Split payment: pubblicati gli elenchi delle società controllate e quotate soggette alle disposizioni di cui all’art. 17-ter, co 1-bis, D.P.R. 633/1972

Pubblicati, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 2, del D.M. 27/06/2017, come modificato dall’articolo 1 del D.M. 13/07/2017, gli elenchi, validi per l’anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Gli elenchi sono consultabili sulla specifica applicazione informatica (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) ed è possibile effettuare la ricerca delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale o denominazione. I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta. Si precisa, inoltre, che tali elenchi non tengono conto dell’estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A., ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, in attesa di conversione in legge.

Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali occorre fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Si provvede, infine, alla ripubblicazione degli elenchi definitivi, validi per l’anno 2017, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, debitamente rettificati per tenere conto delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni contribuenti successivamente alla pubblicazione degli elenchi dello scorso 14 settembre 2017.

Di seguito i link (al sito del Dipartimento delle finanze) agli elenchi definitivi:

Elenchi

Società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile)

aggiornato al 31/10/2017 New

Società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 2 del codice civile)

aggiornato al 31/10/2017 New

Società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni (articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile)

aggiornato al 31/10/2017 New




Disponibile nel sito Senato il Ddl Legge di Bilancio 2018

Disegno di legge (Atto Senato n. 2960)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Link al Testo correlato AS 2960 (TOMOII)




Manovra finanziaria 2018: il testo DDL che va al Senato

Si pubblica ampio stralcio del testo che domani (31 ottobre 2017) viene presentato al Senato per l’approvazione

 Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2018

 Agevolazioni:

  • per gli interventi di efficienza energetica,
  • per le ristrutturazioni
  • per l’acquisto di mobili,
  • per sistemazione del verde
  • canone concordato

 Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

Velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti

Differimento disciplina IRI

Modifiche al regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Sospensione deleghe di pagamento

Misure per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici

Link al testo “bollinato” del disegno di legge, pronto per essere presentato alla Camere

 


Disegni di legge (Atto Senato n. 2960)


Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020




“Inviti” a regolarizzare “Redditi 2013”. C’è tempo fino al 31 dicembre per rispondere al Fisco

I contribuenti che in questi mesi hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013 hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti all’Agenzia, evitando così un accertamento vero e proprio. Il termine di fine anno, entro il quale valutare le potenziali incongruenze nella propria posizione fiscale, riguarda le comunicazioni inviate via Pec o tramite posta ordinaria a maggio, giugno e settembre di quest’anno a circa 300.000 persone fisiche titolari di varie tipologie di reddito percepite nel corso del 2013.

Cosa fare in caso di errori o dimenticanze

Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e valuta che la richiesta del Fisco sulla presenza di redditi non dichiarati sia fondata, può rimediare all’errore o alla dimenticanza inviando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione che integri quella originaria, beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni. Per inviare la dichiarazione integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio, presente anch’esso sul cassetto fiscale.

Se il Fisco si è sbagliato

Nel caso in cui, invece, si ritenga che l’errore sia del Fisco, è possibile inviare i documenti giustificativi direttamente agli uffici o tramite il canale Civis, documenti che, dopo essere stati opportunamente valutati, consentiranno di chiudere la posizione del contribuente, evitando così la successiva fase dell’accertamento, che comporterebbe l’applicazione di interessi e sanzioni più elevate.

Cam e uffici pronti ad assistere i cittadini

I cittadini che ricevono una di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore – comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

Tutte le informazioni sulle lettere per la compliance sono disponibili anche in una nuova sezione dedicata, sul sito dell’Agenzia, raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2017)




Revisione dell’ACE: limiti temporali per l’applicazione delle nuove norme antielusive ed effetti delle proroghe sulla “preventività” degli interpelli

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Con la circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, l’Agenzia precisa l’ambito temporale della nuova disciplina antielusiva prevista dal decreto del Mef e illustra come presentare le istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017. Inoltre, in riferimento alle domande di interpello ancora in corso di istruttoria, nel documento di prassi l’Agenzia fornisce indicazioni operative al fine di coordinare la lavorazione di queste istanze con le novità introdotte dal decreto.

Il perimetro temporale delle norme antielusive

L’Agenzia ricorda che le norme della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018.

In particolare, per l’arco temporale che va dal periodo d’imposta 2011 al periodo d’imposta 2017, la circolare chiarisce che:

  • per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall’ultimo intervento normativo;
  • per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime.

Interpello e proroga delle dichiarazioni

 L’Agenzia specifica che, in base alla proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono presentare l’interpello Ace relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017. Considerando che i termini dichiarativi per il periodo 2016 sono ancora pendenti per effetto del D.P.C.M. di proroga, la circolare precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine prorogato. Con particolare riferimento alle istanze di interpello probatorio Ace, la circolare fornisce, inoltre, indicazioni operative sulla gestione delle istanze ancora in corso di istruttoria al fine di coordinarne la lavorazione con le novità. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 ottobre 2017)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 26 ottobre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – ACE (Aiuto per la crescita economica) – Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione – Soggetti IRES – Società di persone, imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per natura o su opzione – Revisione delle disposizioni attuative – Misure antielusive contenute nell’articolo 10 del decreto del 03/08/2017 (Decreto ACE) – Art. 1, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Art. 19, del DL 24/06/2014, n. 91, conv., con mod., dalla L 11/08/2014, n. 116




Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Le istruzioni per l’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi 2016

L’articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell’anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2016, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2016 come da D.P.C.M. del 26 luglio 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. Con riferimento a tale disciplina l’Inps con messaggio n. 4189 del 25 ottobre 2017 fornisce i chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. Di seguito il link al testo del Msg Inps n. 4189 del 25 ottobre 2017.

Messaggio INPS n. 4189 del 25 ottobre 2017, con oggetto: PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo – Divieto – Dichiarazione reddituale – Dichiarazione RED, per comunicare all’ente erogante la prestazione previdenziale l’eventuale percezione di ulteriori redditi – Casi di esclusione, cumulabilità dei redditi e soggetti obbligati – Art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2017

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Commenti

La riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

Settore editoriale
Aliquota IVA al 4% per i
prodotti editoriali in formato elettronico

Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati muniti di codice ISBN o ISSN scontano l’aliquota IVA del 4 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 28 settembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo

Nuova disciplina sulle locazioni brevi. In chiaro gli adempimenti per intermediari e locatori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 ottobre 2017: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni -Opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Locazioni brevi – Definizione – Comunicazione dei dati – Obbligo di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari – Conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017»

 

Rinuncia al credito nei confronti della società

Gli effetti fiscali della rinuncia alle indennità di fine mandato dell’amministratore

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124 E del 13 ottobre 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) – Credito nei confronti della società – Rinuncia – Rinuncia al trattamento di fine mandato (rinuncia alle quote di TFM accantonate) da parte degli amministratori (soci e non soci) in qualità di persone fisiche – Regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia – Ritenuta alla fonte da parte della società – Solo in caso di rinuncia da parte di amministratori anche soci – Ragioni – Rinuncia al TFM equivale all’incasso (c.d. giuridico) dell’indennità – Effetti sulla determinazione del reddito della società – Rinuncia del socio al credito nei confronti della società – Sopravvenienza attiva – Esclusione -Ambito di applicazione dell’articolo 88 del TUIR – Rinuncia dell’amministratore non socio al credito nei confronti della società – Assoggettamento a tassazione della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al TFM nei limiti degli accantonamenti dedotti in passato – Art. 25, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 17, comma 1, lettera c), 88, comma 4-bis, 94, 101 e 105, comma 4 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Operazioni intracomunitarie
Obbligo di
presentazione dei modelli intrastat

Elenchi Intrastat: le semplificazioni operanti dal 2018

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 110586/RU del 9 ottobre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Semplificazione degli obblighi comunicativi operanti dal 1° gennaio 2018 – Attuazione dell’art. 50, comma 6, del DL 30/08/1993, n. 331, conv. dalla L 29/10/1993, n. 427 come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del D.L. 30/12/2016, n. 244, conv. dalla L. 27/02/2017, n. 19 – DM. 22/02/2010 – Provvedimento del 25/09/2017, prot. n. 194409/2017»

 

Revisori Legali
Obbligo formativo

Revisori. Ritenuti validi, ai fini della maturazione dei 20 crediti 2017, tutti i corsi svolti entro il 2018, conformi al Programma 2017

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 28 del 19 ottobre 2017: «REGISTRO DEI REVISORI – Attuazione dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17/07/2016, n. 135 – Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro – Termini per l’assolvimento della formazione 2017 – Integrazione del Programma di formazione 2017»

 

Obbligo formativo: nel programma di formazione continua incluse le materie relative ai revisori degli enti locali

Determina del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -Ispettorato Generale di Finanza – prot. n. 183112 dell’11 ottobre 2017

 

Professionisti
Trattamenti pensionistici in regime di cumulo

Pensioni professionisti: le istruzioni operative INPS per il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – n. 140 del 12 ottobre 2017: «INPS – Trattamenti pensionistici in regime di cumulo – Enti di previdenza privati – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art. 1, comma 239, legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’art. 1, comma 195, lettera b), dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatoria privati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali per liberi professionisti iscritti ad albo)»

 

Legislazione

SPECIALE MANOVRA 2018

Il decreto fiscale “collegato”

  • Rottamazione-bis
  • Ampliamento dello Split payment
  • Bonus per le campagne pubblicitarie 2017 anche la testate on-line
  • Sospensione dei termini nei territori colpiti da calamità naturali Analisi normativa delle disposizioni

 

L’analisi normativa delle disposizioni fiscali

Il testo del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

La relazione illustrativa

———— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ————

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Pronti i moduli per la “Rottamazione bis”

Entra nel vivo la definizione agevolata 2017, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi, prevista dal D.L. 148/2017. Sul portale istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest’anno e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l’adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e intendono presentare una nuova domanda di adesione. Il decreto legge 148/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242/2017, consente inoltre ai contribuenti che hanno aderito alla ‘prima definizione agevolata’, ma non hanno pagato la prima (o unica) rata di luglio né quella prevista a settembre 2017, di mettersi in regola entro il prossimo 30 novembre per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata.

Vediamo nel dettaglio le novità del D.L. 148/2017.

“ROTTAMAZIONE” PER LE CARTELLE 2017. – La definizione agevolata è applicata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione compilando il modello DA-2017 disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o presso gli sportelli dell’Agenzia. Il DA-2017 può essere presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure, per chi ha una casella di posta elettronica certificata (pec), inviato insieme alla copia del documento di identità all’indirizzo pec della Direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello DA-2017 e pubblicato sul portale web. Entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare la comunicazione con l’importo da versare ed i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA-2017. Il D.L. 148/2017 prevede che si possa pagare in unica soluzione (luglio 2018) o a rate, fino ad un massimo di 5: oltre a luglio, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta rata è fissata a febbraio 2019. Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

NUOVA OPPORTUNITÀ PER RESPINTI. – Hanno la possibilità di accedere nuovamente alla “rottamazione” anche i contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016. I contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il modello DA-R disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Chi possiede una casella di posta elettronica certificata (pec) può inviare il modello DA-R, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo pec della Direzione Regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata consegnando il modello DA-R direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il decreto n. 148/2017 stabilisce che gli interessati debbano versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione. L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.

PROROGA A NOVEMBRE 2017. – Chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017 (D.L. 193/2016 convertito con legge 225/2016), potrà mettersi in regola e quindi non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto entro il prossimo 30 novembre, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Per pagare si devono utilizzare i bollettini ricevuti dall’agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute.

DOVE PAGARE. I contribuenti hanno a disposizione diversi canali di pagamento: il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; la App EquiClick; gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione anche mediante la compensazione con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione (secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2017); gli sportelli bancari e gli uffici postali; l’home banking; i punti Sisal e Lottomatica; i tabaccai convenzionati con Banca 5; gli sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e gli sportelli postamat (ATM) di Poste Italiane. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 ottobre 2017)

Vedi anche:
(Link sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/)

 

 




On line dal 25 ottobre 2017 nuovi corsi per la formazione dei revisori legali

Sulla piattaforma della revisione legale 7 nuovi corsi riguardanti i principi di revisione

Sono accessibili dal 25 ottobre 2017, sulla piattaforma della revisione legale 7 nuovi corsi riguardanti i principi di revisione, la disciplina della revisione legale, i principi contabili e la contabilità generale. Come precisato nella circolare del 19 ottobre 2017, n. 28, a completamento dell’offerta formativa Mef per l’anno 2017, ulteriori 6 corsi verranno inseriti sulla piattaforma della revisione legale entro il mese di novembre.

Come accedere ai corsi (Link al sito: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/)

 




Tutte le regole sulle locazioni brevi, pronta la guida delle Entrate

Locazioni brevi, tutti i passi da seguire in una guida dedicata dell’Agenzia delle Entrate. Come e quando si applicano le nuove regole, come optare per la cedolare secca, come inviare i dati dei contratti, quando operare la ritenuta: sono questi i temi trattati nella nuova pubblicazione, dell’Agenzia delle Entrate. Un prezioso vademecum per intermediari e locatori.

 

Le regole per gli intermediari

 

La guida illustra le novità per chi esercita attività di intermediazione immobiliare sia tramite i canali tradizionali sia attraverso la gestione di portali telematici. Gli intermediari che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati della locazione stipulata per il loro tramite. Inoltre, se intervengono anche nel pagamento o se incassano i corrispettivi sono tenuti ad applicare una ritenuta, pari al 21% del canone, da versare all’erario entro il mese successivo. La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore.

 

Ok alla cedolare secca per i locatori

 

Il decreto legge n. 50/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1031) ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le locazioni brevi, ossia per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati, dal 1° giugno 2017, tra persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa. La guida spiega che per questi contratti, comprese le sublocazioni, il locatore può optare per il regime della cedolare secca assoggettando il reddito derivante dalla locazione all’imposta sostitutiva del 21% invece della tassazione ordinaria. I contratti possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o mediante piattaforme online.

 

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate: “Locazioni brevi. La disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari”

 

Per saperne di più:

Nuova disciplina sulle locazioni brevi. In chiaro gli adempimenti per intermediari e locatori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 ottobre 2017: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Locazioni brevi – Definizione – Comunicazione dei dati – Obbligo di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari – Conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017»

Locazioni brevi: 1919 è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute. Eventuali eccedenze si recuperano con i codici 1628 o 6782

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88 E del 5 luglio 2017: «RISCOSSIONE – Contratti di locazione breve – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: il provvedimento con i nuovi obblighi per “intermediari” e locatori

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»




Dal 25 settembre 2017 in vigore la nuova convenzione tra l’Italia e la Romania

Nuova Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

Comunicato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2017)

Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 78 del 16 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2017.

In conformità al suo art. 29.2, la Convenzione è entrata in vigore il 25 settembre 2017.

La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015, intende aggiornare, nel quadro delle attuali relazioni economico-finanziarie italo-rumene, la Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Romania il 14 gennaio 1977, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile ed intensificando la cooperazione amministrativa bilaterale. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con allegato Protocollo firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977, è stata ratificata con la legge n. 680/1978 ed è in vigore a livello internazionale dal 6 febbraio 1979. La Convenzione del 1977, che ha durata indeterminata, con denuncia a 6 mesi, cessa di avere effetto con l’entrata in vigore della nuova Convenzione

Link al testo della legge 16 maggio 2017, n. 78, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015». (In Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.132 del 9 giugno 2017)




Applicazione del super e dell’iper ammortamento. Ribadita la validità del principio di non discriminazione dell’acquisto tramite contratto di leasing

“Proroga” del super ammortamento per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento). L’acconto può trasformarsi in maxicanone

Ambito temporale delle maggiorazioni

Ribadita la validità del principio di non discriminazione degli investimenti effettuati tramite contratto di leasing. Come chiarito, infatti, dalla Risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della “proroga” della maggiorazione, cd. super ammortamento, anche agli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) è irrilevante che l’acconto legittimante la citata estensione temporale dell’agevolazione, a seguito della compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone. Ciò pare sufficiente a quello che importa realmente al Legislatore; cioè che alla data prevista dalla norma (1) esista, sia l’impegno all’acquisizione del bene sia il versamento minimo da parte dell’investitore. Per le medesime considerazioni, aggiunge inoltre l’Agenzia, è possibile ugualmente fruire della maggiorazione, anche nel caso di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing, a patto che venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

Riguardo alla “proroga” della maggiorazione per gli investimenti, nel documento di prassi si coglie anche l’occasione per rammentare che per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza dell’ordine e degli acconti del 20 per cento entro il 31 dicembre 2017 risulta relativamente semplice in quanto sia il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2017 sono momenti temporali agevolmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.). Mentre per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere:

  • sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing;
  • avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

 


Nota (1) — La proroga, pone solo la condizione che entro alla data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 24 ottobre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing – Ambito temporale delle maggiorazioni – Condizioni affinché si realizzino le ipotesi di ammissibilità delle maggiorazioni anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 – Esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017 – Applicazione della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) in caso di investimenti in leasing – Fattispecie – Compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing – Restituzione dell’acconto e stipula del contratto di leasing con versamento al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L 28/12/2015, n. 208 – Art. 1, commi 8 e 9, della L 11/12/2016, n. 232 – Art. 14, comma 1, lettere a) e b), del DL 20 giugno 2017, n. 91, conv., con mod., dalla L 03/08/2017, n. 123

 




Infedeltà della dichiarazione in conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito: quando è possibile applicare la riduzione delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 471/1997

È stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 131/E del 23/10/2017 che fornisce chiarimenti sull’applicabilità della circostanza attenuante introdotta dal decreto sulle sanzioni del 2015 in tema di infedele dichiarazione per errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 131 del 23 ottobre 2017 con oggetto: SANZIONE TRIBUTARIE – Riforma del regime sanzionatorio – Violazione del principio di competenza fiscale – Applicazione del favor rei visto il rilevante abbattimento delle sanzioni – Infedele dichiarazione – Errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito – Sanzioni – Applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 18 /12/1997, n. 471 come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 158/2015




Split payment. Rinviata la pubblicazione degli elenchi

La pubblicazione degli elenchi provvisori delle società controllate e quotate soggette alle disposizioni di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, prevista per il 20 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 5-ter, comma 2, del D.M. 27 giugno 2017, è rinviata al prossimo 31 ottobre. Tale rinvio è dovuto all’attivazione di una specifica applicazione informatica che sarà in linea sul sito del Dipartimento delle Finanze e che consentirà alle società interessate di segnalare direttamente eventuali incongruenze o errori, oltre che facilitare la consultazione degli elenchi stessi. (Cfr. comunicato Mef del 20 ottobre 2017)

 




Revisori. Ritenuti validi, ai fini della maturazione dei 20 crediti 2017, tutti i corsi svolti entro il 2018, conformi al Programma 2017

Proroga anche per la formazione continua dei revisori

Con circolare del 19 ottobre 2017, n. 28, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, oltre a fornire ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti, dispone che la data ultima per l’assolvimento dei 20 crediti 2017 non è il 31 dicembre 2017 ma il 31 dicembre 2018. Tale elasticità, continua il documento RGS, non è concepita, né potrebbe riprodurne gli effetti, come proroga di un adempimento normativamente previsto che solo una disposizione di rango primario potrebbe contemplare. Ciò comporta che anche per l’anno 2018 il revisore legale è tenuto ad adempiere all’obbligo formativo, in modo autonomo rispetto ai crediti da maturare nell’ambito della formazione 2017, in

conformità ai contenuti del Programma annuale di formazione 2018.

Link al testo della circolare del 19 ottobre 2017, n. 28, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro – Attuazione dell’obbligo formativo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 17/07/2016, n. 135




Detrazioni in caso rapporto a tempo determinato, interessi passivi derivanti da mutuo e somme erogate dall’Università. In tre risoluzioni chiarimenti

Istruzioni sui compensi per il servizio di volontariato civile

Sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, le risoluzioni:

  • 127/E del 18/10/2017 che riguarda la qualificazione reddituale dei compensi percepiti per il servizio di volontariato civile ed il calcolo delle detrazioni per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • 128/E del 18/10/2017 che fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme erogate dall’Università derivanti da finanziamenti europei nell’ambito dell’iniziativa COST;
  • 129/E del 18/10/2017 sulla detraibilità, in capo al coniuge superstite, degli interessi passivi derivanti da un contratto di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale.

 

 




Conversione del D.L. per la Cd. Rottamazione-bis: inizia al Senato l’iter parlamentare

Disegno di legge (A.S. 2942) e Relazioni

Diffuse le relazioni al Disegno di legge (A.S. 2942) di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148

Link al testo del Disegno di legge A.S. 2942 e delle relazioni (illustrativa e tecnica) – Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (DL), recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili 

In G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017, scadenza il 15 dicembre 2017

 




Presentata la Legge di bilancio “Milleproroghe” 2018

Proroghe per “Nuova Sabatini, agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il superammortamento e l’iperammortamento e Bonus cultura per i diciottenni.

Di seguito il proroghe annunciate:

  • Blocco tributi e addizionali locali – Si proroga per il 2018 lo stop all’aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali.
  • Competitività – Sono confermate molte misure di contenimento della pressione fiscale e sviluppo, già contenute nella precedente legge di bilancio, quali le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il superammortamento e l’iperammortamento.
  • Sostegno investimenti Pmi (Nuova Sabatini) – Per assicurare continuità operativa e qualificare maggiormente gli investimenti in chiave “Industria 4.0.” è prorogata la misura di promozione delle piccole e medie imprese nota come “Nuova Sabatini”.
  • Bonus cultura per i diciottenni – Viene confermata la misura introdotta nel 2016. I giovani che compiono 18 anni nel 2018, attraverso apposita piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro spendibili per l’acquisto di biglietti del teatro o del cinema, l’acquisto di libri e musica registrata, per l’ingresso ai musei.
  • Misure per il Mezzogiorno – Viene rifinanziata per il biennio 2018-2019 la misura che prevede l’ampliamento del credito di imposta per acquisto di bene strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud. Vengono prorogate le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, agevolazioni complementari a quelle già previste dalla normativa nazionale. Tra gli altri interventi figurano l’incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione rifinanziando la programmazione 2014-2020 e l’istituzione del Fondo imprese Sud volto alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese.



Obbligo formativo: nel programma di formazione continua incluse le materie relative ai revisori degli enti locali

Modificato il programma per la formazione continua

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 183112 dell’11 ottobre 2017 è stato adottato un aggiornamento del programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali. Rispetto alla precedente determina n. 37343 del 7 marzo 2017, nel programma annuale sono incluse le materie relative alla formazione dei revisori degli enti locali. La frequenza di corsi relativi a queste materie consente ai revisori degli enti locali – o canditati all’iscrizione nel relativo elenco – di maturare, se revisori legali, anche i crediti richiesti dall’iscrizione al registro della revisione legale.

La determina e l’allegato programma sono prelevabili dal link sotto riportato:

Link al testo Determina del Ragioniere Generale dello Stato dell’11 ottobre 2017, recante: «Aggiornamento del programma annuale di Formazione Continua ex art.5 D.lgs. n.39 del 2010»

Vedi, anche: “Formazione a distanza CNDCEC: da metà ottobre al via il Corso E-Learning per Commercialisti revisori di enti locali”




Bozza in consultazione del principio OIC 11: la “Rappresentazione sostanziale” trova ingresso nei postulati del bilancio d’esercizio

Finalità e postulati del bilancio d’esercizio. In arrivo modifiche

La Direttiva 2013/34/UE all’art. 6, paragrafo 1, lettera h), prevede che: «la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell’operazione o del contratto in questione» …; nel successivo comma 3 prevende, inoltre, che «Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h)».

Il D.Lgs. 139/2015 di «Attuazione della direttiva 2013/34/UE … » all’art. 6, comma 3, prevede la sostituzione nell’art. 2423‐bis n. 1) della locuzione «nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato», con l’introduzione del numero 1-bis), il quale, afferma che «la rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto». Quest’ultima formulazione, esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form), specificando che esso fa riferimento alla «rilevazione e presentazione delle voci».

Questo, il fondamento normativo di una delle più importanti statuizioni contenute nella bozza del principio n. 11, di seguito riportato:

4.3 Rappresentazione sostanziale (sostanza dell’operazione o del contratto)

21. L’articolo 2423 bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile prevede che: «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto».
22. A tale postulato generale si è conformata l’elaborazione dei principi contabili da parte dell’OIC. Le definizioni, le condizioni richieste per l’iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l’attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale.
23. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici.
24. L’analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l’unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria. Ad esempio, l’OIC 23 Lavori in corso su ordinazione indica le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o viceversa una singola commessa è frazionata in differenti fasi o opere.

(ndr. nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte si chiarirà che al ricorrere di fattispecie, diffuse nella prassi, che non trovano nei canoni generali dei parr. 22-24 criteri sufficienti ed appropriati per essere rappresentate correttamente, l’OIC prevede gli specifici trattamenti ne pertinenti principi contabili, così come, peraltro, già fatto negli OIC emanati nel dicembre del 2016 (*).

Link alla bozza di OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio (Link al sito web della l’Oic – Organismo italiano di contabilità)


Nota (*) – Vedi: “L’OIC aggiorna 20 principi contabili nazionali a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015”

 




Modifiche agli OIC: pubblicate in consultazione le proposte emendative

Gli emendamenti, approvati dal Consiglio di Gestione OIC del 9 ottobre 2017 (osservazioni entro il 13 novembre 2017), hanno riguardato i seguenti principi contabili:

OIC 12 – Contabilizzazione delle rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da cambiamento di stima;
OIC 12 e OIC 25 – Rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale in forma abbreviata;
OIC 16 e OIC 24 – Svalutazione di beni precedentemente rivalutati;
OIC 17 – Eliminazione paragrafo delle motivazioni alla base delle decisioni assunte;
OIC 19 – Classificazione di un debito commerciale scaduto e rinegoziato;
OIC 19 – Trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito;
OIC 21- Determinazione del costo di acquisto di una partecipazione in caso di pagamento differito;
OIC 29 – Classificazione dei cambiamenti di stima -Eccedenze dei fondi;
OIC 32 – Classificazione a conto economico delle variazioni di fair value dei derivati non di copertura al momento dell’eliminazione contabile del derivato;
OIC 32 – Significato della previsione di rilascio della riserva di copertura in presenza di perdite non recuperabili;
OIC 32 – Modifica al paragrafo delle motivazioni alla base delle decisioni assunte per i contratti di acquisto/vendita di Merci;
OIC 32 – Acquisto/vendita di merci;
OIC 32 – Derivati incorporati -valutazione dell’elemento coperto nelle Coperture di fair value.

Link al testo delle proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili pubblicati nel 2016 (Link al sito web della l’Oic – Organismo italiano di contabilità)




Rottamazione-bis: le norme sulla riammissione degli esclusi e per l’estensione fino ai carichi al 30 settembre 2017


 

Al via la rottamazione-bis

Le disposizioni in bozza, del D.L. recante: disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili approvato dal Consiglio dei Ministri, il 13 ottobre 2017, riguardanti la cd. Rottamazione

(Per il testo del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», clicca qui.)

TITOLO II
Definizione agevolata dei carichi per crediti previdenziali e fiscali

ART.?
(Differimento termini e regolarizzazione istanze respinte)

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.


In pratica, via consentito al contribuente di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i debitori che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito.


2. All’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: “13-quater. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di cui al comma 1 provvedendo a:
 a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all’agente della riscossione, con le modalità esclusivamente telematiche e in conformità alla modulistica modello pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;
 b) pagare, con le modalità di cui comma 7:
1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;
2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
13-quinquies. Nell’istanza di cui al comma 13-quater, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l’impegno di cui al comma 2.
13-sexies. A seguito della presentazione dell’istanza prevista dal comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:
a) entro il 31 marzo 2018, l’importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-quater;
b) entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e 13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.”.


Se le disposizioni della bozza di decreto saranno confermate, viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile.


ART.?
(Definizione agevolata dei carichi affidati al 30 settembre 2017)

1. Salvo quanto previsto nei commi da 2 a 7 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere definiti estinti secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato “Decreto”.
2. Ai fini della definizione, la dichiarazione di adesione alla definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo è presentata, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità esclusivamente telematiche e in conformità alla modulistica modello pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
4. L’agente della riscossione:
a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 1, invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso previsto dal comma 3-ter dell’articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell’articolo 6 dello stesso Decreto.
5. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell’articolo 6 del Decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.
6. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 1, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
7. In deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione prevista dal comma 1 del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Non si applicano le disposizioni previste dall’alinea dell’articolo 6, comma 8, del Decreto, aventi ad oggetto l’adempimento dei versamenti relativi ai piani rateali in essere.


Esteso l’ambito temporale della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. Secondo la bozza di decreto, la definizione per carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Non si applicano le disposizioni previste dall’alinea dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, aventi ad oggetto l’adempimento dei versamenti relativi ai piani rateali in essere.


Il testo del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

 




Misure urgenti con estensione e proroga della “rottamazione delle cartelle”

Il Consiglio dei Ministri, del 13 ottobre 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Tra le misure principali, si segnalano le seguenti:

Estensione della rottamazione dei carichi fiscali e contributivi

La misura, conosciuta come ‘rottamazione delle cartelle’, amplia la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il D.L. 193/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all’agente della riscossione (si versano le cifre del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora). In particolare:

  • viene consentito al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito;
  • viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile;
  • si amplia il raggio d’azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente ‘rottamazione’ comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016). Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’Iva sull’acquisto di beni e servizi, strumento efficace per contrastare l’evasione fiscale e attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato, viene ulteriormente esteso. Vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.

Investimenti pubblicitari

Le imprese e i lavoratori autonomi possono fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali.

Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, e aumenta al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.




Solo agli amministratori soci che rinunciano alle quote di TFM si applica il principio del c.d. #incasso giuridico

La rinuncia dei soci amministratori al TFM equivale all’incasso (c.d. giuridico), delle quote delle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa accantonate, con conseguente applicazione delle ritenute da parte della società. Questa è la risposta dell’Agenzia delle entrate, contenuta nella risoluzione n. 124 E del 13 ottobre 2017, ad un interpello sugli effetti fiscali derivanti da tale fattispecie, tanto in capo all’interpellante quanto in capo agli amministratori (soci e non soci).

Link al testo della -Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124 E del 13 ottobre 2017, con oggetto: OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co., Co.Co.Pro.) – Credito del socio nei confronti della società – Rinuncia – Rinuncia al trattamento di fine mandato (rinuncia alle quote di TFM accantonate) da parte degli amministratori (soci e non soci) in qualità di persone fisiche – Regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia – Ritenuta alla fonte da parte della società – Necessità – Fondamento – Determinazione del reddito – Rinuncia del socio ad un credito nei confronti della società – Sopravvenienza attiva – Esclusione – Condizioni – Ambito di applicazione dell’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR – Art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Artt. 88, 94, 101 e 105 del DPR 22/12/1986, n. 917




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21/22 del 2017

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SPECIALE
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

 

Il Codice del Terzo settore

La disciplina organica – civilistica e fiscale – per gli enti del Terzo settore

 

Le principali novità e analisi normativa delle disposizioni fiscali

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

———Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ———

 

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Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: i chiarimenti dell’Agenzia per intermediari e locatori

Affitti brevi. Gli attesi chiarimenti

A quali contratti si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi, chi sono gli attori coinvolti, cosa devono fare intermediari e locatori, chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti. Sono questi i punti centrali della circolare n. 24/E, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro degli adempimenti, anche alla luce delle questioni emerse nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati.

Focus sulle caratteristiche dei contratti

Secondo quanto previsto dal D.L. 50/2017 (manovra correttiva 2017), ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, può applicarsi, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%. Sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti. Le nuove norme si applicano esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa.

Tipologia di immobili e servizi

Quanto agli immobili, restano fuori dalle nuove regole quelli situati all’estero e quelli che non hanno finalità abitative: la locazione deve quindi riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell’abitazione. Il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell’alloggio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, come, ad esempio, la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata. Restano invece fuori i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell’immobile, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche. La circolare chiarisce inoltre che non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale.

I chiarimenti sulle sanzioni

Le ritenute si applicano ai canoni e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017: gli intermediari erano quindi tenuti a versarle entro il 16 luglio 2017. Tuttavia, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, gli uffici dell’Agenzia potranno escludere le sanzioni per l’omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre 2017. Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre e da versare entro il 16 ottobre 2017. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 poiché l’adempimento deve essere effettuato nel 2018. Sull’argomento, la circolare chiarisce che l’incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore.

Gli intermediari coinvolti e l’applicazione della ritenuta

Le nuove regole riguardano tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve, a prescindere dal fatto che siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano né la forma giuridica del soggetto che intermedia (forma individuale o associata) né la modalità con cui l’attività è svolta (che può riferirsi ai contratti di locazione stipulati on line e off line). La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. In ogni caso la materiale disponibilità delle somme impone all’intermediario di effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare all’erario. In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è quindi tenuto a trattenere la ritenuta, anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2017)

 Per saperne di più:

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 ottobre 2017, con oggetto: CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta – Art. 4, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017




Pensioni professionisti: diffuse le istruzioni operative INPS per il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

Operativo il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti

Con la circolare n. 140 del 12 ottobre 2017 l’INPS diffonde le attese istruzioni riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati.

Il documento interpretativo viene pubblicato dopo un lungo confronto – che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Casse professionali e l’Istituto – volto a dare una concreta operatività alla disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L’odierno indirizzo ha ricevuto il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2017 e affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l’erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che:

  • nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;
  • ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;
  • sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Infine si precisa che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati. Questa fase è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le Casse professionali.

 Per saperne di più: 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017 con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Vedi anche,

I primi chiarimenti alle novità apportate dalla legge 232/2016 al cumulo dei contributi

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.

 




Riforma della legge fallimentare: via libera alla delega al Governo

Il Senato approva definitivamente la delega al Governo per la riforma del fallimento

Il Senato ha approvato definitivamente il Ddl n.2681, Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. (link al sito www.senato.it)

Il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali

Il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell’insolvenza.

Il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

La legge delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per riformare:

  • le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare);
  • la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);
  • il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell’esercizio della delega il Governo deve “tenere conto” della normativa UE (sono espressamente richiamati il Regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza e la Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza), nonché dei principi della model law, elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale – UNCITRAL.

La riforma, per delega interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”. La modifica terminologica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie.

Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d’ufficio, attualmente disciplinata dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999.

La riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza.

Il modello processuale dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall’art. 15 della legge fallimentare. Il procedimento dovrà caratterizzarsi per particolare celerità, anche nella fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l’insolvenza.

A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici. Per quanto riguarda l’autorità giudiziaria territorialmente competente il Governo deve procederne all’individuazione ricorrendo alla nozione di “centro degli interessi principali del debitore“.

Il Governo dovrà dunque applicare l’articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, che definisce il centro degli interessi principali come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d’interessi ad essere titolari dell’apertura della procedura d’insolvenza.

Il Governo dovrà inoltre:

  • prevedere priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio;
  • uniformare, semplificando, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • prevedere che la notificazione degli atti nei confronti del debitore professionista o imprenditore venga effettuata attraverso posta elettronica certificata, attingendo al registro delle imprese ovvero all’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
  • ridurre i costi e la durata delle procedure concorsuali; la delega prevede di responsabilizzare gli organi di gestione e di contenere le ipotesi di prededuzione;
  • riformulare le disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi;
  • assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza;
  • istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione;
  • armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle direttive 2008/94/CE sulla Protezione dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro e 2001/23/CE sulla Tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento della proprietà di un’impresa.



Formazione continua del Revisore legale: le faq RGS in vista della scadenza di fine anno

Formazione continua del Revisore legale. Diffuse la Faq Mef
Formazione continua del Revisore legale. Diffuse la Faq Mef

Tenuto conto che la legge prevede 20 crediti per anno, in ragione di 60 per il triennio, occorre acquisire i 20 crediti stessi entro la fine dell’anno di riferimento. Non sono previsti esoneri. Sono esentati dall’obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi. Sono solo alcuni dei chiarimenti, diffusi dal sito web della Ragioneria Generale dello Stato nella formula della risposta a precisa domanda, di seguito pubblicati.

(Faq): Formazione continua del Revisore legale

Domanda n.1

In cosa consiste l’obbligo di formazione continua?

Risposta

La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

Domanda n.2

Quale rapporto credito – ora è considerato valido ai fini dell’erogazione della formazione? È possibile approssimare le frazioni di ora per ottenere un credito?

Risposta

Vale la regola secondo cui un’ora di partecipazione equivale a un credito.

È esclusa la possibilità di comunicare una frazione di credito (per esempio: 0,5 crediti). In caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l’ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti). .

Domanda n.3

Come può essere assolto l’obbligo di formazione?

Risposta

I revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a tre diverse categoria di soggetti:

1) gli enti accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze;

2) lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze;

3) gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.

Domanda n.4

Entro quale termine annuo il revisore iscritto al Registro deve acquisire i 20 crediti formativi?

Risposta

La maturazione dei crediti deve essere completata nell’ambito del periodo formativo, che si articola in tre anni. Tenuto conto che la legge prevede 20 crediti per anno, in ragione di 60 per il triennio, occorre acquisire i 20 crediti stessi entro la fine dell’anno di riferimento.

Eventuali proroghe non potrebbero che essere previste mediante apposita disposizione normativa. Parimenti, è necessaria una disposizione normativa al fine di poter compensare i crediti mancanti in un determinato anno con quelli eccedenti conseguiti in altro anno dello stesso triennio.

Domanda n.5

Che cosa comporta il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua?

Risposta

L’articolo 24 del decreto legislativo n. 39/2010 include il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione o aggiornamento professionale tra le fattispecie sanzionabili.

Domanda n.6

Dove si può trovare un elenco degli enti accreditati (società, enti pubblici o privati, istituti ed ordini) per l’erogazione dei corsi valevoli ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Come indicato dalla Circolare RGS n. 26 del 6 luglio 2017

(Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro), l’elenco delle società e degli enti accreditati alla formazione è stato pubblicato nell’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della revisione legale. Poiché non sono previsti termini entro i quali inoltrare al Ministero le istanze di accreditamento, tale elenco è aggiornato in funzione dei nuovi accreditamenti.

Domanda n.7

Come posso accedere ai corsi a distanza del Ministero dell’economia e delle finanze per la formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Il Ministero ha predisposto una piattaforma digitale per l’erogazione di corsi a distanza, riguardanti i principali tra i temi inclusi nel programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 37343/2017 (pubblicata sul sito della revisione legale). Tali corsi sono aperti a tutti gli iscritti al registro e hanno la finalità di consentire un agevole accesso ai temi essenziali allo svolgimento degli incarichi di revisione. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l’Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Domanda n.8

I corsi di formazione frequentati dai professionisti presso gli Ordini professionali di appartenenza (es. Ordine dei Dottori Commercialisti) sono riconosciuti ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Si. Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede al comma 10 che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro presso gli Albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, purché sia conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 37343 del 7/3/2017, consultabile sul sito istituzionale della revisione legale.

Sono validi anche i corsi frequentati presso altri Ordini territoriali.

Le comunicazioni al registro sono a carico dell’Ordine e non del professionista.

Domanda n.9

I corsi di formazione frequentati presso gli Ordini professionali da revisori non iscritti agli Ordini stessi sono validi ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

La possibilità per i revisori legali non iscritti a un Ordine professionale di maturare i crediti necessari all’assolvimento degli obblighi formativi è condizionata all’accreditamento dell’Ordine presso il Ministero.

Domanda n.10

L’offerta formativa che le società di revisione organizzano al proprio interno, per essere riconosciuta, deve necessariamente coprire almeno i 10 crediti formativi delle materie caratterizzanti? Deve necessariamente riguardare i 20 crediti annuali complessivi?

Risposta

Non sono previsti particolari vincoli ai fini della validità di una determinata offerta formativa, se non quelli della corrispondenza con uno o più temi del programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Una società di revisione può pertanto organizzare al proprio interno anche un solo corso, in una materia caratterizzante o anche non caratterizzante.

Ciò non esime il dipendente o il responsabile della revisione presso una determinata società di revisione ad assolvere il proprio obbligo formativo maturando tutti i 20 crediti richiesti per ogni anno.

Domanda n.11

Il revisore iscritto nella sezione B del Registro (ex inattivo) è tenuto all’obbligo di formazione continua?

Risposta

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, l’obbligo della formazione riguarda tutti gli iscritti al registro, a prescindere dalla titolarità di incarichi di revisione legale e inclusi, quindi, coloro che sono collocati nella Sezione B del Registro.

Domanda n.12

Il revisore iscritto alla sezione B (ex inattivo) deve preventivamente aver svolto la formazione prima di assumere un nuovo incarico?

Risposta

No. La Legge dispone che tutti gli iscritti al Registro sono tenuti al rispetto dell’obbligo di formazione continua. In ragione dell’estensione di tale obbligo a tutti gli iscritti al registro, viene meno la necessità di svolgere preventivamente un apposito corso prima dell’accettazione di un incarico.

Domanda n.13

In merito all’obbligo di formazione continua dei revisori legali, sono previsti esoneri per maternità, infermità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione?

Risposta

No, non sono previsti esoneri. L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 non prevede esoneri all’obbligo formativo nei casi di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione. Sono esentati dall’obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.

Domanda n.14

Il revisore che desidera cancellarsi volontariamente dal registro della revisione legale è obbligato a seguire la formazione nell’anno della cancellazione?

Risposta

No. Sebbene l’esclusione dell’obbligo formativo nell’anno della cancellazione volontaria non sia espressamente prevista dalle disposizioni vigenti, si ritiene l’esclusione stessa rispondente alle finalità della disciplina. Infatti, sarebbe privo di senso assoggettare un revisore, che, cancellandosi dal registro, non potrà svolgere incarichi di revisione legale, agli obblighi di formazione nelle relative materie.

Domanda n.15

Nel caso in cui il revisore decidesse di cancellarsi dal registro perché, non essendo titolare di incarichi di revisione legale, non può o non intende seguire corsi di formazione, può successivamente reiscriversi?

Risposta

Nei casi di cancellazione volontaria (che è prevista, ovviamente, soltanto in relazione alla scelta di non frequentare corsi di formazione) il revisore legale può presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, se in possesso dei requisiti per l’iscrizione, senza ulteriori esami. Occorre tenere presente, tuttavia, che nel regime antecedente al decreto legislativo n. 39/2010, i requisiti per l’iscrizione al registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, in tale previgente regime, non era necessario essere in possesso di diploma di laurea. Si suggerisce pertanto, prima di procedere alla cancellazione volontaria, di accertare sempre, eventualmente rivolgendosi al registro, l’effettiva possibilità di reiscriversi.

Domanda n.16

Da quando decorre l’obbligo formativo per un revisore che si è iscritto al registro?

Risposta

Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

Domanda n.17

A quali comunicazioni nei riguardi del registro è tenuto il revisore al fine di aggiornare la sua posizione in merito all’assolvimento degli obblighi della formazione?

Risposta

Il revisore che ha adempiuto all’obbligo formativo non è tenuto a nessuna comunicazione al registro. L’aggiornamento del registro infatti è a carico dell’ente che ha organizzato la formazione, sia esso un ordine professionale o un ente pubblico o privato che è stato accreditato.

Domanda n.18

Sono validi i corsi in materia di revisione degli enti locali?

Risposta

Ad oggi, i corsi in materia di revisione degli enti locali non sono validi, in quanto le relative materie non sono incluse nel programma annuale del Ministero (determina 37343/2017). La ragione dell’esclusione riguarda la differente disciplina normativa della contabilità, dei bilanci e dei controlli, rispettivamente, della revisione legale e della revisione presso gli enti locali. Tuttavia, al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri relativi alla formazione, è in corso l’aggiornamento del suddetto programma annuale, al fine di includere anche le materie relative alla revisione degli enti locali.

Domanda n.19

Sono assoggettati agli obblighi della formazione anche i professionisti collocati in elenchi speciali degli Albi di appartenenza?

Risposta

Sì, sono altresì assoggettati agli obblighi di formazione anche quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi previsti per l’iscrizione all’Albo.

Per saperne di più:

Il programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010

Con determina (con l’allegato programma) del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.

 

Link al testo della determina prot. n. 37343 del 7 marzo 2017




Pensioni professionisti: cumulo gratuito, dal Ministero del Lavoro nulla osta alla circolare INPS

Ok del ministero del Lavoro alla circolare Inps che disciplina il cumulo gratuito dei contributi versati alle casse previdenziali dei professionisti
Ok del ministero del Lavoro alla circolare Inps che disciplina il cumulo gratuito dei contributi versati alle casse previdenziali dei professionisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alla Direzione Generale dell’INPS il nulla osta allo schema di circolare concernente il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle  casse di previdenza dei professionisti.