Commercialisti alle Entrate, in assenza di anomalie no al canale Civis per le comunicazioni sui corrispettivi telematici

Negli ultimi giorni l’Agenzia delle entrate sta recapitando ai contribuenti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro comunicazioni in cui si segnala il mancato ricevimento dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri riferiti al periodo luglio-novembre 2019, nonostante nella dichiarazione IVA 2019 siano state indicate operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT).

In tali comunicazioni anche i contribuenti eventualmente non tenuti all’adempimento sono invitati a fornire chiarimenti tramite il servizio telematico CIVIS.

Tenuto conto che nella maggior parte dei casi la situazione segnalata risulta del tutto normale in considerazione della scelta di certificare con fattura le operazioni nei confronti dei consumatori finali, il Consiglio nazionale dei commercialisti si è prontamente attivato nei confronti dell’Agenzia delle entrate al fine di evitare l’utilizzo del canale CIVIS per i contribuenti non tenuti all’adempimento.

Abbiamo pertanto chiesto all’Agenzia di emanare un comunicato che, nell’ottica della massima collaborazione reciproca, rassicuri i contribuenti e i Commercialisti che li assistono sulla non necessità di fornire risposta alla comunicazione ricevuta nei casi di assenza di anomalie, con il sensibile auspicio di un intervento tempestivo in tal senso

(Così, comunicato del Consiglio nazionale dei commercialisti del 31 gennaio 2020)




Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti 

 

Sono disponibili da oggi sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Con il provvedimento di oggi, infatti, vengono approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2020 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2020” per il periodo d’imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

 

Modelli e istruzioni online

 

I 175 modelli sono disponibili con le relative istruzioni e costituiscono parte integrante della dichiarazione da presentare insieme ai modelli Redditi. Dovranno essere utilizzati dai contribuenti soggetti agli indici, ovvero quelli che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa (elenco allegato alle istruzioni Parte Generale). Una volta compilati, i modelli dovranno essere trasmessi alle Entrate, in maniera telematica, insieme alla dichiarazione dei redditi, tramite i canali Entratel o Fisconline oppure incaricando un intermediario.

 

Le indicazioni per consultare e acquisire i dati “precalcolati”

 

Il provvedimento definisce, inoltre, le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al proprio cassetto fiscale. Nel primo caso gli intermediari in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere all’Agenzia via web un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati “precalcolati”.

 

Cosa sono gli Isa

 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono un insieme di indicatori che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala che va da 1 a 10, con l’obiettivo di stimolare la compliance e rafforzare la loro collaborazione con l’Amministrazione finanziaria. I contribuenti che ottengono punteggi più alti risultano, infatti, più “affidabili” e per questo hanno accesso a importanti benefici premiali, come, per esempio, l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020)

 

I Modelli ISA costituisco parte integrante del modello REDDITI 2020 e sono utilizzati per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).

I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate 

 

 

 




Brexit: il Regno Unito lascia l’Unione Europea, ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre 2020

L’Europarlamento ha ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.

Era questo l’ultimo tassello che ancora mancava per formalizzare l’accordo, il cui testo era stato approvato il 17 ottobre 2019 dal Consiglio europeo (assieme alla Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni) e il 9 gennaio 2020 dalla Camera dei Comuni del Parlamento britannico, per poi essere ratificato il 22 gennaio 2020 dalla Camera Alta del Regno Unito e controfirmato il 24 gennaio 2020 dalla regina Elisabetta II.

Si ricorda che tale accordo regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese, prevedendo un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.

Fino alla fine del 2020, dunque, resta tutto invariato: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito.

Solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo.

Entro quella data Unione Europea e Regno Unito potranno però stabilire regole chiare e più vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell’Unione e del Regno Unito. Il 2020 sarà dunque l’anno dei negoziati tra il Regno Unito e l’Unione Europea (e i suoi Paesi).

Come sempre, informazioni sul dossier Brexit sono rinvenibili sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: www.adm.gov.it.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Governo.




Vexata quaestio della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’art. 1 L. n. 190/2014, introdotta dalla Legge di bilancio 2020. Gli interventi del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n. 8 del 2020,  ha evidenziato di aver sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria la questione della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.00.

Di seguito uno stralcio del documento CNDCEC e gli allegati.

Decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 L. 23 dicembre 2014, n. 190, introdotta dalla Legge di bilancio 2020

Con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, si allega la nota tecnica (di seguito riprodotta) che il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate in cui si evidenziano i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Sotto il profilo più eminentemente “politico”, al fine di ottenere una presa di posizione ufficiale da parte dei competenti organi istituzionali che recepisca la predetta soluzione interpretativa, abbiamo promosso le seguenti allegate interrogazioni a risposta immediata rivolte al Ministro dell’economia e delle finanze: la n. 5-03395 (allegato 3) e la n. 5-03396 (allegato 4) presentate il 15 gennaio u.s. in Commissione Finanze della Camera dei deputati, rispettivamente, dall’on.le Trano (M5S) e dall’on.le Centemero (L-Sp). Un’analoga interrogazione a risposta immediata è stata presentata anche in Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica da parte dell’on.le De Bertoldi (FdI).

Sul punto, il Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze, Maria Cecilia Guerra, ha annunciato in tempi brevissimi un chiarimento ufficiale che propenderà invece per l’immediata applicabilità della predetta causa ostativa. Alla luce di tali anticipazioni, il CNDCEC ha già predisposto gli emendamenti per un intervento normativo che fissi la decorrenza delle nuove cause ostative dal prossimo anno.

 

Allegato 2

Nota tecnica

Regime forfetario – Nuova causa di esclusione di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190

Il comma 692, lettera d), dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 – Suppl. Ordinario n. 45) ha aggiunto la nuova lettera d-ter) al comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui non possono avvalersi del regime forfetario: «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».

La nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, senza una disciplina specifica relativa alla decorrenza della sua efficacia, che occorre dunque chiarire in via interpretativa.

Al riguardo, va osservato che tale causa di esclusione era stata già introdotta, una prima volta, dall’articolo 1, comma 111, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 – Suppl. Ordinario n. 70), con l’aggiunta della lettera d-bis) al comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Anche in tale occasione, la disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016, senza una disciplina specifica circa la sua decorrenza. Causa di esclusione che è stata successivamente abrogata per effetto della sostituzione della citata lettera d-bis) ad opera dell’articolo 1, comma 9, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), che ha introdotto una nuova causa di esclusione dal regime forfetario per «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro» a cui sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni» per effetto dell’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto in sede di conversione avvenuta con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

In occasione dell’originaria introduzione, con legge n. 208/2015, della causa di esclusione per coloro che nell’anno precedente avessero percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 10 del 4 aprile 2016 (par. 2.3), ebbe modo di precisare che tale causa di esclusione “preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. Ne consegue che coloro che intendono applicare nel 2016 il regime di favore non devono aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro”.

Tale interpretazione non teneva tuttavia nella giusta considerazione i principi di attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 che contiene disposizioni che, ai sensi del suo stesso articolo 1, comma 1, «costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».

In particolare, con riferimento all’efficacia temporale delle norme tributarie, l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello Statuto del contribuente, dispone che «Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che «In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti».

Ne consegue che le modifiche introdotte con disposizione entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno n «si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono», ossia dall’anno n+1, e, in ogni caso, «non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore».

È per questo che in occasione delle più recenti modifiche alla causa di esclusione di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 introdotte dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), l’Agenzia delle entrate ha avvertito la necessità di rispettare il principio statutario innanzi richiamato.

In particolare, con riferimento alla riformulata causa di esclusione prevista per «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni», l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (par. 2.3.2), ha precisato che “In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto in tal modo che, in assenza di una specifica norma di decorrenza, l’efficacia temporale immediata di una disposizione che, cambiando le “regole del gioco”, prevede una causa di esclusione che non può essere rimossa dal contribuente, in quanto alla data di entrata in vigore della disposizione stessa tale causa già sussisteva, si pone in aperto contrasto con i richiamati principi di rango costituzionale dello Statuto dei diritti del contribuente. E tanto, si badi bene, con riferimento ad una modifica della causa ostativa di cui alla lettera d) del più volte citato comma 57 di tipo soltanto parziale, essendo già previsto, anche precedentemente alle modifiche recate dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che non potessero avvalersi del regime forfetario «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

A maggior ragione dunque l’immediata efficacia di una causa di esclusione non prevista nell’anno in cui la sua assenza deve essere verificata determina la medesima violazione dello Statuto del contribuente che la più recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate ha voluto giustamente evitare con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (par. 2.3.2).

Ed è proprio questa la fattispecie che si è venuta a determinare in relazione alla nuova causa di esclusione prevista per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, di cui alla nuova lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale nuova causa di esclusione è stata infatti introdotta dal comma 692, lettera d), dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con una disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ma che fa riferimento all’anno precedente (già trascorso) quale momento di verifica della sua sussistenza, con conseguente impossibilità di rimozione da parte di coloro che si siano trovati nel 2019 nelle condizioni previste dalla nuova disposizione.

Per cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla data di entrata in vigore della norma il contribuente si trovasse nelle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2020, deve ritenersi che lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

 

Allegato 3

Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03395

testo di

Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

TRANO, CURRÒ, GIULIODORI, APRILE, RADUZZI, MARTINCIGLIO, PARISSE, MIGLIORINO e CASO. —

Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la legge di bilancio 2020, reca alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario, sopprimendo l’imposta sostitutiva al 20 per cento prevista a partire dal 2020, reintroducendo, come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e lavoro accessorio e l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30 mila euro;

numerosi articoli di stampa rilevano tuttavia che, in base allo statuto del contribuente e a quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate nel 2019, la cosiddetta flat tax al 15 per cento sul reddito da lavoro autonomo, si applica anche a chi attualmente sarebbe escluso dai «paletti» stabiliti dalla legge di bilancio 2020; a tal fine, per l’anno in corso, sarebbe pertanto possibile accedere alla tassazione agevolata, anche per chi, oltre al reddito da lavoro autonomo, ha percepito più di 30 mila euro, da pensione o lavoro dipendente, così come non sarebbe peraltro previsto l’avvio per quest’anno, dell’altro limite, relativo a 20 mila euro di compensi a collaboratori o spese per l’acquisto di beni strumentali;

gli interroganti evidenziano al riguardo che, in virtù di quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

a tal fine, gli interroganti rilevano altresì, che i «paletti» alla flat tax, contenuti nella manovra economica per il 2020, sono stati approvati definitivamente dal Parlamento, soltanto nel mese di dicembre 2019 per entrare in vigore pochi giorni dopo, ovvero il 1° gennaio 2020;

la necessità di opportune precisazioni, in relazione alle osservazioni in precedenza esposte, risulta pertanto urgente e indispensabile, come peraltro sostenuto anche dall’Aiga nazionale, che auspica un intervento chiarificatore, valutato che sia gli operatori del settore, che oltre mezzo milione di professionisti con partite Iva, rivendicano il diritto di conoscere quale sia il regime fiscale effettivo da applicare – :

se intenda confermare l’intenzione di adottare le iniziative di competenza affinché le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio per il 2020 entrino in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, per prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfettario.
(5-03395)

 

Allegato 4

Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03396

testo di

Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

CENTEMERO, GUSMEROLI, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. —

Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
è mistero sui requisiti più stringenti per l’accesso nel 2020 al regime forfettario, di cui ai commi 691 e 692 della legge n. 160 del 2019;

l’attuale Governo ha voluto operare una vera e propria stretta sul regime forfettario introdotto dalla LegaSp al Governo con il decreto fiscale 2018, cancellando il nuovo regime agevolato con aliquota al 20 per cento per le partite Iva che ricavano fra i 65 mila e i 100 mila euro e mantenendo la tassazione agevolata al 15 per cento con tetto di 65 mila euro condizionato ai «paletti» che le spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superino i 20 mila euro lordi e che siano esclusi i soggetti, che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro;

secondo quanto pubblicato su La Stampa – Economia & Finanza – l’11 gennaio 2020, in base allo statuto del contribuente, che fissa in 60 giorni il limite di tempo che deve intercorrere tra l’approvazione delle modifiche in materia fiscale e la loro applicazione, non dovrebbe trovare applicazione la stretta sulla flat tax per il 2020;

lo stesso articolo di stampa ricorda che anche l’Agenzia dell’entrate nel 2019, con circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, aveva fatto slittare di un anno l’esclusione dalla flat tax per chi possedeva quote di controllo in società a responsabilità limitata, in considerazione dell’approvazione della norma a ridosso della fine dell’anno;

appare, dunque, più che mai razionale e logico per gli interroganti che, applicando lo stesso principio, chi nel 2019 ha superato i nuovi limiti fissati dalla legge di bilancio 2020 resta per tutto l’anno in corso in regime di flat tax, dovendo tuttavia adeguarsi nell’anno in corso ai nuovi «paletti» per poter rimanere in tale regime anche nel 2021;

tuttavia, l’obiettivo dichiarato del Governo di far cassa con le nuove restrizioni, indicando risparmi per poco meno di 1,5 miliardi di euro, lascia presumere agli interroganti che l’attuale maggioranza intenda «forzare» sull’applicazione da subito delle nuove regole di accesso al regime della tassazione piatta – :

se il Governo intenda far chiarezza su quanto esposto in premessa.

(5-03396)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38/39 del 2019

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Speciale – Manovra 2020

 

La Legge di bilancio 2020

 

Le novità su Fisco e imprese della Legge di bilancio 2020

 

Il testo coordinato con le norme richiamate o modificate 

Il testo della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»

 

 

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Riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti. La bozza del testo del D.L. in attesa della pubblicazione in Gazzetta

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 23 gennaio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Il decreto-legge, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.

Di seguito la bozza del provvedimento coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica).

 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente».

Link al testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 (link al sito www.gazzettaufficiale.it)

 

Lo schema di decreto legge recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1
(Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati)

 

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta in via sperimentale per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d’imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Articolo 2
(Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

 

1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

2. L’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta in via sperimentale per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4.  I sostituti d’imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

 

Articolo 3
(Disposizioni di coordinamento)

 

1. Il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non trova applicazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

2.Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Articolo 4
(Copertura finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto valutati in 2.947,4 milioni di euro per l’anno 2020 e 596,3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 5
(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Relazione illustrativa

 

L’articolo 1 disciplina, al di fuori del TUIR, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo che non rileva ai fini IRPEF, rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l’imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il trattamento integrativo spetta nella misura di 600 euro se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

L’intervento normativo si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.

Il comma 2 dispone che l’importo del trattamento integrativo spettante sia determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro. Tenuto conto che la nuova disposizione si applica con riferimento alle prestazioni rese nel secondo semestre dell’anno 2020, il rapporto al periodo di lavoro deve essere effettuato considerando i giorni lavorati nel predetto secondo semestre.

I commi 3 e 4 disciplinano specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa.

Più in dettaglio è previsto che i sostituti d’imposta riconoscano il trattamento integrativo eventualmente spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verifichino in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 eventualmente spettante. Il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Il comma 4, infine, stabilisce che il trattamento integrativo erogato sia recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.

Il successivo articolo 2 disciplina, al di fuori del TUIR, il riconoscimento di una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. In sostanza, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. In sostanza, per la predetta fascia reddituale, l’ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari 40.000 euro.

L’intervento normativo, si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.

I commi 3 e 4 disciplinano specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa.

Più in dettaglio è previsto che i sostituti d’imposta riconoscano l’ulteriore detrazione ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e verifichino in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Il comma 4, infine, stabilisce che il credito erogato sia recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.

L’articolo 3, al comma 1, prevede la sospensione dell’applicazione della disciplina relativa al credito di cui al comma 1-bis, dell’articolo 13 del TUIR nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 dispone che il reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2 deve essere assunto al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010 nonché dei redditi agevolati degli “impatriati” di cui all’articolo 16, del decreto legislativo n.147/2015. A tali fini non rilevano, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibito ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

La disposizione di cui all’articolo 4 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto valutati in 2.947,4 milioni di euro per l’anno 2020 e 596,3 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 160 del 2019.

 

Relazione tecnica

 

La norma in esame dispone in via sperimentale, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, una somma a titolo di trattamento integrativo ai percettori di redditi di lavoro dipendente ed introduce, per lo stesso periodo, una ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 il comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR non trova applicazione.

L’importo del trattamento integrativo è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

 

Reddito (euro) Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 28.000 600

 

La legislazione vigente prevede, rapportata allo stesso periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, la seguente determinazione del credito di cui al comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR:

 

Reddito (euro) Importo del credito (euro)
Fino a 24.600 480
Oltre 24.600 fino a 26.600 480*[1-(rdt-24.600)/(26.600-24.600)]
Oltre 26.600 0

 

Il trattamento integrativo e il credito spettano ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

L’importo dell’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

 

Reddito (euro) Ulteriore detrazione (euro)
Fino a 28.000 0
Oltre 28.000 fino a 35.000 480+(600-480)*[1-(rdt-28.000)/(35.000-28.000)]
Oltre 35.000 fino a 40.000 480*[1-(rdt-35.000)/( 40.000-35.000)]
Oltre 40.000 0

 

L’analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all’anno di riferimento.

Sulla base di tali elaborazioni si stima un costo di competenza per l’anno 2020 pari -1.922,0 milioni di euro di trattamento integrativo e -1.614,8 milioni di euro di IRPEF. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari a -4,6 e -1,8 milioni di euro rispettivamente.

Di seguito l’andamento di cassa considerando il periodo di vigenza:

 

2020 2021 2022 2023
Credito/trattamento integrativo -1.601,7 -320,3 0,0 0,0
IRPEF -1.345,7 -269,1 0,0 0,0
Addizionale regionale 0,0 -4,6 0,0 0,0
Addizionale comunale 0,0 -2,3 +0,5 0,0
Totale -2.947,4 -596,3 +0,5 0,0

milioni di euro




Taglio del cuneo fiscale, ampliamento del catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società e territorialità nella fornitura intra-UE dei servizi nei confronti di committenti non soggetti Iva: i provvedimenti approvati dal Governo

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 23 gennaio 2020, ha approvato una serie provvedimenti in materia fiscale.

Di seguito, in sintesi, i contenuti.

 

Taglio del cuneo fiscale
Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (decreto-legge)

Il decreto-legge, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.

Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

 

Lotta contro le frodi finanziarie nell’unione europea
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto legislativo, approvato in esame preliminare, dà attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, (link: https://eur-lex.europa.eu/) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

La direttiva sostituisce precedenti convenzioni di disciplina della materia e prosegue sulla scia di altri interventi di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.

Il decreto modifica quindi la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio.

Tra le novità:

  • si prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l’elemento della transnazionalità, se l’imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro;
  • si amplia il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società (ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;
  • si estende la responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898 del 1986) e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro. Infine, si è ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d’ufficio.

Per quanto riguarda gli altri settori del diritto penale si interviene su alcune fattispecie di corruzione, includendovi anche i casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell’Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro con la pena massima aumentata fino a 4 anni di reclusione e si estende la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell’Unione.

 

Obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il decreto legislativo, approvato in esame preliminare, dà attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 (link: https://eur-lex.europa.eu/) che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Le nuove disposizioni sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (conosciuto come MOSS, acronimo di “Mini One Stop Shop”).

In particolare, la direttiva ha introdotto una soglia a livello unionale entro la quale i servizi delle categorie già elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Allo stesso tempo si è introdotto l’obbligo, nel caso in cui si sia optato per l’utilizzo del regime MOSS, dell’adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore. Quest’ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato della UE, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36/37 del 2019

 

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Speciale Modulistica 2020

 

Modelli dichiarativi ai fini IVA
Modelli e istruzioni

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate 

 

La dichiarazione annuale IVA 2020

 

Le principali novità

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2019

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. n. 8938/2020: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2020 concernenti l’anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2020 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

 

 


Avvertenze 
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Pronto il modello IVA 2020. Le principali novità

Approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. n. 8938/2020 il modello IVA 2020 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2019.

Il modello che deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 contiene alcune rilevanti novità.

Di seguito le principali modifiche.

 

Frontespizio

 

Nel frontespizio del modello IVA/2020 entra la nuova casella per i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio di almeno 8 nell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) esonerati dall’apposizione del visto di conformità.

La nuova casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformitàdeve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.

In particolare, il citato comma 11, prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018 ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 598), una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a);
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui (lett. b).

 

 

I benefici per rimborsi e compensazione IVA previsti per i contribuenti più affidabili

 

Come anticipato, ai commi da 11 a 13 dell’articolo 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 sono individuati gli effetti premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA.

In particolare, i benefici per rimborsi e compensazione IVA sono:

a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Relativamente ai crediti IVA maturati nell’anno d’imposta, i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 dell’articolo 9-bis non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per il medesimo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito infrannuale nonché della dichiarazione annuale rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Con riferimento alla lettera a), del comma 11 dell’articolo 9-bis con il richiamato provvedimento del 10 maggio 2019, è stato previsto che l’accesso al beneficio sia subordinato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a 50mila euro risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2019;
  • alla compensazione dei crediti IVA infrannuali di importo non superiore a 50mila euro annui maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020;
  • alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a 20mila euro, risultante dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’IRAP per il periodo d’imposta 2018.

Nello specifico, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5 mila euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del D.L. n. 78 del 2009, come modificato dall’articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017.

 

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno 2020.

 

Si ricorda a tal proposito che il paragrafo 2.3 del citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 prevede che le soglie di esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA sulla dichiarazione annuale ai fini IVA 2020 e sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale 2020 siano cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020. Pertanto, la soglia di 50.000 euro è riferita alla somma di tutti i crediti IVA “beneficiabili” (crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 + credito annuale 2019). (Cfr. circolare n. 17/E del 2019 – § 4, in “Finanza & Fisco” n. 24/2019, pag. 1173).

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera b), del comma 11 dell’articolo 9-bis, è previsto che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019, ovvero del credito infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2020, per un importo non superiore a 50mila euro annui, sia condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30mila euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.

 

Anche in questo caso, l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020.

 

Sul punto, la circ. n. 20/E del 2019 (§ 7.4 — in “Finanza & Fisco” n. 25/2019, pag. 1296) ha chiarito ulteriormente che la soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la disciplina applicabile in caso di compensazione o rimborso dei crediti IVA fissi i limiti con riferimento a ciascun periodo d’imposta. È pertanto irrilevante che gli importi chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione siano relativi a due periodi d’imposta diversi.

Tanto premesso, spiega la citata la circolare n. 20 del 2019, “il contribuente che ha già provveduto a richiedere, nel corso del 2020, rimborsi IVA complessivi per 43.000 euro (25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020) se volesse effettuare nei successivi mesi del 2020 una richiesta di rimborso di 22.000 euro relativa al secondo trimestre 2020, non potrebbe fruire dell’esonero previsto dal comma 11, lett. b) dell’art. 9-bis, atteso che tale richiesta porterebbe a superare la soglia dei 50.000 euro annui imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio. Ai fini del raggiungimento della soglia, infatti, si devono considerare anche gli importi di 25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020, a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi”.

 

Visto di conformità

 

Per i contribuenti obbligati al visto – in alternativa possibile sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile – necessario, com’è noto, per l’esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro ovvero ad utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro, soccorre invece l’apposito riquadro Visto di conformità” riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

 

 

Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

1. il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;

2. il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);

3. il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

In merito al punto 3) , il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. la società tra professionisti (S.T.P.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

 

4. il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).

 

5. in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;

6. in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindaca- li di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, a), b), c) del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette asso- ciazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  4. le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).

 

7. in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

 

In merito al punto 7), (cfr. Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017 in “Finanza & Fisco” n. 19/2017, pag. 1515) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

  • la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindaca- li di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  • la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  • il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

 

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2019, pag. 1917), ha messo in guardia i professionisti a prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità. In particolare, l’Agenzia dopo aver richiamato le disposizioni normative disciplinanti il rilascio del visto, ha confermato “l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione”. A tal proposito evidenzia che, con la circolare n. 21/E del 4 maggio 2009, punto 3.1.1, è stato, infatti, chiarito che “La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”.

Peraltro, la risoluzione, dopo aver di precisato i casi in cui il visto di conformità deve intendersi non validamente rilasciato dai professionisti, elenca le conseguenze di una condotta in violazione delle norme sul visto di conformità. Prima tra tutte il recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle norme sul rilascio del visto di conformità.

In particolare, con riferimento alle conseguenze di una condotta in violazione delle norme sul visto di conformità, l’Agenzia con il citato documento di prassi, osserva che l’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1023), ha modificato sia l’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, sia l’articolo 10, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78 del 2009, prevedendo, tra l’altro, che «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.».

Pertanto, in caso di violazione delle regole sopra richiamate, il contribuente:

  • deve produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA [cfr. articolo 38-bis, comma 4, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972];
  • è sanzionabile ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997, con conseguente recupero del credito superiore a 5.000 euro, utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10, comma 7, del D.L. n. 78 del 2009 o dell’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013.

Quanto poi al soggetto che ha apposto un visto su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso oppure trasmesso una dichiarazione dallo stesso non vistata, trovano applicazione rispettivamente l’articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, come modificato dall’articolo 7-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che disciplina, appunto, l’ipotesi di rilascio infedele del visto di conformità, nonché l’eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità previste nelle ipotesi individuate dal medesimo articolo”.

 

Quadro VA – Informazioni e dati relativi all’attività

 

Nella sezione 2 il rigo VA11 quest’anno è denominato “Gruppo IVA art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA. Conseguentemente è stato eliminato il rigo VA16 dello scorso anno che aveva contenuto analogo.

 

Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari

 

Nella sezione 1, rigo VE3, è stata prevista l’indicazione delle operazioni attive con percentuale di compensazione del 6 per cento. Conseguentemente i righi successivi della sezione sono stati rinumerati.

 

Quadro VF – Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

 

Nella sezione 1, rigo VF4, è stata prevista l’indicazione delle operazioni passive con percentuale di compensazione del 6 per cento. Conseguentemente i righi dello scorso anno da VF4 a VF14 della sezione sono stati rinumerati.

Il rigo VF16 quest’anno è costituito da 2 campi, il campo 1 contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali mentre il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette.

Nella sezione 3 è stata prevista la casella 9 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505 legge n. 205 del 2017.

Nella sezione 3-B, rigo VF41, è stata prevista la percentuale di compensazione del 6 per cento. Conseguentemente i righi successivi della sezione sono stati rinumerati.

 

Quadro VQ – Versamenti periodici omessi

 

Il quadro, di nuova istituzione, è stato previsto per consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei.

 

 

Quadro VL – Liquidazione dell’imposta annuale

 

Nella sezione 2, è stato previsto il rigo VL12, per l’indicazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, esposto nel nuovo quadro VQ.

Nella sezione 3, rigo VL30, sono stati previsti i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010.

 

 

 

Quadro VP – Liquidazioni periodiche IVA

 

Il quadro, di nuova istituzione, è stato previsto per consentire ai contribuenti avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 896), di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. In tale ipotesi, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Pertanto, il quadro, non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

 

Quadro VX – Determinazione dell’iva da versare o a credito

 

Rigo VX4, campo 4, è stato eliminato il codice 9 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore. Nel campo 7 è stato eliminato il codice 5 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore.

 

Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

 

Nella sezione 3, è stato previsto il rigo VO35, riservato ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

 

Prospetto IVA 26/PR

 

Nel quadro VS, campo 8, il codice 3 quest’anno deve essere utilizzato se la controllata ha applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, è esonerata dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del decreto-legge n. 50 del 2017. Nel campo 11 è stato eliminato il codice 9 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore.

Nel quadro VW, sezione 2, sono stati previsti nel rigo VW30 i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis, e della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010. È stato, inoltre, previsto il rigo VW31 per l’indicazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, esposto nel nuovo quadro VQ.




Deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo. Le prime indicazioni dei Commercialisti

 

Il definitivo superamento dell’obbligo di stampa di tutti i registri contabili non è stato accompagnato dall’adozione di una disciplina specifica sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, con conseguenti difficoltà operative non trascurabili.

In un documento del Consiglio e della Fondazione Nazionale (link al sito https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/) della categoria le possibili soluzioni alle complicazioni che potrebbero emergere.

La novità introdotta dal Decreto Crescita” del 2019 (*) in merito alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, che ha esteso a tutti la deroga dell’obbligo di stampa dei medesimi, originariamente introdotta solo con riferimento ad alcuni registri IVA, potrebbe generare problemi. Il definitivo superamento dell’obbligo di stampa di tutti i registri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo, non è stato infatti accompagnato dall’adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento del tributo, con conseguenti difficoltà operative non trascurabili.

Alle possibili soluzioni con cui si dovrà adempiere all’obbligo di versamento dell’imposta di bollo su detti registri definitivamente “dematerializzati” il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno dedicato il documento Nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.

Lo studio prende le mosse dall’evoluzione normativa che ha caratterizzato le regole sottostanti la tenuta e conservazione delle scritture contabili su supporti analogici e digitali e svolge una breve ricognizione della disciplina generale inerente le modalità applicative dell’imposta di bollo alla contabilità.

Si parte con un’analisi delle modalità di tenuta e conservazione dei registri contabili le cui regole nascono in funzione della contabilità cartacea e solo successivamente sono state adeguate all’evoluzione in chiave tecnologica per poi approfondire il tema dell’obbligo di stampa degli stessi. Spazio infine al tema degli obblighi connessi all’assolvimento dell’imposta di bollo. Nonostante non ci si trovi in presenza di una conservazione sostitutiva della contabilità e, quindi, non sussista alcun obbligo normativo in tal senso, secondo i commercialisti sembrerebbe preferibile liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24 online. Si ipotizza, tuttavia, che, qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili (“pdf”), si possa liquidare l’imposta di bollo anche in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in “pdf”), utilizzando per il pagamento il modello F23. Resterebbe, viceversa, in ogni caso ovviamente preclusa la possibilità di assolvere l’imposta mediante apposizione dell’apposito contrassegno. (Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 17 gennaio 2020)


Nota (*) – Per “Decreto Crescita” si intende il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 809).




730, Certificazione unica, 770, IVA. Approvati i modelli 2020 definitivi

Pronti sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni 730, Certificazione unica, IVA e 770 per il 2020. Fra le principali novità, l’estensione dell’utilizzo del modello all’erede e l’ingresso dello sport bonus nel 730, l’introduzione di appositi campi nella Certificazione unica per l’indicazione dei premi di risultato di anni precedenti e l’inserimento, nel modello IVA/2020, della casella “Esonero dal visto di conformità” nel riquadro per la firma.

 

Modello 730: estensione all’erede, nuovo limite di reddito per il figlio a carico

 

Dalla prossima stagione dichiarativa gli eredi potranno utilizzare il 730 per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava i requisiti per utilizzare questo modello semplificato. Entrano inoltre nel 730 lo sport bonus, il credito d’imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche. Fra l’altro, le istruzioni sono aggiornate per recepire il nuovo limite reddituale per il figlio a carico portato a 4mila euro e l’aumento a 800 euro delle spese di istruzione detraibili.

 

Modello IVA: nuova casella per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità

 

Nel frontespizio del modello IVA/2020 entra la nuova casella per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e risultino esonerati dall’apposizione del visto di conformità. Da segnalare anche l’introduzione di due nuovi quadri, il VP e il VQ. Il primo, il VP, è riservato ai contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Il secondo, VQ, è riservato ai contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni d’irregolarità (art. 54-bis) o notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010).

 

Certificazione unica: campi per Benefit e detassazione Tfs

 

Nella Certificazione unica 2020 trovano spazio campi appositi per l’indicazione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti, per gestire le ipotesi in cui l’anno di effettuazione dell’opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d’imposta in cui avviene l’erogazione dei benefit. Tre nuovi campi anche per consentire di indicare la nuova forma di detassazione del Trattamento di fine servizio prevista dal decreto legge n.4/2019.

 

Modello 770: nuovo rigo per intermediario non residente

 

Nel quadro ST del modello è stato inserito un nuovo rigo riguardante i “Dati relativi all’intermediario non residente”, nei casi in cui l’intermediario non residente abbia nominato un rappresentate fiscale in Italia attivo come sostituto d’imposta. Da menzionare anche l’effettuazione di alcune modifiche alle istruzioni del quadro SK per semplificare l’esposizione dei dati in caso di tassazione degli utili maturati in anni diversi. Sempre con riguardo ai sostituti d’imposta, si segnalano inoltre alcuni aggiornamenti alle istruzioni per la compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020)

 

La modulistica dichiarativa 2020 approvata

 

La nuova dichiarazione IVA/2020 concernente l’anno 2019 con le relative istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8938, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2020 concernenti l’anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2020 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I modelli 730/2020 relativi all’anno 2019

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8945, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2020 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

La Certificazione Unica “CU 2020” relativa all’anno 2019

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8932, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2020”, relativa all’anno 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il modello 770/2020 relativo all’anno di imposta 2019 con le istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8963, recante: «Approvazione del modello 770/2020, relativo all’anno di imposta 2019, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34/35 del 2019

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Speciale –Decreto fiscale convertito in legge 

 

 

La guida alla normativa

L’analisi, articolo per articolo, delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti

 

Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l’anno 2020 convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 conv., con mod., dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»Testo coordinato con le norme richiamate o modificate 

 

 

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Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all’ulteriore stretta sulla compensazioni

Il Bonus 80 euro e rimborsi da 730 inclusi nell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Elencati i codici tributo soggetti alla stretta sulla compensazione di crediti tributari

 

A seguito delle novità introdotte con l’articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato “Classificazione dei codici da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta” della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 del 31 dicembre 2019. L’obbligo, però, non sussiste qualora, qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24. Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne”, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate. 

Per esempio: nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Al riguardo, tuttavia, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

Peraltro, nella tabella allegata alla risoluzione sono stati indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro superato il quale scatta l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

Bonus Renzi e rimborsi da 730 inclusi nell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

 

Nella risoluzione evidenziato che con riferimento ai «crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta», l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

 

Decorrenza

 

Le nuove norme, previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 3, del decreto-legge n. 124 del 2019, come ricorda l’Agenzia delle entrate con il citato documento di prassi, si applicano «ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019» (cfr. il successivo comma 3). Ne deriva, che le novelle in esame non si applicheranno ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – n. 110 del 31 dicembre 2019 RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Modello F24 – Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito – Estensione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) – Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione – Obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate – Ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate – Obbligo di adozione di tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA – Articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Articolo 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248

 

I documenti di prassi richiamati dalla risoluzione 110/2019

I vincoli introdotti dalla stretta sulle compensazioni orizzontali dei crediti IVA 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 15 gennaio 2010: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Compensazione dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi – Compensazione orizzontale di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli trimestrali relativi al 2009 – Utilizzo senza i vincoli imposti dalla stretta sulle compensazioni ex DL 78/2009 – Compensazione orizzontale crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro annui – Adempimenti connessi alla compensazione dei crediti»

Istruzioni sulle compensazioni IVA e compilazione del modello F24Compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni: il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.1): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Compilazione del modello di pagamento F24 – Nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA – Applicazione solo alla compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA – Fondamento – Compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione crediti IVA con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico – Esclusione dalla nuova disciplina – Precisazioni sulla nozione di compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni – Compensazione utilizzabile solo per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito – Il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare – Art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del DL 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n. 102»

(§. 1.2): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Precisazioni sull’utilizzo del Codice “62” denominato “soggetto diverso dal fruitore del credito” – Funzione – Istituito per individuare i casi in cui il credito utilizzato in compensazione non risulta dalla dichiarazione dell’utilizzatore ed identificare le fattispecie in cui il trasferimento di disponibilità del credito non trova un immediato riscontro nella dichiarazione del ricevente – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.3): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Consolidato – Utilizzo in compensazione per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM del credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato – Precisazioni sull’utilizzo “61” denominato “soggetto aderente al consolidato” – Indicato anche nel caso in cui il credito attribuito alla fiscal unit provenga (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione fiscale individuale della società consolidante l’utilizzatrice finale – A ciascun codice identificativo deve necessariamente essere associato un codice fiscale – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.4): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Consolidato – Utilizzo in compensazione per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM del credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato – Precisazioni sull’utilizzo “61” denominato “soggetto aderente al consolidato” – Crediti d’imposta di diversa natura (ad es. Iva e Irap) ceduti da uno o più soggetti aderenti al consolidato – Esposizione nella medesima delega di pagamento di diverse tipologie di credito ricevute, indicando il codice identificativo “61” ed il codice fiscale della società aderente al consolidato che ha ceduto il credito di ammontare maggiore – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.5): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi 61 e 62, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Decorrenza – Utilizzazione a partire dalla data di istituzione a prescindere dall’anno di riferimento dei crediti compensati – Sovrapposizione di codici identificativi – Criteri per l’esposizione dei codici in caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva»

 




Giustizia tributaria, due gradi di giudizio non sono driver giusto per la riforma

 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della categoria boccia l’ipotesi ventilata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno e ribadisce la necessità di ridefinire i requisiti professionali e la preparazione del giudice tributario

L’annuncio del premier Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler “mettere mano alla giustizia tributaria” con l’obiettivo di ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell’amministrazione finanziaria non rappresenta il driver giusto per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo e la tutela del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento.

Ne sono convinti i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo i quali, vista l’impossibilità di eliminare il ricorso alla Corte di Cassazione imposto dall’art. 111 della Costituzione, la proposta del premier Conte si risolverebbe nell’eliminazione del secondo grado di merito dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

“Si tratta di un grado di giudizio assolutamente necessario nell’ambito della giurisdizione tributaria – commenta Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – in cui l’esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce un’importante garanzia a tutela di entrambe le parti in causa. E ancor di più nelle controversie tributarie che riguardano atti impositivi che consentono all’Amministrazione Finanziaria, e ora anche agli enti locali, di avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, anche prima che un giudice abbia avuto il tempo di pronunciarsi sulla legittimità dell’atto stesso”.

“La riduzione del processo tributario ad un solo grado di merito – continua Miani – si risolverebbe in un unicum nel nostro sistema processuale che oltre a limitare, del tutto ingiustificatamente, il diritto di difesa dei contribuenti, non realizzerebbe neppure l’auspicata riduzione della durata dei processi, tenuto conto che i dati sul contenzioso tributario già oggi testimoniano il primato delle attuali Commissioni quanto a celerità nei tempi di risposta alle istanze di giustizia da parte dei cittadini”.

“Il vero collo di bottiglia che costringe a “restare appesi dieci anni a una cartella”, per riprendere le parole del premier Conte – spiega Miani –, è invece oggi rappresentato dal giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che la Costituzione, giustamente, ritiene insopprimibile. Per questo, la proposta abolizione del grado di appello, oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per aggravare ancora di più i carichi della Cassazione”.

I Commercialisti, invece, ribadiscono che l’obiettivo prioritario per una Giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell’indipendenza dell’organo giudicante.

“In una materia in continua evoluzione come quella tributaria – spiegano Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Fiscalità –, la specializzazione va garantita nel corso di tutta la vita professionale del giudice attraverso la previsione dell’obbligo di formazione professionale continua, analogamente a quanto oggi stabilito per lo svolgimento di tutte le principali attività professionali di tipo ordinistico. D’altra parte, sono ispirate in tal senso tutte le diverse proposte di legge di riforma presentate in Parlamento anche dalle forze politiche dell’attuale maggioranza e dalle quali bisogna partire, lasciando da parte qualsiasi ipotesi di riduzione dei gradi di giudizio ovvero di trasferimento della giurisdizione speciale tributaria alla Corte dei Conti o ai Tribunali civili o amministrativi, che infatti nessun seguito hanno trovato nei citati progetti di legge”.

“Come giustamente affermato dal premier Conte – concludono Gelosa e Postal –, è solo con il pieno coinvolgimento delle forze politiche che l’ambiziosa riforma della giustizia tributaria potrà realizzarsi. Siamo certi che il premier, nel pieno rispetto di tale manifestazione d’intento, attraverso il confronto con le istanze provenienti non solo dalle forze politiche in Parlamento, ma anche dalle rappresentanze istituzionali di giudici, difensori, enti impositori e personale che operano all’interno della giustizia tributaria, vorrà evitare qualsiasi “fuga in avanti” su una riforma che è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti e, in ultima analisi, per l’interesse dell’intero sistema Paese”. (Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti 2 gennaio 2020)