Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il 2019

Individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020, i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dall’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 per i contribuenti soggetti ai agli indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d’imposta 2019.

Si ricorda a tal proposito che alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

 

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis in precedenza citato prevede che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11» e che il successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo», il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, disciplina, per il periodo d’imposta 2019, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

 

Con riferimento alla precedente lettera a) viene pertanto previsto che l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2020;
  • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2021;
  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2019.

Si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 3 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2020, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2021, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), è statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è condizionato, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è condizionata, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2019, previsti dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo d’imposta 2019, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

 

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è inoltre necessario che:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020, recante: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2020




Software di compilazione Isa. Rilasciato un primo aggiornamento

L’aggiornamento va a risolvere una serie di problematiche, prevedendo le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • effettuato adeguamento grafico dei loghi;
  • per tutti gli ISA risolto un’anomalia nell’importazione delle forniture massive.

Link al software il tuo ISA 2019 (versione 1.0.1 del 11/06/2019) che consente il calcolo dell’indici sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Si evidenzia che l’utilizzo del software è condizionato dall’effettiva messa a disposizione degli ulteriori dati, forniti per “posizione ISA”. Tuttavia, allo stato attuale della procedura, i contribuenti possono semplicemente inoltrare, con l’apposito software, la Richiesta Precalcolate ISA 2019.

Deleghe – Acquisizione dati Isa

Come ricordato nella pagine del sito delle Entrate, ai fini della applicazione degli ISA, l’Agenzia rende disponibili al contribuente e al suo intermediario alcune variabili, indicate in allegato 3 (Allegato così sostituito dall’all. 1 al Provv. 10/05/2019, prot. n. 126200 — in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 621)

Tali ulteriori dati sono forniti per “posizione ISA”.

La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi:

  • Codice fiscale;
  • Codice ISA;
  • Tipologia di reddito.

Sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA presentati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell’amministrazione finanziaria vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito, una o più posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA.

Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.

In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla Tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all’indice selezionato dall’utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

L’acquisizione di tali ulteriori dati può avvenire:

  • in modo “puntuale” per un singolo contribuente;
  • in modo “massivo” per più contribuenti.

Gli ulteriori dati saranno direttamente utilizzati dai contribuenti interessati, mediante il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 dell’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 602), di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, oppure possono essere dagli stessi modificati, laddove non corretti, e successivamente utilizzati per l’applicazione dei citati indici.

Link correlati

Scheda informativa – Acquisizione dati Isa

(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/deleghe+acquisizione+dati+isa/acquisizione+degli+ulteriori+dati+necessari+applicazione+isa)




Online il software per i professionisti e le imprese che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

È online in versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa”, il software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, in funzione del valore raggiunto, di una serie di vantaggi come l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. Gli indici di affidabilità fiscale (Isa), che a partire dalla dichiarazione Redditi 2019 sostituiscono gli studi di settore e i parametri, riguardano varie attività economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni.

Come calcolare #IltuoISA

Il programma che consente di calcolare l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, al percorso Home – Schede – Dichiarazioni – ISA (Indici sintetici di affidabilità). Una volta scaricato, il software consente di: caricare i dati forniti dall’Agenzia delle entrate, creare una nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata), inserire i dati necessari per il calcolo e preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei redditi. I dati forniti dall’Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall’intermediario delegato, sia in modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti. Una volta valorizzati i quadri l’applicazione fornisce un riscontro trasparente – espresso con un punteggio da 1 a 10 – sul livello di affidabilità raggiunto. “Il tuo Isa” mette anche a disposizione delle funzionalità aggiuntive, come per esempio il salvataggio archivi. In caso di problemi nell’installazione del prodotto è possibile contattate il servizio di assistenza telefonica al numero verde 800-279107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

I benefici per i contribuenti più affidabili

Per il periodo d’imposta 2018 viene attribuito un grado di affidabilità fiscale espresso in una scala che varia da 1 a 10. Come stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, per le imprese e i professionisti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 è previsto l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta, nonché la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e dell’IVA. I contribuenti con Isa almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; coloro che ottengono un punteggio da 9 in su sono esclusi anche dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

La consultazione dei dati da parte degli intermediari

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento del delegante (in formato cartaceo o elettronico) e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

Gli Isa, in breve

A partire dall’anno di imposta 2018, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (introdotti con il D.L. n. 50/2017) sostituiscono definitivamente gli studi di settore. Il nuovo strumento – costruito con una metodologia statistico-economica che si basa su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta – punta a fornire a lavoratori autonomi e imprese un riscontro accurato e trasparente sul proprio livello di affidabilità fiscale nell’ottica di incrementare la tax compliance. Con gli Isa gli operatori economici possono quindi valutare autonomamente la propria posizione ed eventualmente correggere i dati comunicati al Fisco, oltre a dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare la propria “pagella” di affidabilità.

IltuoISA

Link al Software di compilazione Indici Sintetici di Affidabilità – il tuo ISA 2019
(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/isa+2017/sw+compilazione_isa+2019)

Il prodotto software il tuo ISA 2019 versione 1.0.0 del 10/06/2019 consente il calcolo dell’indici sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Caratteristiche del prodotto

Per operare correttamente con il prodotto il tuo ISA 2019 è necessario:

  • avere sull’hard disk circa 70 MB liberi
  • disporre dell’ambiente di run-time JAVA (versione 1.8), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile ai link di seguito indicati;
  • scaricare ed installare sul proprio personal computer l’applicazione ISA 2019 per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità;

Precisazioni

  • Con riferimento all’ISA AG73U e ai codici Ateco 52.10.10 “Magazzini di custodia e deposito per conto terzi”, 52.24.30 “Movimento merci relativo a trasporti ferroviari” e 52.24.40 “Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri”, si precisa che l’applicazione è solo per i soggetti che svolgono tali attività esclusivamente in forma d’impresa e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento
  • Con riferimento all’ISA AG99U e ai codici Ateco 82.92.10 “Imballaggio e confezionamento di generi alimentari” e 82.92.20 “Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari”, si precisa che l’applicazione è solo per i soggetti che svolgono tali attività esclusivamente in forma d’impresa e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento mentre in relazione ai codici Ateco 82.19.09 – “Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio” e 82.99.91 – “Servizi di stenotipia”, l’ISA si applica esclusivamente ai soggetti che svolgono tali attività in forma di impresa e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento. I soggetti che svolgono tali attività in forma di lavoro autonomo, tuttavia, pur non essendo soggetti all’applicazione degli ISA, sono tenuti alla compilazione del presente modello per la sola acquisizione di dati (in funzione di c.d. “questionario”), in modo da consentire l’applicazione dell’ISA a partire dalla prossima revisione dello stesso e di non tener conto, per tali casistiche, delle risultanze dell’applicativo che sarà adeguato nel prossimo aggiornamento

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800-279107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2019” (versione 1.0.0 del 10 giugno 2019)

Guida Il tuo ISA 2019 – pdf

Documentazione

 ISA Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019

Istruzioni

Il provvedimento di approvazione dei modelli ISA

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23721/2019: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.»

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d’imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 126200/2019: «Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo continua 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018»

Versamento integrativo dell’IVA per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA. Istituito il codice tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 10 maggio 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Integrazione IVA – Versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA – Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo “6494” – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»




Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d’imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d’imposta 2018. Ad esempio, per i punteggi almeno pari a 8 scattano alcuni benefici tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di IVA per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro, mentre nei confronti dei soggetti con punteggio superiore a 9 non si applica la disciplina delle società non operative. Sono solo alcuni dei casi elencati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi (10 maggio 2019), con il quale vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali, le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l’Amministrazione mette a disposizione dei contribuenti per l’applicazione degli ISA.

I livelli di affidabilità e i benefici premiali per punteggi almeno pari a 8

Gli Isa prevedono per il periodo d’imposta 2018 l’attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10.

Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno;
  • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 per l’IVA.

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 8,5 in su

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/72).

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 9 in su

Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

  • dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del D.L. n. 138/2011;
  • dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del D.P.R. n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Applicazione degli Isa, l’Agenzia risponde entro 30 giorni

Per garantire la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018, da oggi fino al 30 settembre di quest’anno i membri della Commissione degli esperti possono presentare alle Entrate quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione degli ISA. I dubbi e le domande vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando in oggetto la seguente descrizione

«Quesito relativo all’applicazione degli Isa al p.i. 2018». L’Agenzia risponderà per posta elettronica normalmente entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito e pubblicherà domande e risposte sul proprio sito, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata agli ISA.

La consultazione dei dati da parte degli intermediari

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA, gli intermediari incaricati dell’invio telematico che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Per ciascun contribuente il file deve contenere, oltre al codice fiscale, l’indicazione che l’intermediario abbia la delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati attraverso un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione Mod. 730 precompilata.

Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito internet delle Entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse. Il contribuente può comunque sempre visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

Il funzionamento degli Isa

Gli indici sintetici ISA sono uno strumento che mira a favorire la compliance e a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria e sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. I contribuenti più “affidabili” possono accedere ai benefici premiali elencati dalla legge.

Il provvedimento delle Entrate di oggi (10 maggio 2019), individua, inoltre, i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali l’Agenzia tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

L’adeguamento agli Isa

Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva. Per effettuare tramite modello F24 il versamento integrativo dell’IVA dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, è utilizzato il codice tributo “6494” già esistente, ridenominato con apposita risoluzione (Ris. 48/2019). (Comunicato stampa Agenzia delle entrate 10 maggio 2019)

 

Per saperne di più:

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d’imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, prot. n. 126200/2019, recante: «Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 10 maggio 2019

Versamento integrativo dell’IVA per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’ISA. Istituito il codice tributo

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 10 maggio 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Integrazione IVA – Versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’ISA – Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo “6494” – Articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96