Visto di conformità, con “Vi.diCo.Web” la comunicazione preventiva diventa telematica
Dall’11 gennaio 2027 il nuovo servizio sarà l’unico canale utilizzabile.
L’Agenzia delle entrate porta integralmente sul web la procedura che consente ai professionisti di esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 settembre 2026, prot. n. 259305/2026, sono state infatti definite le regole di funzionamento del nuovo servizio “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, accessibile dall’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate
La novità non riguarda soltanto il canale attraverso il quale presentare la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. Il servizio concentra in un’unica procedura telematica anche la gestione delle successive integrazioni, variazioni e rinunce, consentendo inoltre al professionista di seguire lo stato della pratica e verificare la propria posizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati.
A completare il quadro applicativo è ora intervenuta la Guida operativa “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, pubblicata dall’Agenzia delle entrate nell’ottobre 2026: un documento particolarmente utile perché traduce le disposizioni del provvedimento in istruzioni operative, indicando passo per passo modalità di accesso, dati da compilare, documentazione da allegare, gestione delle strutture professionali e delle garanzie.
Il provvedimento n. 259305/2026 è adottato in attuazione dell’articolo 22 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 e dell’articolo 38, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Esso definisce le regole e le modalità di utilizzo di “Vi.diCo.Web”, attraverso il quale è possibile trasmettere telematicamente la comunicazione necessaria per esercitare la facoltà di rilascio del visto, nonché comunicare variazioni e rinuncia.
La scelta si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento dei servizi digitali avviato dal decreto Adempimenti. L’articolo 22 del D.Lgs. n. 1/2024 attribuisce infatti all’Agenzia il compito di mettere a disposizione dei contribuenti servizi digitali anche per l’effettuazione di ulteriori adempimenti e demanda a provvedimenti del Direttore la definizione delle relative regole tecniche e amministrative.
A tale base normativa si affianca l’articolo 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010, che consente alle Amministrazioni interessate di stabilire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici o della PEC, anche tramite intermediari abilitati, per la presentazione di denunce, istanze e atti.
L’attivazione concreta del servizio sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia; dall’11 gennaio 2027, invece, la comunicazione potrà essere effettuata esclusivamente tramite Vi.diCo.Web.

Chi deve utilizzare Vi.diCo.Web
La comunicazione preventiva riguarda i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai quali l’ordinamento riconosce la possibilità di rilasciare il visto di conformità.
L’attuale riferimento è l’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 241/1997, secondo cui i soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322/1998, se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono rilasciare il visto relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
La Guida operativa individua, in concreto, i soggetti che possono presentare la comunicazione attraverso il servizio:
– iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
– iscritti all’Albo dei Consulenti del lavoro;
– soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti delle Camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso dei prescritti titoli di studio.
Dal 1° gennaio 2027, per effetto del riordino operato dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, il riferimento normativo sarà coordinato con l’articolo 81, comma 3, del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, come espressamente ricordato dallo stesso provvedimento.
Cosa deve contenere la comunicazione
Il nuovo canale non modifica, di per sé, i presupposti sostanziali per l’esercizio della facoltà di rilascio del visto.
Il professionista deve inserire nella comunicazione le informazioni e rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 21 del D.M. n. 164/1999, indicando inoltre i dati relativi alle garanzie stipulate e alle eventuali strutture attraverso le quali intende effettuare la trasmissione delle dichiarazioni.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista dalla disciplina regolamentare.
La trasmissione avviene alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del professionista. Il sistema attesta poi l’avvenuta protocollazione della comunicazione da parte della Direzione regionale.
La Guida operativa
Di particolare interesse pratico è la Guida predisposta dall’Agenzia delle entrate nell’ottobre 2026.
La Guida precisa innanzitutto che, nella fase iniziale, Vi.diCo.Web si affiancherà ai canali già utilizzati, tra i quali la PEC, in modo da consentire una transizione graduale. Soltanto dall’11 gennaio 2027 il servizio online assumerà carattere esclusivo.
L’accesso avviene dall’area riservata, nella sezione “Servizi”, selezionando “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”. La Guida indica anche i percorsi alternativi presenti sul sito istituzionale, nelle sezioni dedicate a “Professionisti” e “Intermediari”. Dall’applicativo sarà possibile predisporre una nuova comunicazione, integrare quelle già presentate – anche a seguito di una specifica richiesta della Direzione regionale -, consultare lo storico, verificarne lo stato di lavorazione e comunicare la rinuncia.
Comunicazione guidata e dati da inserire
La nuova comunicazione è predisposta attraverso una procedura guidata. Tra le informazioni richieste figurano: dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita IVA, domicilio e altri luoghi nei quali viene esercitata l’attività professionale.
È un aspetto non secondario: l’obiettivo dichiarato del nuovo sistema non è semplicemente sostituire la PEC con un form online, ma strutturare l’acquisizione dei dati, ridurre le difformità nelle comunicazioni e rendere più uniforme l’istruttoria delle Direzioni regionali. Lo stesso provvedimento individua infatti tra le finalità della procedura la razionalizzazione dei flussi informativi, la semplificazione delle attività istruttorie e una maggiore uniformità operativa.
Documenti da allegare
Uno dei passaggi più utili della nuova Guida riguarda la documentazione.
Prima dell’invio devono essere allegati, in particolare:
la copia integrale della garanzia e delle relative quietanze di pagamento indicate nella comunicazione e, per le STP – Società tra professionisti, la copia dell’eventuale patto parasociale adottato.
Il professionista può inoltre produrre ulteriore documentazione, dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni ritenute utili a completare le informazioni trasmesse.
La Guida specifica anche i formati ammessi per gli allegati: PDF, P7M, JPG/JPEG e TIFF.
Variazioni entro trenta giorni e comunicazione “precompilata”
Resta fermo l’obbligo di comunicare le eventuali variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti già trasmessi entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. È lo stesso provvedimento a fissare espressamente il termine.
La Guida aggiunge però un elemento operativo di rilievo: in caso di aggiornamento, la nuova comunicazione viene resa disponibile in modalità precompilata, recuperando le informazioni già trasmesse, così da permettere al professionista di intervenire soltanto sui dati che devono essere modificati.
Rinuncia e consultazione dello storico
Il professionista già iscritto nell’elenco degli abilitati può utilizzare Vi.diCo.Web anche per comunicare la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto, indicando la data dalla quale essa produce effetto.
Dalla funzione “Elenco comunicazioni” sarà inoltre possibile consultare sia le pratiche già trasmesse sia quelle ancora in compilazione, visualizzare il contenuto della comunicazione, scaricare la ricevuta di presentazione, riprendere o eliminare una bozza e creare una nuova comunicazione partendo dall’ultima già inviata.
Il sistema assume quindi la funzione di vero e proprio fascicolo telematico delle comunicazioni relative all’abilitazione al visto, rendendo consultabili anche le precedenti trasmissioni e il relativo stato di lavorazione.
Strutture collegate: cinque profili gestiti dalla procedura
Altro passaggio significativo della Guida riguarda le modalità organizzative attraverso le quali il professionista effettua la trasmissione delle dichiarazioni.
Vi.diCo.Web permette di selezionare uno o più profili:
- professionista individuale; professionista socio di un’Associazione tra professionisti;
- professionista socio di una Società di servizi;
- professionista dipendente di una struttura di servizi alle imprese; professionista socio di una STP.
In base al profilo selezionato, la procedura richiede le informazioni e i documenti pertinenti alla specifica struttura organizzativa utilizzata.
È uno degli aspetti nei quali risulta più evidente la funzione della nuova piattaforma: la comunicazione non viene più acquisita come documento sostanzialmente “statico”, ma attraverso campi e percorsi differenziati in funzione dell’organizzazione professionale dichiarata.
Le garanzie e il visto sui modelli 730
Una specifica sezione della procedura è dedicata alle garanzie previste dall’articolo 22 del D.M. n. 164/1999.
La Guida segnala inoltre che, qualora il professionista intenda apporre il visto di conformità anche sui modelli 730, deve selezionare l’apposito riquadro presente nella sezione dedicata alla garanzia.
Anche in questo caso l’applicativo mira dunque a far emergere già in sede di comunicazione tutte le informazioni necessarie alla verifica della posizione del professionista.
Iscrizione nell’elenco e ricerca dei professionisti abilitati
La Guida precisa infine che, dopo la presentazione della comunicazione, il professionista è iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e che un estratto delle informazioni trasmesse viene pubblicato nella sezione del sito dell’Agenzia dedicata alla “Ricerca professionisti abilitati”.
Lo stesso Vi.diCo.Web consente al professionista di verificare la propria iscrizione nell’elenco, conoscere lo stato di lavorazione della comunicazione e consultare le comunicazioni precedentemente inviate.
Il calendario della transizione
Il passaggio al nuovo sistema si articola quindi in due momenti distinti.
In una prima fase, la cui decorrenza sarà resa nota dall’Agenzia con apposito avviso, Vi.diCo.Web sarà disponibile accanto agli attuali canali di trasmissione. In questa fase il professionista potrà già utilizzare la nuova procedura e familiarizzare con le modalità di compilazione e allegazione indicate nella Guida.
Dall’11 gennaio 2027, invece, si realizzerà il vero cambio di regime: Vi.diCo.Web diventerà l’unico canale attraverso il quale presentare la comunicazione preventiva per l’esercizio della facoltà di rilascio del visto di conformità e gestire i relativi aggiornamenti.
La comunicazione prevista dall’articolo 21 del D.M. n. 164/1999 resta dunque l’adempimento che legittima il professionista all’esercizio della facoltà.