Abolizione dell’esterometro solo dal 1° luglio 2022. Le Entrate adeguano le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica

L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere siano trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, a pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, cd. Decreto “Fisco e Lavoro”», è stato nuovamente modificato il citato comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 prevedendo che la disposizione in argomento entri in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

Di conseguenza, con il provvedimento del 23 dicembre 2021, prot. n. 374343/2021,  l’Agenzia delle entrate  ha adeguato, di nuovo, le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore e, al contempo, abrogato il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, n. 293384.

Inoltre, decorrere dal 1° luglio 2022, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, è apportata la seguente modifica:

  • Il punto 9 è sostituito come segue:

 

9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

9.3 Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

 

Vedi:

 

Fattura elettronica:  software di compilazione (versione 2.1.3)

Versione 2.1.3 del 01/03/2023

  • motivo dell’aggiornamento: nell’ elenco delle aliquote IVA, inserimento della nuova percentuale: “7% – Perc. Compensazione agricoltura”.