Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016, prot. n. 117661/2016 che detta le regole per permettere alle imprese interessate di confermare l’opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta (D.L. n. 59/2016). La novità riguarda le attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte.
Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 22 luglio 2016, inoltre, l’Agenzia fornisce chiarimenti in ordine alla predetta opzione per la trasformazione delle DTA iscritte in bilancio. Infine, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 22 luglio 2016, istituisce il codice tributo per consentire alle imprese di versare il canone.
Chi può esercitare l’opzione
Come ricorda la circolare l’opzione prevista dall’art. 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, convertito, con modifiche, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119» puo essere esercitata da quelle imprese che, a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, presentano in bilancio attività per imposte anticipate relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Tali imprese possono optare per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010 con riferimento alle DTA di tipo 2, al ricorrere delle condizioni ivi previste. Come chiarito anche dalla relazione illustrativa “la misura è rivolta a tutte le imprese, in particolare quelle finanziarie che detengono la quasi totalità delle DTA interessate relative alle rettifiche su crediti e ai maggiori valori fiscali affrancati di avviamento e di altri beni immateriali per le quali l’opzione per il pagamento del canone consente di mantenere la computabilità delle DTA ai fini della determinazione del patrimonio netto di vigilanza”.
Come esercitare l’opzione
La scelta di confermare l’opzione è irrevocabile e va esercitata entro il 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio è domenica) con il versamento del canone annuo oppure, se questo non è dovuto, inviando una mail di posta elettronica certificata alla Direzione regionale competente. L’elenco degli indirizzi di Posta elettronica certificata è disponibile al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Uffici+e+Pec/Posta+elettronica+certificata+-+Entrate/.
Il canone annuo è deducibile dalle imposte sui redditi e dall’Irap e sarà dovuto fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.
I passi da seguire per calcolare il canone
L’aliquota per determinare il canone annuo corrisponde all’1,5 per cento della differenza tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. Le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio sono rappresentate dal loro valore indicato nell’apposita voce dell’attivo dello stato patrimoniale; per le imposte versate si tiene conto dell’imposta netta di periodo, anche se corrisposta mediante l’utilizzo di crediti d’imposta, di ritenute di acconto subite e di eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni. In caso di base imponibile negativa o nulla, ovvero di imposte versate superiori o equivalenti all’ammontare delle attività per imposte anticipate, il canone non è dovuto.
Cosa fare in caso di consolidato
Il provvedimento (prot. n. 117661/2016) disciplina il caso di imprese appartenenti a un consolidato nazionale. In particolare, per le imprese aderenti al regime di consolidato, il versamento del canone o la comunicazione alla Direzione regionale competente da parte della consolidante determina l’esercizio dell’opzione per le società consolidate. Invece, nel caso di imprese che non abbiano ancora esercitato l’opzione ed entrino in un consolidato nazionale in cui un’impresa lo ha fatto, la scelta si intende effettuata anche dall’impresa che entra a far parte del nuovo consolidato, a partire dal periodo di imposta in cui quest’ultimo è efficace. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016)
Per saperne di più:
Il provvedimento che disciplina le modalità di esercizio dell’opzione e di determinazione e versamento del canone annuo
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016, prot. n. 117661/2016, recante: «Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – Disposizioni attuative dell’articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, convertito, con modifiche, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119».–(Pubblicato il 22/07/2016 nel sito dell’Agenzia delle entrate)
I chiarimenti sulla disciplina dell’opzione per mantenere la trasformazione in crediti d’imposta delle cosiddette DTA di tipo 2 (attività per imposte anticipate, cui non corrisponde un effettivo pagamento)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 22 luglio 2016, con oggetto: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE -Imposte anticipate nei bilanci – Attività fiscali differite (DTA) – Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all’art. 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010 – Disciplina dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – Articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119
Il codice tributo per versare il canone per l’opzione del mantenimento
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 22 luglio 2016, con oggetto:RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, del canone dovuto in caso di opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – Articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119

