Tax Credit Librerie: domande dall’11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023

La Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura-Mic comunica che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 09:00 dell’11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/

Con l’occasione avvisa che anche per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande). Segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda.
Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it.

 

Tax credit librerie. Il decreto Mibact che disciplina l’agevolazione

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018: «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali

Vedi anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 

Il documento di prassi si sofferma sul tax credit librerie, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023

 




Tax Credit Librerie: fino al 28 ottobre 2022 possibile presentare le istanze

Dal 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00 possibile presentare domanda Tax Credit Librerie.

Sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/04/2018, riferita all’anno 2021, dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente il portale:

https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/

Per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).

Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda. Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.

Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

 

Tax credit librerie. Il decreto Mibact che disciplina l’agevolazione

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018: «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali

Vedi anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 

Il documento di prassi si sofferma sul tax credit librerie, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 




Tax credit librerie. Online il provvedimento del Direttore dell’Agenzia con modalità e termini per la compensazione con il modello F24

Gli esercizi commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e usati possono accedere al credito d’imposta per diverse categorie di spese nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Il credito d’imposta, parametrato sul fatturato dell’esercizio, interessa in diversa misura le seguenti spese: IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto di IVA, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

La misura favorisce in particolare le librerie dei piccoli centri, spesso l’unico luogo di aggregazione culturale della comunità. Nel ripartire il totale delle risorse disponibili, il credito d’imposta verrà infatti riconosciuto in una prima fase agli esercenti dell’unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presenti nel territorio comunale e successivamente agli altri aventi diritto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con il provvedimento d del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018, prot. n. 513615/2018, pubblicato il 12.12.2018 nel sito della medesima Agenzia.

A tal fine, il provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018, prot. n. 513615/2018, recante: «Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 23 aprile 2018»

Tax credit librerie. Il decreto Mibact che disciplina l’agevolazione

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018: «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri




Tax credit librerie. Pubblicato il decreto Mibact che disciplina l’agevolazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018, il decreto 23 aprile 2018 (di seguito riportato), con il quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) detta la disciplina del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 a favore dei rivenditori di libri al dettaglio (articolo 1, commi da 319 a 321, legge 205/2017). Il provvedimento regola le modalità con cui gli esercizi commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e usati possono accedere al credito d’imposta per diverse categorie di spese nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Il credito d’imposta, parametrato sul fatturato dell’esercizio, interessa in diversa misura le seguenti spese: IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto di IVA, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

La misura favorisce in particolare le librerie dei piccoli centri, spesso l’unico luogo di aggregazione culturale della comunità. Nel ripartire il totale delle risorse disponibili, il credito d’imposta verrà infatti riconosciuto in una prima fase agli esercenti dell’unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presenti nel territorio comunale e successivamente agli altri aventi diritto. (Cfr. Art. 4, comma 3).

Soggetti beneficiari del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti:

  • che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
  • che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano), come risultante dal registro delle imprese;
  • che abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall’art. 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/72, ovvero, nel caso di libri usati dall’art. 36 del D.L. 41/95, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Per il riconoscimento del Bonus, i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact, apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima Direzione e corredata dalla eventuale documentazione richiesta. Le istanze devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta giorni successivi, la DG biblioteche e istituti culturali, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d’imposta spettante. (Cfr. Art. 4, comma 2).

Utilizzo del credito d’imposta

E’ previsto che il tax credit librerie:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante.
  • deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito di imposta è utilizzato, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.
Si riporta il testo del Decreto Mibact del 23 aprile 2018

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 07/06/2018

Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali». e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto in particolare l’art. 1, comma 319, della legge n. 205 del 2017 (1), che prevede che «A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati, ndr.) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, ndr.) è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d’imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti»;

Visto altresì l’art. 1, comma 320, della legge n. 205 del 2017 (1), ai sensi del quale i beneficiari possono utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e vi possono accedere nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto l’art. 1, comma 321, della legge n. 205 del 2017 (1), che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni applicative del predetto credito di imposta, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l’art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, e, in particolare l’art. 36;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l’art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta;

Visto l’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

Nota (1)

L. 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Art. 1, commi 319, 320 e 321

319. A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d’imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

320. Gli esercizi di cui al comma 319 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

321. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 319 e 320, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

 

Decreta:

Art. 1
Oggetto e requisiti

1. Agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati, ndr.) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, ndr.) è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 gli esercenti:

a) che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;

b) che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

c) che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati, ) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, ndr.), come risultante dal registro delle imprese;

d) che abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall’art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall’art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Art. 2
Riconoscimento del credito di imposta

1. Il credito d’imposta è concesso a ciascun esercente nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), citato in premessa, e comunque fino all’importo massimo annuo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

2. Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito di imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5 per cento delle risorse disponibili.

3. Il valore del credito di imposta massimo riconoscibile, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, è calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste nella tabella 2 (di seguito riportata ), allegata al presente decreto.

Art. 3
Parametri per il calcolo del credito di imposta

1. Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e secondo le modalità di cui al comma 4, alle seguenti voci:

a) Imposta municipale unica – IMU;

b) Tributo per i servizi indivisibili – TASI;

c) Tassa sui rifiuti – TARI;

d) imposta sulla pubblicità;

e) tassa per l’occupazione di suolo pubblico;

f) spese per locazione, al netto IVA;

g) spese per mutuo;

h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

2. Le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.

3. Per ciascuna delle voci di cui al comma 1 è stabilito un massimale di costo, ai fini della parametrazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella tabella 1 (riportata nelle pagine seguenti), allegata al presente decreto.

4. Le voci di cui al comma 1, lettere da a) a g), sono da riferirsi ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio.

Art. 4
Richiesta e riconoscimento del credito di imposta

1. Al fine del riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente decreto i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito «DG biblioteche e istituti culturali»), apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla medesima Direzione.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta giorni successivi, la DG biblioteche e istituti culturali, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d’imposta spettante secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. La DG biblioteche e istituti culturali procede, in una prima fase, al riconoscimento del credito di imposta ai soggetti che risultino essere esercenti dell’unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale.

4. Successivamente alla ripartizione di cui al comma 3, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto tra i beneficiari delle risorse disponibili. Qualora l’importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria residua, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto suddividendo le richieste nei quattro scaglioni corrispondenti alle soglie di fatturato di cui alla Tabella 2 (riportata nelle pagine seguenti), allegata al presente decreto, e procedendo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dalla soglia più bassa a quella più alta.

5. Fermo rimanendo l’ordine di priorità di cui al comma 4, qualora, all’interno di uno scaglione, l’importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria disponibile, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto dopo avere individuato il credito minimo, ottenuto dalla divisione delle risorse disponibili per il numero totale dei richiedenti inclusi nel medesimo scaglione. Il riparto è effettuato riconoscendo l’intero credito di imposta ai beneficiari che hanno richiesto cifre inferiori o uguali al credito minimo e, successivamente, ripartendo in proporzione le eventuali risorse rimanenti tra i beneficiari che hanno richiesto cifre superiori al credito minimo

Art. 5
Utilizzo del credito d’imposta

1. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante.

2. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dalla DG biblioteche e istituti culturali, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

3. Il credito d’imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito di imposta è utilizzato, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

Art. 6
Cause di revoca del credito di imposta
e recupero del beneficio indebitamente fruito

1. Il riconoscimento del credito d’imposta decade o è revocato:

a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;

b) qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal presente decreto.

2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 7
Monitoraggio e sanzioni

1. La DG biblioteche e istituti culturali, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. Il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.

3. L’Agenzia delle entrate comunica telematicamente alla DG biblioteche e istituti culturali l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo. A tal fine, la DG biblioteche e istituti culturali comunica tempestivamente all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche e termini definiti d’intesa, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, nonchè le eventuali variazioni o revoche intervenute.

4. Ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo, l’Agenzia delle entrate e la DG biblioteche e istituti culturali concordano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. La DG biblioteche e istituti culturali può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.

6. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG biblioteche e istituti culturali l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.

8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente decreto, è disposta la revoca del contributo concesso e la sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 8
Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG biblioteche e istituti culturali predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto.

2. La DG biblioteche e istituti culturali assicura l’attuazione del presente decreto, nonché gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Allegato