Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare-guida 2019 delle Entrate

Stagione dichiarativa 2019

 

Pubblicata la Guida 2019 alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018

Pubblicato il “vademecum”, aggiornato, delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Il corposo documento “omnibus” contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri delle dichiarazioni dei redditi, su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. La maxi circolare, per ogni tipo di spesa, contiene l’elenco dei documenti che i contribuenti devono presentare, a seconda delle circostanze, al Caf o al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità. La nuova guida alla dichiarazione aggiorna la circolare n 7 E del 27 aprile 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 5-6/2018) tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2018.

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità




Precisazione del MEF. Non necessari finanziamenti speciali per i pagamenti PA che sono in costante miglioramento

Il MEF precisa che non c’è nessuna necessità né sono allo studio misure di finanziamento di alcun tipo, tanto meno emissioni di titoli di Stato di piccolo taglio, per far fronte a presunti ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane.

I tempi di pagamento della PA sono in costante miglioramento.

Nel 2018 sono state pagate circa 20 milioni di fatture con in media 1 giorno di anticipo rispetto ai tempi di legge.

Risultanti incoraggianti: solo due anni fa i giorni di ritardo erano 16. Sono dati medi ma indicano uno sforzo notevole, sia pure con ovvie differenze sia per comparti sia per aree territoriali.

Alla luce di questi fatti, appaiono ingiustificate le preoccupazioni e le critiche, evidentemente espresse sulla base di elementi che non tengono conto dei dati aggiornati pubblicati dal MEF. Invitiamo quindi a consultare il sito http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html (Comunicato stampa Mef n.106 del 31 maggio 2019)




Servizio di consultazione delle e-fatture. La scelta è possibile dall’1° luglio fino al 31 ottobre 2019

Gli operatori IVA e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture dall’1° luglio al 31 ottobre 2019. In caso di mancata adesione, l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml. Il nuovo calendario viene fissato da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, che modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio – 2 settembre), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Quattro mesi per scegliere il servizio dell’Agenzia

Per consentire ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il provvedimento di oggi (del 30 maggio 2019) amplia da tre a quattro mesi – dal prossimo 1 luglio fino al 31 ottobre – il periodo di tempo a disposizione degli operatori e dei consumatori finali per effettuare la scelta. Per gli operatori IVA l’adesione può essere effettuata anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.

Cancellazione dei file, ecco le tempistiche

Dopo il 31 ottobre, se non si aderisce al servizio, l’operatore non potrà più consultare le sue fatture elettroniche (emesse e ricevute) e l’Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml memorizzati entro il 30 dicembre 2019, ovvero entro 60 giorni. In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, i file xml saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione. (Così, comunicato stampa del 31 maggio 2019)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per maggiore facilità di lettura, si riporta link al testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dal provvedimento del 29 aprile 2019 (link al sito web: https://www.agenziaentrate.gov.it)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2019

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Commenti

Soggetti Irpef. Il nuovo regime del riporto delle perdite d’impresa
di Gianluca Martani

L’acquisto e la cessione di partecipazioni: aspetti contabili e fiscali. Ultime sul regime Pex
di Marco Orlandi

 

Prassi

 

Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

 

Ristrutturazioni edilizie con risparmio energetico. Detrazione salva anche se manca la comunicazione all’ENEA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E del 18 aprile 2019: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico – Conseguenze – Perdita del diritto alla detrazione – Esclusione – Art. 16-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 18/02/1998, n. 41»

 

Chiusura delle liti fiscali pendenti

 

L’Agenzia risponde ai dubbi degli operatori. In una circolare come risolvere i casi particolari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 15 maggio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti – Atti oggetto delle liti definibili – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Sospensione delle controversie definibili – Rapporti con le rottamazioni e le precedenti richieste di definizione agevolata – Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

 

Legislazione

 

Interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 1° luglio 2019 fissata al 2,68% la misura degli interessi di mora

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019, prot. n. 148038/2019: «Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

 

Fatturazione semplificata delle operazioni

In vigore il decreto che innalza da 100 a 400 euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019: «Innalzamento a 400 euro dell’ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata»

Il testo della Relazione illustrativa del decreto

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d’imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 126200/2019: «Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo continua 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018»

Versamento integrativo dell’IVA per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA. Istituito il codice tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 10 maggio 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Integrazione IVA – Versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA – Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo “6494” – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

 

 

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Visto infedele. Per l’Agenzia delle entrate la mitigazione delle responsabilità in capo al Caf o al professionista vale solo per il futuro

L’articolo 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L. 28/03/2019, n. 26, (in “Finanza & Fisco” n. 3/2019, pag. 219), ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele contenuta nell’art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997. La modifica riguarda l’importo della somma richiesta al RAF/CAF o al professionista nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale. In particolare, il comma 1, lettera a), citato sostituisce la lettera a) dell’articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disponendo che i responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l’assistenza fiscale, non sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale delle dichiarazione; essi sono invece tenuti al solo pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Riguardo, l’ambito temporale di applicazione delle mitigazioni della responsabilità degli intermediari, con circolare del 24 maggio 2019, n. 12, l’Agenzia delle entrate, con un interpretazione, per la verità molto pro Fisco, chiarisce che citata disposizione si applica a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (Modello 730/2019 relativo al 2018). A giudizio delle Entrate “l’attuale norma ha conservato dell’impianto punitivo la sola quota riferibile alla sanzione (sempre ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997), eliminando le voci risarcitorie. Ne deriva che il favor rei nei confronti dei CAF e dei professionisti abilitati potrebbe essere potenzialmente applicabile limitatamente alla quota commisurata alle sanzioni, mentre non può trovare applicazione per quella quota richiesta a titolo di risarcimento, parametrata all’imposta e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Peraltro, tenuto conto che la misura riferibile alla sola sanzione è rimasta la medesima (pari al 30 per cento dell’imposta), non si ravvisano le condizioni per applicare il principio del favor rei. In conclusione, le nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019”.

Un’interpretazione non condivisibile

Tale soluzione presta il fianco ad una critica concettuale. Non può escludersi, infatti, la natura afflittiva del versamento di una somma equivalente all’imposta e configurare l’obbligo di pagamento come sanzione impropria a cui si applica il principio di legalità di cui all’art. 3 del D.Lgs. 472/1997. In altri termini, non ci sono ragioni per escludere che il pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, che sarebbe stata richiesta al contribuente in caso di controllo formale, costituisca una sorta di sanzione, con conseguente applicazione retroattiva della norma più vantaggiosa per il contribuente in applicazione del principio del “favor rei”. A riprova di ciò si consideri, a tacer d’altro, che la norma ora novellata escludeva “indiscriminatamente” (dall’imposta, dagli interessi e dalla sanzione) da ogni responsabilità gli intermediari nel caso in cui l’infedeltà del visto fosse stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. È evidente che trattavasi di un esimente – adottata per escludere la colpevolezza – dalla responsabilità “tipica” dei sistemi sanzionatori.

In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, l’eliminazione della “sanzione impropria” del pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta va equiparata all’abrogazione di un regime sanzionatorio al quale devono applicarsi le previsioni in tema di favor rei, a motivo delle quali: «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile», e in ogni caso «se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo» (Art. 3, D.Lgs. 472 del 1997). Peraltro, tali principi sono stati applicati dalle Sezioni Unite della Cassazione che con le sentenze del 27 dicembre 2010, nn. 26126 (in “Finanza & Fisco” n. 47/2010, pag. 4036) e 26127 in una fattispecie riguardante l’obbligo del cessionario o committente di pagare l’imposta sul valore aggiunto in caso di mancata trasmissione della fattura. (Cfr. la successiva sent. n. 16437 del 27 luglio 2011 e la circolare n. 52 del 2 dicembre 2011 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Pertanto, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 riguardanti il visto di conformità infedele, non comporteranno più la richiesta dell’imposta e agli interessi e tale richiesta deve essere disapplicata anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, all’unica condizione che il provvedimento impugnato non debba qualificarsi “definitivo” (cfr. Cass., Sez. V, Sent. n. 4408/2001 — in “Finanza & Fisco” n. 19/2001, pag. 2624; Cass., Sez. V, Sent. n. 450/2002 — in “Finanza & Fisco” n. 16/2002, pag. 1595; Cass., Sez. V, Sent. 1945/2001 — in “Finanza & Fisco” n. 19/2001, pag. 2621; Cass., Sez. V, Sent. n. 9451/2003 — in “Finanza & Fisco” n. 29/2003, pag. 2926; Cass., Sez. V, Sent. n. 16425/2008).

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 24 maggio 2019, con oggetto: VISTO DI CONFORMITÀ – ASSISTENZA FISCALE – CAF dipendenti – CAF imprese – Professionisti — Responsabilità e sanzioni per l’apposizione del visto di conformità infedele sul Modello 730 – Nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai CAF e dai professionisti solo con il pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata – Ambito di applicazione temporale della nuova normativa – Solo a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (Modello 730/2019 relativo al 2018) – Fondamento – Applicazione delle disposizioni più favorevoli al trasgressore (Favor rei)- Esclusione – Articolo 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Articolo 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L. 28/03/2019, n. 26




Requisiti Pex. Le operazioni di trasformazione non interrompono il c.d. holding period

Riguardo ai riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR per ottenere l’esenzione delle plusvalenze, l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2019, in linea con suoi precedenti interpretativi e fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie di trasformazione effettuate ai sensi dell’articolo 170 del TUIR, ha confermato che le stesse non interrompono il computo del c.d. “holding period” (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione). In pratica, il soggetto trasformato, tiene conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 70 del 1° marzo 2019, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Trasformazione societaria omogenea – Effetti – Estinzione e creazione di un nuovo ente – Esclusione – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Effetti della doppia trasformazione di società effettuate in regime di neutralità fiscale (dapprima regressiva e successivamente progressiva) sul calcolo cd. Minimum holding period di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR, (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione) in riferimento a partecipazione – Art. 86, del DPR 22/12/1986, n. 917

La circolare richiamata nel documento interpretativo

Il nuovo regime di esenzione delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 4 agosto 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344»

Alcuni arresti della Corte Suprema di Cassazione sugli effetti delle trasformazioni societarie omogenee

Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 7258 del 13/07/1990
(Presidente: Maltese D. Estensore: Sensale A.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – Estinzione e creazione di un nuovo ente – Esclusione – Trasformazione di una società a responsabilità limitata in una in nome collettivo – Intimazione di pagamento (avvisi di mora) riguardanti imposte relative ad esercizi precedenti alla trasformazione – Intestazione e notifica alla società risultante dalla trasformazione – Validità

In tema di società, ogni specie di trasformazione – sia che una società di persone si trasformi in una società di capitali, sia che si verifichi l’ipotesi inversa – comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente e non la sua estinzione e creazione di un nuovo ente che succede ad un altro. Pertanto, nel caso in cui una società a responsabilità limitata si trasformi in una in nome collettivo, è valida l’intestazione e la notifica alla società risultante dalla trasformazione di intimazioni di pagamento (avvisi di mora) riguardanti imposte (nella specie, di R.M. e di società) relative ad esercizi precedenti alla trasformazione stessa.
Art. 2498 Cod. Civ.

Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 9569 del 23/04/2007
(Presidente: Saccucci B. Relatore: Genovese FA.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – – Nascita di un nuovo soggetto giuridico – Esclusione – Mutazione formale dell’organizzazione societaria – Configurabilità anche in caso di trasformazione regressiva – Conseguenze – Riduzione del soggetto a persona fisica – Esclusione.

Il principio secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un’organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità, trova applicazione anche al fenomeno inverso (trasformazione, c.d. regressiva, di società di capitali in società di persone), ed anche ai mutamenti intervenuti nell’ambito di ognuno dei due tipi di società, come nell’ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società che, essendo rimasta ferma l’identità e l’integrità dell’impresa commerciale già gestita nella forma precedente, deve qualificarsi come irregolare, ancorché nel relativo atto sia stata qualificata “semplice”, dovendo escludersi, in ogni caso, la possibilità di equiparare il soggetto risultante dalla trasformazione ad una persona fisica, in quanto tale assimilazione comporterebbe uno stravolgimento dei principi che regolano la diversità dei soggetti di diritto e dei relativi statuti.
Art. 2249 Cod. Civ.

Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 21961 del 27/10/2010
(Presidente: Rovelli LA. Estensore: Giusti A. Relatore: Giusti A.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – Trasformazione di società di capitali in società di persone – Creazione di un nuovo soggetto – Esclusione – Conseguenze – Mancanza del trasferimento del diritto immobiliare e della trascrizione – Società di persone risultante dalla trasformazione – Qualità di terzo ai fini di cui all’art. 2652, n. 6) cod. civ. – Esclusione – Fondamento.

La trasformazione di una società di capitali in una società di persone non si traduce nell’estinzione di un soggetto giuridico e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità e poiché l’atto di trasformazione, non comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non è, come tale, soggetto a trascrizione, ne consegue che la società di persone risultante dalla trasformazione non può rivendicare la qualità di terzo acquirente ai fini di quanto previsto dall’art. 2652, n. 6), cod. civ., in tema di salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.




I riflessi fiscali di un’operazione di cessione di partecipazioni “dote” in ragione del negativo andamento della società partecipata

Con riferimento all’ipotesi in cui una società acquisisca una partecipazione pari al 50% con dote in un’altra società, in ragione della gestione deficitaria della società partecipata, l’intero ammontare della dote (nella specie, sia per la quota-parte già rilasciata a conto economico a seguito di capitalizzazione, sia per quella residua rilasciata a conto economico a seguito del trasferimento finale), in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, il quale concorrerà alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, al ricorrere dei presupposti ivi previsti. Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 39 del 19 ottobre 2018.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 39 del 19 ottobre 2018, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Cessione di partecipazioni con la c.d. dote (per aver ricevuto dal dante causa una provvista, contestualmente al trasferimento della partecipazione al valore simbolico di 1 euro, considerato il valore economico negativo della stessa) – Dote – Indennità riconosciuta dal suo dante causa nel passivo dello stato patrimoniale, denominata come “fondo rischi su partecipazioni” – Successiva capitalizzazione della partecipata con rinuncia a un credito finanziario e contestuale rilascio a conto economico di quota-parte del fondo rischi per pari ammontare – Natura dote – Assimilazione ad un costo fiscale – Ragioni – La stretta connessione alla specifica partecipazione cui inerisce, consente l’assimilazione a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo – Concorrenza alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell’articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917, al ricorrere dei presupposti ivi previsti – Artt. 86, 87 e 101, del DPR 22/12/1986, n. 917




In vigore il decreto che innalza da 100 a 400 euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019, il Decreto MEF 10 maggio 2019 che innalza da 100 a 400 euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate. Il decreto è già in vigore.

Si ricorda che la fattura semplificata, prevista ora per importi non superiori a 400 euro, consente, senza precludere l’esercizio del diritto alla detrazione, di riportare gli elementi “tradizionali” di cui al primo periodo della lettera e) del richiamato articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) oppure, in alternativa, di riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, essendo sufficiente indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Da ultimo, la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale. Ulteriore semplificazione è quella di utilizzare la fattura semplificata emessa in formato elettronico in luogo dello scontrino elettronico.

Tale semplificazione non è ammessa per le seguenti operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto legge n. 331 del 1993;

b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a). Si tratta delle operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità, effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell’inversione contabile, per le quali in fattura deve essere apposta l’annotazione «inversione contabile».

Come già chiarito circolare n. 15/E del 2015, la scissione dei pagamenti non si applica alle operazioni certificate mediante fattura semplificata.

Nella fattura elettronica semplificata, il campo “TipoDocumento” da compilare deve contenere le seguenti casistiche:

– fattura semplificata (TD07);

– nota di credito semplificata (TD08).

 

Principali documenti di prassi sulla fattura semplificata

In una circolare tutte le novità fiscali della legge di stabilità 2013 e del decreto-legge “Crescita 2.0”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 3 maggio 2013: «NOVITÀ FISCALI – Legge di stabilità 2013 e Decreto-Legge “Crescita 2.0” – D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 17/12/2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» – L. 24/12/2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» – Primi chiarimenti»

Le novità per la fatturazione elettronica e le risposte ai quesiti in tema di fattura differita e semplificata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 24 giugno 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Modifiche alla disciplina per il recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di IVA – Risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione – Artt. 21, e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi da 325 a 328, della L. 24/12/2012, n. 228»

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – DM del 20/02/2015»

Il testo del decreto Mef

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019, recante: «Innalzamento a 400 euro dell’ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata», Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019)

  

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l’art. 220-bis, il quale prevede che gli Stati consentono ai soggetti passivi, tranne che per alcune specifiche operazioni, di emettere fattura semplificata quando la stessa è di importo non superiore a cento euro o quando modifica fatture iniziali, e l’art. 238, il quale prevede che gli Stati, previa consultazione del Comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, possono consentire di emettere fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l’art. 21-bis il quale prevede, al comma 1, che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a cento euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto e, al comma 3, che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare il limite di importo della fattura semplificata fino a quattrocento euro;

Ritenuta la necessità innalzare a quattrocento euro l’ammontare complessivo per il quale la fattura può essere emessa in modalità semplificata;

Vista la consultazione del Comitato IVA effettuata dall’Italia, ai sensi dell’art. 238 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in data 12 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1
Limiti di importo per le fatture semplificate

1. La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2
Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

La relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019

La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, prevede, all’articolo 220-bis, che gli Stati consentono ai soggetti passivi di emettere la fattura in modalità semplificata quando l’importo della stessa è di ammontare non superiore a cento euro o quando il documento modifica una fattura iniziale, stabilendo, altresì, le ipotesi in cui la fattura semplificata non può essere emessa.

Il successivo articolo 238 accorda agli Stati la possibilità di consentire l’emissione della fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro, alle condizioni da essi stabilite, previa consultazione del Comitato IV A.

L’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972, inserito dall’articolo 1, comma 325, lettera e), della legge n. 228 del 2012, prevede, in conformità alla normativa europea, che possano essere emesse in modalità semplificata fatture di ammontare complessivo non superiore a euro cento e fatture rettificative di cui all’articolo 26 del medesimo decreto e che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, il suddetto limite di cento euro possa essere innalzato fino a quattrocento euro.

Il presente decreto, adottato ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 21-bis e previa consultazione del Comitato IVA, dispone, pertanto, che le fatture possono essere emesse in modalità semplificata se di importo complessivo non superiore a euro quattrocento.

Il processo di fatturazione risulta, pertanto, semplificato, senza pregiudizio, tuttavia, per l’attività di verifica, la quale risulta, peraltro, potenziata dalla introduzione dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica.

La fattura semplificata di cui al citato articolo 21-bis è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi.

In particolare, il cessionario o committente può essere identificato mediante la sola partita IVA o il solo codice fiscale, se stabilito nel territorio dello Stato, o mediante il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se non stabilito nel territorio delle Stato, anziché mediante gli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall’articolo 21, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio).

Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, essendo sufficiente indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Il presente decreto non fa venir meno l’applicazione delle restanti previsioni di cui all’articolo 21-bis e, in particolare, la possibilità di emettere in modalità semplificata, senza limiti di importo, le fatture rettificative di precedenti documenti di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, e il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità (operazioni di cui articolo 21, comma 6-bis del D.P.R. n. 633 del 1972)

 




Commercialisti a Tria, ISA ancora non disponibili, serve una proroga dei termini di versamento

All’Agenzia delle entrate la categoria chiede di spostare i termini per l’adesione al servizio di consultazione delle E-fatture e di confermare la possibilità di utilizzo della Pec per l’invio dei moduli di conferimento delle deleghe

Prorogare i termini di versamento delle imposte e quelli per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche e confermare la possibilità di invio tramite Pec dei moduli di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Sono le richieste formulate dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, in due distinte lettere, inviate rispettivamente al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e al Capo Divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate, Paolo Savini.

Nella missiva inviata Tria (e per conoscenza al Direttore Generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella e a quello delle Entrate, Antonino Maggiore), la proroga dei termini di versamento delle imposte viene invocata a causa dei ritardi accumulati nella messa a punto degli strumenti necessari all’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Miani sottolinea che “la definizione dell’ambito di applicazione e dei requisiti di accesso ai benefici premiali previsti è stata effettuata soltanto il 10 maggio e che per determinare il punteggio di affidabilità di ciascun contribuente, oltre ai dati indicati nel modello ISA, sono necessari gli “ulteriori dati” che non sono stati ancora resi disponibili all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate”. Alla luce dell’“ancora attuale indisponibilità degli stessi applicativi necessari per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale” Miani evidenzia “la necessità di disporre un congruo differimento dei termini di versamento delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza il 1° luglio”. (Così, comunicato stampa Cndcec del  24 maggio 2019)

Link al  testo integrale del comunicato del Consiglio nazionale dei commercialisti 

(Link esterno al sito web: www.commercialisti.it)

 




Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 1° luglio 2019 fissata al 2,68 la misura degli interessi di mora

A partire dal 1° luglio 2019 gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti, ha rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa dal 3,01 per cento al 2,68 per cento.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019, prot. n. 148038/2019: «Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», pubblicato il 24.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Antiriciclaggio: diffuse le linee guida per i commercialisti

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il documento “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela”, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)”, redatto dai gruppi di lavoro: “valutazione del rischio”, “adeguata verifica” e “conservazione”.

Il documento, elaborato alla luce delle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale e diffuse con l’informativa CNDCEC n. 8/2019, contiene numerose indicazioni ed esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali. Alle Linee Guida è allegata la nuova modulistica

Come evidenziato nelle premesse del documento interpretativo, il nuovo impianto normativo-regolamentare del settore è basato sia sulle norme “primarie” del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sia sulle Regole Tecniche che devono essere considerate vincolanti per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Pertanto le Linee Guida approvate dal CNDCEC hanno valenza meramente esemplificativa, relative alle citate Regole Tecniche. Le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti.

Link al testo delle Linee Guida per l’attuazione delle regole tecniche ex art. 11, co. 2, D.Lgs. 231/2007

(Link esterno al sito web: www.commercialisti.it)

Il testo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»




Scomputo dall’importo lordo da pagare per la definizione delle liti fiscali: l’Agenzia risponde a due interpelli

Con due risposte ad altrettanti interpelli (nn. 141 e 154), l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sulla determinazione degli importi dovuti per la sanatoria del contenzioso in relazione al precedente utilizzo di altri istituti mitigatori delle sanzioni.

Risposta n. 141/2019

Le somme versate a seguito del ravvedimento operoso possono essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della controversia tributari

La definizione delle liti pendenti si realizza con il pagamento di un importo pari al valore della controversia cui si applicano eventualmente le percentuali di riduzione stabilite dai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter e 3 dell’articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 in relazione allo stato e al grado del giudizio. Dall’importo lordo dovuto per la definizione possono essere detratti, ai sensi del comma 9 dell’articolo 6, del citato D.L. 119/2018 «quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio». In ogni caso, secondo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 9, «la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione». Pertanto, pur non trattandosi di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria, l’importo versato in sede di ravvedimento operoso, ancorché ritenuto inefficace dall’Agenzia delle Entrate, è scomputabile dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata. Mentre, le somme versate, a qualsiasi titolo, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia, restano definitivamente acquisite all’Erario e non sono quindi rimborsabili. Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate contenuti nella risposta 141/2019 ad una richiesta di interpello.

Risposta n. 154/2019

Rottamazione-bis e definizione delle liti pendenti. Stop al versamento le somme residue del ruolo. Restano assorbite dagli importi dovuti nell’ambito della sanatoria del contenzioso

Possibile definire in via agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le controversie pendenti relative ad avvisi di accertamento le cui somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio ex articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. rottamazione-bis), nel caso in cui il contribuente abbia rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018. In tal caso, le somme residue delle rottamazione non dovranno essere più versate, in quanto confluiscono nella definizione delle liti pendenti. Inoltre, dall’importo lordo dovuto per la definizione della controversia vanno scomputati, ai sensi del comma 9 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Queste le conclusioni contenute nella risposta 154/2019 sulla scia di quanto già affermato nel paragrafo 6 (Rapporti con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione) della circolare n. 6 del 2019 con i chiarimenti di dettaglio sulla chiusura delle liti fiscali pendenti introdotta dal D.L. n. 119/2018.

I documenti dell’Agenzia delle entrate

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 141 del 14 maggio 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Importo in sede di ravvedimento operoso, ritenuto inefficace dall’Ufficio – Scomputo dall’importo lordo da pagare per la definizione agevolata, anche se non si tratta di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria – Possibilità – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b), del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 154 del 22 maggio 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Rapporti con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – Somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio ex articolo 68, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 oggetto della cd. Rottamazione-bis con procedimento avviato ma non ancora concluso – Accesso alla definizione agevolata della controversia – Possibilità – Condizioni – Aver correttamente rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 – Determinazione degli importi dovuti – Scomputo dall’importo lordo da pagare per la definizione agevolata degli importi pagati al 7 dicembre 2018 – Ammissibilità – Art. 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2019

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Commenti

 

Le perdite su crediti e la correzione di errori contabili: profili contabili e fiscali  di Marco Orlandi

Cause ostative al regime forfetario: tutti i chiarimenti dalle Entrate

 

Prassi

 

Regime forfetario 
Requisiti per l’ingresso e permanenza

La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Professionista (psicologo) che detiene partecipazioni in società semplice immobiliare – Esclusione che la detenzione di partecipazioni in una società possa costituire causa ostativa (tranne nei casi in cui la S.S. produca redditi di lavoro autonomo o d’impresa) – Istruzioni per l’indicazione in dichiarazione (Modello 730/2019 – Redditi 2019 Pf) del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Non esce dal regime agevolato l’ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Emissione di fatture principalmente nei confronti del precedente datore di lavoro – Fatturazione prevalente nei confronti del proprio “dominus” nel precedente periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio della professione di Dottore commercialista – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57 dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Medico chirurgo, che percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso di reddito di lavoro autonomo, che svolge contemporaneamente, l’attività di “Continuità Assistenziale”, per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57, dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Stp S.r.l. “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti “di famiglia” (possesso da parte dei genitori del professionista del restante 60% delle quote) indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M) – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio al 50% di Stp S.r.l. con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di S.r.l. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario ai codici ATECO formalmente dichiarati – Necessità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l’anno 2019, l’imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di S.r.l. applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Liquidatore della società S.r.l. controllata – Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57, dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se il professionista non emette alcuna fattura nei confronti della società controllata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50% – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Periodo d’imposta 2019. La partecipazione nel 2018 in una società di persone, quale socio accomandatario non esclude dal regime forfettario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Medico detentore di una quota di partecipazione in società di persone. La trasformazione in S.r.l. della società salva dall’esclusione dal 2020 dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Trasformazione “progressiva” da società di persone a società a responsabilità limitata nel 2019 – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, salvo l’applicazione delle disposizioni riguardanti la causa ostativa prevista per la detenzione di partecipazioni di controllo in S.r.l. – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio accomandante di S.a.s. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Donazione dell’usufrutto della partecipazione – Irrilevanza- Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione in una STP S.r.l. pari al 49%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario anche nel 2020, se non emetterà alcuna fattura alla società partecipata dopo il 10 aprile 2019

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione al 49 per cento in una STP S.r.l. – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il possesso a titolo della nuda proprietà di una partecipazione di una società di persone costituisce causa ostativa al regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Titolare di nuda proprietà di una partecipazione, come socio accomandante, di una società di persone – Tassazione dell’utile d’esercizio in capo all’usufruttuario della quota di partecipazione – Irrilevanza – Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare titolare al 72% del capitale di SRL dello stesso settore, nonché amministratore della stessa. Le condizioni per evitare la decadenza dal regime forfetario nel 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 30 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della società S.r.l. (codice Ateco 68.31.00) nella misura del 72 per cento, nonché amministratore della stessa – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il contribuente non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Regime forfetario anno 2019. Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Intermediario che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo ex datore di lavoro con riguardo al 2019, provvigioni inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta 2019 – Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata nell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 del 13 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ragioniere che “collabora” con la società S.r.l. posseduta all’80 per cento dal coniuge – Configurabilità di una forma di controllo indiretto – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora l’attività economica svolta dalla società controllata non è ricompresa nella stessa sezione Ateco di quella esercitata dal contribuente in regime forfetario – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall’anno del superamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 14 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso – Passaggio in corso d’anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario – Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo – Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d’imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario – Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

 

Sanatoria delle irregolarità formali

 

Sanatoria delle violazioni formali. Le irregolarità definibili

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2019: «SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – PACE FISCALE – Definizione agevolata delle violazioni formali – Chiarimenti sull’ambito e sulle modalità di applicazione della definizione agevolata – Art. 9 del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019»

 

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Regime speciale IVA editoria. Il metodo della forfettizzazione della resa non esclude la variazioni IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

Con riguardo al regime speciale IVA monofase per l’editoria, la variazione IVA, possibile solo per i fatti previsti dall’articolo 26 provabili contabilmente e con la relativa documentazione probatoria, anche in assenza di fattura, trattandosi di sistema con tassazione unica alla fonte, deve ritenersi ammessa anche nel caso in cui l’imposta IVA sia determinata con il criterio della forfettizzazione della resa. La scelta di tale criterio – laddove possibile – non deroga ai principi sostanziali di effettività e neutralità che disciplinano l’IVA. Tali principi legittimano, pertanto, il recupero dell’imposta monofase già assolta sul prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, qualora venga meno, a posteriori, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, la cessione dei prodotti editoriali da parte dell’editore. In tale ipotesi, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta versata può essere detratta) al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (nella specie, passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato preventivo). Questo l’importante principio espresso nella risposta ad interpello n. 155 del 22 giugno 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 22 maggio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Metodo “della forfetizzazione della resa” – Fallimento del distributore – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Ammissibilità – Condizioni – Art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

I documenti richiamati dalla risposta ad interpello

Regime speciale IVA per l’editoria: i chiarimenti sulla stretta IVA per allegati e supporti integrativi di quotidiani e periodici

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi – Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi e altri beni – Analisi della disciplina e primi chiarimenti sulle novità applicabili alle cessioni di prodotti effettuate dal 1° gennaio 2014 – Art. 19, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. 02/09/1993»

 

Le modalità di storno dell’IVA ex art. 26, c. 2 D.P.R. 633/72 nei confronti dei clienti insolventi

Circolare del Ministero delle Finanze n. 77 E del 17 aprile 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Art. 26, secondo comma, del DPR 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni – Art. 2, comma 1, lett. c-bis) del DL 31/12/1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L 28/02/1997, n. 30 – Art. 13-bis, commi 1 e 2, del DL 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla L 28/05/1997, n. 140»

 

Editoria. Il nuovo articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R.  n. 633 del 1972, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997

Circolare del Ministero delle Finanze n. 328 E del 24 dicembre 1997 – Parte Seconda – CAPITOLO VII – Nuovo regime speciale IVA per il settore editoriale

 

L’art. 26, del D.P.R. n. 633/72 non è conforme alla Direttiva IVA. Legare la riduzione dell’IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale che può durare più di 10 anni viola i principi di proporzionalità e non discriminazione

Corte di Giustizia CE – Sezione I – Sentenza del 23 novembre 2017, Causa C-246/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma della Sesta direttiva 77/388/CEE (ora trasfuso nell’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE) – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Applicazione del principio di proporzionalità che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione – Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore/professionista – Necessità – Discriminazione di fatto degli operatori economici italiani rispetto ai concorrenti appartenenti a Paesi membri dell’UE – Conseguenze – Non conformità della normativa italiana rispetto alle Direttiva IVA nella parte in cui prevede la riduzione della base imponibile IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale contro il debitore, quando tale procedura può durare più di dieci anni – Artt. 73 e 90, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




Professionista al 50 per cento di una Srl operante nello stesso settore. Confermata la decadenza dal forfetario a partire dal 2020

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società Srl, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restando, in ogni caso, l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Peraltro, il possesso della partecipazione non comporterà la decadenza nemmeno nel 2020, se il contribuente non effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla Srl “controllata” . Questo in sintesi il contenuto delle risposte nn. 146 e 151 rispettivamente del 20 e 21 maggio 2020 in tema di cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 146 del 20 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ingegnere che detiene una quota di partecipazione al 50% in una S.r.l. operante nel settore della progettazione – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora a decorrere dal 10 aprile 2019 il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 151 del 21 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Consulente amministrativo che detiene una quota di partecipazione al 50% in una S.r.l. dello stesso settore ATECO – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora a decorrere dal 10 aprile 2019 il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2019

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Speciale Modulistica 2019

 

In ragione delle modifiche apportate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 125594/2019 si procede alla ripubblicazione integrale, in formato .pdf, del modello “Redditi 2019-PF” fascicoli 1, 2 e 3, con le relative istruzioni. Nella versione cartacea sarà spedito solo fascicolo 3.

Il modello “Redditi 2019-PF” fascicoli 1, 2 e 3, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019 per il periodo d’imposta 2018

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

Fascicolo 1 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

Fascicolo 3 (aggiornato al 10 maggio 2019)

Riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

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I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 13.05.2019 e tengono conto delle modifiche apportate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019, prot. n. 85457/2019 e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 125594/2019.

 

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Scontrino elettronico: in Gazzetta il decreto Mef che individua gli esoneri dall’obbligo

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il decreto Mf che indica gli esoneri all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico) per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

L’obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 riguarda solo i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. A partire dal primo gennaio 2020 l’obbligo sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati e, dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi.

Il decreto esonera dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Tra questi, tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli. Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, recante: «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019

 

La relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019

Attualmente i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni di «commercio al minuto e attività assimilate», non sono tenuti ad emettere fattura verso i clienti consumatori finali, salvo che tale documento non sia richiesto dal cliente stesso. Essi, in base al D.P.R. n. 696 del 1996, certificano i corrispettivi ricevuti mediante rilascio della ricevuta fiscale oppure dello scontrino fiscale e possono scegliere se certificare fiscalmente le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione di fattura con uno strumento piuttosto che con l’altro. Il predetto D.P.R. n. 696 ha, altresì, esonerato specifiche operazioni dall’obbligo di certificazione fiscale in ragione della gravosità dell’adempimento e della scarsa rilevanza e utilità ai fini del controllo.

L’articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, prevede in via generalizzata che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i predetti soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, indipendentemente dal volume d’affari realizzato. Tale obbligo sostituisce l’annotazione nel registro dei corrispettivi, prevista dall’articolo 24, primo comma, del medesimo decreto n. 633/72, e le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale prima declinato attraverso ricevuta o scontrino fiscale.

La decorrenza dell’adempimento telematico è anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari fino a euro 400.000; intendendosi per tale quello realizzato nell’anno 2018, i soggetti che iniziano l’attività nell’anno 2019 saranno tenuti all’adempimento in parola a partire dal 1° gennaio 2020.

Il medesimo articolo 2 del citato D.Lgs. n. 127 del 2015 prevede la possibilità di adottare appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze per individuare specifici casi di esonero dall’adempimento in parola, in ragione della tipologia di attività esercitata.

A tale riguardo, il 12 aprile 2019 è stata avviata una consultazione pubblica con le associazioni di categoria al fine di acquisire osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri da considerare nel decreto. La consultazione si è conclusa il successivo 26 aprile; ha fatto seguito un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori e degli ordini professionali per esaminare-e condividere i contributi pervenuti.

All’esito, è stato predisposto il presente decreto che individua specifici esoneri, previsti nella sola fase di prima applicazione delle disposizioni in argomento, in linea con l’obiettivo di superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura (scontrini e ricevute fiscali), al fine di attuare una uniforme modalità digitale di certificazione dei ricavi/compensi.

L’articolo 1, comma 1, in particolare, esonera dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematicamente dei dati dei corrispettivi giornalieri:

  • alla lettera a), le operazioni attualmente escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione);
  • alla lettera b), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, secondo quanto già previsto dalla legge 413/91 e dal D.P.R. n. 696/96;
  • la successiva lettera c) esonera, poi, fino al 31 dicembre 2019, e quindi a prescindere dal volume d’affari del soggetto che le pone in essere, le operazioni collegate e connesse a quelle indicate alle precedenti lettere a) e b), nonché le operazioni marginali rispetto a quelle di cui alle citate lettere a) e b) o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria la emissione della fattura, che rappresentino una quota non superiore all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018;
  • infine, la lettera d) esonera dall’adempimento in esame le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasposto durante tragitti internazionali, quali, ad esempio le cessioni a bordo di navi nel corso di crociere internazionali.

Il successivo comma 2 chiarisce che le operazioni per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972; invece, le operazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, oltre ad essere annotate, devono continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

Il comma 3 esplicita, poi, che in ogni caso i soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

L’articolo 2 prevede, quindi, al comma 1, che per le cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici resta ferma la disciplina settoriale di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, ad esse specificamente dedicata e per la cui applicazione sono già in vigore apposite disposizioni.

Il successivo comma 2, analogamente a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera c) per le cosiddette “operazioni marginali”, dispone che, fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo telematico per le operazioni, diverse da quelle di cessioni di benzina o di gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018. Tali operazioni continuano, pertanto, ad essere assoggettate all’obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi, ferma restando, in virtù della previsione del successivo comma 3, la facoltà per l’esercente l’impianto di distribuzione di carburante di scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi.

L’articolo 3, infine, esplicita il carattere provvisorio degli esoneri previsti dal presente decreto, disponendo che con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali detti esoneri verranno meno.




Cedolare secca. Ammesse al regime sostitutivo le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori persone fisiche o società che svolgono attività commerciali

Immobile ad uso commerciale

Possono accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale. Resta ferma, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, la condizione che lo stesso sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni. Questa in sintesi la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 E del 17 maggio 2019.

Le disposizioni della legge di bilancio 2019

Si ricorda, che la legge di bilancio per il 2019, all’articolo 1 comma 59 (in “Finanza & Fisco” n. 33-34/2018, pag. 2379) ha esteso il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e le relative pertinenze,  classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (Tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate. Per usufruire del regime opzionale in questione, l’unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati. Al fine di evitare che i soggetti, con contratti già in corso, stipulino un nuovo contratto per avvalersi del regime opzionale della cedolare secca, è previsto che l’estensione al regime opzionale non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

L’opzione

L’esercizio o la modifica dell’opzione può essere effettuata:

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
  • presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 E del 17 maggio 2019, con oggetto: CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Locazione di immobili ad uso commerciale – Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) di superficie fino a 600 metri – Ambito applicativo – Contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo – Ammissibilità – Art. 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Art. 1, comma 59, della L. 30/12/2018, n. 145

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019, con oggetto: NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – Legge di Bilancio 2019 – Primi chiarimenti – Estensione del regime forfetario – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi – Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Proroghe delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico – Iper ammortamento e Cloud computing – Credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) – Definizione agevolata dei debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n.136». Cfr. Paragrafo 1.9 (Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale – comma 59) e 1.10 (Acconto cedolare secca – comma 1127)

Chiarimenti in ordine al regime fiscale oggetto di estensione dall’ art. 1, comma 59, della L. 30/12/2018, n. 145 sono stati forniti dalla scrivente, tra l’altro, con le circolari n. 26/E del 1° giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2011, pag. 1333), n. 20/E del 4 giugno 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2012, pag. 1221), n. 47/E del 20 dicembre 2012 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), n. 13/E del 9 maggio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2013, pag. 831) e con la risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2017, pag. 1520).

 

Locazione di unità immobiliare abitativa

La giurisprudenza sull’applicazione della cedolare secca anche ai contratti di locazione in cui il conduttore risulta un esercente attività d’impresa o un professionista

Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. I, n. 825 del 2 maggio 2019

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Natura giuridica del conduttore e del locatore – Immobile uso abitativo

La disciplina del particolare regime fiscale, denominato “cedolare secca”, è disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011, il cui art. 1 dispone che «in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime». Il presupposto pertanto è che la locazione sia destinata ad uso abitativo e che il locatore non abbia stipulato il contratto nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni, come disciplinato dal sesto comma del citato articolo 3. In altri termini, se il locatore è una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, sussistendo il requisito previsto dalla legge della destinazione dell’immobile ad uso abitativo, e possibile optare per la cedolare secca per la tassazione dei canoni di locazione, e non ha alcuna rilevanza il fatto che il conduttore sia una società.

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, Sez. III, n. 222 del 25 giugno 2018

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Immobile ad uso abitativo – Locatore persona fisica che non esercita attività imprenditoriale – Locatario società – Applicabilità

Il regime della cd. “cedolare secca” è applicabile in caso di locazione di immobile ad uso abitativo da parte di una persona fisica ad una società, se il locatore persona fisica non esercita un’attività imprenditoriale, poiché, per usufruire del predetto regime, il locatore non deve agire nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo, mentre nessuna limitazione è indicata in capo al locatario.

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. XIV, n. 2614 dell’8 giugno 2018

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Natura giuridica del conduttore e del locatore – Immobile uso abitativo

È corretta l’interpretazione secondo cui tutta la normativa sulla cedolare secca concerne il locatore dell’unità immobiliare, quando, come nel caso di specie, sia pacifico che il contratto di locazione abbia ad oggetto unità immobiliare ad uso abitativo. È il locatore a non dover svolgere attività di impresa, arti o professioni, mentre è ininfluente la natura giuridica del locatario.

Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, Sez.III, n. 117 del 16 febbraio 2018

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Locazioni ad uso abitativo – Cedolare secca – Regime fiscale

In tema di tassazione dei canoni di locazione, il locatore persona fisica che non eserciti attività imprenditoriale può optare per il regime della c.d. cedola secca di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 23/2011 anche quando il contratto – purché inerente immobile con destinazione abitativa – sia posto in essere con un conduttore che abbia la veste di imprenditore o lavoratore autonomo. E’ dunque errata la decisione del giudice di primo grado, essendo il locatore l’unico beneficiario della cedolare secca oltre che l’unico a poter optare per il suddetto regime fiscale, a nulla rilevando la diversa interpretazione effettuata con la circolare citata dall’Ufficio finanziario, come noto “tam quam non esset” ove in contrasto con la legge.

Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Sez.I, n. 800 del 31 maggio 2017

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – Cedolare secca su locazioni abitative – Art. 3 D.Lgs. 23/2011 – Circ. 26/E/2011

La normativa di riferimento, ossia l’art. 3 del D.lgs. 23/2011, sotto il profilo soggettivo, si limita ad affermare che le disposizioni di cui ai commi 1,2,4,5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio d’impresa, o di arti e professioni, con ciò precludendo chiaramente l’applicabilità della cedolare solo quando è il locatore ad agire nella veste di imprenditore o di lavoratore autonomo.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2019

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Speciale Modulistica 2019

 

Il modello “Redditi 2019-PF” fascicoli 1, e 2 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019 per il periodo d’imposta 2018

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

Fascicolo 1 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

I modelli e le istruzioni  tengono conto delle modifiche apportate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019, prot. n. 85457/2019.

 

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 10 maggio 2019), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 11 del 2019)

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2019

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Speciale – Misure per la crescita economica

 

Il Decreto legge “Crescita” 2019

 

Dalla revisione della mini-IRES al potenziamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori e dei “cervelli” dall’estero. Comma per comma l’analisi normativa

Analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale o d’interesse dei professionisti

 

Le misure fiscali finalizzate al rilancio del Paese

Il testo del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

 

——— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ———

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. n. 1807) presentato il 30 aprile 2019 alla Camera dei Deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

Link al testo della relazione illustrativa al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione tecnica al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

 

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Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, configura controllo indiretto di società a responsabilità limitata di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 la circostanza che il coniuge partecipi con una quota dell’80 per cento alla S.r.l. di famiglia, di cui il contribuente è anche membro del consiglio di amministrazione. Tuttavia, la causa ostativa di cui alla citata lettera d) non si realizza qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata indirettamente è riconducibile ad una sezione ATECO differente rispetto a quella cui è riconducibile l’effettiva attività esercitata del contribuente. Lo precisa l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 137 del 13 maggio 2019.

Tuttavia, si evidenzia che il mero riferimento alle sezioni di ATECO può comportare, come nel caso di specie, che due attività appartenenti a sezioni diverse (M – Attività professionali, scientifiche e tecniche e J – Servizi di informazione e comunicazione) siano in realtà molto simili.

 

Classificazione delle attività economiche

Adozione della tabella ATECO 2007: la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate»

Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007)

Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007

 

 




Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall’anno del superamento

Il libero professionista in regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011 che supera la soglia di permanenza per più del 50%, può transitare direttamente al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 già dall’anno del superamento. In tale ipotesi, il reddito imponibile per tutto il 2019 andrà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Non trova pertanto applicazione la disposizione di cui comma 111 della legge n. 244 del 2007 che obbligava coloro che uscivano dal regime dei minimi per superamento dei limiti di ricavi di oltre il 50 per cento, all’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell’entrata in vigore del regime dei forfetari che costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche. Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate contenuti nella risposta 140/2019 ad una richiesta di interpello.

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 14 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso – Passaggio in corso d’anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario – Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo – Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d’imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario – Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Sanatoria delle violazioni formali. Le irregolarità definibili

 

Ok alla definizione agevolata delle violazioni formali anche se non sono state corrette tutte le irregolarità. Più tempo rispetto al termine del 2 marzo 2020 per chi riceve un invito da parte dell’ufficio, che potrà usufruire, in presenza di un giustificato motivo (per esempio se non è riuscito a individuare tutte le violazioni formali commesse) di ulteriori 30 giorni dalla ricezione, ad esempio, di una lettera di compliance per mettersi in regola. Ciò, naturalmente, a patto che abbia provveduto, entro il termine del 31 maggio 2019, al versamento della prima o unica rata. Sono i chiarimenti sulla definizione agevolata delle irregolarità formali (art. 9 D.L. n. 119/2018) contenuti nella circolare n 11/E di oggi (15 maggio 2019), che segue il provvedimento del 15 marzo 2019 e la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (con cui è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento). In particolare il documento di prassi si sofferma sull’ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle che – così come le violazioni sostanziali – restano fuori dalla definizione agevolata.

Quali sono le violazioni definibili

La regolarizzazione riguarda le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse, entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo. Tra le violazioni definibili rientrano l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

Quando è esclusa la regolarizzazione

Sono escluse dalla definizione agevolata le violazioni sostanziali, ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. Non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione: l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche in assenza di imposta dovuta, l’omessa presentazione del modello F24 con saldo pari a zero, l’indicazione di componenti negativi indeducibili come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, la mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.

La rimozione delle irregolarità

Ai fini del perfezionamento della definizione, oltre al versamento delle somme dovute, è necessario provvedere, entro il 2 marzo 2020, alla rimozione delle infrazioni compiute. Qualora il contribuente non abbia rimosso in buona fede tutte le irregolarità commesse, ha la possibilità di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, l’irregolarità può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 sia già stato effettuato il versamento della prima o unica rata per lo stesso periodo d’imposta. Se invece la lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte entro il 31 maggio 2019. L’omessa rimozione di tutte le violazioni non pregiudica il perfezionarsi della definizione per le altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno dello stesso periodo d’imposta. In alcuni casi non è necessario procedere alla rimozione, come per le violazioni del principio di competenza, se non incidono sull’imposta dovuta o per l’omessa presentazione delle liquidazioni periodiche Iva purché i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale.

Modi e tempi per la definizione agevolata delle violazioni formali

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2019, con oggetto: «SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – PACE FISCALE – Definizione agevolata delle violazioni formali – Chiarimenti sull’ambito e sulle modalità di applicazione della definizione agevolata – Art. 9 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019»

Per saperne di più:

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 21 marzo 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell’art. 9, D.L. 119/2018 – Art. 9 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019

Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019 – Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018




Chiusura delle liti fiscali pendenti: l’Agenzia risponde ai dubbi degli operatori. In una circolare come risolvere i casi particolari

Come comportarsi per le controversie che riguardano le sole sanzioni? E in caso di liti portate avanti separatamente dalla società consolidata e dalla consolidante? Sono alcuni dei quesiti particolari a cui l’Agenzia risponde con la circolare n. 10/E di oggi (15 maggio 2019), che fornisce ulteriori chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, (art. 6 e 7 del D.L. 119/2018) rispetto a quelli già contenuti nella circolare n. 6/E del 1° aprile 2019. In particolare, con il documento di prassi di oggi l’Agenzia fa luce su alcuni dubbi arrivati da associazioni di categoria, professionisti e dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione già presentate dai contribuenti.

Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni

Una delle risposte fornite nel documento di prassi delle Entrate riguarda le controversie su sanzioni, ad esempio quando per un atto di recupero di un credito d’imposta la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall’Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente. In questo caso, poiché l’oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l’irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest’ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo. Sempre in tema di sanzioni, la circolare tratta il caso di una sentenza della Suprema Corte in cui si dichiara che l’imposta era dovuta dal contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni. L’Agenzia chiarisce che, in questa situazione, la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato.

Definizione delle liti riguardanti il consolidato pre-2011

Nel caso di liti instaurate separatamente dalla società consolidata e dalla società consolidante contro i rispettivi avvisi di accertamento Ires – prima cioè dell’unificazione degli atti impositivi introdotta dall’articolo 40-bis del DPR n. 600/1973 – la circolare specifica che se entrambe le società hanno impugnato gli avvisi di accertamento con separati ricorsi e il giudizio instaurato dalla consolidante è stato sospeso dalla C.T.P. in attesa della decisione in Cassazione sul contenzioso relativo all’accertamento in capo alla consolidata, quest’ultima può definire in via agevolata la controversia pendente in Cassazione sull’imposta “teorica” dovuta. A seguito del perfezionamento della definizione, la consolidante potrà richiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite su proprio accertamento.

Rottamazioni e precedenti richieste di definizione agevolata

Un’ipotesi particolare trattata dall’Agenzia nella circolare è quella di una lite per la quale le Entrate avevano negato la possibilità di aderire alla procedura di definizione delle liti del D.L. n. 50/2017 perché non erano stati versati gli importi dovuti per la definizione della lite riguardante sanzioni non collegate al tributo. In pratica, il contribuente può definire la controversia originaria rinunciando al ricorso contro il diniego dell’Ufficio. Inoltre, se il contribuente ha rottamato l’iscrizione a ruolo dei 2/3 della sanzione non collegata al tributo (dipendente dalla lite originaria), può definire in via agevolata la controversia tuttora pendente sulla parte non interessata dalla “rottamazione”. In questo caso, la determinazione del valore della lite deve tenere conto delle sole somme ancora in contestazione.

Come usufruire della definizione delle liti: memo per i contribuenti

Chi è interessato deve, entro il 31 maggio 2019, trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 15 maggio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti pervenuti dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

Per saperne di più:

Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019: «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 18 aprile 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Definizione agevolata articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti – Percentuali di riduzione – Doppia soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e pronuncia della Suprema Corte cassazione di accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate con rinvio ad un’altra sezione della Commissione tributaria regionale – Situazione processuale rilevante per determinare gli importi da corrispondere –  Rilevanza del momento dell’entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (24 ottobre 2018) – Obbligo di tener conto della successiva sentenza di Cassazione con rinvio – Esclusione se la sentenza è stata depositata dopo il 24 ottobre 2018

Link alla guida: “Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti” – Aggiornamento maggio 2019

Il modello e le istruzioni per la domanda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»

 

 




Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d’imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d’imposta 2018. Ad esempio, per i punteggi almeno pari a 8 scattano alcuni benefici tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di IVA per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro, mentre nei confronti dei soggetti con punteggio superiore a 9 non si applica la disciplina delle società non operative. Sono solo alcuni dei casi elencati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi (10 maggio 2019), con il quale vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali, le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l’Amministrazione mette a disposizione dei contribuenti per l’applicazione degli ISA.

I livelli di affidabilità e i benefici premiali per punteggi almeno pari a 8

Gli Isa prevedono per il periodo d’imposta 2018 l’attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10.

Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno;
  • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 per l’IVA.

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 8,5 in su

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/72).

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 9 in su

Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

  • dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del D.L. n. 138/2011;
  • dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del D.P.R. n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Applicazione degli Isa, l’Agenzia risponde entro 30 giorni

Per garantire la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018, da oggi fino al 30 settembre di quest’anno i membri della Commissione degli esperti possono presentare alle Entrate quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione degli ISA. I dubbi e le domande vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando in oggetto la seguente descrizione

«Quesito relativo all’applicazione degli Isa al p.i. 2018». L’Agenzia risponderà per posta elettronica normalmente entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito e pubblicherà domande e risposte sul proprio sito, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata agli ISA.

La consultazione dei dati da parte degli intermediari

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA, gli intermediari incaricati dell’invio telematico che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Per ciascun contribuente il file deve contenere, oltre al codice fiscale, l’indicazione che l’intermediario abbia la delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati attraverso un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione Mod. 730 precompilata.

Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito internet delle Entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse. Il contribuente può comunque sempre visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

Il funzionamento degli Isa

Gli indici sintetici ISA sono uno strumento che mira a favorire la compliance e a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria e sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. I contribuenti più “affidabili” possono accedere ai benefici premiali elencati dalla legge.

Il provvedimento delle Entrate di oggi (10 maggio 2019), individua, inoltre, i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali l’Agenzia tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

L’adeguamento agli Isa

Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva. Per effettuare tramite modello F24 il versamento integrativo dell’IVA dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, è utilizzato il codice tributo “6494” già esistente, ridenominato con apposita risoluzione (Ris. 48/2019). (Comunicato stampa Agenzia delle entrate 10 maggio 2019)

 

Per saperne di più:

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d’imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, prot. n. 126200/2019, recante: «Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 10 maggio 2019

Versamento integrativo dell’IVA per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’ISA. Istituito il codice tributo

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 10 maggio 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Integrazione IVA – Versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’ISA – Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo “6494” – Articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96




Società e le associazioni sportive dilettantistiche: come accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali

Società e le associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 della legge n. 289/2002 in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017. Sono queste le destinatarie della nuova guida del Fisco pubblicata oggi nel sito internet delle Entrate.

La pubblicazione spiega, la particolare tipologia di definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 119/2018.

Link alla guida: “Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti” – Aggiornamento maggio 2019

Per saperne di più:

Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019: «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

Il modello e le istruzioni per la domanda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»




Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l’anno 2019, l’imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di Srl applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d’imposta 2020

 

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 60 per cento di una società srl di cui il contribuente è anche liquidatore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Questa in sintesi la risposta ad interpello n. 121/2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Liquidatore della società Srl controllata – Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

La causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili. Tuttavia, nel 2019, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) il contribuente può ugualmente applicare il regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro la fine del 2019 dismetterà la partecipazione. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.120 del 23 aprile 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR. – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti- Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

La causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non si realizza qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata è riconducibile ad una sezione ATECO differente rispetto a quella l’effettiva esercitata del contribuente. Questa la sintesi del contenuto della risposta n. 119/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario ai codici ATECO formalmente dichiarati – Necessità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Commercialista socio al 50% di Stp srl con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp), di cui il contribuente è anche amministratore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Questa in sintesi la risposta ad interpello n. 118/2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrate nella medesima sezione ATECO- Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)