Soggetti in regime speciale OSS UE: obblighi ordinari per plafond esportatori e rimborsi trimestrali
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 802 del 9 dicembre 2021, fornisce i primi chiarimenti sull’incidenza delle operazioni dei soggetti identificati nel regime IVA OSS sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione IVA trimestrale e per l’acquisizione dello status di esportatore abituale. Nel dettaglio, in risposta ad un quesito circa la possibilità di far confluire le operazioni attive effettuate a norma dell’articolo 41, comma 1, lettera b) del D.L. n. 331/1993 poste in essere dai soggetti che aderiscono al regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, cd. regime IVA OSS, di cui all’articolo 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972, nei calcoli per la determinazione del plafond per gli acquisti senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali e per l’accesso alla possibilità di ottenere i cd. rimborsi trimestrali, l’Agenzia dopo aver riepilogato succintamente il contesto normativo di riferimento, conferma che non vi sono elementi sostanziali che inducano ad escludere le vendite a distanza di cui all’articolo 41, comma 1, lettere b) del D.L. n. 331/1993 dal calcolo del plafond. Allo stesso modo, evidenziano i tecnici di via del Giorgione, non vi sono ostacoli all’inserimento di dette operazione nel calcolo dei requisiti previsti dall’articolo 30, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972 per ottenere i rimborsi trimestrali di cui all’articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto IVA.
Inoltre, nel documento di prassi, riguardo le modalità di documentazione delle operazioni in esame, evidenziato che la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale “sembra” riguardare esclusivamente le dinamiche dichiarative e documentali del regime stesso e non può valere anche nel contesto dell’adozione, seppur concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse. Deve, pertanto, rilevarsi come, in assenza di interventi normativi di segno opposto, aggiungono le Entrate, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l’IVA mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell’IVA ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972 e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38-bis dello stesso decreto, debbano (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime speciale unionale) devono continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.
In particolare, devono:
- registrare le operazioni nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972
- fatturare le stesse a norma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 331/1993,
- presentare la dichiarazione IVA annuale inserendo le transazioni tra quelle di cui al Quadro VE, Rigo VE30, campo 3 ai fini del plafond
- eventualmente presentare il modello TR, inserendo le operazioni ai righi TA30 e TD2 ai fini dei rimborsi trimestrali.