Coronavirus. In G.U. le ulteriori misure per evitare la diffusione del virus
Nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria di domenica, 8 marzo 2020, n. 59 pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
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Coronavirus: Mit chiarisce su merci e trasfontalieri
Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall’art. 1 del dpcm 8 marzo 2020.
In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci, il MIT chiarisce alcuni punti relativi ai trasfrontalieri e alle merci.
TRASFRONTALIERI
Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggettI a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.
Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.MERCI
Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
(Così, comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 8 marzo 2020)
Direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”
Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.
La direttiva prevede:
1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.
2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:
a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.
c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.
d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.
e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.
f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.
3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)
5) Viene richiamata l’attribuzione del prefetto al monitoraggio dell’attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l’epidemia sul resto del territorio nazionale.
(Così, comunicato del Ministero dell’Interno del 8 marzo 2020)
Coronavirus, dal lavoro delle segreterie ai contratti dei supplenti: pubblicata nota con le indicazioni operative per le scuole
Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile, da questa sera, la nota che aggiorna le indicazioni operative per le scuole al Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020.
La nota è rivolta agli Uffici Scolastici Regionali, ai dirigenti scolastici ed è stata inviata, per conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali.
Favorito il lavoro a distanza: i dirigenti scolastici dovranno organizzare le attività necessarie relative all’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente di questa modalità.
Regolata la presenza dei collaboratori scolastici: considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e anche la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, il dirigente scolastico, constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi. Saranno previste turnazioni che terranno conto delle condizioni di salute del personale, della cura dei figli (anche a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e Scuola dell’infanzia), delle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio.
Per quanto riguarda i docenti, la loro presenza nelle scuole sarà possibile solo se strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse all’attività didattica a distanza.
Segreterie: le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica o online. Il ricevimento, nei casi indifferibili, sarà autorizzato dal dirigente preposto alla struttura.
Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.
Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, spiega la nota, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile, prosegue il documento. Il Ministero consiglia comunque di evitare, soprattutto nella Scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, sottolinea la nota per le scuole, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.
Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. La normativa vigente lascia la dimensione della valutazione ai docenti, spiega la nota.Salvaguardati i contratti dei supplenti brevi: anche loro possono partecipare alla didattica a distanza in sostituzione dei docenti assenti per garantire il diritto allo studio dei ragazzi. (Così, comunicato del Ministero dell’Istruzione del 8 marzo 2020)
Documenti Allegati (link sito: https://www.miur.gov.it/)
Nota prot. 279 dell’8 marzo 2020
Covid-19 nuove disposizioni urgenti chiusi in tutta italia cinema, teatri, musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche
La Presidenza del Consiglio ha adottato a partire dall’8 marzo 2020, nuove misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 nelle cosiddette zone rosse e sull’intero territorio nazionale.
In tutta Italia è prevista:
- la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sono quindi inclusi musei, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici).
(Così, comunicato Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 8 marzo 2020)
Coronavirus: D’amato e Leodori, firmata ordinanza della Regione Lazio per sorveglianza sanitaria per chi proviene da zone rosse
È stata firmata l’ordinanza in merito alle «Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019».
L’ordinanza impone a tutte le persone che abbiano fatto, stanno o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle “zone rosse”, di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS). L’ordinanza impone di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione.
È disposta inoltre la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri benessere. L’ordinanza è emessa nel rispetto dei ruoli istituzionali”.
Lo dichiarano in una nota congiunta l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ed il vicepresidente, Daniele Leodori.
Documenti Allegati (link sito: http://www.regione.lazio.it/)
Ordinanza presidenziale n. Z00004 del 8 marzo 2020
Link al D.P.C.M. 8 marzo 2020 (link al sito www.gazzettaufficiale.it)

