Dopo i decreti-legge cosiddetti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto, e Ristori, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L, il Decreto cd. “Sostegni”. Il predetto decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 è composto da 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all’economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri ambiti. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
Di seguito, si illustrano, in sintesi, le novità introdotte dalla legge di conversione del 21 maggio 2021, n. 69 in materia di sostegno alle imprese e all’economia.
Proroga del versamento dell’IRAP non versata e sospesa per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “Decreto Rilancio
L’articolo 01, proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni estesa al 2021, ma senza effetti fiscali
L’articolo 1-bis estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali. In sostanza, la rivalutazione viene consentita la prima volta nel bilancio o nel rendiconto (dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con l’applicazione di imposte sostitutive) senza “agevolazioni fiscali” nel solo bilancio relativo all’ulteriore esercizio. In tale ultimo caso non si potrà, pertanto, beneficiare degli effetti fiscali (ad es.: deducibilità dei maggiori ammortamenti).
Contributo a fondo perduto fino a 1.000 euro alle partite IVA attivate nel 2018 con attività d’impresa iniziata nel 2019 escluse dal CFP COVID-19 Decreto Sostegni
L’articolo 1-ter riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame.
Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale
L’articolo 5-bis reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
Esonero tariffa speciale del Canone RAI per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico
L’articolo 6, commi 5-6, esonera per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI. Il comma 5 esonera, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (canone di abbonamento RAI) di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), convertito dalla legge n. 880 del 1938. Il comma 6, riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100% dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legge in esame.
Superbonus del 110%. L’Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rileva nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio
L’articolo 6-bis inserisce l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus. In particolare, la disposizione stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Confermato per 2021 l’innalzamento del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore
L’articolo 6-quinquies reca l’estensione al periodo di imposta 2021 della previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.
Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del CFP COVID-19 Decreto Sostegni
L’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall’articolo 1, commi 1-4 del decreto in esame, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. L’articolo in esame precisa che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Detassazione dei canoni non percepiti estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020
L’articolo 6-septies, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.
Proroga dei versamenti del PREU e del relativo canone sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot
L’articolo 6-octies, prevede che il versamento del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:
- la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;
- la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
- la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.
La disposizione in esame si riferisce agli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot.
Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento, per euro 50 mln per l’anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. In particolare, l’articolo 14-bis dispone che l’importo di euro 50 mln, che costituisce limite massimo di spesa, è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva. Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese devono essere definiti con D.P.C.M., su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di impedimento dovuto al Covid-19
L’articolo 22-bis prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19. In particolare, nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione, il comma 1 prevede che – a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione – la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:
– non comporta decadenza;
– non costituisce inadempimento;
– non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
Il comma 2 prevede la sospensione dei termini per adempiere, dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. L’impedimento, relativo a “motivi connessi all’infezione da Covid”, consiste:
– nel ricovero in ospedale;
– nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
– nella quarantena con sorveglianza attiva.
Credito di imposta per le spese 2020 per attività teatrali e spettacoli dal vivo
L’articolo 36-bis introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali. Si stabilisce che al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono tali attività e che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario. Tale credito di imposta spetta per le spese sostenute, nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
Accordo di ristrutturazione in caso di eventi economici sopravvenuti all’omologazione che determinino la necessità di modifiche sostanziali. Modificato l’art. 182-bis della legge fallimentare
L’articolo 37-ter modifica l’articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione. La disposizione nell’aggiungere un ulteriore comma all’articolo 182-bis della legge fallimentare prevede che qualora dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o Pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.
Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva
L’articolo 40-ter, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l’articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 de 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Con le disposizioni in esame la citata disciplina, con alcune differenze e alcune semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.
Disposizioni in materia di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili
L’articolo 40-quater, proroga la sospensione (già prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
Tale proroga ha effetto solo per:
- i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità);
- i provvedimenti contenenti l’ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.
Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, conv. con mod., dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.». In Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L.