • visualizzazione e stampa;
  • accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
  • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
  • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
  • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022, prot. n. 173218/2022, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 19.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Superbonus e agli altri bonus edilizi. Cosa si intende per cessioni parziali (ora vietate)

Faq del 19 maggio 2022

Online la risposta dell’Agenzia delle entrate con i chiarimenti sull’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi dal decreto-Sostegni-ter.

 

D. A seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura)?

 

R. Il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto-Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022), ha stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.

A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

 

Faq aggiornate del 17 marzo 2022

Le Faq aggiornate al 3 febbraio 2022

Le Faq aggiornate il 22 novembre 2021

 




La Camera approva. Sì definitivo alle misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (già approvato dal Senato) – (A.C.3609).

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dal Senato che stanno per essere approvate definitivamente dalla Camera dei Deputati

Link al testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», comprendente le modificazioni apportate dal Senato

 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del nuovo decreto-legge “Aiuti”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco), dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani) dal ministro della cultura (Franceschini), dal Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti), dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (Gelmini) di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Di Maio), trasmesso al Camera dei Deputati, recante: Conversione in legge decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (Atto Camera n. 3614).

 

La ratio del Decreto “Aiuti”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

 

La relazione tecnica Decreto “Aiuti”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

 

Il Decreto “Aiuti”

Link al testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).




Discoteche e sale da ballo chiuse durante l’emergenza Covid. Dal 6 giugno 2022 è possibile richiedere i nuovi contributi a fondo perduto

Pronte le istruzioni per accedere ai nuovi contributi a fondo perduto per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. Un provvedimento, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, disciplina le modalità e fissa i termini di presentazione – dal 6 al 20 giugno 2022 – delle istanze da parte delle imprese che al 27 gennaio 2022 svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia.

 

La platea dei beneficiari

 

Il “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022) ha disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse previsto dal “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021). Con riguardo a beneficiari, ammontare del contributo e modalità di erogazione, restano valide le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021. Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita IVA attivata prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n.221/2021.

 

Come e quando inviare la domanda

 

La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito. La trasmissione può essere effettuata a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022. Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di 25.000 euro per ciascuno, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione UE del Temporary Framework. L’Agenzia comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Mise del 18 maggio 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 maggio 2022, Prot. n. 171638/2022, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25», pubblicato il 18.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il decreto attuativo per il sostegno delle attività chiuse durante l’emergenza Covid. I termini per l’invio delle istanze saranno comunicati dall’agenzia delle entrate

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 settembre 2021: «Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse»




D.L. n. 21/2022, cd. Decreto-legge Ucraina: votata la fiducia alla Camera

La Camera, con 391 voti favorevoli e 45 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina (approvato dal Senato) (A.C. 3609), nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dal Senato che stanno per essere approvate definitivamente dalla Camera dei Deputati.

Link al testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», comprendente le modificazioni apportate dal Senato




Decreto-legge “Aiuti”: il testo in Gazzetta

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina».

 

La ratio del Decreto “Aiuti“

Il testo della relazione illustrativa del decreto-legge, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»

 




Il Governo dà il via libera al disegno di legge recante la riforma del processo tributario

Il Consiglio dei Ministri di martedì 17 maggio 2022, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
L’intervento normativo ha la finalità di raggiungere, entro il 31 dicembre 2022, l’obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il contenzioso tributario, considerato l’impatto che lo stesso può avere sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, riducendo, contestualmente, l’elevato numero di ricorsi in Cassazione.
Punti cardine dell’intervento sono:

 

  • la professionalizzazione dei magistrati tributari

 

I magistrati tributari, che oggi sono tutti onorari, verranno reclutati a tempo pieno mediante un apposito concorso con prove scritte e orali.

È rimodulato, riducendolo sensibilmente, l’organico della magistratura tributaria composto da 450 magistrati in primo grado e 126 in secondo grado.

Fino a quando non sarà interamente compiuto il percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare in parallelo i giudici tributari onorari già presenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali; questi ultimi rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature.

 

  • il rafforzamento dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria

 

Sono istituiti presso il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (CPGT):

a) un Ufficio ispettivo a tutela del corretto esercizio e funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
b) l’Ufficio del Massimario nazionale, per garantire l’uniformità di giudizio per fattispecie analoghe. Le massime giurisprudenziali prodotte alimenteranno un’apposita banca dati che permetterà agli operatori del settore di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali e di prevedere l’eventuale esito delle liti.

 

  • il potenziamento della struttura amministrativa a supporto della Giustizia tributaria mediante il reclutamento di nuove professionalità amministrative da destinare agli Uffici professionalizzati;

 

  • interventi sul processo;

 

Nei processi di primo e secondo grado:

 – si introduce, con opportuni accorgimenti, la prova testimoniale, al pari di quanto previsto nei giudizi civili e amministrativi;
 – a fini deflattivi, è implementato l’istituto della conciliazione per le controversie di importo fino a 50.000 euro;
 – si introduce il giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro e, in conseguenza, è modulato l’appello solo in determinati casi (cd. appello critico).

 

Nel processo tributario in Cassazione vengono introdotte apposite misure deflattive del contenzioso:

 – la pronuncia del principio di diritto in materia tributaria, che consentirà la più tempestiva formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati;
– con la stessa finalità, il rinvio pregiudiziale, cioè diretto, dai giudici tributari di primo e secondo grado alla Cassazione per ottenere la soluzione preventiva di questioni nuove o rilevanti o particolarmente complesse o ricorrenti.




Le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Pronti i chiarimenti dell’Agenzia sulle novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Con la circolare n. 14/E, le Entrate illustrano la disciplina delle diverse agevolazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021: dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, passando per il tax credit librerie e il bonus acqua potabile.

 

Tax credit beni strumentali nuovi e ricerca e sviluppo

 

La circolare fornisce alcuni chiarimenti sul credito d’imposta, prorogato e rimodulato dall’ultima legge di Bilancio, per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”. Focus anche sul credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, anch’esso prorogato e rimodulato dalla Legge n. 234/2021.

 

Tax credit librerie e impianti di compostaggio

 

Il documento di prassi si sofferma sul tax credit librerie, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Un paragrafo a parte è dedicato al bonus acqua potabile, il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua potabile per il consumo umano, che può essere fruito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 maggio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Novità in materia di crediti d’imposta – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44) – Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45) – Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (comma 46) – Credito d’imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (FOB) per i versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” – Tax credit librerie (comma 351) – Bonus acqua potabile (comma 713) – Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834) – L. 30/12/2021, n. 234




Acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti. I contratti di vendita stipulati dal 16 maggio validi ai fini della prenotazione del contributo

A partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 riapre la piattaforma ecobonus.mise.gov.it dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.

Il Decreto del Presidente del consiglio, recante: «Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti», è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022. Pertanto, i contratti di vendita stipulati dalla predetta data del 16 maggio saranno validi ai fini della prenotazione del contributo agevolativo da inserire sulla piattaforma.

Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.

 

In particolare i 650 milioni di euro per l’anno 2022 vengono così ripartiti:

 

Per l’acquisto di auto di categoria M1

  • 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche)
  • 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug-in)
  • 170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni)

 

Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati 10 milioni per i veicoli non elettrici e 15 milioni per i veicoli elettrici, mentre 10 milioni di euro sono destinati ai veicoli commerciali di categoria N1 e N2.

 

Molte le novità introdotte sugli importi degli incentivi concessi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto:

 

Per le auto (categoria M1) con emissioni comprese tra 0-135 g/km CO2, Euro 6, sono stati aggiornati i limiti di prezzo di listino del veicolo nuovo e gli importi dei contributi concessi, tenuto conto della fascia di emissione e della presenza del veicolo da rottamare (fino ad euro 4).

  • per la fascia 0-20 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a euro 35.000 (IVA esclusa) e il contributo è di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro con la rottamazione.
  • per la fascia 21-60 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 45.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro senza rottamazione e 4.000 euro con la rottamazione.
  • per la fascia 61-135 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 35.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro esclusivamente con la rottamazione.

Possono accedere a tali contributi le persone fisiche mentre le persone giuridiche, a cui è riservata una quota del 5% delle risorse stanziate per la categoria M1, possono prenotare i contributi solo ed esclusivamente per le fasce 0-20 e 21-60 g/km CO2 se i veicoli sono impiegati in car sharing con finalità commerciali.

 

Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono stati introdotti anche contributi per i veicoli non elettrici, pari al 40% del prezzo di acquisto fino a 2.500 euro. Il contributo è riconosciuto solo alle persone fisiche che acquistano un veicolo non inferiore ad euro 5 e rottamano un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3). E’ necessario che il venditore applichi uno sconto del 5%.

 

Per motocicli e i ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici è previsto l’acquisto solo da parte di persone fisiche. Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto senza rottamazione fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3) fino a 4.000 euro.

 

Per i veicoli commerciali è stata ammessa al contributo, oltre alla categoria N1, anche la categoria N2. Il contributo, per acquirenti PMI, ivi comprese le persone giuridiche, è previsto esclusivamente per i veicoli con alimentazione elettrica con contestuale obbligo di rottamazione (fino ad euro 3).

Cambiano gli importi dei contributi per i veicoli di categoria N1:

    • 4.000 euro con MTT fino a 1,5 tonnellate;
    • 6.000 euro con MTT superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate.

Per i veicoli di categoria N2:

    • 12.000 euro con MTT superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate;
    • 14.000 euro con MTT superiore a 7 e fino a 12 tonnellate.

 

Sono stati inoltre stabiliti i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo acquistato con l’incentivo: 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica e 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica. Tale requisito è previsto per l’acquisto di auto, motocicli e ciclomotori, sono esclusi i veicoli commerciali.

I venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019.

A partire dal 25 maggio per tutti gli approfondimenti sarà possibile consultare il sito web www.ecobonus.mise.gov.it.

 

Fonte: Mise.it

 

Il Dpcm per il riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, recante: «Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022

 

 




Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al contributo in favore delle imprese agricole

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 maggio 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, istituito dalla legge di bilancio 2021 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 ottobre 2022, n. 246, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.

Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al contributo a partire dal 23 maggio 2022 e fino al 23 giugno 2022.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

(Così, comunicato Mise pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022)

Vedi anche:

Decreto direttoriale 13 maggio 2022 – Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole. Integrazione al decreto direttoriale del 2 maggio 2022

Integrazione al decreto direttoriale 2 maggio 2022 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo.

Il decreto fissa gli orari di presentazione delle domande a decorrere dalle ore 10:00 del 23 maggio 2022 e fino alle ore 17:00 del 23 giugno 2022.

  

Per saperne di più:

Link al pagina del sito del Mise dedicata al “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole”




Contributo in favore delle società benefit. Domande dalle ore 12,00 del 19 maggio 2022 alle ore 12,00 del 15 giugno 2022

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 maggio 2022, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle società benefit, previsto dall’art. 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. «Decreto rilancio»), e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10.

Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al contributo dalle ore 12,00 del 19 maggio 2022 alle ore 12,00 del 15 giugno 2022.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it  

(Così, comunicato Mise pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022)

 

Per saperne di più:

Il decreto attuativo MiSE che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2021: «Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit»




Contributo annuale per gli iscritti al registro dei Revisori Legali 2022: avviso avvio procedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 24 ter del D.Lgs. n. 39/2010

“Si avvisano gli iscritti che non risultano aver provveduto al pagamento del contributo annuale per l’anno 2022 di procedere al più presto al fine di evitare l’attivazione della procedura nei termini di cui all’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, che prevede dapprima la sospensione e successivamente – decorsi ulteriori 6 mesi dalla sospensione senza aver provveduto al versamento dei contributi omessi – la cancellazione dal Registro.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”.

Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso il domicilio digitale”.

(Così, comunicato del 6 giugno 2022 pubblicato sul Portale della revisione legale: https://www.revisionelegale.mef.gov.it)

Riguardo all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare del 3 dicembre 2020, n. 23.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24-ter del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dei revisori, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista (fissata nel 31 gennaio di ciascun anno) il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore a ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato quando l’iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e degli oneri amministrativi sostenuti per la riscossione.

Decorsi ulteriori sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto alla regolarizzazione dei contributi omessi, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro del revisore o della società di revisione con le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 24-ter.




Imprenditoria femminile: Mise, 200 milioni per misure Imprese ON e Smart&Start | Dal 19 maggio la presentazione delle domande

 

A sostegno dell’imprenditoria femminile il Ministero dello sviluppo economico ha rifinanziato con 200 milioni di euro le misure agevolative Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative, destinando per ciascuna linea di intervento 100 milioni di euro.

Con una circolare pubblicata dal Mise disposto che a partire dal prossimo 19 maggio potranno essere presentate le domande per le agevolazioni previste da Imprese ON e Smart&Start.

Sarà inoltre possibile finanziare anche i progetti già presentati dal 1° febbraio 2020 che rispettino i requisiti indicati dal PNRR.

Per le misure Imprese ON e Smart&Start sono previste agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto.

Riguardo al Fondo impresa femminile sempre il 19 maggio alle ore 10 verrà aperto lo sportello online per l’invio delle domande di incentivo relative a nuove imprese o costituite da meno di 12 mesi.

Per maggiori informazioni (Link al sito del Mise):

 




Disponibili le risposte ai quesiti sul deposito del bilancio ESEF presso il Registro delle Imprese

Sul sito di XBRL Italia disponibili i documenti con le risposte alle domande formulate dai partecipanti a Unioncamere e Infocamere in merito al deposito del bilancio ESEF presso il Registro delle Imprese.

E’ inoltre disponibile la guida aggiornata di Unioncamere per il deposito dei bilanci ESEF.

Link ai documenti citati:

FAQ Webinar ESEF 03.05.2022
(http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/FAQ_Webinar_ESEF_03052022.pdf)

Manuale operativo per il deposito bilanci ESEF al Registro delle Imprese
Questa guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2022.
(http://it.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/Guida-Nazionale-Unioncamere-Bilanci-2022-10_05.pdf)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2022

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Speciale Modulistica 2022
Redditi 2022-PF  – Dichiarazione delle persone Fisiche

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

 

Modello “REDDITI PF” 2022 per le persone fisiche. Le principali novità

Il nuovo modello per le persone fisiche 2022, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021.

In sintesi, le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2022, periodo d’imposta 2021 …
Continua a leggere →

 

Il modello “Redditi 2022-PF” fascicolo 3 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2022 per il periodo d’imposta 2021

Fascicolo 3 (aggiornato al 22 aprile 2022)
Riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

I modelli e le istruzioni sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30730/2022.

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 3 maggio 2022 e tengono conto delle modifiche apportate dal comunicato (errata-corrige) del 22 aprile 2022.

 

I fascicoli 1 e 2 del modello “Redditi 2022-PF” sono stati pubblicati nel numero 17/18 del 2022.

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2022-PF” intero con le relative istruzioni

 

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