Le ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate – Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026

Due risoluzioni su impatriati/ricercatori e su IVA delle prestazioni “para-sanitarie” (con effetti anche su fatturazione e STS).

 

Risoluzione n. 8/E del 23/02/2026

 

Impatriati: l’accesso all’ulteriore quinquennio spetta anche ai rientri 30 aprile-2 luglio 2019 senza attendere decreti. Docenti e ricercatori: l’estensione del beneficio si “allunga” anche in corso di fruizione se i requisiti (figli) maturano successivamente

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 23 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoratori impatriati – Estensione del periodo agevolabile – Rientri dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 – Irrilevanza del emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo) – Decorrenza dell’ulteriore quinquennio – Docenti e ricercatori – Estensione temporale dell’agevolazione – Requisito dei figli – Maturazione in corso di fruizione – Progressivo allungamento del periodo agevolato – Articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015 – Articolo 44, D.L. n. 78/2010.

 

La Risoluzione interviene su due profili applicativi che, nella prassi, generano incertezza sulla durata dei regimi agevolativi per il rientro in Italia: (i) il regime speciale per i lavoratori impatriati (articolo 16 D.Lgs. n. 147/2015) con riferimento all’ulteriore quinquennio introdotto dalla riforma 2019; (ii) gli incentivi per docenti e ricercatori (articolo 44 D.L. 78/2010), con focus sulla “meccanica” dell’estensione del periodo agevolato al variare dei requisiti familiari.

 

A) Lavoratori impatriati – rientri 30 aprile-2 luglio 2019 (senza decreto attuativo)

 

L’Agenzia delle entrate ricostruisce la sequenza normativa e chiarisce che per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, l’accesso all’ulteriore quinquennio non è subordinato all’emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo). Il passaggio decisivo è che la disciplina di estensione rinvia, per tale platea, ai soggetti “beneficiari del regime” che trasferiscono la residenza a partire dal 30 aprile 2019, senza prevedere condizioni ulteriori legate all’adozione del decreto.

Sul piano della decorrenza, la Risoluzione ribadisce l’impostazione “a blocchi”: il primo quinquennio agevolato decorre dall’anno di trasferimento della residenza fiscale e l’eventuale ulteriore quinquennio si aggancia al periodo d’imposta successivo alla conclusione del primo quinquennio (computo coerente con la logica temporale del regime).

 

B) Docenti e ricercatori – estensione che può maturare anche “in corso”

 

Per gli incentivi di cui all’articolo 44 D.L. n. 78/2010, la Risoluzione chiarisce un aspetto operativo spesso trascurato: l’allungamento del periodo agevolato (fino a 8/11/13 periodi) collegato al requisito dei figli minorenni a carico può verificarsi anche durante la fruizione del beneficio. In altre parole, se l’evento rilevante (nascita/adozione o sopravvenienza del requisito) si verifica entro il periodo agevolato in corso, l’agevolazione può estendersi progressivamente (ad esempio: da 6 a 8; poi da 8 a 11; poi da 11 a 13), senza necessità che i requisiti siano già presenti sin dall’inizio.

La Risoluzione legittima la gestione dinamica del requisito familiare, con impatto sulla pianificazione delle ritenute e sulla corretta rappresentazione in dichiarazione, evitando interpretazioni “rigide” che avrebbero limitato l’estensione solo ai casi in cui i requisiti fossero già integrati al momento del rientro.

 

Risoluzione n. 9 del 24/02/2026

 

Esenzione IVA per prestazioni sanitarie: per osteopata e chiropratico (iter L. 3/2018 non completato) e per chinesiologo (non professione sanitaria) si applica IVA ordinaria; per massaggiatore capo bagnino esenzione se titolo abilitante idoneo. Fatturazione: divieto SdI per prestazioni sanitarie a persone fisiche e obbligo STS per il Massaggiatore capo bagnino – Per lo osteopata/chiropratico/chinesiologo fatturazione elettronica

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Prestazioni sanitarie – Esenzione – Duplice requisito oggettivo e soggettivo – Articolo 10, primo comma, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 – Osteopata – Chiropratico – Chinesiologo – Esclusione dall’esenzione e IVA ordinaria – Per osteopata/chiropratico/chinesiologo la gestione documentale con le regole ordinarie di fatturazione elettronica – Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – Esenzione IVA subordinata al titolo abilitante – Fatturazione delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche – Divieto di fattura elettronica via SdI – Sistema Tessera Sanitaria – Obbligo di trasmissione dati (Massaggiatore capo bagnino).

La Risoluzione fornisce un inquadramento sistematico dell’esenzione IVA per prestazioni sanitarie ex articolo 10, primo comma, n. 18), DPR 633/1972, ribadendo il criterio cardine della giurisprudenza e della prassi: l’esenzione richiede la compresenza di (i) un requisito oggettivo (prestazioni aventi finalità di diagnosi, cura, riabilitazione o comunque tutela della salute della persona) e (ii) un requisito soggettivo (prestazioni rese nell’esercizio di professioni/arti sanitarie abilitate e vigilate, o comunque individuate dai provvedimenti ministeriali previsti dalla normativa).

 

 

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A) Osteopata e chiropratico: IVA ordinaria per iter non completato

 

Pur essendo figure “perimetrate” dalla legge n. 3/2018, l’Agenzia – sulla base del parere del Ministero della Salute richiamato – conclude che, allo stato, non è ancora completato l’iter regolamentare/attuativo necessario (titoli, equipollenze, definizione piena del perimetro abilitante e dell’assetto ordinistico): ne discende che le prestazioni rese da osteopati e chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono soggette a IVA in misura ordinaria.

 

B) Chinesiologo: esclusa la qualifica di professione sanitaria ai fini dell’esenzione IVA

 

Per il chinesiologo, la Risoluzione ribadisce che l’attività è inquadrata in ambiti di promozione del benessere/mantenimento delle capacità fisiche e non rientra tra le professioni sanitarie regolamentate ai fini del n. 18); pertanto anche in questo caso l’esenzione non è applicabile e l’operazione resta imponibile con aliquota ordinaria.

 

C) Massaggiatore capo bagnino (MCB): esenzione IVA possibile se titolo idoneo

 

Diverso l’esito per il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB/massoterapista): la Risoluzione riconduce la figura tra le arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi della disciplina richiamata e ammette l’esenzione a condizione che il soggetto sia in possesso di un titolo abilitante idoneo e coerente con la normativa di settore. Il focus operativo è quindi sul presidio documentale: non basta l’autodichiarazione di attività, ma occorre la prova del titolo.

 

D) Documentazione e fatturazione: SdI e Sistema Tessera Sanitaria (STS)

 

La Risoluzione coordina l’inquadramento IVA con le regole di fatturazione/trasmissione dati: per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche opera il divieto di emissione di fattura elettronica tramite SdI (divieto che, nella prassi operativa, impone gestione “non SdI” e invio dati attraverso i canali previsti). Per il Massaggiatore capo bagnino (MCB), trattandosi di prestazioni sanitarie potenzialmente rilevanti anche ai fini del Sistema Tessera Sanitaria, si richiama l’obbligo di trasmissione dei dati STS e, conseguentemente, la conferma del divieto SdI. Per osteopata/chiropratico/chinesiologo – proprio perché le prestazioni non rientrano nel perimetro di esenzione sanitaria – la gestione documentale segue le regole ordinarie di fatturazione elettronica

 




Spese sanitarie e Sistema TS: pubblicato in Gazzetta il D.M. Mef per la cadenza di invio annuale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025 il D.M. Mef 29 ottobre 2025 che modifica il D.M. 19 ottobre 2020 sulla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS) e sostituisce il relativo Allegato B – Disciplinare tecnico.

 

 

Cosa cambia: 

 

La scadenza dell’invio diventa annuale

 

A decorrere dai dati 2025, i soggetti tenuti all’invio trasmettono al Sistema TS entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

 

Controlli formali (art. 36-ter D.P.R. n. 600/73)

 

Per le sole dichiarazioni selezionate centralmente dall’Agenzia delle Entrate, il Sistema TS rende consultabili ai dipendenti AE autorizzati i dati di dettaglio delle spese sanitarie/veterinarie quando il contribuente (o sostituto/intermediario) ha effettuato integrazioni o rettifiche in compilazione semplificata. Restano esclusi i dati per cui è stata esercitata opposizione.

 

 

Nuovo disciplinare tecnico

 

 

Il decreto ridefinisce modalità di accesso, tracciamento (log conservati per 5 anni), sicurezza e canali di cooperazione applicativa.

 

Per approfondire:

Link testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025, recante: «Modifiche al decreto 19 ottobre 2020 e al relativo disciplinare tecnico allegato B, in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025 




Infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici. Il Sistema TS adeguato alla modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, il Decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Il provvedimento ha lo scopo di adeguare i flussi al Sistema TS, a fini di dichiarazione dei redditi precompilata, di dati relativi ad alcune categorie di operatori (infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici) a seguito di modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore.

In particolare il nuovo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dispone:

– la modifica del D.M. 1° settembre 2016, al fine di prevedere la trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dei soggetti iscritti all’Albo degli infermieri pediatrici (art. 1); al riguardo, viene altresì specificato che tali soggetti trasmettono i predetti dati entro le scadenze previste dall’art. 7 (lettera h)) del D.M. 19 ottobre 2020, con l’eccezione delle spese sostenute nel 2023, la cui trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio 2024 (cfr. art. 7 (lettera g));

– la modifica al richiamato D.M. 22 novembre 2019, al fine di individuare (art. 2):

  • la Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista quale soggetto tenuto a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti all’Albo della professione sanitaria di fisioterapista (subentrando, per tale funzionalità, alla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione);
  • la Federazione nazionale degli ordini dei biologi, subentrata all’Ordine nazionale dei biologi, quale soggetto tenuto a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti all’Albo dei biologi.

Si riporta il testo aggiornato degli articoli 1 e 3 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 recante: «Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Art. 1
Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

a) gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;

d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;

e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746;

f) gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, D.M. 28 novembre 2022 – Vedi, anche, l’art. 2, commi 2 e 3, del medesimo D.M. 28 novembre 2022);

h) a partire dal 1° gennaio 2023, gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70 (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 22 maggio 2023).

Art. 3.
Modalità di trasmissione telematica

1. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016 e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni (Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 28 novembre 2022)

2. Le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. Per le finalità di cui al presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1:

a) il Ministero della salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) e, fino alla data del 30 novembre 2022, gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto (Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 28 novembre 2022);

b) le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e all’art. 2 del presente decreto. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) (Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 22 maggio 2023);

c) a partire dalla data del 1° dicembre 2022, al momento della richiesta al Sistema tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l’attività di ottico, delle credenziali necessarie all’invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 28 novembre 2022).

3-bis. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere f) e g), limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, così come modificato dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 febbraio 2022  (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.M. 28 novembre 2022).

3-ter. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) è effettuata entro la scadenza prevista dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni. Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’intero anno 2023, la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dal predetto art. 7, comma 1, lettera g) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, e successive modificazioni (Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 22 maggio 2023).

 

Link al testo del decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023

 




Trasmissione dei dati delle spese sanitarie. La nuova scadenza è fissata al 22 febbraio 2023

Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie possono inviare le informazioni relative al secondo semestre del 2022 entro il 22 febbraio 2023. Stesso termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi all’anno 2022 da parte degli ottici. Lo spostamento in avanti della scadenza per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (originariamente fissata al 31 gennaio 2023), stabilito dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, va incontro alle difficoltà rappresentate da alcune associazioni di categoria ed è finalizzato ad acquisire informazioni il più possibile complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2023.

 

Più tempo anche per l’opposizione all’utilizzo dei dati

 

Con il provvedimento (prot. n. 43425/2023 del 15 febbraio 2023) firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, per il rispetto del sistema di tutela della privacy, viene inoltre prorogato il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2022 per l’elaborazione del 730 precompilato 2023. Per esercitare questa facoltà sarà possibile trasmettere il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate fino al 22 febbraio 2023 oppure accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2023)