Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture C’è tempo fino al 31 marzo per esercitare l’opzione per il 2017 e i 4 anni successivi

Nuovo termine per i contribuenti che intendono avvalersi già dal prossimo anno dell’opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. Con il provvedimento firmato oggi (il primo dicembre) dal direttore, infatti, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, per il primo anno di applicazione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo. A regime, invece, la scelta andrà fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. La finestra temporale, più ampia di quella inizialmente disposta dai provvedimenti del 28 ottobre scorso, viene stabilita dal Fisco per consentire a contribuenti e intermediari di valutare attentamente l’opportunità di esercitare le due opzioni vincolanti per 5 anni.

Inoltre, per semplificare ulteriormente gli adempimenti, lo stesso provvedimento introduce la possibilità, per chi esercita l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre.

Esercizio e durata dell’opzione

Entrambe le opzioni per la trasmissione dei dati, introdotte dal D.Lgs n. 127/2015 e regolate da due provvedimenti delle Entrate del 28 ottobre scorso, vanno esercitate ordinariamente:

  • esclusivamente in modalità telematica mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Una volta esercitate, le opzioni vincolano i contribuenti per 5 anni. Al fine di consentire, sia ai contribuenti che agli intermediari, una più serena e attenta analisi delle nuove modalità di trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi e della loro correlazione con gli usuali processi contabili ed amministrativi e, quindi, permettere un’accurata valutazione dell’opportunità di esercitare le predette opzioni, il provvedimento garantisce un’ampia finestra temporale per l’esercizio dell’opzione per il primo anno di applicazione. Pertanto, in questo caso, la scelta potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017 con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi.

Un ulteriore chance per modificare i dati delle fatture dopo l’invio

Il provvedimento di oggi (primo dicembre) del direttore attribuisce ai contribuenti la possibilità di modificare i dati trasmessi, relativi alle fatture di un trimestre, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro trasmissione. L’opportunità viene introdotta nel provvedimento del 28 ottobre scorso, relativo alla trasmissione dei dati delle fatture. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2016, prot. n. 212804/2016, recante: «Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»

I provvedimento modificati (versione non aggiornata).

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Corrispettivi giornalieri: opzione e modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati riguardanti le operazioni certificate mediante gli appositi “Registratori telematici”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016:«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Fatturazione elettronica: termini di trasmissione telematica, regole e soluzioni tecniche per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e modalità per l’opzione per l’invio generalizzato

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»




Fatturazione elettronica: le regole per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture

Pubblicate sul sito delle Entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. Il provvedimento del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016, stabilisce che l’opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l’opzione ha effetto per l’anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

I contribuenti che esercitano questa opzione (introdotta dal D.Lgs. n. 127/2015) accedono ad alcune semplificazioni rilevanti. Potranno innanzitutto utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, in tal modo, adempiere alla trasmissione dei dati dall’Agenzia. Inoltre, in base a quanto stabilito dal decreto, per questi contribuenti il termine per gli accertamenti si riduce di un anno. Un altro incentivo previsto dalla normativa è la nuova procedura accelerata di rimborso (i rimborsi prioritari).

Infine, le stesse regole tecniche potranno essere seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come di recente modificato dal D.L. n. 193/2016 (decreto legge fiscale); chi sceglierà l’opzione sarà esonerato dall’adempimento previsto dal nuovo decreto legge.

Dal 1° gennaio 2017 scatta la trasmissione

Con il provvedimento del 28 ottobre 2016, sono stabilite le informazioni da trasmettere, il loro formato, i termini di trasmissione e le modalità tecniche per comunicare i dati in totale sicurezza. Le regole tecniche stabilite dal provvedimento sono necessarie per consentire ai contribuenti IVA di esercitare l’opzione di trasmissione telematica dei dati delle fatture già con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 gennaio prossimo, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Le regole tecniche contenute nel provvedimento di oggi potranno essere seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dal decreto legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193; quindi, coloro che eserciteranno l’opzione non saranno tenuti a quest’ultimo adempimento.

Durata ed esercizio dell’opzione

Il provvedimento che disciplina la trasmissione dei dati stabilisce che l’opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, quest’ultima ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

Fatturazione elettronica attraverso SdI: semplificazione e incentivi

Solo i contribuenti che decideranno di esercitare l’opzione prevista dal decreto legislativo 127 del 2015, potranno utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, così facendo, l’Agenzia delle entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture e il contribuente potrà evitare l’adempimento di trasmissione accedendo, inoltre, ai benefici stabiliti all’articolo 3 dello stesso decreto, tra cui i rimborsi prioritari. Inoltre, gli stessi soggetti – qualora ricevano e effettuino i pagamenti delle loro fatture emesse e ricevute in modalità tracciata – potranno accedere alla riduzione di un anno dei termini dell’accertamento. (Così, comunicato stampa del 28 ottobre 2016)

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»