Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Ristori”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Gualtieri) e dal Ministro della giustizia (Bonafede) di concerto con il Ministro della salute (Speranza), presentato Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Atto Senato n. 1994)

 

La ratio del D.L.“Ristori”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19». – A.S. n. 1994

 

La relazione tecnica del D.L.“Ristori”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19». – A.S. n. 1994

 

Il testo del D.L.“Ristori”

Link al testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19».




Regime opzionale del Patent box con determinazione diretta del reddito agevolabile. Pronta la circolare dell’Agenzia delle Entrate

È online la circolare dell’Agenzia delle Entrate che contiene chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione del cosiddetto “Patent box”, a seguito delle modifiche operate dall’articolo 4 del Decreto crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019). La circolare tiene conto dei suggerimenti degli operatori economici, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria che hanno partecipato alla consultazione pubblica disposta dal direttore Ernesto Maria Ruffini per promuovere una sempre maggiore collaborazione e condivisione di contenuti con tutti gli attori del mondo economico.

 

Patent box “fai da te”

 

La circolare n. 28/E (del 29 ottobre 2020) ripercorre le caratteristiche del regime di “autoliquidazione” del beneficio derivante dall’utilizzo diretto dei beni agevolabili, fornendo chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione Patent box e l’opzione di “autoliquidazione”. Inoltre, vengono fornite soluzioni interpretative sulle condizioni e sugli effetti del regime “fai da te”, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling pendenti e per coloro che hanno già autoliquidato negli esercizi pregressi. Spazio, infine, ai chiarimenti relativi alla documentazione che il contribuente deve predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2020)

  

Link al testo circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 29 ottobre 2020, con oggetto: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina – Art. 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv. con mod. dalla L. 28/06/2019 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30/07/2019, prot. n. 2019/658445

 

Le disposizioni attuative della novella legislativa introdotta dall’articolo 4 del Decreto Crescita

 

Patent box. Le regole per la determinazione diretta del reddito agevolabile

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, prot. n. 658445/2019: «Attuazione della disciplina di cui all’articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 151 del 29 giugno 2019 (Suppl. ordinario n. 26), concernente le modifiche alla disciplina del Patent Box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190»




“Il tuo ISA 2020”. Nuovo aggiornamento del software (versione 1.0.3 del 29/10/2020)

Rilasciata la versione 1.0.3 del 29/10/2020 del software che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Il software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2020” è realizzato sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per conoscere le funzioni di calcolo degli ISA, dei modelli di business, degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, si rimanda alle relative note tecniche e metodologiche, approvate con decreto ministeriale, vedi la sezione “Normativa, prassi e giurisprudenza” pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La versione 1.0.3 del del 29/10/2020 prevede le seguenti modifiche che, rispetto alla versione precedente, non determinano un cambiamento nei calcoli dell’Indice Sintetico di Affidabilità (si precisa che il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.3):

Per tutti gli ISA:

– rimosso il controllo di capienza del rigo F01 rispetto alla soglia di 5,164 mln;

– rimosso il controllo di coerenza tra F01 e prospetto multiattività;

– rimossa un’anomalia nella stampa delle province in presenza di comuni con lettere accentate;

– rimossa un’anomalia nella stampa delle province in presenza di comuni omonimi per province diverse;

– rimossa un’anomalia nella funzione di utilità di importazione del file telematico per le casistiche con valorizzazione delle informazioni precalcolate modificabili con valore zero.

L’ aggiornamento si è reso necessario, in particolare, per rimuovere un controllo bloccante che inibiva la presentazione del modello ISA.

L’anomalia si poteva manifestare in presenza di un rilevante importo (superiore a 5,164 mln di euro) dei ricavi comprensivi dell’ammontare lordo derivante dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso ovvero, per i soli ISA BG40U, BG50U, BG69U, BK23U, dei ricavi aumentati della variazione delle rimanenze (valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi).

Con riferimento ai soli ISA BG40U, BG69U e BK23U è stato, inoltre, integrato il controllo sui Ricavi dichiarati per considerare la Variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR;

Con l’occasione è rettificata altresì un’incoerenza tra la compilazione del prospetto multiattività e il rigo F01 laddove in tale rigo veniva dichiarato l’ammontare lordo dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

Si precisa, pertanto, che l’ aggiornamento del software in versione 1.0.3 ha effetti per i soli soggetti che si trovano nelle condizioni sopra descritte e non produce alcun effetto sull’esito degli ISA eventualmente già calcolati.

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2020” p.i. 2019 (versione 1.0.0 del 4 maggio 2020)

Guida Il tuo ISA 2020 – pdf

 

Prassi dell’Agenzia delle entrate:

 

Indici sintetici di affidabilità fiscale per l’anno 2019 (ISA 2020)

 

Tutte le novità degli ISA per il periodo d’imposta 2019. In caso di basso punteggio evidenziare le cause nel campo “note aggiuntive”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 16 giugno 2020: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) -Applicazione degli ISA per l’anno 2019 – Modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto – Nuove cause di esclusione – Novità della modulistica – Ulteriori dati forniti dall’Agenzia per consentire l’applicazione degli ISA – Gli ISA evoluti e il software “Il tuo Isa 2020” – Indicazioni operative relative al funzionamento del software per il periodo d’imposta 2019 – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2019 – Risposte a quesiti -Ultime disposizioni attinenti agli ISA (Art. 148, del D.L. n. 34/2020) – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 24/12/2019 – D.M. 28/02/2020 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/01/2020 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30/04/2020»

 

Benefici premiali ISA anche con la dichiarazione dei redditi in ritardo nel limite dei 90 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 31 del 6 febbraio 2020: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli ISA – Dichiarazione tardiva presentata entro novanta giorni dalla scadenza termini – Spettanza dei predetti benefici – Affermazione – Condizioni – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Art. 2, comma 7, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

 Indici sintetici di affidabilità fiscale per l’anno 2018 (ISA 2019)

 

Applicazione degli ISA. Diffusa la raccolta sistematica delle risposte ai quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 9 settembre 2019: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) -Applicazione degli ISA per l’anno 2018 – Ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 23/03/2018 – D.M. 28/12/2018 – D.M. 27/02/2019»

 

L’applicazione degli ISA per l’anno 2018 in una circolare AE. Benefici per i contribuenti “virtuosi” anche per adeguamento e cause di esclusione con relativo esonero dalla compilazione dei modelli in chiaro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 2 agosto 2019: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2018 – Indicatori elementari di affidabilità – Indicatori elementari di anomalia – Cause di esclusione – Punteggio conseguito e agevolazioni per i contribuenti “virtuosi” – Modalità di miglioramento dell’affidabilità -Modificabilità dei dati e ricalcolo del punteggio – Modelli per la comunicazione dei dati – Obblighi dichiarativi – Sanzioni e attività di accertamento nei confronti dei contribuenti inadempienti – Dati “precalcolati” – Software applicativo “Il tuo ISA 2019” – Risposte a quesiti – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 23/03/2018 – D.M. 27/02/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/01/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/02/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10/05/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 04/06/2019»

 

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga ISA dei versamenti da dichiarazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 E del 1° agosto 2019: «RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Termini e modalità di rateizzazione – Commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

 

Versamento integrativo dell’IVA per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA. Istituito il codice tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 10 maggio 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Integrazione IVA – Versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA – Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo “6494” – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

Question Time – Commissione VI Finanze della Camera

 

Escluso ogni automatismo tra accertamento e voto ISA. Ribadita l’importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

Atti parlamentari – Interrogazioni n. 5-02753 – Giacomoni e n. 5-02754 – Centemero della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019 – recanti: «Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA)»

 

 

Documenti di ricerca del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti:

 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): ultimi chiarimenti

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 settembre 2019

 

 

 




Ha il n. 137 il cd. Decreto “Ristori”. Pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 269 del 28 ottobre 2020, il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19».

 

Il decreto legge prevede:

  • indennizzi a fondo perduto con bonifici diretti sul conto corrente, dal 100% al 200% di quanto già erogato nel mese di aprile con il Decreto Rilancio. Per alcuni settori specifici, quali ad esempio discoteche e sale ballo, si arriva al 400%;
  • credito d’imposta cedibile al 60% per gli affitti commerciali dei tre mesi di ottobre, novembre e dicembre;
    cancellazione della rata IMU di dicembre per i proprietari e i gestori;
  • sospensione del versamento dei contributi previdenziali in favore dei settori oggetto di restrizioni;
  • ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, per cui sono a disposizione 1,6 miliardi complessivi, che si accompagnano al blocco dei licenziamenti;
    sostegni ai lavoratori stagionali e ai settori del turismo, dell’agricoltura e dello sport;
  • 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

 

Link al testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19».

Gli esempi del Mef per il calcolo dei contributi a fondo perduto per le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni

Vedi anche: “Approvato dal C.d.M. il cd. Decreto ‘Ristori’




Approvato dal C.d.M. il cd. Decreto “Ristori”

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, del 27 ottobre 2020 su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Di seguito le principali misure introdotte.

 

Contributi a fondo perduto

 

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

 

Proroga della cassa integrazione

 

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

 

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

  • al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

 

Credito d’imposta sugli affitti

 

Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

 

Cancellazione della seconda rata IMU

 

La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.

 

Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo

 

Sono previste:

  • una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
  • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

 

Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti

 

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:

  • 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
  • 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
  • 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
  • 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

 

Reddito di emergenza

 

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.

 

Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo

 

È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.

 

Sostegno allo sport dilettantistico

 

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.

Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.

 

Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca

 

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive.

Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

 

Salute e sicurezza

 

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:

  • lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
  • l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

 

Giustizia

 

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:

  • per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
  • per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.



Enti del Terzo Settore. Per gli adeguamenti statutari al “C.T.S.” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico in linea generale non serve il notaio

 

In linea generale, un’associazione non riconosciuta e quindi priva di personalità giuridica, costituita con atto pubblico, non deve ricorrere alla medesima forma dell’atto pubblico per le modifiche statutarie. In tal caso, trovano applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi. Questo perché per le associazioni non riconosciute nulla si dice in merito, se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (art. 36, comma 1, c.c.). In altri termini, per le associazioni non riconosciute le modifiche statutarie possono avvenire senza l’intervento del notaio a condizione che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto, gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie. Quanto sopra sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque momento della vita dell’ente sia relativamente a quelle di cui all’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore. Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali, ivi comprese quelle afferenti alcune particolari tipologie di enti del Terzo settore. Queste le importanti precisazioni contenute nella nota 10980/2020 del Ministero del lavoro.

Nel documento interpretativo, il Ministero del lavoro, nel fornire chiarimenti riguardanti le modalità da seguire e le maggioranze da raggiungere per l’adozione della delibera di “adeguamento” da parte dell’organo deliberativo, sottolinea che l’articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore consente, entro la scadenza individuata, qualora le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, che le stesse possano essere assunte «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria». Qualora si ecceda il limite temporale o quello fissato “ratione materiae”, invece, sarà necessario il raggiungimento dei quorum di norma richiesti per le modifiche statutarie.

 

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 10980 del 22 ottobre 2020, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt.1325 e 1350 c.c.

 

Link alla prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di Codice del Terzo settore e Riforma dell’impresa sociale

 

 

 

 




Esercizio di attività d’impresa complementare e accessoria all’attività di esperto tributarista mediante società di mezzi o di servizi. Non è causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie

 

 

In tema di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, al fine di valutare la compatibilità tra l’esercizio dell’attività di assistenza tecnica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 546/92, da parte di tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993 e lo svolgimento di un’attività di impresa in forma societaria, va considerato che l’ordinamento riconosce “comunque” al professionista non iscritto ad albi o collegi il diritto di esercitare la propria attività in forma societaria, così come prescritto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 4/2013. Ne discende che tale valutazione di compatibilità deve basarsi sull’analisi dell’oggetto sociale e della natura dell’attività svolta dalla società di cui il professionista si avvale. Laddove, l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria non avvenga in base alle disposizioni contenute nella suddetta legge n. 4/2013, l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92, può essere mantenuta a condizione che il professionista non rivesta nella suddetta società la qualifica di:

  • socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale;
  • amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di

Qualora, invece, l’esperto tributarista abilitato alla difesa innanzi alle Commissioni tributarie, risulti esercitare l’attività professionale in forma societaria in base alle disposizioni di cui alla predetta legge 14 gennaio 2013, n. 4, le condizioni preclusive previste dall’articolo 9, comma 2, del regolamento n. 106/2019, non trovano applicazione.

In pratica, l’attività di tributarista svolta anche in forma societaria, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 4/2013, non configura una ipotesi d’incompatibilità, nei confronti dell’iscritto all’elenco dei periti ed esperti di cui all’art. 12, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n. 546/92. Questo è quanto precisato dalla risoluzione Mef n. 7 del 22 ottobre 2020.

 

Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 7 DF del 22 ottobre 2020, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Disposizioni per l’esercizio della professione non ordinistica – Esperti tributaristi già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Casi di incompatibilità – Attività svolta anche in forma societaria – Incompatibilità valutata verificando l’oggetto sociale e la natura dell’attività svolta dalla società di cui il tributarista si avvale – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 9 e 10 del DM Mef 05/08/2019, n. 106 – Articolo 1, comma 5, L. 14/01/2013, n. 4.

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2019, n. 106, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 04/10/2019

 

Difesa del contribuente nel processo tributario – Professionisti non iscritti in albi professionali

Assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie: istruzioni per l’iscrizione al nuovo elenco dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 2 DF del 31 marzo 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Modalità di presentazione della domanda – Doveri deontologici – Casi di incompatibilità – Diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e D.M. Mef 05/08/2019, n. 106»

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2020

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Commenti

 

Caso clinico e pratico in una difesa in seconde cure: aspetti di riflessione, in particolare sull’art. 56 D.Lgs. n. 546/1992
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Vexata quaestio della prova della regolarità della notifica al soggetto irreperibile “relativo” rimessa alle SS.UU. della Suprema Corte. Necessario un approccio costituzionalmente orientato
di Andrea Migliavacca

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Redditi di impresa – Deduzione di costi di impresa non registrati

 

Costi “neri”. Ai fini della deduzione possono essere determinati in via presuntiva partendo da una CTU

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14990 del 15 luglio 2020: «IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Deduzione di costi di impresa non registrati – Onere della prova – Spettanza al contribuente, anche mediante elementi presuntivi nonché da elementi di fatto rivenienti da una CTU • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Prova – Prove indiziarie – Presunzioni semplici – Deduzione del fatto da provare da quello noto – Criteri – Art. 2727 c.c. – Art. 2729 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Prova – Prove indiziarie – Presunzioni semplici – Unico elemento indiziario – Efficacia probatoria – Condizioni – Art. 2727 c.c. – Art. 2729 c.c.»

 

Prestazioni sanitarie mediche o paramediche – Applicazione dell’esenzione IVA

 

Prestazioni rese da un chiropratico: esenti IVA solo se di qualità e fornite da prestatore formato da istituti riconosciuti dallo Stato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 21108 del 2 ottobre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni esenti dall’imposta – Prestazioni sanitarie mediche o paramediche – Prestazioni rese da un chiropratico – Applicabilità dell’esenzione IVA ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972 – Condizioni – Prestazione erogata con un sufficiente livello di qualità da un professionista munito di formazione adeguata somministrata da istituti riconosciuti dallo Stato – Irrilevanza della mancata istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale – Art. 10, punto 18, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 132, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2006/112/CE – Art. 7 della L. 11/01/2018, n. 3»

 

Tributi locali – Prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta

 

Prescrizione di tributi locali. Cinque anni è il tempo massimo tra la notifica della cartella di pagamento e l’avviso d’intimazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 22351 del 15 ottobre 2020: «RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – Intimazione di pagamento per TRIBUTI LOCALI – Prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Art. 2948, n. 4 c.c.»

 

Avviso bonario ex art. 36-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Autonoma impugnabilità

 

Nuova conferma dell’autonoma impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo automatico

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 22356 del 15 ottobre 2020: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Implicito rigetto su un punto specifico – Omissione di decisione -Configurabilità – Esclusione – Condizioni – Fattispecie – Art. 112 c.p.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Natura tassativa dell’elencazione – Sussistenza – Limiti -Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti – Comunicazioni emesse dopo un controllo automatico – Avviso bonario ex art. 36-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Autonoma impugnabilità – Ammissibilità -Fondamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Principio di colpevolezza e forza maggiore – Corrispettivi per prestazioni professionali incassati successivamente alla chiusura della P.IVA – Applicabilità dell’IVA

 

Un arresto di estremo rigore in tema di forza maggiore, principio di autosufficienza e motivazione dell’accertamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22517 del 16 ottobre 2020: «SANZIONI TRIBUTARIE – Principio di colpevolezza ex art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997 – Cause di non punibilità – Violazione per causa di forza maggiore – Inapplicabilità delle sanzioni per essere i fatti non punibili essendo stati determinati da forza maggiore – Esimente di cui all’art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 472/1997 – Motivi di salute – Dimostrazione del nesso eziologico diretto fra violazione tributaria e la grave malattia – Necessità – Omessa dichiarazione dei redditi – Illecito del contribuente – Configurabilità – Limiti – Assenza di colpa – Prova a carico del contribuente – Vigilanza sull’adempimento dell’incarico affidato al professionista – Necessità – Art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Specificazione, nel ricorso, degli errori imputati alla sentenza impugnata – Riproduzione del contenuto nella misura necessaria – Onere del ricorrente – Sussistenza -Fondamento – Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Inizio, variazione e cessazione di attività – Professionisti – Esecuzione della prestazione – Obbligo di fatturazione delle prestazioni di servizi – Insorgenza – Pagamento del corrispettivo – Distinzione concettuale tra la nozione di imponibilità a fini IVA e quella di esigibilità dell’imposta medesima – Conseguenze – Cessazione dell’attività professionale – Fattura con IVA ad esigibilità differita non riscossa – Corrispettivi per prestazioni svolte dai professionisti incassate successivamente alla formale cessazione dell’attività – Applicabilità dell’IVA – Fondamento – Chiusura della partita IVA senza attendere il pagamento della fattura – Possibilità – Modalità – Versamento dell’IVA indicata in fattura – Artt. 6 e 35, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -Artt. 62, 63 e 66, della Direttiva IVA 2006/112/CE • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Obbligo di allegazione di atti – Fondamento – Limiti – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

 

Prassi 

 

 

IVA agevolata sulle cessioni di beni anti covid-19

 

Aliquota IVA 5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti fino al 31 dicembre 2020. Le risposte dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 15 ottobre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Riduzione aliquota IVA (al 5 per cento) per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Applicazione in via transitoria sino al 31 dicembre 2020 di un regime di maggior favore consistente nell’introduzione di un regime di esenzione da IVA che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente – Classificazione merci di cui all’art. 124 DL n. 34/2020 – Codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1 del D.L. n. 34/2020 – Istruzioni e risposte a quesiti – Art. 124, del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Acconti di imposta

 

Acconti IRAP 2020 e ambito di applicazione dell’utilizzo agevolato del metodo “previsionale”: ultime istruzioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 19 ottobre 2020: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – Ulteriori chiarimenti – Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020 – Calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 – Saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo – Utilizzo della differenza – Modalità – Calcolo degli acconti IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP – Utilizzo agevolato del metodo “previsionale” anziché il metodo “storico” – Ambito applicativo dell’articolo 20 del D.L. 08/04/2020, n. 23, conv., con mod., dalla L. 05/06/2020, n. 40 (cd. “Decreto “Liquidità”) – Applicazione ai fini del versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari, della cedolare secca sul canone di locazione, dell’IVIE e dell’IVAFE, addizionali con scadenza 30 giugno 2020 – Art. 24 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. “Decreto Rilancio”) – Art. 17, co. 3, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 58, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 (cd. “Decreto Fiscale”) – Art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita)»

 

 

Legislazione

 

 

Decreto-Legge “Blocca cartelle”
Decreto legge 20/10/2020, n. 129

 

La sintesi delle nuove disposizioni in materia di riscossione esattoriale

Il Decreto-Legge “Blocca cartelle”

Il testo del Decreto Legge n. 129 del 20 ottobre 2020, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale» coordinato con le norme richiamate o modificate

Decreto-Legge “Blocca cartelle”. Da agenzia-Riscossione primi chiarimenti e Faq sullo stop fino al 31 dicembre 2020
Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 21 ottobre 2020

 

 

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In Gazzetta il nuovo Dpcm anti Covid del 24 ottobre 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 265 del 25 ottobre 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020. (Link al sito www.gazzettaufficiale.it)

Il provvedimento si applica dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e ha efficacia fino al 24 novembre 2020.




Terzo Settore: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS)

La riforma del Terzo settore si avvia verso la fase operativa. Dopo i decreti (D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore – e D.Lgs. n. 112/2017 – Riforma dell’impresa sociale) e i provvedimenti correttivi (D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il Decreto MLPS, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 

In particolare, il Decreto disciplina:

  • le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, garantendo l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
  • le modalità di deposito degli atti a tale scopo;
  • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Il Decreto precisa, inoltre, che l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l’acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.

 

La domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

 

Link al testo del decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

 

Prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di Codice del Terzo settore e Riforma dell’impresa sociale

Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore (link al sito: https://www.lavoro.gov.it/)

Circolari e Note Direttoriali

– Nota direttoriale n. 4314 del 18 maggio 2020, Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore. Chiarimenti.

– Nota direttoriale n. 2243 del 4 marzo 2020, Codice del Terzo Settore. Articolo 4, comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo Settore. Prime indicazioni.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

ONLUS, ODV e APS. Si potranno adeguare gli statuti anche dopo il 3 agosto 2019. La scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione – Adeguamenti statutari – Ulteriori chiarimenti – Conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari (3 agosto 2019) – Tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

– Nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019, costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi.

 

 

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità

 

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019: «TERZO SETTORE – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Art. 1, commi 125-129, della L. 04/08/2017, n. 124»

 

– Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.

– Nota direttoriale n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017, Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni.

 

Risposte a quesiti

 

– Nota n. 10980 del 22 ottobre 2020, CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt.1325 e 1350 c.c.

– Nota n. 9313 del 16 settembre 2020, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore

– Nota n. 6214 del 9 luglio 2020, Quesiti in materia di Codice del Terzo settore. In particolare: figura del volontario; nomina dei membri dell’organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS; individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l’approvazione delle modifiche statutarie

– Nota n. 4477 del 22 maggio 2020, Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale.

– Nota n. 4313 del 18 maggio 2020, D.lgs. 117/2017. Codice del Terzo settore. Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS.

– Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, relativa agli artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo Settore.

– Nota n. 1082 del 5 febbraio 2020, in merito alla composizione della base associativa degli Enti del Terzo Settore.

– Nota n. 5093 del 30 maggio 2019, articolo 24 del D.lgs. 117/2017: numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato.

– Nota n. 4787 del 22 maggio 2019, in materia di ONG, relativamente all’applicazione dell’art. 32, comma 7 della Legge 125/2014, come integrato dall’art. 89, comma 9 del D.lgs. 117/2017.

– Nota n. 4097 del 3 maggio 2019, in merito alla computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale

– Nota n. 3734 del 15 aprile 2019, D.lgs. 117/2017. Attività di culto.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

Statuto degli enti del Terzo settore: le attività di interesse generale e le finalità devono essere definite

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3650 del 12 aprile 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti – Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità – Necessità – Artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 21, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

– Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019, art. 35 comma 2 del D.lgs.117/2017: discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

– Nota n.14899 del 13 dicembre 2018, art. 99 del D.lgs. 117/2017. Iscrizione Associazione della Croce Rossa Italiana e dei Comitati CRI nel RUNTS e nei registri operanti “medio tempore“.

– Nota n. 13982 del 30 novembre 2018, Codice del Terzo Settore: artt. 32 e 35 – correttivo D.Lgs. 105/2018.

– Nota n. 8756 del 7 agosto 2018, quesiti in merito all’applicazione delle normative regionali in materia urbanistica e di associazionismo.

– Nota n. 5686 del 15 maggio 2018, Accreditamento dei CSV. Patrimonio.

 

Prassi del Ministero dello Sviluppo Economico

 

– Circolare 3711/C del 2 gennaio 2019, prot. 108 – Registro delle imprese. Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali

La Circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto D.Lgs. 112/2017.

Testo della circolare

Allegato

 

Prassi dell’Agenzia delle Entrate

 

Adeguamenti statutari delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019 ha chiarito che se un ente iscritto nei Registri Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, previsti dal Codice del terzo settore (articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017), entro il termine ivi indicato, non proceda all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto legislativo, può continuare, fino all’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore, ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

 

Circolari del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili

 

Il CNDCEC ha pubblicato la circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative” redatta dal Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore. Il contributo espone il punto di vista del Consiglio su temi come la tempistica di adeguamento alla nuova normativa, le modalità con cui ottenere il riconoscimento, la governance, gli aspetti di rendicontazione, l’attività di vigilanza e di revisione legale, la determinazione della commercialità dell’ente.

 

Enti del Terzo settore e imprese sociali. Adeguamento degli statuti

 

Si ricorda che Decreto Cura Italia con l’articolo 35, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27 ha rinviato dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) utilizzando le maggioranze semplificate. Il comma 2 delle stesso articolo rinvia dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Entro il medesimo termine del 31 ottobre, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.




Pubblicato in Gazzetta l’indice Istat di settembre 2020. L’inflazione ancora negativa

Nel mese di settembre, l’indice dei prezzi al consumo è del – 0,6% su base annua.

Si ricorda che il citato indice è necessario per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuto al coniuge separato. Considerata l’importanza del dato, tale indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

Dalla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 264 del 24 ottobre 2020




Superbonus del 110%. Le check list dei Commercialisti per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico

 

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Il ‘superbonus’ del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico”.

Nel lavoro presenti due check list dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

Una ricognizione sui controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità.

Il decreto Rilancio nell’ambito delle misure di sostegno all’economia previste per fronteggiare le difficoltà economiche e finanziarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con l’articolo 119 ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. “Superbonus”).

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti normativamente previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.

L’articolo 121 del Decreto “Rilancio” ha inoltre previsto per gli interventi espressamente elencati nel comma 2 (ivi compresi quelli che danno diritto al “Superbonus”), la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Per gli interventi che danno diritto al “Superbonus”, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, il legislatore richiede, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto in parola può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (tra gli altri, commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).

Nel lavoro presenti due utili check list dei controlli (link sito: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1500) che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione. (Così, comunicato Stampa della fondazione nazionale commercialisti del 22 ottobre 2020 (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

 

Link al documento pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Documentazione

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

Il provvedimento e il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici»

Attenzione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Con lo stesso provvedimento, inoltre, apportate alcune modifiche al modello e alle relative istruzioni, al fine di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In conseguenza di tale modifiche, il provvedimento ha approvato un nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” con le relative istruzioni.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020, recante: «Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione».

 

Decreti Mise

 

Il decreto sui requisiti tecnici degli interventi

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

Il decreto sulle asseverazioni

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

 

Prassi

 

La circolare delle Entrate. Soggetti destinatari, interventi ammessi e adempimenti necessari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E dell’8 agosto 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847 – Primi chiarimenti»

 

Superbonus per acquisto di immobile sito in zona a rischio sismico 1, 2 o 3, demolito e ricostruito. Il costruttore può applicare uno sconto in fattura “parziale”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 325 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di cd. case antisismiche – Spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3 – Richiesta all’impresa venditrice di applicare lo sconto in fattura, anche parziale, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione spettante – Possibilità – Condizioni – Art. 16, comma 1-septies del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Superbonus anche nel caso dell’efficientamento energetico effettuato su un’unità collabente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 326 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi realizzati su fabbricato censiti nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) da accorpare all’abitazione principale – Interventi agevolabili – Fondamento – Condizioni – Artt. 14 e 16, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 08/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus anche al detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 327 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi realizzati su immobile agevolabile detenuto per mezzo di contratto comodato d’uso gratuito registrato -Fruibilità dell’agevolazione – Affermazione – Condizioni – Commi 9 e 10 dell’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus per lavori di efficientamento energetico sulla villetta a schiera «funzionalmente indipendente»

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 328 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi efficientamento energetico realizzati su “villetta a schiera”, terra tetto, «funzionalmente indipendente» – Interventi agevolabili – Fondamento – Condizioni – Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Interventi in edifici in comproprietà. In presenza di parti comuni, Superbonus riconosciuto solo nel caso in cui vi sia un condominio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 329 del 10 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi su parti comuni riferibili a più unità immobiliari non inserite in un condominio, in comproprietà, autonomamente accatastate, facenti parte del medesimo edificio – Impossibilità di beneficiare della detrazione del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio -Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Cappotto termico “parziale” autorizzato dal condominio. Le condizioni per fruire del Superbonus per il singolo appartamento sulle superfici di propria pertinenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 408 del 24 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Efficienza energetica – Interventi di isolamento termico sugli involucri – Intervento, anziché essere realizzato dal condominio, effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile di propria pertinenza – Intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella pertinenza del singolo condomino, previo nulla osta degli enti competenti e autorizzato dal condominio – Intervento agevolabile – Condizioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Superbonus 110% per interventi sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari. Chiarimenti sui limiti di spesa agevolabili comuni e individuali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 28 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi agevolati realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari -Limiti di spesa e modalità di riparto delle detrazioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus per la demolizione e ricostruzione dell’edificio residenziale unifamiliare anche non adibito ad abitazione principale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 455 del 7 ottobre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Accesso all’agevolazione per le spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce «abitazione principale» – Possibilità – Recupero del patrimonio edilizio (abbattimento e costruzione) unitamente al Sismabonus – Limite massimo di spesa – Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

 

Le risposte del Mef in Commissione VI Finanze della Camera

 

Superbonus 110%. Può ritenersi autonomo l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Ammesso anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-04686 Ungaro della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 30 settembre 2020 – recante: «Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto “Superbonus” fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari»

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-04688 Fragomeli della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 30 settembre 2020 – recante: «Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto “Superbonus” fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari»




Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione: in Gazzetta il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (24 agosto 2020, n. 132), sul rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle P.A.

 

Il Decreto attua una norma che prevede che l’eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato.

In particolare, vengono previste cinque specifiche cause di rifiuto:

  1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
  2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
  4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
  5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Sono diversi i benefici attesi a seguito del provvedimento. L’introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di risolvere le criticità segnalate, tramite le loro associazioni di categoria, da molti fornitori della PA. Allo stesso tempo, contribuirà ad accrescere l’efficienza del processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche e quindi la velocità della procedura e la puntualità dei pagamenti degli operatori economici che forniscono beni e servizi. Infine, saranno ridotte le differenze tecniche esistenti tra il processo di fatturazione elettronica tra privati e PA (nell’ambito del settore “business to Government”) e tra privati (nell’ambito del “business to business” e del “business to consumer”). (Così, comunicato Stampa Mef n. 238 del 23 ottobre 2020)

 

Link al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 24 agosto 2020, n. 132, recante: «Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020




Decreto blocca cartelle. Da agenzia-Riscossione primi chiarimenti e Faq sullo stop fino al 31 dicembre

Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale».

Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, i cittadini possono utilizzare i servizi online presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick, e ricevere assistenza rivolgendosi al Contact Center al numero 060101. Inoltre rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento. Tali canali di assistenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

 

Sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi

 

Il Decreto Legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) e Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

 

Stop a notifiche e pignoramenti

 

È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

 

Rateizzazioni, decadenza a 10 rate

 

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

 

Crediti PA, pagamenti senza verifiche

 

Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

 

Rottamazione e “Saldo e stralcio”.

 

Il Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. (Così, comunicato stampa AdeR del 21 ottobre 2020)




In Gazzetta il Decreto blocca cartelle e “prescrizione”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129. Il provvedimento urgente differisce al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”.

Il decreto non modifica i termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018).

 

Di seguito i nuovi termini definiti nel D.L. n. 129/2020.

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo 2020 (1).

I pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (1) al 31 dicembre 2020 dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.


(1) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.


 

Rateizzazioni

 

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non sono state sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato le ha rese fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

Sospensione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

 

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/05/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Link al testo integrale del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020

Link alle Faq Decreti “Cura Italia”, “Rilancio”, “Agosto” e D.L. n. 129/2020




Acconti Irap 2020 e ambito di applicazione dell’utilizzo agevolato del metodo “previsionale”: ultime istruzioni

 

Con circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di versamenti IRAP, alla luce delle previsioni normative connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno temporaneamente previsto, per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, l’esonero dal versamento:

  • del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando, per detto periodo d’imposta, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  • della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 (l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020).

In particolare, in merito al calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020), chiarito che in entrambe le ipotesi (storico o previsionale) il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento per i soggetti ISA) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto.

Analogamente, qualora il saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, in entrambe le ipotesi (storico o previsionale), il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento per i soggetti ISA) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

Infine, l’Agenzia detta un ulteriore chiarimento sulla portata dell’ambito applicativo dell’articolo 20 del Decreto “Liquidità”, che consente un utilizzo agevolato del metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”, nella determinazione degli acconti IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP relativi al periodo d’imposta 2020. Nel documento di prassi, confermato che l’agevolazione – in ragione della quale non è prevista l’irrogazione di sanzioni ed interessi ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l’80 per cento – riguarda anche gli acconti relativi alle addizionali delle citate imposte con scadenza 30 giugno 2020. Resta di contro esclusa l’applicazione all’addizionale regionale all’IRPEF in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 19 ottobre 2020, con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – Ulteriori chiarimenti – Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020 – Calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 – Saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo – Utilizzo della differenza – Modalità – Calcolo degli acconti IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP – Utilizzo agevolato del metodo “previsionale” anziché il metodo “storico” – Ambito applicativo dell’articolo 20 del D.L. 8/04/2020, n. 23, conv., con mod., dalla L. 5/06/2020, n. 40 (cd. “Decreto “Liquidità”) – Art. 24 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. “Decreto Rilancio”) – Art. 17, co. 3, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 58, del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”)




D.P.C.M. approvato domenica 18 ottobre, il testo “ufficiale”

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 258 del 18 ottobre 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”».

Le disposizioni del decreto presidenziale si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 258 del 18 ottobre 2020

Il provvedimento modificato

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020




Recupero dei crediti civili e commerciali nella Ue. Approvata in via definitiva la procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, , di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2914 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il regolamento introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione.

Le norme si affiancano ai procedimenti nazionali, ma non li sostituiscono; la procedura si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Il procedimento è esperibile sia prima dell’avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento; l’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa; qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore. Per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva del debitore sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.




Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza. Approvate in via definitiva le disposizioni correttive

Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto legislativo interviene, tra l’altro, al fine di:

  • chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione «difficoltà» quella di «squilibrio» e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
  • riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;
  • chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
  • ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;
  • rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli «Organismi di composizione della crisi d’impresa» (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.




Semplificate le modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020 su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

Il testo prevede una radicale semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In seguito all’entrata in vigore delle nuove norme, si prevede che il necessario tirocinio pratico-valutativo sia svolto all’interno dei corsi di laurea e che, di conseguenza, l’esame conclusivo del corso di studi divenga anche la sede nella quale espletare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.

In particolare, il nuovo modello di abilitazione si applicherà alle classi di laurea e alle relative professioni di seguito indicate.

Le lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, in Farmacia e farmacia industriale, in Medicina veterinaria, in Psicologia conferiranno l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo.

Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, in professioni tecniche industriali e dell’informazione, abiliteranno all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Si prevede, infine, che gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l’accesso agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, di dottore agronomo e dottore forestale, di pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possano essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con  uno o più regolamenti da adottare su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente.

Con i medesimi regolamenti saranno disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio hanno valore abilitante all’esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi.




Riscossione esattoriale. Tutto fermo fino al 31 dicembre 2020. Differito di 12 mesi il termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle

 

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

Viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.




Il Cdm ha approvato il Ddl bilancio 2021

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2021 che viene quindi trasmesso alla Commissione europea.

Il disegno di legge prevede una significativa espansione fiscale e contiene importanti provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure intraprese sinora per proteggere la salute dei cittadini e garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese. Allo stesso tempo, vengono messe in campo le risorse necessarie per garantire il rilancio del sistema economico, attraverso interventi su fisco, investimenti, occupazione, scuola, università e cultura.

Di seguito, i punti principali del provvedimento:

Sanità – vengono stanziati circa 4 miliardi di euro. Le diverse misure riguardano in particolare il sostegno del personale medico e infermieristico, fra queste la conferma anche per l’anno 2021 di 30.000 fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie, e l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all’emergenza COVID-19. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale;

Famiglie – viene finanziata a partire da luglio 2021 una grande riforma per le famiglie, con l’introduzione dell’assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Viene inoltre prolungata la durata del congedo di paternità;

Mezzogiorno – viene portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio 2021-2023 e prorogato per il 2021 il credito di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione;

Cuneo fiscale – con circa 1,8 miliardi di euro aggiuntivi, per uno stanziamento annuale complessivo di 7 miliardi, viene portato a regime il taglio del cuneo per i redditi sopra i 28.000 euro;

Riforma fiscale – vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma fiscale, che comprende l’assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo “per la fedeltà fiscale”;

Giovani – vengono azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under-35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale;

Misure di sostegno all’economia – viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza COVID. Viene prorogata la moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI e da SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle imprese, con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro. Vengono prorogate le misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese;

Lavoro e previdenza – vengono finanziate ulteriori settimane di Cig COVID, con lo stesso meccanismo che prevede la gratuità della Cassa per chi ha registrato perdite oltre una certa soglia. Vengono prorogate le misure Ape Social e Opzione Donna;

Trasporti pubblici – con fondi aggiuntivi da utilizzare nei primi mesi del 2021, vengono incrementate le risorse per il trasporto pubblico locale, in particolare modo quello scolastico;

Scuola, università e cultura – viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l’edilizia scolastica. È previsto un contributo di 500 milioni di euro l’anno per il diritto allo studio e sono stanziati 500 milioni di euro l’anno per il settore universitario. Sono destinati 2,4 miliardi all’edilizia universitaria e ai progetti di ricerca. Vengono inoltre destinati 600 milioni di euro all’anno per sostenere l’occupazione nei settori del cinema e della cultura.




Fatturazione elettronica. Aggiornate le risposte alle domande più frequenti

Elenco degli aggiornamenti del 15 ottobre 2020

 

 

Pubblicazione della FAQ n.149 pubblicata il 15 ottobre 2020 nelle sezioni:

Argomento di riferimento: chiarimento sul superamento dei controlli con utilizzo del vecchio schema a seguito dell’aggiornamento dello schema delle fatture elettroniche.

 

Aggiornamento della FAQ n. 45 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell’aggiornamento: esplicitazione del valore da inserire nel campo “RiferimentoTesto” del tracciato della fattura elettronica nel caso si debba inserire un riferimento all’identificativo del RT/ server RT relativo ad un documento commerciale.

 

Aggiornamento delle seguenti FAQ:

  • FAQ n. 55 pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 143 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 144 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 145 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 146 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 147 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020

 

Argomento dell’aggiornamento: l’adesione al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, può esser fatta fino al 28 febbraio 2021 (periodo transitorio) e non più fino al 30 settembre 2020 come modificato dal provv. 311557 del 23/09/2020.

 

 Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021




Commercialisti, positiva risposta Mef su prima nomina revisori

Miani: “La risposta all’interrogazione del senatore De Bertoldi fa chiarezza su un tema decisivo per decine di migliaia di società”  

  

 “La risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito quello della Giustizia, all’interrogazione del senatore Andrea De Bertoldi, fa chiarezza su un tema molto delicato per decine di migliaia di società, sgombrando opportunamente il campo da dubbi interpretativi della norma”.

E’ quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.   

  

Nell’interrogazione citata dal presidente dei commercialisti, De Bertoldi aveva chiesto chiarimenti circa l’interpretazione in sede applicativa dell’articolo 51-bis del decreto legge n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 nel luglio di quest’anno, che posticipa ai bilanci relativi al 2021 (e quindi al periodo aprile – giugno 2022) l’obbligo delle società a responsabilità limitata e cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo seguendo le novità introdotte dal codice della crisi d’impresa del 2019.    

  

Secondo il MEF “si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all’obbligo entro la data di bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini. Per chi avesse già provveduto, il Mef afferma che “non pare intervenire alcun elemento innovativo”. La norma, spiega nella sua risposta il Ministero, “indica infatti un termine finale entro il quale adempiere l’obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo medio tempore”.   

  

“La risposta del Mef – sostiene Miani – chiarisce in sostanza, come da noi sostenuto e auspicato, che l’articolo 51- bis consente alle società che non avevano già provveduto alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, di mettersi in regola e di provvedere alle nomine entro il nuovo termine indicato. Il che non equivale a dire che revisori già nominati possano essere revocati per il solo effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51-bis”.  

 

Dell’argomento si occupa diffusamente anche il documento di ricerca “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”, diffuso oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Cosi, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 15 ottobre 2020)




“Contribuenti solidali”: firmato il decreto per la menzione di chi ha rinunciato alle sospensioni dei pagamenti dei tributi

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha firmato il decreto che attribuisce la menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur potendo usufruire delle sospensioni dei tributi erariali disposte con i decreti legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio, abbiano deciso di effettuare comunque i versamenti sospesi.

La menzione, prevista dall’articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, è il riconoscimento che lo Stato vuole dare a quei contribuenti i quali, in una fase di difficoltà senza precedenti per il Paese, hanno volontariamente pagato le tasse pur potendo rinviarne il pagamento.

Da questi cittadini è venuto un sostegno importante alla tenuta dell’economia italiana. È anche grazie alla loro scelta che il Paese può ora guardare con fiducia all’uscita dalla crisi e alla ripresa nazionale.

Sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze sarà pubblicato un elenco dei “contribuenti solidali” che ne abbiano fatta espressa richiesta.

L’istanza per conseguire la menzione di “contribuente solidale” è gratuita e può essere presentata, sia dalle persone giuridiche che dalle persone fisiche, esclusivamente in via telematica a uno degli indirizzi e-mail dedicati: contribuentisolidali@mef.gov.it e contribuentisolidali@pec.mef.gov.it, entro dodici mesi dalla data del versamento dei tributi erariali sopra indicati.

Nell’area dedicata del sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze sarà pubblicato il modello di istanza e le relative istruzioni, nonché un elenco dei tributi erariali che legittimano il riconoscimento della menzione di contribuente solidale.

Ai contribuenti, poi, sarà inviata una comunicazione dell’avvenuta menzione, il riconoscimento espresso della qualità di “contribuente solidale”. (Così, comunicato Stampa Mef, n. 230 del 15/10/2020)

 

Il decreto definisce le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rilascia l’attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.

 

 

 

 




Aliquota IVA 5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti fino al 31 dicembre 2020. Le risposte dell’Agenzia delle entrate

 

Via libera all’IVA agevolata, prevista dall’articolo 124 del D.L. Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di ”ricaricabili”. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Il documento fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato IVA introdotto dal D.L. n. 34/2020 (D.L. Rilancio).

 

Iva agevolata, disco verde ai termoscanner

 

Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.

 

Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti

 

La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

 

Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici

 

Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 30 maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

 

Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili

 

Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 15 ottobre 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Riduzione aliquota IVA (al 5 per cento) per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Applicazione in via transitoria sino al 31 dicembre 2020 di un regime di maggior favore consistente nell’introduzione di un regime di esenzione da IVA che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente – Prime istruzioni e risposte a quesiti – Art. 124 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633

 




Importazioni beni agevolati anti covid-19. L’elencazione e codici TARIC

Con circolare n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU, l’Agenzia delle Dogane, ha fornito le prime istruzioni per l’applicazione dell’articolo 124 del Decreto Rilancio che ha previsto la riduzione (esenzione nel periodo transitorio) dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia. Nel documento chiarito che a partire dalla data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall’IVA.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota IVA nella misura del 5 per cento; che nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”, escluse le mascherine generiche (o filtranti) che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI).

Si segnala, infine, che allegata al circolare sono stati riportati i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione.

 

In proposito si fa presente, che con circolare n. 26 E del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha puntualizzato “che i beni agevolabili ai sensi dell’articolo 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare n. 12/2020 dell’ADM. Quest’ultima infatti antepone ‘ex’ alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento. Per ‘ex’ si intende in sostanza “una parte di” e pertanto occorre individuare all’interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124”.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU, con oggetto: IMPORTAZIONI – Riduzione aliquota IVA (al 5 per cento) da applicare regime sui beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza covid-19 – Esenzione transitoria dall’IVA con diritto alla detrazione sino al 31 dicembre 2020 – Codici TARIC – Classificazione merci di cui all’art.124 D.L. n. 34/2020 – Esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1 del D.L. n. 34/2020 – Art. 124 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 68 e 69 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2020

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Commenti

 

 

Conversione in legge del Decreto “Agosto”: sintesi delle novità fiscali
di Enrico Molteni

Escluso il reverse charge interno per i soggetti passivi non residenti senza partita IVA
di Francesco Zondini

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – Applicazione del reverse charge

 

Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi a soggetti intracomunitari. Per l’applicazione del reverse charge non basta la mera qualifica di soggetto passivo IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10152 del 28 maggio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – Cessioni a soggetti intracomunitari privi di un rappresentante fiscale in Italia e non identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633 del 1972 – Applicazione del reverse charge – Esclusione – Necessità che il soggetto passivo IVA sia soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato – Affermazione – Applicazione dell’IVA dal cedente – Necessità – Artt. 17, commi quinto, sesto e settimo e 74, commi settimo e ottavo del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Violazioni relative all’applicazione del sistema dell’inversione contabile o reverse charge

 

Errato utilizzo del regime del margine e mancata applicazione del cd. reverse charge. I doveri di diligenza e sulla prova che gravano sul contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 16367 del 30 luglio 2020: «SANZIONI TRIBUTARIE – Colpevolezza – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale d’imposizione del margine -Regime del margine previsto dall’art. 36 del D.L. n. 41 del 1995 – Indebita fruizione – Buona fede del cessionario – Onere della prova – Condizioni – Artt. 36 e segg., del D.L. 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n. 85 – Art. 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Fatturazione delle operazioni – Modalità – Acquisti intracomunitari – “Reverse charge” – Inadempimento da parte del contribuente degli obblighi formali – Conseguenze – Perdita del diritto alla detrazione – Esclusione – Condizioni – Prova o mancata contestazione della sussistenza dei requisiti sostanziali – Impedimento all’esercizio del diritto alla detrazione -Sussistenza – Limiti – Fattispecie – Artt. 41, 42, 44, 45, 46 e 47, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Artt. 19, 23, 25, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • SANZIONI TRIBUTARIE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Revisione del sistema sanzionatorio tributario ex D.Lgs. 158/2015 – Violazioni relative all’applicazione del sistema dell’inversione contabile o reverse charge – Trattamento sanzionatorio – Errata applicazione del sistema dell’inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. n. 471 del 1997 – Retroattività – Applicabilità anche d’ufficio alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016 – Limiti – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Trasferimento all’estero della sede sociale – Titolarità passiva delle obbligazioni tributarie e capacità processuale

 

La cancellazione della società dal registro delle imprese per trasferimento della sede sociale all’estero non libera dai debiti fiscali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16775 del 6 agosto 2020: «SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Cancellazione dal registro delle imprese – Trasferimento all’estero della sede sociale – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Effetto estintivo – Esclusione – Titolarità passiva delle obbligazioni tributarie e capacità processuale – Persistenza – Art. 2945 c.c.»

 

Tutela integrità patrimoniale del contribuente
Rimborso del costo delle fideiussioni

Costi delle garanzie fideiussorie richieste per ottenere i rimborsi IVA. Da rimborsare anche quando non connessi ad attività accertativa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19756 del 22 settembre 2020: «STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Polizze fideiussorie necessarie, ex art. 38-bis, comma 1 D.P.R. n. 633/72, per conseguire il rimborso del credito IVA (cd. rimborsi IVA accelerati) – Costo relativo – Obbligo di procedere al rimborso dei costi sostenuti in relazione alle fideiussioni per il caso di rimborsi IVA accelerati – Sussistenza – Art. 8, comma 4, della L. 27/07/2000, n. 212- Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi – Polizza fideiussoria ex art. 38-bis D.P.R. n. 633 del 1972 – Configurazione di contratto autonomo di garanzia, con funzione “indennitaria” – Conseguenze – Non applicabilità per l’azione di rimborso dei costi del termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 – Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Il Fisco deve sempre rimborsare i costi delle garanzie fideiussorie. La richiesta dal contribuente non è soggetta a decadenza biennale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 5508 del 28 febbraio 2020: «CASSAZIONE (RICORSO PER) – Procedimento – Pronuncia in camera di consiglio – Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 – Fissazione di adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. – Parte rimasta intimata – Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Rimborsi IVA – Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi – Costo relativo – Diritto al rimborso – Fondamento – Art. 8, comma 4, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi – Polizza fideiussoria ex art. 38-bis D.P.R. n. 633 del 1972 – Funzione – Accessorietà rispetto al rapporto di imposta – Esclusione – Conseguenze – Non applicabilità per l’azione di rimborso dei costi del termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 – Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Notificazione a mezzo posta – Prova dell’invio dell’avviso di ricevimento del CAD

 

Notifica a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità relativa. Il notificante deve esibire la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa o quella di ritorno? La questione rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza interlocutoria n. 21714 dell’8 ottobre 2020: «NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Irreperibilità relativa del destinatario – Prova della regolarità del procedimento notificatorio compiuto a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità relativa del destinatario – Contrasto relativo ad atti di imposizione fiscale – Questione di massima di particolare importanza – Art. 8, comma 4, della L. 20/11/1982, n. 892»

 

 

Prassi 

 

 

Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – Applicazione del reverse charge

 

Cessioni tra operatori economici di cui all’art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972. Per l’Agenzia delle entrate l’IVA va assolta dal cessionario in ogni caso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 11 del 24 gennaio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – Applicazione del reverse charge – Debitore dell’imposta – Individuazione – Cessionario, ove soggetto passivo ai fini IVA, indipendentemente dal fatto che il cedente sia identificato ai fini IVA in Italia – Affermazione – Artt. 17, commi quinto, sesto e settimo e 74, commi settimo e ottavo del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Indicazione del in fattura del riferimento alla disposizione agevolativa

 

Bonus per gli investimenti in beni strumentali ex legge n. 160/2019. Non si decade dal beneficio se l’omessa indicazione nelle fatture della legge di riferimento è stata regolarizzata prima dell’inizio dell’attività di controllo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 439 del 5 ottobre 2020: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti – Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nella misura del 6 per cento di cui ai commi 184-197 della L. 27/12/2019, n. 160 – Controlli e monitoraggio – Documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili – Fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati (nella specie, fattura e contratto di locazione finanziaria) – Indicazione del riferimento alla disposizione agevolativa – Necessità – Assenza del riferimento alla norma agevolativa sulla fattura – Conseguenze – Fattura sprovvista di tale dicitura considerata non valida nel corso dei controlli e delle verifiche – Revoca della quota corrispondente di agevolazione – Possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria – Termini – Prima dell’inizio di eventuali attività di controllo»

 

Superbonus del 110 per cento

 

Accesso al Superbonus per la demolizione e ricostruzione dell’edificio residenziale unifamiliare anche non adibito ad abitazione principale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 455 del 7 ottobre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Accesso all’agevolazione per le spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce «abitazione principale» – Possibilità – Recupero del patrimonio edilizio (abbattimento e costruzione) unitamente al Sismabonus – Limite massimo di spesa – Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

 

 

Legislazione

 

ECOBONUS E SUPERBONUS

Ecobonus, bonus facciate e superbonus: in Gazzetta i decreti Mise per asseverazione e requisiti tecnici

 

 

Il decreto sui requisiti tecnici degli interventi

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

 

Il decreto sulle asseverazioni

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

 

 

 

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Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. In Gazzetta il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020

In Gazzetta Ufficiale  il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 con le nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020




Ha il n. 126 la Legge di conversione del Decreto Agosto. Pubblicato il testo nella Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020, la legge di conversione (del 13 ottobre 2020, n. 126) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia».

Link al testo del decreto legge n. 104 del 14/08/2020, conv., con con mod., dalla legge n. 126 del 13/10/2020, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020