Sospensione delle notifiche ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi

L’Agenzia delle entrate ha smentito le ricostruzioni secondo cui l’Agenzia stessa e l’Agenzia delle entrate-Riscossione starebbero concentrando gli invii a luglio per compensare il blocco operativo di agosto. Di seguito il comunicato stampa.

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026

 

“Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l’invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio.

In realtà:

  • le lettere di compliance calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale;
  • le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese di luglio ad oggi sono diminuite, rispetto a quelle
  • dell’analogo periodo del 2025, di oltre il 40% e rappresentano il 7,6 % del totale annuale;
  • le cartelle del primo semestre 2026, che AdeR è tenuta a produrre sulla base dei carichi affidati dai diversi enti creditori, si sono ridotte del nove per cento (9%) rispetto a quelle prodotte nel corrispondente periodo del

Appare, quindi, evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che, al contrario, le agenzie, nonostante il blocco operativo previsto per due mesi (agosto e dicembre) su dodici, sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii. Inoltre, va segnalato che Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto ad eccezione degli atti urgenti e inderogabili. Non si riscontra, quindi, alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell’anno.

 

Scadenze

 

Per quanto concerne le lettere di compliance, le stesse non prevedono una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.

Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla riforma fiscale il contribuente dispone ora di sessanta giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l’importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni. Va inoltre ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto.

Relativamente ai controlli formali (art. 36-ter DPR n. 600/73), come già precisato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Agenzia prenderà in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni. Quindi, anche in questo caso, non sussiste alcuna scadenza a carico dei contribuenti per il mese di agosto.

Da ultimo va segnalata la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti”.

 

 




Nel mese di agosto Entrate e Riscossione “congelano” cartelle e comunicazioni

Nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l’obiettivo di evitare inutili disagi, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance. Si tratta, in particolare, di circa 650mila comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e di circa 450mila cartelle da parte di Riscossione, che sarebbero state recapitate nel mese di agosto. Niente stop, invece, per tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno quindi essere comunque inviati. La notifica di tutti i documenti “congelati” riprenderà al termine delle settimane di sospensione, durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno senza interruzioni.

La regionalizzazione del dato complessivo

Nella speciale classifica regionale degli atti complessivamente “congelati” dalle Agenzie, troviamo al primo posto la Lombardia (circa168mila), seguita dal Lazio (circa 144mila) e dalla Campania (circa 107mila). Più indietro il Veneto (circa 96mila) e la Toscana con circa 90mila atti sospesi. A seguire, il Piemonte (circa 71mila), l’Emilia Romagna (circa 63mila), la Sardegna (poco meno di 40mila), l’Abruzzo (circa 29mila) e la regione Marche (circa 26mila). Chiudono la classifica il Trentino Alto Adige (poco più di 9mila), il Molise (poco meno di 4mila) e la Valle D’Aosta (con circa 3mila atti sospesi).

Il dettaglio di Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha bloccato la partenza di 120mila lettere di compliance e di 430mila comunicazioni in cui si evidenzia l’eventuale presenza di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e Iva (36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/72). Nella sospensione di agosto rientrano anche le richieste agli intermediari e ai contribuenti di esibizione di documenti relativi al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi sui dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione (36-ter del D.P.R. n. 600/73) che potranno essere prodotti entro il prossimo 1° ottobre con riferimento alle dichiarazioni del 2016 relative all’anno di imposta 2015. A queste si aggiungono le lettere di compliance relative a varie tipologie di reddito, per l’anno d’imposta 2014, attraverso le quali l’Agenzia permette ai contribuenti di rimediare in autonomia ad eventuali errori o dimenticanze sui redditi dichiarati con sanzioni ridotte.

La regione maggiormente interessata dallo stop degli invii estivi dell’Agenzia delle Entrate è la Lombardia, con 104mila comunicazioni sospese. A seguire il Lazio (circa 71mila) e la Campania (circa 65mila). Subito dopo vengono Sicilia, Toscana e Veneto con 52mila atti sospesi. A seguire Emilia Romagna e Piemonte (circa 45mila), Puglia (circa 39mila), Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche e Sardegna (circa 19mila), Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria (circa 6mila). Chiudono la classifica Molise, Valle d’Aosta e le Dp di Trento e Bolzano (con poco più di 1,6mila invii sospesi).

Il dettaglio di Agenzia delle entrate-Riscossione

Poco meno di 450mila cartelle si fermano per la pausa estiva, e in particolare nelle due settimane centrali del mese di agosto. Vediamo nel dettaglio i numeri delle regioni (tranne la Sicilia, dove Agenzia delle entrate-Riscossione non opera). Al primo posto troviamo il Lazio in cui vengono congelati circa 73mila atti, seguito da Lombardia (circa 64mila), Veneto (circa 44mila), Campania (circa 42mila), Toscana (circa 38mila) e la Calabria (30mila). Subito dopo il Piemonte (circa 26mila) e a seguire Puglia (circa 20mila), Sardegna (poco meno di 20mila), Emilia Romagna (circa 18mila), Liguria (circa 17mila), Friuli Venezia Giulia (poco meno di 11mila), Abruzzo (circa 10mila), Umbria (circa 7mila), Basilicata (circa 7mila), Marche (poco più di 7mila), Trentino Alto Adige (circa 6mila), Molise (circa 2mila) e, infine, la Valle d’Aosta con poco più di mille cartelle e avvisi sospesi nelle due settimane di Ferragosto. (Così, comunicato dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione in accordo con il ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2018)

Si ricorda che durante il periodo estivo, oltre ai termini processuali (dal 1° al 31 agosto), ai sensi dei commi 16 e 17 dell’art. 7-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016), sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre:

  • i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (comma 16);
  • i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (comma 17).