Bonus Collaboratori Sportivi: erogazione automatica aprile e maggio. Da Sport e Salute S.p.A le istruzioni e le risposte alle domande più frequenti (Faq)

 

 

Come previsto dall’art. 44, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “decreto sostegni-bis”, Sport e Salute S.p.A. (Link al sito web: https://www.sportesalute.eu/) procederà, anche per i mesi di aprile e maggio 2021, ad erogare, in via automatica, l’indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità per i mesi precedenti. Hanno diritto all’erogazione automatica i collaboratori che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui dall’art. 44, sopra richiamato.

  • Nelle prossime ore, pertanto, ai collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021, verrà inviata la mail contenente il link per confermare, o meno, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 44 del c.d. “Decreto sostegni-bis”, ai fini dell’erogazione dell’indennità prevista per i mesi di aprile e maggio 2021.
  • Pertanto, l’utente dovrà confermare la permanenza dei presupposti, anche per il periodo di aprile e maggio 2021, che deve essere considerato unitariamente, compilando l’apposita dichiarazione che si aprirà cliccando sul link fornito nella mail che gli verrà inviata da Sport e Salute S.p.A. Gli aventi diritto avranno inoltre la possibilità di accedere in piattaforma con le modalità descritte in calce.
  • La dichiarazione dovrà, quindi, essere resa attraverso un “flag” nella maschera che comparirà cliccando sul link ricevuto oppure accedendo alla piattaforma informatica. Tutti coloro che non renderanno la dichiarazione richiesta entro il termine del 4 giugno 2021 non riceveranno l’erogazione automatica.
  • Come disposto dalla legge, l’ammontare dell’indennità è determinato come segue:
    • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
    • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 1.600;
    • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 800.
  • Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari all’Agenzia delle Entrate in merito ai compensi sportivi percepiti nell’anno 2019.
  • Si precisa che Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l’assegnazione dell’indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità per indebita percezione di contributi pubblici (ex art. 316-ter. c.p.). All’esito, i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre o dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021 e che renderanno la dichiarazione di conferma, riceveranno il pagamento dell’indennità per i mesi di aprile e maggio 2021 automaticamente, senza dover presentare altra domanda.

(Cosi, comunicato pubblicato nel sito: www.sportesalute.eu)

Consulta qui le FAQ
(Link al sito web: https://www.sportesalute.eu/faq-erogazione-automatica-aprile-e-maggio.html)




D.L. Sostegni-bis. Agenzia-Riscossione aggiorna le faq su cartelle e pagamenti

 

Sono disponibili sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021).

Il provvedimento proroga fino al 30 giugno 2021 il termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Il decreto sancisce, inoltre, lo scioglimento di Riscossione Sicilia SpA e il riassetto delle attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana dove, a partire dal 1° ottobre 2021, sarà operativa Agenzia delle entrate-Riscossione. Si tratta di un nuovo capitolo della riforma organizzativa del settore che consentirà all’ente pubblico di riscossione creato nel 2017 di estendere la propria operatività sull’intero territorio nazionale.

Tutte le informazioni sulle novità normative introdotte negli ultimi mesi sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sull’app Equiclick, oppure rivolgendosi al Contact Center al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni-bis i in materia di riscossione.

 

Pagamenti entro il 2 agosto

 

Il decreto n. 73/2021 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 luglio 2021. Trattandosi di un sabato, il termine ultimo slitta a lunedì 2 agosto.

 

Stop notifiche degli atti fino al 30 giugno

 

Il decreto “Sostegni-bis proroga fino al 30 giugno 2021 (in precedenza era 30 aprile 2021) il periodo di sospensione anche per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.

 

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione

 

Restano sospesi fino al 30 giugno 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 giugno 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le Amministrazioni pubbliche dunque possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

 

Dal 1° ottobre Agenzia Riscossione subentra a riscossione Sicilia

 

Il decreto “Sostegni-bis dispone, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento della società Riscossione Sicilia Spa e affida, a partire dal 1° ottobre 2021, l’esercizio delle funzioni dell’attività di riscossione nella Regione siciliana all’Agenzia delle Entrate che lo svolge tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Quest’ultima subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia Spa e acquisisce alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità il personale in servizio. (Così, comunicato Agenzia delle entrate-Riscossione del 28 maggio 2021)

 

Consulta le Faq e il Vademecum




Rimborso spese per Pc e tablet per lezioni tramite DaD per figli dei dipendenti. Fuori dall’Irpef

Il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile. Fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD. È la risposta fornita dalle Entrate, con la risoluzione n. 37/E, al quesito posto da una società che, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per l’acquisto di pc, laptop o tablet da utilizzare per la frequenza della didattica a distanza da parte dei propri familiari.

 

Niente imposte sui rimborsi per l’acquisto di pc per la Dad

 

Le somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione, spiegano le Entrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione e istruzione (art. 51, comma 2, lettera f e f-bis Tuir) fruibili dai familiari del dipendente. Sui rimborsi corrisposti, così come sui voucher riconosciuti per l’acquisto di questi dispositivi, che sono fondamentali per la didattica a distanza, la società non dovrà, quindi, operare la ritenuta d’acconto Irpef. Ciò a condizione che il dipendente fornisca idonea documentazione, rilasciata dalla scuola o dall’università, che attesta lo svolgimento delle lezioni tramite DaD. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 maggio 2021)




Chiarimenti per il rimborso di spese per la frequenza della DaD e compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” per piccoli imprenditori agricoli in regime speciale di esonero

 

Pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate:

Compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi da parte degli “agricoltori sotto-soglia”

  • la risoluzione n. 36 del 27 maggio 2021, che fornisce chiarimenti sulla compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R.633/1972 (c.d. “agricoltori sotto-soglia”);

Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. DaD

  • la risoluzione n. 37 del 27 maggio 2021 sul trattamento fiscale, nell’ambito del reddito di lavoro dipendente, di rimborsi spese per l’acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. “DaD” (articolo 51 comma 2, lett. f) ed f-bis), del Tuir).



Decreto sostegni-bis. Il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive è prorogato per il 2021

Il decreto legge 73/2021 (Decreto sostegni-bis), all’articolo 10, commi 1 e 2, ha esteso al 2021 le disposizioni di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni sostenuti, anche per tutto l’anno 2021.

Ciò significa che, secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport, sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese sostenute nell’anno 2021. La documentazione necessaria da conservare e produrre al momento della domanda sarà la stessa prevista per l’annualità 2020.

Nel frattempo, continua l’istruttoria sulle domande presentate per l’anno 2020: sono pervenute al Dipartimento oltre 2.400 istanze. L’elenco delle domande ammesse e dei crediti concessi verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento una volta terminata la fase istruttoria. Si rammenta che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 Dicembre 2020, il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all’annualità 2020 era il primo aprile 2021; non verranno prese in considerazione le domande oltre tale termine.

 

Le altre misure per lo sport 

 

Nello stesso Decreto Sostegni-bis sono state, inoltre, incrementate le dotazioni dei fondi a garanzia dei prestiti a tasso agevolato erogati dall’Istituto per il Credito sportivo: rispettivamente, il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene incrementato di 30 milioni, mentre il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 viene incrementato di una somma pari a 13 milioni.

Vengono stanziati ulteriori 220 milioni per le indennità dei mesi di aprile e maggio dei collaboratori sportivi.

Viene integralmente confermato il sistema a scaglioni previsto dal decreto sostegni, senza alcuna riduzione delle somme previste. La società sport e salute procederà all’erogazione dei contributi.

Viene risolta la casistica relativa alle “incongruenze INPS”, ossia i circa 11.500 collaboratori sportivi che, a causa di quanto previsto nelle disposizioni normative precedenti, percependo contributi parziali o limitati nel tempo da parte dell’INPS, non hanno potuto percepire il bonus collaboratori sportivi.

 

Fonte: Dipartimento dello sport – http://www.sport.governo.it/

 




Decreto Sostegni-bis. I principali interventi nel settore lavoro.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».

Il provvedimento contiene numerose disposizioni in favore di imprese, lavoratori e famiglie finalizzate alla ripartenza del Paese.

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Sostegni-bis

Decreto Sostegni-bis. Le novità in tema di riscossione

 

Di seguito, i principali interventi nel settore lavoro.

 

Trattamenti di integrazione salariale:

  • i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19 di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 1);
  • i datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 3). A tali datori di lavoro è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per tali datori di lavoro, sempre nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, è vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con sospensione anche delle le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966. Dette sospensioni e preclusioni non trovano applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 codice civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni  sindacali comparativamente più rappresentative a livello  nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (art. 40, commi 3, 4, 5);
  • il contratto di espansione (art. 41, comma 1 bis, D.Lgs. n. 148/2015) è esteso anche alle aziende con 100 unità lavorative in organico (art. 39);
  • proroga della CIGS di 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità (art. 45, comma 1);
  • incremento di 125 milioni di euro per il 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45, comma 2).

 

Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio:

  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL (art. 43, comma 1);
  • ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti previsti dall’art. 8, commi 9, 10 e 11, del Decreto Sostegni (art. 43, comma 2).

 

Differimento dei versamenti contributivi per artigiani ed esercenti attività commerciali:

  • il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, potrà essere eseguito entro il 20 agosto 2021 senza maggiorazione (art. 47).

 

Esonero contributivo in favore delle filiere agricole:

  • alle aziende appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 (art. 70, comma 1);
  • medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021 (art. 70, comma 2).

 

Contratto di rioccupazione:

  • dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 (art. 41, comma 1);
  • condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo;
  • ai datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico – che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 41, comma 5);
  • detto esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (art. 41, comma 6).

 

Indennità e contributi a fondo perduto per i lavoratori di determinati settori e i professionisti:

  • proroga dell’indennità una tantum e onnicomprensiva, pari a 1.600 euro, per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo (art. 42);
  • indennità per i collaboratori sportivi erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., determinata secondo i criteri e le modalità individuati dal Decreto Sostegni bis (art. 44);
  • reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità mediante la corresponsione di un’indennità (art. 37);
  • ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti con partita IVA e per professionisti (art. 1);
  • estesa al 2021 l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri, come disciplinati dall’art. 103 bis del D.L. n. 34/2020 (art. 49);
  • indennità una tantum di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro (art. 69, comma 1);
  • indennità una tantum di 950 euro per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 69, comma 6).

 

NASpI:

  • fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l’applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;
  • parimenti, per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015;
  • dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).

 

Reddito di Emergenza (REM):

  • oltre a quanto già previsto dal Decreto Sostegni (art. 12), sono riconosciute, su domanda, ulteriori 4 quote di Reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021;
  • la domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 (art. 36).

 

Si segnalano, inoltre:

  • istituzione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 (art. 2);
  • misure varie a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte, nonché bonus per le attività alberghiere (art. 7);
  • ulteriori crediti d’imposta per il settore tessile e della moda (art.8), nonché per il settore sportivo (art. 10);
  • introduzione di disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo (art. 66);
  • crediti d’imposta per la filiera della stampa e investimenti pubblicitari (art. 67);
  • misure diversificate a sostegno del settore dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e di quello agrituristico (art. 68)
  • incremento di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 715) per sostenere il settore aeroportuale (art. 73).

 

Infine, il Decreto introduce anche misure per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l’impiego e degli istituti di Patronato, nonché interventi urgenti per potenziare la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Sostegni-bis”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) con il Ministro della salute (Speranza) e con il Ministro della cultura (Franceschini) trasmesso alla Camera dei deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» – (Atto Camera n. 3132).

 

La ratio del D.L. “Sostegni-bis

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». – A.C. n. 3132

 

La relazione tecnica del D.L. “Sostegni-bis

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». – A.C. n. 3132

 

Il testo del D.L. “Sostegni-bis

Link al testo del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021.




Regime speciale IVA editoria. Anche per il 2021 forfettizzazione resa al 95%

Per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (cfr.: articolo 67, comma 7, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»).

La disposizione, consente una maggiore diminuzione della base imponibile (95 per cento della resa, invece di 80 per cento) in relazione al numero delle copie – consegnate o spedite – di giornali quotidiani e di periodici, analogamente a quanto previsto per l’anno 2020 dall’articolo 187, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. La diminuzione non si applica alle pubblicazioni pornografiche e alle pubblicazioni cedute unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Si ricorda che regime speciale IVA per il settore editoriale – come evidenziato costantemente nella prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 328 del 1997; circolare n. 23/E del 2014 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2014, pag. 1487) – è caratterizzato da un sistema monofase di corresponsione dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo (l’editore). L’IVA è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali. Nel caso di utilizzo per il metodo di determinazione dell’imposta con la forfettizzazione della resa, non si tiene conto della effettività delle cessioni, ma delle copie consegnate o spedite. Secondo il regime della forfettizzazione, l’IVA – che sconta l’aliquota del 4% – si calcola in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale (ora all’95% per i giornali quotidiani e periodici) a titolo di resa. L’imposta è dovuta dall’editore in base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale. In assenza del prezzo di vendita, non si applica il regime speciale.




In Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni bis. Le novità in tema di riscossione

Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». Il decreto ha fissato al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione.

 

Il dettaglio dei nuovi termini:

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal D.L. 73/2021 coincide con il sabato).

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

  

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Fonte: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it

 

Link al testo del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».




Decreto Sostegni “convertito” : le principali novità inserite dalla legge di conversione nel settore lavoro

 

È stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19“.

In sede di conversione in legge del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), sono state apportate talune modifiche anche nel settore lavoro.

Di seguito, le principali novità:

contributo a fondo perduto per le startup, riconoscimento per il 2021 di un contributo nella misura di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (art. 1-ter);

i trattamenti di CIGO, ASO e CIGD di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 8 del Decreto Sostegni possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021 (art. 8, comma 2-bis);

– per il settore marittimo, con riferimento ai porti che abbiano sofferto una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e esistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese che operano in tali porti si prevede un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro come disciplinata dall’art. 3, comma 2, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (art. 9-bis);

istituzione di un Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell’assegno di mantenimento tramite erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili (art. 12-bis);

– il contributo a sostegno delle madri disoccupate con figli disabili disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) è accordato ad uno dei genitori disoccupati (art. 13-bis);

incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche di 50 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 14-bis);

indennità connessa all’emergenza da COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, le cui modalità di erogazione saranno stabilite con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 18-bis).

 

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it

 




Credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale. Pronto il software per la compilazione dell’istanza per l’attribuzione

 

Rilasciato il software  (versione 2.0.0) che consente la compilazione dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società di “medie dimensioni” che aumentano il capitale.

Il software CreditoRafforzamentoPatrimoniale consente la compilazione:

  • dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori (da inviare dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021);
  • dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale (da inviare dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021).

Si tratta di forme di aiuto a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro in società di medie dimensioni (ricavi derivanti da gestione caratteristica compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro) e in favore delle società stesse.

Per entrambe le istanze è prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta per le società che aumentano il capitale

 

Per le società conferitarie, il comma 8 dell’articolo 26  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Questa tipologia di credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021

La specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.

Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale. I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

 

Link alla Versione software: 2.0.0. del 25/05/2021

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 marzo 2021, prot.n. 67800, recante: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 11 marzo 2021

Le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»




Modello 730/2021 “modificati” con esito a rimborso. Definiti gli elementi di incoerenza per indirizzare i controlli preventivi

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 maggio 2021, prot. n. 2021/125708, approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. In tal caso, il Fisco punta il suo “vigile sguardo” nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. È altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Come ricorda la parte motiva del nuovo provvedimento, l’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”. Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 maggio 2021, prot. n. 2021/125708, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2020, prot. n. 2020/225347, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 giugno 2019 prot. n. 207079/2019, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017 con cui sono stati definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, da utilizzare per l’effettuazione dei controlli preventivi di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175




Le misure per lo sport previste dal “Decreto Sostegni” convertito in legge

È entrata in vigore il 22 maggio 2021, la legge 21 maggio 2021, n. 69 che converte il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “Decreto Sostegni 1”)

Si evidenziano di seguito le novità introdotte per il mondo dello sport in sede di conversione, rispetto alle misure già previste nell’originario decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

 

Art. 2  – Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici

 

Per sostenere le realtà che sono state interessate dalla mancata apertura della stagione sciistica 2020/2021, viene istituito un fondo da 700 milioni per l’anno 2021 presso il Ministero del Turismo.

Di queste risorse, 40 milioni di euro sono destinati ai maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali risultano operanti; questo importo verrà distribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’erogazione agli interessati, secondo criteri e modalità di assegnazione dei contributi che verranno definiti dalle stesse con proprio provvedimento.

 

Art. 14 bis  – Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

 

Viene rifinanziato il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione di risorse pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché’ le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

 

Art. 30, comma 6-bis – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga  

 

Si prevede che gli enti locali possono avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, per l’adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico.

Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l’anno 2021.

 

Art. 34 – Misure a tutela delle persone con disabilità  

 

Al fine di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, viene istituito un Fondo denominato «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 per finanziare interventi e progetti per la promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive e per l’inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità. 

I criteri e le modalità di utilizzo del Fondo vengono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali.

Su tali decreti in materia di inclusione sportiva è acquisito il concerto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

 

Art. 36 ter – Misure per le attività sportive

 

La legge di conversione, infine, reintroduce la possibilità che i soggetti che offrono servizi sportivi riconoscano agli acquirenti dei loro servizi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell’emergenza nazionale, ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.

 

Fonte: Dipartimento per lo sport – http://www.sport.governo.it/

 




Decreto Sostegni “convertito” pubblicato in Gazzetta: le principali novità inserite dalla legge di conversione

Dopo i decreti-legge cosiddetti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto, e Ristori, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L, il Decreto cd. “Sostegni”. Il predetto decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 è composto da 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all’economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri ambiti. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Di seguito, si illustrano, in sintesi, le novità introdotte dalla legge di conversione del 21 maggio 2021, n. 69 in materia di sostegno alle imprese e all’economia.

 

Proroga del versamento dell’IRAP non versata e sospesa per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “Decreto Rilancio

 

L’articolo 01, proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni estesa al 2021, ma senza effetti fiscali

 

L’articolo 1-bis estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali. In sostanza, la rivalutazione viene consentita la prima volta nel bilancio o nel rendiconto (dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con l’applicazione di imposte sostitutive) senza “agevolazioni fiscali” nel solo bilancio relativo all’ulteriore esercizio. In tale ultimo caso non si potrà, pertanto, beneficiare degli effetti fiscali (ad es.: deducibilità dei maggiori ammortamenti).

 

Contributo a fondo perduto fino a 1.000 euro alle partite IVA attivate nel 2018 con attività d’impresa iniziata nel 2019 escluse dal CFP COVID-19 Decreto Sostegni

 

L’articolo 1-ter riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame.

 

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale

 

L’articolo 5-bis reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

 

Esonero tariffa speciale del Canone RAI per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico

 

L’articolo 6, commi 5-6, esonera per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI. Il comma 5 esonera, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (canone di abbonamento RAI) di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), convertito dalla legge n. 880 del 1938. Il comma 6, riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100% dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legge in esame.

 

Superbonus del 110%. L’Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rileva nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio

 

L’articolo 6-bis inserisce l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus. In particolare, la disposizione stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Confermato per 2021 l’innalzamento del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore

 

L’articolo 6-quinquies reca l’estensione al periodo di imposta 2021 della previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

 

Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del CFP COVID-19 Decreto Sostegni

 

L’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall’articolo 1, commi 1-4 del decreto in esame, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. L’articolo in esame precisa che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

 

Detassazione dei canoni non percepiti estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020

 

L’articolo 6-septies, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

 

Proroga dei versamenti del PREU e del relativo canone sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot

 

L’articolo 6-octies, prevede che il versamento del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

  • la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;
  • la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
  • la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.

La disposizione in esame si riferisce agli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot.

 

Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

 

L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento, per euro 50 mln per l’anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. In particolare, l’articolo 14-bis dispone che l’importo di euro 50 mln, che costituisce limite massimo di spesa, è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva. Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese devono essere definiti con D.P.C.M., su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di impedimento dovuto al Covid-19

 

L’articolo 22-bis prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19. In particolare, nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione, il comma 1 prevede che – a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione – la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:

–       non comporta decadenza;

–       non costituisce inadempimento;

–       non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Il comma 2 prevede la sospensione dei termini per adempiere, dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. L’impedimento, relativo a “motivi connessi all’infezione da Covid”, consiste:

–       nel ricovero in ospedale;

–       nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

–       nella quarantena con sorveglianza attiva.

 

Credito di imposta per le spese 2020 per attività teatrali e spettacoli dal vivo

 

L’articolo 36-bis introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali. Si stabilisce che al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono tali attività e che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario. Tale credito di imposta spetta per le spese sostenute, nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

 

Accordo di ristrutturazione in caso di eventi economici sopravvenuti all’omologazione che determinino la necessità di modifiche sostanziali. Modificato l’art. 182-bis della legge fallimentare

 

L’articolo 37-ter modifica l’articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione. La disposizione nell’aggiungere un ulteriore comma all’articolo 182-bis della legge fallimentare prevede che qualora dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o Pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.

 

Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva

 

L’articolo 40-ter, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l’articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 de 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Con le disposizioni in esame la citata disciplina, con alcune differenze e alcune semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.

 

Disposizioni in materia di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili

 

L’articolo 40-quater, proroga la sospensione (già prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Tale proroga ha effetto solo per:

  • i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità);
  • i provvedimenti contenenti l’ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

 

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, conv. con mod., dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.». In Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L.




Prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni. Approvato in via definitiva il D.Lgs. di recepimento degli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2017/2455

 

Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

La normativa europea in materia fa parte del cosiddetto pacchetto “e-commerce, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.

Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro.

Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione.

Al fine di assicurare l’effettiva riscossione dell’IVA sul commercio elettronico e di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

Parere su atti del Governo n. 248 – Senato della Repubblica

Parere su atti del Governo n. 248 – Camera dei Deputati




Decreto Sostegni bis. Le misure per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 20 maggio 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

 

Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». 

 

Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:

  1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
  2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
  3. tutela della salute;
  4. lavoro e politiche sociali;
  5. sostegno agli enti territoriali;
  6. giovani, scuola e ricerca;
  7. misure di carattere settoriale.

 

1) Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi

 

Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro.

La misura si articola su tre componenti:

  • la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
  • una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese sono previste ulteriori misure:

  • credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,8 miliardi di euro;
  • esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, con uno stanziamento di 600 milioni di euro;
  • il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene prorogato fino a luglio 2021;
  • viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese;
  • viene integrato con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale;
  • viene potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici;
  • viene istituito un ‘Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse’ con una dotazione di 100 milioni di euro;
  • viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione;
  • viene rinviata a gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta ‘plastic tax’.

 

2) Accesso al credito e liquidità delle imprese

 

L’obiettivo di queste misure, che prevedono uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi, è quello di garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.

 In particolare:

  • viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace;
  • nell’ambito del Fondo Pmi, si introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
  • al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, si prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021;
  • è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento;
  • viene introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative;
  • con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

 

3) Tutela della salute

 

Il decreto stanzia 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla pandemia. Sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie e per l’erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali complicanze dalla malattia del COVID-19.

 

4) Lavoro e politiche sociali

 

Sono stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l’introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica.

In particolare, il decreto prevede:

  • quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
  • una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto “sostegni”;
  • il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità prevista con la Naspi;
  • l’estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
  • l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
  • l’istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l’adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.

 

5) Sostegno agli enti territoriali

 

Sono introdotte misure per complessivi 1,9 miliardi al fine di sostenere gli Enti territoriali e le autonomie nella difficile congiuntura economica. Fra gli interventi principali, vengono destinati 500 milioni al trasporto pubblico locale e 100 milioni per compensare le minori entrate dell’imposta di soggiorno. Inoltre, viene istituito un fondo da 500 milioni di euro per il percorso di risanamento dei Comuni in disavanzo strutturale.

 

6) Giovani, scuola e ricerca

 

Sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ricerca di base. In particolare, si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa (esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro. Si dispone il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all’80 per cento. Sono previste risorse per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell’anno scolastico 2021-22, per l’adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni.

 

7) Ricerca di base e sviluppo farmaci innovativi

 

Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito un apposito fondo, denominato “fondo ricerca per l’Italia”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC). Inoltre, si prevede un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il beneficiario dell’aiuto dovrà impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

 

8) Misure di carattere settoriale

 

Ulteriori risorse sono state stanziate per sostenere attività economiche di settori specifici colpiti dalla pandemia, ad esempio i trasporti, la cultura, lo spettacolo e l’agricoltura. Per il settore aeroportuale e gli operatori nazionali sono previsti 400 milioni di euro; vengono incrementati i fondi per spettacolo, cinema e audiovisivo e a sostegno di istituzioni culturali e musei. Si introduce una indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello spettacolo e dello sport che ne abbiano già usufruito è prevista una ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da ulteriori categorie di lavoratori degli stessi settori.

 

9) Trasporto areo di linea

 

Si incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria. Inoltre, al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano industriale, è concesso, per l’anno 2021, ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2021

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Commenti

 

Principio di inerenza fiscale e criteri per la deducibilità dei costi
di Marco Orlandi

 

Le operazioni soggettivamente inesistenti nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni tributarie

 

 

Transazioni infragruppo (nella specie “domestiche”) – Giudizio di economicità e interesse del gruppo

 

Rettifiche delle operazioni infragruppo “domestiche”. Dal transfer pricing interno all’antieconomicità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 11053 del 27 aprile 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Criteri di valutazione – Transazioni infragruppo interne – “Valore normale” ex art. 9 TUIR – Discrepanza – Valutazione di elusività – Esclusione – Disciplina del “transfer pricing” internazionale ex art. 110 TUIR – Applicazione analogica – Esclusione – Conseguenze – Nozione di “transfer pricing” domestico – Estraneità – Caso di specie – Eccessiva differenza tra l’importo dei canoni di leasing pagati dalla società contribuente e l’importo dei canoni di locazione dell’immobile a terzi – Art. 9, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti e controlli – Accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 – Differenza tra l’importo dei canoni di leasing pagati dalla società contribuente e l’importo dei canoni di locazione dell’immobile a terzi – Scostamento dal “valore normale” – Valore presuntivo meramente indiziario -Fondamento – Conseguenze in tema di onere della prova • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Transazioni infragruppo (nella specie “domestiche”) – Impresa controllata – Rapporto di controllo – Nozione fiscale – Differenze rispetto all’art. 2359 c.c. • SOCIETÀ – Amministrazione – Società collegate – Atti di una società in favore dell’altra -Riferimento all’interesse di gruppo – Fattispecie – Cd. transfer price interno – Società controllante che acquisisce in leasing opificio e lo concede in locazione (ma non finanziaria) alla controllata – Costo dei canoni di locazione non continua finanziaria determinato anche in base al rapporto di controllo tra le due compagini societarie – Sussistenza di un interesse del gruppo – Conseguenze – Giustificazione di prezzo pattuito per canone di locazione che si discosta dal valore normale – Esclusione del carattere antieconomico in quanto l’operazione contestata si colloca all’interno di una strategia economica diretta a raggiungere un risultato nell’interesse di tutte le società del gruppo – Art. 2497 c.c. – Art. 2634 c.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Transazioni infragruppo (nella specie “domestiche”) – Giudizio di economicità – Costi di leasing e di locazione di immobile – Transazioni comparabili – Esclusione – Ragioni»

 

 

Fatture “soggettivamente” false – Consapevolezza dell’utilizzatore

 

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Per negare la detrazione IVA, il Fisco deve provare la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 11685 del 5 maggio 2021: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione -Esclusione – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Oggetto – Prova contraria del contribuente -Contenuto – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Artt. 19, 21, 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 168, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006»

  • Sezione III Penale

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La consapevolezza dell’utilizzatore è elemento essenziale per ritenere sussistente il fumus del delitto ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 17400 del 6 maggio 2021: «PENALE TRIBUTARIO -Reati tributari – Sequestro preventivo del profitto del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000 – Conoscenza della natura di cartiera della società emittente – Rilevanza – Produzione in giudizio di mail e bonifici sintomatici di una mancanza di collegamento illecito tra l’emittente e l’utilizzatore – Omessa valutazione – Conseguenze – Illegittimità del provvedimento per violazione di legge e motivazione apparente quanto alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e dei gravi indizi di colpevolezza a carico legale rappresentante di S.r.l. – Art. 311 c.p.c. • PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Fatture “soggettivamente” false – Utilizzo – Reato ex art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 – Elemento soggettivo – Individuazione – Art. 2, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 • MISURE CAUTELARI – Reali – Impugnazioni – In Genere – Presupposti – Astratta configurabilità del reato – Sufficienza – Esclusione – Art. 321 c.p.c. – Art. 322 c.p.c. – Art. 324 c.p.c.»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Contributo a fondo perduto (art. 1 D.L. “Sostegni1 ”)

 

Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto “Sostegni 1”. Diffusa la circolare delle Entrate sciogli-dubbi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 14 maggio 2021: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 1 DL “SOSTEGNI” – Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto previsto dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del DL n. 41/2021 e da altri provvedimenti – Ambito soggettivo – Requisiti di accesso – Verifica della riduzione del fatturato – Calcolo del contributo – Risposte ai quesiti – Art. 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021»

Contributi a fondo perduto del Decreto “Sostegni 1”. I codici tributo per l’utilizzo e per la restituzione spontanea

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 aprile 2021: «RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 22/03/2021, n. 41, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante»

 

Le regole, i modelli e le istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. n. 77923/2021: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021»

 

Nuove istruzioni per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2021, prot. n. 82454/2021: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021»

 

 

Inps – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 

Rimborsi della contribuzione Inps indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

 

Contributi indebitamente versati dagli artigiani e commercianti. Diritto alla restituzione con prescrizione decennale, ma nessuna “convalida

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate, Coordinamento Generale Legale e Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 75 del 6 maggio 2021: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Art. 2033 c.c. – Art. 2946 c.c.»

 

 

 

Legislazione

 

 

Dichiarazione 730 precompilata – Destinatari e modalità di accesso

 

Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2021 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2021, prot. n. 113064/2021: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

 

 

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Uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Le nuove date per l’utilizzo dell’applicativo informatico

E’ stato firmato il decreto del Direttore Generale delle Finanze, con il quale sono state definite le nuove date per l’utilizzo da parte dei giudici tributari dell’applicativo informatico che consente la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti giurisdizionali.

Il presente provvedimento è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le nuove date di entrata in vigore delle disposizioni relative alla redazione in formato digitale dei provvedimenti giurisdizionali presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali:

  • il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
  • il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonché presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia;
  • il 1° ottobre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto;
  • il 1° dicembre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, nonché presso le Commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.

Link al testo del Decreto direttoriale Mef del 18 maggio 2021




In consultazione le proposte di emendamenti ai principi contabili per le società cooperative

L’OIC ha pubblicato in consultazione alcune proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. (Link sito: https://www.fondazioneoic.eu/)

Le Bozze emendative riguardano:

l’OIC 28 – Patrimonio Netto;

l’OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;

l’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio.

Gli interessati possono inviare eventuali osservazioni entro il 16 luglio 2021.

 

Emendamenti OIC 28 – Patrimonio netto

 

Come si legge nelle “motivazioni”, della bozza del documento emendativo, l’OIC intende introdurre i paragrafi 9A, 23A e 23B e integrare il paragrafo 41, del principio OIC 28 – Patrimonio netto per quanto concerne l’informativa da rendere in nota integrativa per le società cooperative.

Nel dettaglio, nel nuovo paragrafo 9A viene disciplinata la classificazione delle azioni dei soci sovventori e di partecipazione cooperativa, previste dalla legge 59 del 1992. Tale legge ha introdotto specifiche norme in materia di società cooperative, prevedendo questi strumenti con la finalità di impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riuscissero a svolgere adeguatamente sul mercato la loro funzione mutualistica (cfr. par. 15, della Relazione allo schema di D.Lgs., recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.» in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 6/2003, pag. 802). Tenendo conto della tipizzazione operata dal legislatore, è stata prevista la classificazione nel capitale sociale al pari delle altre categorie di azioni.

Mentre ai paragrafi 23A e 23B è stato disciplinato il trattamento contabile dei ristorni, previsti all’articolo 2545-sexies c.c.:

L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenza nella prassi.

Infatti:

  • alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico;
  • altre contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci.

Nel definire il trattamento contabile dei ristorni sarà necessario verificare l’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dallo statuto o regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio.

Nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera l’attribuzione del ristorno ai soci, al pari di una distribuzione di utile. Al riguardo evidenziato che a differenza dei dividendi, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma proporzionali agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio, e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.

Diversamente, se lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. Ad esempio, nel caso di cooperative di lavoro e di conferimento, il ristorno andrà ad integrare i costi dell’esercizio e, nel caso delle cooperative di consumo, a rettificare i ricavi dell’esercizio. Quanto appena detto vale anche per le obbligazioni esistenti alla data di bilancio, ancorché condizionate al verificarsi di determinate circostanze stabilite nello statuto e nel regolamento.

 

Emendamenti OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

 

Con le modifiche in oggetto, l’OIC ha modificato il paragrafo 26A per chiarire che nel calcolo del tasso di sconto per valutare il valore d’uso di un’attività è appropriato tenere conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve. Tale tasso infatti – essendo il costo medio ponderato del capitale della società cooperativa – deve riflettere il rendimento atteso dai soci della cooperativa, che è influenzato dalle limitazioni previste dall’articolo 2514 del codice civile. Inoltre, tenuto conto della specificità dell’istituto dei ristorni, si è chiarito nel paragrafo 26A che se le previsioni di attribuzione dei ristorni sono state considerate come distribuzione di utili ai soci, e quindi non incluse nei flussi finanziari attesi, queste saranno considerate nella determinazione del tasso di sconto.

 

Emendamenti OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
(Appendice C – Informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative (a mutualità prevalente) – art. 2513 e 2545-sexies del codice civile)

  

Infine, nella bozza di emendamenti ai principi contabili nazionali, previsto che nella nota integrativa si deve documentare la condizione di prevalenza, evidenziando contabilmente che:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Ai sensi dell’art 2545-sexies del codice civile, le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Questa informativa può essere fornita negli schemi di bilancio o in nota integrativa.

Link alla Bozza per consultazione – Emendamenti agli OIC – Specificità delle società cooperative

(Link sito: https://www.fondazioneoic.eu/)




Precompilate 2021 pronte all’invio

È ora possibile accettare, integrare o modificare il proprio modello 730 precompilato e restituirlo al Fisco. A pochi giorni dal via alla consultazione, oltre 1,8 milioni di cittadini si sono collegati al sito dell’Agenzia per visualizzare i dati contenuti nella propria dichiarazione, circa il 40% in più rispetto allo scorso anno (1,3 milioni). In valori assoluti, i più attivi sono stati i contribuenti della Lombardia, seguiti da quelli del Lazio e del Veneto.

Ok all’invio da oggi anche per il modello Redditi persone fisiche.

 

La stagione 2021 entra nel vivo

 

Da lunedì 10 maggio, quando i modelli predisposti dal Fisco sono stati resi disponibili online, a oggi, 19 maggio, oltre 1,8 milioni di cittadini (accessi distinti) hanno visualizzato la propria dichiarazione precompilata 730 o Redditi per consultare i dati caricati dalle Entrate e verificare che fossero completi e corretti. Nel dettaglio, circa 430mila sono contribuenti della Lombardia, 220mila del Lazio e 165mila del Veneto. Seguono i contribuenti del Piemonte (in 162mila hanno visualizzato il loro modello) e dell’Emilia-Romagna (123mila). Complessivamente, gli accessi totali al sistema registrati dal partner tecnologico Sogei superano i 2,6 milioni.

 

Più di quattro mesi a disposizione per chiudereil 730

 

Il termine per l’invio del 730 è fissato a giovedì 30 settembre 2021, mentre il modello Redditi pf può essere integrato e inviato da oggi fino al 30 novembre. Per visualizzare e spedire la dichiarazione bisogna accedere all’area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi), Inps o con quelle rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Queste ultime, dallo scorso 1° marzo non vengono più rilasciate e, per chi le possiede già, saranno attive fino al 30 settembre. L’invio del 730/2021 (o di Redditi per chi lo trasmetterà entro la stessa data), quindi, sarà l’ultima occasione per utilizzarle prima che vengano definitivamente dismesse per lasciare il posto a quelle che diventeranno le uniche tre “chiavi” di accesso ai servizi della Pa: Spid, Cie, e Cns.

 

Cosa c’è nella precompilata 2021

 

Dati delle certificazioni uniche, spese sanitarie, premi assicurativi, spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus 110%” e quelle per il recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati, per la riqualificazione energetica e per lavori di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini e molti altri: quest’anno sfiora il miliardo il numero di dati pre- caricati dal Fisco per alleggerire l’adempimento da parte dei cittadini, con alcune new entry come la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020 e le spese scolastiche e le erogazioni liberali effettuate alle scuole, se comunicate in quanto per gli istituti scolastici l’invio è facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021. Anche quest’anno, sono esclusi da eventuali controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi i contribuenti che accettano direttamente la dichiarazione 730 proposta dall’Agenzia o la modificano tramite intermediari fiscali (con il visto di conformità).

 

Una guida con tutti i passi da seguire

 

Ma come operare all’interno della propria area riservata? Coloro che vogliono trasmettere direttamente il modello tramite la procedura online possono consultare una guida dedicata, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che illustra passo passo come fare per accedere, visualizzare, eventualmente integrare o modificare la propria precompilata e inviarla al Fisco. Online anche un nuovo video-tutorial con le regole da seguire e le novità 2021.

Per gli oneri detraibili e deducibili del quadro E del 730, dal prossimo 26 maggio 2021 sarà inoltre disponibile la funzionalità di “compilazione assistita”, che consente di aggiungere o modificare i dati in modalità semplificata. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate 19 maggio 2021)




Pubblicato in Gazzetta il Decreto “Riaperture bis”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021 il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, n. 183, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Link al testo del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, n. 183, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».




Nuovo decreto “Riaperture”. Le misure approvate dal Cdm

Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 17 maggio 2021, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021 il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, n. 183, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

  Link al testo del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, n. 183, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche.

Di seguito le principali:

  • dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.



Decreto Sostegni, il Governo pone la fiducia alla Camera

 

Nella seduta di lunedì 17 maggio il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19 (A.C. 3099), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgono martedì a partire dalle ore 15, la chiama per appello nominale a partire dalle ore 16.33. Le dichiarazioni di voto finale nella seduta di mercoledì a partire dalle ore 19.

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.

 




Dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i verbali aggiornati del collegio sindacale delle non quotate

 

Si tratta di una rielaborazione del documento pubblicato nel 2016 che tiene conto delle nuove norme di comportamento delle non quotate e della normativa emergenziale adottata durante la pandemia. Nuovi verbali aggiornati saranno pubblicati nelle prossime settimane

In vista dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili pubblica un primo aggiornamento del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”.

Si tratta di una rielaborazione rivista e approfondita del documento pubblicato nell’aprile del 2016, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – applicabili dal 1° gennaio 2021 – e delle significative novità introdotte dalla normativa emergenziale adottata durante la Pandemia di Covid – 19.

Vengono resi oggi disponibili alcuni modelli: quello per il verbale relativo alla riunione del collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione all’assemblea ai sensi dell’art. 2429 c.c, quello per il verbale relativo alla proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale – sia in presenza di un’ unica offerta, sia in presenza di più offerte – , quello per il verbale relativo alla presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina recata dall’art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall’art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

Dai verbali è possibile estrapolare un utile schema, per la redazione della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c. e per la predisposizione della proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale ex art. 13 D.Lgs. n. 39/2010, da adattare ai casi concreti. Occorre evidenziare come, in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell’ambito dell’attività svolta dal Collegio sindacale, gli schemi di verbale assumono valore meramente indicativo. I componenti del Collegio sindacale dovranno pertanto valutare, di volta in volta, l’opportunità dell’eventuale relativo utilizzo. Una volta accertata tale opportunità, i contenuti degli schemi dovranno essere necessariamente modificati e/o adattati e/o integrati, tenendo conto delle circostanze contingenti.

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 17 maggio 2021)

 

Vedi la versione aggiornata al 21 Luglio 2021

Il documento è scaricabile dall’Area Istituzionale del sito del Consiglio nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it).




Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni 1. Diffusa la circolare delle Entrate sciogli-dubbi

Non rientrano nel calcolo dei sostegni i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno in attuazione dei decreti emanati per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19 (Decreti “Rilancio”, “Agosto”, “Ristori”, “Natale”). Gli stessi aiuti non vanno considerati per determinare la soglia di accesso al regime forfettario, la disciplina di favore destinata alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro.

Sono due dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E di oggi, che illustra – a seguito degli ulteriori contributi a fondo perduto previsti dal D.L. Sostegni – alcuni aspetti relativi all’accesso ai contributi e risponde ai quesiti formulati dagli operatori, anche con riguardo ad alcuni casi particolari.

 

Cfp 2020 fuori dal calcolo per l’accesso ai nuovi

 

I contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai Decreti Ristori, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal Decreto Sostegni per l’accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.

Escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitto o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

 

Contributi a fondo perduto e soglia del regime forfettario

 

I lavoratori autonomi in regime forfettario che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

 

Casi particolari di calcolo

 

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali. Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall’articolo 18, comma 10, del D.P.R. n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 maggio 2021)