Le risposte agli interpelli del 10 febbraio 2026 (17:08)

Le risposte ad interpello pubblicate il 10 febbraio 2026 affrontano cinque temi di forte impatto operativo, tra regimi agevolati, affrancamenti e bonus edilizi.

 

Risposta n. 26 del 10/02/2026

Regime forfetario: i compensi “non spettanti” incassati nel 2024 rilevano per soglia e imponibile; rimborso dell’imposta sostitutiva solo via istanza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 26 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Regime forfetario – art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190 del 2014 – Compensi erroneamente percepiti – Determinazione del reddito imponibile – Rilevanza – Fuoriuscita dal regime forfetario* – Restituzione dei compensi – Imposta sostitutiva versata – rimborso.

Nel forfetario, ai fini del limite di 85.000 euro e della base imponibile, rilevano i compensi percepiti nel periodo d’imposta, anche se successivamente restituiti perché non spettanti. Il superamento della soglia nel 2024 determina l’uscita dal regime dal 2025 (art. 1, comma 71, L. n. 190/2014).  Il recupero dell’imposta sostitutiva versata sulle somme poi restituite passa tramite istanza di rimborso.

*Aggiornamento del 6 marzo 2026

Rettificata la Risposta n. 26/2026; le somme percepite per errore amministrativo e integralmente restituite non rilevano per la soglia di 85.000 euro, né fanno uscire dal regime. Recupero dell’imposta sostitutiva via dichiarazione integrativa o istanza di rimborso (cfr. Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 6 marzo 2026).

 

Risposta n. 27 del 10/02/2026

Affrancamento riserve in sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024: effetti dal periodo 2024; versamento integrabile e ravvedibile; antiabuso assorbito

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 27 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario ex art. 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 – Effetti – Decorrenza – opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 del Tuir.

L’affrancamento, se correttamente esercitato, esplica effetti con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (quindi “a fine 2024”).  L’eventuale omesso/insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva non impedisce il perfezionamento dell’opzione: è possibile integrare e ricorrere al ravvedimento se applicabile.  La richiesta di interpello antiabuso è ritenuta assorbita in ragione della decorrenza della trasparenza ex art. 116 TUIR dal 1° gennaio 2025.

 

Risposta n. 28 del 10/02/2026

Oro da investimento e intermediari: obbligo di comunicazioni all’Anagrafe rapporti ex art. 7 DPR 605/1973; adempimenti UIF non sostitutivi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 28 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Adempimenti intermediari finanziari – Articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – Operazioni finanziarie su oro come disciplinate dalle legge n. 7 del 2000.

L’Agenzia conclude per la sussistenza degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria (rapporti/operazioni finanziarie) in capo all’operatore che effettua vendite di oro da investimento in via professionale.  Le comunicazioni periodiche all’UIF previste dalla L. n. 7/2000 sono adempimenti distinti e non sostitutivi di quelli ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/1973.

 

Risposta n. 29 del 10/02/2026

Investimenti in start-up/PMI innovative: credito d’imposta da incapienza (l. 162/2024) applicabile anche ai forfetari e utilizzabile in compensazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 29 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Investimenti in start-up e PMI innovative – Deetrazione – Incapienza – credito d’imposta – Articolo 2 della legge n. 162 del 2024 – Soggetto in regime forfetario – Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 – Applicabilità.

 

La disciplina introdotta dall’art. 2 L. n. 162/2024 consente di trasformare la detrazione “non fruita” per incapienza IRPEF in credito d’imposta.  In assenza di limitazioni soggettive, la soluzione è ritenuta applicabile anche al contribuente in regime forfetario.  Il credito è utilizzabile anche tramite compensazione (richiamo alla disciplina generale della compensazione).

 

Risposta n. 30 del 10/02/2026

Sismabonus acquisti 2025: niente sconto/cessione; aliquota 50% subordinata a effettiva destinazione ad abitazione principale; no duplicazioni per unitarietà dell’intervento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 30 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compravendita nel 2025 – fruizione in misura maggiorata del 50% – condizioni – articolo 16, comma 1-septies.1, del decreto-legge n. 63 del 2013 – preclusione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020 – unitarietà dell’intervento di riduzione del rischio sismico.

Per i rogiti nel 2025 è preclusa l’opzione per sconto in fattura/cessione del credito (art. 121, D.L. n. 34/2020) in quanto riferibile alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per i bonus diversi dal Superbonus.

La fruizione dell’aliquota 50% (art. 16, comma 1-septies.1, D.L. n. 63/2013) è subordinata alle condizioni richieste, inclusa l’effettiva destinazione ad abitazione principale entro i termini indicati dalla prassi/risposta (non basta la sola dichiarazione resa in atto). Esclusa anche la possibilità di “spostare” il beneficio sull’impresa per le unità invendute tramite sismabonus ordinario, valorizzando l’unitarietà dell’intervento e l’esigenza di evitare duplicazioni.




Gli ultimi documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate: focus su successioni, concordato preventivo biennale e bonus edilizi

Si segnalano gli ultimi documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle entrate, aggiornati al 17 aprile 2025. Tra i temi trattati, i chiarimenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, le condizioni di applicabilità del concordato preventivo biennale, le novità riguardanti lo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi.

Successioni, nella circolare dell’Agenzia focus sulle novità Con l’autoliquidazione l’imposta è determinata dal contribuente

 

Imposta di successione non più “richiesta” dall’Agenzia delle Entrate ma calcolata dal contribuente; chiarimenti sulle modalità di determinazione dell’importo; riduzione delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Con la circolare n. 3 del 16 aprile 2025 l’Agenzia fa il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus), al fine di razionalizzare l’imposta e semplificare la sua applicazione.

 

Come funziona l’autoliquidazione

 

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, non sono più gli uffici finanziari a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione ma sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni).

Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).

 

Gli altri chiarimenti

 

Il documento di prassi fornisce indicazioni anche in merito alla determinazione dell’imposta sulle successioni e riepiloga le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti. Inoltre, ricorda che il D.Lgs n. 139/2024 è intervenuto con riferimento all’individuazione dell’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta. Si tratta, in particolare, dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ricadeva l’ultima residenza della persona deceduta, oppure, se era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

 

Le sanzioni

 

La circolare riepiloga, infine, l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il decreto legislativo n. 87/2024 (articolo 4, comma 2) ha infatti modificato varie disposizioni, prevedendo un generale abbassamento delle percentuali applicabili. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 aprile 2025)

 

Tra gli interpelli, anche approfondimenti sulla tassazione dei compensi per opere d’ingegno estere, i patti di non concorrenza, e l’esenzione fiscale per ricercatori provenienti dai Paesi Bassi.

Di seguito gli ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate.

Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025

17/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 113 del 17 aprile 2025, con oggetto: Applicabilità ai ricercatori dell’esenzione prevista dall’articolo 20 della Convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata con i Paesi Bassi

17/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 112 del 17 aprile 2025, con oggetto: Tassazione dei compensi economici per l’utilizzazione delle opere d’ingegno di fonte estera, erogati ad una persona fisica non residente iscritta all’AIRE

17/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 111 del 17 aprile 2025, con oggetto: Trattamento convenzionale del corrispettivo versato a fronte di un patto di non concorrenza

16/04/25

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 aprile 2025, con oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; Legge 4 luglio 2024, n. 104; Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 – Principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 110 del 16 aprile 2025, con oggetto: Interessi passivi – art. 96 del TUIR – Terreni – diritto di superficie – Acquisto – Finanziamenti garantiti da ipoteca – Destinazione alla locazione – Art. 1, co. 36, della legge n. 244 del 2007 – Non integrale deducibilità

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 109 del 16 aprile 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVE BIENNALE – Trasformazione – Esercizio di durata superiore a 12 mesi – periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del concordato – Causa di esclusione ex art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Non sussiste

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 108 del 16 aprile 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – Superamento soglia 40% redditi non concorrenti alla base imponibile – Nuovo Patent Box – Maggiorazione di determinati costi – Causa di esclusione ex art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 107 del 16 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – deroga – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Più interventi riconducibili ad agevolazioni diverse – Lavori non ancora eseguiti – Condizioni – Sussistenza

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 106 del 16 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – General contractor – Assenza di fatture emesse nei confronti del committente – Spese, documentate da fatture, sostenute dai soggetti coinvolti entro il 30 marzo 2024 – Rilevanza – Pagamento di spese per prestazioni professionali, di servizi tecnici preparatori all’inizio lavori e di mere attività preparatorie al cantiere – Non rilevanza