SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35 del 2023

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Commenti 

 

Investimenti in beni strumentali nuovi 4.0: profili fiscali e contabili del credito di imposta
di Marco Orlandi

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Tassazione delle attività digitali
(Cripto-attività, cripto-valute, valute virtuali, token e bitcoin)

 

Cripto-attività. Qualificazione giuridica e disciplina tributaria (ante e post legge di bilancio 2023)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 27 ottobre 2023: «CRIPTO-ATTIVITÀ – Qualificazione giuridica delle cripto-attività – Disciplina delle imposte sui redditi (ante e post legge di bilancio 2023) – Regime IVA – Imposta di bollo – Imposta sul valore delle cripto-attività – Imposta sulle successioni e donazioni – Rideterminazione del valore delle cripto-attività – Regolarizzazione delle cripto-attività – Obblighi di monitoraggio fiscale – Art. 1, commi da 126 a 147, della L. 29/12/2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Provvedimento 07/08/2023, prot. n. 290480 – Regolamento (UE) 2023/1114»

 

Documenti normativi e di prassi richiamati dalla circolare:

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2023 alcuni orientamenti di prassi devono essere ritenuti superati.
Vedi i dettagli nella circolare n. 30/2023.

 Prassi:

Legislazione:

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Inps

 

Riforma dello Sport – Lavoratori sportivi – Obblighi contributivi

 

Riforma dello sport. Istruzioni sulla nuova disciplina del lavoro sportivo e sugli obblighi relativi all’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione Separata

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 88 del 31 ottobre 2023: «RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivi – Definizione – Il lavoro sportivo nei settori del professionismo e del dilettantismo – Le diverse forme (natura) di rapporto nel settore sportivo – Disciplina del lavoro subordinato sportivo -Regime contributivo dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi – Regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata – Lavoratori sportivi del settore dilettantistico e lavoratori con attività amministrativo-gestionale – Rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335»

 

Vedi anche:

 

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I chiarimenti “definitivi” sulla tassazione delle cripto-attività introdotta dalla legge di Bilancio 2023

Pronti i chiarimenti del Fisco sulla tassazione delle cripto-attività introdotta dall’ultima legge di Bilancio: dopo essere stata aperta ai contributi degli operatori nel corso della consultazione pubblica dello scorso giugno, la circolare del Agenzia delle entrate n. 30 del 27 ottobre 2023 arriva ora in veste definitiva. Il documento di prassi ripercorre il quadro normativo europeo e fissa il perimetro della norma (Legge n. 197/2022 (commi da 126 a 147) che ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).

 

La nuova disciplina

 

Sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari. Per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente. Le stesse plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali (se l’operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

 

La territorialità

 

La circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i «redditi diversi» (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti. Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come, ad esempio, chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

 

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

 

Prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14%. Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023. Il documento di prassi ricorda infine le regole per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2023)




Trattamento fiscale delle cripto-attività. Al via la consultazione della bozza di circolare (fino al 30 giugno)

È da oggi disponibile in consultazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza di circolare con i chiarimenti sulla disciplina di tassazione delle cripto-attività, in seguito alle modifiche introdotte dall’ultima legge di Bilancio.

In particolare, nel documento viene illustrato il quadro normativo di riferimento in ambito europeo, il regime fiscale vigente prima delle novità apportate dalla Legge n. 197/2022 (commi da 126 a 147) e le nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2023 con riguardo alle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

 

Come si inviano i contributi

 

Scopo della consultazione pubblica è permettere all’Agenzia delle Entrate di valutare i contributi trasmessi ed eventualmente recepirli nella versione definitiva della circolare.

Le osservazioni vanno inviate entro il 30 giugno 2023 all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it, secondo lo schema: tematica; paragrafo della circolare; osservazione; contributo; finalità. Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 giugno 2023)