SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Speciale regime di ravvedimento: l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata. Per le “trasparenti”, versano società e soci  di Eugenio Grimaldi

 

Riduzione “premiale” dei termini di accertamento nelle società “trasparenti”. L’unitarietà dell’accertamento estende gli effetti anche ai soci
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Unitarietà dell’accertamento del reddito imputato “per trasparenza” ai soci

 

Applicazione dei principi di unitarietà e trasparenza nell’accertamento a società di persone e soci. I termini di accertamento si unificano e litisconsorzio necessario (salvo riunioni “sananti”)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27026 del 18 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Rettifica del reddito di una società di persone – Impugnazione – Litisconsorzio necessario tra società e soci – Configurabilità – Inosservanza – Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito – Giudizio di cassazione – Riunione “sanante” – Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità – Possibilità – Condizioni – Fondamento – Attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo – Necessità – Art. 40, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 101 c.p.c. – Art. 14, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 111, secondo comma, Cost. • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Processo tributario – Avviso di accertamento – Motivazione “per relationem” – Omessa allegazione degli atti richiamati – Validità dell’atto impositivo – Sussistenza – Condizioni – Esistenza della motivazione dell’atto impugnato – Indicazione ed effettiva esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria – Ragioni – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212 nel testo previgente alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 219 – Art. 42, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Obbligo di denuncia penale nei confronti di organi di una società di persone (nella specie società di persone) – Raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis – Accertamento del reddito imputato “per trasparenza” ai soci – Applicabilità – Art. 43, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Estinzione società di capitali – Responsabilità dei soci per le sanzioni irrogate alla società cancellata

 

Le sanzioni tributarie irrogate alla società cancellata dal Registro delle imprese si trasmettono ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. In Cassazione motivi di ricorso omogenei e chiari

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23341 del 29 agosto 2024: «SOCIETÀ – Sanzioni tributarie in capo a società ed enti – Scioglimento e liquidazione delle società di capitali – Organi sociali durante la liquidazione – Liquidatori – Cancellazione della società – Estinzione società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese – Fenomeno successorio sui generis – Responsabilità dei soci per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione – Trasmissibilità ai soci, ai sensi dell’art. 2495 c.c. – Ammissibilità – Fondamento – Art. 7, del D.L. 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/2003, n. 326 – Artt. 2495 e 2740 c.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Mescolanza e sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali – Prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili – Ammissibilità – Esclusione -Fondamento – Art. 360 c.p.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Professionisti che rilasciano il visto di conformità. Obbligo di identità soggettiva

 

Visto di conformità. Valido anche senza identità soggettiva tra chi lo rilascia e chi trasmette la dichiarazione. Disapplicato, di fatto, dal competente giudice tributario in sede di impugnazione di un avviso di recupero IVA, l’art. 23, comma 1, D.M. n. 164/1999

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte – Sezione II – Sentenza n. 185 dell’11 aprile 2024: «DICHIARAZIONE IVA – COMPENSAZIONE – VISTO DI CONFORMITÀ – Dichiarazione con visto di conformità apposto da un soggetto (abilitato) diverso dal consulente (abilitato) che aveva trasmesso la dichiarazione – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione – Violazione dell’obbligo di identità soggettiva tra tali operatori – Conseguenze – Recupero per indebite compensazioni IVA, inerente al periodo di imposta 2018 per violazione delle disposizioni dell’art. 23, comma 1, D.M. 31/05/1999, n. 164 – Esclusione – Infondatezza dell’atto di recupero – Ragioni – Rilevanza che entrambi i consulenti siano muniti dei requisiti professionali previsti dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98 – Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adottato con Decreto ministeriale – Autonoma impugnazione – Preclusione – Disapplicazione ad opera del giudice nell’impugnazione di specifico atto impositivo – Configurabilità – Art. 10, comma 7, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 23, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Regime forfettario – Superamento dell’ammontare dei ricavi/compensi, ragguagliato ad anno per la permanenza

 

Le ripercussioni dello sforamento delle soglie massime dei forfetari e obblighi per la riduzione dei termini di accertamento da tracciabilità

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione II – Sentenza n. 2840 del 27 giugno 2024: «REGIME FORFETARIO – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Superamento dell’ammontare dei ricavi/compensi, ragguagliato ad anno per la permanenza nel regime forfettario – Conseguenze – Decadenza dal regime a partire dall’anno successivo e determinazione (ricalcolo) delle imposte in modo ordinario – Art. 1, commi 54 e 71 della L. 23/12/2014, n. 190 • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Obbligo di comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi – Mancata comunicazione – Conseguenze – Inefficacia della riduzione dei termini di accertamento – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Prassi 

Agenzia delle Entrate

 

Estinzione società – Possibilità per gli ex soci di emettere note di variazione IVA

 

Società liquidata ed estinta. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese non consentito ai soci di sostituirsi ad essa per l’emissione di una nota di variazione per recuperare l’IVA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 19 settembre 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Liquidazione ordinaria di società ed estinzione della stessa a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese – Possibilità per gli ex soci di emettere note di variazione IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 – Esclusione – Ragioni – I principi relativi alle operazioni straordinarie, in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali, con particolare riferimento ai crediti IVA, non sono applicabili in caso di liquidazione ordinaria – Una volta estinta la società, senza che sia stata ancora esercitata la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, non è consentito ai soci sostituirsi ad essa nella sua emissione per recuperare l’IVA relativa ad un credito non incassato – Artt. 19 e 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2495 c.c.»

 

Plusvalenze immobiliari da Superbonus

 

Plusvalenze da Superbonus per immobile acquisito solo in parte per successione. Rilevanza ai fini impositivi degli interventi agevolati solo sulle parti comuni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 208 del 23 ottobre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti esclusivamente sulle parti comuni ammessi alla detrazione del 110 per cento delle spese sostenute (cd. Superbonus) relativamente alla quale è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 – Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – Modalità di calcolo della plusvalenza – Per la quota di abitazione acquisita con l’acquisto, il presupposto impositivo ricorre anche nel caso in cui detrazioni d’imposta, cd. “Superbonus”, sia stata fruita solo per lavori condominiali – Affermazione – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024»

 

Riforma della fiscalità internazionale – Determinazione della residenza fiscale

 

Nuove regole di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024. I chiarimenti delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 4 novembre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Territorialità dell’imposizione – Determinazione della residenza fiscale – Residenza delle persone fisiche – Residenza delle società e degli enti – Redditi di lavoro dipendente – Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (D.Lgs. fiscalità internazionale) – Criteri di identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 73, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209»

 

 

 

Legislazione

 

 

Ravvedimento “speciale” degli anni pregressi

 

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2023

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Commenti 

 

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Cosa dicono i giudici di merito e di legittimità in attesa di un nuovo (auspicato) intervento della Consulta
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Tassative le ipotesi per l’emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73. Escluso l’utilizzo in caso di mancato adeguamento al reddito minimo per le società non operative

L’adesione tardiva al contenuto della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non costituisce acquiescenza

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione XII – Sentenza n. 4714 del 27 ottobre 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Società di comodo – Risultati test di operatività – Cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 fondata sul c.d. test di operatività – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Emissione di cartella – Ammissibilità solo se scaturisce da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche – Art. 30, della L. 23/12/1994, n.724 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Liquidazione – Avviso bonario emesso a seguito del controllo automatizzato – Pagamento in ritardo – Successiva impugnazione – Effetti del pagamento – Preclusione del diritto di impugnazione – Acquiescenza – Esclusione – Pagamento finalizzato ed evitare il sorgere di problematiche relative ad incassi di crediti verso la P.A. che potrebbero essere esposti a rischio pignoramento – Artt. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Disconoscimento di un credito IVA esposto in dichiarazione. Non ammessa l’adozione della liquidazione ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633 del 1972

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione II – Sentenza n. 6368 del 28 dicembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Credito riportato da dichiarazione IVA omessa (o considerata tale) – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi – Esclusione – Disconoscimento di un credito esposto in dichiarazione che necessità la valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito IVA riportato da dichiarazione omessa (o considerata tale) – Ricorso alla procedura automatizzata ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/72 – Esclusione – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

La liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 non consente “valutazioni”. In ogni caso l’integrazione dell’atto impositivo lacunoso è inammissibile in giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione VII – Sentenza n. 6454 del 29 dicembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Disconoscimento detrazione nell’anno di verifica del credito implicante valutazioni giuridiche – Non applicabilità della procedura prevista dall’art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Obbligo di emissione di motivato avviso di rettifica – Sussiste – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Atti impositivi – In genere – Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Errato utilizzo di regime IVA – Rimedi

 

Rettifica acquisto intraUe. Punto per punto, come correggere l’errore di aver applicato il regime IVA ordinario in luogo della sospensione di imposta. Le condizioni per ricorrere al rimborso “anomalo” laddove il contribuente non possa più emettere una nota di variazione in diminuzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 469 del 28 novembre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale a un altro deposito fiscale – Erronea applicazione del regime ordinario in luogo della sospensione d’imposta di cui all’art. 1, commi 937 e ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) – Inversione contabile applicata ad operazioni non imponibili o comunque con imposta che non è da versare, ma erroneamente ritenute imponibili IVA – Rimedi esperibili – Presentazione della dichiarazione integrativa – Rettifiche delle annotazioni effettuate – Versamento delle relative sanzioni – Necessità – Possibilità di recuperare l’IVA con nota di variazione – In caso di impossibilità dell’emissione di una nota di credito, in quanto decorsi i 12 mesi dall’effettuazione dell’operazione – In presenza di “incolpevole” inerzia del soggetto passivo ammissibilità della richiesta di rimborso “anomalo” ex art. 30-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Variazioni IVA in diminuzione – Procedure concorsuali

 

Recupero veloce dell’IVA in caso di fallimento del debitore. Spartiacque le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Nel vecchio regime, in caso di chiusura del fallimento «in pendenza di giudizi», necessario attendere i predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 471 del 29 novembre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021 – Conseguenze – Applicazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 nella versione vigente ante 26 maggio 2021 – Inapplicabilità dell’attuale formulazione dell’articolo 26 del D.P.R. IVA come modificato dall’articolo 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 – Caso di specie – Chiusura del fallimento «in pendenza di giudizi» – “Dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione – Necessità di attendere i predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto – Affermazione – Articolo 118 del RD 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fall. vigente ratione temporis) – Art. 90, della Direttiva 2006/112/CE – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

In appendice

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 485 del 3 ottobre 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Procedura concorsuale avviata dal 26 maggio 2021 – Necessità di attendere l’esito della procedura – Esclusione – Tempistiche per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta oggetto di variazioni – Rilascio di note di credito – Riduzione dell’imposta ex art. 26 D.P.R. n. 633/72 – Condizioni di ammissibilità – Identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originarie e l’oggetto della registrazione della variazione – Art. 90, della Direttiva 2006/112/CE – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 come modificato dall’art. 18, del D.L.25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (Decreto Sostegni-bis), con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021»

 

Plusvalore generato nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti (Studio associato)

 

Associazione professionale (e professionisti). Confermata l’assenza da imposizione del provento “differenziale” generatosi in sede di acquisto dei crediti fiscali al di sotto del valore nominale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 472 del 30 novembre 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI -PROFESSIONISTI – Associazione professionale (di commercialisti) – Ecobonus, Superbonus e altri bonus fiscali “edilizi” – Acquisto di crediti d’imposta da bonus fiscali ex articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte di studio associato di commercialisti, con la forma giuridica di associazione professionale – Cessione del credito a valore più basso del nominale – Differenziale tra credito d’imposta spettante e costo d’acquisto – Plusvalore generato nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti (Studio associato) – Differenziale positivo tra l’importo nominale del credito d’imposta corrispondente alla detrazione edilizia e il prezzo di acquisto del medesimo – Non tassabilità – Condizioni – Che i professionisti non abbiano partecipato ad attività riconducibili alla formazione dei crediti – Che i crediti non sono stati originati da prestazioni professionali (né dello studio né dei singoli associati), ma dal mero acquisto degli stessi – Artt. 6, 44, 53, 54 e 67, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)»

 

 

Nuovo regime forfetario

 

Regime forfetario. I chiarimenti e risposte a quesiti concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione. Focus sulle rettifiche IVA pro e contro contribuente nel caso di cambio di regime

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 5 dicembre 2023: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Focus sulle rettifiche IVA pro e contro contribuente nel caso di cambio di regime (da regime ordinario a forfettario e viceversa) – Chiarimenti e risposte a quesiti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) e dall’art. 1, comma 54, della L. 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)»

 

Ravvedimento speciale – Regolarizzazione dell’indebito utilizzo in compensazione
di crediti non spettanti o
inesistenti

 

Interpretazione autentica sulla applicazione della disciplina del ravvedimento speciale. Ammessa la regolarizzazione della compensazione indebita di crediti non spettanti o inesistenti commessa entro il 31 dicembre 2021

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 E del 6 dicembre 2023: «TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – Ambito di applicazione – Violazioni che possono essere regolarizzate per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 21, del D.L. n. 34/2023 – Regolarizzazione dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti (mediante rimozione della violazione e versamento), di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997 – Ammissibilità – Condizioni – La compensazione indebita dei crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021 – Rilevanza del momento di “commissione” della violazione sostanziale – Affermazione – La dichiarazione sia stata validamente presentata con riferimento alle annualità “sanate” – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 21, comma 1, del D.L.30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56, cd. “DL Bollette” – Art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs.18/12/1997, n. 471»

 

Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo
Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023

 

Soglia di esenzione di 15.000 euro per i compensi percepiti ai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo. Applicazione delle “Norme transitorie” tenendo conto di quanto erogato nel periodo gennaio-giugno 2023 (escluso da imposizione fino a 10.000 euro)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 474 dell’11 dicembre 2023: «IMPOSTA SUI REDDITI – Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo – Compensi ad atleti ed allenatori – Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023 – Applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del D.Lgs. n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 69 del TUIR – Soglia di esenzione IRPEF di 15.000 euro – Limite posto in via unitaria a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale – Conseguenze – L’esenzione IRPEF pari a 15.000 euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi -Art. 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 69, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 36, 51 e 52, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36»

 

 

 

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La Legge di Stabilità 2016 riscrive l’articolo 26 del D.P.R. 633/1972 sulle variazioni IVA

I commi 126 e 127, dell’articolo unico della legge di Stabilità 2016, intervengono sulla disciplina delle variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa. In sostanza, si anticipa al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e dunque portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali.

Tuttaviaè stato specificato che alcune delle disposizioni introdotte si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l’anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell’obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali).

Come rileva la relazione illustrativa “si sostituisce l’attuale testo dell’articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per superare le attuali criticità della disciplina. Infatti, in caso di mancato pagamento dei crediti le disposizioni vigenti nell’ordinamento domestico rendono l’IVA addebitata dal cedente o prestatore sostanzialmente non recuperabile. Tale assetto non appare idoneo a garantire il rispetto di uno dei principi essenziali che presiedono al funzionamento dell’IVA: il principio di neutralità. Nello specifico, la norma cerca anzitutto di distinguere le variazioni da risoluzione – che l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE impone agli Stati membri di concedere – e quelle da mancato pagamento, disciplinandole in due commi diversi (rispettivamente, il comma 2 e il comma 4 del predetto articolo 26)”.

Il comma 126 sostituisce integralmente l’articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina le variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa.

In estrema sintesi, l’articolo 26 consente tra l’altro al fornitore di emettere una nota di credito al fine di rettificare in diminuzione l’imposta addebitata in relazione ad un’operazione (imponibile) che sia venuta meno, in tutto o in parte, al ricorrere di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili del contratto; mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o esecutive, purché siano «rimaste infruttuose», nonché di abbuoni e sconti.

A seguito della novità introdotta dall’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014 in tema di semplificazioni fiscali, anche gli accordi di ristrutturazione del debito e i piani attestati di risanamento sono inclusi tra le ipotesi che legittimano il fornitore ad attivare la procedura di variazione in diminuzione.

Le norme in esame mantengono fermo quanto disposto in relazione alle rettifiche in aumento (comma 1 dell’articolo 26).

Resta fermo anche quanto disposto dal comma 3 in ordine alla scadenza del termine per portare in detrazione l’ammontare delle variazioni (entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7).

Il previgente comma 4, concernente la correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni e nelle liquidazioni periodiche, viene rifuso nel nuovo comma 7.

Il novellato comma 2riprende parzialmente quanto disposto dal previgente articolo 26, comma 2. Resta quindi fermo che, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile successivamente alla registrazione, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma di legge.

Il nuovo comma 4 anticipa il momento in cui è consentita l’emissione di note di accredito IVA già all’apertura di una procedura concorsuale, ovvero al decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all’articolo 182-bis della Legge Fall.) ovvero alla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio (attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), Legge Fall.).

Non si deve dunque attendere l’infruttuosità della procedura concorsuale.

Il riferimento all’infruttuosità delle procedure viene invece mantenuto per l’ipotesi di mancato pagamento per procedure esecutive individuali.

Le norme dunque disciplinano separatamente le ipotesi di mancato pagamento per procedure esecutive individuali infruttuose e per procedure concorsuali: in quest’ultimo caso, anticipando la possibilità di recuperare finanziariamente l’IVA addebitata e non incassata, senza dover attendere la conclusione delle procedure. Tali disposizioni mirano sostanzialmente a replicare l’impostazione adottata ai fini delle imposte sui redditi. (cfr. articolo 101, comma 5 in materia di deducibilità delle perdite sui crediti)

Il contenuto del previgente comma 5 viene rifuso nel nuovo comma 8, con le opportune modifiche di coordinamento legate alle norme introdotte. Si tratta della disciplina delle modalità di effettuazione delle variazioni, che possono essere fatte anche tramite annotazioni in rettifica sui registri IVA.

Il nuovo comma 5 riproduce sostanzialmente l’ultimo periodo del previgente comma 2 dell’articolo 26; se il cedente o prestatore si avvalgono della facoltà di detrarre l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Rispetto alla normativa previgente, tuttavia, si precisa che l’obbligo del cessionario o del committente a registrare la variazione non si applica nel caso di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione o piani di risanamento.

La norma dà attuazione all’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, secondo cui la rettifica della detrazione operata dal cessionario o committente non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate.

Il nuovo comma 6 prevede che, ove successivamente agli eventi che possono comportare la variazione in diminuzione ai sensi del nuovo comma 4 (procedure concorsuali, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento o procedure esecutive individuali infruttuose) il corrispettivo sia totalmente o parzialmente pagato, si applica la disciplina delle variazioni in aumento (comma 1). In tal caso, il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento si trasferisce sul cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di variazione ai sensi del comma 5.

Il nuovo comma 9 disciplina l’ipotesi di risoluzione contrattuale nei contratti cd. esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento. In tal caso, la facoltà di detrarre l’IVA corrispondente alla variazione in diminuzione non si applica alle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. In pratica, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la “coppia” di prestazioni per cui l’inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Il nuovo comma 10 consente di detrarre l’IVA corrispondente alla variazione, ricorrendo i presupposti di cui al già illustrato comma 2 (il venir meno dell’operazione o la riduzione della base imponibile della stessa sulla base degli originari accordi contrattuali), anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi di specifiche disposizioni di deroga alle regole generali in materia di versamento(articolo 17, articolo 74 del DPR IVA – ivi comprese le ipotesi di reverse charge – e articolo 44 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 in tema di IVA su prodotti soggetti ad accisa). In tal caso, l’obbligo di variazione correlato si trasferisce ai cessionari o ai committenti. In sostanza, si applica la disposizione di cui al comma 5 del articolo 26, dovendo quindi tali ultimi soggetti operare sia alla correzione dell’importo originariamente annotato nel registro delle fatture o dei corrispettivi sia di quello originariamente annotato nel registro degli acquisti.

I commi 11 e 12 recano, rispettivamente, norme volte a individuare le ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale o a procedura esecutiva individuale ai fini della variazione in diminuzione.

In particolare (comma 11) il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso (dunque ex lege, a prescindere dall’esito successivo) infruttuosa (comma 12): nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Il comma 127 disciplina la decorrenza delle nuove norme in materia di variazioni in diminuzione e detrazioni; le disposizioni di cui al novellato articolo 26, comma 4, lettera a) (che, si ricorda, anticipano la detrazione conseguente a variazione alla data della procedura concorsuale o degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento) e quelle del comma 5, secondo periodo (relativo alla disapplicazione dell’obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali) si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016. Si precisa che le altre modifiche apportate dal comma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l’applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo, sono di carattere interpretativo e dunque si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame.