IVA periodica omessa e pagamento rateale ex articolo 54-bis DPR IVA: il credito annuale non si recupera per compensazione interna sulle rate, ma emerge solo pro quota nelle dichiarazioni successive in funzione dei versamenti eseguiti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 81 del 27 febbraio 2020 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dichiarazione IVA annuale, Quadro VQ – Versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa – Effetti sul credito IVA annuale – Articolo 54-bis del DPR 26/10/1972, n. 633

La risposta ad interpello affronta il caso del contribuente che, avendo omesso in parte i versamenti dell’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative al 2018, ha successivamente avviato il pagamento rateale dei debiti emersi a seguito della comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il quesito riguarda gli effetti di tale rateazione sull’eccedenza IVA a credito risultante dalla liquidazione di dicembre 2018, eccedenza che, in sede di dichiarazione annuale IVA 2019, non ha potuto essere indicata nel rigo VL33 proprio perché il calcolo del credito annuale deve tenere conto esclusivamente dei versamenti effettivamente eseguiti.

L’Agenzia esclude la soluzione prospettata dal contribuente, che intendeva utilizzare l’eccedenza IVA di dicembre per pagare parzialmente le rate dei debiti IVA 2018. Richiamando il precedente orientamento espresso nella risposta ad interpello n. 449 del 30 ottobre 2019, il documento ribadisce che, nel quadro VL della dichiarazione annuale, non assumono rilievo i versamenti periodici omessi, ma soltanto l’IVA periodica effettivamente versata, inclusa quella corrisposta a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato. In caso di pagamento rateale, rileva esclusivamente la quota parte d’imposta pagata entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario di presentazione della stessa.

Punto centrale della risposta:

“In definitiva, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.”

Sul piano operativo, la risposta chiarisce che il recupero del credito non può avvenire attraverso una compensazione “interna” con le rate dovute a seguito della comunicazione di irregolarità, ma solo tramite la sua progressiva emersione nelle dichiarazioni annuali dei periodi successivi, in funzione dei versamenti concretamente eseguiti. A tale scopo, viene richiamata l’introduzione, nel modello IVA 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, del quadro VQ, destinato proprio alla determinazione del credito maturato a seguito di versamenti non spontanei dell’IVA periodica. Il chiarimento conferma, dunque, una lettura rigorosa del principio di cassa del versamento ai fini della formazione del credito annuale, con effetti diretti sulla tempistica di recupero dell’eccedenza e sulla gestione dichiarativa delle posizioni IVA irregolari.




Liquidazione IVA di gruppo e versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa: il credito annuale non può essere riportato né compensato in via verticale se fondato su versamenti non ancora eseguiti, ma emerge solo con il pagamento delle rate

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 449 del 30 ottobre 2019 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Liquidazione IVA di gruppo – Versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa – Effetti sul credito annuale – Articolo 73, comma 3, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articolo 54-bis DPR 26/10/1972, n. 633.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della controllante che, nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo, ha omesso il versamento del debito emerso nel primo trimestre 2018, successivamente oggetto di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con pagamento rateizzato in cinque anni. In presenza, nel quarto trimestre 2018, di un credito IVA di gruppo derivante dal trasferimento di eccedenze della controllata, la società istante chiede se tale credito possa essere riportato al periodo successivo e utilizzato in compensazione interna o “verticale”, nonostante l’omesso versamento del debito periodico precedente.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’obbligo di versamento dell’imposta risultante dalle liquidazioni periodiche e dal meccanismo di determinazione del credito annuale di cui all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In coerenza con tale assetto, il documento chiarisce che, nella dichiarazione annuale IVA e, per quanto qui rileva, nel quadro VW relativo all’IVA di gruppo, il credito annuale non può essere determinato tenendo conto di versamenti periodici omessi, ancorché oggetto di rateazione a seguito di controllo automatizzato. Rileva esclusivamente l’IVA periodica effettivamente versata, comprensiva della sola quota d’imposta corrisposta entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario della stessa.

L’Agenzia respinge, quindi, tutte le soluzioni prospettate dall’istante, compresa l’indicazione nella dichiarazione annuale dell’intero importo contestato pur in presenza del pagamento di sole due rate, nonché l’utilizzo del credito nelle comunicazioni periodiche del 2019 in assenza di effettivo emergere del medesimo in dichiarazione.

Punto centrale della risposta:

“In buona sostanza, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.”

Sul piano operativo, la risposta conferma una lettura rigorosa del rapporto tra omesso versamento periodico e formazione del credito annuale: il contribuente non può anticipare, in sede dichiarativa o nelle liquidazioni successive, l’utilizzo di un credito che presuppone versamenti ancora non effettuati. Il credito emergerà soltanto progressivamente, negli anni corrispondenti al piano di rateazione, e dovrà essere indicato nella dichiarazione annuale di ciascun periodo di riferimento. Il chiarimento assume rilievo sistematico perché esclude che il diritto alla detrazione possa tradursi, in simili fattispecie, in una immediata compensazione interna svincolata dall’effettivo assolvimento dell’imposta periodica omessa.