Informiamo i nostri lettori che i servizi di assistenza alla ricerca documentale e di consulenza nei giorni dal 1.08.2019 al 2.09.2019 saranno sospesi



Rilasciata la versione 1.0.5 del 31/07/2019 del software che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.
La nuova versione prevede le seguenti modifiche:
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L’iper ammortamento e il super ammortamento 2019
di Marco Orlandi
I primi step del processo tributario telematico
Prassi
Processo tributario telematico (PTT) obbligatorio
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 4 luglio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – Modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali -Art. 16, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze 4 agosto 2015»
Detrazione per figli a carico – Ripartizione della detrazione tra i genitori in presenza di redditi prodotti in regime forfetario
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 22 luglio 2019: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per carichi di famiglia – Detrazione per figli a carico – Ripartizione della detrazione tra i genitori – Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario – Lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario – Condizioni poter fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento – Genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato – Art. 12, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190»
Interventi di manutenzione di edifici – Aliquote IVA
Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 18 del 24 luglio 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Aliquote IVA – Condominio – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore – Installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa (compreso il caso di appalto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche) – Interventi di modifica degli impianti finalizzati al miglioramento dell’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote (allargamento della cabina, inserimento di porte automatiche al posto di quelle manuali, miglioramento della precisione di fermata – Esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza richieste dagli enti incaricati dell’espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162 del 1999 – Canoni contrattuali per la disponibilità dell’impresa di manutenzione, a garantire l’intervento anche nelle ore festive o notturne – Chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle aliquote IVA e delle ritenute d’acconto sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore – N. 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 7, comma 1, lett. b) della L. 23/12/1999 n. 488 – D.M. 29/12/1999 -Art. 25-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»
Rilascio del visto di conformità – Avvertenze
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo
Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3650 del 12 aprile 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti – Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità – Necessità – Artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 21, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»
Società di persone – Amministrazione e controllo
Riflessi del nuovo codice della crisi d’impresa sull’amministrazione delle società di persone
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Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento prot. 658445/2019 del 30 luglio 2019 con le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling).
La documentazione idonea
Allo scopo di consentire la determinazione diretta del reddito agevolabile, nell’ambito del regime opzionale agevolativo, il provvedimento indica, in maniera analitica, la documentazione, da redigere per ciascun periodo di imposta, che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso (informazioni relative al periodo dell’agevolazione e metodo adottato per il calcolo), in assenza del quale il Fisco, recupera integralmente l’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni. Stesse conseguenze, ai sensi del punto 6.4, anche in assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita.
L’opzione per la nuova modalità di accesso al beneficio
Il provvedimento stabilisce che l’opzione, di durata annuale, irrevocabile e rinnovabile, deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent Box e che a seguito dell’esercizio della predetta opzione il contribuente ripartisce la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di esercizio dell’opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.
Le modalità per l’abbandono del ruling
Il provvedimento specifica, come previsto dal Decreto crescita, che i contribuenti che abbiano in corso una procedura di Patent Box alla data di entrata in vigore del decreto Crescita possono esercitare la citata l’opzione, previa comunicazione, da trasmettersi tramite PEC o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura di Patent Box, nella quale il contribuente, con specifico riferimento all’istanza a suo tempo presentata, manifestando, in maniera irrevocabile, la volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura. Dall’abbandono del ruling, consegue l’obbligo per il contribuente di predisporre la documentazione come prevista dal provvedimento in esame in relazione ai periodi di imposta cui si riferisce la procedura e ripartire la somma delle variazioni in diminuzione relativa ai periodi di imposta cui si riferisce l’agevolazione Patent Box in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.
Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, prot. n. 658445/2019: «Attuazione della disciplina di cui all’articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 151 del 29 giugno 2019 (Suppl. ordinario n. 26), concernente le modifiche alla disciplina del Patent Box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190», pubblicato il 30.07.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Conto alla rovescia per aderire alla cosiddetta pace fiscale. Mercoledì 31 luglio, infatti, è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di “Rottamazione” delle cartelle o di “Saldo e stralcio”, i due provvedimenti che consentono di pagare l’importo delle somme dovute in forma agevolata. La riapertura dei termini fino alla fine di questo mese, prevista dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle istanze trasmesse entro il 30 aprile 2019. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili i servizi online che consentono di presentare la domanda di adesione senza necessità di andare allo sportello, un’opportunità scelta da circa il 60% dei contribuenti interessati.
Il 31 luglio è anche la scadenza della prima rata per tutti coloro che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione con gli importi da pagare secondo la soluzione rateale prescelta.
Come aderire: domande via web o PEC.
Vediamo nel dettaglio come presentare la domanda per la “Rottamazione ter” o per il “Saldo e stralcio”. È sufficiente compilare il modulo direttamente online sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione con il servizio “Fai D.A. te”, disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password ma allegando il proprio documento di riconoscimento, sia nell’area riservata del sito utilizzando Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’Inps. In alternativa è possibile compilare gli appositi modelli (DA-2018-R per la “Rottamazione-ter” e SA-ST-R per il “Saldo e stralcio”), disponibili online e in tutti gli sportelli dell’Agente della riscossione, e inviarli, insieme alla documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata (Pec) agli indirizzi indicati sui moduli. I contribuenti possono anche delegare un professionista di fiducia a trasmettere online la domanda di adesione con il servizio Equipro presente sul sito internet dell’Agenzia. Sempre sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile richiedere, entro le ore 9 di martedì 30 luglio, il prospetto informativo con l’elenco delle cartelle “rottamabili”. I servizi online messi a disposizione per la definizione agevolata delle cartelle sono stati ampiamente utilizzati dai contribuenti e ad oggi circa il 60% delle nuove domande di adesione sono state presentate in modalità telematica (tramite il portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e via PEC). Un trend in linea con quello che si è registrato per la precedente scadenza del 30 aprile scorso quando le richieste di adesione presentate via web sono risultate pari al 64% del totale. La dichiarazione di adesione ai provvedimenti agevolativi può essere consegnata anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione sul territorio dove, però, in vista della scadenza di mercoledì prossimo potrebbe registrarsi un consistente afflusso di persone, considerata anche la coincidenza con l’altra scadenza per il pagamento della prima rata della “Rottamazione-ter” riservata ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata entro lo scorso 30 aprile 2019.
Doppia scadenza per la rottamazione-ter.
Con il “Decreto Crescita” sono stati riaperti i termini di adesione alla cosiddetta rottamazione-ter, prevista dal Decreto Legge n. 119/2018 che ha concesso la possibilità di definire in via agevolata (senza pagare sanzioni e interessi di mora) i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Non possono essere oggetto di una nuova richiesta i debiti che sono stati già inseriti in una dichiarazione di adesione presentata entro il 30 aprile 2019, per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini. La domanda di adesione deve essere presentata entro il prossimo 31 luglio che è anche il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima rata per tutti coloro che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.
I requisiti per il “Saldo e stralcio”.
Anche per il “Saldo e stralcio” la riapertura dei termini fino al mercoledì 31 luglio riguarda i debiti non ricompresi in una domanda di adesione a provvedimenti di definizione agevolata presentata entro lo scorso 30 aprile. I requisiti sono quelli previsti dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018): il “Saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. Si pagherà una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. Secondo la legge versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3). (Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 29 luglio 2019)
In ottemperanza al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019, prot. n. 236086/2019 l’Agenzia ha messo a disposizione nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” i servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico.
I tre servizi
Un primo servizio web, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, consente l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate.
Un secondo servizio, disponibile sempre online all’interno del portale Fatture e corrispettivi, consente in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di ventilazione.
Infine una terza soluzione permette l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.
I dati da trasmettere sono:
P.IVA esercente
Data del corrispettivo giornaliero
Imponibile totale del corrispettivo giornaliero (al netto di resi/annulli)
Aliquota e Imposta ovvero ventilazione (in tal caso l’importo del corrispettivo sarà al lordo IVA).
Prima di effettuare la prima trasmissione è consigliabile che l’operatore IVA si accrediti in qualità di “esercente” all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”; l’accreditamento può essere effettuato anche da un intermediario art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98 con delega (comunicata ad Agenzia Entrate) al servizio “Accreditamento e Censimento Dispositivi”
La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche da un intermediario art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98.
La trasmissione potrà essere effettuata a partire dal 30.07.2019.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019, prot. n. 236086/2019: «Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»

L’Agenzia delle entrate, con una risposta ad istanza di consulenza giuridica, la numero 18 del 24 luglio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta all’applicazione delle diverse aliquote IVA da applicare all’installazione e alla manutenzione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, alcune delle quali finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche. Di seguito, in sintesi, i chiarimenti forniti.
Aliquote IVA da applicare all’installazione e alla manutenzione di ascensori
Le opere finalizzate all’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, quale intervento di manutenzione straordinaria, sono soggette, generalmente, ad IVA con l’aliquota del 10 per cento ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, compresa l’applicazione del meccanismo del “bene significativo”, quindi con aliquota mista 10%/22%. Tuttavia, in ipotesi di installazione di ascensori, effettuata nell’ambito di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del citato numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Stessa l’aliquota del 4 per cento si applica in caso di rifacimento o l’adeguamento degli ascensori alle esigenze dei soggetti che versano in condizioni di disabilità motoria e sensoriale, qualora sia comprovato che gli interventi di modifica degli impianti siano effettuati in ragione dell’adeguamento degli impianti alle esigenze delle persone con disabilità motorie.
Verifiche degli impianti di sollevamento e degli ascensori esistenti
Esclusa l’applicazione dell’aliquota IVA “super agevolata” del 4% sia per le prestazioni di verifica degli ascensori esistenti periodiche ordinarie, sia per quelle straordinarie tese alla rimozione delle cause che hanno determinato l’eventuale esito negativo della verifica periodica relative agli impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. In tal caso si deve applicare l’aliquota del 10 per cento, in quanto sono prestazione riconducibili nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria. I corrispettivi relativi alle citate verifiche devono essere assoggettati alla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito in quanto relativi, come anticipato, ad interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale.
Canoni contrattuali per il pronto intervento anche nelle ore festive o notturne
Con riguardo ai servizi relativi alla disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire l’intervento anche nelle ore festive e notturne, nonché quelli relativi alla fornitura in comodato d’uso di una sim card per il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso installati negli ascensori, l’Agenzia delle entrate evidenzia che tali servizi non sono riconducibili a prestazioni di manutenzione obbligatoria. Pertanto, su tali prestazioni, esclusa l’applicabilità dell’IVA del 10 per cento. In tali ipotesi, l’aliquota da applicare è quella ordinaria. Inoltre, atteso che le somme corrisposte dai condomini per i servizi sopra citati, non sono erogate in relazione a interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio, ma costituiscono il controvalore di ulteriori ed eventuali obbligazioni assunte dall’impresa che cura la manutenzione, l’Agenzia della entrate ha statuito che non devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto.
Link al testo alla risposta dell’Agenzia delle Entrate ad istanza di consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Aliquote IVA – Condominio – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore – Installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa (compreso il caso di appalto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche) – Interventi di modifica degli impianti finalizzati al miglioramento dell’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote (allargamento della cabina, inserimento di porte automatiche al posto di quelle manuali, miglioramento della precisione di fermata – Esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza richieste dagli enti incaricati dell’espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162 del 1999 – Canoni contrattuali per la disponibilità dell’impresa di manutenzione, a garantire l’intervento anche nelle ore festive o notturne – Chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle aliquote IVA e delle ritenute d’acconto sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore – N. 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 – DM 29/12/1999 – Art. 25-ter, del DPR 29/09/1973, n. 60
Per la qualificazione delle diverse categorie di lavori, vedi la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57/E (in “Finanza & Fisco” n. 10/98, pag. 1198)
Per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, vedi la circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E (in “Finanza & Fisco” n. 15/2000, pag. 2099). Riguardo alla disciplina dei beni di valore significativo individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999, vedi la circolare del 12 luglio 2018, n. 15/E (in “Finanza & Fisco” n. 15/2018, pag. 1102)
Sulle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore ai sensi dell’articolo 25-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vedi: la circolare del 7 febbraio 2007, n. 7/E, al paragrafo 3 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2007, pag. 202), dove è stato precisato che la disposizione normativa in questione “trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d’opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Come è noto, il decreto legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2019 n.58, ha stabilito la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte dirette scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, in favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), quindi anche i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL.
Al riguardo, si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nella riunione del 25 luglio 2019, ha stabilito che l’invio della dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2018, nonché il versamento dei contributi in scadenza il 16 settembre 2019, possono avvenire, senza l’applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il
30 settembre 2019
La procedura telematica di compilazione della dichiarazione sarà messa a disposizione degli iscritti a partire dal 2 settembre p.v.
Si rammenta, inoltre, che in caso di ritardato invio della suddetta dichiarazione sono previste le seguenti sanzioni:
– euro 40, se l’invio avviene entro i 90 giorni dal 30 settembre 2019 (ossia il 30 dicembre 2019, considerato che il 29 dicembre è domenica);
– euro 200, se l’invio avviene dopo il 30 dicembre 2019.
Questo è il contenuto di una nota diffusa nel sito dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (www.enpacl.it)

ll Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo”.
Lo studio, dopo una introduzione, affronta il tema degli ammortamenti e i canoni di leasing sia per gli immobili strumentali che in quelli utilizzati in modo promiscuo. Dopo un focus sulle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione si conclude con un approfondimento della disciplina relativa alle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo degli immobili nell’ambito del reddito di lavoro autonomo è contenuta nei commi 1-bis e 1-bis.1 dell’art. 54 del TUIR.
Link al documento “Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo”.
(http://press-magazine.it/gli-immobili-nel-reddito-di-lavoro-autonomo/)
L’INPS informa i cittadini che si sono verificati nuovi tentativi fraudolenti attraverso l’invio di email con contenuti apparentemente attribuibili all’Istituto.
Nello specifico le segnalazioni pervenute riferiscono di una email, inviata attraverso diversi indirizzi di posta certificata (PEC) non appartenenti all’Istituto, che avvisa di presunte irregolarità nel versamento di contributi. Il testo della email si conclude con l’invito a cliccare su un link per accedere al dettaglio delle dichiarate irregolarità dal quale non si accede, in realtà, a nessun indirizzo ufficiale dell’INPS. Anzi è possibile che il link rimandi a un qualche sito dal quale verrebbe automaticamente scaricato del software maligno (malware) pertanto si consiglia di non cliccare sul link che compare nella email.
L’Istituto ricorda a tutti i cittadini di non dare seguito a richieste ambigue che arrivino via email e che l’unico link per accedere alle informazioni, ai servizi e alle prestazioni dell’Istituto è: www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx.
Gli elenchi degli indirizzi di PEC utilizzati dalle strutture INPS sono disponibili sul Portale
Fonte: Inps Comunica
Ultimi giorni per pagare la prima rata della “rottamazione-ter” delle cartelle. La scadenza, fissata dalla legge al prossimo 31 luglio, riguarda circa 1,2 milioni di contribuenti che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 119/2018 e a cui Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la “Comunicazione delle somme dovute”, cioè la lettera di risposta con il dettaglio degli importi da pagare e i bollettini delle rate secondo il piano di pagamenti scelto in fase di adesione. I contribuenti ammessi alla “rottamazione-ter” pagheranno il debito residuo, senza sanzioni e interessi di mora.
Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero. Inoltre, secondo quanto stabilito dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che ha riaperto i termini per aderire agli istituti agevolativi della pace fiscale (“rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”), le cartelle o avvisi già ammessi al pagamento agevolato, con prima o unica rata da pagare entro il 31 luglio 2019, non possono essere nuovamente inseriti in una dichiarazione di adesione perché l’istanza non sarà accolta. Pertanto, con riferimento ai debiti oggetto di una richiesta di “rottamazione-ter” presentata entro il 30 aprile, per non perdere i benefici della pace fiscale, è necessario ottemperare al pagamento delle rate del piano, tra cui ovviamente la prima in scadenza il 31 luglio 2019.
Pagamenti via web, in banca, alle poste e dal tabaccaio
È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche agli sportelli dell’Agente della riscossione dove, però, il prossimo 31 luglio potrebbe registrarsi un consistente afflusso di contribuenti a causa della coincidenza con l’altra scadenza prevista dalla legge (Decreto Crescita), relativa all’ultimo giorno utile per presentare le domande di adesione alla pace fiscale, riaperta a inizio mese. Infine, è possibile pagare mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Chi ha scelto di versare le somme dovute in un’unica soluzione, chiuderà la definizione agevolata il 31 luglio 2019. Per gli altri, invece, la legge ha concesso la possibilità di ripartire quanto dovuto in un massimo di 18 rate che, dopo quella di luglio, sono fissate a novembre 2019 e poi febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno a partire dal 2020.
Bollettini online e “Conti Tu”
Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili alcuni servizi web a supporto dei contribuenti che si apprestano a pagare la rata della “rottamazione-ter”. Nelle pagine dedicata alla Definizione agevolata, è possibile chiedere una copia della Comunicazione delle somme dovute, la lettera di risposta inviata dall’agente della riscossione con l’esito della richiesta, gli importi da pagare e i bollettini Rav da utilizzare al momento del versamento della rata. Il servizio è disponibile in area pubblica, senza necessità di pin e password, compilando la scheda “Richiesta comunicazione” e allegando un documento di riconoscimento. Nell’area riservata del sito, accedendo con le credenziali personali, è possibile scaricarla direttamente.
Il servizio “ContiTu”, invece, consente di scegliere online di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute“. Per effettuare la scelta dei debiti che si vogliono pagare e rifare il calcolo, bisogna accedere al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate alla “rottamazione-ter”, alla voce “Conti tu”, compilare la scheda online sullo schermo e specificare le cartelle/avvisi che si intendono “rottamare”. Il servizio calcolerà il nuovo totale e l’importo di ciascuna rata. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà all’indirizzo email indicato dal contribuente i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste. Le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati e Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 24 luglio 2019)

L’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, in materia di Esercizio della professione di consulente del lavoro, prevede che «Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra».
L’inps con messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019 comunica che i professionisti che intendono svolgere attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, e operare quali intermediari nei confronti dell’Inps, dovranno far pervenire una apposita richiesta con le modalità di seguito descritte.
I professionisti esercenti l’attività di Avvocato dovranno far pervenire la suddetta richiesta, tramite l’indirizzo di posta certificatacomunicato ai rispettivi Ordini (art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008), alla Direzione centrale Entrate e recupero Crediti (dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it), specificando nell’oggetto “Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale – Avvocato” e allegando i seguenti documenti:
copia del documento di identità riportato sul modulo “SC64”.
La Direzione centrale Entrate e recupero crediti, dopo aver accertato la congruità dei suddetti documenti, provvederà a fornire riscontro all’interessato, a mezzo PEC, dell’avvenuta profilazione negli archivi degli intermediari certificati dell’INPS.
In attesa dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tramite il quale perverranno le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti al relativo Ordine, restano vigenti le modalità di colloquio attualmente in uso tramite gli Albi provinciali. La comunicazione dovrà pervenire alla casella di posta certificata della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi (dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it) specificando nell’oggetto “Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.
I professionisti, Avvocati e iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una volta censiti, potranno recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il citato modulo “SC64” e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali.
Documentazione
Link al testo della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018, con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018
Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all’albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12
Le risposte ai quesiti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (FAQ – Aggiornamento al 2 marzo 2018)
Il contributo sul fatturato prodotto va alla gestione previdenziale dei liberi professionisti
Sono partite le prime comunicazioni indirizzate alle quasi 600 società odontoiatriche censite di Marche, Emilia Romagna e Toscana, contenenti le istruzioni operative per versare all’Enpam il contributo dello 0,5 per cento sul fatturato prodotto nell’ultimo anno.
Il prelievo sulle società operanti è stato introdotto con la legge di bilancio 2018 e ha sancito il principio – per ora nel solo settore odontoiatrico – secondo cui tutte le prestazioni effettuate, e quindi tutti gli introiti ottenuti esercitando la professione, devono prevedere un contributo integrativo previdenziale.
Destinatarie della misura sono le oltre 5mila società sparse sul territorio, chiamate a contribuire per incrementare le entrate della gestione Quota B (libera professione) del Fondo di previdenza generale.
Dopo la tranche odierna, l’invio delle comunicazioni proseguirà nei prossimi giorni sulla base del calendario stabilito: domani sarà la volta delle 560 società odontoiatriche di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Calabria, Abruzzo, Umbria, Trentino Alto Adige, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.
Nei giorni successivi le comunicazioni – a mezzo pec o raccomandata – raggiungeranno le società di Campania, Piemonte, Sicilia, Puglia, Lombardia, Lazio e Veneto.
La scadenza per dichiarare il fatturato (riferito al 2018) è fissata al 30 settembre.
La dichiarazione va fatta direttamente sul sito dell’Enpam, accedendo all’area riservata alle società.
Per le società che pagano dopo il 30 settembre o non fanno la dichiarazione sono previste sanzioni.
Questo è il contenuto di una nota diffusa nel sito dell’’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM)
Per saperne di link al sito: https://www.enpam.it/
Come fare per:

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica
Le FAQ pubblicate il 19 luglio 2019
| Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica |
Quali sono le modalità di compilazione da parte del cessionario, dell’autofattura relativa all’acquisto di beni contenuti nella tab. A, parte I, effettuato nei confronti di agricoltori esonerati ex art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/1972?
Il cessionario/committente che acquista beni o richiede servizi ad operatori agricoli esonerati ex art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/1972 deve emettere autofattura per conto del cedente/prestatore. Nella procedura web dell’Agenzia delle entrate questa indicazione si effettua selezionando dal menu di spalla a destra la voce soggetto emittente e specificando nel box che si apre immediatamente sotto che il soggetto che emette la fattura è il Cessionario/Committente.

Nella sezione de “i miei dati” vanno riportati i dati del cedente/prestatore”, cioè dell’agricoltore esonerato.
Se i beni ceduti sono tra quelli contenuti in Tabella A Parte I allegata al D.P.R. 633/1972, le aliquote IVA da utilizzare sono le percentuali di compensazione che sono contenute nel menù a tendina del box Aliquota IVA.

Attenzione: tra le percentuali contrassegnate con la dicitura “Perc. compensazione agricoltura” mancano 4% e 10% perché già presenti tra le aliquote ordinarie.
Come si predispone una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale ”Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva?
L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).
La fattura elettronica predisposta deve riportare:
Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.
Nell’ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con paesi al di fuori della zona Euro è comune l’uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad es. USD), anche nei confronti di alcuni soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando – come normativamente richiesto – l’imponibile e l’IVA anche in Euro. In considerazione del fatto che, in base alle specifiche tecniche, il campo 2.1.1.2 <Divisa>, recante il “tipo di valuta utilizzata per l’indicazione degli importi”, può essere valorizzato (con una sola occorrenza) non solo con “EUR” ma anche con valute diverse, si chiede se, ai fini della compilazione di una e- fattura, sia possibile indicare nelle singole righe (e, in particolare, nei campi 2.2.1.9 <PrezzoUnitario>, 2.2.1.11 <PrezzoTotale>, 2.2.2.5. <Imponibile> e 2.2.2.6 <imposta>) i valori espressi in valuta Estera, inserendo il relativo contro-valore in Euro nei campi opzionali (ad esempio nel blocco Blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> ovvero nel Blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>).
Nel tracciato xml della fattura elettronica (B2B/C, come in quello FATTURAZIONE ELETTRONICAPA) all’interno della sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura, va obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

L’art. 21, comma 2, lettera l) del d.P.R. n. 633/72 specifica che “l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro“.
Conseguentemente, se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente “EUR”.
Va da se che i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fattura nazionali, abbiamo detto euro).


Se si volesse inserire nell’XML, per fini gestionali, l’indicazione della controvaluta si potrebbero usare alternativamente:
| 2.2.1.3 <CodiceArticolo> |
xs:normalizedString |
Eventuale codifica dell’articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga) |
<0.N> |
||
| 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> | xs:normalizedString | Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC, …) | formato alfanumerico | <1.1> | |
| 2.2.1.3.2 <CodiceValore> |
xs:normalizedString |
Indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nell’elemento informativo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> |
formato alfanumerico |
<1.1> |
| 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> | Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc. |
<0.N> |
|||
| 2.2.1.16.1 <TipoDato> | xs:normalizedString | Codice che identifica la tipologia di informazione | formato alfanumerico | <1.1> | |
| 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> | xs:normalizedString | Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all’elemento informativo 2.2.1.16.1 | formato alfanumerico |
<0.1> |
|
|
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> |
xs:decimal |
Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all’elemento informativo 2.2.1.16.1 | formato numerico; i decimali vanno separati dall’intero con il carattere ‘.’ (punto) |
<0.1> |
|
|
2.2.1.16.4 <RiferimentoData> |
xs:normalizedString |
Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all’elemento informativo 2.2.1.16.1 | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: Y YYY-MM-DD |
<0.1> |
Infine, è anche possibile valorizzare il campo “Divisa” con una valuta diversa da Euro ma, per rispettare il dettato normativo dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72:
FAQ n.65 pubblicata il 19 luglio 2019
Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (“TipoDocumento” “TD20”)?
Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in ipotesi di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 (“TipoDocumento” “TD20”), nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).
Una PA che da anni possiede due codici UNI, uno per l’attività istituzionale ed uno per l’attività commerciale, se si dota di un codice destinatario, quale codice dovrà essere utilizzato per emettere la fattura nei suoi confronti: il codice destinatario insieme al codice UNI di cui è già in possesso? Dovrà creare due codici destinatari, uno per l’attività istituzionale ed uno per l’attività commerciale?
Una PA può ricevere fatture esclusivamente attraverso il codice (o i codici) IPA che ha associato ai propri Uffici.
Un ente non commerciale che eserciti oltre alla attività istituzionale anche una attività commerciale (bar, cinema, ecc.), per poter meglio gestire la propria contabilità separata, può invitare i propri fornitori “istituzionali” ad emettere fattura indicando il solo codice fiscale, facendosi quindi rilasciare copia cartacea della fattura come un “privato” e invitare i propri fornitori “commerciali” ad emettere fattura indicando codice fiscale e partita IVA fornendo loro l’indirizzo telematico (pec o codice destinatario), senza però inserirlo nell’area riservata, in modo da ricevere in formato elettronico solo le fatture “commerciali”? Oppure in presenza sia di codice fiscale sia di partita IVA e quindi di coesistenza di attività commerciale e istituzionale, il contribuente è obbligato a ricevere tutte le fatture in formato elettronico, lasciando a lui l’onere di distinguere quelle commerciali da quelle istituzionali ai fini della liquidazione IVA? L’ente non commerciale ha l’obbligo di conservazione elettronica delle sole fatture “commerciali” per le quali ha fornito l’indirizzo telematico?
È possibile trattare le fatture – per fini esclusivamente istituzionali e per fini esclusivamente commerciali – separatamente (analogiche le prime, elettroniche le seconde). Se i fornitori sono soggetti obbligati alla FE, tutte le fatture (sia quelle con partita IVA che quelle con CF numerico dell’ente) saranno comunque consultabili sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il suggerimento è quello di trattare tutte le fatture passive come fatture elettroniche, sottoscrivendo il servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
L’attività che è articolata in più punti di consegna (es. supermarket) può avere più codici destinatario?
Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l’operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”.
Il Gruppo IVA può chiedere un codice destinatario per ciascuna società aderente al gruppo?
Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l’operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”.
Si ricorda che il Gruppo IVA è un operatore unico ai fini IVA e quindi: le fatture emesse dal Gruppo devono riportare – nella sezione cedente/prestatore – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile; le fatture ricevute dal Gruppo devono riportare – nella sezione cessionario/committente – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile.
Un agente di commercio è obbligato a indicare il numero REA nella fattura? E gli altri esercenti attività d’impresa?
Valgono le regole e le disposizioni già in vigore, non è un elemento introdotto con la fatturazione elettronica. Il numero REA non è un dato previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In relazione ai dati obbligatori da indicare in fattura, si chiede conferma del fatto che nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita IVA non sia obbligatoria l’indicazione anche del codice fiscale.
Si conferma che nella fattura i campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo o la partita IVA oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l’acquisto del bene/servizio non nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione.
Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD20” o “TD01”?
In questo caso il tipo documento da utilizzare è il TD01. I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.
Siamo una società che opera nel campo sanitario e emettiamo fatture nei confronti di soggetti passivi IVA (nel caso specifico compagnie assicurative) riportando, per esigenze di riscontro contabile, nel campo della descrizione i nominativi dei pazienti per i quali sono state eseguite prestazioni sanitarie. Si chiede di conoscere se per tale fattispecie sussiste l’obbligo di emissione di fattura elettronica via SdI e se tale prassi procedurale può essere ancora adottata?
L’articolo 21, comma 2, lettera g), del d.P.R. n. 633/1972 – stabilisce l’obbligo di riportare nella fattura i dati di «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione» e non impone in alcun modo la necessità di riportare, nei casi come quello prospettato dal quesito, l’identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.). La necessità di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere, nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale quadro normativo.
Fermo quanto sopra, si ritiene che le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) debbano essere elettroniche via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.
Si chiede se permanga obbligatorietà del campo CAP per le fatture:
In caso affermativo, se possa essere utilizzato un codice convenzionale da utilizzare (come “00000”)?
Si, si consiglia di utilizzare il codice convenzionale.
Diversi clienti riscontrano problemi sul controllo 00423: codice errore 00423 “2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche” nel caso di utilizzo di sconti.
Sul punto, il campo sconto di riga nel file XML ammette solo due decimali mentre nel contempo il prezzo unitario ne ammette otto.
Quanto sopra crea frequentemente delle differenze nel calcolo degli arrotondamenti soprattutto se nel sistema sorgente del contribuente (e.g. sistema ERP) sono riportati gli sconti con un numero di decimali superiore a 2.
Sul punto, è possibile che lo SDI aumenti il numero di decimali ammessi per i campi 2.2.1.10.3 <Importo> del blocco 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione> portando lo stesso a 8 decimali (in modo da renderlo coerente con il numero di decimali accettati dal campo 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> e 2.2.1.11 <PrezzoTotale>)?
L’implementazione verrà eseguita prossimamente; al momento, è comunque possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (<TipoPrestazione> = “SC”), in quel caso il valore del prezzo unitario corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.
Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o pec nei primi giorni del 2019 devono essere emesse in forma elettronica? Quali le modalità di detrazione dell’IVA per il cessionario/committente: tali fatture devono essere annotate in un sezionale del registro IVA degli acquisti con detrazione dell’IVA corrispondente nella dichiarazione annuale ovvero nella liquidazione periodica di dicembre?
Possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.
Per le operazioni verso soggetti comunitari l’emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l’invio allo SdI (con codice destinatario 7 volte X), oltre ad evitare l’indicazione dei dati dell’operazione nel c.d. “esterometro”, comporta altresì l’esonero dall’indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?
La trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio, per quella fattura, della comunicazione “esterometro” ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.
Il forfetario che fornisce ai propri fornitori l’indirizzo pec o il codice destinatario può continuare ad emettere, per quanto concerne il ciclo attivo, le fatture in formato cartaceo?
Si.
Nei casi di self-billing (cliente che emette la fattura per conto del fornitore, fatturazione demandata a terzi) il sistema come fa a controllare che chi emette/trasmette la fattura sia stato autorizzato dal cedente o prestatore, tenuto conto che è stato chiarito che in tal caso non occorre nessuna delega?
Il SdI non effettua tale tipo di controllo perché si limita a fare il “postino” di fatture. Le responsabilità sono a carico di chi è obbligato ad emettere le fatture.
Nel caso in cui un soggetto neghi l’autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema Tessera Sanitaria, la fattura deve essere emessa in formato elettronico? E nel caso manifesti il suo diniego dopo qualche giorno?
Nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti a inviare a TS verso clienti finali deve essere emessa fattura elettronica via SdI, come previsto dalla legge di Bilancio 2019.
Un ristoratore che emette molte fatture al giorno ha la possibilità di compilare un file unico con tutte le fatture del giorno e inviarlo allo SdI?
Fermo restando la compilazione di un file fattura distinto per ogni cliente, è possibile poi inviare tutte le fatture del giorno in un unico file zip. Si ricorda, inoltre, che – in caso di più fatture da emettere nei confronti dello stesso cliente – è possibile emettere un “lotto” di fatture.
Come verranno gestiti i documenti riepilogativi per fatture d’importo non superiore a 300 euro: cosa dovrà essere consegnato al cliente?
Nulla cambia rispetto al passato. Il cliente deve sempre ricevere le singole fatture. Il documento riepilogativo è previsto per la “registrazione” di più fatture emesse o ricevute.
In caso di vendita con IVA a soggetto estero (Ue o ExtraUe) privato o azienda estera, ma con consegna in Italia, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e inviate allo SdI?
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti.
Un’azienda agrituristica con clienti stranieri quali obblighi ha nei confronti di questi ultimi al fine di certificare l’operazione?
Quelli previsti dalla normativa nazionale, cioè certificare le operazioni di cessione o prestazione.
E’ obbligatoria l’emissione dell’autofattura in formato elettronico nel caso di acquisto da produttore agricolo in regime di esonero IVA per il quale era prima possibile, fino al 31 dicembre 2018, che l’acquirente emettesse autofattura in formato cartaceo?
In caso di acquisto di prodotti da un operatore agricolo in regime agevolato (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72) da parte di un operatore IVA obbligato alla FE, quest’ultimo emetterà una fattura elettronica usando la tipologia “TD01” per conto dell’agricoltore venditore.
L’ottavo comma dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione “emettono” una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le “annota” ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta”. Il Tour operator liquida l’IVA a debito nelle sue liquidazioni periodiche. Come ci si deve comportare per la fattura elettronica emessa dal Tour operator nei confronti della agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l’agenzia di viaggi intermediaria? L’invio/emissione della fattura elettronica è a carico del Tour operator? Quale indirizzo telematico deve indicare nella fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all’agenzia intermediaria: il proprio o quello dell’agenzia intermediaria?
È stata fornita risposta con FAQ in cui viene confermato che deve essere l’impresa di viaggi organizzatrice /tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria.
Viene inoltre precisato che l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21, del D.P.R. n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all’Agenzia delle Entrate. Per la compilazione della fattura elettronica si ricorda che:
In ordine alle modalità di ricezione da parte dell’agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico dell’agenzia di viaggi intermediaria, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il tour operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura. In ogni caso per rispettare quanto previsto dal DM 340/99 il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI).
Per completezza, si ricorda che una copia conforme all’originale della fattura elettronica (elaborata e non scartata da SdI) sarà sempre presente nella sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri dati IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore e del cessionario/committente (qualora gli operatori abbiano aderito al servizio di consultazione online nel portale).
Venditore porta a porta con partita Iva. La fattura viene emessa/trasmessa dalla società mandante per conto del venditore: quale indirizzo telematico va indicato? Quello del venditore (in questo caso come riceve la fattura il committente?) o quello del committente (in questo caso il venditore che copia di fattura dispone?)?
SdI consegna all’indirizzo riportato in fattura elettronica, salvo che il committente/cessionario abbia registrato l’indirizzo telematico sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Come si deve procedere per verificare che il cliente emetta correttamente le fatture elettroniche per conto delle associazioni che nel 2018 abbiano superato 65.000 euro di proventi? Le fatture verranno comunque fornite cartacee dalla associazione al cliente per rispettare numerazione e data progressiva? Come deve procedere il cliente per “emettere e registrare” le fatture di pubblicità/sponsorizzazione per conto delle ASD e conseguentemente le ASD devono tenere una contabilità parallela per poter poi liquidare l’Iva?
Si può riscontrare, nell’area riservata dell’Associazione le fatture elettroniche emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano.
La disposizione normativa (D.L. n. 119/18) prevede che l’ASD assicuri l’emissione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente: pertanto, quest’ultimo predisporrà una fattura elettronica (tipo documento TD01) riportando gli estremi dell’ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione “cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della fattura elettronica occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente).
Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà “attiva” per l’ASD e “passiva” per il suo cliente titolare di partita IVA).
A prescindere dal superamento o meno della soglia dei 65.000 euro, le associazioni che applicano la legge n. 398/1991 e emettono fatture elettroniche per scelta o per obbligo, possono emettere fatture elettroniche per sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie senza applicazione dell’IVA (in reverse charge?) o devono richiedere obbligatoriamente l’autofattura elettronica al proprio committente?
La disposizione normativa (D.L. n. 119/18) prevede che l’ASD che, nell’anno precedente, abbia conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicuri l’emissione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la fattura elettronica (tipo documento TD01) ma esponendo l’IVA (e non in reverse charge) nel documento.
Il comma 01 dell’art. 10 del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione in legge del D.L., ha modificato l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 al fine di includere tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull’obbligo di fatturazione elettroniche i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della L. 16 dicembre 1991, n. 398 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Considerato che l’art. 9-bis del D.L. 417/1991 ha esteso il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 agli altri enti associativi senza scopo di lucro (associazioni culturali, teatrali, cori, ecc.), si chiede se questi ultimi siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica nel caso in cui optino per il suddetto regime forfettario.
La disposizione normativa stabilisce che l’esonero in parola riguarda tutti i soggetti che operano in regime di legge n. 398/1991.
L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?
Si
Nel caso di studio associato tra professionisti di diverse casse (commercialisti e consulenti del lavoro) quale codice indicare nel xml di fattura elettronica visto che il contributo è destinato a casse diverse secondo la percentuale di partecipazione allo studio? Non sembra che il tracciato xml consenta una duplice indicazione.
È possibile inserire in fattura elettronica riferimenti a più Casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi del blocco “Cassa previdenziale”.
Gli asili nido sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica per le prestazioni rese? Qualora si optasse per l’emissione della fattura elettronica come gestire la fattura emessa ad entrambi i genitori con due codici fiscali?
Gli esoneri valgono per i forfettari, per i soggetti in regime di vantaggio e quelli in regime di 398 (con volume di attività commerciale non superiore a 65.000 euro nell’anno precedente. La fattura elettronica viene intestata ad uno dei due genitori e in campo a descrizione libera (es, descrizione) viene inserito il CF dell’altro genitore.
Parrocchia che non svolge attività commerciale ma solo istituzionale e che quindi non emette fatture. Il possesso del solo codice fiscale la assoggetta obbligatoriamente a tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica con riferimento, naturalmente, agli acquisti che effettua? Oppure l’unico obbligo che ha è quello di farsi rilasciare solo la fattura cartacea?
È un consumatore finale quindi va rilasciata una fattura analogica.
Associazione non profit che svolge anche attività commerciale. Per la parte commerciale ha già posto in essere tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica. Per gli acquisti relativi all’attività istituzionale è tenuta soltanto a farsi rilasciare la fattura in formato cartaceo?
È una scelta dell’operatore: può riceverla e gestirla analogicamente o elettronicamente.
In caso di emissione di una nota di accredito di sola IVA a seguito di chiusura della procedura di fallimento, prima dell’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, la nota di accredito era così predisposta:
| imponibile | 0,00 |
| IVA 22% | 22,00 |
| Totale documento | 22,00 |
Oggi l’invio allo SDI di un documento con imponibile ZERO comporta lo scarto. Per ovviare al problema, si potrebbe procedere nel seguente modo:
| imponibile | 100,00 |
| IVA 22% | 22,00 |
| f.c. iva | -100,00 |
| Totale documento | 22,00 |
Questo metodo:
Come si può superare il problema?
È possibile emettere una fattura elettronica con solo IVA utilizzando il tipo documento “Fattura semplificata” (si rimanda alla FAQ n. 27 pubblicata il 27 novembre 2019).
Un artigiano (una officina meccanica o un giardiniere, etc.) che fino al 31/12/2018 emetteva ricevute fiscali ai clienti privati (privato consumatore) e ricevute fiscali con dicitura “segue fattura” al momento della consegna dell’auto o al termine del lavoro eseguito per le sole ditte/aziende con partita IVA per le quali poi emetteva regolare fattura cartacea, ora nel 2019 può continuare ad emettere per i soli clienti privati le ricevute fiscali cartacee come prima, senza emettere per loro le fatture elettroniche.
E solo per le ditte/aziende con partita iva emettere ed inviare allo SDI le fatture elettroniche? È corretto il suddetto comportamento?
Si è corretto, salvo che il cliente privato non richieda la fattura: in tal caso occorrerà comunque emettere la fattura elettronica (con codice destinatario 0000000) e fornirne copia analogica o elettronica al cliente.
Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo iva) deve essere inserita una specifica frase per connotare il fatto che si tratta solo di una mera “visualizzazione” dell’originale xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI?
È possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI”. Al riguardo si ricorda che, come specificato dal provvedimento del 21.12.18 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia solo a partire dal 1° novembre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.
In caso di dispensa per l’emissione di fatture e di ricevimento estratti conto per le provvigioni, come procedere con la fatturazione elettronica? I dati devono comunque affluire nella dichiarazione iva?
Se c’è dispensa per la fatturazione, allora non c’è obbligo di fatturazione elettronica e gli adempimenti contabili e dichiarativi non cambiano rispetto al passato.
Per quanto riguarda le ONLUS (a breve E.T.S.) con partita IVA e codice fiscale è opportuno ricevere fatture elettroniche per gli acquisti per attività istituzionale solo con indicazione del codice fiscale (come qualsiasi associazione senza partita IVA e quindi con solo codice fiscale) e per gli acquisiti per attività connesse/commerciali con l’indicazione sia del codice fiscale che della partita IVA?
Valgono le regole usuali: se si effettua l’acquisto per fini istituzionali si comunicherà al fornitore il CF, mentre se si effettua l’acquisto per fini commerciali si comunicherà al fornitore la partita IVA.
Nell’ambito delle procedure Esecutive Immobiliari, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’assolvimento degli obblighi IVA di emissione della fattura in nome e per conto del contribuente e di versamento dell’imposta, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell’immobile a seguito dell’aggiudicazione) spetta al professionista delegato alle operazioni di vendita (v. ris. 16.05.2006, n. 62/E; ris. 21.04.2009, n. 102/E).
Si chiede di conoscere il canale telematico con il quale inviare il documento al SDI, atteso che il Professionista Delegato, non potendo utilizzare l’indirizzo telematico dell’Impresa Esecutata, ha a disposizione il solo canale telematico afferente il proprio Studio professionale, nel quale confluiranno, in ipotesi, sia le fatture emesse dal medesimo che quelle emesse per conto della Procedura Esecutiva, derivandone una discrasia fra liquidazioni periodiche dello Studio e dati acquisiti dell’Amministrazione Finanziaria.
Come avveniva per la fattura analogica, il professionista delegato alle operazioni di vendita emetterà la fattura elettronica in nome e per conto del contribuente, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell’immobile a seguito dell’aggiudicazione).
Il canale telematico di invio della fattura elettronica a SdI non determina alcun effetto sulle liquidazioni IVA, è solo un canale attraverso cui inviare le fatture elettroniche a SdI.
Nel caso in cui un soggetto in regime forfettario–minimo decida di emettere fattura elettronica è tenuto a riportare gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato, nonché che le somme non sono soggette a ritenuta di acconto, all’interno della fattura o è sufficiente l’indicazione del Tipo di regime nell’apposito campo?
Si potrà compilare la fattura elettronica indicando il tipo di regime e, nel campo descrizione, che le somme non sono soggette a ritenuta.
Anche a seguito dell’intervento del Garante e del provvedimento del 21.12.2018 ci si chiedeva se la conservazione gratuita offerta dall’Agenzia delle Entrate fosse a norma sia dal punto di vista civilistico (art.2220 C.C.) e non solo dal punto di vista tributario.
Si, certamente.
Ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 544/1999, la certificazione dei ricavi da biglietteria avviene con l’emissione di titoli d’accesso che deve essere contestuale all’incasso del relativo corrispettivo.
Nella pratica commerciale, alcuni clienti chiedono l’emissione di una “fattura” funzionale alla sola documentazione dell’importo di imponibile e IVA inclusi nel prezzo riportato sul titolo d’accesso (v. circ. 15/E/2015, pag. 10 – la “fattura” che fino al 31/12/2018 non aveva rilevanza fiscale per l’emittente). Tale fattura viene emessa in un momento successivo all’esecuzione dell’evento teatrale (quindi dopo che l’IVA si è resa esigibile per l’Erario nei confronti dell’organizzatore, il documento riporta la dicitura che l’IVA è stata assolta dall’organizzatore tramite annotazione del titolo d’accesso nel registro corrispettivi). Tale documento consente all’acquirente di far transitare l’acquisto per il registro tenuto ai fini dell’art. 25 del d.P.R. n. 633/72 ed esercitare, ove questo sia oggettivamente possibile, il diritto alla detrazione dell’imposta. Ad oggi l’emissione di tale fattura dovrà avvenire sotto forma di fattura elettronica altrimenti la detraibilità per il cliente sarebbe in ogni caso preclusa. Si chiede conferma del fatto che il passaggio alla fattura elettronica (sempre funzionale alla sola documentazione dell’importo di imponibile e IVA inclusi nel prezzo) non infici il procedimento sopra esposto.
Si emetterà fattura elettronica indicando gli estremi del titolo d’ingresso (contabilizzando come prima il titolo e non la fattura).
Si chiede conferma se l’adesione al servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle entrate comporta necessariamente che il contribuente assuma la qualifica di responsabile della conservazione, sicché anche il piccolo professionista o l’artigiano sarà Responsabile della Conservazione e anche un’associazione dovrà individuare al suo interno il responsabile della conservazione. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha chiarito nelle Linee Guida e in una FAQ che in caso di affidamento del servizio di conservazione in outsourcing, il ruolo di Responsabile della Conservazione può essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica interna al Soggetto produttore superando in tal senso una risalente prassi dell’Agenzia delle entrate. Si chiede conferma di quanto sopra e, in caso affermativo, di precisare se tutti gli obblighi e gli oneri di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 sono a carico del piccolo professionista o dell’artigiano Responsabile della Conservazione.
Si conferma quanto previsto dalle Linee Guida dell’AgID.
E’ possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contestualmente (ad. esempio, Agenzia delle entrate e società privata che presta il servizio)?
Si.
La conservazione digitale per 15 anni è subordinata alla firma digitale del file fattura in formato xml?
Il servizio dell’AE non è subordinato alla firma digitale della FE.
Premesso che con il provvedimento dell’Agenzia del 30 aprile 2018 è stato: 1) eliminato l’obbligo della firma sulle fatture elettroniche B2B; 2) aggiunta l’impronta (hash) del file fattura nella ricevuta dello SDI che identifica in modo univoco la fattura elettronica transitata dallo SDI e ne certifica l’integrità.
È giusto affermare che per le sole fatture elettroniche B2B viene superato pertanto quanto previsto dalla Circ. AdE n.18/E del 24/06/2014 in tema di autenticità della fattura (richiesto dall’art.21 comma 3 D.P.R. 633/72)? Possiamo concludere che la ricevuta dello SDI autentica la fattura elettronica emessa (anche senza firma) e ne certifica l’integrità?
No, il provv. AE del 30.04.18 ha stabilito che SdI accetta fattura elettronica anche non firmate digitalmente. Le disposizioni dell’art. 21, in tema di autenticità dell’origine, restano valide.
Può un soggetto forfetario pre-registrare sul portale “Fatture e corrispettivi” il codice identificativo “0000000” senza indicazione di una pec, in modo da evitare che l’invio di una fattura elettronica da parte di un proprio fornitore con l’indirizzo pec del forfetario prelevato dal registro pubblico INI-PEC, comporti per quest’ultimo l’obbligo di conservazione elettronica di tale fattura?
Il servizio di registrazione prevede l’indicazione di un codice destinatario diverso da 0000000 o di una PEC.
L’Agenzia delle entrate ha già precisato che “Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche”. A tal riguardo, occorre segnalare che il cedente/prestatore potrebbe acquisire autonomamente dal registro pubblico INIPEC l’indirizzo pec del soggetto “minimo” o forfetario e inviare la fattura a detto indirizzo all’insaputa di questi ultimi. In tal caso, l’obbligo di conservazione non deriverebbe da una scelta consapevole del soggetto ricevente, ma dall’iniziativa del soggetto emittente fattura. Si chiede pertanto come può il soggetto ricevente dimostrare, in tal caso, che l’indicazione nella fattura del suo indirizzo pec non deriva dalla sua iniziativa.
Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere le fatture elettroniche, quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico. Si ricorda, tuttavia, che anche l’operatore forfettario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione AE, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.
Se il soggetto chiude la partita IVA, la conservazione elettronica con l’Agenzia delle Entrate è assicurata? Fino a quale termine e con quali modalità?
Si per 15 anni.
Avendo aderito al sistema di conservazione elettronica messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (piattaforma “Fatture e Corrispettivi” all’interno dell’area riservata Fisconline), si chiede se:
Attualmente il servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla legge, è utilizzabile solo per le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI.
Una cooperativa agricola di conferimento emette fatture conto terzi ai sensi dell’art. 34, c. 7, D.P.R. 633/72 per conto degli agricoltori. Avendo la cooperativa indicato il proprio codice destinatario nell’area riservata fornirà copia cartacea all’agricoltore (FAQ. n.4 Ag.Entrate del 21.12.18). L’agricoltore è obbligato alla conservazione digitale del suddetto documento cartaceo?
Se l’agricoltore è un soggetto che non rientra nel regime agevolato ex art. 34 del d.P.R. n. 633/72, lo stesso è tenuto a gestire elettronicamente la fattura e quindi anche a conservarla. Si ricorda che è disponibile il servizio di conservazione gratuito dell’AE.
Nel generare il QR code, il sistema restituisce come domicilio l’indirizzo di residenza (domicilio fiscale) e non quello della sede dell’attività esercitata. Le fatture da ricevere devono riportare obbligatoriamente anche l’indirizzo della sede dell’attività del cessionario/committente o è sufficiente il suo indirizzo di residenza? Nel secondo caso, si chiede conferma che l’AdE non può contestare l’inerenza del costo per il fatto che in fattura sia riportato l’indirizzo di residenza e non quello di svolgimento dell’attività.
Si confermano entrambe le risposte.
Per utilizzare i servizi messi a disposizione sul “Portale fatture e corrispettivi”, l’intermediario abilitato/non abilitato deve raccogliere preventivamente dal soggetto IVA e poi comunicare all’Agenzia delle Entrate le previste deleghe, con le modalità di cui al provv. n. 291241/2018. Si chiede se tale procedura debba essere seguita anche nel caso in cui il soggetto IVA decida di trasmettere/ricevere le fatture attraverso un intermediario abilitato/non abilitato che abbia messo a disposizione una piattaforma informatica cui riferisce uno specifico indirizzo telematico, ed alla quale piattaforma lo stesso intermediario abbia accesso, con facoltà quindi da parte sua di acquisire -di quel medesimo soggetto IVA-, gli stessi dati (fatture emesse/ricevute, ricevute di consegna e/o di scarto dello Sdi, etc) che sono messi a disposizione sul “Portale fatture e corrispettivi”.
No. L’esempio in argomento sembra descrivere un ambiente di consultazione delle fatture elettroniche esclusivamente privato e non quello messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pertanto varranno le previsioni contrattuali tra le parti.
Un professionista che abbia preventivamente comunicato il luogo di svolgimento della propria attività professionale all´Agenzia delle Entrate, diverso dal domicilio e dalla residenza fiscale, creando il QR CODE da comunicare ai propri fornitori risulta come suo indirizzo il domicilio fiscale. Chiediamo come si possa modificare tale indirizzo, indicando correttamente nel QR Code l´indirizzo dove si svolge l´attività professionale.
Al momento non è possibile modificare l’indirizzo che, per legge, è quello risultante come domicilio fiscale in Anagrafe Tributaria. Sono in corso implementazioni del servizio per consentire la modifica.
Per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, permane l’obbligo di invio dei dati per la dichiarazione precompilata (es. spese funebri) ovvero alla luce dello statuto dei diritti del contribuente (art. 6, co. 4, L. 212/2000 secondo cui il contribuente non è tenuto a fornire nuovamente all’Amministrazione finanziaria dati già in possesso di quest’ultima) il predetto invio deve ritenersi non più necessario?
Le disposizioni normative hanno previsto esclusioni specifiche dall’obbligo di fatturazione elettronica solo con riferimento alle prestazioni sanitarie per le quali si è tenuti o non si è tenuti ad inviare i dati al sistema TS.
Sino a tutto il 2018 per la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le “ricevute” dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà possibile richiedere una “fattura riepilogativa” al distributore/esercente del distributore di tutti i rifornimenti effettuati nel mese?
La legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la fattura elettronica. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell’art. 21 comma 4.
La mancata emissione della fattura elettronica (nel caso di impianto distribuzione carburanti: – pagamento effettuato con carta credito personale, richiesta fattura ma l’esercente non la emette perché assente al momento o perché non attrezzato telematicamente) può essere sanata con l’emissione di un’autofattura fatta dal contribuente (persona fisica e/o società con partita Iva)? Se sì, con quali particolari modalità e osservazioni da inserire nel testo della fattura elettronica?
Valgono le disposizioni dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97 e quanto specificato nel provvedimento del Direttore dell’AE del 30.04.18.
Come va impostata la fattura per un’impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna? Quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file xml? Si può indicare genericamente la prestazione come “servizi di trasporto effettuati nel mese di…”? È necessario indicare altro? È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?
A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.
Per ciò che concerne la cessione di beni verso paesi dell’UE come vanno trattate le fatture ai fini della fattura elettronica? La Srl già trasmette il modello INTRA2. In tal caso è esonerata dal trasmettere allo SDI la fattura di cessione intra?
No, va inviata la comunicazione dati fatture transfrontaliere o la fattura elettronica con XXXXXXX in corrispondenza del Codice destinatario.
Per gli acquisti intracomunitari, una società effettua la integrazione delle fatture ricevute e le contabilizza attraverso il sistema del reverse charge. Trasmette poi all’Agenzia il modello INTRA1. Tali tipologie di fatture come vanno trattate ai fini della fatturazione elettronica?
I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (esterometro).
Un dettagliante che utilizza la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extracomunitari risulta dispensato dall’inviare altra fattura elettronica tramite il SDI ma poi obbligato alla nuova comunicazione denominata Esterometro. È corretta tale impostazione? In alternativa, per evitare l’esterometro, potrà inviare una seconda fattura elettronica tramite il SDI indicando come codice del destinatario l’apposito codice “XXXXXXX”?
Per le fatture tax free non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI.
Stante l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i fallimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vorrei sapere come accedere sul portale Fatture e Corrispettivi da parte del curatore fallimentare stesso, o se in caso di possibilità di accesso, quest’ultimo agisca in qualità di intermediario delegato.
Valgono le regole già in uso dei servizi telematici AE: il curatore fallimentare assume ufficialmente la veste di rappresentante legale della società e, in quanto tale, può accedere – attraverso i servizi telematici – alle funzionalità di “gestore incaricato” e da tali funzioni abilitarsi anche all’accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” della società.
I controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dal 1 luglio 2019. In assenza di adesione a tale servizio l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del dm 4 agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio? Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla Conservazione AdE rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?
L’AE effettuerà i controlli incrociati, come oggi con i dati spesometro, anche domani con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica.
L’adesione al servizio di “Consultazione” garantisce all’utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.04.18) le sue fatture emesse e ricevute all’interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi. La mancata adesione al servizio di “Consultazione” non rappresenterà di per se un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate.
Per le operazioni con soggetti privati nelle FAQ n. 2 del 21.12.2018 è indicato che “… ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale”.
Nel caso in cui il consumatore finale non abbia attivato l’adesione al servizio di conservazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, come potrà visionare la fattura elettronica contenuta nel sito dell’Agenzia delle Entrate? Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 524526/2018 dispone che “Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute” (pag. 4). Si chiede inoltre di chiarire qual è la forza probatoria della copia cartacea del documento informatico posseduta da consumatori finali e soggetti ad essi assimilati (contribuenti forfettari, minimi, condomini, associazioni senza partiva Iva)? Si può ritenere che in tal caso la copia cartacea del documento informatico originale abbia valore di documento valido ai fini fiscali?
Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche sarà reso disponibile dal 1° novembre 2019, previa adesione dell’utente, come previsto dal provvedimento del Direttore AE del 30.04.18 e successive modifiche.
In merito all’efficacia probatoria della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale, si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate (area tematica “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici”).
Una ONLUS con solo codice fiscale per poter ricevere le fatture passive dai fornitori può prelevarle dal sistema SDI comunicando il codice destinatario sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate?
L’accesso al portale F&C è possibile solo per soggetti titolari di partita IVA, quindi la ONLUS senza partita IVA non potrà registrare l’indirizzo telematico. La ONLUS potrà però ricevere le fatture elettroniche comunicando una PEC o un codice destinatario.
Si chiede quali deleghe è necessario attivare per visualizzare le fatture elettroniche rilasciate a privati: è necessario farli abilitare con le credenziali Fisconline? Oppure le nuove deleghe per l’accesso al cassetto fiscale comprendono anche l’area delle fatture elettroniche passive?
A seguito del confronto avuto tra l’Agenzia delle Entrate e il Garante privacy è stato previsto che non è possibile delegare un soggetto terzo (anche art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.
Per le fatture ricevute qual è la data a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile?
L’ IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura.
Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attesta dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.
Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile.
Sono un veterinario, quindi tenuto all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devo emettere fatture elettroniche per le mie prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?
Per l’anno 2019 i veterinari non devono emettere le fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
Sono un fornitore della PA, in quale campo del tracciato XML della fattura elettronica posso inserire l’identificativo univoco di versamento (IUV) usato come chiave nel sistema PagoPA?
L’elemento informativo del tracciato XML da poter utilizzare è i 2.4.2.21 <CodicePagamento> ed è stato pensato proprio per ospitare qualsiasi codice identificativo di un’operazione di pagamento, utile quindi per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore.
A seguito di doppi pagamenti dell’imposta di bollo, il contribuente può utilizzare il credito a compensazione per il pagamento di altre imposte o per “pagare” l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014?”
No, i crediti derivanti da eccedenze di versamento dell’imposta di bollo non possono essere indicati in compensazione nel modello F24.
Sono un Ente non commerciale privo di partita IVA, posso delegare un altro soggetto ad accedere a servizi di monitoraggio delle Fatture Elettroniche all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate nella sezione “La mia scrivania”?
No non è possibile.
Il rappresentante legale di un ente non commerciale o condominio, privo di partita IVA, può, nell’area riservata dei Servizi Telematici, nominare i gestori incaricati, che a loro volta possono incaricare un numero illimitato di soggetti.

In particolare, per gli Enti non commerciali (ENC) e i condomini possono verificarsi due casistiche:
resa disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate nell’area “La mia scrivania”, tutte le proprie fatture ricevute al cui interno, nei dai del cliente (cessionario/committente), è indicato il Codice fiscale
In conclusione, gli Enti non commerciali (ENC) e i condomini possono delegare intermediari ai servizi di fatturazione elettronica disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi solo se sono titolari di partita IVA.
Se l’Incaricato accede al portale Fatture e Corrispettivi con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale della Società partecipante può vedere le Fatture elettroniche riportanti il codice fiscale della società e la partita IVA del Gruppo IVA?
No, la visualizzazione delle fatture elettroniche, nel portale Fatture e Corrispettivi (F&C), riportanti la partita IVA del Gruppo IVA e il codice fiscale della singola Società partecipante può esser effettuata da un soggetto che è stato “incaricato” dal Gestore incaricati del Gruppo IVA.
L’Incaricato del Gruppo IVA accede al portale F&C con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale del Gruppo IVA; così facendo l’incaricato può consultare le fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA, e da tutte le Società partecipanti.
Per completezza, si ricorda che per consultare le fatture emesse e ricevute della Società partecipante, prima della costituzione del Gruppo IVA, l’Incaricato accede al portale F&C con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale della Società partecipante.
Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito IVA per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell’inversione contabile. L’integrazione/autofattura deve transitare dallo SdI?
Per la risposta, si rimanda a quanto chiarito con la circolare n. 14/E del 17.06.19
E’ possibile emettere fatture elettroniche o note di variazione con una partita IVA cessata?
Attualmente se la fattura elettronica viene compilata con una partita IVA del cedente/prestatore esistente in AT ma cessata, alla data riportata in fattura, la fattura elettronica viene scartata.
Conseguentemente, se un’impresa o un professionista con una partita IVA attiva e una cessata, compila e invia una fattura elettronica o una nota di variazione riportando la partita IVA cessata la stessa viene scartata.
Come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno?
Come precisato dalla cir. 14/E del 2019, in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.
Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA?
Come precisato dalla cir. 14/E del 2019, in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.
Resta inteso che sia nella fase di introduzione del bene nel deposito IVA, sia nel caso di cessioni all’interno del deposito, l’operazione deve essere documentata con le rituali modalità, ad esempio bolletta doganale per l’importazione, fatturazione elettronica per cessioni tra soggetti residenti, ecc.. Qualora l’estrazione dal deposito IVA non riguardi i carburanti va utilizzato il blocco 2.2.1.3 “CodiceArticolo” ed inserito nel campo 2.2.1.3.1 “CodiceTipo” il valore “DEP” e nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore” il valore“0”.
Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo?
Come precisato dalla cir. 14/E del 2019, in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite).
Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, in luogo della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…)?
Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).
Ho attivato la delega alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici di un mio cliente prima del 21 dicembre 2018. Posso effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto del mio cliente?
Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega.
In cosa consiste l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2019. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione. In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura.
Un consumatore finale può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?
L’utente Persona Fisica (PF), purché in possesso di credenziali Entratel/Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS, può effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’utente persona fisica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, potrà consultare, a partire dal 1° novembre 2019, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.
In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento.
Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.
Un Ente non commerciale non in possesso di Partita IVA può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?
Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) non in possesso di Partita IVA possono effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
L’utente che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, potrà consultare la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.
In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.
Un titolare di partita IVA può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?
L’adesione può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati (intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del 322 del 1998) nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio al 31 ottobre 2019. L’Agenzia fino al 31 ottobre 2019 memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo “transitorio” rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati). Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.
Sarà possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. L’adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.
E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.
Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.
Quali sono i termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?
L’adesione può essere effettuata, in prima battuta, dal 1° luglio al 31 ottobre 2019. L’Agenzia fino al 31 ottobre 2019 comunque memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo “transitorio”. Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia cancella i file delle fatture elettroniche e conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque conservate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.
È possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.
Cosa succede se non effettuo l’adesione al servizio al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche entro il termine del 31 ottobre 2019?
La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il termine del 31 ottobre 2019 comporta la cancellazione dei file memorizzati .
È possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.
Quali sono gli elementi di riscontro da utilizzare per l’attivazione delle deleghe trasmesse telematicamente con la modalità “puntuale” o “massiva”?
Gli elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega sono:

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019, ha diffuso gli attesi chiarimenti sulla ripartizione tra coniugi della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario. Nel documento di prassi, l’Agenzia dopo aver ricordato che le detrazioni per figli a carico non spettano contribuenti che aderiscono al regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo, chiarisce che le detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento possono essere fruite al coniuge contribuente soggetto all’Irpef nella sola ipotesi in cui quest’ultimo possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito dell’altro coniuge. Al fine della comparazione, il reddito prodotto dal coniuge in forfetario rileverà, ex comma 64, articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti.
Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 22 luglio 2019, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per carichi di famiglia – Detrazione per figli a carico – Ripartizione della detrazione tra i genitori – Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario – Lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario – Condizioni poter fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento – Genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato – Art.12, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190
I documenti richiamati nella risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 16 marzo 2007: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’addizionale comunale all’IRPEF – D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 6 a 9, 142, 143 e da 1324 a 1327, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007)» – (Vedi: par. 1.4.3. e 1.4.4.)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)» – (Vedi: par. 4.3.7.)

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con informativa 70/2019 del 19 luglio 2019, a firma del presidente Massimo Miani, invita “tutti i professionisti a prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità”. La raccomandazione nasce dalla considerazione che nell’ambito dei periodici incontri del Tavolo tecnico con l’Agenzia delle entrate, il Consiglio nazionale ha potuto apprendere che, a partire da quest’anno, sono stati implementati alcuni controlli automatici in sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio telematico Entratel.
Si tratta di controlli automatici effettuati, effettuati per talune specifiche fattispecie, in sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio telematico Entratel. Tenuto conto rilevanza l’eventuale irregolarità del visto, in un documento allegato all’informativa (link sito https://www.commercialisti.it) il Consiglio nazionale, fornisce le informazioni in merito ai nuovi controlli automatici implementati dall’Agenzia e sono riepilogate le casistiche in cui il visto di conformità deve ritersi validamente apposto.
In materia di controlli da effettuare ai fini del rilascio del visto di conformità sono stati forniti chiarimenti con i seguenti documenti di prassi:

Rilasciata la versione 1.0.4 del 19/07/2019 del software che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.
La nuova versione prevede le seguenti modifiche:
Con un comunicato stampa di oggi (ndr. 19 luglio 2019, di seguito riportato) , il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2018.
Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 luglio 2019)
Comunicato Stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 138 del 19/07/2019
Sulla base delle risorse disponibili, si comunicano le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2019.
Importi delle deduzioni forfetarie – Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2018, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
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Decreto Legge “Crescita” 2019 convertito in Legge
Articolo per articolo, l’analisi normativa delle disposizioni
Con la mappa delle disposizioni in materia fiscale o d’interesse per i professionisti
Disposizioni di attuazione
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019, prot. n. 236086/2019: «Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»
| Link al testo del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», coordinato con le norme richiamate o modificate |
Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
“Il doveroso rimando è stato deliberato dal CdA dell’Epap a seguito dell’emendamento al Decreto Crescita che ha stabilito che chi esercita un’attività economica per la quale esista un Isa, l’indice sintetico di affidabilità fiscale (gli ex studi di settore), può giovarsi di una proroga al 30 settembre per i pagamenti fiscali.
Come noto il Dl Crescita ha differito al 30 settembre di quest’anno i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive. Tenuto conto di ciò, il Consiglio di Amministrazione di Epap ha deliberato di non applicare le sanzioni previste dall’art.10 del proprio Regolamento per l’invio del modello reddituale (mod 2/19) relativo al periodo di imposta 2018“.
(Così, comunicato pubblicato, il 18 Luglio 2019, nel sito dell’ EPAP (Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi), https://www.epap.it/epap-proroga-al-30-settembre-per-la-presentazione-del-modello-2-19/
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 (la prima analisi nazionale emanata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017), ha deliberato, nel corso dell’ultima seduta, di differire al prossimo 1 ° gennaio 2020 il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso gennaio ai sensi dell’art. 11, co. 2, del Decreto legislativo n. 231/2007.
Il Consiglio Nazionale, infatti, non ha ritenuto più congrua la scadenza originariamente fissata al 23 luglio come termine di decorrenza dell’applicazione delle citate Regole tecniche. Tale termine, infatti, era stato individuato al fine di prevedere un adeguato periodo transitorio (di sei mesi) che agevolasse gli iscritti, anche attraverso la diffusione di strumenti operativi di ausilio (in particolare le Linee Guida in materia nonché specifica formazione in modalità e-learning), nell’apprendimento e nella corretta applicazione delle suddette Regole tecniche. Le intervenute sopraindicate novità hanno reso, tuttavia, necessario provvedere all’ulteriore aggiornamento dei citati documenti operativi diffusi in materia (in particolare delle Linee Guida pubblicate lo scorso maggio) nonché diffondere ulteriori strumenti (schede operative, etc.) per agevolare Ordini e iscritti nel corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Pertanto, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno differire la sopraindicata scadenza del 23 luglio individuando nel prossimo 1 ° gennaio 2020 il nuovo termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le citate Regole tecniche. Ne dà notizia l’informativa Cndcec n. 68 del 17 luglio 2019, recante: «Differimento del termine di applicazione delle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 11, co.2, del D.lgs n. 231/2007 (come modificato dal D.lgs. n. 90/2017)»

Con la circolare n. 14 del 17/6/2019 dell’Agenzia delle Entrate gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo per l’ufficializzazione della possibilità di poter continuare, anche dal 1/7/2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche con data retro imputata. Qualche imbarazzo è stato avvertito in merito all’esemplificazione in cui la circolare (§ 3.1), pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo “data” va eseguita riportando quella dell’ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). A tal riguardo ci sentiamo di osservare che si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni. (Così, esordisce il comunicato congiunto Anc – Confimi Industria del 18 luglio 2019)
Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica»

In merito alla emissione di una la nota di variazione relativa ad una fattura originaria emessa applicando lo “split payment”, nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti applicativi e temporali di cui dell’art. 26, del D.P.R. n. 633 del 1972, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa. Quando, invece, la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di “split payment”, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. In forza di ciò e trattandosi di una rettifica apportata ad un’IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633, l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all’art. 23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA.
Conseguentemente, la PA committente o cessionaria:
Va evidenziato che la risposta n. 263/2019 richiama la risoluzione 20 novembre 2001 n. 185, confermando la possibilità di emissione della nota di variazione, entro un anno ex comma 3, art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, per inesattezza della fatturazione, quando quest’ultima “si configura come originario errore della fattura in sé considerata, che sin dalla sua emissione esprime una divergenza tra la realtà effettiva e quella dichiarata”.
Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 263 del 18 luglio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Regolarizzazioni e note di variazione IVA – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Procedura – Fattispecie: indicazione in fattura di un canone di noleggio già documentato con un’altra fattura ed errore riguardante il periodo di noleggio per il quale era stato richiesto un canone – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633
Prassi
Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017» – D.M. del 09/01/2018
Acconto IVA 2017. I criteri di determinazione per i soggetti split payment
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 dicembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 — Acconto IVA 2017 relativamente ai soggetti passivi ricondotti all’interno dell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – Art. 6, comma 2 della L. 29/12/1990, n. 405»
Nuovi chiarimenti delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Disciplina anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, del DL 16/10/2017, n. 148 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del DL 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»
I codici tributo per l’IVA dovuta dalle PP.AA. e società in applicazione dello split payment per acquisti nell’esercizio di attività commerciali
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 139 E del 10 novembre 2017: «RISCOSSIONE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, comma 01, D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – D.M. del 20/02/2015»
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 9 febbraio 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Primi chiarimenti interpretativi circa l’individuazione dell’ambito applicativo sotto il profilo soggettivo – Art. 1, comma 629, lett. b), della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015»

Al via da oggi e fino al 24 luglio una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di provvedimento – pdf dell’Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle modifiche alla disciplina del Patent box contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (DL n. 34/2019). Da oggi, infatti, è online sul sito delle Entrate la bozza del documento che illustra le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling). In particolare, il provvedimento spiega che l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce il beneficio e che la variazione in diminuzione va ripartita in tre quote annuali di pari importo.
Le regole per chi calcola autonomamente il beneficio
La “versione in consultazione pubblica” del provvedimento indica inoltre, in maniera analitica, la documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso (informazioni relative al periodo dell’agevolazione e metodo adottato per il calcolo). Il provvedimento specifica anche che, come previsto dal Decreto crescita, i soggetti che hanno attivato una procedura di Patent box non ancora conclusa possono optare per la nuova modalità di accesso al beneficio dopo aver comunicato – via pec o con raccomandata a/r indirizzata all’ufficio presso il quale è pendente la vecchia procedura – la volontà di rinunciare alla prosecuzione del ruling.
Una settimana per raccogliere gli input degli operatori
Soggetti economici, professionisti ed esperti possono inviare osservazioni e suggerimenti entro il prossimo 24 luglio, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it , esprimendo il consenso alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente. Il provvedimento sarà firmato e pubblicato in versione definitiva entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2019)
L’Agenzia delle Dogane con nota del 12 luglio 2019, prot. 73328/RU, fornice i chiarimenti in merito alle autofatture emesse in caso di estrazione dei beni dai depositi IVA. Le Dogane, nel richiamare una precedente risposta dell’Agenzia delle Entrate, la n. 104 del 9 aprile 2019, ritiene che nelle ipotesi in cui non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito IVA ed il bene estratto (ad es.: per lavorazioni) in quanto quest’ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili, l’autofattura emessa al momento dell’estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. Ne consegue che la citata autofattura emessa per l’estrazione dei beni dovrà essere elettronica tramite il Sdi. Salvo il caso di operazioni nei confronti di soggetti non residenti identificati (identificazione diretta ovvero con rappresentante fiscale) o da loro poste in essere, nel quale la fattura potrà essere emessa in modalità elettronica, tramite Sdi, su base volontaria.
Link alla nota dell’Agenzia delle dogane del 12 luglio 2019, prot. 73328/RU, con oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA – Depositi IVA – Autofatture emesse per l’estrazione dei beni – Autofattura elettronica obbligatoria in caso di incremento di valore del bene – Affermazione – Deroghe – Operazioni nei confronti di soggetti non residenti, ancorché identificati – Art. 50-bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205
Vedi anche la risposta a interpello n. 142 del 14 maggio 2019, con la quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito sull’emissione di una autofattura elettronica mediante Sdi, in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico, laddove non ci fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e quello del bene estratto.