PEC degli amministratori: cosa cambia dopo il D.L. n. 159/2025 e la nota Unioncamere | Per le società di persone nessun nuovo adempimento

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, è intervenuto sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell’impresa come “domicilio digitale” dell’amministratore.

Ora con nota del 10 novembre, Unioncamere fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte. Con il citato documento interpretativo l’Unione Italiana delle Camere di Commercio evidenzia che l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese, a decorrere dal 31 ottobre 2025, non grava più indistintamente su tutti i componenti dell’organo amministrativo, ma si concentra solo su amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza di quest’ultimo – Presidente del Consiglio di amministrazione; si tratta quindi di un perimetro soggettivo circoscritto alle società di capitali, società consortili e cooperative, con esclusione degli amministratori di società di persone e di chi riveste cariche diverse (ad es. consiglieri o presidenti di comitati) . Unioncamere chiarisce, inoltre, che il domicilio digitale dell’amministratore deve essere univoco e non può coincidere con quello dell’impresa presso cui la carica è esercitata.

Sul piano operativo, per nuove nomine o conferme la PEC va indicata contestualmente al deposito della relativa pratica: in mancanza, l’ufficio sospende l’istanza fino all’integrazione con il domicilio digitale; per le cariche già in essere al 31 ottobre 2025, la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. L’obbligo di comunicazione è formalmente in capo all’impresa e si assolve per uno solo dei tre soggetti individuati dalla norma (A.U., A.D. o Presidente del CDA in assenza dell’A.D.).

 

 

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, il mancato adempimento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008 (conv. con mod. dalla L. n. 2/2009) ovvero della sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata, con forbice da 206 a 2.064 euro.

Sul fronte dei costi amministrativi, è prevista l’esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo quando si presenta la sola comunicazione del domicilio digitale per uno dei soggetti obbligati; restano invece dovuti diritti e bollo nelle pratiche di nuove nomine/rinnovi (secondo la disciplina dell’adempimento principale) e per le comunicazioni facoltative riferite ad altri soggetti con cariche societarie.

In chiusura, la nota richiama un’avvertenza: nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.

 

Società di persone: ci sono obblighi aggiuntivi?

 

Secondo la nota Unioncamere, non sussiste l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore per le società di persone (S.n.c., S.a.s., società semplice). La misura modificata dall’articolo 13 del D.L. n. 159/2025 riguarda infatti solo gli amministratori che, nelle società di capitali, società consortili e cooperative, ricoprono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza dell’A.D. – Presidente del CdA; gli amministratori di società di persone sono esclusi dall’obbligo.

Resta ferma, invece, la regola generale per cui il domicilio digitale dell’impresa (cioè la PEC della società come soggetto iscritto) deve essere iscritto e mantenuto attivo: la novità Unioncamere non incide su questo piano, ma si limita a chiarire che la PEC personale dell’amministratore va comunicata solo nei casi e per le cariche sopra elencate, non nelle società di persone.

In sintesi: per le società di persone nessun nuovo adempimento sulla PEC degli amministratori; rimane solo la corretta gestione del domicilio digitale dell’impresa già iscritto al Registro.

 

La novella introdotta:

 

Si riporta il testo dell’art. 13 del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ai commi 3 e 4 così dispone: «3. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;

b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.»

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l’articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

 

Link alla nota di Unioncamere sulle nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società

(Link esterno: https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2025-11/Comunicato_pec_amministratori_7112025_0.pdf)




Da lunedì 15 novembre on-line la piattaforma telematica per la composizione negoziata per le crisi

 

Attese a regime 10mila domande

 

Ai nastri di partenza la composizione negoziata della crisi d’impresa attraverso la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio, che sarà online il 15 novembre. Perno fondamentale del nuovo istituto divenuto legge ad ottobre, è il sito www.composizionenegoziata.camcom.it che costituisce il punto di riferimento su cui viaggia in automatico l’intera procedura volontaria, finalizzata a recuperare e riportare “in bonis” tutte le aziende, dalle commerciali alle agricole, che pur strutturalmente sane versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario.

La piattaforma camerale è composta da due aree, una pubblica di tipo informativo e l’altra “riservata” alle istanze formali, che guidano passo dopo passo, l’imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe a punto dal ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.

L’accesso alla sezione pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità – o meno – del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale. Attraverso l’area riservata, invece, l’impresa può presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

“Permettere alle imprese di riconoscere i segnali di crisi prima che si arrivi all’insolvenza, è fondamentale sia per le imprese interessate, ma anche per i creditori e l’indotto. Attraverso questo strumento, già nel giro di un anno e mezzo, si conta di potere contribuire a ridurre del 10% le oltre 48mila procedure concorsuali presentate tra il 2019 e il 2020. E a regime stimiamo che la nostra piattaforma possa essere utilizzata da 10mila imprenditori che chiederanno la collaborazione di un esperto per ristrutturare l’azienda, redigere un piano di risanamento per evitare, così, di ricorrere alle tradizionali strade giudiziali, spesso anticamera del procedimento di liquidazione giudiziale”.

È quanto ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, che ha aggiunto “le Camere di commercio sono state pioniere della digitalizzazione, e la realizzazione di questa piattaforma è il segno della nostra capacità di innovare gli strumenti con i quali aiutare le imprese a dialogare ed utilizzare una PA più moderna, più attenta e utile ai bisogni degli imprenditori.”

Oltre alla gestione della piattaforma, al sistema camerale spetta anche la tenuta degli elenchi regionali degli esperti, la nomina diretta degli esperti per le imprese di dimensioni più piccole (quelle che hanno un attivo patrimoniale inferiore a 300mila euro, ricavi lordi sotto i 200mila euro e debiti inferiori a 500mila euro) ospitando le commissioni regionali cui spetterà, invece, l’onere di scegliere il miglior esperto per le imprese di dimensione maggiore.

È proprio l’assegnazione dell’esperto, infatti, uno dei punti cardine per la riuscita di questo processo: a lui è assegnato il compito di assistere l’imprenditore nel percorso di risanamento ed a lui sta gran parte del successo della procedura, sulla base delle competenze specifiche, dell’esperienza ricoperta e della capacità di mediazione da cui dipendono il successo del procedimento.

Anche per questo le Camere di commercio hanno formato oltre 150 dipendenti in grado di supportare le imprese che faranno domanda, ma anche gli esperti nello svolgimento del proprio ruolo e le stesse commissioni regionali che li nomineranno.

A regime – dopo 6 mesi circa dalla partenza del 15 novembre – ci si attende che siano circa 40mila i professionisti abilitati che alimenteranno gli elenchi regionali degli esperti (concluso l’iter formativo di 55 ore stabilito dal ministero): un numero questo che consentirà di avere una scelta più ampia per l’individuazione del giusto professionista, a tutto vantaggio del buon esito finale del provvedimento. (Così, comunicato stampa Unioncamere del 12 novembre 2021)