Estesa alle associazioni e alle società tra avvocati l’abilitazione a trasmettere telematicamente le dichiarazioni

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2020, prot. n. 118737/2020, le associazioni tra avvocati, iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede, nonché le società tra avvocati, iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono state incluse tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In sostanza, la facoltà di trasmissione telematica delle dichiarazioni, già riconosciuta ai singoli avvocati con decreto del Ministro delle finanze del 12 luglio 2000, viene ora estesa alle associazioni e alle società tra avvocati, tenuto conto che i soggetti in questione, oltre a possedere i necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2020, prot. n. 118737/2020, recante: «Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322», pubblicato il 09.03.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Modello 730. L’Agenzia delle entrate risponde ai quesiti su visto infedele e dichiarazione rettificativa

Caf e professionisti chiamano, Fisco risponde. Arrivano le risposte delle Entrate alle ulteriori richieste di chiarimenti sulla dichiarazione precompilata. Con la circolare n. 34/E, infatti, l’Agenzia sgombra il campo dai dubbi sorti sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario e rettificativo.

Visto infedele, la sanzione non scatta sotto i 30 euro – La disposizione secondo cui il contribuente non è soggetto ad attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti il cui ammontare non superi 30 euro vale anche ad escludere la punibilità per l’apposizione del visto infedele sulla relativa dichiarazione. L’ammontare di tale limite è stato innalzato a 30 euro a decorrere dal 1° luglio 2012. Il nuovo limite si applica anche per escludere la punibilità del visto infedele, per l’attività posta in essere dagli uffici a decorrere da tale data, anche se relativa a pregressi periodi d’imposta.

Come sfruttare la chance del modello rettificativo – Nel caso in cui il Caf o il professionista presentino la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, pagheranno la sola sanzione ridotta e non anche imposte e interessi, purché il versamento venga effettuato entro la stessa data. Rimane fermo che, se il modello rettificativo sia presentato per correggere un 730 originario presentato tardivamente, ossia dopo la scadenza del 23 luglio, sarà dovuta anche la sanzione per la ritardata presentazione dello stesso.

Sulla tardività vale la proroga – E’ il 23 luglio 2015 il termine superato il quale la presentazione del modello 730 s’intende effettuata tardivamente. E’ sempre da questa data quindi che decorre il termine per regolarizzare la violazione della tardività. Le Entrate chiariscono che il riferimento temporale, nel caso della tardività dei modelli, coincide con il termine prorogato dal D.P.C.M. del 26 giugno 2015 per la presentazione del 730. Scelta questa che, prevedendo più tempo per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti e tendendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, ha consentito ai Caf e ai professionisti di completare la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni presentate entro i termini previsti.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entraten. 34 E del 22 ottobre 2015