IMU-TASI: entro il 16 giugno 2016 versamento della prima rata. Per l’abitazione principale non dovuta neanche la TASI

Il 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento della prima rata dell’IMU e della TASI, che deve essere calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni applicabili nell’anno 2015.

E’ importante, però, evidenziare due novità fondamentali introdotte dalla legge di stabilità 2016.

La prima consiste nell’esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Pertanto, sin dal versamento della prima rata – oltre all’IMU, già esente – non è più dovuta neanche la TASI:

  • sia per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;
  • sia per quella destinata ad abitazione principale dall’occupante; in quest’ultimo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

La definizione di abitazione principale ai fini della TASI è la medesima prevista per l’IMU, per cui il versamento della TASI – a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – non è dovuto anche per tali ipotesi:

  • una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

La seconda novità importante è rappresentata dal nuovo regime di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli, applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, sono esenti i terreni agricoli:

  • ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se accanto all’indicazione del comune è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “PD”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • situati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.



Studi di settore per l’anno di imposta 2015. Le novità e le linee guida per controlli

L’indicazione infedele dei dati non preclude sempre l’accesso ai benefici del regime premiale. Infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere alle agevolazioni previste dal regime se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità.

È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l’anno di imposta 2015. L’Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l’applicazione degli studi.

Quando il regime premiale è ok anche se l’indicazione è infedele

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 2016 introduce alcune importanti novità sugli studi di settore, tra cui quelle riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.

In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l’opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).

Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 D.Lgs. 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Le altre novità sugli studi di settore 2016

Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore. La circolare fornisce inoltre indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all’attività svolta per i contribuenti interessati dal regime forfetario applicabile agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014. (Cfr. Comunicato stampa del 30 maggio 2016)




Servizi digitali e Mini one stop shopping (Moss): la guida delle entrate

Solleciti “pre controlli” e a due tempi per i soggetti registrati al Moss, il regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione dopo le novità sulla territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (servizi “TTE”). Toccherà allo Stato membro di registrazione inviare il primo “reminder” all’operatore che non ha trasmesso la dichiarazione trimestrale o non ha versato l’IVA; i solleciti successivi spetteranno invece allo Stato membro “di consumo”, cioè quello in cui il soggetto presta servizi TTE a committenti B2C. I soggetti registrati al Moss in un altro Paese membro dell’Unione potranno chiedere il rimborso, direttamente attraverso il portale elettronico di ciascuno Stato, dell’IVA sugli acquisti effettuati in Italia, mentre gli operatori residenti e identificati ai fini Moss nel nostro Paese potranno recuperare l’imposta a credito con le ordinarie liquidazioni mensili o trimestrali. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 26 maggio 2016 che esamina le regole in vigore dal 1° gennaio 2015 sulla territorialità IVA dei servizi “TTE” e illustra le novità del Moss (Mini One Stop Shop), il Mini sportello unico che semplifica gli adempimenti degli operatori, consentendo loro di dichiarare e versare in un solo Paese l’IVA dovuta sui servizi prestati a consumatori finali, senza doversi quindi identificare in tutti gli Stati membri.

I vantaggi del Moss

Le modifiche alle norme UE in materia di territorialità dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (recepite con il D.Lgs. n. 42/2015 — in “Finanza & Fisco” n. 3/2015, pag. 199) comportano, per i fornitori, la necessità di identificarsi, dal 1° gennaio 2015, in ciascuno Stato membro in cui effettuano le prestazioni in questione verso committenti non soggetti passivi IVA. Optando per il regime facoltativo “Moss”, invece, per versare l’IVA dovuta basta identificarsi in un unico Stato membro tramite una procedura web. Non è solo l’adesione al regime ad essere effettuata online, ma seguono la strada telematica anche le dichiarazioni trimestrali, i versamenti, le comunicazioni inviate all’operatore e le informazioni tra lo Stato membro d’identificazione e i vari Stati di consumo. Gli operatori sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di tenere i registri e di presentare la dichiarazione annuale IVA.

Rimborsi, solleciti e controlli, i chiarimenti

Dichiarazioni e versamenti “seguono” lo Stato membro di identificazione, da cui partirà il primo sollecito se l’operatore non ha trasmesso la dichiarazione trimestrale IVA o non ha effettuato i versamenti. Tuttavia, è lo Stato di consumo a esercitare la potestà impositiva ai fini IVA: di conseguenza sarà quest’ultimo a inviare i “reminder” successivi al primo e ad adottare i provvedimenti per l’accertamento e la riscossione. Il documento di prassi fornisce importanti chiarimenti anche sul tema rimborsi. Se è vero, infatti, che una peculiarità del regime Moss è il fatto che il soggetto che se ne avvale non può detrarre dall’imposta dovuta per le prestazioni di servizi TTE l’IVA sugli acquisti effettuati nell’ambito del regime, il Legislatore ha comunque garantito la neutralità dell’IVA assolta sugli acquisti tramite il sistema del rimborso, da parte dello Stato membro in cui gli stessi sono stati effettuati. Quindi i soggetti extra Ue che hanno aderito al Moss in Italia potranno chiedere il rimborso dell’imposta sugli acquisti di servizi nel nostro Paese nonostante abbiano svolto in Italia operazioni attive; i residenti e registrati ai fini Moss in altri Stati membri potranno chiedere il rimborso sugli acquisti effettuati in Italia tramite il portale elettronico predisposto da ciascuno Stato membro; l’operatore residente e identificato ai fini Moss in Italia, infine, potrà recuperare l’imposta a credito al momento delle liquidazioni mensili o trimestrali, scomputandola da quella dovuta per i servizi TTE resi a committenti non soggetti passivi di imposta nel nostro Paese.

Controlli e “quarantena”, istruzioni ad ampio raggio

La circolare illustra poi nel dettaglio la disciplina dei controlli automatizzati sui soggetti passivi identificati in Italia, degli accertamenti sulle dichiarazioni trimestrali e delle sanzioni, oltre che le cause di cancellazione e di esclusione dal regime, con particolare riferimento al periodo di “quarantena”, cioè le finestre temporali in cui l’operatore non può aderire al Moss dopo esserne uscito: due trimestri dalla data di cessazione in caso di cancellazione volontaria o obbligatoria o otto trimestri in caso di esclusione “d’ufficio” per persistente mancata osservanza delle norme del regime speciale). Non è applicato invece alcun periodo di “quarantena” se il soggetto viene escluso perché non soddisfa più le condizioni necessarie.

Le presunzioni sui servizi TTE

Il documento di prassi fornisce chiarimenti sul nuovo criterio di tassazione IVA “a destinazione” introdotto dal D.Lgs. 42/2015 per i servizi resi mediante mezzi elettronici, quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione nei confronti di soggetti non passivi d’imposta. In particolare, vengono recepite le presunzioni previste dalle norme europee per aiutare l’operatore a individuare con certezza il luogo di stabilimento, domicilio o residenza del cliente nei casi di maggiore difficoltà, come, ad esempio, i servizi resi in Internet café, postazioni wi-fi, ma anche navi, aerei o treni. Per esempio, se uno qualsiasi dei servizi TTE è prestato in un luogo come una postazione Wi-Fi, un Internet cafè, un ristorante o una hall di albergo, e se la fruizione del servizio richiede la presenza fisica del destinatario in quel determinato luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in quel luogo e che nello stesso posto il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito. (Cfr. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2016)




Le regole per i maxi-ammortamenti ai fini delle imposte sui redditi

Il Fisco aiuta le imprese e i liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi. Con la circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, l’Agenzia fornisce tutte le indicazioni per usufruire del cosiddetto “super ammortamento”, l’agevolazione, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e comporta quindi un più alto “sconto” fiscale. Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.

I beni “super ammortizzabili”

Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale. La circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione).

Chi può accedere al beneficio

Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”. (Cfr. Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 maggio 2016)




Dal 2 maggio 2016 reverse charge per le cessioni «di console da gioco, tablet PC e laptop». Non sanzionabili le violazioni da mancata inversione commesse prima della diffusione della circolare

A partire dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, l’inversione contabile dell’IVA (reverse charge) si applica anche alle vendite di console da gioco, tablet Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. Il meccanismo prevede che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta, sia obbligato all’assolvimento dell’IVA, in luogo del cedente. Con la circolare n. n. 21 E del 25 maggio 2016, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni relative alle operazioni soggette al reverse charge, in tal modo rispondendo – in linea con la direttiva IVA comunitaria – all’esigenza di evitare e scoraggiare eventuali tentativi di frode e di semplificare la procedura di riscossione dell’imposta.

Le cessioni coinvolte

Il reverse charge si applica per le sole cessioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, dei seguenti prodotti:

  • console da gioco, (NC 9504 50 00);
  • tablet PC (NC 8471 30 00);
  • Laptop (NC 8471 30 00).

Con la precisazione che ai fini dell’individuazione dei predetti beni, non rileva la denominazione “commerciale” ma, bensì, la circostanza che si tatti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC).

Niente sanzioni per gli errori commessi in buona fede

In considerazione dell’incertezza in materia, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente di tutela dell’affidamento, il documento di prassi chiarisce che con riguardo alle modifiche normative sopravvenute aventi carattere innovativo sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti fino all’emanazione documento di prassi in esame. Pertanto, l’Agenzia non applicherà le sanzioni, di cui all’articolo 6, commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del D.Lgs. n. 471 del 1997, alle violazioni relative all’omessa o errata applicazione del reverse charge alle nuove ipotesi introdotte dal D.Lgs. 24/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 39/2015, pag. 2573), commesse prima del 25 maggio 2016.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2016

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Commenti

Nuova strategia dell’Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali all’insegna della ragionevolezza e proporzionalità: valutazioni sistematiche  di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Sui termini di decadenza del rimborso dell’IVA versata, indebitamente addebitata in fattura (indetraibile) e restituita da parte del fornitore  di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

Cessazione dell’attività professionale
Obbligo di fatturazione

Se il professionista cessa l’attività e successivamente incassa il proprio compenso è tenuto all’emissione della fattura

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Inizio, variazione e cessazione di attività – Professionisti – Esecuzione della prestazione – Obbligo di fatturazione delle prestazioni di servizi – Insorgenza – Pagamento del corrispettivo – Distinzione concettuale tra la nozione di imponibilità a fini IVA e quella di esigibilità dell’imposta medesima – Conseguenze – Cessazione dell’attività professionale – Prestazioni svolte dai professionisti incassate successivamente alla formale cessazione dell’attività – Applicabilità dell’IVA – Fondamento – Artt. 6 e 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 62, 63 e 66 della Direttiva IVA 2006/112/CE • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Insorgenza -Cessazione effettiva dell’attività – Rilevanza – Dichiarazione formale all’ufficio competente – Rilevanza – Esclusione»

 

Sezioni Civili Tributarie

Diritto al rimborso
Disciplina della decadenza

Rimborso IVA: ammesso oltre il termine biennale solo a seguito di provvedimento coattivo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 1426 del 26 gennaio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Rimborsi IVA – Diritto al rimborso nei confronti della Amministrazione finanziaria – Disciplina della decadenza – Conformità ai principi di diritto comunitario -Decadenza per decorso del termine biennale di cui all’art. 21, secondo comma, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Non applicazione – Condizioni – Definitiva dell’accertamento dell’insussistenza del diritto a detrazione da parte del committente da parte dell’ufficio accertatore – Versamento del tributo da parte del committente all’erario – Rimborso dell’IVA operato dal prestatore in favore del committente»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

Competenza territoriale
delle Commissioni tributarie provinciali

La competenza territoriale a conoscere dell’impugnazione spetta alla C.T. nella cui circoscrizione ha sede l’ente impositore anche se il concessionario è di un’altra provincia

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione I – Sentenza n. 142 del 4 maggio 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Imposta comunale sulla pubblicità – Commissioni Tributarie – Competenza per territorio – Commissione di primo grado – C.T.P. del luogo in cui ha sede l’Ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato o il concessionario del servizio di riscossione – Caso di specie – Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune con sede in diversa circoscrizione da quella nella cui ha sede l’ente locale (Comune) affidante il servizio di riscossione e accertamento – Illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (sentenza n. 44/2016 della Corte Cost.) – Conseguenze -Competenza per territorio nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore – Trasmissione dei fascicoli alla C.T.P. in cui ha sede l’ente locale impositore – Assegnazione di termine di giorni 90 (novanta) per la riassunzione»

 

Prassi

Dichiarazioni 2016
Risposte ai quesiti

Dai corsi di laurea presso università telematiche alla dermopigmentazione. Le Entrate rispondono ai dubbi dei Caf in materia di detrazioni per spese sanitarie, di istruzione e per la riqualificazione energetica

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 6 maggio 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Dichiarazione dei redditi per il 2015 – Modello 730/2016 e UNICO PF 2016 – Detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, per interventi di recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici – Utilizzo in dichiarazione del bonus IRPEF – Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti – Risposte ai quesiti – D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Settore agricolo
Detrazione “forfettizzata”

Regime speciale IVA per l’agricoltura. Nuove percentuali di compensazione per bovini, suini ed alcuni prodotti del settore lattiero-caseario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 6 maggio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale per il settore agricolo – Detrazione “forfettizzata” – Aumento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti – Prodotti agricoli interessati dalle modifiche – Criteri di determinazione del momento impositivo IVA – Art. 1, comma 908, L. 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – D.M. 26/01/2016»

 

Contenzioso tributario
Processo tributario telematico

Le linee guida delle Finanze per l’attuazione del processo tributario telematico

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 2 DF dell’11 maggio 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015»

 

Legislazione

Revisione legale
Idoneità professionale

Abilitazione all’esercizio della revisione legale: il regolamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità professionale

Decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63: «Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale»

 

Interpello sui nuovi investimenti
Modalità applicative

Interpello “dedicato” sui nuovi investimenti: le regole operative

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016: «Individuazione delle modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti»

 

Rimborso dell’IVA in via prioritaria
Imprese di pulizia
e manutenzione

Corsia preferenziale per i rimborsi IVA anche per chi svolge su edifici, prevalentemente servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016: «Individuazione di un’ulteriore categoria di contribuenti ammessi al rimborso dell’IVA in via prioritaria»

 

Università non statali
Spesa massima detraibile 2015

Fissata la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione per le Università non statali di cui all’art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 917/86

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 aprile 2016, n. 288: «Spesa massima corsi di istruzione per le Università non statali di cui all’articolo 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4/5 del 2016

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SPECIALE  MODULISTICA  2016

 

Modello “Unico 2016-SP” delle Società di persone

Modello e Istruzioni

 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Istruzioni e modello per la dichiarazione delle Società di persone ed equiparate

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016, prot. n. 16184/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2016-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015»

 

Il testo dei modelli e delle istruzioni, aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 05/05/2016, prot. n. 66823/2016, è stato prelevato dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 10.05.2016

 

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Studi di Settore: on line slide e documenti illustrativi utilizzati a margine della videoconferenza delle Entrate con gli Osservatori regionali

Nel sito internet dell’Agenzia, nella sezione Studi di settore > Osservatori regionali > Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016, disponibile il materiale utilizzato nel corso della conferenza relativo alle ultime novità, al regime premiale, ai correttivi crisi e al software Gerico 2016.

Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016

Link ai documenti di lavoro

Videoconferenza – Novità SDS – pdf

Videoconferenza – Regime Premiale – pdf

Videoconferenza – Correttivi Crisi – pdf

Videoconferenza – Gerico 2016 – pdf

 




Studi di settore. In arrivo le comunicazioni di anomalia

Entro i primi giorni di giugno, a destinazione le comunicazioni relative alle anomalie riscontrate negli studi di settore. Gli inviti ad accedere al proprio Cassetto fiscale saranno inviati agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate. Per i soggetti che in dichiarazione hanno scelto l’intermediario come destinatario delle comunicazioni, le anomalie saranno segnalate solo a quest’ultimo tramite il canale Entratel. Una volta letta la comunicazione, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se fornire giustificazioni o ravvedersi. Nel primo caso, potrà fornire chiarimenti e precisazioni tramite i software gratuiti che saranno messi a disposizione sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata agli Studi di settore. Nel secondo caso, è possibile regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi tramite l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997), beneficiando così delle diverse riduzioni delle sanzioni previste a seconda della tempestività delle correzioni. (vedi, circolare 23/E del 2015 in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 683).




In Gazzetta il regolamento per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016 il Decreto del Ministro della giustizia del 17 marzo 2016, n. 70, recante: «Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».Il provvedimento entra in vigore dal 3 giugno 2016.

Il Decreto ministeriale emanato in base al comma 13 dell’art. 41, della legge n. 247 del 2012, regolamenta:

  • le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;
  • le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, riferite all’età, alle condizioni di salute, alla maternità e paternità del tirocinante, con le relative procedure di accertamento;
  • i requisiti di validità del tirocinio svolto in altro Stato dell’Unione europea.

Il regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dal 3 giugno 2016 data di entrata in vigore del D.M. 70/2016. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.




Interpello sui nuovi investimenti. Il provvedimento delle Entrate che individua l’Ufficio competente alla trattazione delle istanze

A partire da oggi (20 maggio 2016) le imprese italiane ed estere possono presentare richiesta per l’interpello previsto dal cd. “decreto Internazionalizzazione” (D.Lgs n. 147/2015) per i nuovi investimenti effettuati in Italia. Con un Provvedimento del Direttore, protocollo n. 77220/2016 recante: «Individuazione dell’Ufficio competente alla trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese. – Attuazione dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”» infatti, l’Agenzia individua gli uffici competenti a trattare le istanze presentate dagli investitori e gli uffici che si occuperanno della verifica della corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate. Il provvedimento del direttore fa seguito alla pubblicazione del D.M. del 29 aprile 2016, che ha definito le modalità applicative del nuovo istituto.

A chi va presentata la domanda

In generale, le domande vanno indirizzate alla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti. I contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance), invece, dovranno presentare le istanze alla Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative al predetto regime. La Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, è inoltre competente sulle istanze relative ai nuovi investimenti eseguiti dai gruppi di società o raggruppamenti di imprese, anche se uno o più dei partecipanti abbiano avuto accesso al regime della cooperative compliance. Gli Uffici sopra indicati sono altresì competenti ad effettuare, ove necessario, gli accessi e le interlocuzioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1331), anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell’impresa o della stabile organizzazione interessate dall’attività istruttoria.

La risposta dell’Agenzia

Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, le Entrate comunicano la risposta al contribuente sulla base del piano di investimento proposto e di tutti gli elementi informativi forniti dall’investitore, anche a seguito di eventuali contatti instaurati dall’Agenzia con l’impresa. Nel caso in cui le Entrate debbano acquisire ulteriori documenti, la risposta all’istanza dovrà essere resa entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione.

Il controllo sull’applicazione delle risposte

La verifica sulla corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate in via generale viene svolta dalla Direzione Provinciale competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente. La verifica per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro spetta invece all’ufficio Grandi Contribuenti o all’ufficio controlli Fiscali della Direzione Regionale.

Casi particolari per la procedura di verifica

Il provvedimento del 20 maggio 2016 individua la competenza per la verifica della corretta applicazione delle risposte nei casi di istanze presentate:

– dai soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (l’ufficio competente è la Direzione Provinciale ovvero l’ufficio Grandi Contribuenti o l’ufficio Controlli Fiscali della Direzione Regionale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell’impresa che effettua l’investimento o il cui patrimonio è oggetto dell’investimento stesso);

– dai contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (ufficio Cooperative Compliancedella Direzione Centrale Accertamento).

Per saperne di più:

Il testo del D.M. 29 aprile 2016 (G.U. n.110 del 12 maggio 2016) recante individuazione delle modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti emanato in attuazione dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo n.147 del 2015 recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, prescrive le modalità di presentazione e contenuto dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti che le imprese potranno presentare all’Agenzia delle Entrate.

La traduzione del testo in lingua inglese a cura del Mef (link al sito www.finanze.it)




In una circolare le novità fiscali della legge di stabilità 2016

Niente Irpef sulle borse di studio per la mobilità internazionale del programma Erasmus+ e detrazione IVA ad ampio raggio per l’acquisto di immobili residenziali. Sono due delle principali novità previste dalla Legge di stabilità 2016, illustrate nella circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2016. Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche sul credito d’imposta school bonus, sull’Iva ridotta per gli e-book, sulla nuova deduzione prevista per i lavoratori stagionali e sulle modifiche al credito d’imposta art bonus.

Le agevolazioni per le borse di studio Erasmus+ e per la scuola

La Legge di stabilità 2016 prevede l’esenzione dall’Irpef per le borse di studio relative alla mobilità internazionale erogate per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma Erasmus+ per il periodo 2014-2020 e prevede anche l’esenzione dall’Irap per i soggetti che le erogano. Tra le altre novità, la circolare esamina quelle introdotte in ordine alla disciplina del credito d’imposta (school bonus) per le erogazioni effettuate agli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. Il credito è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017 e al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018. Lo school bonus non è cumulabile con altre agevolazioni riservate alle stesse spese ed è previsto un tetto massimo di 100mila euro di spese agevolabili per ciascun periodo d’imposta.

La nuova detrazione Irpef per chi acquista casa

L’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione ad acquisti di abitazioni effettuati entro il 31 dicembre 2016 si detrae al 50% dall’Irpef dovuta. L’agevolazione mira a favorire la ripresa del mercato immobiliare e si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da imprese che applicano l’Iva all’atto del trasferimento, quindi imprese costruttrici. Il beneficio si applica anche nel caso di imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica. La detrazione, pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo effettivamente pagato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, va ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi. Rientra nell’agevolazione anche la pertinenza, a condizione che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale.

Prorogata la detrazione del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che si estende anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, relativamente gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

E-book, cinema e art bonus: spazio alla cultura

La circolare chiarisce che per l’applicazione dell’aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. L’Iva ridotta del 4% si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni previste per il settore cinematografico, cambiano alcune misure del beneficio, da fisse a variabili, e viene ampliato l’ambito oggettivo dell’agevolazione, originariamente limitato alla produzione delle opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana: adesso viene esteso anche alla distribuzione in Italia e all’estero, prevedendo a carico delle imprese destinatarie degli apporti alla produzione l’obbligo di utilizzare l’80% di questi ultimi alla produzione nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato.

Infine, viene ricordato che la Legge di stabilità 2016 ha reso permanente il riconoscimento del credito di imposta del 65% a favore delle erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus).

Ires ridotta, nuova deduzione per lavoratori stagionali, esenzione Irap dei medici

L’aliquota Ires ordinaria viene ridotta, passando dal 27,5% al 24% a partire dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, viene rideterminata anche l’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta (dall’1,375% all’1,20%) sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società in Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, inclusi nella white list. Il documento di prassi illustra anche la norma che riconosce ai fini Irap la possibilità di dedurre il 70% dei costi sostenuti anche per i lavoratori stagionali. I lavoratori devono essere impiegati per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di conclusione del primo contratto. La circolare tratta anche il tema dell’esenzione dall’Irap per i redditi professionali derivanti dall’attività medica svolta avvalendosi di un’autonoma organizzazione, qualora gli stessi risultino marginali rispetto a quelli conseguiti per l’attività svolta all’interno di una struttura ospedaliera. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 maggio 2016)




Pronti i Software di controllo per i modelli Unico PF/2016 e SP/2016

Disponibili per il download, le procedure di controllo che consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Il pacchetto di installazione ModuliControlloUnico2016 (versione 1.0.0 del 12/05/2016) include le procedure di controllo relative ai seguenti modelli:

La versione 1.0.0 consente il controllo dei seguenti modelli:

  • Modello Unico PF 2016 – versione 1.0.0 del 12/05/2016
  • Modello Unico SP 2016 – versione 1.0.0 del 12/05/2016.



Corsia preferenziale per i rimborsi IVA anche per chi svolge prevalentemente servizi di pulizia, demolizione installazione e completamento su edifici

A partire dalle richieste di rimborso IVA relative al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2016, anche chi svolge in modo prevalente le attività previste nella lettera a-ter) del sesto comma dell’art. 17, del D.P.R. 633/1972, («servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici») avrà diritto a ricevere il rimborso dei crediti IVA annuali e infrannuali entro i tre mesi successivi alla domanda. Lo stabilisce il decreto 29 aprile 2016 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2016.




Fissata la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione per le Università non statali di cui all’art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. 917/86

In applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 917/1986 come modificato dall’art. 1, comma 954, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il decreto Miur n. 288 del 29 aprile 2016, ha previsto il limite di detraibilità, per l’anno 2015, delle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali. L’emanazione del provvedimento, come detto è stata prevista novellata lettera e), dell’articolo 15, comma 1, secondo cui «le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali». Pertanto, in relazione al periodo di imposta 2015 per le università non statali la detraibilità delle spese è stabilita per ciascuna facoltà universitaria dal decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) n. 288 del 29 aprile 2016. Agli importi indicati nel decreto va sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MIUR ed in particolare della distinzione degli importi per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio prevista dal comma 1 dell’articolo 1, l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 18 E del 6 maggio 2016 ha chiarito che in relazione alle spese:

  • per la frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
  • per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico-sociale”. Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
  • per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte le spese, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.



Interpello sui nuovi investimenti: In Gazzetta le regole operative

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2016, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016, recante «Individuazione delle modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti». In particolare il decreto Mef fissa le regole operative sull’interpello per i nuovi investimenti in Italia. Questo speciale interpello “dedicato” introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1331), cd. “decreto internazionalizzazione”, permette un’assistenza fiscale completa alle imprese italiane o straniere che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia. L’Agenzia ha 120 giorni di tempo per notificare la risposta, altrimenti le operazioni effettuate dal contribuente saranno ritenute fiscalmente corrette. Con provvedimento del Direttore dell’Agenziadelle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto saranno individuate le strutture competenti al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa. Come evidenziato nella relazione illustrativa, del D.Lgs. 147/2015 l’introduzione del nuovo tipo d’interpello “risponde alla finalità di dare certezza, alle imprese, italiane o estere, che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia, in merito ai profili fiscali del piano di investimenti e delle operazioni societarie pianificate per metterlo in atto. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un piano di investimento nel quale debbono necessariamente essere descritti l’ammontare dell’investi-mento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale – da valutare in relazione alla attività in cui avviene l’investimento – e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l’investimento ha sul sistema fiscale italiano”.




Le linee guida delle Finanze per l’attuazione del processo tributario telematico

Con circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016diffuse le linee guida sull’attuazione del processo tributario telematico. Le linee guida forniscono indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). Come è noto, dal 1° dicembre 2015, infatti, nelle Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell’Umbria, è consentito alle parti, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l’apposito applicativo PTT. Una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la PEC, il ricorrente/appellante ha l’obbligo di depositare tale atto ed i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia. Tale procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali. Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d’ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.

Per saperne di più:

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016,con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – DM 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Pronto il Software di compilazione modello Unico Sp 2016 (Versione software: 1.0.0 del 12/05/2016)

Il software Unico Sp 2016 consente la compilazione del modello Unico SP 2015 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Unico Sp 2016 utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all’utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.




Misure introdotte da Decreto Legge 59/2016: la ratio del Governo

La relazione illustrativa del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante: disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (Atto senato della Repubblica n. 2362)

Si illustra di seguito il contenuto del decreto-legge, distinto per articoli.

CAPO I

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DI ACCELERAZIONE DEL RECUPERO CREDITI

Articolo 1 (Pegno mobiliare non possessorio)

Per semplificare e rendere più flessibile il sistema delle garanzie, si introduce la disciplina del pegno non possessorio per garantire crediti concessi agli imprenditori, determinati o determinabili, anche relativi a rapporti futuri, con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.

Il principale elemento di novità della riforma è dato dal fatto che l’imprenditore potrà costituire un pegno su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa anche senza subire lo spossessamento, con la conseguenza che potrà continuare ad utilizzare il bene oggetto del pegno, nonché disporre dello stesso. Invero, l’impresa debitrice spesso è restia a perdere il possesso del bene necessario all’esercizio dell’attività impresa.

Per costruire il pegno è necessaria l’iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori».

L’esigenza di porre mano ad una riforma organica del diritto delle garanzie mobiliari è stata segnalata da molti anni dalla dottrina più autorevole, nonché ribadita da molteplici studi e rapporti internazionali, i quali individuano nella rigidità e nella frammentarietà della disciplina in oggetto uno degli ostacoli più incisivi all’efficienza del sistema di finanziamento delle imprese e, dunque, un fattore frenante per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione.

Le ragioni di tale inadeguatezza sono sia di ordine formale sia di ordine sostanziale. In primo luogo le regole vigenti hanno un carattere disorganico, essendo contenute in una pluralità di fonti, anche di derivazione europea, e in un articolato corpus di sentenze giurisprudenziali.

In secondo luogo, l’impianto tradizionale del diritto delle garanzie reali mobiliari, di cui al codice civile del 1942, appare ormai largamente superato, alla luce delle profonde trasformazioni nel sistema economico e del contesto degli scambi, dando luogo ad un regime delle garanzie rigido e disfunzionale.

Finora si è cercato di porre rimedio a tali criticità attraverso interventi puntuali della legislazione speciale o mediante il ricorso a tecniche di interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza. Dal primo punto di vista è opportuno menzionare, a titolo esemplificativo, l’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), che ha introdotto un privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, la cui opponibilità non è subordinata allo spossessamento, ma alla trascrizione dell’atto da cui risulta il privilegio nel registro di cui all’articolo 1524 del codice civile; oppure i decreti legislativi n. 170 del 2004 e n. 48 del 2011 (di recepimento delle direttive 2002/47/CE e 2009/44/CE), in materia di garanzie finanziarie, i quali delineano una disciplina maggiormente liberale sia in ordine all’oggetto e alle modalità di costituzione della garanzia sia in ordine alle condizioni di realizzo. Dal secondo punto di vista meritano di essere ricordati gli orientamenti espressi dalla Corte di cassazione in ordine ai limiti di ammissibilità del pegno «rotativo» e del patto marciano.

Per supplire alle lacune dell’impianto tradizionale e limitare il ricorso agli interventi legislativi di dettaglio, diversi ordinamenti di civil law hanno di recente posto in essere una riforma organica del sistema delle garanzie reali mobiliari: tra questi spiccano l’ordinamento francese, l’ordinamento olandese e quello del Québec (anche il Belgio ha di recente intrapreso un analogo processo di riforma). La disposizione introdotta si muove sulla medesima linea, prefigurando una modernizzazione del regime delle garanzie, volta a semplificare e rendere più flessibili ed efficaci le regole applicabili, allineando il diritto italiano ai più recenti sviluppi registrati in ambito europeo e internazionale (specie in ambito UNCITRAL).

La riforma si ispira, in particolare ai seguenti criteri:

a) superamento del requisito dello spossessamento quale presupposto di opponibilità ai terzi del diritto di prelazione e sua sostituzione con un regime di pubblicità personale;

b) introduzione di un apposito registro informatizzato al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, stabilendosi che la garanzia prenda grado e sia opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel registro;

c) affievolimento del principio di specialità e previsione dell’ammissibilità di una garanzia mobiliare avente ad oggetto beni individuati anche per tipologie o categorie funzionali (ad esempio beni in corso di lavorazione, riserve di magazzino, eccetera) e in relazione al loro valore, fermo restando il requisito della determinabilità per l’ipotesi di beni futuri;

d) previsione dell’ammissibilità di una garanzia mobiliare costituita per uno o più crediti, determinati o determinabili anche in relazione a rapporti futuri, ferma restando la specifica indicazione dell’ammontare massimo garantito;

e) accettazione del principio per cui, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia ha la facoltà di utilizzare, nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia; la facoltà d’uso si estende anche alla disposizione del bene, con surrogazione reale della prelazione dai beni originali a quelli risultanti all’esito degli atti di disposizione;

f) maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore, previa adozione di specifiche misure volte alla tutela degli interessi del debitore concedente.

Articolo 2 (Finanziamento alle imprese)

Si introduce nel TUB l’articolo 48-bis, il quale prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o collegata, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore.

In particolare, si verifica inadempimento quando il mancato pagamento si protrae, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili, per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive ovvero, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile, per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata o infine, laddove non sia prevista la restituzione in via rateale, per oltre sei mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

Tale patto può essere concluso sia al momento della conclusione del contratto, sia successivamente.

Si prevede altresì che in caso di inadempimento il creditore sia tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto. Lo stesso creditore, inoltre, chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto, soggetta a contestazione da parte del debitore.

Si precisa che, anche in caso di contestazione della stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto e l’eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

La condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima ovvero al momento dell’avvenuto versamento all’imprenditore della differenza, qualora il valore di stima sia superiore all’ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento.

A fini pubblicitari, il creditore provvede, mediante atto notarile, a dichiarare l’inadempimento del debitore ovvero il mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

Si prevede, infine, che possa farsi luogo al trasferimento anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

Articolo 3 (Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi) –

La creazione di un mercato per i crediti deteriorati (di seguito anche non performing loans o NPL) richiede che si consenta ai soggetti interessati all’acquisto di NPL di disporre — senza dover sopportare costi eccessivi e difficoltà spesso insuperabili — di un adeguato set informativo. Ciò, al fine di permettere loro di stimare il valore di tali crediti e identificare i titolari da cui eventualmente poterli acquistare.

In una prospettiva di supporto alla domanda di NPL, è fondamentale quindi modificare l’ordinamento al fine di superare l’attuale opacità del sistema verso i possibili acquirenti. Tale opacità rappresenta, infatti, un ostacolo allo sviluppo di un mercato dei crediti deteriorati poiché impedisce ai potenziali acquirenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare il valore di tali crediti e individuarne i titolari o, comunque, impone costi (in termini di dispendio di risorse e di tempo) che possono scoraggiare la formulazione di un’offerta e, in ogni caso, riducono la valutazione di mercato degli NPL (che scontano il costo per l’acquisizione delle informazioni e la intuibile ridotta concorrenza). La disponibilità di informazioni accurate sullo stato delle procedure esecutive di crisi è altresì essenziale per l’autorità di vigilanza sul settore creditizio, ai fini di un efficace monitoraggio sulle posizioni di rischio degli intermediari, a tutela della stabilità finanziaria.

Alla luce di quanto detto, la norma prevede la creazione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia che contenga informazioni in merito alle procedure esecutive, ai fallimenti, alle procedure di amministrazione straordinaria, ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione nonché, quando pubblicati dal debitore, ai piani di risanamento. Tale registro è accessibile dalla Banca d’Italia, la quale può trarre da esso informazioni utili ai fini dell’esercizio dei compiti di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari. Esso è diviso in due sezioni, una pubblica e una ad accesso limitato. Nella sezione ad accesso limitato e — salve specifiche esenzioni da individuare ad opera del decreto attuativo — oneroso, vengono pubblicati tutti gli atti relativi alle procedure e agli strumenti di cui alla norma, salve le limitatissime eccezioni individuate dal medesimo decreto attuativo in relazione alle esigenze di riservatezza del contenuto di alcune tipologie di documenti o della assenza, già ex ante percepibile, di qualsiasi valore informativo per i terzi.

Con l’occasione, la norma si propone altresì di dare attuazione al nuovo regolamento (UE) 2015/848 (che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1346/2000), che ha imposto agli Stati membri di creare uno o più registri elettronici, accessibili gratuitamente a tutti, contenenti alcune informazioni relative alle procedure di insolvenza, e dunque, per l’Italia, ai fallimenti, alle procedure di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, alle procedure di sovraindebitamento e alla liquidazione dei beni. La norma prevede, pertanto, di inserire le informazioni previste dal regolamento (UE) 2015/848 all’interno di una sezione del registro (ossia, come previsto dal regolamento, nella sezione ad accesso pubblico).

Ciò si ritiene opportuno alla luce del fatto che molte delle informazioni che il regolamento (UE) 2015/848 prevede siano rese pubbliche sono altresì funzionali all’obiettivo di fornire al mercato informazioni a supporto della domanda di NPL e, in ogni caso, in considerazione della inopportunità di una “proliferazione” dei registri.

L’introduzione di un registro che renda accessibili al pubblico le informazioni e i documenti relativi alle procedure concorsuali e agli strumenti di gestione della crisi, con l’intento di creare i presupposti per lo sviluppo di un mercato degli NPL, trova ampio riscontro nell’esperienza maturata in tal senso nell’ambito di altri ordinamenti. In particolare, negli USA è operativo da alcuni decenni un database pubblico chiamato PACER attraverso il quale è possibile acquisire informazioni dettagliate sulle procedure (non solo fallimentari) incardinate presso le corti americane. Tale database è molto utilizzato da fondi e banche d’investimento, consulenti finanziari, studi legali e altri soggetti che a vario titolo sono interessati a ricevere informazioni sul mercato degli NPL.

L’archivio PACER è consultabile on-line(https://pacer.login.uscourts.gov/csologin/login.jsf). L’accesso all’archivio è subordinato ad una previa registrazione e attribuzione di password ed è consentito, con diversa ampiezza delle informazioni consultabili, a varie categorie di soggetti (in particolare: avvocati e utenti individuali che vi abbiano interesse). Esso permette la consultazione in tempo reale di pressoché tutti i documenti relativi a ciascuna procedura.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di espropriazione forzata)

Si prevedono misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, tramite modifiche al codice di procedura civile.

In particolare, al comma 1:

— lettere a) e l): prevedono l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato; l’opposizione può invece essere proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero e l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

— lettera b): si dettano disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell’incanto;

— lettera c): nel caso in cui la vendita dei beni pignorati sia affidata ad un commissionario, si dispone, in particolare, che il numero complessivo degli esperimenti di vendita non sia superiore a tre;

— lettera d): si semplifica l’iter di liberazione dell’immobile pignorato e si prevede il diritto degli interessati a presentare l’offerta di acquisto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta;

— lettera e): al fine di migliorare il tasso di efficienza e di trasparenza del mercato delle vendite forzate, si prevede che le vendite del beni immobili pignorati abbiano luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 32 del 2015, adottato in attuazione del disposto dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. In tal modo si estende anche al settore delle vendite immobiliari la regola introdotta nell’articolo 530 del codice di procedura civile dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, che ha disposto che la vendita dei beni mobili pignorati deve aver luogo con modalità telematiche. È importante rilevare che, a norma del predetto decreto ministeriale, il giudice dell’esecuzione può disporre che la vendita abbia luogo con modalità mista e cioè contestualmente sia con modalità telematiche che tradizionali;

— lettere f) e g): si prevede la possibilità che il bene pignorato venga assegnato a favore di un terzo da nominare;

— lettera h): si prevede la facoltà per il giudice, al terzo tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanze di assegnazione, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà;

— lettera i): si chiarisce che i giudici dell’esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall’esecuzione immobiliare, al fine di superare le divergenze esistenti nella prassi applicativa e di ridurre i tempi di recupero del credito;

— lettera m): si esplicita che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo così la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

Al comma 2 si prevede che il professionista delegato alle operazioni di vendita sia tenuto a depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte, entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita, nonché rapporti periodici con cadenza semestrale.

I successivi commi recano alcune disposizioni transitorie ai fini dell’applicazione delle disposizioni che precedono.

Articolo 5 (Accesso degli organi delle procedure  concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

Si consente al curatore, al commissario e al liquidatore giudiziale di accedere con modalità telematiche ai dati relativi ai soggetti che risultano debitori di procedure concorsuali, ai fini del recupero o della cessione dei crediti anche in mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore.

Articolo 6 (Modifiche alla legge fallimentare)

Si apportano talune modifiche alla legge fallimentare, al fine di velocizzare la tempistica.

Quanto ai comma 1, si rappresenta quanto segue:

— lettera a): prevede la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica;

— lettera b): si statuisce che il giudice delegato possa stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica;

— lettera c): si inserisce, tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme tutte le volte che siano disponibili somme per la ripartizione ai creditori;

— lettere d) ed e): rendono possibile lo svolgimento in via telematica dell’adunanza dei creditori.

Articolo 7 (Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.)

La norma proposta è finalizzata a chiarire che la SGA, società cessionaria costituita nell’ambito del piano di salvataggio e risanamento del Banco di Napoli, può acquistare e gestire crediti ed altre attività non immobiliari anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli. Tale precisazione consentirebbe il coinvolgimento della SGA in tutte le operazioni coerenti con la sua natura di intermediario finanziario, in vista della conclusione dell’intervento pubblico. Propedeutica all’ampliamento dell’attività è la definizione della vicenda Banco di Napoli con il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze delle azioni della società al valore nominale. Il trasferimento al suddetto Ministero al valore nominale delle azioni rappresentative del capitale è giustificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 497 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 588 del 1996, il quale prevede, ancorché nell’ambito della disciplina del meccanismo per la determinazione del corrispettivo da pagare agli azionisti nel caso in cui il Ministero si fosse avvalso della facoltà di acquisto di cui all’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, che sono attributi al Tesoro gli eventuali utili di bilancio realizzati dalle società cessionarie di cui all’articolo 3, comma 6. In ogni caso, il principio di neutralità che informa l’erogazione di aiuti di Stato impedisce che eventuali surplus patrimoniali possono essere attributi al Banco di Napoli (ora Intesa), una volta rimborsato il finanziamento (come avvenuto nel 2009).

 CAPO II

MISURE IN FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE

Articolo 8 (Definizioni)

La norma in esame detta le definizioni, in specie quella di «investitore» avente causa delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione, acquistate direttamente dall’istituto di emissione o da un intermediario, e beneficiario delle prestazioni del Fondo di solidarietà.

Articolo 9 (Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta)

 

Gli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche in liquidazione, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, possono chiedere al Fondo interbancario di tutela dei depositi l’erogazione di un indennizzo forfetario pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all’operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. La presentazione dell’istanza di indennizzo forfetario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale di cui ai commi da 857 a 860 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

La norma chiarisce che le risorse del Fondo di solidarietà assicurano, in via alternativa a quella diretta, il ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati. La disposizione reca norme di raccordo con la procedura arbitrale prevista dall’articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità per il 2016. L’attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di accesso diretto al Fondo di solidarietà di cui ai commi da 1 a 9. Ove la predetta procedura sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l’accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

Articolo 10 (Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme)

Sono apportate modifiche alle disposizioni della legge di stabilità 2016 di cui all’articolo 1, commi 856 (eliminazione del limite di 100 milioni al Fondo di solidarietà) e 857 (modifica, conseguente all’introduzione della modalità di accesso diretto al Fondo di solidarietà, del termine per l’emanazione dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di definizione delle modalità di gestione e di accesso al predetto Fondo di solidarietà e di attuazione dei commi da 855 a 858 della stessa legge di stabilità 2016 . Il termine è portato da novanta a centottanta giorni).

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 11 (Attività per imposte anticipate)

La norma è volta a superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, della convertibilità in crediti d’imposta delle imposte anticipate (deferred tax asset-DTA) cosiddette «qualificate» ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, (cosiddetto milleproroghe) e successive modificazioni, ovvero le DTA relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali.

Come noto, la disciplina contenuta nell’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge n. 225 del 2010, prevede in quali ipotesi le DTA qualificate iscritte in bilancio sono trasformate in credito d’imposta. In particolare, la norma individua ipotesi di trasformazione delle DTA qualificate: 1) in presenza di perdita civilistica; 2) in presenza di perdita fiscale; 3) in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. La stessa norma, al comma 57, dispone le modalità con le quali il credito d’imposta derivante da ognuna delle tre ipotesi di trasformazione può essere utilizzato. L’articolo 1, commi da 167 a 171, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha ulteriormente esteso l’ambito applicativo della disciplina in questione relativamente alle DTA IRAP afferenti ai medesimi componenti negativi (rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali).

La Commissione europea, analogamente a quanto richiesto alla Spagna, ha richiesto che la trasformabilità in credito d’imposta della quota di DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (cosiddetto DTA di tipo 2) sia garantita solo qualora venga corrisposto un canone su tali DTA. Resta ferma invece l’ordinaria trasformabilità delle DTA qualificate cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte (cosiddetto DTA di tipo 1).

La norma, pertanto, subordina il mantenimento della trasformabilità delle DTA di tipo 2 al pagamento di un canone pari all’1,5 per cento dell’ammontare delle stesse e stabilisce che le DTA di tipo 2 siano calcolate annualmente come differenza tra l’ammontare di DTA qualificate che si è creato dal 2008 all’anno di riferimento, incluse le DTA qualificate che sono state trasformate in credito d’imposta, e la somma delle imposte che sono state versate con riferimento agli stessi anni.

In particolare, con i commi 1 e 2 si stabilisce, per le imprese interessate dalle disposizioni di cui ai citati commi da 55 a 58 del decreto-legge n. 225 del 2010, la possibilità di continuare ad avvalersi delle citate disposizioni, con riguardo alle DTA di tipo 2, previa opzione per il pagamento di un canone annuo, deducibile dall’IRES e dall’IRAP, da corrispondere entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi; il canone deve essere corrisposto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 (comma 7) fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina in commento secondo modalità che potranno essere stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La misura è rivolta a tutte le imprese, in particolare quelle finanziarie che detengono la quasi totalità delle DTA interessate relative alle rettifiche su crediti e ai maggiori valori fiscali affrancati di avviamento e di altri beni immateriali per le quali l’opzione per il pagamento del canone consente di mantenere la computabilità delle DTA ai fini della determinazione del patrimonio netto di vigilanza.

Il canone è determinato annualmente applicando l’aliquota dell’1,5 per cento alle DTA di tipo 2, pari alla differenza, se positiva, tra l’ammontare delle DTA iscritte in bilancio (determinate secondo quanto indicato al comma 3) e le imposte versate (individuate nel comma 4).

Il comma 3 fornisce le indicazioni per il calcolo del corretto ammontare delle DTA quale minuendo della differenza sopra citata. Più in dettaglio, esso è determinato in ciascun anno come differenza (positiva o negativa) tra le DTA qualificate iscritte in bilancio al termine dell’esercizio e quelle iscritte al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, aumentata delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Nel caso di cessione di crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione di DTA, ai fini del comma 3 le DTA trasformate nei crediti d’imposta oggetto di cessione continuano a rilevare in capo al cedente e non rilevano in capo al cessionario.

Il comma 4, invece, fornisce le indicazioni per la rilevazione della corretta entità delle imposte versate da considerare quale sottraendo della differenza su cui applicare il canone annuo. In particolare, si deve tenere conto, non solo dell’IRES, comprese le relative addizionali, versate con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell’IRAP versata con riferimento ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi, ma anche dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 2 del 2009, e dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), versate con riferimento ai periodi d’imposta da quello in corso al 31 dicembre 2008 a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Secondo il comma 5, il pagamento del canone, tuttavia, non è dovuto qualora l’importo delle imposte versate, come sopra determinato, superi l’ammontare delle DTA calcolate ai sensi del comma 3.

Il comma 10 chiarisce che nel caso in cui l’opzione non sia esercitata, i commi da 55 a 57 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010 si applicano solo alle DTA di tipo 1, cioè all’ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2 (ossia, diminuite delle DTA, di tipo 2). In sostanza, la mancata opzione, dalla quale scaturisce l’obbligo del pagamento del canone annuo, produce l’effetto di far perdere il diritto alla conversione in crediti d’imposta delle DTA tipo 2, vale a dire per l’ammontare che avrebbe costituito la base imponibile sul quale si sarebbe determinato il canone annuo dovuto.

I commi da 6 a 9 recano particolari disposizioni per i soggetti aderenti al consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR e per quelli interessati da operazioni straordinarie.

In sostanza, per i soggetti aderenti al consolidato la determinazione della base imponibile su cui calcolare il canone è effettuata per massa, nel senso che si tiene conto della somma delle DTA qualificate delle singole imprese e della somma delle imposte versate dalla consolidante (per quanto attiene all’IRES) e dalle singole imprese (per quanto attiene alle altre imposte). In tal caso, il pagamento del canone annuo è effettuato dalla consolidante. In caso di mancata opzione, le eventuali DTA di tipo 2 sono attribuite alle società partecipanti in proporzione alle DTA qualificate detenute da ciascuna di esse.

Nel caso in cui siano state effettuate operazioni straordinarie a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2008, e quindi l’impresa incorporante o risultante dalla fusione o dalla scissione abbia incrementato le proprie DTA qualificate per effetto di tali operazioni, ai fini del calcolo della base imponibile su cui determinare il canone, si tiene conto anche dell’ammontare delle DTA qualificate e delle imposte versate da tutte le imprese incorporate, fuse o scisse. Il comma 8 non si applica alle operazioni di cessione all’ente-ponte di diritti, attività e passività dell’ente sottoposto a risoluzione, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Il comma 9 inoltre dispone che per i soggetti interessati da operazioni di fusioni e scissioni a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, che non hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 nei termini ivi previsti, essendo mutate le condizioni per effetto delle stesse operazioni adottate, sono, nella sostanza, riaperti i termini per l’esercizio dell’opzione in quanto la stessa è effettuabile entro un mese dalla chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.

Il comma 11, infine, stabilisce che al canone, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le norme dettate per le imposte sui redditi.

Viene previsto che una quota parte delle maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l’anno 2016 siano destinate al Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 12 (Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)

L’innalzamento dei requisiti pensionistici introdotti dalla riforma pensionistica ha ridotto i bacini dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie il cui utilizzo ha, finora, favorito una gestione socialmente «sostenibile» degli esuberi. Alla luce di quanto sopra, ed al fine di mantenere gli obiettivi delle parti sociali di gestire in maniera responsabile le operazioni di ristrutturazione del settore del credito, si rende quindi necessario prolungare la durata massima delle prestazioni del Fondo di solidarietà di tale settore dagli attuali 60 ad 84 mesi, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

CAPO IV

OPERTURA FINANZIARIA

Articolo 13 (Copertura finanziaria)

La disposizione reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da talune disposizioni contenute nel provvedimento in esame




Più brevi i tempi per il recupero crediti: sintesi di alcune misure introdotte da Decreto Legge 59/2016

Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016) recante: «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» (Atto Senato n. 2362) contiene importanti misure sia per velocizzare il recupero dei crediti, sia per modificare disciplina delle DTA – Deferred Tax Assets(imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione Ue.

Di seguito, sintesi dei più rilevanti interventi contenuti nel Decreto legge:

(Link alla relazione illustrativa)

Articolo 1 – (Pegno mobiliare non possessorio)

L’articolo 1, che apre il Capo recante misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata “pegno mobiliare non possessorio”. Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell’iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. In particolare, il comma 1 prevede che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano garantire i crediti che gli vengono concessi per l’esercizio dell’impresa costituendo un pegno non possessorio. I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell’ammontare massimo garantito. Il comma 2 individua l’oggetto del pegno non possessorio nei beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa. Sono espressamente esclusi i beni mobili registrati. Il pegno non possessorio potrà avere ad oggetto beni mobili: esistenti o futuri; determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo. Il debitore che costituisce il pegno non possessorio – salvo diversi accordi con il creditore – potrà continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell’esercizio della sua attività economica, senza tuttavia mutarne la destinazione economica. Il debitore (o il terzo concedente il pegno) potrà anche trasformare o alienare il bene mobile; in tal caso la garanzia si trasferisce al prodotto che risulta dalla trasformazione o al corrispettivo della vendita o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che questo comporti la costituzione di una nuova garanzia.

Articolo 2 – (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)

L’articolo 2 reca la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. A tal fine al Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993) è introdotto il nuovo articolo 48-bis.

Articolo 3 – (Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

L’articolo 3, istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

Articolo 4 – (Disposizioni in materia di espropriazione forzata)

L’articolo 4 del decreto-legge reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile. Di estrema rilevanza, tra le numerose modifica al codice di procedura è l’integrazione dell’articolo 492, che ora stabilisce che il pignoramento debba contenere l’avvertimento che l’opposizione all’esecuzione, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato a norma degli articoli 530 (provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l’autorizzazione della vendita). L’opposizione può essere invece proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero se l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

La disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 3).

Il testo a fronte, ante e post modifiche, degli articoli 492, 615 e 648 del Codice di procedura civile

 

Normativa previgente al D.L. Normativa vigente (post D.L.)
Codice di procedura civile

Art. 492

Forma del pignoramento

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi . Identico
Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Identico
Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione. Identico
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. Identico
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma. Identico
[In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti. L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario]
Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonchè sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Identico
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista dall’articolo 488, secondo comma. Identico

Altra modifica di grande rilievo riguarda l’articolo 615 c.p.c., sulla forma dell’opposizione all’esecuzione: viene previsto che l’opposizione, nell’esecuzione per espropriazione, è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato a norma degli articoli 530 (provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l’autorizzazione della vendita). Può essere proposta opposizione, invece, nel caso in cui essa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (lettera l)). La nuova disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (comma 3).

 

Normativa previgente al D.L.

Normativa vigente (post D.L.)

Codice di procedura civile

Art. 615

Forma dell’opposizione

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Identico

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

 

Da ultimo la lettera m) modifica l’articolo 648, primo comma, c.p.c., esplicitando che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

 

Normativa previgente D.L. Normativa vigente (post D.L.)
Codice di procedura civile

Art. 648

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per i vizi procedurali. Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per i vizi procedurali.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni. Identico

L’articolo 5 interviene sulla disciplina già prevista dall’articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; in tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali:Articolo 5 – (Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

  • ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.
  • quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

Articolo 6 – (Modifiche alla legge fallimentare)

L’articolo 6 del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure.

Articolo 11 – (Attività per imposte anticipate)

L’articolo 11 del decreto legge reca modifiche alla vigente disciplina delle DTA – Deferred Tax Assets(imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato.

In sintesi, le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti d’imposta (contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010, modificato nel tempo) possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l’applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone, al ricorrere delle condizioni di legge. L’opzione è esercitata entro il 4 giugno 2016 (salva la fissazione di diversi termini per gli enti coinvolti in operazioni straordinarie o che optano per il consolidato), è irrevocabile e comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.




On line la guida al Contenzioso tributario

Diffusa dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la versione aggiornata ad aprile 2016, della “Guida al Contenzioso tributario”.

La nuova edizione tiene conto delle ultime disposizioni normative – in particolare, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – e della recente circolare 38 E del 29 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche inerenti al D.Lgs. n. 546/1992.

Tra le principali novità segnalate dalla guida:

  • la possibilità richiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado sia di appello;
  • la possibilità richiedere la sospensione dell’atto impugnato anche nei gradi successivi al primo;
  • l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie di valorenon superiore a 20.000 euro;
  • l’immediata esecutività dal 1° giugno 2016 delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali.

Si ricorda che in attuazione della delega contenuta nell’art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 291), il Titolo II del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1857), ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente la disciplina del processo tributario.

In estrema sintesi, le più importanti modifiche relative al D.Lgs. n. 546/1992 riguardano:

—       l’estensione dell’ambito di applicazione della conciliazione al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione;

—       l’estensione dell’ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a quelle degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché alle controversie catastali;

—       rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando in tal modo i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;

—       l’esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle, sempre non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a 10.000 euro;

—       il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio;la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all’ordinaria procedura esecutiva;

—       il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio;

—       l’affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio;

—       l’innalzamento del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, che viene portato, dagli attuali 2.582,28 euro, a 3.000,00 euro;

—       l’ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica, nella quale sono stati inseriti i dipendenti dei CAF, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi CAF nei confronti dei propri assistiti.

Le nuove disposizioni per effetto dell’articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, salvo alcune eccezioni.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2016

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Commenti

La rateazione o versamento in un’unica soluzione degli avvisi bonari  di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

Commissioni Tributarie Provinciali:

Scissione societaria
Responsabilità solidale di
società scissa e società beneficiaria

Cartella alla beneficiaria per debiti ascritti nei confronti della società scissa: il carattere eccezionale della disciplina della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non permette motivazioni che richiamano la differente responsabilità del cessionario dell’azienda

Commissione Tributaria Provinciale di Lucca – Sezione I – Sentenza n. 136 del 26 febbraio 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – SOCIETÀ – Scissione societaria – Responsabilità solidale di società scissa e società beneficiaria – Responsabilità per debiti fiscali della società scissa – Cartella di pagamento – Contenuto – Motivazione – Cartella motivata con richiami normativi legittimanti la responsabilità del cessionario di azienda per i debiti del cedente – Differenza con la disciplina relativa alla responsabilità solidale di società scissa e società beneficiarie – Errato riferimento normativo – Carenza di motivazione – Conseguenze – Nullità della cartella di pagamento – Art. 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Artt. 14 e 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Intimazione di pagamento
Prescrizione quinquennale sanzioni e interessi

Ricorso avverso intimazione di pagamento notificata oltre i cinque anni dalla notificazione della cartella: il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate si prescrive nel termine di 5 anni

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione II – Sentenza n. 136 del 18 aprile 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Ruolo contenente sanzioni e interessi – Intimazione di pagamento – Notifica oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento – Diritto alla riscossione della sanzione irrogata – Diritto alla riscossione degli interessi – Prescrizione – Prescrizione quinquennale – Applicabilità – Art. 20, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Prassi

Regime esclusione parziale proventi
derivanti
dall’utilizzo di beni immateriali  –  Patent box

Definizione dei beni immateriali agevolabili, metodi e criteri di calcolo del reddito agevolabile e oggetto dell’accordo preventivo. Le principali caratteristiche del regime e risposte ai quesiti sul Patent box

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 7 aprile 2016: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo del reddito agevolabile – Chiarimenti e risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L 23/12/2014, n. 190 – DM 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

 

Decadenza dalla rateazione per imposte dirette (IRPEF, IRES,
Addizionali, IRAP) per all’adesione ad istituti definitori
ex D.Lgs. n. 218/1997  – 
 Riammissione

Decadenza dalla rateazione di somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di omessa impugnazione: riammissione se entro il 31 maggio 2016 il contribuente versa la prima delle rate scadute

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 22 aprile 2016: «RISCOSSIONE – Somme dovute per la definizione degli accertamenti e per omessa impugnazione – Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate – Riammissione alla rateazione limitatamente al versamento delle imposte dirette (IRPEF, IRES, Addizionali, IRAP) per gli istituti definitori di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 – Art. 1, commi da 134 a 138, della L 28/12/2015, n. 208»

 

Riforma del sistema della riscossione

Il pagamento a rate o in unica soluzione di somme dovute a seguito di “avvisi bonari” e in esito all’applicazione di istituti definitori alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 29 aprile 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Razionalizzazione delle norme in materia – Pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate – Rateizzazione dei debiti tributari in esito all’applicazione degli istituti definitori – Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Disciplina del lieve inadempimento in tema di pagamento -Art. 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Artt. 8 e 15, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 38, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Art. 15-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.Lgs. 24/09/2015, n. 159»

 

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Patent box, per le imprese con ricavi inferiori a 300 milioni di euro. La competenza passa alle Direzioni Regionali

Confermata la competenza dell’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento sulla gestione delle istanze di accordo preventivo presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi pari o superiori a 300 milioni di euro, a prescindere dal domicilio fiscale.

Alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano passa, invece, la competenza per le istanze presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi inferiori a 300 milioni di euro.

È quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 Maggio 2016, Prot. n. 67014/2016. L’individuazione delle nuove competenze si è resa necessaria per far fronte all’elevato numero di richieste presentate successivamente all’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015 e per consentire una gestione più efficiente delle procedure. Nei casi di incertezza in merito all’individuazione dell’articolazione competente a gestire l’istanza, le imprese possono presentare richiesta di chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica dc.acc.accordi@agenziaentrate.it. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016)




Dai corsi di laurea presso università telematiche alla dermopigmentazione. Le Entrate rispondono ai dubbi dei Caf in materia di detrazioni per spese sanitarie, di istruzione e per la riqualificazione energetica

Le spese per la mensa scolastica possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se il servizio è fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, purché il bonifico o la ricevuta di pagamento contenga anche i dati dell’alunno e della scuola. Poiché non erano state ancora fornite istruzioni in materia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui la documentazione dei pagamenti del servizio mensa per il 2015 sia incompleta, basterà annotare i dati relativi all’alunno o alla scuola sul documento di spesa. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, con cui l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.

Installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini

Nella circolare, l’Agenzia chiarisce in che misura sono agevolabili le spese per l’installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico (per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro). Le Entrate specificano che queste spese danno diritto alla detrazione più vantaggiosa prevista per interventi di riqualificazione energetica (pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro) nel caso in cui l’installazione avviene insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Bonus IRPEF nei modelli Unico Pf/2016 e 730/2016

Qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti ovvero per i ricercatori e i docenti, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. A tal fine i contribuenti devono indicare nella casella “Casi particolari” (nella quadro C del modello 730/2016 — in “Finanza & Fisco” n. 30-31/2015, pag. 4 oppure quadro RC del modello Unico PF 2016 — in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2015):

  • il codice “1” se vogliono fruire in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti
  • il codice “2” se vogliono fruire in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori

Spese sanitarie e spese di istruzione

Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2015, pag. 2505), le spese per la mensa scolastica rientrano tra le spese di istruzione scolastica e pertanto sono agevolabili anche se il servizio è fornito da soggetti diversi dalla scuola. Per fruire dell’agevolazione, nella causale del bonifico o del bollettino postale andranno indicati il servizio mensa, il nome e cognome dell’alunno e la scuola di frequenza. I contribuenti che pagano il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal bonifico (es. bancomat o buoni mensa), dovranno chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un’attestazione che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno. L’Agenzia chiarisce che sia la domanda del contribuente sia l’attestazione sono esenti da imposta di bollo. Il documento di prassi risponde anche alle numerose richieste di chiarimento in materia di spese sanitarie. In particolare, le spese effettuate all’estero per la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni sono detraibili solo se eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano.




Nuova truffa via e-mail circa l’invio di documentazione contabile alla Guardia Di Finanza

Si sta diffondendo negli ultimi giorni una nuova frode telematica finalizzata ad ottenere informazioni riguardanti la situazione contabile dei destinatari.

Attraverso una e-mail, inviata dall’indirizzo di posta elettronica gdf.gov.it@minister.com, che apparentemente risulta riconducibile alla Guardia di Finanza, ignari cittadini vengono invitati, a fronte di una presunta “evasione fiscale”, ad inviare documentazione contabile e fiscale entro 48 ore dalla ricezione della medesima e-mail.

È opportuno precisare che l’indirizzo di posta elettronica gdf.gov.it@minister.com non è ASSOLUTAMENTE un indirizzo istituzionale della Guardia di finanza.

Si tratta di una vera e propria truffa perpetrata attraverso il cosiddetto fenomeno “email spoofing” che consente l’invio di e-mail con l’indirizzo del mittente falsificato. La Guardia di Finanza è assolutamente estranea all’invio di queste e-mail e comunica con i cittadini esclusivamente con posta elettronica certificata.

Consigli utili:

 – in caso di ricezione del messaggio procedere a cancellarlo immediatamente senza inviare quanto richiesto;

 – qualora sia stata inviata la documentazione richiesta, segnalare l’accaduto al più vicino Reparto della Guardia di Finanza o al numero di pubblica utilità “117”. (Così, Comunicato stampa della Guardia di Finanza del 6 maggio 2016)




Detrazione IVA “forfettizzata” in agricoltura. Nuove percentuali di compensazione per bovini, suini ed alcuni prodotti del settore lattiero-caseario

Diffusi i chiarimenti sull’aumento delle percentuali di compensazione IVA per latte, bovini e suini a partire dal primo gennaio scorso. Con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2016, l’Agenzia ripercorre le novità dedicate dall’ultima Legge di Stabilità (comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2277), ai contribuenti che rientrano nel regime speciale IVA per l’agricoltura e fornisce istruzioni sulle percentuali da applicare in base alle diverse tipologie di operazioni realizzate dalle imprese agricole. A questo proposito, il documento di prassi precisa che è il momento impositivo a fare da spartiacque tra vecchie e nuove aliquote di compensazione. Ecco, nel dettaglio, il ventaglio dei beni interessati dalle nuove regole e i criteri da seguire per applicarle correttamente.

I prodotti interessati dalle nuove percentuali di compensazione

La circolare richiama il ventaglio dei prodotti agricoli per cui aumentano le percentuali di compensazione:

• per gli animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo la percentuale sale dal 7 al 7,65%;

• per gli animali vivi della specie suina la soglia si alza dal 7,3 al 7,95%.

L’aumento delle percentuali di compensazione per bovini e suini ha effetto solo per il 2016.

Le soglie “lievitano” invece in via permanente al 10% per alcuni prodotti del settore lattiero-caseario:

• per il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto. Restano esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati;

• per gli altri prodotti contenuti nel n. 9) della tabella A, parte I, allegata al D.P.R. sull’IVA, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti dalle leggi sanitarie.

Vecchie o nuove percentuali, il momento impositivo

In particolare, il documento di prassi precisa che nelle ipotesi di passaggi dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A parte I del D.P.R. sull’IVA da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del prezzo al produttore associato. Perciò le nuove percentuali di compensazione valgono anche per le consegne effettuate nel corso del 2015 con prezzo pagato dopo il 1° gennaio di quest’anno.

Nuove percentuali di compensazione anche per le consegne di dicembre con fattura differita a gennaio 2016

Nel caso di cessioni degli stessi prodotti agricoli, in assenza di passaggi “intermedi” a cooperative o altri enti associativi, il momento impositivo segue, invece, le regole generali dell’imposta sul valore aggiunto. In altre parole, per individuare il momento in cui l’operazione si considera effettuata e, di riflesso, quale percentuale di compensazione applicare, nel caso di fatturazione immediata, vale il momento della consegna o spedizione dei beni. Mentre, nell’ipotesi di fattura differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva la fattura successivamente emessa. Pertanto, le nuove aliquote di compensazione si applicano anche nel caso di consegne realizzate a dicembre 2015, con fattura differita emessa a gennaio 2016. (Cfr. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016)




Aggiornamento dei principi contabili nazionali 2016: il primo set di Oic in consultazione

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015, il cd “Decreto bilanci” (in “Finanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1168) si è completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato (1).

L’art. 12 del rubricato «Disposizioni finali, transitorie» del citato D.Lgs. 139/2015 prevede quanto segue:

Art. 12

Disposizioni finali, transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

2. Le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

3. L’Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Come si legge nel sito web dell’Organismo italiano di contabilità (OIC) in base al comma 3 del art 12 del D.Lgs. 139, la predetta Fondazione ha iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali (ossia quelli rivolti alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile) partendo da quei principi contabili maggiormente impattati dalle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 (costo ammortizzato ed attualizzazione per l’iscrizione dei crediti e dei debiti; iscrizione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati; eliminazione dallo stato patrimoniale delle voci “costi di ricerca” e “costi di pubblicità”).

Di seguito un elenco e breve descrizione dei principi contabili pubblicati in bozza per la consultazione.

OIC 15 – Crediti

(Criteri per la rilevazione, classificazione e  valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

Come chiarito nella “presentazione” la nuova versione dell’OIC 15 recepisce l’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema attualizzazione dei crediti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. Con riferimento ai crediti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, la bozza di principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per quanto riguarda i crediti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. La precedente edizione è stata aggiornata nel giugno 2014.

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

Come si legge nelle “motivazioni alla base delle decisioni assunte” “la nuova versione dell’OIC 16 recepisce principalmente:

  • l’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del D.lgs. 139/2015;
  • la riformulazione del principio della sostanza economica ai sensi del D.lgs. 139/2015.

La bozza dell’OIC 16 esplicita meglio che le immobilizzazioni sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso si afferma che “se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”. Sono state, inoltre, previste delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435 bis c.c.) e le micro imprese (ex art. 2435 ter c.c.) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del D.Lgs. 139/2015 che dà maggiore risalto una regolazione per classi dimensionali. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC 19 – Debiti

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

La bozza dell’OIC 19 recepisce l’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema attualizzazione dei debiti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Con riferimento ai debiti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, la bozza di principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per quanto riguarda i debiti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

L’OIC ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 24 per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. La Bozza dell’OIC 24 recepisce, infatti, l’introduzione delle novità legislative connesse all’eliminazione, dalla voce dello stato patrimoniale BI2, dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità, e delle modiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo. La struttura della nuova versione dell’OIC 24, è stata rivista anche al fine di distinguere le statuizioni di carattere generale contenute nei diversi paragrafi del principio contabile da quelle relative a fattispecie più specifiche che vengono ora trattate in apposite appendici che, sotto il profilo dispositivo, possono costituire, o meno, parte integrante del principio contabile. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel gennaio 2015.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

  • i cambiamenti di principi contabili;
  • i cambiamenti di stime contabili;
  • la correzione di errori;
  • i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Anche per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, nella bozza di principio:

a) è stata eliminata la disciplina degli eventi straordinari;

b) è stata modificata la disciplina in tema di cambiamenti di principi contabili e di correzione di errori;

c) è stata rivista la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità normative ed a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Si ricorda a tal proposito che l’articolo 29 della IV direttiva (“1. Nelle voci «Proventi straordinari» o «Oneri straordinari» devono figurare i proventi o gli oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società. 2. Se i proventi o gli oneri di cui al paragrafo 1 hanno rilevanza per la valutazione del risultato economico, nell’allegato se ne devono dare spiegazioni in merito al loro importo ed alla loro natura. Lo stesso avviene per i proventi e gli oneri imputabili a un altro esercizio.”) è stato eliminato della Direttiva 34/2013. Di conseguenza è stata eliminata, dall’art. 2425 c.c., la sezione straordinaria dallo schema di conto economico (voci E20 ed E21). La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto.

A seguito del recepimento della disciplina sugli strumenti derivati, la novità introdotta dal D.Lgs. 139/2015 in merito alla rappresentazione in bilancio dei fondi può riassumersi nella previsione di una specifica voce destinata alla rilevazione del fair value negativo per gli strumenti derivati nell’ambito dei fondi rischi e oneri e l’eliminazione delle voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria.

Nell’appendice “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” si legge che” la struttura della nuova versione dell’OIC 31, conformemente a quanto fatto per gli altri OIC, è stata rivista al fine di distinguere le statuizioni di carattere generale contenute nei diversi paragrafi del principio contabile da quelle relative a fattispecie più specifiche che vengono ora trattate in apposite appendici che, sotto il profilo dispositivo, possono costituire, o meno, parte integrante del principio contabile. In particolare, la precedente versione dell’OIC 31 dedicava specifici paragrafi al trattamento contabile di alcune fattispecie di fondi rischi e oneri. In virtù di quanto detto in precedenza, si è deciso di trasferire le disposizioni relative al trattamento di questi esempi nell’Appendice A, alla quale è stata attribuita natura dispositiva e, pertanto, costituisce parte integrante del principio contabile. Sono stati inoltre fatti altri interventi di revisione del principio contabile nell’ottica di incorporare nel principio alcune fattispecie di fondi rischi e oneri che erano disciplinate in altri principi contabili, come ad esempio i fondi per contratti onerosi di lungo termine in precedenza inseriti nell’OIC 13 Rimanenze.” La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC XX – Strumenti finanziari derivati

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare in nota integrativa)

Il nuovo principio contabile OIC XX ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare in nota integrativa. Il principio destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile non si applica ai bilanci di esercizio delle società assicurative. Inoltre, in applicazione di regole contenute in altri principi contabili che disciplinano specifiche fattispecie relative agli strumenti finanziari derivati, sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo principio:

a) i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società;

b) i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria. Per operazione straordinaria si intende un’operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda, le operazioni di fusione e scissione di società e le operazioni di trasformazione;

c) le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.

Il principio non tratta, altresì, le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un’attività o passività finanziaria non derivata.

Ai sensi dell’articolo 2426 comma 3 del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;

b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Link alle bozze dei principi contabili nazionali in fase di aggiornamento:

(la denominazione del documento contiene il link web al sito della fondazione Oic)

OIC 15 Crediti – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 30 aprile 2016)

OIC 16 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 4 giugno 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC 19 Debiti – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 30 aprile 2016)

OIC 24 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 4 giugno 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC 29 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 31 maggio 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC 31 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 4 giugno 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC XX Strumenti finanziari derivati – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 31 maggio 2016)

 


Nota (1) – Il testo fronte, ante e post modifiche apportate dal D.Lgs. 18/08/2015, n. 139, degli artt. 27, 28 comma 2, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, del D.Lgs. 09/04/1991, n. 127 è stato pubblicato in Finanza & Fisco” n. 17/2015, da pag. 1249.




Requisiti di accesso dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016

L’INPS ha emanato, in data 5 maggio 2016, la circolare esplicativa n. 74 in attuazione dell’art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

La legge ha introdotto una novità, di maggior favore per i lavoratori in argomento, riguardo ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL che, per le cessazioni intervenute nell’anno 2016, sono esclusivamente lo stato di disoccupazione e la presenza di almeno tre mensilità di contribuzione accreditata in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la data di cessazione dal rapporto di collaborazione fino alla data del predetto evento. Non è più richiesto che l’assicurato faccia valere, nell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

In analogia con l’indennità di disoccupazione NASpI la norma ha confermato che, anche per la prestazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazione DIS-COLL già fruita non possono essere nuovamente presi in considerazione ai fini della determinazione della durata di una nuova analoga prestazione.

Alla prestazione DIS-COLL prevista per gli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016 si applica la medesima disciplina della indennità DIS-COLL relativa agli eventi di disoccupazione intervenuti nell’anno 2015, fatta salva la novità introdotta in merito ai requisiti di accesso alla prestazione.

Per gli eventi di cessazione intercorsi tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare 74/2016 il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di collaborazione decorre dalla data di pubblicazione della circolare medesima.

Infine, la richiamata disposizione contenuta nella Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha previsto che l’indennità DIS-COLL sia riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e che il beneficio sia riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, provvedendo a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale. (Cfr. comunicato stampa Inps del 6 maggio 2016)