Individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA afferenti il triennio di imposta 2016-2018

 

 

 

Con provvedimento del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021, prot. n. 314145/2021 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2016-2018, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno accedere agli elementi e alle informazioni d consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o rilasciate dall’Agenzia) sarà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui sarà data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

In alternativa, contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Si ricorda, che lo scorso luglio 2021 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021 sono state individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2017-2019.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021, prot. n. 314145/2021: «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», pubblicato il 15.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021, recante: «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.», pubblicato il 20.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Bonus edilizi: riaperto il canale per comunicare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura

 

Si comunica che è stato riaperto il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. La temporanea chiusura si è resa necessaria per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021)

 

 

Nuovi software per la Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus

Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.0)
Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.0)

I software sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche approvate con provvedimento del 12/11/2021.

 




Le novità nella gestione dei flussi di informazione tra le aziende iscritte e l’Inps tramite lo strumento dell’Uniemens

Con il messaggio Hermes n. 3897 dell’11 novembre 2021, l’INPS introduce un’innovazione nella gestione flussi di informazione tra le aziende iscritte e l’Istituto, tramite lo strumento dell’Uniemens.

La nuova procedura permette, infatti, la visualizzazione delle ricevute dei flussi informativi che provengono dalle aziende non solo a chi ha trasmesso i flussi, ma anche agli intermediari e agli altri soggetti a vario titolo delegati alla gestione della posizione contributiva dei lavoratori di queste aziende.

Un passo in avanti, nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza e circolarità delle informazioni, a garanzia della semplificazione e della funzionalità dei processi di erogazione delle prestazioni INPS.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare l’Hermes di seguito riportato. (Così, comunicato stampa Inps del 15 novembre 2021)

 

Il testo del messaggio Inps n. 3897 del 11 novembre 2021, con oggetto: Servizio di consultazione dei flussi Uniemens – Innovazione nella gestione delle visualizzazioni delle ricevute

 

Si comunica, a far data dalla pubblicazione del presente messaggio, il rilascio di una nuova modalità di visualizzazione delle ricevute relative alla trasmissione dei flussi Uniemens. Il sistema ne permetteva la visualizzazione esclusivamente al soggetto trasmettitore del flusso Uniemens e non a tutti i soggetti che, a vario titolo, possono operare per le Posizioni contributive esposte nel flusso Uniemens.

La nuova modalità, interagendo con il sistema “Gestione Deleghe”, permette la visualizzazione a tutti i soggetti delegati o titolati a gestire le Posizioni contributive delle informazioni presenti all’interno dei flussi Uniemens trasmessi.

Di seguito le tipologie di soggetto che hanno titolo o delega su una Posizione contributiva aziendale:

  • il Titolare dell’azienda o il Rappresentante legale o Altro responsabile e il dipendente delegato;
  • gli intermediari con delega esplicita per la Posizione contributiva e i loro dipendenti subdelegati.

Considerato che il flusso Uniemens può contenere le denunce inerenti a più Posizioni aziendali e a più Gestioni previdenziali, si è reso necessario distinguere il grado di accesso alle informazioni all’interno del flusso Uniemens in base al legame tra le Posizioni esposte e le deleghe dell’utente, ossia si è reso necessario “spacchettare” il flusso Uniemens nelle sue componenti atomiche, con riferimento alle singole Posizioni trasmesse.

In dettaglio, il sistema di visualizzazione opererà nel seguente modo:

 

  • per le Gestioni per le quali è attivo il sistema ”Gestione Deleghe” (Gestione datori di lavoro privati non agricoli, Gestione datori di lavoro agricoli, Gestione ex Enpals ante 2015):

 

    • se l’utente autenticato è il trasmettitore del flusso ma non ha più la delega, allora visualizzerà solamente informazioni di sintesi, e in particolare:

-IdTrasmissione
-Data ricezione
-Mittente
-Origine (File, Comp. Online)
-CF Azienda
-Posizione (Matricola o CIDA o Codice gruppo/N. attività)
-Ragione sociale
-Periodo di competenza

    • se l’utente autenticato ha il titolo o la delega (a prescindere dal fatto che abbia trasmesso o meno il flusso), visualizzerà tutte le informazioni di dettaglio relative alle Posizioni per le quali ha la delega;
    • se l’utente autenticato non è trasmettitore e non ha la delega per una certa Posizione, non visualizzerà alcuna informazione su tale Posizione. Qualora il flusso contenga anche Posizioni aziendali per le quali l’utente ha delega, la visualizzazione sarà consentita esclusivamente per tali Posizioni, fermo restando che, per maggior trasparenza, un messaggio a video informerà l’utente che la trasmissione contiene anche Posizioni per le quali l’utente stesso non ha titolo o delega a visualizzare le informazioni;
    • se l’utente autenticato non è il trasmettitore del flusso e non ha titolo o delega su alcuna Posizione presente nel flusso, non verrà mostrata alcuna informazione;

 

  • per le Posizioni relative a Gestioni per cui non è ancora attiva o integrata l’interazione con  il sistema  ”Gestione Deleghe” (Gestione Pubblica, Gestione Separata), il criterio di accesso, nelle more del completamento delle suddette attività di integrazione, continuerà ad essere collegato al soggetto trasmettitore:
    • se l’utente autenticato è il trasmettitore del flusso, allora sono mostrate le informazioni sulla Posizione;
    • se l’utente autenticato non è il trasmettitore del flusso, allora non sono mostrate le informazioni sulla Posizione.

 

Alla luce delle indicazioni esposte si riepilogano, in breve, le regole e le informazioni visualizzabili relativamente alle Gestioni in cui è presente il sistema “Gestione Deleghe”:

  1. un intermediario può accedere ai flussi Uniemens di tutte le Posizioni contributive per le quali ha delega;

  2. un intermediario può accedere ai flussi inviati da un altro delegato (è il caso in cui l’azienda abbia delegato più di un intermediario e pertanto il delegato D1 può visualizzare le trasmissioni inviate per la medesima Posizione aziendale dal delegato D2);

  3. se per un’azienda ci sono 2 delegati, D1 e D2, e D1 ha il subdelegato S1, allora S1 può visualizzare le trasmissioni inviate per la medesima Posizione aziendale da D2;

  4. un delegato aziendale può visualizzare i flussi inviati dal Titolare dell’azienda di cui ha delega;

  5. un delegato aziendale può accedere a tutte le trasmissioni inviate dall’intermediario, per le Posizioni di quell’azienda;

  6. se un flusso Uniemens è stato trasmesso dal Titolare di un’azienda per la quale un intermediario ha delega, tale flusso è visibile anche all’intermediario.




Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Attivazione dal 23 novembre 2021

A partire dal 23 novembre 2021, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS. Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus. (Vedi comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021).




Da lunedì 15 novembre on-line la piattaforma telematica per la composizione negoziata per le crisi

 

Attese a regime 10mila domande

 

Ai nastri di partenza la composizione negoziata della crisi d’impresa attraverso la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio, che sarà online il 15 novembre. Perno fondamentale del nuovo istituto divenuto legge ad ottobre, è il sito www.composizionenegoziata.camcom.it che costituisce il punto di riferimento su cui viaggia in automatico l’intera procedura volontaria, finalizzata a recuperare e riportare “in bonis” tutte le aziende, dalle commerciali alle agricole, che pur strutturalmente sane versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario.

La piattaforma camerale è composta da due aree, una pubblica di tipo informativo e l’altra “riservata” alle istanze formali, che guidano passo dopo passo, l’imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe a punto dal ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.

L’accesso alla sezione pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità – o meno – del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale. Attraverso l’area riservata, invece, l’impresa può presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

“Permettere alle imprese di riconoscere i segnali di crisi prima che si arrivi all’insolvenza, è fondamentale sia per le imprese interessate, ma anche per i creditori e l’indotto. Attraverso questo strumento, già nel giro di un anno e mezzo, si conta di potere contribuire a ridurre del 10% le oltre 48mila procedure concorsuali presentate tra il 2019 e il 2020. E a regime stimiamo che la nostra piattaforma possa essere utilizzata da 10mila imprenditori che chiederanno la collaborazione di un esperto per ristrutturare l’azienda, redigere un piano di risanamento per evitare, così, di ricorrere alle tradizionali strade giudiziali, spesso anticamera del procedimento di liquidazione giudiziale”.

È quanto ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, che ha aggiunto “le Camere di commercio sono state pioniere della digitalizzazione, e la realizzazione di questa piattaforma è il segno della nostra capacità di innovare gli strumenti con i quali aiutare le imprese a dialogare ed utilizzare una PA più moderna, più attenta e utile ai bisogni degli imprenditori.”

Oltre alla gestione della piattaforma, al sistema camerale spetta anche la tenuta degli elenchi regionali degli esperti, la nomina diretta degli esperti per le imprese di dimensioni più piccole (quelle che hanno un attivo patrimoniale inferiore a 300mila euro, ricavi lordi sotto i 200mila euro e debiti inferiori a 500mila euro) ospitando le commissioni regionali cui spetterà, invece, l’onere di scegliere il miglior esperto per le imprese di dimensione maggiore.

È proprio l’assegnazione dell’esperto, infatti, uno dei punti cardine per la riuscita di questo processo: a lui è assegnato il compito di assistere l’imprenditore nel percorso di risanamento ed a lui sta gran parte del successo della procedura, sulla base delle competenze specifiche, dell’esperienza ricoperta e della capacità di mediazione da cui dipendono il successo del procedimento.

Anche per questo le Camere di commercio hanno formato oltre 150 dipendenti in grado di supportare le imprese che faranno domanda, ma anche gli esperti nello svolgimento del proprio ruolo e le stesse commissioni regionali che li nomineranno.

A regime – dopo 6 mesi circa dalla partenza del 15 novembre – ci si attende che siano circa 40mila i professionisti abilitati che alimenteranno gli elenchi regionali degli esperti (concluso l’iter formativo di 55 ore stabilito dal ministero): un numero questo che consentirà di avere una scelta più ampia per l’individuazione del giusto professionista, a tutto vantaggio del buon esito finale del provvedimento. (Così, comunicato stampa Unioncamere del 12 novembre 2021)




ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente): dal 15 novembre certificati anagrafici online e gratuiti per i Cittadini

 

A partire dal 15 novembre, sarà possibile scaricare online, gratuitamente e in maniera autonoma, 14 tipologie di certificati (nascita, stato di famiglia, residenza, matrimonio…), per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo al portale con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS), senza bisogno di recarsi allo sportello.

I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale e prima dell’emissione definitiva (che contiene il QRCODE ed il Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno) occorre visualizzare l’anteprima al fine di controllare i dati esposti e infine è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli all’indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente.

http://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagrafici-online-egratuiti-i-cittadini

 

Nel dettaglio, potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

  • Anagrafico di nascita
  • Anagrafico di matrimonio
  • di Cittadinanza
  • di Esistenza in vita
  • di Residenza
  • di Residenza AIRE
  • di Stato civile
  • di Stato di famiglia
  • di Stato di famiglia e di stato civile
  • di Residenza in convivenza
  • di Stato di famiglia AIRE
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di Stato Libero
  • Anagrafico di Unione Civile
  • di Contratto di Convivenza

 

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Sul portale https://www.anpr.interno.it/ è possibile monitorare l’avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni italiani.

Fonte: https://www.interno.gov.it/ – https://www.anpr.interno.it/

 




Parte dal Senato della Repubblica la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2022

 

 

Presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge 2448, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Il disegno di legge sarà assegnato alla V Commissione permanente (Bilancio) in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

 

Di seguito i link per prelevare i documenti.

 

La ratio del Ddl bilancio 2022

Il testo della relazione illustrativa alla sezione prima del disegno di legge di bilancio 2022

 

La relazione tecnica del Ddl bilancio 2022

Il testo della-relazione tecnica al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» – Sezione I

 

Il disegno di legge di bilancio 2022

Il testo del disegno di legge 2448, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» – Sezioni I e II




Applicazione della nuove misure antifrode per Bonus edilizi. Approvato il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

 

 

“Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello, approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021)

 

Si ricorda che comma 1-ter dell’articolo 121 del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutte le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Come chiarisce la relazione illustrativa del citato decreto-legge “la lettera b) interviene sull’articolo 121, prevedendo, in relazione alle detrazioni fiscali per lavori di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110 per cento), per le quali è esercitata l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura:

a) l’estensione dell’obbligo del visto di conformità;

b) l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.”

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021, recante: «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021», pubblicato il 12.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge per il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi

 

 

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – (Atto Senato n. 2449).

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) delle misure antifrode su Bonus e Superbonus

Link al testo relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche» – Atto Senato n. 2449.

 

Il testo del decreto-legge per il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi

Link al testo del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche». In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021

Il decreto-legge introduce disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano la fruizione (diretta ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura) di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi.

 

 

 




In Gazzetta il decreto-legge per il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021
Manutenzione straordinaria canale cessione e sconto in fattura detrazioni lavori edilizi

 

“A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021), la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non è al momento disponibile, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.

L’avvenuta riapertura del canale sarà prontamente comunicata.”.

 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’ 11 novembre 2021 il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157. Il provvedimento introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

Il decreto-legge, in vigore dal 12 novembre 2021, contiene disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta. Il decreto urgente estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “Superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

Link al testo del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche». In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021




MinLavoro ufficializza l’avvio del Runts

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021)

Individuazione della data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore

Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 261 del 21 ottobre 2020), è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente.

Il provvedimento, cui si rinvia, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale» e alla pagina «Registro Unico Nazionale del Terzo settore» https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx

Dal 23 novembre 2021, non potranno essere inviate richieste di iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS la presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema del RUNTS, a decorrere dal 24 novembre 2021.

 




L’OIC pubblica in consultazione la bozza del principio contabile n. 34 sui ricavi

 

L’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, ha posto in consultazione la bozza del principio contabile n.34 sui ricavi (Link esterno al sito dell’Organismo Italiano di Contabilità: https://www.fondazioneoic.eu/)

Il nuovo standard prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n.15 (crediti) redatto dello stesso OIC ed è funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato. Ed è per questo che l’OIC, venendo incontro a numerose richieste, ha redatto un principio specifico applicabile a tutte le transazioni che comportano la rilevazione di un valore nella voce “A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico.

La principale novità del nuovo principio contabile riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”.

Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata. Può essere questo il caso, ad esempio, della vendita di un veicolo associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. In quell’eventualità il ricavato della vendita del bene – secondo il nuovo principio contabile – deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte. È stata comunque prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese. In quel caso, a fronte di un unico corrispettivo per la vendita di un bene e la prestazione di un servizio in un esercizio successivo, le società potranno applicare un modello semplificato che non rende necessaria la separazione e la valorizzazione delle diverse unità elementari di contabilizzazione. Potranno pertanto rilevare l’intero ricavo al momento della vendita del bene valutando l’iscrizione in bilancio di un fondo rischi ed oneri a fronte del costo che prevedono di sostenere per il servizio.

Altra rilevante novità del nuovo principio contabile riguarda la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. Questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento al verificarsi di due condizioni, ossia che:

  • l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo matura via via che la prestazione è eseguita;
  • l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Diversamente il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

Nel principio è inclusa una Guida Applicativa che tratta alcune fattispecie specifiche (tra cui vendita con garanzia, cessione di licenze, vendite con obbligo di riacquisto, casi di società che agiscono in conto proprio o per conto di terzi). Inoltre sono stati inseriti 12 esempi che, seppur non sono parte integrante del principio, rispondono ad esigenze di chiarimento sollevate dai vari stakeholder.

Interpellato sul tema, il Presidente del Consiglio di Gestione dell’OIC Angelo Casò ha dichiarato: “La bozza di PC sui ricavi pubblicata in data odierna è un documento atteso da molti stakeholder dell’OIC. Un particolare ringraziamento a nome di tutti i membri del Consiglio di Gestione dell’OIC va ai membri del Gruppo di lavoro Nazionale. I loro contributi sono stati fondamentali per la finalizzazione del documento e l’avvio della consultazione.

Adesso l’aspettativa è quella che al termine della consultazione pubblica il documento si arricchisca grazie al contributo di tutti gli stakeholder dell’OIC. Pertanto l’invito rivolto a tutti è quello di partecipare alla consultazione inviando le proprie considerazioni sul documento.”

(Cosi, comunicato stampa OIC del 9 novembre 2021)

I commenti possono essere inviati entro il 7 marzo 2022 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830




Tax credit sanificazione: istituito il codice tributo per la compensazione

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E dell’11 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Come è noto i beneficiari, ovvero gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure, utilizzando esclusivamente i servizi telematici delle Entrate, in compensazione tramite modello F24. In questo secondo caso, i beneficiari dovranno utilizzare il seguente codice tributo “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73” istituto con la sopra citata risoluzione”.

  

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E dell’11 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-

Il credito d’imposta spetta ai soggetti indicati nello stesso articolo 32, nella misura e alle condizioni ivi stabilite e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:

  1. i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 4 novembre 2021;
  2. per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
  3. ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, 73, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  4. il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
  5. ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 100 per cento.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, in assenza di successiva rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

·                “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimentodel modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

 

Per saperne di più:

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021, prot. n. 309145/2021: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», pubblicato il 10.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»

Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 2 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Art. 32 del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”)Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021»




“Superbonus al 110%”. Approvate nuove misure per il contrasto alle frodi

 

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (decreto-legge)

 

Link al testo del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche». In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021

 

Il Consiglio dei Ministri di riunito mercoledì 10 novembre 2021, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. In particolare, il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “Superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “Superbonus al 110%”.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto rilancio”).




Bonus “Teatro e Spettacoli”. Diffuso il vademecum per beneficiare del credito d’imposta

 

Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il nuovo bonus destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, così come previsto dal D.L. Sostegni. Nella circolare n. 14/E pubblicata oggi vengono, infatti, fornite indicazioni su come ottenere il contributo, sotto forma di credito d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, sui requisiti da rispettare e sulle tipologie di spese ammissibili.

 

Bonus Teatro e Spettacoli, la platea dei destinatari

 

Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Oltre alle imprese residenti, il bonus può essere utilizzato anche dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo. Tra queste attività, a titolo esemplificativo, rientrano naturalmente il teatro, la musica, inclusa la lirica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Possono inoltre beneficiare del contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, ma con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

 

Per il bonus vale il calo di fatturato

 

Tutti questi soggetti rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato. In particolare, è necessario che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019. Verificata tale condizione, la norma prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, che, è utile ricordare, spetta anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

 

Quali spese rientrano nel bonus

 

La circolare indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta. Vi rientrano, in particolare, i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui i costi per il personale, i costi di produzione (come il noleggio per scenografie, costumi e strumenti, l’affitto di sale prove), la pubblicità, la formazione, i trasferimenti, ma anche, gli acquisti di nuove attrazioni, impianti e attrezzature, i danni per eventi fortuiti e la strutturazione delle aree attrezzate per i circhi e gli spettacoli viaggianti. Una carrellata di esempi è contenuta nella tabella dei costi ammissibili allegata alla circolare.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14 E del 10 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE ESERCENTI LE ATTIVITÀ TEATRALI E GLI SPETTACOLI DAL VIVO – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Tabella costi ammissibili – Art.36-bis del D.L. 22/03/2021, n. 41, conv, con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021

 

Per saperne di più:

 

La Comunicazione può essere inviata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina, in rapporto alle risorse disponibili, la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, che sarà resa nota entro il 25 novembre 2021 con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

 

Link al software ComunicazioneSpeseTeatraliSpettacoliVivo consente la compilazione della comunicazione per la richiesta del credito d’imposta da parte degli esercenti attività d’impresa in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo.

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021 – Bonus teatro e spettacoli

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, con le relative istruzioni», pubblicato il 11.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Tax credit al 30% per le spese per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19. Utilizzabile il 100% del credito richiesto

 

I contribuenti che hanno presentato alle Entrate la domanda per l’accesso al credito d’imposta previsto per le spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari quindi al 30% delle spese comunicate. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia ha, infatti, determinato la possibilità di fruire interamente del credito d’imposta al 30%, in quanto il totale degli importi richiesti è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziate.

 

Come usufruire del credito d’imposta

 

I beneficiari, ovvero gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure in compensazione, tramite modello F24. In questo secondo caso, il modello dovrà essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate utilizzando il codice tributo che sarà istituito con un’apposita risoluzione dell’Agenzia.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del proprio credito d’imposta consultando il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it .

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021)

 

Per saperne di più:

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021, prot. n. 309145/2021: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», pubblicato il 10.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 2 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Art. 32 del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”)Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021»




Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Le prime indicazioni INL

 

Con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Si ricorda che in materia di salute e sicurezza su lavoro la lettera d), del comma 1 dell’art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto Legge “Fisco e Lavoro ha previsto sostanziali modifiche istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, in particolare legate a una rivisitazione delle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare (10 per cento e non più 20 per cento del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro; individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi). Per quanto concerne gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento. Il provvedimento di sospensione scatterà quindi a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al citato decreto legislativo n. 81 del 2008. In essa sono quindi riportate alcune fattispecie di illecito considerate particolarmente gravi e che consentiranno non soltanto la sospensione della “parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” ma, in alcuni casi (mancata formazione e addestramento e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto), la sospensione dal lavoro dei lavoratori interessati con mantenimento, secondo i principi generali dell’ordinamento, del diritto alla retribuzione. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 9 novembre 2021, con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Condizioni per l’adozione del provvedimento – Adozione del provvedimento per lavoro irregolare – Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza – Individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi – Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione – Inottemperanza al provvedimento di sospensione – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, cd. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro




Riscatto di laurea, al via la campagna di comunicazione Inps

 

È iniziata la campagna di comunicazione dell’Inps per il riscatto di laurea, strumento con il quale le persone possono intervenire sul loro futuro.

Con il claim “La vita è fatta di due cose: ciò che accade e ciò che facciamo accadere” l’Inps pone l’accento sul fatto che il nostro futuro non dipende solo dalle circostanze ma anche dalle nostre scelte.

Il riscatto del corso di laurea, infatti, è lo strumento che consente di trasformare gli anni di università in anni contributivi, e quindi integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche.

Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996), tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Condizione necessaria è aver conseguito il titolo di studio. I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli di iscrizione fuori corso o già coperti da contribuzione obbligatoria.

È un’opportunità anche per chi è inoccupato o non è iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza.

Oltre al riscatto di laurea ordinario, la normativa vigente prevede la possibilità del riscatto di laurea agevolato, con un risparmio fino al 70% in meno rispetto a quello ordinario, ma solo per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

Sul sito dell’Inps è disponibile un simulatore che consente di avere informazioni personalizzate. Una simulazione orientativa del costo del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell’onere. Non sono richieste credenziali, basta inserire in modo anonimo alcuni dati.

Si possono riscattare:

  • diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei);
  • diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale;
  • diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

L’eventuale domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • inps.it con il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti-ricongiunzioni” (con accesso tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure Carta Nazionale dei Servizi oppure carta d’identità elettronica 3.0);
  • Patronati e Intermediari dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 06164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico. (Così, comunicato stampa Inps del 9 novembre 2021)

Vedi anche il messaggio Inps 13 settembre 2021, n. 3080.




Riforma fiscale. Si parte dalla Camera

 

Coordinato dalle relazioni è stato presentato alla Camera dei Deputati il Ddl di delega al Governo per la riforma fiscale.

 

Link al testo del disegno di legge «Delega al Governo per la riforma fiscale» (A.C. 3343)

Link al testo della relazione illustrativa del disegno di legge «Delega al Governo per la riforma fiscale» (A.C. 3343)

Link al testo della relazione tecnica del disegno di legge «Delega al Governo per la riforma fiscale» (A.C. 3343)

 




Al via il Cfp start-up per le Partite IVA aperte nel 2018 e che hanno iniziato l’attività nel 2019

 

Al via il contributo fino a mille euro per le partite IVA aperte nel 2018 e che hanno iniziato l’attività nel 2019. Con un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono definite le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita IVA tra il gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019. Un mese per presentare la domanda: la finestra che si apre oggi, 9 novembre, si chiuderà infatti il 9 dicembre 2021. Il contributo spetta in particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30 per cento sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all’articolo 1 del D.L. Sostegni (n. 41/2021), tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro.

 

A chi spetta il contributo

 

Come previsto dall’articolo 1-ter del decreto Sostegni, introdotto in sede di conversione, il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, come per il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni; tuttavia occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

 

Come e quando trasmettere l’istanza

 

La domanda è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per l’invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, c’è tempo fino al 9 dicembre 2021. Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro, il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Inoltre, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 novembre 2021)




Contributo start-up fino a 1.000 euro alle partite IVA attivate nel 2018 con attività d’impresa iniziata nel 2019 escluse dal CFP COVID-19 Decreto Sostegni . Approvata l’istanza

 

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto un contributo a fondo perduto ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41/2021, gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR. I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo spetta in assenza del requisito previsto per il contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 41/2021, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, e purché sussistano gli altri requisiti previsti dal citato articolo 1. Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell’economia e finanze del 10 settembre 2021, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, sono ora definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1-ter.

 

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 9 novembre 2021 e non oltre il 9 dicembre 2021. Ma, erogazione del contributo a fondo perduto è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L’istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

L’Agenzia delle entrate determinerà il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza. Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il provvedimento, inoltre, chiarisce che il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma (articolo 1-ter, comma 3, del decreto in oggetto) e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», pubblicato il 9.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Cpf start-up. I criteri e le modalità di attuazione

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 settembre 2021, recante: «Contributo a fondo perduto per le start-up», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021

 




Esonero per assunzioni di donne lavoratrici. Le istruzioni operative limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021

 

La legge di bilancio 2021 ha stabilito che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 è riconosciuto un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L’Inps, con il messaggio 5 novembre 2021, n. 3809, informa che dall’11 novembre 2021 sarà possibile presentare domanda di autorizzazione all’INPS, utilizzando il modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto previdenziale, e fornisce ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio le istruzioni operative e contabili relative alla fruizione dell’esonero, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021.

Potranno fare domanda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo. Restano escluse le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario.

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del messaggio Inps n. 3809 del 5 novembre 2021, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni operative – Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Link al testo del messaggio INPS del 6 aprile 2021, n. 1421, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100% – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Link al testo della circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Prime indicazioni operative – Datori di lavoro che possono accedere al beneficio – Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo – Rapporti di lavoro incentivati – Assetto e misura dell’incentivo – L’incremento occupazionale netto – Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato – Coordinamento con altri incentivi – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)




Online la comunicazioni precompilate della liquidazione periodica IVA del terzo trimestre 2021

 

Da oggi sono disponibili sul Portale Fatture e corrispettivi le Comunicazioni precompilate della liquidazione periodica IVA del terzo trimestre 2021. Potranno visualizzare la Comunicazione tutti gli operatori IVA che hanno utilizzato e validato i registri IVA precompilati relativi al terzo trimestre 2021, messi a disposizione dall’Agenzia nelle scorse settimane. Grazie alla validazione, con o senza modifiche, infatti, l’Agenzia ha potuto elaborare la liquidazione IVA, in cui oltre ai dati provenienti dai registri stessi sono già caricati i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e quelli delle comunicazioni IVA della liquidazione periodica del trimestre precedente. Una volta visualizzata, la Comunicazione IVA potrà essere modificata, integrata ed inviata. Semplificazione anche per il pagamento: è possibile scegliere l’addebito diretto sul conto corrente oppure scaricare il modello F24 per effettuare il versamento in autonomia. Si apre così la fase due dell’operazione Precompilata IVA partita lo scorso 13 settembre con la messa a disposizione delle prime bozze dei registri IVA. Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, oltre a visualizzare la Comunicazione IVA precompilata per il trimestre di riferimento, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale IVA già predisposta dall’Agenzia.

 

Disponibili le Comunicazioni IVA periodiche

 

La comunicazione IVA è visualizzabile all’interno del portale Fatture corrispettivi nella sezione denominata “Liquidazioni periodiche IVA”. Gli operatori potranno modificare la bozza precompilata, integrarla ed inviarla. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento dell’IVA dovuta con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato per procedere al pagamento con le modalità ordinarie. II pagamento sarà ancora più semplice se la Comunicazione è inviata entro il termine di versamento dell’IVA dovuta (per il terzo trimestre entro il 16 novembre) e quindi prima del termine ordinario (per il terzo trimestre il 30 novembre): nella sezione dedicata ai pagamenti saranno infatti già preimpostati sia il codice del tributo sia l’importo da pagare, senza necessità di alcun calcolo.

 

Cosa c’è nella Comunicazione IVA precompilata

 

La bozza della Comunicazione IVA è elaborata utilizzando, oltre ai dati contenuti nei registri IVA precompilati e validati dagli operatori, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e quelli delle comunicazioni IVA della liquidazione periodica del trimestre precedente.

(Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2021)

 

 

REGISTRI IVA, LIPE E DICHIARAZIONE IVA

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Approvato il provvedimento con regole e destinatari. Dal 13 settembre disponibili le prime bozze dei registri

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA»

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2021

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Commenti

 

Il nuovo credito d’imposta “Super-ACE”: quadro normativo e aspetti applicativi  di Marco Orlandi

 

L’esegesi della sentenza: giudicati impliciti/assorbiti e/o omesse pronunce: esemplificazione pratica  di Alvise Bullo e Elena De Campo

Con Fac-simile di difesa in seconde cure (appello incidentale con controdeduzioni dell’appellato) in ipotesi di vittoria in prime cure di parte privata e di potenziale assorbimento/decisioni implicite

 

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Operazioni occultate soggette all’IVA – Determinazione della base imponibile

 

Gli importi non fatturati e non dichiarati sono considerati IVA inclusa se i soggetti passivi non possono “trasferire” e detrarre successivamente l’IVA, nonostante l’evasione

Corte di Giustizia CE – Sezione III – Sentenza del 1° luglio 2021, Causa C-521/19: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ispezione fiscale – Prestazioni di servizi a titolo di un’attività di agente artistico – Operazioni soggette all’IVA – Operazioni occultate non dichiarate all’Amministrazione tributaria e che non hanno dato luogo all’emissione di una fattura – Evasione – Ricostruzione della base imponibile per l’imposta sul reddito – Principio di neutralità dell’IVA – Inclusione dell’IVA nella base imponibile ricostruita – Determinazione della base imponibile di un’operazione tra soggetti passivi, ai sensi degli articoli 73 e 78 della Direttiva IVA – Operazioni in linea di principio soggette all’IVA, non dichiarate e non fatturate – Applicazione a posteriori dell’IVA in sede di accertamento – Gli importi non fatturati devono essere considerati IVA inclusa – Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso committente/acquirente – Conseguenze»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

ACE (Aiuto per la crescita economica) – Calcolo della variazione del capitale proprio nell’ipotesi di conferimento

 

L’utile accantonato a riserva straordinaria derivante dalla plusvalenza emersa per effetto del conferimento di partecipazioni non rileva ai fini ACE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 732 del 19 ottobre 2021: «ACE (Aiuto per la crescita economica) – Soggetti IRES – Società di persone, imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per natura o su opzione -Irrilevanza delle plusvalenze da conferimento di partecipazioni ai fini ACE – Equiparazione in via analogica alle plusvalenze derivanti da conferimenti di aziende – Affermazione – Caso di specie – Società che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali – Soggetti IAS/IFRSA adopter – Conferimento a una controllata di alcune partecipazioni detenute in società estere – Conferimento effettuato sulla base del valore di mercato delle partecipazioni determinato da apposite perizie di stima – Emersione di plusvalenza assoggettata al regime Pex (articolo 87 del TUIR) in capo al conferente – Utile dell’esercizio influenzato dalla plusvalenza da conferimento accantonato a riserva straordinaria (riserva disponibile) – Esclusione della rilevanze alla base ACE – Art. 5, commi 2 e 8, del D.M. 03/08/2017 (c.d. Nuovo Decreto ACE) – Art. 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 19, del D.L. 24/06/2014, n. 91, conv., con mod., dalla L. 11/08/2014, n. 116»

 

 

Legislazione

 

Il Decreto Legge “Fisco e Lavoro
D.L. 21/10/2021, n. 146

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», coordinato con le norme richiamate o modificate

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

 

Ets (Enti del Terzo Settore) – Avvio del Runts

 

Calendarizzato l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Parte dal 23 novembre 2021

Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, n. 561

 

Dichiarazioni d’intento – Invalidazione e blocco della trasmissione

 

Lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.  Approvate le modalità di invalidazione e di inibizione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021: «Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, per l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento»

 

 

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Professione commercialista e status di socio di società di capitali. Solo la gestione (anche di fatto) per “interesse proprio” determina una situazione di incompatibilità

 

Lo status di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell’impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell’intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell’attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio). Questo è quanto ribadisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto ordini PO 202/2021 del 18 ottobre 2021 (di seguito riportato). Nel risposta Cndcec evidenzia, peraltro che “laddove si accerti che il socio con interesse economico prevalente, di fatto, gestisca con tutti o ampi poteri la società, ciò determinerà una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione”.

 

Il testo integrale della risposta “Pronto ordini PO 202/2021 del 18 ottobre 2021”, con oggetto: Incompatibilità – Socio-lavoratore di start-up.

 

Con il quesito formulato il 21 settembre l’Ordine chiede di sapere se incorra in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione l’iscritta nella sez. A dell’Albo che assuma la qualità di socio lavoratore di una start-up innovativa avente ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (più specificamente: in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un’innovativa piattaforma di commercio elettronico locale, incentrata sulla valorizzazione delle attività locali, compresi specialisti e professionisti).

Si osserva preliminarmente che la start-up innovativa è una società di capitali (costituita anche in forma di società cooperativa) che svolge in via esclusiva o prevalente l’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (1). La legge richiede alcuni requisiti ai fini della iscrizione delle start up in apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Riguardo poi al “socio lavoratore” si evidenzia che è tale il socio che, a prescindere dalla sua qualifica sociale, svolge un’attività lavorativa a favore della società in virtù di un distinto contratto di lavoro avente le caratteristiche tipiche del rapporto subordinato (2). Sulla effettiva ammissibilità di tale figura si è sviluppato ampio dibattito nella dottrina e in giurisprudenza in considerazione del fatto che la cumulabilità in capo alla medesima persona della qualità di socio e della posizione di lavoratore dipendente deve realizzarsi in modo tale da consentire di ravvisare, in concreto, il vincolo di subordinazione. In tal senso si è affermato che ciò appare da escludersi nel caso in cui il socio lavoratore sia il socio di maggioranza (3), ovvero laddove questi sia anche presidente del consiglio di amministrazione ovvero amministratore unico (4) nel medesimo ente, dovendosi escludere in tali casi la possibilità di un effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri (che costituisce il requisito tipico della subordinazione).

Ciò premesso, l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio dell’attività d’impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui) (5). Poiché per “esercizio di attività di impresa in conto proprio” deve intendersi il concreto svolgimento dell’attività d’impresa per un proprio interesse economico, nelle Note interpretative dell’incompatibilità (6) è stato chiarito che, laddove questa sia svolta per il tramite di una società di capitali, l’incompatibilità ricorrerà solo qualora l’iscritto-socio della società abbia un interesse economico prevalente (7) nella suddetta società e rivesta, nella stessa, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri (ad es.: amministratore unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione) (8).

Come può osservarsi, dunque, lo status di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell’impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell’intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell’attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio). Le note hanno, in tal senso, precisato che lo status di socio di società di capitali è compatibile con l’esercizio dell’attività professionale in ogni caso in cui l’amministrazione sia affidata, in fatto oltre che in diritto, a soggetti terzi rispetto all’iscritto. Ne deriva che, come chiarito dalle Note stesse, “qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze sulla base dei criteri esposti al Caso n. 11” (9). In altri termini, laddove si accerti che il socio con interesse economico prevalente, di fatto, gestisca con tutti o ampi poteri la società, ciò determinerà una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione.

Con riguardo al quesito posto, richiamando quanto indicato in riferimento alle caratteristiche del socio lavoratore e in particolare alle condizioni che permettono di realizzare concretamente il vincolo di subordinazione, sembrerebbe potersi escludere la possibilità che il socio-lavoratore di una società possa detenere un interesse economico prevalente ovvero assumere, nella stessa, l’incarico di amministratore con tutti o ampi poteri. Tuttavia, dovendo verificare il caso concreto, l’Ordine, al fine di escludere l’incompatibilità, dovrà accertare che l’iscritto, socio-lavoratore della start up, non detenga nella suddetta società un interesse economico prevalente e non ne sia, in fatto oltre che in diritto, anche l’amministratore con tutti o ampi poteri.


(1) – Le start up innovative sono state introdotte nell’ordinamento dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. D.L. ‘Start up’ o ‘Crescita’).

(2) – Sull’ammissibilità, in termini generali, di questa figura la dottrina e la giurisprudenza sono da tempo orientate in senso positivo.

È appena il caso di ricordare che i soci lavoratori non sono ‘soci d’opera’ in quanto la loro attività a favore della società viene svolta non in esecuzione del rapporto societario, e quindi di socio, ma a seguito della stipula di rapporto di lavoro subordinato.

(3) – Vd. Trib. Genova, sent. n. 299/2014.

(4)  – Vd. Cass., n. 6819 del 24 maggio 2000.

(5)  – Vd. art. 4, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 139/2005:

«1. L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale:

c) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti».

(6) – Vd. “Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139”, par. 3, pag. 11 e ss (vd. Informativa CNDCEC n. 26/2012) (link esterno al sito: www.commercialisti.it).

(7) – Vd. Note cit.,par. 3.1, Caso n. 11, pag. 16 e ss.

In particolare, l’interesse economico prevalente ricorre qualora:
 – l’iscritto eserciti una influenza rilevante o notevole, oppure il controllo sulla società, secondo quanto previsto dall’art. 2359 cod. civ. e altresì
 – qualora l’investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio personale dell’iscritto.

(8) – Come evidenziato nelle citate Note interpretative (link esterno al sito: www.commercialisti.it), gli ampi poteri gestionali sono ravvisabili certamente in capo all’amministratore unico, all’amministratore delegato, al Presidente del consiglio di amministrazione nonché al liquidatore.

(9) – Vd. nota precedente.




Bonus “prima casa under 36”. Il codice per compensare l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E del 27 ottobre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del D.L. n. 73/2021, cd. Decreto legge “Sostegni-bis” – (in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1766) di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

 

Le agevolazioni previste dall’articolo 64 del Decreto Sostegni-bis trovano applicazione, ai sensi del comma 6, a favore di soggetti che:

1. «non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato»;

2. «hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui».

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62 del 27 ottobre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”) – Ristoro pari all’IVA pagata – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del D.L. 25 maggio 2021, n.73 – Art. 64, commi da 6 a 10, del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 26/04/1986, n. 131

 

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, c.d. Decreto Sostegni-bis in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1766, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo 64, nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, relativamente alle quali, con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, sono stati anche forniti alcuni chiarimenti applicativi.

Il comma 7 del citato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021 dispone, in particolare, che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, di cui al comma 6 dello stesso articolo 64, agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, è attribuito un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

Lo stesso comma 7 prevede, inoltre, che il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi del comma 9 del richiamato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021, il credito d’imposta in parola è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore in vigore del medesimo decreto-legge, e il 30 giugno 2022.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, è istituito il seguente codice tributo:

 

  • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, nel formato “AAAA”.

 

Per saperne di più:

Agevolazioni prima casa under 36. Requisiti e vantaggi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 14 ottobre 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36” – Art. 64, commi da 6 a 10, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»




Tax credit musica. In Gazzetta le disposizioni di attuative

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 2 novembre 2021 il decreto del Ministero della cultura del 13 agosto 2021. Il decreto approva le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all’importo massimo di 800.000 euro nei tre anni, destinato alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura.

In particolare, in relazione ai costi sostenuti dall’anno 2021, individua:

  • le tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;
  • le procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo;
  • le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo;
  • le modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

A tal fine si ricorda che l’effettività del sostenimento delle spese dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell’opera digitale, dovranno presentare al Ministero della cultura apposita istanza per il riconoscimento del credito d’imposta, secondo modalità telematiche definite con provvedimento del direttore generale cinema e audiovisivo. La data di distribuzione, commercializzazione o di prima pubblicazione è riferita all’opera nella sua interezza artistica.

 

Link al testo del decreto del Ministero della cultura del 13 agosto 2021, recante: «Disposizioni applicative del credito d’imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 2 novembre 2021




Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Scelta possibile fino al 31 dicembre 2021

 

Ancora due mesi per scegliere il servizio di consultazione delle e-fatture. Gli operatori IVA e i consumatori finali, infatti, potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche, continuando così a poter consultare le fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019, fino al 31 dicembre 2021. Lo prevede un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, firmato oggi.

 

Più tempo per aderire senza limitazioni

 

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche ed è quindi terminato il periodo “transitorio” durante il quale gli operatori economici e i loro intermediari delegati hanno potuto consultare, anche in assenza di adesione allo specifico servizio, la totalità delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019 (data di avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica).

Il provvedimento di oggi, per andare incontro alle richieste di operatori economici, associazioni di categoria e ordini professionali, che hanno segnalato le criticità legate all’impossibilità di accedere alle fatture “pregresse”, porta dal 30 settembre al 31 dicembre 2021 la deadline per operare la scelta e prevede la possibilità, per chi ha effettuato o effettuerà l’adesione entro il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di interscambio a partire dal 1° gennaio 2019, e non solo a quelle trasmesse dal giorno successivo all’adesione. Gli operatori IVA possono comunicare l’adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato.

 

Conservazione e consultazione: servizi distinti

 

L’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, a cui si può accedere previa, specifica, adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione: per evitare di incorrere nelle criticità che sono state rappresentate è fondamentale effettuare l’adesione al servizio di consultazione entro il 31 dicembre 2021.

 

Il periodo di consultazione

 

Si ricorda, infine, che quest’ultimo servizio prevede che le fatture elettroniche siano consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 novembre 2021)

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 novembre 2021, prot. n. 298662/2021, recante: «Riapertura dei termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici», pubblicato il 03.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni. I codici tributo per l’utilizzo in compensazione e modalità di restituzione spontanea

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto previsto all’articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, o decreto “Sostegni-bis”.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 63 del 3 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

 

L’articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiori a dieci milioni di euro e fino a quindici milioni, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso comma 30-bis.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento dei contributi di cui trattasi. In proposito, il punto 4.4 del citato provvedimento prevede che i contributi stessi “su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. I predetti crediti di imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.”.

 

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  •  “6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”;
  • “6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”;
  • “6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

 

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

 

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In merito alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, il punto 6.1 del richiamato provvedimento del 13 ottobre 2021 ha stabilito che:

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;

  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472;

  • i versamenti in parola sono effettuati mediante compilazione del modello F24 ELIDE secondo le indicazioni e gli specifici codici tributo, riepilogati nella seguente tabella, previsti dalle risoluzioni n. 24 del 12 aprile 2021 e n. 48 del 19 luglio 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021, prot. n. 268440/2021, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 14.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Pubblicata in extremis la circolare esplicativa

 

L’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis, riconosce in favore di determinati soggetti un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta in parola spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Tuttavia, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Ora, in vista della scadenza del 4 novembre 2021 per l’invio della comunicazione delle spese per usufruire del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 13 E del 2 novembre 2021 rende noti i chiarimenti per la richiesta e fruizione del bonus.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 2 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Art. 32 del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021»