Responsabilità del Commercialista: in Commissione VI Finanze della Camera il Mef frena sugli automatismi sanzionatori

Interrogazione n. 5-05272 – Commissione Finanze della Camera – Risposta del 15 aprile 2026 – Concorso del professionista nelle violazioni della società-cliente – Necessaria una verifica concreta degli obblighi di controllo e della diligenza qualificata

Nella risposta all’interrogazione n. 5-05272, il Ministero dell’economia e delle finanze chiarisce che la responsabilità del professionista in ambito tributario non può essere affermata in via automatica per il solo fatto della trasmissione telematica della dichiarazione. Anche alla luce dell’Ordinanza della Cassazione n. 5638/2026, il controllo fiscale deve fondarsi su una valutazione analitica, in concreto, degli obblighi di controllo e di diligenza qualificata gravanti sull’intermediario, anche in relazione al contenuto del mandato professionale. Ne emerge un criterio di particolare rilievo per il contenzioso: il concorso del commercialista è configurabile solo ove sia provato uno specifico contributo causale alla violazione contestata.

La  novità della risposta Mef non è un arretramento rispetto alla Cassazione, ma il tentativo di ricondurre il tema entro coordinate processualmente sostenibili. La responsabilità del professionista non è esclusa; non è però neppure presunta. L’accertamento, per essere legittimo e tenere in giudizio, deve individuare il contributo causale del consulente, dimostrare la violazione di doveri professionali concretamente gravanti su di lui e confrontarsi con il contenuto del mandato. In assenza di tale dimostrazione, la “mera trasmissione” resta un dato insufficiente.

 

Conclusioni

 

Per il contenzioso tributario il messaggio è chiaro. Dopo Cass. n. 5638/2026, il professionista esterno non può più confidare in una immunità di sistema fondata sull’art. 7 del D.L. n. 269/2003. Ma, dopo la risposta del Mef del 15 aprile 2026, l’Amministrazione non può nemmeno trattare l’intermediario come coautore automatico dell’illecito della società. Tra questi due poli si colloca il vero criterio di giudizio: l’analisi concreta degli obblighi professionali violati, del contenuto del mandato e del contributo causalmente rilevante ascrivibile al consulente. È su questo crinale, più che su formule di principio, che si misureranno la tenuta degli atti impositivi e l’effettiva tutela del professionista in giudizio.

 

 

 




Esercizio di attività d’impresa complementare e accessoria all’attività di esperto tributarista mediante società di mezzi o di servizi. Non è causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie

 

 

In tema di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, al fine di valutare la compatibilità tra l’esercizio dell’attività di assistenza tecnica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 546/92, da parte di tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993 e lo svolgimento di un’attività di impresa in forma societaria, va considerato che l’ordinamento riconosce “comunque” al professionista non iscritto ad albi o collegi il diritto di esercitare la propria attività in forma societaria, così come prescritto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 4/2013. Ne discende che tale valutazione di compatibilità deve basarsi sull’analisi dell’oggetto sociale e della natura dell’attività svolta dalla società di cui il professionista si avvale. Laddove, l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria non avvenga in base alle disposizioni contenute nella suddetta legge n. 4/2013, l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92, può essere mantenuta a condizione che il professionista non rivesta nella suddetta società la qualifica di:

  • socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale;
  • amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di

Qualora, invece, l’esperto tributarista abilitato alla difesa innanzi alle Commissioni tributarie, risulti esercitare l’attività professionale in forma societaria in base alle disposizioni di cui alla predetta legge 14 gennaio 2013, n. 4, le condizioni preclusive previste dall’articolo 9, comma 2, del regolamento n. 106/2019, non trovano applicazione.

In pratica, l’attività di tributarista svolta anche in forma societaria, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 4/2013, non configura una ipotesi d’incompatibilità, nei confronti dell’iscritto all’elenco dei periti ed esperti di cui all’art. 12, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n. 546/92. Questo è quanto precisato dalla risoluzione Mef n. 7 del 22 ottobre 2020.

 

Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 7 DF del 22 ottobre 2020, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Disposizioni per l’esercizio della professione non ordinistica – Esperti tributaristi già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Casi di incompatibilità – Attività svolta anche in forma societaria – Incompatibilità valutata verificando l’oggetto sociale e la natura dell’attività svolta dalla società di cui il tributarista si avvale – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 9 e 10 del DM Mef 05/08/2019, n. 106 – Articolo 1, comma 5, L. 14/01/2013, n. 4.

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2019, n. 106, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 04/10/2019

 

Difesa del contribuente nel processo tributario – Professionisti non iscritti in albi professionali

Assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie: istruzioni per l’iscrizione al nuovo elenco dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 2 DF del 31 marzo 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Modalità di presentazione della domanda – Doveri deontologici – Casi di incompatibilità – Diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e D.M. Mef 05/08/2019, n. 106»